Scarica Appunti completi DIRITTO PRIVATO e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!
DIRITTO PRIVATO
Programma:
- Parte introduttiva -> elementi essenziali del diritto
- Rapporto obbligatorio -> obbligazione, fonti, soggetti interessati
- Contratto -> sia in termini generali che specifici
- Contratti dei consumatori
- Fatto illecito -> danno contro un determinato soggetto
- Impresa e società Introduzione Cos’è il diritto? È un insieme di comandi rivolti ai consociati con la finalità di regolare la convivenza tra gli stessi e i loro rapporti/attività. Senza il diritto ci troveremmo di fronte ad un’ipotesi ancestrale di vita in cui si è destinati a soccombere al “più forte”, a colui che ha dei mezzi migliori dei nostri. Diritto -> attraverso dei comandi dà la possibilità a tutti coloro che vivono nel mondo di potersi comportare come ritengono e di regolare, quindi, le proprie attività sulla base dei loro interessi. Per fare tutto ciò, ovviamente il diritto detta dei limiti [“la mia libertà inizia dove finisce la libertà degli altri”]. In particolare, il diritto detta delle norme giuridiche esse rappresentano dei concetti/comandi generali ed astratti volti alla definizione dei rapporti giuridici. Il comando giuridico è un’indicazione proveniente da un soggetto che ha la possibilità di farlo (ES: Io non posso comandare a qualcuno di andare a letto alle 9 di sera. Però posso comandarlo a mio figlio. Il comando/indicazione è identico, ma cambiano i soggetti coinvolti). Nel diritto, quel soggetto è lo STATO (ES: lo Stato ha potuto comandarci di non uscire di casa). Oltre ai comandi specifici, esistono anche dei comandi più generali (ES: sulla proprietà). Entrambi hanno una valenza di diritto, ma l’ultimo è di carattere generale = riguarda indistintamente tutti i soggetti consociati. I comandi sono poi astratti, cioè non vogliono andare a colpire una situazione specifica, ma vogliono genericamente disciplinare quel particolare aspetto della vita dei cittadini. I comandi giuridici specifici, al contrario, hanno come finalità quella di andare a colpire situazioni specifiche. AƯinché le norme vengano rispettate all’interno di un ordinamento giuridico, il precetto contenuto nella norma deve essere tutelato -> come? -> attraverso la previsione di una sanzione o di un rimedio generale all’ipotesi in cui chi è tenuto a tenere un determinato comportamento non rispetti il precetto della norma. ES: se io ho il diritto di proprietà su una casa, nessun altro deve entrarci. Se qualcuno mi entra in casa, verrà sanzionato a tutela del mio diritto di proprietà (la persona sanzionata è quella che ha violato il precetto di non disturbare il proprietario nel pieno esercizio del suo diritto). Tutte queste norme di carattere generale ed astratto vanno a costituire un complesso ordinamentale che prende il nome di ordinamento giuridico => è il complesso delle norme che collega precetti e coercizioni in modo da permettere ai consociati di avere un insieme di situazioni tutelate, al fine di regolare i loro rapporti e di gestire le loro vite.
[NB: 3 sezioni del diritto privato, pubblico, penale] Da cosa è formato l’ordinamento giuridico? Da FONTI = sono quell’insieme di norme da cui traiamo le regole per la nostra convivenza. Non hanno tutte lo stesso valore, tant’è che il legislatore ne ha stilato una gerarchia:
- COSTITUZIONE -> norma più importante all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. Normativa che detta i caratteri generali (nonostante ci sia qualche norma più specifica) su cui si fonda lo Stato (ES: art. 3 principio di uguaglianza). La costituzione non è però propriamente una norma di diritto privato in quanto non si occupa specificamente, proprio per la sua generalità ed astrattezza, di gestire e regolare i rapporti tra i cittadini/consociati. Regola solo alcuni aspetti della vita, e i rapporti tra istituzioni (ES: tra Stato e Regioni)
- LEGGI ORDINARIE DELLO STATO (ES: codice civile, codice penale, leggi per i consumatori, leggi per appalto e subappalto ecc.) -> si tratta di norme generali ed astratte, ma con riguardo ad una specifica materia (ES: diritto civile). Se in contrasto con la costituzione, prevale la costituzione
- LEGGI REGIONALI -> le Regioni hanno infatti possibilità di legiferare, emanare leggi. Sono molto più specifiche e dirette (ES: leggi riguardanti le imposte dirette; leggi in materia di caccia/pesca)
- REGOLAMENTI -> sono delle disposizioni che non derivano necessariamente dallo Stato, ma che hanno come finalità quella di gestire particolari situazioni.
