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Appunti del corso di Diritto dell'Internet - Università degli Studi di Padova
Tipologia: Appunti
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Materia a metà tra diritto privato e pubblico: per questo conviene partire dallo studio dei casi. Il linguaggio del diritto, influenzato dalla common law, si suddivide in sottolinguaggi delle singole categorie: avvocati (linguaggio pratico), giudici e notai (linguaggio tecnico, settoriale). Per internet c’è un linguaggio specifico. INTERNET: fenomeno complesso che ha avuto una sua evoluzione; insieme di collaboratori elettronici che potevano comunicare trasmettendo pacchetti di dati tramite algoritmi. Nodi di trasmissione e ritrasmissione di dati. Neutrality: la trasmissione non ha intermediazione. Non si può intervenire sui dati, si gode di una certa libertà. Servizi in rete: www, email, file transfer, bacheche, videogiochi. Come regolamentare? Gli inizi della rete: incontro di 4 culture (cultura tecnica, cultura hacker, cultura virtual-comunitaria e soprattutto la cultura imprenditoriale) -> AUTOREGOLAMENTAZIONE: idea emersa fin dall’inizio tramite la NETIQUETTE, ovvero un codice di autodisciplina che prevede ad esempio no spam, no flame. STANDARD DI PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE: regole, protocolli di comunicazione e di interazione condivisa da tutti gli utenti. Gli standard sono molteplici, quindi gli utenti potrebbero adottare uno tra i tanti. TEORIA DEI GIOCHI: alla fine si converge in un unico protocollo poiché tutti ne traggono vantaggio. Gli interessi del business influiscono sulle regole e sui protocolli: obiettivo del profitto. Dimensione contrattuale nell’utilizzo di servizi/piattaforme. CODICE INFORMATICO: (hardware/software) regola virtuale e schemi computazionali che seguono l’intervento di PC e macchine che operano in rete e dei servizi online e le modalità di interazione tra studenti. Regole compiute dall’uomo ma messe in atto da macchine. Regole tacite, legge naturale del cyberspazio. Es: COOKIES: accettarli vuol dire avere un monitoraggio della propria attività per facilitarla. Gli sviluppatori sono in grado di decidere come le nostre libertà vengono gestite sfruttando vuoti normativi. H.Kelsen: il diritto è come Re Mida, tutto ciò che il diritto tocca diventa giuridico. FONTI DEL DIRITTO :
di internet tende quindi alla globalità e quindi anche l’assetto giuridico tenta di fare convergere le proprie legislazioni su dei modelli transnazionali e globali per cercare di regolamentare il fenomeno tramite trattati. Un passo significativo in questo senso è stato svolto dall’UE: Normativa sulla protezione dei dati personali (1995), introdotta per riuscire a trovare una linea comune sul tema della protezione dei dati personali. L’UE interviene su questa materia perché è competente nell’attività d’impresa, ovvero nell’assicurare agli Stati membri delle condizioni per l’esercizio dell’attività d’impresa che non siano discriminatori nei vari Stati. La creazione del mercato unico europeo impatta la concorrenza da una parte (ogni Stato può esercitare la sua attività d’impresa) e la non discriminazione dall’altra. Si inizia ad estendere le politiche europee basandole non solo sulla creazione del mercato unico, ma anche su ambiti non strettamente connesse all’attività economica. Ad esempio, in ambito ambientale. Pian piano si estendono anche ai diritti fondamentali. In particolare, il tema della protezione dei dati personali è arrivato all’attenzione dell’UE. Problema dei Big Data: fenomeno della grande raccolta di dati personali che avviene per mano dei grandi gestori di ricerca e dei servizi di internet. Ordinamento giuridico dell’UE:
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9 paragrafo 2 lettere h) e i), e dell'articolo 9 paragrafo 3 d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89 paragrafo 1 nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria Recente decisione sulla deindicizzazione: sentenza che limita questo obbligo di deindicizzazione ai soli motori di ricerca europei (ex. Google Spain). Diritto all’oblio: diritto di essere definitivamente dimenticati, che non ci sia più traccia di certi fatti che riguardano la persona accessibile e pubblicamente visibile. Si tratta di contestualizzare l’accaduto o ciò che è stato affermato molto tempo prima rispetto al momento in cui è stato sollevato. I soggetti responsabili della gestione dei dati personali hanno una funzione molto importante poiché intraprendono attività spesso pericolose (raccolta di dati). Importanza di un’imposizione su questi soggetti (tutele, misure di sicurezza). Il regolamento tratta anche la comunicazione su internet -> Internet = eterno presente: opinioni e dati del passato possono restare o essere rimesse a distanza di tempo. Internet favorisce questa memorizzazione risalente nel tempo. Decontestualizzazione: cambia il paradigma della comunicazione, le info reperibili sono prive di contesto. Diritto dei consumatori (branca del diritto privato, rapporti giuridici contrattuali che vedono nei consumatori dei soggetti più deboli) entra in contatto con il diritto dell’internet. Il principio attorno al quale costruiamo le norme: il trattamento dei dati personali non può essere considerato in modo distinto -> serie di elementi che qualificano questo trattamento in modo particolare: più il trattamento riguarda grandi masse di dati ed è automatizzato, svolto da algoritmi, ed incide su aspetti sensibili di identità personale [localizzazione, idee politiche/religiose, salute, sessualità, dati giudiziari] più sono stringenti i requisiti per il trattamento [non ci sono scappatoie per far sì che questo trattamento possa essere applicato]). Se il trattamento è occasionale e relativo a singole situazioni e mosso dall’esercizio di diritti equivalenti (libertà di espressione, obblighi contrattuali e leggi), più è lecito e giustificato. Difesa in giudizio: proteggere un proprio interesse, difendersi in un processo mostrando anche informazioni acquisite da terzi ma sempre finalizzato alla propria difesa. Obblighi contrattuali: se le prestazioni contrattuali richiedono che io faccia uso di dati personali, questo rientra tra le cause di esclusione e giustificazione della richiesta preventiva di consenso al trattamento dei dati personali perché rientra nell’ambito del contratto. Art. 6 Liceità del trattamento (GDPR): Quando è lecito o illecito il trattamento? a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica e. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti) Art. 7 Condizioni per il consenso: la forma non è un requisito del consenso (=non deve essere per forza scritto) ma serve per dimostrare di aver avuto il consenso (=forma ad probationem).
consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
DIGITAL ESTATE: PROF. VINES, What happens to fb/emails when we die? what about digital wills? Pass digital assets by will or intestacy? Can you make a digital will? In Italy no, in Australia yes. Testamento/assenza di testamento -> legge decide come viene destinato il patrimonio (diritto privato italiano) =/= common law. Property (something that can be owned, beni materiali)=/= contract Digital assets:
TERMS OF SERVICE AGREEMENT. Cookies: elementi di file che vengono installati nel dispositivo e servono a raccogliere informazioni e a memorizzare le preferenze di navigazione dell’utente. Possono essere rifiutati o eliminati in qualsiasi momento. Usati per marketing e pubblicità, consentono alle aziende di mostrare all’utente pubblicità “su misura”.
Si parla di testamento/eredità digitale -> GDPR pone alcuni punti fermi. “Diritti riguardanti le persone decedute”, recepimento del GDPR tramite decreto legislativo 101/2018: “I diritti di cui agli articoli del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute (accesso ai dati, rettifica dei dati, cancellazione dei dati, limitazione all’utilizzo dei dati, portabilità dei dati, opposizione all’utilizzo dei dati) possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Questo decreto legislativo consente agli eredi di poter legittimamente disattivare account, liquidare posizioni patrimoniali e conservare eventuali dati del de cuius. Eredità digitale: c’è una norma che i diritti che concernono i deceduti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce in tutela dell’interessato. Ma il fatto di delegare ai familiari non è sostituibile a quella che il Codice civile usa in materia successoria (dicotomia successione legittima e testamentaria). Questa qui è più generica. Per questo, vi sono appositi limiti: a) Diversa volontà del de cuius b) “Il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.” Questo comma sembra anteporre i diritti patrimoniali degli eredi alle ultime volontà del de cuius (ratione materiae) e potrebbe sollevare perplessità per taluni asset digitali (es proprietà intellettuale). 21/10/ Esercizio Cass. Civ. 17278/2018 Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11/05 – 02/07/2018, n. 17278
queste norme rispetto al commercio elettronico. Anche le varie tipologie di link e rinvii ad altre pagine contenuto dell’ordine, anche se non sono sottoscritte, possono rientrare nel concetto di condizioni generali conoscibili per ordinaria diligenza. Sul web fioriscono varie pratiche di scorrettezza e ingannevolezza -> clausole generiche spesso rinviano ad altre pagine web (tramite hyperlink) per contenuti più dettagliati: ciò pone problemi di conoscibilità del contenuto ma anche del prestatore. In questo caso possono esserci condizioni che devono essere direttamente conosciute ed accettate soprattutto se costituiscono finalità di trattamento a sé stanti (CLAUSOLE VESSATORIE). Caso Amazon CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) Contratti a distanza aventi come oggetto beni/servizi diretti verso uno stato membro dell’UE. Clausola Amazon impone al consumatore la legge dello stato membro (Lussemburgo) preferita da Amazon “Si applica la legge lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci” Art. 3 par. 1 direttiva 93/13 a tutela dei consumatori nei contratti B2C: una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Vessatoria perché per un consumatore difendersi sulla base di una legislazione straniera è più oneroso e lo indebolisce. Art. 6 del Regolamento Roma I (593/2008) afferma che il contratto concluso da un consumatore con un professionista sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale. Quindi -> La Corte Europea considera abusiva la clausola in quanto omette l’informazione circa tale diritto. Il consumatore sarebbe indotto a ignorarlo e quindi di conseguenza dissuaso dall’agire nei confronti di Amazon. Il consumatore è anche tutelato dall’ art. 36 del Codice del consumo, il quale considera come nulle le clausole che prevedono l’applicabilità al contratto di una legislazione extracomunitaria e di privare il consumatore della protezione assicurata dal codice laddove il contratto abbia un collegamento più stretto con uno stato membro dell’EU. 28/10/ Progetto di rating sociale: lo stato cinese mette sotto la lente d’ingrandimento i comportamenti dei cittadini attraverso l’incrocio dei dati. Cultura del controllo sulle persone, molto meno garantista nel confronto del trattamento dei dati. Certezza delle comunicazioni via internet. Documento informatico e firma elettronica. Emerge qui il problema dei requisiti di forma nel diritto, della certezza sui contenuti del documento e l’identificazione delle parti. Documento : qualsiasi oggetto da cui si possa ricavare la rappresentazione di un fatto storico. Corpus mechanicum , materiale del documento, suo supporto meccanico Corpus misticum , immateriale, il contenuto che c’è nel documento Essi sono differenziabili a seconda del grado di affidabilità, in base alla diversa efficacia probatoria ovvero forza che hanno di dimostrare qualcosa. Per quanto riguarda la comunicazione di informazioni o il consenso alla conclusione di un contratto, non si possono ritenere di per sé documenti, ma fatti giuridici documentabili (attraverso raccomandata, email ecc.). La prova legale più importante è: l’atto pubblico: necessita la presenza di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Disciplinato dagli artt. 2699-70-71 del c.c., deve essere predisposto con le richieste formalità. Efficacia di prova legale per quanto concerne l’estrinseco (tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza) e l’intrinseco (le determinate circostanze in termini di spazio e tempo). Tutto quello che attesta il pubblico ufficiale è recepito in questo atto pubblico, la verità attestata è contestabile solo dal falso. Scritture private: documento che contiene segni grafici manifestanti volontà, distinto dal pubblico poiché formato privatamente e non con la partecipazione di un pubblico ufficiale. Richiede meno formalismi (art. 2702 c.c. -> atto redatto su materia che non sia carta e redatto con mezzo diverso dalla penna), ma anche minore capacità dell’atto di garantire alcune funzioni come ad es. paternità del documento. È importante in tal senso la SOTTOSCRIZIONE, poiché con essa ci si assume la paternità del documento. Telegramma: ex art. 2705 c.c. ha l’efficacia probatoria della scrittura privata se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente. Riveste interesse a sé stante. Il mittente (persona che invia il telegramma) è identificabile, quindi il telegramma si può ricondurre al
suo produttore, quindi è efficace. Riproduzione meccanica (art. 2712 c.c.) o copie fotografiche (art. 2719 c.c.): riproduzioni fotografiche, videografiche ecc., formano piena prova dei fatti rappresentati se colui che è riprodotto non li disconosce. Ostacolo del disconoscimento: chi è svantaggiato dall’esibizione della prova può disconoscere la conformità ai fatti o alle cose medesime: può dire se c’è stata un’alterazione ecc. Principio di prova scritta (art. 2724 c.c.): documento informatico ammissibile come prova testimoniale. 29.10. Il valore del documento informatico si attribuisce partendo dalla valenza della documentazione in ambito giuridico dal Codice civile, quindi c’è l’idea del documento come supporto da cui ricavare il materiale (i due corpus). Nel Codice civile il concetto di documento viene assorbito da quello di atto giuridico in quanto ordinamento con effetti giuridici. Sono stati presi in considerazione tutti questi tipi per stabilire analogie e connessioni o differenze e se occorresse elaborare una nuova disciplina che si adattasse alle nuove esigenze. Irti in particolare (che ha scritto il diritto privato) ha parlato di crisi della sottoscrizione ovvero della crisi avvenuta man mano che si affermavano i mezzi di comunicazione meccanici della mancanza di centralità della sottoscrizione che invece si presentava come la regola. I soggetti dell’economia comunicano sempre più attraverso segni trasmessi da apparati meccanici. C’è sempre testo scritto, ma non una firma autografa. Il requisito storico della sottoscrizione si scopre quindi incompatibile con le moderne tecniche di trasmissione. Nel documento informatico quindi manca la materialità del documento in senso stretto: il supporto materiale diventa un accessorio accidentale. Manca questa materialità perché il documento informativo si basa su una serie di imput, combinazioni di bit, tramite cui si elabora una comunicazione compiuta ma senza supporto materiale, che non può essere considerato la macchina. Mancano le qualità intrinseche del supporto cartaceo. La scienza calligrafica si presta ad essere utilizzata nelle verifiche riguardanti operazioni materiali, ma è più complicato portarla ad occuparsi di sottoscrizioni diverse che avvengono tramite tecnologie. La riconoscibilità dell’autore è dovuta alla possibilità di esaminare la calligrafia. Le tecnologie permettono di andare avanti e non fermarsi a questa regola essenziale dell’assumere la maternità di un documento. La sottoscrizione è quindi importante. Infatti, in Italia è stata attuata una legislazione finalizzata a consentire il riconoscimento di questi strumenti di autenticazione dei documenti su formato elettronico. Questo è stato fatto alla fine degli anni 90 quando alcuni governi hanno cercato di dare impronta di progresso tecnologico alla pubblica amministrazione, perché si pensa di snellire la pubblica amministrazione dalla burocrazia (semplificare l’operato della pubblica amministrazione). La tecnologizzazione della pubblica amministrazione quindi contribuisce alla sburocratizzazione e alla modernizzazione. Prima del 1997 si faceva riferimento al documento informatico facendo riferimento al supporto materiale. Ma con il D. P. R. 513/1997 si stabilisce che il documento informatico è «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (successivamente modificato dal CAD). L’interrogativo importante è: il documento informatico può essere considerato di per sé scrittura privata, riproduzione meccanica o principio di prova scritta? Se no, può avere un’altra qualificazione civilistica sotto il profilo dell’efficacia probatoria? Questo è un dibattito ancora in atto. C’è sempre un margine di incertezza, il legislatore cerca sempre di riferirsi a questi modelli ma esistono sempre margini su cui si discute. Firma elettronica: concetto che replica quello della sottoscrizione della scrittura privata. È l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica: si abbina al documento elettronico per contrassegnarne l’autenticità del contenuto e la paternità. Se si è in grado di garantire l’integrità del documento informatico allora lo si può ricondurre a scrittura privata. Normalmente, il discorso della firma elettronica parte con la crittografia: scienza che si occupa dei metodi per segretare certi codici e renderli accessibili solo a chi è in possesso delle chiavi per decodificarli. Crittografia simmetrica: (a chiave privata/segreta) prevede l’utilizzo di un’unica chiave sia per la cifratura che per la decifratura. Crittografia asimmetrica: nota come crittografia a doppia chiave prevede l’impiego di due chiavi, una pubblica e una privata. Con una viene cifrato il codice, con l’altra viene decifrato. Essa permette di verificare la provenienza e l’integrità di un documento. Firma digitale: è un tipo particolare di firma elettronica qualificata basata su un sistema di crittografia a doppia chiave. Il dpr 513/1997 aveva previsto sia per il settore pubblico sia per il settore privato che il documento informatico munito di
sono tacitamente confermati dal comportamento del destinatario. Regolamento europeo 910/2014 eIDAS: ha introdotto il servizio elettronico di recapito certificato come un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica, fornisce prove relative al trattamento dei dati (avvenuto invio e ricezione degli stessi) e li protegge da rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate. Normalmente si tende a prescindere da firme elettroniche -> basta il semplice click. Ciò deriva dall’importanza che hanno assunto le norme di protezione dei consumatori: non hanno al centro il principio formalistico della sottoscrizione autografa. Si affidano in gran parte a strumenti di autotutela (recesso, reclami ecc.) 04/11/ Contratto telematico Il problema della regolamentazione dell’e-commerce si pone dalla seconda metà degli anni ’90. Iniziative legislative da parte dell’UE (1997): Commissione Europea della Comunicazione (COM 97 157): definizione del commercio elettronico come possibilità di commerciare beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziare o borsa ecc. attraverso la rete aperta di internet. L’e-commerce è suddiviso in commercio: Diretto: avviene quando le fasi della commercializzazione sono tutte online, compresa la transazione. Indiretto: alcune fasi del rapporto anche in via tradizionale (es. ordinare beni che vengono forniti fisicamente). Distinzione tra contratti a seconda che le parti appartengano a delle categorie:
recettizietà -> la dichiarazione si reputa conosciuta se arriva al destinatario salvo la prova che quest’ultimo non sia stato in grado di avere conoscenza della comunicazione. Prova complicata dovuta a casi abbastanza rari. Il contratto telematico avviene inter absentes (persone lontane), basato su scambio di documenti informatici. C’è quindi il problema della certezza dell’integrità delle dichiarazioni e dell’imputazione (no falsi, modificati Photoshop). Firma digitale o altre firme elettroniche parificate ad essa sono prese in considerazione dal CAD (art.21): la forma scritta per la conclusione dei contratti può essere ritenuta assolta tramite la firma digitale. Sono sufficienti anche dove è imposta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 cc es: disposizione di diritti reali su beni immobili, disposizioni patrimonialmente più impegnative. Aggravamento del requisito di forma.) Nell’e-commerce le ipotesi più frequenti riguardano però la vendita di beni mobili. Fattispecie offerta al pubblico (art. 1336 c.c.): è una proposta contrattuale rivolta a una categoria indeterminata di soggetti (esclusione del carattere personale della proposta). Se il bene viene presentato tutti gli elementi necessari alla conclusione del contratto, allora vale come proposta di offerta al pubblico. Nel caso dell’offerta al pubblico, la modalità che ricorre più spesso è quella del “point and click” (tasto negoziale virtuale), tramite