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Capitolo 2 Contabilità e Bilancio, Appunti di Contabilità

Appunti lezione Prof. Cecchi e Prof. Nardini

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 10/09/2017

Aliceseverini
Aliceseverini 🇮🇹

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CAPITOLO 2
LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CIVILISTICO
Il Codice Civile contiene tutte le norme relative al Bilancio, dall’articolo 2423 in poi. Questi
articoli si applicano alle:
SPA: sono società di capitali, società che rispondono solo con il proprio capitale.
Sono le imprese più grandi, società in cui il capitale è diviso in azioni.
SAPA: sono società di capitali, dove ci sono due categorie di soci, accomandanti e
accomandatari.
SRL: sono società di capitali, sono la forma più diffusa per le piccole imprese
SOCIETA’ COOPERATIVE: società di capitali che però non hanno scopo di lucro
CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI
AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE: non hanno obblighi di bilancio
Ci sono poi dei soggetti che hanno differenti regole di bilancio:
enti creditizi e finanziari
enti-imprese assicurazione
imprese editrici
aziende municipalizzate
aziende elettriche
ART. 2423 1° COMMA C.C.
Sono gli amministratori che devono redigere il bilancio, cioè sono loro i responsabili del
bilancio, anche se c’è un falso in bilancio ne rispondono loro.
Il BILANCIO è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e
nota integrativa.
L’obbligo della redazione del bilancio ricade sugli amministratori.
Il bilancio si compone di tre schemi più la nota integrativa.
STATO PATRIMONIALE: è lo stato del patrimonio. E’ composto da attività e passività
(patrimonio netto e debiti). Le ATTIVITA’ sono le cose che ho, mentre le PASSIVITA’ come le
ho comprate, con soldi miei (patrimonio netto), o con soldi prestati (debiti). Chiaramente il
totale dell’uno e dell’altro deve essere lo stesso.
Lo stato patrimoniale è una fotografia al 31/12, passando da un anno a quello successivo
possono esserci dei cambiamenti. Tali cambiamenti vengono registrati nel CONTO
ECONOMICO ( per quanto riguarda costi e ricavi) e nel RENDICONTO FINANZIARIO ( per
quanto riguarda finanziamenti e investimenti)
* Il rendiconto finanziario devono farlo le grandi aziende (NOVITA’ D.LGS. 139/2015)
Attorno al bilancio ruotano poi altri documenti:
SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO
Il bilancio si compone di una serie di parti:
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CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CIVILISTICO

Il Codice Civile contiene tutte le norme relative al Bilancio, dall’articolo 2423 in poi. Questi articoli si applicano alle:

  • SPA: sono società di capitali, società che rispondono solo con il proprio capitale. Sono le imprese più grandi, società in cui il capitale è diviso in azioni.
  • SAPA: sono società di capitali, dove ci sono due categorie di soci, accomandanti e accomandatari.
  • (^) SRL: sono società di capitali, sono la forma più diffusa per le piccole imprese
  • SOCIETA’ COOPERATIVE: società di capitali che però non hanno scopo di lucro
  • CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI
  • AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE: non hanno obblighi di bilancio Ci sono poi dei soggetti che hanno differenti regole di bilancio:
  • (^) enti creditizi e finanziari
  • enti-imprese assicurazione
  • imprese editrici
  • aziende municipalizzate
  • aziende elettriche

ART. 2423 1° COMMA C.C.

Sono gli amministratori che devono redigere il bilancio, cioè sono loro i responsabili del bilancio, anche se c’è un falso in bilancio ne rispondono loro. Il BILANCIO è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. L’obbligo della redazione del bilancio ricade sugli amministratori. Il bilancio si compone di tre schemi più la nota integrativa.

STATO PATRIMONIALE: è lo stato del patrimonio. E’ composto da attività e passività (patrimonio netto e debiti). Le ATTIVITA’ sono le cose che ho, mentre le PASSIVITA’ come le ho comprate, con soldi miei (patrimonio netto), o con soldi prestati (debiti). Chiaramente il totale dell’uno e dell’altro deve essere lo stesso. Lo stato patrimoniale è una fotografia al 31/12, passando da un anno a quello successivo possono esserci dei cambiamenti. Tali cambiamenti vengono registrati nel CONTO ECONOMICO ( per quanto riguarda costi e ricavi) e nel RENDICONTO FINANZIARIO ( per quanto riguarda finanziamenti e investimenti)

  • Il rendiconto finanziario devono farlo le grandi aziende (NOVITA’ D.LGS. 139/2015)

Attorno al bilancio ruotano poi altri documenti:

SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO

Il bilancio si compone di una serie di parti:

  1. BILANCIO D’ESERCIZIO (sp, ce, ni)
  2. RELAZIONE SULLA GESTIONE
  3. RELAZIONE DEI SINDACI
  4. RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
  5. ALLEGATI
  6. RELAZIONE SEMESTRALE
  7. BILANCIO CONSOLIDATO (eventuale)

ART. 2423 2° COMMA C.C.

Il bilancio deve essere fatto in modo chiaro e deve esprimere in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, e il risultato economico dell’esercizio.

La SITUAZIONE PATRIMONIALE è la situazione del patrimonio, cosa un’azienda possiede e come l’ha comprata. La SITUAZIONE FINANZIARIA è la capacità di un’azienda di pagare, di adempiere alle obbligazioni nel breve termine. Queste due situazioni sono legate tra di loro, ma la ricchezza che si ha alle spalle non sempre garantisce la possibilità di pagare. La SITUAZIONE ECONOMICA è la capacità di guadagnare con i ricavi maggiori dei costi. Anche la situazione economica non è strettamente legata alla altre situazioni. Si può avere una buona situazione patrimoniale, si possiedono molti immobili, ma si è poveri (nobile decaduto).

I POSTULATI DEL BILANCIO

  1. Clausole generali (ART. 2423): sono i dogmi del bilancio
  2. (^) Principi di redazione (ART 2423 bis): sono un po’ generiche, quindi esistono i principi di redazione. Le clausole generali quindi hanno bisogno dei principi di redazione, ma i principi di redazione non possono andare contro le clausole generali.
  3. Criteri specifici (ART. 2426)

PRIMA CLAUSOLA GENERALE

Il quadro della prima clausola generale è caratterizzato da CORRETTEZZA, CHIAREZZA E VERITA’.

CHIAREZZA Il bilancio deve essere costruito in modo chiaro. La chiarezza riguarda l’intellegibilità, comprensibilità del bilancio, nei suoi aspetti formali e sostanziali, per i destinatari. E’ importante la significatività e rilevanza dei dati, ossia i bilanci troppo lunghi sono sospetti, bisogna dare la giusta rilevanza ai dati importanti e non sommergerli. E anche l’organizzazione dell’informazione è importante, ossia come sistemare i dati.

VERITA’

La verità è un concetto relativo, è soggettiva. Quindi non esiste una VERITA’ ASSOLUTA. VERITA’ OGGETTIVA: aderenza di ciò che è esposto in bilancio alla realtà storica dell’impresa. VERITA’ SOGGETTIVA: razionalità del processo valutativo, credibilità dei valori di bilancio..

Ipotizziamo di avere un fabbricato accatastato in modo particolare, prima valeva 1000 e ora ne vale 1500. Quindi posso:

C’è però una differenza in base a come registriamo. Se lo considero RICAVO, passa per il Conto Economico, diventa Utile e poi lo butto a Riserva. Altrimenti lo metto direttamente a Riserva senza passare per il Conto Economico. A questo punto io, qualsiasi metodo usi, ho messo 500 in riserva.

Se poi riusciamo a vendere il fabbricato a 1500 allora la ricchezza diventa reale, io ho un utile, e 500 diventa RISERVA DISPONIBILE. Se non ho fatto la rivalutazione del fabbricato a 1500 ho:

Se invece ho fatto la rivalutazione:

Questo deriva dal fatto che è associato a A fine anno chiudo il conto RICAVO e lo passo a

PRINCIPI DI REDAZIONE, ART. 2423 BIS C.C.

1. CONTINUITA’ DELLA GESTIONE (ART. 2423 BIS 1° PARTE)

La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. I beni di un’impresa non hanno valore per se stessi ma in quanto strumentali alla produzione del reddito. Quindi le valutazioni di bilancio devono essere fatte secondo criteri di funzionamento.

  1. PREVALENZA SOSTANZA SU FORMA (ART. 2423 BIS 1° PARTE BIS)

E’ stata modificata da sostanza della valutazione a sostanza della presentazione

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto (es. leasing)

  1. PRUDENZA (ART. 2423 BIS 1°, 2°, 4° PARTE) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura. ( Non bisogna mettere in bilancio utili non ancora conseguiti) Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. UTILI REALIZZATI - PERDITE REALIZZATE E PRESUNTE = REDDITO

4) COMPETENZA ECONOMICA (ART. 2423 BIS 3° PARTE)

Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. I RICAVI sono di competenza dell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio del bene o la prestazione del servizio. I COSTI sono di competenza solo se correlati ai ricavi.

Compre merci per 200. MERCI C/ACQUISTI a CASSA 200 Vendo merci per 200. CASSA a MERCI C/VENDITE 200 Ma non tutte le merci acquistate sono di competenza dell’esercizio, quindi devo fare una RETTIFICA DI COSTO. MERCI a MERCI C/RIMANENZE FINALI 100

Quindi l’utile non sarà 200-200=0 ma 200-200+100= 100

  1. SEPARATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ETEROGENEI (ART. 2423 BIS 5° PARTE) Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

Il principio è in realtà un corollario della PRUDENZA, in quanto impone di valutare

separatamente i beni con un grado di certezza eterogeneo, evitando il concorso al reddito di utili non realizzati. #

6) COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI (ART. 2423 BIS 6° PARTE)

E’ presupposto della comparabilità E’ possibile derogare purchè:

  • sussista un caso eccezionale
  • la deroga sia motivata
  • gli effetti della deroga siano indicati in nota integrativa

ALTRI PRINCIPI DI REDAZIONE

  • Divieto di compensazione di partite (ART. 2423 TER 6° COMMA)
  • Omogeneità della moneta di conto (ART. 2423 5° COMMA)
  • Comparabilità, verificabilità, neutralità (IMPLICITO)