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Asilo e Diritti Umani: Livelli e Principi, Prove d'esame di Diritto dell'Unione Europea

Una panoramica dei livelli di norme riguardanti i diritti umani, dal livello internazionale alla ue, con un focus sul principio di non discriminazione e il diritto di asilo. Vengono esaminate le convenzioni, protocollo e carta sociale europea riguardanti i diritti umani, il principio di non-respingimento e il diritto di asilo. Il documento illustra casi giudiziali che hanno contribuito a definire questi principi.

Tipologia: Prove d'esame

2020/2021

Caricato il 09/09/2022

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elena_scolaro 🇮🇹

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Verifica del corso Asilo e Diritti Umani | Elena Scolaro
1. Le norme pertinenti in materia di diritti umani possono classificarsi secondo tre
diversi livelli: a livello internazionale, vi è la Convenzione sui rifugiati del 1951
insieme ad altri importanti trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani. A livello
di CdE, la CEDU in particolare gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della
tortura), 5 (diritto alla libertà), 8 (diritto alla vita privata/familiare), 13 (ricorso
effettivo) e 14 (non discriminazione), il protocollo 4 e il protocollo 7, e la Carta
Sociale Europea, in particolare gli articoli 13 (diritto all’assistenza medica), 17
(protezione dei giovani), 19 (protezione della famiglia), 30 (protezione contro la
libertà) e 31 (diritto all’abitazione). A livello di UE, la Carta dell’Unione Europea e
l’acquis dell’UE in materia d’asilo (revisione della direttiva sulle condizioni di
accoglienza, direttiva rimpatri, revisione della direttiva procedure, revisione della
direttiva qualifiche, regolamento Dublino III) e altri importanti documenti
giuridici.
In ordine al principio di non discriminazione basato sul genere, si prenda come
esempio il caso Ünal Tekeli c. Turchia, concernente il mantenimento del
cognome da nubile successivamente al matrimonio, la Corte ha concluso che
l’importanza inerente al principio preso in esame impediva agli Stati di imporre
tradizioni derivanti dal ruolo principale dell’uomo e da quello secondario della
donna in seno alla famiglia. La Corte ha rilevato che il progresso dell’eguaglianza
dei generi costituisce attualmente un obiettivo di notevole importanza per gli Stati
membri del Consiglio d’Europa, e che occorrerebbe avanzare motivi di grande
rilevanza affinché una disparità di trattamento su tale base possa essere
considerata compatibile con la Convenzione. In particolare i rinvii alle tradizioni o
agli atteggiamenti sociali diffusi in un determinato paese non costituiscono una
sufficiente giustificazione di una disparità di trattamento basata sul sesso.
2. Ilprincipio di non-respingimento, conosciuto a livello internazionale comenon-
refoulement, è un principio fondamentale deldiritto internazionaleche vieta al
paese che riceve richiedenti asilo di rimandarli in un paese in cui sarebbero in
probabile pericolo di essere perseguitati per "razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica”. Il diritto di
asilo non è esplicitamente riconosciuto nella CEDU, il principio di non
respingimento, ma la CEDU si applica a qualsiasi richiedente asilo e rifugiato e
interpreta i diritti in essa sanciti alla luce della Convenzione sui rifugiati. Pur
riconoscendo che gli Stati membri del CdE hanno il diritto, in base al diritto
internazionale consolidato, di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione
degli stranieri, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato questo divieto
come un obbligo di non espellere o estradare una persona verso una situazione di
rischio reale di tortura. Si pensi al casoSoering c. Regno Unito, la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha statuito che l’estradizione di un uomo accusato di
omicidio verso gli Stati Uniti, dove era esposto al rischio di una condanna a
morte, avrebbe costituito una violazione del divieto di tortura, visto il lungo
periodo di tempo che solitamente i condannati in tale paese trascorrono nel
corridoio della morte, subendo le condizioni di angoscia e di crescente tensione,
nell’attesa dell’esecuzione. A seguito di tale sentenza, le autorità americane hanno
confermato al Regno Unito che l’interessato non sarebbe stato perseguito per
omicidio aggravato. Quindi, il principio di non respingimento non tutela soltanto
coloro i quali sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato ma anche i soggetti
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  1. Le norme pertinenti in materia di diritti umani possono classificarsi secondo tre diversi livelli: a livello internazionale, vi è la Convenzione sui rifugiati del 1951 insieme ad altri importanti trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani. A livello di CdE, la CEDU in particolare gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 5 (diritto alla libertà), 8 (diritto alla vita privata/familiare), 13 (ricorso effettivo) e 14 (non discriminazione), il protocollo 4 e il protocollo 7, e la Carta Sociale Europea, in particolare gli articoli 13 (diritto all’assistenza medica), 17 (protezione dei giovani), 19 (protezione della famiglia), 30 (protezione contro la libertà) e 31 (diritto all’abitazione). A livello di UE, la Carta dell’Unione Europea e l’ acquis dell’UE in materia d’asilo (revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza, direttiva rimpatri, revisione della direttiva procedure, revisione della direttiva qualifiche, regolamento Dublino III) e altri importanti documenti giuridici. In ordine al principio di non discriminazione basato sul genere, si prenda come esempio il caso Ünal Tekeli c. Turchia , concernente il mantenimento del cognome da nubile successivamente al matrimonio, la Corte ha concluso che l’importanza inerente al principio preso in esame impediva agli Stati di imporre tradizioni derivanti dal ruolo principale dell’uomo e da quello secondario della donna in seno alla famiglia. La Corte ha rilevato che il progresso dell’eguaglianza dei generi costituisce attualmente un obiettivo di notevole importanza per gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e che occorrerebbe avanzare motivi di grande rilevanza affinché una disparità di trattamento su tale base possa essere considerata compatibile con la Convenzione. In particolare i rinvii alle tradizioni o agli atteggiamenti sociali diffusi in un determinato paese non costituiscono una sufficiente giustificazione di una disparità di trattamento basata sul sesso.
  2. Il principio di non-respingimento, conosciuto a livello internazionale come non- refoulement , è un principio fondamentale del diritto internazionale che vieta al paese che riceve richiedenti asilo di rimandarli in un paese in cui sarebbero in probabile pericolo di essere perseguitati per "razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica”. Il diritto di asilo non è esplicitamente riconosciuto nella CEDU, né il principio di non respingimento, ma la CEDU si applica a qualsiasi richiedente asilo e rifugiato e interpreta i diritti in essa sanciti alla luce della Convenzione sui rifugiati. Pur riconoscendo che gli Stati membri del CdE hanno il diritto, in base al diritto internazionale consolidato, di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato questo divieto come un obbligo di non espellere o estradare una persona verso una situazione di rischio reale di tortura. Si pensi al caso Soering c. Regno Unito , la Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito che l’estradizione di un uomo accusato di omicidio verso gli Stati Uniti, dove era esposto al rischio di una condanna a morte, avrebbe costituito una violazione del divieto di tortura, visto il lungo periodo di tempo che solitamente i condannati in tale paese trascorrono nel corridoio della morte, subendo le condizioni di angoscia e di crescente tensione, nell’attesa dell’esecuzione. A seguito di tale sentenza, le autorità americane hanno confermato al Regno Unito che l’interessato non sarebbe stato perseguito per omicidio aggravato. Quindi, il principio di non respingimento non tutela soltanto coloro i quali sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato ma anche i soggetti

che abbiano richiesto tale riconoscimento per tutto il periodo necessario per l’espletamento della relativa procedura. Secondo la direttiva qualifiche dell'UE, una persona è ammissibile alla protezione internazionale se si qualifica come: un rifugiato per il timore fondato di essere perseguitato sulla base di uno dei cinque motivi della Convenzione del 1951; un beneficiario della protezione sussidiaria perché a rischio di danno grave come definito all'articolo 15 della direttiva qualifiche. L’obbligo di non-refoulement è vincolante su tutti gli organi di uno Stato parte della Convenzione sui rifugiati e si applica ovunque lo Stato in questione eserciti la sua giurisdizione; pertanto, tale obbligo è soggetto a limiti territoriali solo con riferimento al paese in cui un rifugiato non può essere inviato, non al paese dal quale egli viene rinviato. In conclusione, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che è necessaria una valutazione del rischio individuale affrontato dalla persona, ma anche prendere in considerazione la situazione generale del paese di rimpatrio.

  1. Gli Stati hanno il diritto di esercitare la giurisdizione nell’ambito delle loro frontiere internazionali, ma devono tenere presente che hanno obblighi internazionali secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 e il principio di non respingimento. Gli Stati hanno degli obblighi, soprattutto, nei confronti dei minori e la Convenzione sui diritti dell’infanzia offre loro una protezione speciale a causa della loro vulnerabilità. In merito alle prove che attestano il reale rischio di essere sottoposto a un trattamento contrario all’art 3 della CEDU, l’onere ricade sul richiedente. Pertanto, quando vengono presentate tali prove, spetta alle autorità dissipare qualsiasi dubbio al riguardo. L’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere accertata con una valutazione complessiva, anche valorizzando il beneficio del dubbio. Nel caso F.G. c. Svezia si afferma che l’onere della prova rimane a carico del richiedente nelle circostanze individuali, ma spetta alle autorità provare le circostanze generali. Il caso preso in esame riguarda un richiedente asilo iraniano che aveva basato la propria domanda d’asilo su motivi di persecuzione di natura politica, rifiutandosi di approfondire, nonostante le sollecitazioni delle autorità competenti, ulteriori motivi basati sulla sua conversione al cristianesimo, ritenendola un fatto privato. A fronte del rigetto della richiesta, presentava una seconda domanda basata su motivi di natura religiosa, che tuttavia non veniva considerata dalle autorità interne in quanto non erano emerse “nuove circostanze” rispetto alla prima domanda. La Corte ribadisce che gli Stati parte hanno l’obbligo di condurre un esame estremamente rigoroso nel caso in cui si possa presumere di inviare una persona verso un Paese in cui vi è pericolo di vita o di trattamenti inumani o degradanti. Nel caso di specie, un tale esame rigoroso non è stato effettuato sia in quanto le autorità interne hanno escluso a priori il timore di persecuzione sulla base delle dichiarazioni del richiedente sia in quanto si sono astenute dall’effettuare qualunque valutazione su come quest’ultimo avrebbe inteso manifestare la propria fede una volta in Iran. Il rinvio del richiedente verso tale Paese comporterebbe quindi una violazione degli artt. 2 e 3 CEDU.
  2. I richiedenti asilo godono del diritto alla libertà e del diritto alla libertà di circolazione. Tuttavia, nessuno dei due diritti fornisce una protezione assoluta contro la detenzione per motivi di immigrazione o contro altre misure restrittive. Il diritto alla libertà protegge contro la detenzione, cioè il confinamento involontario del corpo, in uno spazio ristretto, per un tempo non trascurabile. Differentemente la libertà di circolazione protegge da mere restrizioni della circolazione, cioè limitazioni che non rientrano nello spazio ristretto della detenzione. La detenzione richiede un certo grado di intensità e ha sia una dimensione soggettiva (la