il quale si manifesta la propria accettazione della proposta contrattuale cliccando su un simbolo/immagine grafica. Nel caso in cui l’offerta non contenga tutti gli elementi necessari, essa vale come invito ad offrire. Chi risponde a questo invito non accetta una proposta contrattuale, ma diventa egli stesso un proponente. Verrà completata a cura del destinatario tramite per esempio un’altra email. Luogo e tempo di conclusione del contratto: quale prendere in considerazione? L’art.45 del CAD afferma che il documento si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La legislazione si orienta verso l’indirizzo di posta elettronica del destinatario, a prescindere che egli l’abbia letto o meno. Ma l’art. 1328 c.c. sulla revoca della proposta e relativa accettazione: soggetta al principio per il quale essa può essere revocata finché non si conclude il contratto (il contratto è concluso quando arriva al destinatario). Accettazione: può essere revocata prima dell’accettazione stessa. Se accetti dovresti riuscire a revocare l’accettazione prima che essa arrivi al proponente. (difficile se non impossibile su internet). Comunque, il Regolamento Roma I indica come criterio rilevante non il luogo di conclusione del contratto, ma la scelta da parte dei contraenti. Ipotesi delle clausole vessatorie: secondo l’art. 1341 c.c., richiedono specifica approvazione per iscritto, separate dalle clausole generali. Tribunale di Catanzaro (2012): si può ritenere sufficiente il click? Oppure serve una firma digitale/elettronica? B2C : c’è un regime speciale dettato dal codice del consumo n. 206/2005: nel contratto B2C, si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il tribunale di Catanzaro ritiene che le clausole vessatorie debbano avere approvazione specifica per iscritto con firma qualificata e non col doppio click. Tribunale di Napoli: =/= Tribunale di Catanzaro Il tribunale di Napoli dice che le clausole vessatorie hanno lo stesso peso di quelle generali e quindi devono essere date per conosciute quando sono contenute nelle pagine anche con doppio click. Verte sulla stessa clausola del tribunale di Catanzaro (tra eBay e un rivenditore, abuso di eBay). Riconoscere il carattere della validità o invalidità delle clausole di intervento di eBay. Queste clausole non si devono considerare non sottoscritte perché le tecnologie si sono evolute e questi standard non sono più da interpretare in modo rigido. Si devono adattare alle nuove esigenze. Totocalcio: clausole di carattere vessatorio che si davano per conosciute senza la specifica sottoscrizione. Non esiste più la distinzione tra le clausole generali e clausole vessatorie firmate per iscritto tramite firma digitale. Vanno tutte nello stesso calderone, pure se sono tutte nel link, anche quelle vessatorie si danno per conosciute. Superato il requisito del doppio click: si limita il click ad un solo link perché l’evoluzione tecnologica consente di esaminare con calma le clausole. 05/11/ Clausole abusive nei contratti on-line Le clausole abusive nel tema della tutela dei consumatori: disciplina che tocca il tema delle clausole abusive. L’art. 33 del codice del consumo detta una disciplina più stringente rispetto alla disposizione del Codice civile (art. 1341, scarna).
dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni”. Ad esclusione di gioco d’azzardo, rapporti con l’amministrazione finanziaria e il trattamento dei dati personali. Un aspetto importante che rende la differenza tra queste nuove legislazioni sui rapporti commerciali online e quelle ordinarie privatistiche è l’aspetto dell’informazione. Essa deve essere vista con particolare apprensione dal legislatore perché attraverso internet si può mettere in contatto, negoziare e pagare una persona nello stesso momento. Il decreto legislativo 70/2003 e il codice del consumo, elencano gli obblighi di informazione nei contratti online -> informazioni che devono essere presenti sul sito in cui viene svolto e-commerce (nome, sede legale, contatti, p. iva, numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, indicazione chiaro dei prezzi, imposte, costi di consegna e altri elementi aggiuntivi della transazione). Art. 49 Codice del consumo: obblighi di informazione relativi alla conclusione di contratti online. Fornire informazioni del tipo: (caratteristiche beni/servizi, prezzo, modalità di pagamento, eventuale diritto di recesso, garanzia della conformità dei beni, codice di condotta ecc.). omissione o falsità sono assistite da sanzioni amministrative pecuniarie. La corte di giustizia adatta alla legge quella che è la realtà.
Il diritto d’autore è disciplinato anche dal Codice civile (artt. 2575-2583) e ha una serie di norme più stringate sul tema del diritto d’autore. Cos’è il diritto d’autore e cosa sono i diritti connessi? Il diritto d’autore appartiene alla categoria dei diritti soggettivi (=situazioni giuridiche imputabili ad un soggetto che ha un interesse qualificato che viene tutelato dalla legge con l’attribuzione di questo diritto). Diritti esclusivi : consiste nell’autorizzare o meno l’utilizzo di opere protette. Diritti al compenso che possono spettare anche a soggetti diversi dall’autore, che contribuiscono al processo creativo con un ruolo primario anche se non principale e quindi hanno diritto a dei compensi anche loro. Diritti morali, elemento molto più rigido rispetto a quelli patrimoniali, perché riguardano la protezione di un diritto non pecuniario ma con riflessi diretti sulla personalità e dignità della reputazione dell’autore stesso. I diritti della personalità sono qualcosa che non si può ridurre al discorso patrimoniale. Diritto di brevetto: riguarda l’invenzione, non la forma di espressione. Questo distingue la tutela accordata all’autore dal brevetto per invenzione industriale. Le opere dell’ingegno sono quelle con carattere creativo che appartengono a musica, teatro, architettura, cinematografia, soprattutto letterarie ecc.… ovvero ogni elaborazione personale e creativa che può prendere qualsiasi forma, basta che ci sia apporto creativo. Il diritto di autore si ottiene tramite registrazione pubblica: la registrazione presso uffici dell’amministrazione culturale è importante dal punto di vista probatorio: si può poi rivendicare la paternità dell’opera. Il titolare del diritto d’autore è la persona fisica, in alcuni casi ci possono essere eccezioni come enti pubblici o datori di lavoro. Ci sono anche opere plurisoggettive (collettive), quindi opere con più autori. Il diritto d’autore non tutela l’idea o i contenuti, ma la forma espressiva che è stata data a questi contenuti dall’autore. Anche i programmi per elaboratore elettronico, ovvero i software, sono oggetto di diritto d’autore, una cosa abbastanza recente, così come le banche dati e le opere multimediali. Sono tutti e tre considerabili opere funzionalmente creative. Diritti patrimoniali Facoltà di utilizzazione economica riconosciute all’autore. Hanno carattere di esclusività (privativa d’autore) e di reciproca autonomia (la cessione di una di queste facoltà non implica la cessione dell’altra). Durata dei diritti patrimoniali d’autore è tutta la vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte, salvo eccezioni. L’acquisto, la trasmissione e la circolazione dei diritti patrimoniali sono consentiti e previsti sia con atti negoziali tra vivi (contratti) sia mortis causa. La forma è importante per il trasferimento e la circolazione del diritto patrimoniale. La forma scritta è richiesta solo ad probationem : non è richiesta come requisito costitutivo del contratto, senza la quale il contratto è nullo, basta solo ad probationem, ovvero che se il contratto avviene in un’altra forma, costituisce solo un problema dal punto di vista probatorio. (Trib. Milano 2018) Il contenuto del contratto: ci sono scostamenti rispetto a principi generali in materia dei requisiti del contratto. La mancata pattuizione del numero di copie da riprodurre e quelle del corrispettivo dovuto non escludono l’esistenza del contratto di edizione (normalmente senza questa pattuizione il contratto sarebbe nullo). Consiglio: articolare i contratti di edizione in modo più dettagliato possibile per controllare il meccanismo di determinazione del corrispettivo. Privative (facoltà dell’autore, indipendenti l’una dall’altra) riconosciute dalla legge del diritto d’autore: DIRITTI PATRIMONIALI:
