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diritto privato appunti, Appunti di Diritto Privato

appunti/slides/sbobinature/schemi di istituzioni di diritto privato

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 17/09/2024

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emma-boniotti 🇮🇹

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istituzioni di diritto privato
27-02
cos’è il diritto?
partendo da un approccio concreto il diritto lo possiamo vedere come una lente speciale, che ci permette di leggere la
realtà che ci circonda in un modo diverso, con una connotazione ulteriore, in quanto il diritto prende in consideraizone i
nostri diritti e interessi, valutandoli e qualificandoli, regolamentando disciplina e indirizzando i nostri comportamenti in un
senso socialmente aspicabile (corretto svolgimento delle inter-relazioni sociali). !
coordina quindi una società e prevenire e risolvere i conflitti che inevitabilmente emergono nelle relazioni sociali tra diversi
interessi. !
definizione di diritto tecnico—>complesso di norme giuridiche che organizzano la vita di una collettività,
l’ordinamento di essa. !
ordinamento giuridico=diritto oggettivo!
in dottrina si ritengono 3 condizioni di esistenza per una comunità stabile: !
-Una società NON può esistere senza un complesso di norme che disciplinano i rapporti tra i consociati!
-le regole devono essere stabilite da organi a cui è stato attribuito tale potere!
-l’eettività del rispetto delle regole, e quindi che ci sia un’autorità in grado di garantirne il rispetto (esecutivo, giudiziario) !
la pluralità degli ordinamenti giuridici è data dalla presenza di molte organizzazioni sociali, l’organizzazione politica è al
centro della nostra attenzione, a cui capo abbiamo lo stato. L’organizzazione politica dello stato è organizzata intorno ad un
complesso di norme giuridiche, gli ordinamenti giuridici statuali possono essere sottopposte a ordinamenti giuridici
sovrnazionali (ART 11 COSTITUZIONE) !
nell’ambito delle norme che compongono l’ordinamento distinguiamo: !
-le norme appartenenti all’ambito pubblico: incentrate sul criterio di autorità e subordinazione!
-le norme appartenenti all’ambito privato: incentrate sul criterio di parità e autonomia!
autorità e subordinazione——> norme che disciplinano quell’attività dello stato che si esplica nell’esercizio di poteri
autoritativi (permettono al soggetto pubblico di incidere sulle nostre posizioni senza e anche contro al nostra volontà.) !
EX. Tizio prende il diritto di proprietà anche contro la sua volontà in quanto è subordinato al comune. !
parità e autonomia——> disciplina l’attività interpersonale tra soggetti in condizioni di parità, siano essi soggetti pubblici e
privati. !
EX. comune alfa potrebbe acquisire il diritto di proprietà del fondo, stipulando un contratto di compravendita con tizio,
avendo ovviamente il consenso di tizio, arrivando ad accordare un prezzo di vendita, regolamentando i propri interessi. !
Gli stessi soggetti vengono a relazionarsi in una situazione di parità. !
norma giuridica
-giuridicità: non tutte le norme sono giuridiche. Il complesso di norme che costituiscono l’ordinamento lo sono, ma le
norme morali e sociali no. La distinzione sta nel fatto che quella norma ha una forza vincolante nei confronti di tutti i
consociati, in quanto imposta da un’autorità che è in grado di coercizione. L’osservanza di quella norma è garantita
da un apparato di istituzioni a cui è riservato l’uso legittimo della forza, la possibilità di garantire il rispetto attraverso
strumenti di coercizione!
-struttura: la norma ci dice che se succedono dei fatti, la conseguenza è questa (eetto giuridico). !
La prima parte della norma è la fattispecie astratta (contenente la descrizione)!
Il fatto, l’accadimento che concretamente si verificano è la fattispecie concreta, si dovrà verificare se essa ha i
connotati di quella astratta, e in seguito si andrà a ricondurre la fattispecie concreta entro quella astratta facendone
conseguire gli eetti giuridici previsti dalla norma. !
-le norme giuridiche sono tradizionalmente generali e astratte!
generali= non devono essere rivolte verso specifici soggetti, e per come sono formulate non deve essere specificatamente
individuabile il destinatario, MA ad una cerchia generica di soggetti !
EX. tutti gli imprenditori !
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istituzioni di diritto privato

cos’è il diritto? partendo da un approccio concreto il diritto lo possiamo vedere come una lente speciale , che ci permette di leggere la realtà che ci circonda in un modo diverso, con una connotazione ulteriore, in quanto il diritto prende in consideraizone i nostri diritti e interessi, valutandoli e qualificandoli, regolamentando disciplina e indirizzando i nostri comportamenti in un senso socialmente aspicabile (corretto svolgimento delle inter-relazioni sociali). coordina quindi una società e prevenire e risolvere i conflitti che inevitabilmente emergono nelle relazioni sociali tra diversi interessi. definizione di diritto tecnico—> complesso di norme giuridiche che organizzano la vita di una collettività, l’ordinamento di essa. ordinamento giuridico = diritto oggettivo

in dottrina si ritengono 3 condizioni di esistenza per una comunità stabile:

  • (^) Una società NON può esistere senza un complesso di norme che disciplinano i rapporti tra i consociati
  • (^) le regole devono essere stabilite da organi a cui è stato attribuito tale potere
  • (^) l’effettività del rispetto delle regole, e quindi che ci sia un’autorità in grado di garantirne il rispetto (esecutivo, giudiziario) la pluralità degli ordinamenti giuridici è data dalla presenza di molte organizzazioni sociali, l’organizzazione politica è al centro della nostra attenzione, a cui capo abbiamo lo stato. L’organizzazione politica dello stato è organizzata intorno ad un complesso di norme giuridiche, gli ordinamenti giuridici statuali possono essere sottopposte a ordinamenti giuridici sovrnazionali (ART 11 COSTITUZIONE) nell’ambito delle norme che compongono l’ordinamento distinguiamo:
  • (^) le norme appartenenti all’ ambito pubblico : incentrate sul criterio di autorità e subordinazione
  • (^) le norme appartenenti all’ ambito privato : incentrate sul criterio di parità e autonomia autorità e subordinazione——> norme che disciplinano quell’attività dello stato che si esplica nell’esercizio di poteri autoritativi (permettono al soggetto pubblico di incidere sulle nostre posizioni senza e anche contro al nostra volontà.) EX. Tizio prende il diritto di proprietà anche contro la sua volontà in quanto è subordinato al comune. parità e autonomia——> disciplina l’attività interpersonale tra soggetti in condizioni di parità, siano essi soggetti pubblici e privati. EX. comune alfa potrebbe acquisire il diritto di proprietà del fondo, stipulando un contratto di compravendita con tizio, avendo ovviamente il consenso di tizio, arrivando ad accordare un prezzo di vendita, regolamentando i propri interessi. Gli stessi soggetti vengono a relazionarsi in una situazione di parità.

norma giuridica

  • (^) giuridicità : non tutte le norme sono giuridiche. Il complesso di norme che costituiscono l’ordinamento lo sono, ma le norme morali e sociali no. La distinzione sta nel fatto che quella norma ha una forza vincolante nei confronti di tutti i

consociati, in quanto imposta da un’autorità che è in grado di coercizione. L’osservanza di quella norma è garantita

da un apparato di istituzioni a cui è riservato l’uso legittimo della forza, la possibilità di garantire il rispetto attraverso strumenti di coercizione

  • (^) struttura : la norma ci dice che se succedono dei fatti, la conseguenza è questa (effetto giuridico).
    • La prima parte della norma è la^ fattispecie^ astratta^ (contenente la descrizione)
    • Il fatto, l’accadimento che concretamente si verificano è la^ fattispecie^ concreta , si dovrà verificare se essa ha i connotati di quella astratta, e in seguito si andrà a ricondurre la fattispecie concreta entro quella astratta facendone conseguire gli effetti giuridici previsti dalla norma.
  • (^) le norme giuridiche sono tradizionalmente generali e astratte generali = non devono essere rivolte verso specifici soggetti, e per come sono formulate non deve essere specificatamente individuabile il destinatario, MA ad una cerchia generica di soggetti EX. tutti gli imprenditori

astratta = fattispecie astratta, non si riferisce, applicazione ad una serie indeterminata di casi futuri

