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Codice deontologico
dell’Assistente sociale
a cura del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Il Codice deontologico, emanato dall’Ordine degli Assistenti Sociali nel 1998, è già stato rivisitato nel 2002. Punto di rife- rimento della professione, è oggi al centro dell’attenzione dell’Ordine che ne intende approfondirne i risvolti di concreta applicabilità per rendere sempre più coerenti agli attuali con- testi i suoi contenuti e le sue indicazioni.
Nell’approntare questa ristampa si vuole riportare una signifi- cativa espressione di Paola Rossi, che a lungo è stata a guida dell’Ordine con competenza e passione, “…Poiché gli assisten- ti sociali operano principalmente in favore di soggetti deboli, il rigore deontologico è indispensabile per salvaguardare l’au- tonomia decisionale, le scelte, le opzioni, la crescita di consa- pevolezza delle persone…”
Fiorella Cava Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Roma, ottobre 2006
1994 Federazione Internazionale Servizio Sociale (I.F.S.W.), Dichiarazione sui principi etici del servizio sociale, adottata dall’Assemblea generale, Colombo (Sri Lanka)
1998 Ordine Nazionale Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale. Codice deontologico dell’assistente socia- le. Roma
2002 Ordine Nazionale Assistenti Sociali - Consiglio Nazionale. Revisione Codice deontologico dell’assi- stente sociale e Regolamento sanzioni disciplinari. Roma
2004 Federazione Internazionale Servizio Sociale (I.F.S.W.), Dichiarazione sui principi etici del servizio sociale, adottata dall’Assemblea generale, Adelaide (Australia)
Codice deontologico
dell’Assistente sociale
Ristampa del Codice deontologico approvato dal CNOAS il 6 aprile 2002.
Titolo II PRINCIPI
- La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull’affermazione delle qualità originarie delle persone: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.
- La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nell’uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
- L’assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatri- ce di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.
- L’assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.
- Nell’esercizio delle sue funzioni l’assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.
- L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull’autonomia tecnico-professionale, sul- l’indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell’assi- stente sociale. L’assistente sociale ha il dovere di difen- dere la propria autonomia da pressioni e condiziona- menti.
diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfrut- tamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.
- L’assistente sociale che nell’esercizio delle sue funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l’interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.
- L’assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l’interven- to, o informati dello stesso, per motivi di studio, forma- zione, ricerca.
Capo II RReeggoollee ggeenneerraallii ddii ccoommppoorrttaammeennttoo ddeellll’’aassssiisstteennttee ssoocciiaallee
- L’assistente sociale deve tenere un comportamento con- sono al decoro ed alla dignità della professione. In nes- sun caso abuserà della sua posizione professionale.
- L’assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professiona- li, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione proble- matica lo richieda o la normativa glielo imponga.
- Qualora la complessità di una situazione lo richieda,
l’assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l’interesse dell’utente o del cliente lo esiga, l’assistente sociale trasferisce, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, for- nendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.
- L’assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di control- lo o di tutela, deve informare gli interessati delle impli- cazioni derivanti da questa specifica funzione nella rela- zione professionale.
- L’assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.
- Nel rapporto professionale l’assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni ses- suali.
Capo III RRiisseerrvvaatteezzzzaa ee sseeggrreettoo pprrooffeessssiioonnaallee
- La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere del- l’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.
- La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’assistente sociale a trattare con riservatezza in
dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conse- guenze della rivelazione;
- rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale.
- L’assistente sociale è tenuto ad esigere l’obbligo della riservatezza e del segreto d’ufficio da parte di coloro con i quali collabora e/o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.
- La collaborazione dell’assistente sociale alla costituzio- ne di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
- L’assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informa- zioni strettamente attinenti e indispensabili alla defini- zione dell’intervento.
- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffu- sione l’assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o intervi- ste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.
- La sospensione dall’esercizio della professione non esime l’assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall’Albo.
Titolo IV RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Capo I PPaarrtteecciippaazziioonnee ee pprroommoozziioonnee ddeell bbeenneesssseerree ssoocciiaallee
- L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.
- L’assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri nell’ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizza- zione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.
- Nelle diverse forme dell’esercizio della professione l’as- sistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.
- L’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate
Titolo V RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
Capo I RRaappppoorrttii ccoonn ii ccoolllleegghhii eedd aallttrrii pprrooffeessssiioonniissttii
- L’assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazio- ne. L’assistente sociale si adopera per la soluzione di possi- bili contrasti nell’interesse dell’utente, del cliente e della comunità professionale.
- L’assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pub- bliche o private, chiede il rispetto delle norme etico- deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla meto- dologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.
- L’assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, con- dizioni o comportamenti di colleghi o di altri professio- nisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clien- ti, ha l’obbligo di segnalare la situazione all’Ordine o Collegio professionale competente.
Titolo VI RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO
Capo I LL’’aassssiisstteennttee ssoocciiaallee nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddii llaavvoorroo
- L’assistente sociale deve esigere il rispetto del suo pro- filo professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispet- to del segreto professionale e del segreto di ufficio.
- L’assistente sociale deve impegnare la propria compe- tenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia, all’efficienza, all’economicità ed alla qualità degli interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
- L’assistente sociale non deve accettare o mettersi in con- dizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in con- trasto con il mandato sociale o che possano compro- mettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli inter- venti o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
- L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue pre-
Titolo VII RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE
Capo I PPrroommoozziioonnee ee ttuutteellaa ddeellllaa pprrooffeessssiioonnee
- L’assistente sociale può esercitare l’attività professiona- le in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.
- L’assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell’esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori, le conoscenze e la meto- dologia della professione. Deve impegnarsi attraverso la funzione didattica, la ricerca, la divulgazione della pro- pria esperienza a fornire elementi per la definizione di evidenze scientifiche.
- L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, ade- guate al progresso scientifico, metodologico e tecnolo- gico.
- L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
- L’assistente sociale deve adoperarsi per il rispetto e la tutela dell’immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.
Capo II OOnnoorraarrii
- Nel rispetto delle leggi che regolano l’esercizio profes- sionale privato, vale il principio generale dell’intesa sul- l’onorario fra l’assistente sociale ed il cliente. L’assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo ono- rario al momento dell’incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordina- ti al risultato delle prestazioni.
- Nella determinazione degli onorari l’assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratui- to_._
- L’assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.
Capo III SSaannzziioonnii
- L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale. E’ sanzionabi- le anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell’iscrizione; dell’infrazione risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che