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Diritto d'autore e trattamento dei dati personali nell'era digitale: una panoramica - Prof, Sbobinature di Diritto informatico

Riassunto e lezioni inerenti al libro "il diritto dell'era digitale". Più che sufficiente per passare l'esame.

Tipologia: Sbobinature

2021/2022
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Caricato il 20/04/2023

Andrea9272535
Andrea9272535 🇮🇹

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INTRODUZIONE
Rapporto tra diritto e tecnologia:
La relazione tra diritto e attività umane crea nuovi mezzi, strumenti e apparati atti
a migliorare le condizioni di vita dell’uomo stesso. L’uso dell’informatica e della
telematica è in grado di cambiare il diritto; le regole devono adeguarsi ai
mutamenti della realtà.
ERA DIGITALE
Digitale = misurazione, segnale o rappresentazione di un fenomeno attraverso i
numeri.
Es. binary digit = sistema binario = 0 e 1.
La logica binaria (acceso o spento, vero o falso, si o no = due stati) permette di
registrare i dati all’interno del calcolatore.
Rappresentazione: testi, immagini e suoni sono fenomeni espressivi in notazione
binaria digitalizzabili e rappresentabili come una sequenza di informazioni (bit =
unità minima di informazione).
Elaborazione: facilmente trattato ed elaborato con strumenti automatici
(computer).
Comunicazione: veloce nell’espansione di informazioni e di comunicazioni (reti).
Prodotti e fenomeni:
Rappresentare in forma digitale: nascita di documenti elettronici, di firme
digitali, della moneta elettronica e di nuovi beni (Es. giornale online / Kindle). I dati
possono essere raccolti in banche dati (Es. cloud / memorie locali) con svariate
categorie di dati (es. dati generici) o tipologie di opere tutelate dal diritto d’autore
(Es. spotify).
Elaborare contenuti digitali: possibile con hardware e software. Gli algoritmi
possono elaborare pluralità di dati e produrre decisioni autorizzate.
Comunicare contenuti digitali: possibile con internet e web. Nascita di
commercio elettronico, di trading online e di formazioni a distanza.
CONOSCENZA CONDIVISA
Forme di partecipazione condivisa: adozione di formati di dati aperti e software
libero (es. wikipedia / open knowledge / planetmath).
CYBERSPAZIO
Prefisso CYBER: assegnato, nella maggior parte dei casi, a problemi criminali o
elementi militari (cyber bullismo / cyber attacco).
Il cyberspazio è la dimensione immateriale che comprende e connette in una unica
rete tutti i sistemi informatici del mondo, potenzialmente consentendo loro di
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Scarica Diritto d'autore e trattamento dei dati personali nell'era digitale: una panoramica - Prof e più Sbobinature in PDF di Diritto informatico solo su Docsity!

INTRODUZIONE

Rapporto tra diritto e tecnologia: La relazione tra diritto e attività umane crea nuovi mezzi, strumenti e apparati atti a migliorare le condizioni di vita dell’uomo stesso. L’uso dell’informatica e della telematica è in grado di cambiare il diritto; le regole devono adeguarsi ai mutamenti della realtà.

ERA DIGITALE

Digitale = misurazione, segnale o rappresentazione di un fenomeno attraverso i numeri. Es. binary digit = sistema binario = 0 e 1. La logica binaria (acceso o spento, vero o falso, si o no = due stati) permette di registrare i dati all’interno del calcolatore. Rappresentazione: testi, immagini e suoni sono fenomeni espressivi in notazione binaria digitalizzabili e rappresentabili come una sequenza di informazioni (bit = unità minima di informazione). Elaborazione: facilmente trattato ed elaborato con strumenti automatici (computer). Comunicazione: veloce nell’espansione di informazioni e di comunicazioni (reti). Prodotti e fenomeni: Rappresentare in forma digitale: nascita di documenti elettronici, di firme digitali, della moneta elettronica e di nuovi beni (Es. giornale online / Kindle). I dati possono essere raccolti in banche dati (Es. cloud / memorie locali) con svariate categorie di dati (es. dati generici) o tipologie di opere tutelate dal diritto d’autore (Es. spotify). Elaborare contenuti digitali: possibile con hardware e software. Gli algoritmi possono elaborare pluralità di dati e produrre decisioni autorizzate. Comunicare contenuti digitali: possibile con internet e web. Nascita di commercio elettronico, di trading online e di formazioni a distanza.

CONOSCENZA CONDIVISA

Forme di partecipazione condivisa: adozione di formati di dati aperti e software libero (es. wikipedia / open knowledge / planetmath).

CYBERSPAZIO

Prefisso CYBER: assegnato, nella maggior parte dei casi, a problemi criminali o elementi militari (cyber bullismo / cyber attacco). Il cyberspazio è la dimensione immateriale che comprende e connette in una unica rete tutti i sistemi informatici del mondo, potenzialmente consentendo loro di

condividere informazioni e di interagire. La rete è strutturata su 3 layer: Fisico: è propriamente Internet. Connettivo: è propriamente il Web. Interrelazionale: è propriamente il cyberspazio (o infosfera, o spazio digitale, o ambiente digitale, etc). Il cyberspazio è composto da autoregolazioni da parte degli utenti, da parte dei provider e giuridiche. La norma, di conseguenza, manca di effettività. Esistono due tipi di legislazioni: Diritto di internet (code o lex informatica): una è quella prodotta a monte dai proprietari e fornitori dei servizi, delle piattaforme, dei social, delle app, dei blog, etc (questi grandi player, le big tech, sono chiamati internet service provider, ISP). Questa regolazione ha natura tecnica, articola l'architettura di Internet e dispone come gli utenti si devono comportare per accedere ai servizi offerti. Prescrive un comportamento ma anche la sanzione (ex ante facto). Diritto per internet l'altra regolazione è quella prodotta a valle dai legislatori e dai giudici per arginare, modellare, vietare determinate clausole tecniche imposte agli utenti dalla regolazione tecnica. Crisi effettiva delle legislazioni: Il più delle volte accade che la regolazione a valle (quella autenticamente giuridica) intervenga a giochi fatti oppure che non sia seguita e obbedita dagli ISP (molti ISP preferiscono pagare una ammenda pur di non riformulare il loro assetto regolativo). Ciò finisce per produrre una grande mole di norme giuridiche per ogni aspetto di internet che è sì valida ma poco efficace. Sul problema della privacy la legislazione ha cercato di rimediare a questa incapacità di incidere sulla architettura normativa originaria di Internet imponendo ai provider di costruire i loro codici e i loro protocolli rispettando il criterio by design. Ovvero costruire un sito rispettando fin dalla sua progettazione (by design) alcuni principi basilari richiesti dalla legislazione: la dignità, i diritti fondamentali, la privacy, policies antirazziste, antisessiste, non incitanti la violenza, etc. È un tentativo di incidere tecnicamente sulla forza normativa del code informatico, cioè sulla capacità regolatoria della tecnologia digitale.

PROBLEMI DI INTERFERENZA:

RETE:

Una rete di comunicazione, in linea generale, è un sistema che permette di collegare contemporaneamente più di 2 dispositivi. Una rete di computer (computer network) è un sistema che permette di collegare tra loro gli elaboratori. I calcolatori devono usare un linguaggio comune; protocollo di comunicazione. Reti LAN: macchine collegate all’interno di un solo edificio. Reti WAN: reti regionali, nazionali, internazionali e intercontinentali. Gli elaboratori si chiamano nodi; ogni nodo può svolgere una funzione particolare (Es. modello server/client = un server consente a più client di condividere le informazioni e le risorse). Il sistema dei nomi di dominio (= Domain Name System, DNS), è un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi IP. Il servizio è realizzato tramite un database distribuito, costituito dai server DNS. Il DNS ha una struttura gerarchica ad albero rovesciato ed è diviso in domini (com, org, it, ecc.). Ad ogni dominio o nodo corrisponde un nameserver, che conserva un database con le informazioni di alcuni domini di cui è responsabile e si rivolge ai nodi successivi quando deve trovare informazioni che appartengono ad altri domini.

