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Appunti presi a lezioni durante il corso di diritto ecclesiastico tenuto dal Prof. Madonna presso L'università degli Studi di Pavia, Giurisprudenza.
Tipologia: Appunti
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25 febb
Arturo Carlo Jemolo scrive in una lettera (1934) a Mario Falco ‘Nel mondo universitario questa cattedra è considerata l’ultima: tra gli studenti appare la più assolutamente inutile e tediosa … Ancora oggi non è chiaro cosa sia il diritto ecclesiastico poiché non è qualcosa di intuitivo. Possiamo dire in prima battuta che si tratta del diritto dello stato che regola il fenomeno religioso , ha una denominazione simile in Spagna (derecho eclesiastico del estado), in Francia (droit civile eclesiastic) e in Inghilterra (law and religion). Evidenziare i rapporti che il d.e. ha con altre discipline giuridiche.
prima era stato espunto dalle università il corso di diritto canonico (ripristinato nella metà degli anni
operato in questo modo. Questo venne definito come scandalo ma non impedirà la carriera a Claudio e il vescovo lo promuoverà per una promozione. Qui è chiaro il tema ecclesiasticistico: c’è un intreccio tra il diritto ecclesiastico e il diritto penale. In particolare la facoltà da parte dei ministri di culto di astenersi per fatti che hanno appreso nel loro ministero.
Premessa metodologica Il sistema non è di stampo weberiano, per sistema intendiamo un insieme di rapporti che si instaurano nell’ambito del diritto pubblico tra lo stato e le confessioni religiose. Questo ci spiega che nella nostra materia, difficilmente, si danno sistemi di relazione allo stato puro ma più sistemi possono coesistere e caratterizzare un determinato paese. Iemolo coglie questo dicendo, anche per distinguere la nostra materia rispetto ad altre, che ha senso chiedersi se un paese è più o meno separatista proprio perchè il sistema è un insieme di rapporti. In uno stesso ordinamento ci possono essere fattori riconducibili a sistemi diversi. Molti di questi sistemi se ad una prima lettura sembrano relitti della storia, sono molto attuali. a) Sistema monistico e dualistico Mondo classico, monismo Facciamo riferimento ad una lettera di accusa contro Socrate presentata da Mileto così come ci narra Diogene Laerzio. Si tratta di una accusa di non seguire gli dei della città di Atene e voler introdurre nuove divinità. Si tratta di un’accusa di cd ateismo. La religione e la cittadinanza sono considerate un tutt’uno, Socrate deve essere punito con la morte perchè attenta contro le istituzioni della polis. Il mondo romano si situa in questo medesimo orizzonte ideale; si pensi alla persecuzione dei cristiani. L’accusa mossa ai cristiani non è quella di credere ad un nuovo dio ma
quella di non voler rendere culto all’imperatore divinizzato e quindi accusati di ateismo. Questo perchè si tratta di una divinità comune a tutto l’impero. Dualismo cristiano Il cristianesimo introduce una svolta nei rapporti tra religione e stato. Questa svolta ha una radice evangelica: vangelo di Matteo cap. 22. Ci dice che nell’insegnamento di Cristo c’è uno spazio per Cesare e uno spazio per Dio, conseguentemente da un sistema monistico tipico del mondo classico si passa ad un sistema dualistico. I rapporti tra le due sfere sono complessi e ci sono casi in cui c’è un conflitto e in questo caso a Dio bisogna dare tutto l’uomo. Le ragioni di Cesare devono venire meno e bisogna dare tutto a Dio anche al posto della propria vita. San Paolo nella lettera ai Romani dirà che c’è il dovere di obbedire all’autorità politica. Il dualismo cristiano viene ribadito da Cristo in un contesto drammatico e cioè quello della passione davanti a Pilato. Si afferma che gesù è il re ma lo è per sua dichiarazione di un regno che è diverso dai regni della terra. Torna ancora la distinzione tra sfera politica e sfera religiosa. Il dualismo acquista dimensione giuridica qualche secolo dopo e in particolare il Papa Gelasio I scrive una lettera a Tanasio (494 d.c.). In essa si afferma che ci sono due autorità e quindi c’è il dualismo (cd gelasiano e quindi cristiano) anticipando la distinzione usata nel diritto ecclesiastico moderno. XIX sec. Enciclica ‘immortale dei’ di Leone XIII. Viene ribadito il dualismo e ciascun potere ha la propria sfera di competenza e sono sovrani nella stessa e indipendenti l’uno dall’altro. Se leggiamo l’art. 7 della costituzione italiana esso riprende quanto affermato dall’enciclica. Si tratta di un concetto molto simile da quello espresso da Leone XIII, per questo si parla di ascendenza canonistica nella genesi dell’art. 7 della nostra costituzione. Secondo una ipotesi diffusa, furono i costituenti democristiani e in particolare Giuseppe Dossetti ad avere in mente l’insegnamento della chiesa circa il dualismo. Alcuni hanno affermato che la formula fosse stata coniata dall’incontro tra alcuni democristiani e … divenuto papa (Paolo VI). Concilio vaticano II Anche in questo contesto viene ribadito il principio dualistico. Nel gaudium et spes vengono espressi i medesimi concetti. Accanto alla realtà di autonomia e indipendenza, si aggiunge un altro aspetto: sono entrambe a servizio dell’uomo e quindi il terzo tassello e quello della collaborazione e cooperazione, accordo fra queste due realtà pur rimando e dovendo rimanere separata e distinte. b) Il sistema teocratico Nel rivendicare la propria potestà, la chiesa diviene in conflitto con l’impero e finisce per allontanarsi dalla concezione dualista ed assumere essa stessa posizioni teocratiche. Per teocrazia intendiamo un sistema in cui la sfera civili-politica è subordinata a quella religiosa. Da segnalare le posizioni di Papa Gregorio VII che enuncia i principi di sottoposizione, Innocenzo III e Bonifacio VIII. Il conflitto tra la chiesa e l’impero si incentra sulla cd lotta per le investiture e cioè il conflitto per la nomina dei vescovi. Anche questi erano inserite nel sistema feudale e quindi tanto il papato quanto l’impero rivendicava a sé la nomina dei vescovi. Scontro talmente duro sopratutto all’epoca di G. VII e Enrico IV che viene scomunicato il quale per salvare il trono chiede perdono al papa a Canossa. Questo conflitto durerà qualche anno e si concluderà con il primo concordato della storia. Innocenzo III conia un’immagine simbolica e emblematica dei principi teocratici, questa immagine è quella di immaginare il papato e l’impero come il sole e la luna: il primo è il papato il secondo è l’impero. Il papato brilla di luce propria, l’impero di luce riflessa. Questo vuol dire che senz’altro il potere spirituale spetta alla chiesa ma anche il potere temporale spetta alla stessa chiesa che in qualche modo lo delega al potere politico. La spada spirituale è saldamente nelle mani della chiesa, quello temporale viene fatto gestito dall’impero ma se ne può riappropriare in qualsiasi momento. A queste situazione risponde Dante nei passi sopra esaminati dove afferma che i due poteri sono da qualificare come due soli visti in maniera diversa rispetto ad Innocenzo III.
dualistico però ha sostenuto per molto tempo delle posizioni teocratiche. L’islam avrà un dualismo forse tra qualche millennio e ci si deve chiedere se a quel punto l’occidente sarà ancora dualistico. I rischi di fuga in avanti e ritorno indietro sono propri tutte le religioni.
d) Il conciliarismo Nel conflitto tra papato e monarchie sono queste ultime ad avere il sopravvento è il periodo della cattività avignonese con il trasferimento della sede pontificia e il periodo del cd scisma di occidente. Quest’ultimo vede la presenza di più papi espressioni di più fazioni, talvolta anche 3 papi in contemporanea. Alla crisi del papato la chiesa tenta di dare una risposta con le dottrine cd conciliariste. Esse teorizzano la superiorità del consiglio ecumenico sul papa.Ciò si afferma nel concilio di Costanza nel 1414 e nel concilio di Basilea 1431. Il pontefice Eugenio IV non riconosce il concilio di Basilea e ne convoca uno a Firenze e con la Bolla del 1439 riafferma il potere del papa come capo della chiesa. e) Il sistema giurisdizionalista Si annuncia un’altra crisi con l’avvento della riforma protestante. Lutero mette in maniera più radicale in discussione il primato pontificio e la struttura gerarchica della chiesa. A questa riforma la chiesa risponde con il Concilio di Trento che è espressione della controriforma cattolica. In questa temperie storica si afferma un nuovo sistema: sistema giurisdizionalista. In questo sistema la chiesa è sottoposta ad un controllo dello stato. Ruffini afferma chiaramente che il g. non è che un’attenzione dei cesaropapismo. Il tratto che li accomuna è che la chiesa è controllata dallo stato; il tratto che li distingue è che mentre nel ces. c’è sovranità dell’imperatore, qui c’è un controllo che è qualcosa di meno della sovranità. Il g. è il tipico sistema che si afferma con l’affermarsi delle monarchie assolute nazionali: le monarchie introducono dal punto di vista dei rapporti tra stato e chiesa il sistema g. Questo anche nel periodo delle guerre di religione. Sia la pace di Augusta del 1555 sia quella di Vestfalia del 1548 affermano un principio: cuius regio eius et religio. Il sovrano può anche mutare la propria religione facendola mutare a tutti i sudditi. Rimarrà il problema dei dissidenti e cioè di coloro che non accettano la decisione del sovrano e a questi verrà riconosciuto lo ius migrandi. Questo sistema si afferma in ambito cattolico e cioè nei paesi in cui il cattolicesimo rimane la religione dominante. Nei paesi protestanti invece si afferma qualcosa di diverso e cioè il principio delle chiese di stato. Le monarchie nordiche anche e in particolare il Regno Unito. In Inghilterra si ha il famoso scisma di Enrico VIII che si dichiara capo della chiesa anglicana (1534) e Tommaso Moro, principale collaboratore del sovrano contesta la decisione e viene condannato a morte nel 1535. La scozia sceglie il calvinismo invece l’Irlanda rimane cattolica. Si tratta di questioni attuali in quanto la regina Elisabetta è ancora il capo della chiesa anglicana. In alcuni paesi del nord europa ci sono le chiese ufficiali di stato per es. in Scandinavia. Vi sono state polemiche su Carlo di Inghilterra quando voleva convertirsi al cattolicesimo e questo sarebbe incompatibile con il ruolo di sovrano tanto che si è posto un problema circa il tema della cd libertà di coscienza dei re. Forse il re è l’unico a poter cambiare decisione perchè i sudditi possono sempre farlo. Molti sovrani perderebbero il trono se cambiassero religione. Anche chi si sposa con un cattolico viene escluso dai diritti di successione. A. Il giurisdizionalismo nella sua prima fase è confessionista : cioè lo stato controlla la religione ma lo stato proclama la religione ufficiale ossia quella cattolica sottoponendola a penetranti controlli e anche gli altri culti. Dal punto di vista giuridico l’essenza del g. sta nei cd diritti sulle cose sacre o diritti del sovrano sulle cose sacre. La diff. rispetto al ces. dal punto di vista giuridico è che l stato nel ces. ha dei diritti in sacri e cioè direttamente nelle cose sacre; invece il sistema g. non esercita direttamente funzioni religiose ma ha un diritto intorno alle cose religiose (iura circa sacra), attua un controllo. Possiamo fare un parallelo: se abbiamo detto che ai due estremi abbiamo il ces. da un lato e la teocrazia dall’altro, abbiamo come sistemi intermedi il g. e la potestas indiretta (chiesa ha potestà solo sulle questioni spirituali ma quando vengono in gioco queste può intervenire anche sulle questioni temporali) , sistemi attenuati dei due estremi. Il giurisdizionalismo assume diverse connotazioni in base a epoche e territori in cui si sviluppa, assumendo anche diverse denominazioni. In Francia si parlerà di Gallicanesimo (riferimento al popolo dei Galli) che trova la sua espressione concreta nella … con cui si riafferma la superiorità del consiglio sul papa e dall’altra si afferma che il pontefice di Francia ha potestà limitata su quella del papa; in Spagna si parla di Regalitismo; in Austria di Giuseppinismo (Giuseppe II imperatore d’Austria) in cui si segue una politica tesa a limitare la giurisdizione papale. Il giusepp. durò fino al concordato tra lo stato e la chiesa del 1875; in Germania si parla di Febronianismo (dal nome di
l’appartenenza allo stat definito corrotto e ne auspicavano la separazione nel nome della libertà delle stesse comunità religiose. Questo separatismo ha avuto diverse attuazioni nella storia seppur diverse tra loro. In particolare possiamo far riferimento a tre modelli:
l’ordinamento giuridico e il sistema sociale lasciano molto spazio alle iniziative e libertà dei privati. quindi il privato religioso trova spazi di libertà e sviluppo importantissimi. Pur essendo un sistema separatista è un sistema che non è ostile alle comunità religiose perchè lascia alla definizione del privato religioso e non un grandissimo spazio. Un simbolo del separatismo americano è sulla moneta che richiama la religione.
- separatismo francese : questo sistema trae origine dall’illuminismo del 700. Vuole abbattere l’ancien regime cui la chiesa cattolica è parte integrante e il clero era il primo dei tre stati componenti la Francia. Vediamo subito che il sep. francese e quello americano nascono nello stesso periodo ma in contesto diverso: qui la religione è dominante e stranamente legata alla monarchia. Inoltre c’è una questione importantissima e cioè quella della proprietà ecclesiastica. La maggior parte della proprietà all’epoca era in mano alla chiesa. Nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del citt. contiene una significativa norma, l’art. 10: nessuno può essere molestato per le sue opinioni religiose sempre che la manifestazione non turbi l’ordine pubblico. Garanzia importante di libertà religiosa, ma con un limite: non devono turbare l’ordine pubblico stabilito dalla legge in quanto essa è superiore a tutto. La costituzione francese andrà oltre: la legge non riconosce più alcun impegno e voto religioso che sia in contrasto con la costituzione. Nel contesto francese ed europeo in genere, uno dei tratti differenziali è quello della proprietà ecclesiastica. Con la rivoluzione francese inizia una prima legislazione cd eversiva dell’asse ecclesiastico:una legislazione che tende a rompere il patrimonio ecclesiastico, a togliere alla chiesa le proprietà che verranno incamerate dallo stato. Un passo ulteriore fu la costituzione civile del clero del 1790 che regola le attività della chiesa cattolica nel territorio nazionale: il clero è tenuto a giurare fedeltà allo stato e alla costituzione secondo il principio per cui la chiesa di Francia deve essere un’istituzione a servizio della nazione. Questa legge venne severamente condannata dalla santa sede (Pio VI) e creò una spaccatura. Alcuni rifiutano di prestare giuramento di fedeltà, cd clero refrattario che subirà durissime persecuzioni (molti sacerdoti saranno incarcerati e condannati a morte); un clero cd costituzionale che accetta la situazione e che si pone quindi in contrasto con le indicazioni arrivate dalla santa sede. Tale costituzione civile verrà poi superata dalla Instaurazione. Si pongono dei problemi sul piano pratico: i provv. sul patrimonio ecclesiastico e sul clero non sono affatto separatisti, segnano pesanti ingerenze e limitazioni di libertà. Si arriva poi ad un vero e proprio attacco alla religione cattolica nel periodo del terrore rivoluzionario: si pone l’obbiettivo dell’eliminazione della religione cattolica e cristiana. Si voleva introdurre il culto della ragione, dell’essere supremo (1792-1794). Anche queste tendenze sono lontanissime dai postulati del separatismo, sono più che altro tentativi statali di introdurre una propria religione. Essi pongono i presupposti teorici dell’assetto attuale del separatismo francese e si dovrà aspettare il 1900 per l’attuazione del vero e proprio separatismo. in quanto nel frattempo c’è stato napoleone che si pose tra cesaropapismo e giurisdizionalismo. Dopo Napoleone ci sarà la Restaurazione e poi Napoleone III e infine la Repubblica francese che diviene progressivamente laica. Proprio in quest’ultima vennero adottati una serie di provv. sep. e in particolare la Loi de separation (legge di separazione del 1905). Essa all’art 1 afferma: la rep. garantisce la libertà di coscienza sotto le restrizioni relative all’ordine pubb. Si torna quindi alla dichiarazione dei diritti dell’uomo. La novità sta nell’art. 2: la repubblica non riconosce, ne stipendia, né sovvenziona alcun culto. A partire dall’entrata in vigore della stessa verrano sospese tutte le spese volte a finanziare la chiesa. Si tratta di una legge ancora in vigore. Ad essa deve aggiungersi il fatto che la Francia è uno stato costituzionalmente laico perchè la costituzione della repubblica francese del 1958 sancisce espressamente questo principio dando cornice ideale alla separazione. Si parla di laicitè della repubblica francese. La costituzione dice espressamente questo a diff. della nostra costituzione. Anche qui però negli ultimi tempi anche il separatismo francese si sta attenuando e sta mutando la sua natura originaria, questo sopratutto con la presidenza di Sarcosi che ha sempre parlato di laicità positiva che non teme le religioni ma in qualche modo cerca un dialogo con le stesse e ne riconosce i contributi nella sfera pubblica. E anche il presidente Macron nell’incontro solenne con i rappresentanti delle religioni ha parlato e ribadito l’importanza del principio di laicità e separazione ma ha anche parlato di collaborazione tra religioni e repubblica per risolvere i problemi che si pongono sopratutto negli atti di terrorismo. Il simbolo, diverso da quello americano, del separatismo francese è quello di Marianna. Si tratta di due simboli di sistemi separatisti diversi.
Successivamente viene ribadita (art. 25 cost. polacca del 1997) la separazione non ostile tra stato e chiesa e stabilisce che i rapporti sono regolati da accordi o intese. Molto simile al sistema italiano in cui vige il principio di bilateralità. Nel 1993 era già stato stipulato un concordato con la Polonia che produrrà i suoi effetti dopo la costituzione del 1997. In conclusione possiamo dire che il cristianesimo viene avversato dal sistema comunista e dal separatismo sovietico perchè riconosce allo stato un suo spazio legittimo e respinge la divinizzazione dello stesso. Qualsiasi forma di statolatria che accomuna tutte le forme di totalitarismo non può essere accettata nella visione cristiana. Secondo la religione cristiana infatti bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Possiamo infine dire che il separatismo si riassume nella formula di Friedberg che diceva che in un sistema separatista ogni individuo deve trascorrere la sua esistenza dalla culla alla tomba senza che venga a lui da parte dello stato nessun impaccio e nessun impulso di carattere religioso. Viene quindi descritta la neutralità da parte dello stato nei confronti dell’individuo: lo stato non deve interferire né in modo positivo né in modo negativo sull’individuo. Lo stesso Ruffini introduce lo studio di Friedberg in Italia e afferma che ‘per origine storica e forse per fatale necessità il separatismo rimane una dottrina fondamentalmente irriducibilmente e puramente utopistica’. Infatti abbiamo visto che i sistemi non sono del tutto separatisti. Dobbiamo anche ricordare che a volte anche le utopie servono e influenzano i rapporti tra stato e chiesa. g) Il modello concordatario Il concordato è un accordo tra uno stato (autorità politica) e la chiesa (Santa Sede). Questo istituto nasce nel medioevo, nel periodo di conflitto tra papato e impero.
Ovvero laddove non c’è il separatismo c’è un giurisdizionalismo aconfessionale. Questo segna un declino tanto che nel 1917 Eugenio Pacelli (sarà poi segretario di Stato e poi ancora Papa con il nome di Pio XII) arrivava a sostenere che per la chiesa una buona separazione poteva essere anche migliore rispetto ad un cattivo concordato. Quando diceva questo aveva in mente non certo il separatismo continentale e francese ma forse il separatismo americano. Di li a qualche anno la situazione muta e si ha una nuova fioritura dell’istituto concordatario e ciò con il pontificato di Pio XI. Questa nuova fioritura è dovuta anche agli eventi successivi alla prima guerra mondiale e in particolare la disgregazione dell’impero austroungarico: nascono nuove compagini statali con cui vengono conclusi degli accordi. Per es. concordato con la Lettonia nel 1922; Polonia 1926 e Lituania 1927; Italia del 1929; la Prussia 1929; il Baden del 1932 ecc. Inoltre ci sono stati dei concordati durante il periodo fascista e in particolare i patti Lateranensi del 1929, il concordato con Hitler del ’33 e il concordato con la Spagna franchista del 1953. Il franchismo in realtà andrà avanti per molti decenni a differenza degli altri due sistemi totalitari. Tratti comuni : ispirazione confessionista e cioè si fa riferimento ad una religione dello stato, vi è un ampio riconoscimento del matrimonio religioso rispetto agli effetti civili e il riconoscimento della religione a scuola. Sono stati davvero confessionisti? il giudizio diventa più difficile. La chiesa persegue questo consolidamento ma d’altra parte persegue l’obbiettivo di alcuni spazi di libertà in regimi che non riconoscono questa libertà. Gli stati invece hanno un obbiettivo diverso: non l’adesione alla religione cattolica ma vogliono servirsi strumentalmente dell’alleanza con la chiesa per consolidare i loro poteri. La religione cattolica è una sorta di instrumentum regni (né Mussolini né Hitler erano cattolici, Franco si). Esistono anche delle differenze : Francia e Italia sono paesi a maggioranza cattolica evidente. Germania e Italia firmano gli accordi a costituzione invariata mentre invece la Spagna modifica l’assetto costituzionale. L’incontro con i regimi autoritari avviene anche perchè vi sono dei tratti comuni e Margiotta Broglio sottolinea proprio questo tratto. Per es. l’impostazione autoritaria del potere. Tratti comuni anche nella concezione della famiglia e della società. Tuttavia tale convenzione non mira nel segno in quanto la chiesa vuole tutelare anche la sua libertà. Il concordato con il Reich per es. è visto dalla Santa Sede come mezzo di auto-tutelarsi. Il regime nazista peraltro non darà applicazione a questo concordato. Addirittura Hitler incontrando Mussolini nel 1934 definirà il cristianesimo una delle tante mistificazioni ebree che contaminano la popolazione occidentale. Quando Hitler venne a Roma nel 1938, Pio XI esprime rammarico circa la presenza di Hitler che viene definito come nemico di Dio e lascerà addirittura la propria residenza e inviterà i fedeli a pregare. Il concordato nel secondo dopo guerra Si ha un mutamento di prospettiva nel secondo dopo guerra, anche dal punto di vista della chiesa. Già Pio XII in un discorso del ’53 ai giuristi cattolici aveva aperto a nuove prospettive dell’istituto concordatario. Definiva il concordato come collaborazione tra stato e chiesa e affermando che deve garantire alla chiesa la piena indipendenza e l’adempimento della sua divina missione. Già per Pio XII il concordato diventa uno strumento di affermazione della libertas ecclesi e cioè serve alla chiesa per affermare la propria libertà. Non si distacca del tutto dal concordato confessionistico infatti afferma che talvolta questo può sussistere ma non è la necessità. Si tratta quindi di uno strumento di libertà e non di privilegio della chiesa. A metà degli anni ’60 si avrà il concilio vaticano II, gaudium et spes n. 75. In esso si può vedere una preferenza da parte della chiesa dei sistemi democratici. Anche se non è una assoluta novità in quanto Pio XII nei radiomessaggi natalizi aveva espresso dei concetti simili e anche nell’enciclica di Giovanni XXIII. Il n. 76 del gaudium stabilisce che la chiesa non si confonde con la comunità politica e tutela il carattere trascendente della persona umana. Inoltre ribadisce l’interdipendenza tra stato e chiesa anche se entrambi svolgono un servizio a vantaggio di tutti in maniera collaborativa e secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. Viene ribadito il principio dualistico e l’esigenza di una collaborazione. Il n. 76 prosegue dicendo che la chiesa essendo una realtà spirituale che opera nel mondo si può servire anche di mezzi temporali quando la sua missione lo richieda; ma la chiesa stessa non pone la sua speranza nei privilegi dati dall’autorità civile (chiamate catene d’oro), anzi può rinunciare ad alcuni di questi diritti acquisiti se dovesse constatare che l’uso di questi possa entrare in contrasto con la sua missione. Molti osservatori per es. Gismondi vedono in questo passo la tomba dei concordati perchè la chiesa rinuncia ai privilegi anche laddove siano frutto di accordo. Ma è davvero cosi? una lettura diversa è offerta da Giorgio Feliciani che legge questo passaggio in relazione al passo
LA POLITICA ECCLESIASTICA NEGLI STATI PREUNITARI Ambito lombardo-veneto. Sussisteva il modello giurisdizionalista e in particolare nell’ambito lombardo-veneto (Giuseppe II). Anche il ducato di Parma e Piacenza segue questo modello, sotto l’orbita austriaca. Anche nel Gran ducato di Toscana con il Leopoldismo. L’unico stato che fa storia è quello della chiesa, allora ancora esteso. Ha a capo il papa ed era una Monarchia confessionale. Il papa Leone XII all’inizio del’800 porta avanti una politica di dura repressione della carboneria (1825 esecuzione di due carbonari). Anche Gregorio XVI era conservatore; nel 1896 (?) c’è stata l’elezione di Pio IX, figura controversa. Suscitò delle grandi speranze nella fase iniziale del suo pontificato. Infatti il suo primo atto è quello dell’amnistia dei reati politici; successivamente costituisce una consulta di stato e infine concede la costituzione (1848). Tale vicenda si intreccia con l’avvio del risorgimento italiano. In un primo momento Pio IX sembra guardare con simpatia alla causa italiana ma nel momento decisivo non può appoggiare la guerra del Piemonte con l’Austria, paese cattolico e in quanto papa della religione cattolica non poteva appoggiare questa guerra. Segue poi un periodo turbolento per lo stato della chiesa con l’assassinio del primo ministro Pellegrino Rossi fino alla caccia del papa da Roma. Piemonte. (….).
sede ripetendo la formula suddetta. Nel discorso Cavour citerà Montalembert il quale accuserà Cavour di aver travisato la sua formula. Cavour muore nel Giugno del 1861 ed essendo stato scomunicato non poteva ricevere i conforti religiosi. A questo punto prende un accordo con un padre francescano, padre Giacomo, attraverso la nipote prediletta e il padre sarà poi sospeso dalla santa sede per aver compiuto questo atto. Alle 5 e mezza del 6 Giugno quando ormai le condizioni di Cavour erano disperate Padre Giacomo torna al capezzale di Cavour e la nipote racconterà questo ultimo incontro e descrivendo le ultime sue parole: ha ripetuto la formula ‘libera chiesa in libero stato’. Ciò ci convince circa la sua convinzione intima dei rapporti tra stato e chiesa. Ricordando queste parole, Spadolini farà una riflessione. LA QUESTIONE ROMANA Dopo la morte di Cavour rimane irrisolto il nodo del potere temporale del papa, quella che viene definita questione romana. Essa è il problema della libertà del papa, problema che si pone allora ma che si porrà alla fine del potere temporale del papa (1870). La Roma pontificia era protetta dalla Francia di Napoleone III che alleandosi con Cavour aveva appoggiato l’unità d’Italia.
un rilievo giuridico internazionale e cioè è un’attività che non resta confinata alla sfera spirituale ma è un’attività di diritto internazionale che da millenni la santa sede svolge. Quando c’è uno stato il problema non si pone: uno stato ha una sua soggettività internazionale e ha il cd diritto di legazione attivo e passivo. Può mandare i propri rappr. diplomatici presso gli stati (cd nunzi apostolici) e può ricevere preso di se i rappr. diplomatici degli altri stati, ambasciatori presso la santa sede. Quando dal 1929 ci sarà lo stato città del Vaticano il problema continuerà a porsi. Nei decenni in cui non c’era una sovranità statuale della santa sede e il papa è un cittadino italiano, ed è qui che la legge delle g. offre una soluzione in quanto dice che nulla cambia dal punto di vista internazionale perchè lo stato italiano riconosce comunque il diritto di legazione alla santa sede pur in mancanza di uno stato. Ma sopratutto gli stati esteri potranno avere i loro ambasciatori presso la santa sede.
- art. 12 : “ Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll’Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta ”. Il principio contenuto in questa norma equivale ad una garanzia di libertà di comunicazione. Lo stato si impegna a non porre ostacoli a queste comunicazioni ma a favorire le stesse con i propri metodi postali e telegrafici. I primi 13 articoli della legge costituiscono la parte prima della legge ed è la parte che riconosce le garanzie alla santa sede. Però la legge delle g. contiene altre disposizioni nel titolo II “relazioni dello stato con la chiesa” : - art. 14: ‘ è abolita ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico ’. Si tratta di un’affermazione molto importante perchè per es. con riferimento alla comunità dei Gesuiti era stato vietato riunirsi. Invece qui viene garantita tale libertà. - art. 15 : ‘ È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori. I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccetto chè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie. Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato ’. C’è il superamento degli istituti classici del giurisdizionalismo. Anzitutto lo stato italiano rinuncia alla legalizza apostolica in Sicilia: si tratta di un istituto risalente al dominio dei Normanni in Sicilia (medioevo) in base al quale il sovrano normanno e i successivi sovrani della Sicilia, quelli borbonici, e a seguito dell’unificazione con il regno di Sardegna era un diritto riconosciuto al re di Sardegna. Diritto di ritenersi nato come legato del papa sull’isola. Si può parlar di un legato di diritto del papa e da qui il nome dell’istituto. In base a questo privilegio il re, che governava sulla Sicilia, aveva delle ingerenze molto pesanti, anche nelle nomine. Dal punto di vista simbolico è importante la rinuncia a questo istituto perchè si rinuncia ad un controllo sulla chiesa. La seconda è la rinuncia del governo al diritto di nomina e proposta: rinuncia addirittura al giuramento davanti al re. L’unica garanzia che viene mantenuta è quella della cittadinanza italiana per coloro che saranno titolari di questi benefici. Viene fatta eccezione per il vescovo di roma in quanto verrebbe violata l libertà del conclave nel senso che non si potrebbe liberamente scegliere il vescovo di roma. - art. 16 : ‘ Sono aboliti l’exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all’articolo 18, rimangono soggetti all’exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. ’Si tratta degli atti con cui ‘autorità dello stato dava esecuzione ai provv. dell’autorità ecclesiastica. Nel sistema giurisdizionalista in assenza di questi elementi gli atti non avevano effetto e quindi c’era ingerenza dello stato. La legge supera questa concezione: abolisce questi istituti. Si prevede però che ci sarà una legge speciale di stampo economico e fino all’adozione della legge ci saranno ancora quegli istituti. Dal momento che questa legge non è mai stata emanata, il placet e l’exequatur continueranno ad esistere nell’ambito economico. Quindi la legge non è del tutto coerente con i principi cavouriani del separatismo. - art. 17 : ‘I n materia spirituale e disciplinare^ non^ è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d’ogni altro atto di esse Autorità, appartiene
alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato ’. Questa norma è quella più separatista di tutta la legge. Abbiamo detto che un egli strumenti più importanti del sistema giurisdizionalista è il cd appello per abuso, ossia la possibilità di rivolgersi ai tribunali dello stato quando il cittadino si ritenesse leso da un atto dell’autorità ecclesiastica. questo istituto qui scompare: l’autorità ecclesiastica è libera die esercitare la propria giurisdizione in materia spirituale e disciplinale. Anche qui c’è un contraltare che però è coerente con i principi del separatismo: lo stato non dà neppure esecuzione agli atti della chiesa in questo ambito, lo stato rimane del tutto separato. Così come non c’è l’appello allo stesso modo non c’è l’esecuzione. Saranno privi di effetti quegli atti contrari alle leggi dello stato, anche penali o se ledono i diritti dei sogg. L’atto di giurisdizione rimane libero e non ci si può appellare contro di esso, come se il trib. dello stato fosse trib. di seconda istanza. Ovviamente il tribunale dello stato ritorna ad avere competenza laddove gli atti violino le leggi dello stato ecc., per es. il cittadino può chiedere al trib. dello stato un risarcimento. Ma ciò attiene agli effetti dell’atto in quanto con riferimento all’atto c’è un’assoluta libertà e non è ammesso appello contro di essi.
- art. 18 : ‘ Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento e alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno ’. Una legge ulteriore come abbiamo tot non sarà emanata e quindi nell’ambito economico alcuni istituti continueranno ad esistere. Ciò comporta che la legge è in larga parte separatista ma in parte anche separatista. LA CD LEGISLAZIONE EVERSIVA La legge delle Guarentigie sfiora solo il tema economico del rapporto tra stato e chiesa, tema già disciplinato dalla cd legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico, legge che aveva spezzato l’ingente patrimonio immobiliare della chiesa. Molti ordini religiosi erano stati sciolti e molti beni di tali ordini erano stati incamerati dallo stato. Si tratta di una legislazione che ha cominciato a diffondersi in Francia e poi in Italia, l’unico stato non toccato è quello statunitense. Secondo la ricostruzioni di Astorri sono tre le motivazioni principali di questa legislazione: - (^) sfiducia dello stato liberale rispetto al fenomeno religioso associato. Lo stato liberale classico ha una sorta di diffidenza per quelli che vengono chiamati corpi intermedi (chiamati dalla cost. italiana ‘formazioni sociali’). Lo stato liberale classico guarda essenzialmente ai cittadini e non vuole tenere conto di questi corpi intermedi. Rimarranno celebri le parole pronunciate da Siccardi: sosteneva che chi non fosse non nel diritto comune sarà sotto lo stesso e questo è il manifesto ideologico ella legislazione successivamente attuata. - (^) considerazione della funzione sociale del patrimonio ecclesiastico : non appartiene solo alla chiesa, si tratta di beni sociali che devono almeno avere una funzione sociale e questo spiega perchè lo stato ha in questa visione il diritto di intervenire anche in maniera brutale su questo patrimonio. Si pensi al principio di autorizzazione agli acquisti (superato in tempi recenti): le associazioni anche religiose per accettare donazioni dovevano essere autorizzate dal governo. Questo patrimonio deve avere una funzione sociale e va combattuta la cd mano morta ecclesiastica ossia la concezione liberale che in qualche modo lasciare ingenti patrimoni alla chiesa è come lasciarli nelle mani di un cadavere in quanto vengono sottratti dalla circolazione economica. Questo giustifica un controllo e una spogliazione. - (^) la riconduzione degli enti morali e religiosi al diritto comune e alla sovranità dello stato. Non c’è uno status speciale per gli enti religiosi ma tutti fanno parte del diritto comune e della sovranità dello stato. DESTRA E SINISTRA STORICA Francesco crispi L’avvento della sinistra storica, dal punto di vista legislativo, non porta a grandi sconvolgimenti. La sinistra si guarda bene dal superare la soluzione raggiunta dalla legge delle g. Quando al governo arriva Francesco Crispi c’è una speranza di conciliazione. Anche il clero auspicava la conciliazione, si pensi al vescovo di Cremona Bonomelli. Il 1887 è l’anno delle speranze di conciliazione in cui sembra che esse possano realizzarsi. Per Crispi questa è una conquista perchè gli avrebbe consentito un grande prestigio. Leone XIII, subentrato a Pio IX, sembra in qualche modo seguire questa onda conciliatorista. Infatti afferma il desiderio di un accordo con lo