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COMPENDIO DIRITTO SCOLASTICO, Schemi e mappe concettuali di Diritto

COMPENDIO DIRITTO SCOLASTICO..

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 04/10/2023

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Riassunti dal testo: Compendio di Diritto Scolastico, (aggiornato alla Riforma
Moratti)
Il Diritto Scolastico nella legislazione antecedente alla Costituzione Italiana.
Il diritto scolastico si configura come parte del diritto pubblico che regola
l’amministrazione scolastica, cioè gli organi, strutture e soggetti attraverso cui lo
stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento.
Breve cronistoria del diritto scolastico e di come si è evoluto:
LEGGE CASATI-1859
Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano
la responsabilità dell’azione educativa del popolo.
Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso
cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo ( 78 % della popolazione) ma non
lo debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in
quanto:
-Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica
- assenza di sanzioni
- viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie
disponibilità economiche , dappertutto precarie.
LEGGE COPPINO-1877:
-Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole.
-Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni obbligo
scolastico fino ai 9 anni), ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti
-manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell’istruzione.
Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione.
LEGGE ORLANDO 1904
-Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni
- Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare
- Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti
bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l’istituzione
delle scuole.
L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il
convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e
l’istruzione dei cittadini.
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Riassunti dal testo: Compendio di Diritto Scolastico , (aggiornato alla Riforma Moratti) Il Diritto Scolastico nella legislazione antecedente alla Costituzione Italiana. Il diritto scolastico si configura come parte del diritto pubblico che regola l’amministrazione scolastica, cioè gli organi, strutture e soggetti attraverso cui lo stato esercita la funzione pubblica dell’insegnamento. Breve cronistoria del diritto scolastico e di come si è evoluto: LEGGE CASATI- Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano la responsabilità dell’azione educativa del popolo. Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo ( 78 % della popolazione) ma non lo debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in quanto: -Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica

  • assenza di sanzioni
  • viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie disponibilità economiche , dappertutto precarie. LEGGE COPPINO-1877: - Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole. - Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni obbligo scolastico fino ai 9 anni), ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti - manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell’istruzione. Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione. LEGGE ORLANDO 1904 -Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni
  • Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare
    • Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l’istituzione delle scuole. L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e l’istruzione dei cittadini.

LEGGE CREDARO n. 407 del 1911

  • Comincia lentamente il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei Comuni che non sono capoluoghi di provincia, circa la gestione della scuola; mentre le scuole capoluoghi di provincia restano affidate ai comuni.
  • Vengono stanziati vari fondi per l’apertura nuove scuole, fiorisce l’edilizia scolastica, migliora la retribuzione degli insegnanti, c’è l’istituzione di scuole serali e festive per adulti analfabeti. RIFORMA GENTILE - 1923 Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto mondiale e sono anni in cui lo stato è fortemente impegnato a dare un nuovo assetto organico al sistema scolastico. Gentile ridisegna l’assetto scolastico ispirandosi all’ideologia politica del tempo e alla filosofia neoidealista. La Riforma interessa le scuole di ogni ordine e grado e i punti chiave sono: - Estensione dell’obbligo scolastico fino a 14 anni, con scuola elementare di 5 anni e corso di avviamento professionale per chi non accede alle medie. - Scuole speciali per sordi e ciechi - Insegnamento obbligatorio della religione cattolica. - Rigidi controlli per inadempienze dell’obbligo scolastico - Creazione di scuole Magistrali per la preparazione dei maestri elementari. - La scuola superiore è riservata a pochi - Solo il Liceo Classico permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Alle classi meno abbienti è riservata l’educazione del lavoro. LA SCUOLA DEMOCRATICA: ART. 9, 33, 34 COST. La Costituzione Italiana promulgata il 27/12/1947 entrata in vigore il 1/1/1948 dedica alcuni articoli all’istruzione scolastica, considerata uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato mirando ad una scuola democratica, ponte di passaggio tra famiglia ( nucleo formativo della persona) e società (luogo di integrazione con gli altri individui e di esplicazione della personalità). Art. 9 comma 1. Si riferisce alla Promozione culturale da parte della Repubblica Italiana, in quanto essa è uno Stato di Cultura con il compito di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura. Concretamente, la promozione culturale si svolge mettendo in opera gli articoli 33 e 34 della costituzione, che riguardano appunto l’istituzione scolastica e che fanno riferimento a: -LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO art. 33 comma 1
    • LA PRESENZA DI SCUOLE STATALI PER TUTTI I TIPI, ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE art. 33 comma 2

che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. Essa è finalizzata a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente sia ai giovani che agli adulti. La libertà di insegnamento ha però dei limiti che corrispondono:

  1. all’esposizione degli argomenti attuati con metodo scientifico piuttosto che convinzioni personali;
  2. il rispetto del buon costume, con il quale si intende tutti quegli atti o fatti che in un determinato periodo storico suscitano scandalo o allarme sociale violando il comune senso del pudore ola coscienza collettiva.
  3. Il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
  4. Il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, ovvero i suoi diritti come uomo L’insegnamento diventa strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità, diritto all’ azione educativa, diritto alla diversità. Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la libertà dell’insegnamento dal punto di vista organizzativo e struttural e questa è intesa come libertà nella gestione dell’istruzione. Infatti gli art. 33 comma 2-3 fanno riferimento alla PRESENZA DI SCUOLE STATALI PER TUTTI I TIPI, ORDINI E GRADI DI ISTRUZIONE (comma 2) e LIBERA ISTITUZIONE DI SCUOLE DA PARTE DI ENTI O PRIVATI ( comma 3), per cui allo stato compete la disposizione delle scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi dell’istruzione e la creazione di norme generali, ma in virtù del principio costituzionale di libertà di pensiero vi può essere la libera istituzione di scuole private le quali devono costituirsi e gestirsi senza onere per lo Stato. Tuttavia non esclude che lo Stato possa intervenire per le scuole o istituti in difficoltà, ovvero scuole private dove non esistono scuole statali. Non vi è dunque un Monopolio statale dell’istruzione ma un sistema parallelo, libero nelle forme organizzative e nei contenuti, nella convinzione che ciò garantisca un buon funzionamento per entrambi. Le due diverse tipologie di scuola, statale e non statale, non solo non sono concorrenti, ma sono convergenti, cioè le une devono garantire il buon funzionamento delle altre, in quanto hanno lo stesso scopo, cioè la formazione dei cittadini, la loro esistenza consente poi ai cittadini di attuare il proprio diritto allo studio nella maniera più consona e in strutture scolastiche più aderenti alle proprie scelte culturali. art. 33 comma 4: PARIFICAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE A QUELLE STATALI, SIA X GLI EFFETTI LEGALI CHE X IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE DEL TITOLO DI STUDIO.

La parità con le scuole è accordata alle scuole che la richiedono in base alle leggi dello Stato che fissa i diritti e gli obblighi di esse. Questi obblighi fanno riferimento alla legge sulla parità scolastica 62/2000, la quale costituisce un sistema nazionale di istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e da scuole paritarie gestite da privati o da enti locali. Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale , le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da alcuni requisiti di qualità ed efficacia. Le scuole non statali per ottenere la parità devono avere 8 requisiti :

  1. progetto educativo in armonia con la costituzione;
  2. disporre di locali, attrezzature didattiche, arredi conformi alle norme vigenti,
  3. organi collegiali che partecipano democraticamente;
  4. accettare alunni con handicap;
  5. applicare le norme vigenti per la tutela e l’inserimento di alunni con handicap,
  6. avere corsi completi, non singole classi;
  7. personale docente con titolo di abilitazione
  8. contratti individuali di lavoro per dirigenti e docenti Le scuole paritarie sono soggette a valutazione e verifica da parte del Ministero che ne accerta l’originario possesso dei requisiti descritti, nonché la loro permanenza nel tempo, anche i direttori scolastici regionali hanno il potere di disporre accertamenti con periodicità triennale, nell’ipotesi del venir meno ad uno dei requisiti, il direttore scolastico regionale, si pone un termine temporale per il ripristino del requisito mancante, e in seguito può anche disporre la sospensione o revoca del riconoscimento. Art. 33 comma 5 AMMISSIONE PER ESAMI, AI VARI GRADI DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA E DELLA ABILITAZIONE PROFESSIONALE Art. 34 art. 34 comma 1-2-3 : Strettamente collegata alla libertà di insegnamento è la libertà di istruzione , nel senso che al dovere statale di istituire su tutto il territorio nazionale , scuole di ogni ordine e grado, fa fronte il diritto di accedere liberamente al sistema scolastico, deducibile dall’ art. 34 comma 1 che cita : la scuola è aperta a tutt i ( LIBERO ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA SENZA DISCRIMINAZIONI). E’ un dovere e diritto del cittadino frequentare i gradi dell’istruzione inferiore obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni ovvero 5 anni scuola elementare + 3 di scuola secondaria di 1° grado ( OBBLIGATORIETA’ E GRATUITA’