- LEGGI NON SCRITTE (USI e CONSUETUDINI) -> non sono scritte; si tratta di situazioni/comportamenti tenuti nel tempo e talmente radicati da essere ritenuti un comando giuridico. a. Elemento oggettivo: il comportamento è ripetuto costantemente nel tempo (lungo e prolungato) b. Elemento soggettivo: vi è la convinzione che non assumendo quel determinato comportamento si violi una norma. Convinzione che sia un principio di legge NB: LEGGI INTERNAZIONALI ED EUROPEE -> nel mondo globalizzato di oggi è importante avere degli organismi SOVRASTATALI (ES: comunità europea) che, legiferando, siano in grado di coordinare i diversi ordinamenti giuridici dei diversi Paesi. Pertanto, le leggi internazionali ed europee vanno considerate inevitabilmente; in particolare la normativa europea ha rango costituzionale, ossia è sullo stesso piano della costituzione -> non può scontrarsi con la costituzione. Però, l’eventuale normativa europea in contrasto con quella ordinaria dello Stato prevale su quest’ultima. Come si esercita dal punto di vista europeo la produzione di leggi? Attraverso l’emanazione di direttive e regolamenti: Direttive = trovano applicazione immediata all’interno degli Stati Regolamenti = dettano dei principi che presuppongono l’intervento dello Stato al fine di inserire il contenuto degli stessi all’interno dell’ordinamento giuridico
Quindi, il diritto soggettivo è quel diritto che riguarda il singolo. Può essere RELATIVO o ASSOLUTO:
- Assoluto può essere esercitato in maniera indiscriminata
- Relativo può essere esercitato solo nei confronti di soggetti predeterminati ES: io non ho il diritto assoluto di avere un caƯè chiedendolo ad una persona a caso. Però ho il diritto relativo nei confronti del barista quando entro al bar e gli chiedo un caƯè. Un’ulteriore macro-divisione è quella tra diritto PATRIMONIALE e della PERSONALITA’
- Patrimoniali sono quei diritti a cui il legislatore è in grado di dare una valutazione economica. Sono trasmissibili (ES: diritto di credito)
- Personalità sono gli altri diritti che non hanno un contenuto economico (ES: diritto al nome, diritto all’oblio, diritto alla salute ecc.). I diritti della personalità non sono trasmissibili ASPETTATIVA = è la situazione in cui si può trovare un determinato soggetto che si aspetta. È convinto che si verificherà un certo evento. (ES: compro un telefono su Amazon e mi dice che arriverà il 15 Marzo -> ho l’aspettativa che arrivi il 15 Marzo). Se l’aspettativa è regolata in un contratto oppure deriva dalla legge, avrò un’aspettativa di diritto; altrimenti si parla di aspettativa di fatto (deriva dalla situazione che si è creata) FATTI, ATTI, NEGOZI GIURIDICI = I fatti giuridici sono quelli che concorrono a determinare, regolare, modificare i rapporti giuridici (= prelazioni previste e regolate dall’ordinamento). I fatti in senso stretto si diƯerenziano dagli atti perché i fatti prescindono dalla necessaria attività dell’uomo. Gli atti invece necessitano dell’intervento umano. All’interno degli atti abbiamo una suddivisione ulteriore:
- Atti negoziali: quelli che i singoli pongono in essere nell’ambito dell’amministrazione della loro volontà, ossia dell’esercizio della loro autonomia privata
- Atti non negoziali: sono atti che, pur derivanti dall’atto umano, modificano lo stato di fatto senza che siano espressione diretta dell’autonomia privata Chi opera nel diritto privato? Quali sono i soggetti? Il diritto privato si rivolge agli INDIVIDUI = persone fisiche (individuo, l’uomo e la donna) e persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni ecc. -> a loro volta formate da persone fisiche). La diƯerenza tra persone fisiche e giuridiche sta nella capacità di impegnarsi e nella capacità di rispondere dei debiti assunti (delle obbligazioni): la persona fisica risponde con il proprio patrimonio; la persona giuridica risponde col proprio patrimonio e non con quello dei consociati (persone fisiche). Quindi si dice che le società hanno autonomia patrimoniale il patrimonio della società è diverso e separato da quello dei singoli che la compongono. Quindi, i soggetti cui si rivolge il diritto privato devono avere la CAPACITA’ : Capacità giuridica = essere destinatari di diritti ed obblighi (ES: un bambino deve andare a scuola fino ai 16 anni; ES: un minorenne può essere intestatario di una casa anche se non può comprarla). Tale capacità si acquisisce al momento della nascita.
