Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Statuti Regionali: Norme e Competenze, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Come i statuti regionali regolano la forma di governo e l'organizzazione delle regioni italiane. Esplora la gerarchia delle fonti, il processo di approvazione e l'applicazione delle leggi regionali e statali. Inoltre, descrive la differenza tra le leggi costituzionali e ordinarie, il concetto di regionalismo differenziato e il ruolo dei regolamenti.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 01/03/2022

giuliacecchii
giuliacecchii 🇮🇹

20 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
STATUTI REGIONALI (artt. 116 e 123 Cost.)
Gli Statuti regionali sono atti (fonti atto) normativi che disegnano la forma di governo, l’organizzazione ed il
funzionamento delle Regioni.
Ogni regione ha il proprio statuto regionale, tramite il quale decide la forma di governo.
Tutti gli Statuti regionali sono:
a) subordinati alla Costituzione (come ribadisce l’art. 123 Cost.: «in armonia con la Costituzione»)
b) sovraordinati alle leggi e a tutti gli altri atti di quella Regione
Occorre poi distinguere tra gli Statuti:
1. ordinari: per le 15 Regioni (non speciali)
sono approvati dalla regione con legge regionale aggravata, secondo la procedura prevista dall’art. 123 Cost.
(pag. 89) occorre una doppia approvazione con due mesi di intervallo da parte del consiglio regionale
(organo monocamerale composto da 40 membri) con maggioranza assoluta, poi viene pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione. Può essere impugnato tramite ricorso del governo davanti alla corte o da
parte di una percentuale di elettori. Viene promulgato dal presidente della giunta regionale.
Nella gerarchia delle fonti sono subordinati alle fonti costituzionali e in caso di contrasto tra statuti ordinari e
legge del parlamento: si applica il criterio della competenza.
2. speciali: Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta (per ragioni linguistiche
o per le loro particolarità geografiche)
sono leggi costituzionali quindi approvati dallo Stato con legge costituzionale e nella gerarchia delle fonti
sono alla pari delle altre leggi costituzionali. Devono essere adottati con legge costituzionale perché queste
cinque regioni hanno regole diverse rispetto a tutte le altre regioni che sono esplicitate nella costituzioni (es.
materie di competenza diverse) quindi una semplice legge che attribuisce più poteri sarebbe in contrasto con
la costituzione.
Leggi regionali (art.117 cost)
sono atti normativi espressione dell’autonomia legislativa delle regioni e delle province di Trento e Bolzano.
Dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione (2001):
• le leggi regionali hanno competenza generale (o residuale): lo stato ha competenza su una serie di materie, tutte
quelle non comprese spettano alle regioni (se sorge una nuova materia è compito della regione)
• esistono leggi regionali non subordinate ad alcuna legge statale
• vi è una stessa procedura per il controllo di costituzionalità delle leggi statali e delle leggi regionali (art. 127 Cost.)
- Iter di approvazione
Iniziativa (soggetti variano a seconda dello statuo) approvazione del consiglio regionale promulgazione del
presidente della regione pubblicazione sul bollettino regionale entrata in vigore
-Limiti leggi regionali
• come le leggi statali: sono subordinate alla Costituzione, all’ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali
• limite territoriale
• devono rispettare lo statuto se la legge regionale non rispetta lo statuto e si ha un contrasto indiretto con la
costituzione (l. reg. non rispetta lo statuto non rispetta l’art.123 cost). Essendo incostituzionale verrà annullata
dalla Corte costituzionale
-La ripartizione della competenza legislativa ordinaria: art.117 comma 2,3,4 (schema generale pag. 91)
· comma 2: materie di competenza esclusiva statale
· comma 3: materie di competenza ripartita lo stato adotta principi generali e la regione offre una
descrizione più dettagliata di alcune materie la legge statale è detta legge cornice
· comma 4: ogni materia non menzionata spetta alle regioni
Esistono quindi due categorie di leggi regionali:
a) quelle adottate in materie a competenza ripartita: sono subordinate alla legge cornice statale
b) quelle adottate in materie a competenza esclusiva regionale: non sono subordinate ad alcuna legge statale
- è possibile attribuire una maggiore autonomia legislativa ad una singola Regione?
Sì nei limiti e con la procedura prevista dall’art. 116, comma 3, Cost. (regionalismo differenziato)
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica Statuti Regionali: Norme e Competenze e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity!

STATUTI REGIONALI (artt. 116 e 123 Cost.)

Gli Statuti regionali sono atti (fonti atto) normativi che disegnano la forma di governo, l’organizzazione ed il funzionamento delle Regioni. Ogni regione ha il proprio statuto regionale , tramite il quale decide la forma di governo. Tutti gli Statuti regionali sono: a) subordinati alla Costituzione (come ribadisce l’art. 123 Cost.: «in armonia con la Costituzione») b) sovraordinati alle leggi e a tutti gli altri atti di quella Regione Occorre poi distinguere tra gli Statuti:

  1. ordinari : per le 15 Regioni (non speciali) sono approvati dalla regione con legge regionale aggravata, secondo la procedura prevista dall’art. 123 Cost. (pag. 89)  occorre una doppia approvazione con due mesi di intervallo da parte del consiglio regionale (organo monocamerale composto da 40 membri) con maggioranza assoluta, poi viene pubblicato sul bollettino ufficiale della regione. Può essere impugnato tramite ricorso del governo davanti alla corte o da parte di una percentuale di elettori. Viene promulgato dal presidente della giunta regionale. Nella gerarchia delle fonti sono subordinati alle fonti costituzionali e in caso di contrasto tra statuti ordinari e legge del parlamento: si applica il criterio della competenza.
  2. speciali : Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta (per ragioni linguistiche o per le loro particolarità geografiche) sono leggi costituzionali quindi approvati dallo Stato con legge costituzionale e nella gerarchia delle fonti sono alla pari delle altre leggi costituzionali. Devono essere adottati con legge costituzionale perché queste cinque regioni hanno regole diverse rispetto a tutte le altre regioni che sono esplicitate nella costituzioni (es. materie di competenza diverse) quindi una semplice legge che attribuisce più poteri sarebbe in contrasto con la costituzione. Leggi regionali (art.117 cost)sono atti normativi espressione dell’autonomia legislativa delle regioni e delle province di Trento e Bolzano. Dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione (2001):
  • le leggi regionali hanno competenza generale (o residuale): lo stato ha competenza su una serie di materie, tutte quelle non comprese spettano alle regioni (se sorge una nuova materia è compito della regione)
  • esistono leggi regionali non subordinate ad alcuna legge statale
  • vi è una stessa procedura per il controllo di costituzionalità delle leggi statali e delle leggi regionali (art. 127 Cost.) - Iter di approvazione Iniziativa (soggetti variano a seconda dello statuo)  approvazione del consiglio regionale  promulgazione del presidente della regione  pubblicazione sul bollettino regionale  entrata in vigore
  • Limiti leggi regionali
  • come le leggi statali: sono subordinate alla Costituzione, all’ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali
  • limite territoriale
  • devono rispettare lo statuto  se la legge regionale non rispetta lo statuto e si ha un contrasto indiretto con la costituzione (l. reg. non rispetta lo statuto  non rispetta l’art.123 cost). Essendo incostituzionale verrà annullata dalla Corte costituzionale
  • La ripartizione della competenza legislativa ordinaria : art.117 comma 2,3,4 (schema generale pag. 91) · comma 2: materie di competenza esclusiva statale · comma 3: materie di competenza ripartita  lo stato adotta principi generali e la regione offre una descrizione più dettagliata di alcune materie  la legge statale è detta legge cornice · comma 4: ogni materia non menzionata spetta alle regioni Esistono quindi due categorie di leggi regionali: a) quelle adottate in materie a competenza ripartita : sono subordinate alla legge cornice statale b) quelle adottate in materie a competenza esclusiva regionale : non sono subordinate ad alcuna legge statale
  • è possibile attribuire una maggiore autonomia legislativa ad una singola Regione? Sì nei limiti e con la procedura prevista dall’art. 116, comma 3, Cost. (regionalismo differenziato)

Iter

  • su richiesta della Regione interessata
  • con legge del Parlamento adottata a maggioranza assoluta che può riguardare a) la competenza in tre materie di competenza esclusiva statale (es.: giudici di pace); b) lo stato può concedere condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art. 117 della cost. REGOLAMENTI (in quanto fonte secondaria) Vari atti si chiamano “regolamenti” come quelli dell’Unione europea, i regolamenti parlamentari (regolamenti interni del parlamento che dettano regole per lo svolgimento della loro attività), regolamenti interni di enti, organi, apparati minori  non sono fonti del diritto perché non sono generali ed astratte ma si applicano solo a coloro che entrano nell’ente (es. biblioteca). I regolamenti secondari sono atti normativi subordinati alle leggi che possono essere adottati da soggetti diversi. A seconda dell’ente territoriale che li adotta i regolamenti possono essere:
    • statali  materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva
    • regionali  tutte le altre materie, la potestà regolamentare regionale riguarda non solo le materie in cui la competenza legislativa è attribuita alle Regioni (competenza residuale: art. 117, comma 4, Cost.), ma anche le materie in cui la potestà legislativa è ripartita tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)
    • degli enti locali (Comuni, Città metropolitane e Province)  organizzazione e funzioni loro attribuite i regolamenti statali I regolamenti statali a seconda dell’organo che li adotta possono essere: a) governativi (Consiglio dei Ministri)  i regolamenti governativi possono essere esecutivi (1) e delegificatori (2) b) ministeriali (singolo ministro) c) interministeriali (più ministri insieme  per le materie interdisciplinari) d) del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm  regolamenti secondari adottati per volere del capo di governo)
    • iter di approvazione (pag. 103) controllo della corte dei conti  è un organo consultivo che offre un parere sul regolamento, il parere è obbligatorio (chiesto per forza) ma non vincolante, ne verifica la legittimità 1) Regolamenti esecutivi si riferiscono ad una determinata legge per: a) specificare il significato della legge b) prescriverne le modalità di attuazione della stessa (es. alcune parti della legge vengono specificate nei regolamenti perché sono molte e cambiano velocemente e i regolamenti sono modificabili facilmente) I regolamenti esecutivi sono fonti “inautonome” perché sono legati alla legge, se la legge viene eliminata essi non vengono abrogati automaticamente ma perdono la loro utilità 2) Regolamenti delegificatori si sostituiscono a leggi precedenti (delegificazione), sulla base di un’altra legge che li autorizza a far ciò, fissando le norme generali della materia. È la nuova legge che abroga la precedente, non il regolamento. Dopo l’abrogazione della vecchia legge quella materia è disciplinata da un regolamento (e dalla legge per le norme generali). La delegificazione non è quindi possibile se in quella materia esiste una riserva di legge assoluta o rinforzata  la costituzione riserva alla legge (statale o regionale) o atto con forza di legge la regolamentazione di una certa materia, quindi quella materia può essere regolamentata solamente da una legge. L’organo che a livello statale rappresenta tutti i cittadini è il parlamento (governo solo la maggioranza) quindi è più democratica una legge presa dal parlamento in determinate materie. La riserva di legge può essere:
  1. assoluta  la materia può essere disciplinata solo dalla legge (limitazione libertà personale)
  2. rinforzata  la materia può essere disciplinata solo dalla legge ed in più la costituzione fissa limiti a tale disciplina (es. limitazioni della libertà di circolazione stabilite solo dalla legge o per motivi di sanità o sicurezza)
  3. relativa  in quella materia la legge deve fissare le caratteristiche generali della disciplina (es. art. 23 cost. nessuna prestazione personale o patrimoniale (tasse, imposte, obbligo di leva) può essere imposta se non in base alla legge)