Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Internazionale: Soggettività dell'Individuo, Fonti e Responsabilità degli Stati, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Il ruolo dell'individuo nel diritto internazionale, analizzando l'evoluzione della sua soggettività e i diritti umani. Approfondisce le fonti del diritto internazionale, tra cui la giurisprudenza, l'opinione pubblica e il soft law, e discute il concetto di responsabilità degli stati, inclusi i crimini internazionali e l'obbligo di riparazione. Una panoramica completa del diritto internazionale moderno, con particolare attenzione al rapporto tra diritto internazionale e diritto interno.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

Caricato il 15/03/2025

raffaella-sarvello
raffaella-sarvello 🇮🇹

2 documenti

1 / 105

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto internazionale
Libro Carlo Focarelli, Wolters Kluwer, edz. VII
Introduzione
Il Diritto internazionale è l’insieme di norme che regolano la collettività internazionale.
Il suo inizio si può segnare con la pace di Westfalia (1648): alla fine della guerra dei 30 anni
gli stati sovrani sono tutti uguali fra di loro e non vi è più un capo, l’ordinamento
internazionale impone che non esista uno stato sovrano e un’autorità superiore.
Dal punto di vista storico si può definire il diritto internazionale classico e quello
contemporaneo diviso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il diritto internazionale è il diritto comune dell’umanità, nonostante la divisione politica
dell’umanità in più Stati.
Come ogni diritto, anche quello internazionale necessita di una autorità che lo amministri e,
in assenza di un governo mondiali, tocca agli stati stessi farlo rispettare dagli individui.
Il diritto internazionale si basa su due fondamenti complementari tra di loro:
1) Autorità — per "autorità" si intende la capacità di esercitare il potere che è percepita
dalla maggior parte dei membri della società come legittima e degna di ricevere obbedienza
politica nella vita di tutti i giorni. Nel contesto del modello di "Stato" di origine europea,
l'autorità si manifesta principalmente attraverso la creazione, la definizione autorevole e
l'applicazione coercitiva delle norme giuridiche. L’esercizio dell’autorità è essenziale per non
far precipitare la società nel caos; essa non deve essere solo effettiva ma percepita come
politicamente legittima. È importante, anche, che la forza riconosciuta delle autorità sia
distinta dalla violenza privata.
Per il diritto internazionale, non è presente un’autorità mondiale che sia capace di farsi
rispettare da tutti gli individui, eppure è necessario che essa abbia una forma legittima che
gestista le norme giuridiche comuni. Nonostante l’assenza di ciò, il nostro mondo viene
definito acefalo ma non caotico, poiché agiscono comunque le autorità Statali. Esiste un
ordine nella comunità universale, che viene assicurato da un sistema di stati che ha origini
storiche antiche e moderne allo stesso tempo.
Il sistema moderno degli stati si è sviluppato in Europa con l'ascesa dei moderni stati
nazionali europei in seguito al declino dell'Impero romano d'Occidente. Questo periodo ha
visto anche il declino del potere 'universale' del Papato e dell'Impero, fino alla formazione
nel XVI secolo di un sistema di equilibrio in Europa, sancito dalla Pace di Vestfalia che pose
fine alla guerra dei Trent'anni.
Il 'sistema degli Stati' si basa su quattro principi fondamentali: ogni individuo deve essere
soggetto alla giurisdizione di uno Stato, non deve esistere alcuno spazio nel mondo che non
sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, ogni Stato deve controllare il proprio territorio e
proteggerlo da danni, e gli Stati sono responsabili delle azioni dei loro cittadini operate
all'interno della loro giurisdizione.
Da ciò derivano il diritto interno di ciascuno Stato e il diritto internazionale. Senza un'autorità
universale superiore, la convivenza degli individui è garantita dalla condivisione della
responsabilità governativa tra i sovrani. La funzione principale di questo sistema è prevenire
la formazione di un'autorità egemonica totalitaria, quindi è cruciale mantenere un sistema
pluralistico. Le norme giuridiche non sono imposte dall'alto, ma sono create e rispettate dai
membri della società stessa, poiché il sistema deve rimanere libero, il che implica che ogni
unità debba essere responsabile della sua continuità e del suo declino.
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Internazionale: Soggettività dell'Individuo, Fonti e Responsabilità degli Stati e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

Diritto internazionale

Libro Carlo Focarelli, Wolters Kluwer, edz. VII

Introduzione

Il Diritto internazionale è l’insieme di norme che regolano la collettività internazionale. Il suo inizio si può segnare con la pace di Westfalia (1648): alla fine della guerra dei 30 anni gli stati sovrani sono tutti uguali fra di loro e non vi è più un capo, l’ordinamento internazionale impone che non esista uno stato sovrano e un’autorità superiore. Dal punto di vista storico si può definire il diritto internazionale classico e quello contemporaneo diviso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il diritto internazionale è il diritto comune dell’umanità, nonostante la divisione politica dell’umanità in più Stati. Come ogni diritto, anche quello internazionale necessita di una autorità che lo amministri e, in assenza di un governo mondiali, tocca agli stati stessi farlo rispettare dagli individui. Il diritto internazionale si basa su due fondamenti complementari tra di loro:

  1. Autorità — per "autorità" si intende la capacità di esercitare il potere che è percepita dalla maggior parte dei membri della società come legittima e degna di ricevere obbedienza politica nella vita di tutti i giorni. Nel contesto del modello di "Stato" di origine europea, l'autorità si manifesta principalmente attraverso la creazione, la definizione autorevole e l'applicazione coercitiva delle norme giuridiche. L’esercizio dell’autorità è essenziale per non far precipitare la società nel caos; essa non deve essere solo effettiva ma percepita come politicamente legittima. È importante, anche, che la forza riconosciuta delle autorità sia distinta dalla violenza privata. Per il diritto internazionale, non è presente un’autorità mondiale che sia capace di farsi rispettare da tutti gli individui, eppure è necessario che essa abbia una forma legittima che gestista le norme giuridiche comuni. Nonostante l’assenza di ciò, il nostro mondo viene definito acefalo ma non caotico, poiché agiscono comunque le autorità Statali. Esiste un ordine nella comunità universale, che viene assicurato da un sistema di stati che ha origini storiche antiche e moderne allo stesso tempo. Il sistema moderno degli stati si è sviluppato in Europa con l'ascesa dei moderni stati nazionali europei in seguito al declino dell'Impero romano d'Occidente. Questo periodo ha visto anche il declino del potere 'universale' del Papato e dell'Impero, fino alla formazione nel XVI secolo di un sistema di equilibrio in Europa, sancito dalla Pace di Vestfalia che pose fine alla guerra dei Trent'anni. Il 'sistema degli Stati' si basa su quattro principi fondamentali: ogni individuo deve essere soggetto alla giurisdizione di uno Stato, non deve esistere alcuno spazio nel mondo che non sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, ogni Stato deve controllare il proprio territorio e proteggerlo da danni, e gli Stati sono responsabili delle azioni dei loro cittadini operate all'interno della loro giurisdizione. Da ciò derivano il diritto interno di ciascuno Stato e il diritto internazionale. Senza un'autorità universale superiore, la convivenza degli individui è garantita dalla condivisione della responsabilità governativa tra i sovrani. La funzione principale di questo sistema è prevenire la formazione di un'autorità egemonica totalitaria, quindi è cruciale mantenere un sistema pluralistico. Le norme giuridiche non sono imposte dall'alto, ma sono create e rispettate dai membri della società stessa, poiché il sistema deve rimanere libero, il che implica che ogni unità debba essere responsabile della sua continuità e del suo declino.
  1. Diritto — l’assenza di un’autorità universale superiore non impedisce che esista un diritto universale. Questa mancanza causa la carenza di un organo legislativo e, in sostituzione al lavoro che svolgono i Parlamenti nei singoli stati, sono i consociati stessi a produrre le norme, fondamentalmente attraverso consuetudine e trattati. Le norme consuetudinarie si formano in seguito al comportamento uniforme tenuto dalla generalità degli Stati e vincolano tutti, compresi gli stati dissidenti. Il diritto internazionale consuetudinario è il diritto degli stati come complesso esercitato e vincolante verso gli stati singoli; i trattati, invece, vincolano solo i firmatari ma, per volere della collettività, c’è un obbligo di rispetto nei confronti di essi. Consuetudine e trattati possono definirsi rispettivamente norme di primo e secondo grado, in quanto l’obbligatorietà dei trattati dipende dalla consuetudine. Oltre all’assenza di un legislatore accentrato manca pure un organo giudiziario universale; questo non vuol dire che mancano giudici internazionali, solo che il loro pronunciarsi dipende sempre dal consenso degli Stati, che devono acconsentire previamente alla sua giurisdizione. Come per la legislazione, per l’attuazione coattiva del diritto internazionale (lavoro che compie la polizia) sono gli stessi Stati responsabili e, in caso venga subito un atto illecito, sono legittimati all’atto di autotutela reagendo con i mezzi ritenuti opportuni da loro stessi, purché siano soddisfatti i requisiti per l’esercizio della reazione. Si è molto discusso sul perché il diritto internazionale sia comunque considerato un diritto vero e proprio e che deve essere rispettato. Esiste una divisione tra una visione statalista e universalista. La prima, risalente ad Hobbes, ritiene il diritto internazionale diritto solo in senso improprio, definito una moralità positiva o ‘‘autolimitazione’’. Dall’altra parte, il diritto internazionale vanta una lunga tradizione che fa capo al diritto naturale come un diritto che si applica su qualsiasi essere umano, compresi gli stati. Sta di fatto che il diritto internazionale sembra tipicamente legato alla natura umana, cioè che è comune a tutti dovunque e al genere umano nel suo complesso. Il diritto, in questo libro, viene inteso come tutto ciò che è creduto da una specifica comunità nel suo insieme come il ‘‘suo’’ diritto e che, come tale, si impone ai suoi singoli membri. Il meccanismo profondo del diritto può spiegarsi come il singolo che si aggrega a altri, che vivono lo stesso problema, per far fronte alla sua precarietà interiore e al suo bisogno di sopravvivere. Il diritto e le sue istituzioni sono diretti a limitare la violenza dei più forti attraverso l’unica forma adeguata di contro-violenza, ovvero la violenza di più individui esercitata contro i singoli. Per evitare un abuso di tale strumento, sono stati introdotti i diritti umani, che devono comunque essere tutelati dal diritto e dalle istituzioni e di quella contro-violenza collettiva. Il meccanismo per bilanciare questi due dilemmi è la democrazia. Ne deriva quindi che:
  2. il diritto è sempre l’espressione di quei membri più forti che riescono dominare il gruppo e rappresentarlo;
  3. il diritto di per sé non può essere definito ne benefico né malefico. Lo studio del diritto richiede prudenza, empatia e sintonizzazione. Il diritto rivela il suo fondamento nelle credenze mitiche collettive: esiste se e nella misura in cui una collettività crede che esista e che funzioni.

La giustizia, anzitutto, si presenta come un concetto sfuggente da definire in maniera assoluta e universale. Invece, si manifesta più chiaramente quando ci si concentra su un aspetto fondamentale dell'esperienza umana: la protezione dei più deboli. Questo concetto può essere interpretato come il contrario dell'ingiustizia, che si manifesta quando c'è prevaricazione e sopraffazione delle persone, causando loro un senso di impotenza e ingiustizia. La protezione dei più deboli diventa possibile solo quando la società nel suo insieme si impegna attivamente a difenderli e riesce a contrastare gli oppressori. Tuttavia, questa lotta per la giustizia non è limitata a un individuo o a un gruppo, ma è un impegno costante per tutti coloro che diventano vulnerabili nel corso della vita. Un aspetto apparentemente paradossale di questa lotta è che per contrastare efficacemente i più forti, la società deve essere ancor più forte, creando un ciclo in cui la forza si adatta dinamicamente alla situazione. Quando i più deboli diventano più forti, essi stessi possono avere bisogno di protezione, poiché altri potenziali oppressori emergono. Pertanto, la giustizia non è un traguardo statico, ma un impegno in corso per adattarsi alle mutevoli dinamiche del potere e della vulnerabilità umana. Definire la giustizia come protezione dei più deboli non è esaustivo, ma è solo un punto di partenza per una comprensione più profonda della sua complessità. È essenziale che questa definizione venga interpretata in modo chiaro e non ambiguo, per evitare strumentalizzazioni o interpretazioni distorte. Inoltre, è importante considerare il ruolo della giustizia nei contesti internazionali, inclusa la sua rilevanza nel diritto internazionale positivo e il suo potenziale impatto sui valori fondamentali dell'umanità. A un livello più profondo, la giustizia richiama il concetto di equità nella distribuzione dei beni essenziali per la vita umana, come la salute, il nutrimento e le relazioni interpersonali. Quando si percepisce una disparità ingiusta nella distribuzione di questi beni, si avverte un senso di ingiustizia che richiede una risposta adeguata da parte del diritto e della società nel suo complesso. Infine, la giustizia non è solo un principio astratto, ma si manifesta attraverso un senso emotivo e una reazione umana di fronte all'ingiustizia. Questo senso di giustizia non è irrazionale, ma è radicato nella nostra natura emotiva e razionale, e svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di una società più equa e giusta. La metodologia nel diritto internazionale non determina direttamente le conclusioni, ma svolge un ruolo cruciale nell'articolazione degli argomenti e nella ricerca di soluzioni. L'ampia varietà di approcci metodologici riflette la complessità delle questioni trattate e la diversità delle prospettive coinvolte. Non esiste una metodologia universalmente migliore; è fondamentale sceglierne una che sia coerente con le proprie concezioni di giustizia e diritto. Questa scelta, tuttavia, implica una responsabilità personale più che una mera adesione sociale. La pluralità di metodologie ha portato alcuni settori della dottrina a suggerire l'adozione di approcci specifici per determinati ambiti, come i diritti umani. Tuttavia, questa enfasi sui valori può generare ambiguità e sollevare dubbi sulla loro effettiva applicabilità. Si discute se sia il valore a guidare la metodologia o viceversa, e se ci sia spazio per una concezione più flessibile e dinamica del diritto. Anche i realisti enfatizzano la flessibilità, ma spesso per sostenere la priorità degli interessi rispetto ai valori comuni.

Il dibattito metodologico nel diritto internazionale si concentra spesso sulla distinzione tra due approcci fondamentali: quello "stato-centrico" e quello "umano-centrico". Il primo considera le norme internazionali come strumenti creati dagli Stati per proteggere i propri interessi, mentre il secondo pone l'accento sulla tutela dei diritti umani. L'importanza attribuita alla persona umana suggerisce la necessità di rivedere e reinterpretare il diritto internazionale alla luce di questa prospettiva, anche se talvolta ciò può portare a conflitti con altre aree del diritto internazionale, come quelle economiche o di sicurezza. Questa contrapposizione riflette spesso divisioni ideologiche tra conservatorismo e progressismo, con i sostenitori dell'approccio umano-centrico che si identificano con una visione più progressista e quelli dello stato-centrismo con una più conservatrice. Tuttavia, alcuni critici vedono nell'umano-centrismo una forma di opportunismo o moralismo. È importante notare che regimi oppressivi spesso si presentano come progressisti, mentre coloro che difendono il diritto umano-centrico accusano di conservatorismo i loro avversari. Questa complessità metodologica rende cruciale l'adozione di una visione coerente e responsabile del diritto internazionale. In questo contesto, il libro analizza diverse prospettive metodologiche, sottolineando l'importanza di ridurre l'opportunismo nel discorso giuridico. Anche quando un risultato desiderabile è in gioco, è essenziale evitare di forzare la metodologia per ottenerlo a ogni costo. Il testo critica, inoltre, teorie che riducono il diritto internazionale a meri strumenti politici, sottolineando la necessità di una comprensione più ampia e responsabile del suo ruolo nella società. Il libro si propone di esaminare il diritto internazionale in modo meno soggettivo possibile, adottando una metodologia che si basa su alcuni principi chiave. Innanzitutto, si cerca di presentare opinioni contrastanti per consentire al lettore di formarsi una propria opinione informata. Si preferiscono i "dati oggettivi" come le norme, la prassi e i precedenti rispetto agli argomenti puramente logici, riconoscendo che, sebbene non siano completamente obiettivi, hanno una maggiore oggettività rispetto alle opinioni. L'autore tende a sostenere l'opinione che meglio si allinea con la realtà dei dati esistenti, ma ammette che altri dati potrebbero portare a conclusioni altrettanto plausibili. Il libro adotta una prospettiva costruttivista del diritto, considerandolo come il risultato di un processo sociale e dinamico. Si riflette sulla dicotomia tra diritto naturale e diritto positivo, e tra tradizionalismo e progressismo, enfatizzando l'importanza del progressismo come promozione della giustizia, anche se non necessariamente coincidente con il diritto vigente. Il senso di giustizia è considerato un elemento fondamentale in ogni discorso giuridico, influenzando sia la lotta per un miglioramento del diritto futuro che l'interpretazione del diritto esistente. Il testo si divide in tre parti principali, ognuna focalizzata su un aspetto specifico del diritto internazionale. La Parte I, intitolata "Sistema degli Stati e governo dell'umanità", esamina l'autorità e i soggetti che la esercitano. In particolare, il Capitolo I si concentra sulla composizione della Comunità internazionale e su chi ne fa parte. Si argomenta che l'autorità di governo internazionale è esercitata dagli Stati, all'interno di un sistema in cui altri soggetti influiscono sul loro costante rimodellamento. Il Capitolo II analizza la creazione e l'applicazione delle norme internazionali, esaminando come vengono recepite negli ordinamenti interni degli Stati. Infine, il Capitolo III delinea i criteri di ripartizione dell'autorità di governo tra gli Stati, sia in termini di spazi geografici che di poteri specifici. In sintesi, la Parte I mira a chiarire chi governa e dove, secondo le norme giuridiche internazionali, e come queste norme vengono applicate dagli Stati nei loro ordinamenti interni. Il titolo della parte suggerisce l'idea che il diritto internazionale, essenzialmente, disciplina la comunità globale e contribuisce a prevenire conflitti attraverso l'interazione degli Stati e altri attori sia sovrastatali che infrastatali

Sovranità interna = effettività Sovranità esterna = indipendenza Il diritto consuetudinario attribuisce la soggettività sulla base di fatti della vita reale, non esiste un trattato universale applicato su tutti gli stati. Art. 1 Conv. sui diritti e i doveri degli Stati (Montevideo, 26 dicembre 1933): The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states. La nascita di uno stato non è un fatto giuridico ma un fatto storico. Data la esistenza di alcune caratteristiche, la norma giuridica lo riconosce come stato, ma la sua nascita dipende dalla costituzione in territorio nullìus (appartenente a nessun altro), più recentemente è più probabile che ciò avvenga nel territorio di un altro stato: con secessione, smembramento o fusione. Territorio: Deve essere costituito da almeno di una porzione di terraferma delimitata da confini, che siano certi o no, da dimensioni irrilevanti e da derivazione naturale. I titoli originari sono: l’occupazione, la prescrizione acquisitiva, la conquista (NON PIU PERMESSO DAL DIRITTO INTERNAZIONALE) e l’accessione. Il titolo derivato ha la cessione, solo permessa tramite accordi tra due stati. Popolo: Il popolo deve risiedere stabilmente nella porzione di territorio governata dallo stato; la sua ampiezza e acquisizione di cittadinanza è indifferente. Governo effettivo e indipendente: Elemento centrale tra i tre, ma non esclusivo. Si può considerare una certa erosione di sovranità ad esempio nelle politiche economiche, poteri giuridici e lo spazio cibernetico. L’indipendenza è un requisito in senso giuridico, e la sua assenza pone il problema dei governi fantocci: come la repubblica turco-cipriota, dove viene mascherata una situazione di occupazione militare (le decisioni vengono prese altrove ma impartire su quel territorio). L’effettività è la capacità di mantenere ordine pubblico e convivenza, la quale viene a mancare davanti a eventi come un colpo di stato. Qual è il governo? Se a un certo punto l’organizzazione di governo fallisce, cosa succede? Un esempio è la Somalia, che ha avuto una rottura del governo senza riuscire a ricostruirne uno subito dopo. Per la comunità nazionale è meglio tenere stati ritenuti falliti piuttosto che ritornare al colonialismo, poiché bisogna rispettare l’autodeterminazione interna.

La questione sulla definizione di uno stato è dibattuta, specialmente riguardo agli enti che, pur avendo costituito uno stato in passato, ora non hanno un governo effettivo a causa di insurrezioni, guerre civili o interventi militari esterni, come nel caso dei cosiddetti "failed states" come la Somalia. Secondo il requisito dell'effettività, generalmente richiesto per essere considerati uno stato, la perdita di tale effettività dovrebbe implicare la fine dello stato stesso. Tuttavia, nella pratica, i failed states vengono comunque considerati stati e mantengono la loro posizione alle Nazioni Unite, nonostante la perdita di effettività. Questo suggerisce che il requisito dell'effettività non sia applicato rigidamente o addirittura non sia rilevante quando si valuta uno stato esistente rispetto a un ente che aspira a diventarlo per la prima volta. Alcuni sostengono che la persistenza dei failed states rifletta gli sforzi della comunità internazionale per promuovere il loro ritorno alla piena effettività. Tuttavia, potrebbe essere più plausibile considerare che, vietato il colonialismo, qualsiasi vuoto di autorità in parte della terra comprometta il sistema globale; quindi, si continua a riconoscere e promuovere la statualità dei failed states affinché rimangano parte del sistema stato- globale. È importante notare che questo non deve essere confuso con l'insolvenza finanziaria. Nel caso di governi in esilio, si parla di governi che lasciano il proprio paese, come successe nella Seconda guerra mondiale con l’occupazione tedesca, ma sono ancora riconosciuti come stato solo se in presenza di conflitto armato internazionale, e in quel caso la comunità internazionale concede ai governi in esilio di entrare in relazione di parità con gli stati ed esistenti e, temporaneamente, viene meno il requisito dell’effettività. Il concetto di effettività del governo è essenziale per definire la statualità di un territorio. Questo concetto si riferisce alla capacità del governo di far rispettare le leggi, garantire l'ordine pubblico e proteggere i cittadini e i loro beni da violenze esterne e, in alcuni casi, anche da abusi interni. Tuttavia, il significato preciso di "effettività" non è sempre chiaro e può variare a seconda del contesto. In generale, può essere interpretato come la capacità di far valere l'autorità governativa e di garantire un minimo di convivenza tra i cittadini. Questo requisito deriva dal modello statale europeo e si basa sulle capacità medie di uno stato conforme a tale modello. CASI PARTICOLARI:

  • Stati fantoccio . Microstati (esempio come Monaco e la Francia, dove la seconda protegge il primo)
  • Stati dipendenti (come quelli protetti) Il diritto internazionale non interviene nell’articolazione interna dello Stato!!

Dinamica della statualità

Il diritto internazionale non è solito agire e interessarsi a quello su cui agisce il diritto interno, unica eccezione è quando uno stato conclude un trattato in violazione di una norma interna fondamentale. Le situazioni che possono incidere sullo stato sono i mutamenti del territorio (cessione, secessione, annessione), i mutamenti nell’organizzazione di governo (che succede in caso di colpo di stato? Se il mutamento riesce ad affermarsi come nuovo governo è legittimo in ciò, anche se in violazione di norme interne) e la sua perdita temporanea.

dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione, che ha due varianti. L’autodeterminazione interna ovvero all’interno di uno stato ciascun popolo ha diritto di scegliere il proprio regime politico, economico e sociale. L’autodeterminazione esterna, la scelta della forma statale da assumere nell’ambito della società internazionale. Essa si ha solo in tre casi: Popolazioni soggette a dominio coloniale, popolazioni di territori occupati con la forza militare e gruppi raziali soggetti a organizzazione statale che pratica forme di discriminazione politica. Se il popolo è sottoposto a una di queste ipotesi ha diritto di costituirsi in stato sovrano (non vuol dire che riesca a esercitarlo). Uno stato può cessare per fusione o incorporazione, e per smembramento o secessione.

Le organizzazioni internazionali

è un ente collettivo del diritto internazionale creato principalmente dagli Stati per assicurare stabilità alla loro cooperazione (modello ONU) e dare vita a forme di integrazione tra medesimi (modello UE). Che cosa caratterizza? Non è un ente territoriale, non ha un potere di governo su un dato territorio e della sua comunità (ECCEZIONE UE), non accentrano le funzioni dell’ordinamento, ma si coordinano le attività di esso (produzione, accertamento, attuazione coercitiva del diritto […]). Le quattro caratteristiche della organizzazione internazionali:

  • La volontà degli stati, nasce da un accordo internazionale (trattato istitutivo). Gli stati decidono l’ambito in cui coopera l’organizzazione.
  • A fini di cooperazione per un proseguimento di fini comuni
  • Regolate dal diritto internazionale
  • Tramite l’istituzione di organi che esercitano particolari competenze / funzioni La presenza di queste caratteristiche determina che l’organizzazione rappresenta gli stati che la compongono ma la sua azione è imputata all’organizzazione stessa, questo perché gli stati danno autonomia all’organizzazione internazionale stessa. Il perimetro dell’organizzazione non è un ente che ha soggettività infinita ma entro le competenze specifiche (principio di specialità). Quello che regola l’organizzazione sono il trattato istitutivo e l’accordo di sede. Quando si hanno organi in comune collettivi si tratta di unioni istituzionali, che poi si dividono in base alla presenza o no di persone giuridiche. Questi tratti comportano che non siano soggetti originari, ma derivano da un atto e quindi vengono chiamati derivati. L’accordo descrive anche il perimetro della soggettività stessa e deve agire secondo lo svolgimento deciso dall’accordo stesso. In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Quando si pone il problema della soggettività? Quando esplode l’organizzazione internazionale, e questo coincide con la nascita dell’ONU e il secondo dopoguerra. Quesito dell’AG: «Nel caso in cui un agente delle NU subisca, nell’esercizio delle sue funzioni, un danno in condizioni tali da impegnare la responsabilità dello Stato, l’ONU ha la qualità per presentare contro il governo de jure o de facto responsabile un reclamo allo scopo di ottenere la riparazione dei danni causati a) alle NU, b) alla vittima o ai suoi aventi causa?» L’organizzazione possiede la soggettività internazionale. I soggetti del diritto non sono necessariamente identici nella loro natura o nella estensione dei loro diritti, e la loro natura dipende dai bisogni della comunità. L’organizzazione è un soggetto del diritto internazionale, per nulla simile a uno stato. Prima della prima metà del diciannovesimo secolo i rapporti interstatali erano bilaterali e dettati da conferenze internazionali occasionate da eventi particolari (NON ERANO ORGANIZZAZIONI PERCHE PRIVE DI ORGANI COMUNI) Dalla metà del diciannovesimo secolo alcuni fatti della vita vengono invece coordinati e sono perdipiù commissioni e conferenze su materie tecniche, dettate da incontri periodici, si possono prendere atti solo tramite unanimità. Dopo la Prima guerra mondiale istituirono (FALLENDO) la Società delle Nazioni. Era una organizzazione di stampo politico con vocazione universale, che non divenne tale per mancata partecipazione degli Stati Uniti che tornò alla sua politica isolazionista.

La personalità giuridica della Santa Sede come entità sovrana di diritto

pubblico internazionale è universalmente riconosciuta, e funge da strumento

di indipendenza per la Santa Sede e la Chiesa cattolica da qualsiasi autorità

mondana. La sua rilevanza internazionale si manifesta attraverso la firma di

accordi bilaterali e multilaterali. Tra i primi, vi sono i "Concordati" che regolano

il trattamento della Chiesa cattolica nei territori delle controparti statali. Tra i

secondi, la Santa Sede è parte di numerose convenzioni e trattati

internazionali, inclusi i trattati di Ginevra del 1949 sulle vittime di guerra, la

Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Trattato di non

proliferazione nucleare del 1968, la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto

dei trattati, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e la

Convenzione di Palermo del 2000 sulla criminalità organizzata

transnazionale.

Inoltre, alla Santa Sede è garantito il diritto all'immunità giurisdizionale civile e

ai privilegi tipici degli Stati stranieri. Partecipa anche a conferenze e

organizzazioni internazionali, come osservatore presso le Nazioni Unite e il

Consiglio d'Europa, e mantiene relazioni diplomatiche con la maggior parte

degli Stati mondiali. Il 11 febbraio 1929, Italia e Santa Sede hanno siglato i

Patti Lateranensi, che includono il Trattato del Laterano e il Concordato.

Questi accordi hanno risolto la questione romana derivante dalla presa di

Roma nel 1870. Il Trattato del Laterano garantisce alla Santa Sede

un'indipendenza assoluta e riconosce la sua sovranità internazionale. L'Italia

concede alla Santa Sede la piena proprietà e il controllo del Vaticano,

istituendo così la Città del Vaticano. Il Concordato è stato successivamente

modificato nel 1984. L'art. 11 del Trattato stabilisce che gli enti centrali della

Chiesa sono esenti da interferenze dello Stato italiano, sollevando questioni

interpretative sulla giurisdizione italiana su tali enti.

  • (^) Ordine di Malta: Il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), noto anche

come Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme

di Rodi e di Malta, è un'organizzazione con una lunga storia di assistenza

medica e sociale, che ha avuto sotto il proprio controllo territori come Rodi e

Malta nel corso della storia. Sebbene non governi più alcun territorio sovrano,

l'Ordine continua a svolgere un ruolo significativo nell'ambito umanitario e

assistenziale, spesso in stretta collaborazione con la Santa Sede.

Nel settembre 2022, Papa Francesco ha emesso un decreto che ha

promulgato una nuova Carta costituzionale e un Codice Melitense per

l'Ordine, confermando così il carattere sovrano dell'Ordine, sebbene non

territoriale. La sede principale dell'Ordine è situata a Roma, in Italia.

L'Ordine intrattiene relazioni con numerosi Stati e enti internazionali, ed è

osservatore all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 1994. La sua

soggettività internazionale è confermata dalla nuova Carta costituzionale del

In Italia, i rapporti con l'Ordine sono regolati da accordi che riconoscono

prerogative sovrane al Gran Maestro e immunità diplomatiche alle sedi

dell'Ordine. Tuttavia, vi sono opinioni divergenti sulla portata delle sue

immunità e dei suoi diritti, con alcuni che contestano il suo status di soggetto

internazionale equiparabile agli Stati.

Nonostante le controversie, la giurisprudenza italiana tende a riconoscere

l'Ordine come soggetto internazionale, ma ci sono ancora punti di dibattito

sulla portata dei suoi diritti e delle sue immunità.

  • (^) Comitato internazionale della Croce Rossa:

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRD) è stato istituito nel 1863

in risposta alla proposta avanzata da un uomo d'affari svizzero, H. Dunant,

dopo aver assistito al massacro della battaglia di Solferino nel 1859. Il

Comitato si distingue per la sua missione umanitaria di proteggere la vita e la

dignità delle vittime della guerra e altre situazioni di violenza.

Sebbene non abbia connessioni territoriali né ambisca a diventare uno Stato,

il Comitato si definisce come un'organizzazione imparziale, neutrale e

indipendente. Giuridicamente è un'associazione privata, non-profit, con sede

a Ginevra, regolata dal diritto svizzero.

Alcuni considerano il Comitato un soggetto internazionale, simile alla Santa

Sede e all'Ordine di Malta, ma con limitati diritti. Tuttavia, tale statuto è

oggetto di dibattito, poiché il Comitato non esercita la sovranità su una

comunità territoriale. La soggettività internazionale del Comitato è supportata

da diverse pratiche: gli Stati e le organizzazioni internazionali riconoscono al

Comitato immunità e privilegi; il Comitato intrattiene rapporti paritari con gli

Stati e stipula trattati internazionali; è osservatore all'Assemblea generale

delle Nazioni Unite e gode di status speciale in altre organizzazioni

internazionali.

Tuttavia, alcuni dubbi persistono sulla portata dei suoi diritti e delle sue

immunità, poiché il Comitato non è né un'organizzazione intergovernativa né

una ONG, ma un'entità sui generis. Nonostante il suo ruolo umanitario e il suo

contributo allo sviluppo del diritto internazionale, non tutti concordano sulla

sua soggettività internazionale.

I secondi sono crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini contro la pace,

crimini distinti come genocidio, pirateria e dubbi su tortura e terrorismo

internazionale.

Una multinazionale è un’impresa a stampo capitalistico con struttura simil

piramidale, composta da una società madre che poi si dirada in altri paesi che

agiscono sul territorio succursale e, volendo, su tutto il globo. Un coordinamento tra i

vari stati in presenza che può condurre una società con sede A per aprire una

società figlia in sede B. Sono le imprese multinazionali soggette dell’ordinamento?

NO. Quali rimedi vengono svolti quindi per le violazioni? L’unico che riguarda

direttamente l’impresa è quello di convenirle davanti ai giudici interni degli stati; si

invoca una responsabilità degli stati per omesso controllo o per danni causati dalle

imprese che hanno agito per conto degli stessi. L’ultimo rimedio, non giuridico, è

quello di usare le campagne mediatiche.

Comunità internazionale e Global Governance

Il concetto di "comunità internazionale" è soggetto a dibattito e ambiguità. Non esiste

una definizione chiara e universalmente accettata di chi faccia parte di questa

comunità e quali siano i suoi confini. Inoltre, non esiste una base giuridica specifica

che attribuisca diritti o obblighi a questa entità collettiva. La comunità internazionale

non è un soggetto giuridico autonomo, come uno stato, ma piuttosto un insieme di

stati e altri attori internazionali. Tuttavia, il concetto ha rilevanza nel diritto

internazionale, specialmente per quanto riguarda le norme che mirano a proteggere i

valori fondamentali o gli interessi dell'umanità. Il termine stesso è ambiguo, poiché

sia "comunità" che "internazionale" possono avere diversi significati. È comune

aggiungere l'espressione "nel suo insieme" al concetto di "comunità internazionale",

ma ciò aggiunge ulteriore ambiguità al significato del termine.

Il concetto di "comunità internazionale" può essere interpretato in almeno sette modi

differenti:

a) Tradizionalmente, si riferisce al sistema degli stati, con varie espressioni come

sistema internazionale, società internazionale, e ordine internazionale. Alcune norme

internazionali lo menzionano come la totalità degli stati, suggerendo che vada

distinto dalla semplice somma dei singoli stati.

b) In un'accezione più ampia, include tutti i soggetti internazionali, non solo gli stati

ma anche organizzazioni internazionali e individui. Questo ampliamento determina

una maggiore titolarità di diritti e obblighi internazionali, con norme che si riferiscono

alla "comunità internazionale" senza specificare gli stati.

c) In un'interpretazione ancora più estesa, coinvolge tutti gli attori internazionali che

influenzano la vita internazionale, inclusi organizzazioni come il Comitato

internazionale della Croce Rossa, le ONG e le imprese multinazionali,

riconoscendone il ruolo e l'influenza.

d) In una quarta interpretazione, indica la comunità universale degli individui senza

distinzione in stati, un'idea teologica o filosofica che presenta sfide quando applicata

alla realtà storica, dove esistono molteplici civiltà e concetti diversi di "ciò che è

comune" e "diritto naturale", e dove la convivenza universale pacifica senza

un'autorità politica universale risulta problematica.

e) In una quinta interpretazione, la comunità internazionale è vista come un'unità

solidale in cui i membri si sentono parte di una famiglia globale pronta ad assistere in

caso di bisogno, come in situazioni di catastrofi umanitarie o naturali. Questa visione

include stati, popoli, associazioni nazionali e transnazionali, ONG, imprese

multinazionali e individui.

f) In una sesta accezione, la comunità internazionale rappresenta un'entità in cui le

"forze prevalenti", specialmente gli stati più potenti, possono imporre e garantire il

rispetto del diritto internazionale attraverso principi costituzionali superiori alla

consuetudine e ai trattati. In questa concezione, la comunità internazionale si basa

sul potere di difendere le vittime di gravi illeciti internazionali che minacciano la

convivenza globale, simile al diritto penale negli ordinamenti nazionali.

g) Infine, nella settima accezione, la comunità internazionale agisce attraverso stati

specifici, organizzazioni internazionali o il Consiglio di Sicurezza, suggerendo

un'idea di rappresentanza universale avanzata da singoli stati o gruppi di stati.

Tranne per la settima accezione che rappresenta una pretesa unilaterale di alcuni

stati, tutti i significati di comunità internazionale hanno una base di verità. Si

sottolinea che esiste una comunità internazionale degli stati, poiché solo gli stati

hanno la legittimità politica per governare un territorio e garantire il benessere e la

giustizia tra gli individui. Tuttavia, si riconosce anche l'esistenza di una comunità

internazionale più ampia, che include anche attori non statali come organizzazioni

internazionali e individui. Questi attori, titolari di diritti e obblighi internazionali,

esercitano un'influenza significativa sugli stati e contribuiscono alla creazione di

norme internazionali. Si afferma che esiste anche una comunità universale degli

individui, che non si contrappone necessariamente alla comunità internazionale degli

stati, ma entrambe coesistono e possono perseguire i valori dell'umanità in modo

efficace. Infine, si sottolinea che sebbene gli stati possano essere in competizione

tra loro, ciò avviene all'interno di un sistema comune.

Un fatto diventa diritto se si ripete con la convinzione della generalità dei consociati (uti

universi) che sia diventato ciò che tutti i consociati si attendono dagli altri (uti singuli).

Secondo il COSTRUTTIVISMO nel discorso giuridico si differenzia tra “apologia” e

“utopia”, sostenendo che il diritto internazionale è una pratica argomentativa che oscilla tra

l'estremo di santificare lo status quo (effettività, realismo) e l'estremo opposto di imporre

l'ideale allo status quo (legalità, idealismo), anche se è grazie ad entrambi se il diritto ha

senso. Esso è un fatto in quanto esiste nella condotta della collettività che diventa diritto in

quanto la collettività ci crede e lo impone ai singoli.

● Opposizione del singolo stato e dottrina persistent objector

La teoria del persistent objector permette di ricondurre la consuetudine alla teoria

consensualistica, siccome lascia agli Stati la scelta, anche in fase di formazione, di non

essere vincolati dalle norme create dagli altri Stati e di non trovarsi totalmente

assoggettati alla maggioranza degli Stati.

Nella sentenza del 1969 sul Mare del Nord la Corte internazionale di giustizia ha

ripudiato la teoria del persistent objector.

L’opposizione del persistent objector va intesa come pretesa unilaterale volta a:

o indurre anche gli altri Stati ad opporsi in modo tale da impedire che la norma si

formi per tutti

o Persuadere che la norma non esiste e non è neanche in via di formazione

o Dimostrare di agire in conformità del diritto consuetudinario al momento vigente

Se questo tentativo ha successo la norma sarà inesistente per tutti gli Stati, mentre se

fallisce la norma si formerà e sarà vincolante per tutti gli Stati, compreso il persistent

objector.

● Giurisprudenza

Le decisioni giudiziarie prese dalla Corte internazionale di giustizia sono vincolanti nel

singolo caso e non sono quindi fonti di diritto internazionali applicabili a qualsiasi altro

Stato e caso. Le decisioni giudiziarie (giurisprudenza) possono contribuire a individuare

le norme del diritto internazionale derivanti dalle fonti.

richiamare le sentenze internazionali non basta per dimostrare l’esistenza di una norma

internazionale generale

La giurisprudenza internazionale corrisponde alla prassi generalizzata e all’opinio juris

degli Stati e i giudici internazionali possono esprimere l'esigenza di una nuova norma

internazionale ancora inesistente (opinio necessitatis) e svolgono un ruolo nel

rafforzamento (applicazione) o indebolimento (rifiuto di applicare) di queste ultime.

Le sentenze nazionali possono influire sulla formazione di nuove norme internazionali sia

perché possono esprimere un’ opinio necessitatis degli Stati, ovvero l’esigenza di nuove

norme internazionali più adeguate alla realtà sociale, sia perché costituiscono prassi

statale.

● Equità

L'equità non è una fonte di diritto internazionale autonoma

3 nozioni dell’equità:

1. equità infra o secundum legem (o entro il diritto vigent) equità a carattere

interpretativo per adattare il diritto vigente al caso concreto

2. equità praeter legem (o oltre il diritto vigente) equità a carattere integrativo per

colmare lacune

3. equità contra legem (o contro il diritto vigente) cioè illecita, contraria a norme

vigenti. Uno Stato viola il diritto vigente in modo tale che gli altri Stati seguano

l’esempio e il diritto consuetudinario vigente si trasformi.

● Soft law (“diritto morbido”)

La soft law indica norme o principi che non sono giuridicamente vincolanti ma che

potrebbero produrre qualche effetto giuridico di portata minore. Comprende:

o Raccomandazioni internazionali (promuovono un diritto internazionale futuro)

o risoluzioni non vincolanti

o dichiarazioni di principi dell'assemblea generale delle Nazioni unite

o codici di condotta

o programmi di azione

o accertamenti di mancata osservazione (non-compliance) di norme o standard da

parte di organi internazionali

o dichiarazioni statali di intenzione

o dichiarazioni congiunte

il soft law può venire incorporato in sentenze internazionali vincolanti e i giudici statali

non sono tenuti ad applicarlo come diritto internazionale vigente.

● Dottrina

Anche la dottrina non è fonte di norme internazionali ma può aiutare a determinarle come

le decisioni giudiziarie.

Per dottrina si intendono:

o Comunità scientifica

o Comunità epistemiche (di conoscenza condivisa)

o Associazioni private

Gli studiosi possono individuare nuovi problemi che il diritto internazionale deve essere

in grado di disciplinare.

Le opinioni della dottrina non creano norme di diritto internazionale, ma sono

fondamentali per far evolvere il diritto internazionale attraverso l'analisi scientifica del

diritto vigente.