Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Esercizi e quiz sul diritto penale: sospensione dell'esecuzione della pena - Prof. Varraso, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti delle lezioni del Professor Varraso

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 25/01/2018

GraziaBorelli
GraziaBorelli 🇮🇹

4.6

(10)

16 documenti

1 / 98

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PENITENZIARIO
10.10.16
Esame: tre domande, la prima di carattere generale. Bibliografia: manuali alternativi con cui integrare gli
appunti. AGGIORNAMENTO FONDAMENTALE!
Si occupa innanzitutto delle persone nei cui confronti è stata emessa una sentenza penale
definitiva, sentenza irrevocabile, passata in giudicato. Si può trattare sia di sentenza di condanna
che di proscioglimento (sistema del doppio binario). Il diritto penitenziario si occupa delle persone
che entrano in carcere (condannati a pena detentiva) ma anche delle persone che entrano in una
residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il diritto penitenziario si occupa anche
dell'imputato ossia la persona accusata di un reato nel processo penale. Cosa differenzia
l'imputato e una persona condannata o prosciolta in via definitiva? La sentenza definitiva.
Si parla prima di indagato (indagini preliminari), poi di imputato (durante il processo) ed infine di
condannato o internato (dopo il passaggio in giudicato della sentenza). Anche l'indagato e
l'imputato possono entrare in carcere, devono sussistere le c.d. esigenze cautelari.
Il diritto penitenziario si occupa di pena detentiva , misure di sicurezza e misure cautelari, in
particolare la custodia cautelare in carcere.
Fonti sovraordinate: Costituzione e giurisprudenza della CEDU, regole penitenziarie europee
dettate dal Consiglio d'Europa. Negli ultimi sei anni tutte le riforme in ambito penale hanno
riguardato il sistema penitenziario, sentenza Torreggiani (sentenza pilota della CEDU, costringono
gli Stati ad adeguarsi) che condannava l'Italia per il sovraffollamento carcerario; violazione dell'art.
3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per la prima volta si precisa che se una persona
in carcere, che ha i medesimi diritti di una che sta al di fuori, è costretta a vivere in uno spazio
vitale ristretto è sottoposta ad un trattamento disumano e degradante. La capienza
regolamentare di un carcere è determinato dallo spazio vitale che deve essere garantito ad ogni
detenuto (una media di 9 metri quadrati per il singolo detenuto più 5 metri quadrati per gli altri).
Misure di sicurezza -> il sistema delle REMS non è ancora stato attuato essendo stato affidato alle
Regioni.
Il sistema carcerario è invece migliorato grazie all'adozione di decreti legge che hanno inciso sulla
legge fondamentale n. 354/1975 (D.lg. n. 78/2013, n. 146/2013, n. 92/2014 -> c.d. pacchetti
svuotacarceri).
Sentenza n. 279/2013 della Corte Costituzionale che evidenziava gli stessi problemi della Corte
europea.
Peculiarità del diritto penitenziario è che la legge sull'ordinamento penitenziario è completata da un
regolamento, d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230.
13.10.16
Oggetto del corso: il diritto penitenziario si occupa di persone che si trovano in stato di limitazione
della libertà (condannato, internato e imputato o indagato).
Fino a che la sentenza non passa in giudicato non si può parlare di un colpevole, principio della
presunzione di innocenza. Trattamento penitenziario -> art. 1 legge sull'ordinamento
penitenziario rubricato "trattamento e rieducazione". Il trattamento penitenziario di cui al comma 1
è l'insieme delle regole di condotta che il detenuto deve rispettare come anche l'amministrazione
penitenziaria all'interno del carcere e nelle REMS. Riguarda l'indagato, l'imputato ma anche il
condannato. Trattamento rieducativo -> si differenzia dal primo perché la finalità rieducativa
riguarda il solo condannato e l'internato.
Casa circondariale -> dovrebbero contenere soltanto imputati o indagati ma spesso vi finiscono
anche condannati in via definitiva, dovrebbero essere riferite solo a coloro che sono sottoposti a
misure cautelari preventive. Art. 60 legge sull'ordinamento penitenziario: distinzione tra case
circondariale e mandamentali. Accanto a queste strutture ci sono poi le residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza. La distinzione sullo status della persona riguarda anche una differenza
nella struttura. In realtà la distinzione non viene rispettata non essendo prevista una sanzione per il
rispetto. Indagati e imputati non possono essere sottoposti a trattamento rieducativo per questo la
distinzione ha un senso.
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62

Anteprima parziale del testo

Scarica Esercizi e quiz sul diritto penale: sospensione dell'esecuzione della pena - Prof. Varraso e più Appunti in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

DIRITTO PENITENZIARIO

Esame: tre domande, la prima di carattere generale. Bibliografia: manuali alternativi con cui integrare gli appunti. AGGIORNAMENTO FONDAMENTALE!

Si occupa innanzitutto delle persone nei cui confronti è stata emessa una sentenza penale definitiva, sentenza irrevocabile, passata in giudicato. Si può trattare sia di sentenza di condanna che di proscioglimento (sistema del doppio binario). Il diritto penitenziario si occupa delle persone che entrano in carcere (condannati a pena detentiva) ma anche delle persone che entrano in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il diritto penitenziario si occupa anche dell'imputato ossia la persona accusata di un reato nel processo penale. Cosa differenzia l'imputato e una persona condannata o prosciolta in via definitiva? La sentenza definitiva. Si parla prima di indagato (indagini preliminari), poi di imputato (durante il processo) ed infine di condannato o internato (dopo il passaggio in giudicato della sentenza). Anche l'indagato e l'imputato possono entrare in carcere, devono sussistere le c.d. esigenze cautelari.

Il diritto penitenziario si occupa di pena detentiva , misure di sicurezza e misure cautelari , in particolare la custodia cautelare in carcere.

Fonti sovraordinate: Costituzione e giurisprudenza della CEDU, regole penitenziarie europee dettate dal Consiglio d'Europa. Negli ultimi sei anni tutte le riforme in ambito penale hanno riguardato il sistema penitenziario, sentenza Torreggiani ( sentenza pilota della CEDU, costringono gli Stati ad adeguarsi) che condannava l'Italia per il sovraffollamento carcerario; violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per la prima volta si precisa che se una persona in carcere, che ha i medesimi diritti di una che sta al di fuori, è costretta a vivere in uno spazio vitale ristretto è sottoposta ad un trattamento disumano e degradante. La capienza regolamentare di un carcere è determinato dallo spazio vitale che deve essere garantito ad ogni detenuto (una media di 9 metri quadrati per il singolo detenuto più 5 metri quadrati per gli altri). Misure di sicurezza -> il sistema delle REMS non è ancora stato attuato essendo stato affidato alle Regioni. Il sistema carcerario è invece migliorato grazie all'adozione di decreti legge che hanno inciso sulla legge fondamentale n. 354/1975 (D.lg. n. 78/2013, n. 146/2013, n. 92/2014 -> c.d. pacchetti svuotacarceri). Sentenza n. 279/2013 della Corte Costituzionale che evidenziava gli stessi problemi della Corte europea. Peculiarità del diritto penitenziario è che la legge sull'ordinamento penitenziario è completata da un regolamento, d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230.

