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appunti di internazionale privato
Tipologia: Appunti
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Università degli Studi di Brescia IL REG. CE 593/2008 c.d. “ROMA I” IN MATERIA DI LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ➢ È in applicazione dal 17/12/ ➢ È il primo esempio di come l’attività dell’Unione europea nell’ambito della cooperazione giudiziaria si sia sviluppata non solo in relazione ai conflitti di giurisdizione ma anche di legge; ➢ Non si applica alla Danimarca (che ha esercitato il diritto di « opting out»); ➢ Tale regolamento ha reso un testo comunitario la Convenzione di Roma del 1980, che resta applicabile alla Danimarca e ai contratti stipulati prima del 17/12/2009; ➢ L’ art. 57 della legge 218 del 1995 richiama integralmente la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975; ➢ Secondo la dottrina prevalente, il richiamo dell’art. 57 L. 218/1995 alla Convenzione di Roma è oggi esteso, in via di interpretazione, al reg. CE 593/2008, poiché l’art. 24 Reg. stabilisce che esso sostituisce la Convenzione, e che ogni riferimento alla Convenzione si intende fatto al regolamento. In caso contrario verrebbe meno l’intento del legislatore italiano che con il richiamo contenuto nell’art. 57 l. 218/1995 intendeva uniformare la disciplina nazionale con quella dell’UE LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1980: BREVI CENNI ➢ ART. 3: SCELTA DELLA LEGGE: le parti possono scegliere la legge regolatrice del contratto. ✓ Tuttavia per evitare la scelta di una legge straniera estranea rispetto agli elementi economici del contratto si prevede che tale scelta non può limitare l’applicazione delle norme imperative del Paese al quale conducono, al momento della scelta, tutti i dati di fatto della relazione contrattuale; ➢ ART. 4: ASSENZA DI SCELTA: in questo caso si applica la legge dello Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto. ✓ Per evitare l’ampio potere discrezionale del giudice nella determinazione, sono previste nei parr. successivi alcune presunzioni; ➢ ARTT. 5-6: NORME A FAVORE DI SOGGETTI CONSIDERATI DEBOLI : una scelta di legge non può privare il consumatore o il lavoratore della protezione accordata delle norme imperative della legge normalmente applicabile loro in mancanza di scelta; ➢ ART. 7: ORDINE PUBBLICO: la legge regolatrice del contratto è sempre comunque limitata dalla presenza di norme di applicazione necessaria del giudice investito della controversia ( lex fori ) o dalla presenza di principi di ordine pubblico. RAPPORTI FRA REG. “ROMA I”, DISCIPLINE SETTORIALI E ALTRE CONVENZIONI ➢ RAPPORTI CON DISCIPLINE SETTORIALI MOLTIPLICATESI NEGLI ANNI: si tratta soprattutto di direttive europee in tema di contratti di lavoro e consumatori. ✓ Ai sensi dell’art. 23 del Reg. le norme del Reg. non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni di diritto UE che in materie particolari disciplinano i conflitti di legge nel campo delle obbligazioni contrattuali;
✓ L’individuazione delle norme settoriali che prevalgono sul Reg. continuano ad essere demandate dall’interprete, non avendo il Reg. risolto il problema della sovrapposizione delle fonti UE. ➢ RAPPORTI CON ALTRE CONVENZIONI: A. Già CONCLUSE TRA STATI UE E STATI TERZI: ai sensi dell’art. 25 il reg. non osta all’applicazione delle convenzioni multilaterali sul conflitto di legge nel campo delle obbligazioni contrattuali di cui 1 o più Stati UE siano parte prima dell’adozione del reg.; questa soluzione trova la sua giustificazione nell’acquisto da parte dell’UE della competenza esterna a concludere accordi con gli Stati terzi nelle materie disciplinate dal Reg. B. CONCLUSE FRA STATI UE : tra gli Stati membri invece prevale il reg. su tutte le convenzioni concluse fra due o più Stati UE nelle materie disciplinate dal reg. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. “ROMA I” ➢ Il reg. SI APPLICA quando ricorrano contestualmente 3 condizioni (art. 1):
▪ contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge. ➢ Il par. 2 introduce altre 2 ipotesi, prevedendo che si applichi la legge del Paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale. Si tratta di: ▪ Contratti non compresi nell’elenco del par. 1; ▪ Contratti misti, cioè che ricadono in più di una delle categorie di cui al par. 1. LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ➢ Il par. 2 introduce altre 2 ipotesi, prevedendo che si applichi la legge del Paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale. Si tratta di: ▪ Contratti non compresi nell’elenco del par. 1; ▪ Contratti misti, cioè che ricadono in più di una delle categorie di cui al par.1. ➢ Il par. 3 prevede infine che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso Paese. ➢ In questo caso dunque il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’ ha una funzione residuale LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ➢ Il par. 3 prevede che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso Paese. ➢ La legge del Paese che presenta il collegamento più stretto si applica anche quando la legge applicabile non può essere determinata secondo le indicazioni descritte (art. 4, par. 4) ➢ In questo caso dunque il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’ ha una funzione residuale. LA LEGGE APPLICABILE IN MANCANZA DI SCELTA: IL REG. ROMA I ➢ Il par. 3 prevede che se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un Paese diverso da quello determinato secondo le modalità che precedono, si applica la legge di tale diverso Paese. ➢ La legge del Paese che presenta il collegamento più stretto si applica anche quando la legge applicabile non può essere determinata secondo le indicazioni descritte (art. 4, par. 4) ➢ In questo caso dunque il PRINCIPIO DI PROSSIMITA ’ ha una funzione residuale. LA DISCIPLINA SPECIFICA PER ALCUNE CATEGORIE DI CONTRATTO: A) TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI (ART. 5) Dall’art. 5 all’art. 8 il Re. Roma I prevede una disciplina specifica per alcune categorie di contratti, che entra in gioco quando la fattispecie rientri senza dubbio nella norma, in caso contrario si applica l’art. 4. ➢ TRASPORTO MERCI (art. 5, par. 1): ▪ quando le parti non abbiano effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella del Paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese. ▪ Altrimenti, si applica la legge del Paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti ➢ Trasporto di passeggeri (art. 5, par. 2) ▪ quando le parti non abbiano effettuato la scelta della legge applicabile, si applica quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese.
➢ Ai sensi dell’art. 8 il criterio principale è costituito dalla volontà delle parti nel rispetto delle norme alle quali non è possibile derogare convenzionalmente; ➢ In caso di mancanza di scelta, sono previsti i seguenti criteri: ✓ luogo nel quale il lavoratore compie il lavoro; ✓ Luogo a partire dal quale i lavoratore compie il suo lavoro (questo criterio consente di applicare il reg. ai contratti dei marittimi e degli aeroportuali). ➢ Qualora tuttavia dalle circostanze risulti che il contratto di lavoro è più strettamente collegato con un altro Paese, si supera la legge individuata in base ai criteri precedenti e si applica il criterio del collegamento più stretto. CONSENSO E VALIDITA’ DEL CONTRATTO (ART. 10) ➢ Ai sensi dell’art. 10 l’esistenza e la validità sostanziale del contratto o di una sua disposizione sono disciplinate dalla legge che sarebbe applicabile in virtù del reg. se il contratto fosse valido. INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE, ESTINZIONE, INADEMPIMENTO