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Appunti delle lezioni del Professor Varraso
Tipologia: Appunti
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Esame: tre domande, la prima di carattere generale. Bibliografia: manuali alternativi con cui integrare gli appunti. AGGIORNAMENTO FONDAMENTALE!
Si occupa innanzitutto delle persone nei cui confronti è stata emessa una sentenza penale definitiva, sentenza irrevocabile, passata in giudicato. Si può trattare sia di sentenza di condanna che di proscioglimento (sistema del doppio binario). Il diritto penitenziario si occupa delle persone che entrano in carcere (condannati a pena detentiva) ma anche delle persone che entrano in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il diritto penitenziario si occupa anche dell'imputato ossia la persona accusata di un reato nel processo penale. Cosa differenzia l'imputato e una persona condannata o prosciolta in via definitiva? La sentenza definitiva. Si parla prima di indagato (indagini preliminari), poi di imputato (durante il processo) ed infine di condannato o internato (dopo il passaggio in giudicato della sentenza). Anche l'indagato e l'imputato possono entrare in carcere, devono sussistere le c.d. esigenze cautelari.
Il diritto penitenziario si occupa di pena detentiva , misure di sicurezza e misure cautelari , in particolare la custodia cautelare in carcere.
Fonti sovraordinate: Costituzione e giurisprudenza della CEDU, regole penitenziarie europee dettate dal Consiglio d'Europa. Negli ultimi sei anni tutte le riforme in ambito penale hanno riguardato il sistema penitenziario, sentenza Torreggiani ( sentenza pilota della CEDU, costringono gli Stati ad adeguarsi) che condannava l'Italia per il sovraffollamento carcerario; violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per la prima volta si precisa che se una persona in carcere, che ha i medesimi diritti di una che sta al di fuori, è costretta a vivere in uno spazio vitale ristretto è sottoposta ad un trattamento disumano e degradante. La capienza regolamentare di un carcere è determinato dallo spazio vitale che deve essere garantito ad ogni detenuto (una media di 9 metri quadrati per il singolo detenuto più 5 metri quadrati per gli altri). Misure di sicurezza -> il sistema delle REMS non è ancora stato attuato essendo stato affidato alle Regioni. Il sistema carcerario è invece migliorato grazie all'adozione di decreti legge che hanno inciso sulla legge fondamentale n. 354/1975 (D.lg. n. 78/2013, n. 146/2013, n. 92/2014 -> c.d. pacchetti svuotacarceri). Sentenza n. 279/2013 della Corte Costituzionale che evidenziava gli stessi problemi della Corte europea. Peculiarità del diritto penitenziario è che la legge sull'ordinamento penitenziario è completata da un regolamento, d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230.
Oggetto del corso: il diritto penitenziario si occupa di persone che si trovano in stato di limitazione della libertà (condannato, internato e imputato o indagato). Fino a che la sentenza non passa in giudicato non si può parlare di un colpevole, principio della presunzione di innocenza. Trattamento penitenziario -> art. 1 legge sull'ordinamento penitenziario rubricato "trattamento e rieducazione". Il trattamento penitenziario di cui al comma 1 è l'insieme delle regole di condotta che il detenuto deve rispettare come anche l'amministrazione penitenziaria all'interno del carcere e nelle REMS. Riguarda l'indagato, l'imputato ma anche il condannato. Trattamento rieducativo -> si differenzia dal primo perché la finalità rieducativa riguarda il solo condannato e l'internato. Casa circondariale -> dovrebbero contenere soltanto imputati o indagati ma spesso vi finiscono anche condannati in via definitiva, dovrebbero essere riferite solo a coloro che sono sottoposti a misure cautelari preventive. Art. 60 legge sull'ordinamento penitenziario: distinzione tra case circondariale e mandamentali. Accanto a queste strutture ci sono poi le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La distinzione sullo status della persona riguarda anche una differenza nella struttura. In realtà la distinzione non viene rispettata non essendo prevista una sanzione per il rispetto. Indagati e imputati non possono essere sottoposti a trattamento rieducativo per questo la distinzione ha un senso.
L'Italia è tra gli Stati che ha il numero maggiore di imputati e indagati nelle carceri; il sovraffollamento quindi non riguarda unicamente le persone condannate. Abuso della custodia cautelare in carcere, invece he essere utilizzata a fini cautelari è utilizzata per altri fini non costituzionali (per estorcere una confessione o una collaborazione, ecc); spesso è usata come condanna preventiva. I decreti svuotacarceri non riguardano solo i carcerati -> sentenza Torreggianti che imponeva all'Italia di adottare sistemi di espiazione della pena fuori dal carcere. Non bisogna guardare solo all'espiazione della pena; la misura cautelare in carcere deve essere vista come extrema ratio , unico modo per evitare utilizzi impropri. Il legislatore nel 95 (fine Tangentopoli) interviene a modificare la disciplina per ridurre la custodia cautelare in carcere ma inutilmente; stesso obiettivo hanno i decreti svuotacarceri. Art. 1 legge sull'ordinamento penitenziario: " il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona .". -> art. 27 Cost. comma 2 (presunzione di non colpevolezza), comma 3. La dignità di chi è in carcere non dipende dalla cittadinanza, l'Italia è tra i primi posti per la presenza di stranieri in Italia. Dal 75 in avanti esistevano le persone che dal sud venivano al nord, immigrazione interna. Il problema degli stranieri si pone dagli anni 80 e 90 -> testo unico sull'immigrazione del 1998. Quando parlo di immigrato oggi non è più lo stesso del 1975, si parla di persona extra UE. Trattamento rieducativo dello straniero, nei confronti di quale cultura? Il trattamento penitenziario non deve fondarsi su discriminazioni -> art. 1 comma 2.
Sentenza Corte Costituzionale n. 78 del 2007 in nota all'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario -> le misure alternative devono essere concesse anche allo straniero extracomunitario clandestino.
La legge sull'ordinamento penitenziario e il suo regolamento integrativo sono le fonti ordinarie, fonti sovraordinate sono la CEDU e le regole penitenziarie europee. Sentenza delle Corte costituzionale del 99 in cui si sancisce che la persona che entra in carcere è comunque titolare di diritti fondamentali. Art. 1 comma 4: prima del 75 il detenuto o l'internato era chiamato con il numero di matricola, prima erano oggetto del trattamento penitenziario mentre oggi sono soggetti del trattamento penitenziario. Quando la legge parla di detenuti si riferisce a tutti coloro che sono sottoposti a limitazione della libertà personale (condannati, imputati e indagati). L'esercizio dei diritti deve essere esercitato in modo compatibile con la struttura carceraria. Teoricamente delle limitazioni ai diritti possono essere introdotte -> teoria del bilanciamento che in carcere è inevitabile, la disciplina carceraria deve essere improntata ad ordine e disciplina.
Detenuto come titolare di diritti -> legge delega per l'emanazione del c.p.p. del 1988 n. 81 del
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.
_2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
Lettera a -> autorità giurisdizionale: giudice. Lettera b -> Si parla di imputato prima del processo, dopo si parla di condannato. Il riferimento della lettera b è innanzitutto al condannato (che può essere anche un prosciolto). Lettera c -> l'imputazione è il fatto di reato concreto contestato all'imputato. l'imputazione è la descrizione concreta. Se interviene una sentenza di condanna vuol dire che il reato è stato commesso, altrimenti vuol dire che il reato non è stato commesso o non è punibile. Lettera e -> è la Costituzione all'art. 111 che impone la motivazione della sentenza, si tratta di una motivazione in fatto e in diritto perché il giudice deve giustificare i suoi passaggi logici della condanna sia sotto il profilo naturalistico (condotta, evento e nesso di causalità) sia sotto il profilo giuridico (qualificazione giuridica, titolo del reato). Lettera f -> dispositivo che è cuore della sentenza. P.Q.M.: "Per Questi Motivi", indica il dispositivo che viene generalmente letta per prima. In rari casi il dispositivo e la motivazione sono emessi contestualmente.
Prima di sapere se è una condanna o un proscioglimento il giudice fa riferimento agli articoli 529 o 530 c.p.p. nel caso di proscioglimento o all'art. 533 c.p.p. in caso di condanna. Il richiamo alle norme del codice di procedura penale precede la pena. Il dispositivo è la parte della sentenza da eseguire, è la statuizione autonoma della sentenza che può consistere o in una pena detentiva o in una pena pecuniaria (multa [diversa da quella data dal poliziotto] o ammenda) o anche in una misura di sicurezza. Il diritto penitenziario si occupa delle pene detentive quindi della reclusione o l'arresto. E' il dispositivo di condanna alla reclusione o all'arresto che deve essere eseguito. Il titolo esecutivo contiene solo alcune parti della sentenza, art. 28 del regolamento del c.p.p. -> il titolo esecutivo è un estratto, una parte del tutto che è ciò che è stabilito dall'art. 546 c.p.p.. L'unica cosa che viene tolta dalla sentenza è la motivazione, perciò il titolo esecutivo contiene l'imputato, l'imputazione e il dispositivo. Ciò che si esegue è il dispositivo oggetto del titolo esecutivo. Chi è tenuto ad eseguirlo? Art. 28 del regolamento c.p.p. , ad eseguire il titolo esecutivo vi provvede il PM. Norma fondamentale, art. 655 c.p.p. funzioni del Pubblico Ministero: " il PM presso il giudice dell'esecuzione cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. ". Il PM nel c.p.p. del 1988 non è organo giurisdizionale ma giudiziario, l'esecuzione doveva quindi essere affidata ad un giudice ma non se l'è sentita di rompere con la tradizione; l'esecuzione penale è infatti considerata la proiezione dell'obbligatorietà della azione panale. Le caratteristiche dell'esecuzione penale;
[penalecontemporaneo.it, archiviopenale.it, processopenaleegiustizia.it]
Funzioni del PM -> punto di partenza dell'esecuzione penale. Nel nostro ordinamento penitenziario le sentenze penali comportanti una condanna a pena detentiva o una misura di sicurezza sono eseguite a cura del PM. E` una scelta tradizionale che si ritrova nella legge sull'ordinamento penitenziario. Il PM appartiene all'ordine giudiziario, è un magistrato, quindi nella prospettiva
