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Natura delle intese più breve classificazione
Tipologia: Appunti
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Quando le volontà di stato e confessioni si incontrano,si incontrano in un ordinamento esterno rispetto ai rispettivi ordinamenti. questo ordinamento esterno non è quello internazionale ma è un terzo tipo creato di volta in volta. ritenere che sono attii di diritto interno,significa ritenere che le confessioni sono subordinate e soggette allo stato è cio,in virtù dell'art 8 cost non è sostenibile.
TIPI DI INTESE
1)intese paraconcordatarie: di carattere normativo contengono la disciplina di dettaglio in una determinata materia sulla base dei principi dell’Accordo o previo accordo apicale, assumendo rispetto ad essi una funzione attuativa/integrativa e natura di accordo derivato;
2) intese procedimentali: riguardano la presenza dell’autorità ecclesiastica nell’ambito di procedure amministrative, onde consentire la rappresentanza degli interessi ecclesiali in vista dell’adozione di un provvedimento amministrativo (art. 5, n. 3, Acc.): ‘L’Autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Rispetto a tali accordi derivati o sotto-intese, ci si è posti il problema di stabilire se la copertura costituzionale di cui godono i Patti Lateranensi ed il successivo Accordo di revisione, in forza dell’artt. 7 sia ad essi estensibile.
Due le posizioni:
negativa: la copertura opera solo ed esclusivamente per le leggi di esecuzione dei Patti;
positiva: la copertura si estenderebbe alle fonti sub-concordatarie in forza della natura di accordo-quadro dell’Accordo del 1984, legati, dunque, da un nesso di logica consequenzialità. A tal proposito è stato affermato che sembra ‘…in ogni caso difficile poter escludere a priori effetti riflessi della copertura costituzionale sulle fonti subconcordatarie che diano diretta attuazione alla legge n. 121/1985, soprattutto in quelle ipotesi in cui è lo stesso testo dell’Accordo a rinviare esplicitamente a successive intese per la disciplina di dettaglio della singola materia sulla base di principi da esso enunciati. In questi casi infatti la font sub concordataria, nella misura in cui si attua i principi dell’Accordo, realizza in forma compiuta la disciplina della singola materia concordataria, andando a collocarsi all’interno dello spazio normativo, dedicato alla disciplina dei “rapporti” tra lo Stato e la Chiesa (e analogo discorso va fatto per quanto riguarda le intese con le altre
confessioni religiose, ex art. 8, comma 3, cost.), che lo stesso art. 7 cpv. riserva integralmente al legislatore pattizio. In sostanza l’ambito della copertura costituzionale di cui all’art. 7 cost. sembra debba individuarsi non solo sulla base del criterio formale della fonte ivi espressamente richiamata (i “Patti Lateranensi”), ma anche tenendo conto di quello sostanziale della materia ad essa riservata, ossia la disciplina dei “rapporti” tra lo Stato e la Chiesa, come individuata dalle de prati negli origina patti nelle loro modifiche da esse concordate” (Dalla Torre).