  • (^) criterio discretivo: le parti possono nell’esercizio della loro autonomia evitare che quella norma nell’ambito dei loro rapporti trovi applicazione? le parti nell’ambito dei loro rapporti possono evitare che trovi applicazione—> norme dispositive. l’ordinamento deve per forza essere applicato e le parti non hanno potere di decisione—> norme cogenti.

che cos’è la norma? un complesso di parole, un testo normativo o un enunciato linguistico

e dobbiamo distinguerne:

  • (^) il testo , da cui dovremmo ricavare ciò che è il significato di esso ( precetto ), la regola dettata
  • (^) l’ interpretazione del testo L’opera di interpretazione spetta all’interprete (giudice); attraverso il processo interpretativo si andrà attribuire al testo della norma il suo significato.
  1. interpretazione giudiziale—> immediatamente strumentale alla risoluzione delle controversie, compito a cui il giudice è chiamato
  2. interpretazione autentica—> si ha quanto il legislatore intervenga con una disposizione normativa per chiarire il significato di una precedente norma che è particolarmente difficile, o a cui è stata data un’interpretazione che il legislatore vuole superare.
  3. interpretazione dottrinale—> quella fatta dalla dottrina (studiosi del diritto accademici che in quanto tali non procedono all’interpretazione per applicare la norma, ma forniscono proposte interpretative che se vengono approvate divengono diritto vivente) Questa distinzione riguarda il soggetto deputato, ma secondo quali criteri viene svolto il procedimento interpretativo? Nel nostro ordinamento è L’ARTICOLO 12 delle disposizioni sulla legge in generale, sono norme dedicate alle fonti del diritto e applicazione della legge. Al primo comma individua 2 criteri normativi che guidano l’opera interpretativa:
  1. andare ad indagare il significato delle parole secondo la connessione tra esse, nell’ambito della preposizione (interpretazione letterale)
  2. intenzione del legislatore, facendo riferimento allo scopo che storicamente aveva voluto perseguire nel dettare quella disposizione, intenzione storica del legislatore. E’ stata criticata in quanto ritenuta contraria alla necessità di interpretare il diritto sotto un punto di vista evolutivo, il criterio storico impedisce ciò. A causa di ciò l’intenzione del legislatore viene spostata su un criterio teologico , qual è la ragione pratica della norma, lo scopo che persegue nel momento in cui trova applicazione, scopo oggettivo della norma che prescinde dalla volontà storica del legislatore che ha emanato la disposizione. (interpretazione logico-teleologica) Altri criteri utilizzati da interpreti è quello dell’interpretazione sistematica :
  • (^) sistema : la premessa logica è che l’ordinamento giuridico in quanto complesso di norme rappresenta un sistema di regole coordinate e coerenti tra di loro, le norme che compongono l’ordinamento sono norme che necessariamente si pongono in relazione tra le altre in quanto dettando le proprie norme esso persegue degli obiettivi. Va a prediligere tra diversi significati quello che è più coerente con il significato che altre norme della stessa materia hanno. è possibile effettuare una distinzioni con riferimento al risultato del procedimento:
  • (^) interpretazione estensivsa—> quando all’esito dell’attività intepretativa e dell’applicazione dei criteri e arrivi ad attribuire alla norma il significaot che haun campo di applicaizone più ampio rispetto ad altri significati possibioi, il risultato porta ad estendere il più possibile l’ambito di applicazione della norma.
  • (^) interpretazione restrittiva—> si scelga tra i possibili significati quelli più ristretti rispetto ad altri significati, quello che ne consente l’applicazione a meno casi (campo di applicazione più rispetto) Riguarda il risultato dell’attività interpretativa cosa succede quando il giudice non trova una norma da applicare? Si ha un caso di lacuna dell’ordinamento , manca una norma da applicare al caso completo, nell’ordinamento non c’è una disposizione normativa da applicare. come la risolve? L’ordinamento da una risposta che troviamo nel SECONDO COMMA ARTICOLO 12 delle disposizioni, una risposta che presuppone il postulato della completezza dell’ordinamento:
  • (^) si parte da un principio valido a priori, nell’ordinamento si troverà una norma in grado di risolvere una controversia in quanto completo

Al vertice del nostro sistema attualmente abbiamo la COSTITUZIONE :

  • (^) costituzione rigida perchè per essere modificata non è sufficiente una legge ordinaria, ma è necessario procedere con leggi di revisione costituzionale, adottate con più difficoltà (maggioranze qualificate)
  • (^) diritti fondamentali e principi che NON possono essere oggetto di revisione costituzionale (es. forma repubblicana)
  • (^) la rigidità è garantita dalla corte costituzionale , che giudica della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Il giudizio di costituzionalità è accentrato e incidentale (il giudice rimette gli atti)
  • (^) l’addove la norma è dichiarata INCOSTITUZIONALE verrà espulsa dall’ordinamento
  • (^) Si affermava che a livello costituzionale vengono inserite le fonti originarie
  • (^) non solo i trattati (che hanno valori pari alla costituzione) ma anche le fonti derivate sono sopraordinate alla legge ordinaria dello stato, in base ad un principio di prevalenza affermato negli anni 80 presso la corte costituzionale e che ha trovato un riscontro normativo (ARTICOLO 17 PRIMO COMMA)
  • (^) regolamenti: atti immediatamete applicabili in ogni parte senza avere bisogno di recepimento, è fonte del diritto di derivazione comunitaria, direttiva: rivolta agli stati membri al fine di uniformare le discipline, richiede allo stato un recepimento. la legge non solo in senso formale ( LEGGE ORDINARIA ) ma anche gli atti aventi forza di legge (decreti legge e legislativi) e sullo stesso piano anche legge regionale. Al di sotto della legge ci sono i REGOLAMENTI (fonti normative secondarie), atti normativi cioè generali e astratti con tratto della normatività MA sono adottati dall’autorità amministrative-esecutive (governo …):
  • (^) organizzazione degli uffici pubblici
  • (^) disciplinano determinate materie dopo una delega di una fonte primaria per competare la disciplina dettata da essa
  • (^) NON può contrastare la fonte sovraordinata, cioè la legge
  • (^) se la contrasta viene, dal giudice civile, disapplicato. All’ultimo gradino troviamo gli USI o la CONSUETUDINE :
  • (^) l’unica fonte non scritta e in un’ordinamento codificato come il nostro (fondato sul diritto scritto, per ragione di certezza) hanno un valore residuale e sussidiario
  • (^) ARTICOLO 8: gli usi operano nelle materie disciplinate dalla legge o regolamenti solo quando da essi richiamati ( usi secundum legem )
  • (^) può operare se non richiamate SOLO nelle materie non regolate dalle leggi e dai regolamenti (praeter legem)
  • (^) in quanto fonte sottordinata non è ammessa una consuetudine che contrasti con quelle sovraordinate, è inammissibile la consuetudine contra legem
  • (^) unica fonte di produzione derivante da un fatto
  • (^) usi normativi—> abbiamo due requisiti:
  1. oggettivo : in un certo contesto una collettività una condotta venga osservata generalmente e ripetutamente per un lasso di tempo considerevole
  2. soggettivo : rappresentato dalla convinzione dalla comunità che quella regola di condotta e la sua osservanza è dovuta, i consociati osservano quel comportamento perchè pensano che corrisponda ad una regola giuridica, pensano di esserne vincolati al rispetto. In presenza di entrambi può dirsi esistere una consuetudine/uso normativo. Le fonti di produzione del diritto sono tutti gli atti o fatti da cui originano norme giuridiche, che producono norme giuridiche, la consuetudine è un fatto da cui nascono norme giuridiche le fonti di cognizione sono quei testi che ci permettono di conoscere le norme (es. Gazzetta Ufficiale), consentono la conoscibilità. L’EQUITA ’ deve essere considerata una fonte del diritto? NO
  • (^) l’equità è detta la giustizia del caso concreto, il giudice che normalmente in modo rigoroso decide le controversie applicando norme, in alcuni casi eccezionali è autorizzato a risolvere la controversia secondo equità
  • (^) in questi casi la risoluzione non si basa sull’applicazione della norma, ma su una risoluzione basata sui concetti di giustizia, decidendola facendo ricorso ai valori di giustizia socialmente condivisi.
  • (^) ARTICOLO 113 di codice di procedura civile ci dice che solo quando la legge autorizza, il giudice può decidere secondo equità, e questi casi sono veramente pochi (ES. ipotesi di controversie di minore valore davanti al giudice di pace)
  • (^) ARTICOLO 114 del codice di procedura civile: le parti chiedono al giudice di decidere secondo equità, espressa richiesta di entrambi le parti
  • (^) negano quindi la qualifica di fonte del diritto, perchè in queste poche ipotesi eccezionali inrealtà la fonte del diritto è nella norma scritta che lo autorizza a decidere secondo equità COS’E’ IL CODICE CIVILE?
  • (^) ha il rango della legge ordinaria
  • (^) formato nel 1942
  • (^) è importante se ci collochiamo nel periodo storico in cui il movimento per la codificazione inizia a diffondersi
  • (^) predispone dei complessi di norme dotate di organicità e sistematicità in grado di facilitare l’opera del giudice nella consultazione e nell’individuazione della norma da applicare
  • (^) intere materie devono essre disciplinate in un unico testo, le disposizioni che contiene sono un sistema (coordinate fra di loro, corrispondenti a materie comune), riguardano l’intera materia.
  • (^) contiene principi generali e meccanismi fondamentali
  • (^) mantiene un ruolo centrale che rappresentano la base dello studio del diritto privato
  • (^) unico testo che contiene un complesso organico di fonti in modo coerenzte che consente una fscilità per l’interpete e giudice nella consultazione di esso.
  • (^) in esso si dettano discipline generali (necessarie a fenomeni di codificazioni e svolgimento dell’attività legislativa)
  • (^) in molte parti viene modificato ma continua ad esistere, come per esempio nel costituzione—> contiene molte norme riguardanti il diritto privato che direttamente sono norme di diritto privato ma contiene anche principi più evoluti del codice del 1942. E’ importante nell’individuazione di principi generali che hanno un ruolo importantissimo. 29- com’è strutturato il nostro codice?
  • (^) si struttura in libri
  • (^) VI libri di cui ciascuno ulteriorente suddiviso in titoli e contenente specifiche materie:
  • (^) I libro : “ delle persone e della famiglia ” disciplina soggetti (perosne fiische e senza scopo di lucro) e diritto di famiglia (riforma del 75 che porta a una novellazione)
  • (^) II libro:delle successioni ” dedicato alle succesioni, a ciò che è la disciplina della sorte del patrimonio della persona fisica che muore, insieme alla disciplina del contratto di donazioni
  • (^) III libro:della proprietà ” dedicato all proprietà, ai diritti reali e in esso si aprla di possesso e la sua tutela
  • (^) centrale nella sua struttura è il IV librodelle obbligazioni ” (gran parte di diritto privato è contenuto qua) contiene la disciplinagenerale delle obbligazioni e di ciò che sono le principali fonti di essa (contratto e fatto illecito). In matetria contrattuale una disciplina generali.
  • (^) V libro: intitolato “ del lavoro ” si occupa dell’impresa e dell’esercizio dell’impresa in forma associata (enti con scopo di lucro)
  • (^) VI libro: intitolato “ della tutela dei diritti ” diversi istituti che noi affronteremo, si parlera di prescrizione e decadenza, trascrizione, garanzie reali, disciplina e regime delle prove.
  • (^) riforma dell’affiliazione 2013–> status unico di equilibrio - (^) AL DI FUORI DEL CODICE: unioni civili con legislazione speciale quando entra in vigore una norma giuridica formata sulla base di un iter prestabilito?
  • (^) emanate ma non basta, affinchè acquistino efficacia e entrino a fare parte dell’ordinamento dobbiamo avere 2 presupposti:
  1. pubblicazione—> cittadino deve essere dall’ordinamento posto nella condizone di conoscere quelle norme (fonte di cognizione, per gli atti statuali la Gazzetta Ufficiale)
  2. vacatio legis—> ART 10 DISP. LEGGE IN GENERALE richiede il trascorrere di 10 giorni per l’entrata in vigore della norma, ma su questo argomento può il testo della norma prevedere qualcosa di differente. come la norma perde il vigore nell’ordinamento? concetto di antinomia tra fonti dello stesso rango, la costruzione gerarchica serve per risolvere le antinomie, laddove derivi da fonti di ranfgo diverso orevale quella sovraordinata MA se è tra norme dello stesso rango si usa il criterio cronologico:
  • (^) prevale la norma successiva che abroga la norma precedente contrastante
  • (^) l’abrogazione—> momento in cui la norma perde vigore (ART 15 DISP. LEGGE IN GENERALE):
  1. abrogazione espressa—> il legislatore esprime di abrogare una norma precedente
  2. abrogazione tacita 1 ipotesi—> legislatore interviene dettando una norma successiva contrastante con quella precedente MA senza abrogazione espressa da esso

5- situazioni giuridiche soggettive Il diritto prende in cosiderazione gli interessi, li valuta e li sistema gerarchicamente risolvendone i conflitti e stabilendo modalità di realizzaizone degli interessi, facendolo con norme giuridiche, dall’applicaizone delle quali deriverà l’attribuzione a soggetti di situazioni giuridiche soggettive (poteri, facoltà per la realizzazione di quegli interessi) ——>situazioni che sono il riflesso del modo con cui il diritto ha regolato l’interesse e che esprimono le possibilità di realizzazione che l’ordinamento ha riconosciuto agli individui. Dall’applicazione derivano attribuzioni che sono il riflesso, l’espressione delle possiilità di relizzazione degli interessi L’individuo a cui la situazione giuridica è riferibile è detto il titolare della situazione giuridica soggettiva. Possono dividersi in:

  • (^) situazioni giuridiche soggettive attive: asttribuiscono al loro titolare una posizione di preferenza rispetto agli interessi degli altri soggetti, l’interesse del soggetto titolare PREVALE su quelli degli altri individui. la principale è quella del “ diritto soggettivo ”: la definizione generale possiamo dirla come che il diritto soggettivo è quella situazione in cui l’ordinamento riconosce al suo titolare il potere di agire e pretendere la più ampia realizzazione del suo interesse. In base alle modalità esplicative del potere del titolare e in base alle modalità di realizzazione dell’interesse distinguiamo:
  1. diritti soggettivi assoluti: si caratterizzano per due elementi, sono diritti che si possono far valere nei confronti di tutti i consociati ( tutelabili erga omnes ) e per la realizzazione dell’interesse NON richiedono la cooperazione di nessun altro che non sia il titolare stesso del diritto ( valevoli erga omnes , possono essere opposti e farsi valere da tutti i conscociati) EX. diritti della personalità (ineriscono e tutelano dei connotati della persona che possono riguardare tanto la sfera fisica quanto quella sociale come per esempio quello all’integrità fisica, quello al nome, alla riservatezza, con natura NON patrimoniale…) e diritti reali (hanno ad oggetto una “res” cioè una cosa; e si distinguono a loro volta in diritti reali su una cosa propria ((proprietà)) e diritti reali su una cosa altrui ((di godimento come l’ususfrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfideusi e le servitù (((diritti che attribuiscono al loro titolare la possoibilità di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto secondo modalità che variano in base allo specifico diritto reale di godimento))) e di garanzia (((pegno e l’ipoteca, garanzie che si danno a un creditore a garanzia del suo diritto di credito))))), con natura patrimoniale. concretamente vediamo il diritto di proprietà , il titolare del diritto (proprietario) realizza il suo interesse godendo del bene e disponendo dello stesso, l’interesse che vanta nell’esercizio è questo. Se qualcuno si impossessa del mio bene l’ordinamento mi può far agire in giudizio per recuperarlo. il titolare del diritto al nome può realizzare il suo interesse da sè, spendendo il proprio nome in atti giuridici, l’ordimamento mi da’ delle tutele per reagire all’usurpazione del nome nei confronti di chiunque interferisce con l’esercizio del diritto al nome.
  2. diritti soggettivi relativi: il titolare del diritto relativo per realizzare il suo interesse ha bisogno della cooperazione altrui, e può far valere il suo diritto nei confronti di costui ( valevoli erga singolum , nei confronti di una determinata persona), necessario per la realizzaizone dell’interesse. EX. diritto di credito (fra cui studieremo i diritti personali di godimento, pretesa che un soggetto può vantare nei confronti di un altro soggetto una prestazione di dare, fare o non fare in base al contenuto del comportamento, hanno natura patrimoniale) esempio =ho diritto a che lei venga a pitturarmi la stanza. E diritti di famiglia (diritti che innerisocno ai rapporti tra i componenti di un nucleo famigliare, hanno natura non patrimoniale prevalentemente. concretamente alle caratteristiche del diritto di credito , da me non riesco a realizzare il mio interesse, serve che qualcuno compia una prestazione per me. DIRITTI CHE CONDIVIDONO TRATTI SIA DEGLI ASSOLUTI SIA DI QUELLI RELATIVI
  • (^) diritti podestativi che condividono alcune caratteristiche con entrambi, sono diritti che per la realizzazione dell’interesse del titolare non hanno bisogno della cooperazione (come quelli assoluti) altrui MA si possono far valere nei confronti di

una determinata persona (come quelli relativi). Attribuiscono il potere al titolare di incidere e modificare la sfera fiuridica propria e di un altro soggetto senza la possibilità di opporsi da parte dell’altro soggetto attraverso EX. diritto di recesso, quello dei due contraenti a cui è attribuito, dichiarando di voler recedere determina la modifica della sfera giuridica di entrambi senza che tu faccia niente, e senza che tu possa opporti (devi subirla) al di fuori dal “ diritto soggettivo” abbiamo:

  • (^) l’aspettativa—> la situazione in cui si trova un soggetto che è in attesa di acquistare un diritto soggettivo e che riceve una tutela dall’ordinamento dando la possibilità di agire in via conservativa e cautelare in riferimento al diritto soggettivo futuro. EX : io vendo la mia casa, ma nel contratto di vendita appongo una condizione sospensiva dicenco che il contratto produrrà gli effetti solo se otterrò un alloggio di vita popolare.
  • (^) la podestà—> il titolare ha il potere di agire per la cura di interessi altrui, è un potere/dovere vincolato alla cura di un interesse altrui. Esso agendo può modificare la sfera giuridica altrui (diritto podestativo) MA nel perseguimento dell’interesse altrui EX : “responsabilità genitoriale” il contenuto è riconducibile alla podestà. Il genitore/tutore esercita un potere volto alla cure di un interesse altrui.
  • (^) l’interesse legittimo—> situaizone in cui si trova il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione che esercita poteri autoritativi (AMBITO DIRITTO PUBBLICO) con il concetto di subordinazione, i due soggetti non sono in situazione di parità, ma il privato subiusce l’effetto dei poteri del soggetto pubblico. interesse pubblico>interesse privato le norme di diritto pubblico fanno soccombere l’interesse del privato, quindi esso si trova in una posizione diversa non potendo pretendere la piena realizzazione del mio interesse, MA posso pretendere che nella procedura la pubblica amministrazione rispetti le norme giuridiche che regolano l’esercizio di quel potere. attenzione—> quando la pubblica amministrazione si relaziona a me in condizioni di parità, concludendo contratto di compravendita… C’è comunque un soggetto pubblico che segue un interesse pubblico, ma ci troviamo di fronte ad una relazione tra due soggetti titolari di diritti e obblighi.
  • (^) lo status—> non è propriamente una situazione giuridica soggettiva perchè è una posizione complessa e unitaria in cui un soggetto si trova in virtù della sua collocazione nell’ambito di una comunità fatta tanto di entrambe le situaizone giuridiche soggettive. EX : status di coniuge , presupposto per la nascita di svariate situazioni giuridiche soggettive
  • (^) interesse diffuso—> ointeressi non riconducibili ai soggetti come individui, ma come appartenenti a tutta la collettività, non riducibili a situazioni individuali EX. “interesse ad un ambiente sano”: il bene oggetto a quell’interesse (ambiente) è comune, di tutti e nessuno potrà dire di essere titolare di questa situazione. Si potrà agire in giudizio per tutelarlo attraverso lo stato, che agisce per ottenere per esempio un risarcimento dei danni
  • (^) situazioni giuridiche soggettive passive: il titolare è portatore di un interesse che è subordinato a quello di altri soggetti a cui l’ordinamento dà prevalenza. Esprime la situazione di quel soggetto titolare di un interesse ritenuto subordinato. si dividono in:
  • (^) soggezione : caratterizzano le situazioni dove il soggetto deve subire una modifica della propria sfera giuridica patrimoniale attraverso l’esercizio di potere da parte di un altro soggetto senza potersi opporre. Corrisponde alla situazione attiva del diritto podestativo.
  • (^) dovere
  • (^) obbligo : collegato al diritto soggettivo relativo
  • (^) onere : peculiare, non è corrispettivo rispetto ad alcuna situazione attiva e non è inquadrata nè in un ambito nè nell’altro, ma la dottrina la identifica maggiormente quella passiva. Il soggetto titolare (chiamato onerato) è colui che è tenuto ad un comportamento se vuole ottenere un vantaggio/effetto a lui favorevole, non è tecnicamente obbligato MA se il vuole ottenere un vantaggio e perseguire un suo interesse, deve tenere un certo comportamento. L’interesse è nell’onerato stesso EX. onere della prova, giudizio. Colui che propone ad un giudice una richiesta, se vuole che essa venga accolta deve dare la prova di certi fatti, in quanto questo lo porta ad avere un vantaggio.

pagamento. In riferimento ad alcuni rapporti si presume che se in un termine molto breve non ci sia stata una richiesta di pagamento si presume che esso sia stato pagato. La prova sarà limitata ad alcuni mezzi di prova, cioè la confessione o il giuramento (albergatore può dare la prova che il debito non è stato pagato usando SOLO queste prove)

- decadenza—> anche qui c’è la perdita di un diritto per il mancato esercizio, MA la disciplina e la ragione

giustificativa è diversa ed è l’esigenza di certezza del diritto che prescinde dalle ragioni dell’inerzia. Ci sono alcune situazioni che richiedono una veloce definizione per esigenze oggettive assolute per certezza di rapporti giuridici. Nella decadenza si tratta di termini brevi legati a esigenze di certezza del diritto EX. se non impugni una sentenza negativa entro 6 mesi, non potrai più farlo ( termine di decadenza ) per la decadenza non opera alcuna causa di interruzione e sospensione. L’unico modo per impedire la decadenza è compiere l’atto richiesto. altra differenza nella disciplina, la decadenza riguarda anche i diritti “ indisponibili ” e può essere, la decadenza rilevata d’ufficio dal giudice (istituto legato a discipline oggettive generali) Il giudice è obbligato a rilevarla d’ufficio—> INDEROGABILI Se il termine riguarda un diritto “ disponibile ”, la disciplina della decadenza è derogabile e il giudice non può rilevarlo d’ufficio, è possibile solo con riferimento ai diritti disponibili ed è possibile che le parti prevedano dei termini di decadenza ( decadenza convenzionali) —> DEROGABILI

tutela giurisdizionale del diritto

Fa riferimento alla possibilità che i soggetti hanno in caso di lesione dei diritti di cui sono titolari di rivolgersi al giudice per chiedere la rimozione della lesione e quindi l’attuazione del suo diritto, evenualmente anche coattiva. Siamo nell’ambito del libro VI

come si attiva? con un’azione che avvia un processo. Il principio fondamentale del processo civile è “ l’iniziativa di

parte ”, l’interesse del soggetto che si esercita con la proposta di una domanda che avvia il processo (insieme di attività dinnanzi al giudice concluso con una sentenza)

