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Appunti discorsivi di TUTTE le lezioni di “Diritto Ecclesiastico e Canonico” di questo a.a. 25/26. Ottimi per lo studio, per preparare e superare brillantemente l’esame. Ogni lezione riporta la data e la ripartizione Ecclesiastico - Canonico viene segnalata.
Tipologia: Appunti
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INIZIO LEZIONI - Diritto Ecclesiastico 23/09/ [+ sul sito ci sono 3 file di aggiornamenti] È una branca del diritto statale, interno, così come il civile, penale ecc. importante perchè questo aspetto che si tratta del diritto interno dello stato ci tornerà utile affrontando le fonti del diritto ecclesiastico. Formalmente dobbiamo considerare la norma interna che recepisce anche fonte sovranazionale. Oggetto del diritto ecclesiastico: studia quelle norme che disciplinano il fenomeno religioso, mentre il diritto civile studia norme di diritto civile e analogo per il penale ecc, il diritto ecclesiastico va a prendere in considerazione una serie di fonti normative che spesso appartengono ad altri settori. Diritto ecclesiastico: ramo del diritto statale italiano; diritto canonico: insieme delle norme che regolano la vita della chiesa, cioè dell’ordinamento canonico quindi sta al di fuori dell’ordinamento statale. L’ordinamento canonico è diverso e distinto rispetto allo statale. Fonti del diritto ecclesiastico: normalmente in cima alle fonti c’è la costituzione, però vanno fatte delle precisazioni—> la prima particolarità che troviamo è che accanto alla costituzione dobbiamo considerare un’ulteriore categoria [“accanto”, bisognerebbe dire “al di sopra”], esiste un’ulteriore categoria di norme di derivazione giurisprudenziale che è creata dalla corte cost che ha fatto riferimento ai cd principi supremi [principi supremi≠principi fondamentali], a rigore questi principi supremi dovrebbero stare sopra della stessa cost e così c’è uno stravolgimento del solito. Sotto costituzione ci sono norme comunitarie che valgono come legge ordinaria salvo limiti principi fondamentali(?) e diritti inviolabili della persona. Normalmente ancora sotto c’è legge ordinaria, invece qui c’è un ulteriore gradino intermedio—> riguarda le cd norme di derivazione pattizia (o norme di derivazione concordataria), che cosa sono queste? Fa riferimento a norme riferite ad un patto, in particolare i patti possono essere di due tipi: concordato o intesa. Che cos’è il concordato? Termine tecnico che indica l’accordo stipulato tra la chiesa cattolica ed uno stato (qualunque esso sia); l’intesa invece è l’accordo fra lo stato ed un’altra confessione religiosa. Terminologia diversa perché ha natura giuridica diversa.
L’accordo che interviene tra chiesa cattolica e stato interviene tra soggetti di personalità di diritto internazionale, quindi è un accordo di diritto internazionale, le altre confessioni non hanno personalità internazionale e dunque non sarebbe un accordo internazionale. Accordo internazionale tendenzialmente vincolerebbe i due soggetti A e B che hanno stipulato, perchè diventi obbligante per i soggetti/popolo (per noi) deve essere recepito da ordinamento interno o attraverso legge di esecuzione o … cosi come avviene per ogni accordo internazionale. Noi dobbiamo considerare come fonti la legge che da esecuzione al concordato. La legge 121/85 è di derivazione pattizia perchè è una norma che deriva dall avvenuta precedente stipulazione del concordato. Perchè inserirla in questa categoria a parte? Perchè presenta una particolarità: è una legge di ratifica di esecuzione accordo internazionale, nasce come legge ordinaria ma va letta alla luce del dettato dell’art 7 cost, il quale dice che impone allo stato di rispettare quello ce è stato pattuito (concordato Chiesa cattolica) dal pov legislativo, cioè nel momento in cui lo stato stipula accordo con chiesa e dà ad esso esecuzione, quella legge benché ordinaria non è poi suscettibile di essere modificata da altra legge ordinaria perché la costituzione ci pone un limite e ci dice che non la possiamo poi modificare se non alla luce di un nuovo accordo con chiesa cattolica. Dunque quella legge poi resiste alla modifica o abrogazione da parte di altra legge ordinaria, se non c’è ulteriore accordo non può abrogare sennò violerebbe il limite posto dall’art 7.2. Quindi benché legge ordinaria non può essere modificata o abrogata da altra legge ordinaria s non in virtù di nuovo accordo, quindi formalmente è legge ordinaria perchè ratifica concordato però ha una resistenza passiva superiore rispetto a legge ordinaria (resistenza passiva come cost, attiva come legge ordinaria). Il costituente ha voluto garantire la stabilità degli accordi con la chiesa cattolica. Accanto a leggi che ratificano e danno esecuzione al concordato, si collocano anche leggi che danno attuazione alle intese; c’è necessità di ricezione dei contenuti propri dell’intesa da parte del legislatore che recepisce e li trasforma in testo legislativo, quindi meccanismo diverso ma analogo: non è legge di ratifica ma viene fatto altro testo legislativo con quei contenuti perchè non è accordo internazionale. Questo meccanismo viene previsto nell’art 8 cost e consente comunque di recepire il contenuto dell’accordo dal legislatore. L’Art 8.3, meccanismo analogo anche se formalmente diverso. La legge eventualmente emanata dal parlamento per recepire contenuti, gode di una garanzia
C’è questo documento Dignitastis Humanae (prime due parole incipit, di solito documenti non hanno titolo, a volte 4 perchè ci sono due documenti uno per chiesa latina uno per chiesa orientale quindi così sarebbe per distinguerli): par 2 “la persona umana ha diritto alla libertà religiosa”, viene quindi ascritta alla persona umana a prescindere che cosa creda. Gli esseri umani devono essere immuni alla coercizione. Sotto il profilo giuridico libertà religiosa significa possibilità garantita dall’ordinamento, che l’individuo possa scegliere se credere o non, e se si scegliere liberamente tra le varie opzioni e manifesterà il proprio credo anche con gli atti di culto. Dunque è un diritto che puoi essere fatto valere nei confronti dello stato perchè è questo che deve avere condizioni tali affinché il soggetto possa fare questo, deve essere attivo e creare le condizioni perchè l’individuo possa agire liberamente sotto il profilo religioso. Quindi da libertà meramente formale a libertà che comporta un’attività effettiva da parte dello stato che si faccia promotore di quelle azioni per garantire la libertà religiosa degli individui. Ci sono dei presupposti affinché si possa effettivamente garantire il diritto alla libertà religiosa, non basta solo l’enunciazione del principio. Questo comporta che libertà religiosa richieda anche un contorno di condizioni affinché sia garantita la libertà religiosa. Art 3 cost: principio di uguaglianza, è una norma strumentale a tutelare la libertà religiosa. Norme che possono essere strumentali a garantire anche la libertà religiosa. Art 19 cost: riguardo ai destinatari della norma, non fa riferimento ai cittadini ma parla di “tutti”; quindi garanzia più ampia rispetto ad altri artt che parlano di “cittadini” La garanzia comprende il diritto di scegliere tra le varie opzioni in materia religiosa, quindi scegliere tra una e altra opzione. In dottrina ci si è chiesti se art 19 tutela solo libertà in senso positivo o anche quella negativa, cioè in senso positivo significa libertà di scegliere tra le varie opzioni; in senso negativo fa riferimento all’alternativa tra credere e non credere. Dottrina ritiene che non ci sono ragioni per limitare tale garanzia, quindi anche se non scritto espressamente vale anche per l’alternativa di non credere ed essere ateo. Manifestare significa anche compiere i riti eventualmente richiesti dalla confessione, e farne propaganda quindi compiere attività di proselitismo; e di compiere manifestazioni richieste dalle norme della confessione richiesta (atti di culto, es
processione). Però tutte queste garanzie, non incontrano nessun limite? In realtà il limite c’è—> “purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Nel 1929 furono stipulati i patti lateranensi ed in particolare il concordato lateranense che regolava rapporto tra chiesa cattolica e stato; era un momento di dichiarato confessionismo perchè la religione cattolica era religione di stato. Era logico aspettarsi che venissero concesse delle particolari garanzie/privilegi. Viene poi emanata una legge 1159/1929 la cd legge sui culti ammessi. L’Art 1 di questa legge sui culti ammessi, venivano posti dei limiti con riferimento a quattro …
della riforma che ha rinnovato la materia, ma gli studenti possono scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica lo studente può esercitare una libera scelta all'inizio dell'anno scolastico. Questo insegnamento è previsto per la religione cattolica, ma, in realtà, le altre confessioni non sono dimenticate: si consente di prevedere qualcosa di analogo anche per le altre confessioni, ma con onori a carico delle stesse confessioni acattoliche (mentre gli insegnanti di religione cattolica sono dipendenti pubblici)
superato: fino a che non si era eliminato l'obbligo di leva militare, questo era il caso che destava maggiore problematicità si era chiamati a prestare il servizio militare, che comportava anche l'uso delle armi; il legislatore ha inteso garantire la libertà di coscienza, introducendo una normativa che prevedeva, al posto del servizio militare armato, il servizio civile sostitutivo con durata maggiorata. Poi, è intervenuta la Corte Costituzionale, affermando che non si può offrire un'alternativa, perchè altrimenti nessuno parteciperebbe più al servizio militare, tanto più dopo che era stata parificata la durata dei due servizi. Benché l'intento del legislatore fosse giusto, lo strumento era palesemente illegittimo.
unico ordinamento omogeneo, ma qui ragioniamo nella realtà europea con diversi paesi che comprendono anche situazioni notevolmente diverse (siamo nel 1950 e ancora c’era il muro di Berlino). Questi limiti sono:
separatismo ma che non si riesce ad esercitare compiutamente, ci sono delle “zone d’ombra”, le materie miste non a caso sono oggetto degli accordi proprio perché c’è interesse a concordare a tavolino le cose. In più i due massimi esempi del separatismo che sono francese e nord-americano, contendono comunque delle aporie che vanno a contraddire l’aspirazione separatista.
gesuiti confiscandone il patrimonio]. Sono provvedimenti di sicuro non ispirati al fenomeno separatista bensì di stampo giurisdizionalista, quindi tutto sommato abbiamo tre anime che caratterizzano italiana del 1800:
L’Art 7 cost ha ad oggetto il rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica (che è di carattere internazionale), questo art è quello su cui l’assemblea costituente ha speso più tempo perchè si contrapponevano i due rami filo-cattolico e laica, la prima cercava di consacrare nella norma costituzionale quanto più ampie garanzie a favore della chiesa, mentre quella laica voleva minimizzare e ridurre all essenziale il dato costituzionale. Quali erano le aspirazioni della parte cattolica? Innanzitutto L esplicito richiamo ai patti lateranensi (mentre gli altri non volevano menzionarli) poi specificare che le norme dei patti lateranensi erano direttamente operanti all’interno dell’ordinamento senza recepimento, poi scrivere che cattolica era religione di stato, poi si chiedeva esplicito riconoscimento dell’ordinamento della chiesa cattolica. A fronte di queste pretese, la parte laica doveva che non ce ne era bisogno ed era inopportuno e poi c’era il dubbio che menzionarli in cost facevano permeare che fosse costituzionalizzato il contenuto dei patti. Si arrivò a compromesso dell’attuale formulazione, l’ostilità della sinistra venne meno quando anche la sx disse di votare questa formula che accoglie solo in parte le richieste filo cattoliche, probabilmente la sx ha deciso di fare così perchè era questione delicata quindi non si poteva più di tanto fare resistenza perché c’era il rischio di turbare la parte sociale. Qual è significato di questo comma 1? Ci dice che stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Questa norma è apparentemente semplice, in realtà non è così: il costituente ci parla di indipendenze e sovranità riferiti a stato e chiesa ma relativamente ai rispettivi ordini —> ordine ≠ ordinamento. Ci ha voluto dire qualcosa di più, indipendenza e sovranità valgono nei rispettivi ordini cioè nelle rispettive sfere di competenza, quindi x la chiesa ha dato garanzia importante, significa che lo stato riconosce una garanzia di intangibilità agli atti che la chiesa compie nella propria sfera di competenza, cioè è una auto limitazione dello stato di fronte a possibili ingerenze sugli atti e attività compiute dalla chiesa sul proprio ordine. Possono esserci problemi nelle materie miste, si pensi a tutta bioetica, sicuramente il legislatore vuole intervenire ma volgiamo negare alle confessioni in particolare la chiesa cattolica di dire la sua? No, e allora come si fa? Si pensi divorzio e aborto, il legislatore fa le sue leggi ma comunque la chiesa dice la sua. In situazioni del genere come possiamo cercare una soluzione? Siccome la dottrina ha percepito questa possibile difficiolta, ha cercato una soluzione—> problema della competenza delle competenze, cioè se in una materia entrambe rivendicano competenza a chi spetta stabilire la soluzione?
Finocchiaro sostiene che appartenga allo stato dire l’ultima parola in caso di disaccordo, ma il prof non è d’accordo perchè dice che va contro il dettato normativo perchè questo li pone sullo stesso piano dunque non ce ne dovrebbe essere uno che prevale, e allo stesso tempo anche nelle ipotesi concrete conflitti Stato-chiesa si sono avuti in vari casi tra cui Divorzio, chiesa sosteneva che violasse concordato perchè era stato accettato dall’Italia come sacramento e quindi indissolubile, la consulta rispose che è vero ma la legge 898 non scioglie il sacramento ma ne fa cessare gli effetti civili che è lo stesso legislatore civile che vi attribuisce. Quindi in questi casi non è che lo stato ha prevalso sulla chiesa (non è che lo stato ha detto la sua e l’ha imposto all’altro, tant’è che la chiesa non è che si è “arresa” ma è rimasta della sua idea), sono rimaste due rette parallele dove entrambi dicono la loro e fanno legittimamente ciò che possono fare nel proprio ordinamento. 07/10/ Per questa prima teoria: il richiamato dell’art 7 ai patti, darebbero a quei patti lo stesso valore della cost, quindi le disposizioni del concordato e trattato lateranense avrebbero valore costituzionale, valore come gli articoli della costituzione. In più, secondo alcuni le disposizioni contenute nei patti lateranensi andrebbero considerate norme speciali, quindi in virtù del rapporto di specialità il contenuto sarebbe addirittura superiore alla stessa costituzione. Seguendo questa teoria, quando si dovesse andare a valutare la legittimità di queste disposizioni pattizie saremmo difronte a problema; l’eventuale oggetto di sindacato costituzionale non sarebbe il contenuto dei patti ma l’art 1 della legge che dà esecuzione al trattato, quindi sindacato indiretto. La corte cost ha dovuto escogitare la categoria dei principi supremi della costituzione, così da poter sindacare le norme dei patti lateranensi. Secondo questa visione il richiamo ai patti operato dall’art 7 avrebbe l’effetto di costituzionalizzare il valore delle disposizioni contenute nei patti stessi, dandogli valore costituzionale o addirittura ancor sopra in virtù del principio di specialità. Possibili critiche a questa ipotesi:
Art 8.3 dice che [“loro” è sempre per confessioni diverse dalla cattolica], è una norma analoga al 7.2 , si parla di “intese”—> accodo eventualmente stipulato tra stato e confessione diversa dalla cattolica. Qual è la natura giuridica e cosa sono? Il concordato interviene tra due soggetti internazionali e quindi è accordo internazionale, nel caso delle confessioni a-cattoliche sono soggetti che non hanno sovranità quindi il rapporto è su un altro piano (non internazionale), infatti l’altro soggetto è subordinato allo stato. La dottrina ha dato varie interpretazioni anche qui, essenzialmente: A. Un atto di diritto pubblico interno. Pubblico perché interviene con stato e sua valenza pubblicistica, ma di diritto interno perché non siamo a livello sovranazionale. Altri utilizzano invece una qualificazione differente di B. Atto di diritto esterno. Questo però non va inteso come internazionale che appunto non è. Secondo il prof chi preferisce questa etichetta è perchè vuole risollevare le sorti di queste confessioni diverse dalla cattolica ma nella sostanza non ha senso (per il prof è solo etichetta la sostanza tanto è sempre quella ossia che NON è internazionale). Barberini precisato anche che l’intesa era un presupposto di legittimità costituzionale della legge; solo se ce un intesa il legislatore può emanare una legge che contiene contenuto dell’intesa, il parlamento quindi non può emanare legge che disciplina il rapporto tra stato e altre confessioni se non in virtù di accordi precedenti, è una garanzia analoga a quella per la chiesa cattolica che appunto lo stato non può ingerire unilateralmente ma la disciplina deve essere frutto di accordo, concordata, con i soggetti di volta in volta interessati e questo viene assicurato ponendo un limite al legislatore (non può fare legge se non in base ad una intesa). Dunque l’Art 8.3 richiede una previa intesa (con le relative rappresentanze, è necessaria una organizzazione interna e un rappresentante legale per stipulare intesa). L’intesa a livello di diritto interno non è giuridicamente vincolante e allora occorre che il contenuto venga trafuso in legge, nell’emanare la legge che recepisce il contenuto dell’intesa il parlamento è vincolato a mantenerne il contenuto senza apportarne modifiche—> quindi è libero di emanare o meno, ma se emana non può modificare senno violerebbe art 8. Normalmente per stipulare intese di solito si fanno per articoli e poi il legislatore copia e incolla nella legge per articoli, ma nulla vieta che l’intesa sia fatta per principi e poi il legislatore debba fare articoli, questo caso un pochino più ostico comunque appannaggio della corte cost se gli arriva, come anche la possibilità ritenuta tale in dottrina (ma di difficile realizzazione nella realtà) delle intese plurime.
Intesa si ribadisce è legge ordinaria ma su gradino superiore per modificarla (già fatto). Soggetti che possono stabilire intese: il governo e le rappresentanze delle confessioni interessate. Di fronte alla richiesta della confessione di trattare, lo stato è obbligato o no? Sicuramente non è obbligato a firmare, ma può rifiutare anche solo di trattare? Se ne è occupata la giurisprudenza. È successo che unione degli atei agnostici razionalistici (UAAR) ha chiesto negli anni ‘90 al governo di intavolare trattative per stipulazione eventuale intesa ex art 8 —> il governo inizialmente rigetta questa richiesta, ma sbaglia la forma perchè risponde con nota di diniego del sottosegretario alla presidenza del consiglio, mentre la disciplina dice che deve occuparsene il presidente del consiglio dei ministri. E così poi risponde con nuovo diniego di giusta forma dicendo che non è una confessione, così è formalmente adeguato. Tar dichiara difetto di giurisdizione dicendo che il provvedimento che rigetta la trattativa sia un atto politico e dunque non possa occuparsene. Va al consiglio di stato il quale esclude che sia un atto politico e quindi dice che sono sindacabili in sede amministrativa, e dice che esiste obbligo del governo di dare avvio alle trattative se ci sia richiesta da un soggetto legittimato. La pronuncia del consiglio di stato viene impugnata da presidenza del consiglio per difetto di giurisdizione dalla Cass che si pronuncia dicendo che la scelta del governo è frutto di discrezionalità tecnica, non atto politico e quindi sindacabile. Governo non si arrende e va alla corte cost dicendo sollevando conflitto di attribuzione fra organi dello stato che ribalta nuovamente la situazione dicendo che è un atto politico e quindi non sindacabile perciò il governo difronte all istanza della confessione religiosa sarebbe libero di scegliere o meno di intavolare le trattative. Secondo il prof è una questione più che altro teorica, anche se ci fosse obbligo di tentativo di trattativa tanto obbligarli a firmare non possono e quindi se non vogliono tanto possono iniziare e chiuderle subito. 08/10/ Lo strumento giuridicamente vincolante è la legge, ma questa ex art 8.3 deve avere contenuto secondo l’intesa, quindi si richiama questo principio di bilateralità.