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Il documento presenta tutti gli appunti delle lezioni esposte dal prof. Varraso utili ai fini dell'esame e come sussidio allo studio del manuale.
Tipologia: Appunti
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Il codice di procedura penale, viene definito anche codice Vassalli in quanto era il Ministro della Giustizia, è entrato in vigore il 22 settembre 1988 con la l. n.447. Ad oggi riformato dalla Ministra Cartabia con la l. 27 settembre 2021 n.134. Tale codice è completato da due ulteriori fonti fondamentali di riferimento: il procedimento penale davanti al giudice di pace d.lgs. n.274/2000 che introduce la competenza penale del giudice di pace; d.lgs. n.231/2001. Il diritto penale identifica i fatti penalmente rilevanti, questi fatti sono commessi da persone fisiche all’interno del territorio italiano, fatto salvo il reato transazionale. Oggi il reato non è commesso solo dalle persone fisiche ma anche dalle persone giuridiche, tecnicamente gli enti. I procedimenti penali, quindi, riguardano sia persone fisiche che giuridiche. Anche il codice di procedura penale è attuazione di una legge delega che deve essere il nostro punto di partenza, essa è la l. del 16 febbraio 1987 n.81, è importante partire da essa in quanto la legge delega fissa i principi ed i criteri direttivi, se questi non si conoscono si fa fatica comprendere il diritto processuale penale post-1987. Tali criteri direttivi sono: art.2 “ il codice di procedura penale deve attuare i principi della costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale ”, si evidenziano così le fonti sovraordinate quali la Costituzione e le norme delle convenzioni internazionali (CEDU, le cui norme vivono con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, quest’ultima si colloca a Strasburgo al Consiglio d’Europa, ed il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1956), pertanto, se una norma è contraria ai principi espressi dalla CEDU solleva una questione di legittimità costituzionale. Occorre dare una lettura costituzionalmente orientata e convenzionalmente orientate, cioè le norme de codice di procedura penale devono essere lette in modo conforme alla giurisprudenza dell’Unione Europea. Le fonti fondamentali di riferimento assumono la forma delle direttive, queste vengono attuate con legge interna. Se una direttiva non viene attuata in tempo la norma interna viene disapplicata. Le fonti sovraordinate, in sintesi, sono: la Costituzione, le norme delle convenzioni internazionali CEDU e le direttive dell’Unione Europea. Anche nel diritto processuale penale una delle fonti è il diritto giurisprudenziale. Il principio di legalità formale comporta che l’unica fonte fondamentale è la legge, è chiaro che questa venga interpretata dai giudici ma quest’ultimi sono obbligati alla legge, questo prende il nome di principio di tassatività ed è chiaramente espresso dall’art.111 co.1 della nostra Costituzione (principio di legalità processuale); nei sistemi di Common Law esiste come fonte il “precedente”, nel nostro ordinamento non esiste un vincolo del “precedente”, però è stato introdotto un ruolo fondamentale alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che non vincolano in senso tecnico ma rappresentano un precedente più che autorevole, anche le Sezioni Unite devono dare letture conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza dell’Unione. La fonte giurisprudenziale è una fonte come le fonti ordinarie che completa il quadro, ma non è una fonte sovraordinata. L’art.2 prosegue con “ esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio ” il modello tipico dell’Europa continentale è il sistema inquisitorio, noi nel 1988 ci siamo discostati da tale modello ispirandoci al modello tendenzialmente accusatorio in quanto ha all’interno delle aporie sistematiche legate al modello precedente (non esistono modelli puri). Le caratteristiche del modello inquisitorio sono giudice-istruttore e giudice-inquisitore in quanto è il giudice che esercita l’azione penale, d’ufficio il processo e raccoglie le prove, in tale modello è lo stesso soggetto che raccoglie le prove e decide, questo è dato dal principio di unità delle funzioni, il giudice fa tutto: inizia il processo, raccoglie le prove e decide. Questo processo è segreto perché le prove vengono raccolte all’insaputa dell’imputato e si fonda sulla presunzione di colpevolezza. Se
le quali rientra l’obbligazione da reato, ciascuno risponde per intero, salva l’azione di rivalsa. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Riassumendo : Parti necessarie : Pubblico Ministero ed imputato. Parti eventuali : parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Queste parti compaiono in senso tecnico al termine delle indagini preliminari. Il procedimento penale si articola in tre fasi :
La legge di cui parla l’art.111 co.1 della Costituzione è il codice di procedura penale, la quale è la fonte fondamentale di riferimento, inoltre, questo articolo fissa il principio di legalità processuale , il giudice è soggetto alla legge, si affianca al principio di legalità sostanziale, in quanto in materia di processo penale vale il principio di tassatività , non sono ammesse interpretazioni analogiche. Art. 111 co.2 della Cost. principio del contraddittorio “ ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. ” Si tratta di un contraddittorio che caratterizza tutti i processi, e consiste in un diritto di tutte le parti ad essere ascoltate prima della decisione per esporre le proprie ragioni. Questo contradditorio di cui parla l’art.111 Cost. deve essere letto con l’art.24 co.2 della Costituzione “ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ”, questa norma vale per qualsiasi procedimento. Solo per l’imputato occorre un discorso peculiare, questo ha due modalità di difesa, si parla di: difesa personale e di difesa tecnica. La difesa personale o autodifesa presuppone la partecipazione al processo alla quale, l’imputato, può rinunciare purché sia una rinuncia volontaria, in questo caso prende il nome di imputato assente, quindi rinuncia a partecipare al processo di conseguenza a difendersi personalmente. Come si difende personalmente l’imputato? L’imputato si difende personalmente rendendo dichiarazioni o in sede di interrogatorio o in sede di esame, l’interrogatorio è atto di indagine quindi si colloca nella prima fase del procedimento penale; l’esame dell’imputato è mezzo di prova. Ciò che differenzia l’interrogatorio con l’esame dell’imputato è il contradditorio, nel primo caso è il Pubblico Ministero che interroga l’imputato mentre in sede di esame sono le parti. Non è obbligatorio rendere dichiarazioni in quanto vi è il nemo tenetur se detegere = nessuno può essere obbligato ad accusarsi, diritto a non auto- incriminarsi, cioè diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Queste dichiarazioni possono essere di due tipi: sul fatto proprio e sul fatto altrui. La dichiarazione sul fatto proprio è la confessione, la dichiarazione sul fatto altrui presuppone il concorso di persone nella commissione del medesimo fatto di reato, e concorso di reati. Ciò che non può mancare nel contraddittorio è la difesa tecnica, può mancare l’imputato ma non il difensore. 10. L’art.111 della Costituzione è una norma essenziale in quanto ha introdotto nel nostro ordinamento costituzionale il giusto processo legale. Il diritto inviolabile di difesa spetta a tutte le parti processuali, non solo all’imputato solo che per quest’ultimo la difesa assume due forme: difesa personale e difesa tecnica, che non vale per le parti diverse dall’imputato. Anche nel processo penale le parti diverse dall’imputato sono rappresentate dal difensore, non partecipano personalmente. Uno degli istituti sui quali ha inciso maggiormente la Riforma Cartabia è l’assenza dell’imputato. Mentre la difesa personale è un diritto rinunciabile, altrettanto non può dirsi per la difesa tecnica, la sent. della Corte costituzionale n.188/1980, opera nel periodo del terrorismo in cui si svolgono i primi processi ed in questi processi i terroristi rinunciavano al difensore d’ufficio, si è posta la questione: si può rinunciare la difesa tecnica? No. Quando parliamo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo si parla di diritti fondamentali dell’uomo, ma nella costruzione delle Carte internazionali questi diritti sono rinunciabili in quanto nella disponibilità dell’accusato. Il diritto alla difesa personale è differenziato dal diritto alla difesa tecnica, in quanto quest’ultimo è un diritto inviolabile. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono i diritti fondamentali sono i diritti garantiti, in senso lato, dall’art.2 della Costituzione. I diritti inviolabili non sono nella disponibilità del titolare ma sono sottratti alla sua possibilità di rinuncia. La difesa tecnica è un diritto inviolabile sottratto alla disponibilità
Struttura del codice di procedura penale: Il codice di procedura penale consta di una parte prima che si chiama parte statica, si tratta di istituti processuali analizzati nel loro aspetto statico, questa parte statica la ritroviamo nei primi quattro libri del codice di procedura penale. Libro I “i soggetti”: Giudice, Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, Imputato, Parte civile Responsabile civile e Civilmente obbligato per la pena pecuniaria, Persona offesa dal reato, Difensore. Il soggetto è chiunque pone in essere un atto nel procedimento penale, che può essere una facoltà, un obbligo o un onere. Ad es. il giudice è un soggetto. La parte, abbiamo detto che, è chi esercita un’azione o è il destinatario di un’azione. L’azione penale è esercitata dal pubblico ministero, l’azione civile da reato è esercitata dalla parte civile. La persona offesa non è parte ma è soggetto del procedimento che solo se si costituisce come parte civile diviene parte. Il difensore non è mai parte, ma assiste l’imputato o rappresenta una parte del procedimento. 13. Abbiamo detto che il codice di procedura penale si suddivide in due parti: una parte statica composta dai primi quattro libri (art.1- 3 25 c.-p.p.) e la parte dinamica che va dal libro quinto in avanti (art.326 in avanti), sostanzialmente quando diciamo che il procedimento penale è una serie esecutiva di atti, stiamo facendo riferimento alle tre fasi del procedimento penale la cui disciplina è prevista dal libro quinto in poi, accanto al procedimento penale ordinario esistono anche i procedimenti penali, tali procedimenti sono quelli che mancano di una fase del procedimento penale ordinario (udienza preliminare o giudizio/dibattimento), sono disciplinati dal libro sesto. Quando parliamo di procedimento penale ordinario facciamo riferimento al procedimento dinanzi alla corte d’assise e al Tribunale Collegiale, dopo la Riforma del giudice unico viene meno l’ufficio del pretore che è stato accorpato al Tribunale, che si distingue in Tribunale in composizione monocratica e Tribunale Collegiale. C’è un procedimento ordinario e affianco a questo vi è il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, questo ha delle peculiarità disciplinate dal Libro ottavo. La sentenza di condanna o di proscioglimento può essere impugnata in via ordinaria o in via straordinaria, tutte queste sono disciplinate nel libro nono. [[ terza domanda di esame sul libro nono]] Il libro decimo dall’art.648 all’art.654 c.p.p. Il libro undicesimo riguarda i rapporti giurisdizionali tra autorità straniere, si tratta della cooperazione giudiziaria internazionale della polizia; questo libro deve essere studiato nelle linee generali, ad es. rogatoria, estradizione, mandato d’arresto europeo, ordine europeo d’indagine. Del libro secondo non verranno chieste le notificazioni mentre la parte più importante è quella relativa ai termini, che si distinguono in perentori ed ordinatorio, in linee generali mentre benissimo devono essere studiate le nullità che sono la prima domanda di esame, la forma più importante della nullità è l’invalidità degli atti. Gli atti più importanti sono le prove, disciplinate dal libro terzo che contiene i principi generali ed i singoli mezzi di prova e di ricerca della prova. Le prove vengono acquisite solo in dibattimento. Un’altra categoria importante di atti sono le misure cautelari, libro quarto, queste rappresentano le uniche limitazioni alla libertà personale e patrimoniale consentite coattivamente dalla Costituzione. Le misure cautelari personali possono applicarsi in ogni stato e grado del procedimento, quindi sia all’indagato nella fase delle indagini; l’imputato nelle altre fasi del processo. Tipicamente si applicano nella fase delle indagini preliminari. [[possibile domanda: a chi si applicano le misure cautelari?]] Accanto alle misure cautelari personali ci sono le misure cautelari patrimoniali, queste sono i sequestri che attengono al patrimonio (di chi?) dell’indagato/imputato ma anche di terzi, in casi stabiliti dalla legge.
L’art.1 c.p.p. giurisdizione penale: “ la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi sull’ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice ”, questa norma va letta insieme all’ art.207 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: “ le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali ”, la scelta del legislatore del codice attuale è quello di fissare la centralità del codice di procedura penale per tutti i reati, compresi quelli previsti da leggi speciali. Questa norma determina che tutte le norme speciali sono abrogate implicitamente, cioè il legislatore non riusciva a identificare tutte le norme processuali e quindi lo ha fatto una volta per tutte con questa norma. Il codice di procedura penale ad oggi è l’unica fonte centrale di riferimento. L’art.1 c.p.p. ci parla della giurisdizione penale, la cui funzione è cognitiva ossia accerta un fatto di reato concreto, il giudice accerta se l’ipotesi di reato posta dal Pubblico Ministero, ossia l’imputazione, sia sussumibile in una fattispecie penale astratta. La giurisdizione penale è esercitata secondo le norme di questo codice. Chi esercita la funzione giurisdizionale? La legge sull’ordinamento giudiziario è un regio decreto, risalente al 1941, è il n.12/1941. Che ha subito una serie di modifiche, però la legge di riferimento rimane quella del 1941. L’autorità giudiziaria è composta dai giudici che esercitano la funzione giurisdizionale/giudicante e dai Pubblici Ministeri che esercitano la funzione requirente. Chi identifica i giudici è il regio decreto di cui stiamo parlando, all’art.1 questi sono: a) giudice di pace; b) pretore, lettera soppressa dal d.lgs. 51/1998 è la riforma del giudice unico confluito nella lettera c; c) tribunale ordinario; d) dalla Corte di appello; e) dalla Corte di cassazione; f) dal tribunale per i minorenni; g) dal magistrato di sorveglianza; h) dal tribunale di sorveglianza. Le lettere a) e c) non esaurisco i giudici primo grado in quanto manco la Corte d’Assise, composta da sei giudici popolari o onorari, sono giudici che fanno altro nella vita, e due giudici: un Presidente ed un giudice a latere, questi sono i giudici togati sono giudici professionali che hanno superato il concorso in magistratura. Di regola, la sentenza è scritta da un giudice estensore. I giudici che esercitano la giurisdizione penale di primo grado sono: Giudice di pace, Tribunale ordinario e Corte d’assise. Presso il giudice di primo grado è istituita la procura della Repubblica, il Pubblico Ministero che svolge le indagini per tutti i reati è la procura della Repubblica presso il Tribunale. In secondo grado si parla di procura generale presso la Corte di Appello, infine vi è la procura generale presso la Corte di cassazione. La funzione giurisdizionale è esercitata in primo grado dal Giudice di pace, dal Tribunale e dalla Corte d’assise. Qual è l’oggetto del processo penale? In prima approssimazione, possiamo parlare di accertamento di un fatto di reato. Il punto di partenza è l’ art.187 c.p.p. oggetto della prova : “ sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato ”. Il giudice ha cognizione sull’imputazione che viene formulata dal Pubblico Ministero all’esito delle indagini preliminari; prima dell’esercizio dell’azione penale, oggetto delle indagini è la notizia di reato, di conseguenza il Pubblico Ministero deve ricostruire la notizia di reato, cioè deve verificare se un fatto di reato è sussumibile in una fattispecie penale astratta, questa è la notizia criminis non l’imputazione perché il Pubblico Ministero, al termine delle indagini, può decidere se esercitare o meno l’azione penale. Il giudice, inoltre, accerta la punibilità cioè se l’imputato che lo ha commesso sia punibile, punibile vuol dire applicabilità della pena. Ad es.
Es. l’art.624 c.p. furto “ chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trare profitto per sé o per altri ”, in questo caso vengono in considerazione una serie di questioni pregiudiziali in materia civile, queste questioni sono: il diritto di proprietà, sottrazione a chi la detiene. Se ci fosse una regola opposta a quella prevista al co.2 dell’art.2 c.p.p. il giudice penale dovrebbe rimettere la questione al giudice civile, invece la regola è che il giudice penale la risolve da sé. Es. abuso edilizio, Tizio costruisce qualcosa senza averne autorizzazione o in difformità della stessa, si tratta di un atto amministrativo quindi se non ci fosse l’art.2 co.2 si demanderebbe al giudice amministrativo TAR. La questione pregiudiziale può anche avere natura penale, ad es. ricettazione, chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare è punito. Prima di condannare per ricettazione occorre verificare la questione pregiudiziale che in questo caso è la provenienza delittuosa del bene o del denaro. Ci possono quindi essere due processi in parallelo, civile e penale o penale e amministrativo ecc., ciascun procedimento prosegue in parallelo, quindi, può succedere che uno finisca prima questo non ha efficacia vincolante nell’altro processo. La regola è che il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, di conseguenza vi sono delle eccezioni contenute nell’ art.3 c.p.p. e 479 c.p.p. L’ art.3 questioni pregiudiziali dispone che “ quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione “, si riferisce ad ipotesi specifiche di questioni pregiudiziali: stato di famiglia o di cittadinanza. Ad es. la definizione di immigrato presente nel Testo Unico in materia di immigrazione ci dice che l’immigrato è la persona che ha la cittadinanza di stato fuori dall’UE, in virtù di immigrazioni sorgono questioni di bigamia, in questo caso il giudice può sospendere il processo. La regola è che il giudice penale risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione, salvo alcune eccezioni come la sospensione del processo. Il d.lgs. n.286/1 998 prevede il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, l’art.10-bis ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, prevede tantissimi reati formali per mancanza dell’esistenza di un titolo di soggiorno valido o alla mancata esecuzione dei rimpatri con arresto in flagranza di reato. In questi casi se la questione è seria, ossia di una certa complessità, se l’azione a norma delle leggi civile è in corso [laddove vi è una questione pregiudiziale, sia essa civile penale o amministrativa, è probabile che ci sia un secondo processo parallelo, nel caso di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza può esserci ma può mancare; nel caso dell’art.3 c.p.p. la possibile sospensione del processo è subordinata all’esercizio dell’azione civile], questa seconda condizione è di natura oggettiva, il processo c’è o non c’è (il termine processo ha un suo significato preciso: tutte le fasi successive all’atto ordinario di esercizio dell’azione penale à udienza preliminare, dibattimento). Il giudice può decidere discrezionalmente di sospendere il processo, la finalità di sospensione del processo è legata al giudicato del processo civile, è l’unico caso nel codice di procedura penale in cui il giudicato civile ha efficacia vincolante all’interno del processo penale. L’ art.479 c.p.p. questioni pregiudiziali civili o amministrative dispone che “ fermo quanto prevosto dall’art.3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente (civile o amministrativo), il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato ”, questo
articolo si applica solo nella fase del dibattimento, il giudice può sospendere il dibattimento se: si tratta di una questione particolarmente complessa, vi è in corso un procedimento, non ci sono limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. In questo caso si parla di pregiudizialità imperfetta in quanto non prevede alcuna efficacia vincolante del giudicato civile/ amministrativo all’interno del processo penale anche nel caso di sospensione del dibattimento penale. Il libero convincimento del giudice vuol dire che non esistono limitazioni alla prova purché questa sia legittima, questo si lega all’obbligo di motivazione della sentenza. Anche nel caso eccezionale di sospensione del dibattimento discrezionale la sentenza del giudice amministrativo/civile non ha efficacia sul processo penale. Competenza : Capo II art.4 e ss. c.p.p. La giurisdizione spetta a ciascun giudice, essa si ricollega alla funzione giurisdizionale ossia alla verifica in concreto se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie penale astratta, questa sussunzione deve essere distribuita tra tutti i giudici che operano sul territorio italiano, e le regole che consentono di identificare il giudice chiamato a trattare il caso concreto. Abbiamo tre criteri attributivi di competenza:
della giustizia riparativa è la risoluzione delle questioni derivanti dal reato, ossia la risoluzione del conflitto. Questo fine si può conciliare con il fine del procedimento penale? il fine del procedimento penale è ricostruire un fatto di reato per individuarne un colpevole, quindi è possibile conciliare questa finalità anti-cognitiva della giustizia riparativa con la finalità cognitiva del procedimento penale. La giustizia riparativa è del tutto autonoma rispetto al procedimento penale ma ha degli effetti riflessi, come ad es. la circostanza attenuante, ossia riduzione della pena fino ad 1/3; remissione di querela ex art.152 c.p. causa di estinzione del reato. 27. A ciascun giudice spetta una giurisdizione, questa giurisdizione viene esercitata in una determinata area territoriale che prende il nome di circolo con riferimento alla Corte d’Assise, con riferimento al Tribunale si chiama circondario. Con riferimento alla Corte d’Appello si chiama distretto. Per comprendere cos’è un circolo o un circondario occorre riprendere le tabelle allegate alla legge sull’ordinamento giudiziario. COMPETENZA PER TERRITORIO : Art.8 c.p.p. regole generali di determinazione della competenza per territorio, si tratta di regole per distribuire la competenza penale sul territorio tale criterio va legato al principio di territorialità del diritto penale anche se questo deve fare i conti con il principio di universalità che caratterizza diversi reati, tale articolo dispone che “la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.” Qual è il luogo di consumazione del reato? Dal punto di vista materiale gli elementi costitutivi del fatto di reato sono: la condotta, l’evento ed il nesso di causalità; il reato di evento è il reato che produce un evento separato dall’azione, i reati non sono solo di evento in quanto esistono anche i reati di mera condotta, sia attiva che omissiva. Es. il reato tributario di dichiarazione fiscale legato ad una dichiarazione non veritiera si consuma nel luogo in cui io presento la dichiarazione nel domicilio fiscale, tale domicilio è legato alla residenza, se ho residenza a Milano il luogo di consumazione del reato si ha a Milano. Il legislatore utilizza questo criterio perché è il precipitato processuale di un principio costituzionale che è l’art.25 co.1 della Cost. “ nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Luogo di consumazione del reato è il luogo in cui si è verificato l’evento se il reato è di evento, o il luogo dove si è attuata la condotta se il reato è di mera condotta. È il luogo dove è più facile esercitare il diritto alla prova, la conferma la ricaviamo al co.2 dell’art.8 c.p.p. che prevede un’eccezione alla regola, “ Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione”, è un’eccezione perché se applicassimo la regola sarebbe il luogo in cui è avvenuta la morte, invece è il luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione, l’es. Tizio ferisce gravemente Caio che viene portato a Milano dove muore, la competenza è del luogo in cui è avvenuta la condotta che ha comportato la morte della persona. Seconda eccezione prevista al co.3 “ se si tratta di reato permanente ( es. sequestro di persona ), è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone ”; co.4 “ se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto ”. Accanto al criterio della competenza per materia e per territorio, esiste un terzo criterio della competenza che prende il nome di connessione, art.12 e ss. c.p.p.
Art.12 c.p.p. connessione di procedimenti , dispone che “ si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri”. [La connessione di procedimenti non va confusa con la connessione di reati ex art.61 n.2 c.p. circostanze aggravanti, l’aver commesso il reto per eseguire od occultarne un altro, i due reati sono connessi e dal punto di vista sostanziale questo determina un aggravamento della pena.] Il legislatore del 1988 si è illuso che il procedimento penale riguardi una persona ed un’imputazione, la realtà è diversa in quanto il procedimento penale quasi mai riguarda un imputato ed una sola imputazione, il più delle volte il processo penale ha ad oggetto due istituti di diritto penale sostanziale: concorso di persone e concorso di reati. Tale norma è una norma importante ed architrave del diritto processuale penale. La lettera a) fa riferimento ad un’ipotesi autonoma, più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; l’evento nella norma è l’evento morte, le condotte indipendenti che hanno determinato l’evento, es. senza la lesione non si sarebbe arrivati all’omicidio. È l’evento che determina il legame tra i procedimenti. Lettera b ) se una sola persona è imputata con una sola azione od omissione, viene richiamato l’istituto del concorso formale di reati, la seconda parte, ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, richiama l’istituto del concorso materiale di reati in particolare reato continuato. Nella lettera a) abbiamo un solo fatto di reato commesso da più persone, connessione oggettiva, ciò che connette i procedimenti è il medesimo evento; nella lettera b) ne abbiamo tanti, commessi da una sola persona, è una connessione di tipo soggettiva, ciò che lega tutti i procedimenti è il medesimo imputato. Lettera c ) devono esserci almeno due reati, es. occultamento di cadavere ed omicidio, possono esserci persone diverse che commettono i due reati, oppure possono essere commessi da una sola persona. L’elemento in comune tra i due reati è la connessione di reati di tipo sostanziale, definita connessione teleologica essa è un caso di competenza per connessione dal punto di vista processuale, dal punto di vista sostanziale è una circostanza aggravante. È importante perché non si applicano gli artt. 5 e ss. c.p.p. in tema di competenza per materia, e non si applica l’art.8 c.p.p. in tema di competenza per territorio, ma si applicano; l’art.15 c.p.p. competenza per materia determinata dalla connessione, l’art.16 c.p.p. competenza per territorio determinata dalla connessione. 31. Abbiamo visto in quali situazioni tassative il legislatore prevede un procedimento, o con più imputazioni. Nell’art.12 c.p.p. la lettera a. si riferisce al concorso di persone nel medesimo fatto di reato, almeno come ipotesi principale, connessione di tipo oggettivo; la lettera b. al concorso formale ed al reato continuato, connessione di tipo oggettivo, ed infine, la lettera c. si riferisce alla connessione teleologica, connessione sostanziale tra reati.
pluralità di omicidi, uno commesso a Milano, a Roma e a Napoli, in tal caso si va a guardare il primo reato, il giudice competente sarà il giudice del primo reato. Con riferimento all’omicidio, nel caso di omicidio ai sensi dell’art.8 c.p.p. il giudice competente è il giudice del luogo di consumazione del fatto di reato perché, come abbiamo detto, è più facile raccogliere le prove sia per il p.m. sia per la difesa. Tranne nel caso dell’omicidio, che si perfezione con l’evento ma si guarda dove è avvenuta l’azione o l’omissione. A questo punto analizziamo l’art.16 co.2 c.p.p. “ se dal caso previsto dall’art.12 co.1 lettera a. se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento ”. Nell’ipotesi di pluralità di procedimenti connessi, concorso di persone nella commissione del medesimo fatto di reato e condotte indipendenti che hanno determinato l’evento in questa situazione si va a guardare dove è avvenuto l’evento morte. Il legislatore pensa che a fronte di una pluralità di procedimenti connessi il criterio da seguire non è più quello dell’azione o dell’omissione ma quello del luogo in cui si è verificato l’evento, ovviamente la logica è sempre quella della maggior facilità nella ricerca delle prove. Cosa succede se non vengono rispettate le regole sulla competenza? Si verifica un vizio determinato dall’inosservanza di norme processuali che prende il nome di incompetenza del giudice che procede. L’incompetenza è una sanzione/invalidità? NO. Gli atti compiuti dall’autorità giudiziaria incompetente sono validi. Si tratta di un vizio che non ha effetto sulla validità degli atti compiuti i quali mantengono la loro efficacia. [l’invalidità si riferisce alle sanzioni che sono: nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, e decadenza] Art.21 c.p.p. incompetenza , “ l’incompetenza per materia è rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal co.3 e dall’art.23 co.. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare, o, se questa manchi, entro il termine previsto all’art.491 co.1. Entro quest’ultimo termine deve essere proposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita a pena di decadenza, entro i termini previsti dal co.2 ” La disciplina varia a seconda che si tratti di una incompetenza per materia, di una incompetenza per territorio o di una incompetenza per connessione. [possibile domanda esame: qual è il regime (disciplina) dell’incompetenza per materia?] Nell’incompetenza per materia occorre distinguere due ipotesi: incompetenza per materia per eccesso, es. il reato è di competenza del Tribunale ma per errore nessuno se ne accorge e viene trattato dalla Corte d’Assise; o per difetto, es. nel caso in cui il reato sia di competenza della Corte d’Assise ma venga trattato dal Tribunale. È più grave l’incompetenza per materia per difetto perché secondo il legislatore il giudice superiore dà maggiori garanzie. Il co.1 dell’art.21 c.p.p. si riferisce al vizio più grave, ossia l’incompetenza per difetto. Se a trattare il reato è un giudice superiore, c’è un termine per sollevare l’incompetenza che è lo stesso termine previsto per l’incompetenza per territorio e per l’incompetenza per connessione. L’unica incompetenza che non ha termine per essere sollevata è solo una: l’incompetenza per materia per difetto , tutte le altre incompetenze hanno dei termini perentori ciò vuol dire che se non si rispetta il termine si decade dal dovere di far rilevare la corretta questione. Quando il legislatore prevede un termine perentorio vuol dire che dà un termine ad un soggetto di esercitare un potere entro un dato limite temporale, se chi ha questo potere non lo esercita entro questo periodo temporale la sanzione, che significa perdita del potere, prende il nome di decadenza.
I termini perentori entro il quale rilevare l’incompetenza per materia per eccesso , ex art.23 co. c.p.p. “ se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art.491 co.1. Il giudice se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del co.1 ”. Il termine eccezione (eccepita) vuol dire porre una questione all’autorità giudiziaria che giudica, da non confondere con l’incompetenza rilevata d’ufficio. Il 491 co.1 disciplina le questioni preliminari al dibattimento, cioè le questioni che devono essere rilevate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quindi la questione dell’incompetenza per materia per eccesso va posta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, se non si rispetta il termine decade il potere, di conseguenza la questione che pongo è inammissibile. L’ incompetenza per territorio va letta insieme all ’incompetenza per connessione , in questo caso la fase tipica in cui la parte interessate deve porre la questione è l’udienza preliminare. La questione di incompetenza per territorio o per connessione deve essere posta nell’udienza preliminare, se questa manca c’è sempre il termine previsto dal co.1 dell’art.491 ossia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ma quando manca l’udienza preliminare? Nei procedimenti speciali, perché si salta direttamente dalle indagini al giudizio immediato direttissimo. [Nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica l’ipotesi più frequente è quella dei casi di citazione diretta a giudizio , art.550 c.p.p.; se il p.m. emette la citazione diretta a giudizio si salta l’udienza preliminare e si va direttamente al dibattimento. Per quanto riguarda il procedimento davanti al giudice di pace, manca l’udienza preliminare, art.2 d.lgs. 274/2000, si passa sempre direttamente dalle indagini al dibattimento. La citazione diretta a giudizio è l’atto ordinario di esercizio dell’azione penale. Gli atti ordinari di esercizio dell’azione penale sono atti con i quali il p.m. formula l’imputazione, l’atto ordinario più famoso è la richiesta di rinvio a giudizio che è l’atto introduttivo dell’udienza preliminare, ma se questa manca l’atto ordinario di esercizio dell’azione penale è la citazione diretta a giudizio. In quali procedimenti si ha la citazione diretta a giudizio? Solo nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e nel procedimento dinanzi al Giudice di pace.] Il termine ultimo per sollevare tutte le questioni di incompetenza, tra l’incompetenza per materia per difetto, è la dichiarazione di apertura del dibattimento (se vi è un’udienza preliminare la questione deve essere sollevata già in essa). L’art.24-bis c.p.p. è stato introdotto dalla Riforma Cartabia e riguarda il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio. Per comprendere questa nuova disciplina dobbiamo fare una premessa: abbiamo detto che l’incompetenza per territorio al pari dell’incompetenza per connessione deve essere sollevata entro un certo termine, udienza preliminare o se manca, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il difensore che solleva la questione ha l’auspicio che venga accolta ma può anche essere rigettata dal giudice che procede, il quale sarà il giudice dell’udienza preliminare o il giudice del dibattimento, il giudice del dibattimento sarà la Corte d’Assise, il Tribunale o il Giudice di pace. Se la questione viene rigetta, la difesa o il p.m. possono predisporre un apposito motivo nell’atto di appello per devolvere la questione al giudice dell’impugnazione, la Corte d’Appello anche in questo caso può accogliere o rigettare la questione, e quindi può essere proposta la questione in un apposito motivo di ricorso per Cassazione. Sostanzialmente, fino ad oggi la difesa o il p.m. erano costretti, qualora la questione di incompetenza sia rigettata dal giudice che procede a proporre un apposito motivo di impugnazione. Art.24 bis co.1 “ Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491 co. 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere
l’altro è la società. Il giudice competente per l’illecito amministrativo dipendente da reato è il giudice competente per questo reato, il giudice competente per materia, per territorio e per connessione. Sostanzialmente questo decreto richiama gli artt.5 e ss. del codice di procedura penale. 03. Per ciò che riguarda l’art.24 bis c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia e che prende il nome di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, appare evidente l’intenzione del legislatore di provocare anticipatamente l’intervento della Cassazione sulla competenza in via definita, la Cassazione è chiamata a decidere in camera di consiglio. Art.24 bis co.3 c.p.p. “La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente”. Il giudice decide in contraddittorio (diritto delle parti ad essere ascoltate prima della decisione) che avviene in un’udienza la quale può assumere due forme: udienza dibattimentale pubblica o udienza in camera di consiglio, quest’ultima è disciplinato dall’art.127 c.p.p. Nella Camera di consiglio partecipano, se lo ritengono, le parti ma non il pubblico; di regola è un’udienza alla quale partecipano solo le parti, se lo ritengono. La decisione della Cassazione vincola a trasmettere gli atti presso il giudice competente, in che modo? Ce lo dice il co.4 “ l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione, e quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private”, la decisione della Corte di Cassazione è comunicata alle parti e al giudice che procede ma è obbligatoria la trasmissione degli atti al giudice competente. Per comprendere quest’affermazione dobbiamo anticipare una regola, fino ad oggi abbiamo analizzato le regole di competenza per materia, per territorio e per connessione, le quali ci consentono di individuare il giudice naturale precostituito per legge ma consentono di individuare anche il pubblico ministero competente. Presso il giudice di primo grado esiste un pubblico ministero che prende il nome di procura della repubblica presso il Tribunale che svolge le indagini per tutti i reati, sia quelli della Corte d’Assise, sia quelli del Tribunale e sia quelli del giudice di pace. La procura della repubblica competente per territorio è la procura della repubblica presso il giudice competente, quindi la competenza del pubblico ministero si ricava per derivazione da quella del giudice, di conseguenza una volta identificato il giudice conosciamo anche il pubblico ministero presso quel giudice. Quando l’art.24-bis c.p.p. ci dice che la Corte di Cassazione ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente vuol dire che occorre ricominciare lo svolgimento del procedimento, restano salvi gli atti compiuti in quanto non sono invalidi. Prima occorreva percorrere tutti i gradi prima di arrivare in Cassazione, adesso devo provocare, se voglio proporre l’eccezione, sempre l’intervento della Cassazione da subito. Incompatibilità del giudice, astensione del giudice, ricusazione del giudice (art.34 e ss. c.p.p.): Quando si parla di incompatibilità, astensione, e ricusazione del giudice ci si riferisce al giudice persona fisica. Con riferimento alla figura del giudice persona fisica occorre salvaguardare il principio costituzionale della terzietà e dell’imparzialità. La terzietà e l’imparzialità del giudice è uno dei principi cardine del giusto processo legale, non sono sinonimi. Un conto è la declamazione astratta, cioè il giudice deve essere terzo ed imparziale. Un conto è la declinazione in concreto di questo principio, e viene garantita attraverso questi istituti. Tali istituti, insieme alla rimessione del processo (riguarda tutto l’ufficio), sono fondamentali. L’incompatibilità opera in astratto, l’astensione opera in concreto.
L ’incompatibilità riguarda il giudice persona fisica, e può essere determinata da due situazioni :