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Che cos'è il diritto ecclesiastico, fonti normative con particolare approfondimento del Trattato del Laterano. economia sociale ed enti di terzo settore
Tipologia: Appunti
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anno accademico 2021- Semestre 2
Il nostro corso si occupa di analizzare la legislazione dello Stato italiano nei rapporti con le religioni: quindi quella che esamineremo è una legislazione completamente nazionale. Noi però ci occuperemo di quella che è la DIMENSIONE INTERNAZIONALE, di quello che è il ruolo dello Stato Città del Vaticano all‘interno della comunità internazionale, di come anche le direttive europee in materia di antiriciclaggio non siano rimaste fuori dallo Stato Città del Vaticano, ma siano state recepite al suo interno. Bisogna anzitutto sottolineare un'importante differenza:
[ seminario → Il fenomeno della globalizzazione fu capito già da Giovanni Paolo II, “GLOBALIZZARE LA
SOCIETA’ ” non significa globalizzare la beneficienza ma creare reti sociali ed economiche in modo che
non ci siano soggetti che si trovino fuori dal sistema, rimangono senza reti sociali. L’economia nella
chiesa è importante perché si tende a creare un'economia sociale che pone al centro la persona. Mentre
nei sistemi precedenti avveniva che l’economia:
dei rapporti tra Italia e Città del Vaticano, perché sarebbe stato sufficiente un cambio di orientamento, da parte di una struttura politica successiva differente, per modificare questa legge (in quanto la legge ordinaria può essere modificata da una legge successiva di pari grado). Quindi, seppur inserita tra le leggi fondamentali del Regno, la sua natura giuridica era quella di una legge ordinaria, e quindi il Pontefice non la accettava;
Vaticano) viene trasferita in un ambito (che è quello dei trattati) transnazionale, quindi in un ambito internazionale (posto che il trattato è uno strumento del diritto internazionale, e non del diritto privato: il trattato non è uno strumento di regolazione dei rapporti interni allo Stato, ma è uno strumento del diritto internazionale, attraverso cui gli Stati sottoscrivono degli accordi). In questo modo, cioè attraverso l‘utilizzo dello strumento ―trattato‖, la dimensione della disciplina dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica si trasferisce da un piano nazionale a un piano internazionale. Che cosa vuol dire questo? In altri termini, perché la Chiesa cattolica accetta questa nuova dimensione? Essa accetta questa nuova dimensione, perché, per via della sottoscrizione di un Trattato, e quindi dello spostamento della dimensione della disciplina su un piano internazionale, lo Stato italiano non potrà mai modificare unilateralmente quelle disposizioni, proprio perché esso, con la sottoscrizione di un Trattato, ha trasferito la disciplina dei rapporti con la Città del Vaticano su un piano internazionale, e quindi ora, in armonia con le disposizioni del diritto internazionale, qualsiasi eventuale modifica di questa disciplina, per avere valore, dovrà essere accettata anche dall‘altra parte del Trattato stesso (altrimenti ci sarebbe una violazione del Trattato). In questo modo, quindi, il Pontefice si è sentito maggiormente rassicurato: nel 1929 il Pontefice è più sicuro all‘atto della regolazione dei rapporti con lo Stato italiano, perché la dimensione della disciplina viene trasferita su un piano internazionale. Inoltre, il Trattato rassicura in qualche modo il Pontefice anche per un altro motivo: il Trattato trasferisce alla Città del Vaticano non più il possesso ma la proprietà dei palazzi vaticani. Quindi, nel 1929, con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi, vengono superate le due criticità contenute nella Legge delle guarentigie (la quale, pur assicurando al Pontefice, ad esempio, delle garanzie di sicurezza della sua persona, tuttavia conteneva questi due aspetti problematici):
La differenza principale al trattato è che esso può essere modificato. Il Concordato è un altro dei documenti che compone i Patti Lateranensi, e noi lo analizzeremo, ma non nella struttura del 1929: infatti, nel 1984 il Concordato viene modificato. ―Concordare‖ in italiano significa ―mettersi d‘accordo‖, e quindi ―insieme trovare un accordo‖: quindi, il Concordato è andato a qualificare un sistema di rapporti, quello concordatario. Ciò sta a significare che su talune materie (quindi non su tutte) lo Stato italiano e la Chiesa cattolica devono mettersi d'accordo, devono trovare un accordo: sulla disciplina degli enti ecclesiastici, la disciplina dell'insegnamento della religione nelle scuole cattoliche, la disciplina del matrimonio (per certi aspetti), la disciplina dell'assistenza in carcere, ad esempio: si tratta, in sostanza, di tutto un insieme di materie rispetto alle quali lo Stato italiano e la Chiesa sono si sono obbligati, con questo atto, a mettersi d‘accordo, a trovare disposizioni, nel reciproco interesse, si, ma comunque sulla base di un'attività concordata. Facciamo un ESEMPIO per comprendere il valore del sistema concordatario (posto che i sistemi hanno anche delle applicazioni giuridiche). Vediamo quindi un esempio di applicazione giuridica del sistema. Agli inizi degli anni '90 si vuole cercare di semplificare il sistema amministrativo italiano attraverso l'introduzione di una legge. Lo si fece, in particolare, con le c.d. ―Leggi Bassanini‖, che prevedevano l'eliminazione dell'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato in tutte le procedure, tranne che in alcuni casi (che venivano espressamente elencati). Dunque, entra in vigore una legge ordinaria con la quale si afferma che in tutto l'ordinamento giuridico vanno eliminate quelle disposizioni normative che prevedono l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato, eccetto che in alcuni casi (che venivano
espressamente elencati). Si trattava, tutto sommato, di una legislazione anche virtuosa, che tendeva a semplificare, ad alleggerire alcune procedure amministrative. Infatti, eliminare la disposizione che prevedeva l‘obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato significava evitare di far perdere tanto tempo ai cittadini prima che questi potessero ottenere un certo riconoscimento, per l‘ottenimento del quale, appunto, c‘era obbligatoriamente bisogno di richiedere il parere del Consiglio di Stato. La legge entra in vigore, e soltanto dopo la sua entrata in vigore qualcuno si accorge che l'art. 1 della legge n. 222 del 1985, una legge di derivazione concordataria (cioè la legge dello Stato italiano con la quale è stata applicata la normativa concordataria all‘interno dell‘ordinamento nazionale), contiene, con riferimento al riconoscimento degli enti ecclesiastici, l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato. Allora si è posto il problema, anche qui di carattere tecnico-giuridico. Cioè, ci si chiedeva: la Legge Bassanini, che è una legge ordinaria dello Stato italiano, si applica anche a questo art. 1 della legge n. 222 del 1985, che è una legge di derivazione concordataria e quindi collocata in un ambito internazionale? Si realizza quindi (non tanto un conflitto quanto piuttosto) la necessità di un confronto tra la normativa statale, la Legge Bassanini, e la normativa internazionale, la legge n. 222 del 1985, di derivazione concordataria. Tenuto conto che nessuno ha pensato di risolvere la questione prima, ma considerato che la questione viene sollevata quando la Legge Bassanini è già entrata in vigore, noi abbiamo una legge dello Stato italiano, la Legge Bassanini (che è entrata in vigore e che è divenuta efficace), ma al contempo abbiamo nel nostro sistema anche delle leggi di derivazione concordataria che prevedono gli stessi obblighi. E allora questa Legge Bassanini si applica o no all‘art. 1 della legge n. 222 del 1985? I tecnici governativi, appena si pone il problema, non riescono a dare una risposta se la disposizione che prevedeva l‘eliminazione di quell‘obbligo (disposizione contenuta nella legislazione statale) fosse operante anche nei confronti della legge di derivazione concordataria, tutelata dal diritto internazionale. Essi dunque chiesero un parere al Consiglio di Stato, per capire se la disposizione in questione, che era contenuta nella Legge Bassanini e che prevedeva l‘eliminazione dell‘obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato, si applicasse anche alla legislazione di derivazione concordataria. Il Consiglio di Stato si dichiara incompetente a dare quel parere. Perché l‘organo statale consultivo si dichiara incompetente a dare quel parere? Perché, come ha ricordato ai rappresentanti del Governo di allora, esiste un sistema concordatario, e quindi, ha detto il Consiglio di Stato, se c‘è un ―conflitto‖, questo conflitto non deve essere risolto dal Consiglio di Stato, ma deve essere risolto nei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, posto che appunto esiste un Concordato che disciplina questi rapporti. Quindi, i rappresentanti del Governo di allora si ricordano, sollecitati in questo dal Consiglio di Stato, dell‘esistenza del Concordato, e avviano una procedura diplomatica (fatta cioè di scambi di note- verbali diplomatiche) tra il Governo italiano e la Santa Sede, proprio perché siamo sul piano del diritto internazionale (e quindi, essendosi sul piano del diritto internazionale, tra Stati ci si deve scrivere attraverso gli strumenti che la diplomazia internazionale riconosce e prevede). Ecco quindi lo scambio di note scritte, dette ―note-verbali‖, previste dal diritto internazionale, con le quali il Governo italiano, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede allo Stato Città del Vaticano quello che aveva chiesto al Consiglio di Stato, cioè chiede se sia d'accordo sull‘applicazione della Legge Bassanini anche rispetto ai contenuti della legge di derivazione concordataria, cioè la legge n. 222 del 1985 Qual è la risposta della Segreteria di Stato della Città del Vaticano? La risposta è positiva, e comunque non poteva essere diversamente, dal momento che quella della Legge Bassanini aveva una ricaduta positiva anche nei confronti degli enti ecclesiastici. Tuttavia, però, ribadisce la Segreteria di Stato della Città del Vaticano, qualsiasi modifica in materia di enti ecclesiastici deve essere preventivamente concordata ―con l'autorità scrivente‖. Quindi, la Segreteria di Stato della Città del Vaticano dice di essere d‘accordo all‘estensione, all‘applicazione, della Legge Bassanini anche alla legge di derivazione concordataria: ovviamente questo non viene detto espressamente, ma è evidente che la Città del Vaticano era d‘accordo, perché quella disposizione della Legge Bassanini sarebbe andata a produrre degli effetti positivi sulla procedura di riconoscimento degli enti ecclesiastici; ma, laddove la Legge Bassanini fosse andata a produrre degli effetti negativi (ad esempio avesse reso più difficile il riconoscimento degli enti ecclesiastici), probabilmente la Segreteria di Stato della Città del Vaticano non sarebbe stata d‘accordo con la sua
La premessa è che la santa sede e l‘italia hanno deciso di eliminare ogni dissidio tra di loro: un‘esigenza espressa dalle parti, che hanno riconosciuto tale convenzione di ―limitare ogni ragione di dissidio fra di loro esistente‖, cercando di additare ad un sistemazione definitiva dei rapporti reciproci‖. Per sistemazione definitiva è un‘ espressione inusuale anche per la chiesa, che tendenzialmente ragiona per millenni. Sistemazione definitiva però è vero che anche le parti stesse sapevano che definitiva questa sistemazione dei loro rapporti non lo sarebbe stata. E infatti nel corso della storia i rapporti tra stato e chiesa cattolica si sono qualificati in maniera diversa. Nel 1917 la chiesa ha emanato un codice. Il trattato invece è uno strumento che dà stabilità, perché non può essere modificato se non c'è l‘accordo tra le parti.
Premessa: Oggi noi sappiamo che lo stato italiano non potrà mai avanzare nessuna pretesa di carattere mobiliare o immobiliare perché riconosciuta la piena proprietà dello Stato del vaticano dal 1929, anche qui abbiamo il riconoscimento della sovranità che il regno d‘italia riconosce alla santa sede. Non si potranno ficare episodi di legislazione eversivi. Il ruolo del cardinale gasparri era il segretario di stato insieme al Capo del governo e primo ministro mussolini sottoscrivono questi patti per porre fine agli atti eversivi e quindi alla Questione Romana. Ora vediamo nel dettaglio gli articoli che compongono i trattati del Laterano e sarà interessante rapportarli poi con l‘art.7 e 8 della costituzione.
interagisce lo stato italiano con i concetti di cittadinanza, residenza… al comma 3 vediamo le applicazioni della legge. Riprendendo l’esempio dell’attentato al Papa, si applica la legge italiana anche se il reato si è consumato in un territorio diverso da quello italiano. Più di recente l’episodio del segretario del pontefice che ha sottratto lettere al papa o una guardia svizzera uccide il comandante delle guardie svizzere ciò è avvenuto nello stato del vaticano e la norma e i giudici che decideranno secondo le norme vaticane e i giudici saranno vaticani. Quindi: arresto da parte della polizia italiana giudice italiano si applica la normativa italiana se il fatto accade nello Stato del Vaticano e interviene le guardie svizzere il giudice sarà dello stato del vaticano e la norma applicata è dello stato del vaticano. Questa distinzione perché → Salus animali
(salvezza dell’anima), è il fine ultimo dello stato del vaticano mentre il perseguimento dell'ingiustizia è il fine della giustizia italiana.
