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Diritto Ecclesiastico: Relazioni tra Stato e Chiesa - Prof. Madonna, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti delle lezioni del prof. Madonna

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 04/12/2019

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Prof. Michele Madonna
1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO
1.1 Nozione
È la parte del diritto dello Stato che disciplina il fenomeno religioso a livello individuale, collettivo e
costituzionale.
Diritto Ecclesiastico: Diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso o comunque il diritto
dello stato relativo alla religione.
Si deve distinguere il diritto ecclesiastico da altri rami del diritto e anche definire i rapporti ecclesiastici con
altre discipline giuridiche e non.
Questa distinzione è importante se rapportata anche al diritto canonico. Questo è il diritto della Chiesa
Cattolica, il diritto interno.
Il diritto ecclesiastico si distingue da altri ordinamenti religiosi come quello ebraico o islamico o di altre
confessioni cristiane non cattoliche.
Il diritto ecclesiastico è dunque diritto dello stato e diritto canonico, che è diritto della chiesa.
Ci sono altri sistemi giuridici che non conoscono il diritto ecclesiastico come quello inglese e quello
americano. Essi usano una connotazione più ampia di “Law and Religion”.
Primo rapporto è con il diritto canonico e con altre discipline religiose.
Questa connessione si ha perché lo stato e le istituzioni pubbliche per disciplinare il tutto sono costretti a
essere legati a enti religiosi. Non si può conoscere il diritto ecclesiastico se non si hanno nozioni di diritto
canonico.
Ci possono essere momenti di collegamento e facciamo esempi:
1. In alcune leggi italiane si parla di “ministro di culto” ma non se ne dà una definizione. Questa viene data
per presupposto. Questo istituto è la presupposizione. La nozione che si presuppone è quella che le
singole confessioni religiose danno a questa figura. Nel nostro caso sarà il diritto canonico a dirci chi è
ministro di culto.
2. Ci sono materie in cui si rinvia al diritto confessionale.
3. Ci possono essere accordi, come nel sistema italiano, che hanno vigenza nell’ordinamento italiano ma
anche in quelli confessionali. Ad esempio il concordato è diritto ecclesiastico ma anche legge canonica
particolare (che vige in un particolare territorio).
Il diritto ecclesiastico riguarda il rapporto tra lo Stato stesso e la confessione religiosa.
Ciò che accomuna i diversi ambiti del diritto ecclesiastico è il carattere religioso.
Tra le discipline non giuridiche che hanno un rapporto col diritto ecclesiastico vi è la storia. Infatti tutta la
prima parte del nostro corso riguarderà la storia.
Tra le discipline giuridiche che hanno rapporti, invece, vi è:
-il diritto costituzionale;
-il diritto amministrativo (si pensi alla materia degli enti);
-il diritto tributario;
-il diritto penale;
-il diritto processuale penale (si pensi alla testimonianza di un qualsiasi ministro del culto che può astenersi
dal testimoniare);
-anche nell'ambito del privato (si pensi al tema del matrimonio religioso che può far conseguire effetti
civili);
-processuale civile (le sentenze di nullità del matrimonio canonico possono ottenere effetti civili);
-i più importanti a riguardo, sono i diritti confessionali (in primis il diritto canonico, che studia la chiesa
cattolica).
Per questo motivo è definita una materia interdisciplinare, perché tratta con più discipline.
Il carattere interdisciplinare del diritto ecclesiastico emerge in altri suoi aspetti perché l’unificazione tematica
è data dal suo oggetto, cioè il fenomeno religioso. Quando il diritto tocca il fenomeno religioso, ecco che
siamo in presenza di un problema che tocca il diritto ecclesiastico.
Questo poi si incrocia con altre moltissime discipline giuridiche e non giuridiche.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Prof. Michele Madonna

1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO

1.1 Nozione

È la parte del diritto dello Stato che disciplina il fenomeno religioso a livello individuale, collettivo e costituzionale. Diritto Ecclesiastico: Diritto dello stato che disciplina il fenomeno religioso o comunque il diritto dello stato relativo alla religione. Si deve distinguere il diritto ecclesiastico da altri rami del diritto e anche definire i rapporti ecclesiastici con altre discipline giuridiche e non. Questa distinzione è importante se rapportata anche al diritto canonico. Questo è il diritto della Chiesa Cattolica, il diritto interno. Il diritto ecclesiastico si distingue da altri ordinamenti religiosi come quello ebraico o islamico o di altre confessioni cristiane non cattoliche. Il diritto ecclesiastico è dunque diritto dello stato e diritto canonico, che è diritto della chiesa. Ci sono altri sistemi giuridici che non conoscono il diritto ecclesiastico come quello inglese e quello americano. Essi usano una connotazione più ampia di “ Law and Religion ”. Primo rapporto è con il diritto canonico e con altre discipline religiose. Questa connessione si ha perché lo stato e le istituzioni pubbliche per disciplinare il tutto sono costretti a essere legati a enti religiosi. Non si può conoscere il diritto ecclesiastico se non si hanno nozioni di diritto canonico. Ci possono essere momenti di collegamento e facciamo esempi:

  1. In alcune leggi italiane si parla di “ministro di culto” ma non se ne dà una definizione. Questa viene data per presupposto. Questo istituto è la presupposizione. La nozione che si presuppone è quella che le singole confessioni religiose danno a questa figura. Nel nostro caso sarà il diritto canonico a dirci chi è ministro di culto.
  2. Ci sono materie in cui si rinvia al diritto confessionale.
  3. Ci possono essere accordi, come nel sistema italiano, che hanno vigenza nell’ordinamento italiano ma anche in quelli confessionali. Ad esempio il concordato è diritto ecclesiastico ma anche legge canonica particolare (che vige in un particolare territorio). Il diritto ecclesiastico riguarda il rapporto tra lo Stato stesso e la confessione religiosa. Ciò che accomuna i diversi ambiti del diritto ecclesiastico è il carattere religioso. Tra le discipline non giuridiche che hanno un rapporto col diritto ecclesiastico vi è la storia. Infatti tutta la prima parte del nostro corso riguarderà la storia. Tra le discipline giuridiche che hanno rapporti, invece, vi è:
  • (^) il diritto costituzionale;
  • (^) il diritto amministrativo (si pensi alla materia degli enti);
  • (^) il diritto tributario;
  • (^) il diritto penale;
  • (^) il diritto processuale penale (si pensi alla testimonianza di un qualsiasi ministro del culto che può astenersi dal testimoniare);
  • (^) anche nell'ambito del privato (si pensi al tema del matrimonio religioso che può far conseguire effetti civili);
  • (^) processuale civile (le sentenze di nullità del matrimonio canonico possono ottenere effetti civili);
  • (^) i più importanti a riguardo, sono i diritti confessionali (in primis il diritto canonico, che studia la chiesa cattolica). Per questo motivo è definita una materia interdisciplinare, perché tratta con più discipline. Il carattere interdisciplinare del diritto ecclesiastico emerge in altri suoi aspetti perché l’unificazione tematica è data dal suo oggetto, cioè il fenomeno religioso. Quando il diritto tocca il fenomeno religioso, ecco che siamo in presenza di un problema che tocca il diritto ecclesiastico. Questo poi si incrocia con altre moltissime discipline giuridiche e non giuridiche.

Esempi:

  1. Matrimonio religioso che ha effetti civili. Qui chiaramente c’è un nesso con il diritto di famiglia o più ampiamente il diritto privato. Serve allora conoscere la disciplina civilistica di matrimonio con aspetti di pubblicazione, trascrizione, ecc... e poi anche regole di diritto internazionale privato.
  2. La disciplina costituzionale del fenomeno religioso incontra per sua definizione il diritto pubblico. Soprattutto per ciò che attiene alla libertà religiosa.
  3. La materia degli enti religiosi tocca problematiche di diritto civile (riconoscimento della personalità giuridica) che diritto amministrativo (le autorità competenti).
  4. Altro è il diritto tributario per la fiscalità.
  5. La disciplina della Santa Sede ha forti ricadute nel diritto internazionale perché essa ha una sovranità internazionale. Pensiamo che la libertà religiosa è riconosciuta anche nella CEDU, articolo 9.
  6. Nel nostro ordinamento si prevede una tutela penale delle confessioni religiose, quindi c’è un nesso con il diritto penale.
  7. Le materie di segreto dei ministri del culto, tocca problematiche penalistiche e processuale-penalistico. Ci sono poi rapporti con discipline non giuridiche. Dobbiamo però riflettere su cosa sia la religione. Ci può essere una risposta giuridica, però si attinge ovviamente ad altre discipline come la filosofia, la storia, la sociologia, insomma tutte discipline che possono essere connesse ad diritto ecclesiastico. Bisogna conoscere gli elementi essenziali per la comprensione dei fenomeni. Fa caso a sé la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, questo fa parte quasi esclusivamente del diritto ecclesiastico. Si cerca di isolare la parte storica del diritto ecclesiastico.

1.2 Breve storia del Diritto Ecclesiastico nelle Università italiane

Il diritto ecclesiastico italiano ha due fondatori che sono Francesco Scaduto e Francesco Ruffini. Francesco Scaduto La data di nascita del dir. ecclesiastico è la prolusione (lezione inaugurale dell'anno accademico) palermitana del 21 novembre 1884 tenuta da Scaduto. Scaduto ha insegnato a Palermo e Roma e a Palermo chiarisce il concetto di diritto ecclesiastico. Questa prolusione ha un antefatto e cioè la soppressione della cattedra di diritto canonico dalle facoltà di Giurisprudenza. Ricordiamo che c’era conflitto con il diritto canonico dovuto alle tensioni tra Stato e Chiesa con la presa di Roma. C’è stato il “ Non Expedit ” e cioè “non eletti né elettori”. Questa polemica travolge l’insegnamento del diritto canonico che aveva già di suo dei suoi problemi. Dalle ceneri del diritto canonico nasce il diritto ecclesiastico e viene data a Scaduto. Scaduto afferma che lo studio del diritto canonico è stato eliminato perché decaduto. Egli condivide la scelta dell’eliminazione dello studio del diritto canonico, parla di un insegnamento diventato “rancido”. Sottolinea la necessità dello studio di un diritto che egli definisce ecclesiastico, che è diritto dello stato, che regola il fenomeno religioso. Egli afferma che le leggi dello Stato che regolano i rapporti con le confessioni religiose presuppongono istituti della Chiesa stessa ma necessitano di una trattazione preliminare del diritto della chiesa. Il diritto ecclesiastico è dunque diritto dello stato, ma presuppone la conoscenza del diritto confessionale e cioè del diritto canonico, però solo di quegli istituti che servono per capire il diritto dello stato. Questa disciplina è tratta dal diritto tedesco. Pur essendo Scaduto un cultore di studi storici, l’impostazione è essenzialmente legata al diritto ecclesiastico vigente in Italia. Egli non affronta gli aspetti storici, se non con qualche nozione introduttiva. Aveva un’impostazione positivista. Sul piano politico è l’incarnazione di un’impostazione di carattere giurisdizionalista e cioè di uno Stato che vuole disciplinare e controllare con il proprio diritto anche la vita della Chiesa e delle confessioni religiose. Francesco Ruffini Piemontese. Tra il 1892 e il 1893 insegna a Pavia. Proprio a Pavia egli tiene una prolusione in cui si pone nel solco dello Scaduto e afferma che il diritto ecclesiastico è quello dello Stato, però attenua delle posizioni. Lo spazio dedicato al diritto della Chiesa non deve essere limitato solo agli aspetti necessari per comprendere gli istituti del diritto vigente, ma ci deve essere una trattazione organica del diritto della Chiesa. Ruffini non farà un proprio manuale organico, ma tradurrà un manuale di uno studioso tedesco, integrandolo con il diritto italiano. Ruffini si distanzia da Scaduto per il rapporto con la storia. Mentre Scaduto è positivista, Ruffini tiene legate storia e diritto.

Si affermano vaste autonomie e queste acquistano importanti competenze anche a livello ecclesiastico. Abbiamo dall’altro lato una perdita del potere statuale dall’alto, come l’unione europea. Abbiamo due diritti ecclesiastici, uno a livello regionale e uno a livello europeo. Nascono proposte di revisione della disciplina riferendosi a Scaduto. Una delle proposte è di denominare questa disciplina “Diritto e Religione” per recuperare quel diritto della religione che si stava separando. Qui possiamo inserire qualche riflessione su Musselli. Egli non ha mai preso posizione sulla denominazione della disciplina. Il suo libro si intitola “Diritto e Religione” e qualcuno ipotizza che questo fosse un segnale. Ma non l’ha mai espresso chiaramente. Musselli ha scritto il manuale di Diritto Canonico più diffuso in Italia e poi è stato ecclesiasticista e si occupa di storia e di diritto positivo fino poi a giungere ad una riflessione matura con in manuale che è molto essenziale perché è ad uso didattico. Sull’indirizzo metodologico Musselli scrive “tre tesi sull’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane”. Tre tesi:

  1. Insegnamento e lo studio del diritto ecclesiastico deve comunque comprendere tutta la parte del diritto statale in materia religiosa. Questo è un ritorno all’antico e si afferma il diritto tradizionale. Il cuore della materia è il diritto dello Stato che disciplina il fenomeno religioso.
  2. L’insegnamento deve dedicare attenzione al contesto giuridico e istituzionale europeo. Necessario è che questo insegnamento non sia limitato solo alla realtà italiana, ma deve avere un ampio respiro. Per contesto europeo si intende la tutela della libertà religiosa a livello europeo, ma anche Unione Europea con le sue competenze e non competenze, sia a livello di comparazione giuridica che ci sono in diversi stati.
  3. L’insegnamento può occuparsi di tutte le materie che hanno un valore pregnante con il diritto ecclesiastico. Cioè di tutte le materie che hanno una connessione con il fenomeno religioso. E allora il diritto ecclesiastico è quel diritto dello Stato che disciplina il fenomeno religioso, però è anche vero che questa disciplina si allarga a tutte quelle materie che hanno una connessione pregnante con il fenomeno religioso come ad esempio la bioetica. Questo perché le religioni hanno posizioni molto forti sulla bioetica e queste posizioni hanno influsso sulle scelte del legislatore e questo legittima l’ecclesiasticista e il canonista a dire la sua. Aggiungiamo però una parte quarta e cioè l’integrazione del diritto ecclesiastico con la storia. Esiste un nesso irrinunciabile tra diritto ecclesiastico e storia. Jemolo, appunto, afferma che “il diritto ecclesiastico è una disciplina eminentemente storica”. Questo vale in modo particolare per il diritto ecclesiastico italiano che ha una peculiarità in più, e cioè il fatto che in Italia e a Roma sono ubicati gli organi centrali della Chiesa Cattolica che è una delle confessioni più diffusa con più di un miliardo di fedeli. La questione religiosa, allora, non potrà mai essere una questione irrilevante in Italia, anzi. La regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa è intrecciata con la presenza a Roma del pontefice.

1.5 Importanza dello studio del diritto ecclesiastico

L’importanza per l’Italia è la presenza del Papa, ma l’interesse sta anche nell’attualità. La società italiana sta divenendo o è già divenuta una società multiculturale e multireligiosa e questo sta portando ad un nuovo interesse sul diritto ecclesiastico. Pensiamo a tutti i problemi tra islam e sistemi giuridici occidentali. Questo è ambito dell’ecclesiasticista. C’è una grande valenza storica della disciplina, però c’è anche una grande attualità. C’è anche un aspetto pratico e professionale. Questa è una materia a scelta tra quelle orali dell’esame di avvocato. Diritto ecclesiastico come palestra per il giurista perché ha un carattere interdisciplinare. Jemolo nel 1934 scriveva a un professore di religione ebraica della Statale di Milano, Falco, “nel mondo universitario questa cattedra è considerata l’ultima. Agli studenti questa materia appare inutile e tediosa. Fuori le domande sciocche della gente che dice se sei un prete spretato e che dice che ci vuole una fede profonda per insegnare il diritto ecclesiastico”. Lo stesso Scaduto nella prolusione del 1884 a Palermo dice “mi sentirò lusingato se in questo ateneo vi riuscirà ad infonderne alla gioventù non la disciplina ma la passione per il diritto ecclesiastico per la quale senza speranza di avvenire mi ero dato a coltivare”. Tuttavia, oggi il diritto ecclesiastico è importante poiché:

  • (^) È una materia professionalizzante (può essere portata all'orale dell'esame di Stato per avvocati, non per quella dei magistrati).
  • (^) È una materia importante anche per la formazione del giurista, poiché è interculturale.
  • (^) Tocca temi di grandissima importanza. Si pensi alla convivenza tra persone di diverse culture.

2. I SISTEMI DI RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE

2.1 Premessa Metodologica

Definizione di sistema. Per sistema non si intende un concetto fisso e immutabile. Il sistema è un insieme di rapporti che si instaurano tra stato e confessioni religiose. In uno stesso sistema possono esserci diversi temi. Ci può essere uno stato confessionista e uno stato separatista. Bisogna cogliere l’importanza della storia nelle problematiche dell’attualità. Sistema di relazione tra Stato e Chiesa: non è un sistema analogo a quello delle scienze esatte e non è neanche fisso. Possiamo definirlo (Astorri) come un insieme di rapporti più o meno vasti che si instaurano nell’ambito del diritto pubblico tra Stato e confessioni religiose. Non ci sono sistemi di relazione allo stato puro. Si può avere uno stato più o meno confessionita, oppure uno stato più o meno laico, ma questo più o meno non avrebbe senso se il sistema fosse esatto. Jemolo diceva non è possibile dire se un’obbligazione è più o meno solidale, o lo è o non lo è, mentre è lecito chiedersi se uno stato sia più o meno confessionista.

2.2 Il mondo classico, sistema monistico e nascita del dualismo

Lettera di accusa di Meleto a Socrate. Abbiamo evocato il processo a Socrate. Egli viene condannato a morte ad Atene, culla della democrazia, e una delle accuse mosse è quella di empietà e cioè di non credere negli dei della città. Alcune traduzioni si traducono come “ateismo”, quindi nel mondo classico, greco, se non si crede agli dei della città si rischia la morte anche se la cultura greca è comunque molto tollerante. Questo avviene perché si tratta di sistemi monistici. Sistema monistico : non c’è separazione tra elemento religioso e elemento statale, civile, pubblico. Socrate vive nella città di Atene, dove la religione degli dei non si poteva contestare. Accusando Socrate di empietà e ateismo lo si incolpa di aver cospirato contro le istituzioni dello stato. Questo vale per tutto il mondo greco. Situazione analoga abbiamo nel mondo romano, anche qui vi è un sistema monista. Tutti sono stati al Phanteon e prima era il tempio di tutti gli dei e a mano a mano che l’impero si estendeva accettava tutte le divinità però perseguitava i cristiani. Questo perché è un sistema monistico, i cristiani sono perseguitati non perché credono in Cristo, ma i romani non accettano che i cristiani non accettino l’unica religione comune dell’impero romano e cioè il culto dell’imperatore divinizzato. I cristiani rifiutano di bruciare incenso a Cesare e sono accusati di ateismo ed è la stessa accusa mossa nei confronti di Socrate. Per ateismo si intende non accettare le divinità tradizionale e questo attiene all’ordine pubblico, non attiene alla libertà di pensiero. Qui non c’è il concetto di libertà religiosa, non perché negata, ma perché estranea alla concezione del mondo classico. Il cristianesimo introduce per la prima volta nella storia il dualismo. Matteo capitolo 22: “date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Si deve pagare la moneta a Cesare. Questo significa che c’è uno spazio di Cesare e uno spazio di Dio, una distinzione: il dualismo. Nel mondo classico c’è l’unione tra sacro e potere politico, mentre nel mondo cristiano c’è uno spazio per Cesare e Dio, si origina il dualismo e si origina la libertà religiosa come scelta di appartenenza e si genera anche l’intolleranza religiosa. Ecco che io mi oppongo agli dei falsi e bugiardi. Importante è cogliere l’origine del dualismo cristiano. Questo brano va contestualizzato. “bisogna dare a Dio quello che è di Dio” Gesù dice che l’immagine che bisogna dare a Dio è l’uomo “a immagine di Dio li creò, maschio e femmina” e allora anche San Pietro sfidando le autorità ebraiche dice “bisogna ubbidire a Dio piuttosto che all’uomo”, e allora quando l’autorità contrasta con le leggi di Dio, bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Una chiarificazione del dualismo cristiano si ha con Papa Gelasio I. Egli scrive che ci sono due autorità che regolano il genere umano. L’autorità dei Vescovi e la potestà regale. A questa si aggiunge che la responsabilità dei sacerdoti è più grave (come peso maggiore) perché deve rendere conto a Dio di tutti gli uomini, re compresi. Facciamo un salto molto grande, arriviamo al 1885 con Leone XIII e la sua Enciclica “ Immortale Dei ”. Riprende il principio dualistico nel governo del genere umano. “Dunque Dio volle ripartito tra due poteri il governo del genere umano, cioè il potere ecclesiastico e quello civile, uno preposto alle cose divine e l’altro a quello umano. Entrambi sovrani nella propria sfera. Si immagina un’orbita nella quale ciascuno agisce in base al proprio diritto”. Si dice che il genere umano è soggetto a due poteri ma uno è preposto alla sfera religiosa e l’altro a quella temporale e sono sovrani nel loro ambito e ciascuno agisce in base al proprio diritto.

chiesa) e autonome (i loro ordinamenti possono darsi norme giuridiche nei propri ordinamenti)” quindi addirittura sarebbe più precisa della Costituzione. Tutte e due sono a servizio della vocazione sociale e personale per gli uomini. Devono “ sana cooperatio " tra di loro, una sana collaborazione perché il destinatario è l’uomo, la persona umana. C’è un’attualità del concetto di teocrazia? Si possono ipotizzare oggi delle ricadute della dottrina teocratica? Pensiamo all’islam. Pensiamo all’Iran che si proclama repubblica islamica. Vediamo che forme teocratiche non sono relative solo alla dottrina della chiesa, pensiamo alla Ginevra di Calvino. Calvino aveva instaurato a Ginevra una Repubblica Cristiana alla guida della città. Altri come D'Avack, aveva definito teocratico la Città del Vaticano perché c’è il papa a capo di tutto. Poi vedremo che questa tesi in realtà non convince perché in realtà lo Stato Città del Vaticano è uno stato strumentale, non ha una popolazione che fa scelte politiche. Grande punto interrogativo è l’ISIS, lo Stato Islamico. Qui però forse quello che manca è lo Stato.

2.4 Cesaropapismo

Nel sistema cesaropapista l’elemento religioso è sottoposto al potere politico , è il sistema opposto al sistema teocratico. E a questo proposito, Francesco Ruffini, osserva che mentre il sistema teocratico rimane a livello teorico, è una dottrina che la chiesa ha sostenuto per un certo periodo, e si realizza in maniera concreta in periodi brevi, il cesaropapismo, invece, è un sistema largamente presente nella storia. Facciamo riferimento al sistema costantiniano. Sistema Costantiniano. Sistema tendenzialmente cesaropapista. Ci si riferisce a Costantino, IV secolo d.C., nel 333 c’è l’editto di Milano sulla libertà religiosa, quindi si afferma questa libertà e il cristianesimo che era fino a quel momento stato perseguitato diviene una religione lecita “ religio licita ”. Costantino però favorisce molto lo svilupparsi della religione cristiana. Attua però un controllo ampio sulla chiesa. Pensiamo solo alla presenza di Costantino nel 325 al Concilio di Nicea convocato da egli stesso. Importante è l’autodefinizione che Costantino si dà “Vescovo Esterno” “Vescovo per gli affari esterni”. Questa politica cesaropapista è proseguita dagli imperatori romani. In questo periodo, dunque, anche a livello legislativo e giudiziario, la potestà della chiesa è sotto l’imperatore. Nel 380 d. C. Teodosio proclama il cristianesimo religione ufficiale dell’impero ma prosegue la politica imperiale di controllo della Chiesa. Dopo la caduta dell’impero romano d’occidente, 476, il cesaropapismo continua la sua esperienza nell’impero romano d’oriente. Questo si amplia. Gli interventi imperiali sono molto presenti, è il periodo delle eresie cristologiche e ricordiamo che la chiesa è ancora una. Gli imperatori svolgono un ruolo controverso in cui comunque abbiamo l’arianesimo e altri. Riteniamo emblematico alcuni tratti dello stesso “ Corpus Iuris Civilis " di Giustiniano. Siamo nel VI secolo d.C. e come testimonianza di questo notiamo che il Codex di Giustiniano intitola il libro primo libro “sulla trinità e sulla fede cattolica, e che nessuno osi discutere questo dogma”. Nessuno può contestare la trinità ed è la negazione della libertà religiosa a tutela della fede cattolica. Siamo nel 1054 d.C con lo scisma d’Oriente tra chiesa cattolica e ortodossa, il cesaropapismo continua. In tutti i paesi di proiezione ortodossa sono orientati al cesaropapismo, almeno fino alla caduta nel 1453 per mano dei turchi. Non crolla però il sistema cesaropapista, che si sposta a est: è la Russia zarista l’erede di questo sistema. Questa è la politica russa fino al 1917 con la rivoluzione d’ottobre. Si afferma qui un sistema sovietico molto diverso, di stato comunista. Dopo la caduta del sistema comunista che sistema c’è oggi? Alcuni parlano di un nuovo cesaropapismo con la politica di Putin, forse è eccessivo, però oggi in russia c’è un forte legame tra potere politico e chiesa ortodossa. “Giovanni Codevilla, Trieste”. Torniamo all’occidente. Qui dopo il 476 d.C. si affermano i regni romano barbarici. Possiamo dire che c’è una tensione dialettica molto forte tra chiesa e papato dovuta al fatto che molti di questi regni e popoli non abbracciano il cattolicesimo, molti abbracciano l’arianesimo. Questa tensione termina quando si crea un’asse molto forte tra la chiesa, il papato e la monarchia franca carolingia. Questa deve molto alla chiesa, almeno nel suo sorgere. Essa nasce dall’usurpazione della dinastia merovingia, e Pipino il Breve trova l’appoggio della chiesa e del papa. I franchi si erano convertiti al cattolicesimo. Figura centrale è quella di Carlo Magno, egli viene incoronato imperatore del Sacro romano impero d’occidente nell’800 la notte di Natale da parte di Leone III. La politica di Carlo Magno e dei sovrani carolingi è un nuovo cesaropapismo. Nuovo perché è su basi nuove e nuovo perché nuovo è il contesto in cui si sviluppa. Il cesaropapismo cristiano era alle prese con una chiesa

nascente, qui invece si sta affermando una chiesa solida e il primato papale. Le leggi imperiali investono sia l’aspetto secolare che quello religioso, sono i “ capitularia " e sono “ mundana ” e “ ecclesiastica ”. C’è un’estensione del cristianesimo che combatte militarmente per la diffusione del cristianesimo. Abbiamo però un periodo di decadenza della chiesa e il papato si indebolisce notevolmente. Prosegue sempre una politica cesaropapista dai successori di Carlo Magno e diventa ampia con il Sacro romano impero germanico. Ad un certo momento, X secolo d. C., Ottone I diventa imperatore, 962, “ privilegium ottonis ”, sancisce un aspetto importante e cioè che per la validità dell’elezione papale questa dovesse avvenire con il consenso dell’imperatore del sacro romano impero e alla presenza dei suoi rappresentanti. In questo periodo sono scelti papi legati agli imperatori tedeschi. Questo aspetto della nomina non riguarda solo la nomina del papa, ma riguarda soprattutto le nomine dei vescovi c.d. “lotta per le investiture”. Questa lotta per le investiture è investitura del clero e dei vescovi e su chi debba nominarli. La chiesa vendica la potestà esclusiva. Però c’era anche l’autorità imperiale che rivendicava queste cose, siamo nell’epoca del feudalesimo e abbiamo i Vescovi Conti. Essi sono vescovi ma svolgono anche funzioni civili. Questa lotta per le investiture acquista caratteri di particolare durezza. La Chiesa supera il periodo dei secoli bui e si innesta un periodo di riforma. Gregorio VII è il primo grande papa teocratico. Prima però nel 1059 si era stabilito che l’elezione pontificia spettasse ai soli cardinali e che smentiva il privilegio ottoniano, non serviva l’intervento dell’imperatore. Con Gregorio VII c’è la riforma gregoriana “ Dictatus Papae ” e questo continua il conflitto perché invece gli imperatori tedeschi vogliono proseguire con il cesaropapismo e la lotta alle investiture è il fulcro di questa lotta. Ruffini parla di “lottatori”. Culmine della lotta è sotto Gregorio VII nel suo conflitto con l’imperatore germanico Enrico IV. Anche l’imperatore è soggetto al papa e si arriva alla scomunica dell’imperatore 1076, e l’imperatore per salvare il trono è costretto a chiedere perdono al papa e a Canossa, gennaio 1077, nella neve per 3 giorni e 3 notti aspetta e il papa lo riceve e perdona. Questo segna poi l’inizio della fine di Gregorio VII. Enrico finge di piegarsi e riprende il conflitto e costringerà Gregorio VII a morire in esilio. Prosegue la lotta alle investiture e si conclude con il “Concordato di Worms”, primo concordato della storia, siamo nel 1122 Enrico V e Callisto II. Si fa un’eccezione per le terre tedesche, ma per il resto si sancisce la “ libertas ecclesiae ” quindi la chiesa vince. Dopo Worms il sistema cesaropapista sembra soccombere, però nello stesso momento anche la dottrina teocratica raggiunge il massimo con Bonifacio VIII ma si cede il passo poi alle monarchie nazionali. Segnaliamo che questo tramonto del sistema di cesaropapismo avrà bagliori lontani più avanti. Pier Giovanni Caron sostiene che la politica napoleonica, di Napoleone dei francesi, è una politica di tipo cesaropapista, forse è eccessivo perché Napoleone è anche figlio della rivoluzione e erede del giurisdizionalismo francese. Culmine della teocrazia papale è Bonifacio VIII con lui però inizia anche la decadenza del potere del papato perché immediatamente dopo la fine del pontificato di Bonifacio VIII abbiamo la “Cattività Avignonese”. Questo è il trasferimento della sede pontificia da Roma ad Avignone. Teniamo presente che Avignone non appartiene al regno di Francia ma è posta sotto il controllo del papa. Questa dura fino alla seconda metà del

  1. Poi c’è il ritorno della sede pontificia a Roma e ad esempio Santa Caterina da Siena sostiene questo ritorno che poi avviene. Subito dopo la fine della cattività avignonese, assistiamo ad una crisi e cioè lo Scisma d’Occidente. Fenomeno del papa e antipapi. Più pontefici che si contendono poteri politici. Abbiamo periodi con addirittura 3 pontefici. A questo periodo di crisi si risponde con le dottrine “Conciliariste”. Conciliarismo: dottrina che teorizza la superiorità del concilio ecumenico sul papa. Il papa non ha un primato ma sarebbe sottoposto al potere di tutti i vescovi. Siamo nel 1414 a Costanza e 1431 - 1437 Basilea. Eugenio IV non riconosce questo concilio e con la bolla nel 1439 “ Detentur Caeli ” riafferma la superiorità del papa. Tramontano le dottrine conciliaristiche. Terza grande crisi è la riforma protestante, 1517. Ad avviarla è un monaco agostiniano, Martin Lutero, che mette in discussione il primato pontificio, la struttura gerarchica della chiesa, e l’ordinamento giuridico della chiesa. Definisce i canonisti “cattivi cristiani” e brucia la bolla di Leone X e brucia le collezioni del “ corpus iuris canonici ”. Interessante è vedere come Lutero concepisce i rapporti tra Stato e Chiesa. Nella sua polemica contro la chiesa cattolica, egli ha una visione spiritualistica, è il regno di Cristo e non deve avere contaminazioni con il potere, non ci deve essere neanche un diritto canonico, però la chiesa ha bisogno comunque di un’organizzazione. Questo soggetto nella concezione luterana è lo Stato. Questo segna una sottomissione. Nel mondo protestante la disciplina esterna spetta allo Stato. Nel mondo protestante si delinea un sistema di chiese e di stato. Ci sono chiese nazionali e permangono anche oggi in cui l’organizzazione ecclesiastica è

Il giurisdizionalismo assume diverse connotazioni e denominazione a seconda delle varie epoche storiche e dei paesi. Gallicanesimo: così viene chiamato in Francia. Esso trova la sua espressione nel 1438 a Bourges, si afferma la superiorità del concilio sul papa, e poi dall’altro lato si afferma che il potere del papa trova un limite nell’autorità del sovrano francese. In realtà in Francia il re è più capo della chiesa di quanto non lo sia il papa. Regalismo: così è chiamato in Spagna. Giuseppinismo: così chiamato in Austria. Ci si riferisce a Giuseppe II e tra la fine del ‘700 segue sulla scia di una politica inaugurata da Maria Teresa di marcato stampo giurisdizionalista che attua in tutti gli stati dell’impero, Lombardia compresa. Questa politica vuole eliminare la giurisdizione papale sull’ordinamento cattolico e questo sopravvive almeno fino alla metà dell’800, nel 1855 con il concordato tra Austria e Santa Sede. Febronianesimo: così in Germania. Seconda metà del XVIII secolo. Prende il nome da un vescovo tedesco che assumendo lo pseudonimo di Febronio nel 1763 scrive “De stato ecclesiae” e si propongono tesi giurisdizionaliste. Anche nelle Regioni italiane si applicano queste teorie. La culla della politica giurisdizionalista in Italia era la Serenissima, la repubblica veneta. Leopoldismo: questa politica è attuata anche nel Gran Ducato di Toscana con riferimento a Pietro Leopoldo di Toscana che è il fratello di Giuseppe II e questa politica che ha lo scopo di sottoporre la chiesa al controllo dello stato ma anche di riformare la chiesa dall’interno trovando l’appoggio del Vescovo di Pistoia, Scipione dei Ricci, che abbraccerà queste riforme. Tancismo: dal nome del ministro Bernarno Tannucci, nel regno di Napoli. Quali sono gli iura circa sacra? Ci sono due categorie:

  1. Diretti a proteggere la Chiesa stessa. Si collegano al giurisdizionalismo confessionista. “ Ius advocazie ” (diritto di essere avvocato) il giudice è il protettore della chiesa, colui che la deve difendere. E questo porta problemi per chi non si riconosce nella chiesa. “ Ius riformandi ” è anche il diritto di intervenire nella vita interna della Chiesa per migliorarne il funzionamento e in questo le politiche giurisdizionaliste trovano un punto di incontro con istanze di riforma all’interno della Chiesa.
  2. Diretti a difendere lo Stato dalle pretese della Chiesa. Si esplicano nello “ ius ispectionis ” (diritto di vigilare sulle attività delle chiese), entrare sugli atti interni della chiesa ad esempio. Lo “ ius cavendi ” o diritto di controllo preventivo sulle leggi e i decreti ecclesiastici. Questo diritto si esplica in alcuni istituti. Sono: 1. Il placet regio per gli atti dell’autorità ecclesiastica. 2. L’ exequatur del sovrano che dà vigenza agli atti dell’autorità ecclesiastica. 3. Istituto dell’appello per abuso, e questo è la facoltà per i sudditi di ricorrere agli organi dello stato per far valere i loro diritti contro gli abusi da parte dell’autorità della chiesa stessa. Ci si può appellare al sovrano per abusi che il fedele suddito ha subito all’interno della chiesa, e questo mette in discussione la giurisdizione ecclesiastica perché è il sovrano in ultima istanza a giudicare la questione. “ Ius exclusivae ” attiene ad un’altra libertà della chiesa. Il sistema giurisdizionalista pone dei limiti a questa libertà e in certi casi estremi prevede un diritto di nomina da parte del sovrano ma pone la riserva di esprimere il proprio gradimento sulla nomina di alcune persone negli uffici ecclesiastici (parroco e vescovo). “ Ius dominii eminentis ” cioè anche diritto di disporre del patrimonio ecclesiastico. Esso è un patrimonio su cui lo stato può esercitare propri controlli per arrivare alla spoliazione dei beni stessi. Vediamo come questi iura siano il diritto di ispezione che attiene alla libertà di culto, lo ius cavendi investe la potestà legislativa della chiesa e la potestà giurisdizionale della stessa chiesa. Lo ius exclusivae è la scelta della gerarchia della chiesa e lo ius dominii eminentis limita la chiesa ad avere dei beni. Per riassumere abbiamo:
  3. Alcuni diritti a protezione della chiesa a protezione degli stati
  4. Diritti per limitare diritti della Chiesa Questo delineato è il giurisdizionalismo confessionista. Giurisdizionalismo non confessionale. Modello attuato nell’Italia post-unitaria. Questo sistema è un “giurisdizionalismo aconfessionale” come dice Ruffini.

In generale anche nei moderni stati democratici possiamo dire che siamo in presenza di politiche e scelte legislative giurisdizionaliste in cui lo stato esercita una giurisdizione sulla sfera religiosa. Si distingue dal giurisdizionalismo confessionale, dal fatto che vengono meno i diritti di protezione della chiesa. Non vengono meno, però, i poteri di controllo dello stato sulla chiesa. Musselli in un suo scritto del 2015 propone una tesi molto controcorrente. Si fa paladino del neogiurisdizionalismo. Forme di controllo che Musselli ravvisa ad esempio nella costruzione dei luoghi di culto, ad esempio in Svizzera. Emerge un’opinione personale che giustifica questo neogiurisdizionalismo, su basi nuove giustificato da situazioni di emergenza. “Catene d’oro” 1881, discorso di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona. Egli mette in guardia contro i rischi per la chiesa cattolica del giurisdizionalismo. Riconosce anche una valenza positiva, però dice che ci sono cose che proteggono la chiesa, però sono d’oro, ma pur sempre catene e l’esigenze è quella di sciogliersi dalle catene e affrontare i rischi della libertà. E secondo Madonna bisogna sempre affrontare la libertà.

2.5 Il separatismo

Sistema che teorizza la separazione dello Stato dalla Chiesa. In un certo senso si ricollega al dualismo cristiano che abbiamo visto essere alla base della dottrina della Chiesa stessa. Eppure quando nella chiesa dell’epoca e ancora oggi si parla di separatismo permane un giudizio negativo. Questo avviene perché se il principio generale è la separazione degli ambiti tra stato e religioni, un corollario di questo principio nella sua attuazione è la riconduzione del fenomeno religioso nell’alveo del diritto comune e soprattutto la riconduzione della disciplina giuridica delle comunità religiose nel comune diritto delle associazioni. Origini della dottrina separatista è all’interno di alcune comunità religiose di alveo protestante. Questo può sembrare contraddittorio con quello che abbiamo visto, sul carattere statualistico della concezione protestante. Però abbiamo visto che il protestantesimo ha tante anime e insieme all’anima luterana statualista e all’anima teocratica calvinista, abbiamo anche gruppi minoritari che hanno una concezione separatista dei rapporti tra stato e chiesa e sono gli anabattisti in Germania, sui quali cadono i fulmini di Lutero, gli indipendenti in Inghilterra. Anabattisti e Indipendenti fondano la concezione separatista su basi religiose. Si rifiuta il legame con lo stato che è giudicato impuro e corrotto, un po’ come Agostino. Lo stato è impuro e le chiese non devono contaminarsi con lo stato, devono gestirsi autonomamente e devono essere finanziate da sole, senza aiuti dello stato, non vogliono le catene d’oro e non le vogliono su basi religiose. Queste concezioni trovano attuazione importante fuori dall’Europa perché saranno alla base del formarsi di uno dei sistemi separatisti nord americani, che vige in USA. Separatismo americano. Proprio un’istanza religiosa porta alla nascita di alcuni Stati degli Stati Uniti e il problema è quello della libertà religiosa dei dissidenti. Le prime colonie americane sono fondate da persone che fuggono dall’europa perché non è riconosciuta la libertà religiosa. I padri pellegrini vogliono portare quei principi di libertà religiosa per farli vivere in una terra dove poter vivere e prosperare. Fin dall’inizio il separatismo americano si presenta come permeato di religione. Si osserva che il separatismo americano è un separatismo nella religione ma non dalla religione, a differenza di quello francese. Separatismo dalle chiese ma non dalla religione, che rimane elemento fondamentale della società e della democrazia americana. Infatti vi è:

  1. Forte presenza della religione. I presidenti americani giurano sulla Bibbia, lo stesso simbolo del potere economico americano ha la sua base in un motto religioso.
  2. Pluralismo confessionale. Mentre in Europa c’è una chiesa dominante che è quella cattolica, il sistema americano nasce come sistema pluralistico.
  3. Sistema in cui non c’è una questione proprietaria della chiesa. Non c’è una questione del patrimonio ecclesiastico. Le chiese qui non hanno alla base una rendita di posizione, sono libere di svilupparsi anche nella libertà di possedere i beni. Poi abbiamo la Costituzione americana del 1787. Oggi è ancora la Costituzione e ha norme specifiche in tema di rapporto tra Stato e Chiese che sono in vigore e alla base del modello del separatismo americano. Primo emendamento (1791) dice che “il congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di stato o che proibisca il libero esercizio di una religione ecc...”. Ruffini muoveva una critica a questo modello separatista americano, dicendo che non fosse un sistema puro. Si pone come fonte di discriminazione per gli avi; questo era sicuramente vero nel momento in cui Ruffini riflette (siamo alla fine dell’800). “Le idi di Marzo” (film). Forse in realtà nessun ateo può candidarsi alla presidenza degli USA...

restaurazione e il secondo impero di Napoleone III che prende le distanze. E poi l’avvento della Repubblica in Francia. Vera e propria separazione si delinea nei primi anni del ‘900. Siamo nel 1905 e viene emanata la “ Lois de séparation ”. Articolo 2 dice che non può essere riconosciuta, né sovvenzionata, alcuna religione dello stato. È un separatismo rigido e rigoroso che si distanzia da quello americano amico delle religioni perché è ostile già dal suo sorgere. La Francia si dichiara stato laico attraverso la Costituzione. Ultimamente sta attenuando questa forma di laicità assoluta. Separatismo dalla religione ma non dalle chiese. Questo separatismo fino ad oggi vive molti cambiamenti però in realtà la base è questa. La Francia è un paese formalmente e Costituzionalmente laico a differenza dell’Italia. “ La France est une république indivisible, laique, etc... ”. Separatismo Sovietico Affonda le sue radici nella Rivoluzione Russa del 1917. Essa porta alla formazione di uno Stato Ideocratico perché nel pensiero marxista leninista, il diritto appartiene alla sovrastruttura quindi il diritto è uno strumento a servizio del Partito. Il concetto è quello della legalità socialista e questo investì il diritto ecclesiastico del diritto comunista sovietico. L’articolo 1 del decreto del 1918 e l’articolo 124 della costituzione del 1936 dal punto di vista formale riconoscono la libertà religiosa. In realtà questo riconoscimento formale (appunto) anche a livello costituzionale, è più apparente che reale. La dottrina più avvertita (Codevilla) parla di finzione costituzionale. Infatti, chi esercita libertà religiosa è discriminato, perché non può accedere alle cariche pubbliche. Altro postulato del separatismo è la riconduzione della disciplina del fenomeno religioso alla sfera del diritto comune, del diritto privato. Le singole associazione religiose vivono nella sfera privata. Ma di fatto col comunismo non esiste più la sfera privata. Esse devono essere registrate e dipendono finanziariamente totalmente dallo stato. Nel modello americano si da molto spazio alla libertà dei privati, nel sistema sovietico si nega e quindi da un identico postulato abbiamo effetti opposti. Il separatismo sovietico è separatismo formale, ma sostanzialmente diventa ben altro. Le associazioni devono essere registrate, tutti i loro mezzi devono essere forniti dallo Stato, lo Stato impone ad esse di svolgere attività puramente religiose e non attività sociali, la religione è estromessa dalla scuola. La scuola propugna l’orientamento ateistico, è una scuola “confessionale in senso ateistico” estirpando dall’educazione dei giovani riferimenti alla religione. Si arriva nel 1960 nel codice penale a dire che chi viola il principio di separazione tra stato e chiesa è punito penalmente. Se lo stato sovietico si autoqualifica separatista e formalmente lo appare, tale autoqualificazione non corrisponde alla realtà. Alcuni autori (Codevilla) parlano di un “giurisdizionalismo ateo”, perché ci sono penetranti e odiosi controlli statali a danno delle confessioni religiose. Carlo Cardia, Astorri parlano di “confessionismo ateo” scelta dell’ateismo come confessione religiosa su cui si fonda il sistema. Lo scopo che lo stato di propone è la scomparsa del fenomeno religioso non solo dalla sfera pubblica, ma anche dalla coscienza individuale dei cittadini. “Combattere la religione è l’abc di ogni materialismo” dirà Lenin. La costituzione del 1936 di Stalin, riconosce la libertà religiosa, ma non la propaganda religiosa, riconosce solo la propaganda ateistica. Più simili all’URSS come Romania e Bulgaria, più blando in Polonia per la presenza della Chiesa Cattolica. Il paese di maggior impronta ateistica è l’Albania. Siamo nel 1989 con il crollo del comunismo. In Russia c’è una legge sulla libertà religiosa, già nel 1990. La Costituzione del 1993 proclama la libertà religiosa e la laicità dello stato, ma una legge del 1997 sulle associazioni religiose, ha introdotto significativi elementi di confessionismo a favore della chiesa ortodossa. Pericolo è un ritorno al cesaropapismo (eccessivo) ma magari ad un giurisdizionalismo confessionista che è il sistema della Russia zaarista. Importante evoluzione si ha negli altri paesi ex comunisti. C’è un riconoscimento della libertà religiosa individuale e collettiva e inizia una vivace stagione concordataria. Accordi con Croazia, Estonia, Lituania, Slovacchia, Bulgaria ecc... In Polonia il separatismo della costituzione del 1952 era solo nominale perché il sistema del separatismo sovietico discriminava gli altri. Però qui il ruolo sociale della Chiesa cattolica è sempre stato forte. Nel primo periodo si tenta una persecuzione dura contro la chiesa cattolica, poi si cercano degli accordi parziali con il regime comunista.

Nel 1989 crolla il regime comunista e viene emanato un corpus di leggi sulla libertà religiosa individuale e collettiva e la costituzione del 1997 sancisce la separazione amichevole tra stato e chiesa e l’articolo 25 della Costituzione polacca dice che i rapporti sono regolati da accordi, che sono i concordati, e lo si estende anche alle altre confessioni religiose. Si arriva al concordato del 1993 che viene ratificato solo nel 1998. Concludiamo dicendo perché il separatismo sovietico tradisce le premesse del vero separatismo? Perché nega in radice il principio del dualismo cristiano che è alla base della dottrina cristiana. Quel dualismo che riconosce un legittimo spazio allo Stato, “dare a Cesare”, ma ne respinge la divinizzazione, la statolatria, cioè il culto dello Stato che accomuna i regimi totalitari. Friedeberg viene ripreso da Ruffini: “nel sistema separatista gli uomini devono poter trascorrere la propria vita, dalla culla alla tomba, senza che a loro venga, da parte dello stato, nessun impaccio come nessun impulso di carattere religioso”. È un modello difficile da realizzare. Lo stesso Ruffini fa una conclusione e dice che i modelli americano e francese non si affermano mai allo stato puro, ovviamente, e che “il sistema separatista è per origine storica e forse per fatale necessità, il separatismo è una dottrina irriducibilmente inevitabilmente utopistica, non realizzabile”. Abbiamo visto che questa posizione trova conferme ma questo non è sminuire i pensieri separatisti, perché anche le utopie influenzano i rapporti tra Stato e Chiesa. Digressione a caso su Cuba... (Non lo abbiamo trattato L.C.) Cuba segue il modello sovietico in uno Stato con una forte presenza cattolica. Costituzione Cubana del 1976 parla molto bene di separatismo. “Nella Repubblica di Cuba le istituzioni religiose sono separate dallo stato”. Anche a Cuba la realtà è diversa perché fino al 1991 i cattolici praticanti non possono iscriversi al partito comunista e in un regime di partito unico sono esclusi dalle principali cariche pubbliche. Nel 1992 c’è stata una riforma Costituzionale che dice all’articolo 42 che non si può essere discriminazione per la fede religiosa. Anche l’articolo 43 dice che non ci possono essere discriminazioni all’accesso a cariche o impieghi nello stato.

2.6 Modello Concordatario

Concordato: è un accordo bilaterale tra Stato e Chiesa. L'origine dell'istituto del concordato è molto antico: già nel Medioevo ci sono esempi significativi. Primo esempio di concordato della storia è stato il concordato di Worms (pronuncia: vorms), 1122, che pone fine alla lotta delle investiture tra Regno e Chiesa. Si afferma il principio della libertà della Chiesa, e che al Papa spetta il potere di elezione dei vescovi. Concordati che, pur avendone fatti tanti, non sempre hanno portato bene alla Chiesa. Minori sono le concessioni dei papi. “Historia concordatorum, historia dolorum”, e vedremo. Vediamo la natura giuridica del concordato. Esistono tre teorie:

  1. Teoria dell’indulto. Il concordato è una graziosa concessione fatta dalla Santa Sede agli Stati. Il Papa concede alcune prerogative in via unilaterale agli Stati.
  2. Teoria legale. Il concordato pur traendo origine da un accordo, è legge dello Stato e questa è una teoria statualistica perché esalta la potestà dello Stato.
  3. Teoria convenzionale. Il concordato è un accordo bilaterale ed è accordo tra potestà originarie e sovrane. Questa teoria rispetta maggiormente il principio dualistico, cioè rispetta l’ordine proprio dello Stato e della Chiesa. L'accordo regola le cose miste, in cui coesistono interessi sia della chiesa che dello stato. Esempio in cui coesistono interessi diversi è il matrimonio che per la chiesa è un sacramento mentre per lo stato è un negozio giuridico civile. Altro esempio è l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Il concordato serve a regolare bilateralmente queste materie miste dove ci sono interessi spirituali e temporali. Questo è conforme ad un principio dualistico ma anche ad una natura giuridica del concordato, e questo lo diceva anche Ruffini. Non possiamo tracciare una storia dei concordati. Ci soffermiamo ad un periodo recente. Ricordiamo il concordato nel 1801 il concordato napoleonico che pone fine al separatismo francese e che rilancia fortemente il sistema giurisdizionalista, o gallicano. Vi è una nomina statale dei vescovi (da parte del presidente della repubblica). Segnaliamo che ci sarà anche un concordato italiano del 1803 fatto sempre da Napoleone. Vanno segnalati i concordati della restaurazione, cioè quel periodo storico che segue la caduta dell’astro napoleonico. Questi concordati, pur situandosi in un orizzonte giurisdizionalista, hanno una ispirazione tendenzialmente confessionista in senso cattolico.

Oggi i modelli di concordato sono. Astorri li classifica in tre modelli:

  1. Concordato completo. In un unico accordo tra Stato e Santa Sede sono trattate tutte le materie miste. Questo è il modello seguito dal concordato Lateranense del 1929 e anche oggi dai concordati dei Lander tedeschi. Ha avuto meno successo rispetto agli altri due modelli.
  2. Accordi paralleli. Si hanno diversi accordi su materie diverse, che hanno lo stesso valore giuridico formale. Modello degli accordi spagnoli del 1979.
  3. Concordato quadro. C’è un accordo generale (in cui ci sono i principi generali) ma poi si rimanda ad ulteriori accordi sulle singole questioni. Questi accordi ulteriori spesso sono tra Santa Sede e Stato; altre volte però questi accordi prevedono ulteriori intese bilaterali tra organi dello Stato (Ministeri) e organi della chiesa (Conferenze Episcopali Nazionali). Modello oggi vigente in Italia. È il modello più seguito. Il concordato è un istituto alla moda perché la Santa Sede ha rapporti diplomatici con molti stati e con molti ha concluso diversi accordi nel periodo post conciliare. Ci sono anche motivazioni politiche della fioritura dei concordati perché per gli Stati è un motivo di prestigio concludere accordi con la Santa Sede e anche per la Chiesa c’è l’interesse perché da sempre vede gli accordi concordatari come garanzia di libertà. Ulteriore elemento che va segnalato è quello relativo alla prassi legislativa degli stati moderni. La prassi è quella della legislazione contrattaria. Ora è chiaro che questa tendenza favorisce l’istituto concordatario. Oggi gli Stati con cui la Santa Sede ha rapporti diplomatici sono 180. Il concordato oggi si presenta come un accordo di libertà, così come è stato definito quello del 1984.

3. RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE IN ITALIA

DALL'UNITÀ AI NOSTRI GIORNI

3.1 Politica ecclesiastica negli Stati preunitari

A parte lo Stato Pontificio che ha una storia a sé, il modello è di carattere giurisdizionalista. Giurisdizionalista confessionista è quello del Regno di Napoli e poi del Regno delle due Sicilie. Abbiamo la Legazia Apostolica : istituto secondo cui il re, il monarca di Sicilia, è il legato nato del papa sull’isola. Il papa può inviare propri legati, i nunzi apostolici, quindi è il sovrano che ha questo privilegio e ha una vera e propria giurisdizione negli affari ecclesiastici. Carattere giurisdizionalista è la Toscana e il Lombardo Veneto. Stato Pontificio Parlando dello Stato Pontificio diciamo che c’è la repressione dei carbonari da parte di Leone XII. Dopo la morte di Leone XII e di Pio VIII c’è il pontificato di Gregorio XVI. Grandi speranze suscita l’elezione di Pio IX eletto nel 1846 e fa l’amnistia dei reati politici. Questo genera l’etichetta di “papa liberale” con l’editto del perdono, e ci sono riforme nello Stato Pontificio e istituisce una consulta di stati e dopo i moti rivoluzionari del 1848, anche il papa Pio IX emana una costituzione nel marzo 1848 “Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati della Chiesa”. Inizia però il risorgimento italiano con la successiva Unità e Pio IX sembra guardare con simpatia alla causa italiana, fino alla prima guerra contro l'Austria. Ci sono poi rivolgimenti nello Stato Pontificio, a novembre viene assassinato Pellegrino Rossi e poi Pio IX deve andare a Gaeta e si ha questa parentesi della Repubblica Romana che è retta da un triumvirato con Giuseppe Mazzini, Aurelio Sarpi, Carlo Armellini. La Repubblica Romana termina e Pio IX torna a Roma e cancella le aperture liberali fatte in precedenza. Piemonte. È lo stato che darà vita allo stato italiano. Lo Statuto Albertino, marzo 1848, all’articolo 1 fa una scelta confessionista in senso cattolico e dice tollerabili le altre religioni. Però attenzione perché la politica ecclesiastica del Piemonte e dello Stato unitario è condizionata dal conflitto con la Chiesa Cattolica. C’è una legislazione anticlericale e segue un giurisdizionalismo anticlericale. Nel decennio precedente l’unificazione, le leggi Siccardi (Ministro della giustizia dello stato piemontese) avevano espunto il foro ecclesiastico (1850). Il foro ecclesiastico era un privilegio secondo cui i chierici avevano il privilegio di essere giudicati dai tribunali dello Stato. Poi si introduce “autorizzazione agli acquisti” per gli enti e corpi morali come gli enti ecclesiastici. Obiettivo è evitare la “mano morta” degli enti ecclesiastici, si ritiene che l’ente ecclesiastico, come la mano di un cadavere, bloccasse la circolazione di un bene. Inoltre nell’agosto del 1848 era stata soppressa la Compagnia di Gesù vietando l’adunanza.

Camillo Benso Conte di Cavour Principale artefice e protagonista dell'unità d'Italia. Sappiamo che il suo indirizzo riguardo la politica ecclesiastica è il separatismo. La formula simbolica di questo separatismo è “libera chiesa in libero stato”. È una formula molto controversa: alcuni ritengono che sia di origine cattolica, mentre altri di origine protestante. Viene definita da Mario Falco “semplice e oscura”, semplice perché di grande fascino, oscura perché non se ne capiscono le conseguenze. Formula che avrà molta influenza nella politica ecclesiastica nel periodo liberale. Esiste una corrente di separatismo cattolico “ L’église libre dans l’état libre ”. Cavour nasce cattolico, lo rimane, ma già in età giovanile ha una crisi razionalista che farà lui abbandonare la pratica religiosa. Questo deriva da Alexandre Vinet autore di “ Essais sul la manifestation ?" Con l’unità d’Italia si pone il problema del potere temporale dei papi. Il papa conserva il suo potere su Roma. Cavour tenta una soluzione del problema con un accomodamento con la Santa Sede. Avvia delle trattative segrete servendosi di Diomede Pantaleoni e Carlo Passaglia che prendono contatto con emissari vaticani. Cavour fa un concordato che prevede la rinuncia da parte del Papà del potere temporale, cioè rinuncia di Roma, con una rinuncia da parte dello Stato della politica giurisdizionalista concedendo massima libertà alla chiesa. Le trattative sono però destinate a fallire, ogni speranza di accordo viene troncata da Pio IX che il 18 marzo 1861 dichiara di “rifiutare qualunque accordo degli autori delle innovazioni civili e politiche in Italia”. Ci sarà anche la scomunica. Cavour quindi deve mutare strategia politica. Il problema del potere temporale del Papa si lega anche alla scelta della capitale dello Stato italiano che in quel momento era Torino, ma la scelta di Cavour ricade su Roma, che non è sotto il dominio italiano. La questione non era così pacifica perché ad esempio Massimo d’Azelio era molto contrario. Si arriva con la legge Boncompagni alla proclamazione di Roma come capitale d’Italia. Cavour dice in Parlamento che Roma doveva essere capitale perché “non ha memorie municipali”. Però Cavour si rende conto che esistono 2 problemi:

  1. Rapporto con la Francia. Essa è la nazione protettrice del potere temporale del papato. Roma è presidiata da truppe francesi e bisogna trovare accomodamento con Napoleone III.
  2. Rapporto con il Papa. Il papa già si ritiene spogliato del suo stato. E c’è il problema della libertà del papa. “Rimane a persuadere il pontefice che la chiesa rimanga sovrana anche perso il potere temporale”. Cavour dice “libera chiesa in libero stato” e questo era anche alla base del tentativo di conciliazione con Pio IX ma che era fallito. Cavour muore nel giugno del 1861. Negli ultimi momenti di vita di Cavour (è malato) è scomunicato e non avrebbe diritto ad avere i conforti religiosi. Ma egli aveva raggiunto accordo con Padre Giacomo, frate francescano, che sarebbe andato al suo capezzale e cosa che avvenne. I racconti dicono che le ultime parole di Cavour (rivolte a Padre Giacomo) siano “Frate, frate, libera chiesa in libero stato”. Ruffini ci dice che sul punto di morte uno difficilmente dice cose che non pensa. Dopo la morte di Cavour ci sono Marco Viglietti, Ruggero qualcosa, Pier Carlo Boggio che si scontrano con un indirizzo giurisdizionalista. Il successore di Cavour, Ricasoli, segue il separatismo di Cavour ed è un cattolico riformatore e il suo obiettivo politico è favorire una riforma in senso democratico della chiesa. Questione Romana (conflitto tra Italia e Santa sede). Proclamazione di Roma come capitale ma restava nelle mani del Papa (faceva parte dello stato pontificio) e sotto la tutela della armi francesi. C’è un tentativo garibaldino di conquistare Roma ma si ferma nel 1862 in Aspromonte. Convenzione di 15 Settembre 1864 (c.d. Convenzioni di settembre), accordo tra Francia e Italia. La Francia si impegna a ritirare progressivamente le truppe da Roma, e l’Italia si impegna a impedire attacchi a Roma. La ricaduta immediata è lo spostamento della capitale da Torino a Firenze. Però si pongono le condizioni per l’ingresso di Roma nel Regno d’Italia. C’è un tentativo da parte di Garibaldi di conquistare Roma nel 1867 a Mentana, che però viene fermato dalle stesse truppe italiane. Poi nel 1870 la sconfitta di Napoleone III contro la Prussia determina il crollo del II impero Napoleonico e l’Italia non si sente più vincolata alle Convenzioni di Settembre per il venir meno dell’interlocutore. Occasione irripetibile di conquistare (con il generale Cadorna) definitivamente Roma (non più difesa dalle truppe francesi) e siamo alla Breccia di Porta Pia il 20 Settembre 1870. Pio IX ordina una resistenza quasi simbolica ai bersaglieri che entrano nella capitale. Le truppe italiane conquistano Roma e non entrano in un primo momento nella città leonina e cioè nella città che circonda il

Dopo l’emanazione della legge delle guarentigie succede che:

  1. Per quanto riguarda la questione romana, la Santa Sede non accetta la legge delle guarentigie per due motivi principali:
    1. Perché è soluzione unilaterale al problema della questione romana.
    2. Perché non riconosce alcuna sovranità temporale al papa. La Chiesa rinuncia al finanziamento annuo però si avvale di alcune prerogative come il riconoscimento del sovrano al pontefice e quello di legazione attivo e passivo. I papi Pio IX e Leone XIII continueranno a protestare contro la fine del principato civile della Santa Sede anche se con sfumature. Si pone l’accento rivendicando una potestà temporale su Roma.
  2. Dal punto di vista ecclesiastico succede che alla Destra Storica succede la Sinistra Storica con Agostino de Pretis nel 1876, insieme a Francesco Crispi, Zanardelli, Mancini. I cattolici si autoescludono dalla vita politica, con il “ non expedit ” (non conviene). Il "non expedit" è una disposizione della Santa sede con la quale il pontefice (per la prima volta Pio IX nel 1874) dichiarò inaccettabile per i cattolici italiani partecipare alle elezioni politiche del Regno d'Italia e all'intera vita politica italiana. Questo viene sintetizzato con la formula “Né eletti, né elettori”. Il non expedit fu abrogata da Papà Benedetto XV nel
    1. Per la sinistra storica (che ha avversari in nome di un neo giurisdizionalismo di stampo aconfessionale) lo stato non doveva rinunciare a forme di controllo e molti esponenti della sinistra si oppongono alla legge delle guarentigie però tutto ciò non ha ripercussioni con la presa di potere della sinistra. Essa lascia intatta la situazione data da quella legge e prosegue con qualche mutamento il precedente indirizzo politico. Ci sono tre tracce:
    2. Abolizione delle decime sacramentali, 1887.
    3. Codice Zanardelli, 1889. A differenza del codice precedente, questo codice pone sullo stesso piano le credenze e le confessioni religiose, si parla di delitti contro la libertà religiosa.
    4. Legge Crispi, 1890 in materia di beneficienza che sottrae al monopolio ecclesiastico le attività di beneficienza. Esponente Politica Ecclesiastica della Sinistra Storica. Legislazione eversiva: leggi tese a sciogliere gli ordini religiosi e ad incamerare i beni ecclesiastici allo stato. Sono creati dei fondi che servono per amministrare i beni incamerati dallo stato. Ci sono leggi che risalgono alla legislazione piemontese e altre successive all’unificazione. Nascita di questa legislazione eversiva. Astorri individua 3 motivazioni:
  3. Sfiducia dello stato liberale per il fenomeno religioso associato. Carattere giuridico/sociale. Lo stato liberale guarda all'individuo (individuo/stato), non considerando nessun altro fenomeno fuori da questa sfera.
  4. Considerazione del patrimonio ecclesiastico come patrimonio sociale. Rivendicazione dello Stato di controllare e disporre dei beni della chiesa. Carattere economico.
  5. Riconduzione di tutti gli enti morali sotto la sovranità dello Stato. Anche nel cattolicesimo italiano, “ non expedit ”, emergono figure liberali e una tendenza conciliatorista come il vescovo di Cremona Geremia Bonomelli. Siamo nel periodo di Francesco Crispi nel 1887. Nasce questa speranza perché Leone XIII nel maggio di quell’anno dice che “gli italiani” devono godere di un periodo di pace. Questa tendenza non trova sponde, però, nel governo italiano. Anche lo stesso Crispi ribadisce il sistema giuridico basato sulla legge delle guarentigie. Anche il papa fa un passo indietro l’anno successivo perché afferma la necessità del potere temporale come unica base per la soluzione della questione romana. Questa mancata conciliazione del 1887 avvia un periodo di politica profondamente anticlericale. Jemolo dirà che sono gli anni del “dilaceramento”, di lacerazione. Il sindaco di Roma, Torroni, si reca in visita al cardinale vicario di Roma, Parocchi, per formulare gli auguri di cittadino italiano, perché in quel periodo cadeva il giubileo sacerdotale. Dopo questo gesto, su proposta del consiglio dei ministri, il sindaco Torroni è destituito dal governo. Alla fine del 1888 con l’appoggio di Crispi prevale all’elezione di Roma un blocco anticlericale e il consiglio comunale decide la costruzione di un monumento a Giordano Bruno in Campo dei Fiori. Questo viene inaugurato il 9 giugno 1889, e tutti gli esponenti di politica e cultura fecero discorsi anticlericali. Il 30 giugno Leone XIII condanna con forza questo atto del comune di Roma, dicendo che è un “monumento ad un uomo malvagio e perduto” che aumenta “lo spirito di rivolta verso la chiesa”.

20 settembre 1895. Sono 25 anni dalla breccia di Porta Pia. Si inaugura il monumento di Garibaldi sul Granicolo e ci sono manifestazioni anticlericali. Leone XIII protesta anche contro questo evento, e parla di “ruvida offesa alla sua canizie”, esprimendo con grande dolore questa idea. Nel luglio del 1895 il "20 settembre" viene proclamato “festività civile”. Pontificato di Pio X e il sindaco di Roma è Ernesto Natan, gran maestro della massoneria. Siamo tra il 1907 e il 1913. Il 20 settembre 1910 (40º anniversario della breccia di porta pia) Natan pronuncia un discorso anticlericale e contrappone Roma civile alla Roma clericale paragonando la Roma clericale ad una mummia che a contatto con l’aria può dissolversi. Pio X reagisce con una lettera con cui invita i fedeli del mondo cattolico di innalzare preghiere all’Altissimo. Dai primi del 1900 la situazione è mutata. Protagonista della vita politica è Giovanni Giolitti. Con Giolitti si assiste ad una progressiva normalizzazione dei rapporti tra stato e chiesa, si parla di “conciliazione silenziosa” (non formale) e si arriva quasi all’accordo per una convivenza pacifica. Giolitti conia una formula “stato e chiesa sono due rette parallele che non si incontrano mai e che non vivranno in perenne conflitto”. Sotto Pio X non viene revocato formalmente il “ non expedit ”; il nuovo papa però attua deroghe a questo principio, non solo nelle amministrazioni locali, ma anche a livello parlamentare. Sotto Pio X si parla di “cattolici deputati” e cioè appartenenti ai liberali e siamo ad un passo avanti per il superamento del “ non expedit ”. Patto Gentiloni: Ottolino Gentiloni, in vista delle elezioni parlamentari, stringe nel 1913 un patto con Giovanni Giolitti (cioè con i liberali). Con questo patto, i candidati liberali si impegnano, per ottenere il voto dei cattolici, a portare avanti dei punti. Sono 7 punti. Tra questi la difesa e l’integrità della famiglia, lotta alla legislazione eversiva, insegnamento religioso nelle scuole, la garanzia dell'insegnmento religioso nella scuola ecc.... L’alternativa a questa politica gentiloniana era la costituzione di un vero e proprio movimento politico cattolico a cui si giunge dopo la revoca del “ non expedit " con Benedetto XV che porta alla nascita di un partito aconfessionale, laico, partito popolare fondato da Luigi Sturzo nel 1919 con l’appello ai “liberi e forti”. In questo appello si difende la libertà religiosa; si rivendica il ruolo della famiglia; la libertà di insegnamento; il ruolo dei sindacati, suffragio elettorale più ampio compreso il voto alle donne (nel programma); decentramento amministrativo; difesa della piccola proprietà contro i latifondi. Non c’è nessuna presa di posizione netta del partito popolare sulla questione romana perché demanda tale questione alla Santa Sede. Astorri ci dice che nell’età moderna non è possibile configurare una storia di rapporto tra stato e chiesa guardando solo i rapporti di vertice. Per avere una storia concreta bisogna guardare anche ai partiti politici e all’evoluzione del partito cattolico e del partito popolare. Conciliazione silenziosa Nel 1914 il nuovo papa Benedetto XV indica a Salandra (presidente del consiglio), il barone Carlo Monti come fiduciario per le questioni tra stato e chiesa. Anche questa è una questione ufficiosa. Siamo negli anni della Prima Guerra Mondiale, duramente condannata dal Papa ed è celebre tra le menzioni di Benedetto XV, “l’inutile strage”. In questa guerra i cattolici dimostrano grande senso patriottico e questo è un altro tassello per la pace tra stato e chiesa. La Grande Guerra è anche una prova del fuoco della legge delle guarentigie. Essa regge l’urto di questo momento storico. Ci sono stati dei problemi:

  1. Gli ambasciatori degli Stati in guerra con l'Italia. A Roma si trovano anche le ambasciate presso la Santa Sede e non solo a Roma. Gli ambasciatori degli stati belligeranti sono costretti a lasciare Roma e andranno in Svizzera. I momenti di tensione acuta sono nella seconda metà del 1916 con il sequestro e la confisca del Palazzo di Venezia (sede dell'ambasciata austriaca del vaticano) che venne poi preso dallo Stato.
  2. Articolo 15 del Patto di Londra 1915. Patto con cui l’Italia era entrata in guerra. La clausola segreta diceva che gli alleati si impegnavano a sostenere l’Italia nella volontà di escludere la Santa Sede alla partecipazione del congresso di pace. Si vuole escludere la Santa Sede perché si vuole evitare che si