LA SCUOLA MATERNA STATALE

La Legge 444 del 1968 istituisce la Scuola materna statale che … accoglie bambini da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia. Con questa legge vi è per la prima volta una sensibilizzazione alle problematiche educative degli alunni portatori di handicap, prevedendo delle sezioni speciali per bambini dai 3 ai 6 anni, affetti da disturbi cognitivi e/o comportamentali.. Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità , mentre precedentemente l’istruzione prescolastica era affidata ad enti locali,ecclesiastici, privati e spesso era a pagamento. IL TEMPO PIENO La LEGGE n. 820 del 1971 istituisce la SCUOLA A TEMPO PIENO. Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno scolastico maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in lavori integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi strumenti e metodi per garantire una piena e completa educazione. I DECRETI DELEGATI LEGGE n. 477 del 1973: Con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del ’68. I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 ( n° 416-417-418-419-420) che confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme giuridiche che riguardano:  Istituzione e riordinamento di organi collegiale dellaScuola per ogni ordine e grado  Stato giuridico del personale della scuola  Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.  Sperimentazione e ricerca educazione, aggiornamento culturale  Stato giuridico del personale non insegnante. I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l’organizzazione ed il funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI

Con la LEGGE 444/1968 la Scuola Materna Statale avvia il processo di integrazione per gli alunni portatori di handicap. Vi sono poi successive leggi quali quella del LEGGE 118/1971 con le quali si avvia la graduale eliminazione delle classi differenziali, con limitazione ai casi di gravi deficienze cognitive o gravi menomazioni fisiche, che rendono impossibile l’apprendimento o l’inserimento nelle classi normali. Con la LEGGE 517/1977 il principio dell’uguaglianza ( Art. 3 della Costituzione ) trova riscontro concreto nell’ambito scolastico in quanto sancisce che … per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni handicappati. Per questo vengono istituite iniziative di sostegno da realizzarsi mediante docenti con particolari titoli di specializzazioni (insegnanti di sostegno). Si rompe così l’impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire l’apertura delle classi e la collegialità dell’insegnamento. Anche la LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP n. 104/92 affronta la problematica dell’handicap a livello scolastico adottando un approccio di tipo sistemico con il coinvolgimento di varie istituzioni: famiglie, ASL, Enti locali, centri riabilitativi, associazioni di volontariato che nella specificità dei loro compiti e funzioni, concorrono insieme a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili. In particolare l’art.13 garantisce il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado e ordine, anche nelle istituzioni universitarie attraverso la programmazione coordinata dei sevizi scolastici con i servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativi. LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE Con la Legge n. 148 del ’90 si attua la RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE : la scuola elementare concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, si propone dunque di gettare le basi per lo sviluppo della personalità del bambino promuovendone l’alfabetizzazione culturale. Ai fini della continuità del processo educativo, viene introdotto l’insegnamento di una lingua straniera e numerose forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e media. LA PERSONALITA’ GIURIDICA A seguito delle numerose disfunzioni del sistema scolastico si è atteso il riconoscimento della personalità giuridica delle scuole di ogni ordine e grado. La personalità giuridica porta con sé l’autonomia amministrativa e di bilancio garantendo una più trasparente situazione economico-finanziaria e una maggiore responsabilità contabile..

IL PROCESSO AUTONOMISTICO LEGGE 59/

La legge 59/97 riprende l’indicazione normativa della legge n. 537/93 inerente la personalità giuridica e l’autonomia scolastica. LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI MATURITA’ L.425/97: riforma dell’esame di maturità. L’esame consta di 3 prove scritte di cui una multidisciplinari e l’esame orale. Il rendimento è calcolato in centesimi, viene introdotto il credito scolastico, attribuito a ciascuno studente dal consiglio di classe (max 20 punti). Legge 30/2200 ( Riforma De Mauro – Berlinguer ) Con questa legge è stata introdotta la Riforma dei cicli, ovvero una ristrutturazione del percorso educativo degli alunni adottando una scansione scolastica articolata in 2 cicli ( scuola di base e scuola secondaria) al posto dei tradizionali 3 cicli. Questo modello si rifà ai sistemi educativi francese, britannico e spagnolo. Nel sostituire i 2 cicli ai tradizionali 3 tipici del percorso formativo a partire dalla riforma gentile, la legge 30/200 ha previsto lo snellimento del corso di studi primario articolato in 7 anni ( dai 6 ai 12 anni) abolendo la scuola media come percorso a se stante e accorpandola invece alla scuola elementare come un unico corso, e in più ha previsto una maggiore qualificazione del ciclo secondario rendendone obbligatoria la frequenza dei primi 2 anni a carattere prevalentemente orientativo e facoltativi i successivi 3 anni di indirizzo, quale ponte di passaggio ad un’istruzione superiore. L’innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico e l’obbligo formativo L’innalzamento dell’obbligo scolastico oltre gli 8 anni previsti dalla costituzione era da tempo un obiettivo prioritario della politica scolastica in risposta anche all’esigenza di uniformare il nostro ordinamento a quello vigente negli altri paesi europei ma anche per fornire agli studenti una base culturale più congrua e facilitare l’ingresso nel mondi del lavoro. La legge n 9 del 1999 ha disposto dunque l’innalzamento dell’obbligo scolastico dagli 8 ai 10 anni. Invece la legge 144 del 1999 ha disciplinato che a decorrere dall’anno 1999-2000 , l’obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del 18 anno di età. Tale obbligo può essere assolto sia nel sistema di istruzione scolastica, sia nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, sia nell’esercizio dell’apprendistato. L’obbligo formativo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

L’AUTONOMIA SCOLASTICA

L’Autonomia scolastica nasce ufficialmente nel 1997 con l’art. 21 della legge n. 59 (Legge Bassanini) , anche se è stata preceduta nel 1995 dall’istituzione della “Carta dei servizi scolastici”, punto di partenza del processo normativo che ha portato all’autonomia scolastica. La carta dei servizi scolastici è una sorta di carta d’identità della scuola, un documento informativo in cui la scuola deve presentarsi (trattandosi di un documento pubblico deve risultare trasparente e conoscibile). È rivolta ai genitori, e per la prima volta i fruitori del servizio scolastico sono definiti “utenti”, l’istruzione non è vista più come un valore concettuale ma come un servizio di cui poter usufruire. Come dicevamo prima il tema dell’autonomia è avviato ufficialmente nel 1997, non esiste una legge sull’autonomia scolastica, ma nell’ambito della legge 59/97, legge di riordino e innovazione dell’amministrazione pubblica, l’art. 21 disciplina tale materia poiché l’obiettivo di tale legge è l’efficienza della pubblica amministrazione, conferendo alla scuola modernità ed efficienza. Anche se poi il lungo iter normativo dell’A.S. si conclude con il D.P.R. 275 del 99. Le ragioni per le quali si è andata imponendo l'esigenza di ristrutturare tutto il sistema scolastico secondo i criteri dell'autonomia sono di carattere politico, ed economico , sociale e culturale.

  • Le ragioni politiche sono da individuare nel processo di democratizzazione in atto in tutte le istituzioni del nostro Paese. Per quanto riguarda la scuola solo l'autonomia può renderla autenticamente democratica perché permette la reciproca collaborazione e corresponsabilità al suo interno fra gli operatori e gli utenti, e all'esterno, con l'ambiente economico, politico, sociale e culturale. - Le ragioni sociali sono da individuare nel fatto che la scuola acquisisce la competenza necessaria ad organizzarsi secondo le esigenze e le richieste del territorio e del tessuto sociale in cui si opera. - Le ragioni culturali sono me individuare nel fatto che la scuola può innestare la sua azione educativa e didattica nel tessuto dei valori di cultura, arte, religione che caratterizzano il territorio in cui la scuola opera L' autonomia scolastica può esser la condizione necessaria per pensarsi in termini di servizio perché lega la propria azione alla lettura e interpretazione della domanda sociale e offre uno spazio di reale progettualità diversificata in base alle esigenze del territorio. Come dicevano prima l’art. 21 della legge 57/99 disciplina l’Autonomia scolastica e l’intero impianto normativo di tale articolo dispone che l’autonomia scolastica si attua nel momento in cui viene riconosciuta la “personalità giuridica” (con conseguente attribuzione dei diritti e dei doveri ) alle scuole ( elementari e i licei, statali e non statali ) le quali devono avere una dimensione, in termini di popolazione scolastica, i cui parametri sono precisati dal D.P.R. del ‘98 per garantire un equilibrio ottimale tra domanda d’istruzione ed offerta formativa. ha delineato dei criteri

Dunque lo strumento chiave intorno alla quale ruota la logica dell’autonomia didattica è la FLESSIBILITA’ che consiste nella capacità di modulare le proprie scelte per una scuola personalizzata, attenta, cioè, alle richieste di apprendimento e formazione avanzate dagli alunni, dalle famiglie e dal contesto territoriale (questo senza voler significare l’adattamento supino dei curricoli all’esistente o la semplice gestione di fenomeni, quali disagio o svantaggio). Tra le diverse forme di flessibilità dunque quelle più importanti fanno riferimento ai tempi dell'insegnamento e allo svolgimento delle singole discipline e attività ( Modularità disciplinare). Per quanto riguarda la flessibilità dei tempi di insegnamento vi può essere : la distribuzione diversa dei tempi delle discipline nel corso dell’anno. Nella scuola dell’autonomia il modo di organizzare il tempo dell’insegnamento deve essere funzionale ai ritmi di apprendimento degli alunni. Il monte ore di una o più discipline può, ad esempio, essere articolato in un progetto intensivo di durata bimestrale o quadrimestrale; ancora, può essere possibile dedicare in certi periodi dell’anno più tempo per una certa attività e diluirla in altri periodi; oppure, realizzare aggregazioni disciplinari in alcuni momenti particolarmente significativi dell’anno (fase dell’accoglienza, settimana della cultura scientifica, settimana ecologica ecc...). In questo modo, l’aspetto organizzativo si intreccia con l’aspetto didattico e pedagogico, rendendosi possibile al massimo la personalizzazione del curricolo;  la strutturazione delle unità di insegnamento in tempi diversi dall'ora di 60 minuti. Le lezioni delle diverse discipline (fermo restando il monte ore formativo annuale), possono articolarsi, cioè, in unità didattiche temporalmente diverse dall’ora, in quanto alcune attività richiedono, inevitabilmente, più tempo ed altre meno tempo. Per quanto riguarda la modularità disciplinare:l'articolazione flessibile del gruppo classe. La classe resta il gruppo di riferimento delle attività didattiche e sede di significative relazioni umane, tuttavia è possibile superare l’unitarietà del gruppo classe mediante l’articolazione modulare di gruppi di alunni. In questo caso modularità significa pensare i percorsi di insegnamento e apprendimento per moduli organizzativi diversi dalla classe, funzionali alle stesse attività didattiche e rispettosi delle specificità dei singoli alunni. Questo permette la costituzione di gruppi di alunni variamente configurati, aggregazioni, cioè, anche temporalmente diverse di alunni per conseguire obiettivi anche momentaneamente diversi:  gruppi per progetti specifici o per attività di tipo integrato (da realizzarsi in determinati periodi dell’anno);

gruppi provenienti dalla stessa classe, da altre classi, da altri corsi o da altre scuole ecc...;gruppi per attività curricolari che necessitano di un’organizzazione particolare (un’attività di ricerca si realizza meglio in un gruppo ridotto rispetto alla classe; un argomento può essere trattato con modalità frontali nella classe ed in modo laboratoriale in un gruppo; una tematica può essere considerata ad un livello di approfondimento, rivolgendosi ad un gruppo allargato di due classi, oppure ad un altro livello di approfondimento all’interno di un gruppo più ridotto rispetto alla classe ecc...);  gruppi per interessi o per livello di competenza iniziale (gruppi, questi ultimi, che perseguono, per un periodo limitato, obiettivi diversi come il recupero e l’approfondimento);

- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, calibrati sulle caratteristiche degli alunni che si trovano in difficoltà, anche transitorie; - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari ;

  • la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno , di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali
  • la scelta dei criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro La definizione dei curricoli Le scuole compongono un quadro didattico unitario nel quali sono presenti :
    • discipline e attività fondamentali nell’ambito delle quali esistono alcune a carattere alternativo tra di loro.
    • discipline e attività integrative anch’esse obbligatorie rispetto alle quali esiste la possibilità dio esercitare una facoltà opzionale da parte degli alunni
    • discipline e attività facoltative. Con la riforma Moratti i curricoli sono sostituiti dalla dicitura Piani di studio personalizzati che contengono:
    1. un nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale che rispecchia la cultura e l’identità nazionale ovvero il curricolo nazionale che è deliberato dal Legislatore e rappresenta i "saperi essenziali" e tutte le discipline fondamentali, comuni e obbligatorie per tutti gli studenti ;
    2. una quota riservata alle regioni, il curricolo locale , ricavata dal 15 % delle ore totali di attività didattica che è deliberato dal Collegio dei docenti delle singole scuole, attraverso un progetto formativo e rappresenta gli " itinerari " che le

E’ finalizzata a rendere il servizio scolastico maggiormente flessibile, diversificato, efficiente ed efficace cercando di ottimizzare le risorse umane e finanziare, materiali ecc.. In particolare l’ Autonomia Organizzativa si esplica con: 1 ) Gli adattamenti del calendario scolastico ovvero la flessibilità dei giorni festivi di lezione stabiliti dall'istituzione scolastica autonoma rispetto al calendario stabilito dalla Regione. I motivi per cui viene realizzato sono:

  • particolari festività
  • istituzione di corsi di recupero
  • adeguamento delle attività didattiche alle esigenze degli studenti
  • realizzazione di progetti contenuti nel POF.
    1. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile , privo di ogni forma di rigidità, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, ovvero le ore effettivamente dedicate allo studio di ogni disciplina in tutto l'anno scolastico. L' orario può essere così articolato:
  • orario antimeridiano settimanale articolato in sei giorni a settimana
  • orario antimeridiano e pomeridiano articolato in cinque o sei giorni a settimana. Può essere di 27 ore settimanali o di 30 ore per gli alunni che scelgono le attività opzionali.
  1. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa, fermo restando il rispetto dei complessivi obblighi annuali dei servizi dei docenti previsti dai contratti collettivi. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i

soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione dei sistemi formativi e processi di continuità e orientamento. Autonomia Funzionale Consiste nel riconoscimento alle istituzioni scolastiche di competenze e funzioni riguardanti:  la carriera scolastica e il rapporto con gli alunni ( iscrizioni, certificazioni valutazione dei crediti formativi ecc.)  amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie  stato giuridico ed economico del personale. CONCLUSIONI: nell’attuazione dell’autonomia scolastica ciascuno ha il suo ruolo: -gli organi collegiali garantiscono l’efficacia e l’efficienza dell’autonomia

  • i docenti hanno il compito e la responsabilità dell’insegnamento e dell’apprendimento
  • il capo di istituto esercita le funzioni dirigenziali ecc. ATTIVITA’ ORGANIZZATE IN RETE CON ALTRE SCUOLE E/O CON IL TERRITORIO Per attività in rete delle istituzioni scolastiche si intende la possibilità per le scuole di associarsi tra loro o con enti esterni. La motivazione è lavorare "in rete" sinergicamente. I progetti formativi più frequentemente realizzati tra reti riguardano:
  • l'aggiornamento docenti
  • progetti riguardanti il territorio. INIZIATIVE DI CONTINUITA’ Va sottolineato che il documento pone l'accento sull'apertura all'esterno della scuola, secondo dunque la prospettiva di continuità sia orizzontale che verticale.  Orizzontale nel senso di una continuità non solo con la famiglia ma anche con il territorio.  Verticale nel senso di una continuità tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Nell' ambito della continuità possono essere realizzati:

svolge funzioni nelle aree di programmazione ministeriale, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero.

- Dipartimento per l’Istruzione che svolge funzione nell’organizzazione generale dell’istruzione, ordinamenti, curricola e programmi scolastici ecc. ; riconoscimento dei titoli di studio all’estero ecc. - Dipartimento per l’università , ricerca e tecnologia che si occupa di istruzione universitaria e tutto ciò che riguarda l’università la ricerca e scienza. Il Ministro Il Ministro è a capo del Miur, ma non è a capo dell’amministrazione , vi è infatti un dirigente amministrativo (di 9°grado) che controlla l’operato del Ministro. Dal Ministro dipendono tutti gli uffici, sia centrali che periferici, che esplicano la loro attività istituzionale in materia d’istruzione. Il Ministro non lavora da solo, ma è affiancato da un vice-ministro, e si avvale del lavoro dei sottosegretari (almeno 2 per il comparto dell’istruzione scolastica e uno per l’università e la ricerca) che lavorano su delega del Ministro. Il Ministro può anche avvalersi di uffici di staff, che svolgono attività di supporto al lavoro ministeriale e di raccordo con l’amministrazione. L’art. 3 D.Lgs 29/93 ha individuato le funzioni del Ministro dell’Istruzione. Al Ministro spettano:

  • le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativi (come tutti gli altri ministri deve realizzare delle leggi ma anche atti normativi che le rendano operative sul piano pratico e che ne consentano una corretta interpretazione ed applicazione).
  • la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione del comparto scuola e di quello universitario.
  • individuare le risorse umane, strutture materiali ed economico- finanziarie da destinare alle differenti finalità e comunicarle poi all’appartato dirigenziale e le singole amministrazioni periferiche dovranno rendere attuabili le decisioni del Ministero.
  • provvedere alle nomine e alle designazioni che saranno poi rese effettive a seguito della scelta dettate dai parametri sopraelencati (il ministro individua i parametri, la dirigenza sceglie le persone, comunica la propria scelta alle amministrazioni periferiche, il Ministro provvede alla nomina). Al Ministro spetta fare richieste ufficiali di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato. Ai dirigenti, invece, spettano competenze legate alle adozioni di e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, attraverso autonomi poteri di spesa, autonomi poteri di controllo delle risorse umane e strumentali, la responsabilità in

esclusiva dell’attività amministrativa e dei relativi risultati (in caso di inadempienza c’è il commissariato) COMPETENZE Le competenze del ministro (D. Lgs 112/98) La legge 59/97, nota come “legge Bassanini ”, è una legge di semplificazione della pubblica amministrazione che ha riordinato alcuni ministeri e ha disciplinato, tra l’altro, anche tutte le competenze del Ministro dell’istruzione, per quanto riguarda però solo l’area dell’istruzione scolastica e lasciando inalterato il comparto universitario. La materia è stata in seguito oggetto di un successivo atto normativo, il D. Lgs112/98 secondo cui è compito del Ministro:

  1. definire i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica , sistema costituito dal network di tutti gli istituti scolastici del territorio italiano e tutti gli uffici amministrativi che operano nell’ambito scolastico;
  2. organizzare il sistema di valutazione della scuola;
  3. determinare e assegnare le risorse finanziarie , sia quelle a carico del bilancio dello Stato, sia quelle a carico delle istituzioni scolastiche;
  4. svolgere funzioni relative ai conservatori di musica , alle accademie di belle arti, o all’accademia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, agli istituti culturali stranieri presenti in Italia (questo almeno fino alla legge n.300/99) che ha visto la nascita di nuove tipologie di licei); Vi sono poi delle funzioni amministrative quali:
  • l’organizzazione del comparto istruzione delle scuole militari e qualsiasi altro ente di difesa presente sul territorio nazionale, nonché nell’ambito dei presidi ospedalieri;
  • l’organizzazione generale di istituti scolastici istituiti da individui non facenti parte della Comunità Europea o da Enti costituiti per la loro maggioranza da individui extracomunitari (centri di accoglienza con finalità culturali, istituti di lingua, ecc). L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE A partire dal 1997 con il “ pacchetto Bassanini ”, è stata data una nuova organizzazione al sistema formativo nazionale che risente delle impostazioni introdotte sia a livello nazionale che locale; l’autonomia scolastica, il decentramento amministrativo e la nascita del Ministero per la devolution (legge n.300/99), la riforma del titolo V della Costituzione con conseguente equiparazione delle leggi regionali a quelle nazionali (2001). Per la scuola, tutto ciò ha comportato una riorganizzazione di tutto il comparto amministrativo periferico del Ministero dell’Istruzione. I due principali organi periferici del Ministero sono le Sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali e i Provveditorati agli Studi.