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APPUNTI LEZIONI DIRITTO SCOLASTICO, Dispense di Diritto

appunti delle lezioni di diritto scolastico per scienze della formazione primaria

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 21/05/2023

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Lezioni diritto scolastico Prof. Raffaella Cristiano
Lezione 1 13 ottobre 2020
Diritto scolastico = insieme delle norme che disciplinano l’istruzione nella sua dimensione
pubblica. È un insieme complesso, anche perché accanto alle norme interne (italiane) vi sono
anche quelle esterne (non italiane). L’insieme delle norme che regolano la scuola fanno parte di un
sistema più ampio che è l’ordinamento giuridico.
Termine “fonti di diritto” = qualcosa da cui nasce il diritto, sono tutti quegli atti scritti o fatti dai
quali traggono origine le norme giuridiche. Il sistema giuridico si caratterizza per il pluralismo di
fonti. Proprio per questo alcune fonti sono in contrasto tra di loro e dunque esistono criteri di
risoluzione dei conflitti che sono criteri ordinatori del sistema delle fonti:
1. CRITERIO TEMPORALE: ordina le fonti nel tempo. Le fonti più recenti prevalgono su quelle
meno recenti. Le vecchie norme non scompaiono, ma continuano a regolare i vecchi
rapporti.
2. CRITERIO GERARCHICO: ordina le fonti in una scala gerarchica. Le fonti più forti non
possono essere modificate, quelle più deboli devono conformarsi a quelle superiori
(esempio: contrasto tra legge del parlamento e un atto costituzionale > la legge del
parlamento è minore e non può andare contro la costituzione, se così fosse verrebbe
annullata)
3. CRITERIO DELLA COMPETENZA: ordina le fonti secondo la competenza (il compito)
attribuito ad una specifica fonte. Se c’è conflitto, vince la fonte competente.
4. CRITERIO DELLA SPECIALITà: se c’è una fonte generica ed un’altra specifica, prevale quella
specifica perché più dettagliata.
La gerarchia delle fonti
Al vertice della piramide abbiamo la Costituzione è superiore a tutte le altre fonti (nessuna legge
può essere in contrasto). La Costituzione è l’atto fondamentale di un popolo, in Italia è entrata in
vigore nel ’48. Alla base della piramide abbiamo le consuetudini e gli usi che sono fonti
consuetudinarie (comportamenti abituali delle persone). Possiamo fare una differenza tra fonti
atto (documenti scritti, atti giuridici che introducono norme giuridiche) e fonti fatto (fatti rilevanti,
ma non sono atti).
Leggi di revisione costituzionale: hanno la forza costituzionale e possono modificare la
costituzione, servono per modificarla.
Leggi costituzionali: non modificano direttamente la costituzione, ma la integrano.
Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con il
c.d. procedimento aggravato, un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di
quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie e una doppia approvazione da parte di
ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra
non inferiore a tre mesi.
Fonti comunitarie: sono approvate da ordini esterni, come la commissione europea. Queste fonti
sono idonee a produrre leggi per il nostro paese.
Fonti primarie: tra le fonti primarie troviamo le leggi ordinarie che sono deliberate dal Parlamento
(atti di portata generale e astratta), leggi regionale che sono approvate dal consiglio regionale.
Poi abbiamo atti con forza di legge emanati dal Governo, leggi sostanziali ma non formali: decreti
legge e decreti legislativi.
Decreti legge D.L.: (disciplinato dall’art. 77 della Costituzione) vengono attuati in casi straordinari
ed è provvisorio, per diventare definitivo deve essere approvato dal Parlamento.
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Lezioni diritto scolastico – Prof. Raffaella Cristiano

Lezione 1 – 13 ottobre 2020

Diritto scolastico = insieme delle norme che disciplinano l’istruzione nella sua dimensione pubblica. È un insieme complesso, anche perché accanto alle norme interne (italiane) vi sono anche quelle esterne (non italiane). L’insieme delle norme che regolano la scuola fanno parte di un sistema più ampio che è l’ordinamento giuridico. Termine “fonti di diritto” = qualcosa da cui nasce il diritto, sono tutti quegli atti scritti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Il sistema giuridico si caratterizza per il pluralismo di fonti. Proprio per questo alcune fonti sono in contrasto tra di loro e dunque esistono criteri di risoluzione dei conflitti che sono criteri ordinatori del sistema delle fonti:

  1. CRITERIO TEMPORALE: ordina le fonti nel tempo. Le fonti più recenti prevalgono su quelle meno recenti. Le vecchie norme non scompaiono, ma continuano a regolare i vecchi rapporti.
  2. CRITERIO GERARCHICO: ordina le fonti in una scala gerarchica. Le fonti più forti non possono essere modificate, quelle più deboli devono conformarsi a quelle superiori (esempio: contrasto tra legge del parlamento e un atto costituzionale > la legge del parlamento è minore e non può andare contro la costituzione, se così fosse verrebbe annullata)
  3. CRITERIO DELLA COMPETENZA: ordina le fonti secondo la competenza (il compito) attribuito ad una specifica fonte. Se c’è conflitto, vince la fonte competente.
  4. CRITERIO DELLA SPECIALITà: se c’è una fonte generica ed un’altra specifica, prevale quella specifica perché più dettagliata. La gerarchia delle fonti Al vertice della piramide abbiamo la Costituzione è superiore a tutte le altre fonti (nessuna legge può essere in contrasto). La Costituzione è l’atto fondamentale di un popolo, in Italia è entrata in vigore nel ’48. Alla base della piramide abbiamo le consuetudini e gli usi che sono fonti consuetudinarie (comportamenti abituali delle persone). Possiamo fare una differenza tra fonti atto (documenti scritti, atti giuridici che introducono norme giuridiche) e fonti fatto (fatti rilevanti, ma non sono atti). Leggi di revisione costituzionale: hanno la forza costituzionale e possono modificare la costituzione, servono per modificarla. Leggi costituzionali: non modificano direttamente la costituzione, ma la integrano. Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con il c.d. procedimento aggravato , un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi. Fonti comunitarie: sono approvate da ordini esterni, come la commissione europea. Queste fonti sono idonee a produrre leggi per il nostro paese. Fonti primarie: tra le fonti primarie troviamo le leggi ordinarie che sono deliberate dal Parlamento (atti di portata generale e astratta), leggi regionale che sono approvate dal consiglio regionale. Poi abbiamo atti con forza di legge emanati dal Governo, leggi sostanziali ma non formali: decreti legge e decreti legislativi. Decreti legge D.L.: (disciplinato dall’art. 77 della Costituzione) vengono attuati in casi straordinari ed è provvisorio, per diventare definitivo deve essere approvato dal Parlamento.

Decreti legislativi D.Lgs: atto del governo dopo delega del Parlamento. Con la legge delega il Parlamento demanda al Governo il potere di emanare Decreti Legislativi su materie complesse e specifiche, come Testi Unici o Codici, che se sottoposte al procedimento ordinario di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari. Altre fonti primarie: referendum abrogativo è una fonte idonea ad annullare le norme. Fonti secondarie: regolamenti (atti amministrativi) sia del governo che delle regioni, comuni o enti locali. Sono subordinate alle fonti primarie. Fonti terziarie: fonti subordinate ai regolamenti, decreti ministeriali e adottati dal singolo ministro, ordinanze e circolari.

LEZIONE 2 – 14 ottobre 2020

Il valore dell’istruzione nel nostro ordinamento emerge già dai primi principi fondamentali della Costituzione, pur non trovando un richiamo esplicito. Ma da questi possiamo trovare un nesso con quello che è il valore dell’istruzione nella nostra carta costituzionale. Se volgiamo lo sguardo al passato, ci rendiamo conto che il tema dell’istruzione, della conoscenza, dell’insegnamento è stato un tema già affrontato in passato, soprattutto durante l’illuminismo in cui si esaltava la ragione umane contro il buio dell’ignoranza, contro la mancanza di cultura, si era intuito che la conoscenza potesse essere uno strumento di elevazione. Proprio le dottrine illuministe avevano posto la base per un nuovo assetto sociale, ovvero quello della borghesia che si afferma nel corso dell’800. Era una classe omogenea portatrice dei valori della rivoluzione francese: uguaglianza, libertà, fratellanza. Quindi nell’800 nasce lo stato borghese, nasce la democrazia liberale proprio grazie ai valori della rivoluzione francese. In questo periodo si pone il problema dell’istruzione pubblica. Con la rivoluzione francese e la società borghese si ha lo spostamento dalle campagne alle città e si ha la nascita di nuove classi sociali (operaie) che vivevano in una condizione disagiata caratterizzata anche da un forte analfabetismo. Uno dei problemi è quello dello sfruttamento minorile nel lavoro, era necessaria una forma di tutela. Nasce lo stato sociale che si occupa di garantire anche alle fasce deboli (minori, poveri) pari diritti secondo un principio di eguaglianza con gli altri cittadini. Vi era un diffuso analfabetismo e quindi si pone anche il problema dell’istruzione. La scolarità obbligatoria viene utilizzata come mezzo protettivo per sottrarre i bambini al lavoro minorile. Con l’unità d’Italia ci sono stati diversi tentativi di diffondere l’istruzione attraverso diverse riforme normative volte a combattere quello che si era posto come un grave problema in Italia. Con la Costituzione del 1948 gli ideali dell’istruzione vengono ripresi, viene riconosciuta la possibilità di combattere l’analfabetismo e vi è un nuovo clima culturale che riconosce la centralità del soggetto. La Costituzione entra in vigore il 01 \ 01 \ 1048 , all’indomani della seconda guerra mondiale. I 6 anni della guerra rappresentano un complesso frangente storico di profonda crisi e lesione dei diritti fondamentali, ma anche di profondo rinnovamento sociale e storico. Questo perché l’esperienza delle dittature e della guerra avevano causato non solo la violazione dei diritti, ma avevano anche mostrato l’incapacità delle costituzioni liberali dell’800 (costituzioni concesse dal sovrano, costituzione garantiste che garantivano i diritti ma non erano rigide) a tutelare i diritti e le libertà violate dalla guerra. La costituzione moderna nasce per garantire nuovamente i valori fondamentali della persona. Quindi assistiamo ad una nuova ondata di costituzionalismo, nascono nuove costituzioni in tutta Europa. I lavori per la formulazione della costituzione in Italia (assemblea costituente eletta nel 2 giugno del 1946 con referendum istituzionale con il quale si è deciso anche tra monarchia e repubblica) durarono un anno e mezzo, quasi due e furono pervasi da una tensione unitaria nonostante le divergenze politiche tra le varie componenti

dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge senza distinzioni, tutti sono soggetti alla legge e la legge è uguale per tutti. Questo non significa che la legge non possa distinguere in base alle categorie sociali, ma possono farlo solo per tutelarle e non discriminarle. Il secondo comma esprime un concetto di eguaglianza sostanziale: principio di eguaglianza nella sostanza, bisogna avere un progetto attivo volto a rendere l’eguaglianza effettiva, attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico (povertà) e sociale. Sono principi fondamentali che rappresentano un punto di riferimento per comprendere le finalità del sistema di istruzione (art. 2 e 3).

  • PRINCIPIO PERSONALISTA: Colleghiamo questo principio all’istruzione perché la prima finalità dell’istruzione è quella di garantire il pieno sviluppo della persona umana e garantirlo nella sua individualità completa, come persona nella sua unicità. Anche nell’istruzione l’individuo deve essere il fine ultimo, non il mezzo. Sono le istituzioni scolastiche, i docenti in funzione della persona umana per garantire diritti e libertà, non la persona in funzione dello stato.
  • PRINCIPIO DI SOLIDARIETà: La Repubblica richiede il dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Questo principio è una finalità a cui deve tendere anche l’istruzione perché deve attivare, attraverso le sue attività, un processo di solidarietà. La Costituzione all’articolo 2, ultimo comma, collega il concetto di dovere a quello di solidarietà, intendendo la solidarietà come solidarietà sociale. Vuol dire farsi carico delle esigenze e dei bisogni di alcune classi sociali deboli e le nuove generazioni. L’istruzione ha un ruolo fondamentale perché, sviluppando le conoscenze e le competenze, crea la generazione del futuro e quindi garantisce uno sviluppo economico e sociale, futuri cittadini capaci di una coscienza critica e democratica. Viene in rilievo anche il concetto di istruzione come dovere.
  • PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE: L’istruzione deve attivare un principio di eguaglianza formale. Bisogna riconoscere a tutti la possibilità di accedere all’istruzione senza distinzioni di lingua, religione, sesso, condizioni personali o sociali. Ma il nesso c’è anche con l’eguaglianza sostanziale perché l’istruzione deve riconoscere a tutti di poter raggiungere elevati livelli culturali rimuovendo gli ostacoli. Questo non significa che tutti devono essere qualificati, ma garantire la possibilità a ciascuno, ad esempio attraverso l’erogazione di sussidi famigliari. Viene in rilievo il concetto di istruzione come diritto sociale, cioè la pretesa del soggetto a vedersi erogare dalle prestazioni attive da parte dei poteri. Ma c’è da dire che un certo risultato formativo non discende esclusivamente da un’offerta adeguata di insegnamento, ma anche dall’impegno dello studente.

LEZIONE 3 – 20 ottobre 2020

La finalità dell’istruzione non va vista come il raggiungimento di un risultato (garantire la medesima preparazione a tutti), ma conseguire uno sviluppo cucito sulle esigenze individuali di ciascuno. Quindi viene il rilievo la centralità della persona, del singolo individuo e alunno. L’istruzione deve tendere alla valorizzazione delle qualità individuali e concrete di ciascun allievo attraverso lo scambio empatico e personale tra il docente e il discente. L’attività di insegnamento si configura come un’attività personale del singolo discende sulla base della sua personalità. Nei primi 3 articoli della Costituzione abbiamo un richiamo all’istruzione solo implicito. Se ne parla direttamente solo agli articoli 33 e 34 che sono contenuti nel secondo titolo. L’unico principio fondamentale che fa un richiamo, seppure in maniera indiretta ma che si avvicina di più, è l’articolo 9 che fa riferimento allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Questo articolo può avere diverse letture. Innanzitutto, intende riconoscere il valore nel nostro ordinamento della cultura e della ricerca, afferma che il nostro Stato è uno Stato di cultura e

ricerca che rappresentano un valore perché garantiscono il benessere e il progresso. In secondo luogo, l’articolo 9 intende attribuire ai soggetti pubblici (stato, regioni, comuni etc.) un compito: promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca. In terzo luogo, dall’articolo possiamo desumere il riconoscimento di un principio di autonomia per quelle istituzioni che lavorano per la cultura e la ricerca (università, accademie, scuole). Già nell’articolo 9 possiamo ricavare quel principio di autonomia scolastica che poi verrà espresso dopo il 2001 nella seconda parte della Costituzione (art. 117) grazie alla riforma Bassanini. In quarto luogo, nel primo comma dell’articolo vi è l’affermazione di un principio di libertà massima nella formazione della cultura e nella divulgazione del sapere, libertà dai limiti che possono essere di vario tipo. Significa assicurare a colore che promuovono la cultura la massima libertà di espressione culturale (scrittori, filosofi, scienziati, docenti). ART. 33 e 34 – In Assemblea Costituente ogni articolo è frutto di un dibattito. Per quanto riguarda l’istruzione, i padri costituenti rilevarono che la scuola era un fattore importante per la società del futuro (scuola come punto di partenza). Uno dei padri costituenti definì la scuola come il massimo e unico organismo in grado di garantire l’unità nazionale. Però il confronto in assemblea toccò soprattutto alcuni temi, ad esempio l’obbligo scolastico. Fu un dibattito che diede più spazio al tema della libertà (garantire libertà delle scuole private) anziché dare attenzione al diritto all’istruzione. Dal punto di vista strutturale, gli articoli 33 e 34 fanno parte del secondo titolo della Costituzione, vengono dopo quello della famiglia (educazione avviene senza interruzioni dalla famiglia alla scuola). Le scuole sono le istituzioni che integrano l’opera dei genitori nella formazione culturale dei giovani, la scuola come ponte di passaggio dalla famiglia alla società. L’articolo 30 nell’ambito del rapporto tra genitori e figli fa un primo richiamo all’istruzione, richiama l’obbligo dei genitori ad istruire i figli. La differenza tra educazione e istruzione non è chiara. In genere, per educazione si intende il compito dei genitori di dettare le regole di convivenza civile mentre per istruzione si intende la trasmissione delle conoscenze per lo sviluppo della personalità. L’articolo 30 fa un primo richiamo al principio di istruzione oltre che educazione. ARTICOLO 33 – “l’arte e le scienze sono libere…” Cosa si intende per arte e scienze? Secondo questa accezione ampia di arte possiamo intendere tutte quelle attività che hanno finalità estetiche o creative che richiedono una certa abilità tecnica. Per “scienza” si intende ogni attività che si basa sul metodo scientifico dell’osservazione oggettiva di fenomeni naturali con risultati dimostrabili. “…e libero ne è l’insegnamento.” > questa libertà ha una dimensione molto ampia, costituisce una forma della più ampia libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), proprio perciò incontra il medesimo limite del buon costume. Anche il termine insegnamento ha un’accezione molto ampia, intendendo qualsiasi attività di trasmissione o divulgazione di un sapere. La Costituzione riconosce a tutti la libertà di insegnamento, non solo ai docenti o persone qualificate, ma non rientra in questa accezione di un sapere artistico e scientifico la propaganda. La norma comprende tanto l’insegnamento scolastico che l’insegnamento extrascolastico quindi che si può svolgere nelle case private o chi insegna qualsiasi cosa anche la cucina, danza, etc. L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo isolatamente, sia ai giovani sia agli adulti. La Costituzione vuole riconoscere una così ampia libertà di insegnamento per garantire il massimo pluralismo ideologico e perché non vuole limitare l’insegnamento solo allo Stato o alla scuola e senza avere pressioni di nessun tipo come politico, ideologico o religioso. Maggiore è la garanzia della libertà di insegnamento maggiore è la garanzia di un pluralismo culturale. Libertà di insegnamento – l’insegnante è libero di scegliere come insegnare, è libero di scegliere di professare qualsiasi teoria che egli ritenga degna di accettazione e utile per la formazione dello studente. Il docente può scegliere anche come insegnare. Questa libertà va intesa innanzitutto come libertà dallo stato e da fattori esterni che impongono vincoli ideologici. Il docente è libero di

dell’istruzione come attività che spetta alle istituzioni (non al singolo individuo), dai pubblici poteri fino alle istituzioni scolastiche. È importante distinguere tra funzione di istruzione e servizio di istruzione. La funzione di istruzione spetta al legislatore (sia statale che regionale) ad assumere una serie di scelte (come sistema di valutazione, finalità dell’istruzione, quanto deve durare l’obbligo formativo etc.) per garantire un’istruzione efficace. Il servizio di istruzione consiste nella concreta attività di erogazione del servizio (scuola, università), sono le istituzioni scolastiche che erogano le prestazioni di istruzione anche all’interno di un certo grado di autonomia rispetto alle scelte centrali.

  • COMMA 2: ( La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ) > Prevede un dovere dei poteri pubblici. La legge deve dettare norme generali sull’istruzione sul territorio nazionale in modo uniforme. Lo stato deve assicurare l’istituzione di scuole statali per ogni ordine e grado, assicurando quindi un’offerta pubblica per tutti. Per “ordine” (concetto orizzontale) si intende la classificazione delle varie tipologie di scuole mentre per “gradi” (concetto verticale) si intendono i diversi segmenti in cui si articola l’istituzione. La Corte Costituzionale ha affermato che il diritto di accedere e di usufruire delle prestazione e dell’organizzazione scolastica parte dagli asili nido fino all’università, corrisponde dunque ad un diritto di accesso all’istruzione. Quindi, il comma 2 vuole garantire la presenza di scuole statali sul territorio. Caratteristiche della scuola statale rispetto alla scuola privata: la gratuità che viene garantita fino alla scuola secondaria di secondo grado, la laicità (è neutra rispetto a qualsiasi orientamento politico, ideologico, religioso), è autonoma nelle scelte rispetto a qualsiasi condizionamento. Un altro carattere è quello del predefinire l’attività scolastica, la garanzia della continuità e l’imparzialità del servizio nei confronti dell’utente. Altra caratteristica è la provenienza dei docenti (concorso), vi sono maggiori garanzie circa la professionalità. La costituzione vuole garantire la presenza di scuole pubbliche o private per garantire un’offerta di istruzione non di tendenza. Pretesa da parte degli alunni è che se mi iscrivo ad una scuola pubblica mi aspetto un servizio esterno da ogni condizionamento, deve essere in modo che l’alunno non sia poi costretto a frequentare scuole private per carenza di scuole pubbliche. In che modo la garanzia può attivarsi? Attraverso la legislazione statale che detta le regole fondamentali dell’istruzione che tutti devono osservare e le varie riforme, come la riforma Moratti, riforma Gelmini. Anche le scuole private sono soggette alle norme generali sull’istruzione che indicano le leggi statali che riguardano tutte le scuole. Disciplinano l’istruzione e tutti i profili interni alla scuola. Ci sono però delle norme specifiche che valgono per le scuole statali e paritarie e non per le scuole private. Possiamo fare una differenza tra norme generali sull’istruzione che sono le regole fondamentali che delineano tutti gli aspetti dei cicli scolastici, finalità ed obiettivi etc. che riguardano sia scuole pubbliche che private e sistema nazionale d’istruzione che comprende il pacchetto delle scuole statali e paritarie. Nonostante la costituzione si preoccupi di dare a tutti una scuola pubblica, non è corretto affermare un pricnipio monopolistico della scuola di stato. Infatti, si opta per un modello misto ma con necessaria presenza statale. L’apertura ad un modello misto è dettata da un pluralismo culturale e sociale. Ma così come non può esistere un monopolio di scuola pubblica, non può esistere un monopolio di scuola privata.
  • COMMA 3: ( Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.) Afferma un principio di libertà scolastica, non solo libertà di istituire scuola, ma anche una libertà dello studente di scegliere il proprio tipo di formazione.

Grazie alla presenza di scuole private si amplia l’offerta formativa, si arricchisce il panorama di pluralismo, vi è arricchimento culturale. Le scuole private possono avere natura diversa: confessionali se religiose, commerciali se finanziate da imprenditori etc., ma anche molte università sono private. In questo ambito rientrano anche le scuole private che poi diventano paritarie perché chiedono di far parte del sistema nazione di istruzione. Ovviamente ci sono dei limiti su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha chiarito che sono illegittimi tutti quegli atti di autorizzazione che non hanno discrezione per l’apertura di scuole private, il principio di istituire scuole privare non esclude la possibilità di controlli che però devono essere limitati per non impedire l’apertura delle stesse. La libertà di istituire scuole private non esclude il rispetto di alcuni requisiti sia oggettivi che soggettivi. Tra i requisiti oggettivi abbiamo la sicurezza, moralità, sanità, etc. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, oltre che il godimento dei diritti civili e politici, vi sono anche quelli che riguardano i docenti, si pone il problema per quanto riguarda la capacità professionale dei docenti, quindi vi è il requisito dell’iscrizione ad un determinato albo professionale. “Senza oneri per lo Stato” significa che non sono previsti pagamenti allo stato per istituire una scuola privata, diverso è il caso dell’erogazione di finanziamenti statali in un momento successivo all’istituzione della scuola. Su questo argomento l’opinione pubblica è discordante in quanto alcuni pensano che anche le scuole private meritano aiuti dallo stato e chi invece pensa che lo stato ha già molti altri compiti e non può occuparsi anche delle scuole private. Nonostante ciò sono sicuramente ammissibili quei finanziamenti volti a finanziare quelle scuole in difficoltà o quelle scuole private che vengono definite sussidiate che si trovano in luoghi dove non esistono scuole statali quindi devono fungere quanto più possibile da scuole pubbliche.

  • COMMA 4: ( La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.) > Si occupa delle scuole paritarie e la norma esprime un principio di equiparazione con la scuola pubblica. Si riconosce la possibilità per le scuole private di vedersi riconosciuta la parità scolastica, ma si rinvia alla legge il compito di disciplinare i diritti e gli obblighi che devono osservare queste scuole per ottenere la parità (diventano scuole paritarie > analoghe a quelle statali). La differenza tra scuole private e scuola paritarie è che le scuole private possono svolgere attività di istruzione ma non posso rilasciare titoli di studio (studenti dovranno sostenere l’esame di stato come privatisti) mentre le scuole paritarie possono rilasciare titoli di studio.

LEZIONE 5 – 27 ottobre 2020

Analizzando l’art. 33 comma 4 della costituzione si è parlato delle scuole private che chiedono il riconoscimento della parità scolastica, ottenendo così una equipollenza e una equiparazione in tutto e per tutto con le scuole statali e entrando, dunque, a far parte del sistema nazionale di istruzione. La legge prescrive che queste scuole paritarie presentino dei requisiti indicati ed elencati nella legge 62 del 2000. Le scuole paritarie devono garantire:

  • gli stessi diritti e gli stessi doveri agli studenti
  • la partecipazione al pari degli studenti statali alle stesse modalità di svolgimento degli esami di Stato,
  • assolvere all'obbligo di istruzione e a rilasciare titoli di studio (aventi valore legale)
  • l'istituzione di organi collegiali che garantiscano una gestione democratica e partecipata della scuola al pari delle scuole statali (organizzazione interna a favore degli utenti).

abilitazione, devono presentare fornire titoli professionali coerenti con gli insegnanti che impartiscono).

  • devono impiegare un personale tecnico e un personale amministrativo idoneo.
  • devono accertare l'iscrizione di alunni di età non inferiore a quella prevista dal vigente ordinamento scolastico. Essa, cerca comunque di adeguare anche queste scuole private a determinati requisiti che garantiscono un minimo di adeguatezza, aderenza e coerenza con le norme generali che regolano l'ordinamento scolastico italiano. Devono rispettare l'età corrispondente al titolo di studio da conseguire prevista per gli alunni delle scuole sia paritarie che scolastiche. In passato invece nella vecchia disciplina sulle scuole non paritarie o meglio sulle scuole private, che oggi non è più in vigore, prevedeva invece altre categorie di scuole che oggi, per semplificare, il legislatore ha definito 'scuole non paritarie ' ed in particolare prevedeva:
  • scuole meramente private : erano quelle che non potevano rilasciare titoli di studio e quindi prevedevano un esame di Stato da privatisti
  • scuole autorizzate : erano scuole private nell'ambito delle scuole elementari non Statali che venivano autorizzate dal direttore didattico e che erano comunque tenute a uniformarsi di massima agli obiettivi indicati in vigore ed erano gestite da cittadini forniti di diploma di maturità magistrale. Previo controllo dei requisiti di moralità e di capacità legale, venivano autorizzate a erogare un'attività di istruzione.
  • S ussidiate : aperte da enti o da privati con l'autorizzazione del provveditore agli studi, l'autorizzazione a svolgere le funzioni in alcune località dove non esistevano altre scuole statali o qualificate in grado di garantire quel servizio pubblico di istruzione. Ovviamente queste scuole sussidiate proprio perché svolgevano una funzione di aiuto rispetto alle lacune della scuola statale poi si vedevano riconosciute anche dei sussidi finanziari da parte dello Stato per mantenerle.
  • scuole parificate : erano scuole gestite da enti o associazioni riconosciute a ogni effetto legale mediante apposita convenzione che godevano di una personalità giuridica. CONTINUO ARTICOLO 33

• COMMA 5: ( E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole

o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.) > prevede il discorso dell’esame di Stato. Si prevede un esame sia per l’ammissione ai vari ordini e gradi sia per l’abilitazione all’esercizio delle professioni. Bisogna garantire un controllo statale sul processo di formazione degli alunni. Nel caso dell’abilitazione, bisogna assicurare la capacità professionale del futuro professionista.

• COMMA 6: ( Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.) > prevede che le istituzioni di alta cultura (università e accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. In questo riconoscimento generale e così ampio, possiamo ricomprendere anche implicitamente il riconoscimento dell’autonomia alle scuole/alle istituzioni scolastiche, anche se poi è Stato introdotto un richiamo esplicito, un riconoscimento espresso di questo principio di autonomia delle istituzioni scolastiche in un'apposita norma: l'articolo 117 della seconda parte della costituzione. Libertà di insegnamento nelle scuole di tendenza – L’art. 33 riconosce ad enti e privati la libertà di istituire scuole private. Queste scuole private sono scuole spesso di tendenza,

soprattutto quelle che hanno un orientamento confessionale. Da un lato abbiamo la libertà dell’ente o del privato e dall’altro lato abbiamo la libertà del docente di insegnare (libertà ampia anche se incontra dei limiti). In questo bilanciamento di interessi contrapposti, qual è il punto di equilibro? In particolare può la libertà del docente essere sacrificata del tutto a favore delle finalità confessionali della scuola oppure, può la libertà della scuola di perseguire determinate finalità di tendenza essere lesa da un insegnamento del docente che si pone in contrasto con i precetti confessionali o religiosi della scuola stessa?

  • CASO CORDERO – Questo docente aveva impugnato il provvedimento con il quale la Santa Sede aveva espresso una valutazione negativa sul possesso da parte del docente stesso dei requisiti morali e religiosi-proprio perché questo docente aveva scritto un libro "gli osservanti" in cui si poneva un contrasto con i precetti morali e religiosi dell'istituzione nella quale insegnava- e quindi sulla base di questa valutazione e sul possesso dei requisiti morali e religiosi del docente, la Santa Sede aveva ritirato il nulla osta per l'incarico di docenza proprio perché nel suo insegnamento il docente rivelava principi contrari alla religione cattolica che era proprio l'orientamento dell'istituzione universitaria. Secondo il professore Cordero, il fatto che un docente dovesse essere soggetto e subire un giudizio sul possesso dei requisiti morali e religiosi da parte dell'autorità ecclesiastica e sulla base di un provvedimento del tutto arbitrario e discrezionale, costituiva una lesione della propria libertà di insegnamento che la Costituzione gli garantiva all'Articolo 33. Al docente non apparivano ammissibili limitazioni per motivi confessionali soprattutto se posti con un provvedimento del tutto discrezionale come quello dell'autorità ecclesiastica che lo aveva emesso. L'università Cattolica invece nella difesa, affermava il diritto e la libertà della scuola che si qualificava anche nel proprio statuto come una scuola a orientamento religioso o ideologico, di avere determinate finalità, si poneva come limite nella libertà del docente di manifestare le proprie idee, le proprie convinzioni, il proprio pensiero nell'ambito della scuola, proprio perché altrimenti sarebbe stata lesa la libertà dell'istituzione universitaria di istituire scuole con particolari indirizzi ideologici o religiosi. In sostanza nella difesa, l'università invocava la libertà riconosciuta in costituzione dall'articolo 33 comma 3, non solo di istituire scuole private ma anche con particola indirizzi ideologici o religiosi e quindi l'interesse anche di perseguire proprio le finalità stesse della scuola privata e confessionale. La Corte da un lato, afferma che dalla creazione di libere università confessionali o comunque orientate ideologicamente, discende necessariamente la conseguenza che la libertà di insegnamento dei singoli docenti incontrino in queste università delle limitazioni; limitazioni rese necessarie al realizzare le finalità dell'istituto stesso (dà ragione all'università perché riconosce stesso nella libertà di istituire una scuola avente finalità confessionali, la garanzia di perseguire quelle finalità e quindi come conseguenza necessaria le limitazioni alla libertà di insegnamento dei docenti che insegnano in questa scuole rispetto alla propria ampia libertà di manifestare il pensiero ponendosi cosi in contrasto con le finalità della scuola stessa). La corte in sostanza riflette sul fatto che se si negasse a un'università confessionale il potere di scegliere tra i docenti sulla base di un'idoneità secondo i parametri confessionali quindi una valutazione sulla personalità del docente, sulla sua idoneità e anche sulla sua idoneità morale e religiosa, e se si negasse anche ad essa di recedere dal contratto e dal rapporto ove il docente mostrasse di porsi in contrasto con quei principi di cui l'università é portatrice-sicuramene si lederebbe la libertà costituzionale dell'articolo 33 comma 3.

matrimonio laico, in quanto tale cattedra non influisce sulla formazione vera e propria della scuola).

  • CASO VALLAURI - è un altro caso analogo a quello Cordero che viene però affrontato da un giudice diverso, ovvero il Consiglio di Stato (giudice di secondo grado amministrativo, si occupa di verificare se l’atto amministrativo è in contrasto con una fonte ordinaria). Sempre coinvolta l’università Cattolica di Milano perché aveva conferito l’incarico di insegnamento di filosofia ad un docente diverso da Vallauri sulla base di una valutazione di gradimento della personalità. Vallauri riteneva che non era giusto che l’assunzione del docente dovesse essere subordinata ad un gradimento e quindi si rivolge al Consiglio di Stato. Il consiglio di stato, in analogia all'orientamento della corte costituzionale espressa nel caso Cordero, dichiara infondate le censure del Professore Vallauri e afferma che ove si negasse u una libera università privata, ideologicamente orientata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e il potere di recede dal rapporto ove gli indirizzi religiosi ideologici del docente si ponessero in contrasto con quella dell'istituzione, sicuramente su violerebbe la libertà dell'istituzione stessa. Il consiglio si espone quindi dando ragione all'università e ribadisce la prevalenza della libertà di istituire scuole di tendenza e di perseguire le finalità ispirate a quei precetti. ART. 34: Disciplina la garanzia del diritto all’istruzione per tutti. Contiene 4 commi.
  • COMMA 1: ( La scuola è aperta a tutti) > Si afferma il diritto dei cittadini, di ciascuno, di accedere liberamente al sistema scolastico. Quindi significa riconoscere una libertà di istruzione a favore di tutti. Questo comma pone implicitamente un divieto da parte della legge di qualsiasi forma di esclusione o discriminazione. Questo 1 comma dell'articolo 34 costituisce il fondamento proprio del principio di inclusione scolastica ed è espressione del principio di uguaglianza formale proprio perché apre la scuola a tutti indistintamente (no distinzione in base al sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali, presenza di disabilità). È espressione di un principio di uguaglianza formale.
  • COMMA 2: (L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.) > Esprime la garanzia dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione inferiore (primaria e secondaria di primo grado). Però questa previsione non è un’imposizione, è una garanzia. Infatti, la Costituzione riconosce il potere-dovere di ogni cittadino di istruirsi. Ogni cittadino dovendo assolvere all’obbligo scolastico, viene garantita la gratuità. Il limite degli 8 anni è minimo, il legislatore può innalzare questa soglia e l’ha fatto. Nell’istruzione Inferiore (5+3) c’è l’obbligatorietà, il legislatore Ha previsto che l’obbligo deve essere innalzato anche ai primi 2 anni della scuola secondaria di secondo grado. Il legislatore può solo prevedere una modifica, cioè innalzare la garanzia a un numero più elevato di anni. Oggi l'obbligo scolastico ha di fatto un minimo di 10 anni. Anche questo secondo comma rappresenta un’espressione del principio di uguaglianza formale in quanto esso/tale garanzia non fa distinzioni tra categorie (famiglie benestanti e famiglie con difficoltà economiche) ma riconosce a ciascuno indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali la garanzia della gratuità e dell'obbligatorietà.

LEZIONE 6 – 28 ottobre 2020

Differenza tra uguaglianza formale e sostanziale:

✓ Uguaglianza formale : è il riconoscimento da parte della Costituzione di una uguaglianza di

tutti di fronte alla legge. Questo significa non solo che la legge tratta tutti allo stesso modo ma anche che, tutti devono osservare la legge senza alcuna distinzione tra categorie

✓ Uguaglianza sostanziale invece, la Costituzione si preoccupa di far sì che quello che è un

principio astratto "tutti sono uguali" si avvicini alla effettività, effettivamente affinché tutti possano essere uguali è necessario che lo Stato intraprenda delle azioni di rimozione di ostacoli che impediscono quell'effettività (ad esempio: aiuti, sussidi, azioni positive, erogazione borse di studio, assegni familiari, fornitura gratuita di libri di testo, servizi come il trasporto scolastico o un servizio mensa, misure di accompagnamento per disabili, esenzioni nelle tasse, pagamento tasse, erogazione di una serie di provvidenze attribuite secondo criteri di imparzialità mediante concorso ecc.).

  • COMMI 3 e 4: ( I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ) – ( La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso .) > Queste norme esprimo un principio di uguaglianza sostanziale, proprio perché la Costituzione si rivolge alle categorie deboli, cioè i capaci e meritevoli ma sprovvisti di mezzi e si preoccupa di garantire a questi, uguali chance di proseguimento degli studi superiori in quanto l'istruzione superiore non è più gratuita. Il comma 2 dell'articolo 34 riconosce a tutti quelle garanzie indipendentemente dalle loro condizioni economiche, i commi 3 e 4 invece esprimono proprio un principio di uguaglianza sostanziale perché si rivolgono specificamente a determinate categorie e garantiscono a queste un'effettività nel diritto di studio, attraverso interventi attivi dei soggetti pubblici, la possibilità di proseguire negli studi superiori, rimuovendo gli ostacoli che vanno ad impedire tale diritto, sul presupposto che il proseguimento degli studi superiori non è più gratuito rispetto all'istruzione inferiore. La struttura dell'articolo 34 intende prevedere tutte quelle garanzie che rendono effettivo il diritto all'istruzione. Alla luce dell'articolo 34,il diritto all'istruzione è un diritto sociale perché riconosce da un lato il diritto dei capaci e meritevoli a frequentare scuole statali anche per i gradi superiore dell'istruzione inclusi anche gli studi universitari, in generale. In particolare però, tra i capaci e i meritevoli (principio meritocratico) quelli sprovvisti di mezzi si vedono riconosciuti anche il diritto ad essere sostenuti economicamente attraverso una serie di azioni positive che lo Stato prevede. Queste garanzie riguardano anche gli studenti delle scuole private perché questi si vedono garantita una istruzione e una preparazione equipollente e adeguata da parte delle scuole private. Diritto sociale: diritto riconosciuto a tutti in quanto membri facenti parte di una società (i diritti sociali sono tutta una serie di diritti di nuova generazione come il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto alle prestazioni sanitarie, il diritto a istruirsi e ricevere prestazione di istruzione). Diritti che contemplano l'individuo come facente parte di una società e come tale avente dei diritti che non sono solo quelli personali-diritto alla libertà, diritto alla dignità personale, diritto al domicilio, diritto alla circolazione, diritto al soggiorno-ma sono diritti che ovviamente sempre garantiscono la dignità dell'individuo ma che lo contemplano in un contesto sociale-diritto a tutta una serie di prestazioni. Tutti i diritti sociali sono espressione di uguaglianza sostanziale, sono attuazione di un principio di uguaglianza sostanziale. Nel senso che, lo Stato nei confronti di questi diritti deve attivarsi e garantirgli mediante tutta una serie di prestazioni: prestazioni sanitarie, di istruzione, il riconoscimento del diritto alla casa, delle
  • il diritto di apprendimento dello studente-alla libertà di insegnamento del docente, al suo diritto, corrisponde il diritto dello studente ad apprendere-
  • in generale, il diritto ad istruirsi.
  • il diritto riconosciuto alle istituzioni scolastiche di organizzare gli insegnamenti, l'autonomia didattica
  • il diritto dei genitori di poter scegliere la scuola che più li aggrada per i propri figli.
  • Viene in rilievo la dimensione dell'istruzione come diritto. Lo Stato NON HA un diritto in quanto esso è in funzione degli individui, non è una persona essa stessa. Lo Stato, gli organi costituzionali, le istituzioni: sono loro ad essere in funzione del pieno sviluppo della persona umana = vero fine dell'educazione. In secondo luogo, è venuta in rilievo la dimensione del dovere dell'istruzione.
  • il dovere dell'insegnante di attenersi ad una determinata prestazione di istruzione.
  • Dovere di svolgere una determinata prestazione di istruzione in relazione alla sua materia, al programma, ai contenuti etc.
  • il dovere dell'allievo di impegnarsi e di raggiungere determinate competenze, quindi determinati obiettivi di apprendimento.
  • il dovere dello Stato di istituire scuole statali per ogni ordine e grado e quindi garantire una scuola statale per tutti e un'offerta di istruzione. (Art 33)
  • Garantire a tutti un libero accesso alla scuola di istruzione (art 34), predisporre un servizio pubblico di istruzione uguale per tutti ed efficace e di qualità.
  • il dovere delle scuole è quello di erogare servizio pubblico di istruzione sul territorio e quindi di erogazione le prestazioni di istruzione.
  • il dovere dei genitori di educare i figli, di istruirli. Dimensione dell'istruzione come diritto sociale : Va intesa come il diritto a una certa prestazione di istruzione che è una pretesa innanzitutto degli studenti ma che può esserlo anche dei docenti a una certa formazione (La richiesta da parte della famiglia e dello studente di un un'insegnante di sostegno può essere catalogata come un diritto sociale-il legislatore ha effettivamente garantito la garanzia di un docente con un'apposita formazione a favore del disabile proprio in corrispondenza della pretesa del soggetto che si trova in una condizione di difficoltà di vedersi riconosciuta un'effettività e un'uguaglianza rispetto agli altri del diritto alla studio ). Art 34 comma 1 ( la scuola è aperta a tutti) è espressione di un principio di inclusione scolastica. Il legislatore nel corso del tempo, in modo graduale, ha introdotto una serie di provvedimenti normativi/legislativi volti a dare piena attuazione a questo principio. Provvedimenti che sono passati, con gradualità, dall'inserimento dell'alunno disabile nelle scuole statali, all’integrazione dell'alunno disabile con i compagni nel contesto classe alla vera e propria inclusione scolastica che rappresenta una visione più matura del principio di eguaglianza , di uguale diritto di accesso alla scuola e che, in un certo senso, tende più a mitigare le differenze tra studenti normodotati e studenti disabili, considerandoli tutti parte integrante del gruppo classe, permettendo così ad affievolire quelle differenziazioni e distinzioni (anche per gli studenti stranieri che non hanno permesso di soggiorno e che incontrano difficoltà di inserimento in ragione della lingua, delle differenze sociali e familiari).

Il problema sempre esistente dell'inserimento di quelli che la costituzione definisce ' minorati ' e che però noi oggi utilizziamo il termine ' disabili ', affetti di diverse disabilità nel contesto scolastico, in passato, era stato risolto, nel nostro ordinamento italiano, attraverso gli strumenti delle scuole speciali e delle classi differenziate. Tuttavia è a partire dagli anni ‘ 70 con le riforme legislative di quegli anni che questa soluzione viene superata e ribaltata perché si assiste a una serie di interventi normativi, il primo dei quali è proprio la legge 118 del 1971 che intraprende il processo di inserimento dei disabili nelle classi comuni/normali della scuola pubblica, riconoscendo una garanzia dell'istruzione dell'obbligo anche per i minorati nelle classi normali della scuola pubblica (prevedendo però in astratto). Queste riforme/provvedimenti degli anni ‘70 rientrano in una stagione complessiva di riforme volte riconoscere i diritti sociali (come ad esempio la legislazione a tutela della maternità). A distanza di pochi anni, una legge successiva ( 517 del 1977) , apre definitivamente nel concreto tale obbligo ed organizza, nel concreto, le modalità con cui questa integrazione degli alunni portatori di handicap possa avvenire nel contesto delle classi comuni, superando così definitivamente la distinzione che ancora sussisteva tra la categoria delle classi differenziali e comuni. Il legislatore per agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione dello sviluppo della personalità dei soggetti con disabilità, prevede l'inserimento in via di principio di minorati e portatori di handicap nelle scuole dell'obbligo prevenendo proprio per la scuola elementare e media forme di integrazione, di assistenza e sostegno e a favore di alunni disabili. In particolare, ha disposto l'integrazione di alunni portatori di handicap accanto a quelli normodotati organizzando e predisponendo tutte quelle accortezze di necessità che andavano previste in ragione della presenza di questi alunni portatori di handicap-quindi prevedendo limitazioni numeriche delle classi e prevedendo particolari servizi, in più ha affidato la progettazione dell'attività didattica, a favore di tali soggetti disabili, a soggetti specializzati ( nasce anche qui la figura del docente di sostegno ) dotato di particolari titoli e di una formazione speciale in modo da poterli sostenere nel corso della loro formazione. La legge 517 del 77 viene però impugnata dinanzi la Corte Costituzionale la quale si pronuncia con la sentenza 215 del 1987 che ha riconosciuto e ha esteso, anche in attuazione di un principio di uguaglianza sostanziale, l'inclusione dei soggetti portatori di handicap anche all'istruzione superiore oltre che per quella inferiore, riconoscendo cosi loro un diritto. Legge 104 del 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Essa disciplina tanti profili della disabilità, non soltanto quello dell'istruzione. É una legge importante poiché ha disciplinato in modo organico e completo i diritti dei soggetti portatori di handicap, il profilo dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti. L'articolo 13 si occupa in particolare al profilo dell'istruzione e afferma il diritto all'educazione/istruzione dei soggetti portatori di handicap per ogni ordine e grado scolastico. La legge poi prevede che ci sia un piano educativo personalizzato, il PEI (programma educativo individualizzato) e che questo debba contenere il percorso formativo individualizzato del soggetto disabile da definire in sinergia tra il personale specializzato della scuola, compreso il docente di sostegno, i genitori e operatori dell’ASL (azienda sanitaria locale). Accanto al PEI, poi la legge prevede anche altri strumenti formativi volti a rendere effettiva l'integrazione dei disabili nella classe come ad esempio la "diagnosi funzionale " definita con l'acronimo DF e il "piano dinamico funzionale " PDF. Tutti documenti volti ad aiutare e valorizzare le potenzialità dell'alunno. Con il DPR 275 del 99 , attuativo della riforma Bassanini , verrà previsto anche un piano di studi personalizzato che comporterà l'adeguamento alle caratteristiche specifiche di tali alunni, come strumento formativo ulteriore a favore dell'alunno disabile.

  • dislessia : disturbo specifico che consiste nella difficoltà di leggere e quindi di apprendere attraverso la lettura
  • disortografia : difficoltà nei processi linguistici ortografici
  • disgrafia : difficoltà di scrittura grafica
  • discalculia : difficoltà di fare calcoli numerici La legge prevede l'uso di una didattica individualizzata , che tenga conto delle peculiarità individuali di tali soggetti e personalizzata, proprio per garantire agli studenti affetti da DSA un medesimo diritto all'istruzione rispetto agli alunni che invece non incontrano tali difficoltà e che quindi adottino metodologie adeguate. Anche questa è una legge attuativa del principio di uguaglianza sostanziale quindi attuativa del diritto sociale all'istruzione come pretesa a ricevere una certa prestazione di istruzione adeguata alle proprie capacità e difficoltà. L'esistenza di queste leggi, in particolare quella sui DSA, prevede strumenti compensativi comprese le tecnologie informatiche e misure dispensative cioè la dispensa da alcune prestazioni non essenziali proprio in aiuto di tale tipologia di alunni, come superamento delle difficoltà e avente pari possibilità di istruzione rispetto agli alunni normodotati. Per lo studio delle lingue straniere poi si prevede l'uso di quegli strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e, nei casi più gravi, anche l'esonero. Il docente ha il compito di identificare possibilmente in tempi abbastanza precoci le problematiche legati ai disturbi specifici dell'apprendimento, soprattutto nella scuola primaria. Quindi a tal punto è anche necessaria una formazione adeguata dei docenti proprio perché finalizzata ad acquisire quelle conoscenze necessarie per individuare velocemente i segni di tali disturbi e quindi applicare le strategie opportune. Il 27/12/2012 il MIUR ha adottato una direttiva sugli strumenti di intervento per alunni BES (bisogni educativi speciali), disciplinando anche l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

LEZIONE 7 – 3 novembre 2020

Nella seconda parte troviamo richiami alla materia istruzione nell’ art. 117, si trova nel titolo V della costituzione che è relativa all’organizzazione dei poteri, delle attività e delle funzioni degli organi. Il titolo V viene denominato “regioni, province e comuni”, mette in luce i rapporti tra stato, regioni ed enti locali. Riforma del titolo V nel 2001 , ha ridefinito i rapporti tra stato al livello centrale, regioni, province e comuni. Ha inciso significativamente anche sull’istruzione, sulla funzione dell’istruzione da parte dei pubblici poteri. La riforma è stata compiuta con la Legge costituzionale n 3 del 2001. Art. 117 : riparto delle competenze legislative in generale. Nei commi 2- 3 - 4 vengono distribuite le competenze legislative tra stato e regioni. Questo significa che in alcune materie rientra anche quella dell’istruzione. Lo stato e le regioni devono disciplinare con legge la determinazione e attuazione delle politiche scolastiche. Questo articolo è un esempio del Criterio della competenza perché affida dei compiti legislativi allo stato e alle regioni anche in materia dell’istruzione. C’è un richiamo all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Viene in rilievo la dimensione pubblica dell’istruzione: affida allo stato e alle regioni la possibilità di fare leggi sull’istruzione, disciplina le finalità, prestazioni, gli aspetti generali dell’istruzione ecc. Autonomie delle scuole invece contempla l’istruzione in quanto servizio d’ istruzione, quindi quelle dimensioni di istruzione che le scuole erogano godendo di un certo margine di autonomia. Distinguiamo il concetto di funzione d’istruzione la cui disciplina spetta ai poteri pubblici e in primis al legislatore statale o regionale e il servizio d’istruzione che invece spetta alle scuole perché erogano le prestazioni d’istruzione nell’esercizio di un certo grado di autonomia di scelta

rispetto alle direttive ministeriali. Vediamo che tipo di competenze. La logica e l’impostazione della norma è competitivo, garantista. Vengono definiti in modo dettagliato le competenze. Se uno invadesse il campo dell’altro, si potrebbe rivolgere alla corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su che abbia la competenza in quell’ambito. Le competenze sono nettamente separate tra loro. Per stabilire le competenze utilizza il criterio delle materie , gli ambiti nei quali devono avvenire le discipline dello stato o delle regioni. In alcuni casi sono elencati in modo tassativo e preciso (comma 2 – 3), in altri casi è solo implicito, a contrario, quindi per sottrazione es. comma 4. Fanno le regioni tutto ciò che non è scritto in modo esplicito. Diverse competenze:

  • competenza esclusiva (comma 2): esclude l’intervento della regione.
  • competenza concorrente (comma 3): significa che sulla medesima materia deve coesistere sia la disciplina statale, sia la disciplina regionale ma con compiti diversi. Lo stato deve definire i principi fondamentali (leggi quadro), mentre la regione deve occuparsi del restante, rispettando i principi fondamentali.
  • Competenza residuale (comma 4): spetta alle regioni tutto ciò che non spetta allo stato, tutto ciò che è “residuo” cioè tutto ciò “che resta” La competenza legislativa dello stato viene prevista sia nel comma 2 come competenza esclusiva, che nel comma 3 come competenza concorrente La competenza legislativa delle regioni viene prevista sia nel comma 3 che nel comma 4. Art.117, comma 2 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; Il comma 2 prevede la competenza esclusiva dello stato nei punti M e N. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) Lo stato deve garantire in modo uniforme, su tutto il territorio i livelli minimi di prestazione corrispondenti ai diritti civili e sociali. Deve dire qual è la prestazione minima che deve essere garantita in modo uniforme. Non impedisce che i singoli consigli regionali possano fissare ulteriori livelli oltre quelli garantiti dallo stato, ampliando la garanzia di tutela di quel bene. Garanzie della libertà d’insegnamento, garantire il monte ore annuale, piani di studio ecc. a favore degli studenti. Lo stato deve definire i contenuti delle prestazioni. I compiti del legislatore statale riguarda l’architettura generale del sistema scolastico, comprende la definizione dei percorsi essenziali d’istruzione come:
  • cicli scolastici
  • ordinamenti didattici e le sue finalità
  • la durata dei percorsi
  • disciplina degli esami finali
  • disciplina della durata dell’obbligo scolastico
  • fissazione del limite d’età per iscriversi nella scuola dell’infanzia
  • requisiti e modalità per il rilascio del titolo di studio
  • disciplina del corpo docente, del dirigente scolastico, personale ATA
  • disciplina della libertà d’insegnamento del docente