






















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto pubblico comparato
Tipologia: Appunti
1 / 30
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!























I sistemi giuridici sono costruzioni dello spirito e della ragione e si propongono come categorie in grado di comprendere e di spiegare la realtà. Sono, in parte, ideali e in parte reali o meglio sono strumenti concettuali, unità tipologiche astratte ma fondate su dati concreti: riflettono la realtà giuridica e il grado di civiltà. Rule of law, rule of politics e rule of tradition possono essere parametri idonei a evitare il moltiplicarsi dei sistemi, a collocare le “famiglie” e i modelli misti secondo una prospettiva dinamica e più flessibile. Occorrono nuovi ed elastici criteri tassonomici sui quali fondare la parentela tipologica. In questo modo la scienza dei sistemi potrà contribuire alla formazione di un diritto transnazionale che può essere definito il nuovo ius commune.
Secondo LAMBERT esistono due concezioni del diritto comparato. L’una vede in esso una scienza che si occupa dei fenomeni giuridici e delle leggi che li regolano. L’altra lo considera uno strumento di avvicinamento continuo tra le legislazioni o tra i diritti appartenenti alla stessa famiglia. E’ Sir HENRY MAINE ad assegnargli una funzione pratica e cioè di facilitare la legislazione e migliorare il diritto consolidato. Dopo gli riconoscerà la funzione di chiarire i tipi e il carattere normale delle istituzioni e delle idee primitive. Quest’idea che da al diritto comparato, allo stesso tempo, un ruolo modesto ed empirico si rafforzerà con HOLLAND. La definizione di BRYCE relega il diritto comparato a metodo, in quanto gli assegna il ruolo di comparare diversi ordinamenti per scoprire in che modo affrontano problemi equivalenti. Quest’orientamento diverrà dominante nel periodo a cavallo fra le due guerre e sarà quello sostenuto da RABEL. Anche DAVID sottolineerà che il diritto comparato è essenzialmente un metodo suscettibile delle applicazioni più diverse.
Più tardi Saleilles individuerà la funzione del diritto comparato nell’elaborazione di un diritto comune all’umanità civilizzata , definito da Lambert diritto comune legislativo. Per LEVYULLMANN bisogna elaborare un diritto mondiale che deve rispondere alle necessità degli affari che si intrecciano sul pianeta ad un ritmo accelerato. Questo diritto comparato che va al di là del diritto commerciale e comprende il diritto degli affari deve essere elaborato attraverso non l’unificazione legislativa bensì con la ricerca progressiva dell’uniformazione dei diritti operata con la collaborazione ed il consenso dei giuristi appartenenti a diversi sistemi. Ma l’autore ha dato solo dei labili confini e non ha ben specificato l’ambito preciso per l’applicazione di questo diritto e quali istituzioni giuridiche racchiuda
poi ancora si confondono i risultati del metodo con ci ò che si intende come scienza autonoma. Anche i giuristi giapponesi sono interessati al diritto mondiale. TANAKA (1938) sostiene che per diritto mondiale bisogna intendere una sintesi formata dal diritto uniforme e da quello internazionale privato e pubblico. Sintesi che governa i rapporti giuridici della comunità mondiale, la civitas maxima. SUGIYAMA, che sembra combinare le teorie di Saleilles, Lambert, LévyUllmann e Tanaka, adotta una concezione del diritto comparato universale in senso relativo > il diritto comparato è una disciplina giuridica che è contemporaneamente scienza ed arte tendente ad elaborare, basandosi sulla solidarietà umana, un diritto universale in armonia con i vari ordinamenti nazionali.
appropriati dell’elaborazione tecnica e della formulazione legislativa del diritto, in nome della ragione e della sovranità popolare > con il progredire di questa tendenza l’ambito dei fattori pregiuridici è sempre stato più ignorato. E questa ignoranza, per il comparatista è un grosso problema perché non si può comprendere il costruito senza conoscere il dato. E per dato si deve intendere soprattutto la dimensione storica in cui il diritto si sviluppa > un ordinamento è sempre storico perché comprende le strutture politiche ed economiche di una determinata epoca.
diritto e le stessi leggi non contengono nessun riferimento al dato politico, esso ha un importanza fondamentale per la nascita e l’evoluzione dell’ordinamento, sulla struttura e sulla funzione della norma. L’esame del dato politico si può effettuare in quella fase del metodo in cui, dopo aver integrato il termine all’interno del proprio ordinamento, bisogna inserire quest’ultimo nell’ambiente circostante oppure nella fase comparativa quando si vogliono conoscere le cause delle relazioni che sono state individuate fra i diversi termini. E’ necessario esaminare il fattore politico perché ha un’influenza così forte sull’ordinamento, che ci può fare comprendere le funzioni dei diversi istituti. (esempi: non si può comprendere lo scarso potere della Camera dei Lords in UK se non si considera la lotta politica condotta dal movimento liberale … se non si conosce il numero e la struttura dei partiti statunitensi non si può studiare il modello presidenziale USA, il suo sistema elettorale).
individuare i principi generali elaborati attraverso il confronto fra gli ordinamenti. Il diritto comparato cmq concepisce tale questione come un problema giuridico. Saleilles parla di un diritto comune dell’umanità civilizzata ed esclude i popoli non civilizzati oggetto degli studi etnologici. Lambert restringe ancora l’ambito dicendo che l’esistenza di un fondo comune può essere trovata solo fra diritti imparentati grazie ad una medesima dimensione giuridica e storica, alla somiglianza tra le fonti e tra le strutture socioeconomiche. Bisogna raggrupparli sulla base di queste caratteristiche per elaborare il diritto comune legislativo. Ma l’individuazione di questi principi, che risultano oggetto di diverse discipline, pone vari problemi: e. riguarda l’area geografica di riferimento che viene assunta come base per individuare i principi generali f. rapporto fra l’estensione dell’area di riferimento e l’importanza dei principi generali individuati. Essi sono tanto più importanti quanto meno è il numero degli ordinamenti confrontati. g. La comparazione può rilevare come, sotto apparenze tecniche diverse, ci siano principi fondamentali e nuclei comuni. Vedere che in vari ordinamenti si conosce il divorzio significa accettare il principio giuridico secondo il quale si può sciogliere il matrimonio; ma il divorzio si può pronunciare per colpa, per fallimento del connubio, per una volontà unilaterale … così per il contratto che si ritrova in quasi tutti i diritti antichi e nelle esperienze moderne in diverse forme Non si può negare che esistano principi comuni a tutto il pianeta, in quanto la natura umana o le strutture sociali sono elementi permanenti ma non si capisce quale sia il loro valore pratico. Anche perché non si può ignorare quanto sia fragile il loro carattere comune in relazione alle differenze fondamentali che li distinguono. b) il fondo comune: è costituito dai principi che ispirano numerosi ordinamenti soprattutto appartenenti allo stesso sistema e che possono essere individuati con il metodo comparativo. L’idea di un fondo comune era già stata avanzata da Kohler e poi ripresa più chiaramente da Saleilles. Egli allude ad un diritto dell’umanità civilizzata da elaborare attraverso il confronto degli istituti privatistici. Proprio come gli autori dei coutumiers, i quali avevano ideato un modello giuridico unitario e sussidiario, (aveva un valore accessorio e poteva essere usato come strumento di perfezionamento dell’ordinamento nazionale) attraverso il raffronto fra le consuetudini. Lambert, abbiamo visto, che parla di un diritto comune legislativo rintracciabile negli ordinamenti dei popoli legati ad una stretta parentela > è ovvio che il fonds commun sia più solido tra i paesi che hanno una storia analoga o modelli socioeconomici simili c) il common core: designa quello che altri studiosi hanno denominato fondo comune o principi generali, e la funzione del metodo comparativo per individuarlo è la stessa. Quello che cambia è l’ipotesi di lavoro della Cornell Law School. Partivano dalla convinzione che esistesse già un common core fra la maggior parte dei diritti del mondo e il loro scopo era di precisare la portata, il valore, i limiti di questa relazione. Ma questa ricerca è limitata all’ambito “offerta e accettazione” ed esclude molti ordinamenti del pianeta: restano fuori i diritti islamici, dell’America Latina, dell’Africa … Poi il tema individuato si prestava ad una semplice dimostrazione e soprattutto il common core poteva essere solo di natura tecnica. Bisogna studiare le cause e gli effetti e non le procedure! 118.La comparazione si presta anche ad essere un metodo per identificare una sistematica sovranazionale, una terminologia giuridica universale ed una tipologia ideale. Sailles ha introdotto nel diritto comparato la nozione di tipo ideale relativo. Un modello giuridico astratto elaborato attraverso il confronto tra le regole comuni a molteplici ordinamenti con strutture socioeconomiche affini. Ideali perché superiori ai modelli nazionali, relativi perché limitati dalle condizioni sociali ed economiche. j. la sistematica sovranazionale: Per comparare molti ordinamenti occorre una sistematica diversa da quella utilizzata per gli ordinamenti nazionali. E criteri tassonomici e di raggruppamento diversi sono stati individuati dagli autori della International Encyclopedia of Comparative Law. k. terminologia giuridica universale: si propose di realizzare già nel 1927, poi si optò per la soluzione classica del glossario plurilingue … Secondo Ascarelli è proprio il diritto comparato che può aiutare a creare un idioma giuridico transnazionale. Naturalmente il termine sovranazionale si deve usare
quando la terminologia nazionale risulti inadeguata ad esprimere le nozioni individuate con la comparazione > altrimenti sarebbe una sorta di esperanto giuridico. D’altronde se la comparazione dimostra che si tratta di un istituto comune con le stesse finalità il problema semantico non si pone e si può conservare l’espressione nazionale. Cmq sembra impossibile realizzare questa terminologia in quanto le somiglianze formali non permettono di superare le divergenze sostanziali > la sola cosa possibile sembra quella di rinunciare all’universalità e di iniziare a realizzare quest’uniformità nel quadro di ogni sistema attraverso l’individuazione di categorie e concetti giuridici sulla base degli elementi determinanti. l. sistemi teleologici astratti, nozioni e tipi: Sandrok ha effettuato una ricerca per verificare se con il metodo comparativo si potessero elaborare sistemi teleologici > una prima via consiste nell’elaborazione di sistemi astratti ed ideali come strumenti per il legislatore e la giurisprudenza per riformare il diritto positivo; una seconda via consiste nell’ammettere che i modelli stranieri siano direttamente fruibili e che possano essere direttamente inseriti nell’ordinamento. Ma tutto ciò non ha molto fondamento: non è chiara la definizione di sistematipo teleologico e non ha un fondamento nelle diverse scienze giuridiche; poi il diritto non conosce l’assoluto, e questi modelli ideali sono per forza relativi. Sandrok si è preoccupato anche di verificare in che misura la comparazione può facilitare la costruzione e la precisazione delle nozioni e dei tipi giuridici > un primo modo è quello di individuare il tipo ideale (il commerciante diligente, la vendita …) eliminando dagli istituiti le prerogative nazionali ed assegnandoli solo quelle comuni. I risultati a cui perviene sono esatti ma è il punto di partenza, riguardante le nozioni e i tipi giuridici sovranazionali, che sembra criticabile. Poi sarebbe un regresso in quanto proprio agli inizi del diritto comparato si credeva che esistesse un tipo giuridico ideale e che gli ordinamenti fossero solo delle varianti. Inoltre questa teoria può essere fonte di errore: ad esempio il contratto è comune a tutte le esperienze giuridiche dal punto di vista formale ma varia nel contenuto e nelle finalità. Ancora, possiamo dire che i tipi giuridici astratti al limite sono il risultato della comparazione e che quindi non possono essere proposti come punti di partenza (il confronto inizia con la comparazione fra elementi concreti, ordinamenti reali …!)
ruolo importante. In effetti, in un primo momento la comparazione fra le varie esperienze nazionali si è imposta come necessità, in seguito essa è stata praticata dalla corte di giustizia per individuare le soluzioni comuni ai diversi stati ed infine è apparsa uno strumento indispensabile per identificare i principi comuni a) elaborazione del diritto secondario: il processo di integrazione europea si presentava troppo complesso per adottare una regolamentazione creata a priori. Quindi si sono dovute individuare procedure ed organi in grado di riempire di contenuto il quadro posto dal trattato. Il Trattato si mostra con una pluralità di forme in quanto in alcuni campi è necessario stabilire un diritto comune per tutti gli stati membri (regolamenti) mentre in altri campi ci si accontenta di un’armonizzazione (direttive e decisioni) Tuttavia, l’elaborazione dei diversi strumenti normativi presuppone, nei settori nei quali intervengono, un’esatta conoscenza delle strutture giuridiche dei singoli paesi nonché una comparazione tra i diversi modelli. La conoscenza del diritto degli stati si realizza attraverso documenti, convegni seminari e studi affidati ad esperti che svolgono in molti casi una comparazione sommaria. Il diritto comunitario è per sua natura strumentale e di carattere patrimoniale perché destinato a perseguire obiettivi di natura economica. Gli esperti che partoriscono norme generali ed uniformi sono più interessati alla realizzazione di un compromesso tra interessi politici divergenti che ad una comparazione sistematica > cercano, non tanto di stabilire un fondo comune ma di soddisfare le esigenze generai degli stati membri. Quindi la soluzione più adeguata è quella che rappresenta la transazione più accettabile piuttosto che quella individuata attraverso un raffronto!.Invece quando si tratta di armonizzare, la Commissione può affidare a specialisti o ad Istituti di Diritto Comparato il compito di preparare il terreno. Quindi vengono elaborati studi minuziosi per individuare le somiglianze e le differenze come nel campo del diritto commerciale per il riconoscimento reciproco delle società, per la conservazione della personalità giuridica nel caso di mutamento del domicilio dell’impresa, per la fusione delle società sottoposte a diverse discipline di fallimento, in materia di marchi e brevetti. b) la formazione e lo sviluppo dell’ordinamento comunitario: Poiché il diritto comunitario non si è sviluppato lentamente e in modo naturale, ma è stato elaborato artificialmente e in una sola volta, il relativo ordinamento non è né compiuto, né omogeneo. Non è uniforme perché rappresenta un accordo fra partners con tradizioni giuridiche diverse. Tuttavia esso è unitario, almeno per come si presenta, grazie all’azione della Corte. In che misura la comparazione costituisce uno strumento idoneo a identificare i principi generali o comuni dei paesi aderenti? In realtà la Corte di Giustizia deve elaborare delle norme che siano consone ai principi del trattato piuttosto che applicare il più ampio denominatore comune > la comparazione non serve a molto. Anche se essa studia le norme interne ed è anche possibile che si scelga, fra quelle degli stati membri, la soluzione più adatta allo scopo. Ma in generale per la Corte rappresenta solo una tecnica empirica c) principi comuni degli stati membri come fonte del diritto comunitario: L’unico caso in cui il Trattato concede direttamente alla Corte di Giustizia il compito di elaborare le regole di diritto positivo, è quello relativo alla responsabilità non contrattuale. E’ stabilito che la comunità è tenuta a risarcire gli stati membri secondo i principi generali comuni, i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Quindi la Corte deve, in primo luogo, elaborare un sistema di responsabilità delittuale. In secondo luogo deve seguire le indicazioni provenienti dai principi generali comuni ai diritti degli stati membri. Infine queste nozioni devono essere individuate attraverso il confronto fra i diversi modelli di responsabilità. L’impiego della comparazione sistematica non è prescritto in maniera implicita ma obbligatoria.
non si è in presenza di questo fenomeno quando istituiti simili o quasi identici si sono sviluppati in differenti ambienti giuridici e indipendentemente l’uno dall’altro. La recezione si può realizzare in maniera cosciente, così come è stata l’adozione del codice civile svizzero da parte della Turchia, o in maniera inconsapevole, così come è stato per la penetrazione del diritto romano in Germania. Inoltre essa può essere volontaria o imposta. Nella storia giuridica moderna si possono constatare, in generale, tre notevoli ipotesi di recezione: quella del diritto romano in Europa, la circolazione, nel XIX sec. del codice civile francese nel mondo ed infine l’imitazione dei modelli occidentali da parte di stai africani o asiatici. Ci sono recezioni globali di un intero ordinamento (Turchia) o parziali (codice francese in Belgio, Lussemburgo, Olanda e Romania).Nel secondo caso ci si limita ad accogliere gli istituti giuridici di una o più leggi. E’ stato così per l’assunzione della disciplina tedesca sulla società per azioni e a responsabilità limitata da parte di molteplici ordinamenti europei e latinoamericani. Esiste anche un terzo modello rappresentato dalla recezione eclettica, con la quale un paese prende da molteplici esperienze giuridiche parti diverse dello stesso istituto o del medesimo codice > captazione dei diritti europei in Cina, Etiopia o l’elaborazione di numerosi nuovi codici all’interno della tradizione di civil law. Il ruolo che spetta alla comparazione nelle tre ipotesi di recezione è diverso. Per la recezione globale, le considerazioni non giuridiche e soprattutto le motivazioni politiche hanno un’importanza predominanti. Il codice svizzero viene recepito in Turchia perché c’era una chiara volontà di modernizzare e laicizzare il diritto del proprio paese ed un confronto con l’ordinamento svizzero prima della recezione non è mai stato praticato: inoltre è stato scelto il modello elvetico non perché era quello che si adattava meglio alla storia di quel paese ma semplicemente perché il Ministero della Giustizia aveva l’impressione che fosse il più nuovo, il più completo e che rappresentasse un’opera di civiltà. Poi le prescrizioni che erano troppo in contrasto con la tradizione sono state sostituite o eliminate. E ' evidente che più è grande lo scarto sociale fra due popoli e più la recezione rappresenta una scelta politica, che esclude qualsiasi forma di comparazione. La Turchia aveva bisogno di un cambiamento brusco che esprimesse le sue aspirazioni di rinnovamento: e anche le aspirazioni fanno parte dell’esperienza giuridica di una nazione e non solo la sua realtà sociale. Nel caso della Turchia, l’ordinamento percepito esercita una funzione educativa e promozionale perché risponde a nuovi modelli di organizzazione sociale. In questo senso l’adozione di un diritto straniero rappresenta non tanto la disciplina di determinati rapporti giuridici, quanto l’assunzione di determinati valori presenti in un regolamento normativo. Per la recezione eclettica il confronto è inevitabile in quanto solo la comparazione può rivelare le analogie e le differenze fra regole di diversi ordinamenti che disciplinano uno stesso istituto ed evitare quindi contraddizioni all’interno dell’opera legislativa. Maggiore è l’importanza della comparazione per la recezione parziale ma qui, a differenza degli altri casi, il raffronto di un determinato istituto nei diversi ordinamenti può assumere un’importanza limitata perché la conoscenza di un modello in un solo diritto straniero può indurre il legislatore ad adottarlo > cos ì è stato per il modello di società a responsabilità limitata tedesca adottato in molte esperienze di civil law. In quest’ipotesi però è molto importante considerare l’ordinamento recettore come termine da comparare
bisogna constatare in che misura la regola che si intende accogliere si adatti all’ordinamento recepiente, quali siano le modifiche eventualmente necessarie e quale scopo si vuole raggiungere. Questione diversa è sapere se un diritto possa essere ricevuto per via giurisprudenziale e se la comparazione può, in questo caso, risultare uno strumento di orientamento e di controllo. Ritornando al nostro esempio della Turchia, una prima tesi sottolinea che le espressioni ed i vocaboli elvetici dovevano essere ispirati alle peculiarità della vita giuridica turca mentre una seconda tesi affermava che l’applicazione di una norma ricevuta giustificava l’interpretazione della regola stessa secondo la giurisprudenza del paese d’origine. David sottolinea che questo è un falso problema basato sulla volontà di ribadire l’autonomia e sovranità della Turchia che, in effetti, non era per niente in pericolo. Questo, tuttavia, non significa che l’interpretazione del diritto ricevuto deve sempre combaciare con quella del paese d’origine: per i concetti sconosciuti la giurisprudenza si rifà ad essa ma per quelli conosciuti e diversi ci si basa sulla propria tradizione ermeneutica > la comparazione non d à risultati vincolanti ma solo orientativi.
La consolidazione di gran lunga più importante fu quella prussiana. Il primo passo fu compiuto all’inizio del regno di FEDERICO GUGLIELMO I (1713-40). Il suo primo scopo era quello di semplificare, unificandola, l’amministrazione dei suoi vari territori (Brandeburgo, Prussia, Basso Reno), sotto la guida di THOMASIUS. Alla sua morte FEDERICO IL GRANDE ordinò al proprio cancelliere SAMUEL VON COCCEJI di elaborare un diritto uniforme fondato puramente sulla Ragione e sulle costituzioni dei territori, che fosse Tedesco nel carattere e generale nell’applicazione: del progetto, che doveva essere concepito come un Corpus Iuris Federiciani, nel 1748 fu fatta la parte relativa alle persone, nel 1751 quella relativa alle cose e nel 1753 quella sulle obbligazioni. Alla morte di Cocceji, Federico passò tutto il lavoro a CARL GOTTLIEB SCHWARZ : l’idea di Federico era quella di rendere l’intero corpo dei giuristi pleonastico, con la speranza che un testo chiaro e razionale si sarebbe automaticamente imposto ad ogni intelletto. Così egli ordinò direttamente di dare effetto al Diritto Naturale, e tutto questo si concluse nel 1794 con la pubblicazione dell’ALR^1 , che soppiantò in Prussia ogni altro sistema in vigore, e durò fino all’emanazione del BGB nel
1900. L’ALR copriva l’intero diritto, privato e pubblico, costituzionale e penale, nonché le materie ecclesiastiche e feudali, per cui fu il primo prodotto completo del giusrazionalismo. Il Codice Austriaco L’imperatrice MARIA TERESA nominò nel 1753 una commissione con lo scopo di produrre per gli stati ereditari della Casa di Asburgo un diritto che si applicasse ugualmente in tutti i territori a tutti i cittadini; anche questo, come quello prussiano, fu quindi un tentativo di uniformare territori e nazioni diverse sulla base della loro appartenenza ad una singola monarchia. Il progetto doveva, ancora una volta, esser basato sull’Usus modernus, ma corretto dal Diritto Naturale. Il primo progetto fu rigettato dall’imperatrice, così fu nominata una seconda commissione nel 1772 col compito di rendere la legge breve e chiara; i lavori proseguirono anche dopo la sua morte, finchè sotto il regno di FRANCESCO II fu nominato a capo della commissione FRANZ VON ZEILLER , professore di Diritto Naturale all’Università di Vienna, che redasse un testo abbastanza conciso da poter essere approvato. Così nel 1811 nacque l’ABGB^2 , che è tutt’ora in vigore. L’ABGB si limita alle materie del diritto privato, a causa dei diversi assetti costituzionali dei vari Stati Ereditari, ed è diviso secondo il tipico sistema del Diritto Naturale in tre parti: persone, proprietà, ed altre disposizioni di applicazione generale. Nel libro delle persone si affrontano la capacità, le relazioni familiari e la tutela; nel libro della proprietà, oltre ai diritti reali, si tratta anche della costituzione e del trasferimento dei diritti personali (e quindi del contratto. Il Codice, quindi, è un vero misto di regole romane e di Ragione; è un codice liberale ed è rimasto, tuttavia, un modello isolato. Lè’elaborazione del diritto francese come diritto nazionale Prima della Rivoluzione, la Francia era divisa in due zone giuridiche differenti: i paesi di diritto consuetudinario ( a nord), dove dominavano le consuetudini do origine germanica, e i paesi di diritto scritto (al sud), dove centrale era l’influenza del diritto romano. Nonostante ciò, l’idea di un’unità di fondo del diritto francese fu a lungo coltivata, soprattutto da parte del cancelliere Daguesseau, dell’avvocato Bourjon e del giudice Pothier. In quanto cancelliere, DAGUESSEAU stese tre ordinanze-consolidazioni (del diritto delle donazioni, dei testamenti e delle successioni) che furono praticamente incorporate nel futuro codice civile; BOURJON introdusse la tripartizione delle Istituzioni giustinianee nell’area propria del diritto consuetudinario. Ma fu POTHIER con la sua opera, il “Traitè des obligations”, a fornire una sistemazione completa dell’intero diritto francese nel decennio prima della Rivoluzione. La Rivoluzione La rivoluzione Francese è stata in realtà la risultante storica di tre rivoluzioni: una rivoluzione nobiliare, una borghese ed una tendenzialmente proletaria; la prima fu superata dalla seconda e la terza abortì. La rivoluzione nobiliare mirava a restaurare le funzioni della nobiltà che erano state accentrate nella corte regia, e trovò un’occasione adeguata nelle difficoltà finanziarie che costrinsero il re LUIGI XVI a convocare gli Stati Generali; quest’occasione fu però colta dalla borghesia rivoluzionaria, che in pratica pose fine agli Stati Generali costituendosi in autonoma Assemblea Nazionale. Dapprima Corona e borghesia furono quasi alleate, poi il tradimento operato dal Re (con il tentativo di fuga del 1791) ruppe questo legame, e il Re fu processato e condannato a morte. Prese poi il sopravvento l’ala più estremista della borghesia rivoluzionaria, i giacobini guidati da ROBESPIERRE (periodo del Terrore), che con la costituzione dei Comitati di salute pubblica e dei Tribunali speciali mirarono essenzialmente all’eliminazione fisica dei propri avversari politici borghesi. La borghesia moderata riuscì però a porre fine a quest’esperienza politica. Intanto la necessità delle guerre sui vari fronti contro le potenze straniere permisero alla figura del generale NAPOLEONE BONAPARTE di emergere politicamente, con la nascita di un potere politico personale che sfociò nell’Impero Napoleonico. Col termine Diritto Intermedio si indica in Francia il diritto del periodo rivoluzionario, prodotto tra la prima riunione dell’Assemblea Nazionale (1789) e la presa del potere di Napoleone Bonaparte (1799): tale diritto distrusse nel giro di pochi anni l’intero ordine sociale preesistente (la forma di governo della monarchia assoluta, l’antica divisione territoriale in province, il regime feudale, il sistema fiscale); furono eliminati tutti i privilegi della primogenitura, qualsiasi differenza derivante dall’età o dal sesso, fu disposta la suddivisione dell’eredità in parti uguali fra i discendenti, si giunse persino ad abolire la libertà di fare testamento (quindi la patria potestà fu molto affievolita). Ma uno dei fini più importanti perseguiti dalla Rivoluzione fu fin dagli inizi l’unificazione del diritto privato: dopo diversi tentativi, Napoleone nominò una commissione di (^1) ALLGEMEINES LANDRECHT FUR DIE PREUSSISCHEN STAATEN. (^2) ALLGEMENEIS BURGERLICHES GESETZBUCH FUR DIE DEUTSCHEN ERBLAENDER.
quattro persone (due rappresentanti del diritto consuetudinario e due rappresentanti del diritto scritto), il cui progetto (portato a termine in soli quattro mesi) doveva però essere approvato da un organo particolare, il Tribunato, dove sedevano ancora vari oppositori di Napoleone. Il Tribunato rifiutò di approvare il codice, e allora Napoleone ritirò il progetto e procedette ad epurare il Tribunato; quindi quando poi Napoleone chiese di nuovo l’approvazione, non vi fu più alcuna resistenza: nel 1804 fu promulgato il Code civil des francais, che è il risultato sia della politica, che della tradizione.
Il modello del codice francese si comprende solo come modello contro l’ancien regime, cioè come insieme di scelte politiche fondamentali. Nel campo del diritto di proprietà, l’assolutezza dei diritti reali è una reazione al timore del ritorno di forme proprietarie spezzettate e concessionarie proprie del regime feudale; il diritto di famiglia e delle successioni è tutto antifeudale (il grande principio della parità ereditaria è ispirato della volontà politica di smembrare i grandi patrimoni). Quindi il diritto francese è un “diritto contro”: è la logica politica più che la logica astratta che lo tiene insieme.
Il codice francese è quindi stato il prodotto di almeno tre condizioni: (1) un potere politico deciso a volere la codificazione contro il diritto dell’Ancien Regime; (2) un sustrato filosofico (il razionalismo) favorevole alla codificazione, ma anche (3) una dottrina prestigiosa che ha preparato le condizioni tecniche che hanno reso possibile la codificazione. Infatti la commissione che ha redatto il codice si è avvalsa dei lavori dei dottrinari precedenti: l’intera parte relativa ai contratti e alle obbligazioni è stata derivata da Pothier; le definizioni della proprietà e del contratto sono di tipica origine romanica. Anche il diritto di Ragione campeggia nel Codice, poiché il codice stesso si basa su alcuni grandi principi: (a) la proprietà è il diritto di fare ciò che si vuole rispetto alla cosa; (b) il contratto è la volontà delle parti; (c) il semplice consenso trasferisce la proprietà; (d) qualunque fatto doloso o colposo che causa danno ad altri obbliga l’autore del fatto a risarcire il danno. Queste caratteristiche hanno contribuito alla fama del Codice come codice liberale, anche se quest’incrocio di principi disparati causa non pochi problemi applicativi. Gli sviluppi francesi I codici ora esistevano, soddisfacevano la mentalità e gli interessi dei cittadini, e non c’era ragione di contestarli; i giudici dovevano rispettarli ed applicarli in modo rigido, perché il diritto era emerso con la legge, e la legge era opera non di professori o di magistrati che non avevano alcun mandato di agire in nome della nazione, ma era opera del legislatore, l’unico rappresentante del popolo sovrano. Durante la Rivoluzione le facoltà giuridiche erano state abolite; alcuni anni più tardi, l’insegnamento universitario del diritto ricominciò, ma su una base differente: il nuovo sistema prevedeva un’unica università imperiale con dodici facoltà giuridiche, sorvegliate in modo rigido da cinque ispettori generali.
I nuovi rapporti tra il legislatore e l’interprete trovano la loro base ideologica nella divisione dei poteri teorizzata da MONTESQUIEU e sancita dalla rivoluzione: nasceva così la scuola dell’esegesi. Essa proclamava che per interpretare il diritto non occorre altro che riconoscere la volontà del legislatore, e che per comprendere il significato esatto dei codici bisogna partire dal solo testo e non dalle fonti. Il risultato dell’influenza di tale movimento sarà che il diritto verrà affidato ai pratici, e che il professore dovrà analizzare le regole del diritto, occupandosi poco dei concetti e della loro conformità alle esigenze della logica.
Il professore francese per tutto il 1800 doveva scegliere: o insegnare il diritto civile secondo la sua interpretazione, o insegnarlo secondo le soluzioni date dalla Corte di Cassazione di Francia. La prima alternativa sembrava sterile, perché non si poteva sperare di far cambiare rotta alla giurisprudenza; la seconda alternativa, implicando un riconoscimento della funzione creativa della giurisprudenza, comportava un’infedeltà al principio rivoluzionario della divisione dei poteri. FRANCOIS GENY, considerato il fondatore della Scuola Scientifica, provò ad aiutare il giurista francese in questa difficile scelta: il suo merito fu infatti quello di liberare il giurista francese dal timore di tradire le conquiste liberali se prendeva atto che vi erano dei vuoti legislativi, a cui l’interprete (che corrisponde al giudice) non poteva non offrire delle soluzioni. Quindi Geny, sfatando il mito della completezza della legge, intendeva riaprire vasti spazi alla dottrina, che a suo avviso aveva il compito di scoprire un nuovo diritto naturale in evoluzione, dipendente dalla natura delle cose (quindi il giudice aveva una funzione fondamentale). La circolazione del modello francese L’espansione militare della Francia fece sì che negli anni 18041812 il Code Civil entrasse in vigore in numerose zone, che pi ù tardi riconquistarono la loro sovranità, ed il cui diritto restò però influenzato dai principi della codificazione francese.
In Belgio nel 1804 il codice civile entrò in vigore automaticamente, ed anche in seguito il legislatore belga si accontenterà di ammodernare alcune parti di esso. Lo stesso vale per il Lussemburgo, che ha mantenuto in vigore il Code Civil fino alla dichiarazione d’indipendenza nel
Quando Napoleone annesse i Paesi Bassi all’Impero, fu automatica l’applicazione diretta del codice francese, ma dopo la rivoluzione belga fu preparato un progetto di codice civile, che si basava in modo determinante sull’esempio francese. Un nuovo codice è entrato in vigore in Olanda nel 1992, e questo invece non può essere considerato un codice di derivazione francese, forse più tedesca.