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codice della strada sintesi, Sintesi del corso di Ingegneria Civile

codice stradale con all'interno una sintesi completa

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 02/02/2019

gaetano-vignola
gaetano-vignola 🇮🇹

3 documenti

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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada.
(CODICE DELLA STRADA) (1).
(1) Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 pubblicata in
Suppl. Ordinario n. 171 alla Gazz.Uff., 29 luglio, n. 175.
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Articolo 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli (1).
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza
della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.
È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle
condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli
altri veicoli.
3. Omissis (2).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in
vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei
centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono
visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada,
sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario
della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle
stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri
abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà
di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il
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Scarica codice della strada sintesi e più Sintesi del corso in PDF di Ingegneria Civile solo su Docsity!

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada. (CODICE DELLA STRADA) (1).

(1) Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 pubblicata in Suppl. Ordinario n. 171 alla Gazz.Uff., 29 luglio, n. 175. TITOLO II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE CAPO I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE Articolo 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli (1).

  1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
  2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
  3. Omissis (2).
  4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
  5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
  6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il

posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale (11).

  1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente (3).
  2. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
  3. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse (4).
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 373,00 a Euro 1.498.005 (5).
  6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155 a Euro 624 (5).
  7. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (6). 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente

(5) ConD.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004 , con D.M. 29 dicembre 2006 e con D.M. 17 dicembre 2008, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto. (6) Comma sostituito dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472. (7) Comma aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. del 27 giugno 2003, n. 151 e dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120. (8) Comma aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e successivamente modificato dall'articolo 184 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.. (10) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (11) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120. (12) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120.