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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Università degli Studi di Brescia
IL REG. CE 593/2008 c.d. “ROMA I” IN MATERIA DI LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI
CONTRATTUALI
È in applicazione dal 17/12/2009
È il primo esempio di come l’attività dell’Unione europea nell’ambito della cooperazione
giudiziaria si sia sviluppata non solo in relazione ai conflitti di giurisdizione ma anche di
legge;
Non si applica alla Danimarca (che ha esercitato il diritto di «opting out»);
Tale regolamento ha reso un testo comunitario la Convenzione di Roma del 1980, che
resta applicabile alla Danimarca e ai contratti stipulati prima del 17/12/2009;
L’ art. 57 della legge 218 del 1995 richiama integralmente la Convenzione di Roma del 19
giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge
18 dicembre 1984, n. 975;
Secondo la dottrina prevalente, il richiamo dell’art. 57 L. 218/1995 alla Convenzione di
Roma è oggi esteso, in via di interpretazione, al reg. CE 593/2008, poiché l’art. 24 Reg.
stabilisce che esso sostituisce la Convenzione, e che ogni riferimento alla Convenzione si
intende fatto al regolamento. In caso contrario verrebbe meno l’intento del legislatore
italiano che con il richiamo contenuto nell’art. 57 l. 218/1995 intendeva uniformare la
disciplina nazionale con quella dell’UE
LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980: BREVI CENNI
ART. 3: SCELTA DELLA LEGGE: le parti possono scegliere la legge regolatrice del contratto.
Tuttavia per evitare la scelta di una legge straniera estranea rispetto agli elementi
economici del contratto si prevede che tale scelta non può limitare l’applicazione delle
norme imperative del Paese al quale conducono, al momento della scelta, tutti i dati di
fatto della relazione contrattuale;
ART. 4: ASSENZA DI SCELTA: in questo caso si applica la legge dello Stato con il quale il
contratto presenta il collegamento più stretto.
Per evitare l’ampio potere discrezionale del giudice nella determinazione, sono previste nei
parr. successivi alcune presunzioni;
ARTT. 5-6: NORME A FAVORE DI SOGGETTI CONSIDERATI DEBOLI: una scelta di legge non
può privare il consumatore o il lavoratore della protezione accordata delle norme
imperative della legge normalmente applicabile loro in mancanza di scelta;
ART. 7: ORDINE PUBBLICO: la legge regolatrice del contratto è sempre comunque limitata
dalla presenza di norme di applicazione necessaria del giudice investito della controversia
(lex fori) o dalla presenza di principi di ordine pubblico.
RAPPORTI FRA REG. “ROMA I”, DISCIPLINE SETTORIALI E ALTRE CONVENZIONI
RAPPORTI CON DISCIPLINE SETTORIALI MOLTIPLICATESI NEGLI ANNI: si tratta soprattutto
di direttive europee in tema di contratti di lavoro e consumatori.
Ai sensi dell’art. 23 del Reg. le norme del Reg. non pregiudicano l’applicazione delle
disposizioni di diritto UE che in materie particolari disciplinano i conflitti di legge nel
campo delle obbligazioni contrattuali;
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Università degli Studi di Brescia IL REG. CE 593/2008 c.d. “ROMA I” IN MATERIA DI LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ➢ È in applicazione dal 17/12/ ➢ È il primo esempio di come l’attività dell’Unione europea nell’ambito della cooperazione giudiziaria si sia sviluppata non solo in relazione ai conflitti di giurisdizione ma anche di legge; ➢ Non si applica alla Danimarca (che ha esercitato il diritto di « opting out»); ➢ Tale regolamento ha reso un testo comunitario la Convenzione di Roma del 1980, che resta applicabile alla Danimarca e ai contratti stipulati prima del 17/12/2009; ➢ L’ art. 57 della legge 218 del 1995 richiama integralmente la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975; ➢ Secondo la dottrina prevalente, il richiamo dell’art. 57 L. 218/1995 alla Convenzione di Roma è oggi esteso, in via di interpretazione, al reg. CE 593/2008, poiché l’art. 24 Reg. stabilisce che esso sostituisce la Convenzione, e che ogni riferimento alla Convenzione si intende fatto al regolamento. In caso contrario verrebbe meno l’intento del legislatore italiano che con il richiamo contenuto nell’art. 57 l. 218/1995 intendeva uniformare la disciplina nazionale con quella dell’UE LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980: BREVI CENNI ➢ ART. 3: SCELTA DELLA LEGGE: le parti possono scegliere la legge regolatrice del contratto. ✓ Tuttavia per evitare la scelta di una legge straniera estranea rispetto agli elementi economici del contratto si prevede che tale scelta non può limitare l’applicazione delle norme imperative del Paese al quale conducono, al momento della scelta, tutti i dati di fatto della relazione contrattuale; ➢ ART. 4: ASSENZA DI SCELTA: in questo caso si applica la legge dello Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. ✓ Per evitare l’ampio potere discrezionale del giudice nella determinazione, sono previste nei parr. successivi alcune presunzioni; ➢ ARTT. 5-6: NORME A FAVORE DI SOGGETTI CONSIDERATI DEBOLI : una scelta di legge non può privare il consumatore o il lavoratore della protezione accordata delle norme imperative della legge normalmente applicabile loro in mancanza di scelta; ➢ ART. 7: ORDINE PUBBLICO: la legge regolatrice del contratto è sempre comunque limitata dalla presenza di norme di applicazione necessaria del giudice investito della controversia ( lex fori ) o dalla presenza di principi di ordine pubblico. RAPPORTI FRA REG. “ROMA I”, DISCIPLINE SETTORIALI E ALTRE CONVENZIONI ➢ RAPPORTI CON DISCIPLINE SETTORIALI MOLTIPLICATESI NEGLI ANNI: si tratta soprattutto di direttive europee in tema di contratti di lavoro e consumatori. ✓ Ai sensi dell’art. 23 del Reg. le norme del Reg. non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni di diritto UE che in materie particolari disciplinano i conflitti di legge nel campo delle obbligazioni contrattuali;

✓ L’individuazione delle norme settoriali che prevalgono sul Reg. continuano ad essere demandate dall’interprete, non avendo il Reg. risolto il problema della sovrapposizione delle fonti UE. ➢ RAPPORTI CON ALTRE CONVENZIONI: A. Già CONCLUSE TRA STATI UE E STATI TERZI: ai sensi dell’art. 25 il reg. non osta all’applicazione delle convenzioni multilaterali sul conflitto di legge nel campo delle obbligazioni contrattuali di cui 1 o più Stati UE siano parte prima dell’adozione del reg.; questa soluzione trova la sua giustificazione nell’acquisto da parte dell’UE della competenza esterna a concludere accordi con gli Stati terzi nelle materie disciplinate dal Reg. B. CONCLUSE FRA STATI UE : tra gli Stati membri invece prevale il reg. su tutte le convenzioni concluse fra due o più Stati UE nelle materie disciplinate dal reg. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. “ROMA I” ➢ Il reg. SI APPLICA quando ricorrano contestualmente 3 condizioni (art. 1):

  1. quando ricorrano circostanze che comportino un conflitto di legge;
  2. Quando si verta in tema di obbligazioni contrattuali;
  3. Quando si tratti di obbligazioni in materia civile e commerciale: ➢ Sono invece ESCLUSE dall’ambito di applicazione le seguenti materie (art. 2):
  • questioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche;
  • obbligazioni derivanti da rapporti familiari o da rapporti che secondo la legge ad essi applicabile abbiano effetti comparabili comprese le obbligazioni alimentari (riferimento alle unioni civili registrate)
  • Le obbligazioni derivanti da assegni, cambiali, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili;
  • I compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
  • Nonché una serie di questioni inerenti il diritto delle società elencate alla lettera f). ➢ Quanto all’ambito SOGGETTIVO il reg. non si applica alla Danimarca, alla quale continua ad applicarsi la Convenzione di Roma CARATTERE ERGA OMNES DEL REG. ROMA I ➢ CARATTERE ERGA OMENS DEL REG. ROMA I : ai sensi dell’art. 2, il reg.: ✓ Non si applica solo alle situazioni in cui vi sia una qualche connessione con uno o più Stati membri dell’UE o se il diritto richiamato sia quello di uno Stato membro; ✓ Il Regolamento si applica anche se la legge designata NON è quella di uno Stato membro; ✓ Ciò garantisce il buon funzionamento del mercato interno, evitando il fenomeno del forum shopping , favorendo la certezza del diritto e la trasparenza legislativa ✓ Le norme interne di DIP sono interamente sostituite dal Reg.; ✓ Quindi gli Stati membri non possono assumere nuovi accordi con Stati terzi sulle questioni giuridiche del regolamento LA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO ➢ Il regolamento ha confermato la centralità del principio dell’autonomia contrattuale della volontà , cioè la possibilità data ai contraenti di scegliere la legge applicabile al contratto, già previsto nella Conv. di Roma del 1980; ➢ Ai sensi dell’ART. 3 del Reg.:l’AUTONOMIA DELLA VOLONTA’ è criterio di collegamento principale; ✓ Non è richiesto alcun contatto fra la legge scelta e il contratto, tuttavia bisogna motivare la scelta; ✓ le parti possono frazionare la scelta (c.d. depeçage ) cioè designare la legge applicabile a tutto o solo una parte del contratto;
  • Sono le norme imperative e la inderogabilità è posta a tutela della parte debole del contratto (v. art. 6 contratti con i consumatori e art. 8 contratti con i lavoratori);
  • Si applicano sia nelle fattispecie interne sia internazionali e il diritto straniero è escluso nella misura in cui presenti contenuti inconciliabili con gli obiettivi della norma imperativa. ➢ NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA:
  • V. art. 9 Reg.: norme che prevalgono non solo sulla legge scelta dalle parti ma anche sulla legge designata dalle norme del Reg. in mancanza di scelta;
  • La loro applicazione è imposta dal legislatore a priori rispetto alla individuazione della legge applicabile ed è indipendente dal contenuto di quest’ultima. LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: LA CONVENZIONE DI ROMA ➢ La Conv. di Roma al riguardo adotta il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’: si applica la legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, ➢ Si tratta di una nozione elastica e fluida che comporta un’opera di apprezzamento del giudice relativamente alla rilevanza swgli elementi del contratto; ➢ Acconto a tale criterio operano una serie di presunzioni: a) Presunzione generale: prestazione caratteristica: il contratto si presume presenti il collegamento più stretto con il Paese in cui la parte tenuta a fornire la prestazione ha, all’atto del contratto, la propria residenza abituale. b) Presunzioni speciali: per es., nei contratti che hanno per oggetto diritto reali il luogo di situazione degli immobili; per i contratti di trasporto la sede principale del vettore. ➢ L’art. 4, par. 5, tuttavia consente di tornare al principio di prossimità se il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro Stato. ➢ Spesso i giudici utilizzavano questa clausola, prima delle presunzioni, per applicare la lex fori. Molte critiche per la poca certezza. LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I Il reg. Roma I prevede una serie di criteri per i vari tipi contrattuali introducendo il criterio di prossimità come criterio di collegamento con carattere residuale, al riguardo rileva l’art. 4 del reg. che: ✓ fa salve le disposizioni di cui agli artt. 5-8 che prevedono regole speciali per alcune categorie contrattuali: trasporti, consumatori, assicurazioni, lavoro; ✓ Par. 1: elenca una serie di collegamenti specifici e autonomi per alcune tipologie contrattuali (lett. a-h ): ▪ contratto di vendita di beni: legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; ▪ contratto di prestazione di servizi: legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; ▪ contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile: legge del paese in cui l’immobile è situato; ma se contratto di locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi, legge del paese nel quale il proprietario ha la fisica residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese; LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ▪ contratto di affiliazione ( franchising ): legge del Paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale; ▪ contratto di distribuzione: legge del Paese nel quale il distributore ha residenza abituale; ▪ contratto di vendita di beni all’asta: legge del Paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;

▪ contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge. ➢ Il par. 2 introduce altre 2 ipotesi, prevedendo che si applichi la legge del Paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale. Si tratta di: ▪ Contratti non compresi nell’elenco del par. 1; ▪ Contratti misti, cioè che ricadono in più di una delle categorie di cui al par. 1. LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ➢ Il par. 2 introduce altre 2 ipotesi, prevedendo che si applichi la legge del Paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale. Si tratta di: ▪ Contratti non compresi nell’elenco del par. 1; ▪ Contratti misti, cioè che ricadono in più di una delle categorie di cui al par.1. ➢ Il par. 3 prevede infine che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso Paese. ➢ In questo caso dunque il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’ ha una funzione residuale LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ➢ Il par. 3 prevede che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso Paese. ➢ La legge del Paese che presenta il collegamento più stretto si applica anche quando la legge applicabile non può essere determinata secondo le indicazioni descritte (art. 4, par. 4) ➢ In questo caso dunque il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’ ha una funzione residuale. LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ➢ Il par. 3 prevede che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso Paese. ➢ La legge del Paese che presenta il collegamento più stretto si applica anche quando la legge applicabile non può essere determinata secondo le indicazioni descritte (art. 4, par. 4) ➢ In questo caso dunque il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’ ha una funzione residuale. LA DISCIPLINA SPECIFICA PER ALCUNE CATEGORIE DI CONTRATTO: A) TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI (ART. 5) Dall’art. 5 all’art. 8 il Re. Roma I prevede una disciplina specifica per alcune categorie di contratti, che entra in gioco quando la fattispecie rientri senza dubbio nella norma, in caso contrario si applica l’art. 4. ➢ TRASPORTO MERCI (art. 5, par. 1): ▪ quando le parti non abbiano effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella del Paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. ▪ Altrimenti, si applica la legge del Paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti ➢ Trasporto di passeggeri (art. 5, par. 2) ▪ quando le parti non abbiano effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese.