Oggetto del corso: il diritto penitenziario si occupa di persone che si trovano in stato di limitazione della libertà (condannato, internato e imputato o indagato). Fino a che la sentenza non passa in giudicato non si può parlare di un colpevole, principio della presunzione di innocenza. Trattamento penitenziario -> art. 1 legge sull'ordinamento penitenziario rubricato "trattamento e rieducazione". Il trattamento penitenziario di cui al comma 1 è l'insieme delle regole di condotta che il detenuto deve rispettare come anche l'amministrazione penitenziaria all'interno del carcere e nelle REMS. Riguarda l'indagato, l'imputato ma anche il condannato. Trattamento rieducativo -> si differenzia dal primo perché la finalità rieducativa riguarda il solo condannato e l'internato. Casa circondariale -> dovrebbero contenere soltanto imputati o indagati ma spesso vi finiscono anche condannati in via definitiva, dovrebbero essere riferite solo a coloro che sono sottoposti a misure cautelari preventive. Art. 60 legge sull'ordinamento penitenziario: distinzione tra case circondariale e mandamentali. Accanto a queste strutture ci sono poi le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La distinzione sullo status della persona riguarda anche una differenza nella struttura. In realtà la distinzione non viene rispettata non essendo prevista una sanzione per il rispetto. Indagati e imputati non possono essere sottoposti a trattamento rieducativo per questo la distinzione ha un senso.

L'Italia è tra gli Stati che ha il numero maggiore di imputati e indagati nelle carceri; il sovraffollamento quindi non riguarda unicamente le persone condannate. Abuso della custodia cautelare in carcere, invece he essere utilizzata a fini cautelari è utilizzata per altri fini non costituzionali (per estorcere una confessione o una collaborazione, ecc); spesso è usata come condanna preventiva. I decreti svuotacarceri non riguardano solo i carcerati -> sentenza Torreggianti che imponeva all'Italia di adottare sistemi di espiazione della pena fuori dal carcere. Non bisogna guardare solo all'espiazione della pena; la misura cautelare in carcere deve essere vista come extrema ratio , unico modo per evitare utilizzi impropri. Il legislatore nel 95 (fine Tangentopoli) interviene a modificare la disciplina per ridurre la custodia cautelare in carcere ma inutilmente; stesso obiettivo hanno i decreti svuotacarceri. Art. 1 legge sull'ordinamento penitenziario: " il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità della persona .". -> art. 27 Cost. comma 2 (presunzione di non colpevolezza), comma 3. La dignità di chi è in carcere non dipende dalla cittadinanza, l'Italia è tra i primi posti per la presenza di stranieri in Italia. Dal 75 in avanti esistevano le persone che dal sud venivano al nord, immigrazione interna. Il problema degli stranieri si pone dagli anni 80 e 90 -> testo unico sull'immigrazione del 1998. Quando parlo di immigrato oggi non è più lo stesso del 1975, si parla di persona extra UE. Trattamento rieducativo dello straniero, nei confronti di quale cultura? Il trattamento penitenziario non deve fondarsi su discriminazioni -> art. 1 comma 2.

Sentenza Corte Costituzionale n. 78 del 2007 in nota all'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario -> le misure alternative devono essere concesse anche allo straniero extracomunitario clandestino.

La legge sull'ordinamento penitenziario e il suo regolamento integrativo sono le fonti ordinarie, fonti sovraordinate sono la CEDU e le regole penitenziarie europee. Sentenza delle Corte costituzionale del 99 in cui si sancisce che la persona che entra in carcere è comunque titolare di diritti fondamentali. Art. 1 comma 4: prima del 75 il detenuto o l'internato era chiamato con il numero di matricola, prima erano oggetto del trattamento penitenziario mentre oggi sono soggetti del trattamento penitenziario. Quando la legge parla di detenuti si riferisce a tutti coloro che sono sottoposti a limitazione della libertà personale (condannati, imputati e indagati). L'esercizio dei diritti deve essere esercitato in modo compatibile con la struttura carceraria. Teoricamente delle limitazioni ai diritti possono essere introdotte -> teoria del bilanciamento che in carcere è inevitabile, la disciplina carceraria deve essere improntata ad ordine e disciplina.

Detenuto come titolare di diritti -> legge delega per l'emanazione del c.p.p. del 1988 n. 81 del

  1. Il c.p.p. a cui noi ci riferiamo è l'unico codice repubblicano. Pone una serie di criteri direttivi tra cui il n. 96 dell'art. 2 -> " garanzie di giurisdizionalitá nella fase dell'esecuzione con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza ". Esecuzione penale ossia ciò che avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la problematica è l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza contenuta in una sentenza (art. 648 e seguenti del c.p.p.). Protagonisti di questa fase è il PM e il giudice dell'esecuzione oltre al condannato o al prosciolto con misura di sicurezza e rispettivi difensori. La difesa può essere di due tipi: personale (la persona si difende da sé, nel procedimento penale non è ammessa) e tecnica (difesa fatta da una persona con competenze specifiche, obbligatoria nel procedimento penale). Può mancare la difesa personale ma non quella tecnica; se non viene nominato un difensore di fiducia viene nominato uno di ufficio che garantisce la difesa tecnica in assenza o per il venir meno della nomina fiduciari. La difesa personale si sostanzia in dichiarazioni, il c.d. interrogatorio o audizione (nella fase dell'esecuzione). Quando la direttiva n. 96 parla di giurisdizionalitá vuol dire che la fase dell'esecuzione è giurisdizionale ossia il ruolo del giudice è fondamentale. In qualsiasi fase processuale vale il principio del giusto processo (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.), non può esserci giurisdizione senza un giusto processo -> vale anche nella fase esecutiva. Nel nuovo codice non è più protagonista l'amministrazione ma la giurisdizione. La giurisdizionalizzazione significa effettività dei diritti fondamentali -> chi garantisce l'effettività della fase dell'esecuzione penale? Il giudice dell'esecuzione.

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

_2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

  1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice._ "

Lettera a -> autorità giurisdizionale: giudice. Lettera b -> Si parla di imputato prima del processo, dopo si parla di condannato. Il riferimento della lettera b è innanzitutto al condannato (che può essere anche un prosciolto). Lettera c -> l'imputazione è il fatto di reato concreto contestato all'imputato. l'imputazione è la descrizione concreta. Se interviene una sentenza di condanna vuol dire che il reato è stato commesso, altrimenti vuol dire che il reato non è stato commesso o non è punibile. Lettera e -> è la Costituzione all'art. 111 che impone la motivazione della sentenza, si tratta di una motivazione in fatto e in diritto perché il giudice deve giustificare i suoi passaggi logici della condanna sia sotto il profilo naturalistico (condotta, evento e nesso di causalità) sia sotto il profilo giuridico (qualificazione giuridica, titolo del reato). Lettera f -> dispositivo che è cuore della sentenza. P.Q.M.: "Per Questi Motivi", indica il dispositivo che viene generalmente letta per prima. In rari casi il dispositivo e la motivazione sono emessi contestualmente.

