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Codice della strada, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Civile

codice - codice

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2014/2015

Caricato il 10/10/2015

Saverio.Cortese
Saverio.Cortese 🇮🇹

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D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 [1]
Nuovo codice della strada [2]
(G.U. 18-05-1992, n. 114, Supplemento ordinario)
Preambolo
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Principi generali)
Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade
Art. 3 - Definizioni stradali e di traffico
Art. 4 - Delimitazione del centro abitato
Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale
Art. 6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
Art. 8 - Circolazione nelle piccole isole
Art. 9 - Competizioni sportive su strada
Art. 9-bis - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare
Art. 9-ter - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
Art. 10 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
Art. 11 - Servizi di polizia stradale
Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale
Titolo II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 13 - Norme per la costruzione e la gestione delle strade
Art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
Art. 15 - Atti vietati
Art. 16 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
Art. 17 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
Art. 18 - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
Art. 19 - Distanze di sicurezza dalle strade
Art. 20 - Occupazione della sede stradale
Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali
Art. 22 - Accessi e diramazioni
Art. 23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli
Art. 24 - Pertinenze delle strade
Art. 25 - Attraversamenti ed uso della sede stradale
Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
Art. 27 - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi
Art. 29 - Piantagioni e siepi
Art. 30 - Fabbricati, muri e opere di sostegno
Art. 31 - Manutenzione delle ripe
Art. 32 - Condotta delle acque
Art. 33 - Canali artificiali e manufatti sui medesimi
Art. 34 - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
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D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 [1]

Nuovo codice della strada [2]

(G.U. 18-05-1992, n. 114, Supplemento ordinario) Preambolo

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Principi generali) Art. 2 - Definizione e classificazione delle strade Art. 3 - Definizioni stradali e di traffico Art. 4 - Delimitazione del centro abitato Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale Art. 6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati Art. 8 - Circolazione nelle piccole isole Art. 9 - Competizioni sportive su strada Art. 9-bis - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare Art. 9-ter - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore Art. 10 - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità Art. 11 - Servizi di polizia stradale Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale

Titolo II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 - Norme per la costruzione e la gestione delle strade Art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade Art. 15 - Atti vietati Art. 16 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati Art. 17 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati Art. 18 - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati Art. 19 - Distanze di sicurezza dalle strade Art. 20 - Occupazione della sede stradale Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali Art. 22 - Accessi e diramazioni Art. 23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli Art. 24 - Pertinenze delle strade Art. 25 - Attraversamenti ed uso della sede stradale Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni Art. 27 - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi Art. 29 - Piantagioni e siepi Art. 30 - Fabbricati, muri e opere di sostegno Art. 31 - Manutenzione delle ripe Art. 32 - Condotta delle acque Art. 33 - Canali artificiali e manufatti sui medesimi Art. 34 - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali

Capo II ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35 - Competenze Art. 36 - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana Art. 37 - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale Art. 38 - Segnaletica stradale Art. 39 - Segnali verticali Art. 40 - Segnali orizzontali Art. 41 - Segnali luminosi Art. 42 - Segnali complementari Art. 43 - Segnalazioni degli agenti del traffico Art. 44 - Passaggi a livello Art. 45 - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Titolo III DEI VEICOLI

Capo I DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 46 - Nozione di veicolo Art. 47 - Classificazione dei veicoli Art. 48 - Veicoli a braccia Art. 49 - Veicoli a trazione animale Art. 50 - Velocipedi Art. 51 - Slitte Art. 52 - Ciclomotori Art. 53 - Motoveicoli Art. 54 - Autoveicoli Art. 55 - Filoveicoli Art. 56 - Rimorchi Art. 57 - Macchine agricole Art. 58 - Macchine operatrici Art. 59 - Veicoli con caratteristiche atipiche Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico Art. 61 - Sagoma limite Art. 62 - Massa limite Art. 63 - Traino veicoli

Capo II DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 64 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte Art. 65 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte Art. 66 - Cerchioni alle ruote Art. 67 - Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi Art. 69 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi Art. 70 - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Capo IV CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 104 - Sagome e masse limite delle macchine agricole Art. 105 - Traino di macchine agricole Art. 106 - Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole Art. 107 - Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole Art. 108 - Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole Art. 109 - Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole Art. 110 - Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole Art. 111 - Revisione delle macchine agricole in circolazione Art. 112 - Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione Art. 113 - Targhe delle macchine agricole Art. 114 - Circolazione su strada delle macchine operatrici

Titolo IV GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115 - Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali Art. 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori Art. 117 - Limitazioni nella guida Art. 118 - Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida Art. 120 - Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida Art. 121 - Esame di idoneità Art. 122 - Esercitazioni di guida Art. 123 - Autoscuole Art. 124 - Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici Art. 125 - Validità della patente di guida Art. 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida Art. 126-bis - (Patente a punti) Art. 127 - Permesso provvisorio di guida Art. 128 - Revisione della patente di guida Art. 129 - Sospensione della patente di guida Art. 130 - Revoca della patente di guida Art. 131 - Agenti diplomatici esteri Art. 132 - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri Art. 135 - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri Art. 136 - Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea Art. 137 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate Art. 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140 - Principio informatore della circolazione Art. 141 - Velocità Art. 142 - Limiti di velocità

Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata Art. 144 - Circolazione dei veicoli per file parallele Art. 145 - Precedenza Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale Art. 147 - Comportamento ai passaggi a livello Art. 148 - Sorpasso Art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli Art. 150 - Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna Art. 151 - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi Art. 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli Art. 153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi Art. 154 - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre Art. 155 - Limitazione dei rumori Art. 156 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli Art. 160 - Sosta degli animali Art. 161 - Ingombro della carreggiata Art. 162 - Segnalazione di veicolo fermo Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili Art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli Art. 165 - Traino di veicoli in avaria Art. 166 - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi Art. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore Art. 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Art. 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali Art. 176 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze Art. 178 - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo Art. 179 - Cronotachigrafo e limitatore di velocità Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione Art. 182 - Circolazione dei velocipedi Art. 183 - Circolazione dei veicoli a trazione animale Art. 184 - Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi Art. 185 - Circolazione e sosta delle auto-caravan Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide Art. 189 - Comportamento in caso di incidente Art. 190 - Comportamento dei pedoni Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Titolo VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DALLE RELATIVE SANZIONI

Capo I DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 224 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225 - Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali Art. 226 - Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale Art. 227 - Servizio e dispositivi di monitoraggio Art. 228 - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice Art. 229 - Attuazione di direttive comunitarie Art. 230 - Educazione stradale Art. 231 - Abrogazione di norme precedentemente in vigore

Capo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232 - Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I Art. 234 - Norme transitorie relative al titolo II Art. 235 - Norme transitorie relative al titolo III Art. 236 - Norme transitorie relative al titolo IV Art. 237 - Norme transitorie relative al titolo V Art. 238 - Norme transitorie relative al titolo VI Art. 239 - Norme transitorie relative al titolo VII Art. 240 - Entrata in vigore delle norme del presente codice

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

Note:

1 Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l'art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85. 2 Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;

Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;

Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;

Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;

Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; [1]

Emana

il seguente decreto legislativo: Note:

1 Per l'aggiornamento delle denominazioni dei presenti ministri, vedi l'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada [2]. [3]

  1. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
  2. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale [4].
  3. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali [5].

  1. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti [6].
  2. Il Ministero dei lavori pubblici [7] , nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade

statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226 [8].

  1. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici [7] e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento [9] .
  2. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Note: 1 Lettera aggiunta dall'art. 01, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. 2 Lettera aggiunta dall'art. 01, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. 3 Comma modificato dall'art. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 4 Comma modificato dall'art. 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 5 Comma modificato dall'art. 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 6 Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, modificato dall'art. 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 7 A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” 8 Comma modificato dall'art. 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 9 Comma modificato dall'art. 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 3 - Definizioni stradali e di traffico

  1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
  1. Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
  2. Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali [1].
  3. Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
  4. Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
  5. Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
  6. Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
  7. Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
  8. Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
  9. Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
  10. Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
  11. Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
  12. Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
  1. Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
  2. Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
  3. Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
  4. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
  5. Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
  6. Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
  7. Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
  8. Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
  9. Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade [7].
  10. Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
  11. Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
  12. Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
  13. Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
  14. Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
  1. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico. Note: 1 Numero modificato dall'art. 2, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall'art. 01, comma 2, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. 2 Numero modificato dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 3 Numero inserito dall'art. 01, comma 2, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214. 4 Numero modificato dall'art. 2, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 5 Numero modificato dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 6 Numero modificato dall'art. 2, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993. 7 Numero inserito dall'art. 01, comma 2, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Art. 4 - Delimitazione del centro abitato

  1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.
  2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 - Regolamentazione della circolazione in generale

  1. Il Ministro dei lavori pubblici [1] può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2 [2]
  2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici [1] può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel

termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici [1] dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

  1. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa. Note: 1 A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 2 Comma modificato dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 6 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

  1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici [1] , sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici [1] , può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe [2].
  2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
  3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
  4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

  1. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta; c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco; e) per le strade militari, dal Comandante della regione militare territoriale.

  1. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
  2. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti

5 Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

  1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici [1] , sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente [2] , il Ministro per i problemi delle aree urbane [3] ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima [4] ; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici [5] , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

  1. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
  2. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada [6].
  3. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
  4. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici [1] , di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane [3].
  5. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico [7].
  6. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana [8].
  1. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico [9].
  2. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati [10].

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

  1. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.
  2. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
  3. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
  4. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 [11] ad euro 275,10 [11] [12].
  5. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 [11] ad euro 137,55 [11]. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. [13]
  6. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 19,95 [11] ad euro 81,90 [11] e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione [14].

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. [15] Note: 1 A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei lavori pubblici”; è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 2 A norma dell'art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione ”Ministro dell'ambiente” è sostituita dalla seguente: ”Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”.

  1. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. [4]
  2. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. [5]
  3. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. [6]
  4. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. [7]
  5. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. [8]

6-bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. [9]

6-ter Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. [9] [10]

6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. [9]

  1. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici [11] , ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. [12]

  1. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 [13] ad euro 550,20 [13] , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 687,75 [13] ad euro 2.754,15 [13] , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. [14]

8-bis [15]

  1. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 [16] ad euro 275,10 [16] , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 137,55 [17] ad euro 550,20 [17] , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. Note: 1 Per il trasferimento alle regioni, province e comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi gli artt. 162 e 163, commi 2, lett. f) e 3, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 2 Per ulteriori disposizioni relative alle competizioni motoristiche su strada, anni 2001 e 2002, vedi la circolare 1° marzo 2001, n. 1558 e la circolare 18 marzo 2002, n. 1741. 3 Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  2. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 4 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  3. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 5 Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  4. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 6 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  5. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 7 Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  6. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 8 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  7. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 9 Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  8. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. 10 Per il disciplinare delle scorte tecniche , vedi il provvedimento 27 novembre 2002. 11 A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “;Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” 12 Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio
  9. Successivamente, a norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell'art. 2, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002.