  • (^) giudice attua le norme giuridiche
  • (^) colui che agisce in giudizio si chiama “attore”
  • (^) la domanda si propone al giudice nei confronti di un altro soggetto—> “convenuto”
  • (^) il convenuto in relazione ad un principio avrà la possinbilitò di opporre delle eccezioni (contrapposta all’azione dell’attore) ———>” principio del contraddittorio”
  • (^) le eccezioni sono le risposte, le opposizioni che il convenuto fa rispetto alla domanda dell’attore “ principio dispositivo ”—> impedisce al giudice di ricercare da solo le prove che sono alla base delle domande e delle eccezioni avanzate affinchè io che pongo la domanda provo la verità dell’esistenza della violazione. “ l’onere della prova ” è ripartito tra attore e convenuto così:
  • (^) attore deve provare i fatti alla base della sua domanda
  • (^) convenuto deve provare i fatti alla base delle sue eccezioni le parti possono convenzionalmente modficare l’onere della prova? SI ma solo se si tratta di diritti disponibili e se la modifica non rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

la prova dei fatti—>

distinzione tra prove legali e libere

  • (^) libere: lasciate alla libera valutazione del giudice, lascia il giiudice libero di valutare i fatti risultanti dalla prova.
  • (^) legali: l’avvenimento risultante da quella prova deve essere avvenuto secondo ciò che dice il giudice, vincola esso come verificatosi del fatto.

si fornisce in giudizio attraverso i mezzi di prova previsti dal nostro ordinamento:

  • (^) documentali :
    1. atto pubblico (redatto da un pubblico ufficiale, tendenzialmente da un notaio. E’ una prova legale perchè esso fa piena prova della data dell’atto e delle dichiarazioni prese nell’atto o dei fatti che il pubblico ufficiale dichiara come avvenuti in sua presenza). Fa piena prova fino a querela di falso—> apposito procedimento per affermare la negazione della veridicità del fatto.
    2. scrittura privata (documento sottoscritto dalla parte, redatto e firmato da esso), di per sè non fa piena prova a meno che non venga riconosciuto dal suo autore in giudizio ( riconoscimento in giudizio da colui che l’ha sottoscritta diventa una prova legale) o non sia stato autenticato da un pubblico ufficiale (scrittura privata da un notaio e quindi esso dichiara che il documento è stato sottoscritto dal soggetto in sua presenza e lui ha verificato la sua identità).
  • (^) prova testimoniale: libera, il giudice è libero di valutare le risultanze. Sono dichiarazioni prese in giudizio da un soggetto che dichiara di essere presente nel momento dell’attuazione di un fatto. Il giudice non è vincolato a dichiarare come accaduti quei fatti. EX. contratti non possono essere provati da testimonianza, tranne in alcuni casi particolari
  • (^) confessione : atto giuridico in senso stretto, la abbiamo quando un soggetto sia in giudizio sia fuori, dichiara dei fatti a sè sfavorevoli e favorevoli alla controparte; essa vincola il giudice a ritenere accaduti i fatti dichiarati e fa piena prova MA è riferibile solo a diritti disponibili.
  • (^) giuramento : può esplicarsi solo in giudizio ed è una prova legale—>un soggetto fa una dichiarazione solenne sulla veridicità di alcuni fatti. 1. giuramento decisorio: una parte deferisce all’altra di giurare su un certo fatto (su istanza di parte). Non è ammessa prova contraria MA chi dichiara il falso è perseguibile in sede penale. 2. giuramento suppletorio : richiesto dal giudice per integrare alle prove già ottenute o per stabilire il valore dell’oggetto della domanda.
  • (^) presunzioni : è una prova indiretta (fatto provato indirettamente) perchè fa si che da un fatto noto o provato si ricavi un fatto ignoto e non provato. EX. il fatto noto è che l’albergatore entro 6 mesi non richiede il pagamento, da qua l’ordinamento ricava l’esistenza del fatto ignoto (il debito è stato pagato) EX. presunzione di concedimento del matrimonio——> presunzione legale assoluta
    1. legali= previste dalla legge, all’interno di queste possiamo vede quelle assolute (non ammettono prova contraria) e quelle relative (ammettono prova contraria, l’ordinamento presume questo ma si da la possibilità di dimostrare prova contraria)
    2. semplici= non sono previste dalla legge, possono essere operate dal giudice in assenza di una previsione legislativa/normativa. L’ordinamento pone dei limiti, devono essere fatti gravi, precisi e concordanti; inoltre non è ammessa quando NON c’è la prova testimoniale.

sentenze—>

  • (^) sentenza di mero accertamento= accerta una realtà giuridia esistente, la chiedo perchè qualcuno contesta il mio diritto e voglio che ci sia una sentenza definitiva per accertare l’esistenza del mio diritto.
  • (^) sentenza costitutiva= modificano la realtà giuridica incidendo sulle situazioni giuridiche soggettive.

soggetti di diritto

il soggetto di diritto è il titolare delle situazioni giuridiche soggettive, pone in essere atti giuridici ed è portatore degli interessi che le norme disciplinano, artefice dell’attività giuridica concretamente, gli ordinamenti giuridici decidono chi debbano essere i soggetti di diritto. Nella civiltà odierna TUTTE LE PERSONE FISICHE sono soggetti di diritto MA NON SOLO perchè esso attribuisce soggettività giuridica anche agli ENTI (organizzazioni di uomini e mezzi, a dei complessi organizzati di individui e beni).

