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I Rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica: Un'analisi del Sistema Concordatario, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Che cos'è il diritto ecclesiastico, fonti normative con particolare approfondimento del Trattato del Laterano. economia sociale ed enti di terzo settore

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 10/03/2023

Giugi.2001
Giugi.2001 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
anno accademico 2021-2022
Semestre 2
Il nostro corso si occupa di analizzare la legislazione dello Stato italiano nei rapporti con le religioni:
quindi quella che esamineremo è una legislazione completamente nazionale. Noi però ci occuperemo di
quella che è la DIMENSIONE INTERNAZIONALE, di quello che è il ruolo dello Stato Città del Vaticano
all‘interno della comunità internazionale, di come anche le direttive europee in materia di antiriciclaggio
non siano rimaste fuori dallo Stato Città del Vaticano, ma siano state recepite al suo interno.
Bisogna anzitutto sottolineare un'importante differenza:
- DIRITTO CANONICO: si fa riferimento al diritto interno della chiesa, è il suo regolamento
interno contenuto nel CODEX IURIS CANONICIS
- DIRITTO ECLESIASTICO: consiste nella legislazione statale che regolamenta il rapporto tra lo
stato e la religione. Esso ha un carattere interordinamentale ed è un diritto sovrano perché a
differenza di altre religioni la chiesa cattolica non ha bisogno di riconoscimenti a differenza di
altre religioni che invece hanno bisogno di essere riconosciute. Art.7 cost. (Inserito nei principi
fondamentali)
Faremo ovviamente riferimento anche allo Stato Città del Vaticano: vedremo che cosa si intende per
―Stato Città del Vaticano‖. Anzitutto, possiamo dire che lo Stato Città del Vaticano ha come riferimento
un territorio che non è assolutamente Stato italiano: ad esempio, non è Stato italiano neanche Piazza
San Pietro.
La Città del Vaticano è un’enclave (perché il suo territorio è completamente circondato dal territorio
italiano), ed è per questo che spesso pensiamo che ci sia una qualche corrispondenza con l‘Italia, ma
questo non è vero: non c‘è nessuna corrispondenza tra la Città del Vaticano e l‘Italia, perché quello della
Città del Vaticano è un altro Stato, che non parla solo con l‘Italia. Ad esempio, noi Italiani siamo portati a
pensare che, quando il Pontefice parla, stia parlando a noi Italiani, ma non è così: quando il Pontefice
parla, sta parlando al mondo intero, perché lo Stato del Vaticano ha una dimensione sovranazionale.
Infatti, anche il Codex Iuris Canonici del 1917 è l‘unico Codice ad avere una dimensione
sovranazionale, cioè ha una estensione, potremmo dire, mondiale, nel senso che si applica in tutti gli
Stati a tradizione cattolica (e quindi si estende a più di un miliardo di persone, i cattolici di tutto il mondo,
presenti in centinaia di Stati). Si pensi quindi anche alla difficoltà, dal punto di vista giuridico, visto che si
tratta di un ―Codex Iuris‖ (quindi di un ―Codice di diritto‖, un Codice che detta regole giuridiche), di
prevedere delle disposizioni che abbiano una efficacia transnazionale.
Il Codex Iuris Canonici non sono i Vangeli, per intenderci, ma è un insieme di disposizioni giuridiche che
si occupa di organizzare, dal punto di vista pratico, la struttura ecclesiale, e appunto le sue
disposizioni hanno proprio un contenuto pratico. Come ogni Codice così anche il Codice di diritto
canonico prescinde da elementi teologici, cioè non si occupa di trattare le grandi Verità del cattolicesimo,
bensì esso ha come funzione quella di risolvere problemi di ordine pratico, ad esempio con riguardo
alla liturgia, l'abito monacale, al matrimonio (ad esempio alle nullità matrimoniali), ai rapporti all‘interno
delle Diocesi, alla possibilità per la Chiesa di imporre tributi (e alla misura di questa imposizione
tributaria), e così via. Quindi, quelle disciplinate dal Codice di diritto canonico sono tutte questioni
pratiche. Infatti, la Chiesa cattolica ha fatto, nel corso degli anni, una chiara scelta per il diritto, perché
essa esiste nel tempo e nello spazio, e per questo ha bisogno di mezzi per la sua esistenza. Il codex fu
modificato nel 1983 scritto in latino e successivamente tradotto in tutte le lingue. Con il codex la chiesa
presuppone elementi di globalizzazione in quanto viene applicato in tutti gli stati cattolici (più quindi di un
singolo stato).
[ seminario → Il fenomeno della globalizzazione fu capito già da Giovanni Paolo II, “GLOBALIZZARE LA
SOCIETA’ ” non significa globalizzare la beneficienza ma creare reti sociali ed economiche in modo che
non ci siano soggetti che si trovino fuori dal sistema, rimangono senza reti sociali. L’economia nella
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DIRITTO ECCLESIASTICO

anno accademico 2021- Semestre 2

Il nostro corso si occupa di analizzare la legislazione dello Stato italiano nei rapporti con le religioni: quindi quella che esamineremo è una legislazione completamente nazionale. Noi però ci occuperemo di quella che è la DIMENSIONE INTERNAZIONALE, di quello che è il ruolo dello Stato Città del Vaticano all‘interno della comunità internazionale, di come anche le direttive europee in materia di antiriciclaggio non siano rimaste fuori dallo Stato Città del Vaticano, ma siano state recepite al suo interno. Bisogna anzitutto sottolineare un'importante differenza:

  • DIRITTO CANONICO: si fa riferimento al diritto interno della chiesa , è il suo regolamento interno contenuto nel CODEX IURIS CANONICIS
  • DIRITTO ECLESIASTICO: consiste nella legislazione statale che regolamenta il rapporto tra lo stato e la religione. Esso ha un carattere interordinamentale ed è un diritto sovrano perché a differenza di altre religioni la chiesa cattolica non ha bisogno di riconoscimenti a differenza di altre religioni che invece hanno bisogno di essere riconosciute. Art.7 cost. (Inserito nei principi fondamentali) Faremo ovviamente riferimento anche allo Stato Città del Vaticano: vedremo che cosa si intende per ―Stato Città del Vaticano‖. Anzitutto, possiamo dire che lo Stato Città del Vaticano ha come riferimento un territorio che non è assolutamente Stato italiano: ad esempio, non è Stato italiano neanche Piazza San Pietro. La Città del Vaticano è un’enclave (perché il suo territorio è completamente circondato dal territorio italiano), ed è per questo che spesso pensiamo che ci sia una qualche corrispondenza con l‘Italia, ma questo non è vero: non c‘è nessuna corrispondenza tra la Città del Vaticano e l‘Italia, perché quello della Città del Vaticano è un altro Stato, che non parla solo con l‘Italia. Ad esempio, noi Italiani siamo portati a pensare che, quando il Pontefice parla, stia parlando a noi Italiani, ma non è così: quando il Pontefice parla, sta parlando al mondo intero, perché lo Stato del Vaticano ha una dimensione sovranazionale. Infatti, anche il Codex Iuris Canonici del 1917 è l‘unico Codice ad avere una dimensione sovranazionale , cioè ha una estensione, potremmo dire, mondiale, nel senso che si applica in tutti gli Stati a tradizione cattolica (e quindi si estende a più di un miliardo di persone, i cattolici di tutto il mondo, presenti in centinaia di Stati). Si pensi quindi anche alla difficoltà, dal punto di vista giuridico, visto che si tratta di un ―Codex Iuris‖ (quindi di un ―Codice di diritto‖, un Codice che detta regole giuridiche), di prevedere delle disposizioni che abbiano una efficacia transnazionale. Il Codex Iuris Canonici non sono i Vangeli, per intenderci, ma è un insieme di disposizioni giuridiche che si occupa di organizzare, dal punto di vista pratico, la struttura ecclesiale , e appunto le sue disposizioni hanno proprio un contenuto pratico. Come ogni Codice così anche il Codice di diritto canonico prescinde da elementi teologici, cioè non si occupa di trattare le grandi Verità del cattolicesimo, bensì esso ha come funzione quella di risolvere problemi di ordine pratico, ad esempio con riguardo alla liturgia, l'abito monacale, al matrimonio (ad esempio alle nullità matrimoniali), ai rapporti all‘interno delle Diocesi, alla possibilità per la Chiesa di imporre tributi (e alla misura di questa imposizione tributaria), e così via. Quindi, quelle disciplinate dal Codice di diritto canonico sono tutte questioni pratiche. Infatti, la Chiesa cattolica ha fatto, nel corso degli anni, una chiara scelta per il diritto, perché essa esiste nel tempo e nello spazio, e per questo ha bisogno di mezzi per la sua esistenza. Il codex fu modificato nel 1983 scritto in latino e successivamente tradotto in tutte le lingue. Con il codex la chiesa presuppone elementi di globalizzazione in quanto viene applicato in tutti gli stati cattolici (più quindi di un singolo stato).

[ seminario → Il fenomeno della globalizzazione fu capito già da Giovanni Paolo II, “GLOBALIZZARE LA

SOCIETA’ ” non significa globalizzare la beneficienza ma creare reti sociali ed economiche in modo che

non ci siano soggetti che si trovino fuori dal sistema, rimangono senza reti sociali. L’economia nella

chiesa è importante perché si tende a creare un'economia sociale che pone al centro la persona. Mentre

nei sistemi precedenti avveniva che l’economia:

  • la prima forma poneva tutto in comune
  • La seconda forma è un‘economia capitalista
  • Lo scopo di oggi è quello di trovare una forma differente dalle prime due che non sia fallace come quelle. ] La Chiesa di cui noi ci occupiamo nei suoi tratti strutturali e funzionali è invece una Chiesa che esiste, e che per certi aspetti coincide con lo Stato Città del Vaticano. Ma perché noi analizziamo lo Stato Città del Vaticano? Perché l‘Italia, a differenza di altri Paesi, si è ritrovata a dover risolvere la ― questione romana ‖, in qualche modo, perché con l‘unificazione del Regno d‘Italia, e quindi con la perdita del potere temporale da parte del Pontefice, il Regno d‘Italia si è trovato a dover gestire un problema importante. E la conoscenza della storia d‘Italia molto ci dice rispetto a queste tematiche. Ad esempio, il Palazzo del Quirinale è oggi occupato dal Presidente della Repubblica, ma prima c‘era il Papa; quindi il Colle del Quirinale era occupato dal Pontefice, ma poi, con l‘unificazione del Regno d‘Italia, il Regno viene in possesso di tutta questa struttura. C‘era quindi una potestas in temporalibus, cioè una potestà nelle questioni temporali, in capo al Pontefice, il quale aveva un proprio territorio dove esercitare questo potere temporale. Con l‘unificazione del Regno d‘Italia tutto questo viene meno, e ovviamente vengono meno non solo il potere temporale ma anche i territori, i palazzi, le strutture, su cui questo potere era esercitato dal Pontefice, che vengono acquisiti dal Regno d‘Italia ad eccezione dei palazzi pontifici, che vengono lasciati al Pontefice. Il Pontefice, però, non accetterà mai questa concessione da parte del Regno d‘Italia. Infatti, la Legge delle guarentigie (un provvedimento legislativo del Regno d'italia, approvato il 13 Maggio 1871, che regolò i rapporti tra Stato e Santa Sede fino al 1929, quando furono conclusi i Patti Lateranensi) che pur stabiliva delle garanzie personali e reali a favore del Pontefice, non vengono accettate sulla base di due ragioni:
  • una ragionedi carattere tecnico-giuridico, in quanto si trattava di una legge ordinaria → Quindi, obiettava il Pontefice, in quanto trattasi di legge ordinaria, questa legge non garantisce la stabilità

dei rapporti tra Italia e Città del Vaticano, perché sarebbe stato sufficiente un cambio di orientamento, da parte di una struttura politica successiva differente, per modificare questa legge (in quanto la legge ordinaria può essere modificata da una legge successiva di pari grado). Quindi, seppur inserita tra le leggi fondamentali del Regno, la sua natura giuridica era quella di una legge ordinaria, e quindi il Pontefice non la accettava;

  • L‘altra ragione è costituita dal fatto che questa legge concedeva al Pontefice il possesso dei palazzi ma non la proprietà di essi : la proprietà di questi palazzi rimaneva al Regno d‘Italia, mentre appunto il loro possesso veniva trasferito al Pontefice. Come forma di protesta nei confronti di questo, il Pontefice non uscirà mai dai palazzi vaticani, dichiarandosi prigioniero dello Stato italiano, perché non accetta questa condizione. Si immagini, quindi, anche l‘imbarazzo, e comunque le criticità, le difficoltà, sottese a questo rapporto, così conflittuale, tra il Regno d‘Italia ed il Pontefice, che è la massima espressione della cristianità, e quindi tutto il mondo cristiano, che guardava a questo rapporto anche in modo preoccupato. Quelli più preoccupati erano però gli Italiani, che erano soggetti alla sovranità dello Stato italiano, ma al tempo stesso si sentivano cattolici, e quindi soggetti all‘autorità del Pontefice. Di qui il famoso ― non expedit ‖ (letteralmente, ―non conviene‖, è una disposizione della Santa Sede con la quale, nel 1868, si dichiarò inaccettabile che i cattolici italiani partecipassero alle elezioni politiche del Regno d'Italia e, per estensione, alla vita politica nazionale italiana, sebbene tale divieto non fosse esteso alle elezioni amministrative. La disposizione fu revocata ufficialmente da Papa Benedetto XV nel 1919.), che addirittura invitava i cattolici a non partecipare alla vita politica del Regno d‘Italia, è frutto di questa dialettica molto conflittuale tra il Pontefice e i

Vaticano) viene trasferita in un ambito (che è quello dei trattati) transnazionale, quindi in un ambito internazionale (posto che il trattato è uno strumento del diritto internazionale, e non del diritto privato: il trattato non è uno strumento di regolazione dei rapporti interni allo Stato, ma è uno strumento del diritto internazionale, attraverso cui gli Stati sottoscrivono degli accordi). In questo modo, cioè attraverso l‘utilizzo dello strumento ―trattato‖, la dimensione della disciplina dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica si trasferisce da un piano nazionale a un piano internazionale. Che cosa vuol dire questo? In altri termini, perché la Chiesa cattolica accetta questa nuova dimensione? Essa accetta questa nuova dimensione, perché, per via della sottoscrizione di un Trattato, e quindi dello spostamento della dimensione della disciplina su un piano internazionale, lo Stato italiano non potrà mai modificare unilateralmente quelle disposizioni, proprio perché esso, con la sottoscrizione di un Trattato, ha trasferito la disciplina dei rapporti con la Città del Vaticano su un piano internazionale, e quindi ora, in armonia con le disposizioni del diritto internazionale, qualsiasi eventuale modifica di questa disciplina, per avere valore, dovrà essere accettata anche dall‘altra parte del Trattato stesso (altrimenti ci sarebbe una violazione del Trattato). In questo modo, quindi, il Pontefice si è sentito maggiormente rassicurato: nel 1929 il Pontefice è più sicuro all‘atto della regolazione dei rapporti con lo Stato italiano, perché la dimensione della disciplina viene trasferita su un piano internazionale. Inoltre, il Trattato rassicura in qualche modo il Pontefice anche per un altro motivo: il Trattato trasferisce alla Città del Vaticano non più il possesso ma la proprietà dei palazzi vaticani. Quindi, nel 1929, con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi, vengono superate le due criticità contenute nella Legge delle guarentigie (la quale, pur assicurando al Pontefice, ad esempio, delle garanzie di sicurezza della sua persona, tuttavia conteneva questi due aspetti problematici):

  • la natura giuridica di legge ordinaria (quindi di legge modificabile unilateralmente, da parte dello Stato italiano, con una successiva legge ordinaria) della stessa Legge delle guarentigie
  • il conferimento alla Città del Vaticano del mero possesso, e non della proprietà, dei palazzi vaticani. Queste criticità vengono superate con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi, perché:
  • si trasferisce alla Città del Vaticano la proprietà dei palazzi vaticani;
  • tutta una serie di prerogative deriva al Pontefice dal fatto che la regolazione dei rapporti tra i due Stati non è più contenuta in una legge ordinaria, ma ora è contenuta in un Trattato, cioè in uno strumento del diritto internazionale.

→ IL CONCORDATO

La differenza principale al trattato è che esso può essere modificato. Il Concordato è un altro dei documenti che compone i Patti Lateranensi, e noi lo analizzeremo, ma non nella struttura del 1929: infatti, nel 1984 il Concordato viene modificato. ―Concordare‖ in italiano significa ―mettersi d‘accordo‖, e quindi ―insieme trovare un accordo‖: quindi, il Concordato è andato a qualificare un sistema di rapporti, quello concordatario. Ciò sta a significare che su talune materie (quindi non su tutte) lo Stato italiano e la Chiesa cattolica devono mettersi d'accordo, devono trovare un accordo: sulla disciplina degli enti ecclesiastici, la disciplina dell'insegnamento della religione nelle scuole cattoliche, la disciplina del matrimonio (per certi aspetti), la disciplina dell'assistenza in carcere, ad esempio: si tratta, in sostanza, di tutto un insieme di materie rispetto alle quali lo Stato italiano e la Chiesa sono si sono obbligati, con questo atto, a mettersi d‘accordo, a trovare disposizioni, nel reciproco interesse, si, ma comunque sulla base di un'attività concordata. Facciamo un ESEMPIO per comprendere il valore del sistema concordatario (posto che i sistemi hanno anche delle applicazioni giuridiche). Vediamo quindi un esempio di applicazione giuridica del sistema. Agli inizi degli anni '90 si vuole cercare di semplificare il sistema amministrativo italiano attraverso l'introduzione di una legge. Lo si fece, in particolare, con le c.d. ―Leggi Bassanini‖, che prevedevano l'eliminazione dell'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato in tutte le procedure, tranne che in alcuni casi (che venivano espressamente elencati). Dunque, entra in vigore una legge ordinaria con la quale si afferma che in tutto l'ordinamento giuridico vanno eliminate quelle disposizioni normative che prevedono l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato, eccetto che in alcuni casi (che venivano

espressamente elencati). Si trattava, tutto sommato, di una legislazione anche virtuosa, che tendeva a semplificare, ad alleggerire alcune procedure amministrative. Infatti, eliminare la disposizione che prevedeva l‘obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato significava evitare di far perdere tanto tempo ai cittadini prima che questi potessero ottenere un certo riconoscimento, per l‘ottenimento del quale, appunto, c‘era obbligatoriamente bisogno di richiedere il parere del Consiglio di Stato. La legge entra in vigore, e soltanto dopo la sua entrata in vigore qualcuno si accorge che l'art. 1 della legge n. 222 del 1985, una legge di derivazione concordataria (cioè la legge dello Stato italiano con la quale è stata applicata la normativa concordataria all‘interno dell‘ordinamento nazionale), contiene, con riferimento al riconoscimento degli enti ecclesiastici, l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato. Allora si è posto il problema, anche qui di carattere tecnico-giuridico. Cioè, ci si chiedeva: la Legge Bassanini, che è una legge ordinaria dello Stato italiano, si applica anche a questo art. 1 della legge n. 222 del 1985, che è una legge di derivazione concordataria e quindi collocata in un ambito internazionale? Si realizza quindi (non tanto un conflitto quanto piuttosto) la necessità di un confronto tra la normativa statale, la Legge Bassanini, e la normativa internazionale, la legge n. 222 del 1985, di derivazione concordataria. Tenuto conto che nessuno ha pensato di risolvere la questione prima, ma considerato che la questione viene sollevata quando la Legge Bassanini è già entrata in vigore, noi abbiamo una legge dello Stato italiano, la Legge Bassanini (che è entrata in vigore e che è divenuta efficace), ma al contempo abbiamo nel nostro sistema anche delle leggi di derivazione concordataria che prevedono gli stessi obblighi. E allora questa Legge Bassanini si applica o no all‘art. 1 della legge n. 222 del 1985? I tecnici governativi, appena si pone il problema, non riescono a dare una risposta se la disposizione che prevedeva l‘eliminazione di quell‘obbligo (disposizione contenuta nella legislazione statale) fosse operante anche nei confronti della legge di derivazione concordataria, tutelata dal diritto internazionale. Essi dunque chiesero un parere al Consiglio di Stato, per capire se la disposizione in questione, che era contenuta nella Legge Bassanini e che prevedeva l‘eliminazione dell‘obbligo di richiedere il parere al Consiglio di Stato, si applicasse anche alla legislazione di derivazione concordataria. Il Consiglio di Stato si dichiara incompetente a dare quel parere. Perché l‘organo statale consultivo si dichiara incompetente a dare quel parere? Perché, come ha ricordato ai rappresentanti del Governo di allora, esiste un sistema concordatario, e quindi, ha detto il Consiglio di Stato, se c‘è un ―conflitto‖, questo conflitto non deve essere risolto dal Consiglio di Stato, ma deve essere risolto nei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, posto che appunto esiste un Concordato che disciplina questi rapporti. Quindi, i rappresentanti del Governo di allora si ricordano, sollecitati in questo dal Consiglio di Stato, dell‘esistenza del Concordato, e avviano una procedura diplomatica (fatta cioè di scambi di note- verbali diplomatiche) tra il Governo italiano e la Santa Sede, proprio perché siamo sul piano del diritto internazionale (e quindi, essendosi sul piano del diritto internazionale, tra Stati ci si deve scrivere attraverso gli strumenti che la diplomazia internazionale riconosce e prevede). Ecco quindi lo scambio di note scritte, dette ―note-verbali‖, previste dal diritto internazionale, con le quali il Governo italiano, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede allo Stato Città del Vaticano quello che aveva chiesto al Consiglio di Stato, cioè chiede se sia d'accordo sull‘applicazione della Legge Bassanini anche rispetto ai contenuti della legge di derivazione concordataria, cioè la legge n. 222 del 1985 Qual è la risposta della Segreteria di Stato della Città del Vaticano? La risposta è positiva, e comunque non poteva essere diversamente, dal momento che quella della Legge Bassanini aveva una ricaduta positiva anche nei confronti degli enti ecclesiastici. Tuttavia, però, ribadisce la Segreteria di Stato della Città del Vaticano, qualsiasi modifica in materia di enti ecclesiastici deve essere preventivamente concordata ―con l'autorità scrivente‖. Quindi, la Segreteria di Stato della Città del Vaticano dice di essere d‘accordo all‘estensione, all‘applicazione, della Legge Bassanini anche alla legge di derivazione concordataria: ovviamente questo non viene detto espressamente, ma è evidente che la Città del Vaticano era d‘accordo, perché quella disposizione della Legge Bassanini sarebbe andata a produrre degli effetti positivi sulla procedura di riconoscimento degli enti ecclesiastici; ma, laddove la Legge Bassanini fosse andata a produrre degli effetti negativi (ad esempio avesse reso più difficile il riconoscimento degli enti ecclesiastici), probabilmente la Segreteria di Stato della Città del Vaticano non sarebbe stata d‘accordo con la sua

TRATTATO DEL LATERANO

La premessa è che la santa sede e l‘italia hanno deciso di eliminare ogni dissidio tra di loro: un‘esigenza espressa dalle parti, che hanno riconosciuto tale convenzione di ―limitare ogni ragione di dissidio fra di loro esistente‖, cercando di additare ad un sistemazione definitiva dei rapporti reciproci‖. Per sistemazione definitiva è un‘ espressione inusuale anche per la chiesa, che tendenzialmente ragiona per millenni. Sistemazione definitiva però è vero che anche le parti stesse sapevano che definitiva questa sistemazione dei loro rapporti non lo sarebbe stata. E infatti nel corso della storia i rapporti tra stato e chiesa cattolica si sono qualificati in maniera diversa. Nel 1917 la chiesa ha emanato un codice. Il trattato invece è uno strumento che dà stabilità, perché non può essere modificato se non c'è l‘accordo tra le parti.

Premessa: Oggi noi sappiamo che lo stato italiano non potrà mai avanzare nessuna pretesa di carattere mobiliare o immobiliare perché riconosciuta la piena proprietà dello Stato del vaticano dal 1929, anche qui abbiamo il riconoscimento della sovranità che il regno d‘italia riconosce alla santa sede. Non si potranno ficare episodi di legislazione eversivi. Il ruolo del cardinale gasparri era il segretario di stato insieme al Capo del governo e primo ministro mussolini sottoscrivono questi patti per porre fine agli atti eversivi e quindi alla Questione Romana. Ora vediamo nel dettaglio gli articoli che compongono i trattati del Laterano e sarà interessante rapportarli poi con l‘art.7 e 8 della costituzione.

  • ART.1 unico articolo che con il 1984 che con la revisione del concordato sarà modificato perchè è evidente che fino al 1984 abbiamo una disposizione internazionale nel nostro ordinamento che imponeva la religione cattolica come la sola religione di stato e si vanno ad escludere tutte le altre in evidente contrasto con l‘art.8 della costituzione. Modificato con il consenso delle entrambe parti. , l‘ art. 1 del Trattato recita: ― L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato ‖. Ma già l‘art. 1 prevede un'annotazione, con la quale viene precisato che: ― Il principio è considerato non più in vigore dal n. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 ‖. L‘art. 1 del Trattato faceva infatti riferimento all‘art. 1 dello Statuto Albertino, il quale riconosceva la religione cattolica, apostolica e romana come unica religione di Stato. Quindi, l‘art. 1 del Trattato che nel 1929 andava a sistemare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica riprendeva in maniera integrale l‘art. 1 dello Statuto Albertino, in base al quale, appunto, la religione cattolica, apostolica e romana era la sola religione dello Stato italiano. Quindi, anche dopo la Costituzione del 1948, fino al 1984, abbiamo avuto, nel nostro ordinamento giuridico, la disposizione di un Trattato che affermava un regime di assoluto privilegio per la religione cattolica, che dall‘art. 1 del Trattato del 1929 era da considerarsi come unica religione dello Stato: ciò era in netto contrasto con tutta una serie di principi costituzionali (cioè contenuti nella Costituzione repubblicana) e di orientamenti giurisprudenziali (che hanno fondato quel principio, immanente nel nostro ordinamento, che è il principio di laicità dello Stato[1]). Questo è il motivo per cui, nel 1984, tutto il testo del Trattato rimane in vigore, tranne l‘art. 1, che viene ad essere modificato, perché non poteva essere più ammessa l‘esistenza, nel nostro ordinamento, di un articolo che riservasse alla religione cattolica un ruolo esclusivo nei rapporti con lo Stato. Il punto è che anche la stessa religione cattolica non voleva più questo ruolo esclusivo nei rapporti con lo Stato, perché nel frattempo c‘era stato un cambiamento, anche per la religione cattolica, di apertura verso le altre religioni. E quindi essa non poteva certo, da una parte (a livello teologico) aprirsi al dialogo con le altre confessioni religiose, e dall‘altra parte (a livello giuridico) mantenere un‘esclusività nei rapporti con lo Stato italiano. E anche lo Stato italiano, in virtù di quel principio di laicità di cui abbiamo detto, e di altri principi contenuti nella nostra Costituzione, non poteva orientare la propria attività verso un rapporto esclusivo con la Chiesa cattolica, perché ciò avrebbe costituito un‘ evidente contraddizione con quelli che erano i principi fondanti della nostra Costituzione.
  • ART.2 riconoscimento da parte dello stato della sovranità della santa sede nel campo internazionale, c'è questa esigenza continua che il soggetto esiste ed è destinato ad esistere senza il consenso dell‘altra parte. I Rapporti tra stato e chiesa non sono rimessi all’ordine interno ma sono rapporti di diritto internazionale da questo momento in cui si sottoscrivono questi atti.
  • ART.3 Nel comma 1 riconosce la PROPRIETÀ, GIURISDIZIONE e POTESTÀ. Nel comma 2 vediamo codificato il regime giuridico di piazza san pietro : si tratta di una piazza aperta al pubblico e i poteri di polizia sono esercitati dalle autorità italiane. Nel 1983 quando ci fu l‘attentato al Papa ad intervenire fu proprio la polizia italiana perché i poteri di tutela ed ordine pubblico è rimesso alla polizia italiana ma si arrestano all‘altezza del primo scalino dove la tutela dell‘ordine pubblico sarà della gendarmeria e ordine svizzere e la polizia italiana interviene solo se richiesto dall'autorità ecclesiastica. Al comma 3 vediamo che normalmente la piazza rimane aperta ma in caso di minaccia di terrorismo internazionale ritenuta grave allora si potrebbe ipotizzare la chiusura della piazza a tutela dei sacri palazzi.
  • ART.4 ancora una volta si ribadisce al sovranità, come ci tengono ad affermare il carattere sovrano perché si teme ancora la legislazione eversiva che è stata devastante per la chiesa (perchè ha visto un ordine diverso dal suo stravolgere i suoi assetti interni, la chiesa veniva considerata come ente di diritto pubblico, quindi vi era una ragione giuridica alla base di queste azioni).
  • ART.5 lo stato si impegna a non creare situazioni architettoniche che creano difficoltà, es. palazzi molto alti.
  • ART.6 attraverso questo articolo la città inizia a prendere forma: linee ferroviarie, proprietà di acque.. si tratta di un'enclave: territorio libero ed autonomo ma interamente circondato da un altro stato
  • Art.7 evitare nuove costruzioni da parte dell‘altro stato che ―costituiscono introspetto‖. Anche lo stato del vaticano ha un proprio spazio aereo.
  • ART.8 in caso di attentato al Pontefice si paragona questa figura al presidente della repubblica quindi il soggetto sarà punito con le stesse pene.
  • ART.9 ha dei residenti che stabilmente si trovano all’interno dello stato. Vediamo come

interagisce lo stato italiano con i concetti di cittadinanza, residenza… al comma 3 vediamo le applicazioni della legge. Riprendendo l’esempio dell’attentato al Papa, si applica la legge italiana anche se il reato si è consumato in un territorio diverso da quello italiano. Più di recente l’episodio del segretario del pontefice che ha sottratto lettere al papa o una guardia svizzera uccide il comandante delle guardie svizzere ciò è avvenuto nello stato del vaticano e la norma e i giudici che decideranno secondo le norme vaticane e i giudici saranno vaticani. Quindi: arresto da parte della polizia italiana giudice italiano si applica la normativa italiana se il fatto accade nello Stato del Vaticano e interviene le guardie svizzere il giudice sarà dello stato del vaticano e la norma applicata è dello stato del vaticano. Questa distinzione perché → Salus animali

(salvezza dell’anima), è il fine ultimo dello stato del vaticano mentre il perseguimento dell'ingiustizia è il fine della giustizia italiana.

  • ART.10 le prerogative che vengono attribuite ai diplomatici
  • ART.11 gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza (civile, penale, economica, tributaria…) sul presupposto che un ente centrale della chiesa non potrebbe mai commettere dei reati, un riguardo concesso all‘altra parte. Applicabile solo agli organi centrali.

Laterano, impediva alle autorità giudiziarie italiane di procedere nei confronti degli enti centrali della Chiesa cattolica. Ma gli orientamenti giurisprudenziali sono mutevoli, cambiano nel tempo. Nel caso in esame si era comunque formato un orientamento della Corte di Cassazione che impediva ogni intervento da parte dell‘autorità giudiziaria italiana in merito agli enti centrali della Chiesa cattolica. Agli inizi degli anni 2000 si ripropone una situazione , in conseguenza della quale ritorna in discussione l‘interpretazione dell‘art. 11 del Trattato. La questione in esame riguardava le frequenze di Radio Vaticana , in quanto queste erano molto potenti. Per potenziare le frequenze di Radio Vaticana, infatti, in una zona del Lazio furono potenziate le strutture trasmittenti. Questo generò una preoccupazione da parte dei residenti di quella zona, perché si sosteneva che questo potenziamento delle strutture avrebbe potuto provocare problemi per la salute ai residenti, in particolare per la salute dei bambini, perché delle rilevanze dal punto di vista diagnostico avevano dimostrato come in quella zona ci fosse una percentuale di evidenze di patologie maggiori rispetto a quelle di altre zone. Quindi, si riteneva che tutto questo fosse dovuto proprio al potenziamento di quelle strutture radiotrasmittenti. Ciò ovviamente aveva anche dei risvolti penali, perché vi erano dei reati collegati con questo potenziamento delle strutture radiotrasmittenti. Le parti coinvolte non riuscirono a trovare un accordo, e quindi intervenne l‘autorità giudiziaria italiana. Erano passati più di vent‘anni dalla vicenda che aveva visto coinvolto lo IOR e in particolare il Cardinale Marcinkus. Si pone quindi, vent‘anni dopo quella vicenda, per la Chiesa cattolica, un nuovo problema, che ha a che vedere con il bene salute: siccome non c‘era stato un intervento correttivo spontaneo da parte dei responsabili di Radio Vaticana, i residenti avevano fatto ricorso all‘autorità giudiziaria italiana. L‘autorità giudiziaria, quindi, procede nei confronti dei responsabili di questa Radio Vaticana, ma questi responsabili di commettono l‘errore di fare eccessivo affidamento sul precedente giurisprudenziale. E perché si è trattato di un errore? Perché essi avrebbero dovuto sapere che gli orientamenti giurisprudenziali sono non solo il frutto di valutazioni giuridiche, ma sono il frutto anche del contesto storico e sociale nel quale questi orientamenti vengono espressi: l‘orientamento giurisprudenziale, infatti, è formulato sulla base di una valutazione tecnico-giuridica, si, ma è anche il frutto del contesto storico e del momento sociale in cui questo orientamento viene formulato. Quindi, se non si è consapevoli di questo, si potrebbe commettere l‘errore di fare eccessivo affidamento su quell‘orientamento giurisprudenziale, cosa che probabilmente fecero i responsabili di Radio Vaticana. In quel momento evidentemente i responsabili di Radio Vaticana pensavano di poter fare un legittimo affidamento sull‘interpretazione che vent‘anni prima era stata data dalla Corte di Cassazione dell‘art. 11 del Trattato del Laterano, invocando quindi l‘esenzione dall‘ingerenza dello Stato italiano in ogni questione riguardante gli enti centrali della Chiesa cattolica, e pensando in questo modo di chiudere la questione, così come questa era stata chiusa vent‘anni prima: il precedente autorevole aveva bloccato l‘ingerenza dell‘autorità giudiziaria italiana, peraltro in una vicenda giudiziaria così importante come quella che aveva riguardato lo IOR, e quindi si riteneva che anche rispetto a questa vicenda, altrettanto importante, si potesse fermare l‘attività dell‘autorità italiana invocando sempre l‘art. 11 del Trattato del Laterano. Però la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2003, cambia completamente posizione, e lo fa sulla base di due motivi:

  1. perché ritiene che Radio Vaticana non sia un “ente centrale della Chiesa cattolica” Dunque: lo IOR, negli anni ‘80, era stato considerato ―ente centrale della Chiesa cattolica‖, posto che, come dice la Corte, sono ―enti centrali della Chiesa cattolica‖ quegli enti che sono ―essenziali‖ per l‘esistenza stessa della Chiesa cattolica. Cioè, ai sensi dell‘art. 11 del Trattato, dice la Corte di Cassazione, un ente è ―centrale‖ per la Chiesa cattolica quando la sua attività è ―essenziale‖, strutturale, funzionale, per l‘esistenza stessa della Chiesa. Invece, si è ritenuto che Radio Vaticana non fosse un ―ente centrale‖ al pari dello IOR, che aveva una sua funzione economica, e che, proprio per il fatto di avere questa funzione, svolgeva un‘attività vitale per l‘esistenza stessa della Chiesa cattolica. Invece, Radio Vaticana non è stata considerata, dalla Corte di Cassazione, un ente centrale;
  1. perché afferma che lo Stato italiano non può rinunciare alla tutela dei propri cittadini di fronte all’azione di un soggetto esterno → Questo è l‘elemento centrale della pronuncia della Corte di Cassazione. Cioè, nel 2003 i giudici italiani, in qualche modo, vanno ben oltre l‘art. 11 del Trattato, evidenziando un aspetto che ha, sì, elementi giuridici, ma che ha, in particolare, elementi di diritto internazionale, nel momento in cui sottolineano che diversamente (= laddove lo Stato italiano cedesse prerogative di intervento a un soggetto esterno) si verrebbe a creare una sorta di immunità a favore di quel soggetto esterno, e non sarebbe tutelata la salute dei cittadini italiani stessi. Si vede quindi come cambia, vent‘anni dopo la vicenda dello IOR, lo scenario giurisprudenziale. A fronte di un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che aveva arrestato l‘attività dei pubblici ministeri italiani di accertamento di una serie di reati finanziari, vent‘anni dopo la Corte di Cassazione stessa cambia il proprio orientamento giurisprudenziale. Questo avvenne anche perché nel 2003 sono cambiati gli scenari, è cambiato l‘atteggiamento complessivo rispetto a determinate situazioni: quindi, quel cambiamento di orientamento giurisprudenziale non è solo il frutto di una reinterpretazione della disposizione, e quindi di un mutamento di tipo tecnico-giuridico, ma è dovuta anche al fatto che il contesto sociale, vent‘anni dopo, è cambiato.
  • L‘ART. 12 così come l‘art. 13 vanno a creare ulteriori prerogative per lo Stato Città del Vaticano.

In particolare l‘ART. 13, comma 1 recita: ― L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà

delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo,

cogli edifici annessi” → “Piena proprietà‖ è un‘espressione che abbiamo visto prima, che ricorre

già prima dell‘art. 13. È un‘espressione che viene ripetuta proprio per evitare fraintendimenti. Seguono nell‘art. 13 altre indicazioni puntuali proprio dal punto di vista territoriale.

  • Lo stesso fa l‘ART. 14. E anche nell‘ART. 15 vengono aggiunti all‘elenco dei palazzi di ―piena proprietà‖ del Vaticano altre strutture. Fanno parte della città stato del vaticano alcuni immobili che non si trovano oltre le colonne del Bernini, questi palazzi sono extraterritoriali, cioè si trovano nello stato italiano ma tuttavia godono del requisito di extraterritorialità perchè se si entra in questi palazzi è come se si entrasse nella città stato del vaticano e godono delle stesse prerogative che ne gode la città stato del vaticano.
  • ART. 16, comma 1: ― Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede , e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente ‖. Si richiamano tutti gli immobili citati negli articoli precedenti e si indica che non si possono realizzare espropriazioni se non con accordo con la santa sede. Già nel 1929 le parti avevano immaginato la possibilità di una tassazione non riconducibile solo allo stato. Immaginano il federalismo fiscale che si afferma solo negli anni 90, si esclude la tassazione non solo statale ma anche di altri enti (es. si pensi alla TARSU,TAI ecc.). Leggendo la disposizione n.16 ci sembra chiaro che i palazzi non sono soggetti a nessun tipo di tassazione, tra questi c‘è anche la gregoriana un‘importante università pontificia. La struttura dell‘università gregoriana è esclusa dai tributi eppure nel 2012 il comune di roma invia alla struttura una cartella di pagamento per assoggettare l‘istituzione al pagamento della TARSU (in materia di rifiuti) per i tre anni precedenti all‘avviso per diverse centinaia di migliaia di euro (parametrato anche su estensione perimetrale). Si apre un contenzioso davanti alla commissione tributaria comunale di Roma. Dunque, l‘esenzione dal pagamento del tributo, contenuta nell‘art. 16 del Trattato, secondo l‘Università impedirebbe al Comune di procedere nei confronti dell‘Università Gregoriana. Nelle Commissioni, prima Provinciale e poi Regionale, ci furono due giudizi con alterne fortune per l‘Università Gregoriana, nel senso che il primo terminò con l‘accoglimento del ricorso del Comune di

commerciali (fine ultimo non è attività speculativa ma esercitano tali proventi per lo svolgimento dell‘attività istituzionale) si applica un'aliquota IRES (ridotta al 50%). Importante separare le contabilità perché permette all‘amministrazione finanziaria di osservare che i proventi dall‘attività commerciale siano utilizzati per il sostegno dell‘attività istituzionale; qualora si verifica che ci sia una divisione degli utili o se non ci sia tale distinzione si ha la revoca di qualifica di ente non commerciale e viene assoggettato a tassazione ordinaria come sia qualsiasi ente commerciale, tutto questo parte dall‘anno dell‘accettazione della revoca. Per la distribuzione di può avere una distribuzione diretta ovvero si prendono i soldi direttamente dal conto e si distribuiscono, oppure in modo indiretto pagando il bene ad un valore superiore rispetto al mercato (il legislatore quando vede ciò ritiene che la differenza del prezzo rispetto al valore di mercato presuppone una distribuzione) oppure la stipulazione di contratti di lavoro con un guadagno superiore rispetto a quelli stabiliti da contratto collettivo nazionale. L‘onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria.

  • ART.17 esenzione di tributi tanto verso lo stato tanto verso altri enti.
  • I musei vaticani contengono tutta la storia dell‘umanità.
  • ART.20 c‘è un esenzione dei diritti doganali e daziari
  • Art.21 tutti i cardinali sono considerati principi della chiesa per il loro riconoscimento del titolo
  • ART.22 applicazione concreta della situazione concreta che si è applicata nella situazione di qualche anno fa in cui ci fù l‘attentato al papa.
  • ART.24 la diplomazia vaticana non potrà mai essere trascinata da una contesa tra gli stati ed il suo territorio rimarrà inviolabile. Si ribadisce l‘inviolabilità del territorio.
  • ART.26 anche qui l‘elemento storico permane anche nel documento giuridico. Dichiarare tutto ciò, significa dichiarare una storia che fino a quel momento è andata nel senso opposto è l'inizio di un cambio di destinazione anche da parte della chiesa. Nell‘ultimo comma vediamo la fine della questione romana perché viene abrogata la legge delle guarentigie, anche se formalmente mai approvata.

Abbiamo visto la diversa configurazione che nel Trattato del Laterano ricevono, dal punto di vista tributario, taluni immobili: questi immobili (abbiamo fatto l‘esempio dell‘Università Gregoriana) sembravano, in prima battuta, poter ricevere, dalle disposizioni di diritto internazionale contenute nel Trattato stesso, un trattamento privilegiato, e invece la giurisprudenza della Corte di Cassazione li ha sostanzialmente ricondotti all‘interno della disciplina giuridica comune. Quindi, l‘Università Gregoriana, che sembrava essere un soggetto esonerato dal pagamento dei tributi locali, cioè sembrava entrare a far parte di quel novero di ―immobili‖ di cui all‘art. 16 del Trattato, esentati dall‘obbligo di pagamento, viene invece ad essere ricondotta, dalla Corte di Cassazione, nel novero dei soggetti di diritto comune, che sono destinatari delle disposizioni tributarie statali.

Ma noi non dobbiamo meravigliarci di questo, perché chi conosce le fonti del diritto ecclesiastico, in particolare le fonti contenute nella legge di ratifica dell‘accordo del 1984 ( legge n. 121 del 1985 , denominata ― Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ‖), sa che all‘ art. 7, comma 3 della legge si stabilisce che: […] Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime ‖. Questo è un accordo, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, del 1984: quindi, quando sentiamo parlare di ―specialità‖ o di ―non specialità‖, di ―riconoscimento‖ o di ―non riconoscimento‖ di un trattamento diverso agli enti ecclesiastici rispetto a quello riconosciuto agli altri enti, capiamo che non basta conoscere le disposizioni dello Stato [à In questo caso, infatti, cioè qualora si prendessero in considerazione le sole disposizioni dello Stato, si potrebbe arrivare alla conclusione per cui lo Stato ha interesse ad allargare la base imponibile, e quindi a ricomprendere gli enti ecclesiastici nel novero dei soggetti passivi d‘imposta, al solo fine di incamerare più risorse dal punto di vista tributario], perché questa è una disposizione concordataria. Infatti, l‘accordo del 1984 e questa legge di ratifica ed esecuzione del 1985 sono stati sottoscritti di comune accordo dallo Stato italiano e

dalla Chiesa cattolica; ed entrambe le parti hanno accettato queste conclusioni. E la disposizione che abbiamo letto è chiara nella parte in cui fa riferimento alle ― attività diverse da quelle di religione o di culto ‖: nel caso dell‘Università Gregoriana, infatti, era in dubbio l‘applicazione di un tributo comunale (e precisamente della TARSU) che faceva riferimento, evidentemente, non ai luoghi in cui si svolgevano le attività ―di culto‖, bensì ai luoghi in cui si svolgevano le attività ordinarie (quindi ― attività diverse da quelle di religione o di culto ‖, ad esempio quelle didattiche, quelle ricreative, ecc.).

L‘art. 7, comma 3 della legge n. 121 del 1985 utilizza proprio l‘inciso ― nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti ‖, un inciso che sembra di difficile riconducibilità ad una lettura sistematica della disposizione. Cioè, la critica che potrebbe essere mossa nei confronti di questa disposizione è che qui il legislatore usa la formula ―nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti‖, e tuttavia considera le ―attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici‖ come se fossero attività svolte da enti di diritto comune. Quindi, ci si chiede, che cosa significa ―nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti‖? Questa formula vuol dire che, quando si va ad affrontare, con riferimento a questi enti, questioni di tassazione, occorre tenere presente che non ci si trova di fronte a un ente non commerciale statale (come può essere un‘associazione sportiva, un circolo ricreativo, un‘organizzazione di volontariato, ecc.), ma ci si trova pur sempre di fronte a un ente ecclesiastico, cioè a un ente di derivazione concordataria , che ha una sua specificità. Specificità che però in materia tributaria sembra esaurirsi, facendo sì che l‘ente ecclesiastico perda il suo carattere distintivo, quello che lo porterebbe a non essere soggetto alla disciplina tributaria ordinaria prevista per tutti gli altri enti. Questo viene detto in maniera chiara proprio nell‘art. 7: infatti, con riferimento alle ―attività diverse da quelle di religione o di culto‖, gli enti ecclesiastici, pur ―nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti‖, sono soggetti ―alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime‖.

Questa disposizione concordataria ci vuole indicare la fine di un regime di specialità in capo all‘ente quando quest‘ultimo esercita ―attività diverse da quelle di religione o di culto‖. Questa disposizione, a ben vedere, contiene in sé una domanda: gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto? Si, possono farlo. Ma, da un punto di vista tributario, l‘ente ecclesiastico in quale categoria dell‘ordinamento tributario statale è collocabile? È collocabile sicuramente nella categoria degli enti non commerciali , perché per definizione, cioè per sua natura, l‘ente ecclesiastico esso non ha il fine di realizzare attività commerciale, quindi sicuramente è collocabile nella categoria degli enti non commerciali.

Quindi, come abbiamo appena detto, possiamo collocare l‘ente ecclesiastico nella categoria degli enti non commerciali, e in realtà oggi è da collocare nella categoria degli ENTI DI TERZO SETTORE.

Quindi, abbiamo risposto in senso affermativo alla domanda se l‘ente ecclesiastico può svolgere attività di natura commerciale, e abbiamo detto che può farlo perché ciò è previsto dalla stessa normativa statale: l‘art. 7, comma 3 della legge n. 121 del 1985 dice infatti, come abbiamo visto, che l‘ente ecclesiastico può ben svolgere ―attività diverse da quelle di religione o di culto‖, ma aggiunge che queste attività saranno soggette ―alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime‖. Quindi, la fine in capo all‘ente ecclesiastico di un regime di specialità non sembrerebbe porre limiti allo svolgimento, da parte sua, di attività commerciale: ma NON è così! Infatti, l‘ente non commerciale, così come l‘ente ecclesiastico, non può svolgere attività commerciale all‘infinito, ossia senza limiti, arrivando a svolgerla in maniera prevalente se non esclusiva, perché ciò porterebbe l‘ente non commerciale (e quindi anche l‘ente ecclesiastico) a perdere la qualifica di ―ente non commerciale‖, perché la natura di ―ente non commerciale‖ verrebbe meno nel caso di svolgimento prevalente o addirittura esclusivo di attività commerciale. Quindi, non potremmo più considerare come ―ente non commerciale‖ quell‘ente di terzo settore che svolga in maniera prevalente se non esclusiva attività commerciale.

Dunque, fisiologicamente l‘ente ecclesiastico va ricondotto nella categoria degli ―enti non commerciali‖, perché, da un punto di vista strutturale e funzionale, la sua attività istituzionale prevalente è costituita dall‘esercizio di attività di religione o di culto ; parallelamente, quindi in modo strumentale o complementare, però, questo ente può svolgere anche attività di natura commerciale. Però, se l‘ente ecclesiastico, nel corso della propria esistenza, dovesse iniziare a svolgere attività di natura commerciale in misura prevalente rispetto allo svolgimento delle attività istituzionali, la conseguenza

comprare, ad esempio, cappotti, vestiti, generi alimentari, ecc., non potrebbe obiettare nulla: quei

proventi sono stati interamente utilizzati per finanziare lo scopo istituzionale dell’ente non commerciale,

quello di cercare di risolvere il problema dei senzatetto nell’area in cui l’organizzazione esiste ed opera.

Quindi, non è in discussione non il ―se‖, ma è in discussione semmai il ―come‖ queste attività di natura commerciale vengono svolte: sicuramente, come abbiamo detto, queste attività commerciali non possono essere svolte in via esclusiva o prevalente. Anche se sul ―prevalente‖ si potrebbe discutere: in realtà manca nel nostro ordinamento una disposizione che ponga fine a una situazione di precario equilibrio tra attività commerciale e attività non commerciale. Allora, in assenza di una disposizione del genere, il professore suggerisce di valorizzare la DESTINAZIONE: quindi, in assenza di una disposizione che ponga l‘ente in una condizione di ―sicurezza‖, cioè che permetta all‘ente di stare tranquillo (= di potersi tranquillamente ritenere ―ente non commerciale‖), si deve valorizzare il ―come‖, il modo in cui vengono utilizzati i proventi derivanti dall’attività commerciale ; infatti, nel momento in cui si dimostra (e si riesce a documentare, ad esempio attraverso la presentazione delle fatture) che questi proventi sono stati utilizzati in maniera strumentale, cioè sono serviti in via strumentale per svolgere nel modo migliore l‘attività istituzionale (nel nostro esempio, quella di offrire assistenza ai senzatetto), l‘ente si trova in una situazione di sicurezza.

L’ente di terzo settore, quindi, alla fine si misura anche con le regole dell’ordinamento tributario, ma

l’ente ecclesiastico è un ente che proviene da un altro ordinamento, quello canonico, e che però, se

decide di non rimanere confinato nell’ordinamento canonico, deve assoggettarsi a delle regole: a quelle

stesse regole che sono previste per gli enti non commerciali, cioè per tutti quei soggetti di diritto che

vogliano interagire all’interno del nostro ordinamento giuridico anche attraverso attività di tipo

contrattuale. E il nostro ordinamento giuridico prevede delle regole per disciplinare questo, e le prevede

perché siamo in presenza di un soggetto giuridico che è estraneo al nostro ordinamento giuridico (e

infatti l’ordinamento canonico non è parte dell’ordinamento giuridico italiano), e che però a un certo

punto chiede di non rimanere confinato all’interno dell’ordinamento canonico (posto che, se l’ente decide

di rimanere confinato all’interno dell’ordinamento canonico, nulla quaestio, non sorgono problemi: quel

soggetto e la sua attività verranno disciplinati dalle regole contenute nel Codex Iuris Canonici del 1983, e

quindi dalle disposizioni di diritto canonico) → Ad esempio, supponiamo che questo ente ecclesiastico

voglia aiutare i senzatetto, e quindi acquistare (o prendere in locazione) delle strutture site in territorio

italiano, e in generale voglia operare all’interno del nostro ordinamento giuridico, voglia avere rapporti

giuridici con soggetti che operano all’interno del territorio italiano, e che soggiacciono alle regole

dell’ordinamento giuridico italiano. Allora questo ente ecclesiastico deve chiedere il riconoscimento civile , e quindi, in questo modo, dal profilo tributaristico si passa al profilo civilistico.

Che cosa vuol dire che l‘ente deve chiedere il ―riconoscimento civile‖? Significa che deve essere sottoposto ad una procedura di verifica , che inizia presso la Prefettura territorialmente competente. La Prefettura va a verificare il possesso da parte dell‘ente di alcuni requisiti:

  • la sede in Italia (REQUISITO OGGETTIVO);
  • l‘autorizzazione dell‘autorità ecclesiastica, che, per enti di non rilevante ampiezza dal punto di vista economico, è un‘autorizzazione limitabile a quella data dall‘ ordinario diocesano (il vescovo), e che invece, quando l‘ente è di grandi dimensioni dal punto di vista economico, non è più un‘autorizzazione ―locale‖, ―territoriale‖, ma diventa un‘autorizzazione ―centrale‖, data dal Vaticano (REQUISITO SOGGETTIVO).

Detto questo, occorre ricordare che il riconoscimento di questi enti avviene a partire dalla Prefettura, e poi con un decreto il Ministero degli Interni riconosce la qualifica di ―ente ecclesiastico‖.

Ma perché noi dobbiamo essere consapevoli dell‘esistenza di questa particolare categoria di enti? Se nel mio studio legale si presenta un soggetto che dice di voler acquistare un palazzo da un ente ecclesiastico, e mi chiede di dargli un parere su una procedura che lo porterà all‘acquisto di questo palazzo storico, attualmente di proprietà di un ente ecclesiastico, allora, alla luce di quello che abbiamo detto, io, che sono l‘avvocato, che cosa dovrei dirgli? Non posso dirgli di procedere pure tranquillamente, perché in questo caso il cliente tornerebbe da me con una grande situazione di criticità sulle spalle. Qui, infatti, c‘è una peculiarità che, dicendogli di stare tranquillo, starei trascurando: qual è questa peculiarità? Se il mio cliente deve comprare un palazzo, allora è importante verificare che egli stia acquistando da chi risulti essere il legittimo proprietario:

  • se il venditore è (non un ente ecclesiastico ma) un ente di diritto privato, che il venditore sia il legittimo proprietario si vede nei pubblici registri immobiliari ;
  • se il venditore è un ente ecclesiastico, per controllare questo si deve andare in Prefettura , che è il soggetto da cui inizia la procedura di riconoscimento. Nella Prefettura, infatti, c‘è un registro dove, allo stato attuale, ritroviamo tutti i dati di quell‘ente ecclesiastico (data di costituzione, vicende legate al patrimonio di quell‘ente, indicazione del legale rappresentante dell‘ente, ecc.). A quel punto, dopo aver effettuato un accesso a questo registro, e aver controllato i vari dati e in particolare il nome del legale rappresentante dell‘ente, vado a vedere se il nome della persona che vuole vendere l‘immobile coincide con il nome della persona indicata nel registro: se c‘è coincidenza, allora l‘operazione può essere fatta; se non c‘è coincidenza, cioè se quel soggetto non è risultato essere il legale rappresentante di quell‘ente, allora quell‘operazione è nulla, e porta a conseguenze negative dal punto di vista dei passaggi di proprietà.

Quindi, è importante ricordare che, per quanto riguarda l‘ente ecclesiastico, per vedere le vicende relative al suo patrimonio, il nome del legale rappresentante, la sussistenza di eventuali ipoteche sugli immobili di sua proprietà, e così via, ci si deve recare in Prefettura, dove si deve andare a vedere il registro di cui abbiamo detto.

Quindi questo è l’inquadramento dell’ente ecclesiastico dal punto di vista civilistico (che completa quello

tributaristico). Questo ha una conseguenza finale: quello che succede se questo ente, una volta

riconosciuto, e quindi acquisita la qualifica di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”, nel corso della

propria esistenza dovesse iniziare a svolgere attività differenti da quelle originarie, cioè da quelle per

svolgere le quali era nato → L’ art. 19 della legge n. 222 del 1985 (intitolata ―Disposizioni sugli Enti e

beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi‖) dispone:

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato ‖.

Quindi, se, nel corso della propria esistenza, dovesse, con riferimento al fine[1], alla destinazione dei beni[2], e allo stesso modo di esistere[3], iniziare operare in modo diverso da quello che lo caratterizzava al momento della sua nascita, l‘ente potrebbe perdere la qualifica di ―ente ecclesiastico civilmente riconosciuto‖. Ma la cosa più ―grave‖ è che, se si verifica tutto questo, è inevitabile che l‘ente perde anche la qualifica di ―ente non commerciale‖: che cosa succede all‘ente, se perde la qualifica di ―ente non commerciale‖? Cioè, qual è la conseguenza giuridica che si verifica, quando l‘ente perde la qualifica di ―ente non commerciale‖? La conseguenza è che l’ente perde quel sistema di agevolazioni

TEMA SEMINARIO LUNEDÌ 21: ECONOMIA SOCIALE

I profili tributari che riprenderemo nell‘incontro che avrà come sfondo, come tema di interesse per la materia dell‘ente ecclesiastico proprio la questione centrale dell'esistenza o meno di regime di specialità che dobbiamo riconoscere agli enti ecclesiastici nello svolgimento delle attività diverse. Tenere in considerazione le attività istituzionali e attività diverse:

  • attività istituzionale non ci sono problemi nel riconoscere una specialità e quindi anche esenzioni o regolazioni senza che questo si pone in contrasto con l‘art. 53 perché riguarda le capacità istituzionali appunto. Quindi nelle attività istituzionali degli enti di terzo settore e degli enti ecclesiastici si pongono in contrasto per i proventi derivanti da questa attività la dove viene espressamente riconosciuta la non tassazione di questi proventi.
  • I problemi si pongono quando i proventi derivano da attività diverse o commerciali, in questo caso bisogna porsi la questione se tale attività commerciale finisca per alterare la natura non commerciale e quindi ecclesiastica e trasforma questo ente da non commerciale ecvlesiastico ad ente commerciale: da ente no profit a ente for profit. Con applicazione di un regime di tassazione ordinario. Si cercherà di capire una coesistenza che deve sussistere di parametri economici, contabili e istituzionali la cui coesistenza fa si che l‘ente non perda la qualifica di ente non commerciale ed ecclesiastico, perchè le conseguenze qualora lo perdesse sono devastanti. Questo è anche il senso dell‘economia sociale visto soprattutto durante la pandemia, in questa economia di guerra… —

Economia sociale → ha un volume di affari che spesso è analogo a quello delle società di capitali.

Quindi avere delle conoscenze sull'economia sociale è estremamente importante. L'economia sociale oggi è cresciuta, anche nella percezione degli operatori giuridici. L'economia sociale non va vista come un economia di volontariato, né dal punto di vista organizzativo (gestiscono come se fossero delle società vere e proprie, necessario per la sua sopravvivenza) né dal punto di vista delle portata degli affari. Il mercato sociale e mercato tradizionale differenze:

  • mercato sociale : non hanno come riferimento il profitto ma la realizzazione di capitali sociali e solidaristico, (es: filo d'oro).
  • mercato tradizionale : scambio servizi o cessione di beni per un corrispettivo in denaro. Entrambi hanno la necessità di organizzarsi allo stesso modo, ciò è necessario per sopravvivere nel mercato sociale. Quindi beni e fini sono diversi ma tecniche e metodologie analoghe. Fine: mercato sociale: realizzazione di servizi per persone in difficoltà; lavoro sussidiario rispetto al pubblico. mercato tradizionale: distribuzione degli utili; Finanziamento pubblico:

Il finanziamento pubblico non deve essere essenziale per il sostentamento dell'impresa, perchè altrimenti al venir meno (nel caso ad esempio di aumentare la spesa per le armi, si va a tagliare da qualche parte) di esso porterà alla fine dell'impresa sociale. L'ente deve operare come un qualsiasi soggetto imprenditore, la differenza però rimane il divieto di distribuzione degli utili. Destinazione del ricavo, salvo costi, per fine dell'ente (se non si vuole stare sotto delle soglie percentuali ben definite di costi e ricavi).

Imprese sociali nascono dal fallimento della riforma del 460/1970 , la riforma del 2017 nasce da queste macerie. Un codice del terzo settore che nasce per rispondere ad una criticità normativa, dovuta dal fatto che il legislatore non era riuscito a creare una riforma unitaria, ma c'erano legislazioni si differenzia secondo di quante forma c'erano degli enti di terzo settore, tutto questo proliferare di legislazione aveva portato da una certa confusione della corretta interpretazione normativa , da quello che erano le problematiche. Il codice abroga queste norme di riferimento e le riunisce in sezioni del codice del terzo settore. E' efficace? non molto perché le specialità sopravvivono, quindi ha emanato le normative, ma mantenuto le sezioni, quindi anche le varie forme e sono rimaste le ipotesi di conflitto delle ipotesi normative contenute nel codice del terzo settore. Il codice (opinione prof) si racchiude tutto il diritto , e ha perso la sua funzione a partire dagli anni 80, è una scelta superata, infatti il codice del 2017 è stato modificato da 5 volte. Oggi c'è una economia molto più fluida dal punto di vista delle modifiche, quindi un codice non riesce a gestirla. Il diritto insegue i mutamenti, quindi non si deve considerare il giurista al centro del mondo se non ci rapportiamo alle scienze sociali, altrimenti vestiamo la legge con un bellissimo abito che però non corrisponde alla necessità del corpo sociale, quindi farebbe una legge molto bella ma inutile. Le scienze sociali scelgono al diritto i mutamenti, e solo in quel modo si riesce a creare una normativa adatta, altrimenti non si riuscirebbe mai. La legge deve inseguire i mutamenti.

10 maggio alle 11 aula 6 ci parlano di etica ed economia 10 maggio alle 10 aula 6

ECONOMIA SOCIALE ED ENTI DI TERZO SETTORE

Il terzo settore si pone a metà tra il primo settore che è lo stato che si occupa delle politiche sociali ma molto spesso è caratterizzato da apparato burocratico lento, carenza di risorse e molto spesso accade che i settori che devono essere interessati dall‘intervento statale invece vengono meglio gestiti dal privato sociale. Nel terzo settore troviamo degli enti che possono assumere diverse forme giuridiche che vanno a perseguire i bisogni della società il bene comune nelle più svariate sfaccettature che e riescono a seguire meglio rispetto allo stato e hanno un modo di agire più snello rispetto allo stato, perchè sono associazioni radicate nel territorio e conoscono meglio quelle che sono le esigenze del territorio dove operano e hanno un modo di agire più veloce rispetto all‘apparato statale. Il secondo settore sono le imprese for prof che si occupano di altro, non sono interessate a perseguire tali scopi.