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Diritto canonico - Prof. M. Miele, Schemi e mappe concettuali di Diritto Canonico

Le risposte alle domande di DIRITTO CANONICO (prof. M. Miele - facoltà di giurisprudenza a PADOVA)

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2014/2015

Caricato il 03/07/2015

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DECRETUM GRATIANI
Opera di sistemazione del monaco (privato) Graziano (1140) intitolata anche “CONCORDIA DISCORDANTIUM
CANONUM”: è un raggruppamento di canoni e decretali scelti con fondamentali tecniche ermeneutiche le
modalità conciliative di Graziano sono denominate “rationes”: 1) ratio signicationis (conciliazione sulla base
contenutistica); 2) ratio temporis (legge posteriore abroga la legge anteriore); 3) ratio dispensationis (lex
posterior generalis non derogat legem anteriorem specialem); 4) ratio loci (rapporto tra una fonte territoriale
generale e una territoriale locale)
Si divide in 3 parti ordinate per distinzioni, cause, questioni e canoni: pars 1: 101 distinctiones; pars 2: 36
causae; pars 3: 5 distinctiones
Contiene canoni conciliari (sinodi topici e Concilii Ecumenici), decretali papali, passi delle Sacre Scritture
(disposizioni di diritto divino), leggi secolari romane e barbariche (codice teodosiano), decisioni dei padri della
Chiesa, e canoni di concilii locali COS’E’ UNA DECRETALE: (come fonte di produzione del diritto canonico) è
epifenomeno dell’assunzione da parte dell’ordinamento canonico già nel basso impero degli stilemi del diritto
romano, sottoforma di una lettera che contiene una risposta a una consultazione canonica richiesta al papa
tramite la cancelleria papale
Graziano introduce la novità del commento (dictum), inuenzato dalla Glossa, con lo scopo di conciliare le
contraddizioni con il metodo dialettico
LIBER EXTRA
Gregorio IX (1234) ada il lavoro sulle decretali a Raimondo di Penafort con la bolla “Rex Pacicus
Trae la propria pentapartizione dalle “Quinque compilationes antiquae”: 1) iudex; 2) iudicium; 3) clerus; 4)
connubia; 5) crimen (liber terribilis) 5 libri suddivisi in titoli e in capitoli, con l’aggiunta di 11 regulae iuris
Abroga le collezioni precedenti, compiendo inoltre un passaggio qualitativo: da decretali del caso concreto a
decretali che costituiscono una generalizzazione del principio di diritto
KUTNER: liber extra analogo a un “codice” (non prima del 1917) per le caratteristiche delineate nella bolla “rex
pacicus”: 1) autenticità [i testi contenuti godono dell’autorità legale]; 2) universalità [decisioni
territorialmente e storicamente determinate diventano norme generali]; 3) unitarietà [nell’ambito dell’opera
sistematica ogni decretale ha lo stesso valore delle altre]; 4) esclusività [sono abrogate tutte le leggi emanate
dopo il DECRETUM non incluse nella raccolta]
LIBER SEXTUS
Bonifacio VIII: raccolta delle decretali emesse dopo il 1234 (da Gregorio IX a Bonifacio stesso)
Promulgato nel 1298 con la bolla “Sacrosanctae Romanae Ecclesiae”
È suddiviso in 5 libri: 1) iudex; 2) iudicium; 3) clerus; 4) connubia; 5) crimen con l’aggiunta dei canoni dei due
concilii di Lione (1245 e 1274) e, imitando in tal senso il Digesto, di 88 regulae iuris in appendice composte da
Dino Mugellano
CLEMENTINE
Clemente V nel 1314 pubblica una nuova collazione di decretali e canoni del Concilio di Vienne (1311)
Raccolta promulgata nel 1317 dal successore Giovanni XXII con la bolla “Quoniam nulla”
Con le 4 partizioni si chiude il CORPUS IURIS CANONICI (nome assegnato nel 1437 nel Concilio di Basilea) che viene
pubblicato da Gregorio XIII nel 1580-82, con l’aggiunta delle raccolte extravagantes, composte da 20 decretali di
Giovanni XXII e dalle extravagantes communes, 70-74 decretali di vari ponteci, e che rimarrà in vigore sino all’entrata
in vigore del codice del 1917.
INFALLIBILITA’ PAPALEPASTOR AETERNUS
Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I (1870)
Si compone di 4 capitoli: 1) Pietro investito dal Cristo di un potere di giurisdizione singolare sugli altri apostoli;
2) il romano pontece è il successore di Pietro nel primato di giurisdizione; 3) caratteri della potestà ponticia
[ordinaria; piena; immediata; suprema; universale]; 4) il romano pontece è assistito dall’infallibilità qualora,
in qualità di dottore e pastore della Chiesa e sulla base della sua autorità apostolica, dichiara che una
determinata verità deve essere tenuta come denitiva dalla Chiesa universale
PRIMO CODICE 1917
Nel 1904 Pio X con la bolla “Arduum sane munus” istituisce il primo codice
Viene promulgato il 17 maggio 1917 da Benedetto XV con la costituzione “Providentissima mater
Ecclesia” [per questo è detto CODEX PIANO-BENEDETTIMO]
Segue la tripartizione gaiana personae-res-actiones, anche se i libri contenuti sono 5: 1) NORME GENERALI; 2)
DE PERSONIBUS [struttura gerarchica ecclesiastica in senso verticale – cfr. 1983]; 3) DE REBUS [sacramenti];
4) DE PROCESSIBUS [diritto processuale]; 5) DE DELICTIS ET POENIS [diritto penale della Chiesa]
Fu pubblicato un’edizione tipica con una collezione di fonti non ricomprese nel corpus iuris canonici
SECONDO CODICE 1983
Nel 1965 Paolo VI fa redigere la costituzione “Lex ecclesiae fundamentalis”, che fu inserita nel codice,
promulgato nel 1983 con la costituzione apostolica “Sacrae disciplinae leges”
Il codice è composto da 7 libri, ma con la diversa sistematica dei TRIA MUNERA, le 3 funzioni di Cristo: 1)
MUNUS DOCENDI [insegnamento]; 2) MUNUS SANCTIFICANDI [sacramenti]; 3) MUNUS REGENDI [governare]
La sistematica espositiva dei 7 libri recepisce l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II: 1) NORME GENERALI; 2)
DE POPULO DEI [eguaglianza dei battezzati – ecclesiologia orizzontale: cfr. 1917]; 3) DE ECCLESIAE MUNERE
DOCENDI; 4) DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI [matrimonio]; 5) DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS
[beni ecclesiastici]; 6) DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA; 7) DIRITTO PROCESSUALE
I DUE CODICI: ELEMENTI PECULIARI RISPETTO ALL CODIFICAZIONE ILLUMINISTICA
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DECRETUM GRATIANI

• Opera di sistemazione del monaco (privato) Graziano (1140) intitolata anche “CONCORDIA DISCORDANTIUM

CANONUM”: è un raggruppamento di canoni e decretali scelti con fondamentali tecniche ermeneutiche le modalità conciliative di Graziano sono denominate “rationes”: 1) ratio significationis (conciliazione sulla base contenutistica); 2) ratio temporis (legge posteriore abroga la legge anteriore); 3) ratio dispensationis (lex posterior generalis non derogat legem anteriorem specialem); 4) ratio loci (rapporto tra una fonte territoriale generale e una territoriale locale)

• Si divide in 3 parti ordinate per distinzioni, cause, questioni e canoni: pars 1: 101 distinctiones; pars 2: 36

causae; pars 3: 5 distinctiones

• Contiene canoni conciliari (sinodi topici e Concilii Ecumenici), decretali papali, passi delle Sacre Scritture

(disposizioni di diritto divino), leggi secolari romane e barbariche (codice teodosiano), decisioni dei padri della Chiesa, e canoni di concilii locali COS’E’ UNA DECRETALE: (come fonte di produzione del diritto canonico) è epifenomeno dell’assunzione da parte dell’ordinamento canonico già nel basso impero degli stilemi del diritto romano, sottoforma di una lettera che contiene una risposta a una consultazione canonica richiesta al papa tramite la cancelleria papale

• Graziano introduce la novità del commento (dictum), influenzato dalla Glossa, con lo scopo di conciliare le

contraddizioni con il metodo dialettico LIBER EXTRA

• Gregorio IX (1234) affida il lavoro sulle decretali a Raimondo di Penafort con la bolla “Rex Pacificus

• Trae la propria pentapartizione dalle “Quinque compilationes antiquae”: 1) iudex; 2) iudicium; 3) clerus; 4)

connubia; 5) crimen (liber terribilis) 5 libri suddivisi in titoli e in capitoli, con l’aggiunta di 11 regulae iuris

• Abroga le collezioni precedenti, compiendo inoltre un passaggio qualitativo: da decretali del caso concreto a

decretali che costituiscono una generalizzazione del principio di diritto

• KUTNER: liber extra analogo a un “codice” (non prima del 1917) per le caratteristiche delineate nella bolla “rex

pacificus”: 1) autenticità [i testi contenuti godono dell’autorità legale]; 2) universalità [decisioni territorialmente e storicamente determinate diventano norme generali]; 3) unitarietà [nell’ambito dell’opera sistematica ogni decretale ha lo stesso valore delle altre]; 4) esclusività [sono abrogate tutte le leggi emanate dopo il DECRETUM non incluse nella raccolta] LIBER SEXTUS

• Bonifacio VIII: raccolta delle decretali emesse dopo il 1234 (da Gregorio IX a Bonifacio stesso)

• Promulgato nel 1298 con la bolla “Sacrosanctae Romanae Ecclesiae”

• È suddiviso in 5 libri: 1) iudex; 2) iudicium; 3) clerus; 4) connubia; 5) crimen con l’aggiunta dei canoni dei due

concilii di Lione (1245 e 1274) e, imitando in tal senso il Digesto, di 88 regulae iuris in appendice composte da Dino Mugellano CLEMENTINE

• Clemente V nel 1314 pubblica una nuova collazione di decretali e canoni del Concilio di Vienne (1311)

• Raccolta promulgata nel 1317 dal successore Giovanni XXII con la bolla “Quoniam nulla”

Con le 4 partizioni si chiude il CORPUS IURIS CANONICI (nome assegnato nel 1437 nel Concilio di Basilea) che viene pubblicato da Gregorio XIII nel 1580-82, con l’aggiunta delle raccolte extravagantes, composte da 20 decretali di Giovanni XXII e dalle extravagantes communes, 70-74 decretali di vari pontefici, e che rimarrà in vigore sino all’entrata in vigore del codice del 1917. INFALLIBILITA’ PAPALEPASTOR AETERNUS

• Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I (1870)

• Si compone di 4 capitoli: 1) Pietro investito dal Cristo di un potere di giurisdizione singolare sugli altri apostoli;

  1. il romano pontefice è il successore di Pietro nel primato di giurisdizione; 3) caratteri della potestà pontificia [ordinaria; piena; immediata; suprema; universale]; 4) il romano pontefice è assistito dall’infallibilità qualora, in qualità di dottore e pastore della Chiesa e sulla base della sua autorità apostolica, dichiara che una determinata verità deve essere tenuta come definitiva dalla Chiesa universale PRIMO CODICE 1917

• Nel 1904 Pio X con la bolla “Arduum sane munus” istituisce il primo codice

• Viene promulgato il 17 maggio 1917 da Benedetto XV con la costituzione “Providentissima mater

Ecclesia” [per questo è detto CODEX PIANO-BENEDETTIMO]

• Segue la tripartizione gaiana personae-res-actiones, anche se i libri contenuti sono 5: 1) NORME GENERALI; 2)

DE PERSONIBUS [struttura gerarchica ecclesiastica in senso verticale – cfr. 1983]; 3) DE REBUS [sacramenti];

  1. DE PROCESSIBUS [diritto processuale]; 5) DE DELICTIS ET POENIS [diritto penale della Chiesa]

• Fu pubblicato un’edizione tipica con una collezione di fonti non ricomprese nel corpus iuris canonici

SECONDO CODICE 1983

• Nel 1965 Paolo VI fa redigere la costituzione “Lex ecclesiae fundamentalis”, che fu inserita nel codice,

promulgato nel 1983 con la costituzione apostolica “Sacrae disciplinae leges”

• Il codice è composto da 7 libri, ma con la diversa sistematica dei TRIA MUNERA, le 3 funzioni di Cristo: 1)

MUNUS DOCENDI [insegnamento]; 2) MUNUS SANCTIFICANDI [sacramenti]; 3) MUNUS REGENDI [governare]

• La sistematica espositiva dei 7 libri recepisce l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II: 1) NORME GENERALI; 2)

DE POPULO DEI [eguaglianza dei battezzati – ecclesiologia orizzontale: cfr. 1917]; 3) DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI; 4) DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI [matrimonio]; 5) DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS [beni ecclesiastici]; 6) DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA; 7) DIRITTO PROCESSUALE I DUE CODICI: ELEMENTI PECULIARI RISPETTO ALL CODIFICAZIONE ILLUMINISTICA

La codificazione è frutto di un’ideologia illuministica alla base della quale c’è il principio dell’unità del soggetto, cittadino, onde il particolarismo giuridico fondato sul regime di privilegio va annullato. Il frutto dell’illuminismo giuridico e dei principi della rivoluzione francese porta al codice, in cui c’è un unico soggetto.

1. ETEROINTEGRABILITA’ DEL CODICE: nella concezione codificatoria moderna si rifugge, in nome della certezza

del diritto, dal riconoscimento da parte del giudice della fonte del diritto divino, mentre nella codificazione canonica avviene il contrario: il nucleo fondante del diritto canonico è il diritto divino positivo e naturale; il diritto divino naturale è criterio di autenticità del diritto divino positivo, RATIONABILITAS dell’ordinamento canonico priorità della costituzione materiale rispetto alla costituzione scritta

2. CONSERVAZIONE DELLA CONSUETUDINE: mentre nell’idea illuminista, e poi positivista, non si dà spazio alla

consuetudine, il codice di diritto canonico conserva e può essere integrato dalla consuetudine (anche contra legem) come fonte di produzione normativa, ossia lex non scripta.

3. PARTICOLARITA’ DELLA SINGOLA FATTISPECIE CONCRETA: i due codici di diritto canonico ammettono

espressamente che il pontefice romano non è l’unico legislatore: per diritto divino ce n’è un altro, il vescovo diocesano. Le loro potestà di diritto divino hanno competenze, intensità e sfere di applicazione diverse, ma non c’è un unico legislatore universale.

4. ADATTAMENTO DELLA LEGGE GENERALE O DELLA CONSUETUDINE AI CASI CONCRETI: mentre nella

codificazione post-illuministica e rivoluzionaria la legge deve avere le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza, e non v’è dunque posto per una legge ad personam, nel diritto canonico la legge ad personam è necessaria e porta il nome di privilegio o dispensa, che consentono alla legge generale o alla consuetudine generale di adeguarsi ai casi concreti

5. VIGORE DELLA FONTE DELL’EQUITA’: nell’ordinamento canonico rimane pienamente vigente la fonte

dell’equità, che non è semplice criterio ermeneutico, ma ha una funzione ermeneutica, suppletiva e correttiva del diritto positivo. DIRITTO DIVINO L’insieme dei fattori giuridici che hanno Dio come autore.

• DIRITTO DIVINO NATURALE: è un concetto che ha come correlato necessario l’idea di persona come essere

creato. Il momento di promulgazione coincide con la creazione dell’individuo come persona umana (promulgazione implicita) Graziano: il diritto naturale “est quod in Lege et in Evangelio continetur”: 1) RATIO ragione; 2) RIVELAZIONE [Sacre Scritture + Tradizione (=fonte della rivelazione che è la consegna di verità rivelate da Cristo)]

• DIRITTO DIVINO POSITIVO: riguarda non la persona umana indipendentemente dal fatto che sia battezzata o

meno, ma la persona con riferimento non all’ordine naturale, ma a quello soprannaturale della grazia solo RIVELAZIONE [Sacre Scritture + Tradizione (=fonte della rivelazione che è la consegna di verità rivelate da Cristo)] CANONIZATIO Recezione del diritto divino nell’ordinamento canonico.

• VINCENZO DEL GIUDICE (1939): il diritto divino è giuridicamente vigente all’interno dell’ordinamento canonico

in quanto ci sia un atto di recezione da parte della legittima autorità all’interno di tale ordinamento. Del Giudice manifesta l’esigenza che anche l’ordinamento canonico rappresenti un sistema di norme tra loro omogenee, tutte formalmente provenienti dal legislatore ecclesiastico umano. La sua posizione è inaccettabile perché invertiva i termini della fondazione dell’ordinamento canonico, così come essa era stata costruita alla luce della tradizione canonica. Pe lui il diritto divino era qualificabile come vero diritto solo se fosse stato canonizzato dalla autorità ecclesiastica imperante in quel momento storico.

• SANDRO GHERRO (CANONIZATIO UNO ACTU): il diritto divino è vigente nell’ordinamento canonico perché c’è

stata una canonizatio posta in essere con un solo atto quando l’ordinamento è stato fondato, ossia da Cristo.

• JAVIER HERVADA: la caratteristica fondamentale di ogni ordinamento è la STORICITA’. Il passaggio dal diritto

divino alla sua vigenza storica si realizza quando un’istanza ecclesiastica prende coscienza dei contenuti concreti del diritto divino; ma un principio di diritto divino incide nel campo del diritto positivo non solo quando è incorporato in esso (formalizzato in canone): tale presa di coscienza prende il nome di POSITIVAZIONE. Fino a quando non interviene l’inserimento sistematico, l’efficacia giuridica del principio di diritto divino non è piena perché, non ancora tradotto in canone, esso non gode di COATTIVITA’: per ottenerla, il principio deve essere inserito dal legislatore nell’ordinamento tramite la FORMALIZZAZIONE. GERARCHIA DELLE FONTI Graziano mette in correlazione le fonti canoniche del primo millennio con le fonti del diritto romano riscoperto, correlazione dovuta alla concezione politica data dalle due supreme potestà, Pontefice e imperatore.

1. DIRITTO DIVINO (positivo e naturale): interpretazione del successore di Pietro e Vicario di Cristo, il Papa

[secondo Marsilio da Padova]

2. NORME EMANATE DAI PONTEFICI ROMANI: concezione unitaria che congiunge il diritto dei canonici e il diritto

romano

3. COSTITUZIONI DEGLI ANTICHI IMPERATORI ROMANI: il relazione alle gerarchie medievali, nel Decretum c’è il

“De costitutionibus”

4. LEGGI Più RECENTI DI AUTORITà SECOLARI, DIRITTI PARTICOLARI E CONSUETUDINI

Conseguenze: 1) qualunque fonte sottordinata al vertice ha valore solo in quanto non sia in contrasto con il diritto divino; 2) il diritto secolare, laddove si riveli in contrasto con il diritto canonico, deve cedere di fronte al diritto canonico stesso. CONSUETUDINE Fonte di produzione normativa [≠uso, comportamento costante; ≠mos, antica costumanza], correlata alla lex perchè come tale deve essere caratterizzata da disposizioni normative che hanno caratteristiche di generalità ed astrattezza. Una mancanza di generalità ed astrattezza viene introdotta dall’istituto della prescrizione. La PRESCRIZIONE è il modo di acquistare un diritto soggettivo (per il singolo individuo, non per una comunità ampia in grado di ricevere una legge),

Per godere dei diritti e dei doveri del cardinalato non basta essere creati con decreto, ma esso acquisisce efficacia quando viene pubblicato davanti al collegio riunito (CONCISTORO) c’è l’eccezione dei CARDINALI IN PECTORE: sono cardinali elevati alla dignità cardinalizia dei quali il Papa abbia annunciato la creazione, ma non abbia ancora pubblicato il nome. MATRIMONIO LEGITTIMO

• È celebrato tra non battezzati

• È “legittimo” perché in conformità alla legge

• È retto dal diritto divino naturale

• PROPRIETA’ ESSENZIALI sono UNITA’ E INDISSOLUBILITA’; unità significa unicità del legame, nel senso che a un

maschio corrisponde una femmina; indissolubilità significa unità proiettata in modo indefinito nel tempo

• È retto dalla legge civile di appartenenza in quanto essa sia conforme al diritto divino naturale

MATRIMONIO SACRAMENTO

• È celebrato tra battezzati

• Le proprietà essenziali sono le stesse del matrimonio legittimo

MATRIMONIO CANONICO

• “Contratto consensuale formale” stipulato dalle parti (non dal parroco)

• 2 scuole: 1) BOLOGNA: il matrimonio è un contratto reale che si perfeziona con la copula coniugale (erectio,

penetratio, eiaculatio); 2) PARIGI: il matrimonio si perfeziona solo con il consenso prevale la scuola di Parigi MATRIMONIO IN FIERI Patto matrimoniale visto nel suo momento costitutivo, come foedus. MATRIMONIO IN FACTO Rapporto considerato nel suo aspetto permanente, lo status coniugale. ELEMENTI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO Teoria risalente a S. Agostino

1. BONUM PROLIS: diritto/dovere di generare ed educare la prole, che produce inoltre l’obbligo di riconoscere alla

comparte il diritto sul proprio corpo finalizzato al compimento di atti idonei alla procreazione.

2. BONUM FIDEI: bene dalla caratteristica dell’esclusività, il diritto di ciascun coniuge a pretendere l’esclusività

del debito coniugale.

3. BONUM SACRAMENTI: indissolubilità del vincolo.

4. BONUM CONIUGUM: necessità di realizzare nel matrimonio l’intima comunione delle persone, la piena integrità

della vita personale di ciascuno. OGGETTO DEL CONSENSO MATRIMONIALE

• CODICE 1917: ius in corpus perpetuum et exclusivum: il diritto di compiere sul proprio corpo atti idonei alla

procreazione

• CODICE 1983: consortium come consorzio della vita nella sua integrità; il matrimonio è un foedus con cui si

costituisce la vita nella sua completezza, ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli. IUS CONNUBII

• Possono contrarre matrimonio tutti coloro che non ne siano impediti dal diritto

• Tale principio è fondato sul diritto naturale

• Tale presunzione viene meno nelle ipotesi di incapacità psicologica e di impedimento dirimente

• A fondamento dello ius connubii sono poste 3 rationes: 1) RATIO NATURALIS: esigenza connessa alla

propagazione della specie; 2) RATIO SACRAMENTALIS: il matrimonio è cosa buona perché è un sacramento, un mezzo di ricezione e produzione della grazia; 3) RATIO MEDICINALIS: nel matrimonio ci sono due fini, la procreazione ed educazione, e il mutuo rimedio alla concupiscenza.

Perché il matrimonio è nullo se c’è impotentia coeundi e non se c’è impotentia generandi? Perché il matrimonio deve poter realizzare almeno il bene dei coniugi e il “remedium concupiscentiae”. IMPEDIMENTI Circostanze di fatto, formalmente recepita in una norma giuridica scritta, che ostacola la valida o lecita celebrazione. Presuppongono due elementi: 1) una circostanza di fatto; 2) la legge, la quale deve essere espressa per essere: 1) irritante (determinando la nullità); 2) inabilitante (determinando l’inabilità al contratto).

• IMPEDIENTI: ostacolano la lecita celebrazione, sono costituiti ad liceitatem, e rendono illecito il matrimonio.

• DIRIMENTI: ostacolano la valida celebrazione, rendendo la persona inabile a contrarre matrimonio; sono

istituiti ad validitatem e rendono nullo il matrimonio; si differenziano per:

1. Fondamento

■ Diritto divino

• ETA’: è necessario che il maschio abbia 16 anni, la femmina 14 (ad validitatem); la

CEI ha stabilito i 18 anni, un limite superiore statuito non come impedimento dirimente ad validitatem ma ad liceitatem.

• IMPOTENTIA COEUNDI: incapacità di porre in essere la copula coniugale perfecta,

che deve essere antecedente e sussistente al momento della celebrazione, nonché perpetua.

■ Diritto umano

• Autorità ecclesiastica: riguardano i soli cattolici

• Autorità civile: valgono soltanto nei confronti dei soggetti non battezzati

2. Durata

■ Perpetuo: vale per tutta la vita

• Impotenza

■ Temporaneo: vale solo per un periodo della vita

• Età

3. Estensione

■ Assoluto: impedisce al soggetto la celebrazione con chiunque

• Età

• Impotenza

■ Relativo: impedisce la celebrazione con determinate persone

• Impotenza

CONSENSO MATRIMONIALE 1) FACOLTA’ INTELLETTIVE (comprensione dell’oggetto del consenso matrimoniale); 2) FACOLTA’ VOLITIVE (atteggiamento nei confronti dell’oggetto del consenso matrimoniale)

PATOLOGIA MATRIMONIALE

• MANCANZA DI CONSENSO

1. INCAPACITA’ PSICHICA (CANONE 1095): 1) malattie mentali come psicosi, schizofrenia, depressione

  • facoltà intellettive; 2) turbamenti psicologici riferiti al momento della celebrazione (alcool o droga)
  • facoltà intellettive; 3) stati ipnotici – facoltà intellettive; 4) ansietà provocate da stati di necessità o di forza maggiore – facoltà intellettive; 5) difetto di discrezione di giudizio in relazione a diritti e doveri del matrimonio – facoltà intellettive; 6) narcisismo, mammismo, incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali: ninfomania, sadismo, masochismo – facoltà volitive

2. IGNORANZA GIURIDICAMENTE RILEVANTE: si fa riferimento a un concetto minimale nell’ambito

delle facoltà intellettive determinato dal legislatore partendo dallo ius connubii; è necessario sapere che il matrimonio è consorzio permanente tra maschio e femmina ordinato alla procreazione della prole con una qualche forma di cooperazione sessuale

3. SIMULAZIONE: 1) TOTALE: un atto positivo di volontà va contro tutti gli elementi e le proprietà del

matrimonio; 2) PARZIALE: un atto positivo di volontà va contro alcuni degli elementi e delle proprietà del matrimonio (contra bonum prolis, contra bonum coniugum, contra bonum fidei, contra bonum sacramenti)

4. VIOLENZA FISICA

5. MATRIMONIO IOCANDI CAUSA

6. ERRORE OSTATIVO : 1) falsa rappresentazione circa le proprietà essenziali del matrimonio, nel caso

in cui sia determinante del consenso delle parti ( ERRORE DI DIRITTO); 2) falsa rappresentazione circa l’identità del negotium (consorzio fra maschio e femmina finalizzato alla procreazione); 3) falsa rappresentazione circa l’identità della persona (primo ERRORE DI FATTO)

• VIZIO DEL CONSENSO

1. DOLO : 1) imbroglio o artificio posto in essere allo scopo di far cadere una comparte, o entrambe, in

errore (ERRORE QUALIFICATO); 2) se posto in essere da un terzo, egli deve operare l’inganno essendone a conoscenza il nubente che approfitta dell’inganno stesso; se il terzo agisce di propria iniziativa, la conoscenza del dolo deve verificarsi dopo la celebrazione; 3) ha 3 presupposti: l’effettivo inganno (anche menzogna o omissione), il fatto che l’errore ricada su una qualità della comparte, e infine la possibilità che la vita coniugale ne resti compromessa

2. VIOLENZA MORALE : 1) un’azione di minaccia, anche non volontaria o indiretta, che ponga il

nubente nella scelta di sposarsi al fine di evitarla; 2) l’azione deve provenire dall’esterno, da parte dell’altro nubente o di un terzo, ma deve necessariamente essere un comportamento umano (del metum incutiens contro il metum patiens); 3) il timore che ne sorge deve essere grave, ma non deve necessariamente avere la caratteristica dell’attualità (suspicio metus)

3. TIMORE REVERENZIALE : vi sono due elementi identificativi: 1) speciale relazione che intercorre tra

metum incutiens e metum patiens; 2) peculiarità dell’azione violenta

4. CONDIZIONE PROPRIA : 1) si ha condizione propria quando l’evento dedotto in eesa è un evento

futuro e incerto; la CONDIZIONE IMPROPRIA invece si ha quando l’evento dedotto è presente o passato; 2) il matrimonio celebrato sotto condizione del futuro è sempre nullo; quello condizionato al presente o al passato sarà valido o invalido a seconda che la condizione sia o non sia realizzata; 3) la condizione impropria efficace non può essere apposta lecitamente senza licenza scritta dell’ordinario del luogo

5. ERRORE-VIZIO : si basa sull’errore su una qualità di una persona che il nubente considera

fondamentale e che lo ha effettivamente spinto a sposarsi (secondo ERRORE DI FATTO) SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

• MATRIMONIO LEGITTIMO

• PRIVILEGIO PAULINO : rappresenta un’eccezione alle proprietà del matrimonio di

unità e indissolubilità; richiede tre presupposti: 1) uno dei due coniugi si converte alla fede cristiana e riceve il battesimo, anche in una comunità cristiana non cattolica, purchè lo riceva validamente; 2) l’altro coniuge non vuole convertirsi ma si separa; 3) il coniuge che decide di non convertirsi deve essere interpellato ad validitatem dall’ordinario del luogo, e costui può rifiutarsi di rispondere, rispondere positivamente o negativamente; il momento in cui si realizza lo scioglimento del

1103 : il matrimonio celebrato per violenza o timore grave dall’esterno dal quale per liberarsi uno è costretto a celebrare il matrimonio è invalido 1752 : la salus animarum è lex suprema in ecclesia