ordinamentale è definito organo di giustizia ma è una affermazione che non è più attuale; andava bene in un sistema inquisitorio ma non in un sistema accusatorio come l'attuale. Una delle scelte qualificanti del legislatore dell'88 è quella della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale perché nel codice del 30 si parlava di fase amministrativa -> si affidava al PM l'esecuzione perché è fase amministrativa in cui la determinazione della pena era meccanica, aritmetica. Nell'esecuzione penale del 30 si applicavano solo cumuli materiali (si sommavano le pene). Norme del c.p. sul concorso di pene, art. 72 c.p., concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee: " Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa .". Oltre al cumulo materiale esiste anche il cumulo giuridico, oggi nella fase esecutiva è applicabile il cumulo giuridico che si determina partendo dalla pena base per il reato più grave aumentandola fino al triplo (attività eminentemente discrezionale, la decisione è presa del giudice anche se in prima battuta l'attività spetterebbe al PM). L'attività del PM non è più di natura amministrativa ma giurisdizionale , perciò per coerenza l'esecuzione della pena dovrebbe essere affidata al giudice dell'esecuzione (si ha a che fare con la persona) -> norma che potrebbe contrattare con i principi del giusto processo legale (art. 111 Cost. validi sia per la fase dell'esecuzione che per la fase di cognizione). Norme di difficile giustificazione in un sistema che si fonda sulla giurisdizionalizzazione della fase esecutiva. Art. 133 c.p., gravita del reato: valutazione agli effetti della pena: i criteri di riferimento sono la gravita del fatto e la personalità del colpevole -> da usare anche nella determinazione del cumulo giuridico. Nel modello tendenzialmente accusatorio il PM come l'imputato è una parte nella fase di cognizione, il c.p.p. ha introdotto questo modello nel nostro ordinamento -> ulteriore profilo di incoerenza, può una parte essere competente per l'esecuzione della sentenza nei confronti dell'altra? Alla base di tutto vi è una scelta di fondo che è giurisdizzionalizzare la fase esecutiva; non è pero stata portata fino in fondo, non è coerente affidare l'esecuzione ad una parte che manca di terzietà e imparzialità. Ci sono sempre dei compromessi ed uno di questo è l'art. 655 c.p.p.. Quale PM è competente per l'esecuzione? Giudici di primo grado sono: giudice di pace (non può applicare pene detentive ma solo para detentive), tribunale e Corte d'Assise; solo gli ultimi due possono emettere una sentenza con pena detentiva. Giudici di secondo grado: Corte d'appello e Corte d'Assise d'appello. C'è poi la Corte di cassazione che pero non è rilevante in questa sede, non decide dell'esecuzione. Anche i PM si distinguono in PM davanti al giudice di primo grado (procuratore della Repubblica e sostituti) e PM davanti al giudice di secondo grado (procuratore generale). Devo quindi individuare il giudice che ha emesso la sentenza. La sentenza da eseguire si trasfonde in un titolo esecutivo, quindi chi in astratto può eseguire quella sentenza? O la procura della Repubblica o il procuratore generale. Quando l'uno e quando l'altro? La competenza del PM si ricava per derivazione da quella del giudice. La norma di riferimento è l'art. 665 c.p.p., giudice competente: " 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
_2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
_6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
logica inquisitoria in cui la motivazione non è rilevante. Al giorno d'oggi non ha più una logica di esistenza data la diffusione dei supporti tecnologici.] Art. 657 c.p.p., computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo: " 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.
_2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
Cancelliere: segretario del PM o segretario del giudice.
Articolo 657 c.p.p. -> dobbiamo fare una premessa per la comprensione di tale articolo -> un conto è la pena contenuta nel titolo esecutivo e un conto è la pena indicata dal PM nell’ordine di esecuzione. I due numeri a volte coincidono ma questa coincidenza non è necessaria, non si verifica sempre a causa di evenienze indicate proprio nell’articolo 657.
Computo della custodia cautelare in carcere -> la custodia cautelare è disciplinata dall’articolo 285 c.p.p., l’articolo 284 c.p.p. invece disciplina gli arresti disciplinari -> ai fini della legge processuale le due misure vengono parificate in quanto entrambe sono misure cautelari di natura coercitiva limitative della libertà personale e sono le misure più afflittive perché sono di maggiore intensità nella limitazione della libertà personale.
Articolo 284 c.p.p.: 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. L’articolo dice che con questa misura il condannato non può allontanarsi dalla propria abitazione o da un altro luogo di privata dimora (sono concetti che non hanno nulla a che vedere con il concetto di residenza o con altri concetti privatistici come il domicilio) o da un luogo pubblico di cura e assistenza. Gli stranieri difficilmente tengono queste misure, soprattutto quelli clandestini perché difficilmente hanno una privata dimora.
La custodia cautelare in carcere (è una misura che prelude al carcere) è assimilata agli arresti domiciliari che non vanno confusi con l’arresto in flagranza di reato (non è una misura cautelare ma pre-cautelare -> quando una persona è colta nel commettere un reato è portata in carcere dalla polizia penitenziaria). Non esiste l’arresto domiciliare! Se parlo di arresto o è in flagranza o è una pena detentiva per le contravvenzioni -> è importante stare attenti al singolare o al plurale della parola!
possono comportare tale mancanza di titolo -> abolitio criminis (scelta del legislatore che depenalizza), amnistia, indulto.
Regole che deve rispettare il PM per determinare la pena detentiva da eseguire, art. 657 c.p.p. che identifica una serie di computi a cui il PM è tenuto per determinare la pene, computi che possono esserci ma anche non esserci. Termine di riferimento, di partenza è la pena detentiva oggetto del titolo esecutivo. Presofferto: custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari subiti per lo stesso o altro fatto di reato. Pene espiate senza titolo: abolitio criminis (art. 2 c.p., successione di leggi penali nel tempo: "nessuno può essere punito per un fatto ...") -> abrogazione di leggi. Amnistia e indulto: art. 79 Cost., l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi di ciascuna camera; norma modificata nel 92 (periodo di tangentopoli con modifiche costituzionali importanti). Dopo questi anni i fenomeni sono andati diminuendo. Epiù facile ragionare sull'indulto. Art. 151 c.p., **amnistia** -> dal punto di vista sistematico-penalistico è una causa di estinzione del reato (insieme alla prescrizione), ha come termine di riferimento i reati ma con delle esclusioni. Bisogna fare un controllo formale, il riferimento al reato implica un riferimento al titolo del reato. Abbiamo fatto riferimento al titolo esecutivo che contiene l'estratto della sentenza (imputato, imputazione e dispositivo della sentenza). Per vedere se il reato rientra o meno nell'amnistia devo andare a vedere l'imputazione; se rientra nell'elenco riportato nella legge allora non è prevista l'amnistia ma se rientra nell'elenco bisogna comunque valutare se non sono presenti esclusioni specifiche. L'amnistia riguarda i reati! Per la determinazione della pena dovrò andare a vedere per quanti anni il soggetto è stato in carcere senza titolo. Non si ha solo una deflazione della popolazione carceraria determina degli scomputi) ma anche una deflazione processuale (proscioglimento o archiviazione immediata). Si distingue in amnistia propria e impropria. Art. 174 c.p., **indulto** e grazia: anche qui la prima cosa che devo guardare è l'imputazione. Essenziali sono le coordinate spazio-temporali (tempus commissi delicti e luogo di consumazione del reato) che si trovano alla fine della sentenza. Vi è una data precisa -> i reati commessi prima rientrano nell'indulto, quelli commessi dopo no. L'indulto ha come riferimento la pena, è una causa estintiva della pena! Anche in relazione all'indulto si possono avere delle esclusioni, non tutti i reati sono oggetto di indulto (scelta discrezionale del legislatore). L'indulto determina soltanto la non eseguibilità della pena ma il reato rimane. D.P.R. n. 75 del 1990 -> ultima concessione di amnistia, antecedente alla riforma costituzionale. L. n. 241 del 2006 -> ultima legge di indulto. Pena massima entro cui opera l'indulto è di tre anni. Amnistia e indulto sono istituti di diritto penale sostanziale. Hanno carattere generale perché sono concessi a soggetti indeterminati. Si chiarisce perché si parla di pene espiate senza titolo -> in caso di abolitio criminis il fatto, precedentemente previsto come reato non lo è più; nell'amnistia il reato si è estinto e la pena non ha più giustificazione; indulto determina l'estinzione della pena. Il discorso sullo scomputo vale anche per pene residue, nel 2006 si è avuto un ampio svuotamento delle carceri. Allora perché si è avuta la condanna dell'Italia dalla sentenza Torreggiani? Perché dal 2006 in avanti nel nostro ordinamento si hanno i c.d. pacchetti sicurezza; si cerca di colpire l'immigrazione clandestina con leggi che comportano l'ingresso in carcere degli stranieri clandestini (espulsione che pero è ineffettiva). L'espulsione si attua con accompagnamento coattivo alla frontiera ma sono necessari i soldi, avviene anche on l'accompagnamento dello straniero nel paese d'origine ma anche in questo caso si pone il problema economico e delle strutture adeguate; l'espulsione è quindi lasciata nelle mani dell'interessato. Il legislatore italiano cerca prima di far fronte all'emergenza dell'immigrazione con i pacchetti sicurezza, successivamente alla condanna Torreggiani sono emessi i decreti svuotacarceri. Il PM è chiamato ad una serie di scomputi; alla pena del titolo esecutivo deve sottrarre la pena del reato amnistiato, la pena del presofferto e la pena del reato oggetto di condono. **La regola dello scomputo NON E ASSOLUTA**! Va letta unitamente al comma 4 dell'art. 657 c.p. che regola eventuali distorsioni derivanti dallo scomputo: " In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire .". Se il soggetto ha una sola condanna ed ha commesso un solo reato non si pone alcun problema, la norma entra in gioco quando il soggetto ha commesso altri
reati ed ha subito altri processi ed i relazione a questi si è avuto un'amnistia o un indulto o ha subito custodia cautelare in carcere. Le ipotesi da considerare sono due:
Come si determina la pena in concreto -> computo della MAP disciplinata dall'art. 657 bis c.p. introdotto dalla legge n. 67 del 2014 che ha introdotto la MAP nel procedimento penale a carico degli adulti. La MAP è una causa estintiva del reato che non produce i suoi effetti in via immediata ed automatica ma determina ab initio solo una sospensione del procedimento a seguito di una richiesta personale dell'imputato. Ha un suo contenuto, a colui al quale è concessa vengono date delle prescrizioni (deve porre in essere certe condotte positive o negative) e tali prescrizioni limitano la sua libertà come inevitabilmente limita la libertà il programma a cui è sottoposto colui che è messo alla prova che è anche tenuto a svolgere lavori socialmente utili. Il legislatore ha valutate che dal punto di vista sostanziale anche la MAP non è una pena ma si avvicina molto, bisogna tenerne conto nella
Il PM deve detrarre dalla pena del titolo esecutivo il presofferto, la MAP, la pena espiata senza titolo e la detrazione a seguito di concessione della liberazione anticipata; in questo ultimo caso si ha intervento del magistrato di sorveglianza che de plano concede la detrazione di 45 giorni per ogni sei mesi di pena espiata.