  • (^) Il minore non ha la capacita di agire, perché non l’ha ancora acquistata, ma ha capacità giuridica ; l’istituto con cui sia sopperisce a questa situazione problematica è quello della responsabilità genitoriale, che comporta un potere-dovere, essendo un ufficio di diritto privato -> genitori hanno obblighi nei confronti dei figli e hanno un grande potere di amministrazione dei beni dei figli. Su questi beni hanno un usufrutto legale (diritto reale su cosa altrui, diritto reale di godimento ed è legale perché è la legge che lo prevede. Al titolare del diritto di usufrutto è concesso il potere di godere sia del bene che di tutte le utilità, ma con un vincolo , ossia che i frutti prodotti da quel bene siano destinati ai bisogni della famiglia) ed inoltre hanno il potere di rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili (hanno la rappresentanza legale -> è la legge che lo prevede). Il rappresentate è un soggetto che agisce in nome e per conto di un altro soggetto. Il genitore può porre in essere quell’attività giuridica che il minore non può porre in essere, non avendo capacità di agire (il genitore non pone in essere l’atto in nome di tizio, ma come rappresentante di tizietto, in nome e per conto di tizietto -> gli effetti di quell’atto giuridico si produrranno e incideranno direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il soggetto per cui quell’atto è stato posto in essere) Per gli atti di straordinaria amministrazione (atto che incide sul patrimonio del soggetto alterandone la struttura e la consistenza, tra cui gli atti dispositivi: vendite, concessioni di ipoteca e di pegno) la legge prevede che è possibile una sostituzione da parte del genitore, solo in caso di necessità o utilità evidenti e solo previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e deve essere compiuta congiuntamente dai genitori che hanno la responsabilità legale (tutela per il minore); per gli atti di ordinaria amministrazione la legge prevede che sia possibile una sostituzione da parte del genitore senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria e può essere compiuta disgiuntamente dai genitori. Nel caso di morte dei genitori viene nominato un tutore per il minore, che ha gli stessi poteri del genitore, ma la sua attività è sottoposta a maggiore controllo da parte del giudice. In questa attività di rappresentanza legale non è mai ammessa una sostituzione per gli atti strettamente personali, i quali possono essere posti in essere solo dal soggetto a cui l’interesse è riferito: testamento, matrimonio, riconoscimento di un figlio al di fuori di un matrimonio. In questo caso il minore ha un incapacità giuridica speciale.
  • (^) Minore emancipato: sedicenne autorizzato dal tribunale a sposarsi -> con l’emancipazione acquista una limitata capacità di agire, ossia può porre in essere da solo gli atti di ordinaria amministrazione , ma non quelli di straordinaria. L’istituto che viene in aiuto è quello della curatela : il minore emancipato ha un curatore che lo assiste nel complimento degli atti di straordinaria amministrazione (per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice). Il curatore però non è un rappresentante, è un assistente. Affianca il minore prestando il suo consenso a quell’atto (integra la sua volontà a quella del minore). Il curatore solitamente è il coniuge (se maggiorenne) o i genitori. Nel caso di minore autorizzato a attività commerciale, c’è l’acquisto alla piena capacità di agire.
  • (^) Soggetti maggiorenni, se sono stati interdetti, inabilitati o sottoposti a amministrazione di sostegno.
  • (^) L’interdizione giudiziale (è il giudice che valuta): il maggiorenne che soffre di un’abituale infermità di mente può essere interdetto con sentenza del tribunale, il quale verificata l’infermità di mente fa perdere all’interdetto la completa capacità di agire -> condizione simile al minore e quindi anche alla responsabilità genitoriale (il tutore (l’istituto che sopperisce e tutale l’interdetto è la tutela) sostituisce completamente l’interdetto, ma non negli atti personalissimi).
  • (^) L’interdizione legale: istituto punitivo (e non protettivo come l’interdizione giudiziale) nei confronti del condannato all’ergastolo o a una pena non inferiore ai 5 anni. Il contenuto dell’istituto è diverso: l’interdizione non riguarda atti di natura personale e familiare, ma solo quelli strettamente patrimoniali (ma l’interdetto legale non può donare).
  • (^) L’inabilitazione : istituto di protezione, le cui cause sono infermità di mente meno grave (valutata dal giudice), patologica prodigalità (sperpera in modo patologico), abituale uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, cecità o sordomutismo dalla nascita non corretti da un’adeguata educazione. Il soggetto dichiarato inabilitato vede soppressa la sua capacità di agire -> condizione simile al minore emancipato (per gli atti di straordinaria amministrazione viene nominato un curatore, che svolge le stesse funzioni del curatore per il minore emancipato).
  • (^) LEGGE 6 DEL 2004, riforma che ha stravolto il sistema e ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, perché gli altri istituti si erano mostrati troppo rigidi nei presupposti, che non includevano altri casi in cui era necessario un aiuto, e nelle conseguenze, che risultavano troppo stringenti. Il soggetto stesso può chiedere di essere sottoposto all’amministrazione di sostegno e può esso stesso suggerire al giudice la persona che vuole come suo amministratore.
  • (^) ART 404 C.C: presupposti affinché un soggetto sia sottoposto ad amministrazione di sostegno -> infermità, menomazione, impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. I presupposti sono più elastici e più ampi, ma comprendono e riprendono anche quelli previsti per l’interdizione e l’inabilitazione. Per questi ultimi, per i quali era già prevista l’interdizione o l’inabilitazione, il giudice applica l’amministrazione di sostegno (problema risolto dalla giurisprudenza), che è l’istituto principale a cui fare riferimento, in quanto gli altri due sono diventati istituti residuali.

Il giudice deve valutare quindi se la misura è idonea all’istituto dell’amministrazione di sostegno; in caso contrario, ossia se la misura non è idonea, si ricorre ai vecchi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore, poiché l’amministrazione di sostegno è un istituto più flessibile e attento al soggetto amministrato, volto a preservare la capacità di agire del soggetto, ha un ruolo diverso da quello del tutore e del curatore. Il soggetto infatti mantiene la sua capacità di agire, tranne che per gli atti specificamente indicati nel decreto con cui è stato sottoposto ad amministrazione. Il giudice, inoltre, deve valutare se l’amministratore, negli atti indicati nel decreto, agisce in sostituzione (si sostituisce al soggetto) o come assistente. L’amministratore, in ogni caso, nel fare ciò dovrà sempre tenere informato l’amministrato e tenere in considerazione le sue volontà. Che succede se l’interdetto, il minore o l’incapace legale pongono in essere un atto? L’atto sarà annullabile (gli atti posti in essere dall’incapace legale sono atti annullabili). Distinzione tra capacità di agire e capacità di intendere e di volere -> è possibile che un soggetto, che abbia capacità di agire, nel momento in cui ponga in essere un atto, non sia capace di intendere e di volere, ma è possibile anche il contrario. All’incapacità legale si affianca l’ipotesi dell’incapacità naturale, ossia è possibile che un soggetto legalmente capace, perché maggiorenne, nel momento del compimento di un atto sia di fatto incapace di intendere e di volere. In questo ipotesi, in cui il soggetto è un incapace naturale (per diverse cause), l’ordinamento predispone una tutela. ART 428 C.C.: è possibile chiedere l’annullamento dell’atto posto in essere dall’incapace naturale, purché si provi in giudizio l’incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto, il pregiudizio economico derivante al soggetto da quell’atto e laddove quell’atto non sia unilaterale, ma una contratto, la malafede dell’altro contentate (ossia che quest’ultimo abbia consapevolezza dell’incapacità del soggetto). Dando questa prova si può chiedere l’annullamento dell’atto posto in essere dal soggetto incapace naturale. Nel caso di incapacità legale non c’è bisogno di queste prove, non è quindi necessario che il soggetto legalmente incapace, solo per il fatto che ci sia stata una dichiarazione di incapacità del soggetto, debba provare il pregiudizio, la malafede o il fatto che lui fosse incapace al momento della sottoscrizione dell’atto. Nella disciplina dell’incapacità legale i procedimenti possono essere revocati, laddove vengano meno i presupposti.

gli enti

Per il nostro ordinamento sono soggetti di diritto anche le organizzazioni complesse di individui e beni volte al raggiungimento di certi scopi (definizione di enti). Prima distinzione (decisa dal legislatore come prioritaria):

  • Enti^ con^ scopo^ di^ lucro^ (libro^ V)^ ->^ sono le società principalmente e sono enti che principalmente attraverso l’esercizio di un’attività economica (esercizio di un’attività volta alla produzione e distribuzione di beni e servizi) mirano come scopo ultimo a conseguire dei vantaggi economici per i loro membri (nelle società attraverso la distribuzione degli utili prodotti tra i soci; per le società cooperative c’è uno scopo mutualistico, ossia non distribuiscono gli utili prodotti ai soci, bensì producono beni e servizi per i loro soci a prezzi più vantaggiosi), per le persone fisiche che si sono organizzate nell’ente, ossia i soci. Gli enti con scopo di lucro perseguono uno scopo egoistico.
  • Enti senza scopo di lucro (libro I) -> enti che non perseguono lo scopo di far conseguire un vantaggio economico alle persone organizzate. Perseguono finalità altruistiche, che escludono vantaggio economico per le persone organizzate nell’ente (è possibile che questi enti conseguano vantaggio economico anche attraverso l’esercizio di un’attività economica, ma è importante che lo scopo ultimo non sia conseguire dei vantaggi economici per il loro membri; gli utili prodotti non vengono ripartiti tra i soci, ma vengono destinati a terzi) e che possono essere finalità solidaristiche, di elevazione culturale, la cui finalità è generale (associazione culturale). Tutti gli enti senza scopo di lucro sono accomunati dal fatto di avere uno scopo altruistico.

Distinzione tra enti con personalità giuridica e senza personalità

giuridica

Associazioni e fondazioni -> enti con personalità giuridica, ossia passati attraverso il controllo della pubblica amministrazione che ha dato loro il riconoscimento di persone giuridiche (una volta ottenuto il riconoscimento si verificano l’inserimento e la registrazione di tale ente nel registro delle persone giuridiche, con successivo ottenimento della personalità giuridica). Associazioni non riconosciute e comitati -> enti non riconosciuti o enti di fatto, ossia enti che non sono passati attraverso il riconoscimento o il vaglio della pubblica amministrazione.

  • (^) La capacità di agire: è presente un limite nella condizione psicofisica dell’ente (che di suo non ha una volontà), e per questo tutte le decisioni e i comportamenti, ma soprattutto gli atti, saranno posti in essere necessariamente da persone fisiche. Quel determinato atto, anche se posto in essere da persona fisica, va considerato come atto dell’ente stesso -> stesso ragionamento della rappresentanza genitoriale, ma con una differenza. In questo caso si parla di rappresentanza organica, ossia fra la persona e l’ente c’è un rapporto di immedesimazione organica, la sua volontà è direttamente la volontà dell’ente, mentre nel caso della rappresentanza classica (come quella genitoriale) il rappresentante è un soggetto distinto dal rappresentato. Differenza tra i vari enti senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni e comitati -> la principale distinzione è quella tra associazioni e fondazioni). La differenza è dovuto al diverso rapporto che si instaura tra gli elementi materiali di un ente:
  • (^) elemento personale (riguarda le persone fisiche che compongono l’ente),
  • (^) patrimoniale (riguarda il patrimonio dell’ente)
  • (^) scopo (altruisctico che si propone di realizzare)

Nelle associazioni (sia riconosciute che non) occorre costatare la prevalzenza dell’elemento personale. L’associazione

si istitusice attraverso un contratto plurilaterale con comunione di scopo (lo concludono coloro che danno vita all’associazione, in cui tutte le parti condividono lo stesso scopo)——> atto costitutivo (per le associazioni riconosciuto l’atto pubblico) e contiene gli elementi identificativi e la sua struttura, contiene norme ed eventuali in tema di estinzione dell’ente Accanto all’atto costitutivo vediamo lo statuto (detta le norme di funzionamento) come funzionano i suoi organi e l’organo amministrativo. Gli organi essenziali per far si che esista un’assemblea sono:

  • (^) l’assemblea degli associati= organo deliberativo che assume le decisioni e forma la volontà interna, opera la maggioranza e a lui spettano delle decisioni molto iportanti ( EX. possibile modifica dello scopo)
  • (^) amministratori= rappresentano l’orgasno di gestione, che dà esecuzione agli esercizi dfecisi dall’assemblea, importanti decisioni cooperative, e manifesta all’esterno della volontà dell’ente——> rappresentanza organica.

MA nelle associazioni non riconosciute c’è più libertà, la mancanza di riconoscimento fa si che l’autonomia patrimoniale

sia imperfetta, però permette all’ente di non sottoporsi a vincoli che le associazioni riconosciute hanno. Anche loro hanno bisogno dell’assemblea degli associati e degli amministratori per funzionare——> struttura analoga a quelle riconosciute. La dottrina dice che prevale nelle associazioni l’elemento personale perchè si da agli associati la èpossibilità di incidere sul rapporto tra scopo e patrimonio, può decidere con le sue persone finische di modificare/estinguere lo scopo.

Nelle fondazioni invece a prevalere è l’elemento patrimoniale. Nella fondazione, la costituzione dell’ente avviene con un

atto unilaterale (NON E’ UN CONTRATTO) di un soggetto che è il fondatore, e che con l’atto costitutivo ( atto di fondazione ) fa nascere l’ente conferendo alcuni dei propri beni, in modo permanente, e vincolandoli al raggiungimento dello scopo di utilità generale. Nello statuto indico le modalità di nomina degli amministratori, perchè la gestione del patrimonio rivolta al raggiungimento dell’interesse generale è nelle mani degli amministratori. Una volta fondato l’ente, il fondatore non può più dire/fare nulla in relazione all’attività svolta. Non ha più potere di vigilanza su ciò che fanno gli amministratori——> ALLORA il controllo degli amministratori, che sono vincolati a rispettare le norme che ci sono nello statuto e quelle dettate dal fondatore, sarà l’autorità pubblica/amministrativa , che dal momento dell’iscirzione della fondazioen nel registro delle persone giuridiche fa partire una forte e penetrante attività di controllo soprattutto per la gestione da parte degli amministratore. Essa potrà eliminare le delibere degli amministratire contrarie al buon costume, all’atto di fondazione, a norme imperative e a norme pubbliche. Essa può anche sospendere l’amministrazione e gli amministratori nominando dei commissari straordinari, là dove gli amminstratori abbiano agito in modo contrario allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge. Servirà a garantire che lo scopo individuato dal fondatore sia raggiunto.

NON sono concepibili fondazioni non riconosciute, esse devono essere necessariamente delle persone giuridiche perchè il contrario affermerebbe di non garantire alcun controllo circa lo scopo indicato dal fondatore, totale mancanza di garanzia per quanto riguarda lo scopo di utilità generale.

Fra gli enti NON riconosciuti, ci sono i comitati = L’ART 39 fa riferimento alle finalità (di soccorso, beneficienza…).

  • (^) Viene costituito dai promotori (componenti) i quali rendendo pubblico un programma (EX. festa patronale ) chiedono offerte ai consociati/pubblico per perseguire un obiettivo di interesse generale
  • (^) prima fase: raccolta fondi (——> come nell’associazione, in cui più persone che costituiscono l’ente hanno uno scopo comune)
  • (^) seconda fase: i fondi raccolti verranno gesititi e utilizzarti per realizzare lo scopo precedentemente deciso dai promotori (FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE—> utilizzabili solo per perseguire lo scopo deciso nel programma del comitato)——> come nella fondaizone c’è un patrimonio destinato ad uno scopo da amministrare
  • (^) presenta degli elementi sia dell’associazione sia della fondazione
  • (^) ART 41 C.C.= delle obbligazioni assunte dal comitato rispondono solidalmente (uno solo dei componenti è chiamato a rispondere per tutti) e personalmente anche i componenti del comitato (autonomia patrimoniale imperfetta).

i diritti della personalità

  • (^) situazioni giuridiche soggettive
  • (^) categorie di diritti soggettivi assoluti
  • (^) riguardano i connotati della persona, tanto materiali/fisici quanto attinenti più alla sfera sociale hanno delle caratteristiche comuni tra di loro:
  1. sono NECESSARI in quanto attinenti ai connotati della persona e spettano a TUTTE LE PERSONE FISICHE, l’addove possibile anche agli ENTI.
  2. sono ASSOLUTI (unica che ha in comune con i diritti reali), sono tutelabili da tutti i consociati. Il dovere di tutti i consociati di rispettare il diritto altrui, e la possibilità in caso di interferenza con esso di agire in giudizio.
  3. sono IMPRESCRITTIBILI , il non esercizio del diritto, non lo fa venir meno e non ne determina l’estizione.
  4. diritti NON PATRIMONIALI , di per sè il bene riguardo ad un interesse che riguarda alla sfera personale e non può essere immediatamente tradotto in termini economici e non risponde agli interessi economici MA a quelli personali.
  5. sono INDISPONIBILI , intesa come l’irrinunciabilità e intrasmissibilità (inalienabilità). Entro certi limiti posso disporne senza che esso intralci i valori della coscienza sociale——> elementi costitutivi della persona=indissociabili da essa. Nel C.C. DEL 1942, la logica è poco attenta alla persona e all’individuo come persona. Imposazione della costituzione INVECE mette al centro la persona e la sua dignità, dando ai diritti della personalità una tutela ben più ampia——> ARTICOLO 2 che tutela i diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formaizoni sociali, ha consentito di passare dalla teoria pluralista di questi diritti (sono diritti della personalità solo quelli previsti da una

norma) ad una diversa teoria, quella monista , secondo cui i diritti della personalità rappresentano una categopria unitaria

e indefinita, in grado di accogliere tutte le manifestazioni della persona umana. Secondo essa c’è un diritto unico, indefinito in grado di includere in sè tutte i profili e gli attributi che possono essere rapportati in qualche modo alla persona. ——> da cui si dice che L’ARTICOLO 2, non richiama solo quei diritti SPECIFICAMENTE previsti da una norma, ma è una clausola aperta in grafo di portare all’individuazione di diritti atipici (non previsti da una norma ma riconducibili al diritto della personalità):

  • (^) diritto alla riservatezza
  • (^) diritto all’identità personale La giurisprudenza, ha affermato l’esistenza di questi diritti negli anni ‘70-‘ Si può chiedere l’inibitoria (cessazione del comportamento lesivo) e il risarcimento del danno di fronte alla violazione dei diritti della personalità. singoli diritti della personalità:

appartiene allo stato rientra nel demanio pubblico e a esso si applica il regime, e appartenenti al patrimonio dello stato: ( patrimonio indisponibile ((bene pubblico in senso oggettivo per il quale c’è un regime peculiare; sono beni su cui deve permanere un vincolo di destinazione)) e patrimonio disponibile ((sono beni pubblici SOLO in senso soggettivo, per loro non ci sono dei regimi particolari, sono assoggettati alla stessa disciplina dei beni privati))).

- beni mobili—> tutto ciò che non è suolo o incorporato ad esso

  • (^) beni immobili—> il suolo e tutto ciò che è incorporato ad esso anche solo temporaneamente ( EX. edificio, albero…) Abbiamo diversi valori per beni immboli (durevoli, vicende circondate da maggiori cautele e formalità) rispetto ad alcuni beni mobili. La differenza sta nel regime circolatorio. EX. navi, aereomobili e autoveicoli—> beni mobili registrati per i quali l’ordinamento ha attuato un sistema di pubblicità simile e quelli immobili. consumabili i beni che si consumano al primo utilizzo, un singolo atto di fruizione e il bene è consumato inconsumabili perchè non si consumano con un solo utilizzo
  • (^) beni generici—> non individuato specificatamente ma solo perchè appartenente ad un genere, individuato solo indicando la sua appartenenza ad un genere (beni fuggibili perchè sono sostituibili con altri appartenenti allo stesso genere)
  • (^) beni specifici—> specificatamente individuato, in genere NON sono sostituibili con nessun altro bene.
  • (^) beni divisibili e indivisibili——> il bene diviso possa mantenere l’idoneità all’uso al quale era destinato prima della divisione EX. macchina (bene indivisibile) terreno (bene divisibile)
  • (^) beni produttivi e non produtivi—> bene produttivo produce FRUTTI (particolare categoria di beni che provengono da un’altra cosa, derivanti da altro e possono essere naturali ((cose materiali prodotte da un’altra cosa come i prodotti agricoli)) e civili ((introiti derivanti dalla concessione di un godimento di un mio bene a terzi e spetta al proprietario della cosa produttiva)) Ci sono alcuni beni che pur materialmente separati, a taluni fini l’ordinamento considera unitariamente e sono:
  • (^) le universalità di mobili—> insieme di cose mobili appartententi ad uno stesso soggetto aventi una finalità medesima.
  • (^) le pertinenze—> bene destinato in modo durevole al servizio o ornamento di un altro bene. La disciplina è che pur potendo le pertinenze formare oggetto in separato atto, l’atto che riguarda la cosa principale, se non specificatamente previsto appartiene alla disciplina della cosa principale.

i diritti reali

sono diritti soggettivi assoluti le caratteristiche sono:

  1. IMMEDIATEZZA = il titolare del diritto reale, realizza il proprio interesse attraverso un rapporto immediato con il bene esercitando i poteri sul bene, da SOLO.
  2. DIRITTO DI SEGUITO/INERENZA/OPPONIBILITA’= il diritto segue il bene, non solo materialmente. Il diritto su cosa altrui segue il bene, a prescindere dalle vicende circolatoeie del bene EX : se il bene è di proprietà di tizio che concede il diritto di usufrutto a Caio, dopo averlo costituito vendendo la nuda proprietà a sempronio il diritto di usufrutto rimane impresso sul bene e quindi Caio ha il diritto di usufrutto nei confronti di Sempronio——> DIRITTO SEGUE IL BENE E NON LA PERSONA. !!! distinzione tra i diritti reali di godimento dai diritti personali di godimento !!!
  • (^) diritti personali di godimento= riguardano il godimento di un bene e in essi il soggetto realizza il suo interesse godendo del bene, ma si parla di diritto di credito, quindi NON opponibile. Può pretendere SOLO dal creditore di godere del bene. ECCEZIONE= locazione in quanto specificato nel contratto

PRINCIPIO FONDAMENTALE DEI DIRITTI REALI: numero chiuso in quanto i diritti reali sono solo quelli previsti dal legislatore e i privati NON possono crearne di nuovi:

  • (^) proprietà
  • (^) diritti reali di garanzia 20- diritto di proprietà ART 832 è un diritto che conferisce aggiori poteri al titolare, è esoresso NELL’ARTICOLO 832, il quale definisce i poteri del proprietario Prima parte—> contenuto del diritto= diritto di godere (titolare fornisce materialmente del bene in basalle esigenze e agli interessi) e di disporne (possibilità che rispetto a quel bene vengano posti in essere negozi giuridici)
  • (^) ESCLUSIVITA’—> Possibilità del titolare di escludere dal proprio bene qualsiasi interferenza da parte di terzi senza dover addurre alcuna giustificazione (a meno che non sia previsto da norme di legge).
  • (^) ELASTICITA’—> i poteri del proprietario possono essere compressi , ma sono destinati ad espandersi. Nei casi in cui sul bene viene istituito un bene reale minore (va a comprimere qualcuna delle mie facoltà rispetto a quel bene ) ma nel momento in cui il diritto reale limitato, che ha compresso parte delle mie facoltà, esse si riespandono in tutta la loro pienezza
  • (^) IMPRESCRITTIBILITA’—> lo distingue dagli altri diritti reali limitati, essa non prescrive perchè nelle facoltà del titolare c’è anche la possibilità di NON USO , perhè è ritenuta l’inerzia una delle facoltà del contenuto del diritto e quindi la propeità è imprescrittibile. Ce lo dice una norma, in tema di azione a difesa della proprietà che ci dice che questa azione non si prescrive. Per quanto questo diritto sia il più pieno, sempre rimane però controllato dall’ordinamento in quanto esso pone dei limiti/ obblighi che spesso dipendono dalla natura del bene (avremo degli statuti). EX :diritto di prelazione—> lui dovrà preferire a più compratori, lo stato—> limitazione del potere di disporne del bene.
  • (^) limiti generali che limitano tutti i beni (ART 833 C.C.)—> divieto di atti emulativi in quanto il proprietario non può porre in essere un atto che arreca un danno ad un terzo, senza niente di positivo per il proprietario.
  • (^) La costituzione ci parla del diritto di proprietà NELL’ARTICOLO 42, il primo comma dice che essa può essere pubblica o privata. L’attegiamento è tipico di quelle del ‘900 che si differenziano da quelle del ‘800 (statuto albertino, frutto della rivoluzione francese includevano i diritti di proprietà in quelli inviolabili dell’uomo). MA ora non lo include più in qaunto NON ha i tratti tipici, non è necessario, non ha carattere non patrimoniale e non è indisponibile (mancanza dei tratti strutturali) La nostra costituzione lo colloca nel capitolo dei rapporti economici (nel titolo III), comunque nel secondo comma DELL’ARTICOLO 42 ne garantisce l’esistenza dicendo che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge—> NON può essere abolita e la legge deve riconoscerla e garantirla ( EX : una legge che la vieta è incostituzionale). La stessa costituzione prevede la possibilità che vengano stabiliti dei limiti, ma devono essere imposti dalla legge (riserva di legge) e devono essere posti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
  • (^) la proprietà fiondaria ha una seire di norme che si occupano di essa (proprietà su beni immbili) con grande curanza in quanto l’importanza nota dei beni che si stanno trattando e sono beni che incidono molto sulle situaizoni proprietari di terzi e sono anche incidenti su obiettivi di tipo collettivo——> disciplinato dalla disciplina pubblicistica che pone dei limiti a questo diritto. ART 840 C.C.—> limiti verticali al diritto di proprietà “la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e anche a ciò che allo spazio sovrastante”, non si viene a manifestare un conflitto di attribuzioni. le immissioni L’ordinamento tende o a prevenire (dettate una serie di regole sulle distanze) DA VEDERE!!!! conflitti tra vicini o risorverli (la norma cardine sul punto è L’ARTICOLO 844 che riguarda le immissioni, le propagazioni da un fondo ad un altro come fumo, rumore, scuotimento, odori…)—> l’interferenza come un minimo c’è ed è impossibile vietarne qualsiasi tupo, e quinid si