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Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all’eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato o notitia criminis che consiste nell’informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate ( notizia generica ) o identificate ( notizia specifica ). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nominata o innominata, acquisita personalmente o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, nel Registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.
La notizia di reato si distingue in innominata o atipica (comunicazione anonima, notizia confidenziale, sorpresa in flagranza, notizia di stampa ecc.), che per definizione non è disciplinata dalla legge, e tipica o nominata che può assumere diverse forme:
- INFORMATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 347 c.p.p.): è una segnalazione con la quale la P.G. , acquisita la notizia di reato, comunica al P.M. in forma scritta e senza ritardo "gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute (…). Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (…). Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia". - DENUNCIA: è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale , un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l’avvenuta commissione di un reato perseguibile d’ufficio.
Per i p.u. e gli i.p.s. la denuncia , che deve essere in forma scritta e "presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria", è obbligatoria.
Per i privati , invece, la denuncia, che deve essere presentata "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria" è facoltativa , fatta eccezione per alcune ipotesi tassative in cui diventa obbligatoria (reati contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo, sequestro di persona a scopo di estorsione ecc.).
- REFERTO (art. 334 c.p.p.): è la segnalazione che l’ esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.
Normalmente il P.M. esercita d’ufficio l’ azione penale , tuttavia esistono dei casi eccezionali in cui l’esercizio dell’azione penale è subordinata all’esistenza di una delle seguenti condizioni di procedibilità :
- QUERELA (artt. 336-340 c.p.p.): è la dichiarazione facoltativa con la quale un soggetto, sia di persona che per mezzo di un procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Può essere presentata oralmente o per iscritto al P.M., ad un ufficiale di P.G. o ad un agente consolare all’estero non oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.). Il diritto di querela , in quanto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e remissione (art. 340 c.p.p.). - ISTANZA DI PROCEDIMENTO (art. 341 c.p.p.): è la dichiarazione facoltativa irrevocabile con la quale la persona offesa da un reato commesso all’estero, che se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d’ufficio, chiede che il P.M. proceda per il reato stesso.
- RICHIESTA DI PROCEDIMENTO (art. 342 c.p.p.): è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria (ad es. Ministro della giustizia) manifesta la volontà che il P.M. proceda per un determinato reato. - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE (artt. 343-344 c.p.p.): è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria (Parlamento, Ministro della giustizia, Corte Costituzionale ecc.), su richiesta del P.M. , consente l’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad es. un parlamentare) o in rapporto ad un determinato reato (ad es. reati ministeriali). Va richiesta se vi è stato arresto in flagranza immediatamente dopo questo e prima dell’udienza di convalida; negli altri casi entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro.
La mancanza della condizione di procedibilità determina una serie di effetti:
Le indagini preliminari (art. 326 c.p.p.) costituiscono la prima fase del procedimento penale e hanno inizio quando una notizia di reato perviene alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero. Vengono svolte dal P.M., dalla P.G. e, a seguito della Legge 397/2000, anche dal Difensore ed hanno la finalità di consentire al P.M. di verificare se sussistono elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio (esercizio dell’ azione penale ) e formulare una richiesta di rinvio a giudizio o se invece non ve ne siano e sia opportuno chiedere l’ archiviazione della notizia di reato
INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA: dopo aver acquisito la notizia di reato e averla comunicata al P.M., la P.G., prima ancora che il P.M. assuma la direzione delle indagini, compie di propria iniziativa atti di indagine preliminare (art. 348 c.p.p.) quali:
A tale scopo la P.G. compie sia un’attività formale d’indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un’ attività informale , costituita da atti non implicanti l’esercizio di poteri autoritativi.
Appartengono al novero delle attività formali d’indagine :
determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale comprensive degli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 358 c.p.p.). Oltre a tali attività:
Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dal P.M. devono essere documentati (art. 373 c.p.p.) ed inseriti nel fascicolo delle indagini secondo le seguenti modalità:
perquisizioni e sequestri; d) sommarie informazioni assunte da persone informate dei fatti; d- bis) interrogatorio di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede; e) accertamenti tecnici non ripetibili.
INDAGINI DEL DIFENSORE: a seguito dell’entrata in vigore della legge 397/2000 è stata riconosciuta al difensore la facoltà di svolgere investigazioni al fine di "ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito" (art. 327 bis c.p.p.) che confluiscono nel c.d. fascicolo del difensore (art. 391 octies c.p.p.) quali:
INCIDENTE PROBATORIO (artt. 392-404 c.p.p.): è un istituto che consente di anticipare rispetto al dibattimento la fase di formazione della prova e di collocarla durante le indagini preliminari. La tipologia di prove da assumere e le situazioni che permettono di ricorrere a tale strumento sono tassativamente elencate dall’art. 392 c.p.p.:
a) la testimonianza, quando vi è fondato motivo di ritenere che un testimone non potrà essere esaminato nel dibattimento per infermità/altro grave impedimento o che lo stesso sia esposto "a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso";
b) l’esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;
c) l’esame delle persone indagate di un reato connesso o collegato;
d) il confronto, quando vi sono persone che in altro incidente probatorio o al P.M. hanno reso dichiarazioni discordanti;
e) la perizia o l’esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
f) la ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
La richiesta di incidente probatorio può essere formulata dal P.M. , anche sollecitato dalla persona offesa, o dall’ indagato al G.I.P. o al G.U.P. e deve contenere a pena di inammissibilità:
La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del G.I.P., unitamente a eventuali cose o documenti, e notificata a cura di chi l’ha proposta al P.M. e alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova i quali, entro 2 giorni, possono "presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate" (art. 396 c.p.p.).
Successivamente il giudice può pronunciare:
due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico". Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto. Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".
Doveri della P.G. che ha eseguito l’arresto o il fermo (artt. 386-387 c.p.p.):
Poteri e doveri del P.M. (artt. 388-390 c.p.p.):
UDIENZA DI CONVALIDA (artt. 390-391 c.p.p.): il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) deve fissarla entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M. dandone avviso, senza ritardo, al P.M., al difensore, nonché all’arrestato o fermato già liberato. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato o di un suo sostituto nominato dal giudice se non reperito o non comparso. Il P.M., se comparso ( presenza facoltativa del P.M. ), indica i motivi dell’arresto o del fermo e formula le richieste in ordine all’applicazione di misure cautelari. Il G.I.P. interroga l’arrestato o il fermato, se comparso, ed il suo difensore. A questo punto il G.I.P. può:
In entrambi i casi l’ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione sia dall’arrestato/ fermato (nel caso di convalida) sia dal P.M. (nel caso di mancata convalida).
In ogni caso l’arresto o il fermo cessano di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice.
Poiché l’ordinanza di convalida attiene solo al controllo giurisdizionale sull’atto privativo di libertà operato dalla P.G. o dal P.M. ma non vale a legittimare l’ulteriore protrazione dello stato di arresto o fermo, se il G.I.P. non dispone anche l’applicazione di una misura coercitiva deve in ogni caso ordinare l’immediata liberazione dell’arrestato/fermato. Pertanto sia nell’ipotesi di mancata convalida che in quella di convalida non seguita dall’irrogazione di una misura coercitiva, il G.I.P. dovrà disporre la liberazione dell’arrestato/fermato.
Le indagini devono essere concluse nel termine di sei mesi o di un anno (qualora si tratti di reati gravi) dal giorno in cui il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato o, se si tratta di reati perseguibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno in cui tali atti pervengono al P.M. (art. 405 c.p.p.). Prima che scada il termine previsto per la chiusura delle indagini il P.M. può chiedere al G.I.P., che ne dà notizia all’indagato e all’offeso dal reato che hanno facoltà di presentare memorie nel termine di 5 giorni, una proroga di sei mesi purché ricorra una giusta causa (quando la proroga è chiesta per la prima volta) oppure nei casi di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (quando la proroga è già stata concessa una volta) (art. 406 c.p.p.). La durata complessiva delle indagini preliminari non può in ogni caso superare diciotto mesi o due anni (qualora si tratti di reati gravi) (art. 407 c.p.p.). Il G.I.P. potrà concedere o negare la richiesta proroga con ordinanza adottata in camera di consiglio o fissare dinanzi a sé un’udienza di cui darà notizia al P.M., all’indagato e alla persona offesa. Gli atti compiuti dal P.M. dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili.
Al termine delle indagini il P.M. può:
impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento" e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato (art. 420 ter c.p.p.); rinvia ad una nuova udienza nel caso di assenza del difensore "dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato"(art. 420 ter c.p.p.); dichiara la contumacia dell’imputato che non sia comparso e non abbia manifestato un’esplicita rinuncia a comparire (art. 420 quater c.p.p.).
Quindi il G.U.P. dichiara aperta la discussione. Il P.M. "espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio (…). Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il P.M. e i difensori possono replicare una sola volta". Dopodichè formulano e illustrano le rispettive conclusioni" (art. 421 c.p.p.).
A questo punto il G.U.P. può:
Qualora successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengano o si scoprano "nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio", il G.I.P., su richiesta del P.M., dispone la revoca della sentenza (art. 434 c.p.p.). Nella propria richiesta il P.M. indica le nuove fonti di prova e richiede il rinvio a giudizio "se queste sono già state acquisite" o la riapertura delle indagini se queste "sono ancora da acquisire" (art. 435 c.p.p.);
Definizione:
E’ fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.
Atti preliminari al dibattimento:
Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:
il decreto del presidente del tribunale o della corte d’assise con il quale, per giustificati motivi, si può anticipare o differire l’udienza dibattimentale (art. 465 c.p.p.). l’assunzione urgente, su richiesta di parte e nel rispetto delle forme stabilite per il dibattimento, delle prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.). il deposito in cancelleria almeno sette giorni prima dell’udienza dibattimentale, della lista dei testimoni, dei periti e consulenti tecnici e delle persone indicate
nell’art. 210 c.p.p., con l’indicazione delle circostanze su cui verterà l’esame (art. 468 c.p.p.).
Modalità di svolgimento del dibattimento:
L’udienza (art. 477 c.p.p.) è pubblica a pena di nullità (art. 471 co. 1 c.p.p.), fatte salve alcune eccezioni in cui si procede a porte chiuse (art. 472 c.p.p.). In ossequio al principio della "concentrazione" il dibattimento dovrebbe esaurirsi in un unica udienza. Tuttavia, quando ciò non è possibile "il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo" (art. 477 c.p.p.).
Rientra, inoltre, tra le facoltà del giudice sospendere il dibattimento quando ricorrono ragioni di necessità (art. 477 c.p.p.).
Atti introduttivi:
Prima di dare inizio al dibattimento l’art. 484 c.p.c. prevede che il presidente controlli la regolare costituzione delle parti e che, nel caso in cui all’udienza non sia presente il difensore dell’imputato, provveda a nominare un altro difensore come sostituto ai sensi dell’art. 97 co. 4 c.p.p.. Inoltre il co. 2 bis dell’art. 484 c.p.p. prescrive anche per questa fase l’applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni degli art. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. relative alla presenza dell’imputato durante l’udienza preliminare.
Dopodichè si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e, in relazione alle quali, il giudice provvede con ordinanza (art. 491 c.p.p.).
Si tratta delle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l’intervento degli enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
Tali questioni vengono discusse, nei limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal PM, prima, e da un difensore per ogni parte, poi. Non sono ammesse repliche.
Apertura del dibattimento:
Compiute tutte le attività di cui sopra, il presidente dichiara aperto dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p..
A questo punto le parti, nell’ordine indicato dall’art. 493 c.p.p., procedono alla richiesta delle prove. Tale richiesta viene quindi avanzata prima dal PM, il quale indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle prove; poi dal difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato.
Su dette istanze il giudice provvede con ordinanza.
Istruzione dibattimentale:
L’istruzione dibattimentale, vero momento centrale del processo penale, ha inizio con l’assunzione delle prove richieste dal PM e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, sempre secondo l’ordine di cui all’art. 493 c.p.p. sopra citato (art. 496 c.p.p.).
Tra i mezzi di prova vi è:
L’esame testimoniale che consiste nella deposizione di un soggetto, sottoposto al vincolo del giuramento, su fatti rilevanti per il processo.
L’esame è compiuto direttamente dal PM o dal difensore che lo ha chiesto (art. 498 c.p.p.).
Tuttavia le altri parti sono ammesse a rivolgere al testimone ulteriori domande: si tratta del c.d. controesame che ha il fine di mettere in discussione l’attendibilità della deposizione.
In ogni caso, al termine del controesame, il codice riconosce alla parte che aveva richiesto l’esame la possibilità di proporre al testimone nuove domande (art. 498 co. 3c.p.p).
L’esame testimoniale si svolge secondo delle regole ben precise indicate dall’art. 499 c.p.p.
Deve riguardare fatti specifici; sono vietate domande che vanno a compromettere la sincerità del teste e che tendono a suggerire la risposta; deve essere condotto nel rispetto della persona.
una sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) che viene adottata quando manca una delle condizioni di procedibilità (ad es. la querela) o sussista una causa estintiva del reato (es. morte dell’imputato); una sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) che viene adottata quando il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione. Il giudice inoltre adotta sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell’imputato (art. 530 co. 2 c.p.p.).
La sentenza di condanna è, invece, pronunciata quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli (art. 533 c.p.p.) e, in tal caso, il giudice lo condanna anche al pagamento delle spese processuali.
In caso di sentenza di condanna il giudice decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni o risarcimento del danno) e, se condanna l’imputato al risarcimento del danno, provvede alla sua liquidazione, quando questa non rientri nella competenza di un altro giudice (art. 538 c.p.p.).
Quando però le prove acquisite non consentono al giudice di quantificare l’esatto ammontare del danno, questi pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile e condanna, su richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.).
La condanna per la responsabilità civile si estende anche al responsabile civile citato o intervenuto in giudizio se è riconosciuta la sua responsabilità (art. 538 ult. co. C.p.p.).
Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare, allo stato degli atti, fatte salve alcune eccezioni (art. 438 c.p.p.).
La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni.
Il giudice è obbligato ad accoglierla e a celebrare il rito abbreviato.
Il beneficio che ne deriva per l’imputato è una riduzione di un terzo della pena che gli sarebbe altrimenti applicata.
L’art. 438 co. 5 c.p.p. prevede inoltre che l’imputato possa subordinare tale richiesta "ad un’integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione". In tal caso il giudice accoglie la richiesta qualora l’integrazione appaia necessaria e non contrastante con la finalità di economia processuale cui è diretto il rito speciale. Il PM potrà, in caso di accoglimento, chiedere l’ammissione della prova contraria.
In ogni caso, se l’istanza di rito abbreviato condizionato all’integrazione probatoria viene respinta, può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (art. 438 ult. co.c.p.p.).
Per il giudizio abbreviato si osservano, fatte salve alcune eccezioni e in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare e lo svolgimento avviene in camera di consiglio o, in pubblica udienza, qualora ne sia fatta richiesta da tutti gli imputati.
Al termine il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione o sentenza di condanna e in quest’ultima ipotesi "la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo (art. 442 co. 3).
Questo rito speciale, definito anche "patteggiamento", si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l’imputato e il PM circa l’entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l’imputato fino al limite di un terzo.
Più precisamente ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione:
di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo; di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi i cinque anni.
Il codice prevede inoltre che l’imputato possa "subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena" e che il giudice se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa rigetti la richiesta (art. 444 ul. co. c.p.p.).
Il patteggiamento va formulato nel corso dello svolgimento delle indagini preliminari (art. 447 c.p.p.) o fino al momento in cui sono presentate le conclusioni all’udienza preliminare (art. 446 c.p.p.).
Termini diversi sono tuttavia previsti qualora la richiesta avvenga nel corso del giudizio direttissimo (nel qual caso potrà essere formulata fino all’apertura del dibattimento), di giudizio immediato (nel qual caso entro 15 gg. dalla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato) o di decreto penale di condanna (in tal caso con l’opposizione).
Il giudice può accogliere o rigettare la richiesta, ma non ha assolutamente il potere di modificare o integrare l’accordo cui sono pervenute le parti, né decidere sulla base di atti diversi da quelli di indagine, già acquisititi al fascicolo del PM.
Nel caso di rigetto l’imputato può comunque rinnovare la proposta di patteggiamento fino al momento in cui non sia dichiarato aperto il dibattimento
Per addivenire ad una pronuncia di accoglimento il giudice ai sensi dell’art. 444 c.p.p. deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalla parti, la congruità della pena indicata e, in ogni caso, controllare che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il PM, ai sensi dell’art. 446 co. 6 c.p.p., se non acconsente alla richiesta di patteggiamento deve motivare le ragioni del suo dissenso e il giudice, se lo ritiene non giustificato, può comunque concedere la riduzione della pena (art. 448 c.p.p.).
L’udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza facoltativa delle parti e, al termine, il giudice pronuncia sentenza che è impugnabile solo con ricorso per Cassazione
Questo rito speciale (art. 449 c.p.p.p) si contraddistingue per la mancanza dell’udienza preliminare e la celebrazione diretta del dibattimento.
Non ha carattere premiale in quanto l’imputato non ottiene alcuno sconto di pena.
Si ricorre al giudizio di direttissimo in casi in cui vi è una particolare evidenza della prova, ovvero:
quando una persona sia stata arrestata in flagranza di reato; quando l’arresto in flagranza di reato è stato già convalidato; quando l’imputato, anche in stato di libertà, ha reso confessione; quando si procede per i reati di cui all’art. 12 bis D.L. 306/92 (armi e esplosivi); quando l’imputato è processato per reati inerenti le violenze commesse durante le competizioni sportive.
che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.
Tale procedimento non è in ogni caso consentito qualora debba applicarsi una misura di sicurezza.
Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna.
Avverso tale decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso.
Con l’atto di opposizione l’imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento.
Se manca l’opposizione, il decreto di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.
Al fine di evitare che sia sollevata opposizione, il codice prevede la possibilità che il PM chieda l’applicazione di una pena ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale.
Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili ed amministrativi.
Il reato inoltre si estingue qualora l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.
Si tenga in ogni caso presente che il rito dei procedimenti speciali può subire delle variazioni quando è celebrato dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Cenni introduttivi e competenza:
Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità".
L’art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.); lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.) ingiuria (art. 594); diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); minaccia (612 comma 1 c.p.); furti punibili a querela dell’offeso (art. 626); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
L’art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali.
Per quanto attiene invece la competenza per territorio, l’art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato.
Peculiarità del procedimento:
Indagini preliminari:
Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria. Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l’esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.).
Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è fissato in quattro mesi che decorrono dall’iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.).
Non è prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs).
Citazione a giudizio:
Una volta terminate le indagini, il PM potrà o richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, "formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato" (art. 15 D.lgs.)
In quest’ultima ipotesi la polizia giudiziaria provvede a citare l’imputato dinnanzi al giudice di pace.
Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito: tale facoltà è ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.).
Il ricorso va comunicato al PM; dopodichè va presentato a cura dell’istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell’avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.)
Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23 D.lgs.).
Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorra un’ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni dal deposito del ricorso (at. 27 D.lgs.).
Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore venti giorni prima dell’udienza (at. 27 D.lgs.).
Giudizio:
Una delle peculiarità di questo procedimento è data dal tentativo di conciliazione delle parti che il giudice di pace promuove all’ udienza di comparizione , quando si tratta di reati perseguibili a querela. L’art. 29 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che il giudice possa rinviare l’udienza, purché per un periodo non superiore a due mesi, al fine di favorirlo.
Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.
In questo caso verrà emessa sentenza di non doversi procedere.
In mancanza di conciliazione, si dichiara l’apertura del dibattimento prima della quale l’imputato è ammesso a presentare domanda di oblazione (art. 29 D.lgs.).
Dichiarata l’apertura del dibattimento, "se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti" e invita le parti ad indicare gli atti che vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, secondo le disposizioni previste dall’art. 431 c.p.p. (art. 29 D.lgs.).
L’art. 32 comma 1 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che "sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori".
Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice pronuncia sentenza la cui motivazione è "redatta in forma abbreviata" e "depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo", quando non è dettata direttamente a verbale.
L’impugnazione può essere proposta solo dal soggetto al quale la legge espressamente riconosce tale diritto, purché vi abbia un interesse e, quando non vi è distinzione tra le diverse parti, il diritto di impugnazione compete a tutte.
I mezzi di impugnazione si distinguono in:
Anche l’opposizione al decreto penale di condanna rientra tra i mezzi di impugnazione.
Forma e proposizione dell’impugnazione:
Per quanto attiene la forma, l’art. 581 c.p.p. richiede che l’impugnazione sia proposta con atto scritto in cui siano "indicati" il provvedimento impugnato, la data del provvedimento, e il giudice e "enunciati:
i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; le richieste; i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".
L’impugnazione va presentata, a norma dell’art. 582 c.p.p., personalmente o a mezzo di un incaricato presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
L’art. 583 c.p.p., tuttavia, prevede per parti e i difensori la facoltà di proporla anche mediante telegramma o atto da spedire a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Dopodichè a cura di quest’ultima l’impugnazione viene comunicata al PM e notificata alle parti private senza ritardo (art. 584 c.p.p.).
Termini per proporre l’impugnazione:
Il termine per proporre l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 c.p.p. è di:
giorni quindici , per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e per quelli che vengono pubblicati in udienza con la lettura del dispositivo (art. 544 co. 1 c.pp); giorni trenta , per i provvedimenti resi in udienza ma per i quali alla redazione dei motivi si provvede non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia (art. 544 co. 2 c.p.p.); quarantacinque giorni , quando, nel caso di particolare complessità della motivazione, la stesura della stessa può avvenire entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia (art. 544 co. 3 c.p.p.). L’art. 585 co. 2 c.p.p. prevede inoltre il momento a partire dal quale detti termini iniziano a decorrere, precisando, all’ultimo comma, che si tratta di termini previsti a pena di decadenza. Durante la pendenza dei termini per proporre impugnazione l’esecutività della sentenza è sospesa fino all’esito del gravame. Soggetti che possono proporre l’impugnazione: Possono proporre l’impugnazione:
alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali" e inoltre contro "le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali" (art. 575 c.p.p);
Si ha, invece, rinuncia tacita nel caso in cui le parti fanno decorrere i termini previsti dalla legge per impugnare il provvedimento.
ta di un mezzo di impugnazione ordinario, a carattere devolutivo, attraverso il quale la parte chiede la riforma di un provvedimento del giudice, mediante lo svolgimento di un nuovo giudizio.
L’appello non è proponibile avverso ogni tipo di sentenza, come è invece diversamente previsto per il ricorso in Cassazione (art. 111 Cost.).
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 46 del 20.2.2006 (c.d. Legge Pecorella), è stata infatti introdotta l’ inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
L’art. 593 co. 1 c.p.p., ("Casi di appello"), così come modificato dalla legge succitata, prevede pertanto che l’imputato e il PM, fatte salve alcune eccezioni, possono proporre appello solo contro le sentenze di condanna.
L’appello non è quindi consentito avverso le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per ipotesi in cui vi si il rinnovo dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 co. 2 c.p.p., e sempre che le nuove prove, sopravvenute o scoperte, siano decisive (art. 593 co. 2 c.p.p.).
Lo stesso articolo prevede inoltre l’inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena pecuniaria dell’ammenda.
Sono altresì inappellabili:
Le parti :
I soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza sono il PM e l’imputato. In questo ultimo caso tuttavia opera il divieto della reformatio in pejus. Il giudice quindi potrà statuire solo a vantaggio dell’imputato o, in mancanza, limitarsi a confermare la sentenza di primo grado.
La cognizione del giudice di appello: