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Elementi di diritto civile, penale e biogiuridica
Tipologia: Appunti
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Elementi di diritto per i minori e la famiglia ( my library scrivi risorse elettroniche, banca dati, de giufree cliccare su striscia blu giufree e poi si cercano nelle ricerche codice penale). Due ambiti: civile e penale. Civile: (capacità giuridica, capacità di agire, responsabilità e rapporto genitori figli). Legge 184 (legge adozione e diritto fondamentale del minorenne, affidamento familiare, adozione nazionale e internazionale). Parte prevalentemente penale e biogiuridica (legge aborto, prevenzione, tecniche di procreazione, rapporto medico-paziente e fine vita). Penale: Cosa si intende giustizia in modo critico, limiti sistema penale e del modello di giustizia, cosa vuol dire fare prevenzione primaria e sanzioni, sistema normativo dei reati minorili, segreto professionale e accenni alle sanzioni previste in materia di tossicodipendenza. Corso basato su lezioni. Pagina docente didattica file sull’anno accademico 17-18 (sintesi cose fondamentali. My library risorse giuridiche: conoscenza leggi sito cattolica. Diritto penale: l’interrogativo : come agire sulle realtà negative?. Da questo interrogativo dipende il senso che diamo alla vita, il fatto che ci sia pace o guerra. Qual è l’immagine della nostra cultura che ha raffigurato? La bilancia. Lo stesso diritto penale da secoli se n’é fa l’espressione più tipica. Nel diritto penale, c’è qualche tentativo di superare l’immagine di giustizia della bilancia ma ancora non si è verificata del tutto. Non sempre sul piatto più in alto si mette il positivo, ma si mettono le sanzioni. A un atto negativo si corrisponde con un atto negativo. Il diritto penale prevede una modalità risposta ad un reato. Art 17 codice penale : ad ogni reato si risponde con una pena detentiva o a volte pecuniaria. Ad ogni reato si fa corrispondere una punizione detentiva. -Il codice penale continua a fornire sanzioni detentive perché c’è sempre la rappresentazione di giustizia secondo una bilancia. -Noi nella nostra cultura giudichiamo chi compie reato ma anche chi riteniamo non utile ai nostri interessi (avversario, concorrente). Incontrare realtà negative nella nostra realtà è all’ordine del giorno => Se si risponde al modello di giustizia negativo con un altro negativo io giustifico il mio agire negativo favorendo altri comportamenti negativi/di guerra. -Se la dinamica rimane quella di risposta al negativo con negativo il destino dell’umanità è quello della distruzione umana e questo rischio ha probabilità nel tempo di verificarsi.
criminalità di oggi avviene spesso per soldi ma difficile far comprendere all’opinione pubblica che esistono diversi tipi di politica criminale (strategia per affrontare il problema della criminalità). Come terzo momento, nell’ambito dei mezzi della politica criminale vi rientra il diritto penale: previsione di reati e pene. I reati e le pene dovrebbero essere solo un aspetto del diritto penale. La nostra visione della giustizia (Bilancia), ha prodotto un risultato deleterio. Meccanismo bilancia: per ogni reato si prevede una pena. Siccome si dà scontato che per ogni reato si prevedono pene di politica criminale se ne fa pochissima. In questa visione (bilancia) l’unico strumento prevalente sono le pene e i reati così dovrebbero diminuire ma non è così. Il diritto penale è stato visto come risposta unica alla risoluzione delle realtà negative. Bisogna chiedersi se la giustizia va pensata in un modo più complesso o si tiene questo schema? E se davvero si produce una prevenzione primaria? Favorisce un buon effetto preventivo per l‘intervento penale. Prevenzione generale: Distogliere i cittadini dal reato commesso. Intimidazione +consenso Prevenzione speciale: chi commette un reato non dovrebbe commetterlo più. Neutralizzazione+ intimidazione. Punta sul consenso. Prevenzione primaria: intervento prima che si sviluppi un reato. Il modello di giustizia basato sulla bilancia non favorisce la prevenzione primaria. Si agisce sui fattori che favoriscono la criminalità. Se ne fa poca perché incide su interessi e costa qualcosa a tutti. Rende più difficile fare evasione fiscale però è più trasparente e i pagamenti sono tracciabili. Richiede a tutti un impegno. Incide su egoismi e lassismi presenti nella popolazione. Con essa non si vincono le elezioni politiche (problema). -Livelli prevenzione primaria: educativo culturale e politico sociale
una determinata scelta. “Non ci è possibile dire l’ultima parola sulla consapevolezza interiore, perciò ci vieta di giudicare la consapevolezza interiore”. => il giudizio penale resta relativo sulla libertà umana. Distinzione tra persona e reato che è commesso, ci deve essere. -Se la giustizia risponde al negativo con negativo, non si capisce perché ciò vale solo per il male che è scritto nel codice penale, bisognerebbe farlo con tutto il male e non solo con ciò che è considerato reato. Bisognerebbe combattere anche il male che non comporta reati (piccoli mali). C’è tanto male rispetto a quanto c’è scritto nel codice penale. I l diritto penale non è il confine tra il male e il bene.(ostacolo alla prevenzione).
fare è contenere la durata della pena ( tasso alto di detenuti). Si torna a parlare di giusto merito, neutralizzazione e retribuzione negativo per negativo. -Il migliore punto di arrivo della visione neo conservatista della visone penale lo abbiamo nel 1975 con la legge Nazionale che consente di dare chance al detenuto. Alcune aperture dell'ordinamento penale sono state limitate per alcune categorie di detenuti. Oggi in tutto il mondo ce un movimento di minoranza completamente sconosciuto fino agli anni ’90. In tutto il mondo si parla per la prima volta della possibilità di rispondere al reato in modo diverso dal connetti reato e dato la pena ma si utilizza la giustizia restaurativa ( percorso progetto significati per il condannato per il apporto con la vittima è il ristabilimento di un rapporto con la società). Un percorso è impegnativo e implica la presa di scelte e coraggio. -L'idea della giustizia riparativa dopo il positivismo è importante perché mette in discussione il modo d reagire al reato. Anche il futuro della persona condannata è importante non solo come monitoraggio ma il percorso riguarda anche il detenuto è non solo la società. Su questo hanno favorito anche leggi internazionali (ad es. Mandela). Giustizia riparativa: se hai il coraggio do ammettere le tue responsabilità non sarai punito. Che cosa prevede il nostro Codice penale momento della condanna? -Il momento della condanna rimane collegato alla pena detentiva, salvo alcuni casi in cui si applica la pena pecuniaria ( pena legata al corrispettivo lasso temporale).
- ci sono nel nostro sistema giuridico dei fatti illeciti che hanno solo rilievo tra privati e non esteso al generale ( illecito civile, previsto un servizio che rende lo stato, giudice civile non obbligatorio). Il giudice non viene a cercarmi ma sono io a cercarlo. Se i due si mettono d'accordo si pagano solo le spese processuali e tutta la pratica si chiude. Il giudice si muove solo se ci sono delle persone senza tutela ( minori abbandonati..). La P.A mi può costringere a fare qualcosa purché rispetto la legge. - può accadere che alcuni illeciti possono essere pubblici e aderisce a un illecito di rilievo pubblico. Questo potere della P.A riflette il primo dei tre poteri dello stato cioè il potere esecutivo ( potere di rendere esecutiva la volontà del sovrano), che s esprime attraverso i pubblici funzionari e pubblici ufficiali. La P.A non è solo statale ma anche regionale e locale. Storicamente a un certo punto, si fa strada L’idea che il sovrano può obbligare solo nei casi previsti da una legge del parlamento ( potere legislativo). Se c'è una controversia tra privati emerge il potere giudiziario. Il giudice non è solo colui che dirime le disaccordie tra privati ma si occupa anche di condannare anche lo Stato e giudica anche il potere esecutivo è esercitato correttamente. Al vertice del potere esecutivo è dato dalle P.A. Al vertice del potere esecutivo c'è il governo.
Il legislatore fissa un limite discrezionalmente uno spazio eddittale minimo e massimo alla luce della presenza di circostanze aggravanti. L'art 133 finisce i criteri per fissare la pena da parte del giudice. Ci sono reati per cui la pena è fissa o casi in cui non c'è un minimo o massimo. L'ergastolo è una Pena fissa che non tiene conto dei criteri di discrezionalità. I criteri del 133 sono due:
Molte leggi sono seguiti da regolamenti con decreti legislativi; il regolamento specifica aspetti che sono già descritti dalla legge. Art 15:” elementi del trattamento”: dlgs 2 ottobre 2018: 1. Istruzione : resta sintomo della visione che in carcere ci sia gente non istruita, questa idea rimane oggetto dell’ordinamento penale; dobbiamo tenere conto che ci sono forme di criminalità che vengono commesse da persone che mettono in campo determinate competenze. In questo elemento, ci sono persone che commettono reati che invece sono istruite. 2. Lavoro: ponte tra istruzione e lavoro; qui ci sono delle norme dedicate al lavoro. Il lavoro dovrebbe essere fondamentale per i condannati perché poter lavorare corrisponde alla dignità della persona ed è importante perché il detenuto sente di poter contribuire con la famiglia al sostentamento; di lavoro ben remunerato, in carcere c’è ne ben poco. Il lavoro dovrebbe essere un diritto per il condannato. Il condannato, è privato solo del diritto di libertà; gli altri diritti rimangono salvaguardati e tutelati. 3. Religione: Se il trattamento implica una revisione della propria vita, ci sta anche una revisione del senso ultimo della vita; aspetto significativo per quello che dovrebbe essere un progetto dei propri stili comportamentali; questo implica, la valorizzazione della possibilità della persona di vivere la propria religiosità prevendo incontri religiosi e rispettando le prescrizioni della religione del detenuto. Non si può non considerare il fatto che in passato si usava la religione come fattore di ordine e come gestione per i detenuti 8carcere-monastero). In passato, allo stato non importava il riferimento alla religione se non per i controllo sociale. 4. Attività culturali e sportive. 5. Contatti con mondo esterno e con famiglie: carcere non come luogo di segregazione sociale; entra in carcere l’esterno e l’esterno entra in carcere. Art 17: prevede requisiti necessari per svolgere attività in carcere. In carcere, vi è la presenza di volontari in carcere. Il problema del volontariato in carcere è il tasso elevato di età. Sono ammessi a frequentare il carcere tutti coloro che hanno il parere favorevole del direttore del carcere (autorità amministrativa) e l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (magistrato di sorveglianza), che valutano le possibili affermazioni di contratto tra la società e il carcere e la disponibilità a operare in campo di rieducazione. Spesso, chi si inserisce in carcere, sono entità gia ampiamente conosciute. Consente di entrare in carcere senza aver commesso reato per fare rieducazione. Non ci si dimentica che i detenuti non hanno soldi e quindi i volontari contribuiscono alla sopravvivenza e alla salute dei detenuti. L’art 19: le opportunità di istruzione sono più consistenti rispetto all’aspetto lavorativo; in molti in carcere riescono ad accedere alle scuole medie e superiori; un numero di detenuti sono riusciti anche a laurearsi. L’art 20: Ai detenuti possono essere forniti corsi di formazione ed è possibile che in carcere si svolgono attività lavorative organizzate dallo Stato e da convenzioni con imprenditori privati. Esperienze lavorative di questo tipo sono in numero poco consistenti; in questo periodo si sono anche verificate agevolazioni fiscali per svolgere queste attività ma, in numero basso. Oggi, più che altro si svolgono attività per la comunità sociale (lavori insignificanti dal punto di vista della formazione e dalla spendibilità fuori dal carcere). Si svolgono i lavori interni in base a dei turni purchè possano guadagnare qualcosa (lavoro palliativo). Ad un detenuto, danno lavoro solo se ha una competenza davvero utile e se manca manodopera in un determinato settore. Si parla anche del lavoro di pubblica utilità: i detenuti possono prestare le proprie competenze per svolgere un lavoro volontario e gratuito. Lavoro non significativo per il tuo futuro. Lo stato non è in grado di fornire un lavoro serio, ma questo lavoro di pubblica utilità può per il detenuto, essere gratificante rispetto che oziare tutto il giorno. Questo lavoro, non da riqualificazione di nuove competenze ma da una gratificazione personale. Vi è un problema legato al lavoro: remunerazione da lavoratore libero o da lavoratore con ridotta remunerazione per far lavorare più persone?. L’art 21: possibilità di lavoro all’esterno; modalità attraverso la quale il detenuto viene ammesso a lavorare in un’unità produttiva esterna favorendo l’assunzione al lavoro esterno ad un unità di lavoro; si verifica l’affidabilità del detenuto e l’attuazione positiva agli scopi. Il magistrato di sorveglianza valuta se ci sono tutti i requisiti per poter dare questa possibilità. Se il detenuto si comporta bene, migliora la sua condizione di detenuto, altrimenti il detenuto sconta la sua pena con una rigidità formale e inoltre, viene guardato male anche dagli altri detenuti perché destabilizza le possibilità degli altri detenuti di ottenere benefici. L’art 30 ter: Concede permessi solo in casi urgenti ed eccezionali; concede permessi premio : configurati dalla legge come elemento del percorso di trattamento; non sono misure alternative cioè non cambia il tuo regime di esecuzione della pena; si tratta solo, di un elemento che contribuisce al percorso di rieducazione;
finito il permesso, tu continui a scontare la tua pena come prima. Oltre al lavoro di pubblica utilità, il detenuto può avere questi permessi che devono essere valutati dal magistero di sorveglianza. Il permesso premio viene dato massimo fino 15 giorni; ma per varie ragioni possono essere assegnati permessi premio maggiori per casi importanti e eccezionali. Nell’anno non si superano 45 giorni all’anno e per i minori non possono eccedere i 100 giorni all’anno. Parte integrante del trattamento e deve essere valutato con educatori e assistenti sociali e assistenti sociali del territorio. Puoi avere il permesso dopo aver espiato un quarto di pena. In alcuni casi quel quarto di pena diviene metà pena. Anche l’ergastolano dopo 10 anni possono beneficiare del permesso. L’art 35 bis : il detenuto è privato della libertà personale, ma non di tutti i suoi diritti. L’ordinamento penitenziario prevede una serie di diritti e il detenuto può proporre reclamo (art 5) a tutti (Stato, presidente giunta regionale, garante nazionale e locale per i diritti dei detenuti, al provveditore regionale). Il reclamo, è solo la possibilità di far presente una situazione. Nel 2013- 2014 si è introdotto il nuovo tipo di reclamo: 1. Applicazione di un provvedimento disciplinare 2. Violazione dei diritti riconosciuti dall’ordinamento penitenziario 3.Annullata la sanzione penitenziaria 4.Ricorso al magistrato di sorveglianza per l’adempimento della pena. Art 47: misure alternative che modificano il regime penitenziario: riguardano la durate della pena e la modalità di esecuzione della pena. Principio flessibilizzazione: In carcere non si riesce a fare programmi individualizzati. Quello che vivi durante l’esecuzione della pena, può variare e la pena può trasformarsi in una pena meno detentiva e può ridare la libertà. Art 54: Liberazione anticipata: consiste in ogni 45 giorni di mese di abbuono per ogni semestre. Al condannato a pena detentiva, che ha cooperato al processo di rieducazione è concessa una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Se collabori al processo rieducativo ti abbuonano la detenzione. Sei mesi perché il tuo atteggiamento può cambiare, questo fa si che il tempo in carcere trascorra velocemente rispetto al trascorrere del tempo reale. Naturalmente, il detenuto non vuole perdere i 45 giorni. Naturalmente lo Stato non riesce a mantenere ciò che dice nell’ordinamento penitenziario. Per lo Stato, è un patto interessato. Il detenuto, è in costante rapporto con la polizia penitenziaria che fornisce info alle altre figure e il detenuto ha paura di un cattivo esito nei 6 mesi. Noi dobbiamo poterci affidare a una polizia penitenziaria responsabile e fidata. Non è escluso nessun detenuto per mantenere la pace in carcere. Art 47: esecuzione in modalità parzialmente detentive o non detentive: 1. Affidamento in prova a servizio sociale può essere assegnato direttamente senza entrare in carcere. L’affidamento in prova e la detenzione domiciliare possono essere applicati anche durante l’esecuzione della pena o anche all’inizio della pena. Per applicarle si necessita del tribunale di sorveglianza che ha bisogno di conoscere la persona; inizialmente era previsto che l’affidamento per prova era in affido sociale per 3 anni in base all’osservazione della personalità ma questo, vanifica l’obiettivo dell’affidamento in prova. Per evitare, che il condannato entra in carcere, il regime è modificato. L’affidamento di prova, si concede quando il tribunale valuta come si è comportato il condannato dal periodo di commissione del reato e quando vuoi dare l’affidamento in prova. Il giudice del tribunale penitenziario, ha solo in mano la fedina penale del condannato. La cosa si specifica con l’art 3 bis ( affidamento in prova: assegnato da 3 a 4 anni e il tribunale di sorveglianza valuta solo l’ultimo anno dalla commissione del reato). Commi 5-8: affidamento in prova che consiste in un programma per il detenuto che deve rispettare cerchi obblighi e deve collaborare con il servizio sociale e, nell’ambito del progetto si da qualcosa anche alla vittima. Oggi, solo dopo la condanna si ha un progetto, sarebbe fantastico avere il progetto anche durante la condanna. Il programma sembra pensato come programma fatto di limiti ai quali i soggetti devono prestare attenzione; si spera che si apra a logiche di fare e non a logiche di limite. Si possono prevedere degli aiuti ai detenuti e si prevede una corresponsabilità sociale. Commi 9-10: riguardano l’affidamento in prova e al ruolo che hanno i servizi sociali (educatori e ass. sociali): L’educatore svolge un compito sia di aiuto che di controllo (compito in molti ruoli sociali). Nell’ambito dei servizi che operano a fianco del penale, la funzione del controllo è più importante perché consiste nel fare relazioni al giudice. Mentalità penalistica: prima controllo e poi aiuto, in realtà prima servirebbe aiuto e poi controllo. Comma 10: Controllo: magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. Il condannato o che si trova in carcere, deve sapere con trasparenza che gli educatori fanno delle relazioni su di loro. Il sapere che l’educatore fa relazione su di loro, condiziona il rapporto con i detenuti.
rilievo al tipo di reato che hai commesso. Non si limita a questo, crea 4 categorie: 1. Reati normali 2. Livelli di gravità 3. Reati di criminalità organizzata (prova del non permanere di legami con criminalità organizzata- rilievo a relazioni di polizia di sicurezza), 4. Tipologie di reati di ulteriore gravità, confini illogici, per accedere ai benefici sia necessaria la collaborazione di giustizia Art 41 bis : Si può derogare all’applicabilità per i reati che si si possono accedere ai benefici solo se collaborano. Evitare che si fa comandare dal capo mafia. Il ministro della giustizia ha facoltà di sospendere l’applicazione della legge sul trattamento rieducativo. Si evita, che queste sospensioni vengono applicate con un intento puramente retributivo. Bisogna evitare che non ci siano solo effetti sui gregari o sui boss. Necessario riportare la possibilità di decidere al giudice e non più al ministro di giustizia. 14-11-18 : Fino al 1975 l’idea era che il compito del giudice finisse al momento dell’assegnazione della condanna e il condannato poi veniva affidato al direttore del carcere che farà scontare la pena. Noi, abbiamo visto, che l’ordinamento penitenziario oggi prevede che durante l’esecuzione della pena ci sono molte decisioni da prendere. Oggi, c’è un programma di trattamento da eseguire. Nel 1975, viene previsto un giudice che si occupa delle decisioni da prendere nella fase esecutiva della pena (Magistratura di sorveglianza). Essa si articola in 1.magistrati di sorveglianza singoli e 2. Tribunale di sorveglianza (giudici di carriera 2 e 2 giudici esperti e giudici con-nominati ma non sono dipendenti dall’ordine giudiziario). Anche il tribunale per i minorenni hanno 4 giudici (2 di carriera e 2 giudici onorari). Nel tribunale dei minori, i 4 giudici non devono essere dello stesso sesso almeno 1 diverso sesso). Art 69: competenze del magistrato singolo di sorveglianza: vigilanza organizzazione degli istituti detentivi: attiva un procedimento davanti al tribunale di sorveglianza. Provvede sui permessi, provvede anche sul lavoro esterno al carcere, provvede anche sulla misura alternativa che incide sulla durata della pena ( liberazione anticipata). Interfaccia diretta giudiziaria per il detenuto. Art 70: competenze tribunale di sorveglianza: competente per le misure alternative, tranne che per la liberazione anticipata (ogni 45 giorni a semestre). Composto da magistrati e esperti (possono anche far parte dell’equipe di osservazione della personalità). Novita 1975: La fase di esecuzione della pena sia supportata dal servizio sociale. Da un lato gli educatori e dall’altro gli assistenti sociali Art 80: presso i carceri operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dall’Uepe. Gli educatori partecipano all’osservazione di gruppo dei detenuti e coordinano l’azione con tutta l’equipe, in attesa di poter eseguire un trattamento educativo. Svolgono attività di sostegno anche nei confronti dei condannati in custodia cautelare (coloro che ancora non sono condannati). L’amministrazione penitenziaria, si avvale anche di personale incaricato esterno (professionisti esperti in: psicologia, servizio sociale, pedagogia, criminologia clinica, psichiatria). Un educatore, è raro che faccia i concorsi per entrare in carcere, ma gli educatori possono entrare a fare parte dell’equipe sulla base di un contratto da liberi professionisti. Art 72: descrive i compiti dell’uepe ( ufficio esecuzione pene esterno). L’uepe verifica se sussistono le