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COMPENDIO DIRITTO SCOLASTICO..
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Riassunti dal testo: Compendio di Diritto Scolastico , (aggiornato alla Riforma Moratti) Il Diritto Scolastico nella legislazione antecedente alla Costituzione Italiana. Il diritto scolastico si configura come parte del diritto pubblico che regola l’amministrazione scolastica, cioè gli organi, strutture e soggetti attraverso cui lo stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento. Breve cronistoria del diritto scolastico e di come si è evoluto: LEGGE CASATI- Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano la responsabilità dell’azione educativa del popolo. Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo ( 78 % della popolazione) ma non lo debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in quanto: -Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica
LEGGE CREDARO n. 407 del 1911
che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. Essa è finalizzata a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente sia ai giovani che agli adulti. La libertà di insegnamento ha però dei limiti che corrispondono:
La parità con le scuole è accordata alle scuole che la richiedono in base alle leggi dello Stato che fissa i diritti e gli obblighi di esse. Questi obblighi fanno riferimento alla legge sulla parità scolastica 62/2000, la quale costituisce un sistema nazionale di istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e da scuole paritarie gestite da privati o da enti locali. Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale , le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da alcuni requisiti di qualità ed efficacia. Le scuole non statali per ottenere la parità devono avere 8 requisiti :
La Legge 444 del 1968 istituisce la Scuola materna statale che … accoglie bambini da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. Con questa legge vi è per la prima volta una sensibilizzazione alle problematiche educative degli alunni portatori di handicap, prevedendo delle sezioni speciali per bambini dai 3 ai 6 anni, affetti da disturbi cognitivi e/o comportamentali.. Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità , mentre precedentemente l’istruzione prescolastica era affidata ad enti locali,ecclesiastici, privati e spesso era a pagamento. IL TEMPO PIENO La LEGGE n. 820 del 1971 istituisce la SCUOLA A TEMPO PIENO. Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione. I DECRETI DELEGATI LEGGE n. 477 del 1973: Con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del ’68. I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 ( n° 416-417-418-419-420) che confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme giuridiche che riguardano: Istituzione e riordinamento di organi collegiale dellaScuola per ogni ordine e grado Stato giuridico del personale della scuola Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico. Sperimentazione e ricerca educazione, aggiornamento culturale Stato giuridico del personale non insegnante. I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l’organizzazione ed il funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.
Con la LEGGE 444/1968 la Scuola Materna Statale avvia il processo di integrazione per gli alunni portatori di handicap. Vi sono poi successive leggi quali quella del LEGGE 118/1971 con le quali si avvia la graduale eliminazione delle classi differenziali, con limitazione ai casi di gravi deficienze cognitive o gravi menomazioni fisiche, che rendono impossibile l’apprendimento o l’inserimento nelle classi normali. Con la LEGGE 517/1977 il principio dell’uguaglianza ( Art. 3 della Costituzione ) trova riscontro concreto nell’ambito scolastico in quanto sancisce che … per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni handicappati. Per questo vengono istituite iniziative di sostegno da realizzarsi mediante docenti con particolari titoli di specializzazioni (insegnanti di sostegno). Si rompe così l’impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire l’apertura delle classi e la collegialità dell’insegnamento. Anche la LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP n. 104/92 affronta la problematica dell’handicap a livello scolastico adottando un approccio di tipo sistemico con il coinvolgimento di varie istituzioni: famiglie, ASL, Enti locali, centri riabilitativi, associazioni di volontariato che nella specificità dei loro compiti e funzioni, concorrono insieme a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili. In particolare l’art.13 garantisce il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado e ordine, anche nelle istituzioni universitarie attraverso la programmazione coordinata dei sevizi scolastici con i servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativi. LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE Con la Legge n. 148 del ’90 si attua la RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE : la scuola elementare concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, si propone dunque di gettare le basi per lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone l’alfabetizzazione culturale. Ai fini della continuità del processo educativo, viene introdotto l’insegnamento di una lingua straniera e numerose forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e media. LA PERSONALITA’ GIURIDICA A seguito delle numerose disfunzioni del sistema scolastico si è atteso il riconoscimento della personalità giuridica delle scuole di ogni ordine e grado. La personalità giuridica porta con sé l’autonomia amministrativa e di bilancio garantendo una più trasparente situazione economico-finanziaria e una maggiore responsabilità contabile..
La legge 59/97 riprende l’indicazione normativa della legge n. 537/93 inerente la personalità giuridica e l’autonomia scolastica. LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI MATURITA’ L.425/97: riforma dell’esame di maturità. L’esame consta di 3 prove scritte di cui una multidisciplinari e l’esame orale. Il rendimento è calcolato in centesimi, viene introdotto il credito scolastico, attribuito a ciascuno studente dal consiglio di classe (max 20 punti). Legge 30/2200 ( Riforma De Mauro – Berlinguer ) Con questa legge è stata introdotta la Riforma dei cicli, ovvero una ristrutturazione del percorso educativo degli alunni adottando una scansione scolastica articolata in 2 cicli ( scuola di base e scuola secondaria) al posto dei tradizionali 3 cicli. Questo modello si rifà ai sistemi educativi francese, britannico e spagnolo. Nel sostituire i 2 cicli ai tradizionali 3 tipici del percorso formativo a partire dalla riforma gentile, la legge 30/200 ha previsto lo snellimento del corso di studi primario articolato in 7 anni ( dai 6 ai 12 anni) abolendo la scuola media come percorso a se stante e accorpandola invece alla scuola elementare come un unico corso, e in più ha previsto una maggiore qualificazione del ciclo secondario rendendone obbligatoria la frequenza dei primi 2 anni a carattere prevalentemente orientativo e facoltativi i successivi 3 anni di indirizzo, quale ponte di passaggio ad un’istruzione superiore. L’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico e l’obbligo formativo L’innalzamento dell’obbligo scolastico oltre gli 8 anni previsti dalla costituzione era da tempo un obiettivo prioritario della politica scolastica in risposta anche all’esigenza di uniformare il nostro ordinamento a quello vigente negli altri paesi europei ma anche per fornire agli studenti una base culturale più congrua e facilitare l’ingresso nel mondi del lavoro. La legge n 9 del 1999 ha disposto dunque l’innalzamento dell’obbligo scolastico dagli 8 ai 10 anni. Invece la legge 144 del 1999 ha disciplinato che a decorrere dall’anno 1999-2000 , l’obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del 18 anno di età. Tale obbligo può essere assolto sia nel sistema di istruzione scolastica, sia nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, sia nell’esercizio dell’apprendistato. L’obbligo formativo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
L’Autonomia scolastica nasce ufficialmente nel 1997 con l’art. 21 della legge n. 59 (Legge Bassanini) , anche se è stata preceduta nel 1995 dall’istituzione della “Carta dei servizi scolastici”, punto di partenza del processo normativo che ha portato all’autonomia scolastica. La carta dei servizi scolastici è una sorta di carta d’identità della scuola, un documento informativo in cui la scuola deve presentarsi (trattandosi di un documento pubblico deve risultare trasparente e conoscibile). È rivolta ai genitori, e per la prima volta i fruitori del servizio scolastico sono definiti “utenti”, l’istruzione non è vista più come un valore concettuale ma come un servizio di cui poter usufruire. Come dicevamo prima il tema dell’autonomia è avviato ufficialmente nel 1997, non esiste una legge sull’autonomia scolastica, ma nell’ambito della legge 59/97, legge di riordino e innovazione dell’amministrazione pubblica, l’art. 21 disciplina tale materia poiché l’obiettivo di tale legge è l’efficienza della pubblica amministrazione, conferendo alla scuola modernità ed efficienza. Anche se poi il lungo iter normativo dell’A.S. si conclude con il D.P.R. 275 del 99. Le ragioni per le quali si è andata imponendo l'esigenza di ristrutturare tutto il sistema scolastico secondo i criteri dell'autonomia sono di carattere politico, ed economico , sociale e culturale.
Dunque lo strumento chiave intorno alla quale ruota la logica dell’autonomia didattica è la FLESSIBILITA’ che consiste nella capacità di modulare le proprie scelte per una scuola personalizzata, attenta, cioè, alle richieste di apprendimento e formazione avanzate dagli alunni, dalle famiglie e dal contesto territoriale (questo senza voler significare l’adattamento supino dei curricoli all’esistente o la semplice gestione di fenomeni, quali disagio o svantaggio). Tra le diverse forme di flessibilità dunque quelle più importanti fanno riferimento ai tempi dell'insegnamento e allo svolgimento delle singole discipline e attività ( Modularità disciplinare). Per quanto riguarda la flessibilità dei tempi di insegnamento vi può essere : la distribuzione diversa dei tempi delle discipline nel corso dell’anno. Nella scuola dell’autonomia il modo di organizzare il tempo dell’insegnamento deve essere funzionale ai ritmi di apprendimento degli alunni. Il monte ore di una o più discipline può, ad esempio, essere articolato in un progetto intensivo di durata bimestrale o quadrimestrale; ancora, può essere possibile dedicare in certi periodi dell’anno più tempo per una certa attività e diluirla in altri periodi; oppure, realizzare aggregazioni disciplinari in alcuni momenti particolarmente significativi dell’anno (fase dell’accoglienza, settimana della cultura scientifica, settimana ecologica ecc...). In questo modo, l’aspetto organizzativo si intreccia con l’aspetto didattico e pedagogico, rendendosi possibile al massimo la personalizzazione del curricolo; la strutturazione delle unità di insegnamento in tempi diversi dall'ora di 60 minuti. Le lezioni delle diverse discipline (fermo restando il monte ore formativo annuale), possono articolarsi, cioè, in unità didattiche temporalmente diverse dall’ora, in quanto alcune attività richiedono, inevitabilmente, più tempo ed altre meno tempo. Per quanto riguarda la modularità disciplinare: l'articolazione flessibile del gruppo classe. La classe resta il gruppo di riferimento delle attività didattiche e sede di significative relazioni umane, tuttavia è possibile superare l’unitarietà del gruppo classe mediante l’articolazione modulare di gruppi di alunni. In questo caso modularità significa pensare i percorsi di insegnamento e apprendimento per moduli organizzativi diversi dalla classe, funzionali alle stesse attività didattiche e rispettosi delle specificità dei singoli alunni. Questo permette la costituzione di gruppi di alunni variamente configurati, aggregazioni, cioè, anche temporalmente diverse di alunni per conseguire obiettivi anche momentaneamente diversi: gruppi per progetti specifici o per attività di tipo integrato (da realizzarsi in determinati periodi dell’anno);
gruppi provenienti dalla stessa classe, da altre classi, da altri corsi o da altre scuole ecc...; gruppi per attività curricolari che necessitano di un’organizzazione particolare (un’attività di ricerca si realizza meglio in un gruppo ridotto rispetto alla classe; un argomento può essere trattato con modalità frontali nella classe ed in modo laboratoriale in un gruppo; una tematica può essere considerata ad un livello di approfondimento, rivolgendosi ad un gruppo allargato di due classi, oppure ad un altro livello di approfondimento all’interno di un gruppo più ridotto rispetto alla classe ecc...); gruppi per interessi o per livello di competenza iniziale (gruppi, questi ultimi, che perseguono, per un periodo limitato, obiettivi diversi come il recupero e l’approfondimento);
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, calibrati sulle caratteristiche degli alunni che si trovano in difficoltà, anche transitorie; - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari ;
E’ finalizzata a rendere il servizio scolastico maggiormente flessibile, diversificato, efficiente ed efficace cercando di ottimizzare le risorse umane e finanziare, materiali ecc.. In particolare l’ Autonomia Organizzativa si esplica con: 1 ) Gli adattamenti del calendario scolastico ovvero la flessibilità dei giorni festivi di lezione stabiliti dall'istituzione scolastica autonoma rispetto al calendario stabilito dalla Regione. I motivi per cui viene realizzato sono:
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione dei sistemi formativi e processi di continuità e orientamento. Autonomia Funzionale Consiste nel riconoscimento alle istituzioni scolastiche di competenze e funzioni riguardanti: la carriera scolastica e il rapporto con gli alunni ( iscrizioni, certificazioni valutazione dei crediti formativi ecc.) amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie stato giuridico ed economico del personale. CONCLUSIONI: nell’attuazione dell’autonomia scolastica ciascuno ha il suo ruolo: -gli organi collegiali garantiscono l’efficacia e l’efficienza dell’autonomia
svolge funzioni nelle aree di programmazione ministeriale, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero.
- Dipartimento per l’Istruzione che svolge funzione nell’organizzazione generale dell’istruzione, ordinamenti, curricola e programmi scolastici ecc. ; riconoscimento dei titoli di studio all’estero ecc. - Dipartimento per l’università , ricerca e tecnologia che si occupa di istruzione universitaria e tutto ciò che riguarda l’università la ricerca e scienza. Il Ministro Il Ministro è a capo del Miur, ma non è a capo dell’amministrazione , vi è infatti un dirigente amministrativo (di 9°grado) che controlla l’operato del Ministro. Dal Ministro dipendono tutti gli uffici, sia centrali che periferici, che esplicano la loro attività istituzionale in materia d’istruzione. Il Ministro non lavora da solo, ma è affiancato da un vice-ministro, e si avvale del lavoro dei sottosegretari (almeno 2 per il comparto dell’istruzione scolastica e uno per l’università e la ricerca) che lavorano su delega del Ministro. Il Ministro può anche avvalersi di uffici di staff, che svolgono attività di supporto al lavoro ministeriale e di raccordo con l’amministrazione. L’art. 3 D.Lgs 29/93 ha individuato le funzioni del Ministro dell’Istruzione. Al Ministro spettano:
esclusiva dell’attività amministrativa e dei relativi risultati (in caso di inadempienza c’è il commissariato) COMPETENZE Le competenze del ministro (D. Lgs 112/98) La legge 59/97, nota come “legge Bassanini ”, è una legge di semplificazione della pubblica amministrazione che ha riordinato alcuni ministeri e ha disciplinato, tra l’altro, anche tutte le competenze del Ministro dell’istruzione, per quanto riguarda però solo l’area dell’istruzione scolastica e lasciando inalterato il comparto universitario. La materia è stata in seguito oggetto di un successivo atto normativo, il D. Lgs112/98 secondo cui è compito del Ministro: