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Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: L’INADEMPIMENTO pag. 2. ART. 1256 c.c.: L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA pag. 3. COME SI APPLICA LA REGOLA DELL’IMPOSSIBILITA’ pag. SOPRAVVENUTA IN RELAZIONE ALLE SINGOLE PRESTAZIONI 4. RIMEDI CONTRO L’INADEMPIMENTO pag. 4.1. IL RISARCIMENTO DEI DANNI pag. 5. ONERE DELLA PROVA pag. 6. MORA DEL DEBITORE & MORA DEL CREDITORE pag.
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1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE L’INADEMPIMENTO La responsabilità per inadempimento è regolata dall’art. 1218 c.c., a norma del quale “ il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ”. Tradizionalmente si suole definire “contrattuale” tale responsabilità, per distinguerla da quella extracontrattuale o da fatto illecito (art. 2043 c.c.). Autorevole dottrina, tuttavia, sottolinea il significato solo convenzionale di questa espressione, non del tutto adeguata a designare la categoria. Infatti, con tale locuzione si fa riferimento alla responsabilità per inadempimento di un’obbligazione preesistente, quale che sia la fonte, anche non contrattuale. Al contrario la responsabilità extracontrattuale è un’obbligazione che si costituisce ex novo, rappresentando l’illecito civile un’autentica fonte di obbligazioni (1173 c.c.) Ne deriva che anche la responsabilità per inadempimento di un’obbligazione da fatto illecito risulta regolata dall’art. 1218 c.c. Si ha inadempimento nel caso in cui il debitore non esegua esattamente o non esegua affatto la prestazione dovuta. Per inadempimento si intende, quindi, tanto la mancanza totale dell’esecuzione, quanto l’inesatto adempimento. Quest’ultimo ricorre quando la prestazione eseguita non è conforme a quella dedotta in obbligazione, alla stregua dei criteri indicati dal legislatore: modalità di esecuzione, tempo, luogo dell’adempimento, persona del debitore o del creditore, identità della prestazione. Si distingue, inoltre, l’inadempimento definitivo, che si ha quando la prestazione non può più essere eseguita, dal ritardo, in cui la prestazione risulta solo provvisoriamente ineseguita. L’art. 1218 c.c. si pone in perfetta sintonia con l’art. 1176 c.c. Pertanto, il debitore per essere esente da responsabilità, è sufficiente che provi di essere stato diligente, ex art. 1176, o dovrà provare il fatto a lui non imputabile ex art. 1218? Sul punto si è soliti tracciare un discrimen tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Articolo 1218 c.c. responsabilità nell'adempimento il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Articolo 1176c.c. diligenza nell'adempimento nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata
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2. ART. 1256 c.c.: L’ IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA L’art. 1218 c.c. si pone in perfetta relazione anche con un ulteriore articolo, ossia l’art. 1256 c.c., che prevede l’estinzione dell’obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Entrambe le norme fissano un criterio di distribuzione del rischio dell’impossibilità della prestazione. Infatti, l’art. 1218 c.c. afferma che il debitore è esente da responsabilità se prova che la prestazione è divenuta impossibile per una causa ad egli non imputabile. L’art. 1256 c.c. afferma che una causa non imputabile al debitore, che dunque lo esonera da responsabilità, è l’impossibilità (temporanea o definitiva) sopravvenuta della prestazione. Conseguentemente la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità non potrà pretendere la controprestazione e dovrà restituire quella che eventualmente abbia già ricevuto (art. 1463 c.c.). Se, invece, l’impossibilità deriva da colpa o dolo del debitore, allora egli oltre a restituire quando già avuto dal creditore, sarà tenuto anche al risarcimento dei danni subiti dal creditore. Si precisa, inoltre, che, diversamente dall'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'impossibilità determina la risoluzione immediata ed automatica del contratto, non rendendosi dunque necessario agire in giudizio o fare qualche intimazione. L’impossibilità deve essere: 1) sopravvenuta : nel senso che l’impossibilità deve essere connessa ad eventi che si siano verificati in epoca successiva alla costituzione del rapporto obbligatorio e deve riguardare la prestazione. Ovvero, la prestazione deve divenire impossibile successivamente alla conclusione del contratto, ma prima del termine fissato. (#NOTABENE: l’impossibilità se originaria darebbe luogo a nullità del contratto). 2) oggettiva : la prestazione non deve divenire impossibile solo per il debitore. In altri termini, deve essere un’impossibilità tale per cui nessun debitore in quella situazione può essere in grado di adempiere la prestazione; 3) assoluta : deve cioè trattarsi di un ostacolo non superabile da alcuna forza della natura o superabile soltanto ponendo in essere un'attività illecita, o ponendo in essere un'attività lesiva di un diritto della personalità; 4) non deve essere imputabile al debitore : il debitore non deve aver causato con il suo comportamento l’impossibilità della prestazione, ad esempio provocando la distruzione del bene da consegnare. L’impossibilità quindi deve derivare da caso fortuito o da forza maggiore. Pertanto, è considerato inadempiente il debitore che promette una prestazione di cui ignora colpevolmente l’impossibilità. Inoltre, l’impossibilità può essere: 1 ) definitiva : l’impossibilità è definitiva quando non consente in alcun modo l’adempimento. L’impossibilità è, invece, temporanea quando l’impedimento deriva da una causa prevedibilmente transitoria. Dunque, quella definitiva estingue l’obbligazione, salvo l’obbligo per il debitore di darne immediata comunicazione al creditore. Quella temporanea, invece, sospende l’obbligo della prestazione, escludendo la responsabilità del debitore per il ritardo, ai sensi dell’art. 1256 co.2 c.c. Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o della natura
_________________________________________________pillole di diritto2.0________________________ dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse ad eseguirla. 2 ) totale: l’impossibilità rende completamente irrealizzabile l’interesse creditorio. L’impossibilità parziale , invece, preclude parzialmente la realizzazione di tale interesse. L’impossibilità parziale, tuttavia, incide sull’oggetto dell’obbligazione, determinando una modificazione quantitativa della prestazione. Ai sensi dell’art. 1258 c.c., infatti, qualora la prestazione sia divenuta impossibile solo in parte, allora il debitore si libererà dall’obbligazione eseguendo la parte residua ancora possibile. #NOTABENE, in ipotesi di prestazioni indivisibile l’impossibilità parziale produrrà gli stessi effetti di un’impossibilità totale. Se, invece, la prestazione è legata da un nesso di corrispettività, il creditore ha facoltà di chiedere una corrispondente riduzione della prestazione dovuta o di recedere dal contratto, nel caso in cui non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale ad opera del debitore. Facciamo degli esempi concreti : Es. L'appaltatore non può consegnare al committente l'opera che gli è stata commissionata perché questa è stata distrutta da un terremoto. L'appaltatore è responsabile? Se ha consegnato l'opera commissionata senza rispettare alcuna delle prescrizioni antisismiche, il terremoto non lo esonera da responsabilità (impossibilità relativa che va valutata in relazione al contesto di un rapporto obbligatorio): non si considera semplicemente il punto di vista naturalistico, ma esonera solo se l'evento non era prevedibile, quindi evitabile dal debitore. Il debitore dovrà provare la specifica causa (le cause ignote incombono sul debitore) che ha determinato l'impossibilità giuridica della prestazione, e che non era a lui imputabile perché egli non poteva prevedere, dunque evitare che si determinasse l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (prova liberatoria molto rigorosa). #NOTABENE : l’impossibilità va tenuta distinta dalla mera difficoltà e dall’eccessiva onerosità della prestazione. La prima è un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con l’impiego della dovuta diligenza. La seconda, invece, è il grave aumento di costo economico della prestazione derivante da eventi straordinari e imprevedibili. Pertanto, l’eccessiva onerosità non è un impedimento della prestazione e non estingue di per sé l’obbligazione, ma legittima il debitore al rimedio della risoluzione del contratto o della riduzione equitativa della prestazione.
_________________________________________________pillole di diritto2.0________________________ giuridicamente impossibile). Si tratta di un evento di forza maggiore che esonera il debitore? Se il debitore stava realizzando l'opera in difformità dalle prescrizioni urbanistiche, il divieto della PA sarà a lui imputabile perché era prevedibile ed evitabile. La giurisprudenza dice inoltre che l'appaltatore dinanzi ad un provvedimento interdittivo della PA che risulti illegittimo, risponde per inadempimento se non impugna il provvedimento interdittivo dinanzi al Tar (giudice amministrativo): solo a quel punto potrà affermare che l'impossibilità derivante da un provvedimento della PA, era da lui imprevedibile, quindi inevitabile, quindi non imputabile ai sensi dell'art
_________________________________________________pillole di diritto2.0________________________ prendendo in considerazione i mezzi dedotti in obbligazione, è esigibile da parte del vettore - per i mezzi dedotti in obbligazione, per la qualifica del vettore come vettore specializzato, per l'alto compenso pattuito- che egli si predisponga al fine di evitare una rapina. → la rapina esonera il piccolo depositario, ma non esonera il grande vettore: nel primo caso funge da caso fortuito o forza maggiore, nel secondo caso no.
_________________________________________________pillole di diritto2.0________________________ L'art. 1223 dispone che deve comprendere sia la perdita subita e mancato guadagno. Cosa s'intende per perdita subita e mancato guadagno? I due concetti vengono anche indicati come danno emergente e lucro cessante. Dunque, danno emergente e lucro cessante individuano due concetti diversi anche dal punto di vista temporale in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, cioè il lucro cessante, deve ancora prodursi o, meglio, indica un guadagno che si sarebbe prodotto se non vi fosse stato l'inadempimento del debitore. Si può parlare di lucro cessante quando, ad esempio, il creditore non riesca a ottenere un macchinario dal debitore. In questo caso il debitore dovrà risarcire anche il mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato se la macchina fosse stata fornita e utilizzata per la sua attività. Nel lucro cessante si è soliti includere la perdita di chance , cioè la perdita di opportunità, la perdita di una occasione favorevole in seguito alla lesione subita. Si comprende come non sia facile dimostrare un danno del genere, perché la chance, l’opportunità non significa che il danneggiato ha sicuramente perso un guadagno futuro o una futura posizione favorevole, ma che probabilmente abbia subito tale perdita. Si pensi a chi è stato ingiustamente escluso da un concorso pubblico, che poteva vincere. Il danno da perdita di una chance sfavorevole è risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva , ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile. In altre parole, deve accertare la reale consistenza attraverso un giudizio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguire il bene. Può accadere, infine, che il danno sia stato anche cagionato per l'attività colposa del creditore o dalla sua negligenza. Questa ipotesi, tutt'altro che infrequente nella realtà, è disciplinata dall'articolo 1227 c.c. secondo cui:
_________________________________________________pillole di diritto2.0________________________ In altre parole: Il primo comma di questa norma attiene alla causalità di fatto, in quanto dispone la riduzione del risarcimento del danno nell’ipotesi in cui l’inadempimento sia stato causato anche dal fatto colposo del creditore. Il secondo comma si occupa della causalità giuridica, in quanto esclude il risarcimento del danno quando lo stesso sia riconducibile alla condotta negligente del creditore, che lo avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il creditore, infatti, in base al principio di buona fede e correttezza, oltre ad avere un obbligo negativo di non tenere comportamenti aggravativi del danno, ha anche un obbligo positivo consistente nel tenere tutte le condotte idonee a limitarlo, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. A tal proposito, molto importante è la Sentenza delle Sezioni Unite n. 24460/2011 , secondo cui il comportamento del creditore è idoneo a costituire causa esclusiva o concausa dell’evento lesivo, quando, in violazione di una generica regola di diligenza, ometta di rimuovere una situazione di pericolo creata dallo stesso danneggiante.
_________________________________________________pillole di diritto2.0________________________ che il debitore non ha adempiuto, tanto è vero che l’art. 1453 c.c. le pone tutte sullo stesso piano, lasciando al creditore la facoltà di scelta tra l’una e l’altra. Tuttavia, le ragioni per cui le SS.UU. abbiano optato per identità del regime probatorio per tutte e tre le azioni, rinvengono nel c.d. PRINCIPIO DI RIFERIBILITA’ O DI VICINANZA DELLA PROVA. Le Sezioni Unite, infatti, affermano che nell’ottica di non rendere eccessivamente difficoltosa al creditore la prova dei fatti negativi, quale il non aver ricevuto l’adempimento (fatti per altro più agevoli per il debitore, al quale di regola viene rilasciata la quietanza una volta che ha adempiuto), l’onere della prova va posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento e che è quindi in possesso di elementi (quale appunto la quietanza) per contrastare le pretese creditorie. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno affermato che il medesimo onere probatorio vale anche nel caso in cui il creditore (attore) lamenta l’inesatto adempimento. Le Sezioni Unite sono pervenute alla medesima soluzione anche nell’ipotesi in cui il debitore convenuto si avvalga dell’eccezione di inadempimento di cui all’art.1460 c.c. per bloccare l’azione dell’attore. In questi casi, però, i ruoli vengono invertiti: chi formula l’eccezione (ossia chi eccepisce l’inadempimento altrui per giustificare il proprio in base all’art. 1460 c.c.), pur essendo processualmente debitore convenuto, si trova ad agire come se invece fosse parte attrice, dunque potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento. La controparte, ossia l’attore-creditore dell’azione primaria, deve dimostrare il proprio adempimento o fornire la prova circa la non scadenza del termine della prestazione posta a suo carico. L’unica eccezione al principio generale posto dalle Sezioni Unite riguarda le obbligazioni negative. In tal caso, infatti, la prova dell’inadempimento è sempre a carico del creditore, anche quando questo agisca per l’adempimento. Il diverso regime di prova cui soggiacciono le obbligazioni negative si giustifica sulla base di due argomentazioni:
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6. MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE MORA DEL DEBITORE
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