Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Il Giuramento e l'Impugnazione: Tipi e Condizioni - Prof. D'alessandro, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il concetto di giuramento e il suo ruolo nella procedura giudiziaria italiana, distingue le due specie di giuramento (decisorio e suppletorio) e discute le conseguenze di un falso giuramento. Inoltre, vengono presentate le condizioni per proporre impugnazioni ordinarie e straordinarie, il ruolo delle parti coinvolte e i termini di tempo da rispettare. Il documento illustra anche il caso della contumacia dell'attore e le disposizioni da seguire in tale situazione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 08/05/2020

davide-bertone
davide-bertone 🇮🇹

3.7

(3)

2 documenti

1 / 23

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
Diritto processuale civile – parte II
Il processo di cognizione
L’one re della prova
L’onere della prova è trattato nel c.c. quindi non si sa se sia una norma di diritto sostanziale o di diritto
processuale.
Art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i datti che ne costituiscono il
fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda”
Indica al giudice come decidere la controversia: se risulta che l’attore non ha dato prova dei fatti costituitivi
del sui diritto, devi rigettare la domanda dell’attore e partimenti se l’attore ha provato il fatto costitutivo
del suo diritto, ma il convenuto allo stesso tempo ha dimostrato dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi
del diritto dell’attore.
Art. 2698 “Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta
di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di
rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”
Il convenuto deve prendere posizione sui fatti oggetto di prova nel giudizio. Se non lo fa, allora quel fatto
diventa pacifico e non ha bisogno di prove; stessa cosa succede se l’attore rimane silente e non contesta la
domanda riconvenzionale.
Ci sono però dei fatti che non hanno bisogno di prove: art. 115 e 167 c.c. fatti pacifici
1. regole di esperienza: basate su fatti scientifici, es. si sa che il denaro va soggetto all’inflazione.
2. fatto notorio: fatto he appartiene al patrimonio di conoscenza di una determinata cerchia sociale, es:
data di un terremoto/di una festività
Me zzi di pro va
La prima distinzione fra i mezzi di prova
Prove costituende: mezzi di prova che si formano nel processo: es. testimonianza
Prove costituite: mezzi di prova che si formano fuori dal processo es. contratto di mutuo
Seconda distinzione:
Prove dirette: prove mediante cui il giudice ha diretto accesso ai fatti controversi (es. ispezione che
fa il giudice ed ha contatto diretto con i fatti controversi
Prove indirette: mediante cui la relazione del giudice è indiretta (es. testimonianza, i fatti sono
filtrati dagli occhi del testimone)
Terza distinzione: prove indiziarie = le presunzioni sono dei mezzi di prova tali per cui il giudice da un fatto
noto risale ad un fatto ignoto.
TAGLIARE RENDICONTO.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17

Anteprima parziale del testo

Scarica Il Giuramento e l'Impugnazione: Tipi e Condizioni - Prof. D'alessandro e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

Diritto processuale civile – parte II

Il processo di cognizione

L’onere della prova

L’onere della prova è trattato nel c.c. quindi non si sa se sia una norma di diritto sostanziale o di diritto processuale. Art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i datti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”

Indica al giudice come decidere la controversia: se risulta che l’attore non ha dato prova dei fatti costituitivi del sui diritto, devi rigettare la domanda dell’attore e partimenti se l’attore ha provato il fatto costitutivo del suo diritto, ma il convenuto allo stesso tempo ha dimostrato dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto dell’attore.

Art. 2698 “Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto”

Il convenuto deve prendere posizione sui fatti oggetto di prova nel giudizio. Se non lo fa, allora quel fatto diventa pacifico e non ha bisogno di prove; stessa cosa succede se l’attore rimane silente e non contesta la domanda riconvenzionale. Ci sono però dei fatti che non hanno bisogno di prove: art. 115 e 167 c.c. – fatti pacifici

  1. regole di esperienza: basate su fatti scientifici, es. si sa che il denaro va soggetto all’inflazione.
  2. fatto notorio: fatto he appartiene al patrimonio di conoscenza di una determinata cerchia sociale, es: data di un terremoto/di una festività

Mezzi di prova

La prima distinzione fra i mezzi di prova

 Prove costituende: mezzi di prova che si formano nel processo: es. testimonianza  Prove costituite: mezzi di prova che si formano fuori dal processo es. contratto di mutuo

Seconda distinzione:

 Prove dirette: prove mediante cui il giudice ha diretto accesso ai fatti controversi (es. ispezione che fa il giudice ed ha contatto diretto con i fatti controversi  Prove indirette: mediante cui la relazione del giudice è indiretta (es. testimonianza, i fatti sono filtrati dagli occhi del testimone)

Terza distinzione: prove indiziarie = le presunzioni sono dei mezzi di prova tali per cui il giudice da un fatto noto risale ad un fatto ignoto. TAGLIARE RENDICONTO.

Tipicità dei mezzi di prova – Luiso dice che i mezzi di prova sono tipici. in realtà è una sua opinione, la giurisprudenza è di altro avviso.

Valutazione delle prove

art. 116 c.p.c. “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. *Le prove sono quegli strumenti che servono a garantire la dimostrazione dell’esistenza dei fatti che le parti devono allegare in giudizio. Le prove legali (confessione, giuramento, atto pubblico, scrittura privata autenticata) fanno eccezione = per taluni mezzi di prova il nostro ordinamento limita la portata dell’arti. 116, anzi la annichilisce: è il legislatore che stabilisce qual è la portata probatoria delle prove legali. Nel processo penale non ci sono le prove legali, in quel processo non esiste limitazione al libero convincimento del giudice] Il giudice può desumere argomenti di prova [la nozione di argomento di prova è una nozione vaga: sono elementi che supportano i mezzi di prova che già ci sono. Non lo chiederà mai.] dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”

Le prove documentali

Si formano fuori del processo: sono quindi prove costituite.

  1. L’atto pubblico art. 2699 (è una prova legale) “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato” Art. 2700 attesta che l’atto pubblico è una prova documentale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.” L’atto pubblico fa piena prova (cioè è vincolante per il giudice – fino a querela di falso: cioè bisogna instaurare un giudizio finalizzato a dimostrare che quell’atto pubblico è falso) della provenienza dal notaio e delle dichiarazioni che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza. La querela di falso: art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”  il processo civile non ha ad oggetto un diritto, ma un fatto. La competenza per materia è sempre del tribunale. Come si comporta il giudice: art. 222 c.p.c. “Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione”
  2. La scrittura privata art. 2702 “La scrittura privata *AUTENTICATA+ fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione [fa piena prova solo se la controparte conferma di aver sottoscritto], ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta” art. 215 “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;

diritto o si chiude il processo in rito per carenza di un pres. proc. positivo o per esistenza di un pre. proc. negativo  non si pone il problema delle sentenze non definitive. Quando invece il collegio non concorda con il giudice istruttore, si pone il problema perché quando il giudice rimette la causa in decisione, ormai il processo è incanalato in una strada per cui si deve pronunciare una sentenza. Si risolve la situazione con la sentenza non definitiva. Le sentenze non definitive nascono sempre da un errore del giudice istruttore: “Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. Il collegio pronuncia sentenza:

  1. quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
  2. quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
  3. quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
  4. quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa; *il caso è quello dell’art. 187 – il collegio non concorda col giudice istruttore – in questo caso il collegio emette una sentenza non definitiva in cui si dice che il giudice istruttore ha commesso un errore e con un’ordinanza rimette la causa in istruttoria.+
  5. quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.” Le sentenze non definitive si caratterizzano per l’oggetto – che non è un diritto ma un quid minus, es. una questione di rito. Il giudice in questo caso si spoglia del potere decisionale solo per la questione che è stata oggetto della sentenza non definitiva, per tutto il resto può decidere. Queste regole si applicano sia alle sentenze non definitive di merito, sia a quelle di rito. Questo è il meccanismo, tuttavia, qui si pronuncia una sentenza non definitiva e con un’ordinanza contestualmente si rimette la causa in istruttoria. Ma una sentenza intanto è stata pronunciata, sulle sentenze si può fare impugnazione, però siccome le sentenze non definitive hanno ad oggetto questioni pregiudiziali di rito o questioni preliminari di merito (e non un oggetto), possono essere impugnate dal soccombente della sentenza non definitiva (che è una soccombenza virtuale, perché questi potrebbe comunque non perdere la causa). Il soccombente sella sentenza non definitiva ha 3 possibilità:
  6. rimanere inerte davanti ad essa
  7. proporre impugnazione nei confronti della sentenza non definitiva – e in questo caso, se è “proposto

appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello”

  1. riserva di appello: proprio perché il soccombente nei confronti della sentenza non definitiva, non è detto che poi perderà la causa, si riserva di appellarla solo nel caso in cui sia soccombente anche nella causa, ex art. 129 c.p.c. In passato esisteva sia la riserva d’appello sia la riserva di ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva, poi quest’ultima è stata eliminata nel 2006.

La sentenza di condanna generica Art. 278 c.p.c. Prevede che il giudice di fronte a una sentenza di tutela di condanna, se è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. La sentenza di condanna generica riguarda solo l’an e non il quantum. alla sentenza di condanna generica si applica lo stesso meccanismo della sentenza non definitiva + la riserva di ricorso per cassazione – che non è stata eliminata nel 2006 per queste sentenze.

Le sentenze parzialmente definitive Si distinguono dalla sentenza non definitiva perché si hanno solo in un processo oggettivamente cumulato. Quando ci sono più attori che agiscono contro il convenuto e ognuno fa valere il proprio diritto, il giudice può separare le cause, in questo caso ogni giudizio va per la sua strada; se non c’è la separazione delle cause (art. 34; alternatività etc.), si può avere il fenomeno della sentenza parzialmente definitiva: ipotesi in cui il collegio deve decidere su due domande e decide della prima domanda e la causa continua per la seconda domanda. Si invitano le parti a precisare le conclusioni sulle due domande, il collegio decide che per una delle due domande serva ancora un’ istruttoria e quindi decide solo per una delle due domande e rimette la causa in istruttoria per la trattazione della seconda domanda. Qui la sentenza decide su un diritto, non come per le sentenze non definitive. E’ possibile in questo caso la riserva d’appello? Se ci si basa sull’interpretazione letterale dell’art. 129 sulla riserva d’appello, bisogna dire NO, perché questo non cita l’art. 277 che riguarda le sentenze parzialmente definitive. Ora la giurisprudenza dice che questa invece è ammissibile anche per l’art. 277. La giurisprudenza ha ritenuto che la ris. d’app fosse ammissibile perché la ratio è la stessa: si dà al soccombente la possibilità di scegliere tra l’impugnazione immediata e quella alla fine della causa (perché se su una domanda si è soccombenti e nell’altra vittoriosi, probabilmente l’impugnazione non si farà – quindi si evita, per ragioni di economia processuale, che ci siano impugnazioni a cui magri non si ha poi così interesse col senno di poi).

Art. 277 – le sentenze parzialmente definitive “Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza”

SECONDA GARANZIA A FAVORE DEL CONTUMACE:

Art. 292 “L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente”  la nuova domanda giudiziale eventualmente proposta deve essere notificata al contumace perché egli decida se costituirsi in giudizio o rimanere contumace. Art. 293 “La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”  quando il contumace si costituisce in giudizio, in genere, se la contumacia è stata una libera scelta, trova il giudizio nello stato in cui è; tuttavia l’ultimo comma art. 293 fa eccezione a questa regola generale.

Il contumace involontario

Soggetto che è rimasto estraneo al processo non per una sua volontà ma perché non è stato messo in condizione di partecipare al giudizio [potrebbe non essere stata ravvisata nella prima udienza la nullità dell’atto di citazione o la nullità di una notifica dell’atto di citazione+: Art. 294 “Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.” Questa norma è valida per tutti i gradi di giudizio ed anche per le impugnazioni.

Sospensione del processo civile di cognizione La sospensione è una quiescenza del giudizio durante la quale non possono essere compiuti atti. La sospensione concordata art. 296 c.p.c.  si concorda tra le parti la sospensione, non molto utilizzata. La sospensione necessaria art. 295 c.p.c.  “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” si applica nella fattispecie dell’art. 34 e dell’art. 40: la controversia verte sul diritto dipendente, mentre davanti ad altro giudice pende la causa sul giudizio pregiudiziale, quando non si svolge il simultaneus processus (ex art. 34) o se le cause non sono riunite durante la prima udienza (ex art. 40). Proprio perché si attende che il giudizio pregiudiziale si concluda per riprendere la causa sul diritto dipendente, c’è una gran spendita di tempo e da questo nasce il dibattito in dottrina su come interpretare la norma.

All’inizio si diede un’interpretazione letterale della norma: ogni qual volta c’è un rapporto di pregiudizialità- dipendenza, si applica per non creare contrasti teorici di giudicati. L’allungamento dei tempi processuali porta ad una diversa interpretazione della norma che limiti il campo di applicazione dell’art. 295 in modo da ridurre anche i casi in cui ci sia lungaggine dei tempi processuali: cass. sez. uni. 10027/2012: in fondo le parti potevano, se avessero voluto, unire le cause con l’art. 34 e 40, e questo non può far sì che si paghi un prezzo così alto come una lungaggine che vada contro il principio della ragionevole durata del processo (che prevale sul coordinamento del diritto pregiudiziale con il diritto dipendente). Il punto di equilibrio è: la sospensione necessaria non si applica tutte le volte in cui una causa pregiudiziale è pendente davanti ad un altro giudice, ma si applica quando sul modo di essere del diritto pregiudiziale, per legge, è imposta una decisione con efficacia di giudicato. Questa lettura è da tenere presente insieme all’art. 34: solo per legge si decide con efficacia di giudicato, altrimenti c’è una decisione incidenter tantum. Per Luiso lo scopo della sospensione necessaria è quella di evitare al giudice della causa dipendente di fare attività istruttoria inutile per cui si ferma il giudizio nell’attesa di recepire la sentenza del processo sul diritto pregiudiziale nella causa pendente del diritto dipendente  non trova riscontro nella giurisprudenza. La sospensione impropria  non è disciplinata dal c.p.c. nella parte in cui si disciplina la sospensione, ci sono altre norme sparse che ne trattano: es. il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia, una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo, il regolamento di giurisdizione, la querela di falso etc. Tutte queste ipotesi non rientrano nella classificazione di rapporti di pregiudizialità-dipendenza, ma invece sono ipotesi in cui la necessità di sospendere deriva dal processo in corso ed è un quid minus rispetto alla situazione giuridica soggettiva (= un diritto) e di cui deve decidere un altro giudice.

Secondo la tesi prevalente una sentenza di accertamento o costitutiva [non quella di condanna perché questa ha efficacia esecutiva immediata] produce effetti extraprocessuali (spendibili in altri processi), nel momento in cui passa in giudicato formale, per questo l’art. 295 prevede che il giudice del processo dipendente debba sospendere il giudizio finché nella causa pregiudiziale non si formi il giudicato formale. art. 337 co. 2 “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata”  quando la sentenza sulla causa pregiudiziale passata in giudicato formale è impugnata con mezzi straordinari, il processo dipendente può essere sospeso. Questa è quindi una norma discrezionale, dove si valuta caso per caso se si deve o meno sospendere il processo. La cassazione ha detto che si applica con preferenza l’art. 337 sul 295, in tutti i casi in cui c’è pregiudizialità- dipendenza, anche se l’art. 337 parla di un caso specifico e solo quello. Questa estensione del 337 si giustifica perché al 295 è data un’interpretazione residuale. Per estendere l’applicazione del 337, la Cassazione ha rispolverato una teoria di Libman che non aveva avuto successo in dottrina quando era stata proposta e consente di contemperare questi interessi: evitare le lungaggini della sospensione e agevolare il coordinamento del diritto pregiudiziale con il diritto dipendente. La teoria affermava che il giudicato formale non è idonea da sola a produrre effetti in altri processi, ma anche la sentenza di primo grado ha efficacia extraprocessuale. L’autorità di giudicato significa solo stabilità dei suoi effetti. Su questo la Cassazione ha costruito l’interpretazione dell’art. 337: anche la sentenza di primo grado è idonea a produrre effetti extraprocessuali e quindi la si può invocare nel processo dipendente. Perché “può” e non “deve”, perché si dà al giudice del processo dipendente discrezionalità nella decisione di sospendere o meno il giudizio [es. il giudice non vuole sospendere perché ritiene che la sentenza sul diritto pregiudiziale sia sbagliata – cioè è il giudice che sceglie se privilegiare il coordinamento fra diritto

processo, questa si ha soltanto quando questa è accettata dalle parti costituite: dev’essere un procedimento bilaterale, ma se la controparte è contumace, non è necessario il suo consenso, perché con la contumacia stessa ha dimostrato il suo disinteresse alla difesa. Se la controparte avesse interesse a dare prosecuzione? Il convenuto ha interesse alla prosecuzione del giudizio tutte le volte in cui otterrebbe un risultato maggiore di quello che otterrebbe con l’estinzione del processo  es. il convenuto che si difende solo in rito non ha interesse alla prosecuzione del giudizio, perché il massimo a cui può aspirare è il rigetto della domanda dell’attore solo in rito – e l’estinzione del giudizio opera in rito. Invece se il convenuto si difende nel merito, nel caso in cui le sue eccezioni di merito siano accolte, il risultato sarà un rigetto della domanda dell’attore nel merito e quindi la domanda non potrà più essere proposta. La situazione più complessa è il caso in cui il convenuto si difenda sia nel rito, sia nel merito: il convenuto potrebbe comunque essere interessato alla prosecuzione del processo, perché per il principio della ragione più liquida, il giudice potrebbe accogliere l’eccezione di merito del convenuto e rigettare la domanda dell’attore nel merito. La liquidazione delle spese: in caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti è il rinunciante che rimborsa le spese giudiziali a loro – salvo diverso accordo fra le parti. E questo si rifà al principio secondo cui è colui che è stato causa di spese giudiziali che deve pagarle.

  1. Per inattività delle parti: art. 307 co. 1-2 – inattività semplice “Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.” Queste sono ipotesi accomunate dal fatto che il giudizio si estingue tutte le volte in cui le parti sono rimaste inattive, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, da questo momento ci sono tre mesi di tempo per riassumere il giudizio, se questo non viene riassunto, il processo si estingue. co. 3 – inattività qualificata “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.” Si tratta di inattività qualificata tutte le volte in cui l’inattività delle parti ha fatto sì che non sia stato sanato un vizio di un presupposto processuale: l’inattività delle parti in questo caso è più grave di quella dell’inattività semplice. Le ipotesi di inattività qualificata si riconoscono perché se non ci fosse l’art. 307 co. 3° il giudice comunque non arriverebbe ad una pronuncia di merito (es. litisconsorte necessario pretermesso). Co. 4 “L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”: se l’estinzione opera in ogni caso, che rilevanza ha la distinzione tra inattività semplice e qualificata? Oggi questa distinzione ha perso il suo significato

pratico perché il co. 4 è stato modificato nel 2009. Prima il co. 4 affermava che l’estinzione doveva essere rilevata dalle parti. Nei casi in cui l’estinzione eccepita dalla parte non c’era, si distingueva tra inattività semplice e qualificata, perché nel caso della qualificata comunque il giudice doveva dichiarare chiuso il processo in rito.

Art. 308 “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie.”

Art. 310 – gli effetti dell’estinzione “L'estinzione del processo non estingue l'azione *essendo una pronuncia di rito]. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza *è un’applicazione della regola generale in materia di efficacia delle sentenze: soltanto le sentenze di merito sono idonee a produrre un’efficacia extraprocessuale – cioè ad essere utilizzate in un successivo giudizio. Solo le pronunce di rito della corte di cassazione hanno efficacia panprocessuale: regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione]. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma *= “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. Che ne è delle prove raccolte in un processo dichiarato estinto? Queste prove sono degradate ad argomenti di prova perché il nuovo giudice adito le possa “valutare con il suo prudente giudizio” – come gli argomenti di prova, siccome non si sono costituite davanti a lui e non ha potuto “valutarne l’attendibilità” – come accade per le prove. La dottrina ritiene che l’art. 310 co. 3 non si applichi alle prove legali perché il 116 non si applica alle stesse]. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” L’ultimo comma si applica solo al caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti, perché nel caso di rinuncia agli atti è lo stesso 306 che prevede un’apposita disciplina delle spese processuali.

Le impugnazioni

Una volta pronunciata la sentenza, il giudice si spoglia del suo potere decisionale. Se il giudice ha sbagliato, il nostro ordinamento prevede un sistema di impugnazioni. Leggendo la motivazione della sentenza la parte si rende conto se il giudice ha commesso un errore, cioè se c’è un vizio palese – error in procedendo, o un vizio nel giudicare – error in iudicando.

I mezzi di impugnazione messi a disposizione dall’ordinamento e sono tipici: art. 323, appello, ricorso per cassazione *mezzi di impugnazione ordinari+, la revocazione *ordinario o straordinario+, l’opposizione di terzo [mezzo di impugnazione straordinario].

I mezzi di impugnazione ordinari ART. 324 “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 *= “4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è

I soggetti che possono proporre impugnazioni I mezzi di impugnazioni sono tendenzialmente rivolti alle parti, perché sono le parti ad essere vincolate dalla sentenza. Esiste però l’opposizione di terzo (ordinario o straordinario), che è eccezionalmente un mezzo di impugnazione straordinario messo a disposizione di colui il quale non è stato posto in grado di partecipare al soggetto: es. il litisconsorte pretermesso

Le impugnazioni proponibili dalle parti

La parte legittimata a proporre impugnazioni è il soccombente. Ci sono però dei casi di “soccombenza virtuale”: cioè l’attore domanda la restituzione di una somma concessa a mutuo, il convenuto si difende in rito (il giudice non ha giurisdizione) e in merito (la restituzione è già stata effettuata); il giudice accoglie l’eccezione di merito e rigetta nel merito la domanda dell’attore. In questo caso è l’attore che è legittimato ad impugnare  la soccombenza si valuta guardando alla domanda giudiziale proposta e chi in merito a questa perde o vince. Per le impugnazione non occorre soltanto essere legittimati ad impugnare, ma anche l’ interesse ad impugnare (esatto corrispondente dell’interesse ad agire): l’impugnazione lo deve portare a ricevere un risultato più favorevole. Per proporre impugnazione ci sono dei termini tassativi 30 gg (per l’appello e l’opposizione di terzo straordinaria e revocatoria – quella ordinaria non ha termine di prescrizione) o 60 gg (per il ricorso in cassazione) Il dies a quo varia a seconda che le impugnazioni siano ordinarie (dal momento della notifica della sentenza) o straordinarie (dal momento in cui ci si avvede del vizio). Se la notificazione della sentenza alla parte soccombente non avviene art. 327 cpc “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”  il cancelliere dà comunicazione che la sentenza è stata emessa tramite il deposito in cancelleria.

L’ acquiescenza Art. 329 “Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”  la parte espressamente rinuncia ad impugnare, con un’accettazione espressa della sentenza o con atti che non sono compatibili con la volontà di impugnare; è consentito perché ci va l’interesse a proporre impugnazione. Non sono valide le rinunce (acquiescenze) preventive – cioè ancor prima che venga emessa la sentenza. Quando la parte pone in essere atti incompatibili con la volontà di impugnazione?

  • L’adempimento spontaneo a seguito di una sentenza di mero accertamento (il quale non può mai dare luogo ad un processo esecutivo, ci vorrebbe una sentenza di condanna). L’adempimento spontaneo a seguito di una sentenza di condanna NON è considerato acquiescenza tacita perché non denota in maniera inequivoca la volontà di non impugnare: il soccombente potrebbe voler pagare per evitare un procedimento esecutivo da cui subirebbe grave pregiudizio e poi impugnare.

L’acquiescenza parziale

Art. 329, co. 2. Questo presuppone che la sentenza emessa sia stata una sentenza con più capi, perché ci sono state più domande – un processo oggettivamente cumulato.

Quindi si può essere soccombenti riguardo più domande, se il soccombente impugna solo uno dei capi prima che scadano i termini sulle impugnazioni, cade acquiescenza su tutti gli altri capi e giudicato.

Il coordinamento dell’ art. 329 con l’art. 336, co. 1 – efficacia espansiva esterna “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.  la riforma o cassazione parziale (quindi su alcuni dei capi in cui si è soccombenti), caduca il giudicato e l’acquiescenza calati su quei capi della sentenza non impugnati, ma dipendenti dai capi impugnati. art. 336, co. 2 “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”  se il primo comma riguarda un diritto pregiudiziale e i suoi effetti, il co. 2 riguarda invece i provvedimenti presi dal giudice ordinario e altri provvedimenti da questo dipendenti – es. il giudice di torino aveva deciso una sentenza, ma la cassazione stabilisce che questi non aveva giurisdizione, dunque la sua sentenza non ha alcun valore e viene caducata.

Impugnazioni incidentali Sono impugnazioni proposte per seconde. Perché ci sia un’impugnazione incidentale bisogna ipotizzare che ci sia un processo con più di un soccombente. La prima parte soccombente propone impugnazione e la seconda parte soccombente propone impugnazione incidentale. Quindi il processo è un processo oggettivamente cumulato. L’unico caso in cui si può avere un’impugnazione incidentale con processo NON oggettivamente cumulato è quello della soccombenza parziale reciproca  l’attore chiede 50.000€ e gliene vengono dati solo 25.000€: entrambe le parti sono soccombenti solo parzialmente, nessuna delle due parti ha avuto esattamente ciò che voleva e quindi entrambe le parti sono legittimate ad impugnare. Art. 333 “Le parti a cui fa riferimento la norma, legittimate a proporre impugnazione incidentale, sono sia coloro che siano stati convenuti dall'impugnante ex art. 330 del c.p.c. (ad esempio nel tipico caso di soccombenza reciproca), sia i soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio ex art. 331 del c.p.c., nonché, infine, quelli cui l'impugnazione sia stata notificata ai sensi dell'art. 332 del c.p.c.” Art. 335 “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo” il legislatore vuole che tutte le impugnazioni avverso una sentenza siano discusse in un unico giudizio perché tutte vanno ad incidere su una stessa sentenza

Impugnazione incidentale TEMEPESTIVA: impugnazione proposta per seconda ma posta in essere entro il termine proposto dal legislatore per proporre impugnazione (artt. 325 e 327 sui termini). Impugnazione incidentale TARDIVA: art. 324 “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”  possibilità di proporre impugnazione incidentale anche quando è scaduto il termine per proporre impugnazione. Es: il giudice pronuncia sentenza non definitiva (ha ad oggetto un qualcosa di meno rispetto ad un diritto avverso cui si fa riserva di impugnazione o appello) con cui afferma che esiste giurisdizione. Il convenuto fa riserva di impugnazione e in merito, la domanda dell’attore viene rigettata. Il convenuto può decidere se proporre appello in 30 gg o non proporlo. Il convenuto è legittimato a proporre appello avverso la sentenza non definitiva (perché è stato soccombente), tuttavia non ne ha interesse. Tuttavia l’attore appella la sentenza di primo grado che lo vede soccombente nel merito, quindi sorge un interesse nel convenuto ad impugnare la sentenza non definitiva – in questo caso l’interesse sorge non dalla sentenza di merito, ma dal fatto che l’attore l’abbia appellata. A questo punto il convenuto è legittimato a proporre impugnazione

L’appello Mezzo di gravame con cui la sentenza emessa in appello sostituisce la sentenza impugnata. Si possono appellare le sentenze pronunciate in 1° grado. Come si propone l’appello? NON si RICORRE in appello, si CITA in appello. Art. 343 “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

  1. l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
  2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163bis” Filtro = valutazione effettuata dal giudice all’inizio del giudizio finalizzata ad individuare se l’impugnazione è pretestuosa o meno. Non c’è appello se il giudice ha rigettato eccezione, ma solo riproposizione della questione, l’impugnazione c’è solo se è stata rigettata la domanda. Art. 346 “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”  tantum devolutum quantum appellatum: potenzialmente l’oggetto del giudizio d’appello coincide con l’oggetto del giudizio di primo grado, ma le parti che propongono appello, se vogliono che l’oggetto del giudizio d’appello coincida perfettamente con il giudizio di 1° grado devono rispettare un onere: se io sono soccombente su un capo devo proporre appello su quel capo, se si forma acquiescenza su quel capo, non posso proporre appello. Le domande cui fa riferimento l’art. 346 sono quelle assorbite, cioè le domande che una parte propone – spesso in subordine, su cui non si è né vincitori né soccombenti perché il giudice non l’ha esaminata (es. domanda di risoluzione del contratto SE il contratto non viene trovato nullo. Se il giudice ha trovato nullo il contratto, la domanda di risoluzione non viene nemmeno esaminata). Il giudizio di appello, se le parti assolvono a quest’onere, è in giudizio il cui oggetto coincide con quello del giudizio di 1° grado. Sono ammesse novità in sede d’appello? La regola generale è che l’appello è un giudizio chiuso: nuove domande non possono essere proposte in appello, perché l’appello deve potenzialmente coincidere con il giudizio di 1° grado. In sede d’esame vanno elencate le ipotesi del 345 in ordine. Art. 345 “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa [perché questa non è una domanda nuova, dipende strettamente dalla domanda posta in 1° grado, se avevo chiesto sia capitale sia interessi. Mentre se in 1° grado si era chiesto solo il capitale, senza interessi, allora non si possono chiedere gli interessi ex novo]. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio [le eccezioni rilevabili per la prima volta anche d’ufficio: eccezione di competenza per materia, eccezione di nullità del contratto, giurisdizione nel caso in cui il convenuto sia contumace, eccezione di litispendenza, di precedente giudicato NON è ammissibile l’eccezione di compensazione, che è riservata solo alla parte+. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte

dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.

Il filtro in appello Il legislatore, nel tentativo di ridurre i mezzi di impugnazione aveva agito su due fronti: aumentando il contributo unificato da pagare per le impugnazione e introducendo il filtro in appello, il quale chiude il processo in rito quando si ritiene che l’appello non abbia ragionevole probabilità di essere accolto. art. 348 bis “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater”  il filtro in appello (dichiarazione di inammissibilità d’appello per mancanza di ragionevole accoglibilità d’appello) non opera nelle ipotesi elencate sopra. Art. 348 ter  il filtro d’appello è pronunciato con ordinanza. Chi valuta la ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello? Gli stessi giudici d’appello, la prima critica che si fa a questa norma è proprio che la corte d’appello è costretta a leggersi tutte le carte e a perdere tempo per poi stabilire che l’appello è improcedibile – studiandosi comunque la vicenda. Una parte della dottrina sostiene che lo strumento poteva essere un altro per ottenere lo stesso risultato, facendo stendere direttamente sentenza alla prima udienza. Se non si concorda con il fatto che quell’appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto? Quando è pronunciata l’inammissibilità d’appello con ordinanza, si può fare ricorso per cassazione NON avverso l’ordinanza, ma avverso la sentenza di primo grado – che rivive miracolosamente nonostante l’ordinanza di appello. Anche questo è criticato, perché il problema non è direttamente la sentenza di primo grado, ma l’accesso all’appello. La questione è stata risolta in modo diverso da due sezioni della cassazione e al momento è stata demandata alle sezioni unite. Quando l’appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza, “il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360”  cioè il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado non può statuire sul fatto di primo grado.

Appello con rinvio Il giudizio di appello si svolge con analoghi mezzi rispetto a quello di primo grado e alla fine il giudice pronuncia una sentenza che sostituisce la sentenza di primo grado. Ci sono però dei casi in cui il giudice di appello non emette lui la sentenza che va a sostituire la sentenza di primo grado, ma la causa è rimessa con sentenza al giudice di primo grado. Casi agli artt. 353 e 354. L’opinione maggioritaria di dottrina e giurisprudenza è che questi casi elencati siano tassativi. art. 353 “Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza”  giudizio di primo grado: il giudice chiude in rito il processo per difetto di giurisdizione; si

articolo, ma si sussume sotto di essa una fattispecie non prevista dallo stesso articolo  falsa applicazione. Si applica anche alle leggi europee e straniere];

  1. per nullità della sentenza o del procedimento [riguarda gli errores in procedendo: errori commessi dal giudice nell’applicare norme processuali.+;

  2. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti *Questo comma ha cambiato 3 formulazioni. La versione del ’42 era pressappoco corrispondente a quella attuale. Ma succedeva che tramite questo motivo di censura, la corte di cass. indirettamente censurava il modo in cui il giudice di merito aveva ricostruito i fatti. Il legislatore, nel tentativo di evitare ciò nel ’ modifica l’art., ma la corte di cassazione nonostante la modifica continua ad utilizzarlo per censurare indirettamente la quaestio facti. Ai giorni nostri, per limitare l’atteggiamento della cassazione, lo rende similare al codice del ’42, ma la corte di cassazione continua. Nozione di fatto decisivo: la giurisprudenza non lo definisce, proprio per lasciarsi aperta la possibilità della censura indiretta].

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.”

Art. 363 “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.”  quando la questione è particolarmente importante per la funzione nomofilattica della cassazione, il procuratore può chiedere che la corte si pronunci per dettare un principio generale nell’interesse della legge, nonostante non si possa ricorrere in appello = il ricorso per cassazione per interesse della legge.

Il filtro in cassazione Art. 360 bis “Il ricorso è inammissibile:

  1. quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
  2. quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto

processo [= errores in procedendo, in particolare violazione del principio del contraddittorio e delle regole che disciplinano il giusto processo].” C’è la VI sezione della cassazione addetta al giudizio del filtro.

Sempre con riguardo alla funzione di nomofilachia della cassazione, oltre all’art. 363, questa si evince anche dall’ art. 374 c.p.c.  casi in cui la cassazione decide a sezioni unite. Il giudice nel nostro ordinamento non sono costretti a seguire il precedente della cassazione (non costituisce error in procedendo), certamente poi questa sentenza può essere impugnata perché il giudice ha male interpretato una norma sostanziale perché la cassazione ne dà un’altra interpretazione. Tuttavia l’art. 374 si avvicina al sistema di common law: “La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso [= la sezione semplice non può disattendere l’interpretazione delle sezioni unite, dovrà eventualmente investire nuovamente le sezioni unite]. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice. ”  in conclusione: non è erro in procedendo se il giudice di merito si discosta dall’interpretazione; ma se le sezioni semplici ritengono di non conformarsi alle sezioni unite, devono rimettere nuovamente la questione alle sezioni unite, se non lo fanno c’è un erro in procedendo. Quindi la cassazione svolge funzione di nomofilachia: per un verso le sezioni semplici devono conformarsi alla cassazione e per l’altro si devono rimettere alle sezioni unite le questioni risolte in modo difforme dalle sezioni semplici.

Ricorso incidentale per cassazione Se c’è un’ipotesi di soccombenza parziale reciproca, la controparte anche lei soccombente, può proporre ricorso incidentale: fa valere dei motivi di ricorso ulteriori e diversi rispetto a quelli fatti valere col ricorso principale = controricorso incidentale. Le norme sul giudizio di cassazione tengono conto del fatto che il giudizio di cassazione è un mero giudizio di legittimità: non si guarda alla quaestio facti e non è possibile allegare nuovi fatti in sede di ricorso per cassazione. Ed ecco perché nei limiti temporali per la quaestio facti si fa riferimento all’udienza di precisazione delle conclusioni di 1° o di 2° grado. L’art. 372 che riguarda la produzione di nuovi documenti si riferisce SOLO agli errores in procedendo, mai alla quaestio facti.

Esiti del ricorso per cassazione

  1. La corte rigetta le questioni nel merito ritenendole infondate  la sentenza d’appello passa in giudicato (perché il mezzo di impugnazione in senso stretto non sostituisce la sentenza, come accade invece per il mezzo di gravame)
  2. La cassazione ritiene che la sentenza sia affetta da alcuni vizi: a) Fase rescindente  La cassazione rileva il vizio della sentenza. Come porre rimedio al vizio arrivando ad emettere una sentenza non viziata?