danneggiare lo sfruttamento commerciale dell’opera (art.71-nonies). Questa disposizione non si applica alle opere protette dall’articolo 102-quater. 12.11. Libere utilizzazioni dell’opera protetta: accanto a prerogative che spettano all’autore ci sono delle eccezioni alla possibilità del titolare del diritto di impedire a terzi di usare l’opera protetta. Distinzione tra
attraverso il link, senza essere lui stesso autore dell’illecito (sorta di concorso nell’illecito). La persona che lo condivide, è consapevole del fatto che non ci sia il consenso? Finalità di lucro del secondo soggetto: la Corte si basa su questo principio (profitto? Ti assumi il rischio). Se non è a scopo di lucro, deve dimostrare di non saperlo. Può esistere un diritto di creare collegamenti ipertestuali? Occorre rinviare ad un altro sito internet seguendo l’architettura iniziale del sito (non estrarre pagine interne, ma semplicemente rinviando alla pagina iniziale-> digitando il domain name). Esso, indirizzo del sito principale, è protetto dal diritto d’autore e normalmente il link andrebbe effettuato alla pagina principale ( surface link ). Cosa accade quindi se si stabilisce un link a una pagina interna che non è quella principale ( deep link ) (sorta di violazione del diritto d’autore e concorrenza sleale) o se si sovrappone la cornice della propria pagina a seguito del link ( framing )? Il framing sembra violare diritto d’autore e lealtà concorrenziale, mentre l’altra è tendenzialmente lecita, dipende dall’attività svolta e dalla natura del soggetto che lo effettua. DIRETTIVA 790/2019 (in fase di implementazione) Estensione di alcune norme dettate dalla direttiva 2001/29/CE per le opere fuori commercio. Esigenza del libero accesso da un lato e dall’altro tutelare i diritti esclusivi che ci sono, armonizzare questi due concetti. Meccanismo di licenza non esclusiva a fini non commerciali tra organismo di gestione collettiva (SIAE) e istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione di opere fuori commercio. Questi possono mettere a disposizione queste opere messe fuori commerci salvo accordi di licenza (art.8) con organismi (es. SIAE). Messa a disposizione su siti web NON commerciali (art.10) Si devono dotare di misure di pubblicità che possono chiarire i termini di questi diritti per informare l’utenza dell’utilizzo e funzionamento delle licenze. Misure per la concessione di licenze collettive con effetto esteso: simile trattazione collettiva sindacale -> un organismo di gestione collettiva stipula un accordo di licenza per lo sfruttamento di opere -> eventuali autori che non sono stati coinvolti nell’operazione possono beneficiare di queste stesse condizioni. Applicabile a settori ben definiti dove l’ottenimento di autorizzazioni individuali è poco pratico. Art 12, 13, 14: Art. 12: misure a salvaguardia dei titolari dei diritti Art. 13: Creazione di un organismo imparziale o di mediatori per assistere alla negoziazione di accordi di licenza per opere audiovisive quando le parti incontrano difficoltà a concluderli. Art. 14: opere delle arti visive di dominio pubblico, per le quali la protezione è giunta a scadenza. Non ci sono limitazioni alle riproduzioni di tali opere. Condivisione di contenuti protetti: Art. 17: condivisione di contenuti online protetti. La condivisione è un atto di comunicazione al pubblico o atto di messa a disposizione del pubblico -> fascia di facoltà esclusive dell’autore. Obbligo per i prestatori di servizi di ottenere l’autorizzazione da parte dei titolari attraverso accordi di licenza quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette caricate dagli utenti. Senza autorizzazione, il prestatore di servizi è responsabile per gli atti non autorizzati, a meno che non dimostri: