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Appunti Diritto Costituzionale prof Manetti, Appunti di Diritto

Appunti Diritto Costituzionale prof Manetti

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/01/2020

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Diritto costituzionale
6-03
Il diritto pubblico è composto da tre parti, principi fondamentali, art 1-12 della costituzione, le fonti e
l’organizzazione ossia la descrizione degli organi costituzionali e le loro funzioni.
Secondo Hans Kelsen, studioso di diritto, esistono due mondi il mondo della natura, mondo dell’essere, e il
mondo del diritto, ossia il mondo del dover essere, entrambi regolati da norme, ma completamente
diverse. La legge della natura segue la legge di causalità, immancabilmente viene rispettata perché fa
riferimento ad un funzionamento intrinseco della natura. Il mondo del dover essere è completamente
diverso perché non si basa su un rapporto di causalità ma sul rapporto tra il comportamento previsto dalla
norma e la conseguenza, ossia la sanzione. La causa è un fatto materiale, come l’uccisione di un essere
umano. Si deve essere puniti ma non sempre lo si è. La conseguenza sull’apparato dello stato è che deve
predisporre tuti gli strumenti per dare adito alla sanzione, tutti gli interessati devono fare in modo che
segua quella conseguenza. Nella legge della natura se ad un’azione non segue una conseguenza la legge
non è più valida, nella sfera del diritto le regole rimangono valide, i comportamenti umani sono regolati da
norme morali, religiose o giuridiche che possono essere violate. Si basano sulla possibilità che il timore della
sanzione ci induca a rispettarle. Le sanzioni religiose, al giorno d’oggi, non sono coercitive ma sono pene
ultraterrene. Le sanzioni morali possono essere una reazione di allontanamento o isolamento, ma a pesare
di più è il senso di colpa. Il diritto prescinde da questo tipo di reazioni, frutto sofisticato del pensiero umano,
come entità distinta.
I romani si sono dedicati allo studio del diritto, non erano un popolo religioso o razzista, era importante il
rispetto di determinate norme. Il diritto moderno nasce quando si comprende la distinzione tra foro interno
ed esterno. Il foro interno era stato oggetto di una lotta tra le diverse chiese, il sovrano si rese conto di non
poter più contare sul dominio del foro interno, gli individui erano liberi di credere alla morale e alla
religione che volevano. Era importante rispettare delle regole di convivenza che garantissero l’incolumità,
norme di diritto penale e civile uguali per tutti, in questo caso non è importante aderire intimamente a una
regola, è sufficiente il conformismo esteriore, il foro esterno deve essere conforme. Distinzione tra parte
pubblica e privata. Il diritto prevede un’adesione esteriore alle norme e non prevede sanzioni morali. C’è la
consapevolezza che la regola può essere infranta, lo stato prende su di sé l’onere di far rispettare il diritto
attraverso degli strumenti coercitivi che lo impongono con la forza. C’è sempre la possibilità materiale e
morale di disobbedire, se la disobbedienza diventa collettiva perché non ci si riconosce nelle regole di base
si ha la rottura del regime e la rivoluzione, a quel punto le norme perdono di validità e crolla la legittimità
dell’ordinamento.
7-03
Art 1: Sebbene la costituzione italiana non sia una costituzione socialista è fondata sul lavoro ed è una
repubblica democratica, con la parola democrazia si fa riferimento alla forma dello stato e al rapporto
fondamentale che sta alla base di quell’ordinamento, tra autorità e libertà, tra governanti e governati.
Prima elementare classificazione degli ordinamenti giuridici. Dal 1600 la forma di stato più comune è la
monarchia assoluta in cui il potere del sovrano è basato sulla credenza che il suo potere derivi da Dio, si
tratta di un ordinamenti di tipo tradizionale, credenza ad un’autorità per consuetudine. In questo caso non
c’è un vero rapporto tra autorità e libertà, anche se il potere monarchico non è un potere assolutamente
libero, nobili e aristocratici sono una forma di freno, il potere è incanalato nelle forme della tradizione. La
fase di passaggio si ha con la monarchia limitata o dualistica, meno democratica dello stato di diritto, in cui
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Diritto costituzionale 6- Il diritto pubblico è composto da tre parti, principi fondamentali, art 1-12 della costituzione, le fonti e l’organizzazione ossia la descrizione degli organi costituzionali e le loro funzioni. Secondo Hans Kelsen, studioso di diritto, esistono due mondi il mondo della natura, mondo dell’essere, e il mondo del diritto, ossia il mondo del dover essere, entrambi regolati da norme, ma completamente diverse. La legge della natura segue la legge di causalità, immancabilmente viene rispettata perché fa riferimento ad un funzionamento intrinseco della natura. Il mondo del dover essere è completamente diverso perché non si basa su un rapporto di causalità ma sul rapporto tra il comportamento previsto dalla norma e la conseguenza, ossia la sanzione. La causa è un fatto materiale, come l’uccisione di un essere umano. Si deve essere puniti ma non sempre lo si è. La conseguenza sull’apparato dello stato è che deve predisporre tuti gli strumenti per dare adito alla sanzione, tutti gli interessati devono fare in modo che segua quella conseguenza. Nella legge della natura se ad un’azione non segue una conseguenza la legge non è più valida, nella sfera del diritto le regole rimangono valide, i comportamenti umani sono regolati da norme morali, religiose o giuridiche che possono essere violate. Si basano sulla possibilità che il timore della sanzione ci induca a rispettarle. Le sanzioni religiose, al giorno d’oggi, non sono coercitive ma sono pene ultraterrene. Le sanzioni morali possono essere una reazione di allontanamento o isolamento, ma a pesare di più è il senso di colpa. Il diritto prescinde da questo tipo di reazioni, frutto sofisticato del pensiero umano, come entità distinta. I romani si sono dedicati allo studio del diritto, non erano un popolo religioso o razzista, era importante il rispetto di determinate norme. Il diritto moderno nasce quando si comprende la distinzione tra foro interno ed esterno. Il foro interno era stato oggetto di una lotta tra le diverse chiese, il sovrano si rese conto di non poter più contare sul dominio del foro interno, gli individui erano liberi di credere alla morale e alla religione che volevano. Era importante rispettare delle regole di convivenza che garantissero l’incolumità, norme di diritto penale e civile uguali per tutti, in questo caso non è importante aderire intimamente a una regola, è sufficiente il conformismo esteriore, il foro esterno deve essere conforme. Distinzione tra parte pubblica e privata. Il diritto prevede un’adesione esteriore alle norme e non prevede sanzioni morali. C’è la consapevolezza che la regola può essere infranta, lo stato prende su di sé l’onere di far rispettare il diritto attraverso degli strumenti coercitivi che lo impongono con la forza. C’è sempre la possibilità materiale e morale di disobbedire, se la disobbedienza diventa collettiva perché non ci si riconosce nelle regole di base si ha la rottura del regime e la rivoluzione, a quel punto le norme perdono di validità e crolla la legittimità dell’ordinamento. 7- Art 1: Sebbene la costituzione italiana non sia una costituzione socialista è fondata sul lavoro ed è una repubblica democratica, con la parola democrazia si fa riferimento alla forma dello stato e al rapporto fondamentale che sta alla base di quell’ordinamento, tra autorità e libertà, tra governanti e governati. Prima elementare classificazione degli ordinamenti giuridici. Dal 1600 la forma di stato più comune è la monarchia assoluta in cui il potere del sovrano è basato sulla credenza che il suo potere derivi da Dio, si tratta di un ordinamenti di tipo tradizionale, credenza ad un’autorità per consuetudine. In questo caso non c’è un vero rapporto tra autorità e libertà, anche se il potere monarchico non è un potere assolutamente libero, nobili e aristocratici sono una forma di freno, il potere è incanalato nelle forme della tradizione. La fase di passaggio si ha con la monarchia limitata o dualistica , meno democratica dello stato di diritto, in cui

ci sono due fonti di autorità che lottano tra loro per avere l’esclusiva e la parte attiva del popolo afferma la propria sovranità, in Francia sovranità nazionale. Ci sono varie forme di monarchia dualistica, forme in cui il parlamento è più potente coma la Gran Bretagna e meno potente come la Germania e l’Italia in cui lo stato è rimasto fortemente impregnato del potere monarchico. Un compromesso fondamentale viene stipulato con lo stato di diritto che riconosce l’esistenza di una sfera di libertà, inizialmente è la libertà dei borghesi ma ha una capacità universalizzante che viene fuori dopo. L’espressione del compromesso tra il tentativo del re di estendere la sua supremazia e del parlamento di estendere la propria influenza si basa sul fatto che il potere statale e tutte le branche del potere effettivo dello stato rimangono in mano al monarca, egli accetta però di subordinare il suo volere alla legge e di agire in conformità ad essa, è vincolato dalla volontà che si esprime nel parlamento. Il potere esecutivo è la parte vitale dello stato, sia il legislativo che il giurisdizionale hanno infatti bisogno dell’esecutivo che rimane nelle mani del monarca. La legge viene concepita come uno strumento di protezione delle libertà, il parlamento come organo rappresentativo delle classi borghesi. Tali libertà riguardano la sfera della società civile e la parte attiva della popolazione, quest’aspetto è presente nella nostra costituzione e la legge parlamentare è lo strumento con il quale si disciplinano. Il monarca partecipa anche alla formazione della legge e l’atto con il quale il re approva e legittima la volontà del parlamento si chiama sanzione regia. Senza tale sanzione la legge non può venire a esistenza, è necessario il sigillo del re che può condizionare legittimamente la legge, può negoziare in qualche misura ma in materia di libertà non può opporre dei veti. Una volta approvata, la legge diventa obbligatoria per l’amministrazione, soprattutto per quanto riguarda le attività di polizia (Habeas corpus in Gran Bretagna, diritto a essere processati, in gran Bretagna i giudici erano visti come vicini ai soggetti privati e indipendenti dal potere del re) le leggi dovevano disciplinare i poteri dell’amministrazione che fino a quel momento si erano esercitati in modo libero. Diventa quindi possibile contestare la legittimità degli atti. Potevano essere scritte delle lettere al re per criticare gli atti dell’amministrazione per il mancato rispetto di precise regole, si aveva quindi la possibilità di sindacare gli atti amministrativi. La legge diventa un vincolo al cuore dello stato e all’amministrazione, vincolo al potere coercitivo che è in grado di imporsi con la forza. Lo stato nasce per irreggimentare l’uso della forza secondo fini legittimi, ma è un cambiamento transitorio poiché manca ancora il riconoscimento integrale della sovranità popolare. Nel 1912 in Italia suffragio universale maschile ma lo stato liberale non è riuscito a gestirlo, dopo la marcia su Roma il re ha dato mandato a Mussolini di costituire il nuovo governo perché si pensava potesse ristabilire l’ordine. Da considerare anche l’aspetto economico, per quanto riguarda lo stato di diritto (liberalismo riguarda la politica, stato liberale che tutela le libertà, liberismo riguarda la politica economica, negazione della politica economica, mano invisibile che regola il mercato, mercantilismo più legato al periodo della monarchia) ci sono ordinamenti scarsamente liberali che sperimentano forme di stato sociale nel momento in cui sorgono i problemi riguardanti le masse, come la protezione delle classi operaie e delle famiglie con dei sussidi e degli aiuti statali per evitare che finiscano in miseria e per tamponare gli effetti dei problemi sociali con delle sovvenzioni. Stato in polemica con il liberismo che ammette solo la carità e si basa sull’idea che ognuno debba conquistare da sé il suo posto nel mondo e che il mercato selezioni i migliori, il principio di solidarietà che si esprime nello stato sociale non è contemplato, il problema della libertà è solo un problema di ordine pubblico e di sicurezza. Lo stato democratico è lo stato che eredita i presupposti dello stato di diritto e si basa sul principio di sovranità popolare. Il problema della sovranità popolare è che non è incarnata in un’unica persona o in un’unica assemblea e ricondurla a unità non è facile, sorge il problema della manipolazione e si crea disordine. La scelta della sovranità popolare si impone, Rousseau aveva detto che la vera democrazia può

cercarono di scrivere una costituzione che potesse tenere insieme una nuova forma di democrazia e che potesse farla funzionare, convincere gli italiani a partecipare alla vita politica e sociale e ad aderire spontaneamente a un progetto di società. Era necessario trovare un compromesso anche con il mercato. Ci riuscirono grazie non solo a fattori soggettivi, persone che avevano sperimentato sulla propria pelle l’esilio e la guerra, ma anche grazie al fatto che la composizione ideologica di questi partiti era varia cattolici, comunisti, socialisti e laici. Su alcuni terreni cattolici e comunisti trovarono un compromesso grazie all’ideologia liberale e sul terreno delle libertà. Il linguaggio che teneva insieme forze politiche diverse e schierate in modo diverso era il principio di solidarietà di stampo socialista per l’aiuto agli operai e di stampo cattolico che si occupa degli svantaggiati. Pur trattandosi di concetti nella sostanza diversi si poteva trovare un compromesso operativo sul terreno dello stato sociale che era stato tentato per la prima volta a Weimar. I servizi furono elevati a diritti dalla costituzione (art. 32, 34) istruirsi è un dovere, fondamentale per il funzionamento della democrazia. Art. 48 diritto di voto. Il sistema di stato sociale era necessario affinché si partecipasse alla vita politica. Il voto è un dovere ma senza sanzione, è un appello morale a interessarsi alla cosa pubblica, appello raccolto perché l’Italia ha sempre avuto percentuali di voto altissimo, tale dovere civico è connesso al diritto di istruirsi, gli italiani erano spinti a credere in uno stato che si occupava delle condizioni di vita, stimolo a partecipare. Necessario abbandonare la loro tradizionale indifferenza per la cosa pubblica e ad avere senso civico, la democrazia era necessaria per non finire nella tirannia e affidarsi al capo carismatico, essa richiede un processo continuo di partecipazione. La costituzione è basata sull’eredità dello stato liberale,sulla tutela delle libertà e sul principio della solidarietà, ossia sul modello dello stato sociale. Dal punto di vista giuridico costituzionale, il tentativo di tenere insieme lo stato di diritto e lo stato sociale ed evitare che prenda piede il dominio della maggioranza si realizza con la rigidità costituzionale , la costituzione non può essere modificata se non con un procedimento legislativo apposito, diverso da una legge ordinaria. Serve a differenziare giuridicamente le materie su cui la maggioranza può decidere. Si instaura un doppio livello di legalità, uno che passa dalle leggi del parlamento e l’altro che è rappresentato dal testo della costituzione, i principi condivisi dai costituenti in alcuni casi possono essere modificati con un procedimento legislativo aggravato di revisione costituzionale, in altri non possono essere cambiati affatto. Livello ordinario mobile, livello costituzionale tendenzialmente fisso. Nel bene e nel male la rigidità costituzionale è considerata un pregio. Hanno cercato di cambiare la costituzione nel 1993 e nel 1997 con la commissione bicamerale, nel 2005 la legge approvata dal governo Berlusconi a maggioranza assoluta, nel 2013 con il governo Letta e la riforma approvata su iniziativa del governo Renzi, le ultime due sono state bocciate dal voto popolare, quelle del 93 e del 97 sono finite con un nulla di fatto. La costituzione crea uno stato costituzionale di diritto perché nello stato di diritto c’è la legge che domina l’attività dell’amministrazione, il re si impegna a fare in modo che l’amministrazione rispetti la legge, la rappresentanza popolare ristretta approva delle norme e da quel momento l’amministrazione vi si deve conformare. Uno degli ambiti che ha resistito di più è stato l’apparato militare, il re si è sempre opposto a far penetrare la legge in quell’ambito. In Italia si è riusciti ad imporre la conformità delle legge all’apparato militare solo negli anni ’70 e questo ha dato a tutti i cittadini la possibilità di contestare gli atti non conformi alla legge. La costituzione diventa la regola dell’attività legislativa, se la legge contrasta con la costituzione diventa illegittima. La politica non è assolutamente libera. Lo statuto albertino era una costituzione flessibile, c’era una lotta di interessi e di idee ma era contenuta all’interno della società e la dittatura della maggioranza non era considerata un reale pericolo, poi è palesata come un pericolo concreto e a questo rischio si cerca di rispondere con la rigidità della costituzione.

La costituzione assolve la funzione di garanzia per i gruppi e le minoranze, per tale ragione è stata concepita come rigida, non può essere modificata da leggi ordinarie ma da un procedimento più lungo e complesso con forme e quorum tali da non lasciare la decisione nelle mani della maggioranza. Essa costituisce il tentativo di incanalare le forme di libertà in modo che non siano pericolose per le minoranze. Art 1, comma 1 l’Italia è una democrazia Art 1, comma 2 la sovranità appartiene al popolo, sinonimo di democrazia, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione, democrazia costituzionale, solo le forme di esercizio previste dalla costituzione saranno valide, esprime il criterio della legittimità o illegittimità degli atti di esercizio della sovranità popolare. Prima l’atto della legislazione era considerato un atto sovrano insindacabile, adesso ci sono delle regole considerate immutabili a cui tutte le attività diventano soggette. C’è la possibilità che un giudice valuti questi atti per dire se le leggi sono conformi o meno alle regole. L’attività politica suprema è subordinata alla costituzione. Le forme di esercizio della sovranità sono le leggi del parlamento el’iniziativa legislativa popolare, la sovranità popolare, ha posto dei limiti a sé stessa. C’è il tentativo di impedire che si facciano degli errori e di razionalizzare l’esercizio del potere per tamponare i momenti di emotività. Binario sul quale queste emozioni possano essere contenute x evitare che diventino pericolose per l’esistenza stessa della democrazia. Paragone di Ulisse che si fa legare quando incontrano le sirene. Ripensamento di tutto dopo la seconda guerra mondiale, il contributo della scienza giuridica è stato l’elaborazione delle costituzioni rigide Art 138 si occupa della revisione della costituzione che può essere modificata solo con un procedimento aggravato , non modificabile da legge ordinaria, in caso contrario sarebbe destinata ad essere dichiarata illegittima dalla corte costituzionale. Il procedimento di revisione è modellato su quello della legge ordinaria, la legge si considera approvata quando viene approvata da entrambe le camere con un testo perfettamente identico, poi il capo dello stato, se non trova dei vizi, la promulga. Prima la legge era fatta da tre organi: camera, senato e re che vidimava la legge. Il procedimento dell’art 138 introduce degli aggravamenti, le approvazioni di camera e senato sono 4, deve essere approvata due volte da ogni camera con una distanza di tempo di tre mesi. Mentre nella prima fase è come una legge ordinaria, la seconda approvazione non tollera nessun tipo di modifica, non si possono apportare emendamenti, il testo deve essere uguale all’ultima modifica che deve risalire ad almeno tre mesi prima. La seconda approvazione può avvenire o con una maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti di ciascuna assemblea, il numero dei voti necessari non cambia mai ed è indipendente dal numero dei presenti. Significa che la riforma deve essere condivisa da almeno una parte dell’opposizione, disinnesca il pericolo della dittatura della maggioranza. Si può fare una revisione concordata dalle varie forze politiche, fino al 2001 tutte le modifiche sono state approvate in questo modo, alcune riforme sono state approvate con questo quorum come quella sul pareggio di bilancio, ulteriore vincolo. Altre riforme sono state approvate con un quorum che coincide con la maggioranza politica, la maggioranza assoluta, metà più uno dei componenti delle assemblee. Maggioranza semplice, metà più uno dei presenti (lasciando perdere gli astenuti) x approvazione delle delibere Quorum strutturale per deliberare deve essere presente la metà più uno dei componenti, sia alla camera, sia al senato. Per far passare una legge quindi è necessaria la metà più uno della metà più uno. Il numero dei componenti in aula in base alla costituzione è obbligatorio, ma se non si chiede la verifica del numero legale si delibera comunque, spesso si dà per scontato che la legge verrà approvata in base ad un accordo

riforma proposta dal governo Amato era molto spinta in senso regionalista proprio per accontentarla, ma al momento del voto definitivo la Lega non la votò per motivi di riconoscibilità davanti al suo elettorato e motivi politici. Il centro sinistra si prese la responsabilità di approvarlo a maggioranza assoluta rompendo la prassi costante di cercare un accordo. La riforma venne approvata con solo 4 voti di scarto alla camera e al senato, era un segnale di cambiamento politico. Il centro destra chiese subito il referendum, ma lo fece anche il centro sinistra, il senso del referendum è opporsi alla riforma, ma qui venne usato per integrare la legittimazione carente in parlamento con un voto popolare favorevole, usato in senso plebiscitario. Per Cossiga, Presidente della Repubblica dal 1985 al 1992,era indispensabile fare una nuova costituzione approvata dal voto popolare con un referendum, egli sottintendeva che la costituzione italiana, dato che non era stata approvata dal popolo, fosse frutto della partitocrazia. Voleva far in modo che le persone fossero chiamate ad esprimersi in modo semplificato con un sì o con un no. Egli era un esponente dell’idea plebiscitaria, ispirato a De Gaulle. Anche se Cossiga venne condannato, fece entrare nella mentalità politica l’idea che le modifiche della costituzione dovessero essere approvate dal referendum, il centro sinistra senza rendersene conto è andato a rispolverare il fondamento del plebiscitarismo. Era stata rispettata la forma ma non la sostanza della costituzione frodando il suo stesso spirito. La costituzione italiana non ha niente a che vedere con la modalità plebiscitaria, ma si diffuse l’idea che i partiti debbano in ogni caso passare dal referendum. E’ possibile fare un paragone tra il porcellum e la Legge Acerbo, che ha favorito l’ascesa del fascismo, una legge maggioritaria con un premio di maggioranza, con una soglia del 25% di voti si sarebbero ottenuti i 2/ dei seggi alla camera. Il 25% di voti con il sistema proporzionale non è poco perché c’è molta più dispersione. A differenza del porcellum, il cui obiettivo era quello di dare origine al bipolarismo, la legge Acerbo metteva una soglia. La Corte Costituzionale è composta da quindici membri, cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinqueeletti dal Parlamento in seduta congiunta e 5 eletti dalle supreme magistrature, tre sono eletti dai magistrati di Cassazione, ed uno ciascuno dai magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. L’obiettivo è fare in modo che sia una componente neutrale rispetto agli interessi politici e privati.Contrapposizione tra organi attivi e organi di controllo giurisdizionali. Con la costituzione rigida allo stato di diritto fuaggiuntoun organo passivo:la corte costituzionale. Si tratta di un organo passivo perché se il giudice agisse di sua iniziativa, non sarebbe neutrale, se i giudici della corte potessero scegliere, avrebbero un potere politico e un ruolo attivo. Il giudice, per essere veramente neutrale, non deve mai prendere l’iniziativa, ma aspettare che ci sia una controversia sul rispetto delle regole. 15- L’Italia è una repubblica , in senso originario la parola repubblica è sinonimo di collettività ordinata e stato, in senso ristretto si contrappone alla monarchia. È il fondamento storico e giuridico della costituzione italiana. Scaturisce da una scelta del popolo all’unico referendum istituzionale del 2 giugno in cui italiani e italiane sono stati chiamati a decidere se conservare la monarchia e dare il loro avallo alla continuazione della dinastia dei Savoia al trono o passare alla forma repubblicana, sconosciuta all’Italia unita, che era stata praticata, anche se per brevi periodi, in piccoli stati. E’ sbagliato dire che la costituzione non è stata validata dal voto popolare perché contemporaneamente al referendum si sono svolte le elezioni per l’assemblea costituente, la prima assemblea effettivamente libera dalla fine del fascismo. Nella parola repubblica è sintetizzata l’ eguaglianza , non c’è un re, una persona o famiglia nella collettività che sia superiore e diverso,

un’investitura che lo rende immune e insindacabile. La monarchia comporta normalmente la presenza di un’altra serie di soggetti non eguali ossia l’aristocrazia e i nobili creati dal re e investiti di particolari privilegi che godono di uno statuto differenziato da quello degli altri. La costituzione ha abolito anche i titoli nobiliari (disposizioni transitorie) e li ha trasformati in alcuni casi in parte del nome, i titoli non hanno alcun valore legale. Scegliere la repubblica implica un’eguaglianza completa e integrale di fronte alla legge con la quale viene espresso un giudizio negativo sulla politica di casa Savoia durante il fascismo. Nelle disposizioni transitorie era anche prevista una difesa nei confronti della restaurazione monarchica (Disposizioni transitorie e finali XIII) abrogata nel 2002. Repubblica non significa solo che non c’è il re, ma che l’ordinamento è basato sul principio di eguaglianza. Il significato di questa scelta è consegnato all’articolo 139, è un combinato disposto che si ricava da una o più norme insieme. L’art 1, il 138 e il 139 dicono che l’Italia è una repubblica. Non si può rivedere la forma repubblicana e nessuna legge costituzionale può disporre il ritorno della monarchia. La legge costituzionale che viola la costituzione è illegittima. Mentre le leggi ordinarie sono subordinate a tutte le norme costituzionali, le leggi costituzionali possono modificare tutte le norme della costituzione ma non l’art. 138 e 139. Le leggi costituzionali sono soggette a due tipi di limite , uno formale o procedurale (138) e un limite di contenuto (139) poiché non possono disporre l’abolizione della repubblica. Un’altra forma di gerarchia, la costituzione è superiore alla legge e i principi del 138 e del 139 sono superiori alle leggi costituzionali. Il capo dello stato nel momento in cui è chiamato a promulgare la legge svolge il controllo di legittimità e può rifiutare la promulgazione. Se il capo dello stato non rifiutasse la promulgazione e la legge entrasse in vigore interverrebbe la corte. Ma se il capo dello stato desse il suo avallo potrebbe essere accusato degli specifici reati in cui può incorrere solo il capo dello stato, contemplati dall’articolo 90, di alto tradimento e attentato alla costituzione. A differenza del re che non può far male, cioè non può commettere un reato, il capo dello stato nell’esercizio delle sue funzioni può. L’alto tradimento fa riferimento ad una slealtà nei rapporti internazionali, nel caso in cui faccia accordi con paesi stranieri euna politica estera dannosa per l’Italia, l’attentato alla costituzione invece riguarda le attività che consistono in una violazione del funzionamento costituzionale. Solo un capo di stato è stato sospettato, il democristiano Segni, si è sospettato che di fronte al pericolo comunista avesse tollerato un progetto di intervento illegale per reprimere ed espellere i parlamentari egli attivisti comunisti in Italia. Dopo due anni di presidenza ebbe un ictus e rimasero solo dei sospetti. Dopo il procedimento che ha coinvolto tutti gli organi costituzionali che hanno verificato i certificati medici e hanno preso atto del fatto che Segni non potesse continuare le sue funzioni, è scattata la supplenza del presidente del senato. Il capo dello stato è diverso dal re perché è temporaneo ed è un’investitura rappresentativa indiretta, egli è eletto dalle due camere in seduta congiunta con la partecipazione delle regioni. Almeno nelle prime votazioni è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei voti perché deve essere gradito alla maggioranza, ma anche ad una parte delle opposizioni. Non è espressione di una maggioranza politica, ma un organo di garanzia che rappresenta l’unità nazionale e deve verificare il rispetto della costituzione. Non può essere un leader politico caratterizzato come ad esempio Andreotti o Craxi che inevitabilmente avrebbero contrassegnato la presidenza in senso personalistico.Se l’accordo non si raggiunge il presidente può anche essere eletto dalla maggioranza, ma non può mai agire come mandatario della maggioranza. Napolitano è stato eletto a maggioranza dal centro sinistra, Ciampi con i 2/3. Napolitano ha dovuto dimostrare la sua imparzialità ed è riuscito a riscattare la sua elezione a maggioranza nel 2013 quando è stato rieletto da una maggioranza altissima poichè anche il centro destra lo riteneva preferibile ad altri. I costituenti davano per scontato che il Presidente della Repubblica se commette un reato o un illecito di natura comune può essere chiamato a rispondere, dove non ci sia una norma ad hoc si pratica il diritto

sull’eguaglianza, è un divieto implicito della violazione dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale, come l’esistenza della corte costituzionale che è la garanzia che le leggi non contraddicano la costituzione. Sia la riforma di Berlusconi che quella di Renzi prevedevano una modifica della corte costituzionale. Il problema è concreto se va a intaccare il funzionamento degli organi di garanzia. Nel procedimento di revisione intervengono sia la volontà del parlamento che quella popolare con il referendum. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa Le costituzioni moderne si ispirano al modello di costituzione di Weimar con più consapevolezza e collaborazione tra forze politiche. Si pose il problema di porre una forma di democrazia diretta in uno stato che aveva conosciuto solo la democrazia rappresentativa, l’unica forma di partecipazione popolare erano le elezioni e quindi la mediazione dei rappresentanti. La democrazia diretta ha dei limiti intrinseci perché può esprimersi solo con un sì o con uno, non può accogliere delle sfumature e si perde il pluralismo, più è generica la domanda e a meno serve la risposta. L’efficacia della volontà del popolo è proporzionale alla chiarezza della domanda che viene posta, il vero potere si trova nelle mani di chi pone la domanda poiché si può predeterminare in una certa misura la risposta. La democrazia diretta si presta inoltre a lacune informative. Se il referendum è fatto in modo da essere manipolato o manipolabile si sconfina nel plebiscitarismo , impressione di lasciare la scelta quando in realtà non lo si fa. La democrazia diretta può inoltre entrare in conflitto con la democrazia rappresentativa , tutte le volte in cui il popolo si pronuncia con un sì o con un no scavalca gli schieramenti politici il cui ruolo è quello di mediare tra il popolo e le istituzioni, è necessario trovare dei modi di esercizio della democrazia diretta che non ostacolino la democrazia rappresentativa. In parlamento tendenzialmente c’è una dialettica tra i vari partiti, si può trovare una mediazione e una legge parlamentare può essere cambiata, il referendum invece è più rigido, la volontà popolare tende a permanere nel tempo una volta manifestata ed è considerata immutabile poiché è difficile metterla in discussione. La costituzione deve quindi far fronte ad entrambi i problemi e per mediare tra democrazia diretta e rappresentativa sceglie delle forme di manifestazione della sovranità popolare in cui la domanda non sia generica e astratta, ma precisa, con il referendum si chiede infatti se si vuole abrogare o meno una legge del parlamento e il popolo si pronuncia su un testo legislativo. Il primo referendum abrogativo in Italia è stato il referendum sul divorzio, la DC era contraria e chiese di fare il referendum, chiesto dal partito di maggioranza e usato come strumento. A quel tempo non era ancora stata disciplinata la legge sul referendum abrogativo, l’art. 75,venne approvata nel 1970 in modo da poterlo svolgere. Anche nei referendum costituzionali al popolo si pone una domanda precisa e si chiede il parere su un testo. Il testo della riforma ha senso nella sua unità ed è opinione di molti costituzionalisti che non possa essere scisso in varie parti, non sempre i contenuti sono separabili. La democrazia diretta tendenzialmente delegittima i partiti e per evitare che interferisca troppo la costituzione esclude determinate materie e argomenti dalla pronuncia popolare diretta, segna una zona di riguardo in cui solo le forze politiche prendono le decisioni, come su tutto ciò che riguarda le relazioni internazionali. Gli elettori potrebbero non rendersi conto delle implicazioni di una scelta di politica estera o potrebbero essere vittime di infatuazioni emotive che spingono ad odiare un paese, potrebbero esserci momenti di tensione in cui una pronuncia popolare potrebbe compromettere la possibilità di fare degli accordi. Nel 1958 è stato fatto un referendum consultivo per entrare in Europa, si tratta di una tantum poiché è un tipo di referendum non previsto, costituì una deroga alla costituzione e la creazione di un precedente. Non

si cambiò la costituzione, l’art. 11 fa riferimento all'ONU e la comunità economica Europea riguardava l’aspetto economico. Art. 67 divieto di mandato imperativo. Con il mandato imperativo i delegati sono vincolati alle direttive dei deleganti. Il mandatario ha delle direttive dalle quali non si può discostare, come un mandato privatistico con cui il mandatario ha solo i poteri conferiti dal mandante, era usato a livello prepolitico quando c’erano i rapporti tra i re e i rappresentanti delle città, era uno strumento rigido che garantiva la massima corrispondenza della volontà popolare ma non consentiva una gestione politica dello stato. La rappresentanza politica moderna si basa sulla capacità del parlamento di poter decidere su tutto, i parlamentari decidono su loro coscienza sulle questione proposte, non mandato vincolante. Il rapporto politico non si esaurisce nel momento dell’elezione con il mandato, ma c’è un dialogo continuo e quotidiano tra il parlamento e il pubblico. Durante il mandato si pongono problemi molto più dettagliati e contenuti di quelli che si possono porre all’inizio della legislatura, non si tratta di un tradimento della volontà popolare, ma ci si basa sulla convinzione che le questioni del parlamento siano più complesse e che l’elettore debba sorvegliare sempre quello che fa l’eletto. Il mandato imperativo fu abolito nel 1789 con la rivoluzione francese, è una manifestazione di autonomia della politica rispetto al popolo.La conseguenza giuridica è che il parlamentare non può essere chiamato a rispondere giuridicamente di atti compiuti durante l’esercizio del suo mandato e che non è giuridicamente vincolato agli elettori. Ci sono altre forme di democrazia diretta meno importanti come l’iniziativa legislativa popolare e la petizione che il parlamento può prendere in considerazione, ma non che viene praticamente usata perché poco significativa. L’iniziativa legislativa popolare invece è più significativa, si propone una legge con la sottoscrizione di almeno 50 mila elettori. Recall negli Stati Uniti, gli elettori in certe situazioni possono proporre e votare per decidere se quella persona ha male operato e deve essere richiamata. Sempre negli Stati Uniti esiste l’iniziativa legislativa rinforzata, il popolo chiama il resto del corpo elettorale a esprimersi e di sua iniziativa fa approvare una legge non discussa in parlamento. 21- La forma di governo fa riferimento non a tutti i poteri ma si occupa di stabilire chi detiene il potere politico e quali sono gli organi che potenzialmente prendono le decisioni politiche, prevalentemente in forma di legge, ma non necessariamente come nel caso della dichiarazione di guerra. Nella forma di governo si dà per scontata la separazione dei poteri e si esclude la magistratura. Nella forma parlamentare il parlamento non è l’organo più importante e l’esclusivo titolare del potere politico, la caratteristica fondamentale è la sua collaborazione con il governo, tendenzialmente le leggi parlamentari sono frutto dell’iniziativa del governo e delle sue indicazioni. Nelle altre forme di governo c’è una separazione tra gli organi più decisa. Nella forma presidenziale c’è una separazione netta tra il Congresso e il Presidente, titolare del massimo potere di decisione politica e nelle cui mani si concentra tutto il potere politico, i due organi sono separati e non sempre coordinati perché in congresso può esserci una maggioranza diversa da quella a cui appartiene il presidente. Il sistema semipresidenziale prevede sia un presidente con poteri propri, ma anche un governo con la fiducia del parlamento, si può creare la coabitation nel caso in cui il presidente e il primo ministro siano espressione di partiti e maggioranze diversi, questa possibilità si è creata nel momento in cui è venuta meno la figura carismatica di De Gaulle a causa della sfasatura temporale tra la durata in carica del Presidente e del Parlamento che esprime il Primo Ministro. Una riforma costituzionale del 2000 ha parificato la durata del mandato presidenziale a quella della legislatura parlamentare.

indipendenti,la costituzione non si accontenta delle libertà perché se fosse fondata su di esse e non sul lavoro lascerebbe spazio alle diseguaglianze. L’articolo 1 va letto in combinato disposto all’articolo 4, il primo diritto sociale è il diritto al lavoro garantito dallo stato sociale. Lo stato sociale garantisce i diritti sociali. Marshall ha teorizzato la cittadinanza come comprensiva di tre status: libertà civili, diritti politici e diritti sociali. Le libertà civili del 1789 sono la libertà di pensiero, associazione, comunicazione… libertà riconosciute in misura più o meno ampia già nell’800. I diritti politici sono i diritti di partecipazione alla formazione della volontà dello stato, il diritto di voto e di candidarsi. Le limitazioni alle possibilità di candidarsi sono limitazioni alla democrazia, è un diritto politico anche il diritto di concorrere alla pubblica amministrazione perché si aspira ad entrare nella struttura statale e rappresentare il potere pubblico. I diritti sociali rappresentano una democrazia con il contenuto dello stato sociale. Si costituzionalizzano anche i diritti a prestazioni da parte dello stato nella previdenza dalla vecchiaia, dagli infortuni e nell’assistenza, l’intervento dello stato è paragonabile a quello della carità che si esprime nella cura agli svantaggiati. La previdenza è legata alla presenza di un lavoratore attivo, l’assistenza è un intervento dello stato per sanare delle situazioni di disagio in relazione a persone che non possono lavorare. Lo stato si propone una serie di misure molto impegnative, ma questo richiede un’imposizione fiscale alta che in Italia deve essere progressiva. Nello stato liberale il meccanismo invece è proporzionale , in relazione al guadagno. In Italia l’aliquota cresce in relazione al reddito, chi ha di più paga più che in proporzione perché soffre meno a privarsi di quella percentuale. La costituzione ritiene che chi ha di più debba dare di più attraverso un meccanismo di redistribuzione della ricchezza. Lo stato sociale è pagato soprattutto dai ricchi. Il dovere di pagare le tasse segna la differenza tra le costituzioni ottocentesche e quelle moderne, la contribuzione progressiva è una limitazione della libertà. Senza il pagamento dei tributi non si potrebbe realizzare lo stato sociale che assicura prestazioni volte al benessere e che può essere garantito in costituzione o meno, se non è garantito il legislatore può disporre a seconda delle contingenze. Se è previsto dalla costituzione il legislatore è tenuto ad assicurare un minimo di stato sociale. La costituzionalizzazione dei diritti sociali completa quella serie di situazioni soggettive attive di vantaggio riconosciute ai cittadini: libertà, diritti politici e diritti sociali. I diritti non valgono per i non cittadini italiani, le libertà invece sono libertà dell’uomo di qualsiasi cittadinanza, la legge Napolitano lo ha messo per iscritto. Chi esercita i diritti politici ha il dovere di fedeltà alla repubblica che non si può pretendere da chi non è cittadino italiano che non se ne sente parte fino in fondo, il vero problema oggi è quello di regolare la cittadinanza. La virtù civica è avere a cuore le sorti di una collettività. La costituzione non pensava che l’Italia potesse diventare una terra di immigrazione. Certi diritti sociali, quasi tutti, sono assicurati anche ai cittadini stranieri ma sono richiesti dei requisiti come avere documenti in regola o permesso di soggiorno. In via di principio il diritto sociale spetta a tutti perché legato alla dignità ma c’è un problema di risorse e equità della distribuzione. Si parla di stranieri non comunitari perché c’è una differenza di status con i cittadini dei paesi membri che tendenzialmente dovrebbero essere trattati al pari degli italiani. 22- Art. Il voto non può essere considerato libero se non ci sono delle libertà, la democrazia è espressione di un potere di autodeterminazione che si presume ciascuno di noi abbia. Affinché il voto sia libero è necessaria la pubblica discussione e la manifestazione del pensiero, la base del voto è l’informazione e se lo stato ne ostacolasse la circolazione esso sarebbe solo formalmente libero e non si tratterebbe di democrazia nella

sostanza. L’art.2 si occupa di diritti e libertà e solo apparentemente è secondario all’art 1, non significa che non sia altrettanto importante. Gli articoli trattano due argomenti diversi ma intrinsecamente legati, tale legame è dato dalla storia,la seconda guerra mondiale era stata l’occasione della violazione dei diritti delle persone e nel dopoguerra si sentì il bisogno di ribadire il riconoscimento dei diritti e delle libertà a carattere universale con una maggiore consapevolezza. La costituzione parla di diritti dell’uomo a prescindere dalla cittadinanza per impedire la violazione del concetto di essere umano. La democrazia che aveva dimostrato di potersi prestare ad abusi è legata all’art. 2, se la democrazia diventasse lo strumento per abolire i diritti e le libertà non sarebbe etichettabile come tale. La costituzione ha riformulato l’idea di stato in tanti modi instaurando una costituzione rigida dal punto di vista formale. Alla crisi del dopoguerra si cercò di dare una risposta con la dichiarazione dei diritti inviolabili dell’ONU, era un’idea forte che cercava di superare il fatto che tali diritti non fossero riconosciuti come fondamento del diritto internazionale. In Italia c’erano delle forze politiche che sostenevano questi ideali di libertà e di democrazia a differenza della Germania dove Hitler aveva eliminato qualsiasi forma, anche blanda, di resistenza. Ci sono tre generazioni dei diritti, la prima generazione sono le libertà rivendicate dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789 con la rivoluzione francese, concepiti come diritti naturali dell’uomo non concessi o conferiti dallo stato, ma intrinseci della natura umana. Dopo la seconda guerra mondiale prese piede nuovamente la teoria giusnaturalista, si cercava un appiglio e una sicurezza per ribadire che tali diritti spettavano a tutti, soprattutto in Germania. Il diritto inteso come insieme di regole è stato distinto in due possibili categorie: il diritto posto che i governanti impongono ai governati e che prende il nome di diritto positivo e il diritto naturale che è una forma di contestazione del diritto positivo, può essere un diritto di ragione, quindi razionale, o di religione poiché il richiamo alla natura rinvia alla divinità. L’unico diritto che vale è il diritto positivo che durante il fascismo e il nazismo aveva perso ogni contatto con l’idea di giustizia e di equità incarnata dal diritto naturale. Si può aderire a una diversa idea di diritto naturale in base alla propria idea di giustizia,il diritto positivo invece non richiede l’adesione. Durante il nazismo l’idea di giustizia, anche la più vaga, si era completamente distaccata dal diritto positivo che incarnava una realtà disumana poi l’istinto ha fatto tornare l’idea di diritto naturale. Al processo di Norimberga hanno condannato gli ufficiali nazisti non in base a delle norme preesistenti, ma in base al diritto naturale, furono condannati per reati non previsti prima che fossero stati commessi. La legge, dall’olocausto in poi, non può più pretendere di essere sempre e comunque obbligatoria anche se imposta da un ordine militare, anche il soldato si può opporre se gli viene imposto un ordine disumano. La legge, considerata fino a quel momento un atto sovrano e insindacabile, può pretendere di essere rispettata solo se rispetta certe condizioni. I diritti di cui parla l’art. 2 per molti sono la traduzione in diritto positivo di diritti naturali che lo stato non può non rispettare. La repubblica riconosce , significa che questi diritti c’erano già. Si riuniscono i diritti di libertà, i più antichi, i diritti di partecipazione politica e di voto e la terza generazione di diritti, ossia i diritti sociali. In questo consiste la differenza tra la costituzione italiana e le altre in cui i diritti sociali non sono compresi. Si parlaanche di una quarta generazione di diritti o di diritti delle generazioni future, i diritti dell’ambiente affinché esso venga preservato per chi verrà dopo di noi. Nascono nuove rivendicazioni di diritti ogni qualvolta il mondo cambia. I diritti dell’ambiente sono inclusi anche nella nostra costituzione che all’art. 9^2 parla di tutela del paesaggio. Ogni qualvolta si ha un riconoscimento di un diritto ciò implica un dovere o un obbligo, spesso doveri per tutta la società. I diritti all’ambiente spesso sono connessi al diritto al lavoro. Prima di affermare un diritto a carattere generale bisogna far conto delle risorse, è necessario un bilanciamento. Il modello di società a cui

Le azioni positive sono usate come forme di rimedio a diseguaglianze passate, in materia elettorale la corte ha precisato che non sono compatibili con la costituzione perché in quel casovige l’assoluta eguaglianza formale. L’eguaglianza formale si proponeva di limitare le distinzioni basate sulla differenza cetuale delle persone rispetto alle quali si applicava un diritto differenziato. La rivoluzione francese nacque con lo scopo preciso di eliminare questa distinzione e con l’idea di base che la legge non può prendere in considerazione le differenze tra le persone. L’eguaglianza è da considerare però prescindendo le differenze inevitabili tra le persone come razza, sesso, lingua, religione, convinzioni politiche e condizioni personali o sociali. La costituzione riprende e completa l’idea rivoluzionaria che la legge debba considerare in astratto i destinatari. L’imparzialità del giudice viene riportata su un piano più alto, le regole da applicare devono innanzitutto rispettare l’eguaglianza, si sposta l’attenzione dall’opera del giudice che diventa applicatore di regole generali e astratte che riguardano tutti, senza distinzione. Per Rousseau la legge era espressione della volontà generale, generale nella sua provenienza e contenuto, il modello tipico è il codice civile e quello per eccellenza il codice penale. La sanzione è uguale per tutti, ma è diversamente afflittiva a seconda delle condizioni individuali, la sanzione pecuniaria discrimina tra poveri e ricchi. Il fatto che il giorno di festa sia la domenica non rispetta le religioni non cristiane, ma è il prezzo che si paga per l’eguaglianza e non ci si può permettere di considerare le differenze anche rilevanti. Se la legge si basasse sulle differenze sarebbe illegittima, è impossibile attuare leggi che distinguano categorie di cittadini. Pur avendo affermato l’eguaglianza formale, la stessa costituzione prevede dei trattamenti differenziati per alcune categorie di persone perché c’è la necessità di tenere conto delle differenze per proteggerle. Art. 6 la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, è un caso in cui la legge non è generale. La costituzione prende una posizione precisa affermando che le differenze devono essere considerate in materia di minoranze linguistiche alle quali si riserva un trattamento differenziato anche nella scuola pubblica per consentirne la permanenza. Un’altra deroga all’eguaglianza formale è la tutela alla donna lavoratrice che deve avere un trattamento particolare nell’interesse della prole. La donna conserva un’essenziale funzione familiare, quindi deve essere protetta concedendole la maternità e i permessi che tengono conto del fatto che debba essere lei ad occuparsi dei figli. La costituzione vuole che in alcuni casi l’eguaglianza formale sia derogata per tenere conto di alcuni gruppi, minoranze e persone considerate svantaggiate. Nel caso della maternità la deroga non è diretta a favorire la donna in quanto tale, ma si riflette positivamente sull’accudimento della prole e la crescita della famiglia. È sorta la questione di legittimità costituzionale della legge che riservava solo alla madre il permesso dell’allattamento, la Corte Costituzionale ha accolto la questione e ha concesso all’uomo il permesso, nel caso in cui non ci fosse in famiglia alcun’altra donna che potesse occuparsi del bambino. Seguendo l’impostazione della costituzione, la Corte Costituzionale continua a pensare che serva una donna, il padre in questi termini può ottenere il permesso dell’allattamento. Il concetto di eguaglianza è legato al tipo di convenzioni sociali dominanti. In quel periodo si dava per scontato che la donna dovesse occuparsi del bambino e la deroga all’eguaglianza era disposta nel suo interesse. Il legislatore, che per vocazione deve adeguare le leggi ai cambiamenti della società, interpretarli e tradurli in nuove norme, stabilì poco tempo dopo la possibilità di scegliere se dovesse essere la madre o il padre a chiedere il permesso, era una scelta della famiglia e oggi c’è la possibilità che il padre lo prenda anche in condizioni normali. L’eguaglianza formale derogata nel ‘48 è stata totalmente ripristinata dal legislatore a causa del cambiamento della mentalità e della percezione maturata nella collettività di una discriminazione_. I problemi dell’eguaglianza dipendono dalla percezione di una discriminazione nella società e dalla diffusione di tale percezione_.

Fino agli anni ’60 l’adulterio femminile era punito mentre il semplice adulterio maschile non era punibile, lo era solo il concubinato. Tale distinzione nasceva dalla mentalità retriva della società italiana, il codice penale fu scritto durante il fascismo e l’ideologia del regime era molto chiara, il concetto di famiglia era completamente diverso poiché la famiglia legittima era solo quella fondata sul matrimonio e si voleva evitare che la donna concepisse dei figli non del marito. Fu sollevata la questione di costituzionalità, nella prima sentenza la corte rigettò la questione sostenendo che era legittimo punire penalmente la moglie adultera perché l’eguaglianza andava riportata alle situazioni concrete. Il problema venne etichettato con il principio di unità della famiglia tenuta in piedi dalla moglie, l’idea della differenza tra uomo e donna nel matrimonio era radicata. Negli anni ’60, quando l’insofferenza rispetto a tale questione era sentita, essa venne nuovamente sollevata. Era condivisa l’idea che l’unità della famiglia si rompesse con la diseguaglianza tra moglie e marito. In alcuni casi l’unità viene vista come un limite all’eguaglianza. Dopo qualche anno il legislatore eliminò quest’area di penalizzazione rendendo l’adulterio non più sanzionabile penalmente e cambiando la visione dei rapporti familiari. Il trattamento differenziato ci può essere quando la diversità giustifichi la diversità di trattamento La Corte adotta o sentenze di accoglimento o rigetto, se la questione è accolta e la legge è annullata vale retroattivamente. La Corte può anche dire che un dubbio è infondato e rigettare la questione di legittimità, in questo caso quella sentenza non fa giudicato e la risposta negativa può essere in seguito sostituita da una risposta positiva. Terza fase: principio di ragionevolezza, nome dato dalla corte al principio di eguaglianza considerato nel suo terzo significato. L’art. 3 comma 1 può essere applicato o come uguaglianza formale in senso stretto, quando non si può guardare alle condizioni della persona, o non nel senso originario con una considerazione più complessa e sofisticata che prende il nome di ragionevolezza. Qualsiasi legge distingue tra gruppi e categorie, ci si pose il problema della ragionevolezza della classificazione. La discriminazione deve essere giustificata rispetto alla finalità che la legge si propone, deve essere ragionevole rispetto allo scopo, altrimenti si discriminerebbe in modo occulto una categoria di persone. (Altezza di 1,70 per i macchinisti in relazione alla distanza tra il pedale e il sedile e quindi alla tutela della sicurezza dei viaggiatori. Per il futuro si cambiano i criteri di costruzione per evitare le discriminazioni.) Sulla base della finalità della legge si deve valutare se la distinzione è giustificata. 28- L’eguaglianza sconta alcune implicite differenze, è inserita in un contesto sociale e risponde alle domande che tale contesto pone. La costituzione in alcuni casi prevede delle tutele per alcuni gruppi di persone. Il primo stadio è l’eguaglianza formale, la consapevolezza caratterizza il secondo stadio, il terzo è caratterizzato dalla ragionevolezza che generalizza e vincola alla giustificazione della distinzione, in questa fase non è vietato distinguere in base alle caratteristiche dell’art.3, si può fare purché la distinzione sia basata su un motivo ragionevole e corrisponda alle finalità della legge. Se la distinzione è funzionale a uno scopo è ragionevole e non è illegittima. L’interpretazione oggettiva di una legge è l’unica sicura. La ragionevolezza si basa sulla disposizione della costituzione all’art.3 comma 1 che da un significato letterale ne ha assunto uno molto più ampio, diventa un criterio per valutare la legittimità di tutte le leggi poiché tutte, direttamente o indirettamente, classificano. La ragionevolezza è uno sviluppo molto articolato dell’eguaglianza formale e del contenuto testuale del comma 1,apparentemente si limita a spostare il livello

Art. 4 Virtù civica doveri di solidarietà che sentiamo verso la collettività, il lavoro contribuisce allo sviluppo del paese. Il diritto al lavoro è il primo, esplicito e più importante contenuto dello stato sociale. Il benessere non è dato solo dalle prestazioni che lo stato mette a disposizione, ma anche dal lavoro che permette di guadagnare e dà dignità. Quando la costituzione è stata scritta si pensava a un intervento dello stato in economia e al ricorso all’indebitamento per ottenere la piena occupazione,essa prevede infatti delle forme specifiche di intervento per creare delle imprese in mano pubblica. Dopo il fascismo l’istituto per la ricostruzione industriale aveva acquistato i pacchetti azionari delle imprese in fallimento. Gli strumenti a cui i costituenti pensavano non sono diversi da quelli del fascismo, è stato mantenuto il sistema delle partecipazioni statali e l’idea che lo stato possa essere imprenditore per sanare le carenze di iniziativa economica nei settori in cui i privati non intervengono. Questo tipo di visione consente tutto e consente di usare la veste privatistica, lo stato si propone di sviluppare i settori che non sono in grado di farlo per iniziativa propria e perseguire gli interessi sociali. Il culmine di queste politiche è la nazionalizzazione prevista dall’art. 43, nel caso del diritto di impresa nazionalizzazione significa che lo stato ha trasferito a sé stesso il diritto di esercitare questa attività a fini sociali. Lo stato può nazionalizzare quando ci sono questioni di monopolio, come nel caso della televisione, considerata un bene essenziale. Con la nazionalizzazione dell’energia elettrica ci fu un accordo delle forze politiche molto lungimirante dal punto di vista dello sviluppo economico. Lo stato poteva condizionare in vari modi l’esercizio dell’iniziativa privata, può attirare gli investimenti favorendo alcune iniziative e prevedendo degli incentivi e delle facilitazioni, poteva modificare il calcolo di convenienza dell’imprenditore. Disponeva quindi di strumenti abbastanza efficaci da condizionare l’occupazione, strumenti che ha perso con l’adesione all’Unione Economica Europea che era in contrasto con questo tipo di politica, la possibilità dello stato di intervenire è stata ridotta anche dal punto di vista giuridico. L’aiuto di stato, l’intervento per favorire o sfavorire determinate attività private o il suo intervento in prima persona, non è più permesso. Lo stato è considerato un attore che altera la concorrenza tra privati, si ha la rivincita del neoliberismo a livello mondiale e l’obiettivo adesso è quello dello stato minimo. Si è diffusa l’idea che l’intervento dello stato in economia avrebbe dato luogo a una forma di clientelarismo, tale convinzione si è accentuata quando i partiti hanno usato il sistema delle partecipazioni statali per finanziarsi (PSI), tangentopoli. L’opposizione al sistema fu troppo forte dopo lo scandalo della corruzione e per questo motivo l’aiuto di stato, in qualunque forma, è vietato. L’UE ammette che possono esserci dei servizi pubblici che non devono essere privatizzati come l’informazione e il servizio radiotelevisivo, ci sono delle aree in cui il diritto comunitario riconosce la predominanza dello stato che può finanziarli fino a quando ciò non si trasformi in un aiuto o un modo scorretto di competere con gli imprenditori privati. Con il termine Golden Share (tradotto “Azione d’oro”) ci si riferisce all’istituto giuridico che conferisce ad un azionista la possibilità di apporre il veto su alcune operazioni societarie di carattere strategico e su variazioni dello statuto societario. Solitamente però, quando si parla di Golden Share, ci si riferisce al pacchetto azionario che resta in mano ad un governo in seguito ad una privatizzazione o alla vendita di quote del capitale di una società pubblica. Tale pacchetto azionario garantisce allo Stato determinati poteri di carattere speciale. L’obiettivo principale è quello di proteggere gli interessi della collettività nelle aziende strategiche, come quelle operanti nei settori della difesa e dell’energia. Dal 1990 sono stati privatizzati tutti i servizi pubblici, telefonia, energia elettrica, gas. L’Ue vuole assicurare la piena concorrenza e l’energia ad esempio deve essere venduta a un valore di mercato e non a un prezzo politico come prima. L’idea dell’Ue è che questi sacrifici imposti dovrebbero essere compensati dai vantaggi

che si hanno come consumatori quando si usufruisce di questi servizi. Oggi lo stato non ha più a disposizione certi strumenti per tutelare il lavoro e garantire l’occupazione. Art. 5 autonomie regionali, la costituzione vuole il riconoscimento delle autonomie territoriali e vuole preservare l’integrità della repubblica, mantenere l’equilibrio tra le ragioni della rappresentanza territoriale e dell’unità. Non si era mai posto un vero problema di unità dall’entrata in vigore della costituzione fino alla nascita del partito di Bossi. Reazioni dello stato understatement, la Lega ha attuato dei procedimenti punibili anche penalmente, lo stato non ha dato troppa importanza a questi atteggiamenti secessionisti sperando che il partito sarebbe stato assorbito nel gioco parlamentare, poi le parole d’ordine secessionistiche sono state abbandonate. Autonomia territoriale lo stato riconosce l’esistenza di comunità più piccole, territoriali come lo stato, che esercitano il loro potere in rapporto ad una zona territoriale. Fino al 1948 l’esistenza di queste autonomie, ad eccezione di quelle comunali, non era mai stata riconosciuta. Il prefetto nasce come figura di ispirazione francese, subordinato gerarchicamente al ministro, con il compito di trasmettere in periferia i voleri dello stato centrale. Il progetto dell’art.3 comma 2 per alcuni, socialisti e comunisti, avrebbe richiesto il mantenimento di uno stato centralizzato per non confermare le differenza tra i territori. Tale ragionamento fu contrastato dalla DC che sposò l’autonomia a livello di comune, provincia e regione. Il vero motivo fu che la DC, il PSI e il PC non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni dopo l’entrata in vigore della costituzione, in alcune parti della costituzione le scelte dei costituenti sono state dominate dalla preoccupazione di rimanere perdenti nella contesa alle elezioni dell’aprile ’48. Questi partiti non erano passati sotto le elezioni da 20 anni, durante tutto il periodo fascista. Tale preoccupazione ha spinto i costituenti a cercare dei meccanismi di bilanciamento del potere e contrapporre all’indirizzo politico centrale uno a livello regionale. Poi le elezioni del ‘48 furono vinte dalla DC con la maggioranza assoluta, a tal punto non si aveva nessun interesse a sviluppare l’autonomia regionale, l’interesse per l’attuazione di tale autonomia è scemato, erano necessarie le volontà delle forze politiche. Periodo chiamato di ostruzionismo della maggioranza (Piero Calamandrei). Solo nel 1970 vengono istituite le regioni ordinarie con i consigli. La caratteristica dell’autonomia regionale è che le regioni possono avere un indirizzo politico proprio, nonostante ci siano materie che devono essere riservate allo stato,come la politica estera. Con l’autonomia c’è l’espansione delle differenze, ad esempio il servizio sanitario nazionale si articola a livello regionale e il cambiamento normativo pesa di più perché in Italia sono stati costituzionalizzati i diritti sociali. Nella riforma del titolo V del 2001 sono stati istituiti dei livelli di prestazioni minime per assicurare che, pur nella diversità, venga mantenuto uno standard uguale per tutte le regioni, ma si sono accentuate le differenze. Le potestà riconosciute alle regioni devono essere bilanciate, potestà legislativa e amministrativa. La parola d’ordine del 2002 era federalismo. La differenza tra uno stato regionale e uno federale è che nello stato regionale le regioni hanno competenze legislative e amministrative ma non giudiziarie, non hanno i propri tribunali. Il tribunale amministrativo regionale si chiama così perché la circoscrizione coincide con quella regionale, i giudici sono scelti dallo stato, glienti territoriali non hanno potere giudiziario che rimane una competenza centralizzata. Art. 117 contiene l’enumerazione delle competenze legislative divise tra stato e regione. m) livelli essenziali minimi. L’autonomia territoriale esprime una soggettività politica riconosciuta, ma ottemperata con il principio di unità della repubblica che esprime il principio di eguaglianza. Le competenze statali sono quelle indispensabili per assicurare l’eguaglianza.