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I contratti telematici, Dispense di Diritto Privato

I contratti telematici spiegati

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 30/01/2024

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Per contratti telematici s’intendono quei contratti conclusi grazie alla trasmissione di dati tra due computer
connessi, cioè tra soggetti che sono fisicamente assenti e che si collegano attraverso lo strumento
informatico utilizzato.
Per contratti informatici s’intendono quei contratti che, potendo essere conclusi anche off line (ad esempio
l’acquisto di un bene in un negozio specializzato), hanno come oggetto un qualsiasi bene o servizio
tecnologico (per esempio la vendita di un hardware o servizi per manutenzione e assistenza di un impianto
informatico).
Per contratti di fornitura di contenuto digitale s’intendono tutti gli scambi che hanno ad oggetto i dati
prodotti e forniti in formato digitale come programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video
accessibili sia attraverso download, streaming, ecc.
Il contratto automatico è un accordo stipulato per mezzo di un apparecchio che darà all’utilizzatore un
prodotto attraverso l’inserimento di una moneta (ad esempio i distributori automatici di bibite).
ACCORDO TELEMATICO E DISCIPLINA APPLICABILE. IL QUADRO NORMATIVO
Il riferimento normativo che regolamenta il contratto telematico comprende, oltre la disciplina contenuta nel
Codice Civile del 1942 e quella del Codice del Consumo (introdotto con d.lgs. n. 206 del 2005)
relativamente al rapporto tra professionista e consumatore, prevede il d.lg. n. 70 del 2003 che all’articolo 13
prevede delle regole per l’inoltro dell’ordine. Il quadro normativo del contratto telematico ha ricevuto un
ulteriore incremento con la direttiva UE N. 83 del 2011 sui diritti dei consumatori recepito con il d.lgs. n. 21
del 2014.
Un altro importante riferimento normativo è il cosiddetto C.E.S.L., Common European Sales Law che
disciplina i contratti transfrontalieri telematici stipulati non solo tra professionista e venditore, ma anche tra
professionisti purché almeno una delle due parti sia una piccola o media impresa (PMI). La necessità di
creare un quadro normativo europeo uniforme per la contrattazione telematica trova conferma
nell’emanazione nel cosiddetto Pacchetto normativo ADR/ODR (costituito dalla direttiva UE n. 11 del
2013) che sancisce l’istituzione di una piattaforma digitale con la quale risolvere le controversie scaturite da
contratti conclusi on line.
FORMAZIONE PRECONTRATTUALE
Il procedimento di formazione degli accordi telematici è sottoposto ad un particolare regime normativo
(introdotto dagli artt. 12 e 13 del d.lg. n. 70 del 2003) dal d.lg. n. 21 del 2014 che disciplina i contratti
conclusi tra un professionista e un consumatore (B2C) sostituendo gli articoli da 45 a 67 del d.lgs. n.
206/2005, noto come Codice del Consumo. Il fulcro del d.lg. riguarda la protezione del cyber
consumatore dal professionista sia nella fase precontrattuale che nell’invio telematico dell’ordine.
All’art. 49 il d.gl n. 21 indica l’obbligo di fornire al consumatore una serie di informazioni dettagliate sul
bene fornito e se esso è un contenuto digitale il consumatore deve essere informato anche sulla funzionalità
del contenuto digitale.
Secondo l’art. 51 comma 1, tali informazioni devono essere rese con un linguaggio chiaro e comprensibile,
inoltre nel caso di transazioni on line, i siti devono indicare al momento dell’ordine eventuali restrizioni
relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
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Per contratti telematici s’intendono quei contratti conclusi grazie alla trasmissione di dati tra due computer connessi, cioè tra soggetti che sono fisicamente assenti e che si collegano attraverso lo strumento informatico utilizzato. Per contratti informatici s’intendono quei contratti che, potendo essere conclusi anche off line (ad esempio l’acquisto di un bene in un negozio specializzato), hanno come oggetto un qualsiasi bene o servizio tecnologico (per esempio la vendita di un hardware o servizi per manutenzione e assistenza di un impianto informatico). Per contratti di fornitura di contenuto digitale s’intendono tutti gli scambi che hanno ad oggetto i dati prodotti e forniti in formato digitale come programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video accessibili sia attraverso download, streaming, ecc. Il contratto automatic o è un accordo stipulato per mezzo di un apparecchio che darà all’utilizzatore un prodotto attraverso l’inserimento di una moneta (ad esempio i distributori automatici di bibite). ACCORDO TELEMATICO E DISCIPLINA APPLICABILE. IL QUADRO NORMATIVO Il riferimento normativo che regolamenta il contratto telematico comprende, oltre la disciplina contenuta nel Codice Civile del 1942 e quella del Codice del Consumo (introdotto con d.lgs. n. 206 del 2005) relativamente al rapporto tra professionista e consumatore, prevede il d.lg. n. 70 del 2003 che all’articolo 13 prevede delle regole per l’inoltro dell’ordine. Il quadro normativo del contratto telematico ha ricevuto un ulteriore incremento con la direttiva UE N. 83 del 2011 sui diritti dei consumatori recepito con il d.lgs. n. 21 del 2014. Un altro importante riferimento normativo è il cosiddetto C.E.S.L., Common European Sales Law che disciplina i contratti transfrontalieri telematici stipulati non solo tra professionista e venditore, ma anche tra professionisti purché almeno una delle due parti sia una piccola o media impresa (PMI). La necessità di creare un quadro normativo europeo uniforme per la contrattazione telematica trova conferma nell’emanazione nel cosiddetto Pacchetto normativo ADR/ODR (costituito dalla direttiva UE n. 11 del

  1. che sancisce l’istituzione di una piattaforma digitale con la quale risolvere le controversie scaturite da contratti conclusi on line. FORMAZIONE PRECONTRATTUALE Il procedimento di formazione degli accordi telematici è sottoposto ad un particolare regime normativo (introdotto dagli artt. 12 e 13 del d.lg. n. 70 del 2003) dal d.lg. n. 21 del 2014 che disciplina i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore (B2C) sostituendo gli articoli da 45 a 67 del d.lgs. n. 206/2005, noto come Codice del Consumo. Il fulcro del d.lg. riguarda la protezione del cyber consumatore dal professionista sia nella fase precontrattuale che nell’invio telematico dell’ordine. All’art. 49 il d.gl n. 21 indica l’obbligo di fornire al consumatore una serie di informazioni dettagliate sul bene fornito e se esso è un contenuto digitale il consumatore deve essere informato anche sulla funzionalità del contenuto digitale. Secondo l’art. 51 comma 1 , tali informazioni devono essere rese con un linguaggio chiaro e comprensibile, inoltre nel caso di transazioni on line, i siti devono indicare al momento dell’ordine eventuali restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

Per contrastare i cosiddetti internet cost traps (trappole di costo o costi occulti cioè delle truffe con le quali si cercano di vendere beni o servizi presentandoli come gratuiti e svelando il costo solo dopo la conclusione del contratto), il d.lg. Il professionista deve garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante (il cosiddetto botton solution), questo deve riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare". Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dall'ordine e quindi il contratto è nullo. Il professionista è altresì tenuto a fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole (= “mezzo durevole” si intende qualunque supporto in grado di conservare in modo duraturo le informazioni e che non possa essere unilateralmente modificato dal professionista.” - > Una valida forma di comunicazione su mezzo durevole è quella trasmessa tramite il sito del professionista attraverso un servizio di messaggistica interno, che assicuri con ragionevole certezza che il professionista non possa alterarne il contenuto. Revoca: L’art. 1328 del codice civile prevede la possibilità di revocare una proposta fino a che il contratto non sia concluso. Quindi, in caso di contratto online è possibile revocare la proposta fino a che il soggetto che l’ha ricevuta non ha ancora inviato l’accettazione, o quest’ultima non sia completa di tutti i dati previsti (ad esempio il numero della carta di credito). Se, però, l’accettante ha in buona fede già iniziato l’esecuzione del contratto, ha il diritto di ricevere un indennizzo per le spese subite. LO SCHEMA PIU’ FREQUENTE: L’OFFERTA AL PUBBLICO (Es.: il prodotto in vendita al supermercato in cui è esposto il prezzo di vendita rappresenta un’offerta al pubblico). Per poter offrire beni o servizi on line l’offerente deve disporre di un server, un domicilio virtuale, una vetrina virtuale dove il cliente può scegliere il bene da acquistare. Al termine della visita al negozio virtuale, il cliente può decidere di acquistare beni o servizi compilando un modulo predefinito di accettazione con i dati richiesti e mediante il pagamento del prezzo fissato. L’esecuzione del contratto telematico può avvenire con la consegna del bene che avverrà realmente se si tratta di un bene materiale (ad esempio un libro) o virtualmente se si tratta di un bene immateriale (ad esempio la licenza d’uso di un software con il downloading nella memoria rigida del computer dell’utente).