STATUTI REGIONALI (artt. 116 e 123 Cost.)
Gli Statuti regionali sono atti (fonti atto) normativi che disegnano la forma di governo, l’organizzazione ed il
funzionamento delle Regioni.
Ogni regione ha il proprio statuto regionale, tramite il quale decide la forma di governo.
Tutti gli Statuti regionali sono:
a) subordinati alla Costituzione (come ribadisce l’art. 123 Cost.: «in armonia con la Costituzione»)
b) sovraordinati alle leggi e a tutti gli altri atti di quella Regione
Occorre poi distinguere tra gli Statuti:
1. ordinari: per le 15 Regioni (non speciali)
sono approvati dalla regione con legge regionale aggravata, secondo la procedura prevista dall’art. 123 Cost.
(pag. 89) occorre una doppia approvazione con due mesi di intervallo da parte del consiglio regionale
(organo monocamerale composto da 40 membri) con maggioranza assoluta, poi viene pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione. Può essere impugnato tramite ricorso del governo davanti alla corte o da
parte di una percentuale di elettori. Viene promulgato dal presidente della giunta regionale.
Nella gerarchia delle fonti sono subordinati alle fonti costituzionali e in caso di contrasto tra statuti ordinari e
legge del parlamento: si applica il criterio della competenza.
2. speciali: Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta (per ragioni linguistiche
o per le loro particolarità geografiche)
sono leggi costituzionali quindi approvati dallo Stato con legge costituzionale e nella gerarchia delle fonti
sono alla pari delle altre leggi costituzionali. Devono essere adottati con legge costituzionale perché queste
cinque regioni hanno regole diverse rispetto a tutte le altre regioni che sono esplicitate nella costituzioni (es.
materie di competenza diverse) quindi una semplice legge che attribuisce più poteri sarebbe in contrasto con
la costituzione.
Leggi regionali (art.117 cost)
sono atti normativi espressione dell’autonomia legislativa delle regioni e delle province di Trento e Bolzano.
Dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione (2001):
• le leggi regionali hanno competenza generale (o residuale): lo stato ha competenza su una serie di materie, tutte
quelle non comprese spettano alle regioni (se sorge una nuova materia è compito della regione)
• esistono leggi regionali non subordinate ad alcuna legge statale
• vi è una stessa procedura per il controllo di costituzionalità delle leggi statali e delle leggi regionali (art. 127 Cost.)
- Iter di approvazione
Iniziativa (soggetti variano a seconda dello statuo) approvazione del consiglio regionale promulgazione del
presidente della regione pubblicazione sul bollettino regionale entrata in vigore
-Limiti leggi regionali
• come le leggi statali: sono subordinate alla Costituzione, all’ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali
• limite territoriale
• devono rispettare lo statuto se la legge regionale non rispetta lo statuto e si ha un contrasto indiretto con la
costituzione (l. reg. non rispetta lo statuto non rispetta l’art.123 cost). Essendo incostituzionale verrà annullata
dalla Corte costituzionale
-La ripartizione della competenza legislativa ordinaria: art.117 comma 2,3,4 (schema generale pag. 91)
· comma 2: materie di competenza esclusiva statale
· comma 3: materie di competenza ripartita lo stato adotta principi generali e la regione offre una
descrizione più dettagliata di alcune materie la legge statale è detta legge cornice
· comma 4: ogni materia non menzionata spetta alle regioni
Esistono quindi due categorie di leggi regionali:
a) quelle adottate in materie a competenza ripartita: sono subordinate alla legge cornice statale
b) quelle adottate in materie a competenza esclusiva regionale: non sono subordinate ad alcuna legge statale
- è possibile attribuire una maggiore autonomia legislativa ad una singola Regione?
Sì nei limiti e con la procedura prevista dall’art. 116, comma 3, Cost. (regionalismo differenziato)