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Riassunto completo dei procedimenti speciali tratto dal libro Siracusano- Tranchina- Zappalà
Tipologia: Appunti
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Il sistema dell'amministrazione della giustizia penale, non potrebbe reggere se la maggior parte dei procedimenti non fosse definita mediante itinerari processuali diversi da quello ordinario. Il processo accusatorio infatti è un meccanismo complesso e particolarmente garantista che va adoperato solo nei casi in cui la vicenda non possa concludersi con forme semplificate. Il legislatore del 1988 infatti accanto al modello generale di stampo accusatorio, composto da indagini preliminari - udienza preliminare - dibattimento - impugnazioni ha previsto anche varie procedure alternative con funzioni di economia processuale : tendono infatti a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata. Ratio celerità di decisione, economia di procedure, maggior efficienza del sistema penale
I 5 procedimenti speciali previsti nel libro 6 del codice:
A questi la legge n.6/2014 ha aggiunto il procedimento di oblazione, il giudizio deferito a giurì d'onore (597 c.p.) e la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie.
In questi casi si verifica una deroga al diritto al dibattimento, diritto fondamentale per le parti riconosciuto implicitamente nell’art.111 c.4-5 C. dove è previso che il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova e che la legge regola i casi in cui si deroga a tale principio per consenso dell’imputato.
Il termine procedimenti non deve trarre in inganno: il legislatore lo utilizza per sottolineare la possibilità di realizzarli nel corso delle indagini preliminari, ma non si devono confondere con queste perché i riti speciali sono veri e propri processi e impongono pronunce giurisdizionali. I riti speciali realizzano l’economia processuale: O saltando l’udienza preliminare giudizio direttissimo/giudizio immediato O adottando forme di definizione anticipatagiudizio abbreviato/ procedimento per l’applicazione della pena su richiesta delle parti/ procedimento per decreto/ procedimento di oblazione/ deferimento a giurì d’onore
I procedimenti di deflazione dibattimentale (tendono a evitare la celebrazione del dibattimento)
Nei procedimenti di deflazione dibattimentale emerge la funzione deflattiva del dibattimento. Le forme alternative al giudizio dibattimentale (e cioè: giudizio abbreviato, applicazione pena su richiesta, procedimento per decreto) sono percorribili solo con la concorrente volontà di una o entrambe le parti, quindi queste devono trovare seri vantaggi nella prospettiva di rinunciare ad un dibattimento che rappresenta la più alta garanzia per le loro posizioni giuridiche (es. riduzione della pena). Giudizio abbreviato: consenso di una sola parte Applicazione della pena su richiesta: consenso di entrambe le parti Procedimento per decreto: consenso implicito (mancata opposizione)
Inoltre la diversità più rilevante di questi procedimenti rispetto a quello ordinario sta nel fatto che in questi procedimenti il materiale probatorio raccolto nella fase delle indagini viene utilizzato ai fini decisori, questo poiché tali procedimenti nascono da un negozio che è una scelta consapevole del procedimento alternativo.
I procedimenti di anticipazione del dibattimento (condurre rapidamente al dibattimento)
Giudizio direttissimo e giudizio immediato vogliono condurre l’imputato rapidamente al dibattimento senza passare per l’udienza preliminare. Si elimina quindi un tipico momento di garanzia, quello diretto a verificare la necessità del rinvio a giudizio. La funzione dell'udienza preliminare è quella di consentire al gip di filtrare le imputazioni formulate dal PM. Nel giudizio direttissimo la scelta di instaurare il dibattimento spetta solo a PM. I presupposti per adire tale rito sono: arresto in flagranza e confessione. Nel giudizio immediato occorre concorde volontà del gip a cui il PM si rivolge per il rinvio a giudizio. La richiesta può provenire anche dallo stesso imputato. Presupposti per adire tale rito sono: evidenza della prova.
La possibilità che nell’ambito del giudizio direttissimo e del giudizio immediato si inseriscano e prevalgano meccanismi di trasformazione dei riti in itinere in giudizio abbreviato o in applicazione della pena su richiesta fa emergere con chiarezza l’orientamento di favore del legislatore verso le forme deflattive del dibattimento.
I RITI SPECIALI DI DEFLAZIONE DEL DIBATTIMENTO
Il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato è un procedimento che va definito come una decisione sul merito anticipata in sede di udienza preliminare. Anche se esso delinea prospettive premiali, essendo prevista la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna, il codice lo prefigura come un vero e proprio giudizio di merito anticipato che può pervenire agli stessi esiti di quello dibattimentale: proscioglimento o condanna.
L’instaurazione del giudizio abbreviato avviene su esclusiva iniziativa dell’imputato. La richiesta riguarda soltanto l’abbreviazione del procedimento, senza alcun condizionamento del merito. Ciononostante, l’eventualità di una condanna a pena diminuita di un terzo determina “ una commistione tra decisioni processuali e trattamento sanzionatorio ” inusuale nel nostro sistema e gravida di problemi di costituzionalità: si pensi al contrasto con le esigenze di legalità e di proporzionalità della pena. Una decisione di condanna presuppone naturalmente l’accertamento della responsabilità dell’imputato secondo gli ordinati canoni di giudizio dibattimentale. Prima della riforma introdotta dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479, l’unica diversità, rispetto a questo, era costituita dal materiale probatorio utilizzato dal giudice: gli atti d’indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Fino a che questi atti restavano pressoché gli unici elementi di conoscenza del giudice e non si realizzava compiutamente la prospettiva delle investigazioni di parte ex art. 38 n. att. c.p.p., la decisione assolutoria nel giudizio abbreviato non poteva costituire certamente un provvedimento conclusivo usuale. Anche se poi qualche risultato diverso poteva ragionevolmente attendersi dalla facoltà concessa al difensore, dal nuovo comma 2-bis di tale articolo, di presentare direttamente al giudice “elementi che egli reputi rilevanti ai fini della decisione da adottare”. Adesso, con la 1. 7
La richiesta deve essere avanzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per atto scritto fino a che non siano formulate le conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p.
La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare, oltre a precludere ogni questione sulla competenza per territorio del giudice, determina la sanatoria delle nullità relative.
Èda ricordare che l’imputato ha la facolt à, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, di richiedere il giudizio abbreviato allo stesso giudice del dibattimento; facoltà riconosciuta non solo se la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale (Corte cost. sent. 18 dicembre 2009 n. 333), ma anche se riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’azione (Corte cost. sent. 26 ottobre 2012 n. 237).
Nel sistema originario il parametro della definibilità allo stato degli atti era la condizione richiesta per procedere al giudizio abbreviato. La valutazione spettava al giudice per le indagini preliminari a cui era indirizzata la richiesta col relativo consenso. Al fine di poter utilizzare tutte le informazioni acquisibili nell’ambito dell’udienza (per es., quelle di cui all’art. 422 c.p.p.) era previsto che la richiesta potesse essere presentata anche dopo l’assunzione delle sommarie informazioni e prima della formulazione delle conclusioni. Secondo il vecchio art. 440 comma 1 c.p.p., il giudice disponeva il giudizio abbreviato soltanto se riteneva che il processo potesse essere definito allo stato degli atti. La preclusione che da essa derivava all’acquisizione di ulteriori elementi probatori una volta disposto il giudizio era stata lungamente dibattuta in sede di lavori preparatori. Era prevalsa la linea che considerava il giudizio abbreviato, un giudizio a “bocce ferme”, che imponeva al giudice d’introdurlo soltanto quando gli atti compiuti fino a quel momento ne consentivano la definizione, data l’impossibilità di ricorrere ad integrazioni probatorie. Il legislatore del 1999, con la legge n. 479, ha eliminato alla radice la questione, sottraendo, come abbiamo visto, al giudice ogni valutazione discrezionale sull’ammissione del rito allorché l’imputato presenti una richiesta semplice e non condizionata ad un’integrazione probatoria, di giudizio abbreviato. Se invece l’imputato subordini appunto a tale condizione la richiesta, al giudice spetta un potere discrezionale di valutare la presenza dei due requisiti previsti dall’art. 438 comma 5 c.p.p.: che l’integrazione risulti necessaria ai fini della decisione. che essa sia compatibile con le esigenze di economia processuale del rito richiesto.
Se non ritiene sussistenti i due requisiti, egli rigetta la richiesta; il procedimento avanza verso il dibattimento e diventa inapplicabile la diminuzione di pena di un terzo che la legge associa alla celebrazione del giudizio abbreviato. Se l’esito della verifica è invece positivo, il giudice dispone che si proceda con il rito abbreviato, restando vincolato all’assunzione delle prove richieste dall’imputato e delle prove contrarie eventualmente proposte dal pubblico ministero, secondo sempre i criteri generali stabiliti dagli artt. 187 e segg. c.p.p.
Il procedimento decisorio
A norma dell’art. 438 comma 4 c.p.p., il giudice dispone il giudizio abbreviato con ordinanza , non soggetta a gravame. Una volta che il giudice abbia disposto il rito abbreviato sulla base della richiesta incondizionata di cui al comma 1 dell’art. 438 c.p.p. non sono consentite ulteriori acquisizioni probatorie, dovendo la decisione essere emessa “allo stato degli atti”, salvo il potere concesso al giudice dal quinto comma dell’art. 441 c.p.p.
Quindi l’ambito del materiale di conoscenza già acquisito varia a seconda che l’instaurazione del rito avvenga prima o dopo le attività d’integrazione probatoria ammesse dall’art. 422 c.p.p: nel primo caso esso è costituito esclusivamente dagli atti raccolti nel fascicolo del pubblico ministero e dagli eventuali documenti prodotti in sede di udienza; nel secondo caso include tutte le integrazioni raccolte a norma dell’art. 422 c.p.p.
Il giudizio si svolge seguendo le disposizioni previste per l’udienza preliminare. L’esclusione della possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione a norma dell’art. 423 c.p.p. è stabilita appunto per rispettare il canone della cristallizzazione delle posizioni sulle quali si è espressa la volontà negoziale dell’imputato.
Le preclusioni naturalmente cadono sia nel caso di giudizio abbreviato disposto su richiesta di integrazione probatoria (art. 438 comma 5 c.p.p.) sia nell’ipotesi che tale integrazione abbia luogo su disposizione del giudice che ha ritenuto di non poter decidere comunque allo stato degli atti (art. 441 comma 5 c.p.p.). In tali casi, all’assunzione delle prove si provvede appunto a norma dell’art. 422 commi 2, 3 e 4 (art. 441 comma 6 c.p.p.). E le probabilità che, in seguito all’attività integrativa delle prove, si pervenga a una modificazione dell’imputazione, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 423 c.p.p., sono davvero molto alte. L’art. 441- bis, infatti, prevede che se il pubblico ministero procede a tali nuove contestazioni l’imputato può chiedere, nelle forme prescritte dall’art. 438 comma 3 c.p.p., che il procedimento prosegua nelle vie ordinarie. Al fine di consentire la suddetta scelta o l’integrazione dell’attività difensiva è stabilito che il giudice procedente, su istanza dell’imputato o del difensore, assegni un termine non superiore a 10 giorni, sospendendo per la durata di tale termine il giudizio. Di qui consegue l’apertura di un duplice itinerario: Se l’imputato chiede la prosecuzione nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza del giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua continuazione Se egli invece sceglie di proseguire con il rito abbreviato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle nuove contestazioni, anche oltre i limiti di cui al comma 5 dell’art. 438 c.p.p.
Nel primo caso, inoltre, è previsto: a) che le attività integrative congiunte a norma degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. abbiano la stessa efficacia di quelle contemplate dall’art. 422 c.p.p., b) che non sia più consentito riproporre una richiesta di rito abbreviato, c) che decorrano nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nel secondo caso è esplicitamente prospettata la possibilità che si riapra la dialettica probatoria, concedendo al pubblico ministero il potere di chiedere l’ammissione della prova contraria a quella richiesta dall’imputato in seguito alle nuove contestazioni (art. 441- bis comma 5 c.p.p.).
La parte civile può non accettare il rito abbreviato ed evitare così gli effetti sospensivi di cui all’art. 75 comma 3 c.p.p. e le eventuali conseguenze dannose derivanti dalla decisione, ma non ha il potere di opporsi e d’impugnare il provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato. Equivale, comunque, ad accettazione del rito la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato (art. 441 comma 2 c.p.p.).
Il procedimento si svolge in camera di consiglio. Nell’interesse esclusivo degli imputati è stabilito però che se essi ne fanno richiesta il giudice dispone che il giudizio medesimo si svolga in udienza pubblica (art. 441 comma 3 c.p.p.).
Il giudizio abbreviato atipico
A forme di svolgimento particolare fa riferimento l’atipicità del giudizio abbreviato che s’innesta su un altro procedimento alternativo: giudizio immediato, giudizio direttissimo e procedimento per decreto penale. L’avvio è dato sempre dalla manifestazione di volontà dell’imputato: a norma dell’art. 458 c.p.p., infatti, egli può richiedere il giudizio abbreviato entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari l’atto di richiesta con la prova della sua notificazione al pubblico ministero. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa l’udienza per lo svolgimento del giudizio abbreviato, dandone avviso almeno 5 giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Le forme del rito sono quelle tipiche del giudizio abbreviato secondo le disposizioni previste dagli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441- bis, 442 e 443 c.p.p. Nel caso che, a norma del comma 4 dell’art. 441- bis , l’imputato chieda che si proceda nelle forme ordinarie, il giudice stabilisce la data dell’udienza per il giudizio immediato. Il giudizio abbreviato atipico non può essere innestato nel giudizio immediato richiesto dall’imputato ai sensi dell’art. 419 comma 5 c.p.p., stante che lo stesso imputato nel momento in cui ha richiesto il giudizio immediato ben avrebbe potuto chiedere quello abbreviato. La stessa trasformazione del rito può riguardare il giudizio direttissimo. Se l’imputato lo richiede, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone il giudizio abbreviato (art. 452 comma 2 c.p.p.). Il processo in questo caso continua a svolgersi davanti al giudice della fase dibattimentale, ma si osservano le forme previste per l’udienza preliminare dagli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441- bis, 442 e 443 c.p.p. Nel caso che, in seguito alle nuove contestazioni del pubblico ministero, l’imputato chieda che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 441- bis comma 4 c.p.p., il giudice revoca l’ordinanza che dispone il rito abbreviato e fissa l’udienza per il giudizio direttissimo. Un’altra ipotesi di conversione del rito si può verificare in sede di opposizione al decreto di condanna (art. 461 comma 3 c.p.p.). Se con l’atto di opposizione l’imputato ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto la data dell’udienza e ne dà avviso, almeno cinque giorni prima, al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano gli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441- bis, 442 , 443 c.p.p. Nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione non è invece consentito di chiedere il giudizio abbreviato. Nel caso che sia stato disposto il giudizio abbreviato e il pubblico ministero proceda alle nuove contestazioni a norma dell’art. 441- bis c.p.p., il giudice, se l’imputato lo richiede ai sensi del comma 4, revoca l’ordinanza con la quale era stato disposto il rito abbreviato e fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti
Il tipico modello di giustizia negoziata è rappresentato dall’istituto dell’ applicazione della pena su richiesta delle parti , previsto dagli artt. 444-448 c.p.p. e denominato correntemente e significativamente “patteggiamento”. Anche se l’istituto presenta parecchi punti di somiglianza con il giudizio abbreviato, se ne distingue perché la volontà negoziale si indirizza prevalentemente sulla quantità della pena (e quindi sul merito) e non sulla semplice contrazione del rito. La diversità di struttura dei due procedimenti ha indotto la Corte di cassazione ad escludere la convertibilità dell’uno nell’altro e ad affermare la loro alternatività (Cass. 25 marzo 2010). L’antesignano del procedimento per l’applicazione di pena su richiesta delle parti è ravvisabile nel “patteggiamento” introdotto dagli artt. 77 e segg. della l. 24 novembre 1981 n. 689; ma mentre questo si risolveva nel beneficio, concesso dal giudice, di applicazione di una sanzione sostitutiva
(sanzione pecuniaria o libertà controllata), quello configurato dal codice rappresenta un particolare procedimento semplificato di generale applicabilità sulla base dell’accordo delle parti, che sfocia nella pronuncia di una sentenza equiparata a quella di condanna (art. 445 comma 1- bis c.p.p.). A seguito dell’entrata in vigore della l. 12 giugno 2003 n.134, l’istituto del patteggiamento ha visto ampliati i limiti di applicabilità fino a cinque anni di pena detentiva. L’art. 444 comma 1 c.p.p., come sostituito dalla citata legge, infatti, stabilisce che l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. La disposizione che consente il patteggiamento fino a 5 anni di pena detentiva non si applica ai procedimenti per taluni delitti di criminalità organizzata e di natura sessuale. Non si applica, altresì, ai procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 444 comma 1- bis c.p.p.). La parte deve indicare in modo preciso la specie e la misura della pena richiesta, che non può mai, evidentemente, scendere al di sotto del limite legale di quindici giorni fissato dall’art. 23 comma 1. c.p. Nell’ambito di una richiesta di pena detentiva fino a due anni, la parte può anche subordinare l’efficacia della richiesta stessa alla concessione della sospensione condizionale della pena; in tal caso al giudice non resta che l’alternativa: concedere la sospensione o rifiutare il patteggiamento ritenendo inammissibile la condizione.
L’iniziativa di patteggiamento può essere presa sia dall’imputato sia dal pubblico ministero, per la evidente ragione che entrambi risultano legittimati a compiere scelte di semplificazione del rito. L’imputato deve esprimere la propria volontà personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Nessun potere autonomo spetta al difensore: né nel senso di proporre il patteggiamento, né nel senso di opporsi all’accordo raggiunto tra le parti. La richiesta può muovere dalla persona sottoposta alle indagini anche prima che sia stata esercitata l’azione penale. In tale ipotesi, la manifestazione del consenso da parte del pubblico ministero implica la chiusura delle indagini e la formulazione dell’imputazione. Per sollecitare l’espressione della volontà negoziale nel corso delle indagini preliminari è concessa a ciascuna parte una facoltà di interpello. A seguito della richiesta presentata da una parte, infatti, è previsto che il giudice fissi un termine all’altra per la manifestazione del consenso o del dissenso. Durante la pendenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e, quindi, se interviene il consenso si procede all’applicazione della pena (art. 447 comma 3 c.p.p.).
Il termine ultimo previsto dal comma 1 dell’art. 446 c.p.p. per la formulazione della richiesta è quello della presentazione delle conclusioni in sede di udienza preliminare a norma degli artt. 421 comma 3 e 422 comma 3 c.p.p. Nel giudizio direttissimo il termine è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel giudizio immediato il termine è quello previsto dall’art. 458 comma 1 c.p.p. Prima di tali termini è possibile avanzare la richiesta in qualsiasi momento della fase delle indagini preliminari. Se la richiesta e il consenso vengono presentati nel corso delle indagini, il giudice fissa un’apposita udienza per la decisione ed assegna un termine al richiedente per la notifica all’altra parte. Se è invece una sola parte a presentare la richiesta, il giudice fissa un termine all’altra per la manifestazione di volontà. La richiesta e il consenso sono espressi oralmente durante l’udienza preliminare o dibattimentale, altrimenti sono formulati con atto scritto.
il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previste dalla legge come reato, che il reato è estinto o che manca una con dizione di procedibilità. Se l’accertamento dà esito positivo, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento; se invece l’esito è negativo, egli deve procedere ad una ulteriore verifica: controllare l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze del reato, nonché del giudizio di comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. Il giudice deve altresì valutare la congruit à della pena indicata.
La verifica del giudice, dunque, non deve limitarsi soltanto al riscontro della correttezza della cornice giuridica del fatto; non ha carattere esclusivamente notarile , ma deve spingersi a valutare la congruità della pena secondo i parametri offerti dall’art. 133 c.p., in relazione alle esigenze rieducative di cui al comma 3 dell’art. 27 Cost. Il giudice può quindi legittimamente rifiutare la richiesta di patteggiamento per l’incongruit à della pena; non ha però il potere di modificarla, anche se nulla impedisce che possa invitare le parti a formulare una nuova richiesta. Il giudice rimane, dunque, il “garante della pena giusta”; della pena, cioè, che nel caso concreto rappresenti l’equilibrio tra la minore severità risultante dalla sua riduzione e la maggior efficacia conseguente all’aumento di certezza e di prontezza della punizione, tenendo conto che l’equità della pena si misura anche attraverso la sua tempestività. Il controllo del giudice, evidentemente, resta di fatto circoscritto al capo d’imputazione e non deve arrivare ad accertare la concreta sussistenza del reato, né ad affermare la responsabilità dell’imputato.
Con la richiesta di pena patteggiata, infatti, l’imputato rinuncia alla facoltà di contestare l’accusa, “non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova. L’esito positivo del controllo che il giudice ha effettuato sulla richiesta di pena patteggiata sfocia in una sentenza che applica la pena indicata nella stessa richiesta e che l’art. 445 comma 1 -bis c.p.p. equipara a una pronuncia di condanna. Pur trattandosi di una sentenza patteggiata non è ovviamente eludibile l’obbligo della motivazione, previsto dagli artt. 125 e 546 c.p.p., anche se esso resta limitato alla enunciazione delle ragioni che hanno guidato l’esercizio dei poteri giudiziali residuati in seguito all’intervenuto accordo. Se nel processo vi è stata costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda, ma condanna l’imputato al pagamento delle spese sostenute da tale parte, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione. L’eventuale giudizio che fosse poi attivato in sede civile, però, non resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione. La sentenza che applica la pena su richiesta, anche quando sia pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, salvo quanto disposto dall’art. 653 c.p.p. in ordine all’efficacia del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare (art. 445 comma 1 -bis c.p.p.). Soltanto quando la sentenza è pronunciata in sede d’impugnazione il giudice decide anche sull’azione civile (art. 448 comma 3 c.p.p.).
benefici ed effetti Con l’accoglimento della richiesta di applicazione della pena, l’imputato ha il diritto di godere del premio incentivo della riduzione della pena “ fino ad un terzo ”, secondo quanto dispone l’art 444 c.p.p. La locuzione normativa pena diminuita fino a un terzo va intesa soltanto nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo e non nel senso che possa giungersi ad una riduzione sino a due terzi della pena (Cass., sez. un., 24 marzo 1990, Borzaghini). La riduzione premiale non riguarda le sanzioni sostitutive, ma una pena determinata.
L’art. 445 comma 1 c.p.p. prevede, soltanto per la pena patteggiata che non superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, i benefici dell’esclusione della condanna alle spese del procedimento e dell’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi
previsti dall’art. 240 c.p. E a proposito di pene accessorie, una notazione particolare s’impone. L’art. 609-nonies c.p., come modificato dall’art. 8 l. n. 38 del 2006, dispone che le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna ivi contemplati si applicano non solo alla sentenza emessa nel giudizio ordinario, ma pure a quella pronunciata nel rito patteggiato per uno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quin-quies e 609-octies c.p. D’altronde, per gli stessi delitti la medesima legge n. 38 del 2006, all’art. 11, ampliando la previsione del comma 1 -bis dell’art. 444 c.p.p., vieta il patteggiamento con pena superiore ai due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Evidente appare il difetto di coordinamento con l’art. 445 comma 1 c.p.p., che, come appena detto, esclude l’applicazione delle pene accessorie quando la pena patteggiata non superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Delle due l’una: o si ritiene che la prescrizione contenuta nell’art. 609-nonies c.p. prevale sul divieto posto dall’art. 445 comma 1 c.p.p. e che, quindi le pene accessorie e gli altri effetti penali contemplati dal succitato ari. 609-nonies c.p. si applicano anche nel caso di una pena inferiore ai due anni, oppure si sostiene che quella stabilita in tale articolo sia una norma inutìliter data e che, quindi, le pene accessorie e gli altri effetti penali di cui all’art. 609- nonies c.p. non si possano mai applicare nel caso di pena patteggiata. La soluzione, a nostro avviso, non può che andare nel primo senso dell’alternativa in considerazione del significato di speciale deroga che riveste la norma posteriore.
Se entro il termine di cinque anni, quando si tratti di delitto, ovvero di due anni, se si tratti di contravvenzione, l’imputato non commette alcun reato della stessa indole, quello per il quale il giudice ha applicato la pena richiesta si estingue, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. In conseguenza, si estingue pure ogni effetto penale e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva non si realizza alcun impedimento alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445 comma 2 c.p.p.). La sentenza che applica la pena patteggiata non è generalmente appellabile; perché? Perché significherebbe assicurare rimedi ad una sentenza che corrisponde esattamente all’interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento. Può essere appellata soltanto dal pubblico ministero quando abbia espresso dissenso sulla sanzione richiesta dall’imputato. Contro di essa, sia le parti che il pm sono legittimate a proporre ricorso per cassazione. (es.erronea qualificazione giuridica del fatto/ illegalità della pena)
Il procedimento per decreto
Nel caso in cui il pubblico ministero ritenga che si debba applicare una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, per reati perseguibili d’ufficio o a querela se questa è stata presentata e se il querelante “non ha nella stessa dichiarato di opporvisi” (art. 459 comma 1 c.p.p.), può richiedere al giudice per le indagini preliminari l’emissione di un decreto penale di condanna. La richiesta corredata dai motivi, che non va preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 -bis c.p.p. (Corte cost., ord. n. 32 del 2003), deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona indagata è iscritto nel registro delle notizie di reato e deve indicare la misura della pena. Il termine di sei mesi risulta essere ordinatorio e quindi il suo mancato rispetto non può produrre alcun vizio del decreto di condanna che venga eventualmente emesso. Il pubblico ministero ha facoltà di chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale. La consistenza dell’incentivo premiale è conseguente alla maggiore semplificazione del rito per decreto rispetto agli altri procedimenti speciali ed ha la funzione d’indurre l’imputato ad accettare la condanna ad una pena notevolmente ridotta. Se il giudice ritiene di non dover accogliere la richiesta , perché, ad esempio, proposta al di là del termine dei sei mesi ovvero perché è necessario applicare una misura di sicurezza personale (art.
una presentazione in forma orale o con atto scritto secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 581 e segg. c.p.p. Legittimati a proporre l’opposizione sono: l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Legittimato è pure il difensore senza che sia necessario un mandato specifico, bastando l’ordinaria nomina. Il difetto di legittimazione, come anche l’opposizione presentata fuori termine, comporta l’inammissibilità. Avverso l’ordinanza d’inammissibilità è consentito il ricorso per cassazione. Essendo l’opposizione un ordinario mezzo d’impugnazione, in mancanza di specifiche disposizioni in proposito, si applicano le regole generali sulle impugnazioni previste negli artt. 568 e segg. c.p.p.
L’opposizione proposta soltanto da alcuni coimputati sospende l’esecuzione del decreto penale di condanna anche nei confronti degli altri, fino a quando il conseguente giudizio non venga definito con pronuncia irrevocabile. La ragione appare ben evidente non appena si rifletta sul comma 5 dell’art. 464 c.p.p. che prevede la revoca del provvedimento impugnato, anche nei confronti di tutti gli altri coimputati, nel caso in cui venga emessa una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione.
Con la dichiarazione di opposizione è possibile chiedere il giudizio immediato, il rito abbreviato o l’applicazione della pena patteggiata o la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nella prima ipotesi il giudice emette il decreto previsto dall’art. 456 commi 1, 3 e 5 c.p.p. Nella seconda ipotesi fissa con decreto l’udienza, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa, e il procedimento si svolge con le forme degli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441- bis , 442 e 443 c.p.p. Nel caso di cui all’art. 441- bis comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con la quale era stato disposto il rito abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. Qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un’integrazione probatoria, l’imputato può rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado Nella terza ipotesi stabilisce con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso. Se nel termine indicato il pubblico ministero non esprime il consenso, il giudice dispone il giudizio immediato.
Contestualmente all’opposizione può essere presentata una domanda di oblazione. Il giudice provvede su questa domanda prima di prendere qualsiasi determinazione in ordine ai vari provvedimenti di cui al comma 1 dell’art. 464 c.p.p. Nel caso che venga respinta la domanda di oblazione, bisogna procedere al giudizio, non essendo automatica l’inammissibilità dell’opposizione.
Nel giudizio conseguente all’opposizione viene revocato il decreto penale di condanna e non trova applicazione il principio del divieto della reformatio in peius. In esito a tale giudizio, infatti, il giudice può irrogare una pena anche diversa o pi ù grave di quella fissata nel decreto di condanna e può revocare i benefici gi à concessi (art. 464 comma 4 c.p.p.).
Il giudizio direttissimo
Insieme a quello immediato, il giudizio direttissimo, si caratterizza per l’accelerazione dell’iter, mediante l’anticipata celebrazione del dibattimento, e la mancanza quindi della fase dell’udienza preliminare. Gli istituti erano già noti sotto il codice del 1930 ed in particolare il giudizio direttissimo aveva avuto, negli ultimi anni di vigenza di quel codice, un’ampia fortuna applicativa, essendo stato adottato da interventi legislativi ispirati da scopi di rapidità ed esemplarità. L’impiego diffuso che se n’era avuto non si può dire, però, che andasse a vantaggio delle garanzie dei diritti individuali: si registravano, infatti, poteri discrezionali concessi al pubblico ministero, in- determinatezza delle fattispecie giustificative del rito e soprattutto condizionamento delle strutture processuali e ordinamentali di natura prevalentemente inquisitoria in cui il rito stesso era chiamato a funzionare.
Con il nuovo codice il legislatore ha messo ordine nella materia, prescrivendo, anzitutto, che l’unico modello di giudizio direttissimo è quello disciplinato dagli artt. 449 e 558 c.p.p., e abrogando tutte le leggi e i decreti che lo prevedevano in “casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice” (art. 233 n. att. c.p.p.). Tuttavia, anche se la Corte costituzionale aveva eliminato (dichiarandone la illegittimità con la sentenza n. 68 del 1991) una norma di salvezza che concedeva al pubblico ministero la facoltà d’instaurare tale giudizio al di fuori delle ipotesi del codice “per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa” (art. 233 comma 2 n. att. c.p.p.), il legislatore ha, successivamente, introdotto figure particolari di giudizio direttissimo con il di 8 giugno 1992 n. 306 conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, con il d.l. 26 aprile 1993 n. 122 conv. in 1. 25 giugno 1993 n. 205, per le misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
La disciplina del rito direttissimo ha formato oggetto di una riforma, introdotta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008 n. 125, che ne ha modificato la struttura, al fine di incentivare il pubblico ministero a farne richiesta. La ratio di questo istituto è l’ economia e celerità processuale, in tutti quei casi in cui ricorrono situazioni di evidenza probatoria, quali l’arresto in flagranza di reato e la confessione Allo stato attuale sono, pertanto, individuabili diverse ipotesi:
Il presidente, poi, informa l’imputato: Che ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione di una pena patteggiata Che può, altresì, chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa.
Nel giudizio davanti all’organo monocratico, il termine è fino a cinque giorni e non è previsto l’avviso per esercitare tale facoltà. Non dà, peraltro, luogo a nullità la mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo richiesto dopo che l’imputato ha optato per uno dei riti alternativi, giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta. Ulteriori particolarità concernono l’epilogo atipico della trasformazione del rito nella duplice ipotesi: Di restituzione degli atti al pubblico ministero perché il giudizio direttissimo è stato promosso fuori dei casi previsti ovvero l’arresto non è stato convalidato. Di prosecuzione del giudizio con le forme del rito abbreviato perché l’imputato, prima che sia dichiarato, aperto il dibattimento, ha richiesto il giudizio abbreviato. In tal caso si applicano le disposizioni degli artt. 438 commi 3 e 5, 441, 441- bis , 442 e 443.
Per quanto riguarda, poi, i poteri del giudice del giudizio abbreviato in seguito alle nuove contestazioni formulate dal pubblico ministero, l’ultima parte del comma 2 dell’art. 452 stabilisce che “nel caso di cui all’articolo 441- bis , comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato fissa l’udienza per il giudizio direttissimo”. È opportuno, infine, sottolineare che il giudizio abbreviato e la richiesta di applicazione della pena sono istituti alternativi, per cui l’applicazione dell’uno esclude l’applicazione dell’altro, senza alcuna possibilità che l’imputato cumuli le riduzioni di pena ad essi collegate.
Il giudizio immediato
Anche il giudizio immediato, come quello direttissimo, è un procedimento a forte caratterizzazione accusatoria in quanto valorizza al massimo la fase dibattimentale, saltando l’udienza preliminare, ma non la fase delle indagini che anzi si presume abbia raggiunto un consistente livello di sviluppo. Soltanto la previsione di uno svolgimento ordinario della fase investigativa giustifica, infatti, l’attribuzione di un potere di valutazione, anche se sommario, al giudice per le indagini preliminari in ordine all’ammissibilità della richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero. L’intervento dell’organo giurisdizionale assume “un ruolo di garanzia perché il dibattimento può di per sé determinare conseguenze negative per l’imputato e suppone una valutazione degli elementi per rinviare a giudizio”.
La presenza del giudice, dunque, rappresenta un elemento fondamentale di diversità tra giudizio immediato e direttissimo. Un’altra differenza è data dall’assegnare al pm un termine piu ampio ( giorni) per le indagini preliminari nel giudizio immediato.
Dalla disciplina dettata dal codice negli artt. 453 e segg. emerge una significativa distinzione nella fisionomia del giudizio in esame a seconda che l’iniziativa parta dal pubblico ministero o dall’imputato. Quando è il pubblico ministero a chiedere il giudizio immediato, il giudice lo dispone in presenza di alcuni requisiti: Il primo requisito è la “ evidenza della prova ” raggiunta nel corso delle indagini. Si tratta, ovviamente, di una valutazione basata non tanto su vere e proprie prove (di difficile reperimento in tale stadio del procedimento, tranne che mediante l’incidente probatorio) quanto su elementi di conoscenza che aspettano ancora la verifica dibattimentale per poter assumere qualche significato ai fini dell’affermazione di responsabilità. Si guarda più al
risultato che è possibile intravedere dagli atti raccolti che non alla consistenza della piattaforma probatoria costruita. Il secondo requisito è rappresentato dalla necessità della contestazione dei fatti alla persona sottoposta alle indagini : o in sede d’interrogatorio oppure mediante l’invito a presentarsi formulato a norma dell’art. 375 comma 3, nel caso in cui la persona non sia comparsa, e sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento e non si trovi in stato d’irreperibilità. la richiesta di giudizio immediato dev’essere presentata entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335. Da notare che la decorrenza del termine non è fissata dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro, bensì dalla data di iscrizione della semplice notizia, che evidentemente potrebbe essere ben diversa da quella in cui venga registrato pure il nome della persona.
Mentre per la mancanza del requisito dell’interrogatorio non c’è dubbio che si configura una nullità di carattere intermedio a norma degli artt. 178 lett. c e 180, in teoria per il rispetto del termine di novanta giorni, vista la natura meramente ordinatoria di tale termine, alla sua violazione non conseguirebbe alcuna invalidità. Ma l’orientamento più rispondente all’esigenza di garantire il diritto dell’imputato all’ordinario filtro dell’udienza preliminare ravvisa la nullità del decreto emesso su una richiesta presentata tardivamente.
Il giudizio immediato, inoltre, secondo l’art. 453 comma 3 può essere instaurato su iniziativa dell’imputato quando, almeno tre giorni prima della data fissata per l’udienza preliminare, rinuncia alla garanzia del controllo sull’azione penale nell’udienza stessa e richiede il giudizio immediato, con dichiarazione presentata in cancelleria personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Di fronte a tale richiesta il giudice per le indagini preliminari deve obbligatoriamente emettere il decreto di citazione a giudizio senza poter esercitare alcun potere discrezionale.
Il giudizio immediato “custodiale”
La disciplina relativa al giudizio immediato si è arricchita di una ulteriore ipotesi in seguito all’emanazione della l. 24 luglio 2008 n. 125, che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 453 c.p.p., ponendo l’obbligo per il pubblico ministero - salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini - di chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare per il reato per cui si procede. Tale ipotesi si pone in termini di autonomia rispetto a quella contemplata dall’art. 453 comma 1; per cui non è necessario che sussista il requisito dell’evidenza probatoria.
La richiesta va formulata, anche fuori dal termine previsto dall’art. 454 comma 1, entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, e comunque dopo che il procedimento di riesame sia stato definito o dopo che siano scaduti i termini per la proposizione della richiesta. In questi casi il legislatore ha considerato superfluo il controllo sulla fondatezza dell’accusa che si svolge nell’udienza preliminare perché assorbito dalla valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi compiuta dal giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura custodiale; valutazione confermata in sede di riesame o non contestata dall’indagato presentando impugnazione. Di conseguenza, è illegittima, e quindi deve essere rigettata, la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare, avanzata prima, che il procedimento di riesame in ordine alla misura cautelare sia divenuto definitivo. Non è, invece, abnorme, e dunque ricorribile in cassazione, il decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito del decorso del termine di centottanta giorni dall’esecuzione della misura nei confronti dell’imputato. Questo termine ha natura ordinatoria.
Entro quindici giorni dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato, l’imputato, a pena di decadenza, ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, dandone comunicazione al pubblico ministero e depositando la prova di tale comunicazione. La possibilità di chiedere il giudizio abbreviato, nell’ambito del giudizio immediato disposto su richiesta del pubblico ministero, non può essere, infatti, sottratta all’imputato che, senza sua colpa, si vede privato dell’udienza preliminare e quindi della sede nella quale esercitare in via ordinaria il diritto al rito abbreviato e alla conseguente riduzione della pena. Questa richiesta preclude all’imputato di eccepire ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
La prospettiva, invece, cambia nel caso che il giudizio immediato sia disposto su richiesta dell’imputato. La perdita della facoltà di chiedere il rito abbreviato (art. 458 comma 3) gli è in tale ipotesi addebitabile come effetto di una scelta difensiva volontariamente assunta.
A fronte della richiesta dell’imputato di procedere con giudizio abbreviato il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio, dandone avviso almeno 5 giorni prima al pm, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato il giudice, revocata con l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.
Quando l’imputato chiede l’applicazione della pena a norma dell’art.444 la competenza a decidere spetta al gip che ha la disponibilità del fascicolo processuale: non si verifica in questo caso una regressione del procedimento ad una fase antecedente ma una ultrattività delle funzioni del gip.
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Quest’istituto, inizialmente previsto per imputati minorenni, è introdotto nel nostro ordinamento anche per gli imputati maggiorenni con la legge n.67/2014. È un istituto che prevede che nelle ipotesi:
l’imputato può chiedere che per un tempo stabilito si effettui una verifica funzionale ad accertare la reale necessità di punire.
o Non più di 2 anni per i reati per i quali è prevista anche la pena detentiva o Non più di 1 anno per i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria
La richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli art.421-422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo o nel procedimento di citazione diretta a giudizio.
Quest’istituto ha una natura ibrida, in bilico tra una dimensione sostanziale e un’innegabile connotazione processuale: in una dimensione sostanziale perché da luogo all’estinzione del reato e in una dimensione processuale perché consiste in un nuovo procedimento speciale nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
La messa alla prova configura per l’imputato la possibilità di intraprendere un percorso di reinserimento alternativo, di risocializzazione con logiche riparative, sia a beneficio della collettività sia a beneficio della vittima, cui far conseguire in caso di esito positivo l’estinzione del reato. La misura non può essere concessa pi ù di una volta. E’ subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità non retribuito, che tenga conto della professionalità e attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso Stato, Regioni, Comuni, aziende sanitarie, enti di organizzazione e volontariato, senza pregiudicare le esigenze di studio, lavoro e famiglia e salute dell’imputato e per non più di otto ore al giorno.
Durante il periodo di sospensione del procedimento, il corso della prescrizione del reato è sospeso. La sospensione del procedimento con mesa alla prova è revocata, per grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o rifiuto della prestazione del lavoro, oppure per la commissione nel periodo di prova di nuovo delitto non colposo della stessa indole.
Schema operativo dell’istituto è quello della probation processuale, che comporta l’apertura nel processo di una parentesi risocializzante, affidata agli uffici dell’esecuzione penale esterna. Raggiunto il termine stabilito dal giudice procedente questi ha solo il compito di valutarne l’esito, se è positivo ne sancisce il successo con sentenza proscioglitiva, oppure in caso contrario riavvia l’iter giudiziario. Si tratta di una sospensione del processo e non del procedimento. La volontà dell’imputato deve essere espressa personalmente o per messo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art.583 c.3.
Nonostante l’accertamento di responsabilità non venga contemplato come verifica prodromica per l’accesso alla misura, dovrebbe essere valutato come requisito implicito della stessa. La corte costituzionale è intervenuta stabilendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere assimilata all’applicazione della pena su richiesta delle parti perché entrambi i riti speciali si basano sulla volontà dell’imputato che, non contestando l’accusa, in un caso si sottopone al trattamento, nell’altro accetta la pena.
La messa alla prova è mirata all’estinzione del reato senza processo ed è dunque funzionale ad una semplificazione e abbreviazione del procedimento innescato dall’esercizio dell’azione penale.
Estinzione del reato per condotte riparatorie
L’art.1 della l.103/2017 ha introdotto attraverso l’art.162 ter cp una nuova causa generale di estinzione del reato: il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato ove possibile le conseguenze dannose o pericolose generate dall’illecito. Questa causa di estinzione del reato opera per tutte le fattispecie procedibili a querela soggetta a remissione, con l’unica eccezione dell’art.612 bis cp. Questa causa estintiva del reato si muove nella direzione degli istituti deflattivi. L’estinzione del reato è dichiarata dal giudice all’esito positivo delle condotte riparatorie: l’imputato che dimostra di non aver potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine non superiore a 6 mesi per provvedere al pagamento. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso.