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La Responsabilità Internazionale degli Stati: Attribuzione di Condotte e Oblighi, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

La responsabilità internazionale degli Stati per le condotte poste in essere da individui e organi di Stato, inclusi gruppi privati e movimenti insurrezionali. Esploriamo le regole dell'attribuzione di condotte allo Stato e il rapporto di responsabilità tra Stato offensore e Stato leso.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 29/04/2022

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CAPITOLO 15
ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO
Un tratto caratteristico dell’ordinamento internazionale è costituito dal fatto in tale ordinamento
prevale il concetto di responsabilità collettiva; dunque, quando l’organo di uno Stato viola il
diritto internazionale, è l’intera comunità statale cui appartiene l’organo che subisce le
conseguenze dell’illecito. Ovviamente, l’individuo-organo che ha commesso l’illecito può, sul piano
interno, essere punito, ma sul piano internazionale è comunque lo Stato nel suo complesso che
dovrà dare adempimento agli obblighi derivanti dalla commissione dell’illecito (da parte
dell’organo).
In questo quadro, bisogna distinguere due fasi di sviluppo normativo:
la disciplina tradizionale del diritto della responsabilità e quella di più recente formazione. In
questo settore, come in altri, la disciplina tradizionale non è stata sostituita del tutto dalla nuova,
la quale rappresenta un’evoluzione del diritto preesistente.
1. LA DISCIPLINA TRADIZIONALE
Nel diritto tradizionale, il regime della responsabilità degli Stati consisteva in un insieme di norme
consuetudinarie che si erano formate sulla base della prassi statale dell’epoca e di un certo
numero di casi decisi da tribunali arbitrari internazionali.
Le norme convenzionali in materia erano scarse e tra queste può menzionarsi l’art.3 della IV
Convenzione dell’Aia del 1907 sulla guerra terrestre, il quale stabiliva che: “Uno Stato belligerante
che viola le disposizioni del Regolamento annesso alla Convenzione, dovrà, se del caso, fornire un
risarcimento. Sarà, inoltre, responsabile per ogni azione commessa da individui appartenenti alle
proprie forze armate”.
Nella disciplina tradizionale, il diritto consuetudinario stabiliva che lo Stato autore di un illecito era
responsabile a livello internazionale e doveva provvedere alla riparazione, e che lo Stato leso
poteva reagire all’illecito con misure implicanti l’uso della forza militare, oppure con misure non
implicanti l’uso della forza (rappresaglie di carattere economico, sospendendo o denunciando
l’operatività di trattati internazionali), al fine di costringere lo Stato responsabile a fornire la
riparazione, o allo scopo di infliggere a quest’ultimo una “punizione”.
In linea generale, la disciplina tradizionale della responsabilità degli Stati presentava diverse
caratteristiche:
- anzitutto, tale disciplina poneva regole che avevano un carattere “rudimentale”, in
quanto esse non precisavano in dettaglio gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale,
n/ quali conseguenze discendessero dalla commissione dell’illecito. Infatti, per quanto
riguarda il primo aspetto, non era chiaro se uno Stato incorreva nella responsabilità
internazionale quando l’organo che aveva posto in essere il comportamento illecito aveva
agito intenzionalmente, o se vi fosse responsabilità anche in assenza di dolo o colpa grave.
Per quanto riguarda le conseguenze dell’illecito, il diritto tradizionale si limitava a stabilire
che lo Stato autore dell’illecito avesse l’obbligo di fornire la riparazione e inoltre, non era
chiaro quali forme di riparazione dovessero preferirsi rispetto ad altre e in quali
circostanze. Ciò che era certo era che la riparazione poteva consistere nella restituzione in
forma specifica consistente nel ripristino della situazione preesistente alla commissione
dell’illecito, nel risarcimento monetario o nella c.d. soddisfazione consistente nella
presentazione ufficiale di scuse, omaggio alla bandiera dello Stato leso ecc).
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CAPITOLO 15

ILLECITO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO

Un tratto caratteristico dell’ordinamento internazionale è costituito dal fatto in tale ordinamento prevale il concetto di responsabilità collettiva ; dunque, quando l’organo di uno Stato viola il diritto internazionale, è l’intera comunità statale cui appartiene l’organo che subisce le conseguenze dell’illecito. Ovviamente, l’individuo-organo che ha commesso l’illecito può, sul piano interno, essere punito, ma sul piano internazionale è comunque lo Stato nel suo complesso che dovrà dare adempimento agli obblighi derivanti dalla commissione dell’illecito (da parte dell’organo). In questo quadro, bisogna distinguere due fasi di sviluppo normativo: la disciplina tradizionale del diritto della responsabilità e quella di più recente formazione. In questo settore, come in altri, la disciplina tradizionale non è stata sostituita del tutto dalla nuova, la quale rappresenta un’evoluzione del diritto preesistente.

1. LA DISCIPLINA TRADIZIONALE Nel diritto tradizionale, il regime della responsabilità degli Stati consisteva in un insieme di norme consuetudinarie che si erano formate sulla base della prassi statale dell’epoca e di un certo numero di casi decisi da tribunali arbitrari internazionali. Le norme convenzionali in materia erano scarse e tra queste può menzionarsi l’ art.3 della IV Convenzione dell’Aia del 1907 sulla guerra terrestre , il quale stabiliva che: “ Uno Stato belligerante che viola le disposizioni del Regolamento annesso alla Convenzione, dovrà, se del caso, fornire un risarcimento. Sarà, inoltre, responsabile per ogni azione commessa da individui appartenenti alle proprie forze armate”. Nella disciplina tradizionale, il diritto consuetudinario stabiliva che lo Stato autore di un illecito era responsabile a livello internazionale e doveva provvedere alla riparazione, e che lo Stato leso poteva reagire all’illecito con misure implicanti l’uso della forza militare, oppure con misure non implicanti l’uso della forza (rappresaglie di carattere economico, sospendendo o denunciando l’operatività di trattati internazionali), al fine di costringere lo Stato responsabile a fornire la riparazione, o allo scopo di infliggere a quest’ultimo una “punizione”. In linea generale, la disciplina tradizionale della responsabilità degli Stati presentava diverse caratteristiche: - anzitutto, tale disciplina poneva regole che avevano un carattere “rudimentale” , in quanto esse non precisavano in dettaglio gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale, né quali conseguenze discendessero dalla commissione dell’illecito. Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, non era chiaro se uno Stato incorreva nella responsabilità internazionale quando l’organo che aveva posto in essere il comportamento illecito aveva agito intenzionalmente, o se vi fosse responsabilità anche in assenza di dolo o colpa grave. Per quanto riguarda le conseguenze dell’illecito, il diritto tradizionale si limitava a stabilire che lo Stato autore dell’illecito avesse l’obbligo di fornire la riparazione e inoltre, non era chiaro quali forme di riparazione dovessero preferirsi rispetto ad altre e in quali circostanze. Ciò che era certo era che la riparazione poteva consistere nella restituzione in forma specifica consistente nel ripristino della situazione preesistente alla commissione dell’illecito, nel risarcimento monetario o nella c.d. soddisfazione consistente nella presentazione ufficiale di scuse, omaggio alla bandiera dello Stato leso ecc).

Infine, riguardo le facoltà di reazione dello Stato che aveva subito l’illecito, la disciplina tradizionale prevedeva che tale Stato potesse decidere se e quando rispondere all’illecito attraverso le misure più opportune.

  • Un secondo elemento caratteristico della normativa tradizionale era che la responsabilità internazionale si esauriva in un rapporto bilaterale tra lo Stato autore dell’illecito , da una parte, e lo Stato che aveva subito l’illecito , dall’altra. Erano gli Stati coinvolti a doversi accordare sulle forme dovute di riparazione.
  • Ulteriore tratto distintivo del regime tradizionale era che la responsabilità conseguente alla commissione di un illecito internazionale si configurava come responsabilità collettiva: era quindi lo Stato cui apparteneva l’organo che aveva commesso l’illecito a rispondere, sul piano internazionale, per il comportamento antigiuridico del suo organo. Solo in alcuni casi il diritto tradizionale prevedeva che gli individui potessero essere chiamati a rispondere. Si trattava di ipotesi eccezionali, limitate alla commissione di due categorie di illeciti: la pirateria , crimine internazionale largamente diffuso fino al XVIII secolo e commesso da individui agenti a titolo privato; i crimini di guerra , consistenti nella violazione grave degli usi e delle consuetudini di guerra nell’ambito di conflitti armati a carattere internazionale, e dunque illeciti solitamente commessi da organi dello Stato.
  • Infine, nel diritto internazionale tradizionale, la questione della responsabilità degli Stati era spesso concepita come strettamente connessa alla questione degli obblighi di natura consuetudinaria incombenti sugli Stati in materia di trattamento degli stranieri. Questo, poiché , le norme consuetudinarie sulla responsabilità si erano inizialmente formate in conformità ad una pratica generale che riguardava le controversie relative al trattamento degli stranieri. Ciò spiega la tendenza, prevalente nel diritto tradizionale, ad associare le questioni riguardanti la responsabilità internazionale degli Stati alle violazioni delle norme consuetudinarie che impongono agli Stati di garantire, all’interno del proprio territorio, uno specifico trattamento ai cittadini degli altri Stati e ai loro beni. 2. LA DISCIPLINA ATTUALE La normativa vigente in relazione al settore della responsabilità degli Stati, si è evoluta col passare degli anni ed è stata largamente influenzata dall’opera di codificazione intrapresa dagli inizi degli anni ’50 dalla CDI, la quale ha portato, nel 2001, all’adozione degli Articoli sulla responsabilità degli Stati che in larga parte codificano il diritto consuetudinario esistente. Gli elementi distintivi della disciplina attuale rispetto a quella tradizionale sono i seguenti. Anzitutto, in contrapposizione alla tendenza tradizionalmente prevalente, il diritto della responsabilità è stato svincolato dall’insieme delle norme sostanziali operanti in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni. Infatti, oggi è generalmente riconosciuto che, ai fini dell’identificazione delle norme sulla responsabilità, occorre distinguere le norme c.d. primarie , ossia l’insieme delle norme di diritto internazionale che pongono obblighi di natura sostanziale in capo agli Stati, dalle norme c.d. secondarie , ossia le norme internazionali che stabiliscono:  le condizioni in base alle può dirsi che vi è stata la violazione di una norma primaria e dunque un illecito internazionale;  le conseguenze giuridiche discendenti da tale violazione. Le norme secondarie formano un corpus giuridico distinto e in larga parte autonomo, che costituisce appunto il diritto della responsabilità degli Stati. In secondo luogo, la disciplina attuale chiarisce e precisa il contenuto di alcune regole che, nel

È questa la posizione adottata dalla CDI negli Articoli del 2001 (59 articoli in tutto), che identificava in queste due condizioni gli elementi costitutivi dell’illecito. Inoltre, occorre verificare che l’illecito, almeno quello che consiste nella violazione di un obbligo di natura sinallagmatica, abbia causato un danno materiale o morale ad un altro soggetto internazionale (la CDI ha adottato una posizione diversa in merito a questo) e che il comportamento antigiuridico non sia giustificabile per la presenza di specifiche circostanze, le quali se provate, precluderebbero l’esistenza dell’illecito. 3.1. L’elemento soggettivo 3.1.1. L’attribuzione di un comportamento individuale allo Stato Sappiamo che gli Stati agiscono sul piano internazionale per mezzo di individui; di conseguenza per affermare la responsabilità internazionale di uno Stato è necessario stabilire in quali ipotesi la condotta materialmente posta in essere da un individuo possa essere attribuita a tale Stato. Innanzitutto, secondo quanto disposto dall’ art.4 degli Articoli sulla responsabilità , lo Stato è internazionalmente responsabile dei comportamenti posti in essere da individui che rivestono la qualifica di "organi" dello Stato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale. La nozione di organo contenuta nell’ art.4 degli Articoli della CDI è molto ampia e comprende sia gli organi del potere centrale (esecutivo, legislativo e giudiziario), sia quelli del potere derivato, come gli organi delle Regioni o di Stati membri di uno Stato federale. Naturalmente, l'organo dello Stato, ai fini dell'attribuzione, deve aver agito nell’esercizio delle proprie funzioni e non a titolo privato. Le norme internazionali disciplinano anche il caso in cui individui, formalmente privi della qualità di organo di uno Stato, svolgono un ruolo importante nell’ esercizio di funzioni pubbliche , in quanto esercitano autorità per conto dello Stato. Le attività poste in essere da tali individui sono dunque attribuite allo Stato, il quale incorrerà nella responsabilità internazionale quando tali attività concretino un atto illecito. Tale regola è stata codificata all’ art.5 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati il quale stabilisce che: la condotta di una persona o di un ente, che non è organo dello Stato ai sensi dell’art.4, ma che è abilitato dal diritto di quello Stato ad esercitare prerogative dell’attività di governo, costituisce atto di quello Stato in base al diritto internazionale, purché la persona o l’ente agiscano in tale qualità nel caso di specie. È questo il caso delle compagnie aeree, alle quali possono essere affidati, in alcune circostanze, i controlli in materia di immigrazione o il caso di servizi svolti da agenti pubblici, come la sorveglianza penitenziaria. Inoltre, l’ art.6 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati riguarda il comportamento posto in essere dall’organo di uno Stato che ha agito materialmente per un altro Stato; in questa ipotesi, la condotta dell’organo va attribuita allo Stato al quale (l’organo) è stato messo a disposizione e per conto del quale ha agito. Affinché questa ipotesi si verifichi devono essere soddisfatte 2 condizioni : 1) l’organo che pone in essere la condotta deve essere organo secondo il diritto interno del proprio Stato ; 2) l’organo deve svolgere funzioni di carattere pubblico per conto di un altro Stato, con il consenso di quest’ultimo. Ancora, secondo quanto disposto dall’art.7 degli Articoli sulla responsabilità , lo Stato è internazionalmente responsabile anche se l'organo dello Stato (o colui che svolge funzioni pubbliche per conto di uno Stato o l’organo che agisce temporaneamente per conto di un altro Stato) ha concluso l'azione contravvenendo alle istruzioni ricevute oppure ha agito al di fuori della propria competenza (ha cioè agito ultra vires ) , purché la sua condotta sia stata posta in essere con i mezzi e poteri propri della funzione pubblica. Tale regola è stata riaffermata dalla CDI all’ art. degli Articoli sulla responsabilità degli Stati. Al riguardo si può menzionare il caso Caire: un ufficiale e due soldati delle forze armate messicane detennero, e poi uccisero, un cittadino

francese, il sig. Caire, che aveva rifiutato di dare loro 5000 dollari in oro. Il presidente della Commissione mista dei reclami franco-messicana, ritenne il Messico responsabile per l’azione illecita dell’ufficiale e dei due soldati, affermando che la responsabilità dello Stato sorge solo quando gli organi in questione abbiano agito come organi competenti o che, nell’agire, essi abbiano utilizzato i poteri o i mezzi propri della loro qualifica organica. Un’altra categoria di individui la cui condotta è suscettibile di essere attribuita allo Stato è quella dei c.d. organi di fatto , ossia individui che, pur sprovvisti della qualifica formale di organi dello Stato, nei fatti agiscono per suo conto (per conto dello Stato). Secondo quando ha, di recente, affermato la CIG, l’attività di un gruppo di privati è attribuibile ad uno Stato in virtù di un rapporto organico de facto quando il gruppo è alle complete dipendenze dello Stato; ipotesi che, secondo la Corte sarebbe coperta dall’ art.4 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati , il quale nel precisare che è attribuibile allo Stato la condotta dei suoi organi, precisa che questi ultimi includono gli organi che rivestono formalmente tale qualità (organi de jure ), ma comprendono anche organi fattualmente legati allo Stato (organi de facto ). Inoltre, secondo quanto disposto dall’ art.8 degli Articoli sulla responsabilità , il comportamento di una persona o di un gruppo di persone viene considerata come un atto dello Stato nel caso in cui la loro condotta è posta in essere sulla base di istruzioni ricevute dallo Stato, o sotto la sua direzione o controllo. Tale articolo ha sostanzialmente accolto la posizione espressa in precedenza dalla CIG, nel caso Nicaragua(DA STUDIARE) , la quale ha affermato che l’attribuzione ad uno Stato di atti illeciti compiuti da individui sprovvisti della qualifica formale di organo richiede che essi abbiano agito sotto il controllo effettivo dello Stato, ossia che la loro condotta sia stata coordinata e diretta dallo Stato, oppure che la singola condotta sia stata posta in essere in base a specifiche istruzioni impartite dallo Stato. CASO TADIC DA STUDIARE P. 3.1.2 L’attribuzione in caso di collasso delle autorità statali, insurrezioni e atti compiuti da privati Inoltre, secondo quanto disposto dall’art.9 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati , il comportamento di una persona o di un gruppo di persone che di fatto esercita funzioni pubbliche o prerogative dell’autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in circostanze tali da richiedere l’esercizio di quelle prerogative è da attribuire allo Stato che avrebbe dovuto svolgerle tramite i propri compiti. Per quanto riguarda i movimenti insurrezionali, l’ art.10 degli Articoli sulla responsabilità stabilisce che gli atti compiuti da un movimento insurrezionale che prende il potere sono attribuibili a quello Stato; nel caso in cui, invece, il movimento insurrezionale realizzi la secessione di una parte del territorio e dia vita ad un nuovo Stato, allora gli atti compiuti durante l’insurrezione saranno da attribuire al nuovo Stato. Infine, c’è l’ipotesi contemplata dall’ art.11 degli Articoli sulla responsabilità , ossia l’ipotesi di un comportamento di un privato riconosciuto e fatto proprio da uno Stato. Tale articolo stabilisce che “ il comportamento che non è attribuibile ad uno Stato ai sensi degli articoli precedenti sarà in ogni caso considerato un atto di quello Stato ai sensi del diritto internazionale se, e nella misura in cui quello Stato riconosce e adotta la questione come propria ”. In tutti gli altri casi, lo Stato non è responsabile a livello internazionale per gli atti compiuti da privati nel proprio territorio (ad esempio per gli attacchi contro la persona o i beni di cittadini stranieri). Tuttavia, se si dimostra che lo Stato non ha esercitato la dovuta diligenza per prevenire e reprimere tali comportamenti, esso può essere chiamato a rispondere di responsabilità di tipo omissivo.

Vi è responsabilità solo se l’obbligo era in vigore quando la condotta difforme è stata posta in essere, in conformità al principio del tempus commissi delicti. La condotta può consistere sia in un’ azione ( illecito commissivo ) sia in un’ omissione ( illecito omissivo ); inoltre, gli atti illeciti possono avere carattere istantaneo o continuo. 3.2.2. La rilevanza del danno nell’illecito ordinario Tra gli elementi costitutivi dell’illecito vi è il danno, il quale può essere di due tipi:  materiale , che consiste in un pregiudizio di tipo economico e patrimoniale agli interessi di uno Stato;  morale , ovvero il pregiudizio arrecato alla dignità e all’onore di uno Stato. Secondo l’impostazione seguita dalla CDI, ai fini della responsabilità internazionale non è necessario dimostrare che l’illecito abbia causato un danno ad uno Stato, ma è invece sufficiente che vi sia stata la lesione di un diritto soggettivo di un altro Stato. Secondo la CDI, infatti, la semplice lesione di un diritto soggettivo causa sempre un danno di tipo giuridico al titolare del diritto violato. Il danno, dunque il danno sarebbe sempre inerente alla violazione di qualsiasi obbligo giuridico , tanto da rendere superfluo specificare che esso è elemento costitutivo dell’illecito internazionale. A dimostrazione di questa conclusione, la CIG ha fatto riferimento alle norme internazionale, di natura consuetudinaria o convenzionale, che impongono agli Stati di adottare determinati comportamenti nei confronti dei propri cittadini; ad esempio le norme in materia di diritti umani o quelle contenute nelle Convenzioni dell’OIL in materia di lavoro. La violazione di queste norme, le quali impongono obblighi di natura solidale farebbe sorgere la responsabilità internazionale dello Stato autore della violazione, senza che nessun altro Stato abbia necessariamente subito un danno materiale o morale; dunque secondo quest’impostazione, il danno morale o materiale può essere preso in considerazione solo quando occorra determinare le modalità e l’entità della riparazione. Tuttavia, la posizione della CDI non è convincente per due ragioni principali. La prima è che gli esempi forniti dalla CDI a sostegno della sua tesi si riferiscono ad una particolare categoria di illeciti internazionali, ossia quelli comportanti la violazione di obblighi solidali. Per loro stessa natura, la violazione di questi obblighi non arreca necessariamente un danno materiale o morale ad uno Stato, ma causa sempre una lesione giuridica dei diritti di tutti i membri della comunità internazionale (o delle parti al trattato nel caso di vincoli solidali di natura convenzionale). La seconda ragione si basa sull’esame della prassi: in nessun caso, infatti, gli Stati hanno invocato la responsabilità senza aver subito un danno materiale o morale in conseguenza dell’illecito. È vero che nella giurisprudenza internazionale non sempre i tribunali si sono preoccupati di verificare, preliminarmente, l’esistenza del danno ai fini dell’accertamento di responsabilità, ma questo solo perché la sussistenza del danno è stata data per scontata. Dunque, la prassi evidenzia che, nella maggior parte dei casi, uno Stato se non è materialmente o moralmente leso dal comportamento di un altro Stato, non invoca le regole internazionali sulla responsabilità contro quello Stato.

4. LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO Un altro elemento da prendere in considerazione per accertare la responsabilità dello Stato è l’ assenza di circostanze di esclusione dell’illecito. Il diritto internazionale consuetudinario, codificato negli Articoli della CDI prevede sei cause di esclusione dell’illecito: il consenso , la legittima difesa , le contromisure , la forza maggiore , l’ estremo pericolo , lo stato di necessità.

La legittima difesa opera però solo in relazione alla violazione di una norma di natura non sinallagmatica , cioè quella in materia di divieto della minaccia e dell’uso della forza, e non ha quindi rilevanza in materia di illeciti ordinari (quelli che consistono nella violazione di norme che tutelano interessi reciproci degli Stati). Dunque si parlerà della legittima difesa in relazione alla responsabilità c.d. aggravata. 4.1. Il consenso Il consenso ( art.20 ) prestato da uno Stato preclude l’illiceità dell’atto compiuto da un altro Stato a condizione che esso:  sia stato prestato validamente, vale a dire che non sia viziato da errore o coercizione;  sia chiaramente accertato e non sia presunto, anche se può essere manifestato implicitamente;  promani dagli organi dello Stato competenti ad impegnare lo Stato a livello internazionale;  sia antecedente alla commissione dell’atto. Nella prassi, il consenso è stato invocato come causa d’esclusione dell’illecito nei casi di invio di truppe straniere per aiutare lo Stato territoriale a sedare una ribellione in atto, o per liberare ostaggi, o nel caso di invio di organi di polizia all’estero per effettuare arresti. 4.2. La forza maggiore La forza maggiore è definita dall’ art.23, par.1, degli Articoli della CDI come il verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori del controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile nelle circostanze del caso adempiere l’obbligo giuridico. Il par.2 aggiunge che la forza maggiore non opera se:  la situazione di forza maggiore è causata, anche in concomitanza con altri fattori, dalla condotta dello Stato che la invoca;  lo Stato ha assunto il rischio circa il verificarsi di tale situazione di forza maggiore. La forza maggiore può essere rappresentata da un evento naturale, da una situazione causata dall’intervento umano (perdita di controllo su una parte di territorio controllata da un gruppo di ribelli) o da una combinazione di varie circostanze. Esempio: un aereo di Stato che, a causa di una situazione meteorologica avversa, entri inavvertitamente nello spazio aereo di un altro Stato senza alcuna autorizzazione. Vedi caso Rainbow Warrior pag. 4.3. L’estremo pericolo L’ estremo pericolo è stato definito dall’ art.24 degli Articoli della CDI come una situazione in cui “l’autore dell’atto non ha altro modo ragionevole, in una situazione di estremo pericolo, di salvare la propria vita o quella delle persone affidate alle sue cure”. Il par.2 dell’articolo prosegue stabilendo che l’estremo pericolo non opera come causa di esclusione dell’illecito se “la situazione di estremo pericolo è causata, da sola o in combinazione con altri fattori, dalla condotta dello Stato che l’invoca, oppure se l’atto in questione poteva creare un pericolo comparabile o maggiore di quello che si intendeva evitare”. Nell’ipotesi di estremo pericolo, a differenza della forza maggiore, l’ organo è consapevole del fatto di porre in essere un comportamento contrario ad un obbligo internazionale.

5. LE CONSEGUENZE DELL’ILLECITO: IL RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ

Con la commissione di un illecito internazionale si viene ad instaurare un nuovo rapporto giuridico tra Stato offensore e Stato leso, il cui contenuto concreta il regime di responsabilità internazionale che contempla anche l’obbligo – per lo Stato offensore – di tollerare che lo Stato leso ricorra (a certe condizioni) a contromisure. In breve, per responsabilità internazionale degli Stati si intende l’insieme degli obblighi giuridici che incombono sullo Stato autore dell’illecito e il complesso di diritti, facoltà e obblighi dello Stato che ha subito tale illecito. 5.1. Gli obblighi dello Stato autore dell’illecito e le forme della riparazione Lo Stato responsabile di un illecito internazionale è sottoposto ad una serie di obblighi nei confronti dello Stato leso. innanzitutto, esso ha l’obbligo di cessare il comportamento illecito (nel caso in cui abbia carattere continuo) e di fornire appropriate garanzie e assicurazioni di non ripetizione dell’illecito ( art. degli Articoli della CDI). In secondo luogo, esso deve provvedere alla piena riparazione per i danni causati , che includono “i danni, materiali o morali, causati dall’illecito” ( art.31 ). Infine, (ma si tratta di un obbligo non previsto dagli Articoli della CDI), se rifiuta di effettuare la riparazione nella misura e nelle forme richieste dallo Stato leso, deve accedere in buona fede alle proposte di soluzione pacifica della controversia dello Stato leso , in conformità all’obbligo codificato dall’ art.2, par.3 della Carta delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la riparazione , il diritto internazionale stabilisce una gerarchia tra le varie forme di riparazione: nel caso di danno materiale , lo Stato responsabile deve provvedere alla restituzione in forma specifica , ossia al ripristino della situazione esistente prima della commissione dell’illecito, sempre che quest’ultima non sia materialmente impossibile o non comporti un onere eccessivo rispetto al vantaggio che deriverebbe dalla restituzione in luogo del risarcimento ( art.35 degli Articoli ). Ove la restituzione non sia possibile, o si possa ottenere solo una restituzione parziale, lo Stato responsabile deve provvedere alla riparazione per equivalenza , ossia corrispondere allo Stato leso un risarcimento del danno nella misura in cui non sia stata possibile la riparazione attraverso la restituzione. La restituzione deve coprire ogni danno economicamente valutabile, inclusa la perdita di profitti eventualmente accertata. Quando la restituzione e il risarcimento monetario non consentono la piena riparazione del danno, lo Stato autore dell’illecito è obbligato a fornire la c.d. soddisfazione : si tratta di una forma di riparazione per danni “non materiali”, derivanti solitamente da illeciti lesivi dell’onore e della dignità (insulto alla bandiera, attraversamento non autorizzato dello spazio aereo dello Stato). Secondo l’ art.37 degli Articoli della CDI , la soddisfazione può consistere, nel riconoscimento della violazione dell’obbligo, nella presentazione di scuse o in ogni altra forma appropriata. La soddisfazione, infatti, può consistere anche nel pagamento simbolico di una somma modesta (esempio pag.383). Altre forme di soddisfazione possono essere la punizione, da parte delle autorità nazionali dello Stato responsabile, degli individui che hanno commesso l’illecito, o l’assicurazione formale, da parte dello Stato responsabile, che esso non ripeterà l’illecito.

5.2. Diritti, poteri e obblighi dello Stato leso La CDI esclude che il danno costituisca un elemento essenziale dell’illecito e ha accolto la seguente nozione di Stato leso: uno Stato, quale Stato leso, è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro Stato se l’obbligo violato deve essere adempiuto:  nei confronti di tale Stato a titolo individuale; oppure  nei confronti di un gruppo di Stati, incluso quello Stato, oppure della comunità internazionale nel suo complesso; e l’obbligo violato  pregiudica in maniera particolare quello Stato; oppure  modifica radicalmente la posizione di tutti gli altri Stati nei cui confronti l’obbligo doveva essere adempiuto per quanto concerne l’ulteriore adempimento dell’obbligo in questione. La CDI ha individuato tre distinte categorie di Stato leso : La prima si riferisce al caso di illeciti consistenti nella violazione di norme che istituiscono rapporti basati sulla reciprocità; in tale ipotesi, per la CDI è leso lo Stato titolare del diritto soggettivo corrispondente all’obbligo violato. Per quanto concerne le violazioni di norme che pongono obblighi solidali, è leso lo Stato in ordine al quale la violazione ha un’incidenza particolare. Infine, nel caso di obblighi c.d. integrali (obblighi caratterizzati dal fatto che la loro violazione muta radicalmente la posizione di ciascun altro Stato vincolato dal medesimo obbligo), la CDI considera lesi tutti gli Stati nei confronti dei quali l’obbligo doveva essere adempiuto. Gli obblighi integrali sono solitamente di origine convenzionale e si tratta di obblighi il cui adempimento è strettamente dipendente dall’adempimento altrui. Esempio disarmo pag.384. In seguito all’illecito, lo Stato leso è titolare dei diritti corrispondenti agli obblighi dello Stato responsabile, in particolare, ha il diritto di richiedere la cessazione dell’atto illecito, assicurazioni e garanzie di non ripetizione dell’illecito, e la piena riparazione per i danni materiali o morali subiti. Lo Stato leso, se decide di far valere la responsabilità di un altro Stato, deve rispettare i seguenti obblighi: anzitutto, deve notificare allo Stato responsabile le sue pretese, specificando, da un lato, la condotta che tale Stato deve adottare ai fini della cessazione dell’illecito e, dall’altro, che forma deve assumere la riparazione( art.43 ). In secondo luogo, se lo Stato responsabile non ottempera alle sue richieste, lo Stato leso deve cercare di risolvere la controversia attraverso procedimenti pacifici, in particolare proporre di ricorrere a negoziati, mediazioni, conciliazione o arbitrato. Solo nel caso in cui lo Stato responsabile rifiuti di fornire la riparazione o di iniziare negoziati per una soluzione pacifica della disputa, lo Stato leso è autorizzato a ricorrere a contromisure ( art.52 ). La subordinazione del diritto di ricorrere a contromisure a tale adempimento preventivo, discende dall’obbligo generale di cercare, in buona fede, di risolvere le controversie in modo pacifico.

6. IL RICORSO A CONTROMISURE In seguito ad un illecito internazionale, lo Stato leso può a sua volta commettere un illecito nei confronti dello Stato offensore, ponendo così in essere contromisure (le quali costituiscono una causa di esclusione dell’illecito proprio perché consistono in una reazione ad un previo atto illecito altrui). Tuttavia, le contromisure sono legittime solo se presentano alcuni caratteri e sono adottate a seguito dell’adempimento di specifici obblighi. Inoltre, alcune contromisure sono vietate, dunque, ci sono alcuni obblighi internazionali che non possono essere legittimamente violati in risposta ad illeciti altrui.

6.3. I limiti circa il contenuto Le contromisure non possono consistere nella violazione di alcuni obblighi che proteggono valori fondamentali per la comunità internazionale:  innanzitutto, le contromisure non possono consistere nella violazione del divieto della minaccia e uso della forza. L’illiceità di queste contromisure costituisce una conseguenza della trasformazione dell’ art.2, par.4 della Carta delle NU in una norma consuetudinaria di carattere imperativo. Tale divieto (di contromisure implicanti la minaccia o l’uso della forza) è stato anche riaffermato dalla CDI, all’ art.50 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati.  In secondo luogo, le contromisure non possono consistere nella violazione di obblighi in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario. Questa importante limitazione è legata all’importanza assunta dalla dottrina del rispetto dei diritti umani nella comunità internazionale. Inoltre, tale limite, stabilito anche dall’ art.50 degli Articoli sulla responsabilità , è parzialmente codificato nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, la quale all’ art.60, par.5 , stabilisce che la violazione sostanziale di un trattato bilaterale o multilaterale non può essere invocata come motivo per estinguere o sospendere, in tutto o in parte, l’operatività del trattato nel caso di norme relative alla tutela della persona umana contenute nei trattati di carattere umanitario. Questo limite concerne non solo le norme sui diritti umani e di diritto internazionale umanitario, ma si estende anche alle regole che proteggono interessi e bisogni fondamentali degli esseri umani. Così se uno Stato commette un illecito internazionale, lo Stato leso non potrà terminare (o sospendere l’applicazione) di un trattato con cui si fornisce aiuto economico allo Stato offensore allo scopo di alleviare le sofferenze di una parte della sua popolazione. In quanto questo tipo di contromisura andrebbe a danneggiare i bisogni e gli interessi di individui innocenti.  In terzo luogo, le contromisure non possono consistere nella violazione di obblighi discendenti da regole imperative di diritto internazionale, ossia di obblighi derivanti da norme di ius cogens. Questo divieto, affermato dall’ art.50 degli Articoli della CDI , ha carattere residuale, in quanto si riferisce ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dal divieto di contromisure implicanti la minaccia o l’uso della forza, o di contromisure consistenti nella violazione delle norme sui diritti umani e di diritto umanitario. Tale limite, dunque, si riferisce al divieto di contromisure consistenti nella violazione di altri obblighi di natura cogente , come quelli in materia di autodeterminazione die popoli o in materia di tutela dell’ambiente. Infine, gli Articoli della CDI prevedono che lo Stato che adotta contromisure non è esentato dal rispettare i propri obblighi: 1) in materia di procedure di soluzione delle controversie applicabili nei rapporti con lo Stato offensore e 2) in materia d’inviolabilità degli agenti diplomatici o consolari, nonché delle sedi, degli archivi e dei documenti diplomatici o consolari. 6.4. Il requisito della proporzionalità Le contromisure devono soddisfare il requisito della proporzionalità , ma l’applicazione di tale principio solleva due problemi:

1. il primo che riguarda la portata esatta della proporzione ; circa tale problema, per le rappresaglie armate (contromisure), non è richiesta una proporzionalità in senso stresso, bensì l’assenza di un’eccessiva sproporzione. La stessa considerazione può applicarsi alle contromisure pacifiche; 2. Il secondo che riguarda l’individuazione del parametro di riferimento per valutare la proporzionalità. Questo problema è più complesso del primo, tuttavia, in linea generale, la proporzionalità deve essere valutata bilanciando sia il danno causato dallo Stato offensore con quello inflitto attraverso la contromisura, sia l’importanza degli obblighi violati, combinando quindi elementi quantitativi e qualitativi. Leggere eventualmente posizione CDI in merito pag. 392. 7. LE RITORSIONI Le contromisure non devono essere confuse con le ritorsioni , le quali consistono nell’adozione , da parte di uno Stato, di comportamenti non amichevoli (non concretanti una violazione del diritto internazionale) in reazione sia ad un illecito, sia ad un comportamento a sua volta non amichevole di un altro Stato (esempi sono la rottura di relazioni diplomatiche, la cessazione dell’assistenza economica, il non riconoscimento di atti dello Stato). Le ritorsioni devono rispettare due condizioni:  esse devono risultare proporzionate alla gravità della condotta contro cui si reagisce;  esse devono cessare con il venir meno della condotta in questione. Esempio pag.392.