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Riassunto compendio diritto ecclesiastico, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunto compendio diritto ecclesiastico

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 10/11/2021

Giorgiawok
Giorgiawok 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO 1: NOZIONI INTRODUTTIVE
Diritto ecclesiastico= Settore dell’ordinamento giuridico dello stato che é volto alla disciplina del
fenomeno religioso. Studia i principi e le regole che all’interno di un ordinamento riconoscono
rilevanza e tutela al fattore religioso, elemento indefettibile di condizionamento dell’agire giuridico
dell’essere umano.!
Anche se laico e separatista,lo Stato riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso e detta
nome che disciplinano il fattore religioso mei suoi molteplici aspetti.!
Si distingue dal DIRITTO CANONICO che é l’ordinamento della Chiesa Cattolica, ossia il
complesso di norme poste e fatte valere dalla chiesa cattolica per regolare la propria
organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri. Le norme sono poste da un
ordinamento esterno da quello dello stato, e rispetto a questo indipendente e sovrano.!
Ambiguità della denominazione= etimologicamente la parola ecclesiastico si riferisce solo alle
religioni organizzate in chiese. Ma il diritto ecclesiastico disciplina invece i rapporti con tutte le
religioni a prescindere dalla loro organizzazione.!
Il diritto ecclesiastico è una branca autonoma del sapere.!
Sul piano soggettivo, le norme di diritto ecclesiastico riguardano:!
-le organizzazioni confessionali, quali che esse siano!
-I singoli individui in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali o in quanto
non professano alcuna religione.!
Sul piano oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto
pubblico. Tuttavia, si tratta di una materia spiccatamente interdisciplinare, chi ha punti di incontro
anche con il diritto civile, il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto processuale, il diritto
penale, il diritto europeo internazionale.!
SISTEMI DI RELAZIONE STATO-RELIGIONI!
Sono configurabili dierenti possibili qualificazioni dello Stato rispetto alle credenze religiose, che
dipendono dall’atteggiamento che lo stesso assume nei confronti del fenomeno religioso.!
Lo Stato può essere qualificato in base all’atteggiamento che assume nei confronti del fenomeno
religioso e ad ogni atteggiamento corrisponde un sistema di relazione tra religione e potere civile.
Ad esempio:!
-Confessionista —> quando aderisce ad una specifica confessione religiosa o manifesta un
atteggiamento di favore nei riguardi della stessa.!
-Unionista —> il potere temporale e spirituale sono concentrati nelle mani della medesima
autorità.!
-Separatista —> quando i due ordini sono rigorosamente separati e lo Stato non introduce
alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura
limitativa.!
-Laico —> il principio di laicità può avere dierenti connotazioni che vanno dall’indierenza alla
neutralità.!
-Cesaropapismo= quando la massima autorità temporale detiene sia il potere politico che quello
spirituale. Ció si è verificato nella Roma arcaica e ha raggiunto il suo culmine in epoca
imperiale, soprattutto dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione uciale
dell’impero, quando l’imperatore si impose come autorità suprema temporale e spirituale. Tale
sistema è venuto meno in Occidente con la caduta dell’impero romano ma è perdurato in
oriente fino al crollo dell’impero bizantino. !
-Teocrazia=quando è prevista la subordinazione dell’autorità temporale a quella spirituale. !
-Giurisdizionalismo= sistema caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella
ecclesiastica, e quindi della subordinazione della chiesa al potere civile con conseguente
attribuzione a quest’ultimo del diritto di ingerirsi negli aari interni ecclesiastici.!
-Separatismo= si realizza quando i due poteri vengono tenuti separati e può manifestarsi in
diverse varianti le quali derivano da diversi fini a cui tale separatismo mira.per esempio può
essere utilizzato come mezzo per realizzare l’indipendenza della Chiesa e difendere i suoi
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DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO 1: NOZIONI INTRODUTTIVE

Diritto ecclesiastico= Settore dell’ordinamento giuridico dello stato che é volto alla disciplina del fenomeno religioso. Studia i principi e le regole che all’interno di un ordinamento riconoscono rilevanza e tutela al fattore religioso, elemento indefettibile di condizionamento dell’agire giuridico dell’essere umano. Anche se laico e separatista,lo Stato riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso e detta nome che disciplinano il fattore religioso mei suoi molteplici aspetti. Si distingue dal DIRITTO CANONICO che é l’ordinamento della Chiesa Cattolica, ossia il complesso di norme poste e fatte valere dalla chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri. Le norme sono poste da un ordinamento esterno da quello dello stato, e rispetto a questo indipendente e sovrano. Ambiguità della denominazione= etimologicamente la parola ecclesiastico si riferisce solo alle religioni organizzate in chiese. Ma il diritto ecclesiastico disciplina invece i rapporti con tutte le religioni a prescindere dalla loro organizzazione. Il diritto ecclesiastico è una branca autonoma del sapere. Sul piano soggettivo, le norme di diritto ecclesiastico riguardano: -le organizzazioni confessionali, quali che esse siano -I singoli individui in quanto appartenenti ad una di tali organizzazioni confessionali o in quanto non professano alcuna religione. Sul piano oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico. Tuttavia, si tratta di una materia spiccatamente interdisciplinare, chi ha punti di incontro anche con il diritto civile, il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto processuale, il diritto penale, il diritto europeo internazionale. SISTEMI DI RELAZIONE STATO-RELIGIONI Sono configurabili differenti possibili qualificazioni dello Stato rispetto alle credenze religiose, che dipendono dall’atteggiamento che lo stesso assume nei confronti del fenomeno religioso. Lo Stato può essere qualificato in base all’atteggiamento che assume nei confronti del fenomeno religioso e ad ogni atteggiamento corrisponde un sistema di relazione tra religione e potere civile. Ad esempio:

- Confessionista —> quando aderisce ad una specifica confessione religiosa o manifesta un

atteggiamento di favore nei riguardi della stessa.

- Unionista —> il potere temporale e spirituale sono concentrati nelle mani della medesima

autorità.

- Separatista —> quando i due ordini sono rigorosamente separati e lo Stato non introduce

alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso, né di natura favoritiva né di natura limitativa.

- Laico —> il principio di laicità può avere differenti connotazioni che vanno dall’indifferenza alla

neutralità.

- Cesaropapismo= quando la massima autorità temporale detiene sia il potere politico che quello

spirituale. Ció si è verificato nella Roma arcaica e ha raggiunto il suo culmine in epoca imperiale, soprattutto dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale dell’impero, quando l’imperatore si impose come autorità suprema temporale e spirituale. Tale sistema è venuto meno in Occidente con la caduta dell’impero romano ma è perdurato in oriente fino al crollo dell’impero bizantino.

- Teocrazia=quando è prevista la subordinazione dell’autorità temporale a quella spirituale.

- Giurisdizionalismo= sistema caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella

ecclesiastica, e quindi della subordinazione della chiesa al potere civile con conseguente attribuzione a quest’ultimo del diritto di ingerirsi negli affari interni ecclesiastici.

- Separatismo= si realizza quando i due poteri vengono tenuti separati e può manifestarsi in

diverse varianti le quali derivano da diversi fini a cui tale separatismo mira.per esempio può essere utilizzato come mezzo per realizzare l’indipendenza della Chiesa e difendere i suoi

interessi contro le pretese assolutistiche degli Stati; o per far prevalere l’autorità dello Stato; o per armonizzare la società civile e quella religiosa riconoscendo le libertà fondamentali.

  • Coordinazione= I rapporti tra Stato e confessioni religiose vengono risolti sulla base di accordi fra le due entità, destinate a disciplinare le materie di comune interesse a risolvere l’eventuale interferenza tra campo spirituale campo temporale. Il sistema della coordinazione e quello oggi vigente in Italia ed è un sistema per sé neutro. LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA
  1. dal 1848 al 1929 L’articolo uno dello statuto Albertino del 1848 conteneva un’esplicita dichiarazione in senso confezionista. La religione cattolica apostolica romana era programmata la sola religione del regno e gli altri culti erano meramente tollerati. Con il tempo il confezionista dello Stato fu ridimensionato attraverso provvedimenti ispirati al principio di libertà religiosa e di uguaglianza fra cittadini. La legge Sineo stabilì l’irrilevanza della differenza di culto rispetto al godimento dei diritti civili e politici; le leggi Siccardi abolirono il privilegio di fare classi Astico, per cui gli ecclesiastici potevano godere dell’immunità della giurisdizione penale dello Stato, e introdussero l’autorizzazione governativa gli acquisti dei corpi morali; vennero inoltre soppressi molti enti ecclesiastici e fu incamerato allo Stato il loro patrimonio allo scopo di combattere il fenomeno della “manomorta ecclesiastica“ (eccessivo accumulo nelle mani degli enti della Chiesa l’ingenti patrimoni); con il codice penale Zanardelli del 1889, vennero introdotti delitti contro la libertà dei culti. Nel 1870 con l’annessione di Roma regno d’Italia alla fine della debellatatii dello Stato pontificio sorge la questione romana, ossia il problema della definizione della condizione giuridica della Santa sede del sommo pontefice, nonché le relazioni fra Stato e Chiesa. Al fine di risolvere tale questione nel 1871 venne emanata la legge delle guarentigie pontificie, a carattere unilaterale, con cui lo Stato rinunciò all’esercizio di alcuni poteri di controllo sulla Chiesa ma riaffermo la propria competenza all’esercizio dei poteri mantenuti come quelli di dettare unilateralmente le norme dirette a regolare le prerogative del pontefice e della Santa sede. Tale legge non fu mai accettata dalla sede Apostolica e la questione fu acuita dall’imposizione del non expedit ai cattolici nel 1874 per cui i cattolici non potevano partecipare alle elezioni politiche per il regno d’Italia e quindi all’intera vita politica. Nel 1913, con il patto Gentiloni fu sancita l’alleanza per le elezioni politiche di quell’anno delle organizzazioni cattoliche con taluni esponenti dei liberali conservatori facenti capo a Giolitti.
  2. dal 1929 al 1945 Il regime fascista, comprendendo l’importanza dell’utilizzo della religione cattolica come strumento di regno, inizio a dettare una serie di provvedimenti favoritivi della medesima, mettendo fine alla questione romana. Nel 1929 si arrivò alla conciliazione tra la Santa sede il regno d’Italia con la stipulazione dei patti lateranensi, composti da tre documenti:
  1. Un trattato volto a risolvere la questione romana attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano; il riconoscimento ufficiale dello stato italiano da parte della Santa sede; il riconoscimento alla Santa sede Della piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano. Venivano assicurate al sommo pontefice e alla Santa sede sia garanzia di natura reale (che è una proprietà di determinati mobili, immunità degli stessi dalla giurisdizione dello Stato italiano, non assoggettabilità all’espropriazione ed esenzione da tributi verso lo Stato) sia di natura personale (sacralità inviolabilità del pontefice, regime di favore del trattamento fiscale per dipendenti impiegati della Santa sede)
  2. Un concordato inteso regolare le condizioni della religione della Chiesa in Italia attraverso la disciplina di una serie di materie di comune interesse tra le quali quella matrimoniale con l’introduzione del matrimonio concordatario
  3. Una convenzione finanziaria per regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa sede con il riconoscimento a quest’ultima di una somma a titolo di indennizzo per la perdita del dominio temporale L’articolo uno del trattato riconosce la religione cattolica, apostolica e romana, come unica religione dello Stato (impronta confezionista=riconfessionalizzazione). Ai trattati, non revocabili e modificabili unilateralmente, e rilevanti anche nei confronti degli altri stati, fu data piena ad integrale esecuzione con la L 810/1929(oggi vigente solo relativamente al

discussione alcuni dei valori fondamentali, e dalla trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligiosa della società italiana. Tuttavia, di fronte a tali problemi pratici, la reazione dell’ordinamento è alquanto lenta, specie a livello normativo. Ad oggi l’opera di evoluzione, di ridefinizione di aspetti di contenuti del diritto ecclesiastico italiano è portata avanti, principalmente, dalla giurisprudenza, con il rischio che il governo dei giudici finisca per travalicare la tradizionale separazione dei poteri.

CAPITOLO 2: LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano è formato da varie norme eterogenea, sia perché appartenenti a periodi storici e ad orientamenti di politica ecclesiastica differenti, sia perché aventi differente origine ed ispirazione. Tutto ciò dà luogo a problemi di armonizzazione. Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere raggruppate in base alla loro provenienza: fonti di origine unilaterale statale e regionale; fonti di origine bilaterale, concordatarie; norme di origine confessionale; norme di diritto internazionale; norme dell’Unione Europea; fonti di matrice giurisprudenziale.

  1. la legislazione unilaterale dello Stato.
  • norme costituzionali e principi supremi dell’ordinamento. Art 2: riconosce diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Art 3: principio di uguaglianza tra tutti cittadini senza distinzioni anche in base alla religione professata. Art 7: reciproca indipendenza e sovranità del proprio ordine dello Stato e della Chiesa cattolica.rinvio i patti lateranensi per la regolamentazione dei loro rapporti. Art 8: principio dell’eguale libertà di tutte le confessioni religiose e delinea le modalità della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Art 17: diritto di riunione Art 18: diritto di associazione. Art 19: diritto di libertà religiosa. Art 20: divieto di discriminazioni a carico degli enti religiosi. Art 21: diritto di libera manifestazione del pensiero. Art 33: libertà in materia di insegnamento, anche religioso. Art 117.2 lett c): legislazione esclusiva dello Stato in materia di rapporti fra la Repubblica e confessioni religiose. Al vertice della gerarchia delle fonti vanno posti principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato, enucleati dalla corte costituzionale, che appartengono all’essenza dei valori supremi che informano l’assetto costituzionale e che costituiscono i limiti invalicabili e rinunciabile dell’ordinamento a livello apicale. Non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neanche la legge di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Sono ad un livello gerarchicamente superiore a quello della costituzione formale e delle altre leggi costituzionali. Fungono da parametro per il sindacato di costituzionalità. Principi supremi elaborati dalla corte costituzionale che interessano il diritto ecclesiastico:
  • principio dell’inderogabile tutela dell’ordine pubblico, per cui nessun atto o provvedimento straniero può avere efficacia nello Stato se contrasta con le regole fondamentali.
  • Principio del diritto alla tutela giurisdizionale, ossia del diritto delle parti di agire e di resistere in giudizio difesa dei propri diritti.
  • Principio di laicità dello Stato stabilito con la sentenza 203 del 1989.
  • la legislazione ordinaria dello Stato
  • le norme di provenienza regionale Nonostante sia stata ribadita, nell’articolo 117 comma 2 lett C, la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, con la riforma costituzionale numero tre è stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente esclusiva delle regioni tra le quali molte presentano una evidente rilevanza ecclesiastica (materia di istruzione formazione, tutela della salute, assistenza spirituale dei luoghi di ricovero, di alimentazione, di

disciplina urbanistica dei servizi religiosi in genere...). È stata inoltre riconosciuta alle regioni la facoltà di esercitare la potestà regolamentare in materia di rapporti con le confessioni religiose su apposita delega del legislatore statale, ai sensi dell’articolo 117 comma 6. Inoltre è stata riconosciuta la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive competenze di scopare regionali su aspetti specifici rientranti nella competenza legislativa regionale (per esempio in tema di Beni Culturali di interesse religioso, di conservazione consultazione di biblioteche archivi ecclesiastici...)

  • fonti secondarie I regolamenti vengono utilizzati per rendere esecutive nell’ordinamento statale l’intesa approvata con la conferenza di scopare italiana su svariate materie e sono adottati con decreto del I regolamenti vengono utilizzati per rendere esecutive nell’ordinamento statale le intese approvate con la conferenza episcopale italiana su svariate materie. Per esempio sono stati emanati vari regolamenti in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola o riguardo l’assistenza religiosa al personale della polizia di Stato di religione cattolica. Le circolari, che sono norme interne alla pubblica amministrazione emanate per provvedere ad esigenze organizzative, sono a volte utilizzate anche in materia ecclesiastica, come ad esempio una circolare del 1926 con cui ministero della pubblica istruzione ha sancito l’obbligo dell’esposizione del crocifisso nelle scuole di ogni ordine e grado.
  1. la legislazione di derivazione concordata. Le leggi di origine concordata sono quelle emanate dallo Stato sulla base di convenzioni stipulate con le varie confessioni religiose. Gli articoli 78 della costituzione prevedono che questi leggi un procedimento aggravato (riserva rinforzata di legge) nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e confessioni (presupposto di legittimità costituzionale) che il parlamento può soltanto approvare un respingere, ma non emendare per rispetto del principio della distinzione degli ordini dello Stato e delle chiese. Gli accordi con la Santa sede sono equiparati ai trattati internazionali data la piena soggettività di diritto internazionale a questa riconosciuta.
  • leggi di esecuzione degli accordi Stato- Chiesa cattolica Sono fonti atipiche (leggi rinforzate) poiché pur avendo la forma di leggi ordinarie presentano una capacità di resistenza all’abrogazione e alla modifica superiore a quella delle norme ordinarie. È infatti necessitano il preventivo accordo con la Santa sede o, in mancanza, il procedimento di revisione costituzionale. Inoltre, in caso di contrasto con norme della costituzione, resistono alle norme della carta ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Legge 810 del 1929, di esecuzione delle norme contenute nei patti lateranensi, oggi in vigore limitatamente all’esecuzione del trattato. Legge 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell’accordo del 1984. Legge 222 del 1985 che introduce la disciplina in materia di enti e beni ecclesiastici e di sostentamento del clero cattolico.
  • leggi di approvazione dell’intesa ex art 8.3 costituzione tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica L’art 8.3 sancisce il principio della bilateralità Pat tizia, per cui rapporti fra Stato e confessioni acattoliche devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Varie intese stipulate fino ad oggi: tavola valdese, unione italiana delle chiese cristiane avventiste, unione delle comunità ebraiche italiane, chiesa evangelica luterana in Italia.... non è mai stata approvata l’intesa stipulata con la congregazione dei testimoni di Geova firmata nel 2007. È stata respinta dal governo la richiesta di un’intesa avanzata dall’unione degli atei agnostici razionalisti (UAAR) in quanto la professione di ateismo non è riconosciuto come confessione religiosa.
  1. Norme di origine confessionale L’ordinamento può dare rilevanza alle norme confessionali in due modi:
  • attraverso il rinvio formale, quando il diritto dello Stato attribuisce efficacia civile alle norme di origine confessionale (riconoscimento civile del matrimonio canonici)
  • Attraverso il presupposto in senso tecnico, quando le norme confessionali vengono presupposte da quelle civili (qualifiche confessionali di ecclesiastico)

speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Quindi lo Stato può prendere in considerazione il carattere ecclesiastico e il fine religioso di culto di un ente per dettare apposite norme, che tuttavia non devono risultare più restrittive di quelle previste per le altre associazioni istituzioni di diritto comune.

  1. LE CONFESSIONI RELIGIOSE Il concetto di confessione religiosa è indeterminato e non specificato da alcuna norma. L’art 8 Cost, pur riportando l’espressione, non la specifica ed indica solo alcuni parametri (statuto, organizzazione interna, rappresentanza) necessari affinché un gruppo religioso possa intrattenere rapporti con lo Stato. La suprema corte nel 1997 ha chiarito che la mancanza nell’ordinamento di una definizione del concetto di religione non è casuale, ma è spirata la complessità ed alla polivalenza della nozione di essa e alla conseguente necessità di non limitare con una definizione precostituita e perciò stesso restrittiva l’ampia libertà religiosa assicurata con la normativa costituzionale in esame. Per questo motivo, il legislatore non usa il sostantivo religione, ma confessione. Tuttavia è necessario definire le confessioni religiose e quindi stabilire i caratteri distintivi delle stesse poiché diverse leggi nazionali, oltre che talune fonti internazionali, riconoscono rilievo la qualifica di confessione religiosa concedendo vantaggi, fiscali e non, alle organizzazioni religiose rispetto a quelle culturali; o escludono le medesime, in virtù di tale qualifica, da talune possibilità previste dal diritto. pertanto, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di fornire una nozione di confessione religiosa. DOTTRINA Sono state formulate varie proposte, volte a privilegiare: l’elemento quantitativo del gruppo, per cui si avrebbe confessione religiosa sono in presenza dell’adesione ed è concorso stabile di un certo numero di aderenti; il criterio sociologico, che impone la necessità di una finalità religiosa del gruppo secondo l’opinione pubblica; il criterio storico, che richiede l’immedesimazione e riconoscimento del gruppo nella tradizione storica e legislativa italiana. Parte della dottrina: sono confessioni religiose e quelle comunità stabili, dotati o meno di organizzazione e normazione propria e di un originale concezione del mondo, basate sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del divino nell’immanenza. Tale concezione, che ben si addice alle religioni tradizionali, e meno indicata per accogliere le nuove religioni. Tali limiti hanno dato l’impulso per una nuova concezione che fa ricorso al “criterio dell’autoreferenzialitá”, Per cui la confessione religiosa nasce all’esito di un processo di auto individuazione del gruppo come tale, con la conseguenza che saranno le stesse formazioni sociali religiose a qualificarsi definirsi come confessione religiosa. Tuttavia tale definizione non è utilizzabile in concreto poiché lo Stato, che riconosce vantaggi connessi a quella qualifica in esame, non può rinunciare del tutto ad un controllo solo formale sui caratteri del gruppo. Anche le scienze sociali hanno elaborato definizioni ampie che tendono ad escludere sia necessità di un riferimento a Dio; sia la necessità della benevolenza e del contributo positivo del medesimo al bene comune. GIURISPRUDENZA (Corte Cost) È stato escluso che per l’accertamento religioso di un gruppo sia sufficiente un’auto qualificazione ed affermata la necessità di svolgere un accertamento caso per caso secondo i criteri desumibili dall’ordinamento, con riferimento alla reale natura del gruppo e all’attività in concreto esercitata. Sono stati poi individuati dei criteri per assegnare la qualifica di confessione religiosa diversa dalla cattolica: la stipulazione di un’intesa; eventuali precedenti riconoscimenti pubblici; uno statuto che esprima caratteri dell’organizzazione; la comune considerazione. Anche il rinvio a tali criteri non risulta tuttavia idoneo a consentire con certezza l’individuazione dei caratteri distintivi di una confessione religiosa. PROBLEMI PRATICI ISLAM Lo Stato italiano non ha finora ritenuto di accogliere una nozione di Islam plurale, finalizzata alla stipulazione di un’intesa ex Art 8, e si è limitato a dare vita ad una serie di organismi di raccordo con le diverse associazioni islamiche presenti sul territorio. UAAR L’unione a te agnostici razionalisti opera come associazione di promozione sociale ma più volte a presentato istanza al governo per avviare trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa, sempre rigettate. Il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato si sono pronunciate verso le diniego del

governo respingendo il ricorso dell’unione e affermando che l’atto governativo di accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell’istante come confessione religiosa è espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Adita la corte di cassazione, nel 2013, questa ha chiarito che l’attitudine di un culto a stipulare intese con lo Stato non può essere rimessa all’assoluta discrezionalità del potere dell’esecutivo poiché ciò sarebbe incompatibile con la garanzia di uguale libertà di cui all’Art 8.1. Lo Stato non può trincerarsi dietro la difficoltà di elaborare una definizione di religione poiché, se da questa discendono conseguenze giuridiche, è inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico. Nuovamente adito il Tar del Lazio, nel 2014, ha di nuovo respinto il ricorso ritenendo la valutazione compiuta dal governo in ordine al carattere non confessionale dell’associazione coerente con il significato che, nell’accezione comune, alla religione, quale insieme delle credenze e degli atti di culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con ciò che ritiene un ordine superiore e divino. La stessa UAAR si definisce non confessionale.

CAPITOLO 4: I PRINCIPI COSTITUZIONALI

ART 2: IL PRINCIPIO PERSONALISTA

La Repubblica riconosce garantisce diritti inviolabile dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La Repubblica si impegna a tutelare i valori e bisogni materiali e spirituali dell’individuo sia nella dimensione individuale sia in quella relazionale. ART 3: IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NB. La corte costituzionale nel 1988 ha precisato che il principio di uguaglianza, sebbene espressamente riferite cittadini, deve ritenersi operante anche nei riguardi degli stranieri quando si tratta di diritti fondamentali. C.1 (FORMALE) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tale principio impone al legislatore di trattare in modo uguale situazioni strutturalmente uguali, e di modo diverso situazioni strutturalmente diverse. Eventuale diversificazione del trattamento possono essere adottate solo sulla base del criterio della ragionevolezza, che legittima il trattamento diseguale quando la situazione prese in considerazioni risultano oggettivamente diverse. L’uguaglianza proclamata dal comma uno non è, pertanto, assoluta, bensì relativa. C2 (SOSTANZIALE) La Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà di uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana Tale comma impone ai pubblici poteri di eliminare le condizioni che privano di fatto i cittadini dell’esercizio dei diritti fondamentali che la costituzione garantisce e di adottare le misure volte a rimuovere gli ostacoli che ciò impediscono. ART 7: I RAPPORTI STATO CHIESA CATTOLICA C1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tale disposizione riconosce l’originaria età dell’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, il suo carattere di ordinamento primario, tale in quanto nato per forza propria, indipendentemente dal riconoscimento dell’ordinamento statuale. Un siffatto riconoscimento comporta l’impossibilità di introdurre un sistema di rapporti che prevede la subordinazione della chiesa allo Stato, o viceversa, il divieto per lo Stato di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchica istituzionale della Chiesa, di sindacare dottrina disciplina della medesima, l’incompetenza di esprimere giudizi sui dogmi, principi e finalità della Chiesa, riconoscimento di un’area di competenza esclusiva della Chiesa, possibilità per lo Stato di sturare con la Chiesa cattolica rapporti di diritto internazionale. Manca, tuttavia, una specifica determinazione dell’ambito delle rispettive competenze e ciò fa sorgere il problema anche della “competenza delle competenze”, ossia dell’individuazione del soggetto deputato a risolvere eventuali conflitti di competenza fra Stato e Chiesa in ordine alla regolamentazione giuridica di una data materia.

Il controllo sulla conformità delle norme dello statuto e suddetti principi, tra il Consiglio di Stato, con lo statuto deve essere presentato per ottenere il parere di legittimità necessario per il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente “confessione religiosa“. C3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Si tratta di una norma sulla produzione giuridica che impegna lo Stato a regolare i rapporti con le confessioni religiose secondo un principio pattizio, sulla base di intese. Quanti anni inoltre una riserva di legge formale rinforzata per procedimento (procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo). Inoltre, la disposizione attribuisce alle confessioni religiose il diritto, e non l’obbligo, di richiedere la stipulazione di un’intesa. Qualora scegliessero di non avvalersi di tale strumento, sia parranno solo del generale regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi. La mancata intesa non impedisce comunque al gruppo interessato di professare liberamente il proprio credo religioso. Questione controversa la posizione del governo di fronte la richiesta di stipulare un’intesa. Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, avallato dalle sezioni unite nel 2013, la decisione del governo di aprire o meno le trattative, seguito della richiesta di un gruppo qualificabile come confessione religiosa, costituirebbe espressione di discrezionalità tecnica e pertanto sindacabile dal giudice amministrativo, dato che l’interesse fatto valere dal soggetto istante riposa su precetti costituzionali che fondano i diritti di libertà religiosa. Avverso tale indirizzo si è, però, pronuncia della corte costituzionale del 2016 che ha affermato la non esistenza in caso all’associazione che ne faccia richiesta di una pretesa giustizia abile all’avvio delle trattative. spetterebbe pertanto, il Consiglio dei Ministri, nell’ambito della discrezionalità politica propria del governo, valutare l’opportunità di avviare o meno le trattative con un determinato interlocutore. Della decisione il governo potrà essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al parlamento, ma non in sede giudiziaria. Funzione delle intese: garantire l’indipendenza delle confessioni religiose nel loro ambito; garantire il diritto delle stesse di essere egualmente libere davanti alla legge; garantire il diritto di diversificarsi l’una dall’altra; garantire la certezza, per lo Stato, che l’esercizio dei diritti di libertà religiosa mette in collisione con le sfere in cui si manifesta l’esercizio dei diritti civili e del principio solidaristico cui ogni cittadino è tenuto. Natura giuridica,assai dibattuta:

  1. prima tesi: Data la mancanza in capo alle confessioni acattoliche nella soggettività giuridica di diritto internazionale, si ritiene che le intese siano negozi di diritto pubblico interno, che esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale.
  2. Seconda tesi: partendo dal presupposto che tutte le confessioni religiose danno vita ad ordinamenti giuridici originari indipendenti dallo Stato, ritiene che le imprese siano atti di diritto esterno appartenenti, tuttavia, ad un ordinamento diverso da quello internazionale, creato di volta in volta dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà le confessioni religiose interessata. Competenza alla stipulazione: per la confessione, è competente la rappresentanza della stessa; per lo Stato, è competente il governo, a cui è riconosciuta piena discrezionalità tecnica in ordine al giudizio di qualificabilitá del soggetto istante come confessione religiosa. Iter (non disciplinato legislativamente): una bozza dell’intesa viene sottoposta all’esame del consiglio dei ministri, ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del presidente. Viene poi trasmessa al parlamento per l’approvazione con legge. Tuttavia, non grava sul parlamento alcun obbligo di tradurre in legge l’intesa. Intesa a natura di disegno di legge e Il parlamento, nell’esercizio della sua sovranità in campo legislativo, può decidere di convertirla o meno in legge (non è stata convertita, per esempio, l’intesa firmata nel 2007 con la congregazione dei testimoni di Geova). Qualora decida di convertirlo in legge, dovrà farlo con una legge di approvazione, la quale dovrà ricalcare il contenuto dell’intesa, senza possibilità di emendamenti (vincolo di conformità della legge all’intesa). La legge di approvazione rientrerà nelle fonti atipiche (leggi rinforzate), per cui potrà essere sospesa, modificata, derogata o abrogata solo per effetto di una legge esecutiva di una nuova intesa, attraverso il procedimento di revisione costituzionale ex Art 138 costituzione. Alle confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato cessano di applicarsi le disposizioni della legge 1159 del 1929 su gusti ammessi. ART 19: PRINCIPIO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Tale diritto viene riconosciuto a tutti, non solo ai cittadini (universalità del diritto di libertà religiosa). La tutela di cui all’articolo 19 si estende alla libertà di religione sia nella sua dimensione positiva (diritto di credere in una piuttosto che in un’altra fede religiosa, di cambiare il religione, ecc), sia nella sua dimensione negativa, vale a dire la libertà di non aderire ad alcuna confessione. Si tratta di un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. Inoltre, è considerato un diritto pubblico subiettivo, in quanto postula la pretesa di ciascun individuo, azionabile nei confronti dello Stato, all’astensione da parte degli altri membri della collettività dal compiere atti che possono impedire il libero esercizio del diritto stesso. Limiti alla libertà religiosa: nel foro interno ( ambito privato) la libertà religiosa è assoluta; nel foro esterno (sfera pubblica), le sue manifestazioni possono essere legittimamente circoscritte quando entrano in contrasto con altri diritti fondamentali. L’unico limite esplicito all’esercizio del diritto di libertà religiosa previsto dall’articolo 19 costituzione, è quello della non contrarietà dei riti al buon costume, intendendosi per riti l’insieme dei comportamenti degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità. In generale, sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la decenza, la morale e il pudore contro le oscenità, particolarmente in ambito sessuale. Possono poi essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone degli animali. Vi sono poi i limiti impliciti, derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti, interessi o valori aventi rilevanza costituzionale. In tali casi, la limitazione del diritto di libertà religiosa, per essere ammessa, deve essere ragionevole e proporzionata. Facoltà incluse nel diritto alla libertà religiosa ex Art 19 costituzione:

  • di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna;
  • Di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa;
  • Di esercitare atti di culto, in pubblico in privato;
  • Di costituire e/o aderire ad associazioni di carattere religioso. L’esercizio del diritto di libertà religiosa in Italia specificatamente nell’ambito dei rapporti familiari e dei rapporti di lavoro. Per ciò che attiene ai rapporti familiari, ciascuno dei coniugi è libero di aderire o meno ad un credo religioso, di professarlo, di praticarne in pubblico in privato il culto. È ammesso il diritto di cambiare religione nel corso del matrimonio, senza che da ciò discendono conseguenze in ordine agli obblighi di natura civile nascenti dal matrimonio stesso. Riguarda la scelta dell’educazione religiosa in sede di separazione coniugale, la cassazione nel 2019 a stabilito che il giudice è legittimato ad adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio dei ruoli negativo, anche optando fra luna e l’altra religione. La scelta del giudice deve avvenire dopo aver accertato in concreto, attraverso l’osservazione e l’ascolto del minore, che la religione individuata non rechi allo stesso alcun pregiudizio tale da comprometterne la salute psicofisica e lo sviluppo. Per ciò che attiene ai rapporti di lavoro, A ciascun individuo devono essere garantite la libertà di religione e L’ uguaglianza di trattamento senza distinzione di religione anche nei luoghi e nei tempi di lavoro. Da ciò discende: la piena libertà di opinione in materia religiosa del lavoratore; il divieto di licenziamento in base alle convinzioni religiose con l’appartenenza di una confessione religiosa dei lavoratori; il divieto di indagini sulle opinioni politiche religiose dei lavoratori; il divieto di trattamenti discriminatori. Tali divieti incontrano un limite nelle organizzazioni di tendenza, ossia nei confronti dei datori di lavoro privi di una struttura imprenditoriale, che svolgono senza fini di lucro attività prevalentemente ideologiche. Prima del Jobs acte del 2015, era previsto nei riguardi dei dipendenti delle organizzazioni di tendenza, in applicabilità della tutela reale di cui all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, in considerazione del fatto che mi rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze di questa particolare categoria di datori di lavoro risultava inevitabilmente condizionato dalla natura dell’attività svolta e dai fini perseguiti dalle medesime. Il Jobs acte ha fatto venir meno la differenziazione del regime sanzionatorio stabilendo che anche in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti delle organizzazioni di tendenza si applica la disciplina generale che distingue le tutele riconosciute al dipendente a seconda delle dimensioni del datore di lavoro e prevede, in via residuale, la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro. La libertà religiosa è riconosciuta anche nelle principali carte sovranazionali:
  • articolo 18 dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;

segretario generale della presidenza del consiglio, in cui opera l’ufficio studi e rapporti istituzionali, al cui interno opera il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose per le relazioni istituzionali. Quest’ultimo assiste il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni di supporto al presidente del consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose ed assicura il coordinamento funzionale con commissioni ed organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio con competenze in materia ecclesiastica e di libertà religiosa. CONSIGLIO DEI MINISTRI Determina, anche relativamente alla materia ecclesiastica, la politica generale del governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa. Delibera, inoltre, gli atti concernenti i rapporti Stato e confessioni religiose. MINISTRI Hanno il compito di condurre e concludere negoziati ed intese bilaterali con i rappresentanti delle confessioni religiose su materie concernenti il proprio specifico settore di operatività. MINISTRO DELL’INTERNO Ha specifiche competenze in materia di culti. Le funzioni in materia ecclesiastica sono esercitate attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, articolato in diverse direzioni, tra le quali quelle rilevanti in materia sono:

  • direzione centrale degli affari dei culti: vigila sull’osservanza dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Al suo interno opera l’osservatorio sulle politiche religiose, con compiti di studio e monitoraggio elle realtà religiose esistenti. La direzione si articola in due grandi aree, una destinata la cura degli affari del culto cattolico (si occupa del riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici) e l’altra è rivolta agli affari dei culti acattolici (si occupa del riconoscimento giuridico degli enti di culto diverso dal cattolico);
  • Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto, preposta alla tutela, valorizzazione, conservazione e restauro dei beni di proprietà del fondo. Data l’attenzione rivolta alle problematiche nascenti dal pluralismo confessionale, sono stati istituiti all’interno del ministero alcuni organismi di raccordo con il mondo islamico italiano, tra cui il consiglio per le relazioni con l’Islam italiano. Inoltre, nel 2007 è stata elaborata la carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, con la funzione di riassumere i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la vita collettiva cercando di focalizzare i principali problemi legati al tema dell’integrazione. PREFETTURE- UTG ( UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO) Oltre ad occuparsi dell’istruttoria degli affari a cui provvede il ministero, hanno alcune attribuzioni specifiche.
  1. FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) È una persona giuridica pubblica, amministrata in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad essi riconosciuti. Ha il compito della conservazione, restauro, tutela e valorizzazione degli edifici di culto cattolico, a cui provvede attraverso le rendite del patrimonio fruttifero del Fondo è un contributo statale annuo. Sorge dalla riunione dei patrimoni di vari fondi soppressi nel 1985, a cui il FEC é succeduto. Attualmente fanno parte del patrimonio del fondo 700 chiese oltre a beni mobili e immobili di diversa natura. È amministrato dal Ministero dell’Interno e rappresentato giuridicamente dal ministro dello stesso. Nell’esercizio delle sue attribuzioni è coadiuvato da un consiglio d’amministrazione composto da: il presidente, designato dal ministro dell’interno; il direttore generale degli affari dei culti; due componenti designati dal ministro dell’interno; un componente designato dal ministro dei Lavori Pubblici; un componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali; tre componenti designati dalla conferenza episcopale italiana. I membri durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta. Il bilancio preventivo e consuntivo del fondo sono allegati allo stato di previsione e al consuntivo del ministero dell’interno e sono sottoposte all’approvazione del parlamento.

3) UFFICI ECCLESIASTICI ORGANIZZATI DALLO STATO PER L’ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE

COMUNITÀ SEPARATE

le comunità separate sono quelle strutture definite obbliganti (o chiusi), quali le forze armate, gli istituti penitenziari e i luoghi di reclusione in genere, gli ospedali e gli altri luoghi di cura, i centri di accoglienza per i migranti, ecc. L’organizzazione di tali uffici è finalizzata a garantire il concreto esercizio della libertà religiosa ex Art 19 e 3.2 Cost Per la religione cattolica è previsto dall’Accordo di Villa Madama 1984, un sistema stabile di assistenza i cui oneri gravano interamente sullo Stato. Per le confessioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato, sono le stesse in tese a disciplinare tale servizio. In genere, prevedono che il servizio di assistenza sia attivabile sulla base delle richieste dei singoli. Per le confessioni diverse dalla cattolica privi di intesa con lo Stato, gli Artt 5,6 e 8 del rd 289/ prevedono la facoltà dei ministri dei culti ammessi di prestare l’assistenza spirituale nelle comunità separate, su richiesta dei singoli e previa autorizzazione dell’autorità amministrative preposte.

  • NELLE FORZE ARMATE Servizio di assistenza disciplinato dal Codice dell’ordinamento militare del 2010. Il servizio di assistenza cattolica é svolto dai cappellani militari e diretto dall’ordinario militare per l’Italia Per le altre confessioni, se dotate di intesa sarà questa a disciplinarle il servizio, altrimenti per la fruibilità del servizio é necessaria l’autorizzazione dell’autorità militare e deve trattarsi di un culto ammesso. -NELLA POLIZIA DI STATO il servizio di assistenza è garantito dall’articolo 69 della legge 121 del 1989 (nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza). Nel 1999 È stata stipulata un’intesa fra il ministro dell’interno del presidente della conferenza episcopale italiana con cui sono state fissate le modalità per garantire l’assistenza spirituale al personale della polizia di Stato. Alcuni aspetti amministrativi organizzativi sono stati poi precisati nel 2004. Tali norme prevedono che l’assistenza spirituale personale della polizia di Stato e di religione cattolica è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell’interno su designazione dell’autorità ecclesiastica competente, hanno incarico annuale e svolgono la propria attività in assenza di vincoli di subordinazione ed in piena autonomia in quanto estranei alla struttura dell’amministrazione. -NELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE Il servizio di assistenza spirituale è disciplinato dalla legge 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al dpr 230/2000. Tali atti ricomprendono la religione fra gli elementi del trattamento rieducativo del condannato e attribuiscono a tutti detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa. L’assistenza religiosa è garantita con stabilità in relazione alla fede cattolica e su espressa richiesta dei singoli degli appartenenti alle altre confessioni religiose. È consentita ogni pratica religiosa che non si esprime in comportamenti molesti per la comunità. L’amministrazione penitenziaria ha il dovere di mettere a disposizione i locali necessari alle pratiche del culto anche in assenza di ministri di culto. In merito al servizio di assistenza per la fede cattolica, la legge 68 del 1982 ha integrato la materia, prevedendo che l’assistenza religiosa sia affidata ad uno o più cappellani (non dipendenti dello Stato) con incarico conferito con decreto del Ministro di giustizia, sentito il parere dell’ispettore dei cappellani. Problema diverso sorge per la necessità di garantire il libero esercizio del culto nei casi di ricorso a misure alternative alla custodia in carcere in quanto manca una regolamentazione normativa specifica in materia. In merito, la cassazione nel 2015 a stabilito che in caso di arresti domiciliari il diniego dell’autorizzazione all’uscita di casa per partecipare alla messa non compromette indispensabili esigenze di vita del ricorrente, giacché l’evoluzione della tecnologia consente di osservare il processo canonico anche attraverso modalità diverse dalla diretta partecipazione al culto. -NELLE STRUTTURE SANITARIE

Sono cittadini vaticani: i cardinali residenti in Vaticano e in Roma; i diplomatici della Santa sede; coloro che risiedono nella città del Vaticano in ragione della loro carica o del servizio. La cittadinanza può essere attribuita dal Sommo Pontefice a chi risiede nella Città del Vaticano in ragione della carica o ufficio, a chi é autorizzato dallo stesso a risiedere al suo interno, al coniuge o figli si un residente che risiedono all’interno. Si perde la cittadinanza: quando un cardinale cessa di risiedere nella città del Vaticano o a Roma; quando i diplomatici lasciano il servizio; quando cessano la carica o il servizio per cui era stata acquistata; con l’abbandono della residenza della città o la cessazione dell’autorizzazione a risiedervi; dai figli del cittadino al compimento del 18º anno di età. La sovranità ,potere di governo, é riconosciuta al Sommo Pontefice. É uno stato patrimoniale (la proprietà appartiene alla Santa Sede) e strumentale (nasce per soddisfare specifici interessi della Santa Sede). CARATTERI ED ORGANIZZAZIONE DELLO SCV Stato neutrale ed inviolabile= estraneo alle competizioni temporali tra Stati; Stato enclave= territorio interamente circondato dall’Italia; Monarchia assoluta ed elettiva= ha un sovrano che detiene tutti i poteri ed é eletto da un Collegio di Cardinali. Al pontefice è riservata la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli altri, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, ma essa è concretamente esercitata per mezzo della segreteria di Stato. Il cardinale segretario di Stato ha mandato a rappresentare il sommo pontefice il governo civile dello Stato Città del Vaticano. L’ordinamento giuridici dello SCV é formato da 6 leggi organiche emanate nel 1929: I) legge fondamentale che disciplina l’organizzazione interna dello Stato; II) Disciplina le fonti del diritto; III) Regolarmente la cittadinanza; IV) Disciplina l’ordinamento amministrativo; V) Regolamento l’ordinamento economico,commerciale e professionale; VI) Disciplina l’ordine pubblico. La L 26 novembre 2000, che innova la legge fondamentale, attribuisce al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri:

  • legislativo, esercitato dalla Pontificia Commissione per lo SCV, salvo quando il Pontefice ne riservi a se L’esercizio;
  • esecutivo, esercitato dal Cardinale presidente della pontificia commissione, con il titolo di Presidente del Governatorato;
  • Giudiziario, esercitato in nome del pontefice dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato, con competenza civile e penale. Il Pontefice può avocare a sé qualsiasi causa con esclusione di ogni ulteriore gravame. Organi giudiziari:
  • Giudice unico;
  • Tribunale di prima istanza: cause civili e penali non attribuite al Giudice unico, impugnazione contro le decisioni di quest’ultimo, cognizione scusi a per questioni di stato civile e tributarie
  • Corte d’appello (Decano della sacra rota + due uditori): impugnazioni avverso le decisioni del tribunale di prime stanza, richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esteri.
  • Corte di cassazione (Cardinale prefetto del supremo tribunale della segnatura Apostolica + altri due cardinali):impugnazione delle decisioni degli organi giudicanti di grado inferiore. Funzione di PM= Promotore di Giustizia Cause relative a materie disciplinate dal diritto canonico: tribunale apostolico della Rota romana; supremo tribunale della segnatura Apostolica. Cause di lavoro: ufficio del lavoro della sera apostolica. Nel 2018, con la legge sul governo dello Stato della città di Vaticano, è stato riorganizzato il governatorato anche attraverso la riduzione degli organismi operativi. FONTI DEL DIRITTO DELLO SCV L LXXI del 2008, art 1:
  • riconosce l’ordinamento canonico quale prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo;
  • Fonti principali: legge fondamentale del 2000, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra fonte normativa promulgate dal sommo pontefice;
  • Norme di diritto internazionale generale e derivanti da trattati e accordi di cui la Santa sede parte;
  • Fonti suppletive: leggi e altri atti normativi emanati nello Stato italiano che si applicano, previo recepimento da parte dell’autorità vaticana competente, purché non contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei patti lateranensi e dei successivi accordi. In materia penale si applicano il codice penale italiano e il codice di procedura penale, modificati ed integrati dalle leggi vaticane le quali hanno introdotto nuove fattispecie ed altre sono state aggiornate per garantire una più efficaci e repressione di determinate condotte. In materia processuale civile si applica il codice di procedura civile Vaticano del 1946. In materia civile si applica il codice civile italiano del 1942 ad eccezione di alcune materie per le quali vigono la legislazione vaticana o il diritto canonico (cittadinanza vaticana, atti di nascita, matrimonio, morte, rapporti di lavoro). In materia amministrativa si osserva la legislazione dello Stato italiano vigente. In materia di antiriciclaggio sono state emanate alcune leggi specifiche in esecuzione della convenzione monetaria del 2009 con l’Unione Europea: la prima dettante norme sulla prevenzione del contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo; la seconda sulla frode e la contraffazione di banconote e monete in euro. Nel 2012 è stato promulgato il regolamento in materia monetaria con cui è stata data attuazione ai provvedimenti comunitari. RAPPORTI TRA REP ITALIANA E SCV ex art 6 Tratt lo Stato italiano ha provveduto a garantire a proprie spese allo SCV: acqua, collegamento ferroviario, servizi radiofonici e telefonici. Si è impegnata non permettere nuove costruzioni nel territorio intorno alla città, a lasciare libera la corrispondenza da tutti gli Stati alla Santa sede, a garantire la libertà di passaggio nel territorio dello Stato dei diplomatici e degli inviati della Santa sede, ad ammettere al transito nel territorio italiano e garantire la piena estensione dei diritti doganali e daziarie per le merci dirette alla città del Vaticano. Piazza San Pietro rimane ordinariamente aperta pubblico e soggetto ai poteri di polizia delle autorità italiane, esercitabili solo sino ai piedi della scalinata della basilica. RAPPORTI GIUDIZIARI Giurisdizione penale= la Santa sede può delegare all’autorità giudiziaria italiana il perseguimento dei delitti commessi in territorio vaticano con richiesta specifica o con delega permanente. I giudici italiani applicheranno la legge penale italiana. È inoltre previsto che la Santa sede consegni allo Stato italiano gli autori dei delitti commessi in Italia e ritenuti tali anche dalle leggi del Vaticano, che si siano rifugiati nel Vaticano. Le sentenze emanate dai tribunali vaticani possono essere applicate in Italia secondo le norme del diritto internazionale. Sono tuttavia veramente efficaci (in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti), anche agli effetti civili, le sentenze e provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari. NOTIFICAZIONE ATTI Gli atti penali in Vaticano nello Stato italiano sono notificati secondo la procedura ordinaria prevista per le notificazioni diplomatiche. Le notificazioni di atti civili e commerciali sono regolate da un apposita convenzione del 1932 in virtù della quale le notifiche nel territorio dello SCV vengono effettuate su richiesta dell’interessato alla procura della Repubblica competente, che a sua volta ne fa domanda al promotore di giustizia presso il tribunale di prime stanza del Vaticano, il quale provvede poi alla notifica dell’atto. Viceversa, per le notifiche in Italia L’interessato inoltra la domanda al promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza del Vaticano, che a sua volta ne fa domanda alla procura della Repubblica competente. Devono essere fatte nei confronti del cardinale segretario di Stato eventuali citazioni rivolte alla Santa sede o allo Stato, o relative al patrimonio privato del Sommo pontefice. RAPPORTI FISCALI Convenzione tra la Santa sede e il governo della Repubblica italiana in materia fiscale, 2015. Esenzione imposte per gli immobili della Santa Sede e procedure semplificate di adempimento per alcuni soggetti che svolgono attività finanziaria nello SCV ma sono fiscalmente residenti in Italia.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità ha manifestato un consolidato indirizzo restrittivo volto riferire la nozione in questione unicamente agli enti, ubicati in territorio italiano, che partecipano in modo strettamente direttamente funzionali all’organizzazione centrale del governo della comunità ecclesiale, con riferimento agli uffici e ai collegi che costituiscono la curia romana. In tal senso si è espressa nel 2017 la cassazione escludendo dal novero degli enti centrali gli istituti di educazione istruzione della Chiesa cattolica che operano sul territorio nazionale. La garanzia prevista dall’articolo 11 trattato deve essere intesa quale mero divieto per lo Stato italiano di esercitare, nei confronti degli enti centrali, funzioni pubbliche autoritative, tali da impedire od ostacolare l’esercizio delle funzioni di governo proprie degli enti medesimi. Tale garanzia non comporta l’immunità dalla giurisdizione italiana nel caso in cui gli enti centrali o i loro amministratori e funzionari compiano atti rilevanti nell’ordinamento italiano. In merito, la cassazione nel 2003 ha affermato che lo Stato italiano, pur riconoscendo l’assoluta sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica in ordine all’attività spirituale e di evangelizzazione, ha conservato la propria sovranità nell’ordine temporale, in particolare non subendo limiti all’esercizio della giurisdizione penale per fatti illeciti in cui eventi si verifichino in territorio italiano. RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI SANTA SEDE E ENTI CENTRALI ART 17 Tratt: le retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte dipendenti della Santa sede e degli enti centrali sono esenti da tributi. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) ha specifica competenza in materia di lavoro prestato dal personale alle dipendenze della Curia Romana ed ha la funzione di: favorire il miglioramento delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali dei dipendenti; promuovere la conciliazione o procedere alla decisione delle controversie in materia di lavoro tra amministrazione e dipendenti. La conciliazione di svolge davanti al Direttore dell’Ufficio e, in caso di esito negativo,sottoposta all’esame e alla decisione del Collegio di Conciliazione ed arbitrato. È riconosciuta la competenza della giurisdizione italiana sulle controversie di lavoro dei dipendenti della Santa sede, che svolgono le loro prestazioni del territorio italiano, solo quando le mansioni svolte possono essere definite comuni (o neutri), ossia quando la stessa attività potrebbe essere prestata in favore di un qualsiasi altro datore di lavoro. Al contrario, quando l’impiegato svolga mansioni istituzionali, ossia un’attività propria dell’organizzazione a cui appartiene, è esclusa la giurisdizione italiana. Per esempio, la suprema corte ha ritenuto sussistente la competenza giurisdizionale italiana in merito ad una controversia insorta tra un dipendente svolgente mansioni di tipografo ed una università pontificia.

CAPITOLO 7: I MINISTRI DI CULTO NEL DIRITTO ITALIANO

Italiano attribuisce rilievo a talune specifiche qualifiche confessionali, ossia il fatto che alcuni soggetti nell’ambito dell’organizzazione delle rispettive comunità ricoprono ruoli determinati. Tale riconoscimento si concreta nella tutela dello svolgimento delle funzioni connesse a dette qualifiche, nel conferimento di rilevanza civile agli atti compiuti dai soggetti titolari di esse e nel riconoscimento a questi di diritti e prerogative. In caso di cessazione delle funzioni, cessano di avere vigore quelle norme che attribuivano effetti giuridici a determinate funzioni. Ecclesiastico= chi nell’ordinamento canonico ha ricevuto l’ordine sacro (vescovi e presbiteri) Religioso= fedeli cattolici che professano i voti della obbedienza, castità e povertà Ministro di culto= tutti i soggetti che ricoprono un ruolo specifico all’interno delle conf religiose. MINISTRO DI CULTO È una qualifica civilistica onnicomprensiva, con cui ci si riferisce a tutti coloro che svolgono una potestà di magistero interno di una comunità religiosa. Spetta comunque al gruppo religioso individuare e nominare i soggetti cui affidare compiti specifici e pertanto vige il divieto di ingerenza statuale in tema di nomina dei ministi di culto. Tuttavia, lo Stato prima di riconoscere formalmente la qualifica di ministro di culto verifica che il soggetto designato dalla confessione religiosa eserciti effettivamente attività di natura magisteriale all’interno della comunità e che tali attività rientrino tra quelle identificabili come religiose. Riguardo la Chiesa cattolica, l’accordo del 1984 prevede che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici sia effettuata liberamente dall’autorità ecclesiastica. Per le confessioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese, queste ultime prevedono che la qualifica si acquisti con la nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza. Per le confessioni prive di intesa, la legge sui culti ammessi prevede la necessaria approvazione delle nomine dei ministri di culto da parte del governo. La giurisprudenza ha chiarito che

l’approvazione deve essere diretta alla verifica della personalità morale della persona che riveste la carica pastorale e deve rispondere ad un’esigenza di prudente accertamento dell’affidabilità, serietà e moralità del soggetto richiedente. Inoltre per l’approvazione è necessaria una consistenza minima di 500 fedeli in ambito locale o 5000 a livello nazionale, anche se l’Amministrazione può di volta in volta valutare l’approvazione anche in assenza di tale criterio. Si noti che l’attribuzione della qualifica formale di ministro di culto da parte dello Stato rileva unicamente per l’acquisizione di efficacia civile dell’attività esercitata. STATUS DEI MINISTRI DI CULTO

  1. Abolizione dell’obbligo della leva e trattamento particolare in caso di mobilitazione generale, con trattamenti differenti a seconda della confessione di appartenenza, per esempio: Per gli ecclesiastici non assegnati alla Conad anime, l’esercizio del ministero religioso tra le truppe o l’assegnazione ai servizi sanitari; per i ministri e braci la dispensa della chiamata alle armi si svolgono la funzione di rabbino capo; per i ministri dei culti ammessi, il diritto di essere esonerati dalla chiamata delle armi su attestazione del prefetto che dichiari che la loro opera indispensabile e insostituibile per l’assistenza religiosa.
  2. Speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno per soggiorni brevi. Concessione del “visto d’ingresso per motivi religiosi” a tutti i religiosi stranieri (coloro che abbiano ricevuto l’ordinazione sacerdotale o equivalente), se hanno documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o attività a motivo del soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza.
  3. art 352 c.c= riconosce ai ministri di culto aventi cura d’anime il diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela;
  4. art 609.1 c.c.= attribuisce al ministro di culto l’esercizio della funzione pubblica di ricevere il testamento, in presenza di due testimoni, quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie perché si trova in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa o per causa di pubblica calamità o di infortunio. TRATTAMENTO STIPENDIALE È riconosciuto in capo ai ministri di culto il diritto soggettivo di ricevere la remunerazione per l’attività svolta in favore della diocesi, diritto azionabile anche davanti alla giurisdizione dei giudici italiani. Le somme corrisposte ministri di culto sono equiparate al reddito da lavoro dipendente: gli enti competenti opereranno le ritenute fiscali. Le somme suddette sono impignorabili ex Art 545 c.p.c. in quanto corrisposte a titolo di stipendio o salario, o a titolo alimentare. Riguardo alla natura giuridica della remunerazione corrisposta ai ministri di culto sono state formulate varie tesi: alcuni ritengono si tratti di un diritto di credito, mentre altri ritengono sia un diritto di natura alimentare o assistenziale. La seconda tesi, maggioritaria, si fonda sul fatto che il lavoro svolto dei ministri di culto non possa essere equiparato a quello subordinato perché avente finalità di perfezionamento spirituale personale e sul fatto che l’equiparazione a reddito da lavoro dipendente sia prevista ai soli fini fiscali. PREVIDENZA MINISTRI DI CULTO La legge 903 del 1973 a istituito presso l’Inps, che lo amministra, il “fondo di previdenza per il clero secolare per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica“. È previsto l’obbligo di iscrizione al fondo per tutti i ministri di culto aventi cittadinanza italiana, fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità. Dal 1999 l’iscrizione è stata estesa ai sacerdoti e ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia il servizio di diocesi italiane o delle chiese o enti a cattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ministri di culto aventi cittadinanza italiana ma operanti all’estero. È riconosciuta la pensione di vecchiaia in favore di quanti abbiano raggiunto i 68 anni e l’età con un’anzianità contributiva di quarant’anni. Ove svolgano attività lavorative in ambito civilistico, sono assoggettati all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia e la pensione può essere cumulata a quella erogata dal fondo di previdenza per il clero, ridotta però di un terzo. È riconosciuta la pensione di invalidità a colui che, avendo maturato 5 anni di anzianità, è divenuto permanentemente in capaci di esercitare il proprio ministero a causa di una malattia o di un difetto fisico o mentale. È inoltre riconosciuta la pensione ai superstiti erogata a favore dei familiari dell’avente diritto che al momento del decesso possono far valere almeno cinque anni di contribuzione.