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Diritto agroalimentare: disciplina che stabilisce le regole di commercializzazione degli alimenti ha necessità di regolare un mercato in continua espansione dato da più interconnessioni più scambi e l’evoluzione scientifica, deve inoltre tutelare il consumatore (compratore debole) e il produttore; nasce da fonti nazionali con scopo sanzionatorio, sancivano divieti e riguardavano solo il Codice penale, oggi ha uno scopo principalmente preventivo. DIFFERENZA TRA FOODSECURITY E FOODSAFTY FOODSECURITY= principio che garantisce ad ogni essere vivente (ovunque) la possibilità di un normale approvvigionamento (alimentazione normale senza soffrire la fame). FOODSAFTY= garanzia riconosciuta ad ogni essere vivente che il cibo di cui si nutre non arrechi un danno alla salute di esso e di chi mangerà esso. 3 FONTI DI DIRITTO ALIMENTARE Nazionale: costituzione italiana, fino all’anno scorso 2021 erano gli articoli 32, il diritto alla salute e l’articolo 117 che è la ripartizione del potere tra stato e regioni, è l’unico in cui viene citato il termine alimentazione; dal febbraio del 2022 hanno modificato due articoli: ARTICOLO 41= principio capitalistico (iniziativa economica privata è libera), non può essere svolta in contrasto con l’attività sociale, o non può recare danni a persone, ambiente, salute ecc… questo articolo fa un focus sulla SALUTE e SULL’AMBIENTE, non si possono usare sostanze o prodotti che possono avvelenare animali o terreni, questo sottolinea l’importanza delle leggi già esistenti; ARTICOLO 9= tutela dello sviluppo scientifico e paesaggistico, espressa tutela dell’ambiente, della bio- diversità ed ecosistema, nell’interesse delle generazioni future, prima volta tutela degli animali (food safety) i mangimi che nutrono gli animali debbono essere buoni e non recare danni agli animali. 23 FEBBRAIO 2022 PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA: che obbligherà (se entra in vigore) tutte le società a dotarsi sotto un profilo ambientale, delle certificazioni di carattere ambientale, dovrò certificare che l’azienda segue principi ambientali dell’unione europea. FONTI UNIONE EUROPEA: commissione europea emana provvedimenti, attraverso il diritto multilivello= non esiste un unico organo ma ha più fonti, fonti di diritto nazionale, europeo e fonti di diritto internazionale. Cos’è l’unione europea? È un organismo che ha dato stabilità agli stati membri, si tratta di vari accordi tra stati per cercare di creare cooperazione e pace, dal 2007 nasce effettivamente l’unione europea (trattato di Lisbona); è un organismo sovranazionale, gli stati continuano ad esistere, gli stati infatti aderiscono liberamente e riconoscono la superiorità di questo organismo, ma questo non cancella l’esistenza degli stati, hanno comunque un peso importante in alcuni settori; la normativa italiana è strettamente collegata a quella europea, bisogna tenere conto sia della normativa italiana sia di quella europea per cercare un equilibrio tra libera circolazione delle merci, la normativa della salute e la normativa della tutela del consumatore. DIRITTO PRIMARIO (fonte primarie): 2 trattati fondamentali (costituzione europea), 1° trattato unione europea (trattato di Maastricht) meccanismi per entrare nell’unione, 2° trattato sul funzionamento dell’unione europea (accordi di Lisbona) indicano il funzionamento dell’unione europea e le istituzioni che ne fanno parte. Questi due trattati sono come un trattato internazionale tra stato membro, ad esempio, l’Italia e altri stati che devono essere rispettati.
ARTICOLO 5 trattato dell’unione europea: PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE: si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il principio di attribuzione: l’unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli stati membri; principio di sussidiarietà: l’unione interviene soltanto se e in quanto gli obbiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli stati membro; principio di proporzionalità: si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obbiettivi dei trattati. ARTICOLO 6: trattato sul funzionamento dell’unione europea, l’unione ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere la cooperazione dell’unione verso i paesi membri ARTICOLO 3: UE ha competenze esclusive nei settori: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per stati membri (euro), conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca e la politica commerciale comune. ARTICOLO 4: UE ha competenza concorrente con quella degli stati membri nei principali settori: mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale territoriale, agricoltura e pesca (tranne conservazione delle risorse biologiche del mare), problemi comuni di sanità pubblica 4 BASI GIURIDICHE PER IL DIRITTO AGROALIMENTARE DELL’UNIONE EUROPEA: nel diritto non è presente la parola alimenti, troviamo informazioni da altre tematiche. ARTICOLO 43 funzionamento dell’unione europea (PAC) politica di agricoltura comune; ARTICOLO 114 funzionamento dell’unione europea: richiama il mercato interno, circolazione merci, l’alimento o cibo è considerato come una merce; ARTICOLO 168 sulla santità pubblica, talvolta normativa europea articolo art 168 per giustificare adozione di quei provvedimenti bisogna utilizzare articoli che sono pertinenti perché articoli sugli alimenti non ci sono; ARTICOLO 169: tutela dei consumatori tipo etichettatura dei prodotti, tutela per i consumatori in modo che il consumatore sa cosa sta mangiando ecc… ed ha la funzione informativa Fonti secondarie o derivate: direttive o regolamenti: REGOLAMENTO= è un atto giuridico vincolante che deve essere applicato nella sua interezza in tutta l’unione europea, è direttamente applicabile, ha un numero di soggetti indeterminato =soggetto unione europea o stati, è