Il discorso fatto finora attiene all'ipotesi in cui il titolo esecutivo abbia ad oggetto un solo reato o una pluralità di reati, il riferimento è comunque ad un solo titolo esecutivo ma è un'ipotesi poco frequente. Edifficile statisticamente che un soggetto entri in carcere una sola volta, lo status tipico del detenuto è di recidivo -> art. 49 c.p., chi dopo essere condannato per reato non colposo ne commette un altro. Quando una persona è dichiarata recidiva allora nei suoi confronti abbiamo una pluralità di sentenze di condanna, di titolo esecutivi. Art. 81 .p., concorso di reati -> concorso materiale, formalo o reato continuato accomunati dal fatto che la medesima persona ha commesso più fatti di reato o con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni. E del tutto casuale che chi commette una pluralità di reati sia sottoposto ad un unico procedimento. I c.d. maxi processi legati soprattutto alla criminalità organizzata, significa che i processi nei confronti di più persone sono stati riuniti. La riunione è pero l'eccezione, la regola del c.p.p. è la separazione dei processi perché il modello accusatorio non tollera i maxi processi. Se un soggetto subisce più processi allora subisce più condanne. Art. 663 c.p.p., esecuzione di pene concorrenti: " 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
_2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
Si tratta di regole banali, pressoché automatiche; il problema cambia nel caso di reato continuato e di concorso formale. Art. 81 c.p.: " È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. ". -> le cose si complicano perché si ha il cumulo giuridico di pene, perché si deve identificare la violazione più grave che diventa pena base e che va aumentata fino al triplo (moltiplicazione). Le problematiche fondamentali sono 2: gravità e maggiore gravità. La valutazione della gravità può essere astratta o concreta e quindi la maggiore gravità può essere compiuta dal legislatore o dal giudice tenendo conto dei criteri dell’articolo 133 c.p.. La giurisprudenza nella fase di cognizione (sezioni unite della cassazione) dice che la gravità va valutata in astratto e si deve vedere qual è il reato più grave per il legislatore e non per il giudice. Ma noi non siamo nella fase di cognizione, ma di esecuzione per la quale esiste una norma introdotta con il codice del 1988 che è l’articolo 187 delle norme di attuazione del CPP (appendice del CPP che ne facilita l’applicazione) -> determinazione del reato più grave (la giurisprudenza non può fare nulla). È una norma che va applicata alla fase esecutiva perché dice che la violazione più grave è quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, cioè quelle in concreto applicata dal giudice -> vale la gravità in concreto. Il problema quindi è rappresentato dall’espressione “fino al triplo” perché riemerge l’elemento della discrezionalità.
Vedremo come risolvere questa problematica che sconta la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il concorso formale o per il reato continuato.
Esecuzione di pene concorrenti, art. 663 c.p.p. riguarda l'ipotesi più frequente nella prassi e riguarda l'ipotesi di persona condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi. L'istituto di diritto penale sostanziale che rileva è il concorso di reati che dal punto di vista sanzionatorio impone il riferimento al cumulo materiale e giuridico delle pene (art.. 81 ss. c.p.). Cumulo materiale: somma algebrica delle pene. I veri problemi si pongono in caso di cumulo giuridico, in entrambi i casi teoricamente il provvedimento di cumulo (art. 663 c.p.p.) è emesso dal PM. Il cumulo materiale consiste sostanzialmente in operazioni matematica, non implica attività discrezionale come invece il cumulo giuridico. Art. 81 c.p. -> concorso formale di reati e reato continuato, in relazione ad essi si parla di cumulo giuridico. Occorre identificare la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave che deve essere aumentata fino al triplo e mentre nella fase di cognizione la giurisprudenza fa riferimento alla gravita in astratto, nella fase esecutiva abbiamo una norma specifica che permette l'identificazione prevista per la violazione più grave. Art. 187 disp. att. c.p.p., determinazione del reato più grave -> si considera violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni reati si sia proceduto con rito abbreviato. La pena è quella che è già stata fissata dal giudice della cognizione, si parla della pena più grave in concreto. Pena in astratto -> si deve guardare la pena prevista dalla norma penale. Qui si fa riferimento alle pena in concreto perché è stabilita dal giudice nell'applicazione di alcuni criteri (gravita del reato e personalità del colpevole). Il problema non è l'individuazione della pena base ma l'aumento fino al triplo, L'aumento non deve essere per forza del triplo, l'aumento va calibrato in un range di pena da un minimo ad un massimo. Anche nell'aumento fino al triplo occorre usare i medesimi criteri (artt. 132, 133 c.p.). La differenza tra concorso formale e reato continuato è che nel primo abbiamo un'unica azione e nel secondo abbiamo una pluralità di azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Se ci atteniamo all'art. 663 c.p.p. si ricava che è il PM determina la pena da eseguirsi, lui deve applicare il concorso delle pene ma la norma non può mai essere letta isolatamente. Per il cumulo materiale il PM può fare da se ma nel caso del cumulo giuridico egli solo teoricamente può fare da se ma trattandosi di attività discrezionale egli deve coinvolgere un giudice. L'art. 663 c.p.p. va letto
reati comuni con recidiva. Il diritto penitenziario si preoccupa principalmente del fenomeno della recidiva per risolvere il problema del sovraffollamento. Le misure alternative hanno proprio questa finalità come anche la giustizia riparativa. Non è solo un problema di riforme ma di riforme che permettono di risolvere il problema della recidiva soprattutto in materia sessuale e di tossicodipendenza. Comma 2: " Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. " -> il giudice fa ciò che avrebbe dovuto fare il PM fin dall'inizio, applica il cumulo giuridico. Il giudice deve rideterminare la pena e per farlo assume come pena base la pena più elevata applicata in concreto dai giudici (ex art. 187 disp att. c.p.p.). La norma è espressione del favor rei , il cumulo giuridico non può mai essere superiore al cumulo materiale. Comma 3: " Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente. ". Esempio: tre sentenze di condanna con pena ad un anno. Al posto della pena di tre anni si chiede al giudice di rideterminare la pena in modo tale che sia inferiore ai due anni; si può così applicare la sospensione condizionale. Sospensione condizionale della pena, artt. 163 ss. c.p. -> causa di estinzione della pena. " Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se la condanna è per contravvenzione. " -> oltre al limite di pena per applicare la sospensione condizionale è necessario anche che non vi sia pericolo di recidiva (giudizio prognostico del giudice). Art. 164 comma 1 c.p. in base al quale la sospensione condizionale è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze ex art. 133 c.p. il giudice ritiene che il colpevole si asterrà dal commetter un altro reato. Se c'è una connessione tra i reati il giudice riuscirà più facilmente a fare un giudizio prognostico. Il reato continuato si scinde se ciò è più favorevole per il reo altrimenti viene considerato come unitario -> per la sospensione condizionale è più favorevole considerare i reati come continuati; la continuazione permette di ottenere un'unica sospensione in relazione a più reati. Non è un'istigazione a delinquere perché il giudice deve valutare l'assenza di pericolo di recidiva. Disciplina del cumulo -> combinato disposto degli artt. 663 e 671 c.p.p.
Altri ambiti fondamentali della giurisdizione esecutiva, altre materie di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione -> il giudice dell'esecuzione è il giudice del titolo esecutivo e della pena oggetto di questo, NON il giudice della rieducazione. Art. 672 c.p.p., applicazione dell'amnistia e dell'indulto : " 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667comma 4.
_2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.
Art. 673 c.p., revoca della sentenza per abolizione del reato. Le rubriche degli articoli ricordano gli scomputi -> abbiamo parlato di presofferto ma anche delle pene espiate senza titolo (pene oggetto di amnistia, indulto e abolitio criminis applicate dal PM). Non sempre l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e dell'abolitio criminis possono essere risolte autonomamente dal PM oppure l'imputato ritiene che il PM abbia commesso un errore; l'attività del PM è sempre sottoposta a controllo del giudice su iniziativa della parte. Il giudice che interviene è il giudice dell'esecuzione. Lo scomputo è una domanda molto frequente, art. 657 c.p.p. -> focalizziamo l'attenzione sul comma 5: " Il PM provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore. ". I provvedimenti del giudice sono tre: sentenza, decreto e ordinanza; i provvedimenti informali cioè orali sono rari. Il PM non può adottare sentenze o ordinanze perché non ha natura giurisdizionale, il provvedimento di scomputo assume forma di decreto che è provvedimento di natura tradizionalmente amministrativa (ha più carattere ordinatorio che decisorio). La forma del decreto assume anche il provvedimento di cumulo. Il PM quando adotta un provvedimento deve notificarlo al condannato e al suo difensore; questo vale anche per l'art. 657bis. La comunicazione è necessaria perché l'interessato ha la possibilità di richiedere un controllo al giudice dell'esecuzione qualora ritenga che dal provvedimento del PM gli derivi un pregiudizio. Il giudice interviene SOLO su richiesta della parte! Art. 18 legge sull'ordinamento penitenziario (domanda frequente), colloqui, corrispondenza e informazione: " I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. " -> chi è in carcere non è escluso dal mondo, ha anch'egli diritto all'informazione sottoposto ad una specifica disciplina. Chi è in carcere ha diritto ad un certo numero di colloqui di durata determinata; in quel numero devono rientrare sia i colloqui con i congiunti sia quelli con altre persone. C'è una disciplina specifica per i colloqui con il difensore. Sentenza 212/1997 -> ha dichiarato incostituzionale l'art. 18 nella parte in cui non prevedeva che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena senza autorizzazione. Per i colloqui è necessaria una autorizzazione da parte del giudice o dell'amministrazione giudiziaria. Fino al 1997 anche il difensore per avere un colloqui con il proprio assistito doveva avere un'autorizzazione; questo secondo la Corte Costituzionale cozza con l'art. 24 Cost. Il difensore ha diritto sempre a conferire con il proprio assistito. Questa disciplina va letta insieme all'art. 657 comma 5 c.p.p. -> la previsione del comma 5 è necessaria perché chi sta in carcere non può conoscere appieno i suoi diritti e come azionarli, la notifica serve a far sì che l'interessato che si trovi in carcere possa attraverso il colloqui difensivo ex art. 18 per attivare e chiedere di intervenire al giudice dell'esecuzione. Il difensore dovrà spiegare all'interessato qual è la tutela che il c.p.p. gli consente di attivare. Se il PM emette un cumulo materiale la prima cosa che si dovrebbe fare è spiegare all'assistito in carcere che è possibile chiedere al giudice dell'esecuzione il cumulo giuridico. Il giudice dell'esecuzione interviene nella maggior parte dei casi su impulso dell'interessato o del suo difensore. Queste norme integrano quelle sullo scomputo e sul cumulo. Cosa succede nel caso di amnistia e indulto -> art. 672 c.p.p. che completa gli artt. 657 e 657bis. Comma 3: " Il PM che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. ". In via provvisoria amnistia e indulto sono applicate dal PM nell'ambito dello scomputo ma poi può intervenire il giudice per l'applicazione definitiva. Se difensore o condannato si accorgono che amnistia e indulto siano applicati erroneamente si rivolgono al giudice dell'esecuzione. Comma 1: " Per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il giudice dell'esecuzione il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4. " -> procedura de plano , senza instaurare il contradditorio. Amnistia e indulto non sono provvedimenti frequenti; paradossalmente è molto più importante la revoca della sentenza per abolitio criminis , uno degli strumenti più utilizzati è la depenalizzazione. Art. 673 c.p.p., revoca della sentenza per abolizione del reato : " 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att. 193].
convenzione europea dei diritti dell’uomo -> ne fa riferimento la prima sentenza delle sezioni unite) e ai principi costituzionali. Le sentenze della corte costituzionale possono essere di 2 tipi: si può dichiarare l’illegittimità della norma incriminatrice e quindi del reato oppure si può dichiarare l’illegittimità dell’elemento sanzionatorio. Esempi storici: esisteva il reato di plagio previsto dall’articolo 603 c.p., ma è stata evidenziata la non concretezza della fattispecie vista la difficoltà se non l’impossibilitò di provare nel processo penale tali fenomeni psicologici (incriminazione illegittima) e quindi ci troviamo di fronte ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice dal momento che si attiva il meccanismo dell’articolo 673 c.p.p.; oppure nella sentenza 147 del 1969 la corte costituzionale in tema di reato di concubinato e di adulterio effettua una declaratoria limitata all’elemento sanzionatorio.
Si deve poi studiare anche la sentenza 236 del 2016 che riguarda l’illegittimità dell’articolo 567 comma 2 sull’alterazione di stato mediante false certificazioni e attestazioni -> è un articolo che è stato dichiarato illegittimo rispetto all’articolo 27 comma 3 Cost. perché la pena è sproporzionata rispetto al principio di proporzione e al principio del finalismo rieducativo della pena.
Articolo 61 comma 1 numero 11 bis del codice penale (circostanze aggravanti comuni) -> " 11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale" -> è dovuta intervenire la sentenza 249 del 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma perché faceva entrare in carcere tutti (era uno degli effetti prodotti dai pacchetti sicurezza).
Illegalità della pena, sotto questi profili, significa contrasto con i principi costituzionali, ma significa anche contrasto con i principi convenzionali.
Processo abbreviato -> procedimento speciale nel senso che manca una delle fasi del procedimento penale ordinario (indagini in cui sono svolti atti del PM, processo, dibattimento in cui si realizza il contraddittorio) e che è chiesto dall’imputato che rinuncia al dibattimento e acconsente ad essere giudicato sulla base degli atti di indagine e nel caso di condanna l’imputato ha un premio nel senso che ha una riduzione secca della pena di 1/3. Chi chiede il procedimento abbreviato e deve essere punito con l’ergastolo per il semplice fatto che chiede tale processo speciale la sua condanna in ergastolo si trasforma in una reclusione di 30 anni. Questo avveniva nel 1999 con la legge Carotti (parlamentare relatore) numero 479 del 1999 -> non si era accorto che anche i reati di mafia e terrorismo erano coperti da questa disciplina; subito dopo l’entrata in vigore di questa legge c’è stata la rivoluzione delle procure antimafia e allora si interviene per rimediare all’errore tramite un decreto legge che fa più danni di quelli che dovrebbe risolvere -> nel 2000 il governo adotta il decreto legge che contiene un’interpretazione autentica che modifica la disciplina perché ha efficacia retroattiva: la regola è prevista solo per i reati puniti con l’ergastolo senza isolamento diurno (cfr. se ci sono almeno due reati puniti con l’ergastolo, se ne applica uno con l’isolamento diurno), la trasformazione dell’ergastolo in 30 anni avviene solo per quei reati puniti con l’ergastolo semplice, mentre se è comminato quello con l’isolamento diurno si sostituisce con la pena dell’ergastolo semplice. Scoppola -> si è rivolto alla corte europea dei diritti dell’uomo dichiarando di aver subito l’applicazione dell’ergastolo sulla base di un decreto legge che ha violato il principio della irretroattività della sanzione penale. Si è pertanto avuta la condanna dell’Italia, ed è dovuta intervenire la corte costituzionale con la sentenza 210 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legge con l’interpretazione autentica. E molti altri che si erano trovati nella stessa situazione di Scoppola hanno agito nello stesso identico modo.
Rientra nell’articolo 673 c.p.p. l’illegalità della pena incostituzionale? Le sezioni unite Ercolano danno un’interpretazione convenzionalmente orientata delle norme sull’esecuzione penale. Dicono: il giudicato è un valore costituzionale cioè quello della certezza dei rapporti giuridici, ma mentre nel passato (indagine storica) era intangibile e assoluto correlato al mito del giudicato (efficacia erga omnes ), nel presente il c.p.p. si fonda sul principio della separazione delle giurisdizioni e sulla demolizione del mito del giudicato che resta comunque un valore costituzionale, ma questo valore va bilanciato (vi possono essere degli interessi entrambi costituzionali che vanno bilanciati e in particolare l’interesse di ciascuno alla legalità della pena -> articolo 7 convenzione europea dei diritti dell’uomo e articolo 27 comma 3 Cost.), e se c’è contrasto deve prevalere la legalità della pena (diritto del condannato in via esecutiva a subire una pena legittima che prevale sul giudicato -
PRINCIPIO DEL FAVOR REI ) perché il giudicato non potrà mai essere messo in discussione in peggio per il condannato, ma solo in meglio! Le sezioni unite Ercolano parlano di legalità della
pena in senso convenzionale (la pena legittima nel caso Scoppola era quella dei 30 anni e non l’ergastolo), le sezioni unite Gatto invece prevedono che la pena può essere illegale anche se sono violati i principi costituzionali (articolo 3 e 27 Cost.) e non solo convenzionali, perché sono altrettanto importanti e le stesse argomentazioni usate per la giurisprudenza della corte europea devono essere usate in tutti i casi in cui la corte costituzionale dichiara la illegittimità del regime sanzionatorio.
Ipotesi espresse di revoca del giudicato, articolo 673 c.p.p. -> “ 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att.193].
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere [425] per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.”): - Abolitio criminis - Declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
A partire dalle due pronunce delle sezioni unite, sono state identificate altre ipotesi in cui non è revocato il giudicato ma è rivalutato il giudicato in punto pena perché viene rideterminata la pena (abolizione parziale + rideterminazione della pena in seguito all’illegalità della pena che può essere convenzionale o costituzionale).
Illegalità della pena convenzionale -> non conformità rispetto ai principi della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo
Illegalità della pena costituzionale -> sentenze della corte costituzionale che incidono sul regime sanzionatorio e non sulla norma incriminatrice e quindi non si rientra nell’articolo 673 c.p.p.
La legalità della pena deve prevalere sulla certezza dei rapporti giuridici e quindi sul giudicato (sezioni unite Ercolano e sezioni unite Gatto vanno lette e valutate insieme) -> articolo 30 comma 4 della legge istitutiva della corte costituzionale. Pagina 21 SU Ercolano e pagina 42 SU Gatto!! Le sezioni unite danno rilevanza alle sentenze della corte europea che però sono equiparate a sentenze della corte costituzionale italiana, non si devono considerare solo i casi di illegalità della pena dichiarata dalla corte europea ma anche quelli dichiarati dalla corte costituzionale italiana.
Cfr. Sentenza 251 del 2012 in materia di tossicodipendenza che ha inciso sul regime sanzionatorio.
Il PM o l’interessato possono quindi chiedere al giudice di revocare la sentenza nei casi previsti dall’articolo 673 c.p.p. oppure di sostituire la pena illegittima con quella legittima -> si estende l’applicazione del potere del giudice dell’esecuzione nel determinare la pena.
Il processo penale oggi deve raggiungere un risultato di verità, ma è sempre relativa di natura probabilistica perché la certezza assoluta non potrà mai essere raggiunta (epistemologia moderna). Purtroppo il giudicato può contenere in sé un errore -> fino ad oggi l’unico strumento per ovviare all’errore era la revisione, ma se ne sono aggiunti di nuovi. Il giudicato che è un valore costituzionale e fondamentale di ogni società democratica, che va però bilanciato con altri valori che se sono più pregnanti devono prevalere.
La revisione è ammessa solo per le sentenze di condanna perché è uno strumento di miglioramento delle condizioni di trattamento del reo. Non ci può essere una revoca in peius del giudicato.
Articolo 674 c.p.p. -> " 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato." (la sospensione condizionale è una causa estintiva del reato per pene che non superano i due anni e per non più di 2 volte).