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Appunti molto dettagliati delle lezioni di diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Introduzione al corso Il diritto ecclesiastico è una disciplina che si insegna a partire dalla fine dell’800. Si chiama così pur regolando anche confessioni religiose diverse da quella Cattolica. In origine invece riguardava solo il rapporto tra Stato e Chiesa. È una materia civilistica e non un diritto religioso. È il diritto statale circa il rapporto con le confessioni religiose. Il fulcro di questo diritto è la libertà religiosa del singolo, collettiva e delle istituzioni. Molto spesso, ovviamente, questo diritto statale entra in contatto con il diritto religioso ma il diritto ecclesiastico è diritto dello Stato. Tante norme del diritto ecclesiastico sono norme negoziate, ovvero sono frutto di un accordo tra Stato e confessione forma pattizia. Vi sono comunque anche norme unilaterali poste esclusivamente dallo Stato, senza alcun accordo. Nella Costituzione alcuni articoli tutelano la libertà religiosa (artt. 8, 19, 20). Art.8 libertà istituzionale. Art.19 libertà del singolo. Art.20 libertà collettiva degli enti. La libertà religiosa è quella maggiormente tutelata, vi sono poi altre norme che tutelano la libertà religiosa o comunque il sentimento religioso. Art.3 vieta discriminazioni per motivi religiosi. Art.21 tutela la libertà di coscienza/pensiero. Riforma del titolo V Art. 117=> le relazioni tra Stato e Chiesa sono una materia di competenza esclusiva dello Stato (competenza esclusiva dello Stato). La Costituzione prevede che il rapporto tra Stato e Chiesa o altre confessioni sia regolato sulla base di un accordo, reso esecutivo con legge (c.d. intesa). Queste norme negoziate hanno una posizione particolare nella gerarchia delle fonti: 1) c’è una riserva di legge; 2) hanno un valore equivalente a quella della legge costituzionale, perché hanno resistenza passiva all’abrogazione, pur essendo formalmente legge ordinaria hanno una resistenza passiva pari alle leggi costituzionali cioè non possono essere abrogate/modificate unilateralmente. Vi sono anche leggi ordinarie dettate unilateralmente da parte dello Stato. Da non dimenticare sono i trattati internazionali. Art. 117 statuisce che il diritto dello Stato cede di fronte a tali accordi internazionali o almeno deve essere in armonia con questi (equi-ordinazione degli accordi internazionali alle fonti primarie). Art. 9 Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomoprevede una tutela giurisdizionale: si può ricorrere alla corte di giustizia dei diritti umani. Molte di queste fonti influiscono direttamente sul diritto interno della confessione religiosa; poi a volte il diritto interno di una confessione religioso è di rilevanza o presupposto del diritto statale ecclesiastico. Ad esempio, la legge statale parla di ministro di culto di una determinata confessione, in questo caso si presuppone la qualifica confessionale del ministro di culto. Esempio: la parrocchia vuole affittare un appartamento di sua proprietà, tuttavia ci vuole l’autorizzazione del
vescovo secondo le norme del diritto canonico; se dovesse mancare l’autorizzazione il negozio sarebbe invalido-> in questo caso il diritto canonico è direttamente rilevante per lo Stato, il giudice dovrà dichiarare
invalido il negozio se manca l’autorizzazione del vescovo, pur non essendo questa prevista dal diritto civile statale.
Fonti di rango primario del diritto ecclesiastico
Art. 7 => tutela la libertà della Chiesa Cattolica.
Art. 8 => tutela delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica.
Art. 7 comma 1 => statuisce che lo Stato è l’unico soggetto dotato di sovranità nel territorio Italiano, ed anche la Chiesa Cattolica è sovrana. Lo Stato ha un suo ambito di competenza così come la Chiesa ha il
proprio (c.d. principio dualista). Stato e chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.
Nel territorio Italiano, dunque, oltre all’ordinamento Italiano vi è anche quello della Chiesa.
Fin dalle origini il cristianesimo ha rivendicato l’esistenza di un potere politico religioso distinto da quello statale.
Invece, per esempio, i Romani parlavano di cesaropapismo. Nell’ordine cristiano, a qua volta, vi era un
ordine speculare di cesare papismo ossia la teocrazia-> qui l’autorità religiosa era anche autorità civile; il potere politico era esercitato dalla casta sacerdotale. Nel cesaropapismo, al contrario, era l’autorità civile ad
essere anche autorità religiosa.
In ogni caso non vi era distinzione fra religione e politica. Lettera di Papa Gelasio (V secolo d.C.) -> è stata scritta all’imperatore e formalizza per la prima volta in un
documento la dottrina cristiana del dualismo, contenuta già nel vangelo. L’imperatore ha un suo ambito di
autonomia in cui la Chiesa non interviene e viceversa. L’imperatore però in quanto Cristiano è sottomesso
anch’esso al potere del Papa (sovra-ordinazione del potere religioso a quello politico). San Pietro ed altri apostoli erano stati imprigionati dalla autorità ebraica-> potevano essere liberati solo se
avessero dichiarato di non professare più il vangelo. San Pietro risponde che è più importante obbedire a Dio
che all’uomo. San Pietro rispetta l’autorità civile, tuttavia non quando il comando dell’autorità civile va contro i principi dettati da Dio.
Spesso le persecuzioni contro i Cristiani, prive di fondamento giuridico, fino alla metà del III secolo si
basavano sul reato di lesa maestà, ossia sul fatto che i Cristiani non riconoscevano il culto verso l’imperatore in quanto per loro ci potevano atti di onorazione solo nei confronti di Dio.
I Cristiani obbedivano all’autorità civile ponendo dei limiti di principio Cristiano-> questa è appunto
l’interpretazione da dare alla lettera di Papa Gelasio.
Il Papa può dare un giudizio meramente morale sull’attività politica. A partire dall’VIII secolo si crea uno Stato sovrano su cui governa il pontefice. Questo dunque esercita oltre
al potere spirituale uno temporale/sovrano al pari degli altri sovrani.
Nasce lo Stato della Chiesa (patrimonium beati Petri). Il Pontefice, alle origini, era considerato non sovrano ma proprietario di quel territorio/stato che gli era stato donato da Carlo Magno. Nascerà poi il vero Stato
della Chiesa, ma prima si parlerà di patrimonio della Chiesa.
Dante Alighieri lotta contro il Papa in quanto proprietario del patrimonio beati Petri. È difficile delineare quali siano le competenze giuridiche-materiali del pontefice, esse andavano oltre al suo
territorio.
Il re di Francia aveva avuto figli illegittimi e voleva che fossero legittimate e il trono dell’Impero era
vacante. Il re allora scrive al pontefice, si rivolge a lui in quanto autorità spirituale superiore. Il Pontefice risponde che, guardando i singoli casi, l’autorità religiosa può avere/rivestire funzioni materiali.
In molti documenti, però “causaliter” (causa per causa) è sostituita da “casualiter” (a causa/a discrezione).
Verrà data un’interpretazione estensiva di tale norma: non causa per causa, bensì a discrezione del pontefice si vengono. Alimentare i poteri intermedi dello stesso.
Nel 1020 i normanni scacciano dalla Sicilia gli arabi-> il pontefice per ringraziarli nomina il re normanno
Ruggero come legato nato in Sicilia, di conseguenza il rappresentante del papa in Sicilia non era un ecclesiastico bensì un re e dunque un politico.
Morto Ruggero il pontefice ritiene venuto meno questo privilegio, in quanto legato alla figura/personalità di
Ruggero stesso. Tuttavia, i normanni non sono d’accordo: ritengono che chiunque sia il re di Sicilia debba
essere legato del pontefice. Tale situazione durò fino al 1871; solo in tale anno questo privilegio venne abrogato-> era una sorta di cesare-papismo.
milioni di elettori. Il partito liberale iniziò a vedere un rischio per la propria egemonia perché buona parte dei
nuovi ammessi al voto erano persone appartenenti alla classe operaia/contadine (che avrebbero espresso
preferenze per il partito socialista o comunista) -> avrebbe perso la leadership. I liberali di Giolitti intavolarono delle trattive con i cattolici concretamente e con il conte Gentiloni (cattolico
impegnato nella politica amministrativo) il quale stipulò un accordo con i liberali. Questo patto prevedeva
che i cattolici potessero partecipare alla vita politica del paese sia come eletti che come lettori, ma questi
avrebbero potuto votare solamente solo chi si impegnasse con il programma politico con punti specifici (es. impegno a non introdurre il divorzio in Italia, impegno a introdurre l’insegnamento del cattolicesimo nella
scuola pubblica). Nelle elezioni del 1913 grazie anche al patto Gentiloni i liberali ottenere ancora la
maggioranza, allontanando il rischio di una maggioranza comunista/socialista. Nel parlamento italiano entrarono a far parte anche dei cattolici che erano inseriti nella lista elettorale liberare.
Con la prima guerra mondiale il ministro meda fu un ministro cattolico del governo italiano.
Nel 1918 furono indette nuove elezioni politiche (1919) e vi partecipò un partito di chiara ispirazione cristiana guidato da Don Luigi Sturzo (ossia il Partito Popolare). Questo partito era aperto anche ai non
cristiani (“a tutti gli uomini liberi e forti”). La Santa Sede, in virtù di queste elezioni, revocò il non expedit->
la norma è revocata dalla santa Sede.
Nel 1919 il Partito Popolare Italiano ottime un discreto successo e riesce a mandare al parlamento un certo numero di suoi rappresentanti come deputati.
Dal 1922 capo del governo fu Benito Mussolini (il governo era di fatto un governo fascista in quanto la
maggioranza era il partito fascista). La situazione precipitò quando furono approvate le leggi che prevedevano che in parlamento fosse obbligatorio il giuramento di fedeltà al partito fascista; naturalmente i
deputati non fascisti si rifiutarono di votare e furono espulsi dal parlamento (secessione dell’Aventino). Si
creò un parlamento che vedeva la presenza dei soli deputati fascisti. Il governo fascista eletto democraticamente, mutò radicalmente-> si instaurò una vera e propria dittatura fascista con a capo
Mussolini. Mussolini inizialmente era anticlericale (ed era inizialmente socialista direttore dell’Avanti).
Mussolini da attento politico quale era, si rese conto che la sua politica anticlericale non era di giovamento
alla sua causa fascista-> l’Italia era un paese essenzialmente cattolico: l’unica struttura parallela allo stato che esercitava una funzione parallela allo stato era la chiesa cattolica (senza il suo appoggio non avrebbe
potuto governare l’Italia).
Mussolini doveva comprendere come risolvere la questione romana iniziata il 20 settembre del 1870. Iniziarono delle trattive private con esponenti della Santa Sede per vedere come trovare una risoluzione della
questione romana-> iniziarono nel 1926 e si conclusero nel 1929.
nel 1929 Chiesa e Stato si accordarono e stipularono vari accordi, ossia i c.d. patti Lateranensi (stipulati nel palazzo adiacenti alla Basilica di S. Giovanni in Laterano che è la cattedrale di Roma-> San Pietro è una
Basilica patriarcale).
Gli accordi erano tre:
territoriale della santa sede (la riconosceva quasi simbolicamente-> nasceva lo Stato Vaticano);
durante la presa di Roma una certa quantità di denaro.
18 OTTOBRE
Le fonti del diritto ecclesiastico
Art. 7=> patti Lateranensi. Il trattato è il primo dei patti lateranensi, ed è stato reso esecutivo nel nostro ordinamento con legge
ordinaria (l. 810 27 maggio 1929).
Il contenuto del trattato riguarda:
la sovranità della Santa Sede da parte dell’Italia nel campo internazionale-> ciò è importante perché l’Italia si limita a riconosce (norma dichiarativa) che la Santa Sede è un soggetto sovrano dell’ordinamento
internazionale. Per Santa Sede si intende: 1) il romano pontefice; 2) insieme degli uffici di governo della
Chiesa Universale (c.d. dicasteri/ministeri della santa Sede). L’Italia riconosce alla Santa Sede la sua
sovranità internazionale. Quando la Santa Sede perse la sovranità territoriale mantenne invece quella spirituale e internazionale-> aveva un diritto di legazione attivo e passivo (ossia di ricevere e inviare
ambasciatori). La Santa Sede in realtà non ha mai perso la sua sovranità. La santa sede era ed è soggetto
sovrano di diritto internazionale. La Santa Sede ha anche una sua specifica soggettività internazionale: è soggetto a pieno titolo a livello internazionale.
italiano e la santa sede si accordano per creare un piccolo stato ossia lo stato della Città del Vaticano, di cui la santa sede è proprietarie e sovrana assoluta. La Santa Sede è organo di governo della Città del Vaticano (sul vaticano ha esclusiva e assoluta potestà giurisdizionale e sovrana). È uno stato patrimoniale, poiché il suo territorio è patrimonio dell’organo di governo-> è uno stato patrimonio di chi lo governa, ossia il del romano pontefice. Viene creato uno stato che ha alcune caratteristiche peculiari. È uno stato funzionale/ strumentale alla missione di governo della Chiesa Universale. Lo stato del Vaticano non è uno stato fine quanto uno stato strumento (ossia quello di assicurare l’indipendenza della Santa Sede da ogni potestà terrena). Si è creata una base materiale per la missione spirituale di governo della Chiesa Universale. Se non ci fosse stata questa tutela offerta dalla sovranità statuale i tedeschi avrebbero probabilmente invaso il territorio del Vaticano, prendendo il papa come ostaggio-> fu dunque una soluzione giudica che ebbe delle conseguenze importanti per la storia della Chiesa. Con la tutela della sovranità territoriale rispettarono la neutralità della Santa Sede. Il sovrano del Vaticano è il romano pontefice. Il pontefice non esercita funzioni di governo all’interno dello stato della Città del Vaticano (sono delegate ad un cardinale presidente della commissione). È dotata di tutti gli organi propri di uno stato, ha un suo tribunale, una sua burocrazia di governo, un suo sistema normativo, ha alcune leggi fondamentali che sono vere e proprie leggi costituzionali (non ha una costituzione vera e propria, ma queste legge fondamentali sono sostanzialmente una sorta di costituzione). La legge sulle fonti del diritto statuisce che fonte principale è il diritto canonico. Tuttavia vi sono anche altre norme: si applica anche il codice civile italiano per le materie non regolate dal diritto canonico, il codice penale e di procedura penale, le norme emanate dal pontefice o dalla commissione che regolano specifici aspetti di questa realtà politica. È uno stato neutrale poiché non partecipa alle competizioni internazionali. La Santa Sede vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali che incorrono tra gli altri stati. È anche un territorio inviolabile. La Santa Sede può partecipare a trattati di pace, che non vedono una competizione belligerante tra stati (es. ha firmato la convezione di Vienna sui trattati internazionali). Le parti contendenti possono fare riferimento alla Santa Sede come soggetto mediatore -> può essere una mediazione sia ufficiale che non ufficiale (es. di mediazione ufficiale internazionale delle Santa Sede: in Venezuela è stato chiesto il suo intervento per mediare il governo del dittatore e l’opposizione; ha mediato tra Argentina e Cile per il contenzioso sorto sul alcuni territori). La Santa Sede ha una sua sovranità, legislazione e organizzazione giurisdizionale. => Con il tratto del Laterano si pone fine alla questione Romana e la Santa sede riconosce Roma come capitale d’Italia e il Regno d’Italia (e dunque lo stato Italiano, che non aveva mai riconosciuto prima). Roma è il centro della Cristianità e capitale d’Italia. Il patto del alterano è una legge sia per lo stato Italiano che per la Chiesa. Il concordato regolamentava specifici problemi della vita della chiesa cattolica nel territorio Italiano e la condizione giuridica della chiesa cattolica in Italia. Viene data efficacia civile dei matrimoni religiosi; della giurisdizione cattolica in materia matrimoniale mentre la Chiesa non riconosce efficacia alle sentenze dello stato Italiano. Gli enti della chiesa possono acquisire anche efficacia civile (ente ecclesiastico civilmente
La legge 121/1985 che posizione occupa nella gerarchia delle fonti? Occupa lo stesso gradino delle norme
costituzionali, di esse però può essere dichiarata l’illegittimità costituzionale se si assumono a parametro i
principi supremi dell’ordinamento. Lo stesso vale per la legge 222/1985: è una legge ordinaria rinforzata, ha resistenza passiva all’abrogazione pari alle leggi costituzionali, pur essendo leggi formalmente ordinarie.
Questi accordi vincolano lo stato e la chiesa, sono legge per lo stato e per la chiesa.
24 OTTOBRE
Principio di laicità dello Stato. Dobbiamo cercare di interpretare le norme presenti in Costituzione sulla libertà di religione: Art. 19 tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda ed esercitarne in privato o in pubblico il culto. Gli articoli 7/8/20: articoli fondamentali del diritto ecclesiastico italiano. Art. 19: per “tutti” non si intende solo i cittadini italiani ma tutti gli uomini. Il diritto di libertà religiosa è un diritto individuale garantito dalla Costituzione. Per definire lo Stato dobbiamo guardare ad altri due articoli, in particolare l’articolo 3 (chiave di lettura di tutti i diritti individuali), ponendo l’attenzione sul comma 2, che ci ricorda che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e sostanziale che limitino l’uguaglianza dei cittadini. Questo articolo segna il passaggio da una concezione negativa dei diritti individuali ad una concezione positiva. Lo Stato non si limita più a garantire, a riconoscere teoricamente i diritti ma fa in modo di eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero frapporsi tra i cittadini e questi diritti: concetto di Stato sociale far sì che le libertà siano non solo garantite ma anche perseguite, per lo meno nel momento in cui ci siano ostacoli da rimuovere. Nella concezione dello Stato, questo implica il passaggio dallo Stato liberale a quello sociale. Oltre al diritto individuale c’è anche il diritto sancito dall’articolo 8 primo comma della Costituzione, ossia quello secondo cui tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge. Il primo comma articolo 8 non dice che tutte le confessioni sono uguali ma dice che sono ugualmente libere davanti alla legge principio di uguale libertà delle confessioni religiose. Non uguaglianza ma uguale libertà: trattare in modo uguale situazioni differenti è altrettanto discriminatorio che trattare in modo uguale situazioni differenti. Lo Stato quindi non garantisce solo ai singoli ma anche alle istituzioni: lo Stato non privilegia una confessione rispetto ad un’altra ma garantisce a tutte la stessa libertà ed evita di trattare in modo discriminatorio situazioni differenti in maniera uguale. Come ha interpretato queste norme la Corte Costituzionale? Ha definito l’Italia uno Stato laico e ha detto che il principio di laicità è un principio supremo e rappresenta uno dei profili della forma di Stato elencati dalla Costituzione. Per la C.C. l’Italia è uno Stato laico anche se in Costituzione non viene chiamato così. Che cosa significa laicità in Italia e quali sono le conseguenze di questo principio? Sentenza 203 del 1989: laicità significa che in Italia c’è un pluralismo culturale e confessionale pluralità di sistemi di valori. I due aggettivi confessionale e culturale sono posti sullo stesso piano: pari tutela della libertà di religione e di quella di opinione ciò porterà per esempio anche alla tutela dell’ateismo. Questo è il primo contenuto che dà la C.C., che ci dice che tutte le scelte in materia religiosa e di ideologia sono valide e favorite dallo Stato stesso. Secondo passaggio e conseguenza il principio di laicità è condizione e limite al pluralismo perché garantisce la neutralità dello Stato di fronte a tutte le confessioni religiose. Lo Stato è neutrale, non prende posizione per una o per l’altra confessione religiosa. Conflitti possibili tra valori religiosi: lo Stato non entrerà nel merito, si manterrà neutrale. Neutralità non significa indifferenza per l’articolo 3 comma 2: non solo non è indifferenza ma è garanzia per la salvaguardia della religione nell’ambito di quel principio che la stessa Corte ha già individuato nel 1989. Questo viene sottolineato dalla Corte quattro anni dopo. Nell’89 prima definizione; nel ’93 torna sull’argomento e lo precisa: il principio di laicità non va inteso come indifferenza ma come garanzia di salvaguardia, per questo possiamo parlare di laicità positiva. La Corte Costituzionale trae anche delle conseguenze: passa a dire quali sono le conseguenze di queste affermazioni e individua quattro obblighi per lo Stato: Salvaguardare la libertà religiosa; Assumere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose; Fornire pari protezione a ciascuna persona libera di pensare e di appartenere alla fede religiosa che più preferisca;
Obbligo tra le distinzioni di ordine religioso e le distinzioni civili. tutto ciò è conseguenza del contenuto giuridico del principio di laicità individuato dalla Corte Costituzionale.
Come riprende la dottrina quanto affermato dalla C.C.? Una parte sottolinea che lo Stato italiano non può avere nessuna religione ufficiale (a differenza dello Statuto Albertino: religione cattolica), né può tutelare una religione più o meno di altre. Questo è il significato di uguale libertà delle confessioni religiose. La PA e i pubblici poteri non devono favorire o biasimare i valori di una determinata religione. Altra parte sottolinea un altro aspetto. Lo Stato italiano laico è chiamato a garantire la libertà di coscienza e di pensiero di tutti, non solo dei cittadini garantire la libertà di tutti a prescindere dalla confessione religiosa che professano. Altra parte ancora dice che p. di laicità significa che lo Stato deve dirsi incompetente a valutare i principi confessati in una confessione religiosa. Ultimo aspetto messo in evidenza dalla dottrina: lo Stato italiano laico è legato a tutte le scelte religiose e tutti i comportamenti che comportano queste scelte purché siano liberi e non siano frutto di una costrizione. Tutto questo porta alcuni autori a sottolineare come in Italia si possa parlare di laicità necessaria. Se il principio di laicità è un principio supremo esso costituisce un parametro di legittimità delle leggi ordinarie e delle altre leggi al di sotto della Costituzione + il principio di laicità è supremo quindi serve per verificare la legittimità delle stesse leggi costituzionali.
25 OTTOBRE
ART. 8 COSTITUZIONE: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ”. I 3 commi di questo articolo sono ben congeniatiil primo comma riconosce a tutte le confessioni religiose uguale libertà davanti alla legge. Il secondo e il terzo comma passano a trattare delle confessioni diverse da quella cattolica (trattata dall’art.7). Queste confessioni hanno il diritto di darsi degli statuti e di organizzarsi secondo i propri statuti. Questi statuti non devono contrastare con i principi dell’ordinamento italiano, primo fra tutti quello della laicità dello stato. Il terzo comma dice che i rappresentanti di queste confessioni possono trattare con lo stato per stipulare delle intese e disciplinare concordemente le materie di interesse generale. I COMMA costituisce la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano poiché attribuisce uguale libertà davanti alla legge. Il fenomeno religioso è rilevante in quanto tale e il grado di libertà è garantito a tutte le confessioni in egual modo. Non c’è differenza fra le varie religioni. Questo primo comma vincola lo stato e i pubblici poteriquesti devono astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale (e pertanto sarebbe illegittima qualunque opzione diretta a favorire singole specificità emergenti tra le formazioni di minoranza all’interno del più ampio genus del fenomeno religioso), sicché alle autorità civili è inibito di prendere parte in qualsiasi modo e per qualsiasi fine alla competizione tra le credenze e le confessioni”. Inoltre deve essere garantito il diritto alla parità delle chances di tutte le confessioni e di tutti gli individui senza distinzione di religione per ciò che riguarda la partecipazione ai mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento per rendere effettivo il perseguimento dei diritti di libertà. I pubblici poteri devono garantire un PLURALISMO CONFESSIONALE APERTO, ossia diretto alla realizzazione dell’uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. Questa uguale libertà non vieta che ciascuna confessione possa essere soggetta ad un regime giuridico parzialmente diversificato. L’art. 8 non vieta al legislatore la possibilità di prevedere dei trattamenti giuridici differenziati per le confessioni religiose. Queste differenziazioni devono trovare causa nella tutela del pluralismo confessionale e non nella volontà di discriminare ossia di privilegiare alcune confessioni rispetto ad altre. La corte costituzionale nel 2002 ha precisato che le intese dovrebbero disciplinare solo quegli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni e alle deroghe del diritto comune.
Cosa sono le confessioni religiose? Al momento non abbiamo una sola definizione. La DOTTRINA intende per confessioni religiose quegli aggregati sociali che costituiscono espressione o meglio manifestazione del diritto fondamentale di professare liberamente la propria religione in forma associata.
La Cassazione ha affermato che il governo non ha piena discrezionalità nel decidere con chi stipulare un’intesa. Rientra nella discrezionalità tecnica accertare il riconoscimento delle confessioni religiose. È un ragionamento scivoloso che può creare seri scivoloni. Le intese devono riguardare solo i rapporti tra lo stato e una confessione religiose oppure può esserci un’intesa con un gruppo di confessioni religiose? Alcuni ritengono che le intese plurime non dovrebbero esserci, altri invece sì. L’organo competente ad avviare e stipulare le intese è il GOVERNO. Le intese non toccano la responsabilità dell’amministrazione, ma la responsabilità politica del governo. Il governo è l’organo incaricato a tenere i rapporti con le confessioni religiose. Le intese non sono negozi che devono essere valutati sotto il profilo della buona amministrazione, ma sono accordi che devono essere valutati nel rispetto della costituzione. Sia il presidente del consiglio che i singoli ministri possono delegare lo svolgimento delle trattative ad altri soggetti che hanno una certa competenza tecnica. Una volta che si è raggiunta l’intesa, il testo deve essere portato davanti al consiglio. Il governo deve sia firmare per l’intesa sia presentare il disegno di legge di approvazione dell’intesa stessa. Siglata la bozza di intesa, il sottosegretario la trasmette al presidente del consiglio che a sua volta procederà a trasmetterla al parlamento. Spetta al consiglio dei ministri valutare l’opportunità di avviare trattative al fine di addivenire alla stipulazione dell’intesa. Il governo può essere chiamato a rispondere di questa decisione solo POLITICAMENTE e non giuridicamente davanti al giudice.
31 OTTOBRE
Articolo 8.3 i rapporti tra le confessioni diverse dalla cattolica sono regolate per legge sulla base di intese con le relative rappresentanza. Questo comma contiene una riserva di leggeil fine di questa riserva è la garanzia della libertà religiosa. Questo comma usa per le confessioni di minoranza un trattamento analogo a quello previsto per la chiesa cattolica e assicura un rispetto formale superiore in relazione a quello nei confronti di qualsiasi altro gruppo sociale che entri in rapporto con lo stato. INTESE: secondo una parte della dottrina sarebbero dei meri atti politici che hanno un rilievo di convenienza e opportunità e dunque non vincolerebbero il legislatore in alcun modo. Tuttavia questa tesi non è condivisa dalla maggioranza. Non può esserci una legge che non si basa su un’intesa. Le intese, rispetto alla legge che le approva, sono una condizione di legittimità costituzionale. Il legislatore quando vuole legiferare in materia religiosa deve tenere conto di questo limite, ossia quello dato dall’intesanon può contravvenire all’intesa ma deve basarsi su di essa (questo lo dice la costituzione). Chi può stipulare le intese? La capacità di stipulare un’intesa con lo stato ce l’hanno solo le confessioni religiose organizzate, ossia quei gruppi che hanno già usufruito della libertà di organizzazione stabilita dall’art.8.1 cost. Perché solo le confessioni religiose organizzate? Che senso avrebbe per una confessione non organizzata andare dal governo e chiedere di fare un’intesa? Nessuno. C’è anche un altro motivo tecnicoè necessario un rappresentante, che è presente quando le confessioni si sono organizzate per mezzo di statuti. È necessario che la confessione sia organizzata affinchè i suoi rappresentanti possano trattare con il governo. Altro problemale intese plurimealcuni sono a favore di questa possibilità, altri no. Ad oggi la prassi è che le intese sono stipulate con un’unica confessione religiosa. È competenza del GOVERNO decidere se avviare la trattativa con una confessione religiosaquesto è stato ribadito nel 2013 dalla Corte di Cassazione e poi nel 2016 dalla Corte Costituzionale (che ha sottolineato l’importanza dell’intervento del consiglio dei ministri). Le intese approvate fino ad oggi le troviamo sul sito della presidenza del consiglio (l’ultima intesa è del 2015 ed è quella relativa ai buddisti). CONTENUTO DELLE INTESEle intese devono avere un contenuto particolare o possono disciplinare qualunque materia? Già nel 1951 il Consiglio Federale delle chiese evangeliche aveva inviato un documento al governo italiano per elencare le materie che avrebbero dovuto essere oggetto dell’intesa (“oggetto delle intese devono essere più argomenti: posizione giuridica delle istituzioni religiose, tutela della libertà religiosa, ministri di culto, assistenza spirituale nelle strutture obbliganti, matrimonio”). La prima intesa venne stipulata solo nel 1984, ossia dopo l’accordo di remissione con la chiesa cattolica.
È più opportuno ribadire che l’intesa è ammissibile per qualunque materia, sempre però nel rispetto della Costituzione. L’intesa dunque può riguardare qualsiasi materia, ma deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. La prassi è quella di formulare delle intese che come contenuti riprendano le materie stabilite dal concordato. NATURA GIURIDICA delle intesele intese sono atti/negozi di diritto interno pubblico che rientrano nella sfera dell’ordinamento giuridico italiano. Alcuni hanno detto che le intese sono dei contratti collettivi (normativi) di lavoro; altri hanno detto che sono convenzioni stipulate tra gli stati e le confessioni cristiane non cattoliche, studiate dalla dottrina tedesca; altri ancora hanno definito le intese come “condotte” che erano stipulate fra le comunità israelitiche e i principi di Savoia; infine altri parlano delle intese come di “negozi costituzionali”. Sono tutte ipotesi che magari qualcosa di vero ce l’hanno. Tutte queste teorie hanno delle somiglianze con le intese, ma queste sono molto più complesse. Oggi la tesi più plausibile è quella per cui le intese sarebbero degli atti/negozi di diritto interno pubblico. La tesi meno plausibile è quella per cui le intese sarebbero atti di un ordinamento esterno diverso dall’ordinamento internazionale. Il concordato tra stato e chiesa segue le regole di diritto internazionale e si pone nell’ordine internazionale; questo non può avvenire per le intese tra lo stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Il nostro manuale considera le intese atti di un ordinamento terzo nato dall’incontro tra l’ordinamento dello stato e quello della confessione religiosa. Questo incontro dà vita ad un ordinamento che non è internazionale ma bensì esterno e terzo rispetto a quello dei 2 contraenti. Comunque le intese vengono recepite in Italia attraverso una legge di approvazione. L’intesa è stata firmata dal presidente del consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa. Il consiglio dei ministri presenta al parlamento il testo affinchè questo lo approvi. È competenza esclusiva del governo non solo stipulare le intese, ma anche presentare al parlamento un disegno di legge che sia conforme all’intesa stessa. Il disegno di legge che contiene l’intesa qualifica le norme come norme di approvazione e non come norme di attuazione dell’intesa. Non sono ammissibili emendamenti che modifichino il senso delle disposizioni contenute nell’intesa. Una volta che questa legge è stata approvata, non può essere sospesa, modificata o abrogata se non interviene una nuova intesa tra lo stato e la confessione religiosa oppure il procedimento di revisione costituzionaleper questo si parla di legge rinforzata o di fonti atipiche.
7 NOVEMBRE DIRITTO INDIVIDUALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA nella Costituzione ItalianaART. 19: “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto sia in privato che in pubblico purché non si tratti di riti contrari al buon costume ”. La dottrina ha sottolineato che questo articolo ha pienamente realizzato il carattere adiaforo, o indifferente, della libertà religiosa, poiché “non prende né per la fede, né per la miscredenza, né per l’ortodossia, né per l’eterodossia”, ma intende “creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta” i fini della salvezza dell’anima o della verità scientifica, “senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno”. L’art. 19 cerca di creare e mantenere un ordinamento giuridico tale che ogni individuo possa perseguire e conseguire i fini religiosi senza che gli altri uomini possano creare degli ostacoli. Dunque la costituzione garantisce in materia religiosa la stessa libertà a tutti gli individuiPLURALISMO RELIGIOSO. Il diritto individuale di libertà religiosa è, secondo alcuni, un diritto soggettivo complesso, ossia costituito da un insieme di facoltà, le quali rappresentano “un mezzo endogeno di tutela dell’interesse individuale” e consentono l’esplicazione di attività diverse; ma questo è anche un diritto universale, in quanto la libertà religiosa deve essere riconosciuta a tutti in egual forma e misura. Infatti spetta a tutti, ossia a chiunque si trovi nel territorio dello Stato, prescindendo dalla cittadinanza. Il diritto individuale di libertà religiosa compete sia ai singoli che ai gruppi sociali. Inoltre è un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. L’indisponibilità di questo diritto, che equivale alla sottrazione di esso alle decisioni della politica come alle logiche di mercato, è sia attiva che passiva: attiva perché non è alienabile, cedibile o limitabile dal soggetto
L’art. 19 prevede un solo e unico limite, che è un limite all’esercizio del cultoi riti non devono essere contrari al buon costume. Originariamente la formula della costituzione era diversaprevedeva delle limitazioni consistenti all’esercizio della libertà religiosa in presenza di principi o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. È rimasto solo il riferimento ai riti, ma non ai principilo stato italiano può entrare in materia di principi di una materia religiosa? No, perché lo stato deve essere indifferente. I costituenti che erano dei giuristi sopraffini, hanno tolto il riferimento ai principi proprio per evitare l’ingerenza dello stato in ambito religioso, perché lo stato non ha alcuna competenza per introdursi nelle questioni relative ai principi religiosi. Inoltre è rimasto solo il concetto di buon costume e non di ordine pubblico. Il concetto di buon costume è un concetto indefinito, che viene impiegato in diversi ambiti del diritto positivo e non ha un significato univoco. In base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, quando si tratti di diritti costituzionalmente tutelati, il buon costume è assimilabile alla c.d. morale sessuale. Sarebbe dunque vietata in Italia una manifestazione religiosa di qualunque confessione che comportasse dei riti orgiastici, quantomeno in pubbliconon può essere vietata però prima che si svolga. Alcuni autori estendono questo concetto “alla salvaguardia di tutti quei dettami che scaturenti dal costume e dalla coscienza sociale della civiltà italiana odierna”, e vi comprendono certamente “sia il rispetto per la persona umana nei suoi c.d. diritti personalissimi, sia quello per gli organi, le istituzioni e gli ordinamenti pubblici statali, sia infine quello per i vari istituti previsti nella loro esistenza e funzionamento dell’ordinamento medesimo”. La Cassazione (1997) ha inteso il limite del buon costume “nel senso più ampio cioè come la risultante dell’osservanza, libera od obbligata, di un complesso di leggi, quelle di rilevanza penale in particolare, e in generale di regole di condotta atte ad assicurare la libera e pacifica convivenza”. In ogni caso, non è ammissibile un confronto preventivo tra le enunciazioni teoriche, o dottrinali, di una confessione religiosa e i principi del buon costume, volto a limitare la libertà di azione della confessione. È necessario infatti per legittimare un intervento repressivo che si dia in concreto la celebrazione di un rito nel corso del quale si abbiano manifestazioni e atti contrari al pudore sessuale, o manifestazioni ingiuriose nei confronti di persone o di istituzioni statali. L’intervento repressivo sarà a sua volta commisurato alle specifiche manifestazioni e ai singoli atti, potendo aversi lo scioglimento della riunione ove questa comporti pratiche collettive contrarie al buon costume, o l’arresto o la denuncia dei soggetti personalmente responsabili di specifici reati.
8 NOVEMBRE DIRITTO DI PROPAGANDA: ultima delle facoltà individuate dall’art. 19. Il riferimento dell’art.19 al diritto di propaganda ha radice nelle restrizioni imposte ai culti non cattolici nel periodo precedente alla Costituzione. La legge delle guarentigie (1871) riconosceva che la discussione sulle materie religiose era pienamente libera (art.2). La legge 1159/1929 ripeteva all’art. 5, con lieve differenza, che la discussione in materia religiosa era pienamente libera. Se, però, la norma del 1871 viene ad armonizzare e completare la concezione della libertà religiosa tipica del separatismo, la stessa formulazione del 1929 finisce con l’essere piegata a livello giurisprudenziale ed amministrativo al clima di favore per la religione cattolica e di sfavore per i culti di minoranza. Negli anni ’30 si verifica questo episodio emblematico: un gesuita impedì ad un pastore protestante la vendita di libri di propaganda religiosa, costringendolo a restituire il prezzo ai compratori e a bruciare pubblicamente i testi. Il tribunale di primo grado condanna il gesuita per la violenza esercitata sul pastore protestante, però la Corte d’Appello di Roma nel 1936 dà ragione al gesuita. La corte d’appello riconosce al gesuita l’esimente della provocazioneil gesuita non ha commesso reato perché è stato provocato. Questa è una sentenza molto forte che desta alcune perplessità. La Corte ha infatti affermato che “nelle discussioni si espongono le ragioni favorevoli e contrarie di un dato argomento per giungere a una conclusione, e non si fa opera di propaganda, mentre la propaganda include sempre il concetto di propagare la religione propria presso chi non ne ha alcuna o ne segue una diversa dalla propria”. La sentenza proseguiva affermando che “il principio della libertà religiosa dei culti ammessi nello Stato fu sempre ritenuto nel senso che la libertà di coscienza non può essere sottoposta ad alcuna sorveglianza finché non si esplichi con atti e manifestazioni esterne; ma quando l’esercizio della libertà suddetta, eccedendo dalla propria sfera d’azione o per altre ragioni, venga a costituire
causa di gravi disordini, lo Stato ha l’obbligo di intervenire, per tutelare che la libertà religiosa di ciascuno sia contenuta nei suoi limiti e non turbi quella degli altri”. Questa giurisprudenza ha fatto sì che il costituente cercasse di garantire il diritto di libertà religiosa, includendo anche il diritto di propaganda, proprio per evitare che simili episodi potessero ripetersi. ATEISMO e RELIGIONE
risalenti, devono ritenersi ancora in vigore in quanto non abrogate. L'esposizione nelle aule giudiziarie è oggetto di un'apposita circolare del 1926 che impone l'esposizione del simbolo di fianco a ritratto del re. Ad ogni modo, negli ultimi decenni la questione è divenuta fonte di vivaci polemiche tra i favorevoli all'esposizione del crocifisso e chi, abbracciando una rigorosa interpretazione del principio supremo di laicità dello Stato italiano, si oppone a tale pratica. La normativa relativa all'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia trova una prima (indiretta) indicazione nella legge Casati del 1859 sull'importanza della religione cattolica nelle scuole del Regno di Sardegna. Le normative citate dalla giurisprudenza sono contenute in due regi decreti del 1924 e 1928, mai abrogati, relativi rispettivamente alle scuole elementari e medie, sugli arredi scolastici delle aule, dove il crocifisso figura insieme con il ritratto del re d'Italia (con la repubblica, aggiornato con il ritratto del presidente). Non ci sono chiare indicazioni normative per le scuole materne, superiori ed università. La dottrina ecclesiastica si è a lungo interrogata sulla legittimità di queste norme regolamentari (dell’1988 e del 2002).
Poiché le liste dei battezzati contengono dati sensibili in materia di preferenze religiose ai sensi della legge n. 675/1996 (cosiddetta legge sulla privacy), è stata posta la questione della legittimità della tenuta di simili registri da parte delle organizzazioni religiose e dei diritti spettanti al cittadino sui dati che lo riguardino. In particolare per quanto riguarda la Chiesa cattolica in Italia, il 13 settembre 1999 fu pubblicata una decisione del Garante per la protezione dei dati personali contenente diversi spunti di interesse sotto l'aspetto giuridico. 15 NOVEMBRE La libertà religiosa è uno dei diritti internazionalmente più tutelati proprio perché è molto violato. I primi trattati internazionali erano anche sulla libertà religiosaalcuni trattati stipulati durante la guerra dei 100 anni prevedevano lo ius migrationis, ossia il diritto di emigrare per seguire la propria religione (se non si voleva seguire la religione del re). Numerosissimi sono i trattati internazionali e le convenzioni che tutelano il diritto di libertà religiosa. Tuttavia molti di questi trattati/convenzioni non sono stati recepiti dagli stati. È il caso della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (elencazione dei diritti riservati all’uomo), che non fu mai recepita in Italia con atto formale. L’ordinamento spagnolo, invece, prevede un atto formale di recepimento di questa dichiarazione. Diverso è il caso di altri atti giuridicamente vincolanti: es. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, anche detta CEDU (4 novembre 1950). Questa convezione è stata resa esecutiva nel nostro ordinamento perché la maggior parte degli stati europei l’ha stipulata e anche perché viene previsto uno specifico sistema sanzionatorio per tutelare questa convenzione. La Corte europea dei diritti dell’uomo è l’organo giurisdizionale preposto a giudicare il rispetto dei diritti contenuti nella convezione, e le sentenze del tribunale della Corte europea dei diritti dell’uomo sono vincolanti per tutti gli stati. Questo processo della corte europea è residuale, perché si può ricorrere alla corte per i diritti dell’uomo una volta esauriti tutti i 3 gradi di giudizio interno. Quello della corte per i diritti dell’uomo è un vero e proprio processo, vi è anche l’appello e le sentenze sono vincolanti per tutti gli stati. La convenzione è vincolante a differenza delle norme previste nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Dichiarazione universale, all’art.18, pone sullo stesso piano la libertà di pensiero, di coscienza e di religione “ Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti ”. Se prendiamo l’art.9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (resa esecutiva in Italia con legge n. del 1955), vediamo che ha già una struttura diversa: struttura di rapporto regola- eccezione “ Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui ”. [anche l’art.19 della nostra Costituzione è costruito con lo schema regola-eccezionela regola è: “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ”; l’eccezione è che i riti contrari al buon costume sono vietati]. se l’art.18 della dichiarazione contiene solo una regola, l’art.9 della convenzione prevede si una regola (libertà di pensiero, coscienza e religioneviene ripreso quasi in toto l’art.18 della dichiarazione universale) ma anche delle accezioni alla tutela garantitanel II comma: la libertà di religione può in alcuni casi essere legittimamente limitata. Quali sono questi limiti che possono essere legittimamente apposti alla libertà di religione? Il I comma distingue fra una libertà interiore e una manifestazione di questa libertà interioresi distingue tra foro interno (non può subire limitazioni) e foro esterno (che può subire alcune limitazioni).
Questione del velo islamicola questione nasce in Francia per tanti motivi: il primo è che la Francia ha una tradizione coloniale notevole e ha sempre avuto la presenza di molti immigrati sul proprio territorio. Inoltre la Francia ha un sistema di rapporti tra stato e chiesa diverso dal nostro: la Francia è lo stato laico per eccellenza. Vige la legge della separazione tra Stato e Chiesequesta legge è del 1905. La Francia si definisce stato laico, anche nella costituzione (art. 2: la repubblica francese è unica, laica e indivisibile). Cosa significa laicità in Francia? Non c’è una definizione legislativa, anche se vi è la legge del 1905 di separazione dello stato dalle chiese e viceversa. Il fenomeno religioso è questione privata dei cittadini presenti sul territorio francese. Ma tuttavia questa legge non definisce la laicità. In Francia il tar (giurisprudenza amministrativa) ha avuto occasione di pronunciarsi molte volte sul concetto di laicità e ne ha individuato questi caratteri essenziali: un sistema è laico quando lo stato garantisce la libertà religiosa a tutti. Inoltre lo stato è caratterizzato dalla non confessionalità ed è distante da tutte le professioni religiose (non opta mai a favore di una confessione piuttosto che di un’altra). Corollario di questo principio è che tutte le confessioni religiose sono indipendenti dallo stato e dalla pubblica amministrazione. Quarto carattere è la neutralità dei locali scolastici, del personale insegnante e della scuola pubblica (dove non si fa l’ora di religione e non si appende un crocifisso in un’aula…). Nelle regioni dell’Alsazia vige ancora ancora il concordato del 1801 e quindi le chiese sono di proprietà dello stato ed è questo che pensa al loro mantenimento. Anche nel resto della Francia, pur essendo ancora in vigore la legge del 1905, il ministro degli esteri, attraverso il consigliere per gli affari religiosi, si intromette nella nomina dei vescovi. nel settembre 1989 a Creil alcune ragazze musulmane si recano a scuola con il velo sulla testa e vengono espulse dopo aver rifiutato di togliere il velo su intimazione del preside della scuola. La vicenda va su tutti i giornali e diventa lo psicodramma nazionale. Lionel Jospin, Ministro dell’Educazione nazionale, chiede il parere del consiglio di stato per risolvere la questione. Il Consiglio dà il proprio parere il 27 novembre del 1989 il consiglio cerca di mantenere una posizione equilibrata che però rischia di non essere chiara e di non dare delle direttive sicure. Come principio generale dice che portare segni di appartenenza religiosa di per sé non è incompatibile con il principio di laicità della scuola. Però i presidi possono vietare quei segni religiosi che abbiano carattere ostentatorio, rivendicativo, discriminatorio o comunque di per sé in grado di turbare il normale svolgimento delle lezioni. Una circolare del genere non risolve il problema, che dunque arriva nelle corti e nei tribunali amministrativi. La magistratura amministrativa si è divisa: una parte era a favore del velo in classe, un’altra era contraria. Nel 1992, con la sentenza del 2 novembre, e nel 1994, con la sentenza del 14 marzo, il Consiglio di Stato dice che le ragazze devono essere riammesse in classe. Sempre nel 1994, nonostante queste 2 pronunce, il tribunale di Lione conferma l’espulsione di 2 ragazze che si rifiutano di abbassare il velo durante le ore di motoria. Il tribunale di Orleans, sempre nel 1994, segue invece le sentenze del consiglio di stato e giudica illegale l’espulsione di 2 ragazze a Vendome. È la confusione più totale. Nel frattempo cambia il ministro dell’istruzioneil nuovo ministro Bayrou, con una circolare del 1993, riprende il parere del consiglio di statoi segni religiosi non devono essere ostentatori, rivendicativi e non devono turbare le lezioni. Questa circolare però, come abbiamo visto, non servì a molto. il ministro Bayrou con una nuova circolare del 20 settembre 1994 distingue tra segni di appartenenza confessionale:
22 NOVEMBRE ITALIA- un esempio di globalizzazione forzata. Anche in Italia abbiamo avuto problemi per la questione del velo, problemi più che altro di importazione piuttosto che di radicamento nel nostro paese. Quali sono i motivi che portano la legislazione a ritenere di dover intervenire in materia di velo?