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Le fonti del diritto ecclesiastico - Diritto Ecclesiastico e Canonico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti diritto ecclesiastico e canonicoDIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICOLE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.Esistono branche del diritto positivo dello Stato, quali il diritto civile, il diritto penale o il diritto del lavoro o il diritto commerciale anche in considerazione della varia tipologia dei rapporti regolati.Il diritto ecclesiastico è il ramo del diritto interno di uno Stato nel quale si raccolgono a unità sistematica le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 29/05/2012

gibuti
gibuti 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.
Esistono branche del diritto positivo dello Stato, quali il diritto civile, il diritto penale o il diritto del
lavoro o il diritto commerciale anche in considerazione della varia tipologia dei rapporti regolati.
Il diritto ecclesiastico è il ramo del diritto interno di uno Stato nel quale si raccolgono a unità
sistematica le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso. Il diritto
ecclesiastico è il diritto dello Stato concernente le Chiese, le confessioni religiose o i gruppi
religiosi.
Oggi il diritto ecclesiastico deve essere espressione di una matrice politica e culturale, sconosciuta
nel passato, e riconducibile al generale principio di democrazia dell’organizzazione statale.
Le regole giuridiche costituenti il diritto ecclesiastico non sono poste dallo Stato in un corpo unico,
ma sono disseminate in vari settori dell’ordinamento, dalla costituzione al codice civile o al codice
penale.
Le regole giuridiche poste dallo Stato per molte situazioni sono frutto di accordi con altri
ordinamenti, quelli confessionali, con i quali l’ordinamento dello Stato entra in rapporto.
A questo diritto ecclesiastico viene riconosciuto un prevalente carattere pubblicistico dato che si
tratta per o più di norme emanate dallo Stato per finalità di interesse generale.
La scienza che studia ed elabora la dottrina è denominata scienza ecclesiasticistica.
Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico, che è l’antichissimo diritto della
Chiesa cattolica, fondato sul diritto divino che è il complesso di norme che non sono state poste
dalla Chiesa, ma da essa sono fatte valere perché contenute nella Rivelazione divina, nella Bibbia,
Vecchi e Nuovo Testamento.
Il diritto canonico quindi si fonda su principi teologici e religiosi ed è costituito soprattutto dalle
norme giuridiche positive poste dai competenti organi legislativi della Chiesa. Esse creano e
regolano i rapporti giuridici fra i membri del corpo sociale della Chiesa.
Il diritto canonico, insieme al diritto romano, è da considerarsi come una delle fonti del diritto
moderno.
Lo studioso del diritto ecclesiastico, regole giuridiche poste dallo Stato per la disciplina del
fenomeno religioso che fa capo alla Chiesa cattolica, non può non considerare l’ordinamento
giuridico canonico, che è sovrano, che governa l’istituzione religiosa confessionale diffusa in tutto
il mondo, al cui vertice è il Sommo Pontefice, cui sono riconosciute prerogative sovrane nel diritto
italiano e anche nel diritto internazionale e che ha sede a Roma, capitale del nostro Stato.
Oggi il diritto ecclesiastico è fondato sui principi di libertà e di uguaglianza; come sancito negli artt.
7 e 8 Cost., non v’è spazio per alcuna forma di supremazia o di egemonia confessionale.
Si è affermato il convincimento che il diritto ecclesiastico debba essere considerato come il diritto
posto dallo Stato per tutelare quel valore assoluto che è la libertà di coscienza di tutti, in tutte le sue
manifestazioni.
Quando parliamo di libertà delle convinzioni ci riferiamo a quel patrimonio interiore di idee che
costituiscono le concezione di vita di ogni persona e che riguardano l’adesione ad una fede religiosa
o all’ateismo o l’appartenenza ad una organizzazione filosofica non confessionale.
LE FONTI.
Sono considerate tali quei fatti o eventi capaci di fornire criteri idonei per l’organizzazione della
società e per la regolazione dei rapporti intersubiettivi. Nella dottrina giuridica, in particolare
costituzionalistica si parla di fonti sulla produzione e le fonti di produzione, cioè i meccanismi di
produzione delle norme. Si parla di fonti di cognizione in riferimento agli atti e agli strumenti
mirati alla conoscibilità delle norme prodotte.
Quando si parla di fonti del diritto, ciò che ha rilevante considerazione non sono tanto le norme
prodotte quanto il potere di produrle.
La questione della individuazione delle fonti del diritto ecclesiastico è resa complessa da:
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DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.

Esistono branche del diritto positivo dello Stato, quali il diritto civile, il diritto penale o il diritto del lavoro o il diritto commerciale anche in considerazione della varia tipologia dei rapporti regolati. Il diritto ecclesiastico è il ramo del diritto interno di uno Stato nel quale si raccolgono a unità sistematica le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso. Il diritto ecclesiastico è il diritto dello Stato concernente le Chiese, le confessioni religiose o i gruppi religiosi. Oggi il diritto ecclesiastico deve essere espressione di una matrice politica e culturale, sconosciuta nel passato, e riconducibile al generale principio di democrazia dell’organizzazione statale. Le regole giuridiche costituenti il diritto ecclesiastico non sono poste dallo Stato in un corpo unico, ma sono disseminate in vari settori dell’ordinamento, dalla costituzione al codice civile o al codice penale. Le regole giuridiche poste dallo Stato per molte situazioni sono frutto di accordi con altri ordinamenti, quelli confessionali, con i quali l’ordinamento dello Stato entra in rapporto. A questo diritto ecclesiastico viene riconosciuto un prevalente carattere pubblicistico dato che si tratta per o più di norme emanate dallo Stato per finalità di interesse generale. La scienza che studia ed elabora la dottrina è denominata scienza ecclesiasticistica. Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico, che è l’antichissimo diritto della Chiesa cattolica, fondato sul diritto divino che è il complesso di norme che non sono state poste dalla Chiesa, ma da essa sono fatte valere perché contenute nella Rivelazione divina, nella Bibbia, Vecchi e Nuovo Testamento. Il diritto canonico quindi si fonda su principi teologici e religiosi ed è costituito soprattutto dalle norme giuridiche positive poste dai competenti organi legislativi della Chiesa. Esse creano e regolano i rapporti giuridici fra i membri del corpo sociale della Chiesa. Il diritto canonico, insieme al diritto romano, è da considerarsi come una delle fonti del diritto moderno. Lo studioso del diritto ecclesiastico, regole giuridiche poste dallo Stato per la disciplina del fenomeno religioso che fa capo alla Chiesa cattolica, non può non considerare l’ordinamento giuridico canonico, che è sovrano, che governa l’istituzione religiosa confessionale diffusa in tutto il mondo, al cui vertice è il Sommo Pontefice, cui sono riconosciute prerogative sovrane nel diritto italiano e anche nel diritto internazionale e che ha sede a Roma, capitale del nostro Stato. Oggi il diritto ecclesiastico è fondato sui principi di libertà e di uguaglianza; come sancito negli artt. 7 e 8 Cost., non v’è spazio per alcuna forma di supremazia o di egemonia confessionale. Si è affermato il convincimento che il diritto ecclesiastico debba essere considerato come il diritto posto dallo Stato per tutelare quel valore assoluto che è la libertà di coscienza di tutti, in tutte le sue manifestazioni. Quando parliamo di libertà delle convinzioni ci riferiamo a quel patrimonio interiore di idee che costituiscono le concezione di vita di ogni persona e che riguardano l’adesione ad una fede religiosa o all’ateismo o l’appartenenza ad una organizzazione filosofica non confessionale.

LE FONTI.

Sono considerate tali quei fatti o eventi capaci di fornire criteri idonei per l’organizzazione della società e per la regolazione dei rapporti intersubiettivi. Nella dottrina giuridica, in particolare costituzionalistica si parla di fonti sulla produzione e le fonti di produzione, cioè i meccanismi di produzione delle norme. Si parla di fonti di cognizione in riferimento agli atti e agli strumenti mirati alla conoscibilità delle norme prodotte. Quando si parla di fonti del diritto, ciò che ha rilevante considerazione non sono tanto le norme prodotte quanto il potere di produrle. La questione della individuazione delle fonti del diritto ecclesiastico è resa complessa da:

  1. l’esistenza di un soggetto con personalità giuridica internazionale, quale la Santa Sede, che è l’organo centrale di governo della Chiesa cattolica di cui lo Stato ha riconosciuto l’indipendenza e la sovranità, che ha stipulato e stipula accordi con lo Stato secondo le regole e le procedure del diritto internazionale;
  2. l’esistenza delle altre confessioni religiose che non sono soggetti di diritto internazionale;
  3. di conseguenza, le previsioni costituzionali considerano diversamente la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;
  4. l’esistenza di una pluralità di centri di potere normativo (Stato, regioni, province, comuni);
  5. l’esigenza di tutelare quel valore fondamentale che è la libertà di coscienza di ogni persona.

Gerarchia delle fonti vale a dire la loro collocazione nell’ordinamento giuridico in ordine alla loro efficacia normativa.

a) Fonte primaria di ogni ordinamento è la costituzione. La costituzione formale coincide con la costituzione scritta. La costituzione materiale invece è data dall’insieme dei valori condivisi. Essa rappresenta “ il vero fondamento del sistema tale da garantirne l’unità e da colmarne le lacune”. Il fondamento comune della costituzione formale e di quella materiale va considerato rinforzato dalle norme contenute nelle convenzioni internazionali a protezione dei diritti dell’uomo. I principi fondamentali o supremi dell’ordinamento costituzionale rappresentano una categoria creata dalla giurisprudenza della nostra corte costituzionale.

b) Anche se secondo la giurisprudenza della corte costituzionale formalmente le leggi di esecuzione dei trattati comunitari sono leggi ordinarie allo stesso livello delle leggi che danno esecuzione a tutti i trattati e accordi internazionali con la procedura indicata nell’art. 80 Cost., non v’è dubbio che le norme dei trattati che concernono l’Unione Europea costituiscono un sistema giuridico compiuto, autonomo, distinto dal sistema del diritto interno dello Stato membro dell’Unione. Nella normativa comunitaria hanno particolare rilievo le clausole contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata solennemente a Nizza nel 2000: un documento senza vigore giuridico ma con un rilevante valore morale e politico.

c) Ad un livello inferiore alle disposizioni costituzionali si hanno le norme di derivazione pattizia o concordataria, che derivano dalla stipulazione di accordi fra lo Stato e le confessioni religiose. La dottrina ha riservato la formula “derivazione pattizia” alle norme che conseguono ad accordi fra Stato e Chiesa cattolica. Sono fonti rinforzate o atipiche, per tentare di precisarne la natura, la forza attiva e passiva e la resistenza all’abrogazione.

  • Le norme che concernono la Chiesa cattolica: in via preliminare esiste un evento normativo che è la stipulazione di un accordo e poi la legge dello Stato che contiene l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione; trattandosi di due soggetti sovrani posti su un piano di parità. L’ordine di esecuzione è lo strumento che consente l’immediata applicazione delle norme internazionali pattizie: il Trattato lateranense, l’Accordo del 1984, il Protocollo sulla disciplina degli enti ecclesiastici, reso esecutivo nel 1985. Tali leggi sono leggi ordinarie. Senza nuovi accordi queste leggi hanno invece “la forza passiva delle leggi costituzionali, non essendo suscettibili di abrogazione o di modifiche ad opera di semplici leggi ordinarie. - Le norme che concernono le altre confessioni religiose: in questo caso esistono più eventi normativi o presupposti posti a base delle leggi che sono emanate dallo Stato per regolare i rapporti con tali confessioni, nel rispetto del vincolo posto dalla costituzione. Le leggi dello Stato che hanno approvato le Intese riproducono i testi negoziati e firmati dal competente organo dello Stato e dai rappresentanti delle confessioni religiose. Al momento si hanno le leggi relative alle Intese stipulate con sei confessioni religiose:
  • L. 449/84 per la Tavola Valdese,
  • L. 516/88 per l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste,

La comparsa del Cristianesimo portò nel mondo romano elementi sociali e politici di indubbia novità; il periodo delle lotte fra papato e impero videro via via aumentare l’influenza dominante della Chiesa. L’umanesimo. Il Rinascimento, la Riforma protestante e la Controriforma cattolica hanno segnato tre secoli. I più importanti movimenti risultarono quello luterano che fece capo in Germania al monaco Martin Lutero e quello calvinista caratterizzato da una rigida teologia che fece capo a Giovanni Calvino a Ginevra. Il concetto di libertà religiosa emerse progressivamente e con difficoltà soprattutto dai violenti contrasti che si ebbero fra le varie confessioni e dottrine protestanti. Una accettazione della libertà non sarebbe stata possibile senza la dottrina del Concilio Vaticano II che ha sancito il principio della libertà personale dinanzi alla verità rivelata. La convinzione di dover rispettare la libertà di coscienza e di religione di tutti è il risultato di lotte e di evoluzioni culturali e sociali. Soprattutto dopo la caduta dei regimi dittatoriali ispirati al marxismo-leninismo che, dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1989, hanno governato l’Europa centro-orientale instaurando un sistema di radicale negazione della libertà religiosa e di dura persecuzione nei confronti delle istituzioni religiose, nel tentativo, risultato vano, di assicurare una omogeneità ideologica della società. Una lunga lotta per la tolleranza e per la libertà religiosa ha fatto sì che sia ormai considerata come un valore universale la legittimità del pluralismo ideologico e religioso e come irrinunciabile l’esigenza della libertà di coscienza per il solo fatto che l’uomo è uomo. La libertà di coscienza è alla base della libertà religiosa e di tutte le altre libertà civili e politiche. Dove si praticò la libertà religiosa fu nell’America del nord a partire dalla fine del secolo XVII; gli Stati Uniti d’America nacquero sull’esigenza di libertà di pensiero e di libertà religiosa di coloro che fuggivano dal continente europeo allora dilaniato dalle guerre di religione; il Canada a lungo conteso fra Inghilterra e Francia, trovò gradualmente un regime di libertà religiosa. L’America latina ha conosciuto la colonizzazione spagnola e portoghese che agli interessi economici e geo-politici unì una forma di evangelizzazione cattolica generalizzata che, dal punto di vista confessionale, rese omogenee le popolazioni indigene. Negli Stati arabi e musulmani la questione del rispetto della libertà religiosa si pone in modo diversificato, a seconda che si tratti di Stati fondamentalisti o rigidamente ortodossi (e in questi la libertà religiosa non esiste), ma a causa delle vicende belliche, la situazione è mutata in negativo.

L’evoluzione della dottrina cattolica. Le libertà si accompagnarono con misure politiche di restrizioni e di persecuzioni nei confronti della Chiesa, culminando in Italia nella debellazio dello Stato Pontificio. Si collocano le energiche condanne lanciate dalla Chiesa contro le libertà moderne in tutto il secolo XIX, durante il pontificato di Pio VI e fino a quello di Pio IX. La Chiesa stigmatizzava le libertà moderne poiché le considerava delle “false libertà”, soprattutto la libertà di coscienza,, secondo la Chiesa, avrebbero indotto all’indifferenza religiosa, allo scetticismo e al naturalismo ateo. Impegnato nella difesa della libertà e del bene della fede, il magistero ecclesiastico si è trovato dinanzi alla problematica culturale dei suoi avversari. La dottrina tradizionale della Chiesa cattolica legava indissolubilmente la libertà e la verità come proprietà della fede dell’uomo. Venivano affermati con forza i valori e le esigenze della verità ma non la libertà che ne era un presupposto. Questo portava all’integralismo dottrinale e anche all’intolleranza. La Chiesa cattolica si è “impadronita” sempre più del problema della libertà dell’uomo e dei suoi diritti, della rivendicazione della libertà religiosa che spetta ad ogni persona. La riflessione approfondita che la Chiesa cattolica ha riservato al problema della libertà di coscienza e della libertà religiosa è evidenziata dall’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII del 1963, il documento Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa del 1965, al Documento inviato nel 1980 da Giovanni paolo II ai Capi di Stato e di Governo firmatari

dell’Atto Finale di Helsinki e al Messaggio dello stesso Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della Pace del 1988. soprattutto da questi ultimi due documenti emerge una concezione moderna dal punto di vista dottrinale e politico.

IL MOVIMENTO PER LA LIBERTA’ RELIGIOSA IN ITALIA. In Italia l’azione della Riforma protestante non si dimostrò profonda. Il movimento è stato quasi importato dall’estero e vi fu un esodo di intellettuali italiani aderenti alla Riforma verso la Svizzera e la Germania; il fenomeno protestante italiano più rilevante fu costituito nel XVI secolo dal socinianesimo che prese il nome da Lelio Socini, senese, che rifiutava la dottrina trinitaria e negava la divinità di Cristo. L’Italia deve ad alcuni ecclesiastici cattolici, vescovi e religiosi, di grande livello culturale, un primo impulso verso idee di tolleranza religiosa, che l’Inghilterra ebbe invece dai suoi filosofi, la Germania dai suoi giuristi e la Francia dai suoi letterati. Costituzioni che interessarono i territori italiani nel 700 e che cominciarono a sancire qualche concessione per la libertà di religione:

  • Costituzione della Repubblica Cispadana (1797) : proclama la religione cattolica, consentendo solo agli ebrei il libero e pubblico esercizio del culto;
  • Costituzione della Repubblica Cisalpina (1797) : proclama la piena libertà di culto e il controllo del governo sui ministri di culto non graditi;
  • Costituzione della Repubblica Ligure (1797 e 1802) : si proclama la religione cattolica e nulla è previsto per la libertà degli altri culti;
  • Costituzione della repubblica di Bonaparte (1802) : conferma il principio della religione dello Stato ma riconosce il libero esercizio privato di altri culti;
  • Costituzione di Napoli e Sicilia (1808) : proclama la religione cattolica come religione dello Stato ma nulla sulla libertà degli altri culti.

Per quanto concerne il Ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna, dalla fine del ‘700 videro la luce provvedimenti via via più liberali fra cui la legge della Consulta del Piemonte del 1800 nella quale si proclamava che l’esercizio dei diritti civili era fondato sui principi di libertà e di uguaglianza e che la diversità di culto non poteva provocare “distinzione tra gli individui nell’esercizio dei loro diritti civili”. Lo Statuto da parte del Re Carlo Alberto il 4 marzo 1848 rimase in vigore fino alla costituzione della Repubblica entrata in vigore il 1° gennaio 1948. lo Statuto Albertino confermò il ruolo dominante e ufficiale della religione cattolica che nell’art. 1 era definita come “la sola religione dello Stato”. Contestualmente si diceva che gli altri culti erano tollerati in conformità alle leggi. Tuttavia il Regno di Sardegna riconobbe esistenza legale e libertà alle comunità ebraiche e valdesi, oltre che piena capacità civile e politica ai seguaci degli altri culti. Le comunità ebraiche erano assai diffuse in tutti gli Stati italiani, tollerate con il godimento di alcuni diritti civili ma non di quelli politici. I Valdesi, che formavano comunità già esistenti prima della riforma protestante, furono tollerati con uno statuto giuridico nel Regno di Sardegna nel XVII secolo. Le Comunità protestanti, alla fine del XVII secolo composte soprattutto da stranieri, come gli studenti tedeschi che frequentavano l’università di Padova e da mercanti nella Repubblica di Venezia assicurò loro una pacifica convivenza. I Greci e gli orientali, presenti soprattutto a Venezia e nel Regno delle Due Sicilie. Nella Repubblica Veneta il rito degli Armeni era ben tollerato. Altre comunità greche erano a Napoli e a Messina. I Musulmani o Saraceni, in numero limitato e rigorosamente vessati.

La concezione della c.d. libertà religiosa prevedeva una religione ufficiale o dominante (in Italia quella cattolica), fornita di tutti i privilegi, forte del favore e della protezione del principe e accanto ad essa una tolleranza più o meno larga per i culti ritenuti “onesti” e “pacifici”.

LA LOTTA PER LA LIBERTA’ RELIGIOSA NEGLI STATI EUROPEI. BREVI CENNI.

Il Belgio. Le sue vicende storiche e religiose furono strettamente legate a quella dell’Olanda, fra cattolici e protestanti. Dopo due tentativi di pacificazione, nel 1579 i cattolici dettero vita all’Unione di Arras, che li rendeva autonomi dagli olandesi ponendoli di fatto sotto l’influenza della dinastia degli Asburgo che si mostrava più tollerante di quanto non fossero le magistrature cittadine, il popolo e il clero cattolico. Ma non vi fu effettiva pace religiosa. Un coro unanime di proteste da parte del clero cattolico accolse la Patente di Tolleranza emanata nel 1781 dall’imperatore Giuseppe II.

L’ Austria. I monarchi austriaci nel loro vasto impero non contrastarono i tentativi di riconciliazione delle due fazioni religiose, la cattolica e la protestante, e mantennero nella sostanza le concessioni via via accordate ai loro sudditi non cattolici, soprattutto in Boemia, in Ungheria e in Transilvania. Non mancarono tuttavia lotte e forme di oppressione e anche di persecuzione, mentre la religione cattolica continuava ad essere considerata la sola dominante in Austria. L’affermazione del Movimento episcopalistico intendeva reagire alle intollerabili conseguenze della Controriforma che aveva portato all’accentramento di ogni potere ecclesiastico nel Pontefice romano; il Movimento rivendicava le prerogative dei vescovi locali e un ragionevole decentramento. L’imperatrice Maria Teresa avversò ogni principio di tolleranza nei confronti degli acattolici; di diverso orientamento fu il figlio, l’imperatore Giuseppe II che, con vari atti detti “patenti” sancì il principio della tolleranza nelle diverse regioni dell’impero per i luterani e i calvinisti detti riformati.

La Polonia , potente nel 500, dovette subire invasioni e spartizioni ad opera della Russia, Prussia e Austria (1772, 1793, e 1795) vide le sue frontiere continuamente mutate, fino all’annientamento dello Stato. I polacchi si trovarono a rappresentare un bastione del cattolicesimo stretto fra la Prussia protestante e la Russia cristiana ortodossa. Per oltre due secoli gli interessi della religione e quelli della politica si incontrarono e si scontrarono vedendo protagonisti i re polacchi con la loro politica espansionistica e la potentissima nobiltà, posti però di fronte alle pretese di Federico di Prussia e di Caterina II di Russia in favore dei protestanti e degli ortodossi. Solo nel XX secolo, dopo i mutamenti politici e territoriali intervenuti alla fine della prima guerra mondiale, la Polonia viene riunificata e caratterizzata da una grande omogeneità cattolica.

PAESI PASSATI ALLA RIFORMA. L’ Olanda. Le provincie olandesi che erano passate alla Riforma dettero vita all’Unione di Utrecht nel 1579 costituendosi repubblica protestante indipendente, appunto l’Olanda, mentre i cattolici dettero vita alle provincie indipendenti del Belgio. Il concetto di libertà religiosa prese vita dai contrasti violentissimi che si ebbero all’interno del protestantesimo, fra la confessione luterana e la confessione calvinista detta riformata. Erasmo da Rotterdam (1469-1536), Ugo Grozio (1583-1645), uno dei massimi fondatori del diritto internazionale, condannato e perseguitato per il suo spirito liberale, dovette rifugiarsi in Francia; Baruch Spinosa (1632-1677), grande filosofo razionalista e discepolo della scuola cartesiana.

La Svizzera. La libertà di religione ha visto contrasti nei Cantoni tedeschi e in quelli francesi, nei Cantoni a maggioranza cattolica e in quelli a maggioranza protestante. Furono necessarie ben 4 “Paci territoriali” (1529, 1531, 1656 e 1712) perché si potesse mettere fine alle guerre di religione. Nella Svizzera francese, in particolare nella regione ginevrina, aveva trionfato la teocrazia ad opera del riformatore Calvino il quale, a differenza di Lutero, aveva dato vita ad una riforma non solo religiosa ma anche politica.

Gli Stati scandinavi (Danimarca, Svezia, Norvegia). Il trionfo della Riforma fu il frutto di un’operazione politica, con l’utilizzazione anche di mezzi violenti, ad opera dei sovrani che imposero il luteranesimo come religione ufficiale, furono in grado di dominare il potere del ricco clero cattolico e della nobiltà. La Svezia però si rese in qualche modo benemerita accogliendo gli Ugonotti cacciati dalla Francia. Nuove forme di intolleranza si registrarono quando la regina

Cristina di Svezia divenne cattolica. Solo nel 700 fu sancito il principio della libertà religiosa per gli stranieri; le cariche dello Stato erano riservate ai luterani. Nelle costituzioni democratiche attualmente vigenti in Norvegia, in Svezia e in Danimarca si ha ancora la previsione esplicita dell’appartenenza del re alla religione luterana.

PAESI CON VICENDE CONFESSIONALI PARTICOLARI.

La Germania , pur patria di origine del monaco agostiniano martin Lutero (nato in Turingia nel

  1. non ha registrato i conflitti violenti. La rivoluzione religiosa di Lutero trovò in Germania un ambiente favorevole; Lutero contribuì grandemente alla nascita del sentimento nazionale tedesco. All’inizio del 600 la Germania (ad eccezione della Baviera che rimase sempre cattolica) era divisa in due dal punto di vista politico, nonché dal punto di vista religioso con l’affermazione del luteranesimo e con la crescita del calvinismo. Le lotte religiose nate dalla Riforma posero in crisi la stessa autorità imperiale rafforzando il territorialismo dei principi, ma tutti uniti nella lotta contro il Papato e contro la Chiesa cattolica. La roccaforte del protestantesimo è sempre stata la Prussia. Rilevanza ebbe in Germania la scuola del diritto naturale che favorì l’attuazione del principio e della pratica della tolleranza e successivamente della libertà di religione. La scuola del diritto naturale insegnava che lo Stato e la Chiesa erano da considerarsi due collettività di uomini che delegano il potere di governo al sovrano territoriale dato che la Chiesa era posta all’interno dello Stato e quindi a lui soggetta. Il 700 vide la progressiva e pacifica affermazione della tolleranza religiosa, fino a giungere a Federico il Grande, figlio dell’illuminismo, che si adoperò efficacemente perché cattolici, luterani e calvinisti riformati, oltre ad ebrei e ad aderenti ad altre sètte religiose, potessero vivere in pace e in libertà. Fu così proclamata la piena parità delle tre grandi confessioni (la cattolica, la luterana, la riformata) che si videro riconosciuta una posizione giuridica di “pubbliche corporazioni”. Le disposizioni del diritto territoriale germanico, che sancirono la piena libertà di fede e di coscienza erano conseguenza dell’Editto religioso di Wòllner emanato nel 1788 da Federico il Grande.

Inghilterra e Scozia. L’Inghilterra ha visto la Chiesa ufficiale costantemente persecutrice, sia quando essa era scismatica ad opera di Enrico VIII, che nel 1529 si era visto rifiutare dal Papa Clemente VII la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con Caterina d’Aragona, sia quando passò al protestantesimo luterano, sia quando ridiventò cattolica con il fanatismo religioso di Maria Tudor detta la Sanguinaria, sia quando adottò con la regina Elisabetta I la fede anglicana, costituendo il monarca come capo della Chiesa. La lotta per la tolleranza è legata al nome del filosofo John Locke (1632-1704) che, pur nato in una famiglia puritana, manifestò sempre uno spirito aperto e libero. Fu uno dei grandi maestri dell’Illuminismo; dovette rifugiarsi in Olanda perché perseguitato e costretto a vivere anche sotto falso nome. Le sue opere di carattere religioso; le quattro “Lettere sulla tolleranza” (1689-1705), riflettevano le vicende del processo di trasformazione che avveniva in Inghilterra, Locke prospettava l’ideale di un cristianesimo “razionale e combatteva il proselitismo violento; sosteneva che il potere dell’autorità civile doveva riguardare esclusivamente gli interessi temporali dell’uomo e affermava che i diritti che appartenevano all’uomo in quanto tale o in quanto cittadino devono essere considerati inviolabili.

LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO MODERNO.

La libertà religiosa può essere intesa come principio filosofico, la liberazione dello spirito dell’uomo da ogni preconcetto dogmatico. La libertà religiosa può essere intesa anche come principio teologico, libertà degli appartenenti ad una determinata confessione di conformare ad essa gli atti della propria vita. La libertà religiosa considerata come principio giuridico, vale a dire il motivo o principio ispiratore dell’effettiva realizzazione e dell’effettivo mantenimento nella società di un ordinamento giuridico tale che ogni individuo possa perseguire e raggiungere a sua scelta il fine della salvezza spirituale o della verità scientifica, senza che gli altri gli possano porre ostacoli in questa sua ricerca.

I FONDAMENTI DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.

La dignità della persona è la sua condizione che, per le qualità intrinseche (razionalità e libertà), è meritevole del massimo rispetto da parte degli altri soggetti. La natura umana è un bene comune a tutte le persone. La persona vanta una dignità propria che non può essere annullata o violata. Nella nostra Carta Costituzionale sono scritte due c.d. super-norme. 1.La costituzione sancisce il riconoscimento e il rispetto dei “diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”(art.2 principio personalista). In Assemblea costituente, durante i lavori preparatori della costituzione, si preferì adottare il termine “inviolabili” piuttosto che “naturali”. Il carattere inviolabile sancito fa sì che tali diritti siano considerati sul piano strettamente giuridico come imprescrittibili. L’inviolabilità dei diritti della persona opera erga omnes ed essi assumono il carattere di diritti assoluti.

  1. La Costituzione sancisce anche il principio di uguaglianza (art. 3) secondo cui “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Per assicurare tale situazione paritaria ed evitare possibili discriminazioni il legislatore è intervenuto emanando apposite norme giuridiche; la legge 122/1993, detta misure in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa e mirate alla prevenzione e alla repressione di tali reati. Il legislatore al fine di regolamentare con il criterio della ragionevolezza situazioni obiettivamente diverse, può attuare regime giuridici diversificati o differenziati. La Corte ha riconosciuto spazio alla discrezionalità legislativa, se non esercitata in modo palesemente irragionevole (ordinanza 168/2001). La derogabilità di tale principio, dice la Corte costituzionale, “trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell’ordinamento” (sentenza 12/1972). Ciò che è rilevante è che l’uguale libertà sia assicurata a tutte le istituzioni confessionali e a tutte le persone.

LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO.

L’ART. 19 DELLA COSTITUZIONE.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Tutti , cittadini stranieri o apolidi; la garanzia è posta a tutela della libertà di aderire o non aderire ad una fede o confessione religiosa e di mutare fede religiosa; la professione della fede, sia in forma individuale sia in forma associata è libera; è sancita le libertà di fare propaganda della fede religiosa professata, con l’insegnamento, con gli scritti e con i moderni mezzi di comunicazione; è garantita la libertà di praticare il culto. Quando si garantisce la libertà religiosa, si intende garantire che, per finalità e interessi religiosi, si possano rivendicare anche:

  1. la piena libertà personale;
  2. l’inviolabilità del domicilio;
  3. la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione;
  4. la libertà di movimento,
  5. la libertà di riunione;
  6. la libertà di associazione;
  7. la libertà di manifestazione del pensiero,
  8. la libertà di stampa.

A queste previsioni ne vanno aggiunte altre due:

  • il dovere-diritto dei genitori di istruire e di educare i figli,
  • quella che riconosce il diritto a enti e privati di fondare scuole e istituti di educazione. Le manifestazioni impedite avrebbero dovuto riguardare i c.d. riti, cioè comportamenti e fatti, e avrebbero dovuto riguardare solo il comune senso del pudore in materia sessuale, nell’accezione penalistica e non in quella civilistica del termine (art.1343 cod.civ.). Il buon costume è un concetto “relativo” che varia con i mutamenti della coscienza sociale e secondo altri fattori; sarà il giudice o altro competente organo dello Stato ad applicare il parametro indicato nella Costituzione. Non riteniamo che si possa accogliere una interpretazione estensiva di buon costume nel senso di un generico sentimento etico o di morale pubblica. Si deve trattare di fatti attinenti la sfera sessuale tutelando l’onore e il pudore sessuale. La regolamentazione esclude ogni controllo per ciò che attiene il profilo dell’ordine pubblico da parte di autorità dello Stato. Non supera il limite sancito nella Costituzione quella confessione religiosa che predicasse la più totale promiscuità o l’incesto o l’iniziazione sessuale dei minori senza poi mettere in pratica previsioni di questo genere in riunioni o adunanze. Il controllo o l’intervento del competente organo dello Stato può avvenire ex post, non preventivamente per non dar vita al perseguimento di reati di opinione. Fu facile in Assemblea costituente trovare l’accordo sulla formulazione perché il panorama religioso ricomprendeva, oltre la fede cattolica, alcune denominazioni evangeliche, la comunità valdese, le comunità ebraiche, comunità cristiane ortodosse e alcuni piccoli gruppi islamici. Nessuna di tali confessioni avrebbe posto problemi in materia di buon costume. La libera manifestazione del pensiero religioso e il compimento di atti pubblici di culto devono svolgersi anche in osservanza di quanto disposto nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (1931) e nel regolamento di esecuzione emanato con R.D. 635/1940. si impone l’obbligo del preavviso per le cerimonie fuori dei luoghi di culto e si riconosce la facoltà del questore di vietarle per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica. La Corte costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui implica l’obbligo del preavviso per le cerimonie in “luoghi aperti al pubblico” in riferimento all’art. Cost.. La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa, firmata a Roma nel 1950, ratificata dall’Italia, che all’art.9 tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

MUTAMENTI SOCIALI. Nel costume della società italiana è avvenuta la piena acquisizione del principio della legittimità del pluralismo ideologico e culturale , a tutti i livelli.

Sono avvenuti profondi cambiamenti nella Chiesa cattolica, sia dal punto di vista dell’evoluzione della sua dottrina grazie al Concilio Vaticano II, sia dal punto di vista dei comportamenti ecclesiali. L’Accordo stipulato nel 1984 tra lo Stato e la Santa Sede, che ha modificato il Concordato concluso nel 1929, ha rappresentato una svolta nei rapporti con lo Stato e un abbandono dell’attitudine di egemonia della Chiesa sulla società italiana.

Lo Stato ha cominciato a dare attuazione alla norma costituzionale stipulando accordi con le confessioni diverse da quella cattolica, dopo aver sancito la loro autonomia.

Tra le confessioni e movimenti religiosi che hanno acquisito diritto di esistere e di operare liberamente nel nostro Paese vi è l’Islam. Un fenomeno molto consistente è costituito dalle c.d. “ nuove religioni ” o “ nuovi movimenti religiosi ” o “ movimenti magici o profetici ” e molti di essi sono stati denominati “sètte”.

  • diritto di accesso alla radio e alla televisione: legge 103/1975;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, senza scopo di lucro;
  • radiodiffusione sonora e televisiva privata, con concessione agli enti riconosciuti giuridicamente dallo Stato.

Giuramento in sede giudiziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza 117/1979 ha ritenuto che la libertà di coscienza di una persona, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa non sia rispettata. Nelle sedi giudiziarie, con la modifica delle formule, si è inteso eliminare ogni riferimento a Dio e al carattere sacro del giuramento onde evitare qualsiasi turbamento o conflitto di coscienza in particolare a chi non è credente. Nella più recente disciplina processuale è contenuto solo l’impegno solenne del teste a dire la verità.

Prescrizioni in materia alimentare. Queste riguardano in particolare gli ebrei e i musulmani per i quali il trattamento di alcuni animali assumono un carattere rituale religioso. La questione risulta più evidente nel caso in cui persone aderenti alla fede ebraica o musulmana si trovino in istituti di prevenzione e di pena o in ospedali o case di cura e di riposo.

Riposo settimanale. Nei Paesi europei, tutti di tradizione cristiana, il riposo domenicale ha avuto un iniziale significato religioso. Lo Stato ha assunto i seguenti impegni al fine di riconoscere il carattere religioso al riposo settimanale:

  • con la Chiesa cattolica : nell’Accordo del 1984 sono stati riconosciuti “come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti”;
  • con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno: nell’Intesa stipulata è riconosciuto “il diritto di osservare il riposo sabatico biblico”, per cui i dipendenti dello Stato, degli enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale “hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale”. “si considerano giustificate le assenze degli studenti avventisti dalla scuola” nel giorno di sabato;
  • con l’Unione delle comunità ebraiche italiane: nell’Intesa stipulata sono state concordate disposizioni analoghe a quelle degli avventisti circa il riposo sabbatico;

attività di volontariato. La dottrina ha dedicato attenzione anche ad altre situazioni e comportamenti che evidenziano in qualche modo profili rilevanti per la libertà religiosa, argomenti di discussioni e di polemiche, quali alcuni trattamenti sanitari (trasfusioni di sangue, circoncisioni, infibulazioni, vaccinazioni), situazioni nelle quali si può porre la questione dell’interesse del minore; l’abbigliamento (come l’uso del chador, hidjab o kippak), l’esposizione del crocifisso in uffici e istituzioni pubbliche, la preghiera, le pratiche e le manifestazioni di fede religiosa nella scuola pubblica.

LA PROTEZIONE DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA NELLA CONVENZIONE EUROPEA

PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’

FONDAMENTALI.

La Convenzione di Roma, adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa, firmata nel 1950 e resa esecutiva con la legge 848/1955 è stata via via integrata da protocolli. Con l’adozione della Convenzione, è stata istituita una Corte, che ha sede a Strasburgo, la cui giurisprudenza rileva negli ordinamenti degli Stati europei perché essa esercita una giurisdizione sovranazionale.

  • La Corte può essere adita da chi pretenda di essere vittima di una violazione di norme convenzionali da parte di uno Stato (art34 della Convenzione).
  • La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne di uno Stato, questo evidenzia un carattere sussidiario dell’intervento della Corte che non si sostituisce al giudice nazionale ma solo si pone come meccanismo di controllo.
  • Circa la forza vincolante delle clausole convenzionali, tali sentenze hanno un’autorità relativa sul piano strettamente giuridico. Le sentenze vincolano politicamente lo Stato condannato a mettere fine alla violazione constatata.

Nonostante ciò, per gli Stati membri dell’Unione Europea, la Convenzione ha comunque una particolare rilevanza politica e giuridica. Nel Trattato sull’Unione Europea si dice che l’Unione rispetta i diritti fondamentali. Art.9 – “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni se non quelle per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine pubblico, della salute pubblica o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Art.2 – Diritto all’istruzione.

1. Come la Corte ha più volte sottolineato, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una base o un elemento cardine della società democratica. 2. Con il riconoscimento esplicito della libertà di pensiero la Convenzione ha posto una proibizione dell’indottrinamento di una sorta di “religione di Stato”. 3. Con la tutela della libertà di coscienza, si è creato l’obbligo per lo Stato a non esercitare forme di costrizione sulle coscienza dei cittadini. 4. Per quanto concerne la tutela dell’ obiezione di coscienza al servizio militare, la stessa Convenzione lascia aperta la possibilità che gli Stati la riconoscano come legittima non ponendo però alcun obbligo al suo riconoscimento. 5. La Corte ha sottolineato che la libertà di religione nasce dall’intimo della persona ma implica di per sé la libertà di manifestarla. **Lo Stato non può né imporre né proibire religioni.

  1. Obbligo dello Stato di proteggere in maniera positiva la libertà di religione. 7.** La Convenzione garantisce anche il diritto essenziale di cambiare religione o convinzione. Se una confessione o una comunità religiosa non riconosce tale diritto è il diritto dello Stato che deve garantirlo. 8. La Convenzione garantisce il diritto di manifestare la propria religione o convinzione:
  • con il culto: servizi e funzioni religiose;
  • con l’insegnamento delle dottrine religiose
  • con le pratiche e il compimento di riti. 9. I limiti all’esercizio del diritto di cui all’art.9 sono indicati come “misure necessarie”, “previste dalla legge”, “in una società democratica”: per la sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine pubblico, per la salute pubblica, per la morale pubblica, per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Sono limiti che stabiliscono uno standard ben diverso dalla previsione della Costituzione italiana. La Corte ha ritenuto che in una società democratica, dove esistono più religioni nell’ambito di una stessa popolazione, può risultare necessario stabilire alcuni limiti mirati a conciliare gli interessi dei diversi gruppi religiosi e per assicurare il più ampio rispetto delle convinzioni di tutti. Sul problema della possibile repressione di forme di manifestazione delle convinzioni religiose è da ricordare la giurisprudenza della Corte europea che si è trovata a decidere in tema di proselitismo come proibito dalla Costituzione della Grecia. 10. Incombe sulle autorità e sugli organi dello Stato un obbligo di neutralità nell’esercizio del loro potere in tema di registrazione delle comunità religiose.

prevalere della politica sulla religione, l’estromissione completa del Papato dalla politica attiva europea. Per la protezione della Chiesa: a) diritto di intervenire a garanzia della fede contro le eresie e a tutela delle istituzioni della Chiesa; b) diritto di imporre le riforme ritenute utili e di intervenire sull’organizzazione ecclesiastica e sulle questioni dottrinali;

Per la tutela dello Stato dalla Chiesa: a) diritto di intervento per la nomina dei vescovi e di alti dignitari della Chiesa; b) diritto di intervento degli organi dello Stato per limitare i rapporti fra la Chiesa nazionale e il Papa e per disciplinare il funzionamento; c) diritto di esclusione da un ufficio ecclesiastico di persona non gradita allo Stato; d) diritto dei fedeli e degli ecclesiastici di ricorrere al sovrano contro provvedimenti dell’autorità ecclesiastica; e) diritto vantato dal sovrano sui beni ecclesiastici per l’amministrazione e l’imposizione di tributi; f) autorizzazione previa del sovrano per la pubblicazione di atti ecclesiastici; g) potere di procedere a sequestri di beni della Chiesa in caso di cattiva amministrazione o di ostilità allo Stato.

La pratica del giurisdizionalismo dello Stato deve essere studiata insieme alle lotte e alle guerre di religione che insanguinarono l’Europa; così come la progressiva tolleranza o le prime forme di libertà religiosa vanno comprese in relazione al tipo di giurisdizionalismo praticato dal sovrano secondo i suoi interessi politici e all’intensità delle lotte religiose che hanno interessato quasi tutti gli Stati europei. Poi il giurisdizionalismo, sempre in forme diversificate, e via via meno rigide, fu fatto proprio dallo Stato liberale.

2. il separatismo. È legato all’affermazione storica dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge indipendentemente dalla religione professata e della libertà di coscienza e di culto. Tutti coloro che si sono interessati della questione muovevano dalla convinzione che le Chiese dovessero essere considerate come semplici corporazioni o associazione private, senza personalità giuridica. La storia ne ha registrati in particolare due modelli, quello francese e quello americano. a) Il separatismo francese, conseguenza della filosofia illuminista e della Rivoluzione del 1789, sulla base della libertà e dell’uguaglianza reagì all’ancien règime, e con esso al potere della Chiesa. Il liberalismo dell’800 costituì la dottrina etico politica del separatismo, volendo far trionfare la centralità dell’individuo. Nella dottrina liberale l’autorità non si considerava più come derivata da Dio ma dal popolo. Il laicismo , l’anticlericarismo e la reazione ai sistemi confessionisti, caratterizzati dalla tendenza alla “di scristianizzazione”, resero difficile l’esercizio di quella libertà. In epoca moderna, la separazione fra lo Stato e le confessioni religiose è stata sancita in Francia con la legge del 1905 tuttora in vigore.

b) Il separatismo americano ebbe origine completamente diversa. La storia religiosa delle colonie dell’America del nord è assai diversificata, in considerazione della provenienza dei coloni. Le vicende della maggioranza delle colonie furono legate alle vicende inglesi. Nel Maryland i cattolici furono fra i precursori della libertà religiosa e furono i primi cattolici ad adottare una Carta dei diritti nel 1648. A questa seguirono la Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776), la Costituzione di Filadelfia (1787) ed altre. Via via si operò negli Stati una separazione fra i due poteri fino al 1791 quando il primo Congresso degli Stati Uniti sancì che non avrebbe emanato nessuna legge che si fosse riferita allo “stabilimento della religione” o avesse proibito “il libero esercizio di essa”.

GIURISDIZIONALISMO E SEPARATISMO IN ITALIA.

ASSAI SINGOLARE RISULTò LA SITUAZIONE IN Italia dopo il 1861, anno dell’Unità. Gravi difficoltà creava il conflitto esistente fra il nuovo Stato e la Santa Sede. Si sommavano insieme due problemi: .1 il contrasto teorico e pratico di alcuni principi liberali con i postulati del cattolicesimo in tema di concezione di diritti e di libertà, specialmente della libertà di culto; .2 l’affermata superiorità giuridica dello Stato sulla Chiesa, propria delle dottrine liberali.

Assai evidente fu l’influenza delle idee che avevano trionfato in Francia. La formula cavouriana “libera Chiesa in libero Stato”, indicava un ideale separatista che era propugnato da molti esponenti della cultura e della politica. Cavour considerava con grande correttezza politica l’esigenza di giungere a dichiarare Roma capitale del Regno con una soluzione che tenesse opportuno conto dell’esistenza del Papato. Nel Regno di Sardegna e poi inizialmente nel Regno d’Italia vigeva in sostanza un regime di giurisdizionalismo separatista, vale a dire con il riconoscimento della religione di Stato e l’esercizio dei diritti sovrani di controllo sulla Chiesa. L’elemento separatista fu sempre tenuto in considerazione dallo Stato liberale che dopo l’Unità si sforzò di laicizzare l’amministrazione e la società togliendo alla Chiesa il controllo della scuola, dell’assistenza e della beneficenza, oltre che del matrimonio. Dopo l’Unità d’Italia ci fu un sistema denominato neo-giurisdizionalismo con il quale lo Stato si interessava delle cose della Chiesa. Né il giurisdizionalismo né il separatismo rigidamente considerati furono in grado di assicurare la piena libertà religiosa. Il regime di Mussolini tenne conto dell’influenza della Chiesa cattolica sulla società italiana e si adoperò per giungere a quella che fu chiamata la “Conciliazione” fra lo Stato e la Chiesa nel 1929.

LA LIBERTA’ DELLA CONFESSIONI RELIGIOSE.

CHE COSA E’ UNA CONFESSIONE RELIGIOSA.

Per confessioni religiose potremmo intendere le comunità sociali stabili, dotate o non dotate di organizzazione strutturata, con formazioni proprie rigide o attenuate, con una concezione propria e originale del mondo basata sull’esistenza di un Essere trascendente o superiore che è in rapporto con gli uomini. Nella concezione europea tradizionale la comunità sociale a carattere religioso è monoteista. Nella tradizione europea c’è un concetto di religione istituzionalizzata e possiamo riferire la definizione sopra proposta alla confessione cattolica, protestante, ortodossa, ebraica, islamica. È necessario far rientrare nella definizione alcune religioni orientali, ora presenti nel nostro Paese: l’Induismo radicato in India, con i suoi caratteri di religione sincretista che prevede pratiche e culti riferiti a più divinità. Il Buddhismo, presente dall’India alla Cina, non prevede un culto della divinità ma costituisce un sistema filosofico-religioso per la salvezza dell’uomo con l’estinguersi del dolore, dei desideri e delle passioni nel nirvana collegato alla reincarnazione. Si tratta di istituzioni o strutture sociali che tramandano norme etiche o salvifiche insegnano atteggiamenti e comportamenti che possono corrispondere al sentimento di dipendenza della creatura umana dell’Essere divino. Gli elementi presenti in tutte le religioni sono la concezione di vita e i comportamenti che da essa conseguono. In dottrina si è posta la questione della differenza esistente fra “confessione religiosa” e “associazione religiosa” nel sistema giuridico italiano. L’associazione che ha fine religioso o culturale non ha una concezione propria originale del mondo; è un organismo nato da una comunità più vasta da cui prende ispirazione circa i principi da accettare e i comportamenti da tenere. Alle associazioni religiose è riconosciuto il diritto di richiedere il riconoscimento giuridico come enti morali, ferma restando la possibilità del

Crediamo che la formula inserita nella Carta costituzionale non si ritrovi in altra costituzione democratica vigente e che abbia assunto il ruolo di precetto-chiave, di canone assoluto o principio generale informatore di atti normativi, espressione della laicità e della neutralità dello Stato. La dimensione della libertà sancita nell’art.8.1 acquista particolare ampiezza se è combinata con la disposizione dell’art.19 sulla libertà religiosa e applicabile a tutte le confessioni con o senza Intesa. Ruffini riteneva che le garanzie di libertà dovessero essere uguali per tutti, ma che dovesse funzionare un principio di giustizia distributiva che consentisse di dare a ciascuno il suo. Così si manifesterebbe un vero Stato aconfessionale o neutrale che non sarebbe anti-confessionale. La norma che sancisce l’eguale libertà correttamente intesa ed applicata è in grado di garantire tutte le espressioni confessionali. Al legislatore vanno riconosciuti margini di elasticità per disciplinare secondo un criterio di ragionevolezza situazioni diverse.

In sostanza, la norma dispone:

  • la libertà di organizzazione della professione di ogni fede religiosa;
  • la libertà di organizzazione del culto pubblico;
  • il godimento di uguale tutela della legge per il raggiungimento delle finalità religiose proprie di ogni confessione;
  • la parità di tutela penale del sentimento religioso senza discriminazione tra i cittadini e tra le confessioni;
  • l’uguale trattamento agevolativo per attività sociali rilevanti sotto il profilo religioso;
  • l’assenza di discriminazione nei comportamenti del legislatore, del giudice e della Pubblica Amministrazione.

Le confessioni che non hanno stipulato Intese devono essere garantite dall’assicurazione della “eguale libertà” e della previsione dell’art.19 Cost. Le confessioni religiose, nonostante un calo netto della pratica religiosa, sono veri “gruppi di pressione” capaci anche di condizionare gli orientamenti e le decisioni del potere politico.

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE (ART. 20 COST.) “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. La personalità giuridica degli enti ecclesiastici può essere colpita da tutte le leggi restrittive in vigore per gli altri enti morali; ma non può essere colpita in modo speciale per il semplice fatto che si tratta di ente ecclesiastico.

Gli elementi essenziali da tenere presenti per comprendere l’esatto contenuto del disposto costituzionale sono i seguenti:

  1. Chi sono i beneficiari della tutela. Tutti i soggetti giuridicamente riconosciuti o non, quindi anche gli enti di fatto, ad considerarsi enti esponenziali delle confessioni religiose.
  2. La qualificazione propria dei soggetti. I soggetti beneficiari della tutela devono possedere o il carattere ecclesiastico o il fine di religione e di culto o ambedue. “ecclesiastico” deriva dal latino Ecclesia, Chiesa. Il carattere ecclesiastico è conseguenza del fatto che una struttura è sorta all’interno dell’organizzazione di una Chiesa e approvata dai suoi organi di governo per fini religiosi. Le qualifiche indicate sono tali da ricomprendere tutte le strutture di tutte le confessioni religiose operanti per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di ordine pastorale, culturale, formativo.
  3. Significato della norma. Tali limitazioni o gravami risulterebbero come forme di discriminazione, quindi inammissibili, se poste solo nei confronti di quelle strutture appartenenti alle confessioni religiose.
  1. Oggetto della tutela. La norma indica tre situazioni che possono interessare le strutture e che rappresentano oggetto della tutela: la costituzione dell’ente o dell’istituzione, la sua capacità giuridica e le forme di attività da essi svolte. Si deve applicare il diritto comune per non incorrere nella disparità di trattamento, da un punto di vista legislativo e regolamentare e dal punto di vista di imposizioni fiscali o oneri finanziari. Va condivisa l’opinione di una autorevole dottrina tributaristica secondo la quale rimane preclusa al competente organo dello Stato la libertà di individuare “una specifica capacità contributiva differenziale a carico di associazioni religiose o di culto, nei confronti di ogni altra associazione od istituzione aventi altre finalità pur lecite...”; per cui si potrebbe parlare di “una particolare considerazione” e quindi di “una tutela preferenziale, sul piano costituzionale, degli interessi religiosi e di culto rispetto ad ogni altra finalità che associazioni ed istituzioni possono avere nell’ambito dell’ordinamento giuridico”
  2. Destinatari della norma. Sono il legislatore nazionale, i poteri normativi degli enti locali, i giudici e le pubbliche amministrazioni: a questi soggetti è posto il divieto di costituire o applicare limitazioni legislative o speciali gravami fiscali.

IL REGIME GIURIDICO DEL RAPPORTO FRA LO STATO E LE

CONFESSIONI RELIGIOSE.

LA DISCUSSIONE ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE SULL’ART. 7 COST.

Nell’ambito dei lavori della I Sottocommissione del 1946 a discutere il tema del rapporto fra il nuovo Stato democratico e la Chiesa, da parte dell’on. Dossetti, relatore di parte democristiana, fu posto il problema di un riconoscimento della Chiesa sotto il profilo internazionalistico. Con distinte norme contenute nella sua Relazione, egli proponeva il riconoscimento da parte dello Stato dell’ordinamento della Chiesa; la previsione che le norme di diritto internazionale, come gli accordi in vigore tra lo Stato e la Chiesa, facessero parte dell’ordinamento dello Stato; infine, un esplicito richiamo al principio della religione cattolica come religione dello Stato e ai Patti lateranensi, conclusi nel 1929, come base del diritto nelle relazioni tra Stato e Chiesa. Il Dossetti giungeva ad affermare la necessità della bilateralità della disciplina regolante i rapporti. Riconoscendo alla Chiesa una personalità di diritto internazionale, concludeva che i rapporti tra Stato e Chiesa dovevano essere regolati da atti di diritto esterno e non di diritto interno, cioè dagli Accordi del Laterano. Detti Patti lateranensi, stipulati fra l’Italia e la Santa Sede nel 1929. L’on. Togliatti, capo del Partito comunista, rilevava di trovarsi di fronte ad uno stato costituito dai Patti lateranensi e ad un’esigenza di principio relativa all’indipendenza dello Stato dalla Chiesa e quindi della completa libertà di coscienza e di culto. L’on. Mastrojanni, comunista, pur non condividendo le argomentazioni di Dossetti, ammetteva che la Chiesa, anche se non venisse riconosciuta come uno Stato, esisterebbe sempre come ordinamento giuridico originario. L’on. Cevolotto, l’altro relatore di area laica, l’oppositore più tenace delle argomentazioni di Dossetti non accettava di far discendere come conseguenza il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento giuridico internazionale e di quello degli altri Stati, dato che tale riconoscimento era previsto unicamente per arrivare a quello della originari età dell’ordinamento giuridico della Chiesa. Durante i lavori il Dossetti intervenne ripetutamente, sostenuto in particolare dall’on. Moro, per ribattere alle obiezioni e alle contestazioni. Il riconoscimento della originalità dell’ordinamento della Chiesa risponde alla posizione dottrinale largamente condivisa che si oppone alla statualità del diritto; Dossetti sottolineava che la base della teoria era il principio della distinzione fra l’ordinamento dello Stato e quello della Chiesa, cosicchè ambedue possano procedere per strade distinte e indipendenti e che tale distinzione costituiva anche la base della laicità dello Stato. La questione del richiamo o inserimento dei Patti lateranensi nella norma costituzionale, fortemente voluta dalla Democrazia Cristiana in conformità a quanto la Santa Sede desiderava, sollevò una opposizione assai ampia e motivata. Da molte parti politiche veniva un generale riconoscimento del permanente vigore dei Patti del 1929, ma non si riteneva che dovessero entrare “nel tessuto vitale e organico della Repubblica”. L’opposizione faceva valere sostanzialmente quattro motivazioni: