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Contratti Telematici: Aspetti Legali e Normativi - Prof. Memmo, Appunti di Diritto Civile

elencazione dei tipi e del contenuto dei contratti telematici

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 09/11/2019

campioni2013
campioni2013 🇮🇹

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CONTRATTI TELEMATICI
Si definiscono come contratti telematici quei contratti che sono conclusi con modalità telematiche in sede di
manifestazione del consenso, quindi con utilizzo di modalità elettroniche o via Internet. Non sono da
confondere con i classici contratti in cui invece la trattativa è stata effettuata per mail o altro modalità
telematiche.
Le direttive citate ne sanciscono la autonomia dalle discipline generali sui contratti e ne sanciscono la
indubitabile ammissibilità.
Consumatore: è la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un
contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee alla sua attività.
Il consumatore viene a delinearsi come contraente debole, per la sua posizione, soprattutto nei contratti
telematici, di non professionalità nell’ambito in cui opera la conclusione del contratto.
(sono considerati alla stregua di questa debolezza il turista, il risparmiatore-investitore, acquirente di un
diritto reale su un immobile di multiproprietà)
Professionista: è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che sia, che conclude il contratto con il
consumatore nel quadro della sua specifica attività.
Produttore: è il fabbricante del prodotto, il quale sullo stesso abbia posto il suo nome, il suo marchio o altro
segno distintivo.
il prodotto ogni bene mobile o immobile destinato al consumatore o altrimenti suscettibile di qualsiasi
utilizzo, fornito sia a titolo oneroso che gratuito, che sia usato, nuovo o ricondizionato.
Fonti della materia sono di derivazione europea:
- direttiva 31/2000 CE per commercio elettronico
- direttiva 7/97 CE per i contratti con consumatori
Ambiti di applicazione della materia:
NON si applicano le regole sul commercio elettronico:
- contratti che trasferiscono proprietà o altro diritto reale su beni immobili salvo la locazione
- contratti che necessitino di atto pubblico o della presenza di pubblico ufficiale
- contratti di fideiussione e garanzia
- contratti sulle controversie familiari
Si applicano:
- contratti fra imprenditori (B2B business to business)
- contratti fra imprenditori e consumatori (B2C)
In Italia l’attuazione ha incontrato diverse problematiche perché il legislatore non era intenzionato a
riconoscerne la autonomia, pur lasciandone invariato l’ambito di applicazione.
La conclusione del contratto telematico: il prestatore deve accusare la ricevuta dell’avvenuto ordine al
destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali applicabili al contratto, le info relative al bene
o al servizio offerto, i dettagli sul prezzo e sulle modalità di pagamento, sui possibili costi di spedizione e
tributari.
La ricevuta è atto recettizio, quindi il contratto si presume concluso nel momento in cui il destinatario possa
avere accesso alla mail per potere visionare la ricevuta.
Essa deve essere comunicata per via telematica ed essere tempestiva.
(assimilazione ai contratti generali che si concludono alla conoscenza da parte del proponente della
accettazione dell’altra parte)
La ricevuta diviene molto importante per quello che riguarda il suo contenuto, questa infatti quando venga a
modificare le condizioni contrattuali precedentemente accattate dal destinatario, può essere considerata come
nuova proposta, in caso contrario, o quando la stessa riguardi l’aggiunta di elementi accessori, la si considera
solo come integrazione del contratto.
Per quello che riguarda il luogo di conclusione, si presume essere non un luogo fisico, bensì l’indirizzo di
posta elettronica del destinatario (l’inidirizzo IP per esattezza), che sostituisce il classico “luogo del
debitore”.
Per quello che riguarda il consenso nella conclusione , vale il silenzio assenso.
Le clausole vessatorie:
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CONTRATTI TELEMATICI

Si definiscono come contratti telematici quei contratti che sono conclusi con modalità telematiche in sede di manifestazione del consenso, quindi con utilizzo di modalità elettroniche o via Internet. Non sono da confondere con i classici contratti in cui invece la trattativa è stata effettuata per mail o altro modalità telematiche. Le direttive citate ne sanciscono la autonomia dalle discipline generali sui contratti e ne sanciscono la indubitabile ammissibilità. Consumatore: è la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee alla sua attività. Il consumatore viene a delinearsi come contraente debole, per la sua posizione, soprattutto nei contratti telematici, di non professionalità nell’ambito in cui opera la conclusione del contratto. (sono considerati alla stregua di questa debolezza il turista, il risparmiatore-investitore, acquirente di un diritto reale su un immobile di multiproprietà) Professionista: è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che sia, che conclude il contratto con il consumatore nel quadro della sua specifica attività. Produttore: è il fabbricante del prodotto, il quale sullo stesso abbia posto il suo nome, il suo marchio o altro segno distintivo. il prodotto ogni bene mobile o immobile destinato al consumatore o altrimenti suscettibile di qualsiasi utilizzo, fornito sia a titolo oneroso che gratuito, che sia usato, nuovo o ricondizionato.

Fonti della materia sono di derivazione europea:

  • direttiva 31/2000 CE per commercio elettronico
  • direttiva 7/97 CE per i contratti con consumatori Ambiti di applicazione della materia: NON si applicano le regole sul commercio elettronico:
  • contratti che trasferiscono proprietà o altro diritto reale su beni immobili salvo la locazione
  • contratti che necessitino di atto pubblico o della presenza di pubblico ufficiale
  • contratti di fideiussione e garanzia
  • contratti sulle controversie familiari Si applicano:
  • contratti fra imprenditori (B2B business to business)
  • contratti fra imprenditori e consumatori (B2C)

In Italia l’attuazione ha incontrato diverse problematiche perché il legislatore non era intenzionato a riconoscerne la autonomia, pur lasciandone invariato l’ambito di applicazione. La conclusione del contratto telematico: il prestatore deve accusare la ricevuta dell’avvenuto ordine al destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali applicabili al contratto, le info relative al bene o al servizio offerto, i dettagli sul prezzo e sulle modalità di pagamento, sui possibili costi di spedizione e tributari. La ricevuta è atto recettizio, quindi il contratto si presume concluso nel momento in cui il destinatario possa avere accesso alla mail per potere visionare la ricevuta. Essa deve essere comunicata per via telematica ed essere tempestiva. (assimilazione ai contratti generali che si concludono alla conoscenza da parte del proponente della accettazione dell’altra parte) La ricevuta diviene molto importante per quello che riguarda il suo contenuto, questa infatti quando venga a modificare le condizioni contrattuali precedentemente accattate dal destinatario, può essere considerata come nuova proposta, in caso contrario, o quando la stessa riguardi l’aggiunta di elementi accessori, la si considera solo come integrazione del contratto. Per quello che riguarda il luogo di conclusione, si presume essere non un luogo fisico, bensì l’indirizzo di posta elettronica del destinatario (l’inidirizzo IP per esattezza), che sostituisce il classico “luogo del debitore”. Per quello che riguarda il consenso nella conclusione , vale il silenzio assenso. Le clausole vessatorie:

la disciplina è la stessa di diritto privato, devono essere accettate espressamente tutte le clausole vessatorie dal contraente aderente nei B2B sono valutate ex post direttamente dal giudice nei B2C

Contratti con il consumatore La disciplina si caratterizza per il generale favore per il consumatore, basata sul diritto di recesso e sul diritto di informazione in favore dello stesso. Le regole comunitarie non disciplinano direttamente i luoghi e i tempi della conclusione dei contratti a distanza quindi si presumono applicabili le regole generali in materia di contratti. Prima l’e-consumer viene tutelato dai mezzi consueti della facoltà in capo allo stesso di recesso e del diritto all’informazione, tuttavia però si pone il problema di garantire una tutela ulteriore, che arriva con l’applicazione della direttiva 7/97 CE relativa ai consumatori e contratti a distanza. (Contratto a distanza quel contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato fra fornitore e consumatore nell’ambito del sistema di vendita e prestazione di servizi a distanza, dove sono utilizzate una o più tecniche a distanza per la conclusione del contratto) La disciplina vigente getta le sue basi sul concetto di consenso , infatti ogni modalità che il fornitore usi per tentare di pubblicizzare il suo prodotto o servizio, deve essere fatta con l’esplicito consenso del consumatore, senza il quale non è possibile nemmeno avviare una corretta negoziazione. Le informazioni relative alla conclusione di qualsiasi contratto devono essere trasmesse in tempo utile al consumatore e fornite in modo chiaro e comprensibile, osservando i principi di buona fede e lealtà. Non si applica questa disciplina:

  • contratti finanziari
  • contratti conclusi con distributori automatici
  • contratti relativi a vendita o altri diritti sugli immobili
  • contratti conclusi in occasione della vendita all’asta A tutela poi dei consumatori più vulnerabili la normativa prevede anche una comunicazione linguistica adeguata: tutte le comunicazioni sia antecedenti che successive alla conclusione del contratto vanno fatte in lingua italiana. Caso di errore: in caso di errore nell’immissione dei dati o sulla dichiarazione la persona del consumatore, o il suo rappresentante ha il diritto di revocare la comunicazione inficiata da errore purché ne faccia immediata comunicazione provi di non aver tratto alcun vantaggio materiale dall’errore.

Considerazioni ulteriori sul consumatore

- Nel contratto di assicurazione non sono qualificabili, secondo l’orientamento della Suprema Corte come consumatore finale una imprenditrice agricola che aveva stipulato un contratto di assicurazione per la copertura dei danni di attività dell’azienda. Parimenti, lo stesso orientamento è stato seguito nel non potere qualificare come consumatore l’avvocato che sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all’esercizio delle sue attività, in quanto stipulato allo scopo strettamente connesso alla sua attività, di garantirsi dai rischi di responsabilità.

  • La Corte di Cassazione adotta un orientamento restrittivo anche in tema di contratti di fideiussione, nei quali però occorre fare una distinzione. Ove la fideiussione sia prestata da un soggetto in favore di una società nella quale questi è amministratore, egli NON è considerabile come consumatore. Quando invece il fideiussore rilasci garanzia in favore di un soggetto che non partecipa in nessun modo all’attività imprenditoriale a cui si riferisce il credito, allora questi è a tutti gli effetti un consumatore.
  • Altro ambito che ha suscitato interesse è quello dei contratti di condominio, in questi casi la giurisprudenza tende ad applicare le norme sul consumatore all’amministratore di condominio, che agisce con la rappresentanza di tutti i condomini, estranei all’attività imprenditoriale legata al fornitore di beni e servizi con cui viene stipulato il contratto. Nello specifico va detto che l’amministratore di condominio NON è personalmente obbligato, in quanto lo sono, seppur rappresentati dal suddetto, i condomini, che fanno uso del servizio secondo le condizioni pattuite nel contratto.