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Panoramica del Diritto Privato Romano, Schemi e mappe concettuali di Diritto Romano

appunti di diritto romano anno 2023

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 10/04/2023

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mattia-marcarini-2 🇮🇹

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Riassunto libro lineamenti di diritto privato romano di
Matteo Marrone
Riassunto libro lineamenti di diritto privato romano di
Matteo Marrone
LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO
(di Matteo Marrone)
CAPITOLO 1: il diritto romano e le sue fonti
Varie definizioni di diritto:
Diritto: 2 diverse concezioni → normativa: diritto = regola,
norma
→ istituzionale: diritto = ordinamento giuridico
Diritto oggettivo: norma agendi (es. diritto romano, diritto
privato)
Diritto soggettivo: facultas agendi (aspetto attivo della posizione
giuridica del soggetto; la pretesa di un soggetto è garantita dal
diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfare quella
pretesa.
Posizioni soggettive attive:
Potestà o diritto potestativo : il titolare esercita un potere su altri
soggetti indipendentemente dalla loro volontà
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Riassunto libro lineamenti di diritto privato romano di

Matteo Marrone

Riassunto libro lineamenti di diritto privato romano di

Matteo Marrone

LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO

(di Matteo Marrone) CAPITOLO 1: il diritto romano e le sue fonti Varie definizioni di diritto:

  • Diritto: 2 diverse concezioni → normativa: diritto = regola, norma → istituzionale: diritto = ordinamento giuridico
  • Diritto oggettivo: norma agendi (es. diritto romano, diritto privato)
  • Diritto soggettivo: facultas agendi (aspetto attivo della posizione giuridica del soggetto; la pretesa di un soggetto è garantita dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfare quella pretesa.
  • Posizioni soggettive attive:
  • Potestà o diritto potestativo: il titolare esercita un potere su altri soggetti indipendentemente dalla loro volontà
  • Facoltà: sono le possibilità riconosciute e garantite al soggetto in virtù di un diritto soggettivo
  • Posizioni soggettive passive:
  • Obbligo: il dovere di fare o non fare in relazione al diritto soggettivo altrui
  • Soggezione: situazione in cui un soggetto deve sottostare ad altrui potestà
  • Onere: è il sacrificio che il diritto soggettivo addossa ad un individuo affinché possa conseguire un risultato
  • Diritto Romano: diritto di quella collettività politica organizzata che fece capo all’antica Roma; dura per oltre 1300 anni:
  • Origine: Roma VII secolo a.C., 745 a.C.
  • Termine: morte di Giustiniano 565 d.C. (Corpus iuris civils)
  • Il diritto romano è tra i diritti dell’antichità classica l’unico che fu scientificamente elaborato e solo Roma ebbe veri “giureconsulti” (giuristi, esperti di diritto)
  • È la matrice di molti sistemi privatistici di molti paesi mondiali e del nostro Diritto Privato, il vigente Codice Civile.
  • IUS: corrisponde alla comune parola “diritto”.
  • Uso termine: diritto oggettivo (ius civile, ius gentium); diritto soggettivo ( ius utendi); significato di “potestà”.
  • Anticamente: indicato come il “luogo del giudizio”
  • Età postclassica: indicava globalmente la giurisprudenza classica.
  • Significato più usato: situazione giuridica soggettiva di un rapporto giuridico:
  • Attiva: diritto soggettivo
  • Passiva: corrispondente obbligo.
  • Diritto Privato: diritto che regola i rapporti tra individui (ius privatum)
  • Diritto Pubblico: regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività e degli interessi pubblici (ius publicum)
  • Periodi della storia del diritto romano:
  • Età arcaica
  • Età preclassica
  • Successivamente: proprietas (proprietà)
  • Ius civile: riguarda solo i cives (cittadini) romani; le fonti erano: mores, leges e interpretatio pontificale; comprende lo ius Quiritium, ma è più ampio; vennero riconosciute nuove posizioni giuridiche: le obbligazioni. L’obbligatorietà che ha il debitore verso il creditore è espressa con il verbo “oportere”. ETÀ PRECLASSICA:
  • Periodo: III secolo a.C. a 27 a.C.: apice e crisi della repubblica. Ha inizio con le guerre puniche (264 a.C.). Roma si estende.
  • Caratteri IUS: riconoscimento e tutela dei nuovi negozi giuridici per esigenze di commercio; tali negozi erano utilizzati anche dai non cittadini (peregrini) ; il diritto dell’età preclassica perde la povertà della struttura tipi dell’età arcaica.
  • FONTI: mores, leges, plebisciti (deliberazione presa dall’assemblea della plebe), leges rogatae.
  • Pontefici: persero il monopolio della conoscenza e interpretazione del diritto. Maggiore ruolo del pretore e della giurisprudenza laica.
  • Giurisprudenza: i pareri espressi dai giuristi erano considerati ius, o meglio fonte del ius civile. Giurista oggi: privato che interpreta una norma, ma la sua opinione non è vincolante. I primi giuristi furono i pontefici; poi vennero i laici con attività consultiva, insegnamento e opere giuridiche (vocabolario tecnico). Giuristi più noti: Giunio Bruto, Publio Mucio, Manio Manilio (“fondarono” lo ius civile). Nell’età preclassica si affianca allo ius civile e si contrappone il “diritto onorario”.
  • Ius civile: maggiore importanza allo ius civile: tutela giudiziaria ed efficacia giudiziaria a nuovi negozi giuridici compiuti dai cittadini romani e dai peregrini. Il giudice doveva valutare la bona fides: il giudice chiamato a decidere su una lite insorta tra le parti doveva valutare secondo la buona fede i doveri del debitore.
  • Ius gentium: erano i negozi giuridici compiuti dai cittadini romani e dai peregrini. Era parte integrante del ius civile.
  • Ius Honorarium: diritto risultante dall’attività creativa di alcuni organi giurisdizionali (pretori urbani e peregrini, edili curuli, governatori delle province, magistrati con carica annuale).
  • Pretore urbano: (367 a.C.) magistrato cum imperio; compiti: dicere ius
  • Pretore peregrino: (242 a.C.) istituito più tardi per aumento traffici commerciali; compito: dicere ius tra cittadini romani e stranieri (peregrini) o tra stranieri. Pari dignità pretore urbano.
  • Edili curuli: magistrato incaricato della cura dei templi e degli edifici pubblici. Magistrati sine imperio; compito: cura annonae e poteri di vigilanza sui mercati e relativa giurisdizione.
  • Governatori provinciali: attività giurisdizionale delle province dei territori di Roma.
  • Magistrati: attività edittale. Editto: ordinanza emanata da una pubblica autorità. Quindi ius honorarium = ius pretorio: da pretore urbano che emanava un editto con durata di 1 anno (come la sua carica) con un programma che indicava le promesse di strumenti giudiziari e i provvedimenti che avrebbe emanato. I pretori successivi confermavano l’editto del precedente pretore, creando gradualmente un nucleo edittale che si trasmetteva: fu l’edictum tralaticium. ETÀ CLASSICA
  • Periodo:. Dalla fine della repubblica romana e all’avvento del principato di Ottaviano Augusto (27 a.C.) inizia l’età classica. Termina con l’abdicazione di Diocleziano (305 d.C.). Aspetto costituzionale: no repubblicano e no monarchico, sopravvivono formalmente organi repubblicani cui si contrappongono princeps e i suoi funzionari. Espansione di Roma e società romana.
  • FONTI:
  • aumento delle fonti: senatoconsulti e costituzioni imperiali
  • estinzione attività legislativa del popolo
  • il pretore perde il carattere innovativo del ius
  • Editto perpetuo: 130 d.C., Salvio Giuliano, su incarico d’Adriano, fa il testo definitivo dell’editto pretorio → editto perpetuo
  • Institutiones: divisa in 4 libri; sono la parte più breve e semplice della compilazione; sono scritte in forma di discorso diretto; hanno funzione didattica.
  • Digesta: divisa in 50 libri; è la parte di maggior pregio e grandezza del Corpus Iuris. È un’antologia giuridica.
  • Codex: diviso in 12 libri ; contiene le costituzioni di diritto privato di Giustiniano
  • Novellae: sono le costituzioni di Giustiniano raccolte dopo la sua morte.
  • Fonti di cognizione pregiustinianee:
  • Istituzioni di Gaio: scoperte a Verona nel 1816 e sono formate da 4 libri (cose, persone, azioni)
  • Codice Teodosiano: fatte nel 438 da Teodosiano II; diviso in 16 libri; conteneva le costituzioni imperiali ordinate per materia da Costantino a Teodosio II. LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO (di Matteo Marrone) CAPITOLO 2: il processo PROCESSO PRIVATO E DIRITTO SOSTANZIALE
  • Processo privato: complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive attive. Procedimento:
  • Il singolo soggetto privato dà l’impulso per l’accertamento ed interviene un organo pubblico, l’organo giudiziario.
  • Diritto sostanziale: norme primarie che regolano i rapporti tra uomini nella vita associata.
  • Azione: potere di promuovere in giudizio per far valere le proprie ragioni. Il titolare di quella pretesa ha il potere di dare avvio ad un processo per far valere le sue ragioni. Questo strumento si chiama Azione, actio. Ad ogni azione corrisponde un diritto soggettivo. Le actiones erano tipiche.
  • Tipi di processo nell’evoluzione giuridica romana:

A ) Le legis actiones dell’età arcaica B ) Il processo formulare C ) Le cognitiones extra ordinem dell’età classica D ) Il processo postclassico e giustinianeo.

LE LEGIS ACTIONES

  • Caratteristiche:
  • Unico processo privato utilizzato dai cittadini romani nell’età arcaica
  • In verità erano 5 riti processuali tra loro diversi ma per caratteristiche comuni:
  • Dichiarative: sacramenti, per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem. → Accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse
  • Esecutive: per manus iniectionem , per pignioris capionem. → Realizzazione di posizioni giuridiche certe.
  • Caratteristiche comuni:
  • La denominazione: legis actio
  • Solo per i cittadini romani
  • Oralità
  • Rigido formalismo (si esigeva la pronunzia di certe parole: certa verba)
  • La presenza di ambedue i litiganti
  • Partecipazione del magistrato con iuris dictio (responso). Questo ruolo fu sostituito in seguito dal pretore.
  • Procedimento:
  • Il pretore aveva il potere di emanare alcuni provvedimenti
  • I due contendenti dovevano essere presenti davanti al pretore e doveva essere cura dell’attore assicurare la presenza dell’avversario
  • Chiamata in giudizio “in ius vocatio”: atto privato nel quale una parte ingiungeva all’altra di seguirla dinanzi al magistrato. Non era possibile sottrarsi alla chiamata in giudizio: l’altra parte era autorizzata ad usare la forza per trascinarlo in giudizio.

di garanti (praedes) ritenuti più idonei. Questi garanti in caso di perdita della parte alla quale il magistrato aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa, avrebbero garantito la restituzione della cosa avversario insieme con i frutti maturati durante il processo. Fase apud iudicem

