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appunti procedimenti speciali, Appunti di Diritto Processuale Penale

appunti direttamente dal libro sui procedimenti speciali

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 18/02/2025

federicagando
federicagando 🇮🇹

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PROCEDIMENTI SPECIALI
GIUDIZIO ABBREVIATO
PRESUPPOSTI
- Richiesta dell’imputato, orale o scritta, personalmente o per via di procuratore speciale,
sottoscrizione da un notaio o difensore.
- La domanda può essere proposta fino a quando non siano formulate le conclusioni.
Richiesta presentata nell’udienza preliminare.
- Chiede che il giudizio sia definito dal giudice nell’udienza preliminare sulla base del
materiale esistente al momento della sua richiesta
Artt: 438 e 441
Art 111 cost
NO reati puniti con ergastolo
Se la richiesta dovesse essere inammissibile, dopo aver modificato la qualificazione, il gup potrà
disporre il: Rito contratto, oppure all’esito del dibattimento il giudice applicherà lo sconto di
pena. ????
La richiesta proposta nell’ Up determina la sanatoria delle nullità (non quelle assolute)
Contenuto della domanda:
- Richiesta “secca” = giudice effettua un vaglio di ammissibilità
- Assunzione di altri mezzi di prova = g controlla la necessità e utilizzabilità della prova e che
segua l’economia processuale
LA DOMANDA
Valutata l’ammissibilità della domanda, il g dispone con ordinanza il giudizio abbreviato.
- Processo celebrato dal gup
- Disposizioni udienza preliminare integrazione probatoria, modifica dell’imputazione
Art. 422. Attività di integrazione probatoria del giudice
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a
norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle
quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione
delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei te-
stimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'artico-
lo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una
particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si
svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a di-
stanza quando le parti vi consentono (4).
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre do-
mande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2.
Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le
rispettive conclusioni.
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PROCEDIMENTI SPECIALI

GIUDIZIO ABBREVIATO

 PRESUPPOSTI

  • Richiesta dell’imputato, orale o scritta, personalmente o per via di procuratore speciale, sottoscrizione da un notaio o difensore.
  • La domanda può essere proposta fino a quando non siano formulate le conclusioni. Richiesta presentata nell’udienza preliminare.
  • Chiede che il giudizio sia definito dal giudice nell’udienza preliminare sulla base del materiale esistente al momento della sua richiesta Artt: 438 e 441 Art 111 cost NO reati puniti con ergastolo Se la richiesta dovesse essere inammissibile, dopo aver modificato la qualificazione, il gup potrà disporre il: Rito contratto, oppure all’esito del dibattimento il giudice applicherà lo sconto di pena. ???? La richiesta proposta nell’ Up determina la sanatoria delle nullità (non quelle assolute) Contenuto della domanda:
  • Richiesta “secca” = giudice effettua un vaglio di ammissibilità
  • Assunzione di altri mezzi di prova = g controlla la necessità e utilizzabilità della prova e che segua l’economia processuale  LA DOMANDA Valutata l’ammissibilità della domanda, il g dispone con ordinanza il giudizio abbreviato.
  • Processo celebrato dal gup
  • Disposizioni udienza preliminare integrazione probatoria, modifica dell’imputazione Art. 422. Attività di integrazione probatoria del giudice
  1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
  2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei te- stimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'artico- lo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a di- stanza quando le parti vi consentono (4).
  3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre do- mande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
  1. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogato- rio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. 4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o co- municazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quate Art. 423. Modificazione dell'imputazione
  2. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione 1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero 1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis
  3. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato Presenza imputato  non obbligatoria Presenza difensore e pm  obbligatoria Giudizio si svolge in: camera di consiglio (gli imputati possono richiedere l’udienza pubblica)  premialità, evita la negatività della pubblicità Art. 429. Decreto che dispone il giudizio
  4. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge

il deposito dei risultati delle indagini difensive , il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni , eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

  1. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se , tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l 'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
  2. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettiva- mente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute , e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbrevia- to proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato (7). Art. 439. L’articolo che recitava: “ Richiesta di giudizio abbreviato.
  3. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
  4. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.” è stato abrogato dall'art. 28, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Art. 440 (1) L’articolo che recitava: “ Provvedimenti del giudice. 1 Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza , con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
  5. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
  6. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall'articolo 439 comma 2.” è stato abrogato dall'art. 28, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato

  1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
  2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
  3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio ; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
  4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
  5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.
  6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510 Art 442Decisione
  7. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti (1). 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza Diminuzione della pena:
  8. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto 2-bis. Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
  9. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso  IL RITO La parte civile dovrà accettare o meno il rito disposto. Mancata adesione = deve manifestarsi formalmente attraverso la revoca della costituzione nel processo. Se la parte civile accetta = ne resta parte a tutti gli effetti. Può esaminare il fascicolo del pm, produrre memorie, chiedere ammissione delle prove, discutere e concludere Efficacia ella sentenza emessa, caratteri dell’irrevocabilità La parte civile può accettare il rito o trasferire la sua pretesa in sede civile  LE IMPUGNAZIONI
  • l’imputato e il difensore non impugnano la sentenza di condanna  giudice può ridurre la pena
  • imputato = NON può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento SI sentenze di condanna
  1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversa- mente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.
  2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.
  3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio , con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo
  4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603. 4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato , la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo , assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo

acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili  I GIUDIZI ABBREVIATI ATIPICI Problema: con il giudizio direttissimo e immediato e decreto penale, si impedisce all’imputato la scelta del rito contratto. Risoluzione: il legislatore ha previsto la possibilità che il giudizio abbreviato venga richiesto dopo l’instaurazione del giudizio direttissimo e del giudizio immediato. Modalità di regressione del rito abbreviato nel rito speciale a causa della sopravvenuta modifica dell’imputazione regolate dagli artt: Art. 452. Trasformazione del rito (nel giudizio direttissimo)

  1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
    1. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato (nel giudizio immediato)
  2. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice
  3. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. 2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento , dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma  PENE ACCESSORIE

condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta Rito deflativo Sono esclusi reati come criminalità organizzata o di terrorismo, i delinquenti abituali, professionali o recidivi. L’ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (se una persona ha commesso un crimine e ha ottenuto un guadagno da questo, deve restituire tale guadagno come condizione per poter chiedere il patteggiamento. Se il guadagno non viene restituito, la richiesta di patteggiamento non è ammissibile) Il patteggiamento non si applica nel procedimento davanti al giudice di pace e nel processo minorile.  Il procedimento Accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, viene indirizzato al giudice per una definizione anticipata del processo sulla base di una pena determinata dalle stesse parti. Può trattarsi di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo oppure di una pena detentiva quando questa diminuita fino ad un terzo non supera i cinque anni Imputato e pubblico ministero possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie, e di non ordinare la confisca facoltativa o di determinarla in relazione a beni specifici o ad importi determinati Accordo tra pm e imputato, attraverso il quale quest’ultimo accetta il fatto, la sua qualificazione giuridica, la pena e rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto alla prova Rispetto del principio di legalità nella valutazione delle condizioni che ammettono o escludono il rito. Se il giudice reputa la corretta qualificazione giuridica ne dispone immediatamente con sentenza l’applicazione  Premialità:

  • Diminuzione pena fino ad un terzo
  • Se c’è costituzione di parte civile il giudice non si pronuncia sulla domanda, limitandosi a condannare l’imputato
  • La sentenza di patteggiamento anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova né giudizi civili tributari o amministrativi - Art 444 - La sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l’applicazione di pene accessorie - No a pagamento risarcimento dei danni - Mancanza pubblicità del rito

- Riduzione per il patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria, e della sospensione della patente ridotta fino ad un terzo

  • Alla sentenza con pena limitata a due anni va anche ricondotta la previsione premiare per la quale il reato si estingue, cessa ogni effetto penale. In caso di applicazione di pena pecuniaria o sanzione sostituiva non è preclusa la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena se nel termine di cinque anni in caso di delitto oppure di due anni in caso di contravvenzione l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole art 445 Art. 444. Applicazione della pena su richiesta
  1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, o di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato
  2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis
  3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

Casi: 1- Soggetto colto in flagranza di reato (art 380-381) effettuare la convalida dell’arresto entro 48h al gip o al giudice del dibattimento per avviare il giudizio direttissimo. È necessario che con la convalida sia applicata anche la custodia cautelare La convalida con mancata custodia cautelare può condurre alla celebrazione del rito, ma è necessario che imputato e p.m consentano alla celebrazione del rito In caso di mancata convalida, di mancata convalida senza misura cautelare e di mancato accordo, il giudice restituirà gli atti al pubblico ministero Se l’arresto è convalidato, nel caso in cui sussista un grave pregiudizio per le indagini, il p.m procederà a rito direttissimo presentando l’imputato in udienza entro 30 giorni dall’arresto (art 449) 2- Confessione dell’imputato resa nel corso dell’interrogatorio. L’iniziativa del p.m è temperata da un pregiudizio grave se si snoda durante le indagini preliminari l’imputato liberò sarà citato a comparire all’udienza entro 30 gg dall’iscrizione del nome nel registro 3- Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare del sogg colto in flagranza dei delitti sussiste il pericolo delle condotte criminose e pericolo per la vita della persona offesa La p.g su disposizione del p.m può provvedere alla sua citazione per il giudizio direttissimo e convalida dell’arresto entro 48h  Instaurazione, svolgimento e trasformazione del rito

  • Se il soggetto è ristretto (arrestato in flagranza o stato di custodia) si procederà alla sua traduzione in udienza, il pubblico ministero procederà alla contestazione dell’imputazione all’imputato presente (art 450-451)
  • Se l’imputato è libero si provvede alla sua citazione: l’atto datato, sottoscritto, con l’indicazione del giudice competente è ricalcato sul decreto che dispone il giudizio. Il termine per comparire è breve ma non inferiore a tre giorni. Il pubblico ministero provvederà a notificare senza ritardo l’avviso della data fissata per il giudizio In tutti i casi in cui l’imputato sia è stato di arresto o di custodia cautelare il fascicolo per il dibattimento è formato da pm, nel caso di convalida e contestuali giudizio la formazione del fascicolo è effettuata dal pm dopo il giudizio di convalida. Del fascicolo per il dibattimento e di quello dell’indagini preliminari la difesa dovrebbe poter prendere visione a seguito della richiesta dei termini Nel caso dell’imputato libero il fascicolo per il dibattimento, sempre formato dal pubblico ministero, è trasmesso unitamente al decreto di citazione alla cancelleria del giudice competente Per lo svolgimento del rito si osservano le regole per il dibattimento, la persona offesa e di testimoni possono essere citati anche oralmente; il pm, imputato e parte civile possono presentare i testimoni senza citazione, debitamente avvertito dal presidente Nel caso in cui il giudizio sia stato avviato fuori dei casi consentiti il giudice dibattimentale restituirà con ordinanza gli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario Questo rito pregiudica l’imputato le premialità, il presidente avvisa l’imputato della possibilità di effettuare le relative richieste, la difesa può chiedere il giudizio abbreviato per accedere ai riti premiali

I direttissimi atipici:

  • Reati concernenti le armi gli esplosivi
  • Reati di discriminazione etnica, razziale e religiosa
  • Reati commessi in occasione di manifestazioni sportive
  • Reati concernenti immigrazioni alla condizione dello straniero
  • Trasgressione di un ordine di espulsione o di allontanamento dello straniero pronunciato dal giudice Art. 450. Instaurazione del giudizio direttissimo
  1. **Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare
  2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni**.
  3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere c) e f) (2).
  4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
  5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
  6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate. Art. 451. Svolgimento del giudizio direttissimo
  7. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.
  8. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
  9. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
  10. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
  11. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 (1).
  12. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine Art. 452. Trasformazione del rito
  13. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
  14. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si

2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6 Art. 455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

  1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato o rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza  La prima ipotesi di giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero: evidenza della **prova:
  • prima ipotesi: comma 1 art 453** Si determina quando per il pubblico ministero la prova della colpevolezza appare evidente : cioè le indagini avrebbero raggiunto il livello di completezza, di consistenza e di tenuta da rendere superflua l’udienza preliminare A seguito dell’interrogatorio dell’indagato emerge l’evidenza della prova il pubblico ministero esercita l’azione penale: Chiedendo al gip che si proceda al giudizio immediato. Al fine di evitare che l’indagato si sottrae all’interrogatorio e possa impedire al pubblico ministero lo sviluppo processuale se è previsto l’invito a presentarsi emesso con le forme dell’articolo 375 (Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire) Prima di esercitare l’azione penale con la richiesta al giudice per le indagini preliminari il pubblico ministero non è tenuto a depositare gli atti di indagine Gravi pregiudizio per le indagini quando il reato per il quale il pubblico ministero intende procedere è connesso con altri per i quali mancano le condizioni: in tal caso si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati Qualora la riunione dei procedimenti è indispensabile si procederà con il rito ordinario L’evidenza della prova non è l’unica condizione per il rito. il pubblico ministero deve presentare la richiesta alla cancelleria del gip entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro. Al fine di consentire al giudice un controllo il pm trasmette il fascicolo delle indagini preliminari contenente la notizia di reato, la documentazione, le eventuali indagini difensive Entro cinque giorni dalla richiesta il giudice emette il decreto con cui dispone il rito oppure rigetta la richiesta e restituisce con ordinanza gli atti al pm

La seconda ipotesi più recente di giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero: il c.d. giudizio immediato custodiale Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato in relazione al reato per il quale l’indagato si trova in stato di custodia cautelare È ulteriormente necessario che prima di formulare la richiesta il pm attenda la definizione del procedimento cautelare oppure la scadenza dei termini per la proposizione del riesame Il pubblico ministero eseguita la misura trascorso il tempo del riesame, chiederà il giudizio immediato entro 180 giorni dall’esecuzione del provvedimento cautelare qualora all’atto della richiesta il soggetto si trovi ancora ristretto in carcere oppure risulti agli arresti domiciliari È fatto salvo il grave pregiudizio per le indagini ???????? Chat gpt Si tratta di una procedura in cui, nonostante l’imputato sia già sottoposto a una misura cautelare (come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari), si decide comunque di procedere velocemente con il processo senza passare per l'udienza preliminare. Il giudizio immediato custodiale ha come obiettivo quello di accelerare i tempi e garantire una rapida definizione del procedimento, evitando che una persona resti in custodia cautelare per un periodo troppo lungo senza una condanna definitiva. Come si svolge?

  1. Richiesta del pubblico ministero (PM) : Quando l'imputato è in custodia cautelare e ci sono prove sufficienti per procedere, il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) che venga avviato il giudizio immediato custodiale. Questo può avvenire se il PM ritiene che ci siano "prove evidenti" del reato e che il processo possa essere avviato subito senza la fase dell'udienza preliminare.
  2. Decisione del GIP : Il GIP deve decidere se accogliere o meno la richiesta. Se accetta, ordina che si proceda immediatamente al giudizio. In questo caso, il giudizio avrà luogo in tempi rapidi, normalmente entro i 60 giorni dalla richiesta di giudizio immediato.
  3. Mantenimento della custodia cautelare : Un aspetto distintivo del giudizio immediato custodiale è che l'imputato resta in custodia cautelare, cioè continua a essere detenuto (in carcere o agli arresti domiciliari) anche durante lo svolgimento del processo. La custodia cautelare non viene revocata durante questa fase, ma l'udienza si svolge con la persona già sotto arresto.
  4. Svolgimento del processo : Come in un processo normale, si svolgono le udienze in cui vengono esaminati gli atti, le prove e le testimonianze. L'imputato ha diritto a difendersi, ma la procedura è accelerata rispetto ad altri procedimenti penali. Durante il processo, il difensore dell'imputato può chiedere la liberazione dell'imputato dalla custodia cautelare, ma il giudice deciderà sulla richiesta separatamente dal procedimento principale.
  5. Verifica della necessità della custodia cautelare : Alla fine del processo, se l'imputato viene assolto o se la pena non prevede la custodia in carcere, la persona potrebbe essere liberata. In caso di condanna, la misura della custodia cautelare può essere convertita in pena detentiva definitiva, ma tutto dipende dalla decisione del giudice. Quando si applica? Il giudizio immediato custodiale si applica solo a determinati reati e in presenza di specifiche condizioni:  L'imputato è già in custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari).  Ci sono prove sufficienti per procedere rapidamente, senza necessità di una fase di udienza preliminare.  Il reato è di una certa gravità, ad esempio omicidi, rapine, reati con pene particolarmente severe. Perché si usa? Questo tipo di procedimento ha lo scopo di evitare che l'imputato rimanga troppo a lungo in custodia cautelare
  1. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato 2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.
  2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5 IL PROCEDIMENTO PER DECRETO (art 459-464) È premiale e deflativo dell’udienza preliminare e del dibattimento X  Casi di procedimento per decreto: - reati perseguibili d’ufficio Se il pm ritiene applicabile soltanto una pena pecuniaria anche se sostitutiva di una pena detentiva, presenta al gip una richiesta motivata di decreto penale di condanna indicando la misura della pena da applicare  esercizio dell’azione penale Criteri e condizioni della pena pecuniaria, si prevede la possibilità per l’imputato di richiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità Caso di una pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, il giudice ne determina il valore giornaliero da un range che va da 5 a 250 al giorno, tenendo conto delle condizioni dell’imputato. L’imputato può chiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità presentando il programma trattamentale  da richiedere entro 15 gg dalla notificazione Dopo l’emissione del decreto penale a pena sostitutiva di pena detentiva l’imputato può chiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità  il giudice può operare la sostituzione o respingere la richiesta.
    • Anche per casi perseguibili a querela  qualora questa sia presentata in modo valido
    • Applicabile agli illeciti imputabili alle persone giuridiche sanzionabili con la pena pecuniaria ESCLUSO per i reati di competenza del giudice di pace e nel procedimento minorile, escluso se si debba applicare una misura di sicurezza personale. Art. 459. Casi di procedimento per decreto
  3. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi , il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria , anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è

attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente. 1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva , l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto

  1. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
  2. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
  3. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
  4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale. (libertà vigilata, divieto di soggiorno in più comuni, divieto di frequentare pub…) La premialità è costituita dalla possibilità del pm di chiedere l’applicazione una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale La richiesta del pm, da presentarsi previa trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari, deve essere prodotta entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale attribuito il reato è iscritto nel registro, la decisione si baserà sull’indagini del pubblico ministero, l’attività della procura si limiterà a prendere conoscenza della notizia di reato. Il rifiuto del giudice di accogliere la richiesta pone il pubblico ministero ad agire in via ordinaria. La conseguenza sarà rappresentata dalla perdita della premialità da parte dell’imputato. Il giudice ha tre opzioni: 1- Applicare l’Art 129 (estinzione del reato, non punibilità, fatto non sussiste) 2- Non accogliere la richiesta, il giudice non ha la possibilità di modificare la pena indicata dalla pubblica accusa, restituendo con ordinanza motivata gli atti al pm 3- Emette il decreto penale di condanna