Prima di sapere se è una condanna o un proscioglimento il giudice fa riferimento agli articoli 529 o 530 c.p.p. nel caso di proscioglimento o all'art. 533 c.p.p. in caso di condanna. Il richiamo alle norme del codice di procedura penale precede la pena. Il dispositivo è la parte della sentenza da eseguire, è la statuizione autonoma della sentenza che può consistere o in una pena detentiva o in una pena pecuniaria (multa [diversa da quella data dal poliziotto] o ammenda) o anche in una misura di sicurezza. Il diritto penitenziario si occupa delle pene detentive quindi della reclusione o l'arresto. E' il dispositivo di condanna alla reclusione o all'arresto che deve essere eseguito. Il titolo esecutivo contiene solo alcune parti della sentenza, art. 28 del regolamento del c.p.p. -> il titolo esecutivo è un estratto, una parte del tutto che è ciò che è stabilito dall'art. 546 c.p.p.. L'unica cosa che viene tolta dalla sentenza è la motivazione, perciò il titolo esecutivo contiene l'imputato, l'imputazione e il dispositivo. Ciò che si esegue è il dispositivo oggetto del titolo esecutivo. Chi è tenuto ad eseguirlo? Art. 28 del regolamento c.p.p. , ad eseguire il titolo esecutivo vi provvede il PM. Norma fondamentale, art. 655 c.p.p. funzioni del Pubblico Ministero: " il PM presso il giudice dell'esecuzione cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. ". Il PM nel c.p.p. del 1988 non è organo giurisdizionale ma giudiziario, l'esecuzione doveva quindi essere affidata ad un giudice ma non se l'è sentita di rompere con la tradizione; l'esecuzione penale è infatti considerata la proiezione dell'obbligatorietà della azione panale. Le caratteristiche dell'esecuzione penale;

  1. obbligatorietà -> non serve alcuna iniziativa di un soggetto, l'esecuzione penale è ufficiosa. La sentenza penale definitiva, anzi il titolo esecutivo deve essere eseguito dal PM di sua iniziativa.

[penalecontemporaneo.it, archiviopenale.it, processopenaleegiustizia.it]

Funzioni del PM -> punto di partenza dell'esecuzione penale. Nel nostro ordinamento penitenziario le sentenze penali comportanti una condanna a pena detentiva o una misura di sicurezza sono eseguite a cura del PM. E` una scelta tradizionale che si ritrova nella legge sull'ordinamento penitenziario. Il PM appartiene all'ordine giudiziario, è un magistrato, quindi nella prospettiva

ordinamentale è definito organo di giustizia ma è una affermazione che non è più attuale; andava bene in un sistema inquisitorio ma non in un sistema accusatorio come l'attuale. Una delle scelte qualificanti del legislatore dell'88 è quella della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale perché nel codice del 30 si parlava di fase amministrativa -> si affidava al PM l'esecuzione perché è fase amministrativa in cui la determinazione della pena era meccanica, aritmetica. Nell'esecuzione penale del 30 si applicavano solo cumuli materiali (si sommavano le pene). Norme del c.p. sul concorso di pene, art. 72 c.p., concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee: " Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa .". Oltre al cumulo materiale esiste anche il cumulo giuridico, oggi nella fase esecutiva è applicabile il cumulo giuridico che si determina partendo dalla pena base per il reato più grave aumentandola fino al triplo (attività eminentemente discrezionale, la decisione è presa del giudice anche se in prima battuta l'attività spetterebbe al PM). L'attività del PM non è più di natura amministrativa ma giurisdizionale , perciò per coerenza l'esecuzione della pena dovrebbe essere affidata al giudice dell'esecuzione (si ha a che fare con la persona) -> norma che potrebbe contrattare con i principi del giusto processo legale (art. 111 Cost. validi sia per la fase dell'esecuzione che per la fase di cognizione). Norme di difficile giustificazione in un sistema che si fonda sulla giurisdizionalizzazione della fase esecutiva. Art. 133 c.p., gravita del reato: valutazione agli effetti della pena: i criteri di riferimento sono la gravita del fatto e la personalità del colpevole -> da usare anche nella determinazione del cumulo giuridico. Nel modello tendenzialmente accusatorio il PM come l'imputato è una parte nella fase di cognizione, il c.p.p. ha introdotto questo modello nel nostro ordinamento -> ulteriore profilo di incoerenza, può una parte essere competente per l'esecuzione della sentenza nei confronti dell'altra? Alla base di tutto vi è una scelta di fondo che è giurisdizzionalizzare la fase esecutiva; non è pero stata portata fino in fondo, non è coerente affidare l'esecuzione ad una parte che manca di terzietà e imparzialità. Ci sono sempre dei compromessi ed uno di questo è l'art. 655 c.p.p.. Quale PM è competente per l'esecuzione? Giudici di primo grado sono: giudice di pace (non può applicare pene detentive ma solo para detentive), tribunale e Corte d'Assise; solo gli ultimi due possono emettere una sentenza con pena detentiva. Giudici di secondo grado: Corte d'appello e Corte d'Assise d'appello. C'è poi la Corte di cassazione che pero non è rilevante in questa sede, non decide dell'esecuzione. Anche i PM si distinguono in PM davanti al giudice di primo grado (procuratore della Repubblica e sostituti) e PM davanti al giudice di secondo grado (procuratore generale). Devo quindi individuare il giudice che ha emesso la sentenza. La sentenza da eseguire si trasfonde in un titolo esecutivo, quindi chi in astratto può eseguire quella sentenza? O la procura della Repubblica o il procuratore generale. Quando l'uno e quando l'altro? La competenza del PM si ricava per derivazione da quella del giudice. La norma di riferimento è l'art. 665 c.p.p., giudice competente: " 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

