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Diritto Ecclesiastico: Storia, Principi e Libertà Religiosa - Prof. Madonna, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti presi a lezioni durante il corso di diritto ecclesiastico tenuto dal Prof. Madonna presso L'università degli Studi di Pavia, Giurisprudenza.

Tipologia: Appunti

2019/2020
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I) Nozione di diritto ecclesiastico e rapporti con le altre discipline.
Arturo Carlo Jemolo scrive in una lettera (1934) a Mario Falco ‘Nel mondo universitario questa
cattedra è considerata l’ultima: tra gli studenti appare la più assolutamente inutile e tediosa
Ancora oggi non è chiaro cosa sia il diritto ecclesiastico poiché non è qualcosa di intuitivo.
Possiamo dire in prima battuta che si tratta del diritto dello stato che regola il fenomeno
religioso, ha una denominazione simile in Spagna (derecho eclesiastico del estado), in Francia
(droit civile eclesiastic) e in Inghilterra (law and religion).
Evidenziare i rapporti che il d.e. ha con altre discipline giuridiche.
La prima è il diritto canonico. Il d.c. è il diritto della chiesa cattolica, mentre il d.e. è diritto statale
che disciplina la religione; c’è sempre stato uno strettissimo legame tra le due e ancora oggi il
d.c. e il d.e. fanno parte dello stesso settore scientifico e disciplinare oggi chiamato 12C2.
Altrettanto stretto è il legame con gli altri diritti religiosi, perché il d.e. è la disciplina statale di tutto
il fenomeno religioso, quindi anche le altre confessioni religiose sono strettamente legate al d.e.,
si pensi al diritto ebraico o al diritto islamico. Tra il d.e. e i diritti interni delle confessioni religiose
esistono momenti di collegamento.
Un’altra materia è il diritto costituzionale, perché sono di rango costituzionale le norme che
disciplinano il diritto di libertà religiosa e spesso i rapporti con la chiesa cattolica e con le
confessioni religiose sono disciplinate dalla Cost.
Altro rapporto è con il diritto privato o civile, si pensi al matrimonio quale materia tipica di
collegamento, che ha una disciplina civile ma vengono riconosciuti effetti civili anche al
matrimonio religioso.
Collegamenti con il diritto internazionale perché la libertà religiosa non è solo garantita nelle cost.
ma anche a livello sovranazionale (ONU, UE, Consiglio d’Europa) e perché c’è un’attività
internazionale della Santa Sede e uno stato Città del Vaticano che ha rapporti con lo stato
italiano.
Collegamenti con il diritto penale perché c’è una tutela penale delle religioni, si pensi al fatto che
le offese alle confessioni religiose sono sanzionate penalmente.
Collegamento con il diritto processuale civile laddove nel sistema ita le sentenze canoniche
possono essere riconosciute come aventi effetti civili attraverso un procedimento di delibazione
al pari di sentenze di ordinamenti stranieri.
Rispetto al diritto processuale penale, pensiamo al tema del segreto dei ministri di culto, facoltà
di astenersi dal deporre nel processo penale su fatti o atti che hanno appreso nel loro ministero.
Con il diritto amministrativo tema degli enti ecclesiastici, del loro riconoscimento e della loro
attività.
Rispetto al diritto tributario questi enti religiosi hanno un diritto fiscale, nonché il tema del
finanziamento delle organizzazioni religiose (8x1000).
Il diritto del lavoro, si pensi al lavoro dei religiosi o dei ministri di culto nonché le organizzazioni di
tendenza con un fine ideale e religioso.
In definitiva è l’oggetto fenomeno religioso che unifica gli istituti della nostra disciplina,
quindi sono confini mobili e variabili quelli del diritto ecclesiastico. Questo segna l’importanza del
d.e., una sorta di banco di prova per il giurista soprattutto nel mondo attuale.
Accanto a questo rapporto stretto con le discipline giuridiche vi è anche un rapporto con
discipline non giuridiche, anzitutto le scienze storiche, d.e. per Jemolo disciplina essenzialmente
storica.
STORIA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.
Se ordinario è il rapporto tra la società politica e le confessioni religiose, di per sè il d.e. come
disciplina giuridica è molto giovane perché la sua data di nascita è alla fine dell’800. Vi sono due
fondatori: Francesco Scaduto e Francesco Ruffini (tra i firmatari del manifesto antifascista). Oltre
ad essere una disciplina giovane ha anche una data di nascita, convenzionalmente indicata nel 21
novembre 1884, data in cui Scaduto tiene nell’università di Palermo una prolusione dedicata al
concetto moderno di diritto ecclesiastico. Questa data segna la nascita perché qualche tempo
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25 febb

I) Nozione di diritto ecclesiastico e rapporti con le altre discipline.

Arturo Carlo Jemolo scrive in una lettera (1934) a Mario Falco ‘Nel mondo universitario questa cattedra è considerata l’ultima: tra gli studenti appare la più assolutamente inutile e tediosa … Ancora oggi non è chiaro cosa sia il diritto ecclesiastico poiché non è qualcosa di intuitivo. Possiamo dire in prima battuta che si tratta del diritto dello stato che regola il fenomeno religioso , ha una denominazione simile in Spagna (derecho eclesiastico del estado), in Francia (droit civile eclesiastic) e in Inghilterra (law and religion). Evidenziare i rapporti che il d.e. ha con altre discipline giuridiche.

  • La prima è il^ diritto canonico. Il d.c. è il diritto della chiesa cattolica, mentre il d.e. è diritto statale che disciplina la religione; c’è sempre stato uno strettissimo legame tra le due e ancora oggi il d.c. e il d.e. fanno parte dello stesso settore scientifico e disciplinare oggi chiamato 12C2.
  • Altrettanto stretto è il legame con gli^ altri diritti religiosi , perché il d.e. è la disciplina statale di tutto il fenomeno religioso, quindi anche le altre confessioni religiose sono strettamente legate al d.e., si pensi al diritto ebraico o al diritto islamico. Tra il d.e. e i diritti interni delle confessioni religiose esistono momenti di collegamento.
  • Un’altra materia è il^ diritto costituzionale , perché sono di rango costituzionale le norme che disciplinano il diritto di libertà religiosa e spesso i rapporti con la chiesa cattolica e con le confessioni religiose sono disciplinate dalla Cost.
  • Altro rapporto è con il^ diritto privato o civile , si pensi al matrimonio quale materia tipica di collegamento, che ha una disciplina civile ma vengono riconosciuti effetti civili anche al matrimonio religioso.
  • Collegamenti con il^ diritto internazionale^ perché la libertà religiosa non è solo garantita nelle cost. ma anche a livello sovranazionale (ONU, UE, Consiglio d’Europa) e perché c’è un’attività internazionale della Santa Sede e uno stato Città del Vaticano che ha rapporti con lo stato italiano.
  • Collegamenti con il^ diritto penale^ perché c’è una tutela penale delle religioni, si pensi al fatto che le offese alle confessioni religiose sono sanzionate penalmente.
  • Collegamento con il^ diritto processuale civile^ laddove nel sistema ita le sentenze canoniche possono essere riconosciute come aventi effetti civili attraverso un procedimento di delibazione al pari di sentenze di ordinamenti stranieri.
  • Rispetto al^ diritto processuale penale , pensiamo al tema del segreto dei ministri di culto, facoltà di astenersi dal deporre nel processo penale su fatti o atti che hanno appreso nel loro ministero.
  • Con il^ diritto amministrativo^ tema degli enti ecclesiastici, del loro riconoscimento e della loro attività.
  • Rispetto al^ diritto tributario^ questi enti religiosi hanno un diritto fiscale, nonché il tema del finanziamento delle organizzazioni religiose (8x1000).
  • Il^ diritto del lavoro , si pensi al lavoro dei religiosi o dei ministri di culto nonché le organizzazioni di tendenza con un fine ideale e religioso. In definitiva è l’oggetto fenomeno religioso che unifica gli istituti della nostra disciplina, quindi sono confini mobili e variabili quelli del diritto ecclesiastico. Questo segna l’importanza del d.e., una sorta di banco di prova per il giurista soprattutto nel mondo attuale. Accanto a questo rapporto stretto con le discipline giuridiche vi è anche un rapporto con discipline non giuridiche, anzitutto le scienze storiche, d.e. per Jemolo disciplina essenzialmente storica. STORIA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO. Se ordinario è il rapporto tra la società politica e le confessioni religiose, di per sè il d.e. come disciplina giuridica è molto giovane perché la sua data di nascita è alla fine dell’800. Vi sono due fondatori: Francesco Scaduto e Francesco Ruffini (tra i firmatari del manifesto antifascista). Oltre ad essere una disciplina giovane ha anche una data di nascita, convenzionalmente indicata nel 21 novembre 1884 , data in cui Scaduto tiene nell’università di Palermo una prolusione dedicata al concetto moderno di diritto ecclesiastico. Questa data segna la nascita perché qualche tempo

prima era stato espunto dalle università il corso di diritto canonico (ripristinato nella metà degli anni

  1. e dalle sue ceneri nasce il diritto ecclesiastico, ma Scaduto è il primo a introdurre il concetto di d.e. in senso moderno, dicendoci che il cuore del d.e. è il diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso , sono le norme dello stato in posizione preminente su quelle della chiesa e deputate ad argine delle norme della chiesa. Ruffini ha un’impostazione diversa: affronta lo studio della materia con un approcio eminentemente storico e culturale, dando uno spazio più largo al diritto della chiesa. Un allievo di Scaduto, Domenico Schiappoli , porterà alle estreme conseguenze le posizioni del maestro in una prolusione all’università di Napoli del 1895. Qui introduce il concetto di d.e. civile vigente , inteso esclusivamente come complesso delle norme emanate dallo stato, è solo il diritto dello stato a costituire il diritto dello stato, tenendo le norme della chiesa come sostrato per interpretare ed applicare adeguatamente le disposizioni civili. Da queste brevi considerazioni, vediamo che vi sono essenzialmente due scuole promananti dai due co-fondatori: indirizzo storico-giuridico (Ruffini e allievi, tra cui Jemolo e Falco) e indirizzo più positivistico (Scaduto, Schiappoli e Vincenzo Del Giudice). Un evento importante nella nostra disciplina è costituito dai Patti Lateranensi del 1929, che mutano i paradigmi del diritto ecclesiastico perché il diritto concordatario (rapporti Stato-Chiesa) diventa il cuore della disciplina del diritto ecclesiastico. Un’altra svolta è la Cost. repubblicana del 1948 con le norme sulla libertà religiosa, partendo dalle quali alcuni studiosi provenienti dalla scuola di Jemolo (come Luigi De Luca) danno una nuova connotazione al diritto ecclesiastico, non più diritto concordatario dei rapporti tra le due istituzioni ma legislatio libertatis , ossia legislazione della libertà religiosa. Il nucleo del d.e. comincia ad essere la libertà religiosa come diritto individuale collettivo e istituzionale. DIRITTO ECCLESIASTICO NELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA. Il grande studioso del tema all’università di Pavia è stato Musselli. Dopo che il diritto canonico viene eliminato anche all’università di Pavia per alcuni anni non c’è un insegnamento né di d.c. né di d.e. Questo problema viene risolto affidando l’incarico di d.e. allo studioso Francesco Ruffini: uno dei due fondatori. Resta per pochi anni (2 anni dopo trasferitosi all’università di Genova), dopo di lui viene un suo allievo, Andrea Galante, dopo di lui un civilista, Simoncelli, poi Domenico Schiappoli (allievo di Scaduto), successivamente da un amministrativista, Ranelletti, e storici del diritto come Vaccari, fino ad arrivare negli anni 30 a Pitzorno. All’inizio degli anni 50 Tommaso Mauro (allievo di Jemolo) fino alla metà degli anni 70, il cui allievo è Musselli che ha insegnato per oltre 40 anni fino al 2014-15. Nella prima fase Musselli ha sempre insegnato a Pavia, mentre dalla metà degli anni 80 il d.c. è insegnato da Giorgio Feliciani, maestro di Madonna. LE PROSPETTIVE ATTUALI DELLO STUDIO. Problema della denominazione della disciplina. Alcuni sostengono di andare verso la denominazione anglosassone (diritto e religione) che abbraccia tutto il fenomeno. Oggi c’è una prospettiva comparata, comparazione tra vari sistemi e tra rapporti tra vari stati, una prospettiva europea, una prospettiva multiculturale come alcune posizioni estreme che parlano di diritto interculturale. La nostra posizione si lega alla tradizione pur nel rinnovamento, riprendiamo riflessioni di Musselli che in uno scritto enuncia tre tesi per l’insegnamento del diritto ecclesiastico.
  2. L’insegnamento e lo studio deve comprendere come parte fondamentale e irrinunciabile il diritto statale che disciplina il fenomeno religioso. Connotato genetico della materia.
  3. L’i. e lo s. deve dedicare attenzione al contesto europeo e sovranazionale. Ecco l’apertura di cui non si può non tenere conto.
  4. L’i. e lo s. può occuparsi delle tematiche che hanno connotazione pregnante con il fenomeno religioso. Si torni al collegamento con le discipline e ai confini mobili del d.e. Integriamo le tre tesi con una quarta relativa al pensiero di Jemolo (1991-1981) giurista e storico di fama internazionale, allievo di Ruffini, cattolico liberale e presidente della Rai. Questi dà un’ impostazione storico-problematica allo studio del diritto ecclesiastico. Jemolo definisce il d.e. come una disciplina essenzialmente storica perché risente del mutamento che in campo politico risente dei rapporti Stato-Chiesa. In Italia sono ubicati gli organi centrali della chiesa cattolica, quindi la questione ecclesiastica non potrà mai essere una questione minore o avere solo un rilievo giuridico ma rappresenta una questione nazionale, in stretta interdipendenza con l’assetto costituzionale complessivo. L’impostazione storica è problematica e questo si comprende in

operato in questo modo. Questo venne definito come scandalo ma non impedirà la carriera a Claudio e il vescovo lo promuoverà per una promozione. Qui è chiaro il tema ecclesiasticistico: c’è un intreccio tra il diritto ecclesiastico e il diritto penale. In particolare la facoltà da parte dei ministri di culto di astenersi per fatti che hanno appreso nel loro ministero.

  • Giovanni Guareschi , tutto don Camillo. Rapporto conflittuale di quest’ultimo con il sindaco comunista. Dà uno spaccato dell’Italia nel secondo dopoguerra e del rapporto tra stato e chiesa. Da quest’opera possiamo trarre il seguente spunto: suor Filomena che gestisce una colonia per bambini per portarli in vacanza al mare. Il figlio di Peppone per problemi di salute avrebbe bisogno di andare al mare ma il partito comunista organizza una colonia di montagna e quindi unico modo che ha di mandare il figlio al mare è quello di mandarlo alla colonia gestita dalla colonia. Peppone lo chiede a don Camillo chiedendo anche delle garanzie e cioè che non ci sia un indottrinamento in senso cattolico del figlio, che possa in qualche modo mutare e influenzare le sue idee. Don Camillo accetta questo e predispone per il ragazzo una sorta di percorso laico in modo da non coinvolgerlo in attività non compatibili rispetto alla ratio della famiglia. Per es. preghiera prima e dopo il pasto da cui verrà esonerato; c’è il problema della alimentazione in quanto il venerdì c’è il divieto di mangiare carne. Il romanzo è interessante perchè pone dei problemi anche dal punto di vista giuridico e in particolare la presenza del fattore religioso nell’ambito scolastico.
  • Ian McEwan , la ballata di Adam Henry. Una giudice, Fiona May, si trova di fronte un ragazzo di 17 anni che affetto da una forma aggressiva di leucemia, per guarire, necessità di trasfusioni di sangue. Tuttavia egli appartiene alla confessione dei testimoni di Geova. I genitori si oppongono e anche il ragazzo in un primo tempo si oppone e il giudice è in dilemma: si tratta di un minorenne ma è quasi alla maggiore età. Il giudice in deroga stabilisce un contatto diretto con il ragazzo.
  • Vanno segnalati anche alcuni ecclesiasticisti che hanno scritto racconti, romanzi e poesie. Ci sono stati grandi giuristi che sono stati anche grandi letterari. Per es. Salvatore Satta, proc. civile, che è stato anche autore del romanzo ‘il giorno del giudizio’ del 77. Anche alcuni ecclesiasticisti sono in questo percorso e si fa riferimento a Iemolo che scrisse alcuni racconti e novelle giovanili (senza pubblicarli) e un romanzo giallo (anch’esso postumo c.a anni 80’) dal titolo ‘ischerzo di ferragosto’. Ultimo riferimento è Musselli che ha scritto molti racconti e poesie pubblicate. Un racconto pubblicato nel 2010 dal titolo ‘l’eremita dei monti’.

II) I sistemi di rapporti tra Stato e confessioni religiose

Premessa metodologica Il sistema non è di stampo weberiano, per sistema intendiamo un insieme di rapporti che si instaurano nell’ambito del diritto pubblico tra lo stato e le confessioni religiose. Questo ci spiega che nella nostra materia, difficilmente, si danno sistemi di relazione allo stato puro ma più sistemi possono coesistere e caratterizzare un determinato paese. Iemolo coglie questo dicendo, anche per distinguere la nostra materia rispetto ad altre, che ha senso chiedersi se un paese è più o meno separatista proprio perchè il sistema è un insieme di rapporti. In uno stesso ordinamento ci possono essere fattori riconducibili a sistemi diversi. Molti di questi sistemi se ad una prima lettura sembrano relitti della storia, sono molto attuali. a) Sistema monistico e dualistico Mondo classico, monismo Facciamo riferimento ad una lettera di accusa contro Socrate presentata da Mileto così come ci narra Diogene Laerzio. Si tratta di una accusa di non seguire gli dei della città di Atene e voler introdurre nuove divinità. Si tratta di un’accusa di cd ateismo. La religione e la cittadinanza sono considerate un tutt’uno, Socrate deve essere punito con la morte perchè attenta contro le istituzioni della polis. Il mondo romano si situa in questo medesimo orizzonte ideale; si pensi alla persecuzione dei cristiani. L’accusa mossa ai cristiani non è quella di credere ad un nuovo dio ma

quella di non voler rendere culto all’imperatore divinizzato e quindi accusati di ateismo. Questo perchè si tratta di una divinità comune a tutto l’impero. Dualismo cristiano Il cristianesimo introduce una svolta nei rapporti tra religione e stato. Questa svolta ha una radice evangelica: vangelo di Matteo cap. 22. Ci dice che nell’insegnamento di Cristo c’è uno spazio per Cesare e uno spazio per Dio, conseguentemente da un sistema monistico tipico del mondo classico si passa ad un sistema dualistico. I rapporti tra le due sfere sono complessi e ci sono casi in cui c’è un conflitto e in questo caso a Dio bisogna dare tutto l’uomo. Le ragioni di Cesare devono venire meno e bisogna dare tutto a Dio anche al posto della propria vita. San Paolo nella lettera ai Romani dirà che c’è il dovere di obbedire all’autorità politica. Il dualismo cristiano viene ribadito da Cristo in un contesto drammatico e cioè quello della passione davanti a Pilato. Si afferma che gesù è il re ma lo è per sua dichiarazione di un regno che è diverso dai regni della terra. Torna ancora la distinzione tra sfera politica e sfera religiosa. Il dualismo acquista dimensione giuridica qualche secolo dopo e in particolare il Papa Gelasio I scrive una lettera a Tanasio (494 d.c.). In essa si afferma che ci sono due autorità e quindi c’è il dualismo (cd gelasiano e quindi cristiano) anticipando la distinzione usata nel diritto ecclesiastico moderno. XIX sec. Enciclica ‘immortale dei’ di Leone XIII. Viene ribadito il dualismo e ciascun potere ha la propria sfera di competenza e sono sovrani nella stessa e indipendenti l’uno dall’altro. Se leggiamo l’art. 7 della costituzione italiana esso riprende quanto affermato dall’enciclica. Si tratta di un concetto molto simile da quello espresso da Leone XIII, per questo si parla di ascendenza canonistica nella genesi dell’art. 7 della nostra costituzione. Secondo una ipotesi diffusa, furono i costituenti democristiani e in particolare Giuseppe Dossetti ad avere in mente l’insegnamento della chiesa circa il dualismo. Alcuni hanno affermato che la formula fosse stata coniata dall’incontro tra alcuni democristiani e … divenuto papa (Paolo VI). Concilio vaticano II Anche in questo contesto viene ribadito il principio dualistico. Nel gaudium et spes vengono espressi i medesimi concetti. Accanto alla realtà di autonomia e indipendenza, si aggiunge un altro aspetto: sono entrambe a servizio dell’uomo e quindi il terzo tassello e quello della collaborazione e cooperazione, accordo fra queste due realtà pur rimando e dovendo rimanere separata e distinte. b) Il sistema teocratico Nel rivendicare la propria potestà, la chiesa diviene in conflitto con l’impero e finisce per allontanarsi dalla concezione dualista ed assumere essa stessa posizioni teocratiche. Per teocrazia intendiamo un sistema in cui la sfera civili-politica è subordinata a quella religiosa. Da segnalare le posizioni di Papa Gregorio VII che enuncia i principi di sottoposizione, Innocenzo III e Bonifacio VIII. Il conflitto tra la chiesa e l’impero si incentra sulla cd lotta per le investiture e cioè il conflitto per la nomina dei vescovi. Anche questi erano inserite nel sistema feudale e quindi tanto il papato quanto l’impero rivendicava a sé la nomina dei vescovi. Scontro talmente duro sopratutto all’epoca di G. VII e Enrico IV che viene scomunicato il quale per salvare il trono chiede perdono al papa a Canossa. Questo conflitto durerà qualche anno e si concluderà con il primo concordato della storia. Innocenzo III conia un’immagine simbolica e emblematica dei principi teocratici, questa immagine è quella di immaginare il papato e l’impero come il sole e la luna: il primo è il papato il secondo è l’impero. Il papato brilla di luce propria, l’impero di luce riflessa. Questo vuol dire che senz’altro il potere spirituale spetta alla chiesa ma anche il potere temporale spetta alla stessa chiesa che in qualche modo lo delega al potere politico. La spada spirituale è saldamente nelle mani della chiesa, quello temporale viene fatto gestito dall’impero ma se ne può riappropriare in qualsiasi momento. A queste situazione risponde Dante nei passi sopra esaminati dove afferma che i due poteri sono da qualificare come due soli visti in maniera diversa rispetto ad Innocenzo III.

dualistico però ha sostenuto per molto tempo delle posizioni teocratiche. L’islam avrà un dualismo forse tra qualche millennio e ci si deve chiedere se a quel punto l’occidente sarà ancora dualistico. I rischi di fuga in avanti e ritorno indietro sono propri tutte le religioni.

  • (^) Un altro esempio meno attuale è la Ginevra di Calvino dove l’elemento religioso prevale su quello politico nell’ambito protestante.
  • (^) Un altro problema riguarda lo stato della città del Vaticano : Pietro Davac, studioso di diritto ecc., qualificava tale stato come stato teocratico. Ciò veniva sostenuto sulla base del fatto che in quell’ambito la principale fonte del diritto è il diritto ecclesiastico e la maggior parte dei poteri sono in capo a sogg. ecclesiastici. Non è proprio così in realtà in quanto lo stato del vaticano è uno stato funzionale, non è uno stato come gli altri. c) Il cesaropapismo Antitetico rispetto alla teocrazia in quanto il potere religioso è sottoposto rispetto al potere politico. Francesco Ruffini osservava che mentre il sistema teocratico rimane per lo più un sistema teorico, una dottrina della chiesa che l’autorità politica combatte, viceversa il cesaropapismo è un sistema che è stato largamente presente nella storia. Ha avuto una maggiore attuazione pratica nella storia. Alcuni esempi: un sistema ces. è quello costantiniano. L’imperatore Costantino con l’editto di Milano del 313 dc afferma la libertà religiosa considerando il cristianesimo come un religione lecita. Accanto a questo, Costantino esercita un controllo molto ampio sulla chiesa e sulle sue attività, sulla sua stessa dottrina si pensi alla presenza di c. al concilio di Vicea che condanna l’eresia ariana. Costantino arriva a definirsi ‘vescovo esterno’ assumendo quindi su di se non solo il potere temporale ma anche quello spirituale. Questa sua politica è proseguita con i suoi successori cd imperatori romano cristiani. L’imperatore Teodosio proclama il cristianesimo come religione ufficiale dell’impero con l’editto di tessalonica del 380 d.c. Dopo la caduta dell’impero Roma d’oriente (476 dc) il cesaropapismo continua nell’impero romano d’oriente in quanto gli imperatori bizantini sono tutti cesare papisti. Intervengono in maniera sempre più penetrante negli affari teologici. Emblematico in tal senso è il corpus iuris civilis di Giustiniano e il codex giustinianeo apre il titolo del libro I proclamando il dogma della trinità e dicendo che nessuno può osare contestare questo principio. Chiaro esempio del fatto che l’imperatore dichiara la religione ufficiale ed esercita su quella la propria potestà. L’esperienza ces. prosegue con lo scisma d’oriente del 1054 che separa la chiesa cattolica da quella ortodossa (ad oggi continua nell’europa orientale), fino alla caduta dell’impero. l’esperienza ces. si sposta poi a est con la Russia zarista in cui i rapporti con la chiesa ortodossa sono di tipo ces. che dura fino alla rivoluzione d’ottobre del
  1. Si avrà poi il sistema sovietico: esso è stato superato con il 1989. Qui ci si interroga circa il sistema vigente attualmente: alcuni hanno parlato del governo di Putin come nuovo cesaropapismo visto lo stretto legame tra il potere politico e la chiesa ortodossa. Tornando all’occidente siamo rimasti alla caduta dell’impero romano nel 476: vi è una prima fase di grande confusione e tensione tra la chiesa e i regni romano barbarici in quanto molti di essi sostengono l’eresia ariana. Un nuovo punto di equilibrio si raggiunge con il Sacro Romano Impero di occidente nella notte di natale nell’ottocento dc con l’incoronazione di Carlo Magno per mano del papa Leone III. c’è un nuovo punto di equilibrio verso il ces.: la politica di Carlo magno è un nuovo cesaropapismo. Le leggi dei carolingi si dividono in capitularia mondana e capitularia ecclesiastica. I primi riguardano le questioni civili, i secondi la chiesa ma entrambi sono emanati dall’imperatore. Andando avanti, con il sacro romano impero germano, anch’esso è ces. Ottone I emana il cd privilegio di Ottone detto anche privilegio ottoniano: con esso sancisce che per la validità della elezione papale è necessario il consenso dell’imperatore dell’impero. Arriviamo poi al punto di conflitto tra papato e impero, conflitto tra due sistemi giuridici: tra una concezione teocratica quale è quella della chiesa e del papato e una concezione ces. erede della concezione imperiale. La lotta per le investiture segna l’acme di questo conflitto tra Gregorio VII e Enrico IV con la sua scomunica successivo perdono del papa a Canossa. Ci sarà poi il primo Concordato della storia del 1122. Proprio quando con Bonifacio VIII il sistema ces. sembra soccombere alla dottrina teocratica, subito dopo, quest’ultima cede il passo alle monarchie nazionali e tramonta iniziando un nuovo sistema di cui parleremo. Il cesaropapismo, dopo millenni, comincia il suo declino. Per alcuni esso acquisisce di nuovo bagliore nell’era napoleonica, ciò venne sostenuto da Caron che ritiene che Napoleone fosse ces. Forse questo è eccessivo perchè siamo in un’epoca storia completamente diversa e inoltre porta avanti il separatismo. Forse alcuni tratti li ha.

d) Il conciliarismo Nel conflitto tra papato e monarchie sono queste ultime ad avere il sopravvento è il periodo della cattività avignonese con il trasferimento della sede pontificia e il periodo del cd scisma di occidente. Quest’ultimo vede la presenza di più papi espressioni di più fazioni, talvolta anche 3 papi in contemporanea. Alla crisi del papato la chiesa tenta di dare una risposta con le dottrine cd conciliariste. Esse teorizzano la superiorità del consiglio ecumenico sul papa.Ciò si afferma nel concilio di Costanza nel 1414 e nel concilio di Basilea 1431. Il pontefice Eugenio IV non riconosce il concilio di Basilea e ne convoca uno a Firenze e con la Bolla del 1439 riafferma il potere del papa come capo della chiesa. e) Il sistema giurisdizionalista Si annuncia un’altra crisi con l’avvento della riforma protestante. Lutero mette in maniera più radicale in discussione il primato pontificio e la struttura gerarchica della chiesa. A questa riforma la chiesa risponde con il Concilio di Trento che è espressione della controriforma cattolica. In questa temperie storica si afferma un nuovo sistema: sistema giurisdizionalista. In questo sistema la chiesa è sottoposta ad un controllo dello stato. Ruffini afferma chiaramente che il g. non è che un’attenzione dei cesaropapismo. Il tratto che li accomuna è che la chiesa è controllata dallo stato; il tratto che li distingue è che mentre nel ces. c’è sovranità dell’imperatore, qui c’è un controllo che è qualcosa di meno della sovranità. Il g. è il tipico sistema che si afferma con l’affermarsi delle monarchie assolute nazionali: le monarchie introducono dal punto di vista dei rapporti tra stato e chiesa il sistema g. Questo anche nel periodo delle guerre di religione. Sia la pace di Augusta del 1555 sia quella di Vestfalia del 1548 affermano un principio: cuius regio eius et religio. Il sovrano può anche mutare la propria religione facendola mutare a tutti i sudditi. Rimarrà il problema dei dissidenti e cioè di coloro che non accettano la decisione del sovrano e a questi verrà riconosciuto lo ius migrandi. Questo sistema si afferma in ambito cattolico e cioè nei paesi in cui il cattolicesimo rimane la religione dominante. Nei paesi protestanti invece si afferma qualcosa di diverso e cioè il principio delle chiese di stato. Le monarchie nordiche anche e in particolare il Regno Unito. In Inghilterra si ha il famoso scisma di Enrico VIII che si dichiara capo della chiesa anglicana (1534) e Tommaso Moro, principale collaboratore del sovrano contesta la decisione e viene condannato a morte nel 1535. La scozia sceglie il calvinismo invece l’Irlanda rimane cattolica. Si tratta di questioni attuali in quanto la regina Elisabetta è ancora il capo della chiesa anglicana. In alcuni paesi del nord europa ci sono le chiese ufficiali di stato per es. in Scandinavia. Vi sono state polemiche su Carlo di Inghilterra quando voleva convertirsi al cattolicesimo e questo sarebbe incompatibile con il ruolo di sovrano tanto che si è posto un problema circa il tema della cd libertà di coscienza dei re. Forse il re è l’unico a poter cambiare decisione perchè i sudditi possono sempre farlo. Molti sovrani perderebbero il trono se cambiassero religione. Anche chi si sposa con un cattolico viene escluso dai diritti di successione. A. Il giurisdizionalismo nella sua prima fase è confessionista : cioè lo stato controlla la religione ma lo stato proclama la religione ufficiale ossia quella cattolica sottoponendola a penetranti controlli e anche gli altri culti. Dal punto di vista giuridico l’essenza del g. sta nei cd diritti sulle cose sacre o diritti del sovrano sulle cose sacre. La diff. rispetto al ces. dal punto di vista giuridico è che l stato nel ces. ha dei diritti in sacri e cioè direttamente nelle cose sacre; invece il sistema g. non esercita direttamente funzioni religiose ma ha un diritto intorno alle cose religiose (iura circa sacra), attua un controllo. Possiamo fare un parallelo: se abbiamo detto che ai due estremi abbiamo il ces. da un lato e la teocrazia dall’altro, abbiamo come sistemi intermedi il g. e la potestas indiretta (chiesa ha potestà solo sulle questioni spirituali ma quando vengono in gioco queste può intervenire anche sulle questioni temporali) , sistemi attenuati dei due estremi. Il giurisdizionalismo assume diverse connotazioni in base a epoche e territori in cui si sviluppa, assumendo anche diverse denominazioni. In Francia si parlerà di Gallicanesimo (riferimento al popolo dei Galli) che trova la sua espressione concreta nella … con cui si riafferma la superiorità del consiglio sul papa e dall’altra si afferma che il pontefice di Francia ha potestà limitata su quella del papa; in Spagna si parla di Regalitismo; in Austria di Giuseppinismo (Giuseppe II imperatore d’Austria) in cui si segue una politica tesa a limitare la giurisdizione papale. Il giusepp. durò fino al concordato tra lo stato e la chiesa del 1875; in Germania si parla di Febronianismo (dal nome di

l’appartenenza allo stat definito corrotto e ne auspicavano la separazione nel nome della libertà delle stesse comunità religiose. Questo separatismo ha avuto diverse attuazioni nella storia seppur diverse tra loro. In particolare possiamo far riferimento a tre modelli:

  • separatismo americano^ (esperienza degli Stati Uniti): la nascita storica degli USA è legata al problema della libertà religiosa. Sono gruppi religiosi, che in qualche modo sono perseguitati in europa negli stati di appartenenza, i primi a dare vita a quelli che saranno gli usa. Se guardiamo alla dichiarazione di indipendenza del 1776 essa è permeata di questi principi e valori. Si afferma in essa che le seguenti verità siano evidenti, che gli uomini sono uguali e che sono stati dotati di diritti inalienabili ossia la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Se guardiamo poi alla costituzione americana del 1787 vediamo alcuni riferimenti specifici che introducono quello che è il separatismo americano. C’è affermazione chiara di libertà religiosa in quanto si afferma che nell’accesso agli incarichi pubblici non può esservi limitazione data dalla propria religione. Dobbiamo fare riferimento poi agli emendamenti alla costituzione, i primi dieci sono coevi alla costituzione e ci interessa il primo emendamento che delinea i cardini del separatismo: il congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di stato o che proibisca il libero esercizio di una religione o che limita la libertà di stampa o di riunione pacifica. Vengono stabilite due clausole: la prima è quella che impedisce agli stati uniti come stato federale nonché ai singoli stati di stabilire una religione ufficiale (divieto di religione ‘stabilita’); la seconda è quella che tutela la libertà religiosa o clausola ‘free exercise’. Tutela la libertà religiosa collettiva, individuale e istituzionale. Facendo riferimento alla prima, negli anni della costituzione viene ampliata in modo significativo: non si tratta solo del divieto di costituire una religione di stato ma diventa una clausola essenzialmente separatista che vieta ogni legislazione che possa favorire una religione. Nel 1802 Jefferson scrisse alla chiesa battista nel Connecticut che la chiesa e lo stato dovevano crescere con un muro di separazione. Questo non è solo dire che non si deve costituire una religione ma è anche dire che ci deve essere una netta separazione. Per quanto riguarda la seconda clausola, quella del libero esercizio, ci si rese conto che tra le due clausole può sorgere un conflitto teorico pratico nel senso che alzare un muro può limitare la libertà religiosa e viceversa. Come può avvenire la conciliazione tra le due? la giurisprudenza della corte suprema americana deve trovare questo bilanciamento tra le due clausole. Essa con riferimento alle due clausole del primo emendamento parlerà della necessità di un cd test di bilanciamento per risolvere il caso concreto. Facciamo un esempio pratico: tema del finanziamento agli enti privati. Lo stato può finanziare un ente privato religioso? un ente religioso tout court no perchè verrebbe violata la prima clausola dell’emendamento. Pensiamo ad una scuola privata di indirizzo confessionale: è possibile in questo caso un finanziamento da parte dello stato? nel caso specifico era il caso Lemon vs Kurtzam e si parlerà di Lemon test con riferimento alla soluzione usata. Ci si chiedeva se lo stato .. potesse partecipare al finanziamento di insegnanti di materia secolari e non religiose. La corte dà una risposta positiva al caso concreto e stabilisce quali sono i criteri (Lemon test) per cui una legge rispetti il primo emendamento. Il primo: la legge deve avere uno scopo secolare e non religioso. Nel caso specifico deve essere una legge che protegge tutte le scuola e non solo quelle religiose; il secondo: il suo effetto primario non deve essere il vantaggio della religione, l’effetto deve essere neutro, non deve essere né vantaggio né danno; il terzo: non ci deve essere una eccessiva collaborazione o un eccessivo toccarsi tra la chiesa e lo stato. Questa è una definizione vaga rimessa all’interprete e alla sua discrezionalità. Passando ad un giudizio più complessivo circa il s. americano possiamo dire che è un separatismo amico delle religioni sia nella sua nascita in cui è permeato da valori religiosi ma anche oggi. Ruffini non lo ritiene un separatismo puro perchè discrimina l’ateismo e non la religione. Forse non è del tutto vero oggi. Possiamo fare riferimento al film ‘le idi di marzo’ del 2011 il quale all’inizio il governatore dice ‘non sono né ateo né cristiano l’unica religione in cui credo è la costituzione degli usa’. Si tratta ovviamente di parole di fantasia nel senso che oggi qualsiasi candidato non potrebbe permettersi di affermarlo senza destare scandalo. Il giudizio che Ruffini dava un secolo fa ha allora qualche riferimento all’attualità. Per tirare le fila sul separatismo americano diciamo perchè è un separatismo anzitutto: è un separatismo perchè rispetta il postulato principale del sistema in quanto le comunità religione non hanno una disciplina speciale perchè se no verrebbe leso il primo emendamento. Sono di diritto comune. Perchè lo definiamo amico della religione? perchè

l’ordinamento giuridico e il sistema sociale lasciano molto spazio alle iniziative e libertà dei privati. quindi il privato religioso trova spazi di libertà e sviluppo importantissimi. Pur essendo un sistema separatista è un sistema che non è ostile alle comunità religiose perchè lascia alla definizione del privato religioso e non un grandissimo spazio. Un simbolo del separatismo americano è sulla moneta che richiama la religione.

- separatismo francese : questo sistema trae origine dall’illuminismo del 700. Vuole abbattere l’ancien regime cui la chiesa cattolica è parte integrante e il clero era il primo dei tre stati componenti la Francia. Vediamo subito che il sep. francese e quello americano nascono nello stesso periodo ma in contesto diverso: qui la religione è dominante e stranamente legata alla monarchia. Inoltre c’è una questione importantissima e cioè quella della proprietà ecclesiastica. La maggior parte della proprietà all’epoca era in mano alla chiesa. Nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citt. contiene una significativa norma, l’art. 10: nessuno può essere molestato per le sue opinioni religiose sempre che la manifestazione non turbi l’ordine pubblico. Garanzia importante di libertà religiosa, ma con un limite: non devono turbare l’ordine pubblico stabilito dalla legge in quanto essa è superiore a tutto. La costituzione francese andrà oltre: la legge non riconosce più alcun impegno e voto religioso che sia in contrasto con la costituzione. Nel contesto francese ed europeo in genere, uno dei tratti differenziali è quello della proprietà ecclesiastica. Con la rivoluzione francese inizia una prima legislazione cd eversiva dell’asse ecclesiastico:una legislazione che tende a rompere il patrimonio ecclesiastico, a togliere alla chiesa le proprietà che verranno incamerate dallo stato. Un passo ulteriore fu la costituzione civile del clero del 1790 che regola le attività della chiesa cattolica nel territorio nazionale: il clero è tenuto a giurare fedeltà allo stato e alla costituzione secondo il principio per cui la chiesa di Francia deve essere un’istituzione a servizio della nazione. Questa legge venne severamente condannata dalla santa sede (Pio VI) e creò una spaccatura. Alcuni rifiutano di prestare giuramento di fedeltà, cd clero refrattario che subirà durissime persecuzioni (molti sacerdoti saranno incarcerati e condannati a morte); un clero cd costituzionale che accetta la situazione e che si pone quindi in contrasto con le indicazioni arrivate dalla santa sede. Tale costituzione civile verrà poi superata dalla Instaurazione. Si pongono dei problemi sul piano pratico: i provv. sul patrimonio ecclesiastico e sul clero non sono affatto separatisti, segnano pesanti ingerenze e limitazioni di libertà. Si arriva poi ad un vero e proprio attacco alla religione cattolica nel periodo del terrore rivoluzionario: si pone l’obbiettivo dell’eliminazione della religione cattolica e cristiana. Si voleva introdurre il culto della ragione, dell’essere supremo (1792-1794). Anche queste tendenze sono lontanissime dai postulati del separatismo, sono più che altro tentativi statali di introdurre una propria religione. Essi pongono i presupposti teorici dell’assetto attuale del separatismo francese e si dovrà aspettare il 1900 per l’attuazione del vero e proprio separatismo. in quanto nel frattempo c’è stato napoleone che si pose tra cesaropapismo e giurisdizionalismo. Dopo Napoleone ci sarà la Restaurazione e poi Napoleone III e infine la Repubblica francese che diviene progressivamente laica. Proprio in quest’ultima vennero adottati una serie di provv. sep. e in particolare la Loi de separation (legge di separazione del 1905). Essa all’art 1 afferma: la rep. garantisce la libertà di coscienza sotto le restrizioni relative all’ordine pubb. Si torna quindi alla dichiarazione dei diritti dell’uomo. La novità sta nell’art. 2: la repubblica non riconosce, ne stipendia, né sovvenziona alcun culto. A partire dall’entrata in vigore della stessa verrano sospese tutte le spese volte a finanziare la chiesa. Si tratta di una legge ancora in vigore. Ad essa deve aggiungersi il fatto che la Francia è uno stato costituzionalmente laico perchè la costituzione della repubblica francese del 1958 sancisce espressamente questo principio dando cornice ideale alla separazione. Si parla di laicitè della repubblica francese. La costituzione dice espressamente questo a diff. della nostra costituzione. Anche qui però negli ultimi tempi anche il separatismo francese si sta attenuando e sta mutando la sua natura originaria, questo sopratutto con la presidenza di Sarcosi che ha sempre parlato di laicità positiva che non teme le religioni ma in qualche modo cerca un dialogo con le stesse e ne riconosce i contributi nella sfera pubblica. E anche il presidente Macron nell’incontro solenne con i rappresentanti delle religioni ha parlato e ribadito l’importanza del principio di laicità e separazione ma ha anche parlato di collaborazione tra religioni e repubblica per risolvere i problemi che si pongono sopratutto negli atti di terrorismo. Il simbolo, diverso da quello americano, del separatismo francese è quello di Marianna. Si tratta di due simboli di sistemi separatisti diversi.

Successivamente viene ribadita (art. 25 cost. polacca del 1997) la separazione non ostile tra stato e chiesa e stabilisce che i rapporti sono regolati da accordi o intese. Molto simile al sistema italiano in cui vige il principio di bilateralità. Nel 1993 era già stato stipulato un concordato con la Polonia che produrrà i suoi effetti dopo la costituzione del 1997. In conclusione possiamo dire che il cristianesimo viene avversato dal sistema comunista e dal separatismo sovietico perchè riconosce allo stato un suo spazio legittimo e respinge la divinizzazione dello stesso. Qualsiasi forma di statolatria che accomuna tutte le forme di totalitarismo non può essere accettata nella visione cristiana. Secondo la religione cristiana infatti bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Possiamo infine dire che il separatismo si riassume nella formula di Friedberg che diceva che in un sistema separatista ogni individuo deve trascorrere la sua esistenza dalla culla alla tomba senza che venga a lui da parte dello stato nessun impaccio e nessun impulso di carattere religioso. Viene quindi descritta la neutralità da parte dello stato nei confronti dell’individuo: lo stato non deve interferire né in modo positivo né in modo negativo sull’individuo. Lo stesso Ruffini introduce lo studio di Friedberg in Italia e afferma che ‘per origine storica e forse per fatale necessità il separatismo rimane una dottrina fondamentalmente irriducibilmente e puramente utopistica’. Infatti abbiamo visto che i sistemi non sono del tutto separatisti. Dobbiamo anche ricordare che a volte anche le utopie servono e influenzano i rapporti tra stato e chiesa. g) Il modello concordatario Il concordato è un accordo tra uno stato (autorità politica) e la chiesa (Santa Sede). Questo istituto nasce nel medioevo, nel periodo di conflitto tra papato e impero.

  • Concordato di Worms. Si tratta del primo concordato della storia, del 1122, concluso tra il sovrano Enrico V di Franconia e il papa Callisto II chiudendo la cd lotta delle investiture (lotta per la nomina del vescovi). Di per sé è la vittoria della chiesa in quanto l’imperatore riconosce al papa la facoltà di nominare liberamente i vescovi. Si tratta comunque di concessioni bilaterali: la chiesa infatti per parte sua concede che l’imperatore abbia un ruolo nel caso di conflitti sulla nomina; sopratutto si parla della prerogativa dell’imperatore da esplicarsi subito nei territori germanici e entro sei mesi negli altri territori di concedere le regalie e cioè di incardinare il vescovo nel sistema feudale dopo che è avvenuta la nomina. Natura giuridica dei concordati rispetto alla quale ci sono 3 teorie:
  • (^) Teoria dell’indulto : in base ad essa il concordato è una ‘graziosa concessione’ fatta dalla santa sede agli stati. Si tratta di una teoria di stampo curialista.
  • (^) Teoria legale : in base ad essa il concordato è una legge dello stato sulla base di un accordo, ma è essenzialmente legge dello stato. Si tratta di una teoria di stampo statualista che vuole ricondurre allo stato la giuridicità del concordato.
  • (^) Teoria convenzionale : in base ad essa il concordato è un accordo bilaterale tra due potestà originarie (si ritorna al dualismo). Proprio quest’ultima rispetta il principio dualistico in base al quale sappiamo esistere un ordine proprio della chiesa (ordine spirituale) ed esiste l’ordine dello stato (quello temporale). L’accordo concordatario regola le cd res mixte nelle quali coesistono un interesse della chiesa e uno dello stato. Vi sono delle materie sulle quali entrambe le autorità hanno una propria potestà. Per es. insegnamento religioso nelle scuole pubbliche è una res mixta. Si tratta di un insegnamento religioso per cui la chiesa ha la sua potestà, ma essendo esercitato nelle scuole pubbliche deve avere una regolamentazione statale. Il concordato napoleonico, post-napoleonico e nei regimi autoritari Se il primo concordato della storia è del 1922, il modello del concordato moderno è quello napoleonico. Si tratta di un istituto storico ancora diritto vigente in qualche parte dell’Europa. Sul modello di questo concordato, il primo concordato italiano del 1903 quando l’Italia era sotto l’orbita napoleonica. I concordati della restaurazione, quindi post-napoleonici, sono di tipo confessionista in senso cattolico (per es. concordato con Impero Austroungarico). Già nella seconda metà del XIX sec. c’è un tramonto dell’istituto concordatario infatti è il periodo in cui trionfa il separatismo.

Ovvero laddove non c’è il separatismo c’è un giurisdizionalismo aconfessionale. Questo segna un declino tanto che nel 1917 Eugenio Pacelli (sarà poi segretario di Stato e poi ancora Papa con il nome di Pio XII) arrivava a sostenere che per la chiesa una buona separazione poteva essere anche migliore rispetto ad un cattivo concordato. Quando diceva questo aveva in mente non certo il separatismo continentale e francese ma forse il separatismo americano. Di li a qualche anno la situazione muta e si ha una nuova fioritura dell’istituto concordatario e ciò con il pontificato di Pio XI. Questa nuova fioritura è dovuta anche agli eventi successivi alla prima guerra mondiale e in particolare la disgregazione dell’impero austroungarico: nascono nuove compagini statali con cui vengono conclusi degli accordi. Per es. concordato con la Lettonia nel 1922; Polonia 1926 e Lituania 1927; Italia del 1929; la Prussia 1929; il Baden del 1932 ecc. Inoltre ci sono stati dei concordati durante il periodo fascista e in particolare i patti Lateranensi del 1929, il concordato con Hitler del ’33 e il concordato con la Spagna franchista del 1953. Il franchismo in realtà andrà avanti per molti decenni a differenza degli altri due sistemi totalitari. Tratti comuni : ispirazione confessionista e cioè si fa riferimento ad una religione dello stato, vi è un ampio riconoscimento del matrimonio religioso rispetto agli effetti civili e il riconoscimento della religione a scuola. Sono stati davvero confessionisti? il giudizio diventa più difficile. La chiesa persegue questo consolidamento ma d’altra parte persegue l’obbiettivo di alcuni spazi di libertà in regimi che non riconoscono questa libertà. Gli stati invece hanno un obbiettivo diverso: non l’adesione alla religione cattolica ma vogliono servirsi strumentalmente dell’alleanza con la chiesa per consolidare i loro poteri. La religione cattolica è una sorta di instrumentum regni (né Mussolini né Hitler erano cattolici, Franco si). Esistono anche delle differenze : Francia e Italia sono paesi a maggioranza cattolica evidente. Germania e Italia firmano gli accordi a costituzione invariata mentre invece la Spagna modifica l’assetto costituzionale. L’incontro con i regimi autoritari avviene anche perchè vi sono dei tratti comuni e Margiotta Broglio sottolinea proprio questo tratto. Per es. l’impostazione autoritaria del potere. Tratti comuni anche nella concezione della famiglia e della società. Tuttavia tale convenzione non mira nel segno in quanto la chiesa vuole tutelare anche la sua libertà. Il concordato con il Reich per es. è visto dalla Santa Sede come mezzo di auto-tutelarsi. Il regime nazista peraltro non darà applicazione a questo concordato. Addirittura Hitler incontrando Mussolini nel 1934 definirà il cristianesimo una delle tante mistificazioni ebree che contaminano la popolazione occidentale. Quando Hitler venne a Roma nel 1938, Pio XI esprime rammarico circa la presenza di Hitler che viene definito come nemico di Dio e lascerà addirittura la propria residenza e inviterà i fedeli a pregare. Il concordato nel secondo dopo guerra Si ha un mutamento di prospettiva nel secondo dopo guerra, anche dal punto di vista della chiesa. Già Pio XII in un discorso del ’53 ai giuristi cattolici aveva aperto a nuove prospettive dell’istituto concordatario. Definiva il concordato come collaborazione tra stato e chiesa e affermando che deve garantire alla chiesa la piena indipendenza e l’adempimento della sua divina missione. Già per Pio XII il concordato diventa uno strumento di affermazione della libertas ecclesi e cioè serve alla chiesa per affermare la propria libertà. Non si distacca del tutto dal concordato confessionistico infatti afferma che talvolta questo può sussistere ma non è la necessità. Si tratta quindi di uno strumento di libertà e non di privilegio della chiesa. A metà degli anni ’60 si avrà il concilio vaticano II, gaudium et spes n. 75. In esso si può vedere una preferenza da parte della chiesa dei sistemi democratici. Anche se non è una assoluta novità in quanto Pio XII nei radiomessaggi natalizi aveva espresso dei concetti simili e anche nell’enciclica di Giovanni XXIII. Il n. 76 del gaudium stabilisce che la chiesa non si confonde con la comunità politica e tutela il carattere trascendente della persona umana. Inoltre ribadisce l’interdipendenza tra stato e chiesa anche se entrambi svolgono un servizio a vantaggio di tutti in maniera collaborativa e secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. Viene ribadito il principio dualistico e l’esigenza di una collaborazione. Il n. 76 prosegue dicendo che la chiesa essendo una realtà spirituale che opera nel mondo si può servire anche di mezzi temporali quando la sua missione lo richieda; ma la chiesa stessa non pone la sua speranza nei privilegi dati dall’autorità civile (chiamate catene d’oro), anzi può rinunciare ad alcuni di questi diritti acquisiti se dovesse constatare che l’uso di questi possa entrare in contrasto con la sua missione. Molti osservatori per es. Gismondi vedono in questo passo la tomba dei concordati perchè la chiesa rinuncia ai privilegi anche laddove siano frutto di accordo. Ma è davvero cosi? una lettura diversa è offerta da Giorgio Feliciani che legge questo passaggio in relazione al passo

III) I rapporti tra Stato e confessioni religiose in Italia dall’Unità ai nostri

giorni

LA POLITICA ECCLESIASTICA NEGLI STATI PREUNITARI Ambito lombardo-veneto. Sussisteva il modello giurisdizionalista e in particolare nell’ambito lombardo-veneto (Giuseppe II). Anche il ducato di Parma e Piacenza segue questo modello, sotto l’orbita austriaca. Anche nel Gran ducato di Toscana con il Leopoldismo. L’unico stato che fa storia è quello della chiesa, allora ancora esteso. Ha a capo il papa ed era una Monarchia confessionale. Il papa Leone XII all’inizio del’800 porta avanti una politica di dura repressione della carboneria (1825 esecuzione di due carbonari). Anche Gregorio XVI era conservatore; nel 1896 (?) c’è stata l’elezione di Pio IX, figura controversa. Suscitò delle grandi speranze nella fase iniziale del suo pontificato. Infatti il suo primo atto è quello dell’amnistia dei reati politici; successivamente costituisce una consulta di stato e infine concede la costituzione (1848). Tale vicenda si intreccia con l’avvio del risorgimento italiano. In un primo momento Pio IX sembra guardare con simpatia alla causa italiana ma nel momento decisivo non può appoggiare la guerra del Piemonte con l’Austria, paese cattolico e in quanto papa della religione cattolica non poteva appoggiare questa guerra. Segue poi un periodo turbolento per lo stato della chiesa con l’assassinio del primo ministro Pellegrino Rossi fino alla caccia del papa da Roma. Piemonte. (….).

  • Le leggi Siccardi , dal nome del guarda Sigilli 1850 abolirono il diritto di asilo nelle chiese. Nell’agosto del 1848 con la L. 777 era stata soppressa la compagnia di Gesù, ordine dei gesuiti e ne viene vietata ogni adunanza in qualsiasi numero di persone prevedendo anche l’esilio e il diniego della libertà di riunirsi.
  • Camillo Benso Conte di Cavour^ fu il primo ministro dello stato piemontese e protagonista di questo periodo. L’indirizzo è separatista e dobbiamo pensare alla politica ecclesiastica di Cavour. Il simbolo di questa politica è un motto: ‘libera chiesa in libero stato’. Falco, allievo di Ruffini, definirà questa forma la semplice e oscura formula del conte di Cavour. Quali siano le implicazioni giuridiche di questa formula non è chiaro infatti. Si tratta di una formula che riecheggia quella del periodo liberale francese in cui veniva teorizzato il separatismo cattolico di Montalembert. Uno dei problemi che gli storici si sono posti è l’origine di questa formula cavouriana che per quanto sia simile a quella francese non è quella l’origine. Questa prende le mosse dalla concezione di uno studioso protestante, Ginevrino : teorizza la libertà della chiesa e delle confessioni religiose. Proprio in tempi recenti Margiotta Broglio ha scoperto un’altra suggestione circa l’origine della formula: origine giansenista della formula. Si tratta di un movimento nato nel cattolicesimo francese cui importante esponente fu Pascal e in cui c’era un filone separatista. I giansenisti francesi e poi quelli italiani si riferivano ad una citazione di San Gottardo il quale usava la formula ‘ non re publica in ecclesia sed ecclesia in re publica ’. Molto probabile è che abbia preso sia dal cattolicesimo liberale di M. sia dal separatismo calvinista sia dai Giansenisti.
  • La concezione separatista cavouriana si scontra con la concezione politica del tempo e con l’unificazione italiana (1861) si pone il problema del potere temporale del papa. Cavour in questo frangente avvia delle trattative segrete con la santa sede attraverso due persone di fiducia e in particolare Diomede Pantaleoni e il gesuita Passaglia. Si crea una bozza di un mini- concordato : prevede la rinuncia del papa al potere temporale e una contestuale rinuncia da parte dello stato del separatismo. Ogni speranza di accordo viene troncata dalla volontà di Pio IX che dichiara di rifiutare qualunque accordo con gli autori usurpatori delle innovazioni politiche. In questo momento storico si pone anche il problema della scelta della capitale, fissata inizialmente a Torino, poi a Firenze. La scelta di Roma come capitale è del 1861 anche se realizzata qualche decennio dopo. Cavour infatti era uno dei principali sostenitori di Roma come capitale. Proprio nel dibattito Cavour terrà un importante discorso politico che ci fa comprendere anche il rapporto con la chiesa. Il primo motivo per la scelta di Roma è che dal punto di vista culturale è la città che può mettere d’accordo tutti; c’è un passaggio importante circa i rapporti tra stato e santa

sede ripetendo la formula suddetta. Nel discorso Cavour citerà Montalembert il quale accuserà Cavour di aver travisato la sua formula. Cavour muore nel Giugno del 1861 ed essendo stato scomunicato non poteva ricevere i conforti religiosi. A questo punto prende un accordo con un padre francescano, padre Giacomo, attraverso la nipote prediletta e il padre sarà poi sospeso dalla santa sede per aver compiuto questo atto. Alle 5 e mezza del 6 Giugno quando ormai le condizioni di Cavour erano disperate Padre Giacomo torna al capezzale di Cavour e la nipote racconterà questo ultimo incontro e descrivendo le ultime sue parole: ha ripetuto la formula ‘libera chiesa in libero stato’. Ciò ci convince circa la sua convinzione intima dei rapporti tra stato e chiesa. Ricordando queste parole, Spadolini farà una riflessione. LA QUESTIONE ROMANA Dopo la morte di Cavour rimane irrisolto il nodo del potere temporale del papa, quella che viene definita questione romana. Essa è il problema della libertà del papa, problema che si pone allora ma che si porrà alla fine del potere temporale del papa (1870). La Roma pontificia era protetta dalla Francia di Napoleone III che alleandosi con Cavour aveva appoggiato l’unità d’Italia.

  • Nel 1864 si ebbero le cd^ convenzioni di Settembre : accordo con cui la Francia e l’Italia trovarono una soluzione temporanea per cui l’Italia si impegnava a non attaccare i territori del santo padre e la Francia a ritirare le proprie truppe dai territori. Si hanno tentativi sopratutto da parte di Garibaldi di forzare la mano andando alla conquista di Roma. Questi tentativi vengono fermati dalle stesse truppe italiane nel 1867.
  • Nel 1870 si crea una contingenza favorevole al regno d’Italia per la soluzione della questione: crollo dell’impero napoleonico sconfitto nella guerra franco-prussiana. L’Italia approfitta della situazione per sciogliersi alla convenzione di settembre e occupa militarmente Roma. Le truppe italiane, con Cadorna, entrano in Roma attraverso la celebre Breccia di Portapia il 20 sett. del
    1. A questo punto si presenta nella forma acuta la questione romana suddetta. La questione romana è in se il problema della libertà della chiesa. Si pone in forma acuta perché prima il papa era il capo dello stato e aveva un’indipendenza dal punto di vista internazionale. ma con la debellatio dello stato pontificio, questo stato non c’è più e il papa diventa un suddito dello stato italiano e c’è la necessità di garantire la libertà del papa e della santa sede. Da quel momento sia Pio IX che i successori non uscirono dai palazzi vaticani per protesta che si protrasse fino ai patti lateranensi e infatti nacque il mito del papa imprigionato in vaticano. LA LEGGE DELLE GUARENTIGIE Lo stato italiano prova a risolvere il problema con un atto legislativo unilaterale, si tratta della prima importante legge ecclesiastica italiana. La legge n.214/ 1871 del 13 Maggio, è la cd legge delle Guarentigie. Essa è una legge che riconosce delle garanzie di libertà al papa , gli garantisce un’insieme di condizioni che potessero garantire alla Santa Sede il libero esercizio del potere spirituale. Questa legge fu respinta dalla santa sede con l’enciclica del 15 maggio del papa ‘Ubi nos’. Mostra quindi di non voler cedere a questa soluzione. Il motivo principale per cui la santa sede non accetta la soluzione della legge delle guarentigie è il suo carattere unilaterale: essendo una legge non frutto di accordo, rimane una legge dello stato che teoricamente può essere modificata.Inoltre non si riconosce un territorio di cui il papa è sovrano, come per es. lo è ora lo stato del Vaticano. Lo statuto Albertino non era una costituzione rigida ma poteva essere modificata anche da leggi ordinarie. Si tratta comunque di un atto di sovranità dello stato italiano. Si tratta di una vittoria postuma del separatismo cavouriano: iniziano i governi della cd destra storica e poi quelli della sinistra storica. La destra storica è la principale erede dell’epoca cavouriana tanto che (?) era il principale erede di Cavour nella concezione di stato e chiesa. Ci sono quindi molti elementi di separatismo nella legge. Si tratta di una legge importante per due motivi: anzitutto perchè reggerà per quasi 60 anni i rapporti tra regno d’Italia e papato fino ai patti lateranensi e inoltre perchè ha posto le basi che permetteranno una progressiva distensione dei rapporti tra stato e santa sede. Inoltre è importante per la disciplina del diritto ecclesiastico infatti se prima il dibattito era sulla politica ecclesiastica, con la legge delle g. si ha un testo che i giuristi possono studiare. Di li ad un decennio infatti, alla fine del’800 nasce la disciplina del diritto ecclesiastico.

un rilievo giuridico internazionale e cioè è un’attività che non resta confinata alla sfera spirituale ma è un’attività di diritto internazionale che da millenni la santa sede svolge. Quando c’è uno stato il problema non si pone: uno stato ha una sua soggettività internazionale e ha il cd diritto di legazione attivo e passivo. Può mandare i propri rappr. diplomatici presso gli stati (cd nunzi apostolici) e può ricevere preso di se i rappr. diplomatici degli altri stati, ambasciatori presso la santa sede. Quando dal 1929 ci sarà lo stato città del Vaticano il problema continuerà a porsi. Nei decenni in cui non c’era una sovranità statuale della santa sede e il papa è un cittadino italiano, ed è qui che la legge delle g. offre una soluzione in quanto dice che nulla cambia dal punto di vista internazionale perchè lo stato italiano riconosce comunque il diritto di legazione alla santa sede pur in mancanza di uno stato. Ma sopratutto gli stati esteri potranno avere i loro ambasciatori presso la santa sede.

- art. 12 : “ Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll’Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta ”. Il principio contenuto in questa norma equivale ad una garanzia di libertà di comunicazione. Lo stato si impegna a non porre ostacoli a queste comunicazioni ma a favorire le stesse con i propri metodi postali e telegrafici. I primi 13 articoli della legge costituiscono la parte prima della legge ed è la parte che riconosce le garanzie alla santa sede. Però la legge delle g. contiene altre disposizioni nel titolo II “relazioni dello stato con la chiesa” : - art. 14: ‘ è abolita ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico ’. Si tratta di un’affermazione molto importante perchè per es. con riferimento alla comunità dei Gesuiti era stato vietato riunirsi. Invece qui viene garantita tale libertà. - art. 15 : ‘ È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori. I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccetto chè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie. Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato ’. C’è il superamento degli istituti classici del giurisdizionalismo. Anzitutto lo stato italiano rinuncia alla legalizza apostolica in Sicilia: si tratta di un istituto risalente al dominio dei Normanni in Sicilia (medioevo) in base al quale il sovrano normanno e i successivi sovrani della Sicilia, quelli borbonici, e a seguito dell’unificazione con il regno di Sardegna era un diritto riconosciuto al re di Sardegna. Diritto di ritenersi nato come legato del papa sull’isola. Si può parlar di un legato di diritto del papa e da qui il nome dell’istituto. In base a questo privilegio il re, che governava sulla Sicilia, aveva delle ingerenze molto pesanti, anche nelle nomine. Dal punto di vista simbolico è importante la rinuncia a questo istituto perchè si rinuncia ad un controllo sulla chiesa. La seconda è la rinuncia del governo al diritto di nomina e proposta: rinuncia addirittura al giuramento davanti al re. L’unica garanzia che viene mantenuta è quella della cittadinanza italiana per coloro che saranno titolari di questi benefici. Viene fatta eccezione per il vescovo di roma in quanto verrebbe violata l libertà del conclave nel senso che non si potrebbe liberamente scegliere il vescovo di roma. - art. 16 : ‘ Sono aboliti l’exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all’articolo 18, rimangono soggetti all’exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. ’Si tratta degli atti con cui ‘autorità dello stato dava esecuzione ai provv. dell’autorità ecclesiastica. Nel sistema giurisdizionalista in assenza di questi elementi gli atti non avevano effetto e quindi c’era ingerenza dello stato. La legge supera questa concezione: abolisce questi istituti. Si prevede però che ci sarà una legge speciale di stampo economico e fino all’adozione della legge ci saranno ancora quegli istituti. Dal momento che questa legge non è mai stata emanata, il placet e l’exequatur continueranno ad esistere nell’ambito economico. Quindi la legge non è del tutto coerente con i principi cavouriani del separatismo. - art. 17 : ‘I n materia spirituale e disciplinare^ non^ è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d’ogni altro atto di esse Autorità, appartiene

alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato ’. Questa norma è quella più separatista di tutta la legge. Abbiamo detto che un egli strumenti più importanti del sistema giurisdizionalista è il cd appello per abuso, ossia la possibilità di rivolgersi ai tribunali dello stato quando il cittadino si ritenesse leso da un atto dell’autorità ecclesiastica. questo istituto qui scompare: l’autorità ecclesiastica è libera die esercitare la propria giurisdizione in materia spirituale e disciplinale. Anche qui c’è un contraltare che però è coerente con i principi del separatismo: lo stato non dà neppure esecuzione agli atti della chiesa in questo ambito, lo stato rimane del tutto separato. Così come non c’è l’appello allo stesso modo non c’è l’esecuzione. Saranno privi di effetti quegli atti contrari alle leggi dello stato, anche penali o se ledono i diritti dei sogg. L’atto di giurisdizione rimane libero e non ci si può appellare contro di esso, come se il trib. dello stato fosse trib. di seconda istanza. Ovviamente il tribunale dello stato ritorna ad avere competenza laddove gli atti violino le leggi dello stato ecc., per es. il cittadino può chiedere al trib. dello stato un risarcimento. Ma ciò attiene agli effetti dell’atto in quanto con riferimento all’atto c’è un’assoluta libertà e non è ammesso appello contro di essi.

- art. 18 : ‘ Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento e alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno ’. Una legge ulteriore come abbiamo tot non sarà emanata e quindi nell’ambito economico alcuni istituti continueranno ad esistere. Ciò comporta che la legge è in larga parte separatista ma in parte anche separatista. LA CD LEGISLAZIONE EVERSIVA La legge delle Guarentigie sfiora solo il tema economico del rapporto tra stato e chiesa, tema già disciplinato dalla cd legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico, legge che aveva spezzato l’ingente patrimonio immobiliare della chiesa. Molti ordini religiosi erano stati sciolti e molti beni di tali ordini erano stati incamerati dallo stato. Si tratta di una legislazione che ha cominciato a diffondersi in Francia e poi in Italia, l’unico stato non toccato è quello statunitense. Secondo la ricostruzioni di Astorri sono tre le motivazioni principali di questa legislazione: - (^) sfiducia dello stato liberale rispetto al fenomeno religioso associato. Lo stato liberale classico ha una sorta di diffidenza per quelli che vengono chiamati corpi intermedi (chiamati dalla cost. italiana ‘formazioni sociali’). Lo stato liberale classico guarda essenzialmente ai cittadini e non vuole tenere conto di questi corpi intermedi. Rimarranno celebri le parole pronunciate da Siccardi: sosteneva che chi non fosse non nel diritto comune sarà sotto lo stesso e questo è il manifesto ideologico ella legislazione successivamente attuata. - (^) considerazione della funzione sociale del patrimonio ecclesiastico : non appartiene solo alla chiesa, si tratta di beni sociali che devono almeno avere una funzione sociale e questo spiega perchè lo stato ha in questa visione il diritto di intervenire anche in maniera brutale su questo patrimonio. Si pensi al principio di autorizzazione agli acquisti (superato in tempi recenti): le associazioni anche religiose per accettare donazioni dovevano essere autorizzate dal governo. Questo patrimonio deve avere una funzione sociale e va combattuta la cd mano morta ecclesiastica ossia la concezione liberale che in qualche modo lasciare ingenti patrimoni alla chiesa è come lasciarli nelle mani di un cadavere in quanto vengono sottratti dalla circolazione economica. Questo giustifica un controllo e una spogliazione. - (^) la riconduzione degli enti morali e religiosi al diritto comune e alla sovranità dello stato. Non c’è uno status speciale per gli enti religiosi ma tutti fanno parte del diritto comune e della sovranità dello stato. DESTRA E SINISTRA STORICA Francesco crispi L’avvento della sinistra storica, dal punto di vista legislativo, non porta a grandi sconvolgimenti. La sinistra si guarda bene dal superare la soluzione raggiunta dalla legge delle g. Quando al governo arriva Francesco Crispi c’è una speranza di conciliazione. Anche il clero auspicava la conciliazione, si pensi al vescovo di Cremona Bonomelli. Il 1887 è l’anno delle speranze di conciliazione in cui sembra che esse possano realizzarsi. Per Crispi questa è una conquista perchè gli avrebbe consentito un grande prestigio. Leone XIII, subentrato a Pio IX, sembra in qualche modo seguire questa onda conciliatorista. Infatti afferma il desiderio di un accordo con lo