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contabilità e bilancio schema breve, Schemi e mappe concettuali di Contabilità Pubblica

Materiale utile per contabilità pubblica e concorsi pubblici (istruttore amministrativo e simili=

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
P A D O V A
FPC 2016 - CORSO DI FORMAZIONE PER
REVISORI CONTABILI
GESTIONE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE E FISCALE DEGLI ENTI
LOCALI
ASPETTI OPERATIVI
DOCENTE
Dr. RENZO PRAVISANO
PADOVA, 23 30 settembre, 7 ottobre 2016
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Scarica contabilità e bilancio schema breve e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Contabilità Pubblica solo su Docsity!

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E

DEGLI ESPERTI CONTABILI

P A D O V A

FPC 2016 - CORSO DI FORMAZIONE PER

REVISORI CONTABILI

GESTIONE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE E FISCALE DEGLI ENTI

LOCALI

ASPETTI OPERATIVI

DOCENTE

Dr. RENZO PRAVISANO

PADOVA, 23 – 30 settembre, 7 ottobre 2016

PRIMA GIORNATA

ANALISI DELLA CONTABILITA’ E BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

Sommario:

1. Caratteri generali

2. I principi contabili e la loro funzione nei bilanci degli enti pubblici locali

3. Esame comparato dei principi contabili generali per il sistema di bilancio degli

enti locali.

4. La programmazione nel sistema del bilancio degli enti locali

5. Il bilancio finanziario

6. I Fondi e gli accantonamenti

7. Il rendiconto della gestione:

A. Il conto del bilancio

B. Il conto economico

C. Stato patrimoniale

D. La relazione al rendiconto.

8. Le certificazioni di bilancio (di previsione e rendiconto di gestione)

9. Il bilancio consolidato

10. Altra documentazione.

Gli enti pubblici locali (es. regioni, province, comuni, consorzi di comuni, città metropolitane, ecc.)

debbono redigere un sistema contabile determinato dalla legge. A titolo esemplificativo si evidenziano

di seguito le norme regolanti la contabilità e l’organizzazione degli enti pubblici locali:

NORMATIVA DESCRIZIONE

Costituzione, art. 114 e segg.

L. n. 439 del 30.12.

DPR. n. 194 del 31.01.1996 (Modelli modificati con D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e n. 126 del

D.P.R. n. 326 del 03.08.

L. n. 267 del 18.08.2000 (aggiornata)

D. Lgs. n. 170 del 12.04.

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali costituisce un

cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica.

1. Caratteri generali.

Il bilancio degli enti pubblici territoriali è regolamentato nella parte seconda del

TUOEL, di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che è composto dai seguenti Titoli:

- Titolo primo: disposizioni generali, - Titolo secondo: Programmazione e bilanci, - Titolo terzo: Gestione del bilancio, - Titolo quarto: Investimenti, - Titolo quinto: Tesoreria, - Titolo sesto: Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, - Titolo settimo: Revisione economico-finanziaria, - Titolo ottavo, Enti locali deficitari o dissestati.

L’armonizzazione dei sistemi contabili con i nuovi schemi di bilancio è stata

introdotta con i D. Lgs. n° 118 del 23.06.2011 e n° 126 del 10.08.2014.

Gli enti pubblici locali per la redazione del sistema di bilancio debbono tenere

presenti i seguenti due momenti:

a) predisposizione ed approvazione delle procedure operative per la redazione dei

bilanci,

b) instaurazione dei controlli sulla documentazione contabile e sui bilanci.

Per quanto concerne le procedure di cui alla precedente lettera a), tali enti debbono

osservare le seguenti tre funzioni:

1) programmazione della gestione,

2) redazione dei bilanci di previsione,

3) rendicontazione della gestione amministrativa.

I controlli da effettuare sui documenti e sui bilanci sono di due tipi:

1) controlli interni, che debbono venire eseguiti dai Funzionari addetti, dagli

Organi deliberativi e dal Collegio dei revisori,

2) controlli esterni che vengono eseguiti dai destinatari dell’attività

amministrativa dell’ente e dalla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti di

gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, con l’adozione di:

a) contabilità finanziaria , con natura autorizzatoria e permette la

rendicontazione della gestione finanziaria;

b) contabilità economico-patriomoniale ai fini conoscitivi, per la

rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per

la rendicontazione economico-patrimoniale che deve essere redatta con

riferimento al principio della competenza economica. I comuni con

popolazione inferiore e 5.000 abitanti non hanno l’obbligo alla tenuta di

detta contabilità fino all’esercizio 2017.

Al fine di procedere ad un controllo dei bilanci è indispensabile risultare a

conoscenza dei principi contabili, del piano (o sistema) contabile generale, e delle

procedure applicative.

A garanzia della rilevazione unitaria dei fatti di gestione gli enti locali debbono

redigere un Piano integrato dei conti , articolato in:

**- Piano finanziario,

  • Piano economico e patrimoniale,**

con apposite codifiche (art. 157 TUOEL).

Sono previste delle semplificazioni per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.

2. I principi contabili e la loro funzione nei bilanci degli enti pubblici locali.

In linea generale i principi contabili sono costituiti da disposizioni tecniche e di

integrazione delle norme che regolamentano i bilanci degli enti pubblici locali. Essi si

definiscono nelle seguenti due categorie:

a) principi contabili generali (o postulati contabili) (art. 151 TROEL),

b) principi contabili applicati.

I principi contabili costituiscono le regole di carattere generale cui deve informarsi

l’intero sistema di bilancio. I principi contabili applicati, invece, hanno la funzione di:

- specificare i singoli istituti costituenti il bilancio definiti dall’ordinamento

giuridico,

- identificare i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni contenute nei

principi contabili generali.

Il sistema di bilancio degli enti pubblici locali è costituito da una serie di atti e

documenti riferibili alle procedure di: programmazione, gestione, rendicontazione,

revisione economico-finanziaria, controllo interno.

Va fatto presente che il regolamento di contabilità (art. 152 TUOEL) , che ciascun

ente pubblico locale deve risultare in possesso, evidenzia in forma coerente il

rapporto fra le finalità dei documenti emessi con le finalità del sistema di bilancio.

Gli enti locali sono tenuto a rispettare durante la gestione e in sede di variazioni di

bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri del bilancio per la copertura delle

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti., compresi gli equilibri di

cassa e di competenza. In base al regolamento di contabilità l’organo consigliare,

almeno una volta all’anno provvede a deliberare la permanenza degli equilibri

generali di bilancio. In caso di accertamento negativo deve adottare i relativi

provvedimenti (art. 193 TUOEL). La delibera va allegata al rendiconto di esercizio.

3. Esame comparato dei principi contabili generali per il sistema di bilancio

degli enti locali.

L’art. 162, comma 1, TUOEL, evidenzia in forma esplicita i principi contabili

generali, nella stesura contenuta nell’Allegato1 al D. Lgs. n° 118 del 23.06.2011. Essi

sono i seguenti:

PRINCIPI GIURIDICI
DI BILANCIO
DESCRIZIONE

ANNUALITÀ I documenti del sistema di bilancio, di previsione e di rendicontazione, sono predisposti a cadenza annuale con riferimento a periodi di gestione coincidenti con l’ anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate con una programmazione di medio periodo di almeno tre ann i. UNITÀ (O UNIVER- SALITÀ) L’ente pubblico locale è un’entità giuridica unica ed unitaria con la conseguenza che deve risultare unico ed unitario sia il bilancio di previsione , sia il rendiconto e bilancio di esercizio. Va fatto presente che è il complesso delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese relative alla gestione. Le entrate in conto capitale debbono essere destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in modo da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate specifiche spese, salvo come eccezione in base alla normativa regolante le entrate vincolate. Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, con i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali , con il fine di rappresentare in forma veritiera e corretta tutta l’attività amministrativa, compresi i relativi andamenti, nell’ottica degli equilibri economico-finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio che non transitano nel bilancio. Le eventuali contabilità separate , ammesse dalla normativa, debbono venire ricondotte al sistema di bilancio entro i termini dell’esercizio. INTEGRITÀ Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate debbono venire annotate al lordo delle spese sostenute per la riscossione e spese ad esse connesse. Allo stesso modo le spese devono risultare iscritte al lordo delle correlate entrate , senza alcuna compensazione di partite. Il principio deve essere applicato a tutti i valori del sistema di bilancio, compresi i valori economici ed a quelli patrimoniali che rilevano nel conto economico e nel conto del patrimonio. VERIDICITÀ, ATTEN- DIBILITÀ, CORRET- TEZZA E COMPREN- SIBILITÀ È un insieme di principi di bilancio. Il principio della veridicità si basa sul principio internazionale del true fair view con cui i dati contabili di bilancio debbono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Questo principio deve venire applicato ai documenti di rendicontazione e di gestione ed a quelli di previsione (con rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici (eventuali) generati dalle operazioni future). Vanno evitate sia le sottovalutazion i che le sopravalutazioni dei singoli valori contabili , i quali invece debbono essere esposti secondo una rigorosa analisi di controllo. Va fatto presente che una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede l’enunciazione nei documenti anche degli altri postulati (attendibilità, correttezza e

comprensibilità), in quanto lo stesso ne costituisce un obiettivo. Va precisato che le previsioni e le valutazioni aventi contenuto economico-finanziario e patrimoniale debbono essere sostenute da:

- accurate analisi di tipo storico e programmatico (o da altri parametri oggettivi) nonché - fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse con lo scopo di rendere attendibili i relativi documenti ( principio dell’attendibilità). Esso è applicabile a tutti i documenti contabili (di programmazione e previsione e di rendicontazione e bilancio di esercizio), per cui è necessario un processo di valutazione, nonché a tutti i documenti descrittivi ed accompagnatori.. Va fatto presente che un’informazione contabile può definirsi attendibile solo se risulta scevra sa errori e da ritorsioni rilevanti e se gli utilizzatori di detti documenti possono farne affidamento. Infatti l’oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, consente di effettuare razionali e significative comparazioni sia nel tempo che nello spazio fornendo la realtà della gestione con un elevato grado di approssimazione. Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, quelli di gestione e controllo, nonché quelli di rendicontazione deve risultare presente negli stessi ( principio della correttezza ) Esso si estende ai principi contabili ed applicati cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio il quale deve risultare sempre improntato al buon andamento dei sistemi contabili degli enti pubblici. Tale principio deve essere applicato anche alle comunicazioni ed ai dati oggetto di monitoraggio. Il sistema di bilancio deve risultare comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali ( principio della chiarezza o comprensibilità ). Per consentire una rappresentazione chiara dell’attività svolta le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall’ordinamento contabile e finanziario. In altri termini l’articolazione del sistema di bilancio deve risultare tale da facilitare sia la comprensione sia la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione ivi contenute. Tale sistema deve essere corredato da un’informativa supplementare che faciliti la comprensione e l’intelleggibilità dei documenti. E’ pertanto necessaria una corretta classificazione dei documenti contabili al fine di garantire un completo monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici. Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è rappresentata dalla comprensibilità dei relativi dati ( principio della comprensibilità ), che si persegue attraverso la capacità che gli stessi siano prontamente comprensibili, in modo da garantire la loro sinteticità di esposizione ed allo stesso tempo l’analiticità delle conoscenze. Va fatto presente che i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità (compresi i principi ad essa collegati) non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile. SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA Un’informazione è utile solo se risulta significativa ( principio della significatività ) ai fini informativi connessi al processo decisionale degli utilizzatori. Va fatto presente che un’informazione è significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, o di confermare o correggere le valutazioni da loro fatte in precedenza. Va fatto presente che il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica sempre la predisposizione di stime e previsioni, per cui la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce esclusivamente alla loro esattezza aritmetic a, ma implica anche la ragionevolezza con la valutazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella redazione del: bilancio di previsione rendiconto, bilancio di esercizio. Errori, semplificazioni ed arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili, ma non devono risultare di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul significato dei dati. La valutazione deve essere fatta in fini degli equilibri finanziari ed economici del sistema di bilancio. Un’informazione è rilevante ( principio della rilevanza ) quando la sua omissione od errata presentazione può influenzare le decisioni degli organi preposti in merito al sistema del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa dei valori oggetto di analisi, valutati comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, nonché dall’errore valutato in considerazione alle circostanze di omissione o di errata rappresentazione. FLESSIBILITA Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non devono venire interpretati come immodificabili (in quanto di avrebbe una rigidità nella gestione che può dimostrarsi

comparabili, omogenee e corrette negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. La coerenza esterna rileva la connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell’amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico, con riferimento anche ai principi di coordinamento della finanza pubblica. CONTINUITÀ E COSTANZA In linea generale la valutazione dei valori contabili di bilancio deve venire eseguita con riferimento alla prospettiva della continuazione delle attività istituzionali ( principio della continuità ). Esso di basa sulla considerazione che ogni sistema aziendale, pubblico o privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di risultare idoneo a perdurare nel tempo. Da ciò deriva che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono risultare fondate su criteri tecnici e di stima idonei a produrre validità nel tempo , in assenza di evidenti cambiamenti nelle condizioni gestionali. Esso espleta anche al fine di garantire che gli equilibri economico-finanziari vengano salvaguardati e perdurino nel tempo. I dati contabili rilevati e rappresentati debbono venire riportati con correttezza in tutte le situazioni contabili di chiusura ed apertura dei conti ed in tutti i documenti contabili. La costanza nell’applicazione dei principi contabili di valutazione ( principio della costanza ) rappresenta uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio di esercizio. Entrambi i principi costituiscono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione, della rendicontazione, nonché delle sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. Va precisato che l’eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un’eccezione nel tempo che deve essere in ogni caso descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. I principi in esame rispondono alla logica unitaria di rappresentazione del sistema di bilancio, attraverso: i singoli valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di: programmazione, gestione e risultanze finali di esercizio. COMPARABILITÀ E VERIFICABILITÀ Le informazioni del sistema di bilancio, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, debbono risultare redatte al fine di poterle comparare nel tempo per poter identificarne gli andamenti tendenziali. I relativi dati ddebbono poi essere comparabili con quelli di enti pubblici diversi appartenenti allo stesso settore, al fine di poter valutare: le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Va garantita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, con le relative modificazioni ( principio della comparabilità ). Il costante e continuo rispetto dei principi contabili costituisce una condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio per tutti coloro che sono interessati alla loro conoscenza. Va precisato che sotto l’aspetto qualitativo della comparabilità tutti i soggetti interessati debbono risultare informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che costituiscono il sistema di bilancio, compresi gli eventuali cambiamenti. Va fatto presente che non risulta appropriato che un ente pubblico locale continui a contabilizzare nello stesso modo nel tempo un’operazione o un evento, qualora il criterio adottato non risulta conforme al disposto normativo ed ai principi contabili. La corretta applicazione del principio della comparabilità dei bilanci nei periodi diversi è attuata solo in presenza di:

- forma di presentazione risulta costante (es. il modo di esposizione delle voci è uguale o comparabile); - criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti, con l’intesa che l’eventuale cambiamento di tali criteri deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura (l’eventuale effetto di cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato); - evidenziazione chiara dei mutamenti strutturali nell’organizzazione e degli eventi di natura straordinaria. L’informazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché tutte le altre fornite dal sistema di bilancio debbono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo posto in essere. A tal fine deve essere conservata la necessario

documentazione probatoria ( principio della verificabilità ). Va fatto presente che la verificabilità delle informazioni non si limita solo alla gestione ed alla rendicontazione, ma deve essere estesa anche al processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione con i relativi obiettivi. NEUTRALITÀ E IMPARZIALITÀ Per la redazione dei documenti contabili debbono venire applicati i principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari (senza cioè servire o favorire, anche in forma indiretta, gli interessi o le esigenze di particolari soggetti o gruppi). Il principio della neutralità e imparzialità deve risultare presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio (sia di programmazione e previsione, sia di gestione e rendicontazione ), con specifico riferimento agli elementi soggettivi di stima (i quali debbono essere posti con riferimento ai principi dell’imparzialità, ragionevolezza, verificabilità). Va precisato che: il discernimento, l’oculatezza ed il giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui i documenti contabili debbono informarsi e richiedono agli addetti ai lavori i seguenti due requisiti essenziali: la competenza e la correttezza tecnica. Il principio dell’imparzialità contabile deve essere inteso come l’applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio. Esso richiede l’impiego del discernimento, dell’oculatezza, del giudizio per l’esame degli elementi soggettivi. PUBBLICITÀ Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa molto importante nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili (di previsione e di rendicontazione). E’ pertanto compito degli enti pubblici locali rendere effettiva tale funzione ( principio della pubblicità ) con la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio di esercizio, con i relativi allegati, mediante integrazione anche delle pubblicazioni obbligatorie. Il rispetto di questo principio presuppone l’esercizio di un ruolo attivo dell’ente pubblico locale all’interno della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione a:

- scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali, - risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione, al fine della fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. EQUILIBRIO DI BILANCIO Le norme di contabilità pubblica hanno come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio , inteso come pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Va fatto presente che il principio di pareggio finanziario non è sufficiente per il soddisfacimento del (principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio). La sua corretta applicazione comporta l’esistenza degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali , sia in sede di previsione sia durante la gestione nelle operazioni di esercizio e nei suoi risultati complessivi, che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Gli equilibri stabiliti in bilancio debbono essere poi rispettati nella fase di previsione ed in quella di rendicontazione (per il controllo interno). Esso riguarda tutti i flussi finanziari generati dalla produzione diretta ed indiretta (cioè generata dalle altre forme di gestione di servizi). Esso risulta pertanto più ampio del principio del pareggio finanziario di competenza del bilancio di previsione autorizzatorio. Va precisato che la realizzazione dell’ equilibrio economico, sia nei documenti contabili di programmazione e previsione (budget e preventivo economico) sia nei documenti contabili di rendicontazione (conto economico di fine esercizio) costituisce una garanzia di perseguimento delle finalità istituzionali ed innovative in un mercato dinamico. L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta l’esistenza di una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Esso deve pertanto venire inteso come una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale da realizzare da parte dell’ente pubblico locale nel suo continuo operare. COMPETENZA FINANZIARIA Costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive ( accertamenti e impegni ). Esso è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio con la contabilità finanziaria, con l’attuazione del contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario. Le previsioni finanziarie costituiscono un limite agli impegni ed ai pagamenti, con la sola eccezione delle partite di giro/servizi per conto terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria si estende alle entrate,

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di ‘parte corrente in termini di competenza registrati begli ultimi tre esercizi rendicontati purché sempre positivi. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, entro il limite di dieci esercizi decorrenti dall’esercizio in corso, la copertura può essere costituita per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati determinati al netto di: utilizzo dell’avanzo di amministrazione,fondo di cassa, entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti, e la media dei saldi di parte corrente; c) 50% delle previsioni riguardanti l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove e maggiori aliquote fiscali o dalla maggiorazione di oneri accessori e sanzioni, formalmente deliberate e stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati al netto di FCDE; d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti negli ultimi tre esercizi rendicontati. In presenza di disavanzo di amministrazione :

- negli ultimi due esercizi rendicontati, - nell’ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell’esercizio precedente non rendicontato, - presunto negli ultimi due non rendicontati, non è possibile destinare a copertura degli investimenti il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, evidenziato in precedenza, salvo che il disavanzo non risulti costituito esclusivamente da: - maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, - disavanzo tecnico, - debito autorizzato e non contratto dalle regioni. In sede di emissione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni del bilancio di previsione relative a: - verifica del conseguimento del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente dell’esercizio in corso, in termini di competenza finanziaria, - eventuale disavanzo rilevato nell’ultimo esercizio in sede di rendiconto, - esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate riguardanti il gettito derivante da nuove e maggiori aliquote fiscali, dalla maggiorazione di oneri accessori e sanzioni, e della riduzione permanente di spesa, dalle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. In sede di emissione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e quello di assestamento generale di bilancio, deve essere dato atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e quella di cassa, per tutte le annualità del bilancio. Per quanto concerne le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, vanno registrate ed imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata. Gli incassi ed i pagamenti debbono risultare imputati nello stesso esercizio di effettuazione effettiva. Gli incassi ed i pagamenti risultanti da mandati versati all’entrata del bilancio di amministrazione a seguito di regolazioni contabili, sono imputati all’esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa. Va ricercata la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici , in quanto deve essere garantita una rappresentazione veritiera la quale non può prescindere dall’esame di entrambi gli aspetti. COMPETENZA ECONOMICA Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative svolte durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “ utilità economiche” cedute e/o acquistate anche se non sono direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. In base a detto principio l’effetto delle operazioni deve venire rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio a cui tali operazioni si riferiscono e non a quello, se diverso, in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio implica un procedimento contabile di: identificazione, misurazione, correlazione tra: - le entrate e le uscite dei documenti finanziari, e

- i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico di esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative cui il rendiconto si riferisce. Da ciò deriva che il principio in esame è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio, con particolare riferimento a: budget economico e/o preventivo economico, conto economico, conto del patrimonio nel rendiconto di gestione. I documenti di programmazione e di previsione esprimono, invece, la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva. Va precisato che il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi. L’analisi economica dei fatti amministrativi richiede una distinzione dei fatti gestionali in due categorie: a) fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (o a domanda individuale: acquisizione, trasformazione, vendita), per cui la competenza economica è determinata dal Principio contabile n. 11 (OIC), b) fatti gestionali finalizzati ad attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), per cui deve essere fatto riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e dei servizi offerti, che danno luogo a oneri e proventi. Per i fatti di cui alla lettera b) la competenza economica e la conseguente imputazione deve avvenire nell’esercizio in cui si manifestano le seguenti due condizioni: - il processo produttivo o distributivo dei beni e servizi è stato completato, - l’erogazione è già avvenuta, con il passaggio sostanziale (e non solo formale) del titolo di proprietà dei beni o i servizi risultano essere stati resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali, i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria e non, vengono imputati nell’esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria se le stesse risultano impiegate per la copertura di costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata (correnti o in conto capitale) che debbono venire contabilizzati in ragione del costo o onere di competenza economica alla cui copertura sono destinati. I componenti economici negativi debbono venire correlati con i ricavi di esercizio e con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Esso è un corollario fondamentale del principio in esame in quanto esprime la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri (certi o presunti). Tale correlazione si realizza: - per associazione di causa ed effetto (analitica e diretta o sulla base di assunzioni di flusso dei costi) tra costi ed erogazione o cessione dei prodotto e del servizio realizzato; - per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una diretta associazione (es. ammortamento beni), - per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio: a) perché associati a funzioni istituzionali, b) perché associati al tempo, c) perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo. In particolare tale situazione si realizza quando: - i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità nell’esercizio stesso, oppure non sia identificabile o valutabile la loro futura utilità, - viene meno o non sia identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti, - l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza. I componenti economici positivi debbono venire correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell’esercizio. Tale situazione costituisce un corollario fondamentale del principio in esame.

Rntro il 31 luglio di ciascun anno la Giunte deve presentare al Consiglio il

Documento unico di programmazione. Entro il 15 novembre di ogni anno con lo

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al

consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è lo strumento di guida tra lì’organo esecutivo

ed i responsabili dei vari servizi in cui sono definiti gli obiettivi di gestione con la

valutazione ed assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi.

Esso:

- è redatto per competenza, - si fonda su previsioni di natura economico-patrimoniale, - ha natura previsionale e finanziaria, - ha contenuto programmatico e contabile, - può contenere anche dati di natura extracontabile, - ha carattere autorizzatorio, con la definizione delle linee guida nell’attività di

gestione e costituisce un limite agli impegni di spesa assunti.

Esso è obbligatorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre è

facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Viene approvato

dalla Giunta entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.

Ai fini della gestione nel Piano esecutivo di gestione i programmi (relativi alle

previsioni di spesa) sono ripartiti in: titoli, capitoli ed eventualmente in articoli. E’

compito della giunta proporre l’articolazione dei programmi in macroaggregati.

5. Il bilancio di previsione finanziario ( art. 10 D. Lgs. n- 118 del 23.06.2011)

Esso ha contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali non è

possibile assumere impegni che eccedano gli importi autorizzati. Ciò rappresenta una

garanzia del rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio. Esso è almeno triennale

e va aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione annuale (art. n. 162

TUOEL).

Per la sua redazione si deve fare riferimento alla competenza finanziaria con

l’intesa che la valutazione dei costi e dei correlati proventi produca delle

informazioni utili alla competenza economica. Infatti l’aspetto economico della

gestione è un componente fondamentale degli obiettivi assegnati al sistema

informativo obbligatorio per gli enti pubblici locali. Esso deve fornire informazioni

anche in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria con la sua evoluzione nel

tempo e sugli andamenti economici programmati dell’ente, al fine di poter garantire

l’effettivo equilibrio economico durevole nel tempo.

Esso è deliberato in pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, ed è

comprensivo di:

- utilizzo dell’avanzo di amministrazione, - recupero del disavanzo di amministrazione,

con la garanzia di un fondo di cassa non negativo.

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese (salvo eccezioni di

legge).

Esso è composto da due parti: entrata e spesa e viene redatto su apposito stampato.

Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio,

in coerenza con i documenti di programmazione, con esclusione di qualsiasi

quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. Esso comprende

le previsioni:

- di competenza e di cassa nel primo esercizio, - di competenza per gli esercizi successivi.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione

annuale.

Per effetto di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio la

giunta (nelle more della necessaria variazione di bilancio e per garantire i relativi

equilibri) può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di

previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo, per cui non

possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Le previsioni in entrata sono classificate in:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate, - tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna

fonte di provenienza.

Gli impegni (o previsioni) di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti

di competenza del bilancio di previsione, con conseguente imputazione agli esercizi

in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Esse sono classificate in:

- missioni, rappresentanti le funzioni e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti

locali con l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali;

- programmi, costituiti da aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli

obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Essi sono convertiti in Titoli e

raccordati in Gruppi.

In linea generale un’entrata tributaria è accertabile solo dopo che:

- sia stato formato il ruolo, - venga acquisita la denuncia, - è stato ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, - sia stato comunicato il gettito dal soggetto legalmente competente, - è divenuto definitivo l’atto di accertamento o di liquidazione emesso

dall’ufficio competente.

Un’ entrata da trasferimenti è accertabile con riferimento ad una norma di legge o

di un atto amministrativo emanato da un ente pubblico, in base ad un’idonea

documentazione probatoria.

Un’ entrata extratributaria è accertabile sulla base delle riscossioni avvenute e degli

ordinativi di incasso emessi, delle fatture e dei relativi titoli fiscali sostitutivi emessi,

dei contratti in essere, delle liste di carico formate, di atti autorizzativi, concessivo o

accertativi emessi dall’ente locale.

I proventi di carattere straordinario o eccezionale , anche derivanti da locazioni,

concessioni ed autorizzazioni devono venire finalizzati a spese di investimento

ovvero a spese correnti di carattere straordinario.

Per le entrate da servizi conto terzi , la misura dell’accertamento deve garantire

l’equivalenza con l’impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi.

Esse si riferiscono a:

- ritenute erariali (es. acconto IRPEF su stipendi dipendenti o compensi

professionali, IVA sugli acquisti) con il loro riversamento nella Tesoreria

dello Stato,

- ritenute previdenziali effettuate al personale, ritenute sindacali e le

cessioni di stipendio, con il loro riversamento ai soggetti creditori,

- depositi cauzionali, a favore o a debito dell’ente pubblico, - rimborso dei fondi economali anticipati dall’economo (se esistenti), - depositi e loro restituzione per spese contrattuali, - entrate e spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Va fatto presente che ad ogni accertamento di entrata deve essere rilevato

automaticamente un impegno di spesa dello stesso ammontare.

Un’eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi relativi alle entrate per

conto terzi deve corrispondere una correlata diminuzione o cancellazione di residui

passivi delle uscite per conto terzi.

La riscossione delle entrate deve avvenire in base alle modalità indicate nel

regolamento di contabilità. Per la sua attuazione pratica debbono venire rispettati i

seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante, - certezza della data del versa,mento e della causale, - registrazione cronologica dei versamenti e immodificabilità delle

registrazioni stesse,

- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle

giacenze con le scritture contabili,

- obbligo del versa,mento degli incassi in tesoreria entro i termini definiti

dal regolamento di contabilità (non superiori a 15 giorni lavorativi),

- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti, - tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici

anche in riferimento all’identificazione degli operatori responsabili.

B. L’attivazione del procedimento di spesa ha natura autorizzatoria ed inizia con

l’atto di assunzione della spesa. Va tenuto presente che le spese debbono trovare

una preventiva copertura finanziaria, comprese quelle economali. I lavori e le

forniture valutati di somma urgenza, anche se disposti ssenza la preventiva

determina di impegno, sono soggetti ad un atto di sanatoria entro il massimo di

trenta giorni.

Gli elementi costitutivi dell’atto di impegno di spesa , sono i seguenti:

- evidenza della somma da pagare, - l’indicazione del soggetto creditore, - la motivazione del debito derivante dalla spesa, - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Esso si perfeziona con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria.

Nel caso di contratti di fornitura di beni e servizi o di contratti di appalto di lavori

pubblici l’impegno di spesa si intende assunto per l’intero ammontare

dell’obbligazione pecuniaria perfezionata contrattualmente e le somme non ancora

pagate al termine dell’esercizio confluiscono tra i residui passivi della gestione di

competenza anche qualora la prestazione contrattuale non sia ancora stata eseguita in

tutto o in parte.

In presenza di prenotazione di impegno non seguita nell’esercizio dal bando di gara,

essa decade e la somma costituisce economia. Se al termine dell’esercizio la gara non

si sia conclusa la prenotazione si tramuta in impegno.