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Il Giuramento: Tipi, Funzionamento e Importanza nel Diritto, Appunti di Diritto

Il concetto di 'il giuramento' nel diritto, che consiste in una dichiarazione di avere ragione nel processo, corredata da ragioni morali o religiose. Esistono tre tipi di giuramento: decisorio, suppletorio e estimatorio. Il giuramento decisorio è quello attraverso cui una parte dichiara fatti a sé favorevoli e viene deferito dalla controparte. Il giuramento suppletorio è deferito dal giudice quando le domande e le eccezioni non sono pienamente provate, ma non risultano sprovviste di prova. Il giuramento estimatorio è quello attraverso cui viene data certezza sulla quantità o la misura di una prestazione. Il giuramento è un mezzo di prova particolare, legato a un sistema giuridico permeado di religiosità.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 16.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 16.2 (n. 1-5)
Le prove costituende: il giuramento
Il giuramento = consiste in una dichiarazione di avere ragione nel processo, corredata da
ragioni morali o religiose e può essere di vare forme.
In primo luogo esiste il giuramento decisorio, con il quale la parte alla quale l’altra parte
deferisce il giuramento, 1) dichiara di avere ragione (vince la causa) o 2) rifiuta di
giurare (e perde) o 3) riferisce il giuramento alla controparte.
Tuttavia il c.p.c. conosce anche il giuramento suppletorio, che viene deferito dal giudice
così come il giuramento estimatorio.
RIASSUNTO
Il giuramento = può essere di 3 tipi = 1) giuramento decisorio, 2) giuramento suppletorio e 3)
giuramento estimatorio.
1) Il giuramento decisorio = è il giuramento attraverso il quale la parte dichiara fatti a sè favorevoli. Il
giuramento decisorio viene deferito dalla controparte; di fornte al deferimento della controparte, colui
che è chiamato a giurare ha 3 possibilità = 1) giura e vince; 2) rifiuta di giurare e perde; 3) riferisce il
giuramento;
2) il giuramento suppletorio = è il giuramento, che il giudice deferisce a una delle parti, quando le
domande e le eccezioni non sono pienamente provate, ma non risultano nemmeno sprovviste di prova;
3) il giuramento estimatorio = è il giuramento attraverso il quale viene data la certezza (= la prova)
circa la quantità o la misura di una prestazione = cioè quando non è possibile realizzare altrimenti la
misura o la quantità di una prestazione, il giudice deferisce a una delle parti il compito di indicare la
quantità e la misura stessa.
Il giuramento = è un mezzo di prova molto particolare, perchè si riconduce a un sistema giuridico
permeato di religiosità, com'era tipicamente quello del diritto romano = cioè ciò che spiega l'esistenza
del giuramento è il fatto che la tradizione giuridica del nostro paese, ma anche si altri paesi, ha visto
nel giuramento religioso il presidio della buona fede (= cioè la veridicità delle dichiarazioni della parte,
che ha effettuato il giuramento). Il giuramento = è una dichiarazione resa dalla parte di avere ragione
nel processo e di corroborare questa affermazione di ragione con un giuramento (che oggi non è
necessariamente un giuramento religioso, ma può anche essere un giuramento morale) = cioè con il
disvalore e le conseguenze sociali e religiose, che una falsa dichiarazione può avere. E' chiaro che il
giuramento = è oggi uno strumento particolarmente limitato nella sua ampiezza casistica che, però, ha
e continua ad avere un suo piccolo valore. In qualche caso il giuramento consiste, per espressa
previsione del codice civile, l'unico strumento attraverso il quale è possibile dare la prova di un fatto
(es. il giuramento è un mezzo di prova, che ha e continua ad avere un suo valore addirittura
riconosciuto, come nel caso delle prescrizioni presuntive (le prescrizioni presuntive = sono quelle
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Lezione 16.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 16.2 (n. 1-5)

Le prove costituende: il giuramento

Il giuramento = consiste in una dichiarazione di avere ragione nel processo, corredata da

ragioni morali o religiose e può essere di vare forme.

In primo luogo esiste il giuramento decisorio, con il quale la parte alla quale l’altra parte

deferisce il giuramento, 1) dichiara di avere ragione (vince la causa) o 2) rifiuta di

giurare (e perde) o 3) riferisce il giuramento alla controparte.

Tuttavia il c.p.c. conosce anche il giuramento suppletorio, che viene deferito dal giudice

così come il giuramento estimatorio.

RIASSUNTO

Il giuramento = può essere di 3 tipi = 1) giuramento decisorio, 2) giuramento suppletorio e 3) giuramento estimatorio.

  1. Il giuramento decisorio = è il giuramento attraverso il quale la parte dichiara fatti a sè favorevoli. Il giuramento decisorio viene deferito dalla controparte; di fornte al deferimento della controparte, colui che è chiamato a giurare ha 3 possibilità = 1) giura e vince; 2) rifiuta di giurare e perde; 3) riferisce il giuramento;
  2. il giuramento suppletorio = è il giuramento, che il giudice deferisce a una delle parti, quando le domande e le eccezioni non sono pienamente provate, ma non risultano nemmeno sprovviste di prova;
  3. il giuramento estimatorio = è il giuramento attraverso il quale viene data la certezza (= la prova) circa la quantità o la misura di una prestazione = cioè quando non è possibile realizzare altrimenti la misura o la quantità di una prestazione, il giudice deferisce a una delle parti il compito di indicare la quantità e la misura stessa. Il giuramento = è un mezzo di prova molto particolare, perchè si riconduce a un sistema giuridico permeato di religiosità, com'era tipicamente quello del diritto romano = cioè ciò che spiega l'esistenza del giuramento è il fatto che la tradizione giuridica del nostro paese, ma anche si altri paesi, ha visto nel giuramento religioso il presidio della buona fede (= cioè la veridicità delle dichiarazioni della parte, che ha effettuato il giuramento). Il giuramento = è una dichiarazione resa dalla parte di avere ragione nel processo e di corroborare questa affermazione di ragione con un giuramento (che oggi non è necessariamente un giuramento religioso, ma può anche essere un giuramento morale) = cioè con il disvalore e le conseguenze sociali e religiose, che una falsa dichiarazione può avere. E' chiaro che il giuramento = è oggi uno strumento particolarmente limitato nella sua ampiezza casistica che, però, ha e continua ad avere un suo piccolo valore. In qualche caso il giuramento consiste, per espressa previsione del codice civile, l'unico strumento attraverso il quale è possibile dare la prova di un fatto (es. il giuramento è un mezzo di prova, che ha e continua ad avere un suo valore addirittura riconosciuto, come nel caso delle prescrizioni presuntive (le prescrizioni presuntive = sono quelle

prescrizioni brevi, caratterizzate dal fatto che, decorso il termine previsto dalla legge, si considera che una certa prestazione sia stata eseguita e questa presunzione può essere superata soltanto attraverso la prova del giuramento). Sul piano processuale come si arriva al giuramento? Mentre la confessione è un atto dispositivo compiuto dalla parte (dispositivo di carattere processuale, con cui la parte dispone dell'oggetto del processo; tant'è vero che la confessione è un atto, che non può essere eseguito dal sostituto processuale, che non può compiere atti di disposizione del diritto dedotto in giudizio), il meccanismo di formazione del giuramento è un meccanismo un po' più complesso. 1) Infatti, nell'ambito del giuramento decisorio, è la parte, che intende forzare l'altra parte (= cioè che intende sfidare l'altra parte), che gli deferisce il giuramento = cioè invita l'altra parte a giurare. Di fronte al deferimento del giuramento = (attenzione) che (questo sì) è un atto di disposizione del processo (mentre nella confessione = l'atto di disposizione consiste espressamente e univocamente nella dichiarazione confessoria; nell'ambito del giuramento non è così. Nel giuramento = l'atto di disposizione è rappresentato dal deferimento del giuramento, perchè è attraverso il deferimento del giuramento, che si incide sugli esiti del processo). La parte contro la quale il giuramento è deferito a quel punto ha una scelta = 1) o giura = in questo caso vince la causa; 2) o rifiuta di giurare, perché ovviamente non intende impegnarsi davanti a Dio o alla morale sociale; 3) o può a sua volta riferire il giuramento alla controparte. Proprio questo passaggio del riferimento del giuramento richiede una precisazione ulteriore. Vi sono casi giurisprudenziali, anche recenti, nei quali il richiamo al giuramento come strumento di definizione della lite è un richiamo che avviene con una certa enfasi, perchè può accadere, che l'onore di una delle parti, sia esso stesso argomento e motivo di decisione da parte del giudice (= cioè rientri in qualche misura nel thema decidendum) (es. qualche anno fa è emersa questa vicenda giudiziaria = cioè un notissimo giornale italiano pubblicò la notizia, per la quale un certo politico aveva complottato contro i suoi colleghi e amici di partito. A questo punto, il politico in questione propone una domanda di risarcimento del danno, dicendo che la notizia era falsa, anzi completamente inventata dal giornalista. Questa domanda viene corredata da una richiesta di giuramento = cioè il politico dice = tu che sei giornalista e che dovresti fare della ricerca della verità la tua chiave di credibilità, allora, se hai il coraggio, giura, che quello che tu dici è vero (= cioè che effettivamente lo hai appreso da notizie ufficiali) oppure non giurare e, in questo caso, riconosci di aver scritto una falsità. Il giornalista, a sua volta, riferisce il giuramento al politico, perchè il giornalista dice = io sono vincolato dall'obbligo di segretezza (di segreto professionale); tu politico, che sottoponi al giudizio della cittadinanza la tua onestà e la tua moralità, se hai il coraggio dimostra (= dichiara), che quanto tu dici è vero e che, quindi, la notizia era falsa perchè, se un giorno si dovesse scoprire che la notizia non era falsa, tu sarai sottoposto a un tale giudizio di disvalore per quello che hai fatto, che la tua carriera politica sarà finita). Quindi, nell'ambito del giuramento, c'è questo meccanismo molto importante di deferimento del giuramento, a cui può corrispondere 1) la dichiarazione della parte di aver giurato (= cioè giurare a sè

dei gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza; ma il valore di questi gioielli non viene dichiarato all'atto del deposito e, quindi, si deve presumere sulla base di una serie di indici, tra i quali il legislatore consente al giudice di utilizzare anche quello del giuramento estimatorio = cioè deferire alla parte il giuramento e, quindi, imporle di dichiarare qual'è il valore dei gioielli, che aveva nella cassetta di sicurezza, facendo poi dipendere da questa dichiarazione l'esito del processo).