Laterano, impediva alle autorità giudiziarie italiane di procedere nei confronti degli enti centrali della Chiesa cattolica. Ma gli orientamenti giurisprudenziali sono mutevoli, cambiano nel tempo. Nel caso in esame si era comunque formato un orientamento della Corte di Cassazione che impediva ogni intervento da parte dell‘autorità giudiziaria italiana in merito agli enti centrali della Chiesa cattolica. Agli inizi degli anni 2000 si ripropone una situazione , in conseguenza della quale ritorna in discussione l‘interpretazione dell‘art. 11 del Trattato. La questione in esame riguardava le frequenze di Radio Vaticana , in quanto queste erano molto potenti. Per potenziare le frequenze di Radio Vaticana, infatti, in una zona del Lazio furono potenziate le strutture trasmittenti. Questo generò una preoccupazione da parte dei residenti di quella zona, perché si sosteneva che questo potenziamento delle strutture avrebbe potuto provocare problemi per la salute ai residenti, in particolare per la salute dei bambini, perché delle rilevanze dal punto di vista diagnostico avevano dimostrato come in quella zona ci fosse una percentuale di evidenze di patologie maggiori rispetto a quelle di altre zone. Quindi, si riteneva che tutto questo fosse dovuto proprio al potenziamento di quelle strutture radiotrasmittenti. Ciò ovviamente aveva anche dei risvolti penali, perché vi erano dei reati collegati con questo potenziamento delle strutture radiotrasmittenti. Le parti coinvolte non riuscirono a trovare un accordo, e quindi intervenne l‘autorità giudiziaria italiana. Erano passati più di vent‘anni dalla vicenda che aveva visto coinvolto lo IOR e in particolare il Cardinale Marcinkus. Si pone quindi, vent‘anni dopo quella vicenda, per la Chiesa cattolica, un nuovo problema, che ha a che vedere con il bene salute: siccome non c‘era stato un intervento correttivo spontaneo da parte dei responsabili di Radio Vaticana, i residenti avevano fatto ricorso all‘autorità giudiziaria italiana. L‘autorità giudiziaria, quindi, procede nei confronti dei responsabili di questa Radio Vaticana, ma questi responsabili di commettono l‘errore di fare eccessivo affidamento sul precedente giurisprudenziale. E perché si è trattato di un errore? Perché essi avrebbero dovuto sapere che gli orientamenti giurisprudenziali sono non solo il frutto di valutazioni giuridiche, ma sono il frutto anche del contesto storico e sociale nel quale questi orientamenti vengono espressi: l‘orientamento giurisprudenziale, infatti, è formulato sulla base di una valutazione tecnico-giuridica, si, ma è anche il frutto del contesto storico e del momento sociale in cui questo orientamento viene formulato. Quindi, se non si è consapevoli di questo, si potrebbe commettere l‘errore di fare eccessivo affidamento su quell‘orientamento giurisprudenziale, cosa che probabilmente fecero i responsabili di Radio Vaticana. In quel momento evidentemente i responsabili di Radio Vaticana pensavano di poter fare un legittimo affidamento sull‘interpretazione che vent‘anni prima era stata data dalla Corte di Cassazione dell‘art. 11 del Trattato del Laterano, invocando quindi l‘esenzione dall‘ingerenza dello Stato italiano in ogni questione riguardante gli enti centrali della Chiesa cattolica, e pensando in questo modo di chiudere la questione, così come questa era stata chiusa vent‘anni prima: il precedente autorevole aveva bloccato l‘ingerenza dell‘autorità giudiziaria italiana, peraltro in una vicenda giudiziaria così importante come quella che aveva riguardato lo IOR, e quindi si riteneva che anche rispetto a questa vicenda, altrettanto importante, si potesse fermare l‘attività dell‘autorità italiana invocando sempre l‘art. 11 del Trattato del Laterano. Però la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2003, cambia completamente posizione, e lo fa sulla base di due motivi:
già prima dell‘art. 13. È un‘espressione che viene ripetuta proprio per evitare fraintendimenti. Seguono nell‘art. 13 altre indicazioni puntuali proprio dal punto di vista territoriale.
commerciali (fine ultimo non è attività speculativa ma esercitano tali proventi per lo svolgimento dell‘attività istituzionale) si applica un'aliquota IRES (ridotta al 50%). Importante separare le contabilità perché permette all‘amministrazione finanziaria di osservare che i proventi dall‘attività commerciale siano utilizzati per il sostegno dell‘attività istituzionale; qualora si verifica che ci sia una divisione degli utili o se non ci sia tale distinzione si ha la revoca di qualifica di ente non commerciale e viene assoggettato a tassazione ordinaria come sia qualsiasi ente commerciale, tutto questo parte dall‘anno dell‘accettazione della revoca. Per la distribuzione di può avere una distribuzione diretta ovvero si prendono i soldi direttamente dal conto e si distribuiscono, oppure in modo indiretto pagando il bene ad un valore superiore rispetto al mercato (il legislatore quando vede ciò ritiene che la differenza del prezzo rispetto al valore di mercato presuppone una distribuzione) oppure la stipulazione di contratti di lavoro con un guadagno superiore rispetto a quelli stabiliti da contratto collettivo nazionale. L‘onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria.
Abbiamo visto la diversa configurazione che nel Trattato del Laterano ricevono, dal punto di vista tributario, taluni immobili: questi immobili (abbiamo fatto l‘esempio dell‘Università Gregoriana) sembravano, in prima battuta, poter ricevere, dalle disposizioni di diritto internazionale contenute nel Trattato stesso, un trattamento privilegiato, e invece la giurisprudenza della Corte di Cassazione li ha sostanzialmente ricondotti all‘interno della disciplina giuridica comune. Quindi, l‘Università Gregoriana, che sembrava essere un soggetto esonerato dal pagamento dei tributi locali, cioè sembrava entrare a far parte di quel novero di ―immobili‖ di cui all‘art. 16 del Trattato, esentati dall‘obbligo di pagamento, viene invece ad essere ricondotta, dalla Corte di Cassazione, nel novero dei soggetti di diritto comune, che sono destinatari delle disposizioni tributarie statali.
Ma noi non dobbiamo meravigliarci di questo, perché chi conosce le fonti del diritto ecclesiastico, in particolare le fonti contenute nella legge di ratifica dell‘accordo del 1984 ( legge n. 121 del 1985 , denominata ― Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ‖), sa che all‘ art. 7, comma 3 della legge si stabilisce che: “ […] Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime ‖. Questo è un accordo, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, del 1984: quindi, quando sentiamo parlare di ―specialità‖ o di ―non specialità‖, di ―riconoscimento‖ o di ―non riconoscimento‖ di un trattamento diverso agli enti ecclesiastici rispetto a quello riconosciuto agli altri enti, capiamo che non basta conoscere le disposizioni dello Stato [à In questo caso, infatti, cioè qualora si prendessero in considerazione le sole disposizioni dello Stato, si potrebbe arrivare alla conclusione per cui lo Stato ha interesse ad allargare la base imponibile, e quindi a ricomprendere gli enti ecclesiastici nel novero dei soggetti passivi d‘imposta, al solo fine di incamerare più risorse dal punto di vista tributario], perché questa è una disposizione concordataria. Infatti, l‘accordo del 1984 e questa legge di ratifica ed esecuzione del 1985 sono stati sottoscritti di comune accordo dallo Stato italiano e
dalla Chiesa cattolica; ed entrambe le parti hanno accettato queste conclusioni. E la disposizione che abbiamo letto è chiara nella parte in cui fa riferimento alle ― attività diverse da quelle di religione o di culto ‖: nel caso dell‘Università Gregoriana, infatti, era in dubbio l‘applicazione di un tributo comunale (e precisamente della TARSU) che faceva riferimento, evidentemente, non ai luoghi in cui si svolgevano le attività ―di culto‖, bensì ai luoghi in cui si svolgevano le attività ordinarie (quindi ― attività diverse da quelle di religione o di culto ‖, ad esempio quelle didattiche, quelle ricreative, ecc.).
L‘art. 7, comma 3 della legge n. 121 del 1985 utilizza proprio l‘inciso ― nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti ‖, un inciso che sembra di difficile riconducibilità ad una lettura sistematica della disposizione. Cioè, la critica che potrebbe essere mossa nei confronti di questa disposizione è che qui il legislatore usa la formula ―nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti‖, e tuttavia considera le ―attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici‖ come se fossero attività svolte da enti di diritto comune. Quindi, ci si chiede, che cosa significa ―nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti‖? Questa formula vuol dire che, quando si va ad affrontare, con riferimento a questi enti, questioni di tassazione, occorre tenere presente che non ci si trova di fronte a un ente non commerciale statale (come può essere un‘associazione sportiva, un circolo ricreativo, un‘organizzazione di volontariato, ecc.), ma ci si trova pur sempre di fronte a un ente ecclesiastico, cioè a un ente di derivazione concordataria , che ha una sua specificità. Specificità che però in materia tributaria sembra esaurirsi, facendo sì che l‘ente ecclesiastico perda il suo carattere distintivo, quello che lo porterebbe a non essere soggetto alla disciplina tributaria ordinaria prevista per tutti gli altri enti. Questo viene detto in maniera chiara proprio nell‘art. 7: infatti, con riferimento alle ―attività diverse da quelle di religione o di culto‖, gli enti ecclesiastici, pur ―nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti‖, sono soggetti ―alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime‖.
Questa disposizione concordataria ci vuole indicare la fine di un regime di specialità in capo all‘ente quando quest‘ultimo esercita ―attività diverse da quelle di religione o di culto‖. Questa disposizione, a ben vedere, contiene in sé una domanda: gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto? Si, possono farlo. Ma, da un punto di vista tributario, l‘ente ecclesiastico in quale categoria dell‘ordinamento tributario statale è collocabile? È collocabile sicuramente nella categoria degli enti non commerciali , perché per definizione, cioè per sua natura, l‘ente ecclesiastico esso non ha il fine di realizzare attività commerciale, quindi sicuramente è collocabile nella categoria degli enti non commerciali.
Quindi, come abbiamo appena detto, possiamo collocare l‘ente ecclesiastico nella categoria degli enti non commerciali, e in realtà oggi è da collocare nella categoria degli ENTI DI TERZO SETTORE.
Quindi, abbiamo risposto in senso affermativo alla domanda se l‘ente ecclesiastico può svolgere attività di natura commerciale, e abbiamo detto che può farlo perché ciò è previsto dalla stessa normativa statale: l‘art. 7, comma 3 della legge n. 121 del 1985 dice infatti, come abbiamo visto, che l‘ente ecclesiastico può ben svolgere ―attività diverse da quelle di religione o di culto‖, ma aggiunge che queste attività saranno soggette ―alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime‖. Quindi, la fine in capo all‘ente ecclesiastico di un regime di specialità non sembrerebbe porre limiti allo svolgimento, da parte sua, di attività commerciale: ma NON è così! Infatti, l‘ente non commerciale, così come l‘ente ecclesiastico, non può svolgere attività commerciale all‘infinito, ossia senza limiti, arrivando a svolgerla in maniera prevalente se non esclusiva, perché ciò porterebbe l‘ente non commerciale (e quindi anche l‘ente ecclesiastico) a perdere la qualifica di ―ente non commerciale‖, perché la natura di ―ente non commerciale‖ verrebbe meno nel caso di svolgimento prevalente o addirittura esclusivo di attività commerciale. Quindi, non potremmo più considerare come ―ente non commerciale‖ quell‘ente di terzo settore che svolga in maniera prevalente se non esclusiva attività commerciale.
Dunque, fisiologicamente l‘ente ecclesiastico va ricondotto nella categoria degli ―enti non commerciali‖, perché, da un punto di vista strutturale e funzionale, la sua attività istituzionale prevalente è costituita dall‘esercizio di attività di religione o di culto ; parallelamente, quindi in modo strumentale o complementare, però, questo ente può svolgere anche attività di natura commerciale. Però, se l‘ente ecclesiastico, nel corso della propria esistenza, dovesse iniziare a svolgere attività di natura commerciale in misura prevalente rispetto allo svolgimento delle attività istituzionali, la conseguenza
comprare, ad esempio, cappotti, vestiti, generi alimentari, ecc., non potrebbe obiettare nulla: quei
proventi sono stati interamente utilizzati per finanziare lo scopo istituzionale dell’ente non commerciale,
quello di cercare di risolvere il problema dei senzatetto nell’area in cui l’organizzazione esiste ed opera.
Quindi, non è in discussione non il ―se‖, ma è in discussione semmai il ―come‖ queste attività di natura commerciale vengono svolte: sicuramente, come abbiamo detto, queste attività commerciali non possono essere svolte in via esclusiva o prevalente. Anche se sul ―prevalente‖ si potrebbe discutere: in realtà manca nel nostro ordinamento una disposizione che ponga fine a una situazione di precario equilibrio tra attività commerciale e attività non commerciale. Allora, in assenza di una disposizione del genere, il professore suggerisce di valorizzare la DESTINAZIONE: quindi, in assenza di una disposizione che ponga l‘ente in una condizione di ―sicurezza‖, cioè che permetta all‘ente di stare tranquillo (= di potersi tranquillamente ritenere ―ente non commerciale‖), si deve valorizzare il ―come‖, il modo in cui vengono utilizzati i proventi derivanti dall’attività commerciale ; infatti, nel momento in cui si dimostra (e si riesce a documentare, ad esempio attraverso la presentazione delle fatture) che questi proventi sono stati utilizzati in maniera strumentale, cioè sono serviti in via strumentale per svolgere nel modo migliore l‘attività istituzionale (nel nostro esempio, quella di offrire assistenza ai senzatetto), l‘ente si trova in una situazione di sicurezza.
L’ente di terzo settore, quindi, alla fine si misura anche con le regole dell’ordinamento tributario, ma
l’ente ecclesiastico è un ente che proviene da un altro ordinamento, quello canonico, e che però, se
decide di non rimanere confinato nell’ordinamento canonico, deve assoggettarsi a delle regole: a quelle
stesse regole che sono previste per gli enti non commerciali, cioè per tutti quei soggetti di diritto che
vogliano interagire all’interno del nostro ordinamento giuridico anche attraverso attività di tipo
contrattuale. E il nostro ordinamento giuridico prevede delle regole per disciplinare questo, e le prevede
perché siamo in presenza di un soggetto giuridico che è estraneo al nostro ordinamento giuridico (e
infatti l’ordinamento canonico non è parte dell’ordinamento giuridico italiano), e che però a un certo
punto chiede di non rimanere confinato all’interno dell’ordinamento canonico (posto che, se l’ente decide
di rimanere confinato all’interno dell’ordinamento canonico, nulla quaestio, non sorgono problemi: quel
soggetto e la sua attività verranno disciplinati dalle regole contenute nel Codex Iuris Canonici del 1983, e
quindi dalle disposizioni di diritto canonico) → Ad esempio, supponiamo che questo ente ecclesiastico
voglia aiutare i senzatetto, e quindi acquistare (o prendere in locazione) delle strutture site in territorio
italiano, e in generale voglia operare all’interno del nostro ordinamento giuridico, voglia avere rapporti
giuridici con soggetti che operano all’interno del territorio italiano, e che soggiacciono alle regole
dell’ordinamento giuridico italiano. Allora questo ente ecclesiastico deve chiedere il riconoscimento civile , e quindi, in questo modo, dal profilo tributaristico si passa al profilo civilistico.
Che cosa vuol dire che l‘ente deve chiedere il ―riconoscimento civile‖? Significa che deve essere sottoposto ad una procedura di verifica , che inizia presso la Prefettura territorialmente competente. La Prefettura va a verificare il possesso da parte dell‘ente di alcuni requisiti:
Detto questo, occorre ricordare che il riconoscimento di questi enti avviene a partire dalla Prefettura, e poi con un decreto il Ministero degli Interni riconosce la qualifica di ―ente ecclesiastico‖.
Ma perché noi dobbiamo essere consapevoli dell‘esistenza di questa particolare categoria di enti? Se nel mio studio legale si presenta un soggetto che dice di voler acquistare un palazzo da un ente ecclesiastico, e mi chiede di dargli un parere su una procedura che lo porterà all‘acquisto di questo palazzo storico, attualmente di proprietà di un ente ecclesiastico, allora, alla luce di quello che abbiamo detto, io, che sono l‘avvocato, che cosa dovrei dirgli? Non posso dirgli di procedere pure tranquillamente, perché in questo caso il cliente tornerebbe da me con una grande situazione di criticità sulle spalle. Qui, infatti, c‘è una peculiarità che, dicendogli di stare tranquillo, starei trascurando: qual è questa peculiarità? Se il mio cliente deve comprare un palazzo, allora è importante verificare che egli stia acquistando da chi risulti essere il legittimo proprietario:
Quindi, è importante ricordare che, per quanto riguarda l‘ente ecclesiastico, per vedere le vicende relative al suo patrimonio, il nome del legale rappresentante, la sussistenza di eventuali ipoteche sugli immobili di sua proprietà, e così via, ci si deve recare in Prefettura, dove si deve andare a vedere il registro di cui abbiamo detto.
Quindi questo è l’inquadramento dell’ente ecclesiastico dal punto di vista civilistico (che completa quello
tributaristico). Questo ha una conseguenza finale: quello che succede se questo ente, una volta
riconosciuto, e quindi acquisita la qualifica di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”, nel corso della
propria esistenza dovesse iniziare a svolgere attività differenti da quelle originarie, cioè da quelle per
svolgere le quali era nato → L’ art. 19 della legge n. 222 del 1985 (intitolata ―Disposizioni sugli Enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi‖) dispone:
― Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato ‖.
Quindi, se, nel corso della propria esistenza, dovesse, con riferimento al fine[1], alla destinazione dei beni[2], e allo stesso modo di esistere[3], iniziare operare in modo diverso da quello che lo caratterizzava al momento della sua nascita, l‘ente potrebbe perdere la qualifica di ―ente ecclesiastico civilmente riconosciuto‖. Ma la cosa più ―grave‖ è che, se si verifica tutto questo, è inevitabile che l‘ente perde anche la qualifica di ―ente non commerciale‖: che cosa succede all‘ente, se perde la qualifica di ―ente non commerciale‖? Cioè, qual è la conseguenza giuridica che si verifica, quando l‘ente perde la qualifica di ―ente non commerciale‖? La conseguenza è che l’ente perde quel sistema di agevolazioni
I profili tributari che riprenderemo nell‘incontro che avrà come sfondo, come tema di interesse per la materia dell‘ente ecclesiastico proprio la questione centrale dell'esistenza o meno di regime di specialità che dobbiamo riconoscere agli enti ecclesiastici nello svolgimento delle attività diverse. Tenere in considerazione le attività istituzionali e attività diverse:
Economia sociale → ha un volume di affari che spesso è analogo a quello delle società di capitali.
Quindi avere delle conoscenze sull'economia sociale è estremamente importante. L'economia sociale oggi è cresciuta, anche nella percezione degli operatori giuridici. L'economia sociale non va vista come un economia di volontariato, né dal punto di vista organizzativo (gestiscono come se fossero delle società vere e proprie, necessario per la sua sopravvivenza) né dal punto di vista delle portata degli affari. Il mercato sociale e mercato tradizionale differenze:
Il finanziamento pubblico non deve essere essenziale per il sostentamento dell'impresa, perchè altrimenti al venir meno (nel caso ad esempio di aumentare la spesa per le armi, si va a tagliare da qualche parte) di esso porterà alla fine dell'impresa sociale. L'ente deve operare come un qualsiasi soggetto imprenditore, la differenza però rimane il divieto di distribuzione degli utili. Destinazione del ricavo, salvo costi, per fine dell'ente (se non si vuole stare sotto delle soglie percentuali ben definite di costi e ricavi).
Imprese sociali nascono dal fallimento della riforma del 460/1970 , la riforma del 2017 nasce da queste macerie. Un codice del terzo settore che nasce per rispondere ad una criticità normativa, dovuta dal fatto che il legislatore non era riuscito a creare una riforma unitaria, ma c'erano legislazioni si differenzia secondo di quante forma c'erano degli enti di terzo settore, tutto questo proliferare di legislazione aveva portato da una certa confusione della corretta interpretazione normativa , da quello che erano le problematiche. Il codice abroga queste norme di riferimento e le riunisce in sezioni del codice del terzo settore. E' efficace? non molto perché le specialità sopravvivono, quindi ha emanato le normative, ma mantenuto le sezioni, quindi anche le varie forme e sono rimaste le ipotesi di conflitto delle ipotesi normative contenute nel codice del terzo settore. Il codice (opinione prof) si racchiude tutto il diritto , e ha perso la sua funzione a partire dagli anni 80, è una scelta superata, infatti il codice del 2017 è stato modificato da 5 volte. Oggi c'è una economia molto più fluida dal punto di vista delle modifiche, quindi un codice non riesce a gestirla. Il diritto insegue i mutamenti, quindi non si deve considerare il giurista al centro del mondo se non ci rapportiamo alle scienze sociali, altrimenti vestiamo la legge con un bellissimo abito che però non corrisponde alla necessità del corpo sociale, quindi farebbe una legge molto bella ma inutile. Le scienze sociali scelgono al diritto i mutamenti, e solo in quel modo si riesce a creare una normativa adatta, altrimenti non si riuscirebbe mai. La legge deve inseguire i mutamenti.
10 maggio alle 11 aula 6 ci parlano di etica ed economia 10 maggio alle 10 aula 6
Il terzo settore si pone a metà tra il primo settore che è lo stato che si occupa delle politiche sociali ma molto spesso è caratterizzato da apparato burocratico lento, carenza di risorse e molto spesso accade che i settori che devono essere interessati dall‘intervento statale invece vengono meglio gestiti dal privato sociale. Nel terzo settore troviamo degli enti che possono assumere diverse forme giuridiche che vanno a perseguire i bisogni della società il bene comune nelle più svariate sfaccettature che e riescono a seguire meglio rispetto allo stato e hanno un modo di agire più snello rispetto allo stato, perchè sono associazioni radicate nel territorio e conoscono meglio quelle che sono le esigenze del territorio dove operano e hanno un modo di agire più veloce rispetto all‘apparato statale. Il secondo settore sono le imprese for prof che si occupano di altro, non sono interessate a perseguire tali scopi.