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Una panoramica dei livelli di norme riguardanti i diritti umani, dal livello internazionale alla ue, con un focus sul principio di non discriminazione e il diritto di asilo. Vengono esaminate le convenzioni, protocollo e carta sociale europea riguardanti i diritti umani, il principio di non-respingimento e il diritto di asilo. Il documento illustra casi giudiziali che hanno contribuito a definire questi principi.
Tipologia: Prove d'esame
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che abbiano richiesto tale riconoscimento per tutto il periodo necessario per l’espletamento della relativa procedura. Secondo la direttiva qualifiche dell'UE, una persona è ammissibile alla protezione internazionale se si qualifica come: un rifugiato per il timore fondato di essere perseguitato sulla base di uno dei cinque motivi della Convenzione del 1951; un beneficiario della protezione sussidiaria perché a rischio di danno grave come definito all'articolo 15 della direttiva qualifiche. L’obbligo di non-refoulement è vincolante su tutti gli organi di uno Stato parte della Convenzione sui rifugiati e si applica ovunque lo Stato in questione eserciti la sua giurisdizione; pertanto, tale obbligo è soggetto a limiti territoriali solo con riferimento al paese in cui un rifugiato non può essere inviato, non al paese dal quale egli viene rinviato. In conclusione, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha affermato che è necessaria una valutazione del rischio individuale affrontato dalla persona, ma anche prendere in considerazione la situazione generale del paese di rimpatrio.