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Appunti lezione Prof. Cecchi e Prof. Nardini
Tipologia: Appunti
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Il Codice Civile contiene tutte le norme relative al Bilancio, dall’articolo 2423 in poi. Questi articoli si applicano alle:
Sono gli amministratori che devono redigere il bilancio, cioè sono loro i responsabili del bilancio, anche se c’è un falso in bilancio ne rispondono loro. Il BILANCIO è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. L’obbligo della redazione del bilancio ricade sugli amministratori. Il bilancio si compone di tre schemi più la nota integrativa.
STATO PATRIMONIALE: è lo stato del patrimonio. E’ composto da attività e passività (patrimonio netto e debiti). Le ATTIVITA’ sono le cose che ho, mentre le PASSIVITA’ come le ho comprate, con soldi miei (patrimonio netto), o con soldi prestati (debiti). Chiaramente il totale dell’uno e dell’altro deve essere lo stesso. Lo stato patrimoniale è una fotografia al 31/12, passando da un anno a quello successivo possono esserci dei cambiamenti. Tali cambiamenti vengono registrati nel CONTO ECONOMICO ( per quanto riguarda costi e ricavi) e nel RENDICONTO FINANZIARIO ( per quanto riguarda finanziamenti e investimenti)
Attorno al bilancio ruotano poi altri documenti:
Il bilancio si compone di una serie di parti:
Il bilancio deve essere fatto in modo chiaro e deve esprimere in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, e il risultato economico dell’esercizio.
La SITUAZIONE PATRIMONIALE è la situazione del patrimonio, cosa un’azienda possiede e come l’ha comprata. La SITUAZIONE FINANZIARIA è la capacità di un’azienda di pagare, di adempiere alle obbligazioni nel breve termine. Queste due situazioni sono legate tra di loro, ma la ricchezza che si ha alle spalle non sempre garantisce la possibilità di pagare. La SITUAZIONE ECONOMICA è la capacità di guadagnare con i ricavi maggiori dei costi. Anche la situazione economica non è strettamente legata alla altre situazioni. Si può avere una buona situazione patrimoniale, si possiedono molti immobili, ma si è poveri (nobile decaduto).
Il quadro della prima clausola generale è caratterizzato da CORRETTEZZA, CHIAREZZA E VERITA’.
CHIAREZZA Il bilancio deve essere costruito in modo chiaro. La chiarezza riguarda l’intellegibilità, comprensibilità del bilancio, nei suoi aspetti formali e sostanziali, per i destinatari. E’ importante la significatività e rilevanza dei dati, ossia i bilanci troppo lunghi sono sospetti, bisogna dare la giusta rilevanza ai dati importanti e non sommergerli. E anche l’organizzazione dell’informazione è importante, ossia come sistemare i dati.
La verità è un concetto relativo, è soggettiva. Quindi non esiste una VERITA’ ASSOLUTA. VERITA’ OGGETTIVA: aderenza di ciò che è esposto in bilancio alla realtà storica dell’impresa. VERITA’ SOGGETTIVA: razionalità del processo valutativo, credibilità dei valori di bilancio..
Ipotizziamo di avere un fabbricato accatastato in modo particolare, prima valeva 1000 e ora ne vale 1500. Quindi posso:
C’è però una differenza in base a come registriamo. Se lo considero RICAVO, passa per il Conto Economico, diventa Utile e poi lo butto a Riserva. Altrimenti lo metto direttamente a Riserva senza passare per il Conto Economico. A questo punto io, qualsiasi metodo usi, ho messo 500 in riserva.
Se poi riusciamo a vendere il fabbricato a 1500 allora la ricchezza diventa reale, io ho un utile, e 500 diventa RISERVA DISPONIBILE. Se non ho fatto la rivalutazione del fabbricato a 1500 ho:
Se invece ho fatto la rivalutazione:
Questo deriva dal fatto che è associato a A fine anno chiudo il conto RICAVO e lo passo a
La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. I beni di un’impresa non hanno valore per se stessi ma in quanto strumentali alla produzione del reddito. Quindi le valutazioni di bilancio devono essere fatte secondo criteri di funzionamento.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto (es. leasing)
Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. I RICAVI sono di competenza dell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio del bene o la prestazione del servizio. I COSTI sono di competenza solo se correlati ai ricavi.
Compre merci per 200. MERCI C/ACQUISTI a CASSA 200 Vendo merci per 200. CASSA a MERCI C/VENDITE 200 Ma non tutte le merci acquistate sono di competenza dell’esercizio, quindi devo fare una RETTIFICA DI COSTO. MERCI a MERCI C/RIMANENZE FINALI 100
Quindi l’utile non sarà 200-200=0 ma 200-200+100= 100
separatamente i beni con un grado di certezza eterogeneo, evitando il concorso al reddito di utili non realizzati. #
E’ presupposto della comparabilità E’ possibile derogare purchè: