


























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti diritto penale 1 università di Verona 2025/2026
Tipologia: Appunti
1 / 98
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



























































































Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno risalgono in larga misura all’illuminismo settecentesco il cui pensiero ha elaborato principi fondamentali che hanno segnato una svolta rispetto alla situazione penalistica dell’Ancien Regime Ancien regime l’ambito dei fatti punibili era incerto dalla mancanza di una codificazione – in senso moderno; dalle frequenti interferenze del potere esecutivo che prevaricava quello giudiziario. Vi era confusione tra crimine e peccato, le pene corporali largamente dominanti e il processo dominato dai principi del rigido modello inquisitorio
Il processo di modernizzazione del diritto penale si è concluso nell’ambito del pensiero illuministico. Illuminismo porta con sé il razionalismo> tutto si ricollega alla razionalità e viene evidenziato il libero arbitrio dell’uomo. Punto di partenza: razionalizzare sistema penale allo scopo di renderlo utile per prevenire i reati; per combattere l’arbitrio giudiziario, per evitare ingiustificati eccessi di sofferenza ai condannati E’ il contesto storico che ha dato la vita alla scuola classica > pone le basi per un diritto penale razionale, libero da arbitri e che tuteli le libertà individuali In questo periodo si cerca di garantire una regolamentazione chiara e pubblica: si inizia a codificare delle norme già previste e conosciute dalla popolazione >>> codificazione di quei principi che stanno alla base dei sistemi del diritto penale moderno: legalità ; ugualità Merita di essere ricordata la Riforma Leopoldina 1786, introdotta nel granducato di Toscana: rappresenta un importante esempio di applicazione dei principi illuministici - traduce in realtà normativa i principi illuministici della mitigazione delle pene e del rapporto di proporzione tra delitto e sanzione. E’ la riforma del diritto penale che ha reso la Toscana il primo stato ad aver abolito FORMALMENTE la pena di morte e la tortura. Di matrice illuministica sono anche alcuni principi politico-criminali contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo redatta nel 1789 nella Francia rivoluzionaria Tuttavia, gli ideali illuministici, sebbene accolti a livello normativo, non riuscirono ad imporsi in forma pura > codice Napoleonico 1810 in cui si ebbe accentuazione del rigore penale: con estensione dei casi di applicabilità della pena di morte, reintroduzione di pene infamanti ecc. La reazione antilluministica andò ad accentuarsi nel diciannovesimo secolo in cui andò mutando l’atteggiamento politico della cultura giuridica liberale preoccupata di difendere lo stato e l’ordine economico-sociale più che imporre allo stato limiti e garanzie a difesa dei cittadini
La concezione penale illuministica viene attaccata anche nei periodi storici autoritari del secolo scorso: nazismo e fascismo, per poi essere rivalorizzata dal secondo dopoguerra nell’impresa di rifondare il diritto penale in chiave costituzionale
dell’illuminismo da cui riprende i principi. La nascita del diritto penale moderno italiano risalire alla scuola classica le cui teorie hanno influenzato la costruzione dei codici penali europei che ancora oggi continuano a rappresentare un riferimento per il diritto penale moderno
Nasce in un periodo di malcontento sociale e politico Sistema penale dell’Anciem regime: arbitrario, crudele e basato sulla tortura Periodo caratterizzato dall’urbanizzazione e ascesa della borghesia> Contratto sociale come fondamento dello stato Laicizzazione dello stato: separazione diritto dalla morale
Razionalità umana: uomo è razionale e cerca il piacere evitando il dolore> ricorso ragione Reato= ente giuridico. L’illecito penale viene scientificamente studiato non come fenomeno empirico, sociale, naturalistico ma come ente concettuale con rilevanza specifica> il reato è conseguenza di una scelta individuale, cosciente e colpevole e non è il risultato delle circostanze del caso o dell’ambiente Libero arbitrio> ciascun uomo è capace di autodeterminazione responsabile in quanto dotato di libero arbitrio. Il reato, in quanto ente giuridico, viene ricondotto ad un’azione umana che deriva dalla libera volonta di un soggetto moralmente responsabile ed imputabile Principio di legalità> diritto penale deve fondarsi su leggi precise e chiare -
Principio di proporzionalità > la pena deve essere giusta, adeguata al danno commesso Pene proporzionate e utili alla socia età: deve essere certa (efficace) e celere (veloce) Pene mira a ristabilire l’ordine sociale turbato con un danno proporzionato al reato commesso. È principalmente retributiva ma anche general preventiva
meccanico e letterario, senza interpretarla e creare diritto. Giudici semplici esecutori della volonta del legislatore, evitando così abusi di potere> espressione che si ricollega al principio di separazione dei poteri Stato come prodotto di un contratto sociale
Con la scuola positiva nasce per la prima volta il concetto di rieducazione del reo (art.27 cost. III° comma) e di pericolosità sociale Sistema del doppio binario – permane nel nostro codice : vi sono due tipi di conseguenze per il reo:
Visione deterministica: concetto troppo rigido > nega il libero arbitrio e la responsabilità personale (de-responsabilizzazione del reo) Concetto di pericolosità sociale > vago e rischio. Focalizzandosi sulla pericolosità sociale e sulla cura del reo si tende a spostare l’attenzione sulla sua rieducazione piuttosto che sulla sua colpa Focus troppo sul reo> la prospettiva si sposta dalla condotta illecita alla figura del delinquente tralasciando analisi dell’atto in sé. Classismo e discriminazione: rischio che i delinquenti vengano percepiti e discriminati su base ideologica come razza inferiore e pericolosa. Principali DIFFERENZE tra scuola classica e positiva Libero arbitrio: crimine come scelta razionale – responsabilità basata sulla volonta del reo, imputabilità e colpevolezza individuali <> Determinismo: eliminazione della colpevolezza individuale sostituito con la responsabilità sociale Metodo giuridico deduttivo <> Metodo scientifico empirico Spostamento di attenzione: dal fatto/reato al reo (ne consegue approfondimento dello studio della personalità criminale che sfocia in una classificazione tipologica dei delinquenti) Reato: come ente giuridico<> reato come fenomeno naturale e sociale
Pena: funzione retributiva e general preventiva, commisurata al reato <> come difesa sociale, con funzione rieducativa e special preventiva Tentativo in risposta alle criticità delle due scuole: teoria del tecnicismo giuridico> secondo cui il diritto penale debba essere elaborato esclusivamente tramite metodi e dogmi scientifici autonomi dalla politica e sciente empiriche, quali la criminologia. Influenzò notevolmente l’elaborazione del Codice Penale Arturo Rocco 1930
Diritto penale => è quella parte di diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato Reato - dal punto di vista giuridico-formale=> fatto umano cui la legge riconnette sanzioni penale [È un concetto formale: in quanto nella macrocategoria dei reati troviamo -Delitti fatti ritenuti più gravi e a cui la legge connette la pena della detenzione, reclusione e/o multa -Contravvenzioni: reati considerati meno gravi a cui connette la sanzione dell’arresto e dell’ammenda] Sanzioni penali nel nostro ordinamento sono: (attitudine preventiva del diritto penale)
Si spiega in quanto i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori di diritto
fatti socialmente dannosi. L’attitudine preventiva del diritto penale si dispiega in duplice forma: -Prevenzione generale : la minaccia della sanzione penale tende a distogliere la generalità dei consociati a commettere reati. Pena = mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari (Società) facendo leva sugli effetti di intimazione correlati al contenuto afflittivo della pena -Prevenzione speciale : l’inflizione della pena mira ad impedire che il singolo autore del reato commetta in futuro altri reati
Diritto penale come extrema ratio: contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza predisponendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici
Con l’entrata in vigore della costituzione > verso una visione costituzionalmente orientata del concetto di bene giuridico. L’approccio costituzionale al concetto di bene giuridico opera una rilettura di alcune norme costituzionali nell’ottica del diritto penale, il cui richiamo conferma la costituzionalizzazione del principio che ammette il ricorso al diritto penale solo in extrema ratio- di estrema necessità. Art. 25 II° comma cost : affida a tutto il parlamento di legiferare in materia penale nella forma della LEGGE; DECRETO LEGISLATIVO e DECRETO LEGGE Art.27 I° comma cost : sancisce il principio del carattere personale della responsabilità penale ponendo dei limiti strutturali alla tecnica normativa penalistica negli ambiti in cui risulti più funzionale il ricorso ad altri tipi di tutela Art.27 III° comma cost : attribuisce una funzione rieducativa alla pena, delimitando l’area di applicazione dell’illecito penale ai soli fatti lesivi di quei valori che possono essere assunti a scopo del processo di rieducazione del condannato Art.13 cost : sancisce il carattere inviolabile della libertà personale! Il diritto penale deve essere utilizzato con estrema cautela perché la pena sacrifica, oltre al bene della libertà personale, altri valori costituzionali primari come la libertà sociale e frusta una piena estrinsecazione della personalità umana: art.2 e 3 cost Inizialmente concezione limitata sulla tutela penale dei beni di rilevanza costituzionale: Ricorso alla pena è giustificato solo se tutela beni dotati di rilevanza costituzionale. Ma con la trasformazione della società la tutela penale si è legittimamente estesa anche a beni che hanno un riconoscimento costituzionale implicito = sebbene non elevati a diritti fondamentali, sono comunque meritevoli di tutela penale (La tutela di beni privi di rilievo costituzionale esplicito finalizzata alla tutela di un bene esplicitamente contemplato). Questo permette di estendere la tutela penale anche alle esigenze che conseguono l’evolversi della realtà sociale. La rilevanza costituzionale del bene offre solo un criterio di legittimazione negativa al legislatore nel delimitare fattispecie penali: criterio necessario ma non sufficiente dell’attività di penalizzazione; infatti, la scelta sul se e come punire è condizionata dal criterio di sussidiarietà e meritatevolezza.
La concezione del diritto penale come finalizzato a tutela dei beni giuridici non corrisponde perfettamente alle caratteristiche del nostro sistema penale: a) Da un lato sono tutelate spesso fattispecie di reato senza bene giuridico:
autoritaria del codice Rocco (es. Reati di opinione) contrastanti con fondamentali diritti di libertà come quello di libera manifestazione del pensiero. La corte ha fatto leva sul fatto che tali fattispecie sarebbero finalizzate alla tutela di beni dotati a loro volta di rango costituzionale> rilegittimare vecchie oggettività giuridica
in modo da renderlo più compatibile con la costituzione, per conservare figure di reato sospette di contraddire i principi costituzionali (es. Pronuncia in tema di delitti di religione e sciopero)
norma penale in quanto comprime un diritto costituzionalmente garantito, facendola così cessare di efficacia PRINCIPI CARDINE su cui ruota il diritto penale moderno (M.O.C)
Principio di FRAMMENTARIETÀ : Il diritto penale ha carattere frammentario: Non tutto è penalmente rilevante! Opera su 3 livelli: 1- In primo luogo, alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni tipo di aggressione ma soltanto rispetto a specifiche forme di aggressioni ( protezione selettiva ). Da qui distinzione tra:
difronte a qualsiasi tipo di aggressione, in qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di arma)
specifica aggressione al bene: es. Delitti contro il patrimonio -truffa comune - è necessario che l’autore del reato ponga in essere artifizi e raggiri che vadano ad indurre taluno in errore e che da ciò ne consegua profitto e guadagno > il legislatore non reprime penalmente le semplici violazioni contrattuali ma quelle più gravi ed insidiose 2- L’ambito del penalmente rilevante è molto più limitato rispetto a ciò che è
contrattuale: hanno rilevanza antigiuridica, sono illecite per il diritto civile ma irrilevanti per diritto penale) 3- Non tutto ciò che è moralmente riprovevole ha rilevanza penale (es. incesto; omosessualità, eutanasia in alcuni stati non è penalmente rilevante) Difronte al carattere frammentario del diritto penale si sono mosse alcune obiezioni: -In prospettiva di prevenzione generale: un diritto penale meno frammentario, intervenendo su più fattispecie, potrebbe avere maggiore funzione di deterrenza Per contrastare ciò la giurisprudenza indulge verso interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici -Dal punto di vista della prevenzione speciale: la frammentarietà contrasta con l’esigenza di risocializzazione che è l’obbiettivo della pena! Un’ intervento penale meno frammentario e più ampio con misure di sicurezza ed un sistema di pene più stringenti, potrebbe mirare a contenere il rischio di recidiva impedendo quindi che individui commettano nuovamente reati Principio di AUTONOMIA del diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento Dall’inizio 900’ si attribuiva al diritto penale una funzione ancillare, secondaria, accessoria che quindi seguiva gli altri rami del diritto > tesi del carattere accessorio- sanzionatorio del diritto penale secondo cui la sanzione penale interviene come rafforzamento e completamento di un’altra sanzione non penale: oggi respinta!
In verità, il diritto penale rappresenta la più antica forma storica di manifestazione del diritto e disciplina autonomamente e senza riferimenti alle categorie di altri settori dell’ordinamento A prescindere dall’elemento storico ciò che giustifica la sua autonomia è il fatto che il giudice penale nell’interpretare ed applicare la fattispecie incriminatrice non è vincolato da precedenti interpretazioni di altri giudici o autorità amministrative in ambito non penale => Interpreta in modo autonomo la condotta incriminatrice! Tuttavia, non è escluso che in determinati casi la norma penale possa limitarsi a sanzionare un precetto posto da altra norma non penale. PARTIZIONI DEL DIRITTO PENALE Parte generale: ricomprende la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione del fatto delittuoso al suo autore + delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro elemento condizionante la punibilità Parte speciale: contiene il catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli comportamenti illeciti Non è una suddivisione arbitraria, in quanto le due parti si integrano vicendevolmente Parte generale di formazione relativamente recente costituisce il risultato:
stesso raggruppamento i reati che offendono un medesimo bene CARATTERISTICHE DEL CODICE ROCCO È il codice penale attualmente vigente – 1930: emanato in epoca fascista ma non appare del tutto permeato dall’ideologia del regime fascista L’impronta fascista contrassegna soprattuto la parte speciale del codice, in particolare quei settori più esposti al mutare delle concezioni politiche (es. Delitti contro la personalità dello stato, reati di opinione ecc…) Per il resto il catalogo di fattispecie della parte speciale e i principi di parte generale rispecchia quello ereditato della tradizione penalistica liberale con la differenza che il legislatore del 1930 inasprisce il trattamento sanzionatorio!!! Il testo originario del 1930 ha subito notevoli modificazioni ed innesti volti a reciderne gli aspetti che più si riferiscono al fascismo e/o adeguarne l’impianto a nuove esigenze di politica criminale Principali interventi riformatori: d.lg.lgt. 1944/ n.
materia di informativa, delitto di riduzione in schiavitu o servitù, di pornografia virtuale, di atti persecutori ecc La legislazione speciale contiene forse circa il 10% dei reati previsti all’interno del nostro ordinamento, non contiene tutto ciò che è penalmente sanzionato a seguito dell’esplosione di tutte le normative speciali o complementari. Questa sproporzione vige sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo: perché non trovano ancora collazione nel codice come corpus dei reati fondamentali la tutela di beni dotati di particolare rilevanza sociale! Da qui l’esigenza della dottrina contemporanea di riportarli all’interno del codice Ma quindi che ruolo ha il codice Rocco nel nostro ordinamento? Da un lato, secondo un’opinione radicale, avrebbe assistito all’insorgere di una tendenza alla decodificazione analoga a quella verificatasi in ambito civilistico, ed in questo senso sarebbe emersa una degradazione del codice stesso da fonte principale e comune delle norme penali ad integrativa e sussidiaria Dall’altro, invece, non avrebbe subito alcun processo di codificazione e pertanto può ancora essere considerato al centro del sistema penale seppur con taluni correttivi apportati dalla giurisprudenza costituzionale e con alcune innovazioni legislative che ne hanno alterato l’ispirazione originaria In conclusione: l’attuale assetto della tutela codicistica non riflette adeguatamente il sistema dei valori suscettivi di tutela penale > da qui esigenza di una riforma che spetta all’odierna scienza penalistica Dalla visione della persistente necessita di restituire al codice un ruolo centrale il d.Lgs. 2018/ c.21 ha introdotto nel codice penale l’art. 3 bis intitolato riserva di codice contenente la seguente regola: le nuove disposizioni di reati devono essere introdotto nel codice penale o inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia cui si riferiscono, e non più in leggi speciali o complementari Tuttavia, l’idea della riserva di codice ha portata vincolante limitata in quanto non sono previste sanzioni in caso di eventuali applicazioni di nuove leggi penali fuori dal codice o da testi normativi organici PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE PENALE Principio di LEGALITÀ trova espressione nell’ art. 1 c.p.
trova le sue basi nella dottrina del contratto sociale + si giustifica con l’esigenza di vincolare l’esercizio di potere dello Stato alla legge. È una delle massime espressioni del pensiero Illuministico volto alla tutela del cittadino nei confronti dei soprusi e arbitri da parte dello stato.
Basi normative del principio di legalità:
art.7 della CEDU Principio NULLA POENA SINE LEGE Feuerbach fu una figura chiave nel passaggio tra illuminismo e diritto
illuminista-liberale, volta a proteggere i cittadini dall’arbitrio del potere e garantire la certezza del diritto -non esiste nessun crimine se non c’è nessuna legge che lo definisce >> questo richiede che la legge debba essere chiara e precisa in modo da evitare interpretazioni arbitrarie -Nessuna pena può essere inflitta se non è prevista dalla legge >> richiama il fatto che la pena deve essere stabilita dalla legge in anticipo cosicché i cittadini conoscono prima quali sono i fatti la cui realizzazione comporta l’inflazione della sanzione Tuttavia, la premeditazione legale della sanzione non va ad escludere ogni potere discrezionale del giudice! La possibilità di scegliere tra più tipi di sanzioni legalmente predeterminate risponde: All’esigenza di adattare la pena al caso concreto, al disvalore del reato commesso + rispettare i principi dell’individualizzazione della pena e finalismo rieducativo Principio di legalità si articola in 4 sotto-principi:
governo e potrebbe discostarsi dai principi del parlamento> dubbi sulla piena aderenza al principio di legalità Diverso è il caso della LEGGE PENALE REGIONALE: dottrina dominante e giurisprudenza escludono dal novero delle fonti penali la legge regionale, nelle ipotesi sia di competenza esclusiva che concorrente! A sostegno di tale esclusione diverse argomentazioni:
dell’antigiuridicità) => giustifica alcuni comportamenti concreti che rientrano nella previsione generale del precetto penale andando ad ampliare la sfera della liceità penale Rapporto LEGGE- FONTE SECONDARIA SUBORDINATA Vi sono tuttavia dei provvedimenti, diversi dalla legge, che partecipano alla configurazione di un fatto-reato. I modelli di integrazione tra legge e fonte normativa subordinata sono: la legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte
Vadano ad integrare la norma penale, la quale prevede la sanzione ma non è individuabile in modo specifico il precetto (comportamento vietato)
contenuto concreto della regola di condotta da osservare non è conoscibile fino a che l’autorità amministrativa emani lo specifico provvedimento che viene in considerazione in quel caso specifico (che è appunto una fonte secondaria) Fonte subordinata va a partecipare alla configurazione di un fatto di reati che incidono sul disvalore penale > es. Disciplina in materia di stupefacenti Fonte secondaria si limita a specificare, dal punto di vista tecnico, elementi della fattispecie già contemplati dalla legge che configura il reato
Tale contributo indispensabile nei settori di legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica e che necessitano di continuo aggiornamento. Es. Specificazione decreto del Ministro della sanità sugli additivi chimici non autorizzati, stupefacenti ma non incide sulla completezza del precetto penale Vi sono diversi livelli d’integrazioni tra legge dello stato e fonte secondaria MA la fattispecie di reato deve in ogni caso essere sempre configurata dalla fonte primaria Rapporto LEGGE- CONSUETUDINE In ambito penale la consuetudine non ha alcuna funzione: né incriminatrice, né aggravatrice, né abrogatrice (detta anche desuetudine) Una minima parte della dottrina ritiene che abbia funzione integratrice (come accade nei reati omissivi impropri) ma gran parte invece ritiene che non rientri tra le fonti penali
giustificazione non sono specificatamente norme penalistiche. Quindi è possibile che la scriminante trovi come fonte una norma consuetudinaria, le situazioni scriminanti non sono necessariamente subordinate al principio della riserva di legge! Scriminante-> causa giustificatrice che rende lecite una condotta altrimenti illecita, escludendone l’antigiuridicità N.B. Il principio di legalità opera con riserva di legge assoluta sia per gli elementi della fattispecie di reato che le PENE = soltanto la legge o un atto normativo equiparato possono stabilire con quale sanzione ed in quale misura debba essere punita la fattispecie di reato; La riserva di legge assoluta concerne non solo le pene principali ma anche quelle accessorie e gli effetti penali della condanna Inoltre, da precisare che la garanzia della legalità deve intendersi estesa anche alla fase di esecuzione della pena! LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA La legalità penale non può rimanere confinata all’interno della prospettiva nazionale. Quando parliamo di riserva di legge bisogna guardare anche all’UE!!! Molteplici sono le interferenze e crescenti sono i condizionamenti che il principio di legalità subisce per riflesso diretto o indiretto dell’ordine giuridico europeo. La progressiva incidenza della normativa dell’UE sul diritto penale nazionale discussa notevolmente in una duplice prospettiva:
criminalità! Paragrafo 3 art.83 TFUE meccanismo denominato “freno d’emergenza” => uno stato difronte all’iniziativa dell’UE può:
b) Le norme UE concorrono a delineare i presupposti di applicazione di fattispecie incriminatrici interna. Ma in che misura è legittimo che le fonti sovranazionali contribuiscano a condizionare l’applicabilità di norme penale nazionali senza con ciò violare il principio della riserva di legge? Bisogna distinguere se: -la norma UE specifichi o concretizzi da un punto di vista tecnico uno o più elementi della fattispecie già definiti nel nucleo essenziale dal legislatore nazionale > forma di contributo considerato legittimo -ipotesi diversa se la norma UE si presti ad integrare elementi normativi
ricadono a svantaggio del reo> contributo illegittimo
c) Ultimo aspetto da prendere in considerazione: l’attività ermeneutica ad opera del giudice con specifico riferimento all’interpretazione conforme al diritto sovranazionale -> Si tratta di quel canone ermeneutico secondo cui il giudice è tenuto a prescegliere quelle interpretazioni del diritto interno che risultino più in armonia con le fonti sovranazionali. Questa interpretazione è legittima solo se ne derivano effetti riduttivi/restrittivi della punibilità (in bonam partem), sono invece inammissibili e producono effetti espansivi della punibilità (in malam partem). LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE- CEDU e diritto penale Incidenza norme CEDU sempre più rilevante nel corso degli anni x il ruolo importantissimo della Corte EDU percepita ormai “giudice di ultima istanza” rispetto ai casi riguardanti protezione di diritti fondamentali. Le norme CEDU hanno rilievo diverso rispetto a quello delle fonti UE -non possono avere effetto diretto che comporti disapplicazione della norma nazionale contrastante con le norme CEDU -non beneficiano della “copertura” costituzionale dell’art. 11 Cost; la norma
Qual’è il ruolo delle norme CEDU nel sistema delle fonti? Si collocano in una posizione intermedia tra Costituzione e legge ordinaria: hanno rango sub- costituzionale ma supra-legislativo. Conseguenze> giudice nazionale è tenuto ad interpretare le leggi penali interne alla stregua delle norme CEDU ma nel caso in cui l’interpretazione conforme non risulta compatibile con il significato della disposizione interna da interpretare il giudice NON ha il potere di procedere direttamente ed autonomamente alla sua disapplicazione: dovrà sollevare la questione di legittimità dinnanzi alla corte costituzionale - necessaria mediazione costituzionale Il principio di legalità espressamente riconosciuto dall’Art.7 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) con la celebre formula: nulla poena sine legge! Afferma così il principio di legalità + irretroattività della legge penale sfavorevole e sancisce il principio di retroattività della legge penale favorevole al reo della pena più mite a seguito della famosa sentenza scappola Tradizionalmente, l’incidenza delle norme CEDU si esplica sotto forma di effetti restrittivi dell’area del penalmente rilevante perché volto al