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Del collegamento tra il diritto ecclesiastico e la libertà religiosa in Italia, esplorando i loro legami con il diritto costituzionale, penale, processuale civile, amministrativo, tributario e del lavoro. Vengono analizzate le implicazioni di questa relazione per le associazioni religiose e la nozione di confessione religiosa. Il testo include riferimenti a diversi autori e leggi storiche.
Tipologia: Appunti
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che per insegnare questa materia ci voglia una forte fede religiosa. Lo stesso Jemolo affermerà più tardi (nel 1965) che questa sia una delle materie più rilevanti in ambito giuridico. Si costituiscono, quindi, da parte dello stesso Jemolo due posizioni diametralmente opposte. Secondo una prima definizione per diritto ecclesiastico si intende il diritto dello Stato che regola il fenomeno religioso. Nella sua denominazione spagnola si parla di derecho eclesiástico del estado, sottolineando la rilevanza come diritto dello Stato. Ha uno stretto legame con il diritto canonico (diritto interno della Chiesa cattolica), ma anche con altri diritti religiosi quali il diritto ebraico e diritto islamico. Vi è, però, una distinzione perché questi diritti sono diritti interni delle confessioni religiose mentre il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso. Vi sono, anche, istituti che fanno parte dei diritti interni e che entrando a far parte anche dell’ordinamento dello Stato vengono studiati dal diritto ecclesiastico (si pensi al matrimonio religioso che ha anche effetti civili). Un rapporto molto stretto il, diritto ecclesiastico ce l’ha con il diritto costituzionale perché uno dei punti più importanti del diritto ecclesiastico sono i diritti di libertà religiosa che hanno una loro disciplina costituzionale. Vi è anche uno stretto rapporto col diritto privato,(matrimonio concordatario che ha effetti civili e sono gli stessi effetti che vengono prodotti dal matrimonio civile); altro collegamento si ha con il diritto internazionale sia per quanto riguarda la tutela sovranazionale della libertà religiosa che non è tutelata solo dalla carta costituzionale ma da molte carte sovranazionali e anche la Santa Sede della Città del Vaticano e i rapporti con altre entità statali sono disciplinate dal diritto internazionale. Vi è anche un collegamento con il diritto processuale penale (esempio facoltà di astenersi dalla testimonianza per i ministri di culto) oppure con il diritto processuale civile (riconoscimento delle sentenze dei tribunali ecclesiastici in tema di matrimonio); vi è un collegamento anche con il diritto penale (diritto penale che tutela le confessioni religiose dalle offese nei loro confronti); vi è un collegamento con il diritto amministrativo (enti ecclesiastici cioè delle persone giuridiche religione che operano nell’ordinamento); vi è un collegamento anche con il diritto tributario (il trattamento fiscale degli enti religiosi e del finanziamento delle confessioni religiose); vi è un collegamento con il diritto del lavoro (il lavoro nelle organizzazioni di tendenza che hanno un determinato indirizzo ideologico religioso si pensi alle scuole confessionali all’interno delle quali il rapporto di lavoro pone degli obblighi ideologici). Diritto ecclesiastico è in collegamento anche con discipline non giuridiche e prime fra tutte le scienze storiche ad esempio ci sono in molte università dei corsi che analizzano la storia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Jemolo definisce il diritto ecclesiastico una disciplina tipicamente storica perché risente in modo peculiare di ogni mutamento che si verifica nello Stato. Questo segna l’importanza del diritto ecclesiastico per la formazione del giurista perché è un po’ il banco di prova, una sorta di palestra per il giurista ed è la disciplina giuridica che per eccellenza si approccia al fenomeno multiculturale e multi-religioso. Il diritto ecclesiastico, appunto, viene definito da Mario Tedeschi una scienza di mezzo perché si colloca al crocevia delle varie discipline giuridiche e non guridiche.
Questa disciplina così importante ha una vita relativamente breve, nasce a fine Ottocento e ha dei fondatori che sono Francesco Scaduto (siciliano nato nel 1858 e morto 1942 storico, giurista e docente a Roma, Napoli, Palermo e anche Senatore) e Francesco Ruffini (nato nel 1863 e morto a Torino nel 1934 storico,giurista, docente a Torino e
Senatore firmatario del manifesto intellettuale contro il fascismo nel 1925), fu anche uno dei pochi insegnanti che nel 1931 rifiutò il giuramento di fedeltà al regime fascista e per questo fu privato della cattedra universitaria. Il diritto ecclesiastico nasce dalle ceneri del diritto canonico in un periodo di anticlericalismo e dove vi era un asprissimo conflitto tra lo stato e la chiesa cattolica. Il diritto ecclesiastico oltre ad essere una disciplina relativamente giovane ha anche una data di nascita vera e propria : 21 novembre 1884 che è la data in cui Francesco scaduto pronuncia nell’università di Palermo un’introduzione al corso di diritto ecclesiastico e in questa prolusione scaduto teorizza l’esistenza di un diritto ecclesiastico dello Stato, cioè di un dritto dello stato che regola il fenomeno religioso separando così il diritto ecclesiastico dal diritto canonico e dalla storia. Le norme canoniche, dice Scaduto, fanno anch’esse parte del diritto ecclesiastico ma solo in quanto richiamate dalle norme statali. L’altro fondatore del diritto ecclesiastico Francesco Ruffini affronta lo studio con un approccio eminentemente storico culturale dando spazio rilevante al diritto della chiesa. Uno dei più importanti allievi di Scaduto e cioè Domenico Schiappoli porta la posizione di Scaduto alle estreme conseguenze e in una prolusione del 1895 all’università di Napoli teorizza in maniera esplicita il concetto di diritto ecclesiastico civile vigente inteso in maniera esclusiva come complesso delle norme emanate dallo Stato e tenendo, quindi, le norme canoniche come sostrato per interpretare in maniera adeguata le disposizioni statali. Vincenzo del Giudice, invece, definisce il diritto ecclesiastico come sistema delle norme giuridiche speciali delle quali sono regolati nella costituzione le attività loro, i gruppi sociali che l’ordinamento giuridico ritiene intese al raggiungimento delle finalità religiose. Fin dal sorgere della disciplina vi sono quindi due grandi indirizzi:
L’insegnamento e lo studio del diritto ecclesiastico deve dare particolare attenzione al contesto giuridico e culturale europeo; L’insegnamento e lo studio del diritto ecclesiastico può approcciarsi a qualunque tematica che ha connessione pregnante con il fenomeno religioso Quella che si intende proporre su questo corso di basa su alcuni punti: Fedeltà alla impostazione tradizionale di Ruffini e di Scaduto che vede il diritto ecclesiastico come diritto statale che disciplina il fenomeno religioso; Attenzione particolare al contesto giuridico e culturale europeo; Trattare tutto ciò che ha una relazione pregnante e significativa con il fenomeno religioso. Vi è, inoltre, un’ integrazione alle tre tesi di Musselli con un 4 elemento: seguire un’impostazione storico-problematica del diritto ecclesiastico attingendo a Francesco Ruffini ed Arturo Carlo Jemolo. In particolare, quest’ultimo considerava il diritto ecclesiastico come una disciplina eminentemente storica che risente di ogni mutamento che si verifica in campo polito e che si verifica tra stato e confessioni religiose. Questo aspetto storico vale ancora di più in Italia dal momento che a Roma sono ubicati gli organi centrali della chiesa cattolica: Santa Sede, Vaticano e il Papa. La fisionomia dell’Italia è stata, quindi, condizionata da questa dimensione universale della Chiesa di Roma e di conseguenza la questione ecclesiastica non è mai stata nel nostro paese una questione che ha un rilievo esclusivamente giuridico ma ha sempre rappresentato una questione nazionale in stretta interdipendenza con l’assetto costituzionale complessivo. La storia è dunque importante nello studio del diritto ecclesiastico, soprattutto in quello italiano, e l’aspetto storico del diritto ecclesiastico è una peculiarità italiana; Ugo Foscolo tenne una prolusione in questa università il 22 gennaio del 1809 e nella parte finale di questa prolusione affermò l’importanza della storia. L’impostazione storico- problematica impone anche di far riferimento non solo agli istituti e alle nozioni quanto ai problemi fondamentali della disciplina, e ancora una volta questa indicazione metodologica ci è data da Jemolo in una sua opera del 1961 ‘’problemi pratici della libertà’’ e in quest’opera propone una concezione realistica e problematica dei diritti di libertà e della libertà religiosa in particolare. I problemi pratici della libertà sono quei problemi che non sono una conseguenza del principio teorico ma sono insiti nel suo stesso sorgere e in un certo modo lo precedono per importanza. Sono i problemi della vita associata che si pongono in quel gruppo organico che fa capo allo stato e non si tratta della libertà che ognuno reclama per sè ma della difesa della libertà di quelli che per noi predica una dottrina errata, ed è solo nell’asserzione di questa ultima libertà che sorgono i problemi pratici della libertà. È importante quindi affrontare questi problemi non solo nella dimensione formale ma anche nella concretezza della vita giuridica alla luce delle complesse e cangianti dinamiche della società civile perché il diritto, dice Jemolo, non esaurisce le norme che operano nella società. 5.Motivazioni dell’importanza e dell’utilità dello studio del diritto ecclesiastico oggi. Un primo punto da sottolineare è quello dell’importanza culturale della materia sia per i profili di attualità della società multi-religiosa e multiculturale ma anche perché vi è una perennità dei problemi che segnano l’importanza del diritto ecclesiastico. Musselli diceva ‘’non si da in materia di società di tipo diverso altro problema che qualche rilievo di quello delle relazioni tra la società nazionale e religiosa‘’. Una posizione che riecheggia quanto affermava Foscolo nella prolusione pavese in cui diceva che elementi fondanti della società solo il principato (lo Stato) e la religione (Chiesa). 6.Diritto ecclesiastico e letteratura
Ci sono numerosi nessi tra il diritto ecclesiastico e la letteratura antica e moderna. Nella Divina Commedia al canto XVI del Purgatorio dai versi 109 a 114 vi è un richiamo al diritto ecclesiastico e alla Chiesa ‘’ Roma era solita avere due soli che illuminano le strade del mondo e di Dio ” (cioè il papato e lo stato) e da questi versi si può ricavare il principio del dualismo tra potere ecclesiastico e il potere. Il secondo riferimento è a William Shakespeare. Nel Mercante di Venezia in un passo particolarmente significativo e cioè nel monologo di Shilok che si rivolge da ebreo ai cristiani per esprimere la situazione tragica in cui stanno gli ebrei. Questo è il grande tema delle differenze culturali e religiose, che generano odi e intolleranze. Questo è uno dei grandi temi e cioè quello del rapporto tra le religioni diverse e il trattamento delle minoranze religiose. Terzo riferimento lo troviamo in Foscolo nella sua opera più importante “ I Sepolcri ”, versi di citati spesso da Musselli nelle sue lezioni. Qui vi è una grande visione poetica foscoliana, che colloca alle origini della civiltà umana ‘’le umane belve’’, che diventano rispettose dei propri simili, che genera anche il culto dei morti. Vi sono tre realtà all’origine della società: il matrimonio cioè le nozze, la giustizia cioè i tribunali e la religione cioè gli altari. Sono tre aspetti fondanti per Foscolo che vede subito il collegamento tra la giustizia il diritto e la religione. Foscolo prende spunto da alcune espressioni di un grande filosofo italiano Gianbattista Vico nella sua opera “ La scienza nuova” Giorgio Saviane nella sua opera “ Il Papa ” dove racconta di un ragazzo diventato Papa. Uno dei momenti centrali di questo romanzo è il fatto che questo ragazzo accoglie in confessione e assolve l’assassino di una ragazza. Quando quest’uomo viene scoperto, il ragazzo viene chiamato al banco dei testimoni (i ministri di culto però possono astenersi dal testimoniare in virtù del sigillo della confessione) in quanto emerge un consiglio dato all’assassino di non costituirsi dopo la confessione fatta al Don. Qui emerge la diversa prospettiva del giudice e del sacerdote, dove al sacerdote interessa l’uomo in quanto tale. Guareschi nei racconti sulla figura di Don Camillo in relazione al tema di educazione religiosa in ambito scolastico e familiare, alla presenza religiosa nelle scuole e ai simboli religiosi, oppure ancora alle celebrazioni nella scuola in rapporto al carattere laico della scuola stessa. Ultimo riferimento è di Ian McEwan “La ballata di Adam Henry” dove i punti di interesse sono molti (ad esempio: il tema della libertà religiosa in rapporto ai trattamenti sanitari, il rapporto tra il diritto alla salute e il diritto di libertà religiosa). Un ultimo aspetto rilevante è quello del rapporto tra diritto ecclesiastico e letteratura, dove alcuni ecclesiasticisti sono stati, anche, dei letterati. Arturo Carlo Jemolo è stato autore di racconti e novelle e di un romanzo giallo molto raro da trovare dal titolo ‘’Scherzo di Ferragosto”; altro esempio è quello di Luciano Musselli ‘’L’eremita dei Monti’’.
dei sacerdoti è più grande, dovendo dare conto a Dio del comportamento di tutti gli uomini Imperatore compreso. Anche qui si parla di concezione dualistica con due potestà che reggono il mondo: la Chiesa e il Re, potere spirituale e potere materiale. Il dualismo cristiano in questa lettera è considerato anche dualismo Gelasiano, concezione molto moderna perchè anticipa la distinzione tra l’ordine temporale e spirituale, affermando però nella parte conclusiva della lettera una maggiore importanza della Chiesa. Facendo un salto in avanti di secoli questa dottrina dualistica è stata ripresa nel 1885 da Papa Leone XIII in un altro importante testo: l’ Enciclica Immortale Dei. Ci sono due poteri nel governo del genere umano: il potere ecclesiastico e quello civile, l’uno preposto alle cose divine e l’altro alle umane. Entrambi sono sovrani nella propria sfera, entrambi hanno limiti definiti alla propria azione fissati dalla natura e dal fine di ciascuno; sicchè si può delimitare una sorta di orbita all’interno della quale ciascuno agisce sulla base del proprio diritto. Il principio della reciproca sovranità, indipendenza del potere ecclesiastico e di quello civile sono concetti che sono presenti e richiamati dall’art 7 della Costituzione. La sua origine è strettamente legata all’insegnamento cristiano sul dualismo e in particolare all’enciclica “Immortale Dei” di Leone XIII. Infatti, il principale artefice di questa disposizione in assemblea costituente fu lo studioso di diritto canonico Giuseppe Dossetti. Un ruolo nella genesi della norma lo ebbero, anche, altri costituenti cattolici e in particolare Giovanni Mondini (che poi qualche decennio dopo sarebbe diventato Papa col nome di Paolo VI) che all’epoca della costituente era sostituto alla segreteria di Stato. Si racconta, infatti, di un incontro in cui avevano partecipato Dossetti e Mondini, in cui lo stesso Mondini avrebbe fatto una traduzione all’enciclica di Leone XIII, ispirando in qualche modo il lavoro dei padri costituenti. L’art. 7 ha, infatti, dei punti di contatto molto forti con l’enciclica di Leone XII. Al primo comma si dice che Stato e Chiesa cattolica sono ciascuno indipendenti e sovrani. Si riprende, quindi, il concetto della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, riproponendo la dottrina e il dualismo del governo del genere umano. Qualche decennio dopo il Concilio Vaticano II che tra il 1962-65 svolge un evento centrale della vita della Chiesa riprenderà ancora una volta e attualizzerà questi insegnamenti in un documento importante: la Costituzione gaudium et spes, sui rapporti tra chiesa e il mondo. Il numero 7 di gaudium et spes ripropone gli insegnamenti della Chiesa e li rinnova nei suoi rapporti con gli Stati e le comunità politiche affermando che ‘ ’la comunità politica e la chiesa sono indipendenti e autonome nel proprio campo ma tutte e due sono a servizio della vocazione persona e sociale degli stessi uomini e se svolgeranno questo servizio a vantaggio di tutti in maniera efficace coltiveranno una sana collaborazione tra di loro secondo modalità adatte alle circostante di luogo e di tempo’’. Ancora una volta, quindi, si parla di indipendenza e autonomia delle due potestà aggiungendo un aspetto importante: pur essendo autonome e indipendenti esse hanno un unico destinatario che è l’uomo e sono a servizio dello stesso. Questo pone la necessità, pure nella reciproca indipendenza, di una collaborazione e cioè di una sana cooperatio tra i due enti. Ci sono, quindi, anche i principi di autonomia e collaborazione.
Se la chiesa cattolica sostiene in generale il principio dualistico, quindi, rivendica rispetto al potere politico una legittima potestà nel conflitto tra i due poteri. In particolare, nel Medioevo vi è la lotta tra Papato e Impero, e la Chiesa assume delle posizioni teocratiche propugnando la teocrazia. In generale per il sistema teocratico la sfera civile è subordinata a quella religiosa. Lo Stato è subordinato alla Chiesa. Sono posizioni di importati pontefici quali Gregorio VII con il suo Dictatus Papae , Innocenzo III e BonifacioVIII che sostengono la teocrazia papale. Questo conflitto tra Papato e Impero si incentra soprattutto su un aspetto: la lotta per le investiture cioè per la nomina dei vescovi. Questo conflitto diviene durissimo tra Gregorio VII ed Enrico IV che viene scomunicato dal Papa e per salvare il trono chiede una penitenza al Papa nel gennaio 1077. Questo conflitto si concluderà solo dopo molti anni col concordato di Worms del 1122.
Questa subordinazione del potere politico al potere religioso è emblematicamente testimoniata da un’immagine, quella del sole e della luna coniata da Innocenzo III agli inizi del 1200 che è stata proclamata è affermata in una decretale dello stesso e inserita nel 1234 nel Libero Extra di Gregorio IX entrando a far parte delle fonti canoniste. Innocenzo III paragonava i due poteri al sole e alla luna, il papato è il sole e l’imperatore è la luna. La chiesa è il sole e illumina di più, mentre la luna è l’imperatore e brilla non di luce propria ma di luce riflessa. A questa dottrina di papato e impero come sole e luna si contrappone quella di Dante nel De Monarchia, che concepisce invece il Papato e Impero come due soli che indicavano entrambe le strade del mondo e di Dio; l’uno ha però spento l’altro (la Chiesa ha spento l’Impero e la spada si è unita al bastone pastorale). Quindi, è inevitabile che le due cose stiano male insieme, unite in modo forzato. Dante considera Chiesa e Impero come due luci entrambe maggiori e torna ad una distinzione su base paritaria, criticando pur essendo cattolico, le derive teocratiche della chiesa. Si torna ad una concezione dualistica sicuramente più aderente agli insegnamenti evangelici. Strettamente legata alla concezione teocratica è una dottrina denominata Potestas Directa in Temporalibus, cioè una potestà diretta della Chiesa nelle cose temporali sostenuta dal innocenzo III e Bonifacio VIII. La chiesa secondo questa dottrina non è titolare solo di una potestà nelle cose spirituali ma anche in quelle temporali; è titolare sia del gladio spirituale che in quello temporale. Il culmine si raggiunge con Bonifacio VIII con la sua bolla ‘ ’Unam Sanctam’’ del 1302 e siamo in quello che è stato definito da uno storico olandese ‘’l’autunno del Medioevo’’. Proprio quando Bonifacio VIII fa la più solenne ed estrema affermazione teocratica entrambe le due grande istituzioni del medioevo entrano in crisi soppiantate da due nuovi protagonisti: borghesie mercantili e le monarchie nazionali retti da sovrani. Proprio nei confronti delle monarchie e nello specifico verso quella francese di Filippo il Bello, Bonifacio VIII soccombe e subisco lo schiaffo di Anagni da parte di Sciarra Colonna, inviato di Filippo il Bello e così si apre la strada ad una profonda crisi del papato che prende il nome di Cattività avignonese per lo spostamento della sede pontificia da Roma ad Avignone fino al 1377. Diversa dalla dottrina della potestas directa in temporalibus è un’altra dottrina che viene sostenuta nell’ambito della cultura cattolica: potestas indirecta in temporalibus, sostenuta dal teologo gesuita poi fatto santo Roberto Bellarmino (eleborata alla fine del ‘500) noto per essere uno degli accusatori di Galileo. Nella sua opera del 1581 “De sommo pontefice” elabora la teoria della potestas indirecta. Il potere pontificio è per sua natura spirituale e riguarda direttamente gli affari spirituali ma indirettamente, in ordine ai beni dello spirito, e per necessaria conseguenza riguarda le cose temporali come oggetto secondario al quale il potere spirituale non si rivolge se non in casi e circostanze speciali. Il cuore di questa dottrina è che la potestà della Chiesa è di origine spirituale mentre è lo stato che ha la potestas legittima sulle cose temporali. La Chiesa può intervenire solo indirettamente nelle cose temporali, quando queste cose temporali sono in connessione con quelle spirituali e cioè quando è in gioco un interesse spirituale connesso a quello temporale. Nella dottrina della potestas indirecta la facoltà di intervento della Chiesa si attenua ma rimane comunque molto forte (si pensi ad una legge emanata dallo Stato che metta in discussione un aspetto connesso alle questioni spirituali di cui si occupa la Chiesa come una legge in tema di matrimoni). Oggi anche questa dottrina della potestas indirecta appare superata dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II , quale la Costituzione Gaudium et Spes e precisamente al numero 76. Il concilio, infatti, non rivendica più una potestas della Chiesa nè diretta nè indiretta ma afferma la libertà della Chiesa di predicare la fede, di insegnare la
Tornando all’Occidente dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente vi è tensione tra la Chiesa e i regni romano barbarici e molti di essi sostengono l’eresia ariana quali i Longobardi. Vi sono anche in quell’epoca delle guerre di religione come annota Gianbattista Vico nella “Scienza nuova”. Un punto d’incontro con la Chiesa cattolica viene trovato con la monarchia Franca: nasce il Sacro Romano Impero nella notte di natale del 800 con l’incoronazione di Carlo magno a Roma da parte di papa Leone III. La politica di tutti i sovrani carolingi è di nuovo un cesaropapismo; le leggi carolinge si dividono in capitularia mondana , che riguardano la questioni civili, e capitularia ecclesiastici, che riguardano la Chiesa. Anche il Sacro Romano Impero Germanico persegue una politica cesaropapista: Ottone I con il “Privilegium Othonis detto anche Privilegium Ottonianum ” sancisce che l’elezione papale dovesse venire soltanto col consenso del imperatore e alla presenza dei suoi rappresentanti. Questo è il periodo della cosiddetta lotta per le investiture dove il conflitto tra Papato e Impero si incentra soprattutto nella scelta dei vescovi con lo scontro durissimo fra Gregorio VII ed Enrico IV e si concluderà con il Concordato di Worms del 1122. Il sistema cesaropapista e quello teocratico cedono il passo alle nascenti monarchie nazionali che instaureranno un altro sistema di relazioni tra lo Stato e la Chiesa (vedi la vittoria di Filippo il bello su Bonifacio VIII e la cattività avignonese). Qualche tempo dopo vi sarà lo scisma d’Occident e con la presenza di tre Papi in contemporanea dove ciascuno di essi rivendicava il potere sulla Chiesa. A questa crisi si tenta di rispondere con le dottrine conciliariste, che teorizza la superiorità del concilio ecumenico (assemblea di tutti i vescovi), sul papa. La posizione si afferma nel Concilio di Costanza del 1414 e nel Concilio di Basilea 1431-1437. Il pontefice Eugenio IV, tuttavia, non riconosce questi Concili e ne convoca uno a Firenze Ferrara e con una bolla del 1439 riafferma la pienezza dei poteri del Papa sulla Chiesa e la sua superiorità sul concilio ecumenico. La riforma protestante mette in discussione il primato pontificio e la struttura gerarchica della Chiesa avviata da Martin Lutero agli inizi del ‘500. La Chiesa risponde con il concilio di Trento (1545-1563), espressione della controriforma. Il Concilio di Trento rifiuta la formula usata dalla riforma protestante della “ sola fide, sola gratia sola scriptura ”. Qui che si afferma un altro sistema di relazioni tra stato e confessioni religiose: il sistema giurisdizionalista che è un sistema che sottopone la Chiesa al controllo e alla sovranità dello Stato, e più in generale le confessioni religiose. Ruffini osserva che il giurisdizionalismo si tratta di un’attenuazione del cesaropapismo (il tratto in comune con questo è la sovranità dello Stato), mentre il tratto differenziale è che nel giurisdizionalismo è accentuato l’elemento del controllo sulla Chiesa e non è un vero e proprio potere tipico del cesaropapismo. Mentre il cesaropapismo è legato all’impero nelle sue varie accezioni, il giurisdizionalismo è legato all’affermarsi della monarchia assoluta e all’affermarsi della riforma protestante. Il quel periodo le guerre di religione insanguinano l’Europa e sia la pace di Augusta 1555 e sia la pace di Westfalia 1648 che pongono fine alle guerre di religione tra cattolici e protestanti, affermano il principio del “ cuius regio eius et religio”: la religione del sovrano è la religione di tutti. Il sovrano gode del diritto di mutare o riformare la religione dei suoi sudditi e i dissidenti acquisteranno in un primo momento il diritto di emigrare dal paese, e molto più tardi si affermerà una mera tolleranza religiosa. Nei paesi protestanti si afferma il principio delle Chiese di stato (ad esempio nelle monarchie nordiche e nel Regno Unito): in Inghilterra lo scisma dalla Chiesa cattolica è operato da Enrico VIII nel 1534. La scozia sceglie, invece, il calvinismo, mentre l’Irlanda rimane cattolica.
Questo sistema del Regno Unito è ancora oggi in vigore, la regina Elisabetta è il capo della Chiesa anglicana e vi sono chiese ufficiali in molti paesi europei anche se è un aspetto in via di superamento. All’interno di questi sistemi c’è un profilo molto interessante dal punto di vista giuridico: il problema della coscienza dei re. In questi sistemi il re deve necessariamente appartenere alla Chiesa di stato e se abbandonasse questa chiesa perderebbe il trono. Chi è cattolico è, quindi, escluso dalla successione al trono come anche chi sposa un cattolico. Vi è questo paradosso dove vi è una limitazione della libertà religiosa proprio per il sovrano e non per i suoi sudditi. Un sistema analogo c’è anche in Svezia dove la chiesa luterana è stata religione di stato dal 1500 fino al 2000, e solo nel 2000 la religione protestante ha cessato di essere la religione di Stato. In Norvegia lo è stato fino al 2017 e in Danimarca è ancora la religione di stato, pur essendoci libertà religiosa. Un sistema analogo si manifesta nei paesi a maggioranza ortodossa, un esempio emblematico è la Grecia che ancora oggi ha la religione ortodossa come religione ufficiale. L’ex premier del governo greco (Alexis Tsipras) aveva progettato una revisione costituzionale che ridimensionava il ruolo della chiesa ortodossa e aveva promosso anche un accordo nel novembre 2018 con l’arcivescovo di Atene finalizzato ad attenuare il legame tra Stato e religione ufficiale. Il progetto, tuttavia, è tramontato. Se nei paesi dove si afferma la riforma protestante, sorgono delle religioni di Stato ufficiali che hanno una lunga storia e solo in tempi recenti vengono superati, nei paesi che invece sono sotto l’orbita del cattolicesimo sorge il sistema giurisdizionalista. Lo Stato esercita un controllo sulla Chiesa e vi è una prima fase di giurisdizionalismo confessionista perché, pur essendo il cattolicesimo religione dello Stato, lo Stato stesso sottopone a penetranti controlli la religione ufficiale e i culti minoritari, rivendicando su di essi dei diritti di controllo che prendono il nome di Iura circa Sacra (diritti del sovrano intorno alle cose sacre ). Nel cesaropapismo, quindi, lo Stato ha dei veri e propri diritti in sacris, cioè esercita direttamente delle funzioni religiose; il giurisdizionalismo, invece, attua un controllo. Tracciando e un parallelo abbiamo agli estremi la teocrazia e il cesaropapismo da un lato e come forma intermedia di teocrazia la potestas indirecta in temporalibus di Bellarmino (cioè la potestà di intervenire anche nelle cose temporali quando è in gioco la salvezza delle anime) e dall’altro, come forma attenuata di cesaropapismo, il giurisdizionalismo secondo il quale lo Stato esercita un controllo sulla Chiesa e sulle altre questioni religiose. Questo sistema giurisdizionalista assume diverse connotazioni a seconda delle epoche e territori in cui si sviluppa assumendo anche diverse denominazioni meno importanti (gallicanesimo in Francia che trova espessione nella Prammatica Sanzione di Bourges, regalismo in Spagna, giuseppinismo in Austria, febronianesimo in Germania); il giurisdizionalismo assume diverse denominazioni anche negli Stati italiani preunitari (leopoldismo in Toscana da Pietro Leopoldo, tancismo nel Regno di Napoli dove la politica giurisdizionalista è attuata dal primo ministro Bernando Tanci). Al di là di queste denominazioni, tutte hanno un tratto comune rappresentato dall’esistenza degli iura circa sacra, cioè dal complesso di diritti circa le cose sacre. Sono diritti che si dividono in diritti volti a proteggere la Chiesa e in diritti volti a proteggere lo Stato dalle pretese della Chiesa. Tra i primi vi è lo ius advocatie protectionis che fa del sovrano un difensore della dottrina e dei canoni della Chiesa, e accanto ad esso lo ius reformandi (cioè la facoltà di intervenire nella vita della Chiesa per migliorare il funzionamento della chiesa stessa che però lede l’autonomia della Chiesa). Tra gli istituti che appartengono alla seconda categoria, cioè quelli tesi a preservare la sovranità dello Stato dalle ingerenze della Chiesa, sono lo ius ispectionis di vigilanza sulle attività e manifestazioni della chiesa, lo ius cavendi cioè il diritto di controllo preventivo sulle leggi e sui decreti ecclesiastici attraverso il placet o exequatur cioè atti del sovrano che danno vigenza agli atti della chiesa, e soprattutto l’appello per abuso che è la facoltà dei sudditi di ricorrere al sovrano per far valere i loro diritti violati da un atto delle autorità ecclesiastiche; vi è poi lo ius exclusive , cioè la riserva degli uffici ecclesiastici alle persone
no establishmant clause che è la clausola che vieta di stabilire una religione (è vietata anche qualsiasi norma che favorisce una confessione religiosa). Gli stati uniti nascono in contrapposizione al Regno unito che seguiva un modello di religione stabilita (la Chiesa anglicana di cui è capo il sovrano del Regno Unito); quindi una prima affermazione di indipendenza nei confronti del Regno Unito sta nella rottura del tipico sistema dei rapporti tra Stato e confessioni religiose proclamando la libertà religiosa. Nel 1802 Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, che ha partecipato alla Dichiarazione di Indipendenza e alla Costituzione Americana, scrisse un’importante lettera alla chiesa battista di Denbury nel Connetticut, avvertendoli che, in base alla disposizione costituzionale religione e Stato avrebbero dovuto crescere separati da un muro (wall of separation) proprio perché esiste negli USA un muro tra Stato e confessioni religiose. Inoltre, anche ad opera della giurisprudenza della Corte Suprema si ha un allargamento della clausola del no establishmant, che non significa solamente divieto di avere una religione ufficiale, ma grazie ad un’interpretazione estensiva, oltre all’interpretazione letterale dell’emendamento, come divieto di qualsiasi norma che favorisca una confessione religiosa o in generale le confessioni religiose. Ma la Corte Suprema degli Stati Uniti svolge, anche, un altro importante ruolo perchè si pone subito il problema di un bilanciamento ( balancing test ) tra le due clausole del primo emendamento che possono entrare in contrasto tra loro, quindi si pone il problema di un equilibrio tra garanzia di libertà religiosa e di normative a favore della religione. Ad esempio negli anni 70 del ‘900 si pone il problema della legittimità di un intervento finanziario a favore delle confessioni religiose o organizzazioni religiosamente ispirate. A questo punto la Corte Suprema elabora il cosiddetto “ lemon test ” perché deriva dal caso Lemon: il tema era quello della possibile erogazione di fondi a scuole private confessionali di due Stati (Pennsylvania e Road Island), sotto forma di partecipazione allo stipendio degli insegnanti che però insegnavano materie laiche in scuole private di ispirazione religiosa. Ovviamente ci sarebbe stata una lesione se il finanziamento riguardava materie religiose, ma qui si trattava di materie secolari (laiche). La Corte Suprema Federale afferma l’illegittimità di tale finanziamento ma fornisce anche il Lemon test: fissa i criteri di legittimità nel rispetto della no establishment clause. La legge è legittima solo se risponde a tre condizioni: 1- Deve essere una normativa di ordine secolare laico e non religioso; 2- Il suo effetto primario non deve essere il vantaggio o il danno di una religione; 3- L’applicazione della legge non deve alimentare un’eccessiva collaborazione tra lo stato e la religione. Volendo dare una valutazione anche storica del separatismo nordamericano nella sua evoluzione, possiamo definirlo un separatismo amico in definitiva della religione perché guarda con favore alle religioni, le mantiene giuridicamente nella sfera privata ed è per questo che è separatismo, ma ciò avviene in un sistema in cui il privato ha larghissimo spazio e quindi lo possono fare anche le confessioni religiose utilizzando gli strumenti del diritto comune. Francesco Ruffini ritiene il separatismo statunitense non un separatismo puro perché favorisce la religione e discrimina l’ateismo. Quanto affermava Ruffini era senz’altro vero al suo tempo (fine 800 - inizio 900), ma forse è in parte vero anche oggi, anche se all’epoca di Ruffini vi erano vere e proprie discriminazioni verso gli atei e questo oggi non avviene più, però una parte delle osservazioni di Ruffini continua ad essere attuale. Nel separatismo statunitense rimane fermo il postulato del sistema separatista cioè la riconduzione delle comunità religiose al diritto comune, ma si tratta di un ordinamento giuridico e di un sistema sociale che lascia molto spazio all’iniziativa e alla libertà dei privati; si può considerare un separatismo amico della religione, rispetto al separatismo europeo di stampo soprattutto francese. Il separatismo francese trae origine dall’illuminismo e dalla Rivoluzione francese (nell’ancien regime la Chiesa è parte integrante, essendo la Chiesa stessa il primo Stato). Il contesto in cui nasce il separatismo francese è diverso da quello americano, in quanto qui vi è una religione dominante che è quella cattolica e c’è un’altra grande questione, quella della proprietà ecclesiastica perché la Chiesa ha delle rilevanti proprietà ecclesiastiche e tale
questione patrimoniale influenza notevolmente le soluzioni adottate dal separatismo francese e dalle altre forme di separatismo europee. Anche qui occorre partire da un documento molto noto che è base della Rivoluzione francese: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino : nessuno deve essere perseguitato per la propria religione, quindi si afferma la libertà di religione. La Costituzione Rivoluzionaria francese del 1791 afferma che non sono più riconosciuti i voti religiosi, nè alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali e alla Costituzione, che garantisce come diritti naturali la libertà di movimento di ciascun uomo, la libertà di ogni uomo di manifestare il proprio pensiero senza censura e la libertà di esercitare il proprio culto religioso. Qui c’è anche, però, la questione della proprietà ecclesiastica e quindi il legislatore francese ha pronta una normativa eversiva del patrimonio ecclesiastico facendo in modo che il patrimonio della Chiesa venga incamerato dallo Stato. Un passo ulteriore nella via della laicizzazione dell’ordinamento è costituito dalla Costituzione Civile del clero, che fu realizzata dall’Assemblea Nazionale francese nel 1790, per regolamentare la vita della Chiesa Cattolica sul territorio nazionale: vengono soppressi i privilegi del clero e si stabilisce che vescovi e parroci siano eletti da gruppi politici del distretto e soprattutto che siano posti alle dipendenze dello stato francese. Vi così una divaricazione nel clero francese tra i sacerdoti costituzionali che si adeguano alle rigide normative previste e il clero refrattario che non si adegua a tale disciplina e che vuole rimanere fedele all’autorità superiore del Papa. Vi saranno, per questo, durissime persecuzioni quali incarcerazioni e pene di morte. È un momento che segna una forte tensione tra la Francia rivoluzionaria e la Santa Sede. Guardando con gli occhi del giurista questi provvedimenti sul patrimonio della Chiesa e soprattutto questi provvedimenti sul clero, non possono essere considerati affatto provvedimenti separatisti ma quanto più come provvedimenti persecutori nei confronti della Chiesa e della religione cattolica. Tale attacco raggiunge il suo culmine nel periodo del terrore rivoluzionario dove si persegue l’obiettivo di una vera a propria scristianizzazione della società introducendo nuovi culti alternativi: culto della dea ragione e dell’essere supremo. Tale tendenza è molto lontana dal separatismo ed è piuttosto una particolare forma di teocrazia seppur laica (cioè il tentativo dello Stato rivoluzionario di introdurre una propria religione soppiantando quelle tradizionali). La Rivoluzione francese offre i criteri ispiratori del separatismo ma non attua una politica separatista eppure lo Stato francese oggi è uno stato separatista e lo è dal punto di vista normativo. Per spiegare cos’è il separatismo francese oggi bisogna guardare ai primi anni del ‘900, in cui si realizza il separatismo vero e proprio. Questo perché sotto l’Impero napoleonico si oscilla tra giurisdizionalismo e tra cesaropapismo. Napoleone, infatti, firma un Concordato con la Chiesa nel 1801 e nel 1809 occupa lo Stato Pontificio. Dopo Napoleone ci sarà la Restaurazione della Chiesa e poi con l’Impero di Napoleone III si seguirà una politica filocattolica. Infine, con la Repubblica si seguirà un’impronta laica e separatista e l’atto normativo fondamentale verrà emanato nel 1905: la legge di separazione ; L’ art.1 dice che la Repubblica garantisce il libero esercizio dei culti sotto le sole restrizioni relative all’interesse pubblico; L’ art. 2 dice che la Repubblica non sovvenziona alcun culto, in conseguenza di ciò saranno soppresse dai bilanci di stato tutte le spese relative all’esercizio dei culti; viene quindi vietato ogni aiuto o sovvenzione alla Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose. Su questa legge del 1905 si basa ancora oggi il separatismo francese che è integrato anche dalla Costituzione francese del 1958 che all’ art.1 prevede che la Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Negli ultimi decenni il suo separatismo si è attenuato con il presidente francese Sarcozy che parla di laicità positiva e più recentemente l’attuale presidente francese Macron ha teorizzato un principio di sempre maggiore collaborazione tra Repubblica e religione. La terza forma di separatismo è il separatismo sovietico e qui il riferimento è ad un altro importante evento: la rivoluzione di ottobre del 1917 che pone fine al secolare impero degli Zar e forma uno Stato, secondo la
Peculiare è l’esperienza polacca (a causa del forte radicamento del cattolicesimo) sia prima che dopo la caduta del comunismo. Il separatismo proclamato dalla Costituzione della Polonia del 1952 era in realtà solo formale; i credenti, infatti, erano discriminati nell’accesso alle cariche pubbliche. Nel primo periodo del comunismo si attua una dura repressione, nel 1953 l’arcivescovo di Varsavia viene addirittura arrestato. Poi vi sono successivi accordi promossi in particolare da Paolo VI. Dopo la caduta del comunismo viene emanato un primo corpus di leggi ecclesiastiche che garantiscono la libertà religiosa individuale e collettiva. La Costituzione del 1997 stabilisce una separazione amichevole tra Stato e Chiesa e all’art 25 stabilisce che i rapporti con la Chiesa sono regolati da accordi concordatari. Anche i rapporti con le altre confessioni religiose sono regolati con intese tra lo Stato e le stesse. Quindi, la Polonia segue proprio il modello pattizio italiano. Si ha un concordato tra la Polonia e la Santa Sede stipulato nel 1993, ratificato nel 1998 che costituisce il modello degli accordi della Santa Sede e i paesi ex comunisti. In conclusione nel modello separatista sovietico la religione e il cristianesimo in particolare era avversati irriducibilmente dal sistema comunista. In particolare, viene perseguitato il cristianesimo perché il cristianesimo stesso, pur riconoscendo allo stato un suo spazio legittimo, ne respinge la divinizzazione perché lo Stato non è Dio (viene respinta la Statolatria, che accumuna i totalitarismi). I tre modelli di separatismo, che hanno in comune la separazione dello Stato dalle confessioni religiose e la riconduzione del fenomeno religioso nella sfera del diritto privato, pur nelle molte e importanti differenze possono essere riassunti in una celebre formula dello studioso tedesco Friedberg: “ gli uomini, nel separatismo, devono trascorrere la loro vita, dalla culla fino alla tomba, senza che venga loro nessun impaccio o impulso da parte dello Stato di carattere religioso”. Lo Stato deve essere neutrale rispetto alle scelte religiose dei cittadini, non deve ostacolarle nè incentivarle. Ma lo stesso Ruffini, sostenitore di quello che sarà in Italia il separatismo cavouriano, ritiene in ultima analisi che “ il sistema separatista per origine storica e forse per fatale necessità come una dottrina fondamentalmente utopistica” perché è impossibile realizzare una totale separazione tra lo Stato e la religione.
6. Modello concordatario Il concordato è un accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Il primo concordato della storia è quello di Worms del 1122 tra il sovrano del Sacro Romano Impero Enrico V e il Papa Callisto II. Questo concordato pone fine alla lotta per le investiture, per la quale sia l’Imperatore sia il Papa rivendicavano il diritto di nomina dei vescovi. In questo accordo l’Imperatore riconosce al Papa la potestà di nomina in via esclusiva dei vescovi. Il tema delle nomine dei vescovi è un tema fondamentale che ricorre nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica in molti concordati ed è alla base di molti problemi attuali. Una delle questioni che separa la Chiesa cattolica dal giungere ad un accordo con la Repubblica Popolare Cinese è proprio la nomina dei vescovi che il regime cinese considera dei funzionari statali e non dei rappresentanti religiosi della Santa Sede. Il concordato, dunque, è un accordo tra lo Stato e la Chiesa ed esistono tre teorie fondamentali sulla natura giuridica dei trattati:
Oltre ad essere maggiormente conforme al principio dualistico, la teoria convenzionale è anche maggiormente conforme alla natura giuridica del concordato. Il periodo più recente dei concordati si rifà al Concordato napoleonico del 1801 che rilancia il sistema giurisdizionalista dopo il separatismo rivoluzionario; vi saranno poi i concordati della restaurazione con i sovrani spodestati da Napoleone e concludono concordati con la Chiesa cattolica di ispirazione confessionista (favorevoli alla stessa). Nella seconda metà dell’800 ci sarà però un tramonto dell’istituto concordatario per il trionfo del modello separatista e di quello giurisdizionalista non confessionale. Nel 1917 Eugenio Pacelli (che diventerà Papa con il nome di Pio XII) arriva a sostenere che per la Chiesa una buona separazione, tipo il modello americano, è preferibile ad un cattivo concordato ( historia concordatorum, historia dolorum ). Nel ‘900, però, si ha una fioritura di una nuova serie di concordati, soprattutto con il pontificato di Pio XI (1922-1939) dovuti agli eventi storici successivi alla Prima Guerra Mondiale e alla nascita di molti Stati nuovi. Tutti questi concordati siglati nel dopoguerra hanno tratti comuni: sono di stampo confessionista, proclamano una religione dello Stato, disciplinano gli effetti civili del matrimonio e prevedono l’obbligatorietà dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. La Chiesa persegue da una parte l’obiettivo del consolidamento degli ordinamenti di questi Stati in senso confessionista, dall’altro però vuole ritagliarsi degli spazi di libertà in questi ordinamenti di carattere autoritario (Portogallo, Spagna, Italia, Germania) che in generale non riconoscono libertà agli individui e ai gruppi. L’obiettivo degli Stati autoritari , invece, è un obbiettivo di stampo politico perché vogliono servirsi dell’alleanza con la Chiesa per consolidarsi e guardano alla religione come un instrumentum regni , né Mussolini né Hitler sono cattolici ma vogliono consolidare il loro regime. Esistono, anche, profonde differenze all’interno dei concordati con gli Stati autoritari perché mentre Spagna, Portogallo e Italia sono stati profondamente cattolici, in Italia c’è anche il problema della questione romana del conflitto tra Italia e Santa Sede. In Germania vi è, invece, una forte presenza protestante. In particolare, il concordato con il Reich hitleriano del 1933 è essenzialmente difensivo e volto a limitare e non di certo a legittimare un regime avverso alla Chiesa. Papa Pio XI ha, infatti, affermato che per il bene della Chiesa avrebbe trattato anche con il diavolo. Come ha evidenziato uno studioso italiano, l’incontro con gli Stati autoritari avviene perché vi sono dei tratti comuni con il principio di autorità che è, infatti, presente anche nella concezione conservatrice delle società e della famiglia. Ad un’attenta visione si nota, inoltre, l’intenzione della Chiesa, in questi concordati, sia quella di tutelare la libertà ecclesiastica anche in un orizzonte totalitario che nega molte libertà. Ci saranno, anche, tanti conflitti tra Vaticano e i regimi totalitari. Hitler incontrando Mussolini nel 1934 definirà il cristianesimo “ una delle tante mistificazioni ebree che contaminano l’umanità occidentale. In occasione della visita di Hitler a Roma nel maggio del 1938, Pio XI esprimerà un pubblico rammarico perché a Roma si stava preparando l’apoteosi del più grande nemico di cristo, Hitler. La concezione dei concordati muta profondamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Già Pio XII aveva aperto nuove prospettive dell’istituto concordatario, definendo il concordato come espressione della collaborazione tra lo Stato e la Chiesa e come strumento per garantire la piena libertà e indipendenza della Chiesa per l’adempimento della sua missione. E’, tuttavia, il Concilio Vaticano II che si svolge tra il 1962-65 a cambiare radicalmente la natura dell’istituto concordatario. In particolare, la Costituzione Gaudium et Spes (regola i rapporti tra Chiesa e comunità politica) al numero 76 dice che “ la Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico... La Chiesa e lo Stato sono autorità autonome l’una dall’altra nel proprio campo ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione sociale e personale degli stessi uomini. Quindi devono perseguire tale vocazione attraverso una sana
Un sistema simile vi è anche nel granducato di Toscana , ma qui vi è più aperture per le altre confessioni religiose, ma è giurisdizionalista anche il Regno di Napoli di stampo confessionista vista la stretta unione tra la dinastia borbonica e la Chiesa cattolica. Fa storia a sè in Italia un altro grande stato, lo Stato della Chiesa che è uno stato tipicamente confessionale. Il Papa Leone XII reprime duramente la carboneria nel 1825 dove si ha la condanna a morte di due carbonari (Tardini e Montanari). Anche Gregorio XVI sarà molto conservatore; mentre grandi speranze suscita l’elezione di Pio IX del 1846 e il suo primo provvedimento è l’amnistia per i reati politici e a questo provvedimento segue una cauta politica di riforme (istituisce una sorta di Parlamento che è la Consulta di Stato). Il 14 marzo del 1848, anno di grandi ondate rivoluzionarie in tutta Europa che investono anche lo Stato Pontificio, Pio IX concede una Costituzione (statuto temporale dei governi della Chiesa). In un primo momento Pio IX sembra guardare con simpatia la causa italiana rivoluzionaria, ma quando Carlo Alberto (Piemonte) muove guerra all’Austria, il Papa non può che condannare tale dichiarazione di guerra perché gli Imperatori asburgici sono grandi sovrano cattolici. Segue un periodo confuso e drammatico, vi è l’assassinio di Pellegrino Rossi, primo ministro dello Stato pontificio, da parte dei rivoluzionari e Pio IX è costretto a lasciare Roma per riparare a Gaeta. Si avrà la breve parentesi della Repubblica Romana diretta da un triumvirato di cui faceva parte Mazzini. La Repubblica Romana, pur avendo una breve vita, riesce ad emanare una costituzione che lasciava delle garanzie al pontefice. Pio IX chiese aiuto alla Francia, che inviò delle proprie truppe, facendo cessare l’esperienza della Repubblica Romana e il papa ritornerà a Roma il 12 aprile del 1850, restaurando lo stato pontificio e attuando una politica di segno molto diverso, rigidamente conservatrice ed antiliberale. Importante è la situazione legata al Piemonte e al regno di Sardegna. Anche il Piemonte è caratterizzato da un giurisdizionalismo. Era stata avviata nello Stato piemontese una legislazione eversiva che colpiva il patrimonio della Chiesa, incamerandolo nel patrimonio dello Stato e limitando, anche, la libertà degli enti. Già nel decennio precedente all’unificazioni le leggi Siccardi, così chiamate dal loro proponente ministro della giustizia, del 1850 avevano espunto dalla legislazione piemontese alcuni istituti di favore per la chiesa cattolica e cioè il foro ecclesiastico : cioè il giudizio per i chierici solo da parte dell’autorità ecclesiastica; l’asilo ecclesiastico : possibilità per i criminali di rifugiarsi nelle Chiese e nei conventi fuggendo alla giustizia dello Stato; aveva introdotto l’autorizzazione agli acquisti per i beni degli enti ecclesiastici per limitare quella che veniva chiamata Manomorta, cioè il fatto che i beni incamerati dagli enti ecclesiastici nel loro patrimonio fossero sottratti alla circolazione dei beni e delle ricchezze come se fossero nella mani di un cadavere e per questo gli acquisti dei beni degli enti religiosi sono soggetti ad autorizzazione statale. Nell’agosto del 1848 un’apposita legge sopprime l’ordine dei gesuiti, che svolgeva attività soprattutto nel campo educativo. Viene vietata ogni adunanza in qualunque numero di persone per i gesuiti e viene previsto l’esilio per i gesuiti non appartenenti al Regno di Sardegna. Viene, quindi, stabilito il diniego di alcune libertà che erano state garantite dallo Statuto Albertino emanato nello stesso anno. Nel marzo 1861 nasce il Regno d’Italia e uno dei principali artefici è Camillo Benso conte di Cavour; il suo orientamento nei rapporti tra Stato e Chiesa è il separatismo. Cavour è un separatista e il motto della sua politica ecclesiastica appare semplice ma ha un significato complesso: “ libera chiesa in libero stato”****. Ma qual è l’origine di questa formula? Sicuramente questa formula richiama quella del cattolicesimo liberale francese coniata da De Montalembert ( la Chiesa libera nello Stato libero ) che richiama un separatismo cattolico. Ma il pensiero cavouriano deriva anche dalla concezione di uno studioso calvinista di Ginevra, Alexandre Vinet, che aveva pubblicato un’opera nel 1842 sulla separazione della Chiesa dallo Stato, in cui aveva utilizzato formulazioni analoghe a quella che sarà propria di Cavour (legame più diretto perché zii di Cavour erano ginevrini).
Jemolo), ha evidenziato una terza importante influenza su Cavour per arrivare alla sua concezione separatista e al suo motto. C’era sicuramente il riferimento alla formula francese e alla formula di Vinet, ma un altro ruolo lo ebbero i giansenisti piemontesi (il giansenismo è un movimento cattolico che dava un’interpretazione radicale del cattolicesimo). I giansenisti piemontesi ebbero un ruolo nella conversione della madre di Cavour che era originariamente di religiose protestante, e quindi avevano influenzato anche Cavour. Margiotta Broglio ipotizza un’origine anche giansenista della formula cavouriana e in particolare in riferimento ad un’opera del IV secolo di Ottato di Milevi dal titolo “ Non è la Repubblica che è nella Chiesa ma la è la Chiesa che è nella Repubblica, cioè nell’Impero Romano ’’ tale formula viene citata anche da Sant’Agostino e San Girolamo e arriva nel pieno 800 ad influenzare, secondo Margiotta Broglio, Cavour nella sua formula. Una formula poliedrica come poliedrica era la figura di Cavour che sicuramente è stata influenzata dal cattolicesimo liberale francese, dalla dottrina protestante di Vinet, ma ha avuto anche un’influenza del giansenismo. Ma Cavour realizzata l’unità d’Italia si trova davanti ad un problema: il potere temporale del Papa. Lo Stato Pontificio è stato spogliato di gran parte dei suoi territori, ma Roma rimane sotto il potere temporale del Papa e per risolvere questo problema in un primo momento Cavour pensa ad un accordo con la Santa Sede, avviando delle trattive segrete. Si elabora una sorta di concordato che prevede da un lato la rinuncia del Papa al potere temporale e dall’altro una contestuale rinuncia dello Stato italiano alla politica giurisdizionalista, cioè a quelle forme di controllo sulla chiesa, riconoscendo libertà alla chiesa. Questo è un accordo di separazione, ma questo tentativo non raggiunge il risultato sperato perché Pio tronca ogni speranza di accordo e dichiara solennemente di rifiutare qualunque accordo. Importantissimi sono i discorsi parlamentari che si svolgono tra il marzo e l’aprile del 1861 sulla scelta della capitale l’Italia che era inizialmente fissata a Torino, ma già quando Roma è ancora sotto il dominio del Papa, viene fatta dal Parlamento italiano una chiara scelta a favore di Roma capitale. Anche lo stesso Cavour si espone in favore di Roma capitale, vista l’importanza della storia di Roma, direttamente con un discorso in Parlamento nel 1861. In tale discorso Cavour offre, in cambio della rinuncia unilaterale al potere temporale, un nuovo sistema di relazione tra Stato e Chiesa, superando il giurisdizionalismo che ha caratterizzato tutti gli Stati preunitari ed anche il Regno di Sardegna, per instaurare un regime di libertà e separazione tra Stato e Chiesa. Tutto questo avverrà attraverso la rinuncia degli strumenti di controllo del giurisdizionalismo, la fine del legame tra lo Stato e la Chiesa, la riconduzione della disciplina della Chiesa nel diritto comune per garantire nell’ordinamento la libertà della stessa e delle altre confessioni religiose. Naturalmente il Papa non accetterà questa offerta. Cavour ripropone, quindi, in Parlamento il suo orientamento separatista e sarà, anche, accusato da Montalembert per il suo motto “libera Chiesa in libero Stato” di aver travisato la sua formula perché lo studioso francese, pur essendo un cattolico liberale, è a favore del potere temporale del Papa. Cavour sarebbe stato colpito, insieme a tutti gli autori e complici dell’attentato alla Santa Sede, dalla scomunica da parte di Pio IX. Cavour, dopo aver realizzato l’Unità d’Italia, non potrà realizzare la sua politica perché di lì a poco muore. È interessante richiamare qualche aspetto della morte di Cavour. Nonostante fosse stato scomunicato e quindi escluso da ogni atto di culto legato alla Chiesa, Cavour aveva segretamente preso accordi con un frate francescano che, nel caso estremo, gli avrebbe comunque dato i conforti religiosi. Questo frate manterrà la sua parola e infatti, poco prima della morte, ebbe un colloquio con il frate francescano che gli diede i conforti religiosi e per questo subì delle sanzioni canoniche. Le ultime parole di Cavour al frate furono ‘’ libera Chiesa in libero Stato’’.