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Diritto ecclesiastico compendio nel diritto, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Diritto ecclesiastico sintesi compendio nel diritto

Tipologia: Sintesi del corso

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DIRITTO
ECCLESIASTICO
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DIRITTO

ECCLESIASTICO

CAPITOLO I

NOZIONI INTRODUTTIVE

1. DEFINIZIONE, CONTENUTO E FONDAMENTO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico è il settore dell'ordinamento giuridico dello Stato volto a disciplinare il fenomeno religioso in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere individuale, sia a carattere collettivo. Costituisce dunque il ramo delle scienze giuridiche che studia in modo sistematico e specialistico i principi e le regole che all'interno dell'ordinamento riconoscono specifica rilevanza e tutela al fattore religioso. Il fattore religioso risulta presente in ogni aspetto della vita sociale, anche inconsapevolmente. La religione ed in generale la religiosità degli individui:  rappresenta un aspetto della vita privata di molti;  interviene in vari modi, spesso incisivi, nella vita di relazione degli individui. L'ordinamento allora, seppure informato ai principi di laicità e di separazione degli ordini fra Stato e confessioni religiose:  riconosce la meritevolezza dell'interesse religioso, in quanto concorrente al pieno sviluppo della persona umana e al progresso spirituale della società;  detta norme atte a disciplinare al suo interno il fattore religioso nei suoi molteplici aspetti.

2. RAPPORTI E DIFFERENZE CON IL DIRITTO CANNICO E CON GLI ALTRI DIRITTI CONFESSIONALI Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico. Quest'ultimo infatti è costituito dal complesso di norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l'attività dei propri membri. Il diritto ecclesiastico non va altresì confuso con ogni altro diritto di provenienza confessionale (es. diritto ebraico, diritto islamico...), ossia con gli ordinamenti propri delle diverse denominazioni religiose presenti sul territorio nazionale. DA RICORDARE: Il diritto ecclesiastico è un settore del diritto interno dello Stato. Le relative norme sono prodotte dal legislatore nazionale, o in alcuni casi regionale, e talvolta congiuntamente alle confessioni religiose (legislazione di derivazione pattizia). Il diritto ecclesiastico non va confuso ne con il diritto canonico, ne con gli altri diritti confessionali.

che vanno dalla indifferenza alla neutralità, fino alla equidistanza nei confronti del fenomeno religioso. Tali qualificazioni corrispondono ad altrettanti sistemi e modelli di relazione fra religione e potere civile, i quali sono così delineati:  cesaropapismo: il potere temporale e quello spirituale sono concentrati nelle mani della medesima autorità. Tale sistema ha origine nella Roma arcaica e raggiunge il suo culmine in epoca imperiale dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale dell'impero. L'imperatore si impose come massima autorità, temporale e spirituale. Tale sistema è venuto meno in Occidente con la caduta dell'Impero Romano;  giurisdizionalismo: prevale la giurisdizione statale su quella ecclesiastica. La Chiesa è subordinata al potere civile che ha il diritto di ingerirsi negli affari interni ecclesiali;  teocrazia: prevede la subordinazione dell'autorità temporale a quella spirituale. Attualmente non è un sistema riscontrabile in Occidente, mentre regimi di matrice teocratica possono ancora riscontrarsi in alcuni paesi di religione islamica;  separatismo: sistema fondato sulla separazione, più o meno rigida, fra Stato e religioni. Il Italia l'idea separatista fu sostenuta in epoca risorgimentale da Cavour, con l'enunciazione della formula “Libera Chiesa, in libero Stato”;  coordinazione: i rapporti fra Stato e confessioni religiose vengono regolati da accordi fra e due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse e a risolvere eventuali interferenze fra campo temporale e campo spirituale. Per ciò che attiene la Chiesa Cattolica tali accordi prendono il nome di Concordati. Il sistema della coordinazione è quello previsto dalla nostra Costituzione. DA RICORDARE: Nel corso degli anni si sono succeduti (e alcune volte accavallati) differenti sistemi di relazione fra religioni e potere civile.

5. POLITICA LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA L'evoluzione storica dei rapporti fra Stato e organizzazione religiose, in primis la Chiesa Cattolica, è stata scandita dall'emanazione di diversi provvedimenti normativi succedutisi nel tempo. Si può ricostruire tale evoluzione attraverso la divisione in tre fasi:  dal 1848 al 1929: lo Statuto Albertino del 1848 conteneva una esplicita dichiarazione in senso confessionista. Esso proclamava la religione cattolica, apostolica e romana, come unica religione del Regno, qualificando gli altri culti come meramente tollerati.

Nei decenni successivi tuttavia il sistema confessionista venne ridimensionato. A seguito dell'annessione di Roma al regno d'Italia (1870) e della fine per debellatio dello Stato pontifico (e con essa del potere temporale della Chiesa), era sorto il il problema di definire la condizione giuridica della Santa Sede e del Sommo Pontefice, nonché delle relazioni fra Stato italiano e Chiesa Cattolica (c.d. questione romana). Per risolvere tale questione, nell'impossibilità di un'intesa fra le parti, venne emanata la Legge delle Guarentigie pontificie. Con tale provvedimento normativo a carattere unilaterale, lo Stato rinunciò a taluni poteri di controllo sulla Chiesa, concedendo al contempo alla persona del Sommo pontefice e alla Santa Sede, alcune prerogative di natura personale e reale. Al contempo lo Stato riaffermò la propria competenza all'esercizio dei poteri di controllo mantenuti, soprattutto quella a dettare unilateralmente le norme dirette a regolare le prerogative del Pontefice e della Santa Sede, nonché a disciplinare i rapporti fra le due entità. La Legge delle Guarentigie non venne mai accettata dalla Sede Apostolica e la lacerazione dei rapporti fra Regno d'Italia e Papato si attenuò solo nel 1913, attraverso il c.d. Patto Gentiloni, con il quale venne sancita un'alleanza.  Dal 1929 al 1945: con l'avvento al potere del regime fascista si verificò un graduale cambio di rotta nelle relazioni fra Stato e Chiesa. Il regime infatti comprendendo bene l'importanza dell'utilizzo della religione cattolica, dettò una serie di provvedimenti favorevoli alla stessa, gettando le basi per una definitiva sistemazione di natura concordata della questione romana. In un clima di concordia tra le parti, nel 1929, si addivenne ad una Conciliazione tra Santa Sede e Regno d'Italia, con la stipulazione nel Palazzo del Laterano in Roma, dei c.d. Patti Lateranensi. I Patti si componevano di tre distinti documenti: un Trattato, un Concordato e una Convenzione finanziaria. Il Trattato era volto a risolvere la c.d. questione romana. Attraverso il Trattato venne creato lo Stato della Città del Vaticano e vennero riconosciuta alla Santa Sede la sovranità e la giurisdizione esclusiva su detto territorio. Vennero altresì assicurate al Sommo Pontefice e alla Santa Sede una serie di garanzie di natura reale e di natura personale. Con il Concordato invece vennero regolate quelle materie di comune interesse, fra le quali quella matrimoniale con l'introduzione del matrimonio concordatario. Con la Convenzione finanziara infine, vennero regolati i rapporti finanziari fra Stato e Santa Sede, con il riconoscimento nei confronti di quest'ultima di un indennizzo per la perdita del dominio

sono cominciati a cogliere i primi segnali di rinnovamento culminati poi nella stagione delle riforme (metà anni '80) e che ha portato all'Accordo di Villa Madama di modificazione del Concordato tra Repubblica italiana e Santa Sede e stipulazione delle prime intese con confessioni diverse da quella cattolica.  l'Accordo di revisione concordataria del 1984: con l'Accordo di Villa Madama, viene profondamente rivisitata la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa. All'interno dell'Accordo si trovano i seguenti principi: riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa; libertà per la Chiesa di svolgimento della propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; libertà di reciproca comunicazione fra Santa Sede, Conferenza Episcopale Italiana, Conferenze Episcopali Regionali, Vescovi, clero e fedeli, nonché libertà di pubblicazione di atti e documenti relativi alla missione della Chiesa; libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro organizzazioni/associazioni; libertà di determinazione delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali e nomina dei titolari d'ufficio; riconoscimento esonero dal servizio militare per i chierici; riconoscimento del segreto professionale per gli ecclesiastici relativamente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero; attribuzione di garanzie e privilegi agli edifici aperti al culto; riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose; conferma del sistema del matrimonio concordatario, con il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico trascritto nei registri di stato civile, nonché delle sentenza ecclesiastiche di nullità matrimoniale; riconoscimento del diritto per la Chiesa di istituire scuole paritarie; garanzia da parte dello Stato all'insegnamento della religione cattolica nella scuole pubbliche fatta salva la possibilità per gli studenti di avvalersi o meno di tale insegnamento; libertà degli istituti di formazione ecclesiastica e riconoscimento dei titoli di studio in materie ecclesiastiche; riconoscimento dell'assistenza spirituale ai cattolici operanti nelle forze armate, nonché ai soggetti presenti nelle carceri e negli ospedali; collaborazione fra Stato e Santa Sede per la tutela del patrimonio storico e artistico dei beni culturali appartenenti alla Chiesa. Vi sono poi della norme di chiusura con le quali si afferma che:

 le norme dell'Accordo costituiscono modificazioni del Concordato del 1929 accettate da entrambe le parti;  le disposizioni del Concordato non riprodotte nel testo sono da considerarsi abrogate  la possibilità che in futuro possa sorgere l'esigenza di collaborazione fra Stato e Chiesa per la regolamentazione di nuove materie;  la possibilità del ricorso ad una Commissione paritetica per la ricerca di soluzioni amichevoli in caso di eventuali difficoltà di interpretazione o applicazione delle norme concordatarie.  Le intese con confessioni diverse da quella cattolica: dalla seconda metà degli anni '80 si è dato impulso anche alla legislazione concordata con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, attraverso la stipulazione delle intese ex art.8 Cost. dirette a regolare specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i loro rapporti con lo Stato Italiano alla luce delle libertà garantite dalla Costituzione.

A) LE NORME COSTITUZIONALI E I PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO

Al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico si pongono le norme costituzionali che espressamente disciplinano, o comunque attengono, il fenomeno religioso. Precisamente:  l'articolo 2 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si esplica la sua personalità;  l'articolo 3 Cost. che sancisce il principio di uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzioni anche in base alla religione professata;  l'articolo 7 Cost. che statuisce la reciproca indipendenza e sovranità fra Stato e Chiesa e rinvia ai Patti Lateranensi per la regolamentazione dei loro rapporti;  l'articolo 8 Cost. che sancisce il principio di libertà di tutte le confessioni religiose e delinea le modalità di regolamentazione fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica;  gli articoli 17 e 18 Cost. che garantiscono rispettivamente il diritto di riunione e quello di associazione;  l'articolo 19 Cost. che garantisce a tutti, cittadini e non, il diritto di libertà religiosa;  l'articolo 20 Cost. che statuisce il divieto di discriminazioni a carico degli enti religiosi;  l'articolo 21 che riconosce il diritto di libera manifestazione del pensiero;  l'articolo 33 Cost. che sancisce la libertà in materia di insegnamento, anche religioso;  l'articolo 117, comma 2, lett.c Cost. che dispone la legislazione esclusiva dello Stato in materia di rapporti fra Repubblica e confessioni religiose. In realtà anche in materia ecclesiastica al vertice della gerarchia delle fonti vanno più correttamente posti i c.d. principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Tali principi:  non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neanche da leggi di revisione costituzionale o da leggi costituzionali;  si pongono ad un livello gerarchicamente superiore a quello della stessa costituzione e delle altre leggi costituzionali;  fungono da parametro per il sindacato di costituzionalità. Negli anni la Corte Costituzionale ha individuato tre principi supremi che interessano il diritto ecclesiastico:  il principio della inderogabile tutela dell'ordine pubblico, per il quale nessuna atto o provvedimento straniero può avere efficacia se contrastante con le regole fondamentali dello Stato;

 il principio del diritto alla tutela giurisdizionale, ossia il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti secondo le regole dell'ordinamento italiano;  il principio di laicità dello Stato, che costituisce uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione. DA RICORDARE: In materia ecclesiastica al vertice della gerarchia delle fonti vanno posti i c.d. principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, individuati dalla Corte Costituzionale. Subito dopo si pongono le norme costituzionali che disciplinano espressamente il fenomeno religioso. B) LEGISLAZIONE ORDINARIA DELLO STATO Il diritto ecclesiastico annovera fra le sue fonti anche la legislazione comune. Vi sono infatti norme di rilievo ecclesiastico – diretto o indiretto – contenute:  nei codici vigenti;  in altri testi legislativi coinvolgenti più vasti interessi che incidono anche sulla materia ecclesiastica;  in leggi settoriali emanate per disciplinare espressamente la materia. Fra le norme contenute nei codici possiamo richiamare:  l'art.629 c.c. Disposizioni patrimoniali a favore dell'anima;  l'art.831 c.c. Disciplina dei beni ecclesiastici e degli edifici di culto;  gli artt.403-405 c.p. Disciplina dei delitti contro le confessioni religiose;  l'art.583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;  l'art.724 c.p. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Fra i testi legislativi di impronta generale che in vario modo riguardano interessi di natura religiosa possiamo invece richiamare a titolo di esempio:  la legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio;  il decreto legislativo di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS;  le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Infine fra le disposizioni normative unilaterali emanate per regolamentare specificamente la materia ecclesiastica, possiamo ricordare:  le disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei medesimi culti;

accordo fra Stato e Chiesa o fra Stato e altra confessione religiosa, possa essere soltanto approvato o respinto dal Parlamento. Non è infatti previsto che il Parlamento possa apportare degli emendamenti, e ciò per rispetto del principio della distinzione degli ordini dello Stato e della Chiesa. In ragione della piena soggettività di diritto internazionale – da sempre riconosciuta alla Santa Sede

  • gli accordi dello Stato con la Chiesa cattolica, sono equiparati ai trattati internazionali. Analoga garanzia non è invece riconosciuta alle intese stipulate con confessioni religiose diverse da quella cattolica, le quali non godono di siffatta prerogativa internazionalistica. A) LEGGI DI ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FRA STATO E CHIESA CATTOLICA Tra le fonti di derivazione pattizia, possiamo ricordare a titolo di esempio:  la legge di esecuzione delle norme contenute nei Patti Lateranensi, sottoscritti tra l'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929;  la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 1984, che ha apportato modifiche al Concordato lateranense del 1929;  la legge del 1985 che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina dettagliata in materia di enti e beni ecclesiastici, nonché di sostentamento del clero cattolico in servizio presso le diocesi. La natura giuridica di tali norme è quella di fonti atipiche. Esse infatti, pur avendo la forma di leggi ordinarie, presentano una capacità di resistenza all'abrogazione e alla modificazione, superiore a quella delle leggi ordinarie (c.d. leggi rinforzate). Per la loro abrogazione/modificazione occorre infatti:  il preventivo accordo con la Santa Sede;  in mancanza dell'accordo di cui sopra, il ricorso al procedimento di revisione costituzionale. B) LE LEGGI DI APPROVAZIONE DELLE INTESE TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA EX ART.8, CO.3 COST. Tra le fonti di derivazione concordata vanno poi ricordate le leggi emanate in attuazione delle intese con le confessioni diverse da quella cattolica. L'articolo 8, comma 3 della Costituzione sancisce il c.d. principio della bilateralità pattizia, in virtù del quale i rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica, devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Fra le confessioni religiose diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato possiamo ricordare a titolo di esempio:  la Tavola Valdese;

 l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;  le Assemblee di Dio in Italia;  L'Unione delle Comunità Ebraiche italiane;  la Chiesa Evangelica Luterana in Italia;  l'Unione Buddhista Italiana. Non è invece mai stata approvata l'intesa stipulata con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova (firmata nel 2007), ed è stata respinta dal Governo la richiesta di addivenire ad un'intesa avanzata dall'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, sulla base della considerazione che l'ateismo non può essere assimilato ad una confessione religiosa.

5. LA RILEVANZA DELLE NORME DI ORIGINE CONFESSIONALE Le norme confessionali (in particolare quelle del diritto canonico), possono divenire rilevanti per l'ordinamento statuale:  attraverso strumenti di rinvio formale, quando il diritto dello Stato anziché disciplinare direttamente una determinata materia ritiene preferibile attribuire efficacia civile alle norme di origine confessionale (es. riconoscimento civile del matrimonio canonico);  quando il verificarsi di determinati fatti d'ordine religioso o spirituale, eventualmente certificato dagli organi di una confessione religiosa, viene considerato per espressa volontà di soggetti privati, come condizione per l'efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico (es. matrimonio religioso per l'acquisto di un'eredità). Fuori dalla ipotesi segnalate le norme di origine confessionale non producono effetti nell'ordinamento statale. 6. LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE Tra le fonti del diritto ecclesiastico vanno annoverate anche quelle di diritto internazionale. Ai sensi dell'art.117, co.1 Cost. la potestà legislativa – anche in materia ecclesiastica – deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 7. LE NORME DELL'UNIONE EUROPEA Fonti specifiche del diritto ecclesiastico si rinvengono infine nell'ambito del diritto prodotto dall'Unione Europea, per quanto l'Unione non sia titolare di una competenza diretta in materia ecclesiastica. A tal proposito occorre distinguere fra:  fonti di natura convenzionale (es. Trattato di Lisbona, Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

CAPITOLO III

I SOGGETTI “RELIGIOSI”

1. PREMESSA

I soggetti religioso presi in considerazione dall'ordinamento giuridico statale sono:  le persone fisiche, in quanto professino o meno una religione;  gli enti, personificato o non, con un fine religioso o di culto;  le confessioni religiose.

2. LE PERSONE FISICHE Riguardo le persone fisiche la regola è quella dell'indifferenza rispetto alle scelte individuali in materia religiosa, nel senso che la posizione giuridica dei singoli all'interno dell'ordinamento dello stato non subisce alcuna modificazione in conseguenza degli atteggiamenti rispetto alle credenze religiose assunte/manifestate dai medesimi. L'operatività di tale regola non impedisce che lo Stato possa attribuire rilevanza giuridica:  all'appartenenza confessionale dei singoli, in via diretta (es. diritto al riposo festivo del sabato per gli ebrei), oppure in via indiretta (es. destinare quote del gettito fiscale alle confessioni religiose);  a determinate qualifiche confessionali, quai quelle di ecclesiastico, religioso, ministro di culto, sommo pontefice, vescovo, rabbino, pastore... Ciò che l'ordinamento richiede è che le scelte in questione, siano sempre assunte dai soggetti interessati, in assenza di forme di costrizione da parte di soggetti terzi. 3. GLI ENTI RELIGIOSI Anche per gli enti religiosi la regola è quella dell'indifferenza, ai fini dell'individuazione e dell'applicazione del regime giuridico, a prescindere dall'appartenenza o dal legame organico di tali enti con una determinata confessione religiosa. L'art.20 Cost. stabilisce infatti che il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di un'associazione o istituzione, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica o ogni altra attività. Ciò significa che il legislatore:  può prendere liberamente in considerazione il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di un ente per dettare apposite norme;  tali norme non devono tuttavia risultare più restrittive di quelle previste dal diritto statale per le altre associazioni o istituzioni di diritto comune (dicieto di discriminazine nei confronti degli enti ecclesiastici).

4. LE CONFESSIONI RELIGIOSE

A) INDETERMINATEZZA DEL CONCETTO DI CONFESSIONE RELIGIOSA

La Costituzione ha introdotto nel linguaggio normativo l'espressione “confessione religiosa”, senza tuttavia enunciarne gli elementi costitutivi. In altri termini, l'art.8 Cost., non dice cosa sia una confessione religiosa, ma si limita ad indicare alcuni parametri (statuto, organizzazione interna, rappresentanza) necessari, affinché un gruppo religioso possa intrattenere rapporti con lo Stato. In assenza di tale definizione normativa si pone il problema della identificazione dei caratteri distintivi delle confessioni religiose rispetto alle mere associazioni religiose e ai gruppi di carattere non religioso. GIURISPRUDENZA Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza nell'ordinamento di una definizione del concetto di religione non è casuale, ma è ispirata alla complessità e alla polivalenza della nozione di essa e alla conseguente necessità di non limitare con una definizione precostituita – e dunque restrittiva – l'ampia libertà religiosa assicurata. B) LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA NELLA DOTTRINA In mancanza di una definizione normativa, sono state la dottrina e la giurisprudenza a cercare di fornire una nozione di confessione religiosa, proponendo degli indici utili per la sua individuazione. In dottrina sono state formulate varie proposte, volte a privilegiare:  l'elemento quantitativo del gruppo: deve aversi un'adesione stabile e di un certo numero di aderenti;  il criterio sociologico: il gruppo deve avere una finalità religiosa secondo la pubblica opinione;  il criterio storico: il gruppo deve essere riconosciuto nella tradizione storica e legislativa italiana. La dottrina sostiene inoltre che sono confessioni religiose quelle comunità stabili, dotate o meno di organizzazione e normazione propria e di un originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini. Tale definizione:  si attaglia perfettamente alle religioni tradizionali (quelle monoteiste: cristianesimo, ebraismo, islam);  risulta di contro meno indicata per accogliere le nuove religioni, specialmente quelle credenza a bassa presenza del divino.

CAPITOLO IV

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

1. PREMESSA

La Costituzione contiene diverse norme che si occupano direttamente o indirettamente del fenomeno religioso. Tali norme dettano i principi fondamentali applicabili alla materia. Nello specifico la Carta costituzionale:  garantisce la libertà religiosa individuale, dei gruppi informali e delle confessioni religiose in maniera uguale per tutte;  riconosce l'originarietà e l'indipendenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose;  tutela la libertà e il trattamento paritario degli enti ecclesiastici e con fine di religione o di culto;  detta norme riguardanti le fonti del diritto idonee a disciplinare i rapporti fra Stato e confessioni religiose, prevedendo fra l'altro la possibilità per le stesse di stipulare delle intese;  riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti con le confessioni religiose. Dall'insieme di tali norme emerge il quadro:  di uno stato democratico, liberale e pluralista;  di uno stato che secondo la Corte Costituzionale può essere qualificato in termini di laicità.

2. IL PRINCIPIO PERSONALISTA Tale principio è espresso dall'art.2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Con tale disposizione il legislatore impegna la Repubblica a garantire la piena realizzazione della personalità umana attraverso la tutela dei valori e dei bisogni materiali e spirituali dell'individuo. L'articolo 2 Cost. mira a tutelare la persona sia nella sua dimensione individuale, sia in quanto membro di aggregazioni/organizzazioni collettive. Alle formazioni sociali (e fra di esse, a quelle con finalità di culto) vengono assicurati gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciuti al singolo individuo (principio pluralista). 3. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA Il principio di uguaglianza è sancito dall'art.3 Cost.

A) IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE (ART.3, COMMA 1 COST.)

Il comma 1 dispone che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In base a tale principio di uguaglianza formale è fatto divieto al potere legislativo di limitare giuridicamente il godimento di libertà e diritti dei cittadini, in virtù di discriminazioni basate su una serie di parametri, fra cui la religione. La norma in sostanza impone al legislatore:  di trattare in modo uguale situazioni strutturalmente uguali, ed in modo diverso situazioni strutturalmente diverse;  di evitare che le norme possano dispiegare un'efficacia differenziata a seconda del soggetto nei riguardi delle quali devono essere applicate. Eventuali trattamenti diversificati, potranno essere adottati solo sulla base del criterio di ragionevolezza. Con riguardo al fattore religioso la norma in esame, fa divieto di discriminazioni irrazionali, ossia di disposizioni normative che determinano irragionevoli preferenze, preclusioni, distinzioni tra individui, basate sulla religione. B) IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (ART.3, COMMA 2 COST.) Il comma 2 dell'art.3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza sostanziale attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Con specifico riferimento al fattore religioso:  il primo comma vieta le discriminazioni dettate da motivazioni di ordine religioso;  il secondo comma impone allo stato l'adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che potrebbero collocare un soggetto in posizione deteriore rispetto ad altri in ragione della sua appartenenza ad una determinata confessione religiosa. È opportuno ricordare che il principio di uguaglianza sebbene espressamente riferito ai cittadini, deve ritenersi operante anche nei riguardi degli stranieri allorquando si tratti di diritti fondamentali.

4. L'ART.7 - I RAPPORTI FRA STATO E CHIESA CATTOLICA L'art.7 Cost. stabilisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Tale disposizione è importante perché riconosce l'originarietà dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, il suo carattere di ordinamento primario (nato per forza propria), a prescindere dal