E NULLITA’ DEL CONTRATTO ➢ Ai sensi dell’art. 12 la lex contractus individuata regola anche i seguenti aspetti: ▪ interpretazione del contratto, ▪ Esecuzione delle obbligazioni che discendono dal contratto; ▪ conseguenze dell’inadempimento totale o parziale del contratto; ▪ Estinzione dell’obbligazione; ▪ Conseguenze della nullità del contratto. ➢ Art. 13 CAPACITA’ DEI CONTRAENTI: non rientra nell’ambito di applicazione del reg. Tuttavia l’art. 13 prevede un’eccezione: ✓ Se i contraenti si trovano in uno stesso Paese l’incapacità derivante da una legge diversa da quella del luogo in cui il contratto è concluso non è opponibile alla controparte tranne nel caso in cui questa fosse a conoscenza dell’incapacità o l’avesse ignorata per imprudenza; ✓ Questa norma mira ad evitare che sia invocata l’invalidità di un contratto per incapacità al fine di nuocere alla controparte che non sapeva di aver concluso il contratto con un incapace REQUISITI DI FORMA DEL CONTRATTO (ART. 11) ➢ Ai sensi dell’art. 11 in relazione ai requisiti di forma del contratto sono contemplate due ipotesi. Contratti conclusi fra:
➢ L’art. 9, par. 2, del Reg. prevede che il giudice può applicare la sua legge ( lex fori ) al posto della lex contractus quando le norme di quest’ultima siano incompatibili con le norme di applicazione necessaria. L’ORDINE PUBBLICO (ART. 21) ➢ Anche se potrebbe apparire come un ostacolo al funzionamento del mercato interno, l’art. 21 mantiene il limite dell’ordine pubblico in quanto a causa del carattere universale del Reg. potrebbe essere richiamata una legge di uno Stato terzo, con il conseguente potenziale ingresso all’interno degli ordinamento europei di istituiti non compatibili con i loro principi fondamentali; ➢ L’art. 21, tuttavia, stabilisce la contrarietà all’ordine pubblico del foro, come motivo di disapplicazione della legge straniera. ➢ Esso non contiene alcuni riferimento all’ «ordine pubblico dell’UE», mentre in relazione alle norme che non possono essere derogate convenzionalmente, di cui all’art. 3, vengono richiamate anche le norme dell’UE; ➢ Bisogna al riguardo ritenere che anche se tale espressione non compare nell’art. 21 non si può negare l’esistenza di norme dell’UE aventi natura di ordine pubblico. Sono quelle norme che tutelano principi e valori fondamentali dell’ordinamento UE, norme indispensabili per il funzionamento del mercato interno. LA GIURISDIZIONE Al di fuori dell’ambito dell’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea la giurisdizione è determinata dalle leggi nazionali di DIP, in quanto ammesse dagli stessi regolamenti ad operare in via residuale. ➢ Il criterio fondamentale usato nel previgente sistema di DIP era la cittadinanza. ➢ Nel sistema attuale, in adesione al principio di generale apertura ai valori giuridici stranieri e alla tendenziale equivalenza, rispetto a quelli italiani, riconosciuta ai processi stranieri, la cittadinanza del convenuto è scomparsa come criterio generale di giurisdizione, lasciando il posto a quello della residenza. ➢ Esso sopravvive per altro come criterio speciale in alcune particolari materie LA GIURISDIZIONE Al di fuori dell’ambito dell’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea la giurisdizione è determinata dalle leggi nazionali di DIP, in quanto ammesse dagli stessi regolamenti ad operare in via residuale. ➢ Il criterio fondamentale usato nel previgente sistema di DIP era la cittadinanza. ➢ Nel sistema attuale in adesion ➢ In Italia, È disciplinata nella L. 218 dall’art. 3, 2° comma per la giurisdizione contenziosa e dall’art. 9 per la volontaria.
trasportatore per il successivo inoltro al compratore, il quale, secondo la suddetta modalità prevista in contratto, ne accetta, in tal modo, la consegna, liberando il debitore dalla relativa obbligazione.
➢ I fori esclusivi di cui all’art. 24 esprimono una connessione molto stretta fra il giudice e la controversia tanto che non è concesso all’attore alcuna scelta circa il giudice adibile. Essi sono:
stesso titolo l’autorità giurisdizionale adita successivamente sospende il procedimento finché sia stata accertata la competenza de giudice adito per primo. ➢ Il momento determinante della lite è rappresentato (art. 32): ✓ dal deposito del decorso presso l’autorità giurisdizionale, qualora l’atto introduttivo del giudizio sia il ricorso. ✓ dalla notificazione dell’atto alla controparte, qualora l’atto introduttivo del giudizio sia l’atto di citazione LA LITISPENDENZA IN CASO DI PROROGA DI COMPETENZA (ART. 31) ➢ La modifica più importante introdotta dal Reg. 1215 in materia di litispendenza internazionale, riguarda il caso di PROROGA DI COMPETENZA ➢ Il nuovo regolamento prevede infatti che qualora sia instaurato un procedimento tra le stesse parti e riguardante la medesima causa dinanzi al giudice di uno Stato membro dotato di competenza esclusiva in forza di un accordo di deroga del foro (ex art. 25) , qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, seppure adita per prima, debba sospendere il procedimento fino a quando il giudice pattiziamente designato dalle parti dichiari di non essere competente (art. 31, par 2). ➢ Se il giudice designato dall’accordo accetta la propria giurisdizione in base all’accordo qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza. ➢ Si tratta di un’importante innovazione, con la quale il legislatore europeo ha inteso porre rimedio a una delle più significative criticità della disciplina previgente che permetteva alla parte che avesse per prima avviato un procedimento innanzi al giudice di un Paese membro nel quale i tempi della giustizia sono particolarmente lunghi, di bloccare l’azione successiva proposta davanti al foro designato contrattualmente dalle parti. ➢ l’art. 27 del reg. 44/01 prevedeva infatti che l’eventuale azione successivamente avviata di fronte al Tribunale effettivamente competente, quello originariamente concordato tra le parti nel contratto, venisse sospesa in attesa della decisione del Tribunale strumentalmente adito dal «contraffattore» in quanto doveva decidere sulla competenza. LA LITISPENDENZA FRA GIUDICI DI STATI UE E GIUDICI DI STATI NON UE (ART. 34) ➢ Per quanto riguarda invece la disciplina della litispendenza nei rapporti processuali fra giudici di Stati membri e giudici di Paesi terzi il nuovo regolamento ha previsto la possibilità la prima volta (Considerando 24 e art.34) che i Tribunali degli Stati Membri abbiano la facoltà di sospendere il procedimento presso di loro avviato qualora sia già stata instaurata una causa di fronte ad un Tribunale di uno Stato terzo (i.e. non EU), e ciò a condizione che a) siano opportune una trattazione e una decisione unica sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata, b) ci si attenda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso eseguita, nello Stato membro, e c) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. ➢ La sospensione può essere decisa su istanza di parte, o, ove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio. IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI (ART. 36 ss.) ➢ La decisione emessa in uno Stato membro è automaticamente riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. ➢ Ogni parte interessata può chiedere il diniego del riconoscimento di una decisione qualora sussistano i motivi di cui all’art. 45 (v. ultra).
➢ Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo. ➢ La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce: ✓ Copia autentica della decisione; ✓ Attestato redatto dall’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione compilato seguendo l’Allegato I al Reg. ➢ L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI (artt. 39 ss.) ➢ Rappresenta la novità più importante introdotta nel Regolamento. ➢ L’art. 38 del reg. 44/01, prevedeva che le decisioni emesse in uno Stato membro potessero essere eseguite in un altro Stato Membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive, tramite una procedura di exequatur , richiesta dalla parte interessata, bifasica di cui a prima inaudita altera parte. ➢ Il Regolamento 1215/2012 ribalta una simile impostazione, in quanto stabilisce che la decisione emessa in uno stato membro è eseguita in un altro Stato membro senza che sia richiesta alcuna dichiarazione di esecutività se la decisione è già esecutiva nello Stato membro dove essa è stata emessa (art. 39). ➢ La parte interessata all’esecuzione deve limitarsi a produrre, alla Corte d’Appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita, una copia della decisione e un attestato riepilogativo della decisione redatto sulla base di un modulo allegato al Regolamento e debitamente sottoscritto (dalla cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza). ➢ Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto ➢ I giudici al riguardo potranno richiedere alla parte interessata una traduzione nella loro lingua, effettuata, ai sensi dell’art. 57 “ da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri ”. DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO E DINIEGO DELL’ESECUZIONE (artt. 45 ss.) ➢ Ai sensi deli artt. 45 ss. del reg. 1215 l’onere di opporsi all’esecuzione spetta al convenuto; ➢ Spetta al convenuto provare che esistono i motivi per il diniego del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione nello Stato membro “ricevente” previste dall’’art. 45 Reg. ➢ Per quanto riguarda i motivi ostativi all’esecuzione o al riconoscimento , nella sostanza, sono gli stesse del reg. 44/01 ovvero: contrarietà all’ordine pubblico di tale Stato membro, la mancata notifica della domanda giudiziale al convenuto rimasto così incolpevolmente contumace, l’eventuale contrasto tra la sentenza di cui si chiede l’esecuzione e altra sentenza, tra le stesse parti e con medesimo oggetto, emessa in precedenza nello Stato membro “ricevente” o in altro stato membro (art. 45). ➢ Ad essi però è stato aggiunto dal reg. 1215 la contrarietà della decisione alle disposizioni di cui alle sez. 3- 4 - 5, relative alla tutela della parte contrattualmente più debole (consumatore, assicurato, lavoratore). LE CONVENZIONI SULLA VENDITA INTERNAZIONALE ➢ La vendita internazionale è oggetto di sei Convenzioni tra le quali sono in vigore per l’Italia:
➢ È una convenzione predisposta in ambito O.N.U., ratificata da un numero assai elevato di Stati europei e non europei (92 Stati parte) (V. www.lexmercatoria.org per elenco aggiornato) Essi comprendono 24 dei 28 Stati membri dell'Unione Europea (i mancanti sono Irlanda, Malta, Portogallo). Il Regno Unito non ne fa parte. Ghana e Venezuela hanno firmato, ma non ancora ratificato il trattato, che dunque non è in vigore in tali Stati. ➢ In Italia è entrata in vigore il 1° gennaio 1998; ➢ È una Convenzione di diritto materiale uniforme (che introduce un regime unitario nei vari Stati che l’hanno ratificata); Introduce una disciplina applicabile ai soli rapporti internazionali (vendite) e non a quelli interni per cui non deve essere nazionalizzata; ➢ Le versioni ufficiali sono 6: araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola. Quella che viene usata in italiano non è ufficiale ➢ Si compone di 4 parti:
ESEMPIO: un imprenditore italiano vende ad una società inglese alcune macchine industriali. Nel contratto non viene specificata la legge applicabile ma viene pattuita la giurisdizione esclusiva del giudice italiano (ex Reg. 1215/2012). Qualora insorgesse una lite la CVIM non sarebbe applicabile perché ratificata solo dall’Italia e non dall’Inghilterra. Quindi il giudice italiano dovrà andare a vedere la legge 218/95 che all’art. 57 (obbligazioni contrattuali) rinvia alla Convenzione di Roma e quindi al Reg. Roma I che tuttavia cede in favore della Convenzione dell’Aja del 1955 (dal Regolamento viene «fatta salva»). La Convenzione dell’Aja dispone norme di conflitto valevoli erga omnes che nel caso di specie rendono applicabile il diritto italiano. Ma la CVIM all’art. 1 lett. b) dispone che quest’ultima è applicabile quando le «norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Quindi il giudice italiano applicherà la CVIM e non le corrispondenti norme interne sulla vendita LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: DEROGABILITA’ ➢ Non è richiesta la forma scritta né alcun requisito di forma, potendo il contratto essere provato con ogni mezzo, mediante i testimoni. ➢ In base all’art. 6, la convenzione di Vienna in generale e le singole norme in essa contenute sono derogabili ad opera delle parti del contratto di compravendita. ➢ Le parti possono: a) escludere l'applicazione della Convenzione, b) derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni, con riserva delle disposizioni dell'art. 12 (si tratta dell’ipotesi in cui uno Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in conformità all'art. 96 della Convenzione con la quale abbia deciso di avvalersi della facoltà di richiedere la forma scritta, per la conclusione o la modifica o lo rescissione amichevole di un contratto di vendita, o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento), c) modificarne gli effetti LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: LA SUA INTERPRETAZIONE L’ art. 7 detta alcuni principi interpretativi: nell’interpretazione della Convenzione. In particolare si deve tenere conto (comma 1): ➢ del suo carattere internazionale, ➢ della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, ➢ di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale; ➢ eventuali questioni non risolte dalla Convenzione (comma 2) vanno risolte o estrapolando una norma o principio dal contesto complessivo della Convenzione (criterio interno), ovvero in base alla legge applicabile al contratto in base alle norme d.i.p. LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
c) Possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello; d) Sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980: GARANZIE PER VIZI MANCANZA DI CONFORMITA’ E GARANZIE PER VIZI DELLA COSA VENDUTA: ➢ Se il difetto di conformità esiste prima del momento del passaggio del rischio, allora sussiste la responsabilità del venditore : ➢ Lo stesso è responsabile anche dopo il passaggio del rischio se: a) Il difetto di conformità è dovuto ad inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione; b) Se il venditore ha garantito che “ per un periodo di tempoi beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso specifico o conserveranno le qualità e le caratteristiche determinate ” ➢ Spetta al compratore esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile; ➢ Il compratore perde il diritto di fa valere il difetto se non lo denunzia al venditore entro un ragionevole tempo dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo; ➢ Perde tale diritto se non lo denunzia al più tardi ento 2 anni dalla data in cui I beni sono stati effettivamente consegnati al compratore. ➢ Può farlo valere semore se il venditore ha taciuto i fatti di cui era a conoscenza che non ha rivelato al compratore CONVENZIONE DI VIENNA 1980: INADEMPIENZA DEL VENDITORE Se il venditore è inadempiente, il compratore può richiedere: ➢ L’adempimento delle obbligazioni non completamente eseguit e: al fine di conservare il contratto spetta al compratore la facoltà di accordare un termine supplementare al venditore inadempiente per l’esecuzione dell’obbligazione; ➢ La risoluzione del contratto in caso di inadempimento essenziale o di mancata consegna della merce entro un termine prorogato rispetto a quello originario; ➢ La riduzione del prezzo in proporzione al minor valore della merce consegnata Nella prassi si ottiene maggiore tutela con l’apposizione di apposite clausole contrattuali: ✓ Clausole penali: predefinite volte a sanzionare il venditore in caso di inadempimento: ✓ Clausole di eccessiva onerosità che prevedono una revisione del prezzo a causa per es di un apprezzamento della valuta di pagamento rispetto alla valuta del Paese del compratore; ✓ Il rilascio della garanzia di buona esecuzione del contratto (c.d performance bond) da parte del venditore a favore del compratore al fine di consentire a quest’ultimo di escutere l’importo dalla garanzia in casi in cui il venditore non rimedi ad una fornitura non conforme. CONVENZIONE DI VIENNA 1980: OBBLIGHI DEL COMPRATORE I principali obblighi del compratore sono: ➢ Prendere in consegna la merce mettendo il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna e adempiere alle formalità necessarie per il ritiro della merce; ➢ Pagare il prezzo fissato nel contratto nella moneta pattuita, secondo le modalità concordate nel luogo e nei tempi previsti; ✓ Se le parti non hanno concordato il prezzo e il contratti non contiene disposizioni che consentano di determinarlo si reputa che le parti abbiano fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per i beni dello stesso tipo venduti in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato (art. 55); ➢ In mancanza di pattuizioni inoltre ai sensi dell’art. 57 il compratore deve pagare il prezzo al venditore:
a) Presso la sede d’affari del venditore; b) se il pagamento deve essere effettuato alla consegna dei beni odei documenti, nel luogo di tale consegna ➢ il venditore deve sopportare ogni aumento di spesa relativo al pagamento derivante dal mutamento della sua sede d’affari successivo alla conclusione del contratto CONVENZIONE DI VIENNA 1980: INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE ➢ In caso di inadempimento del compratore il venditore può : a) Fissare un termine ulteriore per l’adempimento fermo restando il diritto del venditore di chiedere un risarcimento danni subito per il ritardato pagamento; b) Chiedere la risoluzione del contratto ➢ L’art. 62 della Convenzione di Vienna consente al venditore di chiedere al compratore il pagamento del prezzo, la presa in consegna o l’adempimento delle altre sue obbligazioni ciò a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta quale ad esempio sarebbe la richiesta di risoluzione del contratto