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Diritto Finanziario: Accertamento Tributario, Elusione ed Evasione Fiscale, Appunti di Diritto Finanziario

appunti per sostenere il secondo compitino e la parte orale dell'esame con il professor Dominici, integrati con audio delle lezioni

Tipologia: Appunti

2017/2018

In vendita dal 13/06/2018

meryfra00
meryfra00 🇮🇹

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lunedì 9 aprile 2018
Diritto Finanziario pt. 2+3
appunti lezione (2° scritto + orale) !
FASI DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO:
1. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DICHIARAZIONE FISCALE
2. FASE ISTRUTTORIA CONTROLLI FORMALI E SOSTANZIALI
3. ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
3) ACCERTAMENTO IN RETTIFICA: determinazione imposta dall’autorità delle imposte e degli
imponibili, ossia se i controlli effettuati prima dimostrano che il contribuente controllato
ha fatto emergere delle irregolarità allora sono giustificate delle preste di chiarimenti
da parte del contribuente, con conseguenze di maggiorazione dell’imposta da pagare
a capo del contribuente
d) accertamento antielusivo ART 37 D.PR. N°600/1973: l'elusione è un comportamento del
contribuente che cerca di sfruttare le lacune dell'ordinamento tributario per
conseguire un vantaggio, ossia un risparmio d'imposta
ELUSIONE FISCALE tema centrale è distinguere tra una scelta che il contribuente può
fare tra tante consentite dall’ordinamento anche o esclusivamente allo scopo di
conseguire un risparmio di imposta, e la strumentalizzazione della scelta cioè
effettuazione di una scelta che l’ordinamento non consente sia fatta; è il comportamento
messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico o una
concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l'obbligazione
tributaria, è un comportamento lecito non perseguibile penalmente ma può costituire solo
un illecito amministrativo è un risparmio di imposta indebito
es: fiscalità che grava sulla cessione di un immobile effettuato da società comporta
che se quest’immobile ha un valore superiore a quello di acquisto, questo
differenziale (plus valenza) venga tassato
evasione fiscale=indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo
fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente attraverso la
violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest’ultimo
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Diritto Finanziario pt. 2+

appunti lezione (2° scritto + orale)

FASI DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO:

  1. ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DICHIARAZIONE FISCALE
  2. FASE ISTRUTTORIA CONTROLLI FORMALI E SOSTANZIALI
  3. ACCERTAMENTO IN RETTIFICA
  1. ACCERTAMENTO IN RETTIFICA: determinazione imposta dall’autorità delle imposte e degli imponibili, ossia se i controlli effettuati prima dimostrano che il contribuente controllato ha fatto emergere delle irregolarità allora sono giustificate delle preste di chiarimenti da parte del contribuente, con conseguenze di maggiorazione dell’imposta da pagare a capo del contribuente d) accertamento antielusivo ART 37 D.PR. N°600/1973: l'elusione è un comportamento del contribuente che cerca di sfruttare le lacune dell'ordinamento tributario per conseguire un vantaggio, ossia un risparmio d'imposta ELUSIONE FISCALE tema centrale è distinguere tra una scelta che il contribuente può fare tra tante consentite dall’ordinamento anche o esclusivamente allo scopo di conseguire un risparmio di imposta, e la strumentalizzazione della scelta cioè effettuazione di una scelta che l’ordinamento non consente sia fatta; è il comportamento messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico o una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l'obbligazione tributaria, è un comportamento lecito non perseguibile penalmente ma può costituire solo un illecito amministrativo è un risparmio di imposta indebito es: fiscalità che grava sulla cessione di un immobile effettuato da società comporta che se quest’immobile ha un valore superiore a quello di acquisto, questo differenziale (plus valenza) venga tassato ≠ evasione fiscale =indica tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest’ultimo

Elementi costitutivi dell’elusione fiscale :

  1. atti privi di valide ragioni economiche cioè qualunque finalità di un atto senza finalità economica
  2. verificare se quel determinato comportamento o atto costituisce un aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario. Per la verifica bisogna procedere sul sistema, ossia bisogna chiedersi se l'ordinamento tributario consente quel risultato? Quel risultato è conforme allo spirito della legge? Se si attua un comportamento con l'aggiramento che porta in concreto ad un risultato sistematicamente non corretto, il comportamento non è approvato dall'ordinamento. È necessario avere ben chiare le linee guida dell'ordinamento tributario e vedere che se il contribuente si colloca all'interno di ciò che l'ordinamento accetta Se l'operazione non ha valide ragioni economiche e se l'operazione determina il conseguimento di un risparmio posso affermare che vi è un comportamento elusivo. Il risparmio non è di per se significativo, ma deve essere un risparmio che l'ordinamento non mi permette di conseguire. elusione fiscale evasione fiscale obiettivo comune: pagare meno tasse e “aggirare” le norme fiscali rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, ovvero la messa in pratica di comportamenti e azioni che hanno come obiettivo ultimo quello di raggirare le leggi a proprio vantaggio, mettendo in pratica comportamenti che indirettamente portano alla diminuzione del prelievo fiscale un comportamento che mira ad occultare e a contrastare il prelievo fiscale consiste in operazioni prive di sostanza economica che, seppur rispettando la legge, realizzano degli indiretti vantaggi fiscali al contribuente. può essere definita come tutti quei comportamenti e metodi che hanno come obiettivo quello di ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul contribuente, attraverso pratiche che violano le leggi e le norme fiscali (mancata emissione scontrini) sanzionabile solo sul piano amministrativo (illecito amministrativo) sanzione amministrativa + penale

1.2. COMMA 2: in questo quadro di insussistenza dei dati indicati in dichiarazione, la dimostrazione che il fisco deve fornire può essere effettuata anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Se il contribuente non fornisce giustificazioni alle presunzioni queste rimangono valide.

  1. ART 39 ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTABILITÀ (redditi di impresa o redditi da lavoro autonomo). In quali casi il fisco può procedere alla rettifica analitica della dichiarazione di questi soggetti? Si procede 2.1. se dall'analisi della contabilità emergono degli elementi positivi non dichiarati o degli elementi negativi dichiarati in misura superiore. È un'ipotesi abbastanza difficile da realizzarsi 2.2. se non sono state puntualmente osservate le norme fiscali che presiedono all'indicazione in dichiarazione di fatti gestionali risultanti nella contabilità. Occorre specificare che tutto ciò che risulta nella contabilità non è automaticamente rilevante in dichiarazione perché la contabilità ha l'obiettivo di rendere edotti i terzi sulla situazione dell'impresa, mentre la dichiarazione serve per rilevare gli imponibili realizzati e le imposte dovute. Esistono delle regole fiscali che presiedono il processo della dichiarazione, quindi per ogni voce della contabilità occorre vedere sei i criteri coincidono con quelli fiscali. Se non lo sono bisogna modificare i dati. Questo processo di trasformazione risponde a delle regole giuridiche che possono anche essere applicate erroneamente: in questo caso il fisco è legittimato a rettificare analiticamente la dichiarazione. Anche in questa metodologia l'incompletezza e la falsità può essere rilevata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

L'accertamento ANALITICO è direttamente proporzionale può essere

  • CONTABILE^ rettifica sull'analisi della contabilità, scritture e dichiarazione es. accantonamento
  • con^ RETTIFICA EXTRA CONTABILE^ la prova della percezione del maggior prezzo non ce l'ho, ma si presume che abbia conseguito un maggior prezzo rispetto al dichiarato. Dalla contabilità infatti non risulta niente es: vendita di un bene a un prezzo ingiustificatamente inferiore al suo valore.

≠ ACCERTAMENTO INDUTTIVO (EXTRA CONTABILE PURO) che legittima l'ufficio a

rideterminare il reddito qualora la contabilità sia in tutto o in parte inattendibile. Il sistema sostanzialmente dice che quando il contribuente ha tenuto una contabilità ben fatta formalmente , se il fisco vuole contestarla nella sua correttezza deve ricorrere a presunzione gravi, precise e concordanti. Ma la contabilità può anche mancare fisicamente, indipendentemente dal fatto che manchi per colpa del contribuente. Al momento in cui manca la contabilità come procede il fisco? Le presunzioni a questo punto sono irreali perché si ha solo il contribuente che dichiara il reddito. Qui, il legislatore prevede che il fisco è legittimato a rideterminare induttivamente il reddito con presunzioni anche senza requisiti EX ART.38: il fisco controlla quali erano i redditi medi dichiarati dalle altre attività comparabili della zona. Se il fisco attiva una presunzione l'onere della prova passa nel campo del contribuente, il quale deve dimostrare con argomentazioni plausibili. È chiaro che la stima circa le valutazioni contrarie del contribuente deve essere svolta con gli stessi criteri di inevitabile approssimazione che legittimano l'operato del fisco. Se la dichiarazione del contribuente non è analitica, o non è attendibile, o se le scritture contabili non sono disponibili, il principio di analiticità viene meno. La non analiticità dell’accertamento non è una sanzione, perchè le scritture contabili possono essere state distrutte o rubate e quindi non averle per motivi al di fuori del non averle completate. In questo caso si passa da un accertamento di tipo analitico ad un accertamento di tipo induttivo (extra contabile).

accertamento (tanti avvisi di accertamento) il contribuente sia messo davanti ad una quantità di avvisi per cui fare procedimenti diversi principio di globalità dell’azione di accertamento= viene progressivamente contraddetto da una serie di interventi del legislatore il quale incomincia a ragionare in una logica profisco , in sostanza ipotizzando che il fisco venga a conoscenza del fatto che, nei confronti di un contribuente titolare di redditi di impresa un suo inquilino abbia corrisposto dei canoni di affitto in nero, e quindi questo contribuente ha percepito dei redditi in nero, in questa logica il fisco va a controllare se il contribuente ha anche evaso le imposte sul reddito di impresa e solo allora si potrebbe fare l’accertamento e quindi si introduce intorno agli anni ’80 l’accertamento parziale.

  1. accertamento parziale= solo su una porzione dei redditi; si applica in caso di ispezioni, accessi e verifiche, nasce negli anni ’80 come deroga al principio di globalità : tutte le volte in cui sulla base di elementi di fatto certi il fisco sia venuto a conoscenza del fatto che il contribuente abbia evaso determinati redditi, gli è consentito procedere alla notifica di un atto di accertamento parziale che ha la caratteristica di non precludere, nel rispetto dei termini di decadenza dell’esercizio del potere, la possibilità di contestare ulteriori fatti di evasione in relazione a redditi della stessa o diverse categorie. Il limite di questo accertamento è rappresentato dal fatto che i fatti giustificativi al ricorso all’accertamento parziale devono essere certi e non presunti. Oggi non esiste alcun criterio per distinguere l’accertamento parziale dall’accertamento globale nel senso che il fisco può fare gli accertamenti parziali sulla base degli stessi identici presupposti che identificherebbero un accertamento globale: prima la regola era l’accertamento globale e, l’accertamento parziale era l’eccezione, oggi è il contrario.
  1. accertamento integrativo : quando vi sono fatti nuovi non conoscibili in precedenza, si procede con questo tipo di accertamento. Presuppone che ci sia già stato un accertamento e che successivamente si scoprano nuovi elementi. Si può effettuare solo entro i termini di decadenza generali e solo per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che non fossero già conoscibili al momento del primo accertamento laddove la conoscibilità si valuta attraverso un criterio di diligenza es: se il fisco fa un accertamento globale per il periodo di imposta del 2008 lo stesso non può compiere un accertamento parziale per lo stesso periodo, ma può compiere un avviso di accertamento integrativo dopo la notifica dell’accertamento globale con conoscenza di nuovi fatti che giustificano l’emanazione di un nuovo provvedimento impositivo. Nella logica del fisco è chiaro che il parziale è vantaggioso perchè:
  • più rapido
  • non c’è sistema di barrage
  • il fisco non si lega le mani riguardo alla possibilità di notificare nuovi atti di accertamento dei presupposti L’esercizio del potere di accertamento deve consumarsi entro precisi termini di decadenza : laddove ala dichiarazione sia stata presentata l’ufficio deve procedere alla notifica del provvedimento di accertamento entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi es: ‣ presentazione dichiarazione: periodo di imposta 2016 la dichiarazione dei redditi viene presentata in giugno-ottobre 2017 quindi dal 31/12/2017 decorrono 5 anni entro i quali l’ufficio ha il potere di accertamento i maggiori redditi originati nel periodo di imposta 2016 ‣ non presentazione dichiarazione: questi termini sono allungati di 2 anni, ossia il fisco ha a disposizione 7 anni a decorrere dal 31/12 dell’anno di presentazione della dichiarazione o meglio quando avrebbe dovuto essere presentata Questi termini sono raddoppiati (10 o 14) in presenza di fatti penalmente rilevanti, quindi se il contribuente ha commesso un’evasione o comunque ha perpetrato degli illeciti rilevanti, i termini sono raddoppiati. Sono termini di decadenza, non di prescrizione, non ammettono nè interruzione né sospensione. Il fisco deve esercitare quel potere in quel periodo.

e) deve recare la motivazione : esternazione delle ragioni logiche e giuridiche che giustificano quelle determinate contestazioni per poter replicare ed il fisco non può modificare la motivazione in corso di giudizio (modifica motivazione è inammissibile) f) deve contenere la quantificazione dell’imponibile e dell’imposta che deve essere coerente con la motivazione La mancanza di uno qualsiasi determina l’illegittimità del provvedimento impositivo. Da questo punto di vista si distingue tra:

  • (^) inesistenza del provvedimento impositivo : non si consolida mai perchè non esiste (provvedimento indirizzato a soggetto inesistente o non notificato)
  • (^) nullità del provvedimento impositivo : se non è tempestivamente impugnato diventa definitivo Spesso il provvedimento impositivo presenta all’interno dello stesso contesto documentale due distinti provvedimenti:
  • l’atto di accertamento del tributo
  • provvedimento di irrogazione della sanzione connessa all’accertamento del tributo che sia stato evaso Anche se si tratta di due provvedimenti distinti spesso sono contenuti nello stesso atto di accertamento e di irrogazione della sanzione ed essendo distinti questo li rende suscettibili di impugnazione autonoma, laddove uno di essi presenti dei vizi che l’altro non ha. Nel caso in cui sia stato comunicato al contribuente un processo verbale di constatazione il fisco non può procedere alla notifica dell’atto di accertamento se non dopo decorsi 60 gg dalla comunicazione del processo verbale e l’eventuale atto notificato nonostante il divieto è nullo, salvo i casi che ricorrano determinate gravi ragioni le quali non possono essere rappresentate dal fatto che stava spirando l’esercizio del termine di decadenza per l’accertamento. Le ipotesi in cui questo obbligo può essere passato sono piuttosto limitate.

ACCERTAMENTO RELATIVO A TRIBUTI DIVERSI (RISPETTO A IMPOSTE SU REDDITO)

La disciplina formale dello Statuto riguarda tutto l’ordinamento tributario. Se c’è differenza tra gli atti occorre dire che sia di carattere sostanziale essendo tributi con presupposto diverso. es: imposte di registro il potere di accertamento è esercitato su individuati presupposti come il valore degli immobili e non riguardo al valore di beni diversi accertamento in funzione del presupposto= accertamento sul valore di determinati beni Si tratta di un provvedimento impositivo, suscettibile di consolidarsi se non impugnato entro i termini e si tratta di un provvedimento recettizio. Una volta notificato l’atto di accertamento si aprono diversi scenari:

  1. impugnazione del provvedimento : il contribuente, che ritenga di avere delle doglianze da sollevare, può proporre ricorso alla giurisdizione tributaria esclusiva per materia
  2. quiescenza : è un’ipotesi estrema, nel caso in cui l’atto non è contestato e diventa definitivo il quale non prevede rimozione dell’atto perchè esiste comunque in capo al soggetto che emana, il potere di annullarlo o modificarlo nell’esercizio del potere di autotutela potere di autotutela= è una assegnazione conseguente al potere di emanazione dell’atto il quale può essere esercitato in ogni momento indipendentemente dal fatto che sia pendente una controversia, o dalla definitività del provvedimento con un unico limite del giudicato sul merito della pretesa (non giudicato tout court).
  • se il contribuente procede ad un ricorso giurisdizionale che si conclude sfavorevolmente al contribuente questa preclude l’esercizio del potere di autotutela se la sentenza entra nel merito della vertenza e decide quindi a sfavore del contribuente.
  • se la sentenza non esamina il merito allora il ricorso è inammissibile (preclude valutazione di merito da parte del giudicante)= sentenza di rito

RISCOSSIONE DEI TRIBUTI : è un sistema che ha avuto una sua evoluzione importante e va di pari passo con l’evoluzione della disciplina della dichiarazione. E’ l’insieme degli atti e fatti medianti i quali l’obbligazione tributaria è attuata ed estinta. Essa è quindi assimilabile ai modi di estinzione delle obbligazioni civilistiche tipicità delle sue forme : l’ente impositore non può riscuotere se non nelle forme previste dalla legge, né il contribuente può liberarsi in forme diverse a quelle stabilite dalle legge LA VANONI: una delle innovazioni più importanti fu il passaggio della riscossione a mezzo ruoli alla modalità di riscossione in autoliquidazione mediante l’adempimento. PRINCIPIO DEL NON RISCOSSO PER RISCOSSO= prevedeva il meccanismo con cui il concessionario della riscossione era costretto a versare all’ente impositore le somme iscritte a ruolo a prescindere dall’effettiva riscossione effettuata in capo al contribuente. DPR 1971 : è il contribuente che deve versare e interviene l’impositore nel caso in cui il contribuente non abbia versato e quindi che sia inottemperante venendo meno ai suoi obblighi Diversi tipi di riscossione:

  1. RISCOSSIONE SPONTANEA: le norme tributarie impongono al contribuente di effettuare volontariamente un pagamento al fisco sulla base di importi autoliquidati dal contribuente medesimo, cioè le principali imposte erariali (Irpef, Ires, Iva, imposta di registro) ed anche alcuni importanti tributi locali (come ad esempio l'Irap) sono riscossi tramite versamenti spontanei. compensazione= nel caso in cui il contribuente che avesse un debito nei confronti del fisco, oppone in compensazione un proprio credito che ha tutti i requisiti previsti dal codice civile le leggi tributarie non contemplavano questo tipo di modalità e nello statuto dei diritti del contribuente viene posto il principio secondo cui l’obbligazione tributaria possa essere estinta tramite compensazione ma non è ancora stato regolato a livello ministeriale dal 2000 al 2018. CASSAZIONE ha dato una sua interpretazione sostenendo che se ci sono i presupposti previsti dal codice civile si può applicare la compensazione anche in ambito tributario, e il decreto ministeriale che manca è richiesto solo per un’eventuale estensione per la possibilità di applicare la compensazione in casi non disciplinati dal codice civile

versamenti unitari= il sistema prevede la possibilità di compensare debiti e crediti che derivano da imposte sul reddito, ritenute alla fonte, iva, irap, contributi previdenziali, in maniera tale che quando il contribuente procede al versamento versa la differenza dopo aver compensato debiti e crediti di questa natura L’adempimento spontaneo non è sempre corretto, e quindi intervengono art. 36 bis e ter.

  1. RISCOSSIONE D’UFFICIO: residuale, si ha quando l’azione esattivi presuppone un atto da un ente impositore o un soggetto terzo quindi il contribuente può pagare quando l’ente determina il pagamento La richiesta di pagamento dell’ente impositore è legalmente riconosciuta in un atto a contenuto provvedimentale cartella di pagamento= prevista per tributi di varia natura (anche imposte sul reddito), è un estratto del ruolo (elenco nominativo di contribuenti accanto al quale è indicato l’importo dovuto, i termini di pagamento ed il titolo di pagamento) il quale viene consegnato all’esattore, che è un soggetto pubblico (società per azioni= equitalia), al contribuente non viene notificato il ruolo ma viene notificato un estratto del ruolo quello che lo riguarda direttamente. Gli enti territoriali minori possono conformare l’attività di riscossione dei loro tributi, non attraverso equitalia e quindi la notifica della cartella di pagamento, ma direttamente attraverso ingiunzione fiscale= se riscuotono i loro tributi attraverso equitalia devono pagare questa per l’attività che svolge, se invece l’ente è dotato di struttura interna non ha necessità di ricorrere a equitalia e può autonomamente riscuotere i tributi non pagati spontaneamente attraverso questo atto. Queste due sono degli atti di adempimento da parte del contribuente, nel primo caso di adempie sulla base di una norma e nel secondo caso si adempie sulla base di ciò che dice l’ente impositore

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO A. GIUDIZIO DI 1° GRADO con una sentenza che, se desse ragione al contribuente in caso avesse pagato 1/3 questo viene restituito, nel caso in cui la sentenza è totalmente favorevole al fisco :

  • sulla base della sentenza di primo grado il fisco ha titolo per riscuotere i 2/ della maggiore imposta dovuta sulla base della sentenza + 2/3 della sanzione
  • se invece 1/3 è stato già pagato, allora deve essere pagato altro 1/3 della maggiore imposta + 2/3 della sanzione B. se GIUDIZIO DI 1° GRADO la sentenza non è totalmente favorevole al fisco, ma parzialmente favorevole , allora sarà la stessa sentenza che determinerà la quantità di ciò che il contribuente deve pagare
  • se il contribuente ha pagato 1/3 della maggiore imposta, ma il giudice nella sentenza, a seguito della sentenza parzialmente favorevole, prevede il pagamento di una somma minore questo 1/3 deve essere sottratto e in caso di “resto” deve essere restituito e quindi rimborsare al contribuente una parte nel caso in cui i 2/3 siano inferiori rispetto al 1/3 pagato dal contribuente GIUDIZIO DI SECONDO GRADO Il fisco può riscuotere l’intero quanto deciso dal giudice di 2° grado, il quale può essere un parametro diverso rispetto da quanto deciso dal giudice di 1° grado, e di nuovo si può verificare che qualora il giudice abbia riformato in tutto o in parte e quindi sia inferiore o maggiore dei 2/3 di quanto calcolato dal giudice di 1° grado; tutto questo prescinde dal giudicato della Cassazione Cassazione : se cassa e rinvia al giudice d’appello, la legge prevede che a seguito della sentenza della Corte di cassazione con rinvio al giudice d’appello il fisco può riscuotere 1/3 della imposta pretesta, cioè è come se si azzerasse tutto e si tornasse alla situazione quale era in pendenza del giudizio di primo grado Questo sistema può determinare dei diritti al rimborso o degli obblighi di versamento, poiché cambiano i parametri, e quindi non è detto che il contribuente sia sempre in debito in tutti i giudizi, e inoltre questo sistema cerca di contemperare diverse esigenze.

La legge prevede la possibilità del contribuente di richiedere la sospensione della riscossione (in pendenza del giudizio di 1° grado) cioè la possibilità di rivolgersi sia all’agenzia delle entrate (in via amministrativa) sia all’autorità giudiziaria (in via giurisdizionale) per chiedere che quanto dovuto sulla base dell’accertamento venga sospeso (o congelato), cioè i 2/3, in pendenza del giudizio di 1° grado; sulla base di 2 presupposti: ‣ fumus bonus iuris= presunzione dell’esistenza di sufficienti presupposti, non fondato ma non manifestamente infondato ‣ pregiudizio grave e irreparabile in capo al contribuente In presenza di questi due il giudice può sospendere la riscossione, questo potere di sospensione è attribuita anche al giudice d’appello, come la sospensione della riscossione dell’intero. Quando si chiede la sospensione della riscossione al giudice di primo grado questo è libero nella sua valutazione, perchè deve valutare se il ricorso è manifestamente infondato o fondato e può determinare un pregiudizio grave e irreparabile Quando si chiede la sospensione al giudice di secondo grado , nel frattempo vi sono state delle sentenze, e quindi dimostrare che l’appello non sia manifestamente infondato è importante perchè questa dimostrazione è pregiudicata TIPOLOGIE DI RUOLI: prima distinzione :

  1. ordinari= tutti sono ordinari tranne quelli straordinari
  2. straordinari= il ruolo assume carattere di straordinarietà quando può essere emesso dall’ente impositore in presenza di fondato pericolo per la riscossione e quindi nel caso in cui la situazione economica del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale, e costituisce una deroga a proposito delle iscrizioni provvisorie in pendenza di giudizio; questo strumento del ruolo straordinario è stato introdotto per evitare che il contribuente dissipi tutto il suo patrimonio, cioè comportamenti distrattivi, perciò questo strumento è rapido e fa sì che venga iscritto a ruolo l’intero, e ci si dota di questo strumento che concerne l’intero debito aggredendo rapidamente tutto l’intero patrimonio senza 1/3. Questo strumento deroga alle norme della riscossione provvisoria quando vi sono motivi fondati, e prima che finisca il processo il fisco può aggredire tutto il patrimonio del debitore sulla base di un titolo.

Vi è l’ipotesi in cui il contribuente ha versato più del dovuto e quindi richiede il rimborso rimborsi d’imposta: ‣ condizioni per la richiesta del rimborso: il contribuente deve attivarsi tutte le volte in cui l’ente impositore non è nelle condizioni di poter autonomamente valutare la spettanza o meno del diritto al rimborso. Nel caso in cui non sia un errore di calcolo, e quindi un errore direttamente conoscibile dal fisco, ma un errore nella dichiarazione per cui il fisco non è direttamente capace di riconoscere un errore sulla dichiarazione, il contribuente può richiedere sempre il rimborso ‣ modalità: il contribuente può esperire un’istanza per richiedere il rimborso con cui rappresenta i fatti che giustificano il rimborso e ne chiede la restituzione. ‣ termini: l’istanza può essere presentata in termini diversi in base al tributo, vi è una norma generale che disciplina la fattispecie “nell’ipotesi in cui le singole leggi di imposta nulla prevedano, l’azione di rimborso deve essere esperita a pena di decadenza entro 2 anni dal pagamento” per cui se non è disciplinata quella particolare fattispecie vi è un termine biennale di decadenza generale Può accadere:

  1. l’ente impositore accoglie l’istanza
  2. l’ente impositore neghi il diritto al rimborso, emette un provvedimento con cui spiega le ragioni per cui l’istanza non è accolto: questo diniego esplicito è un atto impugnabile e quindi il contribuente, se non vuole far diventare definitivo, deve proporre ricorso al giudice tributario con termine decennale prescrizionale quindi entro un termine di prescrizione di10 anni (unico caso di prescrizione)
  3. l’ente impositore non risponde all’istanza di rimborso: la legge prevede che se entro 90 gg dalla presentazione dell’istanza, l’ufficio non risponde, il silenzio deve essere considerato come diniego di rimborso quindi è un silenzio-rigetto e sarà impugnabile entro il termine decennale di prescrizione
  1. il contribuente presenta una dichiarazione che è oggetto di controllo EX. ART 36 BIS - ART 36 TER, quindi il fisco notifica una cartella di pagamento tra quanto il contribuente ha pagato e quanto avrebbe dovuto pagare, ma il contribuente si accorge che nel dichiarare quel valore, ha sbagliato e ha commesso un errore sostanziale a proprio danno nel momento in cui ha dichiarato un reddito di 100 invece di dichiarare un reddito minore. In una situazione di questo tipo secondo la giurisprudenza, il contribuente non può esperire un’azione di rimborso attraverso l’istanza, ma deve necessariamente esercitare il suo diritto al rimborso attraverso l’impugnazione di quella liquidazione con cui l’ente impositore gli chiede il pagamento di quei valori in più. Quindi non è un’azione autonoma, ma il contribuente deve necessariamente impugnare la liquidazione con il fisco richiedere la somma in più. Il termine è 60 gg, e in questo caso è molto più stringente, e sennò diventa definitiva. In questo caso è un errore commesso dal contribuente a proprio danno. Due considerazioni: ➡ strumenti che la legge pone a garanzia del credito fiscale=^ mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: il fisco dispone di tutti gli strumenti previsti dal codice civile salva la applicazione di norme derogatorie previste nell’ordinamento tributario, ossia si applica prima la norma tributaria e poi nel caso in cui non vi sia disciplina nell’ordinamento tributario sono applicate le norme civilistiche; IL DEBITORE GARANTISCE L'ADEMPIMENTO L'OBBLIGAZIONE CON TUTTI I SUOI BENI PRESENTI FUTURI ART 2740 CC Ciò vuol dire che in caso di inadempimento il creditore potrà rivalersi sul patrimonio debitore per i danni che eventualmente gli siano stati provocati. Quest'attività si svolge dopo l'inadempimento del debitore e si sostanzia, in caso di mancanza di collaborazione del debitore, attraverso il procedimento di esecuzione forzata. In molti casi, tuttavia, l'esecuzione sui beni del debitore inadempiente non è efficace per la protezione dell'interesse del creditore, sia perché il debitore sottrae i suoi beni all'esercizio dell'azione esecutiva, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.