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Convegno sulla diffamazione nel corso di diritto penale II
Tipologia: Appunti
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Per molto tempio l’immagine e la reputazione sono sta 2 considera 2 elemen 2 di tutela solo a seguito di un danno. Se oggi leggiamo il torrente aggiornato la situazione è diversa, qua;ro paragrafi sulla integrità morale e non più 10 righe. CIVILE 1 La duplice natura del diri?o all’immagine La professoressa sos 2 ene che il diri?o all’immagine si cara;erizzi per una duplice natura , che rifle;e la complessità della persona nel diri;o contemporaneo. Da un lato, esso si configura come diri?o della personalità , volto a tutelare la sfera morale dell’individuo, la sua iden 2 tà, il decoro e la riservatezza. Dall’altro, si manifesta sempre più come diri?o patrimoniale , ossia come bene economicamente valutabile, susceGbile di sfru;amento e di circolazione commerciale, sopra;u;o quando riguarda persone note o di par 2 colare rilievo pubblico. In altre parole, l’immagine è un diri?o “bifronte” , capace di proteggere tanto l’essere (la dignità e l’iden 2 tà della persona) quanto l’avere (il valore economico che l’immagine può assumere nel mercato). L’evoluzione storica del diri?o all’immagine In origine, il diri;o all’immagine era concepito esclusivamente come diri?o della personalità. Serviva a impedire la pubblicazione o diffusione non autorizzata dell’immagine di un sogge;o, in quanto ciò poteva ledere l’onore, il decoro o la reputazione. Un caso emblema 2 co è quello o;ocentesco del ritra?o post mortem del cancelliere Bismarck , che portò i giuris 2 tedeschi a rifle;ere per la prima volta sulla necessità di una tutela giuridica dell’immagine personale. Con il tempo, e in par 2 colare a par 2 re dagli anni Cinquanta del Novecento , l’interesse giuridico prote;o si è spostato dalla sola tutela dell’onore a quella della riservatezza. La crescente influenza dei mezzi di comunicazione di massa ha poi contribuito ad ampliare la protezione dell’immagine come strumento per difendere la sfera privata della persona. Negli anni O?anta , tu;avia, si assiste a un cambiamento decisivo: con la diffusione della pubblicità e dei contraG di sponsorizzazione e tesQmonial , l’immagine assume un valore anche economico e commerciale. Il nome e il volto di personaggi famosi diventano veri e propri marchi di richiamo per il pubblico, capaci di influenzare le scelte dei consumatori. Da qui nasce la necessità di riconoscere all’immagine una tutela patrimoniale autonoma , accanto a quella personale. Il diri?o all’immagine tra persona e patrimonio Oggi il diri;o all’immagine deve essere le;o alla luce di questa duplicità. Se in passato era concepito come strumento di difesa morale, oggi si riconosce che l’immagine può cos 2 tuire un bene economico. Di conseguenza, è necessario dis 2 nguere tra:
- Tutela personale , fondata sull’art. 2 della Cos^2 tuzione e sull’art. 10 del Codice Civile, che protegge la persona nella sua iden 2 tà e nel suo decoro; - Tutela patrimoniale , che riguarda lo^ sfru?amento economico^ dell’immagine e trova fondamento anche nel Codice della Proprietà Industriale , quando l’immagine è u 2 lizzata a fini commerciali o dis 2 n 2 vi. Il quadro normaQvo di riferimento Le principali norme che disciplinano il diri;o all’immagine sono: - Art. 10 c.c.^ – vieta l’uso dell’immagine altrui quando possa arrecare pregiudizio al decoro o alla reputazione, riconoscendo all’interessato il diri;o di chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni; - ArQcoli 96 e 97 della legge sul diri?o d’autore^ – stabiliscono la regola generale del consenso dell’interessato per la pubblicazione del suo ritra;o, indicando però alcune eccezioni (notorietà, ufficio pubblico, finalità di gius 2 zia, di polizia, didaGche o di informazione); - Art. 8 del Codice della Proprietà Industriale (CPI)^ – vieta la registrazione o l’uso come marchio del ritra;o di una persona senza il suo consenso.
Gli orientamenQ della giurisprudenza La giurisprudenza ha a;raversato diverse fasi interpreta 2 ve. In un primo momento, si è ritenuto che la notorietà del sogge?o potesse da sola gius 2 ficare la diffusione dell’immagine senza consenso. Questa tesi, tu;avia, è stata successivamente abbandonata. Oggi è pacifico che:
vengano lesi** e su **quali strumenQ di tutela** l’ordinamento giuridico me;a a disposizione delle viGme. **1. Le tutele avabiliIl passaggio è cruciale: non è più necessario individuare se il diri?o violato sia l’immagine, l’onore o la privacy. È sufficiente dimostrare la violazione del Regolamento , che di per sé fa sca?are la tutela. b) Il Regolamento (UE) 2022/2065 – Digital Services Act (DSA) Il Digital Services Act si occupa della responsabilità delle pia?aforme online. Impone ai grandi operatori digitali (come Facebook, Instagram, YouTube) di:
**^ **della personalità**^ viene sos^2 tuito da un^ **nuovo problema di coordinamento tra i regolamenQ europei** , che operano insieme per proteggere la dignità e la libertà della persona online. **Tesi finale del professore Il diri?o europeo ha superato la frammentazione dei diri della personalità tradizionali. Nell’era digitale, la tutela della persona passa a;raverso un sistema unitario di regolamenQ europei integraQ – dal GDPR al Digital Services Act – che garan 2 scono forme di protezione effeGve e moderne contro ogni abuso dell’immagine, della privacy o dell’iden 2 tà personale online. PENALE 1 Le considerazioni del professore sul diri?o penale dell’informazione e i limiQ all’uso della parola nell’era digitale Il professore apre il suo intervento osservando come il diri?o penale dei deliG contro l’onore — storicamente centrato sull’ ingiuria e sulla diffamazione — si trovi oggi in una crisi di idenQtà , resa ancora più evidente dal mutamento dei mezzi di comunicazione e dall’avvento delle pia?aforme digitali. 1. La tutela penale dei diri` della personalitàTradizionalmente, il diri?o penale ha avuto un ruolo limitato nella tutela dei diri` della personalità , lasciando al diri?o civile il compito di risarcire i danni derivan 2 da offese alla reputazione o all’immagine. Tu;avia, nel codice penale del 1930 , la tutela dell’ onore veniva concepita in modo estremamente rigido:
vità giornalisQca** : **- verità**^ della no^2 zia (anche puta^2 va, cioè creduta vera con ragionevole diligenza); **- interesse pubblico**^ o^ **uQlità sociale**^ alla diffusione della no^2 zia; **- conQnenza espressiva** , ossia il rispe;o di un linguaggio sobrio e non gratuitamente offensivo. Se ques 2 tre requisi 2 sono rispe;a 2 , la pubblicazione non è punibile anche se incide sulla reputazione altrui. La **Corte europea dei diri dell’uomo (CEDU) ha ulteriormente rafforzato questa visione, riconoscendo il ruolo del giornalista come “cane da guardia della democrazia” e affermando che la libertà di stampa è una condizione essenziale per il funzionamento di uno Stato democra 2 co. 4. La pena detenQva e la libertà di espressione Un passaggio centrale della relazione riguarda il divieto di applicare pene detenQve per i reaQ di diffamazione commessi dai giornalisQ , salvo casi eccezionali (ad esempio, incitamento all’odio o is 2 gazione alla violenza). La Corte EDU e la Cassazione italiana hanno ribadito che la reclusione è una sanzione sproporzionata quando il comportamento illecito si inserisce nell’esercizio del diri;o di informare, anche se oltrepassa i limi 2 del lecito. In uno Stato democra 2 co non si può immaginare che chi esercita il diri;o/dovere di informare venga punito con la privazione della libertà personale. 5. L’estensione dei principi ai ci?adini comuni Il professore so;olinea come le nuove tecnologie abbiano democraQzzato l’accesso alla comunicazione pubblica. Oggi chiunque può diffondere opinioni o no 2 zie al grande pubblico tramite social network, blog o pia?aforme video. Pertanto, i principi elabora 2 per i giornalis 2 devono valere anche per il ci?adino comune :- l’onore esterno , cioè la^ reputazione sociale , ossia la buona opinione che gli altri hanno di noi (tutelata dalla diffamazione); - l’onore interno , cioè il^ senQmento sogge`vo della propria dignità o autosQma^ (tutelato dall’ingiuria). Tu;avia, questa dis 2 nzione — già fragile all’epoca — risulta oggi del tu?o inadeguata nell’ecosistema digitale. Nelle comunicazioni online, infaG, la presenza o assenza dell’offeso è un conce;o ambiguo: una chat, una dire;a social o un commento pubblico possono oscillare tra i due rea 2 senza criteri cer 2. Inoltre, la previsione che l’offeso possa “difendersi” in presenza dell’offensore (logica dell’ingiuria) oggi è irrealisQca , poiché le pia;aforme non consentono un’interazione immediata o paritaria. In sostanza, il legislatore con 6 nua ad a 7 ribuire alla persona offesa un “dovere di autodifesa” che è privo di senso nel contesto digitale. 3. Il significato di “onore” e la sua evoluzione nella do?rina Nel tempo, la do;rina penalis 2 ca ha cercato di ridefinire il bene giuridico tutelato:
coincidenQ** : ogni persona, in quanto tale, ha diri;o a essere rispe;ata, indipendentemente dal suo status sociale o morale. Questa visione è più coerente con i **principi cosQtuzionali** sui diriG della personalità, ma finisce per **rendere irrilevante la verità del fa?o offensivo** , perché l’obieGvo diventa evitare qualsiasi forma di **umiliazione o degradazione della persona**. **4. Il ruolo della verità e il bilanciamento con la libertà di espressione** Nel sistema a;uale, la **verità** del fa;o a;ribuito non incide sulla **punibilità** della diffamazione, ma sopravvive come **criterio di liceità** dell’esercizio del diri;o di manifestare il pensiero. La **giurisprudenza** (ordinaria e cos 2 tuzionale) ha ricostruito il bilanciamento tra **onore** e **libertà di informazione** a;raverso tre parametri: **- verità**^ della no^2 zia; **- interesse pubblico**^ o^ **perQnenza** ; **- conQnenza espressiva**^ (linguaggio corre;o, non offensivo). La **verità** dunque _non è elemento del reato_ , ma diventa un **parametro esterno** di esclusione dell’an 2 giuridicità quando l’offesa è funzionale a un interesse colleGvo (cronaca, cri 2 ca, sa 2 ra). _La verità ritorna nell’ordinamento non come diri 7 o dell’offensore, ma come garanzia per il diri 7 o colleBvo a essere informa 6 corre 7 amente._ **5. La diffamazione “colposa” e le derive giurisprudenziali** Un punto cri 2 co evidenziato dalla professoressa riguarda la **creazione giurisprudenziale della diffamazione colposa** , che **non esiste nel codice penale**. Oggi, infaG, i giudici ritengono responsabile il giornalista che **non ha diligentemente verificato le proprie fonQ** , anche se non ha agito con dolo. Dopo la sentenza delle **Sezioni Unite “Esten” del 2014** , è diventato più difficile invocare il dolo eventuale, ma la responsabilità resta fondata sulla **mancata verifica della verità** — una costruzione fragile sul piano del principio di legalità. **6. Una norma “elasQca” usata per tutelare anche altri diri Proprio per la sua indeterminatezza , la faGspecie di diffamazione è stata progressivamente u 2 lizzata anche per proteggere altri diridella personalità** , come la **riservatezza** , il **diri?o all’oblio** o l’ **idenQtà personale**. I criteri di **verità, perQnenza e conQnenza** sono sta 2 così reinterpreta 2 in chiave più ampia: **- perQnenza**^ → riguarda oggi sopra;u;o la legiGmità di rendere pubblico un fa;o privato; **- conQnenza**^ → si collega al rispe;o della^ **dignità**^ e al divieto di umiliazione. Questa evoluzione, pur comprensibile, ha però accentuato i problemi di **determinatezza della faspecie penale , in contrasto con il principio di legalità. 7. Le nuove sfide: AI, deepfake e tutela penale della persona digitale La professoressa conclude richiamando le più recen 2 innovazioni norma 2 ve. L’introduzione dei rea 2 di: - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciQ^ ( revenge porn , art. 612-ter c.p.*);- diffusione di contenuQ^ generaQ^ o manipolaQ^ con intelligenza arQficiale^ ( deepfake , art. 612-quater c.p.*), ha introdo;o nuove faspecie autonome** , fondate sul requisito della **falsità geneQca o atudinale del contenuto. Tu;avia, queste norme non si coordinano con la disciplina della diffamazione, creando sovrapposizioni e concorso di reaQ. 8. Conclusione e tesi finale Secondo la professoressa, la disciplina della diffamazione è oggi profondamente obsoleta , sia sul piano conce;uale sia su quello sistema 2 co. È necessario un intervento riformatore complessivo , non limitato alla diffamazione, ma esteso a tui reaQ che tutelano i diri della personalità (onore, reputazione, immagine, privacy, iden 2 tà digitale). TESI FINALE: Il reato di diffamazione, così come concepito nel Codice Rocco, è stru;uralmente inadeguato a regolare la comunicazione contemporanea. La dis 2 nzione tra ingiuria e diffamazione, la vaghezza del conce;o di onore e l’irrilevanza della verità sono retaggi di un diri;o penale novecentesco che non dialoga più con la realtà digitale. Serve una riforma organica e sistemaQca che: