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Riassunti di diritto ecclesiastico completi e ben strutturati tanto per affrontare un esame all'università quanto per l'orale per l'abilitazione forense.
Tipologia: Appunti
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Diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. In realtà andrebbe definito diritto dei culti per ricomprendere qualsiasi culto alla luce dei principi costituzionali vigenti, ma il termine diritto ecclesiastico deriva dall’ideologia legata alla prevalenza della Chiesa cattolica sugli altri culti in virtù del fatto che il suo credo è stato ed è patrimonio condiviso dalla maggioranza dei cittadini. Nell’accezione canonistica, il termine diritto ecclesiastico indica una branca, un suo ramo residuale, mentre nel diritto statuale indica il complesso delle norme che riguardano la posizione della Chiesa cattolica entro l’ordinamento statuale. Atteggiamento dello stato verso il fenomeno religioso può essere:
L’art. 1 dello Statuto del Regno di Sardegna del 1° marzo 1848 sancì che “ la religione cattolica è la sola religione dello Stato ” precisando che “ gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ”. Nello stesso anno, con la l. n. 735/1 848 (c.d. Legge Sineo ) venne affermato il principio per cui “ la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici o all’ammissibilità alle cariche civili e militari ”: una disposizione che venne poi estesa a tutto il territorio nazionale. Poi, a seguito dell’evoluzione laica della politica ecclesiastica sarda, vennero emanate una serie di leggi eversive (18 50 - 1855 ) in attuazione della politica restrittiva nei confronti della Chiesa al fine di ridimensionare, a beneficio dello Stato, la notevole e mal gestita forza economica. Tra queste leggi vi sono: (i) L. n. 1013/1850 legge Siccardi con cui furono aboliti sia il foro ecclesiastico, sia il diritto d’asilo per gli ecclesiastici, sia, infine, la cd. manomorta, ossia quel fenomeno per cui non erano assoggettabili a tassazione le proprietà immobiliari degli enti ecclesiastici, oltre al fatto che, essendo inalienabili, era impedita anche la tassazione sui trasferimenti; ( ii ) l. 1037/1850 divieto per gli enti morali di acquistare beni senza autorizzazione governativa; ( iii ) l. n. 878/1855 che sopprimeva le case degli ordini religiosi che non attendessero alla predicazione ed educazione ed assistenza degli infermi ( iv ) L. n. 3036/1866 con cui fu negato il riconoscimento legale agli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari, venne soppresso il patrimonio di tali enti e devoluto al demanio dello Stato (con rendita del 5% a favore del Fondo per il Culto che succedeva alla Cassa ecclesiastica dello Stato sardo) e sancita l’incapacità degli enti morali ecclesiastici di possedere beni; ( v ) L. n. 3848/1867 soppressione estesa anche agli enti secolari che lo Stato riteneva discrezionalmente superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi statuali. QUESTIONE ROMANA (20 SETTEMBRE 1870 BRECCIA DI PORTA PIA) Anche a seguito dell’avvenuta proclamazione del Regno d’Italia, l’unificazione non poteva ritenersi completa, essendo ancora escluse Venezia e Roma. Il problema dell’indipendenza del Papa e della Santa Sede prese il nome di questione romana che fu risolta militarmente il 20 settembre 1870 con l’ingresso ed occupazione di Roma da parte dell’esercito italiano durata solo pochi minuti, prima della resa dell’esercito pontificio, attraverso la celebre breccia di Porta Pia che segnò la fine del potere temporale della Chiesa. Con il R.D. n. 5093/1870 nel sancire l’annessione delle province romane al Regno d’Italia, si rinviò esplicitamente ad apposita legge la determinazione delle condizioni per garantire anche con franchigie territoriali l’ indipendenza del Sommo Pontefice. Il 13 marzo 1871 venne emanata dal Regno d’Italia la legge n. 214 c.d. leggi delle guarentigie (1871), che si prefiggeva, a tutela della indipendenza economica della Chiesa, di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice. La legge si articolava in due titoli distinti: 1) prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede che tentava di garantire