uno strumento che viene emanato all’interno di un processo dell’unione europea in base ad una proposta di regolamento e a seguito vi sono altri due organi, il consiglio e il parlamento che producono questa fonte di diritto derivato e diventa direttamente applicabile. La DIRETTIVA= è un atto giuridico che stabilisce un obbiettivo che tutti gli stati UE debbono conseguire, sono delle linee guida ai vari stati che formeranno delle leggi su determinate guide e si rivolgono agli stati e non ai cittadini (strumento quadro). FONTI INTERNAZIONALI DEL DIRITTO ALIMENTARE: accordo di Kiev (guerra in Ucraina): stipulato tra russi e organizzazione nazioni unite, vengono concordati dei corridoi umanitari alle navi ucraine in modo tale che potessero portare grano e altri prodotti a paesi che altrimenti avrebbero sofferto carestie e mancanze di cibo. Vi sono numerosi accordi che hanno come oggetto il diritto agroalimentare, collegato con le questioni del commercio dei prodotti alimentari, primo trattato: trattato di Marracash 1984, è stata costituita un’organizzazione interna del commercio e si è riuscito a dare in modo definitivo l’accordo GAT (general agriment traffic) che è un regolamento fiscale basato su accordi di flussi alimentari e commerciali. Trattato di Marracash= non è un trattato ma un insieme di accordi, sia di carattere orizzontale (disciplinano il funzionamento interno dell’organismo cioè le modalità di risoluzione delle controversie tra stati) sia di carattere verticale (accordi settoriali, riguardano specifiche materie in specifici settori), ne emergono TRE:
tutelare nel paese importatore la salute umana o del consumatore, questo nasce da un esigenza economica, i prodotti standard, quelli di maggior consumo e più alta produzione sono più o meno gli stessi, si affida alla clausola di MUTUO RICONOSCIMENTO perché è un principio riconosciuto a livello giurisprudenziale, questo principio è importante ma non è sufficiente per risolvere i problemi poiché vale solo a livello giudiziario (CONTROVERSIA), non avrebbe risolto il problema in tempi brevi, quindi si è cercato di trovare una soluzione più veloce, in che modo? Attraverso numerose disposizioni legislative interne (del paese stesso) e a livello di unione europea sul diritto alimentare, si è fatta una clausola sul MUTUO RICONOSCIMENTO= richiama il principio del mutuo riconoscimento, l’UE ha voluto fare un passo avanti per favorire la circolazione delle merci, creando una uniformità dei settori legislativi dell’UE per aumentare la libera circolazione delle merci, questo ha preso il nome di PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE= l’UE può emanare legislazioni in merito a prodotti alimentari, come deve essere trattato, come deve essere prodotto ecc…, in modo tale che abbia uno standard a livello europeo (uguale in tutta UE), quindi deve essere uguale ovunque dalla nascita alla messa in commercio. MUTUO RICONOSCIMENTO nato dalla sentenza cassis de Dijon che può avere la piccola eccezione per il blocco dell’importazione dato dalle norme tecniche emanate da un singolo stato che si basino sull’ulteriore tutela della salute del cittadino Armonizzazione legislativa disposizioni legislative a livello europeo che stabiliscono, dalla nascita alla messa in commercio di un prodotto alimentare, com’è come deve essere trattato ed elaborato affinché non abbia barriere di commercio nelle altre nazioni dell’UE. Questo, fa riferimento all’articolo 114 del trattato di funzionamento dell’UE, il principio di garantire delle norme comuni per la libera circolazione delle merci, perché questo rapporto è uno step superiore rispetto al MUTUO RICONOSCIMENTO, il paese importatore DEVE accettare un prodotto se ha rispettato lo standard a livello europeo. Si presentano due linee guida: Frammentarietà Trasversalità Siccome non c’è un'unica disciplina ma bisogna prendere da più fonti, l’unica fonte legislativa è il regolamento 178 del 2002 che ci dà delle linee guida su alcuni settori del diritto alimentare, ci dà la definizione di alimento, di legislazione alimentare e di imprenditore a livello alimentare: Definizione di alimento: importanza di linee guida contenute in un regolamento, cos’è un alimento (178-2002)? Qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, non trasformato o parzialmente trasformato destinato ad essere ingerito dall’essere umano o che possa essere ragionevolmente ingerito, ne fanno parte bevande, le gomme da masticare e le sostanze o prodotti intenzionalmente incorporati in altri prodotti durante la lavorazione; 1° principio: non necessariamente ciò che viene considerato alimento dal 178-2002 deve avere un valore nutritivo, per esempio l’olio di palma può essere utilizzato come sostanza o prodotto incorporato in altri prodotti, allo stesso tempo può essere ingerito senza causar danni alla salute. Con la definizione di alimento si ha avuto una certezza giuridica (una linea guida). Definizione di impresa alimentare (178/2002): qualunque soggetto pubblico o privato con o senza scopro di lucro che svolga attività nel campo della produzione, trasformazione, distribuzione nel campo alimentare, il nostro Codice civile invece disciplina l’imprenditore agricolo art 2135 Definizione di operatore nel settore alimentare (178-2002): è una figura di massima importanza, è il controllore, vigilante, colui che controlla che siano seguite tutte le normative necessarie al fine di una produzione alimentare; può essere una persona fisica o una persona giuridica (soggetto esterno che vigila), abbiamo l’onere di garanzia (che vengano rispettate determinate procedure e io devo garantire che vengano rispettate) e assunzione di responsabilità (in caso di controlli superficiali, illeciti amministrativi, conseguenze di carattere penale, conseguenze civilistiche. Legge 231 legata alla assunzione di responsabilità.
Regolamento 178-2002 legislazione alimentare: Il CONSUMATORE: vuole sapere il più possibile su un prodotto, deve essere informato più possibile sul prodotto, il produttore è obbligato a dare informazioni sui prodotti, fino a poco tempo fa il consumatore non era preso in considerazione sui rapporti contrattuali (compratore debole), anni 80’ gli USA inizia a prendere in considerazione il consumatore, in Italia sono presenti alcune norme nel codice civile, fino al 2005 vi era il codice del consumo, il consumatore oltre ad essere parte del rapporto contrattuale aveva anche dei diritti come: salute, diritto di sapere cosa stava mangiando… a livello europeo si sviluppò il diritto del consumatore, art 169 del trattato funzionamento unione europea: 1° volta inserita il concetto di interesse del consumatore e quello di massima protezione dello stesso, art 12 trattato di funzionamento europeo fa riferimento alle necessità politiche attuative UE interessi e tute là del consumatore. Italia 2005 codice del consumo: è consumatore la persona fisica o utente che non agisce nell’ambito di una attività professionale, artigianale imprenditoriale eventualmente svolta, il nostro codice di consumo si concentra su processi di acquisto e consumo. Il regolamento 178-2002: non parla di consumatore, ma di CONSUMATORE FINALE, colui che acquista un prodotto di tipo alimentare ma non lo utilizza nell’ambito del settore alimentare, determinate informazioni su prodotti alimentari per l’unione europea si applicano solo quando sono per un consumatore finale, sanzioni solo se vende direttamente al consumatore finale; se vende a qualcuno che lo trasforma e non utilizza etichette non ricade in sanzioni, il regolamento inoltre stabilisce che ci siano ragionevoli informazioni per non indurre il consumatore in errore, ha come obbiettivo che il consumatore faccia delle scelte consapevoli e non vi siano pratiche ingannevoli o che lo inducano in errore, più informazioni si danno al consumatore meno si rischia di incorrere in adulterazioni alimentari, trasparenza informativa più ampia possibile per evitare errori verso il consumatore, parliamo sempre di consumatore medio, debbono esserci delle procedure di controllo, se ci sono dei pericoli su determinati prodotti, ci sono degli organi preposti fanno controlli su prodotti che potrebbero arrecare danni. Il regolamento 178-2002 ANALISI DEL RISCHIO: si basa sulla necessità di effettuare controlli, analisi scientifiche all’interno di un processo di DIRITTO, devo avere una soluzione scientifica a servizio per eliminare un eventuale problema, nasce quando c’è un rischio (può essere considerato l’effettività e l’alta probabilità di un effetto nocivo per la salute umana legata al consumo di un prodotto alimentare o un pericolo) 178-2002, ogni agente chimico biologico o fisico contenuto in un alimento o in mangime di un animale; si compone in 3 FASI:
Indipendenza: regolamento interno per poterla rispettare, se qualcuno all’interno dell’consiglio ha un conflitto di interesse su qualche votazione deve farlo presente. Autorevolezza: ministero a livello europeo Competenza scientifica Trasparenza-riservatezza REGOLAMENTO 178/2002 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: non nasce nell’ottica di legislazione di ambito alimentare, se n’è parlato per la prima volta in Brasile in ambito ambientalistico svolto a Rio nel 1992, con il principio di precauzione; abbiamo anche l’analisi del rischio, questo principio definisce come sia meglio avere precauzioni e quindi agire in determinati modi per prevenire un rischio che ancora non è in atto, si attiva questo principio quando c’è un’incertezza di carattere scientifico e quindi un probabile rischio per la saluta umana e quindi si cercano di attivare delle contromisure provvisorie e proporzionate. PRE-AUTORIZZAZIONI alimentari: riguardano cibi particolari (NOVELFOOD o OGM), tutte le sostanze alimentari o FITO-SANTIARI (mangimi per animali da produzione), queste misure dicono possiamo metterlo in commercio in modo limitato per un lasso di tempo di 6-12 mesi e se non riscontrano problemi si può dare via libera al commercio, altrimenti si ritira dal mercato. Alimenti a rischio: requisiti base per renderli sicuri e commerciabili: quali sono gli alimenti a rischi? Sono quegli alimenti nocivi alla salute l’alimento inadatto alla salute umana: l’alimento inadatto è quell’alimento che non ha precisi riscontri scientifici, che se viene ingerito può causare danni alla salute del consumatore, per esempio una merendina scaduta o uno yoghurt scaduto, sono degli alimenti che non è sicuro portino un rischio alla salute, sono quei prodotti inadatti alla commercializzazione. Questa categoria è nata da una sentenza della corte di giustizia europea, caso Berger vs stato di Baviera, questo allevatore di bovini da macello quando macellava gli animali le carni emanavano un fetore pensavano che queste carni fossero nocive o a rischio ma tuttavia le carni rispettavano tutti gli standard a livello europeo; tuttavia, li hanno catalogati come inadatti alla vendita (PRINCIPIO DI PRECAUZIONE). Come si capisce se un alimento è a rischio? Attraverso le condizioni generali d’uso, mostra come deve essere utilizzato questo alimento da parte del consumatore (bistecca deve essere cotta), 2° sono le informazioni non solo dell’etichetta ma anche quelle generalmente accessibili (informazioni sul metodo di preparazione, sono informazioni di responsabilità del consumatore, la consapevolezza del rischio se io ingerisco quel determinato alimento (es. LATTOSIO). Quali sono i danni da alimento nocivo o a rischio? Non solo nel breve termine ma anche nel lungo termine (anche se è più difficile da dimostrare), ci sono i danni cumulativi che sono i danni che si manifestano quando sull’etichetta c’è scritto da non abbinare ad altri alimenti (molto difficile da dimostrare), poi abbiamo i danni che può causare un alimento dedicata ad una categoria di soggetti (prodotti per celiaci, lattosio…) poiché sono delle lavorazioni anomale rispetto ad altri alimenti e quindi possono causare altri tipi di danni alla salute (LIEVI) poiché sono stati trattati in modo particolare. Alimento insicuro o a rischio: non è solo l’alimento per il consumo umano ma sono anche gli alimenti come i mangimi destinati agli animali da allevamento per consumo umano, questo porta un rischio per il consumatore, c’è un obbligo da parte del settore alimentare (operatori) e obblighi degli stati membri, persone che sorvegliano tenendo determinati comportamenti (sorvegliano il settore alimentare in modo tale che tutto venga rispettato), ho degli obblighi specifici, tipo garantire la tracciabilità degli alimenti e l’obbligo di attivazione in caso in cui degli alimenti non rispettino standard di sicurezza, si deve attivare tramite standard di legge l’obbligo di non immissione del prodotto a rischio sul mercato.
Obbligo di tracciabilità: individuare e garantire il percorso fatto dalla nascita alla messa in commercio (from farm to fork), allarga il concetto di sicurezza alimentare (sicurezza informativa del consumatore), obbliga inoltre a tenere determinate condotte quando determinati prodotti non rispettino gli standard di legge (RITIRO-RICHIAMO-NOTIFICA), non è stato facile questo principio e è tuttora difficile, poiché la maggior parte degli alimenti della produzione primaria erano vendute sfuse e quindi era difficile individuare la produzione primaria, questo principio della tracciabilità serve per dare una maggiore garanzia e informazione per il consumatore, inoltre è importante per la individuazione delle responsabilità, poiché tramite la rintracciabilità posso individuare la persona che ha immesso nella catena alimentare eventuali sostanze nocive per la salute umana, non solo per la sicurezza informativa ma anche per la responsabilità dei produttori o trasformatori, questi obblighi devono fornire sicurezza informativa al consumatore, deve essere in grado di fornire tutte le informazioni di cui è in possesso alle autorità preposte che lo richiedono, se il prodotto è già stato messo sul mercato devo in tutti i modi cercare di ritirarlo dal mercato, avvertire le autorità competenti anche per tutelarmi da conseguenze legali, collaborando con la giustizia, ritiro e notifico. Richiamo: lo faccio quando sono a conoscenza che un prodotto sia già stato acquistato dal consumatore. Ritiro: quando è ancora nei magazzini e non negli scaffali. È obbligo degli stati quello di istituire dei sistemi di controllo ufficiali, che possano garantire tanto la sorveglianza sui prodotti quanto la comunicazione tra gli organi preposti. L’obbligo di tracciabilità deve anche tener conto di determinati registri (di fornitori ecc…) e serve per ricostruire l’ITER BIOLOGICO di un alimento, questo è più difficile con gli alimenti spontanei (funghi, pesci, selvaggina, non posso ricostruire l’iter della tracciabilità ma comunque devo informare come l’ho cacciato pescato ecc…); quando si parla di rintracciabilità vale anche per prodotti importati da stati fuori UE (libera circolazione delle merci) un paese 3° porte in UE determinati prodotti, il dovere di rintracciabilità nasce dal primo paese importatore, di solito per garantire i prodotti gli stati hanno degli accordi bilaterali, in caso questo mancasse (poco probabile) nasce dal primo importatore UE. RASFF= (rapid allert system food and feed) regolamento 178-2002, è il sistema di comunicazione allerte e crisi alimentari. Un sistema di comunicazione vi era già negli anni 70’ ma venne rinforzato dopo l’epidemia della mucca pazza, questo perché si aveva bisogno di un sistema per far circolare le notizie sulle allerte alimentari in tempi brevissimi, si creò quindi un sistema informativo per tutti gli stati UE attivo 24h 7-7, l’operato del settore alimentare è obbligato a dare notizie su prodotti che non siano conformi, la notizia viene comunicata alla regione la quale informa il primo “punto di contatto” il ministero della salute, ogni stato UE deve avere un punto di contatto, in seguito il ministero della salute comunica alla commissione europea (unione dei punti di contatto) che ha l’obbligo di organizzare le informazioni, lo stato membro ha l’obbligo di verificare la fondatezza del rischio, la notizia deve essere diramata in tutti gli altri stati, questo è il concetto di notifica: sono le informazioni date dagli stati membri e si dividono in due categorie:
Il marchio individuale: è una persona fisica o giuridica singola che registra il marchio Il marchio collettivo: fa capo ad una organizzazione (consorzio) garantisce provenienza e standard qualitativi, ogni azienda che fa parte del consorzio può fregiarsi di quel marchio collettivo a patto che rispettino gli standard (protocollo e regolamenti d’uso) I marchi sia individuali che collettivi possono essere associati a delle denominazioni d’origine (DOP-IGP) se ho un marchio individuale o collettivo ho natura privatistica (codice proprietà industriali), le DOP E IGP hanno natura pubblicistica: le regole che devo seguire sono sempre emanate a livello di organo pubblico, compito di provenienza di un determinato prodotto da un determinato territorio e soprattutto lega le caratteristiche di quel prodotto dal fatto che dalla nascita alla messa in commercio sia stato sviluppato in quel territorio; i segni distintivi sono diversi dalla DOC E IGP che individuano un prodotto non territoriale ma un area geografica tipo prodotto nelle montagne italiane. DOP E IGP alimentari: sono dei nomi che identificano dei prodotti, sia DOP e IGP rientrano nei SEGNI DISTINTIVI, sono anche segni di qualità, oltre a garantire la provenienza garantiscono che un prodotto sia stato elaborato con determinate materie e in un determinato modo, entrambe si basano sul binomio: TERRITORIO- QUALITA’, si manifesta nelle denominazioni DOP e in modo più blando nelle denominazioni IGP, è più facile avere una IGP che una DOP, le caratteristiche per avere le denominazioni provengono dalla UE non dagli stati, anche le DOP e IGP vitivinicole sono a livello UE non più a livello nazionale, vengono dall’UE per un fattore di sicurezza verso il consumatore ma anche per raggiungere obbiettivi a livello UE, riuscendo ad ottenere queste denominazioni compie altri obbiettivi come: incentivi alle piccole attività e proprietà rurali contro le politiche sleali a livello europeo, Europa vs altri stati. DOP= nome che identifica un prodotto originario di una determinata area geografica o territorio, di cui tutte le caratteristiche di questo prodotto sono legate esclusivamente a quel territorio e deve essere un prodotto in cui tutte le fasi di trasformazioni avvengono in quel territorio. IGP= meno stringente basta che solo una fase venga fatta nel territorio di provenienza, non è necessario che tutte le caratteristiche siano strettamente legate al territorio d’origine ma ne basta una, può essere indicata come denominazione non solo quella area geografica specifica ma anche una città del territorio. Necessario un procedimento di registrazione che ha due fasi: Preliminare: a livello nazionale, se passa Definitiva: a livello UE preso uffici competenti I controlli ufficiali su DOP-IGP-STG E BIO: REG. UE 625/2017: Verifica delle conformità sull’uso di DOP-IGP-STG Verifica delle conformità dell’etichettatura Verifica del rispetto delle norme sulla produzione BIO Perché parliamo di una somiglianza tra i due sistemi: Modalità di controllo (prima e dopo la certificazione) Articolazione dei compiti tra autorità competente e organismi autorizzati a cui viene delegato il controllo e la certificazione Funzione ulteriore e diversa rispetto ai controlli sul rispetto della legislazione alimentare (rispetto etichettatura, informazioni ai consumatori e agli operatori, rispetto della sicurezza e igiene degli alimenti a cui deve sottostare tutti i prodotti alimentari. Controllo specifico tramite: Verifica delle conformità al disciplinare
Verifica dell’uso corretto dei nomi registrati (es. parmigiano reggiano imitato nel mondo) usurpazione del nome Regimi di qualità DOC-IGP-STG: Iter autorizzativo d.m. 14/10/2013: Soggetti legittimati (gruppo di produttori o trasformatori in un determinato territorio e che trattano il medesimo prodotto) avanzano la richiesta di registrazione al MASAF (ministero delle politiche agricole e forestali) fornendo la documentazione necessaria (atto costitutivo/statuo associazione, delibera assemblare di proporre la richiesta, disciplinare, recapiti dell’organismo di controllo prescelto, relazione storica, tecnica, socioeconomica, cartografia per individuare la zona di produzione) Valutazione nazionale della domanda (esame da parte della regione competente che trasmette il parere al MASAF il quale fa le verifiche e se necessario chiede chiarimenti e il disciplinare nella sua versione finale) Riunione di pubblico accertamento (il ministero, d’intesa con la regione, convoca una riunione per verificare pubblicamente, poi il disciplinare viene pubblicato in gazzetta ufficiale in Italia per eventuali opposizioni) Decisione sulla registrazione (in assenza di opposizione il ministero dichiara accolta la domanda e presenta alla commissione UE) Esame della commissione UE (esame ed eventuali richieste di chiarimenti, poi pubblicazione in gazzetta ufficiale europea e se non ci sono opposizioni la commissione UE registra il nome) Regimi di qualità: Conformità al disciplinare prima dell’immissione sul mercato di prodotto che è già stato riconosciuto come DOP-IGP-STG Verifica compiuta dalle autorità nazionali competenti (scelta rimessa a ciascuno stato membro) o da organismi di controllo accreditati In Italia l.24 aprile 1998 n°128 modifiche ad opera l.21 dicembre 1999 n°526 individuo il MASAF quale autorità preposta al coordinamento delle attività di controllo che viene demandato ad organismi accreditati e previamente autorizzati con apposito decreto ministeriali L’operatore interessato deve decidere all’organismo di controllo di volersi assoggettare alle sue verifiche (visita ispettiva, verifica conformità al disciplinare e rilascio della certificazione di conformità) Iscrizione dell’operatore in apposito elenco e comunicazione al MASAF e consorzio di tutela (se esistente) Conformità al disciplinare dopo l’autorizzazione: Operatore soggetto a visita ispettiva annuale L’organismo di controllo svolge l’attività di vigilanza anche le autorità nazionali (in Italia ICQRF che svolge controllo) L’attività di vigilanza viene svolta anche con la collaborazione dei consorzi di tutela tramite agenti vigilatori A cosa servono DOP e IGP? Oltre a informare il consumatore vogliono la tutela del prodotto, protezione dalle contraffazioni, uso ingannevole di un prodotto, che portano ad un illecito amministrativo: Reato di contraffazione: tanti livelli, fatta da un’organizzazione di più persone, quando io metto sul mercato un prodotto che non è originale, può diventare anche TRUFFA
successiva ha garantito le denominazioni nonostante fosse stato imbottigliato in un luogo diverso da quello di provenienza Formaggio grattugiato: si perde la denominazione in quanto vi è una trasformazione del prodotto, col processo di gratuggiamento, altero le qualità del prodotto. Metodo di produzione BIOLOGICO: SEGNO DISTINTIVO (più vicino ad una denominazione) tutto quello che riguarda il bio è nato in sordina fino al 2005-2006 non c’era molto interesse a riguardo, i disciplinari della produzione biologica sono dati dal regolamento europeo 848-2018 che è entrato in vigore pienamente dal 1° gennaio 2022 in tutta l’UE. Questo regolamento si concentra su quelli che devono essere i controlli, impone precisi e profondi controlli sulle produzioni BIO per ottenere le certificazioni, poiché è legata al green deal Europeo (tutela ambientale). La produzione BIO veniva trattata alla pari come altri regolamenti; invece, adesso cercano di creare un collegamento tra BIO e tutela ambientale. Definizione di prodotto BIO: il regolamento definisce come una particolare modalità di gestione di una impresa o un’azienda agricola, sottolinea come oltre al rispetto del suolo e delle acque (le coltivazioni non devono creare effetti inquinanti nel territorio), chi inizia una attività BIO deve avere attenzione per il benessere anche degli animali (allevamenti), l’oggetto del BIO quindi non è solo su alimenti ma anche su mangimi animali destinati alla produzione. Regolamento 848-2018 dice inoltre che la produzione BIO può anche non essere l’unica produzione di un’azienda agricola, c’è la figura delle aziende miste a livello UE, l’azienda mista non riguarda l’aspetto giuridico economico, ma riguarda solo il regime di produzione di essi (BIOLOGICO), può essere anche solo una parte e non il 100% dei prodotti dell’azienda; quando c’è un’azienda mista c’è obbligo da parte di operatori del settore alimentare di tenere precisi registri e documenti (elenchi degli ingredienti di produzione) che in caso di controllo possono dimostrare che solo una parte è BIO senza che l’altra parte vada ad incidere su essa; se voglio aprire un’attività nel settore BIO debbo effettuare una notifica alle autorità competenti (nazionali ed UE), autorità di controllo pubbliche quanto autorità di controllo delegato (soggetti privati con incarico) Il regolamento 848-2018 ha imposto numerosi comportamenti verso i produttori del settore BIO, un produttore BIO è obbligato a tenere precisi comportamenti precauzionali che vanno a sfociare nell’applicazione del produttore di misure restrittive rispetto alla sua produzione, deve applicare per non incorrere in reati peggiori se il prodotto non segue l’iter da rispettare per un prodotto BIO, deve provvedere a ritirare o informare le autorità, nel caso in cui non lo facesse potrebbe venire imputato di reati tipo (uso ingannevole o in casi estremi contraffazione), il BIO è disciplinato in modo stringente, vengono effettuati numerosi controlli, tuttavia ci sono delle deroghe di carattere eccezionale: manifestano una certa flessibilità, in particolar modo possono essere collegata a fattori come il cambiamento climatico, in che modo? Va ad incidere sulla produzione alimentare, per esempio la mancanza d’acqua e delle sostanze che si potevano trovare nel territorio che ora non sono più facilmente reperibili, quindi si riconosce la possibilità da parte della commissione europea qualora si richieda di utilizzare determinate sostanze sul prodotto rimanendo comunque con la dicitura BIO, poiché non è per mia volontà che devo usare questi prodotti (se un prodotto che faceva era BIO ma cambiano le condizioni io posso ancora usare la dicitura BIO anche se modifico le caratteristiche). Sotto il punto di vista giuridico la produzione BIO ha avuto un notevole impatto sotto i segni distintivi per manifestare la sua origine e può essere affiancato alla denominazione d’origine, infatti BIO è un segno distintivo non una denominazione né un marchio; possono essere affiancate altre diciture che indicano se il prodotto viene o meno dall’UE oppure se è acquaculture, proprio perché il termine BIO è strettamente collegato alla natura, tuttavia su alcuni prodotti non posso avere la dicitura BIO: tipo cacciagione, pesca e tutte quelle coltivazioni vegetali che non sono legate al suolo (funghi in batteria). Vi sono numerosi controlli da parte delle autorità, ispezioni nel luogo mirano ad raggiungere la “verifica di conformità” che è la fase finale dell’ispezione; anche la produzione BIO non poteva essere esente dalle problematiche legate alle importazioni o esportazioni degli alimenti, adesso sono meno incidenti sul commercio rispetto a prima, i prodotti UE sono maggiormente richiesti all’estero rispetto che i prodotti esteri in UE, ci sono tuttavia accordi
bilaterali sulle importazioni, qual ora non ci fossero, si segue IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: io posso far arrivare un prodotto all’interno dell’unione europea a patto che nel paese d’origine siano stati degli standard sui prodotti BIO equivalenti a quelli europei, una volta che arrivano in UE viene controllata, al termine del quale viene rilasciato il certificato di ispezione. Può essere un prodotto BIO anche quegli alimenti trasformati, può essere BIO qual ora quell’alimento abbia avuto un processo di trasformazione con almeno il 95% di un alimento biologico. Prodotti biologici: Iter di controllo simile a quella per le DOP-IGP NON CONFORMITA’ DURANTE I CONTROLLI: Infrazioni è compromessa la conformità al processo di produzione, gestione della documentazione e relazione verso organismi di controllo, casi più gravi comportano l’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo, ritiro dell’autorizzazione e cancellazione degli elenchi operatori BIO, intervento sui prodotti già rimessi sul mercato Irregolarità non è compromesso il processo di produzione, non conformità di media gravità Diffida inosservanze di lieve entità, bisogna conformarsi Definizione di certificazione privata alimentare: è una sorta di ulteriore attestazione che può avere un prodotto alimentare, evidenzia come un determinato prodotto alimentare abbia determinati requisiti o comunque abbia seguito durante la sua storia un determinato procedimento, evoluzione coerenti con determinati standard. Tre tipi: CERTIFICAZIONE COGENTI: obbligatorie, devo avere per determinati prodotti (es HACCP) garantisce specifiche garanzie di igiene legate alla maggior tutela della salute umana e salubrità del prodotto CERTIFICAZIONE FACOLTATIVE: non sono obbligatorie, non hanno obbiettivo la tutela della salute umana ma conferisce un’ulteriore certificazione sull’alimento (prodotto) CERTIFICAZIONE REGOLAMENTATE: sono sempre certificazione facoltative ma nel momento in cui si applicano non può allontanarsi da un determinato contenuto già fissato a priori per poter ottenere la certificazione È necessario dimostrare che sono stati seguite istruzioni (STANDARD), per avere queste certificazioni, non sono mai stabiliti o imposti da autorità pubbliche ma sono determinati da enti privati ed indipendenti (da terzi) che hanno avuto l’incarico da enti pubblici. L’autorità più famosa è l’ISO (international standard organizzation) è un’autorità non governativa con determinati poteri di normazioni può emettere quasi norme di legge. Le certificazioni sotto profilo pratico vengono stipulate sotto particolari contratti (somministrazione cibi e bevande o grande distribuzione), vengono inserite talvolta delle clausole in cui viene imposto di avere determinati certificazioni da quella facoltativa a quella obbligatoria, questo è uno strumento utilizzato per poter strappare prezzi migliori, più raramente in alcune tipologie contrattuali la certificazione può essere richiesta ed utilizzata da grandi associazioni di consumatori, qualora vi siano delle operazioni di grande distribuzione o cooperative, le associazioni dei consumatori possono richiedere una certificazione. A livello giuridico le possiamo dividere sulla base del loro oggetto: Certificazione da prodotto: sono generalmente da prodotto sono facoltative, più semplice devo dimostrare che il prodotto ha determinati requisiti ma non devo dare dimostrazione del processo Certificazione da processo: io posso dimostrare per avere la certificazione che il mio prodotto ha seguito un determinato processo (relativi al processo) tipo HACCP (cogenti)
Guardia di finanza: controlli su alcuni aspetti del processo produttivo di particolari alimenti ad esempio liquori, indagini finanziarie che possono coinvolgere trasporti internazionali alimentari Capitaneria di porto e guardia costiera: principalmente repressione illeciti in ambito marittimo, generico riferimento a “sicurezza alimentare” e “interesse della salute dei consumatori”, rilascio di certificazioni e autorizzazioni in materia di pesca e acquacoltura, controllo del commercio dei prodotti ittici e controlli sulla filiera del pesce (stabilimenti di trasformazioni e ristoranti) Interventi sul sistema sanzionatorio: D.LGS 27/2017 competenze a ministero della salute, regioni e AUSL per accertamento e sanzioni illecito claims, incertezza normativa poiché fatta salva la competenza di altri organi preposti all’accertamento delle violazioni, espressamente salva la competenza dell’ACGM per violazione disciplina clams se si verifica pubblicità ingannevole o pratiche commerciali scorrette D.LEGS 231/2017: infrazioni al REG UE 1169/2011 non è indicata un’unica autorità competente ad accertamento violazioni, ICQRF competenza esclusiva per irrogazione delle sanzioni tramite emissione di ordinanza-ingiunzione (sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni accessorie per es. sospensione attività) Controlli burocratici amministrativi: Possono esserci anche reati legati al diritto alimentare con condanne gravi, principi generali: principio di irretroattività del diritto e principio di tassatività o riserva di legge PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’: nessuno può essere condannato per un reato quando non era ancora considerato tale all’epoca dei fatti (reato ambientale punibile da pochi anni 2015-2017) TASSATIVITA’ O RISERVA DI LEGGE: se io voglio perseguire qualcuno deve essere perseguibile grazie ad un codice o un atto normativo quindi si deve configurare un nesso di causalità: ovvero che l’azione o ammissione sia perseguibile penalmente per la diretta causa del fatto dannoso. Due importanti reati nel diritto alimentare: primo diritto ambientale poi alimentare sono l’articolo 439-440 del Codice penale: 439: GRAVE chi avveleni con sostanze estremamente nocive (causa morte) alla salute umana acque o prodotti alimentari (min.15 anni fino all’ergastolo) può essere considerata come tentata strage 440 : MENO GRAVE è lo stesso reato del 439 ma più leggero, chi corrompe o adulteri le acque o prodotti alimentari sono contaminazioni che possono provocare allergie, gastriti o malori (3-5 anni) Tutti gli altri reati legati al diritto alimentare sono stato oggetto negli ultimi dieci anni di un processo di depenalizzazione (derubricate da reati a sanzioni amministrative pecuniarie) Tutte le questioni legate al diritto alimentare sono legate alle competenze dei tribunali. Quando metto in commercio un prodotto devo capire come farò la pubblicità di quel prodotto (giornale, tv, social…) la pubblicità deve seguire canoni specifici: Trasparenza Veritiera Corretta La pubblicità non deve mai essere ingannevole per il consumatore, pratica commerciale sleale o scorretta, l’organismo preposto per controllare che non vi siano queste problematiche è l’autorità garante per la concorrenza di mercato, si occupa di controllare tutto quello che riguarda la pubblicità; la pubblicità ingannevole può essere di due tipi: Diretta: non è vero quello che dico, tipo con la qualità di un prodotto
Ingannevole di tipo economica non alimentare: tipo pasta Barilla in un programma tv, all’interno del programma mi faccio pubblicità, agisce su segnalazione DIRITTO AGRARIO: nasce dai tempi antichi per regolare le questione legata alla produzione agraria di qualsiasi genere, l’oggetto principale legato alla prodizione indissolubilmente è il TERRENO, ma il primo e vero rapporto regolarizzato è stato quello della proprietà, prendendo la definizione del diritto civile italiano è il diritto di disporre di una cosa o bene in maniera piena ed assoluta e di fatti è il diritto più ampio che può essere riconosciuto, prendendo in considerazione la costituzione la proprietà viene regolata: dall’ARTICOLO 42 della costituzione, in cui vi è anche una differenziazione della proprietà, infatti la proprietà può essere privata e pubblica, quella privata figura in qualsiasi soggetto privato e la proprietà privata è riconosciuta dalla legge, la proprietà pubblica è la proprietà di enti pubblici il cui utilizzo è vincolato ad attività sociali o scopi sociali (es. case famiglia). Riguardo alla proprietà legata alla terra lo stato tutela in primis il proprietario ma anche il terreno in possesso ad esso ne consegue l’essere imposto dalla costituzione che il proprietario terriero ha obblighi di bonifica secondo leggi regionali, tutela del terreno costituzionalmente imposto, combatte quello che era il latifondismo, incoraggi la piccola proprietà terrena. Legato al rapporto fra proprietario terreno e chi lo lavora. Tutelato dall’articolo 41 della nostra costituzione tutto quello che viene svolto all’interno di un terreno agricolo. Figura giuridica più importante: imprenditore agricolo: per molto tempo è stata una figura estremamente sottovalutata dal nostro legislatore che considerava degno della qualifica di imprenditore solo l’imprenditore commerciale e lasciava l’imprenditore agricolo come figura residuale; inizialmente le attività che potevano essere svolte dall’imprenditore agricolo erano estremamente limitate, era solamente chi si occupava della coltivazione del fondo della selvicoltura (coltivazione boschi) e allevamento del bestiame questo per un lungo periodo, poi grande riforma del 2001 ci si è accorti col passare del tempo poteva sviluppare altre particolari attività che potevano essere considerate tra imprenditore Commerciale e quello agricolo ma che tuttavia non spogliavano l’imprenditore agricolo della sua originale figura, per capire l’evoluzione che ha avuto l’imprenditore agricolo dobbiamo partire dalla nozione base di chi è un imprenditore per il diritto commerciale: è IMPRENDITORE chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio e dei servizi dei beni art.2082; imprenditore: non deve essere un dilettante e dovrebbe essere titolare di una determinata struttura per poter svolgere la sua attività , dobbiamo dividerla in due: Imprenditore commerciale Imprenditore agricolo La prima differenza tra le due figure è: l’imprenditore commerciale ha obbligo di iscrizione al registro delle imprese, l’imprenditore commerciale ha avuto fin dall’inizio una accurata disciplina stabilita nell’articolo 2195 Codice civile si apre con l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, delimita in cinque attività:
Sono sviluppate le attività connesse: sono le più caratteristiche della nuova figura di imprenditore agricolo, hanno il più grande aspetto di novità, si dividono in due categorie: TIPICHE e ATIPICHE TIPICHE: manipolazione conservazione trasformazione alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti queste cinque attività sono state considerate perché oggigiorno un imprenditore agricolo può mantenere la sua figura nonostante svolga attività di tipo commerciale rispetto a quello agricolo, come si fa a definire quando non supera il limite? Ci aiuta il CRITERIO DI PREVALENZA: considera all’interno della situazione generale di una attività economica quali siano i fattori produttivi prevalenti oppure prendere parte dei prodotti da altri coltivatori ma sempre ci deve essere maggioranza di prodotti del mio territorio, valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro fondo è quella più legata ad attività moderne, quando svolgo un attività di marketing sul mio prodotto, trasformazione è quando io non solo trasformo dal latte al formaggio ma quando io lavoro il mio latte con particolari tecniche o con sostanze diverse (aggiungo vitamine o sostanze a prodotti della mia terra) Attività comunque connesse o in un certo senso o attività connesse ATIPICHE: sempre considerate agricole, ma forniscono ulteriori servizi o ulteriori attività ma sempre collegate ad attività agricole (l'attività connessa deve essere sempre collegata all'attività agricola principale esercitata, e quest'ultima deve essere prevalente rispetto alla prima); ma sono molto vaste fra le più importanti troviamo quelle di ricezione ed ospitalità nel campo turistico (l’agriturismo) per molto tempo non ha avuto una corretta disciplina ma il legislatore ha voluto inserirlo in una determinata categoria soprattutto per un motivo, tutte le persone che aprono un’ attività di questo tipo godono di infiniti vantaggi fiscali e incentivi e finanziamenti europei, a livello nazionale è considerato in Italia come imprenditore agricolo, deve avere n° camere non superiore a un tot, può avere un ristorante dove i clienti dell’agriturismo possono mangiare ma il conto deve essere separato dalla camera, sono state le prime attività erano solo di ricezione ne ristorante ne rivendita di prodotti, poi l’imprenditore da agricolo ha sviluppato nuove tecniche per aumentare il fatturato sempre restando come agriturismo, l’imprenditore può fornire ulteriori servizi ai suoi ospiti rimanendo sempre imprenditore agricolo per esempio portando in giro i clienti alla visita di altri percorsi enogastronomici o altre aziende che non rientrano nel mio agriturismo io rimango sempre imprenditore agricolo, sempre parlando di imprenditore agricolo si è dovuto soffermare su quelli che svolgono attività utilizzando maggiormente come fattore ambientale quelle delle acque marine e salmastre. Due problematiche recenti attività connesse atipica: cessione di energia fotovoltaica: molti agricoltori vedendo che le tradizionali coltivazioni a causa dei cambiamenti climatici non rendevano più come prima hanno deciso di convertire a diverse produzioni agricole che potevano adattarsi alle nuove condizioni climatiche, hanno cambiato la via, cambiando tutto a prato e hanno impiantato le pale eoliche o pannelli fotovoltaici e per tanto da un terreno che prima era in maniera unilaterale destinato ad attività agricola si è sviluppato un nuovo tipo di attività, il problema che nasce è la possibile definizione di questa attività, non nasce da un dubbio di carattere giuridico ma da un indagine di carattere fiscale, perché a seconda della agenzie delle entrate aveva determinato che l’attività di cessione di energia fotovoltaica fosse categorizzata come imprenditore commerciale, questa è stata respinta immediatamente perché mancavano le basi per considerala
tale, seconda interpretazione era ancora presente ancora lo sfruttamento del suolo, quindi collegamento tra suolo e impianti, attività connessa tipica (trasformazione di un prodotto) , anche questa ha fatto acqua non ha funzionato, terza interpretazione è rientrata in un attività agricola connessa ma atipica, sempre di carattere agricola ma produttiva di un servizio non di un attività di trasformazione di un prodotto del suolo, non del tutto corretta; secondo il prof non può essere ancora classificata ma comunque è una attività atipica agricoltura sociale: sono quei tipi di attività agricole che sono subordinate ad obbiettivi di reinserimento sociale di persone con disabilità, o che abbiano problemi come dipendenze da droghe o alcolismo per poterli reinserire in società, allevamenti di cani, cavalli che avevano sviluppato per i bambini (pet-therapy) oppure per depressioni ecc… (san Patrignano) Diversa disciplina soprattutto fiscale e previdenziale (tutto ciò che attiene ai pagamenti dei contributi dei dipendenti) a seconda delle diverse figure: IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP): direttiva 159 del 1972 introduce IATP (imprenditore agricolo a titolo principale) sufficienti capacità professionali, piano di sviluppo, attività agricola per almeno 50% del tempo lavorato e ottenendo almeno il 50% del suo reddito. Poi introduzione da parte dell’ordinamento italiano dell’IAP d.lgs. 99/2004 e 101/2005, soggetto con conoscenze e competenze professionali specifiche (normative UE) ma si mantiene anche il criterio quantitativo (e per zone svantaggiate lavoro e reddito pari al 25%), estensione dell’IAP alle società di capitali vantaggi fiscali estesi anche alla società. COLTIVATORE DIRETTO: figura che nel diritto italiano risale al 900’, nel codice civile la definizione generale di imprenditore 2082 c.c. che dà la definizione di piccolo imprenditore all’art. 2083, sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia; hanno dei vantaggi tipo: non obbligo a iscrizione al registro delle imprese, no obbligo contabilità, esclusione dal fallimento e no irrevocabilità proposta e accettazione del contratto in caso di morte o incapacità sopravvenuta dell’imprenditore. DEFINIZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO: ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavoratrice costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione de fondo, tenuto conto… anche dell’impiego delle macchine agricole, il lavoratore donna o uomo è considerato uguale, solo il lavoro tecnico-esecutivo va considerato ai fini del calcolo del 1/3, se si potesse indurre anche il lavoro direttivo non avrebbe avuto senso il richiamo alle macchine e al lavoro maschile/femminile, il lavoro diretto è in aggiunta. Equiparato al coltivatore diretto: ad opera dell’art 7 legge 203/1982 per: i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore a 65 anni, che si impegnano a coltivazione dei fondi, per almeno 9 anni (no attività manuale), le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, quantità dell’impegno lavorativo almeno 1/3 del lavoro esecutivo necessario (coltivatore diretto), equiparanti ai coltivatori diretti anche gli IAP iscritti nella provvidenza agricola Giovani agricoltori: reg. 950/1997 e 1307/2013, soggetto che non hanno compiuto i 40anni che con competenza ed esperienza professionali si dedicano all’agricoltura, aiuti regionali su base comunitaria per insediamenti in zone montane o svantaggiate e in caso di subentro al titolare dall’azienda in prepensionamento, finalità del ricambio generazionale, vantaggi: preferenza rispetto agli altri confinati in caso di prelazione (essere preferiti ad altri per l’acquisto di un fondo agricolo a parità di prezzo), finanziamenti agevolati per acquisti dei terreni nessun obbligo di