CONTRATTI DI LAVORO (ART. 8)

Ai sensi dell’art. 8 il criterio principale è costituito dalla volontà delle parti nel rispetto delle norme alle quali non è possibile derogare convenzionalmente; ➢ In caso di mancanza di scelta, sono previsti i seguenti criteri: ✓ luogo nel quale il lavoratore compie il lavoro; ✓ Luogo a partire dal quale i lavoratore compie il suo lavoro (questo criterio consente di applicare il reg. ai contratti dei marittimi e degli aeroportuali). ➢ Qualora tuttavia dalle circostanze risulti che il contratto di lavoro è più strettamente collegato con un altro Paese, si supera la legge individuata in base ai criteri precedenti e si applica il criterio del collegamento più stretto. CONSENSO E VALIDITA’ DEL CONTRATTO (ART. 10) ➢ Ai sensi dell’art. 10 l’esistenza e la validità sostanziale del contratto o di una sua disposizione sono disciplinate dalla legge che sarebbe applicabile in virtù del reg. se il contratto fosse valido. INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE, ESTINZIONE, INADEMPIMENTO E NULLITA’ DEL CONTRATTO ➢ Ai sensi dell’art. 12 la lex contractus individuata regola anche i seguenti aspetti: ▪ interpretazione del contratto, ▪ Esecuzione delle obbligazioni che discendono dal contratto; ▪ conseguenze dell’inadempimento totale o parziale del contratto; ▪ Estinzione dell’obbligazione; ▪ Conseguenze della nullità del contratto. ➢ Art. 13 CAPACITA’ DEI CONTRAENTI: non rientra nell’ambito di applicazione del reg. Tuttavia l’art. 13 prevede un’eccezione: ✓ Se i contraenti si trovano in uno stesso Paese l’incapacità derivante da una legge diversa da quella del luogo in cui il contratto è concluso non è opponibile alla controparte tranne nel caso in cui questa fosse a conoscenza dell’incapacità o l’avesse ignorata per imprudenza; ✓ Questa norma mira ad evitare che sia invocata l’invalidità di un contratto per incapacità al fine di nuocere alla controparte che non sapeva di aver concluso il contratto con un incapace REQUISITI DI FORMA DEL CONTRATTO (ART. 11) ➢ Ai sensi dell’art. 11 in relazione ai requisiti di forma del contratto sono contemplate due ipotesi. Contratti conclusi fra:

  1. SI TROVANO NELLO STESSO PAESE : si applica la legge che regola la sostanza;
  2. SI TROVANO IN PAESI DIVERSI : si applica: ✓ La legge che regola la sostanza; o ✓ La legge del Paese in cui le parti si trovano al momento della conclusione del contratto; o ✓ La legge della residenza abituale di una delle parti in tale momento. LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA (ART. 9) ➢ L’art. 9, par. 1, del Reg. contiene una definizione di norme di applicazione necessaria:
  • « disposizioni imperative il cui rispetto è ritenuto cruciale al Paese per un Paese ai fini della salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale ed economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento »
  • Tali norme prevalgono non solo sulla legge eventualmente scelta dalle parti, ma anche sulla legge individuata secondo i criteri oggettivi previsti dal regolamento.

➢ L’art. 9, par. 2, del Reg. prevede che il giudice può applicare la sua legge ( lex fori ) al posto della lex contractus quando le norme di quest’ultima siano incompatibili con le norme di applicazione necessaria. L’ORDINE PUBBLICO (ART. 21) ➢ Anche se potrebbe apparire come un ostacolo al funzionamento del mercato interno, l’art. 21 mantiene il limite dell’ordine pubblico in quanto a causa del carattere universale del Reg. potrebbe essere richiamata una legge di uno Stato terzo, con il conseguente potenziale ingresso all’interno degli ordinamento europei di istituiti non compatibili con i loro principi fondamentali; ➢ L’art. 21, tuttavia, stabilisce la contrarietà all’ordine pubblico del foro, come motivo di disapplicazione della legge straniera. ➢ Esso non contiene alcuni riferimento all’ «ordine pubblico dell’UE», mentre in relazione alle norme che non possono essere derogate convenzionalmente, di cui all’art. 3, vengono richiamate anche le norme dell’UE; ➢ Bisogna al riguardo ritenere che anche se tale espressione non compare nell’art. 21 non si può negare l’esistenza di norme dell’UE aventi natura di ordine pubblico. Sono quelle norme che tutelano principi e valori fondamentali dell’ordinamento UE, norme indispensabili per il funzionamento del mercato interno. LA GIURISDIZIONE Al di fuori dell’ambito dell’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea la giurisdizione è determinata dalle leggi nazionali di DIP, in quanto ammesse dagli stessi regolamenti ad operare in via residuale. ➢ Il criterio fondamentale usato nel previgente sistema di DIP era la cittadinanza. ➢ Nel sistema attuale, in adesione al principio di generale apertura ai valori giuridici stranieri e alla tendenziale equivalenza, rispetto a quelli italiani, riconosciuta ai processi stranieri, la cittadinanza del convenuto è scomparsa come criterio generale di giurisdizione, lasciando il posto a quello della residenza. ➢ Esso sopravvive per altro come criterio speciale in alcune particolari materie LA GIURISDIZIONE Al di fuori dell’ambito dell’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea la giurisdizione è determinata dalle leggi nazionali di DIP, in quanto ammesse dagli stessi regolamenti ad operare in via residuale. ➢ Il criterio fondamentale usato nel previgente sistema di DIP era la cittadinanza. ➢ Nel sistema attuale in adesion ➢ In Italia, È disciplinata nella L. 218 dall’art. 3, 2° comma per la giurisdizione contenziosa e dall’art. 9 per la volontaria.

  • ART. 3 : GIURISDIZIONE CONTENZIOSA sostituisce il criterio della cittadinanza italiana con quello della residenza, del domicilio o della presenza nello Stato di un suo rappresentante a stare in giudizio. Questo criterio generale può essere integrato con il ricorso, previsto in chiusura dell’art.3, delle norme nazionali relative all’attribuzione di competenza per territorio ai giudici dello Stato che si concreta con il ricorso soprattutto, in difetto di criteri applicabili al convenuto, alla residenza dell’attore, ai sensi dell’art. 18, 2° comma c.p.c.
  • ART. 9: GIURISDIZIONE VOLONTARIA IL REGOLAMENTO 1215/2012 SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L’ESEUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

trasportatore per il successivo inoltro al compratore, il quale, secondo la suddetta modalità prevista in contratto, ne accetta, in tal modo, la consegna, liberando il debitore dalla relativa obbligazione.

  • Secondo la CGUE non potendosi allo scopo utilizzare definizioni proprie del diritto nazionale (quale potrebbe essere, per il caso in questione, quella di cui all'art. 1510 cod. civ., comma 2), dalla cui applicazione rischierebbe di essere vanificata la finalità del Regolamento di introdurre l'autonoma ed unificante disciplina della materia è necessario fare ricorso, in tema di contratto di compravendita, alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 , che risulta applicabile in quanto disciplina aspetti non rientranti nel reg.
  • Secondo l’art. 31 della suddetta Convenzione, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci e sempre che il venditore non sia obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, l'obbligazione di consegna del venditore, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto dei beni, deve intendersi adempiuta con la consegna dei beni al primo vettore per la trasmissione al compratore. CRITERI SPECIALI ALTERNATIVI (ART. 7) ➢ Come si diceva, il regolamento offre la possibilità di avvalersi di criteri speciali alternativi al domicilio del convenuto. ➢ Ciò può avvenire nell'ambito delle competenze elencate dal regolamento: le competenze speciali elencate nell’art. 7. Tali fori sono: ✓ Azioni in materia contrattuale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
  • nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
  • nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. CRITERI SPECIALI ALTERNATIVI (ART. 7) ✓ Azioni in materia di illeciti civili dolosi o colposi , è davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; ▪ tuttavia qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, il luogo é davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile. ✓ In materia di recupero di un bene culturale (novità reg. 1215): autorità giurisdizionale del luogo in cui in cui si trova il bene quando viene adita l’autorità giurisdizionale ✓ In materia di esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata. ✓ In materia di trust : autorità giurisdizionale di domicilio del trust; ✓ In materia di pagamento del corrispettivo per l’assistenza e il salvataggio di un carico o di un nolo : autorità giurisdizionale del Paese in cui il carico è stato o avrebbe dovuto essere sequestrato CRITERI ESCLUSIVI (ART. 24) ➢ Indipendentemente dal domicilio del convenuto, nelle materie tassativamente elencate nell’art. 24, risulterà possibile adire esclusivamente il giudice individuato da tale norma.

➢ I fori esclusivi di cui all’art. 24 esprimono una connessione molto stretta fra il giudice e la controversia tanto che non è concesso all’attore alcuna scelta circa il giudice adibile. Essi sono:

  1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato, con talune eccezioni per i contratti di durata non superiore ai sei mesi.
  2. in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi , le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede.
  3. in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri , le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;
  4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli , le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati
  5. in materia di esecuzione delle decisioni , le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione LA TUTELA DELLA PARTE DEBOLI: A) I CRITERI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE (sez. 3) ➢ La tutela della parte che risulta in una posizione contrattuale sfavorevole è uno degli obiettivi principali della normativa UE nel settore DIP: ➢ Il reg. 1215 (sez. 3- 4 - 5)contiene discipline specifiche protettive per i contratti di: assicurazione; conclusi dai consumatori, lavoratori. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE: L’assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; b) in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione. LA TUTELA DELLA PARTE DEBOLI: A) I CRITERI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE (sez. 3) ➢ Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale , un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato. ➢ L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso , qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. ➢ In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l’azione esercitata dalla parte lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta. B) I CRITERI IN MATERIA DI CONTRATTI DEI CONSUMATORI (sez. 4) ➢ Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.

stesso titolo l’autorità giurisdizionale adita successivamente sospende il procedimento finché sia stata accertata la competenza de giudice adito per primo. ➢ Il momento determinante della lite è rappresentato (art. 32): ✓ dal deposito del decorso presso l’autorità giurisdizionale, qualora l’atto introduttivo del giudizio sia il ricorso. ✓ dalla notificazione dell’atto alla controparte, qualora l’atto introduttivo del giudizio sia l’atto di citazione LA LITISPENDENZA IN CASO DI PROROGA DI COMPETENZA (ART. 31) ➢ La modifica più importante introdotta dal Reg. 1215 in materia di litispendenza internazionale, riguarda il caso di PROROGA DI COMPETENZA ➢ Il nuovo regolamento prevede infatti che qualora sia instaurato un procedimento tra le stesse parti e riguardante la medesima causa dinanzi al giudice di uno Stato membro dotato di competenza esclusiva in forza di un accordo di deroga del foro (ex art. 25) , qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, seppure adita per prima, debba sospendere il procedimento fino a quando il giudice pattiziamente designato dalle parti dichiari di non essere competente (art. 31, par 2). ➢ Se il giudice designato dall’accordo accetta la propria giurisdizione in base all’accordo qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza. ➢ Si tratta di un’importante innovazione, con la quale il legislatore europeo ha inteso porre rimedio a una delle più significative criticità della disciplina previgente che permetteva alla parte che avesse per prima avviato un procedimento innanzi al giudice di un Paese membro nel quale i tempi della giustizia sono particolarmente lunghi, di bloccare l’azione successiva proposta davanti al foro designato contrattualmente dalle parti. ➢ l’art. 27 del reg. 44/01 prevedeva infatti che l’eventuale azione successivamente avviata di fronte al Tribunale effettivamente competente, quello originariamente concordato tra le parti nel contratto, venisse sospesa in attesa della decisione del Tribunale strumentalmente adito dal «contraffattore» in quanto doveva decidere sulla competenza. LA LITISPENDENZA FRA GIUDICI DI STATI UE E GIUDICI DI STATI NON UE (ART. 34) ➢ Per quanto riguarda invece la disciplina della litispendenza nei rapporti processuali fra giudici di Stati membri e giudici di Paesi terzi il nuovo regolamento ha previsto la possibilità la prima volta (Considerando 24 e art.34) che i Tribunali degli Stati Membri abbiano la facoltà di sospendere il procedimento presso di loro avviato qualora sia già stata instaurata una causa di fronte ad un Tribunale di uno Stato terzo (i.e. non EU), e ciò a condizione che a) siano opportune una trattazione e una decisione unica sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata, b) ci si attenda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso eseguita, nello Stato membro, e c) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. ➢ La sospensione può essere decisa su istanza di parte, o, ove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio. IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI (ART. 36 ss.) ➢ La decisione emessa in uno Stato membro è automaticamente riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. ➢ Ogni parte interessata può chiedere il diniego del riconoscimento di una decisione qualora sussistano i motivi di cui all’art. 45 (v. ultra).

➢ Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo. ➢ La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce: ✓ Copia autentica della decisione; ✓ Attestato redatto dall’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione compilato seguendo l’Allegato I al Reg. ➢ L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI (artt. 39 ss.) ➢ Rappresenta la novità più importante introdotta nel Regolamento. ➢ L’art. 38 del reg. 44/01, prevedeva che le decisioni emesse in uno Stato membro potessero essere eseguite in un altro Stato Membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive, tramite una procedura di exequatur , richiesta dalla parte interessata, bifasica di cui a prima inaudita altera parte. ➢ Il Regolamento 1215/2012 ribalta una simile impostazione, in quanto stabilisce che la decisione emessa in uno stato membro è eseguita in un altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna dichiarazione di esecutività se la decisione è già esecutiva nello Stato membro dove essa è stata emessa (art. 39). ➢ La parte interessata all’esecuzione deve limitarsi a produrre, alla Corte d’Appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita, una copia della decisione e un attestato riepilogativo della decisione redatto sulla base di un modulo allegato al Regolamento e debitamente sottoscritto (dalla cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza). ➢ Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto ➢ I giudici al riguardo potranno richiedere alla parte interessata una traduzione nella loro lingua, effettuata, ai sensi dell’art. 57 “ da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri ”. DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO E DINIEGO DELL’ESECUZIONE (artt. 45 ss.) ➢ Ai sensi deli artt. 45 ss. del reg. 1215 l’onere di opporsi all’esecuzione spetta al convenuto; ➢ Spetta al convenuto provare che esistono i motivi per il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione nello Stato membro “ricevente” previste dall’’art. 45 Reg. ➢ Per quanto riguarda i motivi ostativi all’esecuzione o al riconoscimento , nella sostanza, sono gli stesse del reg. 44/01 ovvero: contrarietà all’ordine pubblico di tale Stato membro, la mancata notifica della domanda giudiziale al convenuto rimasto così incolpevolmente contumace, l’eventuale contrasto tra la sentenza di cui si chiede l’esecuzione e altra sentenza, tra le stesse parti e con medesimo oggetto, emessa in precedenza nello Stato membro “ricevente” o in altro stato membro (art. 45). ➢ Ad essi però è stato aggiunto dal reg. 1215 la contrarietà della decisione alle disposizioni di cui alle sez. 3- 4 - 5, relative alla tutela della parte contrattualmente più debole (consumatore, assicurato, lavoratore). LE CONVENZIONI SULLA VENDITA INTERNAZIONALE ➢ La vendita internazionale è oggetto di sei Convenzioni tra le quali sono in vigore per l’Italia:

  1. Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite avente carattere internazionale di oggetti mobili corporali

➢ È una convenzione predisposta in ambito O.N.U., ratificata da un numero assai elevato di Stati europei e non europei (92 Stati parte) (V. www.lexmercatoria.org per elenco aggiornato) Essi comprendono 24 dei 28 Stati membri dell'Unione Europea (i mancanti sono Irlanda, Malta, Portogallo). Il Regno Unito non ne fa parte. Ghana e Venezuela hanno firmato, ma non ancora ratificato il trattato, che dunque non è in vigore in tali Stati. ➢ In Italia è entrata in vigore il 1° gennaio 1998; ➢ È una Convenzione di diritto materiale uniforme (che introduce un regime unitario nei vari Stati che l’hanno ratificata); Introduce una disciplina applicabile ai soli rapporti internazionali (vendite) e non a quelli interni per cui non deve essere nazionalizzata; ➢ Le versioni ufficiali sono 6: araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola. Quella che viene usata in italiano non è ufficiale ➢ Si compone di 4 parti:

  1. Ambito di applicazione e disposizioni generali (artt. 1-13)
  2. Formazione del contratto (artt. 14-24) 3.
  3. Disciplina del contratto (obblighi delle parti e rimedi per l’inadempimento (artt. 25-88)
  4. Disposizioni finali (artt. 89-101) ➢ Ricerca di un compromesso fra le varie famiglie di diritto (continentali o di civil law, common law, diritto islamico, etc.). Frequente utilizzazione del criterio della ragionevolezza (- certezza, + poteri della giurisprudenza in sede applicativa). LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: AMBITO DI APPLICAZIONE ➢ La Convenzione di Vienna (CVIM) del 1980 rende uniforme la disciplina della vendita intercorrente fra le parti che, a prescindere dalla nazionalità abbiano la sede dei propri affari in Paesi diversi ed avente per oggetto beni mobili corporali ➢ Sono dunque esclusi: titoli di credito, navi, aeromobili, energia elettrica, beni acquistati per uso personale, familiare o domestico; ➢ Si accoglie una nozione rilevante (estesa) di contratto di compravendita (art. 3) e distinzione rispetto ad altri contratti: sono considerate vendite, e quindi disciplinate dalla convenzione, i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione (art. 3, comma 1), LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: AMBITO DI APPLICAZIONE ➢ la Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi (art. 3, comma 2). ➢ Si applica a beni acquistati per uso commerciale o produttivo o professionale ➢ Non si applica alla compravendita dei beni di consumo che resterà soggetta alle norme di d.i.p. del giudice adito. ➢ la Convenzione ha la finalità di disciplinare la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore, mentre non si occupa, salvo esplicite eccezioni, della validità del contratto o delle sue clausole o degli usi, né degli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DEI BENI MOBILI ➢ In sintesi la CVIM si applica quando alternativamente: ▪ un contratto di vendita di beni mobili concluso fra due parti domiciliate in due Stati contraenti della CVIM; ▪ Quando le norme di d.i.p. del giudice adito portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente della CVIM.

ESEMPIO: un imprenditore italiano vende ad una società inglese alcune macchine industriali. Nel contratto non viene specificata la legge applicabile ma viene pattuita la giurisdizione esclusiva del giudice italiano (ex Reg. 1215/2012). Qualora insorgesse una lite la CVIM non sarebbe applicabile perché ratificata solo dall’Italia e non dall’Inghilterra. Quindi il giudice italiano dovrà andare a vedere la legge 218/95 che all’art. 57 (obbligazioni contrattuali) rinvia alla Convenzione di Roma e quindi al Reg. Roma I che tuttavia cede in favore della Convenzione dell’Aja del 1955 (dal Regolamento viene «fatta salva»). La Convenzione dell’Aja dispone norme di conflitto valevoli erga omnes che nel caso di specie rendono applicabile il diritto italiano. Ma la CVIM all’art. 1 lett. b) dispone che quest’ultima è applicabile quando le «norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Quindi il giudice italiano applicherà la CVIM e non le corrispondenti norme interne sulla vendita LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: DEROGABILITA’ ➢ Non è richiesta la forma scritta né alcun requisito di forma, potendo il contratto essere provato con ogni mezzo, mediante i testimoni. ➢ In base all’art. 6, la convenzione di Vienna in generale e le singole norme in essa contenute sono derogabili ad opera delle parti del contratto di compravendita. ➢ Le parti possono: a) escludere l'applicazione della Convenzione, b) derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni, con riserva delle disposizioni dell'art. 12 (si tratta dell’ipotesi in cui uno Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in conformità all'art. 96 della Convenzione con la quale abbia deciso di avvalersi della facoltà di richiedere la forma scritta, per la conclusione o la modifica o lo rescissione amichevole di un contratto di vendita, o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento), c) modificarne gli effetti LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: LA SUA INTERPRETAZIONE L’ art. 7 detta alcuni principi interpretativi: nell’interpretazione della Convenzione. In particolare si deve tenere conto (comma 1): ➢ del suo carattere internazionale, ➢ della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, ➢ di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale; ➢ eventuali questioni non risolte dalla Convenzione (comma 2) vanno risolte o estrapolando una norma o principio dal contesto complessivo della Convenzione (criterio interno), ovvero in base alla legge applicabile al contratto in base alle norme d.i.p. LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

  1. PROPOSTA : ➢ Si ha una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate quando l'offerta sia sufficientemente precisa e indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. ➢ Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle (art. 14, comma 1). ➢ Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario (art. 14, comma 2). LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
  2. REVOCABILITA’ DELLA PROPOSTA :

c) Possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello; d) Sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: GARANZIE PER VIZI MANCANZA DI CONFORMITA’ E GARANZIE PER VIZI DELLA COSA VENDUTA: ➢ Se il difetto di conformità esiste prima del momento del passaggio del rischio, allora sussiste la responsabilità del venditore : ➢ Lo stesso è responsabile anche dopo il passaggio del rischio se: a) Il difetto di conformità è dovuto ad inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione; b) Se il venditore ha garantito che “ per un periodo di tempoi beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso specifico o conserveranno le qualità e le caratteristiche determinate ” ➢ Spetta al compratore esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile; ➢ Il compratore perde il diritto di fa valere il difetto se non lo denunzia al venditore entro un ragionevole tempo dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo; ➢ Perde tale diritto se non lo denunzia al più tardi ento 2 anni dalla data in cui I beni sono stati effettivamente consegnati al compratore. ➢ Può farlo valere semore se il venditore ha taciuto i fatti di cui era a conoscenza che non ha rivelato al compratore CONVENZIONE DI VIENNA 1980: INADEMPIENZA DEL VENDITORE Se il venditore è inadempiente, il compratore può richiedere: ➢ L’adempimento delle obbligazioni non completamente eseguit e: al fine di conservare il contratto spetta al compratore la facoltà di accordare un termine supplementare al venditore inadempiente per l’esecuzione dell’obbligazione; ➢ La risoluzione del contratto in caso di inadempimento essenziale o di mancata consegna della merce entro un termine prorogato rispetto a quello originario; ➢ La riduzione del prezzo in proporzione al minor valore della merce consegnata Nella prassi si ottiene maggiore tutela con l’apposizione di apposite clausole contrattuali: ✓ Clausole penali: predefinite volte a sanzionare il venditore in caso di inadempimento: ✓ Clausole di eccessiva onerosità che prevedono una revisione del prezzo a causa per es di un apprezzamento della valuta di pagamento rispetto alla valuta del Paese del compratore; ✓ Il rilascio della garanzia di buona esecuzione del contratto (c.d performance bond) da parte del venditore a favore del compratore al fine di consentire a quest’ultimo di escutere l’importo dalla garanzia in casi in cui il venditore non rimedi ad una fornitura non conforme. CONVENZIONE DI VIENNA 1980: OBBLIGHI DEL COMPRATORE I principali obblighi del compratore sono: ➢ Prendere in consegna la merce mettendo il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna e adempiere alle formalità necessarie per il ritiro della merce; ➢ Pagare il prezzo fissato nel contratto nella moneta pattuita, secondo le modalità concordate nel luogo e nei tempi previsti; ✓ Se le parti non hanno concordato il prezzo e il contratti non contiene disposizioni che consentano di determinarlo si reputa che le parti abbiano fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per i beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato (art. 55); ➢ In mancanza di pattuizioni inoltre ai sensi dell’art. 57 il compratore deve pagare il prezzo al venditore:

a) Presso la sede d’affari del venditore; b) se il pagamento deve essere effettuato alla consegna dei beni odei documenti, nel luogo di tale consegna ➢ il venditore deve sopportare ogni aumento di spesa relativo al pagamento derivante dal mutamento della sua sede d’affari successivo alla conclusione del contratto CONVENZIONE DI VIENNA 1980: INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE ➢ In caso di inadempimento del compratore il venditore può : a) Fissare un termine ulteriore per l’adempimento fermo restando il diritto del venditore di chiedere un risarcimento danni subito per il ritardato pagamento; b) Chiedere la risoluzione del contratto ➢ L’art. 62 della Convenzione di Vienna consente al venditore di chiedere al compratore il pagamento del prezzo, la presa in consegna o l’adempimento delle altre sue obbligazioni ciò a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta quale ad esempio sarebbe la richiesta di risoluzione del contratto