indipendenza al Pontefice attraverso riconoscimento carattere sacro ed inviolabile della persona del Sommo pontefice, e il riconoscimento della proprietà dei palazzi apostolici vaticano e lateranense, e rendita annua di 3.225.000 lire; 2) intitolato relazioni dello Stato con la Chiesa che comprendeva l’abolizione del giuramento al Re dei vescovi e il riordino, mediante legge successiva, alla conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno. Tale legge non venne accettata dalla Santa Sede perché non presentava garanzie di stabilità, essendo legge interna ed unilaterale del Regno, benché da quest’ultimo fosse stata definita legge fondamentale. Dal 1870 si apre un’altra epoca di rapporti difficili tra Stato e Chiesa. PATTI LATERANENSI 1929 Nei primi anni ’20 del Novecento, in Italia prese il potere il movimento fascista con il sostegno del ceto medio, spaventato dalle rivendicazioni contadine ed operaie derivanti dalla concessione fatta dal Governo Giolitti del suffragio universale maschile (1915) che aveva consentito l’estensione del diritto di voto e la nascita dei partiti politici di massa. Il regime autoritario intendeva fare della Chiesa uno strumento di coesione sociale e di consenso politico mentre la Chiesa vedeva nell’alleanza con il Regime un argine al liberalismo e alle forze socialiste. Sotto la spinta di un clima nazionale più sereno, si addivenne alla stipula dei Patti lateranensi , così chiamati perché firmati da Mussolini e dal cardinale Gasparri in rappresentanza del Papa, nel palazzo del Laterano. I Patti constavano di tre distinti documenti 1) Trattato : che risolveva definitivamente la questione romana , con il riconoscimento della personalità internazionale dello Stato della Città del Vaticano, con territorio di 0,44 kmq (ossia 440.000 mq), su cui si
La Costituzione repubblica, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, frutto di compromesso tra le principali forze antifasciste, che pur sancendo i principi inviolabili di libertà religiosa e non discriminazione, in relazione ai diversi culti, non menziona ufficialmente il principio del laicismo , lasciando così sostanzialmente immutata la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sancita dagli accordi del 1929. La Costituzione cancella il principio confessionale che era alla base dello Statuto Albertino e dei successivi Patti, in virù del quale la religione cattolica era religione di Stato. In particolare, la Costituzione accoglie i principi fondamentali della libertà religiosa (art. 19 e 20), uguaglianza religiosa (art. 8, comma1), non discriminazione per motivi religiosi (art. 3), libertà di pensiero (art. 21), riunione (art. 17) e associazione (art. 18) che cancellano ogni forma di sudditanza tra Stato e Chiesa cattolica. CONCILIO VATICANO II (dal 1962 al 1965) Il profondo rinnovamento operato dal Concilio Vaticano II, durato quattro sessioni tra il 1962 e il 1965 sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI, risolse anche la questione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato. L’argomento è stato affrontato nel n. 76 della Costituzione pastorale “ Gaudium et spes ” (1965) sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. La regolamentazione di tali rapporti deve ispirarsi alle esigenze di una separazione tra la Chiesa Cattolica e la comunità politica e, al tempo stesso, instaurare una sana collaborazione tra le due istituzioni garantendo sempre e comunque i diritti fondamentali dell’uomo sia come cittadino sia come fedele. ACCORDO DI VILLA MADAMA DEL 18 FEBBRAIO 1984: IL NUOVO CONCORDATO L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana pose il problema del rapporto e della risoluzione delle antinomie tra le norme in essa contenute e quelle pattizie e più in generale con la legislazione in materia di culto. Si affermò l’orientamento favorevole ad una loro revisione allo scopo di armonizzarli con i principi costituzionali e il mutato costume sociale del Paese. Il problema più spinoso da affrontare era quello di decidere se procedere alla totale abrogazione dei Patti o solo alla loro revisione: (i) I sostenitori della abrogazione affermavano la necessità di individuare un nuovo modello di rapporto tra Stato e Chiesa, in quanto quello concordatario non era più proponibile; (ii) I sostenitori della revisione invece affermavano che doveva essere rivisto solo il Concordato, e non i Patti nel loro insieme, perché il modello concordatario era lo strumento più idoneo a regolare le res mixtae ; (iii) vi era poi chi riteneva più opportuno conservare il Concordato del 1929, considerando abrogate le sole norme incompatibili con il nuovo ordinamento costituzionale. Prevalse l’orientamento più conservatore e quindi revisionista. L’Accordo di Villa Madama consta di tre elementi : 1) Preambolo : in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dalla Costituzione repubblicana e si ricollega ai principi del Concilio Vaticano II per la mutanda disciplina dei rapporti Stato e Chiesa cattolica; 2) Testo vero e proprio di 14 articoli (con principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa cattolica alla luce della Costituzione Repubblicana; 3) Protocollo addizionale in 7 punti per assicurare, con le opportune chiarificazioni, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modificazioni convenute e per evitare ogni successiva difficoltà di interpretazione. Nonostante si parli di modificazioni, tali Accordi costituiscono in realtà una vera e propria riscrittura del Concordato del 1929 sia nelle motivazioni di fondo che nei principi ispiratori più consoni ad uno Stato laico, pluralista e democratico. Con L. n. 121/1985 è stata data piena e intera esecuzione in Italia all’Accodo (e relativo protocollo addizionale), le cui disposizioni sono entrate in vigore il 4 giugno 1985, data dello scambio delle ratifiche tra le Parti contraenti. Rispetto a ben 45 articoli dell’accordo del 1929, si riscontrano negli accordi di Palazzo Madama solo 14 articoli che esprimono pochi ma chiari e solenni principi, mentre vengono previsti numerosi stralci su materie specifiche, rinviati ad accordi successivi tra lo Stato e l’autorità ecclesiastica, tra cui: affidamento ad una commissione paritetica italo vaticana; decisioni sulle festività religiose con validità civile, determinazione dei titoli accademici ecclesiastici riconoscibili dallo Stato, organizzazione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche; conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e regolazione di ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa e lo Stato sia con nuovi accordi tra le due parti, sia con intese.
Gli aspetti più significativi del nuovo Concordato del 1984: a) Neutralità dello Stato: come conseguenza dell’abolizione del principio della religione di stato, che non significa agnosticismo dello Stato, ma Stato che non fa una propria scelta di fede, ma tiene conto delle ispirazioni ideali della comunità , con conseguente maggiore autonomia della Chiesa nella sua organizzazione e piena libertà nelle nomine a tutti gli uffici ecclesiastici. b) Disciplina degli enti ecclesiastici ed impegni finanziari dello Stato : cadono una serie di esenzione e privilegi, viene riconosciuta personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione e di culto equiparati ai fini di beneficenza e istruzione. Tutta la materia è stata rivista da una commissione paritetica le cui conclusioni hanno formato oggetto della L. n. 222/1985 sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico in relazione al carico tributario gravante sugli enti ecclesiastici. c) Matrimonio : o prima matrimonio canonico come sacramento e quindi carattere indissolubile o ora il vigente accordo si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico d) istruzione religiosa : o lo Stato con art. 9 continua ad assicurare e garantire insegnamento religione cattolica come materia nelle scuole pubbliche, ma a tutti garantito diritto di non avvalersene nel rispetto della libertà di coscienza; e) mantenimento del clero : o pubblicata la L. n. 228/85 sul sostentamento del clero, con cui abolizione dei “ supplementi di congrua ” (introdotti con il concordato del 1929), ricorrendo ad un doppio sistema: detraibilità del reddito imponibile delle donazioni della Chiesa e specifica destinazione della quota dell’8xmille dei proventi delle imposte pagate dai fedeli in veste di contribuenti.
Le norme del diritto ecclesiastico sono atipiche e hanno origine differente , essendo alcune di immediata derivazione statale , altre esecuzione di preventivi accordi con le autorità religiose. Le religioni, pur essendo prodotte da ordinamenti diversi da quello statale, vengono recepito in quest’ultimo ricorrendo a particolari forme di adattamento: le intese , ad esempio, hanno accresciuto le forme di contrattazione (c.d. fenomeno delle moltiplicazioni di livelli di contrattazione ). Le fonti sono: a) fonti costituzionali, b) fonti di provenienza unilaterale statale e regionale , c) fonti di provenienza unilaterale confessionale ; d) fonti di provenienza bilaterale ; e) fonti esterne derivanti da trattati internazionali o sovranazionali; f) pronunce di Corte Costituzionale che sul diritto ecclesiastico costituiscono diritto vivente. FONTI COSTITUZIONALI (cfr. dopo approfondimento sui principi costituzionali). o Artt. 2^1 e 32 Cost. su principio personalista e diritti fondamentali tra cui libertà confessionale e principio di uguaglianza o Artt. 7^3 e 8^4 rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica e le altre confessioni acattoliche, principio di non discriminazione e principio pattizio (^1) Art. 2 Cost .: I) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (^2) Art. 3 Cost. : I) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. II) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (^3) Art. 7 Cost. : Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (^4) Art. 8 Cost .: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
possono essere abrogate da altre leggi che non recepiscano modifiche dei trattati internazionali (in tale categoria rientrano ad es. i Trattati del Laterano e di Villa Madama, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 etc).
Anche l’Unione Europea si è occupata del fenomeno religioso, sia attraverso il diritto originario (convenzionale) , costituito dai Trattati europei, sia attraverso il diritto derivato , costituito da regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. In particolare, un primo riconoscimento della rilevanza, a livello europeo, di tale fenomeno avvenne nel trattato di Amsterdam nel 1997 ( L’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto elle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione europea rispetta egualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. La maggiore centralità ai diritti fondamentali nell’Unione viene confermata dall’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. I principi in essa contenuti assumono efficacia vincolante con il Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) che aderisce alla CEDU la quale sancisce espressamente, all’art. 10, il diritto alla libertà di religione , la libertà di cambiare religione, di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, e rileva anche l’art. 21 della Carta che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla religione, e l’art. 17 TFUE che sancisce il rispetto del diritto ecclesiastico degli Stati Membri per quanto concerne lo status giuridico di chiese, associazioni e comunità religiose.
Il diritto ecclesiastico italiano si è sviluppato nel corso del tempo non solo attraverso le tipiche fonti di produzione del diritto, ma anche tramite l’ attività della Corte costituzionale che, con le proprie decisioni, ha inciso in modo rilevante sulla materia religiosa, a tutela soprattutto della libertà di coscienza e di culto , di eguaglianza e di non discriminazione basata su motivi religiosi.
I suddetti principi sanciti agli artt. 2 e 3 Cost. trovano il loro principio guida nel principio di laicità che, pur vigente, non viene mai citato nella Costituzione. Accanto a tale principio ispiratore dei rapporti Stato-Chiesa, si affiancano i principi supremi dell’ordinamento costituzionali che costituiscono i limiti invalicabili ed irrinunciabili dell’ordinamento positivo sia al livello apicale che singolare. L’art. 2 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo sia nell’ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La persona è oggetto di attenzione non solo nella sua individualità, ma anche nell’insieme di relazioni, organizzazioni ed aggregazioni in cui realizza i suoi interessi e bisogni, anche spirituali (cioè come consociato) e le formazioni sociali costituiscono uno strumento indispensabile per lo sviluppo della personalità umana e a tal fine l’ordinamento riconosce ad esse diritti e garanzie uguali rispetto a quelli riservati ai singoli individui. L’art. 3 Cost invece sancisce il principio di uguaglianza formale al primo comma e sostanziale al secondo comma, ed ha il suo nucleo centrale nel principio di forte eguaglianza in quanto vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza, lingua, religione , opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
Nella Costituzione non si rinvengono norme che qualifichino lo Stato come Stato aconfessionale, sancendo come invece fa la Costituzione francese, il principio di laicità come valore inviolabile e intangibile della Costituzione. È solo con l’Accordo di villa Madama del 1984 che viene sovvertito il principio della religione cattolica come sola religione di stato, laddove nel Protocollo Addizionale del 1984 afferma che “ si considera non più in vigore il principio, richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano ”, sancendo ufficialmente la scomparsa dall’ordinamento giuridico italiano del confessionalismo statale. La Corte costituzionale ha enunciato in modo chiaro il principio di laicità con la sentenza n. 203/1989 ha infatti chiarito che tale principio rappresenta un principio supremo dell’ordinamento, che caratterizza la stessa forma di stato repubblicana in quanto le norme della Costituzionale impongono allo Stato non un atteggiamento di indifferenza dinanzi alle religioni e al fenomeno religioso, o addirittura di estraneità o di ostilità , bensì la garanzia della libertà religiosa. La Corte costituzionale nelle pronunce successive ha sancito i corollari del principio di laicità avente per oggetto il pluralismo confessionale, eguaglianza sulla libertà religiosa, il dovere nei confronti di culti di equidistanza e imparzialità dello Stato e l’incompetenza dello Stato in specifiche materie in religiose, salvo i limiti del buon costume. DISTINZIONE DEGLI ORDINI STATO-CHIESA CATTOLICA Principio di bilateralità (covigenza ai sensi dell’art. 7 Cost. di due istituzioni (c.d. ordini) indipendenti e sovrani che esercitano autonomamente (ciascuno nel proprio ordine) le loro potestà. o Per “ ordine ” si intende un complesso di materie o contenuti sui quali ognuno dei due soggetti esercita secondo specifiche caratteristiche il potere sovrano di costruire un proprio ed esclusivo sistema di valori e di principi, di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestare la garanzia dei correlati interessi umani. L’art. 7, comma 1 afferma il principio della esistenza di un ordine riservato alla sovranità della Chiesa e della necessità di delimitarne in concreto i confini. o L’art. 7, comma 2, sancisce che la regolamentazione delle materie mixtae vada fatta in base ai Patti Lateranensi in vigore al momento della formulazione della Carta Costituzionale. In tal modo, i Patti sono, così, divenuti la misura costituzionale della competenza che lo Stato ha attribuito all’ordine suo e della Chiesa anche in assenza di una chiara identificazione delle c.d. res mixtae. L’art. 7 nel prevedere preventivi accordi Stato-confessioni religiose, impegna lo Stato a non legiferare in via unilaterale, sulle materie che riguardano la libertà religiosa, ma richiede la creazione e il mantenimento di un diritto speciale pattizio che non tradisca i principi su cui si fonda. CONFLITTI TRA LE NORME PATTIZIE E LE ALTRE NORME Contrasto può sorgere con una norma: (i) Statale ordinaria: in quel caso prevarrà la norma pattizia nei confronti di quella interna, in ragione del riconoscimento costituzionale del diritto concordatario; oppure (ii) con una norma c ostituzionale : prevale sempre la norma pattizia, avendo questo carattere speciale, tale tesi è confermata dall’art. 7, comma 2 Cost che evidenzierebbe la volontà del Costituente di far prevalere le pattuizioni degli accordi anche sulle altre norme della stessa costituzione (cfr. anche Crte Cost. sent. n. 30/1971) MODIFICHE PATTI LATERANENSI: per modificare i Patti si possono seguire due vie, entrambe sancite dalla Costituzione: 1) nuovo accordo con la Santa Sede in quanto l’art. 7, comma 2 parla di modifiche accettate dalle due Parti, si tratterebbe di un nuovo accordo totale e parziale che, dopo l’approvazione delle Camere, verrebbe ratificato dal Capo dello Stato ed avrebbe piena esecuzione con legge ordinaria (non costituzionale): è ciò che si è verificato con l’Accordo del 1984. 2) revisione costituzionale ex art. 138 Cost. PLURALISMO CONFESSIONALE E L’EGUAGLIANZA RELIGIOSA
“tutti” per indicare che il destinatario di tale disposizione è chiunque si trova nel territorio italiano, anche i non cittadini.
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Attraverso tale disposizione viene garantita la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni aventi carattere ecclesiastico o finalità religiosa senza che la legge possa introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico degli enti religiosi, né utilizzare lo strumento fiscale per rendere più difficoltosi la costituzione ed il funzionamento degli stessi. ASPETTI LIBERTÀ RELIGIOSA Il diritto di libertà religiosa include tre fondamentali aspetti:
Presidente della Repubblica , in qualità di Capo dello Stato e rappresentante unità nazionale, ai sensi dell’art. 87, comma 1 Cost. o Ratifica i trattati internazionali, compresi quelli con la Santa Sede, salva l’approvazione delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione (artt. 80 e 87 Cost. o Accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio Pontificio presso l’Italia, (art. 87 Cost. e art. 12, co. 4 del Trattato del 1929) o Nomina i plenipotenziari , designati dal Governo, per le trattative concordatarie e promulga leggi di esecuzone della revisione concordataria e delle intese con i culti acattolici (art. 87, comma 8 Cost) o Promulga le leggi basate sulle intese con i legittimi rappresentanti delle religioni diverse dalla cattolica (artt. 8, c. 3 e 87 c. 5 Cost) Presidente del Consiglio dei Ministri: o Compito di dirigere e coordinare, anche in materia ecclesiastica, l’opera dei singoli Ministri, mantenendo l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo; o definisce le politiche e degli indirizzi generali concernenti l’elaborazione delle leggi e degli atti pattizi in materia religiosa; o Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le seguenti Commissioni con competenza in materia ecclesiastica: ▪ Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose: ▪ Commissione consultiva per la libertà religiosa ▪ Commissione governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede.
▪ Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano; ▪ Commissione governativa per la revisione dell’importo deducibile e per la valutazione del gettito della quota dell’otto per mille dell’IRPEF; ▪ Comitato di coordinamento per le celebrazioni della Shoah ; Ministero dell’Interno L’organo dell’amministrazione centrale che esercita le competenze generali in materia di culti è il Ministero dell’Interno, al quale sono state attribuite nel 1932 le funzioni dapprima spettanti al “ Ministero della giustizia e degli affari di culto”. Il Ministero esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che è a sua volta articolato in diverse Direzioni, tra cui, per quel che qui rileva: ▪ la Direzione centrale degli affari di culto : svolge per la parte che le compete le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei principi contenuti negli artt. 3, 8 e 19 Cost. e delle normative vigenti in materia di libertà religiosa. Si articola in o Ufficio delle Politiche dei Culti e delle relazioni esterne; o Ufficio degli Affari del Culto Cattolico o Ufficio degli affari dei culti diversi dal cattolico, o Affari giuridici degli enti di culto; ▪ Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto : si articola in cinque settori di attività: o Accertamento e ricognizione delle Chiese e dei compendi conventuali per individuazione delle porzioni di proprietà del fondo. o Individuazione delle linee di indirizzo e programmatiche per l’amministrazione del patrimonio fruttifero del Fondo o Restauro dei beni del patrimonio storico artistico al fine di garantire la conservazione delle chiese e delle rettorie di proprietà o Formulazione del bilancio finanziario di previsione annuale o Procedure di variazione dei dati, esame delle risultanze derivante dal consultivo della gestione, riscossione delle entrate, valutazione dei dati; All’interno del Ministero è previsto anche un Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano , un organismo con funzioni consultive sulle questioni relative alla presenza in Italia della comunità mussulmana. Nel 2017 è stato firmato un Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale. Compiti del Prefetto o Alle prefetture erano state trasferite le competenze dei procuratori generali delle Corti d’Appello e dei dipendenti uffici per gli affari di culto. o A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Concordato, le mansioni dei prefetti si sono fortemente ristrette. Continua ad essere prerogativa delle Prefettura la tutela dello Stato nei confronti degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nei confronti dei culti ammessi ai sensi dell’art. 19 R.D. 289/1930. o È venuta meno invece la competenza (i) sull’assistenza nelle operazioni di riconsegna dei beni beneficiari, (ii) compilazione e regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli Istituti ecclesiastici e degli enti di culto, (iii) vigilanza ed amministrazione di speciali Aziende di culto (iv) nomine dei parroci e dei coadiutori parrocchiali con diritto di successione, (v) concessione e liquidazione dei supplementi di congrua. Il Fondo edifici di culto A seguito della legislazione eversiva, mediante la vendita dei beni acquisiti, si cercò di fornire un sostegno alle finanze dello Stato e, nel contempo, si volle restituire alla libera circolazione del mercato i beni ecclesiastici che formavano la cosiddetta manomorta. D'altro canto, con una parte degli introiti ottenuti, si costituirono enti distinti dallo Stato, con autonomia patrimoniale e gestionale, che avrebbero dovuto provvedere all'erogazione delle pensioni ai membri delle Corporazioni religiose disciolte, al pagamento dei vitalizi ai sacerdoti secolari privati delle rendite dei benefici
E) Rapporti in materia fiscale : In materia fiscale vige una convenzione sottoscritta tra Santa Sede e governo il 1° aprile 2014 che ribadisce l’ esenzione totale dalle imposte degli immobili della Santa Sede. F) Esecuzione in Italia delle sentenze dei Tribunali dello S.C.V. : si applicano al riguardo le relative norme del diritto internazionale (art. 23, comma 1 Tratt.), nonché le norme comuni interne italiane (i) per la materia civile gli artt. 64 - 67 L. n. 218/1995 (per la specifica disciplina applicabile alle sentenze di nullità dei matrimoni concordatari v. infra ) (ii) per la materia penale , art. 12 c.p. e artt. 730 e 741 c.p.p. Hanno piena efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche o ufficialmente comunicati alle autorità civili circa persone ecclesiastiche o religiosi o concernenti materie spirituali e disciplinari. G) Notificazione degli atti in materia civile, commerciale e penale: per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale i rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Italia sono regolati dalla Convenzione del 6 settembre 1932 che prevede la seguente procedura: a. Se la notificazione deve eseguirsi all’interno dello S.C.V. su istanza di persone, enti o autorità che si trovino in Italia, l’istante dovrà rivolgersi al Procuratore della Repubblica perché questi inoltri domanda di notificazione al Promotore di giustizia presso il Tribunale di prima istanza della C.d.V. b. Se invece la notificazione deve eseguirsi in Italia ad istanza di persone che si trovino nella C.d.V., l’istante dovrà rivolgersi al Promotore di giustizia perché inoltri la domanda al competente Procuratore della Repubblica in Italia. Se si verificano difficoltà, dovranno essere risolte per via diplomatica. Per le notificazioni degli atti in materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica. RAPPORTI CON LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE A) Chiesa cattolica Secondo i canonisti non vi è alcun dubbio sulla piena personalità giuridica e sulla piena capacità di agire della Chiesa nella comunità internazionale in quanto la Chiesa, al pari delle altre società giuridiche perfette, ne sarebbe in possesso addirittura ex ipsa ordinatione divina. Secondo la dottrina canonistica la soggettività di diritto internazionale apparterrebbe tanto alla Chiesa in sé considerata, quanto all’organo attraverso il quale essa agisce, cioè la Santa Sede. La dottrina che ammette la soggettività internazionale ritiene che l’ente investito sia solo la Santa Sede perché è solo essa che agisce in campo internazionale ed è sempre e solo con essa che gli Stati hanno avuto e hanno tuttora rapporti, scambiano ambasciatori, stipulano concordati. Per quanto attiene ai limiti di questa riconosciuta capacità giuridica della Santa Sede, quest’ultima esercita la sua attività internazionale esclusivamente in relazione alla propria natura , escludendosi dunque da altri tipi di rapporti normalmente posti in essere dagli Stati in ordine alla guerra, alla neutralità, alle mutazioni territoriali ed agli atti giuridici relativi. B) Lo Stato della Città del Vaticano Lo S.C.V. da un punto di vista del diritto internazionale lo S.C.V. è i. uno Stato riconosciuto in forza di un riconoscimento diretto ed esplicito da parte dell’Italia con gli artt. 3 e 26 del Trattato ed indiretto da parte degli altri Stati che intrattenevano rapporti diplomatici con la S.Sede e che furono a suo tempo informati dell’intenzione di sottoscrivere un trattato con l’Italia per dare vita a un nuovo stato ii. un ente che presenta le caratteristiche di un vero e proprio Stato , istituzione che provvede autonomamente alla sua organizzazione ed attività e che stringe, con gli altri soggetti di diritto, atti internazionalmente rilevanti iii. uno Stato neutralizzato (alla Stregua della Confederazione elvetica e della Repubblica di S. Marino) si trova in una condizione giuridica permanente per la quale ha il dritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri Stati e di non porne in essere. Infatti l’art. 24 del Trattato sancisce che la Santa Sede rimarrà dunque estranea alle competizioni temporali tra gli Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace,
riservandosi in ogni casi di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò, la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile. La rappresentanza dello Stato ed i suoi rapporti con gli altri Stati sono riservati al Sommo Pontefice che li esercita per mezzo della Segreteria di Stato. Attualmente la Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con 180 Stati, con l’Unione europea e il Sovrano ordine militare di Malta; ha inoltre una relazione di natura speciale con l’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina). L’Italia e la Santa Sede hanno provveduto a stabilire tra loro normali rapporti diplomatici mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia. La Santa Sede, inoltre, partecipa a numerosi organismi internazionali con propri rappresentanti, ed ha rapporti multilaterali con la Lega Araba, l’Unione Africana, l’Organisation internationale de la Francophonie.
Lo S.C.V. fu costituito per garantire alla Santa Sede la necessaria libertà ed indipendenza d’azione nell’adempimento della sua missione spirituale in tutto il mondo (cfr. Preambolo art. 26). Ma l’esiguità del territorio impone l’assegnazione allo S.C.V. di alcune garanzie direttamente o indirettamente rilevanti nel diritto interno italiano (si consideri che buona parte degli uffici della Curia romana e i tre tribunali pontifici della Penitenziaria Apostolico, Segnatura Apostolica e della Rota Romana sono fuori dai confini dello S.C.V.). GARANZIE DI CARATTERE PERSONALE A) Prerogative del Sommo Pontefice: alla persona del Sommo Pontefice nel diritto italiano è riconosciuta una posizione particolare e una serie di prerogative, diverse da quelle normalmente riconosciute ai Capi di Stato stranieri. Le stesse garanzie personali si estendono a quanti partecipano all’attività della Santa Sede (concili, conclavi) L’art. 8 del Trattato stabilisce che: i. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile , per cui non può rispondere di alcun atto penalmente rilevante nei confronti della giustizia italiana, sia che si tratti di atti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, sia che si tratti di atti o fatti privati; ii. l’attentato contro la sua persona e la provocazione a commetterlo sono punibili con le stesse pene stabilite per i medesimi fatti commessi contro il Re (ora Presidente della Repubblica). iii. I reati contro il Pontefice sono punibili al pari di quelli contro il Capo dello Stato italiano, con la semplice autorizzazione a procedere del Ministro di giustizia (art. 313 c.p.). B) Prerogative dei Cardinali: le prerogative riconosciute ai Cardinali sono: i. godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue, ossia ai dignitari ai quali, in regime monarchico, spettava nelle cerimonie il posto successivo a quello del Re; ii. se residenti in Roma , anche fuori della C.d.V., sono considerati a tutti gli effetti cittadini vaticani; iii. sono dispensati dall’ufficio di tutore ma hanno facoltà di rinunziare a tale dispensa; iv. ove siano testimoni in cause civili o penali , possono essere uditi nel proprio domicilio; v. se stranieri , non sono soggetti alle disposizioni del capo relativo all’ingresso e al soggiorno degli stranieri del T.U. sull’immigrazione; vi. sono esenti dall’ufficio di giudice popolare presso le Corti d’Assise e da ogni altra prestazione di carattere personale: infatti i dignitari e funzionari dela Santa Sede, indicati in apposito elenco, sono esenti dall’ufficio di giudice popolare, ma NON esonerati dal dovere di testimoniare; vii. l’Italia è tenuta a provvedere a che non sia ostacolato il libero transito dei Cardinali attraverso l territorio italiano, nonché l’accesso al Vaticano, e che non venga posto impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi; GARANZIE SULL’ESERCIZIO DELLA POTESTÀ GIURISDIZIONALE A) Autolimitazione della sovranità italiana : Esiste un complesso di norme volte a garantire alla Chiesa il libero esercizio della sua potestà di governo e che stabiliscono una serie di prerogative a favore della Santa Sede,