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CODICE DIRITTO GIAPPONESE DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Tipologia: Dispense
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Il Codice civile giapponese. Il Codice civile giapponese si suddivide in 5 parti: Parte I – Disposizioni generali (artt. 1-174). La presenza di una Parte generale evidenzia l’influenza del Codice civile tedesco (BGB). Tale parte detta regole generali, quali il principio di buona fede e di divieto dell’abuso del diritto: «I diritti privati devono essere conformi al benessere pubblico. L’esercizio di diritti e l’adempimento delle obbligazioni deve essere fatto secondo buona fede. L’abuso dei diritti non è consentito» (art. 1); disciplina poi la capacità giuridica e di agire, la persona giuridica, le cose, gli atti giuridici, in cui si richiama la nozione di negozio giuridico e si regola la rappresentanza, l’annullabilità e la nullità, le condizioni e termini (artt. 90 ss.), il decorso del tempo, la prescrizione; si segue il principio consensualistico (v. Parte II). Parte II – Diritti reali (artt. 175– 398-22). I diritti reali sono soltanto quelli previsti dalla legge e cioè sono tipici (art. 175); non esiste l’atto astratto e viene seguito il principio consensualistico di origine francese in quanto è stabilito che «la costituzione ed il trasferimento dei diritti reali avranno effetto soltanto per le manifestazioni delle volontà delle parti interessate» (art. 176). Parte III – Le obbligazioni (artt. 399-724) Il principio fondamentale che disciplina le obbligazioni è la buona fede ed il divieto di abuso del diritto (art. 1) che trova una applicazione molto estesa nei tribunali giapponesi; è poi regolato il contratto (artt. 521–696 c.c.); il fatto illecito (artt. 709–724 c.c.) che è atipico, come nel modello francese: «Una persona che con dolo o colpa viola ogni diritto altrui, o gli interessi altrui protetti dalla legge, è tenuto a risarcire i danni che ne conseguono» (art. 709). Parte IV – La famiglia (artt. 725-881) L’art. 739 dispone che «Il matrimonio è valido sulla base di una notifica eseguita secondo la Legge sul registro di famiglia» (legge n. 224/1947); in particolare per contrarre matrimonio gli sposi devono compilare un modulo con la firma, o timbro, di due testimoni, da presentare ad un ufficio dello stato civile; è anche possibile divorziare con la semplice presentazione di un modulo compilato dai coniugi da presentare agli uffici dello stato civile. Parte V – Le successioni (artt. 882-1044) La successione a causa di morte può essere testamentaria o legittima.