Capacità di agire/impegnarsi = essere titolare (volontariamente) di diritti e obblighi. Il soggetto può impegnarsi, può assumere debiti. Tale capacità si acquisisce al compimento della maggiore età (18 anni). Essa può essere limitata a certi soggetti (ES: ai minorenni); in particolare possono verificarsi casi di interdizione o inabilità: o Interdetti = incapaci di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di mente. Per questo motivo, si sostituisce nel compimento dei loro atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e li rappresenta, un tutore o Inabili = gli infermi di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione (es: colui che abusa di bevande alcoliche o stupefacenti) INCAPACITA’:
- Legale deriva dalla legge (ES: quella dei minori)
- Naturale quando un soggetto si trova nella situazione di non essere in grado di valutare quello che sta facendo. Concerne tutte le ipotesi che naturalmente si verificano, anche se non disciplinate dalla legge (ES: ubriaco, soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti) OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO: le prestazioni a cui siamo tenuti come parte del rapporto giuridico; gli impegni che derivano dall’essere creditore o debitore. Deve essere qualcosa di valutabile economicamente BENI devono essere oggetti di appropriazione. Si fanno varie distinzioni:
- Mobili vs. Immobili Gli immobili sono tutti quelli ancorati in modo stabile al suolo (ES: case, terreni, ecc.). I mobili sono tutte le altre
- Fungibili vs. Infungibili Dei beni si dicono fungibili quando si possono tra loro sostituire indiƯerentemente in quanto equivalenti al fine dell’utilizzo (portano lo stesso vantaggio). La fungibilità può anche essere decisa dalle parti. Infungibili -> ES: quadro di Van Gogh -> pezzo unico!
- Consumabili vs. Inconsumabili I beni consumabili possono essere utilizzati solo 1 volta. Quelli inconsumabili invece sono utilizzabili più volte FRUTTI utilità che si traggono dalle cose:
- Naturali (ES: mela)
- Civili: necessitano dell’attività umana (ES: canoni di locazione) Obbligazioni Obbligo = è un’imposizione che qualcuno ci dà. Soggetti: debitore (obbligato) e creditore Obbligazione = è un rapporto giuridico in froza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto (ha l’obbligo) a una determinata prestazione – suscettibile di valutazione economica – a favore di un altro, detto creditore (ha la pretesa di ottenere quella prestazione). Il rapporto obbligatorio da luogo a due posizioni correlate: la posizione di debito (passiva) fa da contraltare a quella di credito (attiva). Il diritto di credito può essere fatto valere solo nei confronti del debitore, si dice quindi che è un diritto relativo.
ricorrono quindi i due istituti della sospensione e della interruzione della prescrizione. Nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata. Nell'interruzione è l'inerzia stessa che viene a mancare. Quindi la sospensione non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza (tiene conto degli anni di prescrizione già svolti). Invece l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso: dal verificarsi del fatto interruttivo, perciò, comincia a decorrere per intero un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione ordinaria è applicata in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e matura in 10 anni. Le prescrizioni brevi invece riguardano diritti particolari (es: il diritto al risarcimento danni da atto illecito si prescrive in 5 anni). Decadenza deriva dal mancato esercizio entro un termine perentorio previsto dalla legge. In questo caso, il legislatore è stato mosso dall’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche [Libro] La decadenza consiste nella preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare entro un termine perentorio previsto dalla legge. Alla base della decadenza sta esclusivamente la fissazione, da parte del legislatore, di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è definitivamente precluso. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche; infatti, non sono ammesse interruzioni e sospensioni. La decadenza può essere: Legale -> è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili sia i diritti indisponibili. Nei diritti indisponibili la decadenza può essere rilevata d'uƯicio dal giudice; non può essere rinunciata e la sua disciplina è inderogabile, ossia non può essere modificata dalle parti Giudiziale -> i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata Convenzionale -> i termini di decadenza li stabiliscono i privati; unico limite è evitare che i termini rendano troppo diƯicile l'esercizio del diritto ad una delle parti. La decadenza convenzionale non è rilevabile d'uƯicio Da cosa derivano le obbligazioni? Art. 1173 c.c. -> FONTI DELLE OBBLIGAZIONI -> le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito, e qualunque altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico. Principio nominalistico: tu mi devi 100 dollari Principio della valuta: tu mi devi quanto risulta dai parametri che abbiamo stabilito Si può avere 1 creditore e tanti debitori, o anche viceversa: è possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti (debitori e/o creditori). SiƯatta ipotesi ricorre in caso di obbligazione solidale e obbligazione parziaria.
Obbligazione solidale passiva ciascun debitore è obbligato ad eƯettuare a favore dell’unico creditore l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha eƯetto liberatorio a favore di tutti gli altri. Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, egli ha il diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza. SOLIDARIETA’ PASSIVA: è un modo di assunzione dell’obbligazione. Quando si hanno più debitori, questi sono tutti responsabili (solidali). Il creditore, pertanto, può andare da qualunque debitore che è responsabile per intero. Sarà lui poi a farsi ridare quanto ha “anticipato” per gli altri debitori. Obbligazione solidale attiva ciascun creditore ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera prestazione SOLIDARIETA’ ATTIVA: tanti creditori, 1 debitore. Ciascun creditore può chiedere il pagamento totale, poi dovrà distribuirlo agli altri creditori OBBLIGAZIONE PARZIARIA = obbligazione con più soggetti, ciascuno con obblighi e diritti. Parziaria passiva -> riferita ai debitori: ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte dell’unitaria prestazione, mentre l’altra parte della medesima prestazione deve essere eseguita dagli altri condebitori. Parziaria attiva -> riferita ai creditori [credito parziario]: ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore di ciascuno degli altri creditori per la quota di rispettiva spettanza. NB: il codice civile stabilisce una presunzione generale di solidarietà passiva nel senso che in caso di pluralità di debitori, se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti, i condebitori sono responsabili in solido. Questo perché si vuole tutelare il creditore dal rischio di insolvenza di uno dei debitori. In caso di pluralità di creditori, invece, la solidarietà ricorre solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal titolo. Obbligazioni indivisibili: non possono essere eseguite solo in parte (es: devo consegnare una statua -> non posso consegnarne solo una parte). Hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale o per sua natura o per volontà delle parti. Obbligazioni divisibili: sono le altre. La prestazione cui è tenuto il debitore deve avere il requisito della patrimonialità ossia deve essere suscettibile di valutazione economica. Essa può essere:
- Prestazione di dare consiste nel trasferimento del diritto su un bene o nella consegna di un bene
- Prestazione di fare consiste nel compiemento di un’attività materiale (es: consegnare un libro a fronte di un pagamento) o giuridica (es: stipulare un contratto)
- Prestazioni di non fare consiste nell’osservanza di una condotta omissiva -> obbligazione negativa (es: obbligo di non fare concorrenza)
Modificazioni nel lato attivo [creditore] CESSIONE DEL CREDITO = il creditore cede la sua posizione o, meglio, il credito che vanta nell’obbligazione (ES: bonus 110% -> io faccio dei lavori e a fronte assumo un credito nei confronti dello Stato; questo credito poteva essere ceduto ad un altro soggetto a fronte del pagamento di un prezzo). Non è un contratto specifico come la compravendita, ma è un’ipotesi che può essere prevista o meno. Essa comporta una modifica dal punto di vista soggettivo. Qualunque credito può formare oggetto di cessione, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale (es: crediti relativi al divorzio) o il trasferimento non sia vietata dalla legge. La cessione avviene tramite un contratto per mezzo del quale il credito circola liberamente. Oggetto di cessione possono essere anche, purchè a titolo oneroso, i crediti futuri. EƯetti: aƯinchè la cessione abbia eƯicacia nei confronti del debitore occorre che a quest’ultimo la cessione venga notificata; fino a quel momento, infatti, il debitore – il cui consenso non è necessario per perfezionare l’accordo di cessione – potrebbe ritenere di essere pur sempre obbligato nei confronti del creditore originario. Quindi, se il debitore paga al cedente non può essere tenuto dal cessionario ad un nuovo pagamento, poiché si presume la buona fede. Sta al cessionario, in caso, provare che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione (e quindi non c’è la buona fede). Domanda: ma questa modifica incide nei confronti della controparte? Il debitore si può opporre o deve subire la situazione? Al debitore non cambia niente, è indiƯerente, quindi subisce (il rapporto rimane bilaterale). Però, è necessario fargli sapere che è cambiato il creditore -> notificazione Che rapporto c’è tra vecchio creditore (cedente) e nuovo creditore (cessionario)? Quali sono le garanzie? Se il debitore non paga -> 2 ipotesi:
- Il creditore trasferente (cedente) garantisce solo l’esistenza del credito = cessione di credito PRO SOLUTO: non si da altra garanzia, se non che il credito esiste e che sia valido. Il rischio dell’inadempimento è in capo al nuovo creditore (il creditore cessionario si accolla l’intero rischio della solvenza del debitore)
- Cessione di credito PRO SOLVENDO: il creditore cedente non solo garantisce l’esistenza del credito, ma assicura che il debitore adempirà correttamente all’obbligazione assunta. Quindi, se il debitore non adempie, adempie il creditore cedente per il nuovo creditore. NB: la cessione a titolo oneroso di crediti da parte di un’impresa a un soggetto che li trasforma in titoli e li colloca sul mercato finanziario è detta cartolarizzazione dei crediti. NB: la modificazione dal lato attivo si potrebbe realizzare anche tramite la delegazione attiva [es: Tizio creditore di Caio, volendo gratificare il figlio Sempronio, trasferisce a lui il credito dovuto. Al creditore originario si aggiunge il terzo. Se il debitore è inadempiente verso il terzo, il creditore originario può comunque agire] e il pagamento con surrogazione (vedi oltre) L’obbligazione è modificabile anche dal lato passivo, ossia si può cambiare il debitore.
Modificazioni nel lato passivo [debitore] SUCCESSIONE DEL DEBITO: può avvenire per causa di morte, per esempio. Il debitore può trasferire il suo debito anche in vita. In questo caso però non è indiƯerente per il creditore, sia nell’ipotesi in cui la prestazione che deve essere eƯettuata sia fungibile sia nel caso in cui sia infungibile. È necessario il consenso da parte del creditore. Ipotesi di successione nell’atto passivo (artt. 1278 e seguenti cc): oltre che in conseguenza di cessione del contratto, la modifiazione del soggetto passivo può realizzarsi mediante 3 figure. In tutte e tre, gli attori sono gli stessi (A, B, C): B ha un debito nei confronti di A. C è un terzo. DELEGAZIONE (passiva) DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (delegatio solvendi) = B deve ad A 100 euro e nello stesso momento A deve 100 euro a C. Allora B può darli direttamente a C -> delegazione di pagamento: ordine che viene dato al fine di fare un pagamento ad un altro soggetto. A è sia debitore che creditore, ed è il delegante (colui che delega), B è solo debitore ed è il delegato (colui a cui il delegante da indicazione di pagare un altro soggetto), C è solo creditore ed è delegatario (non c’è necessità di un suo intervento) o Rapporto di provvista -> lega il delegato al delegante. Il delegante trova la provvista (=quello che gli serve) nel credito che ha nei confronti del delegato o Rapporto di valuta -> lega il delegante al delegatario La delegazione di pagamento consiste in un accordo tra il debitore e un terzo, in forza del quale il debitore (delegante) delega al terzo (delegato) ad eƯettuare una determinata prestazione a favore del creditore (delegatario): la delegazione di pagamento ha dunque funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione, non di mera modificazione del soggetto passivo di essa. DELEGAZIONE DI DEBITO (o delegazione a promettere) = il pagamento non viene fatto immediatamente (come nella delegazione di pagamento), ma quando sarà il momento. Invito B ad eƯettuare il pagamento in un secondo momento; è necessario quindi che vi sia l’attività del delegato di promettere il pagamento. Solo quando c’è questa promessa, si completa la delegazione del debito. La delegazione a promettere consiste in un negozio trilaterale fra debitore (delegante), creditore (delegatario) ed un terzo (delegato) in forza del quale il debitore delega il terzo ad obbligarsi ad eƯettuare il pagamento a favore del creditore. L’ordinamento prevede sempre che vi sia una causa espressa in tutti i rapporti giuridici che concludiamo, salvo per alcuni casi specifici previsti dallo stesso ordinamento. DELEGAZIONE TITOLATA -> viene esplicitato il perché A ordina B di pagare C. Si esprime la causa del rapporto obbligatorio. DELEGAZIONE PURA o ASTRATTA -> quando non viene espressa la causa del rapporto obbligatorio (ES: assegno bancario -> è un ordine alla banca di pagare una determinata cifra; il perché non viene rilevato) Se Tizio emette un assegno credendosi debitore, può ordinare alla banca di non pagare se scopre che in realtà si è sbagliato e non è debitore? Nella delegazione TITOLATA, si può non eƯettuare il pagamento nell’eventuale invalidità o ineƯicacia di uno o di entrambi i rapporti (di provvista e di valuta). Nella delegazione
- Accollo INTERNO -> le parti non intendono attribuire nessun diritto al creditore verso l’accollante: questi si impegna solo verso l’accollato ed ha perciò una semplice funzione interna (quella di mettere a disposizone i mezzi aƯinchè il debitore provveda all’adempimento);
- Accollo ESTERNO -> l’accordo tra accollante ed accollato si presenta come un contratto a favore del creditore. L’accollo esterno può a sua volta essere: o Accollo LIBERATORIO: rimane responsabile solo il debitore nuovo (B); il creditore libera espressamente il debitore originario (A) o Accollo CUMULATIVO: entrambi i debitori (A e B) rimangono responsabili in solido nei confronti del creditore Riassumendo: Delegazione passiva: il delegante, debitore del delegatario, incarica il delegato di pagare (delegazione di pagamento) o di obbligarsi (delegazione di debito) nei confronti del prorpio soggetto attivo. Espromissione: un terzo detto espromettente si obbliga a pagare nei confronti del creditore detto espromissario, quanto dovuto dal debitore (espromesso) senza incarico di quest’ultimo. Accollo: un terzo (accollante) si assume un debito del debitore (accollato) verso un creditore (accollatario). NOVAZIONE SOGGETTIVA: novare = cambiare. Cambiamento dal lato attivo o passivo del rapporto obbligatorio sulla base di accordi presi tra i soggetti interessati. Non riguarda solo il rapporto debitore/creditore, ma tutti i rapporti coinvolti nella formazione del contratto (anche di comportamento). Novazione soggettiva = cambiamento del soggetto. Novazione oggettiva = cambiamento dell’oggetto dell’obbligazione. Senza approvazione del soggetto ceduto, non si può trasferire il contratto. CESSIONE DEL CONTRATTO = il soggetto trasferisce non solo la sua posizione di creditore/debitore ma tutta la posizione contrattuale -> necessario ottenere il consenso. Adempimento dell’obbligazione. L’adempimento è l’esecuzione della prestazione dovuta. È un atto materiale. Come deve essere? ES: si può eseguire una prestazione per metà? La regola è che la prestazione venga eseguita per intero. Non si può eseguire una prestazione diversa da quella promessa -> adempimento corretto dell’obbligazione. Eventualmente, possono esserci delle ipotesi di alterazioni -> possono dipendere da eventi esterni oppure da 1 o da entrambe le parti. Modalità di estinzione delle obbligazioni (estinzione = non è più dovuta):
- Adempimento = consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta dedotta in obbligazione. Può essere fatto dal debitore o anche dal terzo -> in questo caso non è
un negozio giuridico ma un atto materiale; non si crea un rapporto ma si raggiunge un risultato di fatto: l’adempimento dell’obbligazione. L’adempimento non può essere parziale. Il legislatore stabilisce che, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del “buon padre di famiglia”. Per quanto riguarda il destinatario dell’adempiemnto, il codice prevede che di regola il debitore esegua il pagamento direttamente al creditore. Il luogo, invece, è di regola determinato nel contratto o è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione. Il termine è spesso indicato nel titolo costitutivo (contratto): o se l’obbligazione è ad esecuzione continuata o periodica occorre determinare il momento iniziale e quello finale della prestazione dovuta o se l’obbligazione è ad esecuzione istantanea occorre determinare il giorno dell’adempimento
- Pagamento con surrogazione = (sostituzione). La surrogazione è il fenomeno del subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per eƯetto del pagamento del debito da parte del terzo stesso. Il terzo che paga subentra nella posizione di creditore -> sostituzione del terzo al creditore. Vi sono vari tipi di surrogazione: surrogazione legale, per volontà del creditore (nell’espromissione per esempio), per volontà del debitore (nell’accollo). Questo comporta che tutti gli “accessori” del credito rimangano in essere. o Surrogazione per volontà del creditore il creditore, ricevendo il pagamento da parte del terzo, dichiara espressamente e contestualmente di surrogarlo nei propri diritti o Surrogazione per volontà del debitore il debitore prende a mutuo una somma di denaro da un terzo al fine di adempiere il proprio debito e surroga il mutuante nei diritti spettanti al creditore, anche senza il consenso di questi o Surrogazione legale ha la sua fonte nella legge ed è prevista in alcune ipotesi tassative
- Compensazione = Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci, i due rapporti possono estinguersi mediante compensazione tra i rispettivi crediti (invece di fare un doppio pagamento, paghiamo solo la diƯerenza). Presuppone, quindi, l’esistenza di un rapporto debito/credito reciproco tra i due soggetti (es: io devo tot a Tizio ma anche Tizio deve a me qualcosa). La compensazione può essere di vario tipo: a. Compensazione immediata: la compensazione opera automaticamente. Sono le ipotesi di compensazione legale. Ciò che deve essere consegnato è omogeneo e fungibile; i debiti sono liquidi; … (es: se tizio mi deve 20 pere e io gli devo 20 pesche non è immediata) Come devono essere i debiti e i crediti reciproci? Non devono necessariamente essere uguali; possono essere diversi anche nell’oggetto della prestazione -> oggetto: possono essere beni fungibili. 3 tipi di compensazione: legale, giudiziale e volontaria
o Se la sostituzione riguarda il debitore (che viene liberato), la novazione si dice soggettiva (verranno applicate le norme relative alla delegazione, espromissione e accollo) o Se viene modificato l’oggetto o il titolo, la novazione si dice oggettiva Novazione oggettiva = cambia l’oggetto della prestazione (per accordo tra la parti). Si estingue la vecchia obbligazione attraverso la prestazione di quella nuova (è fondamentale che vi sia la comune volontà di estinguere l’obbligazione precedente)
- Il creditore può anche rinunciare al suo credito nei confronti del debitore -> remissione del debito: è il negozio giuridico unilaterale mediante il quale il creditore rinuncia gratuitamente al diritto di credito. AƯinché l’obbligazione si estingua però deve essere comunicato al debitore, questo perché non è possibile modificare la sfera giuridica altrui, nemmeno positivamente, contro la volontà del titolare della sfera giuridica. Anche il miglioramento della sfera giuridica deve essere accettato dal titolare del vantaggio. Il miglioramento della sfera giuridica fa piacere, quindi il legislatore ha dettato una norma specifica. Lo stesso per il peggioramento della sfera giuridica -> è necessario che vi sia la volontà, l’obbligo di legge (elemento attivo). Per il vantaggio, invece il legislatore opera al contrario -> il soggetto può rifiutare il beneficio (ma ha l’onere di comunicare il rifiuto al creditore entro un termine conguro). La remissione è quindi un negozio unilaterale e recettizio
- Impossibilità sopravvenuta = non è possibile (vietato dalla legge) assumere obbligazioni che sono impossibili fin da subito [impossibilità originaria] (ES: mi obblighi a recuperare la proprietà della luna -> obbligazione impossibile, non valida). Impossibilità Sopravvenuta -> invece si verifica successivamente all’assunzione dell’obbligazione (ES: mi impegno a consegnare qualcosa che arriva da oltre oceano, poi la nave aƯonda -> impossibilità sopravvenuta). L’impossibilità non deve essere imputabile al debitore, ma deve essere dovuta a circostanze esterne oggettive e valide per chiunque. Se, invece, l’impossibilità della prestazione fosse da attribuire al debitore, non vi sarebbe estinzione dell’obbligazione e il creditore potrebbe far valere il suo diritto come risarciemnto del danno. Il debitore per liberarsi dalla responsabilità deve provare il caso fortuito o la forza maggiore, fatti che possono derivare da un’impossibilità fisica (es: incendio) o da impossibilità giuridica (es: legge che vieta il commercio di certi beni). La prova dell’impossibilità è a carico del debitore che deve provare l’oggettività e assolutezza dell’impossibilità. Cioè, deve provare che l’impossibilità non era superabile, non solo da lui ma da ogni soggetto che si fosse trovato nella stessa situazione. Si distignue quindi: o Impossibilità oggettiva fa riferimento alla prestazione in sé tale che nessun debitore potrebbe eseguirla. Oggettività = non si può fare una valutazione astratta, ma una valutazione in concreto: se la prestazione è ancora oggettivamente possibile ma comporterebbe uno sforzo che va ben oltre la diligenza richiesta per l’adempimento, il debitore non sarà ritenuto responsabile per l’inadempimento (ES: il carico è aƯondato -> però si potrebbe recuperarlo? Valutazione in concreto = recuperarlo richiede uno sforzo eccessivo).
o Impossbilità soggettiva attiene alla persona del debitore che non è in grado, fisicamente o economicamente, di estinguerla mentre potrebbe essere eseguita da altri. IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA: è una situazione pggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione; l’impossibilità temporanea produce però l’estinzione dell’obbligazione se:
- Il suo perdurare comporta per il debitore un eccessivo aggravio
- Perdura fino a divenire inidonea a soddisfare l’interesse del creditore IMPOSSIBILITA’ PARZIALE: la prestazione è dvienuta impossibile solo in parte. L’impossibilità parziale della prestazione non provoca l’estinzione dell’obbligazione se è possibile eseguirla per la parte rimanente. In questo caso il debitore si libera dell’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile (se il creditore ha interesse anche solo all’adempimento parziale). L’ adempimento dell’obbligazione è la base della prestazione. È possibile non adempiere? (debitore inadempiente) art. 1218 cc RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato dovuto da impossibilità derivata da cause a lui non imputabili:
- Il soggetto inadempiente viene sanzionato -> sanzione -> risarcimento del danno, a meno che non dimostri che non è colpa sua -> dimostrare l’impossibilità derivante da una causa a lui non imputabile In realtà, l’art. implicitamente fa già una suddivisione delle responsabilità -> oggettiva e per colpa: Responsabilità oggettiva = grava sul soggetto anche se l’impossibilità non sia a lui imputabile direttamente (ES: se un treno deraglia, è responsabile la compagnia). A tutela dei consociati, è giusto che la responsabilità venga attribuita a colui che trae maggior vantaggio dall’esercizio dell’attività esercitata o comunque colui che ha una possibilità di controllo Responsabilità per colpa (quella che troviamo nell’art.1218) = cos’è la colpa? Si parla di colpa quando un soggetto agisce senza rispettare dei criteri (delle condizioni) di esercizio dell’attività: prudenza, non negligenza e perizia. Quando un soggetto agisce con un comportamento non prudente e negligente è responsabile per colpa (ES: se faccio un incidente andando a 140 -> comportamento non prudente -> responsabile per colpa) (ES: negligente -> non rispetto i limiti previsti per quella specifica prestazione, non assumo le giuste precauzioni. ES: per dipingere un mobile devo usare un certo prodotto che non rovini il legno) (ES: imperizia -> non è stato capace di svolgere quella determinata prestazione secondo i criteri corretti -> es: medico)
esistente. La prestazione però è comunque dovuta; anche se messo in mora non viene meno l’obbligazione DANNO = è una conseguenza negativa di un comportamento. È una perdita, un peggioramento della sfera giuridica, che deriva dal comportamento di un altro. I danni possono essere leciti o illeciti:
- Danni leciti = il danno è lecito quando, facendo una comparazione degli interessi dei consociati, il danno in un’ottica generale è preferibile rispetto al danno che deriverebbe dal non eseguire quella determinata prestazione (es: compro una casa in campagna; dopo 2 anni costruiscono in parte il ricovero delle ambulanze -> è meglio che io possa dormire tranquillo o che le ambulanze possano uscire per salvare vite? Danno lecito) -> il ristoro economico che ne deriva, non è un risarcimento (che si ha per il danno illecito), ma un indennizzo
- Danno patrimoniale = danno valutabile economicamente (es: macchina). Oggetto: diminuzione del patrimonio. Risarcibile se l’interesse tutelato dalla legge è degno di tutela (è lecito) (es: se mi tamponano e perdo 10kg di mele, possono essere risarcite. Se nell’incidente perdo 1 kg di cocaina -> il danno non è risarcibile) Danno non patrimoniale = danno che comporta una perdita/lesione di un bene personale che non può essere valutato economicamente (non può essere oggetto di scambio) (es: insulto). Danno = decremento patrimoniale, attuale o potenziale, che si verifica nei confronti della sfera giuridica di un determinato soggetto. È una perdita che va a deteriorare il patrimonio di cui ognuno di noi è titolare. Danno patrimoniale e non patrimoniale -> il primo è valutabile economicamente (determinabile sulla base di criteri certi e oggettivi), l’altro no (es: oƯese, bullismo) Il danno patrimoniale può derivare dai rapporti contrattuali, ma anche da quelli non contrattuali. I danni non patrimoniali sono i danni alla persona, che vanno a toccare gli interessi costituzionalmente garantiti (es: rispetto dell’onore, del nome). Il danno patrimoniale invece si compone di 2 elementi:
- Danno emergente = eƯettiva perdita patrimoniale che si verifica immediatamente all’interno del patrimonio del soggetto
- Lucro cessante = mancato guadagno che deriva al soggetto dalla situazione che gli ha creato il danno stesso ES: sono un tassista e sto guidando il taxi -> vengo tamponato -> danno patrimoniale perché valutabile economicamente. Danno emergente: spesa che devo aƯrontare per sistemare la macchina; lucro cessante: se il taxi è a riparare, ho un mancato guadagno perché non posso svolgere la mia attività lavorativa (il bene è momentaneamente inutilizzabile). Il danno emergente è certamente determinato e determinabile; il lucro cessante invece no -> perché non ho la certezza di quanti clienti esattamente avrei portato quel giorno. Allora viene in aiuto al giudice la c.d. valutazione equitativa decisione che viene fatta tenendo conto
dei criteri oggettivi e probabilistici (ES: facendo una media degli ultimi tot giorni di lavoro il tassista ha guadagnato in media …) Danno lecito (es. del ricovero ambulanze) -> comparando gli interessi, il soggetto deve subire il danno. Avrà diritto ad un indennizzo che ristora la situazione negativa, ma che è diverso dal risarcimento perché non ha la funzione prettamente sanzionatoria (che è quella che caratterizza il risarcimento). Risarcimento del danno -> svolge 2 funzioni fondamentali: funzione di ristoro (rendere qualcosa al soggetto che ha subito il danno aƯinché si senta ristorato) e funzione sanzionatoria (il soggetto chiamato a risarcire è così portato a tenere un comportamento più coerente e corretto nei confronti dei consociati). Il danno è risarcibile quando volto a tutelare un interesse lecito e degno di tutela secondo l’ordinamento giuridico. È necessario, però, che sia conseguenza diretta del comportamento imputabile al soggetto chiamato a risarcire (condizione senza la quale il danno non si sarebbe verificato -> questa si chiama “causalità di fatto”) ES: se Tizio viene tamponato da Caio e non può più lavorare -> egli ha subito un danno che è conseguenza diretta del comportamento di Caio. In seguito all’incidente, Tizio viene portato in ospedale e quando esce dopo 2 gg viene investito -> in questo caso non vi è l’immediatezza e la conseguenza diretta richiesta -> Tizio si sarebbe trovato in questa situazione a prescindere da Caio. Quindi non vi sono le condizioni aƯinché Caio sia tenuto al risarcimento del danno. Corresponsabilità dei debitori: Si possono avere più soggetti che insieme hanno provocato un danno ad un determinato altro soggetto. In questo caso la responsabilità è solidale -> i soggetti rispondono tutti per intero -> in ottica di giustizia etica, questo ha senso perché il soggetto che ha già lo svantaggio di aver subito il danno deve avere almeno la tranquillità di ricevere il risarcimento per intero senza avere il fastidio di chiedere ad ogni debitore Art. 1227 Tale articolo introduce un principio (correttezza e buona fede) che ci aiuta a temperare i rischi che derivano dallo svolgimento di un’attività da parte di altri (es: andare in auto è pericoloso? Sì, però si può fare) -> l’ordinamento consente di svolgere anche attività rischiose, però tenendo un certo comportamento (siamo tenuti a comportarci con diligenza aƯinché il comportamento degli altri non provochi un danno a noi). Comma 1 -> “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Se il fatto colposo del creditore (colui che ha diritto al risarcimento) ha concorso a cagionare il danno (colpa -> deriva da negligenza, imprudenza, imperizia), il risarcimento diminuisce, secondo le entità della colpa Comma 2 -> “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” (ES: se il tassista viene tamponato ma per sua volontà non porta la macchina dal carrozziere e resta 3 mesi senza lavorare -> il soggetto che ha tamponato dovrà risarcire il danno per il tempo che avrebbe richiesto riparare la macchina, ma non per tutti i 3 mesi). Il risarcimento non è dovuto per i danni ulteriori, cioè quei danni che sarebbero stati evitati