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I REATI CONTRO LA PERSONA
Caso Cappato: la Corte costituzionale per la prima volta rinvia la questione al Parlamento dando una scadenza per intervenire. Fu un’ordinanza storica. Il legislatore non è intervenuto e la Corte costituzionale emise una sentenza in cui essenzialmente si sostituì al legislatore. Ha elencato quattro condizioni sulla base delle quali chi aiuta un soggetto nel suicidio assistito non deve essere punito: devono sussistere tutte, sono inderogabili e sono molto stringenti. Nello specifico il soggetto agevolato deve essere “una persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Dobbiamo approfondirla sul piano penale perché ci sono i c.d. comitati etici negli ospedali = il problema del medico è di carattere legale, se esegue le linee guida è sicuro di non finire in un processo penale? No, perché i reati per cui si sta procedendo sono reati procedibili d’ufficio , come gran parte dei reati contro la persona. In Italia abbiamo l’art. 580 c.p. che sanziona l’aiuto e l’istigazione al suicidio. Il problema centrale è l’equiparazione nella stessa cornice edittale l’aiuto e l’istigazione al suicidio. Istigazione significa far sorgere o rafforzare un proposito suicida. L’ aiuto è diverso: la persona è già perfettamente consapevole di voler porre fine alla sua vita. Cappato portò Fabio Andreani in Svizzera. La Corte avrebbe potuto adottare una sentenza di rigetto interpretativa , interpretando la condotta di aiuto nel senso di una condotta istigatoria, e rendendo così l’articolo conforme all’art. 3 Cost. Questa è però una strada che si scontra con due limiti:
- limite testuale
- limite attinente alla valenza inter partes di tale sentenza. La sentenza della Corte costituzionale è molto importante proprio perché studieremo i reati di istigazione o aiuto al suicidio e l’omicidio del consenziente. Per questo si pone il problema del farmaco fine vita = è una condotta commissiva che, senza disciplina legislativa, può far scattare il 579 c.p. I reati contro la persona possono essere raggruppati in 3 categorie:
- I reati contro la vita e incolumità individuale = sono reati naturali (“primordiali”) per eccellenza, cioè costituiscono una costante in tutti gli ordinamenti giuridici. Sono rimasti pressocché invariati: ciò non esclude che le modalità e l’incisività della tutela siano anche diverse nei diversi ordinamenti, perché la tutela del bene e il grado di tutela sono condizionati dall’adesione di due concezioni principali: Ø personalistica : l’uomo è soggetto diretto alla tutela. Ø utilitaristica: l’uomo è un mezzo per la protezione di beni ulteriori.
- I reati contro l’onore
- I reati contro la libertà individuale Il ruolo del consenso Nel 579 c.p. si dice: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui ” => il consenso dell’avente diritto di solito è una scriminante, infatti l’art. 50 c.p. afferma: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne .” Il consenso di cui all’art. 579 c.p. è il consenso dell’art. 50 c.p.? No, è un elemento costitutivo della fattispecie penale. Da qui si trae che la vita è un bene indisponibile. In realtà il bene di vita è parzialmente disponibile, perché per l’integrità fisica c’è l’art. 5 c.c., atti di disposizione del proprio corpo: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.” Tratti comuni ai reati di omicidio
Soggetti del reato In tutti i reati contro la persona il soggetto attivo è “chiunque” => sono reati comuni. Le eventuali condizioni soggettive possono rilevare ai fini dell’applicazione di alcune aggravanti o per attenuare/diminuire il trattamento sanzionatorio. Un’eccezione è costituita dal delitto di infanticidio (578 c.p.) perché il soggetto attivo può essere solo la madre. Il soggetto passivo (che è anche l’ oggetto materiale del reato) è la persona umana vivente : un soggetto capace di vita autonoma rispetto l’organismo materno. Non rientrano in questa concezione il feto prima del parto (perché abbiamo una specifica disciplina in tema di IVG); non vi rientra nemmeno il cadavere, cioè la persona morta. La condotta I reati contro la persona sono per lo più reati a forma libera , quindi è irrilevante la modalità di realizzazione e il tipo di comportamento assunto dal soggetto attivo. Non c’è la previsione di note modali specifiche per la realizzazione del reato, ciò comporta che la morte può avvenire con una:
- condotta commissiva: possono rientrare nelle condotte commissive attività ti tipo fisico o diretto o anche attività di carattere psichico: es. condotta di carattere psichico è l’istigazione al suicidio, ipotesi di minaccia, processo dell’Aquila.
- condotta omissiva. Il reato omissivo può essere:
- omissivo proprio: sono quelli nei quali il legislatore reprime il mancato compimento di un’azione giuridicamente doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza dell’omissione. Questi reati sono configurati direttamente da singole norme incriminatrici, v. ad es. l’art. 593 c.p., omissione di soccorso.
- omissivo improprio : sono il risultato della combinazione dell’art. 40, co. 2, c.p. (“ Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” ) e di una disposizione di parte speciale. => deve sussistere un obbligo giuridico di impedire l’evento. L’omicidio è un reato istantaneo di evento: difficile è dimostrare il nesso di causa tra la condotta e l’evento. In tutti i reati contro la vita e l’incolumità individuale le fattispecie si consumano con l’evento morte, se si tratta di omicidi. Sul piano penalistico abbiamo diverse concezioni di morte. Abbiamo la morte:
- respiratoria
- cardiaca
- cerebrale : cessazione di ogni attività del SNC (coincide con il concetto di morte della medicina legale). La l. 578/1993 definisce l’evento morte ai fini penali all’ art. 1: “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo .” Quindi il legislatore aderisce al concetto di morte cerebrale, che supera l’insufficienza di criteri diagnostici di altro tipo. È qui che si pone il problema del fine-vita: ci sono casi in cui la morte cerebrale non c’è, ma il soggetto rimane in vita grazie alle macchine, senza le quali il soggetto morirebbe magari dopo settimane. Il requisito del nesso di causa assume particolare rilievo quando parliamo di figure tipiche di omicidio, ed è l’elemento su cui poggia la prova all’interno del processo penale. Pensiamo ad un caso di scuola: Tizio colpisce in testa Caio che sviene. Tizio lo crede morto e lo seppellisce. La morte è evento conseguente al colpo in testa o al seppellimento? Al seppellimento, quindi il nesso di causa deve essere provato con riferimento al seppellimento. Nello stesso senso: Tizio colpisce in testa Caio con il fine di ucciderlo. Caio non muore, si riprende e attraversando la strada viene investito. La morte di Caio è conseguenza del colpo in testa o dell’investimento? Omicidio doloso (art. 575 c.p.) “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con reclusione non inferiore ad anni 21.” Caratteristiche generali
- È il prototipo del reato primordiale.
- È un reato che ha una semplicità strutturale disarmante.
- Il codice penale fa riferimento alla morte di un uomo e non di una persona : il termine persona ha un significato tecnico giuridico che non viene in rilievo in questo contesto: si parla della soppressione della vita fisica di un essere umano, indipendentemente dalle caratteristiche giuridiche di persona. Dovremmo fare riferimento a persona fisica , quindi si è optato per il termine più fruibile di uomo.
- È un reato causalmente orientato a forma libera.
Il dolo deve quindi comprendere la rappresentazione del nesso causale tra condotta rilevante ed evento => da qui deriva che una divergenza significativa tra il decorso causale che si era prefigurato il soggetto agente e quello che si è in concreto realizzato (potrebbe escludere il dolo). L’omicidio doloso si configura quando il diverso decorso causale riveste un valore non essenziale rispetto alla volontà omicida del soggetto agente. Assume rilevanza ad esempio, per escludere il nesso causale, che la vittima ferita sia stata abbandonata dal soggetto agente affinchè muoia, ma giunge una terza persona che la uccide. Nel dolo colpito a mezza via dell’errore, il soggetto erroneamente rappresenta l’avvenuta morte come conseguenza della sua condotta per poi procedere a una condotta secondaria che inconsapevolmente cagiona la morte. Si considerano compatibili con la fattispecie tutte le tipologie di dolo:
- dolo intenzionale => l'agente abbia perseguito il preciso scopo di provocare la morte di una persona.
- dolo diretto => l'agente, pur non perseguendo il fine di uccidere una persona, abbia comunque previsto e accettato l'evento morte come il risultato certo o altamente probabile della propria condotta
- dolo eventuale. La giurisprudenza ha elaborato delle sotto-forme di dolo:
- dolo indeterminato : ricorre quando il soggetto agente vuole/si rappresenta alternativa o cumulativamente due o più eventi che tra loro non sono incompatibili. Es. Tizio che spara contro un piccolo assembramento per uccidere una o più vittime.
- dolo alternativo : si caratterizza per l’incompatibilità degli eventi che il soggetto agente si rappresenta. Es. Tizio spara verso una persona ma indifferentemente per ferirla o per ucciderla. Il dolo alternativo evoca un problema di accertamento in sede di processo: a volte non è chiara la differenza tra tentato omicidio o lesioni personali. Discrimine sono atti idonei diretti in modo univoco ad uccidere da un lato, dall’altro abbiamo atti che cagionano solo una lesione. Una ulteriore distinzione tra:
- dolo d’impeto: è caratterizzato da una volizione improvvisa, subito portata ad esecuzione; oppure riguarda una reazione immediata a uno stimolo o uno stimolo esterno immediatamente portato ad esecuzione.
- dolo di proposito: è riconducibile a processi articolati sul piano deliberativo, anche temporalmente separati in modo apprezzabile dall’esecuzione dei fatti. Secondo alcuni il dolo di proposito e il dolo d’impeto si distinguono per il criterio cronologico => tuttavia nulla esclude che una condotta fulminea e temporanea sia portata freddamente a esecuzione senza che vi sia una lunga preordinazione del crimine. LA PREMEDITAZIONE: è un’aggravante. Per un lungo periodo si sono contrapposti orientamenti differenti.
- caratterizzato dal coefficiente psicologico: ci si riferisce alla freddezza e alla razionalità con cui è compiuto il fatto.
- un criterio cronologico: fondato sulla preordinazione del delitto con riferimento al lasso temporale. Entrambe le tesi sono rigide e non ci si può basare solo su una di queste: la premeditazione può risultare compatibile anche con una sorta di concitazione che solitamente accompagna la commissione del fatto ed è necessario individuare in tal caso criteri di accertamento oggettivi (lasso temporale) e soggettivi (coefficiente psicologico) legati a un processo deliberativo che ha preceduto il compimento del reato. La premeditazione è in linea generale ritenuta compatibile anche con il vizio parziale di mente, salvo però che in concreto costituisca uno sviluppo o una conseguenza della stessa infermità mentale da cui trae origine il riconoscimento dell’attenuante. => a volte ci sono problematiche sul piano probatorio. Altre aggravanti, v. artt. 576, 577 c.p. L’art. 576 c.p. contiene circostanze aggravanti speciali : Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto previsto dall’art. 575 c.p. è commesso:
- con il concorso delle circostanze indicate dall’art. 61, n. 2 c.p.: “l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro , ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.”
- contro gli ascendenti o i discendenti quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 4 dell’art. 61 ( motivi abietti o futili, l’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà ), quando è adoperato un mezzo vanefico (sostanza tossica di per sè) o insidioso
(mezzo usato con l’inganno o di cui viene occultato il potere mortifero) ovvero quando vi è premeditazione ;
- dal latitante , per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- dall’ associato a delinquere , per sottrarsi all’arresto, alla cattura, alla carcerazione;
- in caso di commissione dei delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (572), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583 quinquies ), prostituzione minorile (600 bis ), pornografia minorile (600 ter ), violenza sessuale (609 bis ), atti sessuali con minorenne (609 quater ), violenza sessuale di gruppo (609 octies ); 5.1) dall’autore del delitto di atti persecutori (612 bis ); 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. Art. 577 c.p.: CO. 1 = si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 c.p. è commesso:
- contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
- col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- con premeditazione;
- col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. CO. 2 = si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’unione civile cessata, il fratello sorella, padre o madre adottivi, figlio adottivo, affine in linea retta. CO. 3 = Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62 num. 1 (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale ), 89 ( vizio parziale di mente ), 98 ( minore d’età ) e 114 ( opera di minima importanza, determinazione a commettere il reato ), concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. Omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) “ _Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
- contro una persona minore degli anni diciotto;
- contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”._ Introduzione Abbiamo accennato al caso Cappato e al concetto di eutanasia: le due ipotesi di riferimento sono soprattutto l’istigazione al suicidio (580 c.p.) e l’omicidio del consenziente (579 c.p.). Il 580 c.p. è stato oggetto di due provvedimenti della Corte costituzionale: una ordinanza e una sentenza. Con l’ordinanza il legislatore ha messo in mora per la prima volta il legislatore, cioè lo ha intimato a intervenire. Tutto è accaduto dopo fenomeni di espatrio di persone che cercavano la c.d. buona morte in paesi dove l’eutanasia è disciplinata in modo più o meno simile. In alcuni paesi sussistono maglie molto larghe: ad esempio in Olanda l’eutanasia è concessa anche al minore d’età in alcuni casi; in altri casi ci sono discipline più rigide, ad esempio quella svizzera. Definiamo il concetto di eutanasia: nel codice penale non troviamo questa parola, nei contributi finalistici si parla di fine vita. Eutanasia significa letteralmente “buona morte” e consiste in un’azione o in una omissione che per sua natura o nelle intenzioni di chi agisce o sostiene di agire procura in modo anticipato la morte del malato. Lo scopo è quello di alleviare le sofferenze del malato.
In Italia, si può dire pacificatamene, che non hanno rilevanza penale l’eutanasia pura e l’eutanasia passiva consensuale. Dal concetto di eutanasia sembrano essere escluse le pratiche di astensione e sospensione di trattamenti futili (= inefficaci) o di forme di accanimento terapeutico o la sedazione terminale, cioè l’uso di farmaci sedativi per dare sollievo a sofferenze insopportabili. Non va confusa con l’eutanasia la rinuncia all’accanimento terapeutico , ossia a interventi da considerarsi sproporzionati o inutili rispetto la possibilità di bloccare o arrestare il processo della morte del paziente (= sproporzione rispetto l’obiettivo). Esiste un consenso (maggioritario) sulla illiceità etica, ontologica e giuridica di questa pratica, perché consiste in un’insistenza sproporzionata rispetto al raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Addirittura si dice che l’accanimento terapeutico non è una terapia. La rinuncia all’accanimento terapeutico non legittima però la sospensione delle cure ordinarie. È proprio l’esperienza clinica che dimostra l’importanza delle cure palliative. Dobbiamo comprendere che eutanasia e suicidio assistito non sono sovrapponibili, sono concetti diversi. Suicidio assistito : è quell’atto di porre fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante l’autosomministrazione ad es. di dosi letali di farmaci da parte di un soggetto che viene assistito da un medico (suicidio medicalmente assistito) o da un’altra figura che rende disponibili le sostanze necessarie (può essere uno psicologo, uno psichiatra, un assistente sociale, etc.). Si fa riferimento a luoghi protetti in cui alcuni soggetti abilitati, per occupazione o professione, hanno la funzione di assistere la persona in tutti gli aspetti legati all’evento morte. N.B. Non è che la terza persona cagiona la morte, è il malato che ad es. clicca il bottone che fa partire la dose letale di farmaco. La persona viene assistita perché su richiesta può interrompere il processo e perché il malato può confrontarsi con questa persona prima di interrompere la sua vita. Anche se le fattispecie del suicidio assistito e dell’eutanasia hanno elementi comuni, ci sono almeno due differenze:
- l’eutanasia non necessita della partecipazione attiva del soggetto che ne fa richiesta, il suicidio assistito sì;
- l’eutanasia richiede un’ azione diretta di un medico che somministra un farmaco, il suicidio assistito prevede che il sanitario si limiti alla preparazione del farmaco. Tutto ciò (non è il caso dell’Italia per ora) avviene con la valutazione di una commissione di esperti. La questione viene sottoposta al parere di più medici, diversi da quelli che hanno in cura il paziente. Solo dopo un’accurata valutazione delle condizioni cliniche, della compromissione della vita del paziente, sulla libertà decisionale del paziente, viene data la possibilità di accedere a quegli interventi. Sulla natura della non incriminazione del professionista sanitario nel compimento di una condotta di interruzione o di mancato inizio delle cure (in presenza della volontà consapevole del malato) vedi *pag 11. Bene giuridico protetto : la vita , bene che viene protetto anche contro la volontà del titolare, sulla base del principio di indisponibilità del bene vita -> corollario della concezione personalistica. Nella sent. 242/2019 la Corte costituzionale ha dovuto effettuare un delicato bilanciamento tra la vita e il diritto all’autodeterminazione, ammettendo le pratiche di aiuto al suicidio in condizioni che la Corte reputa essenziali e da verificare all’interno di comitati etici. Nel corso degli anni si sono manifestate una serie di opinioni diverse circa il bene vita -> si è affermata una visione più pubblica e legata al diritto all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche. Ecco perché sono emerse interpretazioni che hanno consentito introduzioni lecite di ipotesi di interruzione della vita.
L’art. 579 c.p. costituisce un’ipotesi speciale rispetto l’omicidio doloso , caratterizzata dal consenso della vittima. Il consenso che troviamo nella fattispecie non è il consenso di cui al 50 c.p. -> Questo consenso è inidoneo ad escludere l’antigiuridicità del fatto, infatti il consenso del 50 c.p. riguarda i diritti disponibili. Il consenso di cui parla l’art. 579 c.p., per essere valido sul piano penalistico, deve avere tutta una serie di requisiti. Deve essere:
- personale
- reale
- cosciente
- libero
- serio e manifesto
- non equivoco
- perdurante. La volontà deve essere immune da vizi e liberamente formata. Questi elementi incidono sull’elemento soggettivo del reato. L’omicidio del consenziente è punito a titolo di dolo generico e il consenso è elemento costitutivo del reato = il dolo generico deve coprire anche il consenso dell’avente diritto. Circa il problema relativo all ’errore sul consenso ci sono diverse tesi:
- Tesi A: teoria dell’errore sugli elementi specializzanti attenuanti o degradanti del reato -> l’omicidio del consenziente è un’ipotesi speciale di omicidio doloso. Il consenso, elemento costitutivo del 579 c.p., comporta il mutamento del titolo del reato, quindi in caso di errore sul consenso si applica il 575 c.p. È una tesi estremista che non tiene conto dell’esistenza del 47 c.p.
- Tesi B: (sostenuta dalla giurisprudenza) Troverebbe applicazione il 47.2 c.p.: “l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso”. “L'assenza dell'elemento specializzante del consenso, pertanto, secondo i giudici di legittimità, preclude la possibilità di applicare la fattispecie di cui all'art. 579 c.p. con la conseguenza che riacquista vigore , in virtù dell'art. 47 c.p., la fattispecie generale dell'omicidio volontario.”
- Tesi C: Trova applicazione l’art_._ 83 c.p ., elemento diverso da quello voluto dall’agente : “Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.” -> ipotesi di aberratio delicti = il soggetto risponde di omicidio colposo.
- Tesi D: (sostenuta dalla dottrina) Si applica in via analogica l’art. 59.4 c.p.: “Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.” = il soggetto risponde comunque di omicidio del consenziente. Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio” Il c.d. suicidio assistito è proprio ciò che è stato oggetto dell’esame della Corte costituzionale, che ha adottato due provvedimenti:
- Ordinanza n. 207/
- Sentenza n. 242/
È una norma indirettamente paternalistica che dà speciale attenzione alla scelta del suicidio. La scelta è legittima solo quando è totalmente autonoma. -> costruisce una barriera contro l’intromissione di terzi. La Corte costituzionale non nega questo aspetto, ma ha respinto la questione nei termini posti dal giudice milanese, il quale aveva contestato la legittimità della norma nella parte in cui incrimina la condotta di “partecipazione fisica” o “materiale” al suicidio altrui senza escludere la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita, quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita fonte di una lesione del suo diritto alla dignità La Corte costituzionale ritiene però legittima la punibilità dell’aiuto al suicidio nel caso delle persone più deboli (es. depresse). Caso Cappato/ Dj Fabo Sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 – tutto parte dall’ordinanza del tribunale di Milano, che sostanzialmente riteneva che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio (che non vanno a incidere sul percorso deliberativo del suicida) non siano sanzionabili e tanto meno possano essere sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni prevista dal 580 c.p., senza distinzione tra le condotte di istigazione e di aiuto -> nonostante le condotte istigative siano più incisive, anche solo sul piano del nesso di causa, rispetto quelle semplicemente di determinazione o aiuto. Il tribunale di Milano ha quindi inteso mettere in discussione l’impianto dell’art. 580 c.p. sotto 3 profili distinti. Richiamiamo prima alla vicenda: Cappato accompagna Fabio Antoniani in Svizzera e si reca dai carabinieri per auto-denunciarsi per agevolazione dell’esecuzione del suicidio. Nel 2017 la procura richiede l’archiviazione e un’interpretazione costituzionalmente orientata del 580 c.p. Il g.i.p. del tribunale di Milano ha invece sollevato la questione di legittimità costituzionale, che pone 3 punti essenziali:
- l’evoluzione giurisprudenziale e normativa consente di affermare l’esistenza di un diritto alla morte?
- Qual è il concetto di aiuto al suicidio punito dal 580 c.p.?
- Quali sono le possibili risposte della Corte costituzionale sulla questione di legittimità posta alla sua attenzione? Ogni questione richiede un preventivo esame del diritto all’autodeterminazione. Prima però: successivamente a questa questione accade che nel 2017 il g.i.p. rigetta le questioni avanzate dai pubblici ministeri e impone alla procura di formulare l’imputazione. Successivamente si è avuto il decreto che dispone il giudizio immediato di Cappato. La Corte d’Assise ammette tutte le prove richieste dalla difesa, in particolare viene trasmessa in aula un’intervista (de Le Iene) a Fabio Antoniani. A febbraio 2018 la Corte d’Assise produce un’ordinanza con cui solleva definitivamente la questione di legittimità costituzionale. -> a ottobre 2018 viene emessa la prima ordinanza della Corte costituzionale, che afferma che: “ l’attuale assetto normativo concernente il fine-vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti” e “al fine di consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina” decide di rinviare la trattazione all’udienza del 24 settembre 2019 (1 anno dopo). -> è un’ordinanza atipica. Già da questa ordinanza traspare una decisione: si dice che l’assetto normativo non è adeguato. La Corte costituzionale, e al tempo anche Giuseppe Conte, si sono resi conto che la tematica del fine-vita è molto complessa e importante, coinvolge questioni etiche, filosofiche, religiose che non possono essere affrontate dalla Corte costituzionale, che è giudice delle leggi, e nemmeno dall’esecutivo. Bisogna trovare un bilanciamento che sia espressione delle diverse forze politiche che si trovano in Parlamento. L’udienza successiva si tenne il 25 settembre 2019: il Parlamento non è intervenuto, quindi la Corte non può che prendere atto di tale fatto e dichiarare l’illegittimità costituzionale del 580 c.p. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 (D.A.T)– ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi dianzi indicati –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi , di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente .” = Deve essere esclusa la punibilità di chi:
- con le modalità previste dalla l. 219/2017 agevola l’esecuzione del suicidio
- di una persona che ha espresso il proprio volere in maniera autonoma e libera (-> è capace di prendere scelte consapevoli)
- e che soffra di patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili
- previo parere del comitato etico competente La Corte ha sostanzialmente ridisegnato l’ambito applicato del 580 c.p. con riferimento all’aiuto al suicidio. -> manca pur sempre una legge però. Se un medico, che si trova a porre in essere una condotta di aiuto al suicidio, contatta il suo avvocato penalista, quest’ultimo gli dirà che probabilmente non si arriverà a una condanna, ma non è escluso che il processo non abbia inizio. Se guardiamo all’ambito penalistico dobbiamo valutare anche il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Dalla l. 219/2017 possiamo comunque trarre alcuni punti fermi.
- Il rifiuto e la revoca dei trattamenti sanitari. L’esclusione dell’obiezione di coscienza.* La legge dice che per il corretto esercizio del diritto di autodeterminazione terapeutica deve essere promossa o valorizzata la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa su un consenso informato, in cui si incontrano l’autonomia del paziente e la responsabilità medica. Esula dall’intervento legislativo l’esame delle modalità acquisitive del consenso, gli strumenti, le procedure garantite, soprattutto con riferimento a minori, incapaci e soggetti terzi rispetto al paziente. Il paziente può individuare uno o più familiari autorizzati a prestare consenso -> può esserci un contrasto e la legge non indica come risolverlo. È però pacifico ritenere che se ne occuperà il giudice. Sono tutti temi che attengono alla verifica e alla correttezza della volontà espressa nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica, in specie in quel diritto disciplinato all’art. 1, co. 5, che attiene al rifiuto e alla revoca dei trattamenti sanitari, in cui la legge ricomprende anche l’alimentazione e idratazione artificiale. Questa volontà ingenera nei confronti del sanitario un dovere del rispetto della volontà del paziente. Art. 1, co. 6: “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. ” Ecco perché allora dobbiamo interrogarci sulla natura giuridica della non incriminazione del medico nel compimento di una condotta che si traduce nell’introduzione delle cure o del mancato inizio delle cure. Tutta questa riflessione parte da un caso molto famoso, che è il caso Welby -> il rifiuto delle cure del paziente è espressione del suo legittimo esercizio del diritto all’autodeterminazione terapeutica garantito dalla Costituzione (32 Cost.) = dovrebbe scriminare la condotta del medico che concretizza l’esercizio del diritto all’autodeterminazione. Quando parliamo di scriminante rientriamo nell’ antigiuridicità (il reato è un fatto tipico, antigiuridico, colpevole, punibile). La condotta del medico è quindi giuridica, lecita. N.B. la responsabilità del medico per l’omessa cura sussiste in quanto esista per il medico l’ obbligo giuridico di praticare e continuare la terapia e cessa sostanzialmente la responsabilità se questo obbligo giuridico viene meno. -> Il ragionamento si ricava dall’interpretazione dalla sentenza della Corte costituzionale e dalla l. 219/2017. Quindi il medico non ha più l’obbligo giuridico di continuare le cure, ma adempie al dovere giuridico che esprime l’autodeterminazione del paziente -> quindi tale dovere giuridico comporta l’applicazione della scriminante dell’ adempimento di un dovere (art. 51 c.p.). Il rifiuto del paziente a proseguire le cure genera obblighi ulteriori e diversi in capo al sanitario, che non può prendere atto del rifiuto del paziente e sentirsi già nell’ambito di applicazione della scriminante. -> deve prima verificare la consapevolezza del paziente rispetto al rifiuto alle cure, deve anche tentare una strategia di persuasione per indurre il paziente alla revoca di quel rifiuto, anche eventualmente ricorrendo a un’assistenza di carattere psichiatrico per poi, in caso di rifiuto,
Es. medico che sottopone paziente a trattamento chirurgico diverso rispetto quello al quale si era prestato un consenso informato, MA questo mutamento non era prevedibile, si tratta di un intervento che risponde a un imprevisto durante un trattamento chirurgico rispetto al quale il consenso sussiste. Questa variazione va eseguita rispettando determinati protocolli. La variazione però potrebbe comportare un esito infausto , potrebbero essere cagionate lesioni personali permanente. Il medico è in tal caso penalmente responsabile o no? Il medico è potenzialmente e penalmente responsabile (S.U. del 2009). Le S.U. precisano che nell’ambito dell’imputazione del fatto a titolo soggettivo siamo di fronte a condotta posta in essere per una finalità terapeutica e salvifica. Questo approccio soggettivo del medico stride con l’elemento psicologico ad es. delle lesioni (= dolo generico). Si che il medico abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche -> si parla di esito infausto ma non di condotta dolosa. Si dovrebbe escludere quindi l’elemento psicologico del dolo. Diverso è il caso in cui il medico, non osservando le linee guida, abbia agito con negligenza e imprudenza. Quella sentenza delle SU ci dice che nell’ambito dell’imputazione del fatto a titolo soggettivo vi è una logica incoerenza dell’atteggiamento del medico, che è quello richiesto dalle lesioni dolose. Esistono altre ipotesi ovviamente, come quelle della colpa, che riguardano però aspetti diversi. E se l’esito dell’intervento è fausto? Difetta sempre il consenso del paziente, ma le sue condizioni sono migliorate. Quindi la condotta del medico può assumere rilevanza penale perché difetta il consenso del paziente? No, il medico non è responsabile per lesioni personali e nemmeno per violenza privata (610 c.p.). Art. 610 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.” La condotta che si contesta con il 610 c.p. è una condotta costrittiva diretta a tollerare tramite la violenza (=nota modale).
- Trattamenti inesigibili e dovere di curare vs. l’accanimento terapeutico
- L’eutanasia attiva consensuale
- L’esclusione del diritto di morire tra ordinamento nazionale e Cedu La responsabilità medica L’omicidio colposo e il discorso appena fatto con riferimento agli artt. 579, 580 c.p. si ricollegano al discorso della responsabilità medica. Dobbiamo valutare quando l’attività del medico può cagionare l’evento morte o lesioni personali lievi/gravi/gravissime. = siamo fuori dai casi di pratiche eutanasiche, facciamo riferimento a una pratica medico chirurgica a seguito della quale viene cagionato l’evento morte o l’evento lesione. Dobbiamo ripercorrere la storia della responsabilità medica sul piano penale per individuare i confini della colpa medica penalmente rilevante. 3 periodi storici fondamentali:
- Prima del 1973 Per molto tempo la giurisprudenza ha fatto riferimento a norme di carattere civilistico:
- art. 1176.2 c.c.: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”
- art. 2236 c.c.: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.” La giurisprudenza affermava il riconoscimento di una responsabilità penale in caso di grossolana violazione delle più elementari regole cautelar i, o in presenza di un errore inescusabile , avente origine nella mancata cognizione delle regole fondamentali (attinenti a quella determinata professione) o nel difetto di abilità/perizia tecnica nell’uso di mezzi e degli strumenti che devono essere usati nell’atto operatorio o in mancanza di prudenza o diligenza. => si tratta di criteri elastici. Si è mutuato un concetto di carattere civilistico (colpa grave) nell’ordinamento penale, tanto è che interviene nel 1973 la Corte costituzionale, che era stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 c.p.
Art. 42 c.p. “Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.” L’ art. 43 c.p. definisce il delitto colposo, o contro l'intenzione: “quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”
- Sentenza della Corte cost. n. 166/ La Corte costituzionale ha dovuto affrontare quella parte, che era stata ripresa dalla giurisprudenza prendendo spunto dal codice civile, che permetteva una valutazione da parte del giudice sulla colpa e sulla sussistenza di gradi diversi di colpa. Comportava una possibile disuguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, perché la giurisprudenza ante 1973 ha preso spunto da 2 norme di carattere civilistico previste in tema di professioni -> chi non rientra in quelle professioni non può beneficiare della gradazione di colpa che il giudice può fare? La Corte costituzionale è intervenuta dicendo che, in tema di responsabilità penale, la disciplina non prescinde dal 2236 c.c. ma, per l’esercente la professione sanitaria, quando però la prestazione sanitaria implichi problemi tecnici di speciale difficoltà. => Ha un po’ mitigato quella disuguaglianza tra cittadini, non si fa riferimento a tutte le professioni ma a quelle che comportano problemi di particolare difficoltà.
- Dopo il 1973 C’è un cambiamento radicale di approccio da parte della giurisprudenza che si è orientata verso l’applicazione di criteri penalistici , e non mutuati dal diritto civile. Si pone un problema tra due rami dell’ordinamento soggetti a garanzie diverse:
- il diritto civile
- il diritto penale, che ha criteri garantistici ben specifici, che, secondo la giurisprudenza penale, non possono permettere l’applicazione estensiva delle norme civilistiche. La giurisprudenza dopo il 1973 diceva che nel diritto penale il grado della colpa è previsto solo come criterio per la determinazione della pena (art. 133, co. 1, n. 3, c.p.) o come circostanza aggravante , non certo per determinare l’ an della sussistenza dell’elemento psicologico. Questo è quello che accadeva dopo la sent. 166/1973 e prima del Decreto Balduzzi (d.l. 158/2012). Quindi, il riferimento all’art. 2236 c.c. è ancora attuale? Ex. art. 2236 c.c. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave ” -> non è del tutto incoerente assumere il canone di valutazione dell’art. 2236 c.c. nella verifica che dovrebbe effettuare il giudice, ma in quali termini? Nei termini di verificare se esista una regola di esperienza cui il giudice può fare riferimento per valutare un addebito di imperizia , nel caso in cui ci si trovi in una situazione emergenziale o di carattere tecnico di speciale difficoltà. Quindi il criterio di razionalità che emerge dalla valenza del 2236 c.c. era quello della necessità di tradurre sul piano normativo delle regole di esperienza, delle buone pratiche. Il giudice quindi, nel periodo dal 1973 al 2012, si è trovato a dover valutare la sussistenza o meno della colpa medica e a fare riferimento a dei criteri di valutazione rispetto ai quali era obbligato a tenere conto delle difficoltà tecnico-scientifiche che emergevano all’interno di un intervento medico concreto nel caso di specie. Il risultato, dopo la sentenza della Corte costituzionale, è stato un continuo e progressivo adeguamento della giurisprudenza penale verso canoni più penalistici e garantisti, basandosi sul dato positivo (in particolare sugli artt. 42, 43, 133, 589 c.p. per quanto riguarda il settore che stiamo affrontando).
confrontandosi con la neurologa suggerisce che potrebbe essere legato a un farmaco che assumeva per problemi metabolici. All’epoca del dibattimento la ragazza non ha ancora riacquisito la capacità di parola e il braccio è immobilizzato, da questo deriva un trombo che l’ha costretta a sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico A causa di queste patologie è costretta ad abbandonare il lavoro e viene considerata invalida al 100%. = Questa è stata una delle prime sentenze che hanno affermato la responsabilità medica nella sua attuale configurazione. La sentenza analizza le prove a carico: le testimonianze dei medici, dei familiari, della ragazza e analizzano le prove documentali. Le diagnosi sembrano affidabili perchè sono il frutto di un lungo periodo di osservazione nel quale vi sono stati vari accertamenti strumentali da parte di medici specializzati. La fonte di prova rilevante è la consulente tecnica richiesta dal PM -> giunge a una serie di conclusioni: quando si rileva l’ictus ischemico il paziente deve, entro 4 ore, essere sottoposto a un trattamento con un farmaco specifico per sciogliere il trombo. Riferimento alle linee guida: “percorso trombolisi”. Le linee guida dell’ospedale sono ancora più stringenti perchè prevedono questo trattamento entro 3 ore. Il consulente tecnico accerta che quando la paziente è arrivata presentava già i sintomi descritti con riferimento alla parola e alle difficoltà motorie. Questi sintomi compaiono quando la paziente arriva al pronto soccorso perchè nella scheda del triage compare l’incapacità di muovere l’arto superiore destro e il medico avrebbe dovuto avviare il percorso di trombolisi. Il consulente tecnico afferma che il medico dispone solo la tac senza sollecitare l’intervento di un neurologo. L’imputato commette un errore nel non diagnosticare l’ischemia in atto perchè dall’esame in laboratorio si poteva accertare la genesi dell’ictus. Secondo il consulente tecnico non era possibile scartare l’ischemia. In merito all’ipertiroidismo, potrebbe giustificare l’episodio sincopale, ma non i sintomi all’arto che doveva far scattare il percorso di trombolisi. Il consulente tecnico sostiene che, anche se la diagnosi fosse stata corretta e le linee guida fossero state seguite, quella terapia non avrebbe, con un grado di possibilità vicino alla certezza, evitato le conseguenze. Il PM ritiene quanto sostenuto dal consulente condivisibile alla luce della letteratura scientifica.
L’avvocato difensore nomina un altro consulente tecnico, il quale sostiene che l’efficacia protettiva del percorso di trombolisi sia molto interiore rispetto a quanto indicato dal consumente tecnico del PM. Inoltre sostiene che i sintomi della paziente siano una manifestazione d’esordio di una patologia legata alla carotide e che l’ictus sia molto difficile da individuare in un soggetto giovane. Le linee guida previste dall’azienda ospedaliera prevedevano dei criteri di selezione dei pazienti colpiti da ictus, dai quali vanno esclusi casi troppo lievi e troppo gravi perchè la terapia prevede anche delle conseguenze, come delle emorragie, può avere successo solo in un determinato range di gravità. Tutto ciò secondo il consulente della difesa fa parte di un quadro sintomatico molto confondente, perchè la perdita di coscienza non è tipica dell’ictus, mentre all’inizio le difficoltà di mobilità dell’arto erano lievi. La decisione di non seguire da subito la terapia secondo il consulente è corretta perchè in quel periodo, in base ai dati raccolti, sembrava esserci un miglioramento della paresi e si aveva un deficit neurologico molto lieve.
Il medico dunque osserva un comportamento aderente a quanto previsto dal protocollo dell’azienda ospedaliera. Le difficoltà di individuare in modo chiaro il quadro clinico erano aumentate dal fatto che si diagnostica un ictus scoperto solo a mezzanotte —> la neurologa l’aveva già visitata. È chiaro dunque che al momento dell’arrivo al pronto soccorso i sintomi non erano chiari. Da questo si evince che anche se il medico imputato avesse sottoposto subito il caso al neurologo di turno, non sarebbe stata attivata la terapia di trombolisi. Questo è dimostrato anche dal fatto che alle 14.30 non ci si sia accorti dell’ictus, e si verifica la possibilità di una patologia cardiaca. Questo caso ad oggi rientra nell’art. 590 sexies cp e la correttezza o meno del comportamento del medico va misurata alla luce delle raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico assistenziali. Nella sentenza del 2019 vengono passati in rassegna tutti i passaggi, anche per valutare i rischi ischemici, il coinvolgimento dei diversi sanitari, e soprattutto la possibilità di somministrare il frmaco entro le 3 ore. Secondo il giudice l’imputato avrebbe violato una regola di cautela, e quindi si dovrebbe aderire alla consulenza del PM —> non si sarebbe tenuto alla perfezione all’iter diagnostico previsto dalle linee guida. Questa è la prima impressione del giudice, che poi ritiene soddisfatti tutti i principi previsti dalla disciplina della legge Gelli Bianco:
- requisito del rispetto delle linee guida, che avrebbe permesso di incidere sull’evento concreto
—> alcune prescrizioni vengono seguite, mentre altre no. Ad es. è stato svolto l’elettrocardiogramma urgente, sono stati svolti gli esami del sangue, controllo dei parametri vitali ecc. il giudice da peso al fatto che è plausibile che il medico scarti l’ipotesi diagnostica dell’ictus seguendo dei criteri indicati proprio dalle linee guida del percorso di trombolisi, che il medico conosceva molto bene (entrate in vigore nel 2009, il medico aveva esperienza). Il consulente tecnico dell’imputato ha persino ritenuto che siccome il medico riscontra anche un miglioramento nella paresi e un lieve deficit neurologico, era plausibile ritenere il suo comportamento aderente alle linee guida. Il giudice di merito constata che c’è stata una mancata realizzazione di un segmento del percorso perchè in base agli elementi clinici non sembravano individuare quel percorso. Questo aspetto è compatibile sia con l’affermazione che le linee guida sono state seguite, sia con l’affermazione che vi sia stato un errore parziale (potenzialmente causa dell’evento lesivo). Al medico viene contestata quindi non la selezione delle linee guida, ma la fase di esecuzione delle linee guida, dove il medico risulta responsabile non per colpa lieve, ma per colpa grave. Se però l’errore parziale riguarda l’esecuzione, sul piano oggettivo (nesso di causa), ha cagionato l’evento lesivo. Può essere imputato al medico al fine della responsabilità penale? Lo sarebbe se l’errore fosse il risultato, sul piano soggettivo, di colpa grave perchè se non possiamo affermare la colpa grave rientrano nella causa di non punibilità dell’art. 590 sexies cp. Quindi, l’analisi deve valutare se l’errore medico possa considerarsi di natura esecutiva e non si tratti invece di un errore nella scelta di una fonte comportamentale (linee guida). Questo deriva dalla chiara posizione che ha assunto la giurisprudenza delle SU Cass —> l’errore non punibile non può riguardare la fase della selezione delle linee guida. La sentenza dà atto che l’adeguatezza delle linee guida del percorso di trombolisi c’è, per fronteggiare la patologia concreta, quindi il medico ha intuito che la donna potesse essere stata colpita da ictus, ma ha seguito una possibile diagnosi differenziale. Il medico ha individuato correttamente le linee guida, ma pecca nell’esecuzione. = Dobbiamo valutare la rilevanza dell’imperizia: le SU stabiliscono che l’erronea valutazione del sintomo e quindi una omessa o ritardata diagnosi è da ascrivere all’imperizia per inosservanza delle leggi Artis, ma questo comportamento è stato ricondotto all’imprudenza. Sostanzialmente rimaniamo nel campo più tecnico dell’imperizia, che quindi sussiste. Bisogna poi valutare la gradazione della colpa: > se è colpa lieve deve esservi una sentenza assolutoria (art. 590 sexies co 2 cp); > se è colpa grave rientriamo nell’imperizia (punto d).
Dato che il decreto Balduzzi segue le linee guida, dobbiamo capire in cosa consiste la colpa grave: come può un sanitario che osserva le linee guida versare in colpa, soprattutto colpa grave? Quindi, questa giuri della cass si interroga sui contenuti delle linee guida e se costituiscano o meno regole cautelari. Secondo la Cassazione NON costituiscono regole cautelari, secondo il modello della colpa specifica (che si concretizza con la violazione della regola cautelare che è volta a prevenire quel rischio). Se non diventano regole cautelari bisogna capire se la colpa in capo al sanitario consiste nel non aver adottato un comportamento compatibile al caso concreto —> verifica in concreto che guarda alle peculiarità del caso di specie. Sentenza importante perchè segue un’altra sent 26996/2015, secondo la quale l’osservanza delle linee guida esclude la rilevanza della colpa anche quando è lieve, tranne quando le peculiarità del quadro clinico del paziente imponga un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle linee guida. Ritorna un problema non di poco conto: si torna alla gradazione della colpa. La sent. 11804/2014, fa riferimento ai connotati ai quali dovrebbe corrispondere la colpa grave. Si lasciavano ampi margini interpretativi alla giurisprudenza, perchè “la colpa assume grave entità quando l’approccio terapeutico risulti marcatamente distante dalla necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente”. Sul piano dell’ambito applicazione vi era confusione con riferimento alla gradazione della colpa perchè si diceva che il medico non risponde penalmente se osserva le linee guida, anche se è in una condizione di colpa lieve. Questo ha creato confusione sul piano interpretativo perchè il giudice ha dovuto cimentarsi sulla distinzione tra colpa grave e lieve non ai fini della commisurazione della pena, ma ai fini della sussistenza della responsabilità penale. A distanza di poco tempo il dl Balduzzi viene superato dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) , che ha novellato il cp perchè con l’ art. 6 il legislatore ha introdotto l’ art. 590 sexies cp, responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario : “se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Sostanzialmente il legislatore prevede una causa di non punibilità limitata a un’ipotesi specifica: all’imperizia. Il giudice deve accertare che il comportamento del medico sia riconducibile all’imperizia, alla negligenza o all’imprudenza. Rispetto al dl Balduzzi sparisce qualsiasi forma di gradazione della colpa, mentre la non punibilità si restringe all’ipotesi di imperizia. Al contempo si rafforza il ruolo assegnato alle linee guida, quindi la portata innovativa della riforma si concreta nel co 2 del 590 sexies cp, attraverso una responsabilità di tipo colposo. > La legge richiede che l’evento sia cagionato a causa di imperizia > rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, in assenza di queste, alle raccomandazioni espresse dalle pratiche clinico-assistenziali. > necessario che le raccomandazioni si mostrino adeguate alla specificità del caso concreto. Quindi, se il medico sbaglia nell’individuazione delle linee guida è responsabile? Si ripropone il problema dell’errore —> riguarda la negligenza e l’imprudenza o l’imperizia? La dottrina è stata subito interrogata da dubbi: > “imperizia”: il richiamo ha suscitato diverse perplessità, non c’è una definizione.
La dottrina sostiene che sia una negligenza qualificata. Problema non solo teorico, diventa importante nell’ambito applicativo. > profili inter temporali: introduzione della legge Gelli bianco dopo 5 anni dal decreto Balduzzi, pensiamo ai fatti avvenuti in questi 5 anni. Quale legge applichiamo per i fatti avvenuti prima del 2017? Divieto di irretroattività della legge più sfavorevole al reo —> quale delle due discipline è più favorevole? Ci sono due punti di cui dobbiamo tenere conto:
- c’è un effetto favorevole nella estensione della non punibilità degli eventi cagionati da imperizia
anche in presenza di colpa grave —> la legge Gelli bianco ha esteso l’impunità anche all’imperizia in caso di colpa grave perchè ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave;
- Le novità dell’art. 509 sexies sembrano estendere la punibilità, però l’elemento ritenuto più
favorevole è quello appena descritto, per cui si è ritenuto che la legge Gelli bianco fosse applicabile solo ai casi accaduti dopo la sua entrata in vigore. = Si è ritenuto favorevole il decreto Balduzzi. Si sono posti alcuni problemi con riferimento alla colpa da imperizia, vi è stata una copiosa giurisprudenza dopo il 2017 fino alla sent su 2018 che è stata chiamata a dirimere il contrasto tra opposti orientamenti giurisprudenziali. La sent 8770/2018 ha ripercorso i pregi e i difetti degli opposti orientamenti interpretativi concentrandosi sulla natura dell’art. 590 sexies cp, ricondotta alle cause di non punibilità. Secondo la Corte di Cassazione il presupposto di operatività dell’art. 590 sexies risiede nella causazione dell’evento per colpa da imperizia, precisando che l’errore del sanitario non può radicarsi nella fase di selezione delle linee guida. Quindi anche se il sanitario rispetta i parametri e l’evento si verifica è possibile che ad ogni modo la responsabilità medica possa essere affermata. Motivazione della sentenza: la colpa da imperizia si manifesta non nella fase di selezione delle linee guida, ma nella fase di attuazione delle linee guida. L’esercente la professione sanitaria quando risponde penalmente per COLPA per ,morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico chirurgica? La formulazione dei principi proposti dalle SU ha prodotto questa conseguenza: l’esercente professione sanitaria risponde per colpa
- Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da negligenza e imprudenza;
- Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia , quando il caso concreto non è regolato da linee guida o da buone pratiche;
- Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee guida o buone pratiche non adeguate allo specifico caso concreto;
- Se l’evento si è realizzato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione delle linee guida o buone pratiche (tenendo conto del rischio e delle difficoltà del caso) -> ricompare la distinzione tra colpa lieve e grave. Sulla base di questa sentenza possiamo affermare che la legge precedente era più favorevole, soprattutto con riferimento alla colpa da negligenza e imprudenza lieve e nei casi di colpa lieve da imperizia, soprattutto nella fase di selezione delle linee guida. :) Cosa accade negli anni successivi, tra il 2017 e il 2023? Vi è stato un aumento del contenzioso giudiziario sulla base di questi elementi dimostrabili:
- azionare lo strumento penalistico talvolta aumenta le aspettative di un ristoro economico;
- la medicina ha fatto progressi, che hanno contribuito ad accrescere una serie di aspettative di
guarigione che talvolta induce ad accedere allo strumento penalistico;
- cambiamento culturale della visione del rapporto medico-paziente, che si ricava dalle
disposizioni introdotto dal legislatore. Ad es c’è una maggiore accessibilità alle informazioni in ambito sanitario.