_2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

  1. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
  2. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario._

o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

_6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

  1. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  2. Salva la disposizione del comma 8 bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. 8 bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
  3. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. [c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.]
  4. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza._ ". Identifica l'inizio concreto dell'esecuzione, è la proiezione immediata di quanto abbiamo appena detto. Soggetto preposto all'esecuzione della sentenza di condanna irrevocabile (titolo esecutivo) è il PM il quale emette l' ordine di esecuzione (diverso dal titolo esecutivo, è l' atto con cui il PM esegue la sentenza ). Il titolo esecutivo contiene l'imputato. l'imputazione ed il dispositivo; parte fondamentale è quest'ultimo che individua la pena detentiva. Il contenuto fondamentale dell'ordine di esecuzione sarà quindi la pena detentiva (detenzione o arresto) in esso contenuta. Prima di analizzare l'atto bisogna identificare quale sia la pena detentiva a cui si deve dare esecuzione, non sempre coincide con la pena del titolo esecutivo -> problema centrale del diritto penitenziario. Un conto è la pena del titolo esecutivo, cosa autonoma che può o meno coincidere è la pena che si deve eseguire. Bisogna determinare le regole che consentono di determinare la pena oggetto dell'ordine di esecuzione; tali regole dovranno poi essere applicate dal PM. [Il titolo esecutivo è la condicio sine qua non per giungere all'esecuzione, senza di esso il PM non può provvedere all'esecuzione. Il codice dell'88 prevede il titolo esecutivo per facilitare la trasmissione della sentenza, o meglio del dispositivo della stessa. Il titolo esecutivo risponde alla

logica inquisitoria in cui la motivazione non è rilevante. Al giorno d'oggi non ha più una logica di esistenza data la diffusione dei supporti tecnologici.] Art. 657 c.p.p., computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo: " 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

_2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

  1. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
  2. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
  3. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore._ ". La pena detentiva da eseguire è determinata dal PM nell'ordine di esecuzione -> per fare ciò egli tiene conto, facendo un calcolo, del periodo di custodia cautelare subita per lo stesso reato o per un altro anche se la custodia è ancora in corso. Computare implica che dobbiamo partire da un numero e fare successivamente una sottrazione. Punto di partenza è la pena contenuta del titolo esecutivo; ad essa si deve sottrarre il periodo di custodia cautelare subita (non sempre la misura cautelare è applicata). Alla custodia cautelare in carcere sono parificati gli arresti domiciliari. Si parla in questi casi di pre sofferto , può esserci o non esserci ma se c'è deve essere computato cioè deve essere sottratto alla pena prevista dal titolo esecutivo -> si riprende il principio del favore rei.

Cancelliere: segretario del PM o segretario del giudice.

Articolo 657 c.p.p. -> dobbiamo fare una premessa per la comprensione di tale articolo -> un conto è la pena contenuta nel titolo esecutivo e un conto è la pena indicata dal PM nell’ordine di esecuzione. I due numeri a volte coincidono ma questa coincidenza non è necessaria, non si verifica sempre a causa di evenienze indicate proprio nell’articolo 657.

Computo della custodia cautelare in carcere -> la custodia cautelare è disciplinata dall’articolo 285 c.p.p., l’articolo 284 c.p.p. invece disciplina gli arresti disciplinari -> ai fini della legge processuale le due misure vengono parificate in quanto entrambe sono misure cautelari di natura coercitiva limitative della libertà personale e sono le misure più afflittive perché sono di maggiore intensità nella limitazione della libertà personale.

Articolo 284 c.p.p.: 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. L’articolo dice che con questa misura il condannato non può allontanarsi dalla propria abitazione o da un altro luogo di privata dimora (sono concetti che non hanno nulla a che vedere con il concetto di residenza o con altri concetti privatistici come il domicilio) o da un luogo pubblico di cura e assistenza. Gli stranieri difficilmente tengono queste misure, soprattutto quelli clandestini perché difficilmente hanno una privata dimora.

La custodia cautelare in carcere (è una misura che prelude al carcere) è assimilata agli arresti domiciliari che non vanno confusi con l’arresto in flagranza di reato (non è una misura cautelare ma pre-cautelare -> quando una persona è colta nel commettere un reato è portata in carcere dalla polizia penitenziaria). Non esiste l’arresto domiciliare! Se parlo di arresto o è in flagranza o è una pena detentiva per le contravvenzioni -> è importante stare attenti al singolare o al plurale della parola!

possono comportare tale mancanza di titolo -> abolitio criminis (scelta del legislatore che depenalizza), amnistia, indulto.

Regole che deve rispettare il PM per determinare la pena detentiva da eseguire, art. 657 c.p.p. che identifica una serie di computi a cui il PM è tenuto per determinare la pene, computi che possono esserci ma anche non esserci. Termine di riferimento, di partenza è la pena detentiva oggetto del titolo esecutivo. Presofferto: custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari subiti per lo stesso o altro fatto di reato. Pene espiate senza titolo: abolitio criminis (art. 2 c.p., successione di leggi penali nel tempo: "nessuno può essere punito per un fatto ...") -> abrogazione di leggi. Amnistia e indulto: art. 79 Cost., l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi di ciascuna camera; norma modificata nel 92 (periodo di tangentopoli con modifiche costituzionali importanti). Dopo questi anni i fenomeni sono andati diminuendo. Epiù facile ragionare sull'indulto. Art. 151 c.p., **amnistia** -> dal punto di vista sistematico-penalistico è una causa di estinzione del reato (insieme alla prescrizione), ha come termine di riferimento i reati ma con delle esclusioni. Bisogna fare un controllo formale, il riferimento al reato implica un riferimento al titolo del reato. Abbiamo fatto riferimento al titolo esecutivo che contiene l'estratto della sentenza (imputato, imputazione e dispositivo della sentenza). Per vedere se il reato rientra o meno nell'amnistia devo andare a vedere l'imputazione; se rientra nell'elenco riportato nella legge allora non è prevista l'amnistia ma se rientra nell'elenco bisogna comunque valutare se non sono presenti esclusioni specifiche. L'amnistia riguarda i reati! Per la determinazione della pena dovrò andare a vedere per quanti anni il soggetto è stato in carcere senza titolo. Non si ha solo una deflazione della popolazione carceraria determina degli scomputi) ma anche una deflazione processuale (proscioglimento o archiviazione immediata). Si distingue in amnistia propria e impropria. Art. 174 c.p., **indulto** e grazia: anche qui la prima cosa che devo guardare è l'imputazione. Essenziali sono le coordinate spazio-temporali (tempus commissi delicti e luogo di consumazione del reato) che si trovano alla fine della sentenza. Vi è una data precisa -> i reati commessi prima rientrano nell'indulto, quelli commessi dopo no. L'indulto ha come riferimento la pena, è una causa estintiva della pena! Anche in relazione all'indulto si possono avere delle esclusioni, non tutti i reati sono oggetto di indulto (scelta discrezionale del legislatore). L'indulto determina soltanto la non eseguibilità della pena ma il reato rimane. D.P.R. n. 75 del 1990 -> ultima concessione di amnistia, antecedente alla riforma costituzionale. L. n. 241 del 2006 -> ultima legge di indulto. Pena massima entro cui opera l'indulto è di tre anni. Amnistia e indulto sono istituti di diritto penale sostanziale. Hanno carattere generale perché sono concessi a soggetti indeterminati. Si chiarisce perché si parla di pene espiate senza titolo -> in caso di abolitio criminis il fatto, precedentemente previsto come reato non lo è più; nell'amnistia il reato si è estinto e la pena non ha più giustificazione; indulto determina l'estinzione della pena. Il discorso sullo scomputo vale anche per pene residue, nel 2006 si è avuto un ampio svuotamento delle carceri. Allora perché si è avuta la condanna dell'Italia dalla sentenza Torreggiani? Perché dal 2006 in avanti nel nostro ordinamento si hanno i c.d. pacchetti sicurezza; si cerca di colpire l'immigrazione clandestina con leggi che comportano l'ingresso in carcere degli stranieri clandestini (espulsione che pero è ineffettiva). L'espulsione si attua con accompagnamento coattivo alla frontiera ma sono necessari i soldi, avviene anche on l'accompagnamento dello straniero nel paese d'origine ma anche in questo caso si pone il problema economico e delle strutture adeguate; l'espulsione è quindi lasciata nelle mani dell'interessato. Il legislatore italiano cerca prima di far fronte all'emergenza dell'immigrazione con i pacchetti sicurezza, successivamente alla condanna Torreggiani sono emessi i decreti svuotacarceri. Il PM è chiamato ad una serie di scomputi; alla pena del titolo esecutivo deve sottrarre la pena del reato amnistiato, la pena del presofferto e la pena del reato oggetto di condono. **La regola dello scomputo NON E ASSOLUTA**! Va letta unitamente al comma 4 dell'art. 657 c.p. che regola eventuali distorsioni derivanti dallo scomputo: " In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire .". Se il soggetto ha una sola condanna ed ha commesso un solo reato non si pone alcun problema, la norma entra in gioco quando il soggetto ha commesso altri

reati ed ha subito altri processi ed i relazione a questi si è avuto un'amnistia o un indulto o ha subito custodia cautelare in carcere. Le ipotesi da considerare sono due:

  1. la persona è stata condannata per un solo reato -> non si applica il comma 4 dell'art. 657;
  2. se per un reato diverso (quindi pluralità di reati) il soggetto ha subito una custodia cautelare (presofferto), ha espiato un pena per un reato amnistiato o in relazione alla quale si è avuto condono -> in questo caso si applica la norma (pluralità di reati in diversi processi). La condizione per lo scomputo è che la pena espiata senza titolo per un reato diverso si collochi dopo al reato in relazione al quale si deve determinare la pena. Lo scomputo riguarda solo la pena per i reati commessi per evitare che il condannato abbia una riserva di impunita (ossia sappia già quanto tempo verrà scomputato da una sua successiva condanna). La ratio è il principio del favor rei per cui alla pena da espiare vanno tolte le pene espiate senza titolo dopo il reato oggetto del titolo esecutivo. La data che rappresenta il discrimen tra ciò che può e ciò che non può essere computato è il tempus commissi delicti del reato oggetto del titolo esecutivo. Questa eventualità si può avere solo qualora siano stati commessi una pluralità di reati. Art. 657 bis c.p., computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca (norma che non esisteva nella versione originaria): " In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda. " -> aggiunto con la l. n. 67 del 2014, ha introdotto nel processo penale per adulti la MAP. Anche la MAP dal punto di vista penalistico è una causa estintiva del reato che ha pero una caratteristica; la prescrizione opera immediatamente perché al decorso del termine stabilito dalla legge penale l'estinzione è immediata, l'immediatezza e l'automaticità non sono presenti in questa causa estintiva. Art. 168 bis c.p., sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. -> il legislatore del 2014 ha introdotto un istituto presente prima solo nel processo minorile. Ha una caratteristica: il verificarsi dei presupposti contenuti nell'articolo non determinano l'estinzione immediata ed automatica del reato ma una sospensione del procedimento. Tale articolo quindi identifica i presupporti della MAP al verificarsi dei quali si ha una sospensione del procedimento penale. La MAP è richiesta dall'imputato, non può il giudice applicarla d'ufficio. Non è prevista per tutti i reati ma solo per quei puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni. Comma 1: " l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. ". L'istituto determina una SOSPENSIONE del processo penale perché nel frattempo l'imputato viene messo alla prova prestando un lavoro di pubblica utilità (comma 3). Come la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta. Decorso il periodo di tempo viene valutato il comportamento dell'imputato messo alla prova. Importanti sono gli articoli 168 ter c.p., effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, comma 2: " l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. " -> l'istituto produce i suoi effetti non immediatamente ma al termine della messa alla prova previa valutazione del giudice sull'esito della prova; art. 168 quater c.p., revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova: "La sospensione del procedimento ....". Al termine della sospensione del procedimento si può avere o una revoca (per due ordini di motivi) in caso di esito negativo o l'estinzione del processo in caso di esito positivo. Qualora la richiesta di MAP sia stata all'inizio accolta l'imputato ha passato un periodo sottoposto a determinate prescrizioni, seguendo un certo programma ossia ha subito una sorta di anticipazione dell'esecuzione della pena. Art. 657 bis c.p. -> dopo il 2014 non guardo più solo il presofferto, l'amnistia, l'indulto o l'abolitio criminis ma devo anche vedere se vi sia stata MAP.

Come si determina la pena in concreto -> computo della MAP disciplinata dall'art. 657 bis c.p. introdotto dalla legge n. 67 del 2014 che ha introdotto la MAP nel procedimento penale a carico degli adulti. La MAP è una causa estintiva del reato che non produce i suoi effetti in via immediata ed automatica ma determina ab initio solo una sospensione del procedimento a seguito di una richiesta personale dell'imputato. Ha un suo contenuto, a colui al quale è concessa vengono date delle prescrizioni (deve porre in essere certe condotte positive o negative) e tali prescrizioni limitano la sua libertà come inevitabilmente limita la libertà il programma a cui è sottoposto colui che è messo alla prova che è anche tenuto a svolgere lavori socialmente utili. Il legislatore ha valutate che dal punto di vista sostanziale anche la MAP non è una pena ma si avvicina molto, bisogna tenerne conto nella

Il PM deve detrarre dalla pena del titolo esecutivo il presofferto, la MAP, la pena espiata senza titolo e la detrazione a seguito di concessione della liberazione anticipata; in questo ultimo caso si ha intervento del magistrato di sorveglianza che de plano concede la detrazione di 45 giorni per ogni sei mesi di pena espiata.

Il discorso fatto finora attiene all'ipotesi in cui il titolo esecutivo abbia ad oggetto un solo reato o una pluralità di reati, il riferimento è comunque ad un solo titolo esecutivo ma è un'ipotesi poco frequente. Edifficile statisticamente che un soggetto entri in carcere una sola volta, lo status tipico del detenuto è di recidivo -> art. 49 c.p., chi dopo essere condannato per reato non colposo ne commette un altro. Quando una persona è dichiarata recidiva allora nei suoi confronti abbiamo una pluralità di sentenze di condanna, di titolo esecutivi. Art. 81 .p., concorso di reati -> concorso materiale, formalo o reato continuato accomunati dal fatto che la medesima persona ha commesso più fatti di reato o con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni. E del tutto casuale che chi commette una pluralità di reati sia sottoposto ad un unico procedimento. I c.d. maxi processi legati soprattutto alla criminalità organizzata, significa che i processi nei confronti di più persone sono stati riuniti. La riunione è pero l'eccezione, la regola del c.p.p. è la separazione dei processi perché il modello accusatorio non tollera i maxi processi. Se un soggetto subisce più processi allora subisce più condanne. Art. 663 c.p.p., esecuzione di pene concorrenti: " 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

_2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.

  1. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore [655 5]._ " -> si riferisce o al cumulo materiale o al cumulo giuridico di pene. L'ipotesi a cui si riferisce è quella di una stessa persona condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi. Il concorso materiale si correla al cumulo materiale delle pene (somma delle pene) mentre il concorso formale e il reato continuato si correlano al cumulo giuridico delle pene (pena per il reato più grave aumentata fino al triplo). Anche in questo caso è il PM che deve determinare la pena da eseguire! L'articolo sopra riportato conferma questa affermazione. Concorso di pene -> cumulo materiale o giuridico. Esistono delle regole da seguire contenute nel c.p. -> art. 78 c.p., limiti degli aumenti delle pene principale: " _Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73 , la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
  1. trenta anni per la reclusione;
  2. sei anni per l'arresto;
  3. quindicimilaquattrocentotrentatre euro per la multa e tremilanovantotto euro per l'ammenda; ovvero sessantaquattromilacinquecentocinquantasette euro per la multa e dodicimilanovecentoundici euro per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto._ ". Si riferisce alle pene detentive determinate (pena che ha un limite temporale); pena detentiva non determinata è l'ergastolo. Art. 72 c.p., concorso dei reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee: " Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa. ". Una persona non può più subire più ergastoli, questi si trasformano in un ergastolo con isolamento diurno. L'ergastolo è una pena applicata in relazione a certi reati di particolare gravita. Se le tre condanne sono a 24 anni ciascuna allora la pena che si applica è l'ergastolo. Art. 74 c.p., arresto e detenzione mantengono la loro autonomia.

Si tratta di regole banali, pressoché automatiche; il problema cambia nel caso di reato continuato e di concorso formale. Art. 81 c.p.: " È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. ". -> le cose si complicano perché si ha il cumulo giuridico di pene, perché si deve identificare la violazione più grave che diventa pena base e che va aumentata fino al triplo (moltiplicazione). Le problematiche fondamentali sono 2: gravità e maggiore gravità. La valutazione della gravità può essere astratta o concreta e quindi la maggiore gravità può essere compiuta dal legislatore o dal giudice tenendo conto dei criteri dell’articolo 133 c.p.. La giurisprudenza nella fase di cognizione (sezioni unite della cassazione) dice che la gravità va valutata in astratto e si deve vedere qual è il reato più grave per il legislatore e non per il giudice. Ma noi non siamo nella fase di cognizione, ma di esecuzione per la quale esiste una norma introdotta con il codice del 1988 che è l’articolo 187 delle norme di attuazione del CPP (appendice del CPP che ne facilita l’applicazione) -> determinazione del reato più grave (la giurisprudenza non può fare nulla). È una norma che va applicata alla fase esecutiva perché dice che la violazione più grave è quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, cioè quelle in concreto applicata dal giudice -> vale la gravità in concreto. Il problema quindi è rappresentato dall’espressione “fino al triplo” perché riemerge l’elemento della discrezionalità.

Vedremo come risolvere questa problematica che sconta la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il concorso formale o per il reato continuato.

Esecuzione di pene concorrenti, art. 663 c.p.p. riguarda l'ipotesi più frequente nella prassi e riguarda l'ipotesi di persona condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi. L'istituto di diritto penale sostanziale che rileva è il concorso di reati che dal punto di vista sanzionatorio impone il riferimento al cumulo materiale e giuridico delle pene (art.. 81 ss. c.p.). Cumulo materiale: somma algebrica delle pene. I veri problemi si pongono in caso di cumulo giuridico, in entrambi i casi teoricamente il provvedimento di cumulo (art. 663 c.p.p.) è emesso dal PM. Il cumulo materiale consiste sostanzialmente in operazioni matematica, non implica attività discrezionale come invece il cumulo giuridico. Art. 81 c.p. -> concorso formale di reati e reato continuato, in relazione ad essi si parla di cumulo giuridico. Occorre identificare la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave che deve essere aumentata fino al triplo e mentre nella fase di cognizione la giurisprudenza fa riferimento alla gravita in astratto, nella fase esecutiva abbiamo una norma specifica che permette l'identificazione prevista per la violazione più grave. Art. 187 disp. att. c.p.p., determinazione del reato più grave -> si considera violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni reati si sia proceduto con rito abbreviato. La pena è quella che è già stata fissata dal giudice della cognizione, si parla della pena più grave in concreto. Pena in astratto -> si deve guardare la pena prevista dalla norma penale. Qui si fa riferimento alle pena in concreto perché è stabilita dal giudice nell'applicazione di alcuni criteri (gravita del reato e personalità del colpevole). Il problema non è l'individuazione della pena base ma l'aumento fino al triplo, L'aumento non deve essere per forza del triplo, l'aumento va calibrato in un range di pena da un minimo ad un massimo. Anche nell'aumento fino al triplo occorre usare i medesimi criteri (artt. 132, 133 c.p.). La differenza tra concorso formale e reato continuato è che nel primo abbiamo un'unica azione e nel secondo abbiamo una pluralità di azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Se ci atteniamo all'art. 663 c.p.p. si ricava che è il PM determina la pena da eseguirsi, lui deve applicare il concorso delle pene ma la norma non può mai essere letta isolatamente. Per il cumulo materiale il PM può fare da se ma nel caso del cumulo giuridico egli solo teoricamente può fare da se ma trattandosi di attività discrezionale egli deve coinvolgere un giudice. L'art. 663 c.p.p. va letto

reati comuni con recidiva. Il diritto penitenziario si preoccupa principalmente del fenomeno della recidiva per risolvere il problema del sovraffollamento. Le misure alternative hanno proprio questa finalità come anche la giustizia riparativa. Non è solo un problema di riforme ma di riforme che permettono di risolvere il problema della recidiva soprattutto in materia sessuale e di tossicodipendenza. Comma 2: " Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. " -> il giudice fa ciò che avrebbe dovuto fare il PM fin dall'inizio, applica il cumulo giuridico. Il giudice deve rideterminare la pena e per farlo assume come pena base la pena più elevata applicata in concreto dai giudici (ex art. 187 disp att. c.p.p.). La norma è espressione del favor rei , il cumulo giuridico non può mai essere superiore al cumulo materiale. Comma 3: " Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente. ". Esempio: tre sentenze di condanna con pena ad un anno. Al posto della pena di tre anni si chiede al giudice di rideterminare la pena in modo tale che sia inferiore ai due anni; si può così applicare la sospensione condizionale. Sospensione condizionale della pena, artt. 163 ss. c.p. -> causa di estinzione della pena. " Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se la condanna è per contravvenzione. " -> oltre al limite di pena per applicare la sospensione condizionale è necessario anche che non vi sia pericolo di recidiva (giudizio prognostico del giudice). Art. 164 comma 1 c.p. in base al quale la sospensione condizionale è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze ex art. 133 c.p. il giudice ritiene che il colpevole si asterrà dal commetter un altro reato. Se c'è una connessione tra i reati il giudice riuscirà più facilmente a fare un giudizio prognostico. Il reato continuato si scinde se ciò è più favorevole per il reo altrimenti viene considerato come unitario -> per la sospensione condizionale è più favorevole considerare i reati come continuati; la continuazione permette di ottenere un'unica sospensione in relazione a più reati. Non è un'istigazione a delinquere perché il giudice deve valutare l'assenza di pericolo di recidiva. Disciplina del cumulo -> combinato disposto degli artt. 663 e 671 c.p.p.

Altri ambiti fondamentali della giurisdizione esecutiva, altre materie di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione -> il giudice dell'esecuzione è il giudice del titolo esecutivo e della pena oggetto di questo, NON il giudice della rieducazione. Art. 672 c.p.p., applicazione dell'amnistia e dell'indulto : " 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667comma 4.

_2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

  1. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto [667 3].
  2. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.
  3. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata._ ". Prima o poi è necessario utilizzare i provvedimenti di clemenza che pero non servono a nulla, non abbassano il tasso di recidiva.

Art. 673 c.p., revoca della sentenza per abolizione del reato. Le rubriche degli articoli ricordano gli scomputi -> abbiamo parlato di presofferto ma anche delle pene espiate senza titolo (pene oggetto di amnistia, indulto e abolitio criminis applicate dal PM). Non sempre l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e dell'abolitio criminis possono essere risolte autonomamente dal PM oppure l'imputato ritiene che il PM abbia commesso un errore; l'attività del PM è sempre sottoposta a controllo del giudice su iniziativa della parte. Il giudice che interviene è il giudice dell'esecuzione. Lo scomputo è una domanda molto frequente, art. 657 c.p.p. -> focalizziamo l'attenzione sul comma 5: " Il PM provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore. ". I provvedimenti del giudice sono tre: sentenza, decreto e ordinanza; i provvedimenti informali cioè orali sono rari. Il PM non può adottare sentenze o ordinanze perché non ha natura giurisdizionale, il provvedimento di scomputo assume forma di decreto che è provvedimento di natura tradizionalmente amministrativa (ha più carattere ordinatorio che decisorio). La forma del decreto assume anche il provvedimento di cumulo. Il PM quando adotta un provvedimento deve notificarlo al condannato e al suo difensore; questo vale anche per l'art. 657bis. La comunicazione è necessaria perché l'interessato ha la possibilità di richiedere un controllo al giudice dell'esecuzione qualora ritenga che dal provvedimento del PM gli derivi un pregiudizio. Il giudice interviene SOLO su richiesta della parte! Art. 18 legge sull'ordinamento penitenziario (domanda frequente), colloqui, corrispondenza e informazione: " I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. " -> chi è in carcere non è escluso dal mondo, ha anch'egli diritto all'informazione sottoposto ad una specifica disciplina. Chi è in carcere ha diritto ad un certo numero di colloqui di durata determinata; in quel numero devono rientrare sia i colloqui con i congiunti sia quelli con altre persone. C'è una disciplina specifica per i colloqui con il difensore. Sentenza 212/1997 -> ha dichiarato incostituzionale l'art. 18 nella parte in cui non prevedeva che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena senza autorizzazione. Per i colloqui è necessaria una autorizzazione da parte del giudice o dell'amministrazione giudiziaria. Fino al 1997 anche il difensore per avere un colloqui con il proprio assistito doveva avere un'autorizzazione; questo secondo la Corte Costituzionale cozza con l'art. 24 Cost. Il difensore ha diritto sempre a conferire con il proprio assistito. Questa disciplina va letta insieme all'art. 657 comma 5 c.p.p. -> la previsione del comma 5 è necessaria perché chi sta in carcere non può conoscere appieno i suoi diritti e come azionarli, la notifica serve a far sì che l'interessato che si trovi in carcere possa attraverso il colloqui difensivo ex art. 18 per attivare e chiedere di intervenire al giudice dell'esecuzione. Il difensore dovrà spiegare all'interessato qual è la tutela che il c.p.p. gli consente di attivare. Se il PM emette un cumulo materiale la prima cosa che si dovrebbe fare è spiegare all'assistito in carcere che è possibile chiedere al giudice dell'esecuzione il cumulo giuridico. Il giudice dell'esecuzione interviene nella maggior parte dei casi su impulso dell'interessato o del suo difensore. Queste norme integrano quelle sullo scomputo e sul cumulo. Cosa succede nel caso di amnistia e indulto -> art. 672 c.p.p. che completa gli artt. 657 e 657bis. Comma 3: " Il PM che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. ". In via provvisoria amnistia e indulto sono applicate dal PM nell'ambito dello scomputo ma poi può intervenire il giudice per l'applicazione definitiva. Se difensore o condannato si accorgono che amnistia e indulto siano applicati erroneamente si rivolgono al giudice dell'esecuzione. Comma 1: " Per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il giudice dell'esecuzione il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4. " -> procedura de plano , senza instaurare il contradditorio. Amnistia e indulto non sono provvedimenti frequenti; paradossalmente è molto più importante la revoca della sentenza per abolitio criminis , uno degli strumenti più utilizzati è la depenalizzazione. Art. 673 c.p.p., revoca della sentenza per abolizione del reato : " 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att. 193].

convenzione europea dei diritti dell’uomo -> ne fa riferimento la prima sentenza delle sezioni unite) e ai principi costituzionali. Le sentenze della corte costituzionale possono essere di 2 tipi: si può dichiarare l’illegittimità della norma incriminatrice e quindi del reato oppure si può dichiarare l’illegittimità dell’elemento sanzionatorio. Esempi storici: esisteva il reato di plagio previsto dall’articolo 603 c.p., ma è stata evidenziata la non concretezza della fattispecie vista la difficoltà se non l’impossibilitò di provare nel processo penale tali fenomeni psicologici (incriminazione illegittima) e quindi ci troviamo di fronte ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice dal momento che si attiva il meccanismo dell’articolo 673 c.p.p.; oppure nella sentenza 147 del 1969 la corte costituzionale in tema di reato di concubinato e di adulterio effettua una declaratoria limitata all’elemento sanzionatorio.

Si deve poi studiare anche la sentenza 236 del 2016 che riguarda l’illegittimità dell’articolo 567 comma 2 sull’alterazione di stato mediante false certificazioni e attestazioni -> è un articolo che è stato dichiarato illegittimo rispetto all’articolo 27 comma 3 Cost. perché la pena è sproporzionata rispetto al principio di proporzione e al principio del finalismo rieducativo della pena.

Articolo 61 comma 1 numero 11 bis del codice penale (circostanze aggravanti comuni) -> " 11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale" -> è dovuta intervenire la sentenza 249 del 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma perché faceva entrare in carcere tutti (era uno degli effetti prodotti dai pacchetti sicurezza).

Illegalità della pena, sotto questi profili, significa contrasto con i principi costituzionali, ma significa anche contrasto con i principi convenzionali.

Processo abbreviato -> procedimento speciale nel senso che manca una delle fasi del procedimento penale ordinario (indagini in cui sono svolti atti del PM, processo, dibattimento in cui si realizza il contraddittorio) e che è chiesto dall’imputato che rinuncia al dibattimento e acconsente ad essere giudicato sulla base degli atti di indagine e nel caso di condanna l’imputato ha un premio nel senso che ha una riduzione secca della pena di 1/3. Chi chiede il procedimento abbreviato e deve essere punito con l’ergastolo per il semplice fatto che chiede tale processo speciale la sua condanna in ergastolo si trasforma in una reclusione di 30 anni. Questo avveniva nel 1999 con la legge Carotti (parlamentare relatore) numero 479 del 1999 -> non si era accorto che anche i reati di mafia e terrorismo erano coperti da questa disciplina; subito dopo l’entrata in vigore di questa legge c’è stata la rivoluzione delle procure antimafia e allora si interviene per rimediare all’errore tramite un decreto legge che fa più danni di quelli che dovrebbe risolvere -> nel 2000 il governo adotta il decreto legge che contiene un’interpretazione autentica che modifica la disciplina perché ha efficacia retroattiva: la regola è prevista solo per i reati puniti con l’ergastolo senza isolamento diurno (cfr. se ci sono almeno due reati puniti con l’ergastolo, se ne applica uno con l’isolamento diurno), la trasformazione dell’ergastolo in 30 anni avviene solo per quei reati puniti con l’ergastolo semplice, mentre se è comminato quello con l’isolamento diurno si sostituisce con la pena dell’ergastolo semplice. Scoppola -> si è rivolto alla corte europea dei diritti dell’uomo dichiarando di aver subito l’applicazione dell’ergastolo sulla base di un decreto legge che ha violato il principio della irretroattività della sanzione penale. Si è pertanto avuta la condanna dell’Italia, ed è dovuta intervenire la corte costituzionale con la sentenza 210 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legge con l’interpretazione autentica. E molti altri che si erano trovati nella stessa situazione di Scoppola hanno agito nello stesso identico modo.

Rientra nell’articolo 673 c.p.p. l’illegalità della pena incostituzionale? Le sezioni unite Ercolano danno un’interpretazione convenzionalmente orientata delle norme sull’esecuzione penale. Dicono: il giudicato è un valore costituzionale cioè quello della certezza dei rapporti giuridici, ma mentre nel passato (indagine storica) era intangibile e assoluto correlato al mito del giudicato (efficacia erga omnes ), nel presente il c.p.p. si fonda sul principio della separazione delle giurisdizioni e sulla demolizione del mito del giudicato che resta comunque un valore costituzionale, ma questo valore va bilanciato (vi possono essere degli interessi entrambi costituzionali che vanno bilanciati e in particolare l’interesse di ciascuno alla legalità della pena -> articolo 7 convenzione europea dei diritti dell’uomo e articolo 27 comma 3 Cost.), e se c’è contrasto deve prevalere la legalità della pena (diritto del condannato in via esecutiva a subire una pena legittima che prevale sul giudicato -

PRINCIPIO DEL FAVOR REI ) perché il giudicato non potrà mai essere messo in discussione in peggio per il condannato, ma solo in meglio! Le sezioni unite Ercolano parlano di legalità della

pena in senso convenzionale (la pena legittima nel caso Scoppola era quella dei 30 anni e non l’ergastolo), le sezioni unite Gatto invece prevedono che la pena può essere illegale anche se sono violati i principi costituzionali (articolo 3 e 27 Cost.) e non solo convenzionali, perché sono altrettanto importanti e le stesse argomentazioni usate per la giurisprudenza della corte europea devono essere usate in tutti i casi in cui la corte costituzionale dichiara la illegittimità del regime sanzionatorio.

Ipotesi espresse di revoca del giudicato, articolo 673 c.p.p. -> “ 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att.193].

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere [425] per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.”): - Abolitio criminis - Declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

A partire dalle due pronunce delle sezioni unite, sono state identificate altre ipotesi in cui non è revocato il giudicato ma è rivalutato il giudicato in punto pena perché viene rideterminata la pena (abolizione parziale + rideterminazione della pena in seguito all’illegalità della pena che può essere convenzionale o costituzionale).

Illegalità della pena convenzionale -> non conformità rispetto ai principi della giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo

Illegalità della pena costituzionale -> sentenze della corte costituzionale che incidono sul regime sanzionatorio e non sulla norma incriminatrice e quindi non si rientra nell’articolo 673 c.p.p.

La legalità della pena deve prevalere sulla certezza dei rapporti giuridici e quindi sul giudicato (sezioni unite Ercolano e sezioni unite Gatto vanno lette e valutate insieme) -> articolo 30 comma 4 della legge istitutiva della corte costituzionale. Pagina 21 SU Ercolano e pagina 42 SU Gatto!! Le sezioni unite danno rilevanza alle sentenze della corte europea che però sono equiparate a sentenze della corte costituzionale italiana, non si devono considerare solo i casi di illegalità della pena dichiarata dalla corte europea ma anche quelli dichiarati dalla corte costituzionale italiana.

Cfr. Sentenza 251 del 2012 in materia di tossicodipendenza che ha inciso sul regime sanzionatorio.

Il PM o l’interessato possono quindi chiedere al giudice di revocare la sentenza nei casi previsti dall’articolo 673 c.p.p. oppure di sostituire la pena illegittima con quella legittima -> si estende l’applicazione del potere del giudice dell’esecuzione nel determinare la pena.

Il processo penale oggi deve raggiungere un risultato di verità, ma è sempre relativa di natura probabilistica perché la certezza assoluta non potrà mai essere raggiunta (epistemologia moderna). Purtroppo il giudicato può contenere in sé un errore -> fino ad oggi l’unico strumento per ovviare all’errore era la revisione, ma se ne sono aggiunti di nuovi. Il giudicato che è un valore costituzionale e fondamentale di ogni società democratica, che va però bilanciato con altri valori che se sono più pregnanti devono prevalere.

La revisione è ammessa solo per le sentenze di condanna perché è uno strumento di miglioramento delle condizioni di trattamento del reo. Non ci può essere una revoca in peius del giudicato.

Articolo 674 c.p.p. -> " 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato." (la sospensione condizionale è una causa estintiva del reato per pene che non superano i due anni e per non più di 2 volte).