  • entrambe le parti dimostrano che la cosa gli appartiene
  • il giudice raccolte le prove doveva pronunziare su quali dei due sacramenta fosse: a. iustum (conforme a ius): è il sacramentum di chi fosse risultato essere proprietario della cosa b. iniustum (non conforme a ius): è il sacramentum dell’altro contendente c. il soccombente – perdente avrebbe pagato all’erario l’importo del sacramentum.
  • Legis actio sacramenti in personam:
  • Con tale legis si agiva per la tutela di posizioni giuridiche soggettive relative, in particolare i crediti.
  • Procedimento: Fase in iure
  • il creditore insoddisfatto agisce contro il debitore affermando (in iure) ciò che gli doveva
  • il debitore poteva: a. ammettere: confessio in iure, con conseguente interruzione del processo b. negare: le parti si sfidavano reciprocamente al sacramentum (stesso procedimento del sacramentum)
  • nel caso in cui il debitore persisteva con l’inadempimento, il creditore avrebbe esercitato la legis actio per manus iniectionem. LA LEGIS ACTIO MANUS INIECTIONEM
  • Tale legis aveva carattere esecutivo
  • Con essa si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi avesse fatto espressamente rinvio.
  • Poteva essere attuata per l’esecuzione di un giudicato (secondo le XII Tavole di Gaio)
  • Manus iniectio iudicati: il creditore che aveva a suo favore una sentenza (iudicatum) poteva dare esecuzione contro l’avversario ritenuto debitore di una somma di denaro. Con manus iniectio si procedeva sempre quando il debitore (iudicatus) dopo 30 gg dalla sentenza non avesse ancora pagato.
  • Iudicatus: era il confessus, colui che aveva ammesso il proprio debito (confessus pro iudicato est).
  • Con la manus iniectio si procedeva anche in situazioni riconosciute certe a priori:
  • Manus iniectio pro iudicato
  • Manus iniectio pura
  • Procedimento:
  • davanti al magistrato dovevano presentarsi creditore e debitore
  • il ruolo attivo inizialmente era del presunto creditore
  • Il creditore pronunciava, adottando un formulario rigidamente predeterminato (certa verba) , indicando l’importo e dichiarava la manum inicere, afferrando il debitore.
  • Il debitore poteva indicare un vindex (garante, difensore), grazie al quale:
  • Lo avrebbe sottratto dalla manum iniectio
  • Poteva negare il debito.
  • Se il debitore non avesse dichiarato nessun vindex, o nessun vindex venuto in suo favore, il pretore pronunziava:
  • L’addictio del debitore in favore del creditore
  • Il creditore avrebbe potuto trascinare presso di sé l’addictus e tenerlo in catene per 60 gg. LE ALTRE LEGIS ACTIONES
  • Legis actiones per pignoris capionem: esecutiva, no presenza magistrato e avversario, il creditore con pronunzia certa verba e prendeva in pegno le cose appartenenti al debitore
  • Legis actiones per iudicis arbitrive postulationem: dichiarativa, per crediti nascenti da stipulatio e per divisione di eredità e per divisione di beni comuni
  • Legis actiones per condictionem: dichiarativa, per crediti aventi ad oggetto:
  • Le due fasi con funzioni analoghe al processo per legis actiones, ma con una differenza:
  • Nel processo per legis actiones, le parti erano ammesse ad esprimere le loro ragioni solo nella fase apud iudicem
  • Nel processo formulare, sia nella fase in iure sia nella fase apud iudicem.
  • Introduzione della scrittura nel processo formulare. La chiamata in giudizio (ius vocatio):
  • Per assicurare la presenza dell’avversario si provvedeva con il ius vocatio.
  • Era un atto privato
  • Compiuto dall’attore il quale invitava l’altra parte a seguirlo dinanzi al magistrato
  • Nel processo formulare, se il vocatus si rifiutava di seguirlo in giudizio, l’attore non poteva far ricorso all’uso della forza, ma era infatti compito del pretore esercitare la coazione indiretta contro il vocatus che non avesse seguito l’attore.
  • Più avanti venne usato il vadimonium, che fece decadere in ius vocatio.
  • Nel vadimonium era lo stesso convenuto a promettere all’avversario di comparire dinanzi al magistrato nel giorno concordato. La fase in iure:
  • Venivano fissati i termini giuridici della lite
  • Presenza attore, convenuto e magistrato iuris dictio.
  • Il magistrato con la datio actiones approvava il testo della formula (detta anche iudicium – azione giudiziaria, causa, processo) concordata tra le parti e concedeva l’azione richiesta.
  • La FORMULA: era un breve documento scritto dove c’era
  • il nome del giudice
  • la futura sentenza
  • termini della controversia determinanti per la decisione
  • I magistrati giusdicente erano:
  • Pretore urbano
  • Pretore peregrino
  • Edile curule
  • Governatori provinciali
  • Tutti coloro che esercitavano giurisdizione sulla base dell’editto (maggiore importanza, l’editto del pretore urbano)
  • Dinanzi al pretore le parti manifestavano le proprie ragioni
  • L’attore indicava all’avversario la formula dell’azione che intendeva promuovere facendo riferimento all’albo pretorio (editio actionis) che riproduceva l’editto, dove erano indicati i diversi modelli delle formule.
  • Faceva seguito la postulatio actionis che era rivolta al pretore, nella quale l’attore chiedeva che si procedesse con l’azione indicata. (l’attore indicava la sue pretese)
  • Se il convenuto non ammetteva: dibattito informale tra le parti con la partecipazione del pretore. 1 ) Denegatio actionis: quando il pretore ritenesse infondata o iniqua la pretesa dell’attore. In questo caso la parte attrice rimaneva impregiudicata perché la denegatio non era una sentenza. 2 ) La formula e la datio actionis: spesso però il pretore dava l’azione; con la datio actionis dava il via al procedimento. 3 ) La litis contestatio: una volta che il pretore fosse stato d’accordo sul testo della formula compiva la datio actionis: la iudicium dabat, dava cioè l’azione richiesta autorizzando il procedimento sulla base della formula. a. L’attore recitava il contenuto: iudicium dictabat b. Il convenuto accettava: iudicium accipiebat c. Erano tutti degli atti volontari che costituivano la litis contestatio: i. Dare iudicium del pretore ii. Dictare iudicium dell’attore iii. Accipere iudicium del convenuto d. La litis contestatio: i. Presupposto indispensabile per dare un giudizio di merito ad una questione controversa ii. Aveva effetto preclusivo: non poteva essere ripetuta iii. Aveva effetto conservativo: qualunque evento successivo non l’avrebbe pregiudicata 4 ) L’indefensio: quando il convenuto assumeva un atteggiamento passivo di non collaborazione all’istituzione della lite (indefensio), il
  • certa: quando la pretesa era determinata
  • incerta: negli altri casi
  • demonstratio: indicava la causa, la fonte e i fatti che avevano dato vita alla pretesa; non tutte le formule avevano demonstratio e cioè non erano espresse; iniziava con la parola “quod” (poiché); era collocata prima dell’intentio.
  • condemnatio: invitava il giudice a condannare il convenuto, se sussistevano le condizioni nella stessa formula indicate, oppure ad assolverlo. Perché la condanna pecuniaria non superasse certe limiti, la condemnatio era integrata da una taxatio.
  • adiudicatio: era prevista solo nelle formule di azioni provvisorie ( actio communi dividundo) o azioni per il regolamento di confini (actio finium regundorum) e autorizzavano il giudice ad “aggiudicare” ai partecipanti alla comunione o ai confini. La praescriptio (titolo, intestazione, preambolo):
  • Poteva figurare nella formula
  • Era scritta prima della iudicis nominatio, con cui la formula vera e propria iniziava: da qui la denominazione. Era un rimedio che giovava l’attore. L’exceptio (eccezione, clausola):
  • Era un rimedio a favore del convenuto
  • Nella formula era inserita:
  • Prima della condemnatio
  • Dopo l’intentio.
  • Era una condizione negativa della condanna. Il giudice avrebbe dovuto:
  • Condannare il convenuto solo se le circostanze dedotte nell’exceptio non risultassero vere.
  • Assolvere il convenuto
  • Era richiesta dal convenuto stesso
  • Era inserita nella formula a richiesta del convenuto
  • L’exceptio era un rimedio pretorio, cioè un mezzo d’attuazione dell’equità pretoria volta a correggere lo ius civile.
  • Era diversa dalla denegatio actionis.
  • L’attore, dopo l’exceptio, poteva porre una replecatio, che se fondata avrebbe dato la possibilità al giudice di non tener conto dell’exceptio. Classificazioni delle azioni:
  • Le actiones era classificabili in categorie:
  • Azioni civili e azioni onorarie (spesso azioni pretorie):
  • Azioni civili: fondate sullo ius civile
  • Azioni onorarie: fondate sul diritto onorario.
  • L’appartenenza a quale tipo di categoria si stabiliva dall’intentio della formula, a seconda che essa la pretesa attrice apparisse o non fondata sullo ius civile.
  • Erano fondate sullo ius civile:
  • Appartenenti allo ex iure Quiritium
  • Spettanti ad uno ius
  • Obbligazioni a carico del convenuto espressa col verbo oportere.
  • Ogni altra pretesa era diritto onorario.
  • Il pretore:
  • Riproduceva nell’editto i modelli delle formule-tipo, sia civili che pretorie:
  • Le azioni civili: erano fondate nello ius civile e bastasse che l’editto le contemplasse
  • Le azioni pretorie: avevano fondamento in apposite clausole contenute nello stesso editto.
  • In sintesi: ogni azione pretoria presupponeva una promessa edittale.
  • IUDICIA BONAE FIDEI
  • Iudicia bonae fidei era tra le azioni civili.
  • Era un’azione in personam, nella cui intentio c’era scritto “oportere ex fide bona”(che esprimeva l’obbligazione del convenuto), in modo che il giudice fosse invitato a stabilire secondo i criteri di buona fede.
  • AZIONI PRETORIE a. Le azioni pretorie erano dei rimedi per riparare delle lacune dello ius civile. Potevano essere: i. Utiles (facevano rif. a ius civile)

l’autore dell’illecito con una pena che aveva funzione punitiva. o La pena poteva essere: Pecuniaria: era percepita dalla stessa vittima Corporale: veniva inflitta dalla vittima, e non ai suoi eredi; si comulava contro più responsabili, era civile o pretoria.

  • Azioni reipersecutorie: o Rem persequirum: si perseguiva la res, intesa come ogni interesse patrimoniale che si considerava leso. o La funzione era risarcitoria. o Le azioni reali erano tutte reipersecutorie, le azioni in personam no. Col passare del tempo le azioni penali tendevano ad unirsi sempre di più alle azioni reipersecutorie, facendo in modo che nascessero azioni “miste”: il diritto penale da diritto privato entra a far parte del diritto pubblico.
  • Nascono poi un tipo particolare di azioni penali: actiones noxalis: o Erano delle azioni penali che si esercitavano per gli illeciti commessi da soggetti a potestà: Schiavi Filis familias. o La formula era data come noxalis contro l’avente potestà, dominus o pater familias. Actio iudicati:
  • Era un actio iudicati, un actio in personam, che serviva per l’esecuzione della sentenza.
  • Aveva 2 presupposti: Condanna espressa in denaro Il fatto che il debitore non avesse adempiuto al pagamento entro 30gg.
  • L’atteggiamento del convenuto che si fosse opposto negando^ i presupposti dell’azione costituiva la condanna al doppio in caso di contestazione infondata. Procedure esecutive contro il iudicatus:
  • L’esecuzione contro il iudicatus poteva essere: o Personale: quando, nel caso di mancato pagamento, l’attore poteva tenere nelle proprie carceri il convenuto finché non avesse estinto il

debito o col denaro o con il lavoro. o Patrimoniale: si parla di bonorum venditio.

  • Era l’alternativa introdotta dal pretore all’esecuzione personale e avveniva così: o Missino in bona: il pretore immetteva il creditore nel possesso dei beni del debitore, funzione di custodia e conservazione o Proscriptio: con cui si dava notizia della procedura a tutti gli altri creditori, in modo di dar loro l’opportunità di intervenire. Se il debitore, trascorsi 30 gg dalla proscriptio senza che il creditore fosse stato soddisfatto, diventa infamis. o Nomina di curator bonorum: nominato dal pretore per gestire provvisoriamente il patrimonio del debitore. o Nomina di magister bonorum: nominato dai creditori per preparare la vendita all’asta dello stesso patrimonio e stabilire anche delle condizioni. o Bonorum venditio: la vendita veniva fatta quando venivano approvate le condizioni. Vinceva la gara e quindi acquistava in blocco in tutto chi offriva di pagare la più alta percentuale dei debiti: l’acquirente era detto bonorum emptor. Procedure esecutive in assenza di giudicato:
  • L’actio iudicati presupponeva un precedente iudicatum.
  • Si poteva in ogni caso dare luogo a procedure esecutive senza avere una precedente sentenza di condanna. Cessio bonorum e bonorum distractio :
  • Erano procedure molto severe sia l’esecuzione personale sia quella patrimoniale.
  • Esistevano delle eccezioni: o Al debitore insolvente, la cui insolvenza giuridica non era ugualmente imputabile l’insolvenza morale, si consentì la cessio bonorum, cioè la cessione volontaria di tutto il patrimonio ai creditori: era una procedura concorsuale nella quale veniva venduta all’asta e acquistati dei beni da un bonorum emptor, ma non una proscriptio e infamia. o L’esecuzione personale e l’infamia si risparmiarono in virtù di una disposizione dell’editto a taluni incapaci. In questi casi, il pretore nominava un curator bonorum, il quale provvedeva a soddisfare i