condizioni per applicare le misure alternative. C’è un incontro tra educatori e assistenti sociali. Controllano l’esecuzione dei programmi agli ammessi alle misure alternative e possono contribuire alla consulenza ia inferiore durante il trattamento. L’educatore, attraverso le sue relazioni sul trattamento fornisce i materiali per valutare se ci sono le condizioni per applicare le misure alternative. Gli assistenti sociali, seguono il detenuto nel percorso insieme alle relazioni con gli educatori (aiuto e controllo ai sottoposti a misure alternative). Gli assistenti sociali, dovrebbero occuparsi anche del reinserimento sociale del condannato. ->Sistema penale minorile: Non c’è un diritto penale autonomo, non c’è codice penale per i minorenni; si applicano le stesse regole riguardanti gli adulti. Il codice penale. Prevede benefici molto modesti. Solo con il testo normativo del 1988 che si sono aggiunte delle differenze molto più marcate rispetto a quanto era previsto dal codice penale. I benefici a favore dei minorenni sono 3: 1. Sospensione condizionale : pena sospesa detentiva fino a 3 anni; 2. Perdono giudiziale : riguarda le condanne fino a 2 anni, se il minorenne è incensurato (se il giudice che il reato ci sia, ma la pena detentiva possa essere meno di 2 anni, il giudice può dichiarare il perdono: riconosciuto autore di reato ma poi perdonato e non considerato colpevole). Il perdono giudiziale, previsto all’art 169 del codice penale (modificato nel 1934 con la legge istitutiva del tribunale dei minorenni). Perdono giudiziale limitato solo ai casi, in cui il massimo di pena per quei reati in cui la pena sia inferiore ai 2 anni. La riforma del 1934, dice che non importa il massimo di pena applicabile per un reato, l’importante che per un reato la pena sia inferiore ai 2 anni. 3. Art 98: Imputabile :
giuridicamente capace di intendere e di volere, chi nel momento del compimento del reato ha compiuto 14 anni fino ai 18 anni). La pena è diminuita obbligatoriamente. Quando la legge non specifica la diminuzione della pena, la diminuisce solo di 1 terzo. Il minorenne, può essere punibile, al compimento dei 14 anni. Non imputabile : il minore di anni 14 che commette reato, può essere assoggettato di misure di sicurezza. 1988: Introduzione nuovo codice di procedura penale; riguarda il modo in cui si compie un processo. Vengono introdotte delle norme specifiche sul processo minorile con il Dpr. 4.4.7 e 4.4.8. Per i minorenni si applicano le norme del 4.4.8. In realtà, questo testo non riguarda solo il processo minorile, ma riguarda anche le modalità nuove di risposta al reato. ART 1 : Tre novità rispetto agli adulti : 1. Disposizioni legate alla personalità del minorenne ( Lo studio della personalità centrale nel processo minorile). 2. Prevale l’esigenza educativa; processo finalizzato alle esigenze educative del minorenne (minorenne ancora in fase evolutiva e di formazione). 3. Il giudice, illustra al minorenne, il significato delle attività processuali e il contenuto delle decisioni (per i minorenni c’è spazio per il dialogo). Art 6:: servizi minorili: Oltre all’Uepe ci sono i servizi minorili dell’USSM (ufficio di carattere di afferenza all’amministrazione della giustizia). L’USSM, ha un ambito ampio. I servizi minorili, prendono in carico il minorenne durante tutto l’iter del processo e questi servizi lavorano in equipe con i servizi degli enti locali che dovranno occuparsi del minorenne che ha avuto guai con la giustizia. Nel processo per adulti le figure sono l’accusa, la difesa e il giudice in mezzo. Si può costituire nel ruolo del processo, la parte offesa (che non necessariamente è la vittima diretta del processo). Anche la parte offesa dal reato, può essere presente nel processo attraverso un avvocato di parte civile. Il fine della presenza della parte offesa, è ottenere il risarcimento del danno subito (parte civile). Spesso, l’avvocato di parte civile, è ancor più cattivo perché condanna maggiormente l’imputato. L’art 10 : prevede che nel processo minorile, non ci può essere la parte civile, quindi la parte offesa (per evitare le pene piu dure). La parte offesa, andrà in un processo civile e quindi dal giudice civile; il ragazzo si becca la pena ma chi paga sono i rappresentanti del ragazzo. Art 9: Per il processo minorile, è centrale la valutazione della personalità. L’accusa e il giudice, acquisiscono elementi circa le condizioni, le risorse: personali, culturali, sociali del minorenne al fine di accertare il grado di responsabilità, di valutare la rilevanza sociale del reato e di applicare tutte le misure di risposta al reato. Il giudice, non può disporre nulla se non effettua lo studio della personalità. Il giudice e il pubblico ministero, non hanno vincoli per disporre dei provvedimenti. Il giudice e il pubblico ministero possono sempre assumere info dagli esperti esterni e persone anche che abbiano avuto rapporti con il minorenne. Il sistema penale minorile, offre strumenti nuovi per rispondere al reato (art 28). Art 28: Sospensione processo e messa alla prova: Nel minorile, il giudice, per qualsiasi reato, può decidere di sospendere il processo e disporre la messa alla prova. La messa alla prova, disposta da un programma presentato dall’USSM, che fin dall’inizio del processo lo conosce. Ordinariamente, dura 1 anno ma può durare anche 3 anni. Se la prova va bene, il processo si riapre ma solo per dichiarare estinto il reato (senza condanna). Se la prova va male, il processo riapre con l’iter ordinario. La messa alla prova, viene disposta quando ancora non c’è una condanna (differenza fondamentale dall’affidamento in prova). Qui non si arriva, alla risposta retributiva del reato, ma si arriva al progetto educativo. Problemi: La norma non da criteri al giudice per decidere in quali casi continuare con il processo e quali no. Può esserci il rischio che non si assegna la messa alla prova di chi ne ha più bisogno; spesso le risorse sono mancanti o mal utilizzate; La messa alla prova, la assegni solo quando il giudice è convinto che non puoi assolvere il minorenne. Entra l’idea, di un diritto penale che promuove la riconciliazione. Di solito, il diritto penale per adulti, non promuove riconciliazione, ma separazione. Vi è la possibilità di attivare il dialogo tra chi ha commesso reato e la vittima del reato. I mediatori devono essere esperti per creare le condizioni idonee sia per la vittima sia per chi ha commesso il reato. Il diritto penale, nasce come strumento di divisione, ma in quello minorile, si cerca di ristabilire rapporti. Il diritto penale tradizionale, cerca di stabilire dei ponti solo durante l’esecuzione della pena. La mediazione, che avviene durante il processo offre un’occasione di riparazione e riconciliazione per i minorenni. La mediazione e l’art 9 del diritto penale minorile, danno possibilità al giudice di sperimentare una risorsa nuova, non presente nel dpr 4.4.8. In molti tribunali per minorenni, si è sperimentata la possibilità di utilizzare la mediazione come risorsa. La mediazione, avviene presso un ufficio di mediazione convenzionato con il tribunale. La preparazione dei mediatori, richiede spesso almeno 2 anni. La mediazione, è un luogo dove si può parlare in modo aperto e con sincerità perché i mediatori non riferiranno al giudice quello che l’imputato ha detto. Si supera la frase: “tutto ciò che dirai, verrà usato contro di te”; tutto ciò che viene detto sarà riservato; riferiscono al giudice un giudizio sulla qualità e una
giudizio imparziale. Il sistema moderno, vuole che sia distinta la figura del pubblico ministero che raccoglie le prove, rispetto al giudice o tribunale. La nostra Costituzione, ha voluto che anche i pubblici ministeri fossero magistrati come i giudici (potere giudiziario). Anche i pubblici ministeri, sono indipendenti come i giudici dal potere esecutivo/politico e cioè non dipendono dal governo. In molti paesi stranieri, il pubblico ministero è considerato un pubblico funzionario e quindi dipendente dal potere esecutivo. Il pubblico ministero, dovrebbe essere sullo stesso piano della difesa; ma in realtà il pubblico ministero in Italia è più vicino al giudice. Oggi, si sta verificando il fatto che un pubblico ministero possa svolgere i compiti di un giudice -> problema separazione carriere. Fase indagini: il pubblico ministero raccoglie le prove a carico dell’imputato. Se nella raccolta, si rende conto che l’imputato è innocente i deve fermare e anche la difesa fa lo stesso; e alla fine delle indagini, il pubblico ministero deposita il suo fascicolo (documenti che ha raccolto e che fondano l’accusa) e solo in quel momento sono conosciuti dalla difesa e nello stesso tempo, le prove saranno conosciute dal pubblico ministero quelle raccolte dalla difesa. Il Gup decide nelle indagini preliminari, che se le prove raccolte dal pubblico ministero insufficienti o scarse a motivare un’accusa fondata, il processo finisce. Oppure se, il Gup, insieme all’accusa, ritiene che le prove siano adeguate ad un’accusa fondata fa un rinvio a giudizio oppure termina il processo. Il gip è diverso dal Gulp purchè le indagini e le decisioni non siano condizionati dalla conoscenza previa della persona. Dibattimento: Le prove raccolte, dovranno essere rinnovate davanti al tribunale o davanti al giudice (corte d’assise). Una volta che l’accusa espone le prove e anche la difesa, ci sono le richieste dell’accusa (Pubblico ministero) e quantifica la condanna da chiedere e in seguito parla la difesa e avanza le sue richieste, e alla fine, l’ultima parola appartiene all’imputato. A quel punto, i giudici si ritirano in Camera di Consiglio per decidere (uno o più giorni). Durante la Camera di Consiglio i giudici non devono essere influenzati e rimangono in Camera di Consiglio anche a dormire e mangiare. Dopo la sentenza, i fatti possono solo essere discussi in appello e, in Cassazione non possono essere più discussi. Viene rimandata la sentenza in base al principio di diritto ad altri giudici in un’altra sessione di giudizio. ->La misura cautelare si applica dopo la condanna, prima della condanna la persona è innocente. Queste misure vengono applicate nei confronti di una persona che potrebbe essere innocente. Il codice di procedura penale, è abbastanza accurato nel definire in qali casi si possono prendere misure cautelari (custodia in carcere) o arresti domiciliari o obblighi di residenza o soggiorno o, il semplice divieto di espatrio. Il processo penale potrebbe avere una semplificazione: Attraverso i cosidetti riti speciali: La persona imputata può accettare un giudizio abbreviato: accettare che la sentenza venga fatta da un Gup senza che ci sia la fase di dibattimento. Si ha diritto hallo sconto di un 1 terzo di pena. Entra l’idea, che se vuoi usufruire della pienezza dei diritti difensivi, ti devi esporre a rischi di pena più elevata da scontare. Sono pochi, perché la difesa, fa conto che si arrivi a una prescrizione di un reato. Patteggiamento: Accordo con difesa per benificare di una sospensione o liberazione condizionale. Accettazione di una diminuzione di pena e quindi accordo per diminuire la pena. Giudizio immediato: prova certa e non richiede prove; il pubblico ministero non compie le indagini preliminari ma il pubblico ministero passa direttamente alla fase del dibattimento. Art 273 del codice di procedura penale: il requisito base è che devono sempre sussistere indizi gravi di colpevolezza Art 274: Descrive quali sono i tre presupposti alternativi che consentono l’applicazione di una misura cautelare (lettere a,b,c). A: pericolo di inquinamento delle prove; B : pericolo di fuga dell’imputato; C : quando sussiste il concreto e attuale pericolo che commette nuovi e gravi delitti. Le misure cautelari sono delicate perché limitano o privano della libertà personale di una persona ancora innocente. La pena, presuppone solo un accertamento della condanna e avviene dopo un processo. Un uso scorretto delle misure cautelari può colpire all’improvviso, senza che l’individuo lo sappia; le misure cautelari sono un po un trauma per chi ne sarà soggetto. Le misure cautelari, delegittimano subito la persona che compie reato nei confronti dei suoi cari, della sua professione. Il rischio di inquinamento delle prove, viene meno quando si ammette la responsabilità. Il rischio, è quello di ammettere anche quello che non si è commesso per
rimetterlo in libertà. *Non si può usare la custodia cautelare, come strumento di pressione psicologica e per garantire e forzare ad ammettere delle prove e confessi tutto. Le custodie cautelare, devono avere dei limiti ben precisi; per la custodia cautelare in carcere sono descritti all’art 303 del codice di procedura penale. Art 13: La libertà personale è inviolabile se non nei casi previsti dalla legge e per i casi motivati dall’autorità giudiziaria. L’Art 13. Vuole escludere la pubblica amministrazione (potere esecutivo. Es. autorità amministrativa). La Costituzione, ha voluto che si può essere arrestati solo da un giudice; non da una polizia che può essere condizionata da valutazioni politiche. Questo non è possibile, se un soggetto viene colto a compiere un reato in flaganza. ->Prescrizione del reato: Lo Stato, ha il potere di processare un soggetto, ma non può tenere un soggetto nell’incertezza di un giudizio; il processo si tiene entro un limite di tempo. Il governo, ha stabilito che una volta arrivati al processo di primo grado, i termini di prescrizione non ci siano più-> questo pone 2 problemi: 1. In Italia, il pubblico ministero non ha filtri per scegliere; il filtro lo fa la prescrizione in Italia; il pubblico ministero deve adottare dei criteri di priorità per scegliere quali processi compiere prima. 2. I processi che hanno una priorità bassa, vanno in prescrizione. Art 303 del codice di procedura penale : Rispetto ai reati di rilevante gravita: le misure cautelari non possono superare una certa durata (4 anni); se scattano i termini della misura cautelare, il soggetto ritorna in libertà; Rispetto ai reati di media gravità: le misure cautelari, si protraggono per 6 anni; il dpr 4.4. prevede specifiche misure cautelari per i minorenni (4 misure cautelari previste dall’art 20 al 24 ). 1. Custodia cautelare in carcere; 2. Collocamento in comunità (no per adulti); 3. Permanenza in casa; 4. Prescrizioni comportamentali. Per i minorenni, i tempi e la durata delle misure cautelari sono più ridotti rispetto agli uesto non è possibile in un reato adulti. Per i minorenni, i motivi sono solo il pericolo di gravi reati e l’inquinamento delle prove. Se il minore ha già compiuto 16 anni i tempi sono ridotti alla metà di un anno; invece se compiuti tra 14-16 anni i tempi divengono due terzi della pena. Si deve sempre dare precedenza ai processi nel quale c’è un imputato detenuto. La flaganza è un caso eccezionale per applicare queste misure cautelari e in caso di fuga, la polizia può agire in autonomia senza mandato del giudice (può arrestare ma devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria; se non vengono comunicati entro 48 ore non c’è un udienza di convalida da parte del giudice esse non avranno effetti). Art 380: Arresto obbligatorio in flaganza: c asi in cui la polizia può arrestare un soggetto. Art 386 : Illustra quello che deve fare la polizia: gli ufficiali che eseguono il fermo, ne danno informazione al pubblico ministero immediatamente (la persona non rimane presso la polizia senza che il giudice lo sappia). Il pubblico ministero entro quei 4 giorni, deciderà dove starà l’arrestato finchè ci sarà la convalida dell’arresto o meno. Art 383: quando l’arresto è obbligatorio; anche il singolo cittadino, se coglie un altro soggetto in flaganza può arrestare; l’arrestato entro un certo periodo deve consegnarlo alla polizia. Se non ci sono esigenze cautelari, la persona viene rimessa in libertà; altrimenti si applicano le misure cautelari. Per i minorenni, è abbastanza frequente il cogliere il minorenne durante il fatto in flaganza -Art 16 e seguenti del dpr 4.4.8: Art 18 : l’arresto è facoltativo, in caso si proceda all’arresto del minorenne riguarda solo reati particolarmente gravi; l’Art 18 prevede che le comunicazioni della polizia informa: 1. Il pubblico ministero; 2. I servizi minorili; 3. Genitori/tutori. La regola dell’art 18 è che, in attesa dell’udienza di convalida, il pubblico ministero indica il centro di prima accoglienza o comunità dove deve essere collocato il minorenne arrestato ove, necessità, il pubblico ministero può decidere di riaffidare il minore arrestato ai genitori che hanno l’obbligo di sorvegliare sul suo comportamento e non farlo scappare. Il pubblico ministero, entro i due giorni, interroga il minorenne. Se il minorenne arrestato e il pubblico ministero ritiene che non c’è necessità di richiedere l’applicazione di misure cautelari, allora il minore può subito essere rilasciato. L’art 18, chiama l’arresto, accompagnamento. Questo art, inverte la regola circa la decisione dove collocare il minorenne. La regola, è che il minorenne viene riaffidato ai genitori o tutore. Vengono invitati i genitori a presentarsi agli uffici di polizia per riavere in consegna il figlio entro 12 ore (Se non si sa come reperire i genitori, o non riprendono il minorenne o il genitore si rivela non idoneo a risolvere gli obblighi), il pubblico ministero inserisce il minore in un centro di accoglienza o in una comunità. ->Misure di sicurezza: Il codice penale, prevede come risposta sanzionatoria, la misura di sicurezza (provvedimento della scuola positivistica). Il codice Rocco del 1930 (codice penale italiano prima di quello
Art 90: Gli stati emotivi e passionali non escludono la non imputabilità. Si può escludere l’imputabilità quando diventa uno stato patologico. ->Requisiti necessari per cui ci sia un reato I reati consistono sempre in comportamenti umani descritti nella norma (condotta ); reati che consistono negli eventi ; qualche volta la condotta è libera e qualche volta descritta oppure omissiva (non fare). Bisogna tenere presente una regola: “ reato omissivo in propr io-> Anche i reati attivi possono essere attribuiti per omissione quando una persona aveva l’obbligo di impedire l’evento. L’obbligo giuridico deriva da un contratto o direttamente dalla legge. È necessario che ci sia un concetto di causalità di un evento. -Concetto di causalità : condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato (A condizione necessaria purchè B si verifichi). Si deve fare riferimento a leggi scientifiche già note per individuare una regolarità tra un certo antecedente e un conseguente. Per condannare una persona che livello probatorio si deve raggiungere? Ci vuole un livello di prova che deve essere un livello di certezza (non ci deve essere nessun dubbio che le cose stessero cosi). Ci sono molti casi, in cui la legge scientifica non è sicura al 100%; ma ci sono casi in cui vi è una legge statistica degli eventi. Escludendo le cause di ogni evento si arriva alle cause principali di un evento. Occorre che si realizzi un fatto storico che corrisponde al tipo di reato descritto nella norma dal legislatore. Art 1 del codice penale e costituzione: Principio di legalità: 1. Solo il Parlamento può introdurre una legge. 2. La legge può essere completata da un atto amministrativo 3. Tutto deve essere definito dalla legge. 4. Si vuole escludere il ruolo del potere esecutivo, la pubblica amministrazione e il governo (non possono descrivere le caratteristiche del reato). IL REATO DEVE ESSERE DESCRITTO SOLO DALLA LEGGE. Oggi, il Parlamento si fa trasmittente di pene sempre più alte. Il Parlamento, richiede una maggioranza di decisioni e la possibilità di discuterle. La riserva di legge, vorrebbe anche escludere che il giudice definisce i confini del reato. In questi anni, i giudici hanno applicato la legge in modo molto estensivo rispetto a ciò che il Parlamento diceva (concetti vaghi). Il giudice, non dovrebbe passare dall’ interpretazione della legge alla sua estensione. Ci deve essere un confine tra il ruolo di giudice e il ruolo della legge. I decreti legge e decreti legislativi sono, decreti che hanno la stessa forza di una legge. Il decreto Legge, deve essere promosso come legge entro 60 giorni. Nella legge delega, vengono iscritti tutti i principi che dovranno essere rispettati purtroppo, in questi anni se n’è abusato l’uso. 3. Il principio di determinatezza e materialità: Ciò che è reato deve essere descritto in maniera precisa, non con parole vaghe (il cittadino deve aver chiaro ciò che è bene e ciò che è reato. Il reato deve aver per oggetto dei comportamenti e dei fatti constatabili. Si può essere puniti solo per un fatto e non per la personalità individuale. La norma penale vale solo per il futuro, invece per il civile no. Principio esigibilità: Quando una persona si trova in una posizione troppo particolare, non le posso chiedere quello che chiedo agli altri-cioè extra. La responsabilità penale è personale; la Corte ha dato un’interpretazione, intesa come una responsabilità che non si ferma all’aver causato, ma che presuppone il rimprovero. No rimprovero se non c’è ne dolo ne colpa. ->Dolo e Colpa Dolo: reato doloso quando c’è la volontà di provocare quell’evento. Le condotte umane sono causate da un fine che si instaura nella mente e che io voglio raggiungere. Il dolo c’è quando il soggetto, tramite la sua condotta aveva la volontà, l’intenzione di causare l’evento. La prospettiva mentale era quella di causare l’evento, quindi dietro ad ogni condotta, c’è una prospettiva mentale (è una cosa reale, anche se non si vede, perché si cerca di realizzare concretamente quell’azione astratta). Il comportamento umano è un continuo succedersi di prospettive mentali, in funzione delle quali si cerca di tenere una condotta. Le condotte, quindi vanno distinte in base alle prospettive. Ma perché, nella mente di una persona si instaura una determinata prospettiva? Questo dipende dalla volontà. Colpa: Reato colposo quando la condotta è causata da un soggetto, in forza della violazione della regola di diligenza (regola finalizzata ad evitare quell’evento, ad es. limiti di velocità per evitare l’incidente). Nel reato colposo abbiamo una condotta che ha una certa prospettiva. Se invece la condotta non viola nessuna regola, non si tratta di un reato colposo. La condotta colposa quindi, dipende dall’imprudenza e negligenza del soggetto. Quando le regole sono scritte è più facile determinare la colpa o meno. Nel reato colposo rispondi, quando violando la regola, crei un danno. Piuttosto di dare pene pesanti, quando la condotta è già stata verificata, è utile che ci siano prima dei controlli sui comportamenti pericolosi. ->Il nostro codice penale prevedeva all’origine l’ipotesi di responsabilità oggettiva, senza dolo e senza colpa.
->Sentenza 3.6. 4. 1988: Ha riconosciuto l’esistenza e la non violazione del principio di colpevolezza, il quale dice che per punire è sempre necessario poter muovere un rimprovero al soggetto colpevole, basta che esso abbia causato o contribuito a causare un certo danno, occorre che gli possa essere mosso un rimprovero personale/soggettivo: