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Appunto diritto penale 1, Appunti di Diritto Penale

Appunti diritto penale 1 università di Verona 2025/2026

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 16/06/2026

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ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PENALE
Diritto penale premoderno: cenni
Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno risalgono in larga misura
all’illuminismo settecentesco il cui pensiero ha elaborato principi fondamentali
che hanno segnato una svolta rispetto alla situazione penalistica dell’Ancien
Regime
Ancien regime l’ambito dei fatti punibili era incerto dalla mancanza di una
codificazione – in senso moderno; dalle frequenti interferenze del potere
esecutivo che prevaricava quello giudiziario. Vi era confusione tra crimine e
peccato, le pene corporali largamente dominanti e il processo dominato dai
principi del rigido modello inquisitorio
Illuminismo penale:
Il processo di modernizzazione del diritto penale si è concluso nell’ambito del
pensiero illuministico. Illuminismo porta con sé il razionalismo> tutto si
ricollega alla razionalità e viene evidenziato il libero arbitrio dell’uomo.
Punto di partenza: razionalizzare sistema penale allo scopo di renderlo utile per
prevenire i reati; per combattere l’arbitrio giudiziario, per evitare ingiustificati
eccessi di sofferenza ai condannati
E’ il contesto storico che ha dato la vita alla scuola classica> pone le basi per
un diritto penale razionale, libero da arbitri e che tuteli le libertà individuali
In questo periodo si cerca di garantire una regolamentazione chiara e pubblica:
si inizia a codificare delle norme già previste e conosciute dalla popolazione
>>> codificazione di quei principi che stanno alla base dei sistemi del diritto
penale moderno: legalità; ugualità
Merita di essere ricordata la Riforma Leopoldina 1786, introdotta nel
granducato di Toscana: rappresenta un importante esempio di applicazione dei
principi illuministici - traduce in realtà normativa i principi illuministici della
mitigazione delle pene e del rapporto di proporzione tra delitto e sanzione. E’ la
riforma del diritto penale che ha reso la Toscana il primo stato ad aver abolito
FORMALMENTE la pena di morte e la tortura.
Di matrice illuministica sono anche alcuni principi politico-criminali contenuti
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo redatta nel 1789 nella Francia
rivoluzionaria
Tuttavia, gli ideali illuministici, sebbene accolti a livello normativo, non
riuscirono ad imporsi in forma pura > codice Napoleonico 1810 in cui si ebbe
accentuazione del rigore penale: con estensione dei casi di applicabilità della
pena di morte, reintroduzione di pene infamanti ecc.
La reazione antilluministica andò ad accentuarsi nel diciannovesimo secolo in
cui andò mutando l’atteggiamento politico della cultura giuridica liberale
preoccupata di difendere lo stato e l’ordine economico-sociale più che imporre
allo stato limiti e garanzie a difesa dei cittadini
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ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO PENALE

Diritto penale premoderno: cenni

Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno risalgono in larga misura all’illuminismo settecentesco il cui pensiero ha elaborato principi fondamentali che hanno segnato una svolta rispetto alla situazione penalistica dell’Ancien Regime Ancien regime l’ambito dei fatti punibili era incerto dalla mancanza di una codificazione – in senso moderno; dalle frequenti interferenze del potere esecutivo che prevaricava quello giudiziario. Vi era confusione tra crimine e peccato, le pene corporali largamente dominanti e il processo dominato dai principi del rigido modello inquisitorio

Illuminismo penale:

Il processo di modernizzazione del diritto penale si è concluso nell’ambito del pensiero illuministico. Illuminismo porta con sé il razionalismo> tutto si ricollega alla razionalità e viene evidenziato il libero arbitrio dell’uomo. Punto di partenza: razionalizzare sistema penale allo scopo di renderlo utile per prevenire i reati; per combattere l’arbitrio giudiziario, per evitare ingiustificati eccessi di sofferenza ai condannati E’ il contesto storico che ha dato la vita alla scuola classica > pone le basi per un diritto penale razionale, libero da arbitri e che tuteli le libertà individuali In questo periodo si cerca di garantire una regolamentazione chiara e pubblica: si inizia a codificare delle norme già previste e conosciute dalla popolazione >>> codificazione di quei principi che stanno alla base dei sistemi del diritto penale moderno: legalità ; ugualità Merita di essere ricordata la Riforma Leopoldina 1786, introdotta nel granducato di Toscana: rappresenta un importante esempio di applicazione dei principi illuministici - traduce in realtà normativa i principi illuministici della mitigazione delle pene e del rapporto di proporzione tra delitto e sanzione. E’ la riforma del diritto penale che ha reso la Toscana il primo stato ad aver abolito FORMALMENTE la pena di morte e la tortura. Di matrice illuministica sono anche alcuni principi politico-criminali contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo redatta nel 1789 nella Francia rivoluzionaria Tuttavia, gli ideali illuministici, sebbene accolti a livello normativo, non riuscirono ad imporsi in forma pura > codice Napoleonico 1810 in cui si ebbe accentuazione del rigore penale: con estensione dei casi di applicabilità della pena di morte, reintroduzione di pene infamanti ecc. La reazione antilluministica andò ad accentuarsi nel diciannovesimo secolo in cui andò mutando l’atteggiamento politico della cultura giuridica liberale preoccupata di difendere lo stato e l’ordine economico-sociale più che imporre allo stato limiti e garanzie a difesa dei cittadini

La concezione penale illuministica viene attaccata anche nei periodi storici autoritari del secolo scorso: nazismo e fascismo, per poi essere rivalorizzata dal secondo dopoguerra nell’impresa di rifondare il diritto penale in chiave costituzionale

Scuola classica : nasce tra il XVIII e il XIX secolo sotto l’influenza

dell’illuminismo da cui riprende i principi. La nascita del diritto penale moderno italiano risalire alla scuola classica le cui teorie hanno influenzato la costruzione dei codici penali europei che ancora oggi continuano a rappresentare un riferimento per il diritto penale moderno

Contesto storico

Nasce in un periodo di malcontento sociale e politico Sistema penale dell’Anciem regime: arbitrario, crudele e basato sulla tortura Periodo caratterizzato dall’urbanizzazione e ascesa della borghesia> Contratto sociale come fondamento dello stato Laicizzazione dello stato: separazione diritto dalla morale

Principi garantistici

 Razionalità umana: uomo è razionale e cerca il piacere evitando il dolore> ricorso ragione  Reato= ente giuridico. L’illecito penale viene scientificamente studiato non come fenomeno empirico, sociale, naturalistico ma come ente concettuale con rilevanza specifica> il reato è conseguenza di una scelta individuale, cosciente e colpevole e non è il risultato delle circostanze del caso o dell’ambiente  Libero arbitrio> ciascun uomo è capace di autodeterminazione responsabile in quanto dotato di libero arbitrio. Il reato, in quanto ente giuridico, viene ricondotto ad un’azione umana che deriva dalla libera volonta di un soggetto moralmente responsabile ed imputabile  Principio di legalità> diritto penale deve fondarsi su leggi precise e chiare -

non ce pena senza legge art. 1 c.p. (ripreso dall’ art. 25 cost.) e 149 c.p.

 Principio di proporzionalità > la pena deve essere giusta, adeguata al danno commesso  Pene proporzionate e utili alla socia età: deve essere certa (efficace) e celere (veloce) Pene mira a ristabilire l’ordine sociale turbato con un danno proporzionato al reato commesso. È principalmente retributiva ma anche general preventiva

 Giudice come “ bocca della legge” (Montesquieu)= applica la legge in modo

meccanico e letterario, senza interpretarla e creare diritto. Giudici semplici esecutori della volonta del legislatore, evitando così abusi di potere> espressione che si ricollega al principio di separazione dei poteri  Stato come prodotto di un contratto sociale

Esponenti principali :

Con la scuola positiva nasce per la prima volta il concetto di rieducazione del reo (art.27 cost. III° comma) e di pericolosità sociale  Sistema del doppio binario – permane nel nostro codice : vi sono due tipi di conseguenze per il reo:

  • La PENA che si applica se imputabile e colpevole
  • MISURE DI SICUREZZA se il reo è socialmente pericoloso

Esponenti

  • Lombroso: più grande sostenitore di determinismo biologico> sottolinea il ruolo decisivo di fattori fisici e biologici nella genesi del comportamento criminale. Lui parla di “Delinquente nato”: soggetto che non ha la facoltà di non essere criminale in quanto nasce già così. Studia tratti psicosomatici comuni + ricerca delle particolari anomalie somatiche dei criminali che si ripropongono nei criminali individuandone 6 categorie 1.Delinquenti nati; 2. Delinquenti d’occasione ;3. Delinquenti per passione; 4. Delinquenti pazzi;5. Delinquenti moralmente pazzi; 6. Delinquenti per abitudine acquisita
  • Ferri insieme a Lombroso: padri della scuola positiva in Italia Pone l’attenzione sui fattori sociali della delinquenza, evidenziando l’influenza del contesto sociale sul delitto

-Garofalo: con lui si parla di delitto naturale

Limiti

 Visione deterministica: concetto troppo rigido > nega il libero arbitrio e la responsabilità personale (de-responsabilizzazione del reo)  Concetto di pericolosità sociale > vago e rischio. Focalizzandosi sulla pericolosità sociale e sulla cura del reo si tende a spostare l’attenzione sulla sua rieducazione piuttosto che sulla sua colpa  Focus troppo sul reo> la prospettiva si sposta dalla condotta illecita alla figura del delinquente tralasciando analisi dell’atto in sé.  Classismo e discriminazione: rischio che i delinquenti vengano percepiti e discriminati su base ideologica come razza inferiore e pericolosa. Principali DIFFERENZE tra scuola classica e positiva  Libero arbitrio: crimine come scelta razionale – responsabilità basata sulla volonta del reo, imputabilità e colpevolezza individuali <> Determinismo: eliminazione della colpevolezza individuale sostituito con la responsabilità sociale  Metodo giuridico deduttivo <> Metodo scientifico empirico  Spostamento di attenzione: dal fatto/reato al reo (ne consegue approfondimento dello studio della personalità criminale che sfocia in una classificazione tipologica dei delinquenti)  Reato: come ente giuridico<> reato come fenomeno naturale e sociale

 Pena: funzione retributiva e general preventiva, commisurata al reato <> come difesa sociale, con funzione rieducativa e special preventiva Tentativo in risposta alle criticità delle due scuole: teoria del tecnicismo giuridico> secondo cui il diritto penale debba essere elaborato esclusivamente tramite metodi e dogmi scientifici autonomi dalla politica e sciente empiriche, quali la criminologia. Influenzò notevolmente l’elaborazione del Codice Penale Arturo Rocco 1930

Definizione e caratteristiche generali

Diritto penale => è quella parte di diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato Reato - dal punto di vista giuridico-formale=> fatto umano cui la legge riconnette sanzioni penale [È un concetto formale: in quanto nella macrocategoria dei reati troviamo -Delitti fatti ritenuti più gravi e a cui la legge connette la pena della detenzione, reclusione e/o multa -Contravvenzioni: reati considerati meno gravi a cui connette la sanzione dell’arresto e dell’ammenda] Sanzioni penali nel nostro ordinamento sono: (attitudine preventiva del diritto penale)

  • PENA
  • MISURE DI SICUREZZA Entrambe mirano a difendere la società e risocializzare il delinquente

Necessità di ricorrere al diritto penale come strumento di tutela:

Si spiega in quanto i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori di diritto

dell’ordinamento non risultano sempre idonei a prevenire la commissione di

fatti socialmente dannosi. L’attitudine preventiva del diritto penale si dispiega in duplice forma: -Prevenzione generale : la minaccia della sanzione penale tende a distogliere la generalità dei consociati a commettere reati. Pena = mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari (Società) facendo leva sugli effetti di intimazione correlati al contenuto afflittivo della pena -Prevenzione speciale : l’inflizione della pena mira ad impedire che il singolo autore del reato commetta in futuro altri reati

Funzione del diritto penale

Diritto penale come extrema ratio: contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza predisponendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici

  • Funzione politico-criminale: partendo dal presupposto che il reato è sempre il risultato di una scelta politica> in questo senso, il bene giuridica guida il legislatore a scegliere quali interessi tutelare penalmente, orienta l’intervento repressivo dello stato indirizzando a tutela di interessi fondamentali

Teoria costituzionalmente orientata di bene giuridico

Con l’entrata in vigore della costituzione > verso una visione costituzionalmente orientata del concetto di bene giuridico. L’approccio costituzionale al concetto di bene giuridico opera una rilettura di alcune norme costituzionali nell’ottica del diritto penale, il cui richiamo conferma la costituzionalizzazione del principio che ammette il ricorso al diritto penale solo in extrema ratio- di estrema necessità.  Art. 25 II° comma cost : affida a tutto il parlamento di legiferare in materia penale nella forma della LEGGE; DECRETO LEGISLATIVO e DECRETO LEGGE  Art.27 I° comma cost : sancisce il principio del carattere personale della responsabilità penale ponendo dei limiti strutturali alla tecnica normativa penalistica negli ambiti in cui risulti più funzionale il ricorso ad altri tipi di tutela  Art.27 III° comma cost : attribuisce una funzione rieducativa alla pena, delimitando l’area di applicazione dell’illecito penale ai soli fatti lesivi di quei valori che possono essere assunti a scopo del processo di rieducazione del condannato  Art.13 cost : sancisce il carattere inviolabile della libertà personale!  Il diritto penale deve essere utilizzato con estrema cautela perché la pena sacrifica, oltre al bene della libertà personale, altri valori costituzionali primari come la libertà sociale e frusta una piena estrinsecazione della personalità umana: art.2 e 3 cost Inizialmente concezione limitata sulla tutela penale dei beni di rilevanza costituzionale: Ricorso alla pena è giustificato solo se tutela beni dotati di rilevanza costituzionale. Ma con la trasformazione della società la tutela penale si è legittimamente estesa anche a beni che hanno un riconoscimento costituzionale implicito = sebbene non elevati a diritti fondamentali, sono comunque meritevoli di tutela penale (La tutela di beni privi di rilievo costituzionale esplicito finalizzata alla tutela di un bene esplicitamente contemplato). Questo permette di estendere la tutela penale anche alle esigenze che conseguono l’evolversi della realtà sociale. La rilevanza costituzionale del bene offre solo un criterio di legittimazione negativa al legislatore nel delimitare fattispecie penali: criterio necessario ma non sufficiente dell’attività di penalizzazione; infatti, la scelta sul se e come punire è condizionata dal criterio di sussidiarietà e meritatevolezza.

La concezione del diritto penale come finalizzato a tutela dei beni giuridici non corrisponde perfettamente alle caratteristiche del nostro sistema penale: a) Da un lato sono tutelate spesso fattispecie di reato senza bene giuridico:

  • Reati attinenti alla sfera etica (reati di pornografia);
  • Reati volti a tutelare beni SUPERindividuali/ collettivi (ambiente, economia pubblica, territorio, interessi diffusi – l’oggetto di tutela penale perde di concretezza)
  • Delitti omissivi propri: consistenti nella mera inosservanza di un obbligo di condotta penalmente sanzionato. b) Dall’altro si applicano tecniche di strutturazione delle fattispecie incriminatrici costituzionalmente dubbie:
  • Reati di sospetto: modello di fattispecie che più si discosta dal principio di offensività
  • Reati ostativi (delitti-ostacolo)
  • Reati di pericolo presunto
  • Delitti di attentato
  • Reati a dolo specifico con condotta neutra Sindacato di legittimità costituzionale dei beni giuridici La corte costituzionale può esercitare il sindacato sulla legittimità dei beni giuridici che ammettono tutela penale- solo nei casi di manifesta inconsistenza dell’interesse protetto. In quanto il criterio di rilevanza costituzionale del bene giuridico quale parametro atto ad individuare gli oggetti meritevoli di tutela penale non è sempre così univoco e bene definito ed è stato più volte esercitato dalla corte con 3 tipologie diverse di pronunce:

1. Sentenze di rigetto: la maggior parte! Riguardano fattispecie di matrice

autoritaria del codice Rocco (es. Reati di opinione) contrastanti con fondamentali diritti di libertà come quello di libera manifestazione del pensiero. La corte ha fatto leva sul fatto che tali fattispecie sarebbero finalizzate alla tutela di beni dotati a loro volta di rango costituzionale> rilegittimare vecchie oggettività giuridica

2. Sentenze “manipolative” del bene protetto: riformula l’oggetto della tutela

in modo da renderlo più compatibile con la costituzione, per conservare figure di reato sospette di contraddire i principi costituzionali (es. Pronuncia in tema di delitti di religione e sciopero)

3. Sentenze di accoglimento: minor parte. La corte dichiara illegittima una

norma penale in quanto comprime un diritto costituzionalmente garantito, facendola così cessare di efficacia PRINCIPI CARDINE su cui ruota il diritto penale moderno (M.O.C)

  1. Principio di MATERIALITÀ : non può esservi reato se la volontà criminosa dell’autore non si concretizzi (materializzi) in un comportamento esterno.

 Principio di FRAMMENTARIETÀ : Il diritto penale ha carattere frammentario: Non tutto è penalmente rilevante! Opera su 3 livelli: 1- In primo luogo, alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni tipo di aggressione ma soltanto rispetto a specifiche forme di aggressioni ( protezione selettiva ). Da qui distinzione tra:

-reati a forma libera (es. bene giuridico: vita – legislatore tutela quel bene

difronte a qualsiasi tipo di aggressione, in qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di arma)

-reati a forma vincolata: non è punita ogni forma di aggressione ma una

specifica aggressione al bene: es. Delitti contro il patrimonio -truffa comune - è necessario che l’autore del reato ponga in essere artifizi e raggiri che vadano ad indurre taluno in errore e che da ciò ne consegua profitto e guadagno > il legislatore non reprime penalmente le semplici violazioni contrattuali ma quelle più gravi ed insidiose 2- L’ambito del penalmente rilevante è molto più limitato rispetto a ciò che è

qualificato come antigiuridico (es. violazioni contrattuali come truffa

contrattuale: hanno rilevanza antigiuridica, sono illecite per il diritto civile ma irrilevanti per diritto penale) 3- Non tutto ciò che è moralmente riprovevole ha rilevanza penale (es. incesto; omosessualità, eutanasia in alcuni stati non è penalmente rilevante) Difronte al carattere frammentario del diritto penale si sono mosse alcune obiezioni: -In prospettiva di prevenzione generale: un diritto penale meno frammentario, intervenendo su più fattispecie, potrebbe avere maggiore funzione di deterrenza Per contrastare ciò la giurisprudenza indulge verso interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici -Dal punto di vista della prevenzione speciale: la frammentarietà contrasta con l’esigenza di risocializzazione che è l’obbiettivo della pena! Un’ intervento penale meno frammentario e più ampio con misure di sicurezza ed un sistema di pene più stringenti, potrebbe mirare a contenere il rischio di recidiva impedendo quindi che individui commettano nuovamente reati  Principio di AUTONOMIA del diritto penale rispetto agli altri rami dell’ordinamento Dall’inizio 900’ si attribuiva al diritto penale una funzione ancillare, secondaria, accessoria che quindi seguiva gli altri rami del diritto > tesi del carattere accessorio- sanzionatorio del diritto penale secondo cui la sanzione penale interviene come rafforzamento e completamento di un’altra sanzione non penale: oggi respinta!

In verità, il diritto penale rappresenta la più antica forma storica di manifestazione del diritto e disciplina autonomamente e senza riferimenti alle categorie di altri settori dell’ordinamento A prescindere dall’elemento storico ciò che giustifica la sua autonomia è il fatto che il giudice penale nell’interpretare ed applicare la fattispecie incriminatrice non è vincolato da precedenti interpretazioni di altri giudici o autorità amministrative in ambito non penale => Interpreta in modo autonomo la condotta incriminatrice! Tuttavia, non è escluso che in determinati casi la norma penale possa limitarsi a sanzionare un precetto posto da altra norma non penale. PARTIZIONI DEL DIRITTO PENALE  Parte generale: ricomprende la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione del fatto delittuoso al suo autore + delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro elemento condizionante la punibilità  Parte speciale: contiene il catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli comportamenti illeciti Non è una suddivisione arbitraria, in quanto le due parti si integrano vicendevolmente Parte generale di formazione relativamente recente costituisce il risultato:

  • di un processo di astrazione teorica delle caratteristiche comuni ai singoli delitti
  • del consolidamento di alcuni fondamentali principi politico-ideologici relativi alla garanzia del sistema delle libertà del singolo nei confronti dell’autorità statale Parte speciale è organizzata invece secondo un criterio sistematico che fa

capo al concetto di bene giuridico di categoria : vengono ricompresi in uno

stesso raggruppamento i reati che offendono un medesimo bene CARATTERISTICHE DEL CODICE ROCCO È il codice penale attualmente vigente – 1930: emanato in epoca fascista ma non appare del tutto permeato dall’ideologia del regime fascista L’impronta fascista contrassegna soprattuto la parte speciale del codice, in particolare quei settori più esposti al mutare delle concezioni politiche (es. Delitti contro la personalità dello stato, reati di opinione ecc…) Per il resto il catalogo di fattispecie della parte speciale e i principi di parte generale rispecchia quello ereditato della tradizione penalistica liberale con la differenza che il legislatore del 1930 inasprisce il trattamento sanzionatorio!!! Il testo originario del 1930 ha subito notevoli modificazioni ed innesti volti a reciderne gli aspetti che più si riferiscono al fascismo e/o adeguarne l’impianto a nuove esigenze di politica criminale Principali interventi riformatori: d.lg.lgt. 1944/ n.

materia di informativa, delitto di riduzione in schiavitu o servitù, di pornografia virtuale, di atti persecutori ecc La legislazione speciale contiene forse circa il 10% dei reati previsti all’interno del nostro ordinamento, non contiene tutto ciò che è penalmente sanzionato a seguito dell’esplosione di tutte le normative speciali o complementari. Questa sproporzione vige sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo: perché non trovano ancora collazione nel codice come corpus dei reati fondamentali la tutela di beni dotati di particolare rilevanza sociale! Da qui l’esigenza della dottrina contemporanea di riportarli all’interno del codice Ma quindi che ruolo ha il codice Rocco nel nostro ordinamento? Da un lato, secondo un’opinione radicale, avrebbe assistito all’insorgere di una tendenza alla decodificazione analoga a quella verificatasi in ambito civilistico, ed in questo senso sarebbe emersa una degradazione del codice stesso da fonte principale e comune delle norme penali ad integrativa e sussidiaria Dall’altro, invece, non avrebbe subito alcun processo di codificazione e pertanto può ancora essere considerato al centro del sistema penale seppur con taluni correttivi apportati dalla giurisprudenza costituzionale e con alcune innovazioni legislative che ne hanno alterato l’ispirazione originaria In conclusione: l’attuale assetto della tutela codicistica non riflette adeguatamente il sistema dei valori suscettivi di tutela penale > da qui esigenza di una riforma che spetta all’odierna scienza penalistica Dalla visione della persistente necessita di restituire al codice un ruolo centrale il d.Lgs. 2018/ c.21 ha introdotto nel codice penale l’art. 3 bis intitolato riserva di codice contenente la seguente regola: le nuove disposizioni di reati devono essere introdotto nel codice penale o inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia cui si riferiscono, e non più in leggi speciali o complementari Tuttavia, l’idea della riserva di codice ha portata vincolante limitata in quanto non sono previste sanzioni in caso di eventuali applicazioni di nuove leggi penali fuori dal codice o da testi normativi organici PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE PENALE  Principio di LEGALITÀ trova espressione nell’ art. 1 c.p.

L’origine del principio di legalità non è penalistica ma politica in quanto

trova le sue basi nella dottrina del contratto sociale + si giustifica con l’esigenza di vincolare l’esercizio di potere dello Stato alla legge. È una delle massime espressioni del pensiero Illuministico volto alla tutela del cittadino nei confronti dei soprusi e arbitri da parte dello stato.

Basi normative del principio di legalità:

 Art. 1 c.p. > “ Nessuno può essere punito per un fatto che non sia

espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano

da essa stabilite”

 Art. 25 cost. II° comma > “ Nessuno può essere punito se non in forza di

una legge, che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”

art.7 della CEDU Principio NULLA POENA SINE LEGE Feuerbach fu una figura chiave nel passaggio tra illuminismo e diritto

penale moderno: la sua celebre formula nullum crimen, nulla poena sine

lege riassume l’essenza del principio di legalità, secondo l’originaria matrice

illuminista-liberale, volta a proteggere i cittadini dall’arbitrio del potere e garantire la certezza del diritto -non esiste nessun crimine se non c’è nessuna legge che lo definisce >> questo richiede che la legge debba essere chiara e precisa in modo da evitare interpretazioni arbitrarie -Nessuna pena può essere inflitta se non è prevista dalla legge >> richiama il fatto che la pena deve essere stabilita dalla legge in anticipo cosicché i cittadini conoscono prima quali sono i fatti la cui realizzazione comporta l’inflazione della sanzione Tuttavia, la premeditazione legale della sanzione non va ad escludere ogni potere discrezionale del giudice! La possibilità di scegliere tra più tipi di sanzioni legalmente predeterminate risponde: All’esigenza di adattare la pena al caso concreto, al disvalore del reato commesso + rispettare i principi dell’individualizzazione della pena e finalismo rieducativo Principio di legalità si articola in 4 sotto-principi:

  1. Riserva di legge
  2. Tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale
  3. Irretroattività della legge penale
  4. Divieto di analogia in materia penale Principio di RISERVA DI LEGGE : (oltre riserva di legge c’è anche riserva di giurisdizione: in cui deve esservi un organo terzo – giudice- affinché si possa applicare un metodo investigativo evasivo dei diritti fondamentali es. Intercettazioni) Esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. Nel moderno stato di diritto la riserva della potestà normativa in materia penale di esclusiva competenza del legislatore ordinario si giudica con esigenze di GARANZIA! Il procedimento legislativo appare lo strumento più adeguato a salvaguardare la libertà personale e dei diritti delle minoranze + prevenire

governo e potrebbe discostarsi dai principi del parlamento> dubbi sulla piena aderenza al principio di legalità Diverso è il caso della LEGGE PENALE REGIONALE: dottrina dominante e giurisprudenza escludono dal novero delle fonti penali la legge regionale, nelle ipotesi sia di competenza esclusiva che concorrente! A sostegno di tale esclusione diverse argomentazioni:

  1. La scelta riguardante le restrizioni dei beni fondamentali della persona è così impegnativa che non può non essere di pertinenza dello stato
  2. La riserva di competenza alla legge statale è connessa alla necessità che vi siano in tutta la nazione condizioni di uguaglianza nella fruizione della libertà personale
  3. Un eventuale pluralismo di fonti regionali contrasterebbe con il principio dell’unità politica dello stato
  4. Richiamo all’art. 120 cost. Che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo al libero esercizio di diritti fondamentali La corte costituzionale afferma l’esclusione di potestà normativa penale delle regioni con la sentenza n. 487/ 1989 nella quale afferma che: “la criminalizzazione comporta una scelta tra tutti i beni e valori emergenti nell’intera società: tale scelta non può essere realizzata dai consigli regionali per la mancanza di una visione generale dei bisogni ed esigenze dell’intera società”

Invece è ammissibile la legge regionale in funzione “ scriminante ” (ambito

dell’antigiuridicità) => giustifica alcuni comportamenti concreti che rientrano nella previsione generale del precetto penale andando ad ampliare la sfera della liceità penale Rapporto LEGGE- FONTE SECONDARIA SUBORDINATA Vi sono tuttavia dei provvedimenti, diversi dalla legge, che partecipano alla configurazione di un fatto-reato. I modelli di integrazione tra legge e fonte normativa subordinata sono:  la legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte

concretamente punibili => norme penali in bianco

Vadano ad integrare la norma penale, la quale prevede la sanzione ma non è individuabile in modo specifico il precetto (comportamento vietato)

Es. Art. 650 c.p.: norma penale in bianco incrimina l’inosservanza dei

provvedimenti dell’autorità –fattispecie corrispondente è molto generica, il

contenuto concreto della regola di condotta da osservare non è conoscibile fino a che l’autorità amministrativa emani lo specifico provvedimento che viene in considerazione in quel caso specifico (che è appunto una fonte secondaria)  Fonte subordinata va a partecipare alla configurazione di un fatto di reati che incidono sul disvalore penale > es. Disciplina in materia di stupefacenti  Fonte secondaria si limita a specificare, dal punto di vista tecnico, elementi della fattispecie già contemplati dalla legge che configura il reato

Tale contributo indispensabile nei settori di legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica e che necessitano di continuo aggiornamento. Es. Specificazione decreto del Ministro della sanità sugli additivi chimici non autorizzati, stupefacenti ma non incide sulla completezza del precetto penale Vi sono diversi livelli d’integrazioni tra legge dello stato e fonte secondaria MA la fattispecie di reato deve in ogni caso essere sempre configurata dalla fonte primaria Rapporto LEGGE- CONSUETUDINE In ambito penale la consuetudine non ha alcuna funzione: né incriminatrice, né aggravatrice, né abrogatrice (detta anche desuetudine) Una minima parte della dottrina ritiene che abbia funzione integratrice (come accade nei reati omissivi impropri) ma gran parte invece ritiene che non rientri tra le fonti penali

Tuttavia, nell’istituto dell’antigiuridicità è ammessa la consuetudine

scriminante: perché le norme che vanno a configurare le cause di

giustificazione non sono specificatamente norme penalistiche. Quindi è possibile che la scriminante trovi come fonte una norma consuetudinaria, le situazioni scriminanti non sono necessariamente subordinate al principio della riserva di legge! Scriminante-> causa giustificatrice che rende lecite una condotta altrimenti illecita, escludendone l’antigiuridicità N.B. Il principio di legalità opera con riserva di legge assoluta sia per gli elementi della fattispecie di reato che le PENE = soltanto la legge o un atto normativo equiparato possono stabilire con quale sanzione ed in quale misura debba essere punita la fattispecie di reato; La riserva di legge assoluta concerne non solo le pene principali ma anche quelle accessorie e gli effetti penali della condanna Inoltre, da precisare che la garanzia della legalità deve intendersi estesa anche alla fase di esecuzione della pena! LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA La legalità penale non può rimanere confinata all’interno della prospettiva nazionale. Quando parliamo di riserva di legge bisogna guardare anche all’UE!!! Molteplici sono le interferenze e crescenti sono i condizionamenti che il principio di legalità subisce per riflesso diretto o indiretto dell’ordine giuridico europeo. La progressiva incidenza della normativa dell’UE sul diritto penale nazionale discussa notevolmente in una duplice prospettiva:

Questa competenza è limitata perché esercitabile solo in specifiche sfere di

criminalità! Paragrafo 3 art.83 TFUE meccanismo denominato “freno d’emergenza” => uno stato difronte all’iniziativa dell’UE può:

  • sollevare criticità > qualora un ordinamento statale ritenga che un progetto di direttiva vada ad incidere su aspetti fondamentali del proprio ordinamento interno può chiedere che il Consiglio europeo sia investito dalla questione > procedura legislativa della direttiva viene sospesa.
  • affermare la presenza già nell’ordinamento interno di strumenti efficaci per contrastare quella fattispecie incriminatrice In virtù di ciò, gli stati dunque mantengo presso di sé una forma di controllo sull’esercizio del potere legislativo in ambito penale da parte dell’Ue. Seconda questione : relativa all’influenza che le norme di diritto UE possono esercitare sull’applicazione giudiziale del diritto penale interno Ciò in virtù del principio del PRIMATO del diritto dell’Ue per il quale la normativa dell’Unione è destinata a prevalere sulle norme dell’ordinamento interno, secondo cui il giudice nazionale è obbligato ad applicare le norme del diritto UE e di garantirne la piena efficacia, disapplicando direttamente disposizioni nazionali che sono in contrasto! Il principio del primato vige oltre che per le norme contenute nei trattati anche per i regolamenti (atti con efficacia obbligatoria, direttamente applicabili negli Stati membri) Diverso è invece rispetto alle direttive: vincolano gli stati nazionali al raggiungimento di determinati scopi lasciando discrezionalità per la forma e mezzi per attuarli; non sono direttamente applicabili, necessitano di ratifica Dall’interazione tra norme di diritto UE e diritto penale interno > possono derivare effetti riduttivi o espansivi della punibilità. Forme di interazione: a) Conflitto tra nome di diritto UE e legge penale italiana> se vi è incompatibilità il giudice nazionale è tenuto a non applicare la norma penale in contrasto con quella UE. Effetto della prevalenza della disposizione UE=

limitativo/restrittivo del diritto penale interno

b) Le norme UE concorrono a delineare i presupposti di applicazione di fattispecie incriminatrici interna. Ma in che misura è legittimo che le fonti sovranazionali contribuiscano a condizionare l’applicabilità di norme penale nazionali senza con ciò violare il principio della riserva di legge? Bisogna distinguere se: -la norma UE specifichi o concretizzi da un punto di vista tecnico uno o più elementi della fattispecie già definiti nel nucleo essenziale dal legislatore nazionale > forma di contributo considerato legittimo -ipotesi diversa se la norma UE si presti ad integrare elementi normativi

della fattispecie incriminatrice con effetti espansivi della punibilità che

ricadono a svantaggio del reo> contributo illegittimo

c) Ultimo aspetto da prendere in considerazione: l’attività ermeneutica ad opera del giudice con specifico riferimento all’interpretazione conforme al diritto sovranazionale -> Si tratta di quel canone ermeneutico secondo cui il giudice è tenuto a prescegliere quelle interpretazioni del diritto interno che risultino più in armonia con le fonti sovranazionali. Questa interpretazione è legittima solo se ne derivano effetti riduttivi/restrittivi della punibilità (in bonam partem), sono invece inammissibili e producono effetti espansivi della punibilità (in malam partem). LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE- CEDU e diritto penale Incidenza norme CEDU sempre più rilevante nel corso degli anni x il ruolo importantissimo della Corte EDU percepita ormai “giudice di ultima istanza” rispetto ai casi riguardanti protezione di diritti fondamentali. Le norme CEDU hanno rilievo diverso rispetto a quello delle fonti UE -non possono avere effetto diretto che comporti disapplicazione della norma nazionale contrastante con le norme CEDU -non beneficiano della “copertura” costituzionale dell’art. 11 Cost; la norma

costituzionale di riferimento va individuata nell’ art.117 cost (secondo cui

l’esercizio della potestà legislativa deve avvenire con rispetto non solo della

Costituzione, ma anche dei vincoli derivanti dall’ord. Europeo e degli

obblighi internazionali. A dare contenuto a tali obblighi internazionali evocati

sono le norme CEDU che assumono una posizione interposta di

costituzionalità (violazione norme CEDU- indiretta violazione art.117 cost)

Qual’è il ruolo delle norme CEDU nel sistema delle fonti? Si collocano in una posizione intermedia tra Costituzione e legge ordinaria: hanno rango sub- costituzionale ma supra-legislativo. Conseguenze> giudice nazionale è tenuto ad interpretare le leggi penali interne alla stregua delle norme CEDU ma nel caso in cui l’interpretazione conforme non risulta compatibile con il significato della disposizione interna da interpretare il giudice NON ha il potere di procedere direttamente ed autonomamente alla sua disapplicazione: dovrà sollevare la questione di legittimità dinnanzi alla corte costituzionale - necessaria mediazione costituzionale Il principio di legalità espressamente riconosciuto dall’Art.7 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) con la celebre formula: nulla poena sine legge! Afferma così il principio di legalità + irretroattività della legge penale sfavorevole e sancisce il principio di retroattività della legge penale favorevole al reo della pena più mite a seguito della famosa sentenza scappola Tradizionalmente, l’incidenza delle norme CEDU si esplica sotto forma di effetti restrittivi dell’area del penalmente rilevante perché volto al