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Appunti diritto penale Pelissero, Appunti di Diritto Penale

Appunti di diritto penale delle lezioni tenute da Marco Pelissero università di Torino

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 17/10/2020

Utente sconosciuto
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Un illecito è costituito da un precetto (=indica la condotta che il sogg non deve o deve tenere)e da una
sanzione.
Es. art 593 c p punisce l’omissione di soccorso comportamento che il soggetto deve tenere; nel caso di
violazione del precetto segue una sanzione che la legge prevede.
Costituisce reato quel fatto che è punito attraverso l’applicazione di una pena. per capire se un fatto
costituisce reato bisogna andare a vedere se è prevista una pena.
Art 39 i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi
previste dal codice.
Art 17: indica quali sono le pene stabilite x i diritti = morte (non è più prevista), ergastolo (=carcere a vita,
pena detentiva), reclusione (pena detentiva) e multa (pena pecuniaria). Le pene previste per le
contravvenzioni sono: arresto (pena detentiva) e ammenda (pena pecuniaria).
La pena di morte scompare con la costituzione nel 1948 (art 27 cost, solo leggi penali di guerra possono
prevede pena di morte, ma nel 2007 il legislatore prevede che non è più ammessa la pena di morte).
Capire cosa distingue un illecito penale da quello amministrativo:
Sanzione amministrativa: autorità che deva accertare l’infrazione è la pubblica amministrazione.
Sanzione penale: autorità che accerta il fatto costitutivo di reato è il giudice penale.
La sanzione di tipo pecuniario cambia a seconda che sia un illecito penale o amministrativo, perché in un
caso ci si confronta con la pubblica amministrazione e nell’altro ci si confronta con il giudice penale;
differenza di disciplina nel caso in cui:
-Se non si paga la sanzione amministrativa, l’amministrazione manda un avviso in cui la sanzione
può aumentare di prezzo;
-Se non si paga un reato punito con la pena pecuniaria, il codice del 1930 prevedeva un
meccanismo di conversione, la pena pecuniaria non pagata si convertiva in pena detentiva.
Questo meccanismo di conversione viola il principio costituzionale dell’uguaglianza (art 3 Cost). il
legislatore nel 1981 con legge 689, stabilisce che la multa con l’ammenda non pagate si convertano in
libertà controllata; la libertà controllata significa che la persona è libera, però è assoggettata a una serie di
controlli. La pena pecuniaria se non è pagate incide sulla libertà personale. C’è un elemento che
connota la sanzione penale ed è dato dal suo personalismo, ossia la sanzione incide direttamente o
indirettamente sulla libertà personale, inoltre la sanzione penale viene quantificata dal giudice tenendo
conto della personalità del soggetto condannato. L’attenzione alla persona autore del reato lo si capisce
bene nelle pene detentiva: ergastolo, reclusione e arresto; attenzione alla rieducazione del soggetto in
carcere.
Le condanne penali vengono iscritte nel casellario giudiziarie (=fedina penale), ci vanno le condanne per i
reati, non le sanzioni amministrative; questa iscrizione può avere degli affetti sulle attività che il soggetto
può o no svolgere (competizione elettorale).
La sanzione penale ha due elementi di forte connotazione:
1. funzione punitiva, non risarcitoria; es. reato di furto, art 624 c p: punisce chiunque si impossessa
della cosa mobile altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la sanzione penale incide
sulla libertà personale, ciò comporta una cosa sul livello delle garanzie; le sanzioni penali sono
quelle più pesanti proprio perché incidono sulla libertà personale. L’ordinamento prevede garanzie
forti sul piano sostanziale e processuale, il livello delle garanzie penali è più elevato rispetto a quelli
che interessa le sanzioni amministrative. Le regole che disciplinano reato e il processo penale sono
regole di garanzia più elevate.
Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo (CEDU, 1950, ratificata dall’itaia dal 1955), prevede una serie
di garanzie: divieto tortura, divieto di trattamenti inumani e degradanti e il riconoscimento di una serie di
diritti e libertà; RIF art 7: nessuno può be condannato per azione o amissione che al momento in cui è stata
commessa non costituiva reato, inoltre non può essere inflitta una pena più alta da quella applicabile nel
momento in cui il reato è stato commesso, si tratta dal PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ.
Per verificare il rispetto dell’art 7: Giudice della corte europea dei diritti dell’uomo, ci sono una serie di stati
che hanno aderito alla CEDU (appartengono al consiglio CEDU), se c’è una violazione può essere fatto
ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo per mettere in evidenza che in un certo paese è stata violata
una certa disposizione. Quest’ultima per capire se uno Stato ha rispettato o no l’art 7 deve capire cosa è
che identifica un reato/pena. La corte europea si deve chiedere: che cos’è la materia penale? Il primo
criterio è un criterio formale. Se lo stato non qualifica formalmente una certa sanzione come penale, ma
come amministrativa. La corte europea dei diritti dell’uomo utilizza criteri diversi:
1. gravità della sanzione: si verifica nel caso in cui la sanzione sia molto pesante; nel 2009 l’Italia è
stata condannata dalla corte europea per abusi di mercato, disciplina dove il legislatore prevedeva
delle sanzioni amministrative, applicate dalla CONSOP (organo amministrativo), che arrivavano a
milioni di euro, era così pesante da avere funzione punitiva.
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Un illecito è costituito da un precetto (=indica la condotta che il sogg non deve o deve tenere)e da una sanzione. Es. art 593 c p punisce l’omissione di soccorso  comportamento che il soggetto deve tenere; nel caso di violazione del precetto segue una sanzione che la legge prevede. Costituisce reato quel fatto che è punito attraverso l’applicazione di una pena.  per capire se un fatto costituisce reato bisogna andare a vedere se è prevista una pena. Art 39 i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi previste dal codice. Art 17: indica quali sono le pene stabilite x i diritti = morte (non è più prevista), ergastolo (=carcere a vita, pena detentiva), reclusione (pena detentiva) e multa (pena pecuniaria). Le pene previste per le contravvenzioni sono: arresto (pena detentiva) e ammenda (pena pecuniaria). La pena di morte scompare con la costituzione nel 1948 (art 27 cost, solo leggi penali di guerra possono prevede pena di morte, ma nel 2007 il legislatore prevede che non è più ammessa la pena di morte). Capire cosa distingue un illecito penale da quello amministrativo: Sanzione amministrativa: autorità che deva accertare l’infrazione è la pubblica amministrazione. Sanzione penale: autorità che accerta il fatto costitutivo di reato è il giudice penale. La sanzione di tipo pecuniario cambia a seconda che sia un illecito penale o amministrativo, perché in un caso ci si confronta con la pubblica amministrazione e nell’altro ci si confronta con il giudice penale; differenza di disciplina nel caso in cui:

  • Se non si paga la sanzione amministrativa, l’amministrazione manda un avviso in cui la sanzione può aumentare di prezzo;
  • Se non si paga un reato punito con la pena pecuniaria, il codice del 1930 prevedeva un meccanismo di conversione, la pena pecuniaria non pagata si convertiva in pena detentiva. Questo meccanismo di conversione viola il principio costituzionale dell’uguaglianza (art 3 Cost). il legislatore nel 1981 con legge 689, stabilisce che la multa con l’ammenda non pagate si convertano in libertà controllata; la libertà controllata significa che la persona è libera, però è assoggettata a una serie di controlli. La pena pecuniaria se non è pagate incide sulla libertà personale.  C’è un elemento che connota la sanzione penale ed è dato dal suo personalismo, ossia la sanzione incide direttamente o indirettamente sulla libertà personale, inoltre la sanzione penale viene quantificata dal giudice tenendo conto della personalità del soggetto condannato. L’attenzione alla persona autore del reato lo si capisce bene nelle pene detentiva: ergastolo, reclusione e arresto; attenzione alla rieducazione del soggetto in carcere. Le condanne penali vengono iscritte nel casellario giudiziarie (=fedina penale), ci vanno le condanne per i reati, non le sanzioni amministrative; questa iscrizione può avere degli affetti sulle attività che il soggetto può o no svolgere (competizione elettorale). La sanzione penale ha due elementi di forte connotazione:
  1. funzione punitiva, non risarcitoria; es. reato di furto, art 624 c p: punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la sanzione penale incide sulla libertà personale, ciò comporta una cosa sul livello delle garanzie; le sanzioni penali sono quelle più pesanti proprio perché incidono sulla libertà personale. L’ordinamento prevede garanzie forti sul piano sostanziale e processuale, il livello delle garanzie penali è più elevato rispetto a quelli che interessa le sanzioni amministrative. Le regole che disciplinano reato e il processo penale sono regole di garanzia più elevate. Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo (CEDU, 1950, ratificata dall’itaia dal 1955), prevede una serie di garanzie: divieto tortura, divieto di trattamenti inumani e degradanti e il riconoscimento di una serie di diritti e libertà; RIF art 7: nessuno può be condannato per azione o amissione che al momento in cui è stata commessa non costituiva reato, inoltre non può essere inflitta una pena più alta da quella applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso, si tratta dal PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ. Per verificare il rispetto dell’art 7: Giudice della corte europea dei diritti dell’uomo, ci sono una serie di stati che hanno aderito alla CEDU (appartengono al consiglio CEDU), se c’è una violazione può essere fatto ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo per mettere in evidenza che in un certo paese è stata violata una certa disposizione. Quest’ultima per capire se uno Stato ha rispettato o no l’art 7 deve capire cosa è che identifica un reato/pena. La corte europea si deve chiedere: che cos’è la materia penale? Il primo criterio è un criterio formale. Se lo stato non qualifica formalmente una certa sanzione come penale, ma come amministrativa. La corte europea dei diritti dell’uomo utilizza criteri diversi:
  2. gravità della sanzione: si verifica nel caso in cui la sanzione sia molto pesante; nel 2009 l’Italia è stata condannata dalla corte europea per abusi di mercato, disciplina dove il legislatore prevedeva delle sanzioni amministrative, applicate dalla CONSOP (organo amministrativo), che arrivavano a milioni di euro, era così pesante da avere funzione punitiva.

I criteri CEDU vengono chiamati criteri ENGLES, dal nome di un ricorrente di una sentenza (Engles contro Regno unito). I CRITERI Non devono esserci tutti e 3 quei criteri (gravità sanzione, gravità reato e tipo di fatto), è sufficiente che ce ne sia uno; la giurisprudenza della corta europea su cosa va incluso e no nella materia penale è molto flessibile, c’è giurisprudenza molto varia, si tratta di un giudice che giudica sempre sul singolo caso. La Corte costituzionale italiana se dichiara l’incostituzionalità di una norma quella norma esce dall’ordinamento. La corte europea dei diritti dell’uomo non può dichiarare che una norma dell’ordinamento italiano non sia più vigente, ma dichiara che l’Italia (in quel caso specifico) ha violato la garanzia della CEDU, ma non si può eliminare la norma dall’ordinamento, ma sarà l’Italia a dover intervenire. FUNZIONI della pena, sono 3 le teorie che si contendono il campo:

  1. Teoria retributiva : parte dal presupposto che la pena deve avere la funzione di retribuire il male commesso attraverso il reato; alla base dell’idea retributiva c’è la legge del taglio: occhio per occhio, dente per dente, il reato lede un bene. Principio di proporzione: la teoria retributiva ritiene che la pena deve be proporzionale al male commesso e alla colpevolezza del soggetto; oggi la teoria retributiva non viene più accolta, perchè in uno stato laico la funzione dello stato non deve essere quella di retribuire alcunché. Lo stato non ha la funzione di retribuire. Lo stato prevede le pene per prevenire la commissione di reati. Viene però mantenuto il principio proporzionale. La pena è considerata assoluta, si giustifica di per se  Kant, che usava la teoria retributiva, disse che anche se società ha deciso di sciogliersi dovrebbe far scontare al pena alle persone che hanno commesso il reato, la pena si giustifica comunque. Oggi invece le teorie assolute della pena sono state superate (anche se ogni tanto ritorna nella dimensione dibattito pubblico).
  2. Teoria di prevenzione generale : è una teoria relativa, la pena non si giustifica di per se, ma perchè vuole realizzare uno scopo; lo scopo della prevenzione generale è prevenire la commissione di reati da parte della collettività. La prevenzione generale si rivolge ai consociati, affinchè non commettano reati. Sono state elaborate 2 teorie della prevenzione generale una negativa e una positiva; quella negativa consiste nell’idea della pena come deterrenza, se i consociati sanno che per quel fatto è prevista una certa pena si asterranno dal commettere quel fatto, questa teoria se portata all’accesso rischia di non essere proporzionale e porta a una tendenza dell’aumento delle pene. La prevenzione generale positiva parte dell’idea della pena come orientamento dei consociati, se sappiamo che dei comportamenti sono un reato, non li commettiamo. I consociati rispettano le norme non perché hanno paura della sanzione, ma perché quelle danno un quadro di quali sono i valori nei quali la società si riconosce; nella logica della prevenzione generale positiva non possono be presenti delle pene elevatissime, i consociati sentirebbero quella norma penale come ingiusta (norme che punivano aborto, i consociati non sentivano più quelle norme come vincolanti.
  3. Teoria della prevenzione speciale : non si rivolge alla collettività, ma a chi ha già commesso il reato e vuole far sì che il soggetto non commetta altri reati, ha 2 versioni: prevenzione speciale di tipo negativo , ossia è la pena vista come neutralizzazione del soggetto, il rischio è quello di pene molto lunghe, questo è un sistema che non reggerebbe perché il carcere è molto costoso. Prevenzione speciale positiva: la pena deve avere una funzione di rieducazione del soggetto, se vogliamo che il soggetto non commetta più reati e si abbassi il tasso di recidiva, il quale lo si raggiunge con percorsi di tipo rieducativo. Come queste teorie si adattano alla costituzione: Art 27 c. 3 cost: ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’, la cost prende posizione sulla funzione di prevenzione speciale positiva, la pena deve avere una funzione rieducativa. Una parte della norma dichiara che sono vietati i trattamenti contrari al senso di umanità, è imposta una pena retributiva, che evita trattamenti contrari al senso di umanità, funzione retributiva come funzione essenziale della pena che deve essere sempre presente; la seconda parte invece dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, la funzione di prevenzione speciale è una funzione eventuale, le norma devono tendere alla rieducazione, la funzione della pena deve be retributiva mentre la funzione di prev speciale è solo eventuale che interessa il momento esecutivo della pena. Art 27 c 3 non è più accolta oggi, perché la sentenza della cc n 313 del 1990 la funzione rieducativa deve connotare la funzione penale sempre, sin dal momento in cui la sanzione è prevista dal giudice. La funzione rieducativa diventa elemento di connotazione imprescindibile delle pene.

Storia del diritto penale: ILLUMINISMO  Cesare Beccaria, Principi di garanzia collegati a principi di legalità (certezza della pena, principio di irretroattività), gli illuministi ragionavano sulla pena in termini utilitaristici, la pena deve essere quella minima necessaria a raggiungere l’obiettivo, Beccaria dice che è più efficace una pena pronta, che segue quanto più possibile alla commissione del reato, piuttosto che una pena lunga che eseguita dopo. Dibattito: scuola classica e scuola positiva, la pena deve essere una pena retributiva e proporzionata; questa scuola è importante perché ha cominciato a studiare il reato come un ente giuridico, da qui comincia la scienza del diritto panale. La scuola positiva pone l’attenzione sul soggetto, non sulla pena, principio del determinismo: si commettono reati perché si è spinti da fattori endogeni, esogeni, politici, sociali.. si commette il reato perché indotti da una serie di fattori. Si deve difendere la società da soggetti che sono portati a commettere reati (funzione di difesa sociale) la sanzione va proporzionata alla pericolosità del soggetto, potrebbe avere durate indeterminata; scuola positiva (esponente L’Ombroso) si contende il campo alla fine dell’800. Primo codice dell’Italia unita nel 1889, ed è il codice Zanardelli , è un codice di marca liberale, attento sul piano delle garanzie. Il codice attuale è del 1930, codice ROCCO , dal nome del ministro Alfredo Rocco, ministro della giustizia, è un codice che in molte parti denota l’impronta fascista, di un regime autoritario. Il codice Zanardelli non prevede la pena di morte, ma il codice Rocco si; sono previsti molto più casi in cui può essere applicato l’ergastolo rispetto al codice Zanardelli; la parte speciale del codice penale che è più influenzata dal fascismo. Il codice è costituito da 3 libri:

  1. norma che disciplinano disposizioni di carattere generale,
  2. è dedicato a delitti;
  3. è dedicato alle contravvenzioni. Nella parte speciale ci sono norme condizionate dal regime, tutela forte nei retai contro lo stato, reati d’aborto, reati in tema di sanita di stirpe (=diffusione di malattie venere, tutela che il codice penale detta in tema di religione, 1929 patti lateranensi, disposizioni a tutela della religione cattolica). Il codice rocco introduce un sistema sanzionatorio a doppio binario (scuola classica, scuola positiva) prevede: da un lato le pene che possono be applicate a soggetti imputabili, dall’altro le misure di sicurezza, applicabili a soggetti, imputabili o non, che siano pericolosi. Pericolosità sociale: art 203 è la probabilità che il soggetto commetta in futuro reati (capacità ad delinquere: possibilità a delinquere). Nel codice rocco le misure di sicurezza hanno una durata che non è predeterminata. Nel 1948 entra in vigore la costituzione, che detta principi che sono contrari al regime fascista  problema di compatibilità. La legge deve rispettare la costituzione e alla CEDU (garanzie sovranazionali). Il legislatore è libero nelle scelte di incriminazione? Di considerare come reato un certo fatto? Il legislatore non è libero di qualificare un atto come un reato, incontra dei limiti, la legge non può prevedere che certi fatti costituiscono un reato quando la cost riconosce certi diritti e libertà. Limiti di incriminazione dati da 4 principi:
  4. principio di materialità : il legislatore può prevedere come reato solo dei fatti che si esteriorizzano materialmente. Art 25 cost dice che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.
  5. Il principio di offensività : dice al legislatore che il reato deve essere offensivo di beni giuridici, cioè il reato deve essere posto a tutela di interessi che e per la collettività sono meritevoli di tutela, il legislatore non è libero di fare le scelte che crede.
  6. Principio di proporzione : la sanzione penale deve essere prevista solo se è proporzionata al bene che si intende tutelare, non tutti i beni sono meritevoli di tutela penale, ci va un rapporto di proporzione; il livello della pena deve essere proporzionale alla gravità del reato (es. rapina – furto).
  7. Principio di sussidiarietà : ‘principio di estrema razione’, il diritto penale deve intervenire solo quando altri strumenti di controllo risultino essere inadeguati; se per tutelare un bene è sufficiente la responsabilità civile o sanzioni amministrative/disciplinari non bisogna ‘scomodare’ il diritto penale, poiché va usato come ultima spiaggia. Franco Briccola, teoria sviluppata nel 1970: il reato deve be posto a tutela libertà beni giuridici di rilevanza costituzionale; arriva a questa conclusione attraverso questo ragionamento: la libertà personale è tutelata dalla cost all’art 13, da rilevanza costituzionale alla libertà personale, se la sanzione penale tocca la libertà personale, il reato deve essere offensivo di un bene di rilevanza costituzionale; si tratta dei 2 piatti della bilancia, precetto e sanzione.

Il legislatore utilizza il diritto penale ‘simbolico’, ossia viene utilizzato il diritto penale anche quando questo risulta inefficace, es. disciplina dell’immigrazione irregolare: il legislatore fa 2 scelte nel 2008 e nel 2009, nel 2008 introduce la circostanza aggravante della clandestinità, infatti qualunque reato commesso in Italia da uno straniero extra UE irregolarmente presente dà luogo ad un applicazione di una pena più elevata; questa norma viene dichiarata incostituzionale nel 2010 dalla corte di cassazione, perché il reato non cambia se è realizzata da italiano o straniero; questa sentenza è stata importante, perché si stava violando il principio di uguaglianza e il principio di materialità. Il legislatore utilizza spesso il diritto penale perché quando approva una legge deve prevedere anche la copertura finanziaria, però le norme penali non hanno bisogno di copertura finanziaria. La norma penale viene utilizzata per l’acquisizione del consenso sociale, ma non sempre l’utilizzo della sanzione penale risulta essere efficace. Principio di legalità ha una duplice giustificazione: ha una genesi di tipo politico (divisione dei poteri: giudiziario, esecutivo e legislativo; quello legislativo deve avere il monopolio di individuare le norme penali poiché è quello che ha la rappresentanza del popolo, Montesquieu)e una giustificazione anche di tipo penalistico  funzione di prevenzione generale: se la norma penale non fosse prevista da una legge che ci dice, al momento in cui commettiamo il reato, qual è il fatto vietato, non potrebbe, la norma penale, avere una funzione di prevenzione generale. Il diritto penale serve a tutelare i beni giuridici, costituisce anche una garanzia fondamentale per il reo, ossia il diritto penale fissa i confini del potere punitivo, quindi indica quali sono i fatti vietati (=dove c ’è la norma penale che vieta una certa condotta, lì c’è il divieto, ciò che non è vietato è per il diritto penale libero). Vi sono alcuni sotto principi del principio di legalità:

  • Riserva di legge : la fonte è la legge, è indicato nell’art 1 del c p ‘nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto come reato dalla legge, ne con pene che non siano da essa stabilite’; nel nostro ordinamento sopra la legge c’è la costituzione, all’art 25 c 2 prevede il principio di riserva di legge ‘nessuno po' essere punito se non in forza di una legge istituita prima del comportamento commesso’. È preminente la ratio di garanzia, garantire sfere di libertà al soggetto. Le fonti: legge ordinaria (è la fonte principale), leggi costituzionali (approvate con un procedimento aggravante/rafforzato), decreto-legge (controllo ex post da parte del parlamento sul lavoro del governo) e decreto legislativo (approvato sulla base della legge delega, il decreto legislativo deve rispettare il contenuto della legge delega) e decreti governativi in tempo di guerra; invece non possono essere fonti del diritto: leggi regionali e consuetudini. La riserva di legge è assoluta o relativa, si dice assoluta quando la materia può essere disciplinata solo dalla legge; si dice relativa quando la legge può delegare a una fonte subordinata l’individuazione del contenuto della norma. La fonte subordinata in alcuni casi può intervenire: primo caso si ha quando si tratta di specificare degli elementi tecnici che sono contenuti in una legge (es. stupefacenti, testo unico 1990, punisce condotte di spaccio/vendita di sostanza stupefacenti, ma la legge non ci dice quali sono le sostanze stupefacenti, ma rinvia a un decreto, fonte subordinata). Norma penale in bianco: art 650 stabilisce che ‘chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o ignee, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda. La norma ci indica la pena e il precetto consiste nel non osservare un comportamento indicato dalla pubblica autorità; il precetto è lasciato in bianco perché per sapere qual è il comportamento vietato devo andare a leggere la prescrizione. La corte costituzionale ha detto che le norme penali in bianco sono legittime, ma non sempre, solo quando: se c’è una legge che dice quando il provvedimento dell’autorità può intervenire allora la riserva di legge è garantita perché dietro al provvedimento dell’autorità c’è la legge che dà indicazioni. Fonti dell’Unione Europea: non ha una potestà diretta in materia penale, non può introdurre norme penali che siano direttamente efficaci negli orientamenti nazionali; le fonti dell’unione europea incidono sulla materia penale: i trattati istitutivi dell’UE e i regolamenti dell’UE sono direttamente applicabili; se una norma penale interna che è incompatibile con il regolamento o con il trattato, il giudice deve disapplicare la norma penale interna. Le direttive non sono immediatamente vincolanti, danno allo stato un’indicazione, lo stato deve dare attuazione alla direttiva; queste talvolta sono selfexecutive, certe direttive sono molto dettagliate, per cui lo stato non ha discrezionalità, se lo stato non rispetti i tempi per adottare le direttive, la direttiva si dice selfexecutive, opera come un regolamento, il giudice disapplica la norma interna, ma non viene abrogata. La ratio della riserva di legge è quella di garantire che non avvengano abusi da parte del potere esecutivo.
  • Principio di irretroattività : la norma non può avere efficacia retroattiva; Ratio del principio di irretroattività: garanzia e sicurezza, devo sapere quali sono le condotte vietate;

fattispecie di reato può essere descritta, talvolta, attraverso elementi descrittivi: quando rinvia a un dato della realtà; elemento normativo: rinvia a un parametro normativo per poter essere compreso. Ci possono essere elementi normativi extra giuridici, i quali fanno rinvio a parametri sociali; es. atti o oggetti, art 529: osceni: atti e oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore, la norma che mi dice cosa è osceno rinvia a parametri sociali. Come facciamo a dire quand’è che quel parametro è preciso? Sulla nozione di osceno la giurisprudenza ci dice che ciò che è osceno è ciò che riguarda la sfera sessuale, ma bisogna che il parametro valutativo abbia un riscontro nella società, che sia condiviso da una ampia maggioranza ciò che costituisce offesa al pudore. Il parametro del pudore varia nel corso del tempo. La corte di cassazione, sulla nozione di sfera, pudore sessuale, ha fatto un ragionamento che tiene conto dell’evoluzione della società e della libera scelta dei consociati di accedere o no alla pubblicazione/ partecipazione di certi spettacoli. La norma deve essere formulata in modo chiaro e preciso e inoltre deve descrivere delle situa che siano verificabili nel processo.

  • Tassatività : ‘divieto di analogia’, non è ammissibile l’interpretazione analogica. L’analogia è il procedimento mediante il quali si applica una norma a un caso che quella norma non prevede ma che è simile ai casi disciplinati da quella norma. L’analogia viene effettuata dal giudice, si vogliono garantire i consociati da possibili abusi del potere giudiziario. Art 14 delle preleggi del cc: leggi e penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre ai casi e i tempi in esse considerati, ribadisce questo principio, fonda il divieto di analogia. Ha anche un fondamento costituzionale: art 25 c2, principio che costituzionalizza implicitamente il divieto di analogia, si pregiudicano i principi di irretroattività. Art 13 cost: la libertà personale è inviolabile e può essere limitata nei soli casi e modi previsti dalla legge, contrasta con l’analogia. L’analogia è vietata in materia penale, però è ammessa l’interpretazione estensiva, si cerca di ampliare il più possibile l’interpretazione della norma, rimanendo all’interno del parametro linguistico. L’analogia è vietata quando va a sfavore del soggetto, ma non lo è quando è a favore del soggetto, infatti è ammessa l’analogia in bonam partem si applica al soggetto una norma a lui favorevole, ci sono 2 casi in cui non può essere ammessa: 1. Quando ci sono lacune intenzionali da parte del legislatore; 2. In presenza di norme eccezionali, art 14 delle preleggi una norma è eccezionale quando deroga a legge generali dell’ordinamento, es. legge di amnistia. Questi 4 sotto principi sono tra loro interconnessi; va garantito il rispetto di tutti questi principi, es: è rispettata la riversa di legge, ma non è garantito il principio di irretroattività, in questo caso la garanzia di sapere quali sono i fatti vietati non vi è più. La ratio che sottostà al principio di legalità: c’è una ratio di certezza (= devo essere chiaro sapere i fatti vietati) e una ratio di garanzia (= il principio di legalità consente di individuare le libere sfere d’azione). La legge penale italiana è retta dal principio di territorialità, stabilisce che tutti coloro che la giurisdizione italiana si applica a tutti reati commessi sul territorio dello stato, qualunque reato commesso nel territorio dello stato italiana da luogo all’applicazione della legge penale italiano. Reato commesso sul territorio nello stato, art 6: il reato si considera commesso nel territorio dello stato quando l’azione o omissione che lo costituisce sia avvenuta in tutto o in parte; è sufficiente per dar luogo all’applicazione della legge penale italiana una condotta in tutto o in parte. Reati 2 tipologie: di pura condotta (furto) e reati ad evento (della condotta deve derivare un evento, es. omicidio punisce chiunque cagiona la morte di un uomo, c’è una condotta che porta alla morte di un uomo. Art 6 dice che il reato si considera commesso nel territorio dello stato se in Italia si è svolta anche solo parte della condotta o se si è verificato l’evento. Il codice Rocco aveva un’idea di applicazione della legge penale italiana molto ampia. Nella nozione di territorio dello stato si considera non solo l’aria metropolitana, ma anche il mare territoriale (zona costiera), vi è il principio della legge della bandiera che si trova all’art 4 ‘nave e aeromobili italiano sono considerati parte dello stato ovunque si trovino, salvo che siano assoggettati alla legge penale in un latro stato. Ci sono alcuni casi nei quali la legge penale italiana si applica a fatti commessi all’esterno Art 3 stabilisce il principio di obbligatorietà della legge penale ‘la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello stato a rispettare la legge penale italiana, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o stabilite dal diritto internazionale’ ci sono casi in cui questa legge salta, queste eccezioni sono le IMMUNITÀ = cause personali di esenzione dalla pena, la persona ha commesso un reato, però non vien punita però quel reato perché prevalgono esigenze di politica criminale diverse. Es. immunità di diritto pubblico: art 90 cost il capo dello stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o attentato alla costituzione, si parla di immunità FUNZIONALE. Altra ipotesi di immunità è quella parlamentare art 68 c1 immunità funzionale: voti

espressi e opinioni date; c2 immunità processuale: no perquisizione personale o domiciliare e no privato libertà personale o arrestato, senza autorizzazione della camera di appartenenza. Immunità di diritto internazionale: il corpo diplomatico ha immunità in relazione agli atti commessi nell’esercizio delle loro funzioni; i capi di stato estero (papa) godono, quando sono sul territorio italiano, di immunità. Le immunità internazionali nascono dall’esigenza di evitare questioni diplomatiche tra gli stati. Il reato è composto da una serie di elementi e se ci sono tutti questi elementi abbimao un reato di cui al sog deve rispondere; il reato viene distinto sulla base di 3 elementi:

  1. Fatto tipico: è costituito dagli elementi di natura oggettiva, es. omicidio: il fatto tipico è una condotta che causa l’evento morte (condotta + morte + nesso tra queste);
  2. Antigiuridicità : non ci devono be cause di giustificazione, un omicidio commesso in stato di legittima difesa, il fatto è tipico, ma non è antigiuridico perché c’è causa di giustificazione della legittima difesa.
  3. Colpevolezza : componente di natura soggettiva, ci vuole il dolo o la colpa. Se non ci sono tutti questi elementi non c’è il reato. Soggetto attivo è l’autore del reato, chi realizza la condotta e il diritto penale ritiene che possa essere solo una persona fisica, il legislatore ha introdotto, nel 2001, una responsabilità amministrativa di enti dipendente da reato, si è reso conto che certi reati, pur essendo commessi da una persona fisica, questa agisce nell’interesse dell’ente. Reati comuni : quando il reato può essere commesso da chiunque, es. omicidio; ci sono invece determinati reati x i quali la legge prevede che possono commetterli solo certe personae che hanno determinate qualifiche, es. il peculato, è l’appropriazione indebita che commette il pubblico ufficiale di denaro cdi cui ha il possesso perché svolge un pubblico servizio, si parla di reato proprio. Accanto al soggetto attivo abbiamo il soggetto passivo , colui che è titolare dell’interesse tutelato dalla norma penale, titolare del bene giuridico tutelato dal reato, può essere una persona fisica e giuridica, es. ladri che rubano pc all’interno di un’impresa (la quale è soggetto passivo). Oggetto materiale del reato: è la cosa mobile altrui, il bene giuridico invece, è il patrimonio. La condotta cade su un oggetto, ma può cadere anche su una persona, ad esempio: il sequestro di persona ha come oggetto materiale la persona che è sequestrata, condotta della privazione della libertà personale. Soggetto danneggiato dal reato: è il soggetto che subisce un danno risarcibile sul piano della responsabilità civile, es. familiari. Il soggetto passivo, la vittima del reato, il diritto penale ci pone particolare attenzione, 3 profili tra i quai emerge una maggiore attenzione alla vittima del reato: Maggiore attenzione alle funzioni della pena, per capire quale sia la pena giusta da applicare si tiene conto delle esigenze punitive della vittima, tendenza a vedere aumentare i limiti di pena per assicurare le esigenze punitive nate dalla vittima; ci può essere anche la giustizia riparativa: idea più recente, i reato costituisce un male, un offesa e lo stato se reagisce solo con la pena tradizionale, non fa altro che utilizzare un altro male da contrapporre al male già commesso, ma la giustizia ripartiva parte dall’idea che la sanzione penale debba avere un carattere più aperto e dialogico possibile, se il reato produce una frattura nel contesto sociale, bisogna riparare quella fattura; la giustizia riparativa sostiene di cercare delle forme di conciliazione tra autore e vittima. Art 185 ‘ogni reato obbliga a restituzioni a norma delle leggi civili’, pena e restituzione (o risarcimento del danno) si aggiunge alla pena, non la sostituisce. Si è scoperto che alcune volte il risarcimento del danno è preferito allo sconto della pena. Estinzione del reato per condotte riparatorie art 162 ter. Ci sono alcuni reati procedibili da ufficio : se l’autorità giudiziaria viene a conoscenza di quel reato deve procedere nelle indagini; mentre nei reati procedibili a querela : l’autorità giudiziaria per poter procede ha bisogno della querela della persona offesa, la querela è uno strumento con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda nei confronti dell’autore del reato. È la legge che ci dice quali sono i reati procedibili a querela (violenza sessuale), perché si fa prevalere la decisione della persona offesa di portare avanti quel processo, beni personali, si rimette alla persona la scelta se procedere o meno, la querela deve essere presentata entro 3 mesi dal momento nel quale la persona offesa viene a conoscenza del fatto di reato. La querela può essere soggette a remissione, la persona che ha presentato querela può ritirarla, se la ritira e la persona querelata e la persona querelata accetta questa remissione, il reato si estingue. Per la violenza sessuale la querela si prescrive dopo 6 mesi e la querela non è soggetta a remissione. Art 162 ter valorizza il risarcimento del danno. Rapporto di causalità lega il rapporto con l’evento. La condotta è costituita da un comportamento umano che può be attivo (uccisione) o omissiva (madre che lascia morire neonato non allattandolo). La condotta costitutiva, sia che sia attiva o omissiva, deve essere sorretta da un elemento di natura soggettiva, art 42 coscienza e volontà dell’azione o omissione è indefendibile, è sempre necessario per rispondere di un reato la coscienza e volontà; questo requisito è definito “suntas” solo se c’è una condotta cosciente e volontaria possiamo dire che quella condotta sia propria del soggetto. Ci possono be delle azioni che noi

paziente che il medico ha in cura, in particolar modo anche dello psichiatra e psicologo; es. personale dell’amministrazione penitenziaria rispetto ai detenuti;

  • Posizione di controllo: il garante controlla una fonte di pericolo, la quale potrebbe arrecare danno a terzi, l’unico che può intervenire sulla fonte di pericolo è il garante, es. animale domestico (cane), es. il titolare di un’impresa, ha il controllo sulla fonte di percolo, come i macchinari. A queste 2 posizioni di garanzia dobbiamo affiancarne un’altra: la posizione di garanzia che ha come oggetto impedire reati commessi da terzi , es. la polizia, che risponde in concorso in reato, es. guardia del corpo, es. responsabilità del genitore che sa l’altro genitore sta commettendo abusi sessuali sui figli minori. La posizioni di garanzia possono essere:
  • Originarie: quando sono previste dalla legge che individua chi sono i garanti;
  • Derivate: si può trasferire ad un’altra persona gli obblighi inerenti alla posizione di garanzia, es. genitori che individuano una baby-sitter per i figli, c’è il problema della posizione di garanzia della baby-sitter, per trasferire la posizione di garanzia non basta il contratto, ma il concreto affidamento del bene al garante derivato; la baby-sitter diventa garante dell’incolumità fisica del bambino quando prende in custodia il bambino e la sua posizione di garanzia cessa quando il bambino torna nella disponibilità del garante originario. ci sono reati con evento naturalistico, ossia la modificazione della realtà prodotta da una certa condotta, es. morte. Malattia; l’evento è qualcosa che temporalmente e logicamente separato dalla condotta, quando un reato ha un evento ci deve essere un rapporto di causalità tra l’evento e la condotta, è un requisito di natura oggettiva, questo rapporto trova fondamento anche nella costituzione, art 27 c1 ‘la responsabilità penale è personale’, significa che si risponde solo die fatti che si siano commessi, divieto di responsabilità per fatto altrui. Sul rapporto di causalità il codice penale detta alcune disposizioni, art 41 c1 disciplina le concause ‘il concorso di causa preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra azione o omissione e l’evento’, un evento che si produce non è mai causato da un solo fattore; ultimo comma: c’è una condotta che può costituire reato ed è condizionata anche dal fatto illecito altrui, la causalità c’è anche se una di quelle cause deriva dal fatto illecito altrui. Teoria condizionalistica ‘teoria della conditio si ne qua non’: sono causa dell’evento tutte le condizioni necessarie ai fini della produzione dell’evento, è una teoria logica, ai fini della responsabilità penale è necessario che la condotta umana costituisca una delle condizioni, lo si fa attraverso il procedimento di eliminazione mentale (o giudizio controfattuale), il giudice deve mentalmente eliminare la condotta e chiedersi cosa sarebbe successo. Lo stesso vale se ci troviamo difronte ad una condotta omissiva (art 40 capoverso), in presenza di una condotta omissiva questa è equiparabile a una condotta attiva, chiederci se la condotta omissiva è stata causale dell’evento morte. La giurisprudenza sottolinea la necessità di utilizzare la teoria condizionalistica, attraverso la …. sotto reti scientifiche, per poter applicare la teoria condizionalistica è necessaria una legge scientifica di copertura, che spieghi che a determinate condotte seguono certi tipi di evento, il problema è che si tratta di percentuali, non sono leggi universali; la giurisprudenza della corte di cassazione, a partire dagli anni 90, utilizza il modello di spiegazione del nesso di causalità attraverso leggi scientifiche di carattere universale, ma anche leggi a carattere probabilistico nell’accertamento del nesso di causalità. La giurisprudenza ha però cominciato a spaccarsi circa la causalità di natura omissiva, nel 2000 la cassazione ha detto che l’accertamento del nesso di causalità non deve essere al minimo del 70%, per accertare il nesso di causalità servono leggi scientifiche con una probabilità vicina a 100. Nel 2002 sono intervenute le sezioni unite della corte di cassazione, sentenza Pranzese (nome del medico imputato nel procedimento), la corte ritiene che sia sbagliato far derivare l’accertamento del nesso di causalità dalla percentuale della legge scientifica. La cassazione dice che bisogna distinguere due concetti di probabilità:
  1. Probabilità statistica : è quella della legge scientifica, le percentuali dipendono dagli studi fatti;
  2. Probabilità logica : il giudice deve dimostrare che nel caso concreto la condotta A ha prodotto l’evento B, utilizzando le leggi scientifiche di copertura, anche se hanno probabilità bassa, è necessario andare a verificare che al di là di ogni ragionevole dubbio sono da escludere fattori causali alternativi. Beni giuridici: beni ritenuti meritevoli di tutela dalla collettività. Reato che non sia offensivo del bene giuridico tutelato: c’è un fatto di reato, ma manca l’offesa al bene giuridico  es. furto di un acino d’uva = c’è la sottrazione della cosa mobile altrui, ma non c’è offesa al bene giuridico. Se il giudice si trova di fronte a un caso di questo tipo cosa deve fare? Ha senso l’intervento del diritto penale? Se non c’è l’offesa la bene giuridico non ha senso l’intervento del diritto penale, art 49 c ‘la punibilità è esclusa quando la inidoneità dell’azione o l’inesistenza dell’oggetto di essa è impossibile l’evento dannoso o pericoloso’ il soggetto non è punito quando è impossibile l’evento dannoso o pericoloso

(=evento non naturalistico, ma offesa al bene giuridico), inidoneità del fatto ad offendere il bene giuridico. = si tratta dell’istituto: ‘Reato impossibile per inidoneità dell’azione’. Art 49 ultimo comma: Il giudice può ordinare che l’inputato prosciolto sia sottoposto a misure di sicurezza quando ritiene che il soggetto sia presumibilmente pericoloso ‘LIBERTÀ VIGILATA’. Art 49 tratta di casi di offesa esigua. Art 112 obbligatorietà dell’azione penale. Il legislatore ha introdotto causa di non punibilità per particolare attenuità del fato che consente di prendere in considerazione casi in cui c’è l’offesa, ma è esigua, casi. Questa clausola non può essere applicata a tutti i reati, sono necessari 2 requisiti:

  1. Offesa deve essere particolarmente tenue; il giudice fa una valutazione e ritiene in concreto che quel fatto non sia particolarmente offensivo; eccezione: il legislatore ha previsto alcuni casi in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando ricorre uno dei seguenti casi, es. l’autore ha agito per morivi abietti o futili, con crudeltà, ha approfittato delle condizioni di minore difesa delle vittime.
  2. Il comportamento risulta non abituale. Quando il comportamento è da ritenere abituale: se ha commesso più reati della stessa indole, reati che abbiamo ad oggetto condotte abituali, plurime. Altro elemento del reato: ANTIGIURIDICITÀ = per essere punito un fatto devono be assenti le cause di giustificazione, scriminanti. Questa disciplina è fondata che queste cause di giustificazione sono norme che autorizzano o impongono un fatto costitutivo di reato, es. legittima difesa; principio del bilanciamento degli interessi: interesse offeso dal reato e interesse che sottostà alla causa di giustificazione. Nell’adempimento del dovere si fa prevalere l’interessa all’arrestare la persona che ha commesso un certo reato; non prevale la tutela del ben giuridico offeso dal reato, perché prevale l’interesse della causa di giustificazione. Cause di giustificazione: legittima difesa, esercizio di un diritto, consenso dell’avente diritto, adempimento di un dovere. Le cause di giustificazione sono disciplinate da regole di disciplina: prima regola: si applica per il solo fatto che sussistono, art 59 c1 non è necessario che il soggetto che agisce sia consapevole della clausola di giustificazione. Seconda regola: riguarda l’ipotesi in cui la causa di giustificazione non c’è ma il soggetto, per errore, ritiene che ci sia ‘DISCRIMINANTE PUTATIVA’, art 59 prevede la causa di giustificazione in una causa di questo tipo, ma il soggetto non risponde del reato, questo perché manca il dolo. Però ci può essere una responsabilità per colpa, ci sono 2 condizioni:
  3. Errore determinato da colpa;
  4. Il fatto deve be preveduto dalla legge come delitto colposo. Non tutti i reati hanno la forma colposa, lo sono solo se è il diritto che lo prevede. La scriminate è nella testa del soggetto. Terza regola: più ricorre nella realtà, art 55, eccesso nelle scriminanti: situa dell’eccesso colposo, eccedo i limiti della scriminate, si risponde, ma sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo. Questa situa può nascere: da errore nella rappresentazione di qualche elemento della causa di giustificazione o può dipendere da un eccesso nei mezzi, mezzi sproporzionati. L’eccesso colposo art 55, ma può capitare che il soggetto ecceda, ma senza colpa, il giudice esclude il reato. Altra situa: quando il soggetto volontariamente eccede i limiti della scriminate, in questo caso c’è dolo e responsabilità per omicidio doloso. Legittima difesa , art 52 = prevalenza dell’auto tutela, che prevale sull’interesse dell’aggressore, il soggetto che si difende agisce sempre nei confronti del soggetto aggressore. Abbiamo una situa di aggressione e una difesa, ma qualunque forma di autotutela non è lecita; la legittima difesa se c’è l’offesa a un nostro diritto, dobbiamo rivolgerci all’autorità giudiziaria, ma tutti gli ordinamenti è prevedono uno spazio di autodifesa.
  • Requisiti della situazione aggressiva: ci deve be il pericolo attuale (=imminente, che rischia di tradursi in un danno, oppure perdurante, sino a che dura la situa di pericolo è possibile difendersi con la legittima difesa), se non c’è la situazione di pericolo, non c’è la legittima difesa; la situa di pericolo può essere attiva o omissiva. Viene messo in pericolo un diritto proprio o altri (vita, incolumità fisica, tutela propria libertà fisica, tutela beni natura patrimoniale), si può intervenire anche per tutelare un diritto di un'altra persona contro il pericolo attuale di un’offesa non giustificata. Aggressione realizzata da un minore o vizio di mente: l’offesa è da considerare ingiusta.
  • Requisiti della situazione difensiva: costretto dalla necessità di difendere, ci deve be la necessità di intervenire, non sono possibili alternative di difesa; problema della fuga: se il soggetto potesse fuggire dall’aggressore, potrebbe non fuggire e affrontare l’aggressore? No, se c’è la possibilità di fuga, quella va privilegiata, sempre che la fuga non metta a rischio se o latri.

bene vita nel codice Rocco è un bene indisponibile; con l’entrata in vigore della costituzione si valorizza la libertà di autodeterminazione del paziente: art 13 e 32 Cost, il primo dice che la libertà personale è inviolabile (no sottopormi a trattamento sanitario contro il mio consenso); art 31 no trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge (limite rispetto della dignità della persona), diritto fondamentale. Ricaviamo un principio della libertà dell’autodeterminazione terapeutica, rif al consenso informato.  legge 219 del 2017 consenso informato nell’attività terapeutica, indice sul bene vita, perché è diventato un bene parzialmente disponibile, è disponibile nel momento in cui esercito il diritto di rifiutare le cure. Aiuto al suicidio, art 580, corte costituzionale sentenza 242 del 2019  chi aiuta qualcuno al suicidio, c’è stata una questione giudiziaria che ha coinvolto dj Favo (malattia progressiva, Cappato), potrebbe rifiutare le cure e il medico che non fosse intervenuto non sarebbe ricorso in responsabilità penale, ma avrebbe impiegato molto di più per morire, contatta clinica svizzera, i medici accertano le sue condizioni; successivamente comincia il procedimento contro chi lo aveva accompagnato in svizzera; il giudice solleva una questione di legittimità costituzionale, sentenza 242 del 2019, la corte dice che è sempre considerato illecita l’istigazione al suicidio; problema: aiutare qualcuno che ha deciso di suicidarsi, abbiamo una disparità di trattamento: rifiuta cure e muore, ma ci sono persone che vorrebbero rifiutare le cure, ma non se la sentono di affrontare quelle situazioni, in questi casi non si considera un reato quello di colui che aiuta il suicidio; sono necessari dei requisiti affinché sia considerato lecito l’aiuto al suicidio (devono essere tutte presenti):

  1. Persona pienamente capace di prendere decisioni in modo autonomo, no condizionamento;
  2. La persona deve be tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
  3. Persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili;
  4. Modalità di condizioni e di esecuzione devono essere verificate da una struttura pubblica del sistema sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente; Precedente ordinanza del sett 2018 quando la corte si pronuncia sulla vicenda Cappato scrive un’ordinanza anomala nelle pronunce della Corte costituzionale: dà un anno di tempo al legislatore per intervenire e pronunciarsi sulla materia, alcuni dei punti erano già stati indicati; durante il periodo il legislatore non fa nulla, viene dichiarata l’illegittimità della norma e Cappato fu’ assolto. Ultimo elemento del reato: COLPEVOLEZZA = è costituta dagli elementi di natura soggettiva che consentono di muovere al soggetto un rimprovero, è necessaria la rimprovabilità soggettiva; è necessaria la componente di natura soggettiva Dolo, colpa, conoscibilità della legge penale e imputabilità. Principio di colpevolezza come principio costituzionale: art 27 c 1 ‘la responsabilità penale è personale’  divieto di responsabilità per fatto altrui. Responsabilità per fatto proprio, non basta il rapporto di causalità (ma ci deve essere), è necessaria anche la colpevolezza: dolo o colpa, si tratta di una componente soggettiva. Questo principio porta a dire che il principio di colpevolezza è un principio di rilevanza costituzionale. Sentenza 364 del 1988 Corte costituzionale, questa sentenza dice che per rispondere penalmente co deve be almeno la colpa (dolo o colpa). La corte guarda all’art 27 c 3, il quale dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; attraverso la funzione rieducativa della pena, essa postula almeno la colpa della gente in relazione agli elementi + della fattispecie tipica, non avrebbe senso la rieducazione di chi non essendo almeno in colpa rispetto al fatto non ha bisogno di be rieducato, pena sentita come un sopruso da parte del soggetto.