SERVER/CLIENT

Internet costituisce la rete più importante ed è lo strumento, maggiormente usato, per lo scambio di informazioni. “Internet” = insieme di reti collegate tra loro da protocolli tecnici comuni che consentono agli utenti di una certa rete di comunicare con utenti di un’altra rete. Il protocollo tecnico comune di base è il TCP/IP. È costituito di regole pubbliche, aperte a tutti, che permette l’interconnessione di reti anche molto differenti (indipendentemente dalla tecnologia usata); definisce un’unità di trasmissione dati e le regole da seguire per trasmettere quella unità in una particolare rete.

INTERNET:

Intenet (concettualmente) si struttura su più livelli: applicativo (gestisce i dettagli dell’applicazione e fornisce l’interfaccia), del trasporto (fornisce il data flow per il livello applicativo), della spedizione dei pacchetti (gestisce il movimento dei pacchetti) e della connessione fisica (gestisce i dettagli hardware e la connessione fisica nell’interfacciamento con la rete). Ogni livello è costituito da protocolli. Quelli di base sono: File Transfer Protocol ) = FTP (consente di trasferire i file da una macchina all’altra della rete), posta elettronica (consente di trasferire e scambiare i messaggi) e Hypertext Transfer Protocol = HTTP (alla base del funzionamento del World Wide Web (Www.). Consente di navigare tra i siti). I protocolli sono contenuti in documenti RFC = request for comments. I servizi più diffusi su Internet sono: motori di ricerca (Es. Google e Yahoo), streaming (Es. Youtube), podcasting (Es. iTunes), VoIP = voicer over IP (Es. Skype), web radio e televisive (Es. Rai play).

SOFTWARE CENSORIO:

Navigando in rete l’offerta di contenuti di qualsiasi genere è praticamente illimitata e l’obbiettivo degli Stati è quello di impedire l’accesso a ciò che può essere considerato osceno, volgare e lesivo della dignità, da qui nasce l’esigenza di bloccare la visione a questo tipo di contenuti. Per far fronte a questa necessità, diverse aziende hanno elaborato software definiti “software censori” che bloccano questo tipo di contenuti. Questi software possono creare questioni molto rilevanti, come, ad esempio, bloccare subdolamente oppositori e critici e non concentrarsi quindi esclusivamente verso quella che dovrebbe essere la loro funzione, emblematico a questo proposito è il caso Mattel vs Cphack. La Mattel controllava una società che ha realizzato un software censorio chiamato Cyber Patrol che non metteva in molti casi i suoi clienti a conoscenza di siti e di contenuti bloccati. Esempio (Software Mattel): Due programmatori nel 1999, Eddy Jansson e Mattew Skala, crearono un software tramite reverse engineering in grado di far visionare agli utenti gli effettivi contenuti bloccati da Cyber Patrol in quanto ferventi sostenitori di quella che possiamo denominare una “tecnologia trasparente”. Mattel, reagì, citando in giudizio i due programmatori per violazione dei diritti d’autore. La Corte Federale degli Stati Uniti adita dalla Mattel rispose alla richiesta e con un’ingiunzione temporanea fece cessare la distribuzione del programma. Quando si diffuse nel web la notizia dell’ingiunzione, per protesta, molti siti resero disponibile il software agli utenti e alla prima udienza si giunse ad un accordo: Mattel ritirò le accuse e tolse dal mercato Cphack, acquistando i diritti. L’insegnamento che dobbiamo trarre dal caso Mattel è che il codice detta la legge di internet. Lessig sostiene che in un

Il principio di "neutralità tecnologica” è legato al principio di “neutralità della rete”; l'accesso ad Internet deve essere trattato in modo non discriminatorio indipendentemente dal contenuto, dalla applicazione, dal servizio, dal terminale, dal mittente e dal destinatario.

PROBLEMI GIURIDICI legati alle opportunità di Internet:

Diritto di accesso a Internet: la possibilità di fruire della rete è un grande opportunità. Permette di accedere alla conoscenza, ai mercati e alle relazioni. L’accesso alla rete, però, dipende dalla disponibilità delle tecnologie e dalla capacità di conoscerne l’uso; è possibile che si crei una situazione di “digital divide”, ovvero che si definisca una distanza tra generazioni o tra territori. Manifestazione del pensiero e la libertà di espressione: Internet consente di raggiungere in tempo reale molte persone. I media tradizionali hanno una struttura uno a molti, ovvero senza possibilità di interazione. La comunicazione su Internet, invece, ha una struttura molti a molti, ovvero con la possibilità di interazione; Internet amplifica la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero (1789 - Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino) creando, di conseguenza, numerosi problemi. Es. in alcuni paesi può essere vietata l’esposizione di una certa ideologia mentre in altri non vige tale divieto. Questa mancanza di omogeneità pone la base all’hate speech (odio) e alle fake news (falsità). Disintermediazione e grandi player: i grandi player costituiscono un ruolo di dominio sul proprio mercato di riferimento imponendo le proprie regole attraverso contratti sottoscritti per accedere al servizio fornito. Sono in grado, perciò, di imporre le proprie regole in ragione del potere economico che hanno raggiunto. Es. Google, Apple, Facebook, Microsoft, etc…

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA:

Il diritto alla riservatezza in Italia trova pieno riconoscimento dagli anni 70’ del ‘900. Il momento di affermazione coincide con l’inizio della diffusione dei calcolatori (computer). L’evoluzione informatica è possibile dividerla in 5 periodi: Anni 70’ del ‘900: i computer sono pochi e voluminosi. A causa del costo elevato, le pubbliche amministrazioni sono le uniche a permettersi l’utilizzo. Rischio del possibile controllo governativo e discriminazioni legate al raccoglimento dei dati. Anni 80’: i computer sono meno voluminosi. Il costo diventa accessibile alle imprese private. Anni 90’: il costo diventa ancora più accessibile alle case. Anni 2000: utilizzo di massa delle reti telematiche. Nasce Internet; provoca problemi dovuti alla difficoltà di dare effettività alla tutela. Anni 2010: diffusione degli smartphone. Nascono normative inerenti al

trattamento dei dati personali. Tale norme risentono dell’evolversi della rivoluzione digitale. In altri stati come Svizzera, Germania e Francia, la normativa sul trattamento dei dati personali risale agli anni 70’ del ‘900, anticipando di molto l’Italia. In Europa attualmente la displica del trattamento dei dati personali è contenuta: Regolamento 2016/679: relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Disciplina del Consiglio e del Parlamento europeo. D.lgs 30 giugno 2003: “codice della privacy”. Direttiva 2002/58/CE: trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il General Data Protection Regulation è volto alla protezione dei diritti (Es. diritto alla protezione dei dati) e alle libertà fondamentali delle persone fisiche (escluse: aziende, associazioni, etc…). Il GDPR è divisino in: Definizioni (art. 4): nozione di trattamento. Si considera una divisione in 4 fasi del ciclo di vita di un dato: fase preliminare (raccolta e registrazione), fase dell’utilizzo dei dati (organizzazione, strutturazione e modifica), fase di circolazione (comunicazione e diffusione) e fase terminale (conservazione, cancellazione e distruzione). Nozione di dato personale. Comprende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica. I dati personali si dividono in: generici (un individuo può essere identificato direttamente o indirettamente, tramite nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione) e sensibili (è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine, l’etica, le opinioni politiche, etc…). Principi (art. 5): liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato. I dati:

  • limitazione delle finalità: i dati sono raccolti per finalità esplicite e legittime
  • minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati e pertinenti a quanto necessario rispetto alle finalità
  • esattezza: i dati sono esatti e se necessario aggiornati
  • limitazione alla conservazione: i dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione in un arco dii tempo
  • integrità e riservatezza: i dati sono trattati nella sicurezza e protezione

GDPR:

commercio elettronico, con la possibilità di monitorare e creare "profili" volti a conoscere gli individui. Dall’altro lato, invece, consente alle aziende di conoscere entro quali limiti e condizioni si possono trattare i dati. Si assiste ad un paradosso; colui che è interessato a raccogliere dati personali è colui che offre servizi sulla rete. Il cliente più si fiderà di lui, più il suo lavoro sarà redditizio. È interesse, infatti, di chi raccoglie i dati garantire un alto standard di tutela al titolare dei dati stessi. Spesso però, tra chi offre servizi e chi li riceve (titolare dei dati) c’è una sproporzionalità. Chi offre servizi di quasi monopolio può pretendere dati personali senza essere obbligato a garantire un livello di tutela per questi dati. Es. upgrade (aggiornamento) del telefono I servizi che ci vengono forniti, ad esempio da Facebook e Google, non sono gratuiti. Non vengono pagati direttamente dall’utente ma l’uso dei dati e degli interessi hanno un valore economico. Tecnologie per raccogliere ed elaborare i dati: File Log: è un file di testo in cui viene registrata e documentata l’attività applicativa dei software installati su un computer. Così il gestore del sito può conoscere quanti sono i visitatori, da dove vengono, cosa fanno, quanto si fermano e quali pagine consultano. Il “profilo” derivante è preciso; utile per effettuare le promozioni commerciali. Cookies: sono file di piccole dimensioni che contengono informazioni di base relative ad un utente in relazione a un server. Consentono in modo permanente di scrivere informazioni sul client (computer dell’utente), in modo da rimanere disponibili in successive sessioni di collegamento. Le informazioni contenute sono i dati relativi al login, eventuali registrazioni, acquisti in linea, etc… In sostanza vengono utilizzati per controllare con quale frequenza il navigatore accede al sito, personalizzare il sito, evitare una nuova autenticazione. I Cookies possono essere persistenti (in determinato periodo di tempo) o di sessione (alla chiusura del browser). Contenuti traccianti: nelle pagine web può essere incluso un codice non visibile che serve a tenere traccia delle visite e delle intera Profilazione: Chi usa la rete per vendere beni e servizi ha l’obbiettivo di far vedere all’utente interessato una pubblicità mirata. Questa viene definita “pubblicità comportamentale online”; una raccolta di dati basata sui comportamenti che teniamo in rete. Gli utenti

PROFILAZIONE E MANIPOLAZIONE:

vengono profilati in base al dispositivo usato, le transazioni effettuate, i like, le preferenze, etc… Manipolazione: La libertà di scegliere è forse solo un’illusione. La profanazione può non servire solo ai fini di pubblicità. La profilazione diventa minaccia, quando la libertà di scelta e la privacy svaniscono. I profili psicologici coincidono solo in parte con i profili creati. È presente il rischio che i dati forniti non siano la vera identità e di conseguenza che siano fonte di danno per l’immagine dell’utente. Sul problema della privacy la legislazione ha cercato di rimediare a questa incapacità di incidere sulla architettura normativa originaria di Internet imponendo ai provider di costruire i loro codici e i loro protocolli rispettando il criterio by design. Ovvero costruire un sito rispettando fin dalla sua progettazione (by design) alcuni principi basilari richiesti dalla legislazione: la dignità, i diritti fondamentali, la privacy, policies antirazziste, antisessiste, non incitanti la violenza, etc. È un tentativo di incidere tecnicamente sulla forza normativa del code informatico, cioè sulla capacità regolatoria della tecnologia digitale. Privacy Policy: sono le regole che i gestori del sito si impegnano a osservare in materia di trattamento dei dati personali dei navigatori. Marchi a tutela della privacy: uno degli strumenti utilizzati dalle aziende dell’industria online per garantire un effettivo enforcemente della privacy policy è rappresentato dai privacy seals. Il ruolo dei privacy seal programs è fondamentalmente quello di certificare, mediante apposizione di un marchio distintivo, che un determinato sito adotta pratiche sulla privacy conformi a quelle stabilite dal programma. La persona, mantiene intatto il diritto alla dignità e alla scelta delle informazioni conoscibili dalla società tramite il web. Come l’integrità fisica viene protetta dal potere pubblico tramite l’habeas corpus, così nel contesto digitale il corpo della persona digitale viene protetto tramite l’habeas data. L’habeas data protegge il diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona digitale sia nel web sia nel mondo reale.

PRIVACY BY DESIGN:

PRIVACY POLICY:

HABEAS DATA E HABEAS CORPUS:

operare il bilanciamento tra il diritto individuale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e il diritto alla libertà d’informazione, dall'altro; al termine di tale bilanciamento, richiedere se necessario al gestore del motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le sue versioni. Sui rapporti tra diritto all'oblio e diritto all'informazione è intervenuta una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 19681 del 22 luglio 2019); il caso riguardava la rievocazione della notizia di un omicidio avvenuto oltre 25 anni prima, commesso da un individuo che nel frattempo aveva scontato la pena in carcere e si era reinserito positivamente nel contesto sociale. Secondo la Cassazione, nel contrasto tra questi due opposti diritti, il giudice deve valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende. La rievocazione di questi elementi è lecita solo se si riferisce a personaggi che suscitino nel presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. La regola deontologica è un codice di comportamento, generalmente avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione. Hanno una natura prettamente giuridica, sono elaborate direttamente dal Garante privacy e fissano le condizioni di liceità dei trattamenti dei dati alle quali si riferiscono con la conseguenza che il rispetto di tali regole è condizione essenziale di liceità e correttezza del trattamento. All’art. 85 del GDPR, il diritto degli stati membri è chiamato a conciliare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione. In particolare per quel che riguarda il trattamento dei dati personali a fini giornalistici, o di espressione artistica, letteraria e accademica, gli stati membri possono prevedere esenzioni o deroghe. I codici di condotta sono destinati a contribuire alla corretta applicazione del GDPR in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e di esigenze specifiche delle imprese. Gli organismi possono elaborare, modificare o prorogare i codici di condotta. Non sono muniti di un proprio potenziale idoneo a fissare le condizioni essenziali di liceità di un trattamento (detti codici saranno elaborati direttamente dalle associazioni e/o altri organismi rappresentanti le categorie dei titolari o responsabili del trattamento e solo in seguito saranno approvati dal Garante privacy) bensì appaiono invece essere lo strumento prescelto dal legislatore UE per consentire ai players di alcuni settori un margine di “autoregolamentazione” relativamente ai trattamenti di dati.

REGOLE DEONTOLOGICHE E CODICI DI CONDOTTA:

ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE:

Spesso l’ordinamento giuridico è chiamato ad attribuire rilevanza a determinati fatti o attività. Quando ciò avviene sorge la necessità di rappresentare quei fatti quelle attività attraverso il documento, e di rendere tale rappresentazione stabile immutabile nel tempo e nello spazio. Esigenza di stabilità e certezza dei contenuti e garantito dalla regola che si impone il ricorso alla forma scritta (art. 1350). Attualmente la normativa di riferimento è contenuta in particolare in due atti: D.lgs 7 marzo 2005, n. 82: codice dell'amministrazione digitale (CAD). Si applica alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico. Regolamento 2014/910: identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Documento informatico: È il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Indirizzo di posta elettronica Certificata, consente di inviare mail dal valore legale, come una raccomandata con ricevuta di ritorno (garanzia di consegna). Inoltre grazie a protocolli di sicurezza i messaggi non possono essere modificati una volta inviati. È obbligatoria per la pubblica amministrazione e professionisti iscritti all'albo. La PEC viene fornita a richiesta da un apposito gestore iscritto ad un elenco dell’Agenzia per l’Italia digitale. FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE: Rappresenta la più semplice fattispecie di sottoscrizione iformatica. è definita nel regolamento europeo eIDAS. Ex. messaggio di posta elettronica ordinaria.

DIGITALIZZAZIONE:

Tutti i segnali analogici diventano segnali digitali. Es. da documento di un archivio a file / da persona fisica a identità digitale (Spid). Processo tecnologico che trasforma vari aspetti della vita sociale e individuale in dati.

DATIFICAZIONE:

PEC:

FIRME ELETTRONICHE:

gli specifici progetti di digitalizzazione, oppure procedere ad una ricerca puntuale dei documenti digitalizzati attraverso i moduli che interrogano le descrizioni archivistiche collegate. Il mondo reale è il mondo degli atomi, il cyberspazio è il mondo dei bit (dematerializzazione dei documenti, firme digitali, bitcoin); è un mondo che nasce dagli uomini ma diventa complementare a quello in cui viviamo come corpi. In internet non c’è la proprietà, nessuno è proprietario di niente. Si passa dalla proprietà all’ accesso ad un servizio. Anche lo scambio di proprietà da compratori e venditori è un accesso temporaneo. Attualmente la disciplina degli strumenti dematerializzati è contenuta: Regolamento 2014/909: è relativo al miglioramento del regolamento titoli dell'unione europea e depositari centrali di titoli. Disciplina del Consiglio e del Parlmaneto europeo. D.lgs 24 febbraio 1998: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia La moneta è un bene destinato a costituire un mezzo di scambio per l'acquisto di beni servizi di ogni tipo. La moneta costituisce, inoltre, il mezzo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Gli strumenti di pagamento si possono suddividere in quattro categorie: Strumenti di pagamento di base: bonifici e addebiti diretti Carte di pagamento: carte di credito, debito, prepagate Pagamenti via Internet: pagamenti elettronici. Questi possono essere con pagamento con carta distanza via Internet, con bonifico o addebito diretto o con pagamento tramite prestatori di servizi di pagamento elettronici. Pagamenti tramite telefono: tramite un dispositivo.questi possono essere i pagamenti a distanza (WAP) o pagamenti di prossimità (NFC). Serve per effettuare operazioni di pagamento. Può essere emessa dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche; devono osservare una serie di prescrizioni.

DEMATERIALIZZAZIONE:

MONETA:

STRUMENTI DI PAGAMENTO:

MONETA ELETTRONICA:

MONETA DIGITALE E CRYPTOVALUTE:

Sono monete “coniate” in rete, non rilasciate da poteri statali o comunque accentrati, che le persone accettano come strumento di pagamento esclusivamente sulla base della fiducia. Non è prevista una tutela legale specifica in caso di fallimento o contenzioso. Le ciptovalute non esistono in forma fisica; possono essere direttamente scambiate da due dispositivi senza intermediario (peer to peer). L'anonimato delle valute digitali le rende appettibili per scopi criminali, come riciclaggio di soldi. Ogni bitcoin possiede un codice univoco. Possono però essere scambiati con una valuta legale, grazie ad appositi cambi valuta online o ATM fisici. La valuta è estremante variabile. Blockchain: è un registro contabile che tiene conto di tutti i bitcoin esistenti. Qualsiasi oggetto digitale ha la proprietà di essere duplicato senza limiti ad un costo trascurabilee. Il blockchain, serve per tener conto di tutte le copie che vengono create, tutte le transazioni, ed evitare che chiunque possa copiare i bitcoin e vendere due volte la stessa moneta. È la fine della sovranità monetaria? Nei paesi più sviluppati già non esiste più moneta in forma fisica. Lo scenario futuro potrebbe essere proprio quello di utilizzare solo sistemi di pagamento elettronici. Essendo emesse privatamente le monete virtuali potrebbe scarseggiare la domanda di moneta alle banche e una riduzione del potere politico sulla loro regolamnetazione. Le criptovalute hanno degli elementi costitutivi: Protocollo: codice informatico che spiega come trasferire il denaro. Libro mastro: un registro che conserva la storia delle transazioni. Rete decentralizzata di partecipanti I computer e le reti telematiche possono essere utilizzati per mettere in relazione soggetti al fine di creare obbligazioni. Si usa distinguere tre tipi di commercio elettronico: Business to business: attività tra operatori commerciali, imprese o imprenditori (Es. una azienda usa la rete per inviare gli ordini ad un proprio fornitore). Business to consumer: attività tra operatori commerciali e consumatori (Es. un utente che fa acquisti in rete).

COMMERCIO ELETRONICO:

la conferma del contratto concluso entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto. È divieto fornire beni o servizi al consumatore in mancanza di brevia comunicazione. Contratto concluso via mail: l'offerta e proposta si concludono attraverso la posta elettronica. Contratto tramite piattaforma di intermediazione (Es. ebay, trivago, uber): questo tipo di contrattovirtuale è caraterizzato da l'offerta negoziale incertas personas; le offerte di amazon sono dirette a tutte le persone che accedono al sito, non solo a noi ma è anche vero che amazon produce offerte personalizzate sugli articoli che pensa ti potrebbero interessare, quindi non sono offerte rivolte a tutti. Nel momento in cui si viene profilati, "pedinati" si sta andando verso un diritto personalizzato. Contratto Shrink wrap o retraibile: questi contratti sono i termini di condizioni inclusi nel prodotto stesso. I contratti wrap sonocontratti chesi terminano col un click. i contratti browser wrap sono contratti in cui semplicemnte navigando su un sito accetti i termini di servizio di quel sito. i contratti click wrap sono quelli in cui si clicca su "accetto". 770: riguarda la fornitura di contenuto digitale e servizi digitali, si parla di fornitura non vendita. Con il termine fornitura cambia la concezione di vendita del bene. Es. Ebook, mp3 beni totalmnete digitali. 771: contratti di vendita di beni con elementi digitali. Es. CD, Smatphone, beni fisici con elementi digitali. “Servizi della società dell’informazione” sono le attività svolte online. Tale definizione comprende qualsiasi servizio a retribuzione, per via elettronica, a distanza e a richiesta di un destinatario di servizi. Questi servizi, non comprendono solo vendite online, ma comprendo anche la trasmissione di informazioni. “Destinatario di servizi” copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell’informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni su rete aperti e quali Internet, sia da persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o professionali.è un soggetto che utilizza un servizio della società dell’informazione per ricercare e rendere accessibili informazioni.

PRINCIPALI CONTRATTI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO:

DIRETTIVA UE 2019/770 E 771:

SERVIZI DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE:

“Consumatore” E qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Informazioni sui prestatori di servizi: uno dei problemi che caratterizza il commercio elettronico è costituito dalla difficoltà di avere certezza sulla identità e la qualifica del soggetto che vende beni. Impone al prestatore di rendere facilmente accessibili ai destinatari del servizio e alle autorità competenti informazioni quali nome, denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale, contatto, numero di partita iva o numero di identificazione. Inoltre, devono essere fornite informazioni riguardante i prezzi e alle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare. Comunicazioni commerciali: forme di comunicazioni destinate a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa. Le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione devono contenere una specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di comunicazione commerciale, per conto di quale persona fisica o giuridica è effettuata tale comunicazione, specificare se si tratta di un’offerta promozionale (Es. sconti, omaggi o premi) o di concorsi, con le relative condizioni di partecipazione. Responsabilità dei provider: deve essere precisata la responsabilità dei fornitori di servizi online riguardo alla trasmissione e allo stoccaggio di informazioni appartenenti a terzi. Codice di condotta: è una strada alternativa rispetto a quanto riportato sopra. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali adottano codici di condotta e li trasmettono al ministero delle attività produttive e alla commissione europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche. Questi codici sono volti a contribuire all’efficace applicazione di informazioni da fornire, comunicazioni commerciali, conclusione del contratto telematico, responsabilità dei provider. Deve essere accessibile per via telematica e deve essere redatto almeno in un’altra lingua comunitaria. Composizione extragiudiziale delle controversie: molte ragioni rendono inadeguati i mezzi di risoluzione delle controversie; lentezza dei mezzi di intervento e i costi rispetto alla natura delle attività. In caso di controversie, il prestatore e il destinatario del servizio della società dell’informazione possono rivolgersi a organi extra giudiziali che operano per via telematica, se in conformità ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale. Essi si caratterizzano per la rapidità, la flessibilità, la riservatezza e l’economicità. Le regole tradizionali (di provenienza statuale e destinate a operare in ambiti spaziali definiti) si mostrano inidonee a governare il carattere aterritoriale della rete e ad assicurare l’enforcement dei precetti normativi; Si affermano approcci alternativi per disciplinare il commercio elettronico. Risoluzione delle dispute online attraverso modelli di soft-law che rimediano

ASPETTI DISCIPLINATI DALLE DIRETTIVE:

COSA COMPORTA L’AVVENTO DELL’ERA DIGITALE NEI CONTRATTI: