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Il ruolo e la composizione del Comitato dei Creditori in un procedimento di fallimento. Il Comitato, composto da 3 o 5 creditori, ha attribuzioni consultive, di iniziativa e di ispezione. Il suo funzionamento è di tipo referendario e ha il potere di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del Curatore. Viene trattato anche il modo in cui il Curatore deve gestire le relazioni con il Comitato e i termini per la presentazione delle stesse.
Tipologia: Appunti
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Art. 40: è nominato dal giudice delegato, ed è composto da 3 o 5 creditori. Nella stragrande maggioranza dei casi sono 3. Questo comitato è nato con la riforma del 2006, o meglio era già presente nella disciplina previgente (1942), ma era sostanzialmente privo di funzioni pregnanti: dava pareri non vincolanti. L’integrazione dei poteri del curatore (l’autorizzazione che deve avere per compiere atti di straordinaria amministrazione gli veniva data dal giudice delegato o dal tribunale; ora, post-riforma, l’autorizzazione viene data dal comitato dei creditori). Quindi, linea di tendenza per cui viene ridotto il peso del giudice, ed incrementato quello dei creditori. Dove si va a pescare il comitato dei creditori? Esso dovrebbe essere rappresentativo delle varie classi di creditori: tipo una banca, un creditore chirografario ed un rappresentante dei dipendenti. Però, alcune grandi banche sono molto riluttanti ad entrare nel comitato dei creditori, perché questo rappresenta un costo (la persona, per farvi parte, deve togliere delle ore lavorative). L’Erario non entra nel comitato dei creditori; l’INPS ogni tanto. Restano, il più delle volte, i fornitori. Ma essi non hanno un ufficio legale interno, quindi non sono persone preparate. Dunque, le competenze che può avere il comitato dei creditori non possono essere svolte nella stessa maniera (altrettanto preparata) in cui verrebbero svolte dal giudice delegato. Il comitato ha un Presidente. Modalità di funzionamento del comitato: di tipo referendario. Ciascun membro risponde, non è che il comitato debba sempre riunirsi, possono anche decidere separatamente ed individualmente. Basta la maggioranza (2 su 3). In caso di conflitto di interessi in determinate decisioni tra creditore (membro del comitato) e fallito, il primo deve astenersi. Funzionamento del comitato: esso ha delle attribuzioni di tipo consultivo (pareri, come già prima della riforma), dei poteri di iniziativa (può promuovere l’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato, degli atti del curatore, e può promuovere la sostituzione del curatore – tutte cose che nella prassi non si vedono accadere), dei poteri di ispezione (può andare a guardarsi le carte, la contabilità del fallimento – altra cosa che di regola non fa); dispone di un flusso informativo che è quello che arriva con i rapporti o relazioni riepilogativi semestrali (art.
Alcuni pareri che rilascia il comitato hanno carattere vincolante: tra essi, i pareri rilasciati nel corso dell’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa: la prosecuzione dell’esercizio provvisorio è vincolata al placet del comitato. Questa è l’unica ipotesi in cui già prima della riforma il comitato dei creditori aveva un diritto di veto, dava un parere vincolante. Perché questo ruolo così pregnante, questo diritto di veto? Perché la prosecuzione dell’attività d’impresa crea debiti prededucibili. [I creditori posteriori o non possono concorrere alla procedura, o se sono divenuti creditori in funzione della procedura, allora sono debitori prededucibili, non concorrono al fallimento e vengono soddisfatti prima]. Oltre a questi pareri vincolanti, il comitato dei creditori ha una funzione - che ha a che fare con le attribuzioni gestorie del curatore- di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione (art. 35). Una delle modalità nelle quali si declina questa autorizzazione è specificata dall’art. 72 (autorizzazione per subentro nei contratti in corso di esecuzione). Talvolta il comitato non è costituito, o non riesce a funzionare per varie ragioni allora è previsto un meccanismo di sostituzione (art. 41,4) del giudice delegato, che si sostituisce al comitato in quel determinato frangente (si sostituisce nelle sue attribuzioni). [Invece, il giudice delegato non può mai sostituirsi al curatore]. CURATORE Organo della procedura che si occupa dell’amministrazione e della liquidazione del patrimonio del fallito. Art. 38: qualifica che si deve avere per essere nominati curatore. Con la riforma del prossimo anno, da un lato c’è una limitazione nel senso che verrà istituito un registro dei professionisti che possono essere nominati curatori, dall’altro lato l’elenco sarà aperto anche ai consulenti del lavoro. Il curatore dev’essere indipendente rispetto al fallito; … “e chi ha concorso al dissesto dell’impresa”. No conflitto d’interessi con il fallito. Il curatore è pubblico ufficiale (art. 30) nell’esercizio delle sue funzioni ciò comporta una serie di conseguenze sul profilo penalistico. Il curatore deve esercitare i compiti connessi al proprio ufficio personalmente, ma può valersi di due tipi di collaboratori: può delegare molti adempimenti, tranne alcuni: non sono delegabili gli adempimenti previsti da una serie di norme, sostanzialmente quelle che prevedono la predisposizione dello stato passivo e del programma di liquidazione.
amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società”. [Responsabilità degli amministratori e dei sindaci rivedi] Comma 4: “Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero”. Segretazione vengono fatti materialmente due documenti: uno intero (per il giudice ed il PM), l’altro con le censure necessarie per gli altri soggetti che hanno accesso al fascicolo. Rapporti riepilogativi (ultimo comma art. 33): “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”. Il rapporto riepilogativo è principalmente una documentazione di tipo contabile (una sorta di anticipato rendiconto, nel quale si racconta come sta andando la procedura nell’ottica di un aggiornamento per i creditori). Il rapporto riepilogativo, dal pdv procedurale, segue una strada diversa dalla relazione 33. Il rapporto riepilogativo semestrale va prima al comitato dei creditori, il quale può formulare delle osservazioni; poi, rapporto e osservazioni vanno a finire in cancelleria nel registro della procedura, ma anche nel registro delle imprese, nonché sparati a tutti i creditori (via PEC). ASSEMBLEA DEI CREDITORI (noi la chiamiamo così per comodità)
L’art. 37bis dice che, conclusa l’udienza di verifica dello stato passivo, i creditori presenti (che sono pochi di solito), purché siano così tanti da rappresentare almeno la metà dei crediti ammessi al passivo, costoro possono fare due cose: