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Convegno sulla diffamazione, Appunti di Diritto Penale

Convegno sulla diffamazione nel corso di diritto penale II

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 20/01/2026

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LEZIONE 10/11 CONFERENZA SULLA DIFFAMAZIONE
Per molto tempio l’immagine e la reputazione sono sta2 considera2 elemen2 di tutela solo a seguito di un danno.
Se oggi leggiamo il torrente aggiornato la situazione è diversa, qua;ro paragrafi sulla integrità morale e non più 10
righe.
CIVILE 1
La duplice natura del diri?o all’immagine
La professoressa sos2ene che il diri?o all’immagine si cara;erizzi per una duplice natura, che rifle;e la complessità
della persona nel diri;o contemporaneo.
Da un lato, esso si configura come diri?o della personalità, volto a tutelare la sfera morale dell’individuo, la sua
iden2tà, il decoro e la riservatezza.
Dall’altro, si manifesta sempre più come diri?o patrimoniale, ossia come bene economicamente valutabile,
susceGbile di sfru;amento e di circolazione commerciale, sopra;u;o quando riguarda persone note o di par2colare
rilievo pubblico.
In altre parole, l’immagine è un diri?o “bifronte”, capace di proteggere tanto l’essere (la dignità e l’iden2tà della
persona) quanto l’avere (il valore economico che l’immagine può assumere nel mercato).
L’ev ol uz io ne st or ic a de l d ir i?o all’immagine
In origine, il diri;o all’immagine era concepito esclusivamente come diri?o della personalità.
Serviva a impedire la pubblicazione o diffusione non autorizzata dell’immagine di un sogge;o, in quanto ciò poteva
ledere l’onore, il decoro o la reputazione.
Un caso emblema2co è quello o;ocentesco del ritra?o post mortem del cancelliere Bismarck, che portò i giuris2
tedeschi a rifle;ere per la prima volta sulla necessità di una tutela giuridica dell’immagine personale.
Con il tempo, e in par2colare a par2re dagli anni Cinquanta del Novecento, l’interesse giuridico prote;o si è spostato
dalla sola tutela dell’onore a quella della riservatezza.
La crescente influenza dei mezzi di comunicazione di massa ha poi contribuito ad ampliare la protezione dell’immagine
come strumento per difendere la sfera privata della persona.
Negli anni O?anta, tu;avia, si assiste a un cambiamento decisivo: con la diffusione della pubblicità e dei contraG di
sponsorizzazione e tesQmonial, l’immagine assume un valore anche economico e commerciale.
Il nome e il volto di personaggi famosi diventano veri e propri marchi di richiamo per il pubblico, capaci di influenzare
le scelte dei consumatori.
Da qui nasce la necessità di riconoscere all’immagine una tutela patrimoniale autonoma, accanto a quella personale.
Il diri?o all’immagine tra persona e patrimonio
Oggi il diri;o all’immagine deve essere le;o alla luce di questa duplicità.
Se in passato era concepito come strumento di difesa morale, oggi si riconosce che l’immagine può cos2tuire un bene
economico.
Di conseguenza, è necessario dis2nguere tra:
Tute la pers ona le, fondata sull’art. 2 della Cos2tuzione e sull’art. 10 del Codice Civile, che protegge la persona
nella sua iden2tà e nel suo decoro;
Tute la patr imo nial e, che riguarda lo sfru?amento economico dell’immagine e trova fondamento anche nel
Codice della Proprietà Industriale, quando l’immagine è u2lizzata a fini commerciali o dis2n2vi.
Il quadro normaQvo di riferimento
Le principali norme che disciplinano il diri;o all’immagine sono:
Art. 10 c.c. – vieta l’uso dell’immagine altrui quando possa arrecare pregiudizio al decoro o alla reputazione,
riconoscendo all’interessato il diri;o di chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni;
ArQcoli 96 e 97 della legge sul diri?o d’autore – stabiliscono la regola generale del consenso dell’interessato
per la pubblicazione del suo ritra;o, indicando però alcune eccezioni (notorietà, ufficio pubblico, finalità di
gius2zia, di polizia, didaGche o di informazione);
Art. 8 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) – vieta la registrazione o l’uso come marchio del ritra;o di
una persona senza il suo consenso.
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LEZIONE 10/11 CONFERENZA SULLA DIFFAMAZIONE

Per molto tempio l’immagine e la reputazione sono sta 2 considera 2 elemen 2 di tutela solo a seguito di un danno. Se oggi leggiamo il torrente aggiornato la situazione è diversa, qua;ro paragrafi sulla integrità morale e non più 10 righe. CIVILE 1 La duplice natura del diri?o all’immagine La professoressa sos 2 ene che il diri?o all’immagine si cara;erizzi per una duplice natura , che rifle;e la complessità della persona nel diri;o contemporaneo. Da un lato, esso si configura come diri?o della personalità , volto a tutelare la sfera morale dell’individuo, la sua iden 2 tà, il decoro e la riservatezza. Dall’altro, si manifesta sempre più come diri?o patrimoniale , ossia come bene economicamente valutabile, susceGbile di sfru;amento e di circolazione commerciale, sopra;u;o quando riguarda persone note o di par 2 colare rilievo pubblico. In altre parole, l’immagine è un diri?o “bifronte” , capace di proteggere tanto l’essere (la dignità e l’iden 2 tà della persona) quanto l’avere (il valore economico che l’immagine può assumere nel mercato). L’evoluzione storica del diri?o all’immagine In origine, il diri;o all’immagine era concepito esclusivamente come diri?o della personalità. Serviva a impedire la pubblicazione o diffusione non autorizzata dell’immagine di un sogge;o, in quanto ciò poteva ledere l’onore, il decoro o la reputazione. Un caso emblema 2 co è quello o;ocentesco del ritra?o post mortem del cancelliere Bismarck , che portò i giuris 2 tedeschi a rifle;ere per la prima volta sulla necessità di una tutela giuridica dell’immagine personale. Con il tempo, e in par 2 colare a par 2 re dagli anni Cinquanta del Novecento , l’interesse giuridico prote;o si è spostato dalla sola tutela dell’onore a quella della riservatezza. La crescente influenza dei mezzi di comunicazione di massa ha poi contribuito ad ampliare la protezione dell’immagine come strumento per difendere la sfera privata della persona. Negli anni O?anta , tu;avia, si assiste a un cambiamento decisivo: con la diffusione della pubblicità e dei contraG di sponsorizzazione e tesQmonial , l’immagine assume un valore anche economico e commerciale. Il nome e il volto di personaggi famosi diventano veri e propri marchi di richiamo per il pubblico, capaci di influenzare le scelte dei consumatori. Da qui nasce la necessità di riconoscere all’immagine una tutela patrimoniale autonoma , accanto a quella personale. Il diri?o all’immagine tra persona e patrimonio Oggi il diri;o all’immagine deve essere le;o alla luce di questa duplicità. Se in passato era concepito come strumento di difesa morale, oggi si riconosce che l’immagine può cos 2 tuire un bene economico. Di conseguenza, è necessario dis 2 nguere tra:

- Tutela personale , fondata sull’art. 2 della Cos^2 tuzione e sull’art. 10 del Codice Civile, che protegge la persona nella sua iden 2 tà e nel suo decoro; - Tutela patrimoniale , che riguarda lo^ sfru?amento economico^ dell’immagine e trova fondamento anche nel Codice della Proprietà Industriale , quando l’immagine è u 2 lizzata a fini commerciali o dis 2 n 2 vi. Il quadro normaQvo di riferimento Le principali norme che disciplinano il diri;o all’immagine sono: - Art. 10 c.c.^ – vieta l’uso dell’immagine altrui quando possa arrecare pregiudizio al decoro o alla reputazione, riconoscendo all’interessato il diri;o di chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni; - ArQcoli 96 e 97 della legge sul diri?o d’autore^ – stabiliscono la regola generale del consenso dell’interessato per la pubblicazione del suo ritra;o, indicando però alcune eccezioni (notorietà, ufficio pubblico, finalità di gius 2 zia, di polizia, didaGche o di informazione); - Art. 8 del Codice della Proprietà Industriale (CPI)^ – vieta la registrazione o l’uso come marchio del ritra;o di una persona senza il suo consenso.

Gli orientamenQ della giurisprudenza La giurisprudenza ha a;raversato diverse fasi interpreta 2 ve. In un primo momento, si è ritenuto che la notorietà del sogge?o potesse da sola gius 2 ficare la diffusione dell’immagine senza consenso. Questa tesi, tu;avia, è stata successivamente abbandonata. Oggi è pacifico che:

  • la^ notorietà^ non basta a rendere lecita la pubblicazione o lo sfru;amento commerciale dell’immagine;
  • è necessario che la diffusione risponda a un^ reale interesse pubblico all’informazione ;
  • se la pubblicazione ha^ finalità prevalentemente lucraQve o pubblicitarie , il consenso dell’interessato è sempre richiesto. In sostanza, l’uso dell’immagine senza consenso può essere gius 2 ficato solo se persegue uno scopo informaQvo e non commerciale. L’immagine come segno disQnQvo e bene economico Quando l’immagine di una persona, specie se nota, è impiegata per idenQficare un prodo?o o un servizio , essa assume la funzione di segno disQnQvo. In questo caso, l’uso dell’immagine rientra nel campo della proprietà industriale , non più in quello della privacy o del diri;o d’autore. L’ar 2 colo 8 del Codice della Proprietà Industriale richiede il consenso espresso dell’effigiato non solo per la registrazione del ritra;o come marchio, ma anche per il suo uso di fa?o con funzione dis 2 n 2 va. Ciò perché, in questa prospeGva, l’immagine non è tutelata in sé, ma in quanto veicolo evocaQvo e idenQficaQvo di un prodo?o o di un’impresa. Le conseguenze in tema di risarcimento del danno Riconoscere la duplice natura del diri;o all’immagine implica anche dis 2 nguere i Qpi di danno risarcibile in caso di violazione: - Danno patrimoniale , quando vi è stato uno sfru;amento economico illecito dell’immagine: danno emergente : perdita del valore commerciale dell’immagine; lucro cessante : mancato guadagno, ossia il cosidde;o^ “prezzo del consenso” ; - Danno non patrimoniale , quando sono sta^2 lesi l’onore, il decoro o la reputazione del sogge;o. Conclusioni Il percorso evolu 2 vo del diri;o all’immagine mostra come esso sia divenuto un diri?o complesso e autonomo , che unisce la tutela della persona alla valorizzazione economica della sua immagine. Oggi, dunque, il diri;o all’immagine non può più essere interpretato solo in chiave personalis 2 ca: deve essere riconosciuto anche come bene patrimoniale , sogge;o a sfru;amento economico e tutelato come tale. In defini 2 va, l’immagine rappresenta un ponte tra la persona e il mercato, un diri;o “a due facce” che protegge contemporaneamente l’iden 2 tà dell’individuo e il valore economico della sua rappresentazione. CIVILE 2 Le considerazioni del prof. Alberto Venturelli sul diri;o all’immagine e la tutela della persona nell’ambiente digitale Il professor Alberto Venturelli introduce la sua riflessione partendo da un fa;o di cronaca recente: per diversi giorni i giornali avevano dato no 2 zia dell’esistenza di una pagina Facebook dove alcuni uomini, in modo del tu;o illecito, pubblicavano foto inQme delle loro compagne , immagini evidentemente diffuse senza il consenso delle donne ritra;e. Questo episodio, purtroppo non isolato, rappresenta un punto di partenza emblema 2 co per interrogarsi su quali dirivengano lesi** e su **quali strumenQ di tutela** l’ordinamento giuridico me;a a disposizione delle viGme. **1. Le tutele avabili

Il passaggio è cruciale: non è più necessario individuare se il diri?o violato sia l’immagine, l’onore o la privacy. È sufficiente dimostrare la violazione del Regolamento , che di per sé fa sca?are la tutela. b) Il Regolamento (UE) 2022/2065 – Digital Services Act (DSA) Il Digital Services Act si occupa della responsabilità delle pia?aforme online. Impone ai grandi operatori digitali (come Facebook, Instagram, YouTube) di:

  • aGvare^ sistemi di segnalazione immediata^ dei contenu^2 illeci^2 ;
  • rimuovere rapidamente^ ciò che è segnalato come abusivo;
  • ado;are^ misure di prevenzione^ contro la diffusione di materiali dannosi. Gli arQcoli 34 e 35 del DSA prevedono, in par 2 colare, che le pia;aforme debbano analizzare i rischi sistemici che si possono verificare al loro interno e stru?urare meccanismi di controllo efficaci. Se non lo fanno, e lasciano circolare contenu 2 lesivi, diventano responsabili e possono essere tenute al risarcimento. c) Il Regolamento sull’Intelligenza ArQficiale (AI Act, previsto per il 2024) Questo regolamento, ancora in corso di a;uazione, entrerà in gioco nei casi in cui la tecnologia dell’intelligenza ar 2 ficiale venga u 2 lizzata per creare o manipolare immagini , ad esempio nel fenomeno dei deepfake pornografici , dove i vol 2 delle viGme vengono sovrappos 2 digitalmente a corpi di altre persone. 5. Dal “danno ingiusto” al “tra?amento illecito”: un cambio di paradigma Il professore me;e poi in luce un cambiamento conce;uale decisivo: nel sistema civilis 2 co tradizionale (art. 2043 c.c.), per o;enere il risarcimento occorreva provare l’esistenza di un danno ingiusto e individuare con precisione quale diri?o fosse stato leso. Oggi, invece, nel sistema europeo è sufficiente dimostrare la violazione di una norma del Regolamento. In altre parole, il fa;o illecito coincide con la violazione normaQva : se un dato personale viene tra;ato senza consenso, il danno è già giuridicamente rilevante. Di conseguenza: la tutela delle donne coinvolte nel caso Facebook non deriva più solo dagli ar 2 coli 2043 o 10 del codice civile, ma dire?amente dal GDPR e dal DSA , che offrono strumen 2 chiari e immedia 2 di protezione. 6. Conclusioni: la persona digitale e la nuova tutela europea In chiusura, Venturelli so;olinea come la tutela della persona s 2 a progressivamente migrando dal diri?o civile interno al diri?o europeo , sopra;u;o per i fenomeni lega 2 all’ambiente online. Il conce;o di persona digitale racchiude questa evoluzione. Oggi:
  • il^ diri?o all’immagine^ resta importante, ma è solo^ una parte^ di una protezione più ampia;
  • i veri strumen^2 di tutela sono i^ regolamenQ^ europei , che disciplinano il tra;amento dei da^2 , la responsabilità delle pia;aforme e l’uso delle nuove tecnologie;
  • il^ vecchio problema delle sovrapposizioni tra diri**^ **della personalità**^ viene sos^2 tuito da un^ **nuovo problema di coordinamento tra i regolamenQ europei** , che operano insieme per proteggere la dignità e la libertà della persona online. **Tesi finale del professore Il diri?o europeo ha superato la frammentazione dei diri della personalità tradizionali. Nell’era digitale, la tutela della persona passa a;raverso un sistema unitario di regolamenQ europei integraQ – dal GDPR al Digital Services Act – che garan 2 scono forme di protezione effeGve e moderne contro ogni abuso dell’immagine, della privacy o dell’iden 2 tà personale online. PENALE 1 Le considerazioni del professore sul diri?o penale dell’informazione e i limiQ all’uso della parola nell’era digitale Il professore apre il suo intervento osservando come il diri?o penale dei deliG contro l’onore — storicamente centrato sull’ ingiuria e sulla diffamazione — si trovi oggi in una crisi di idenQtà , resa ancora più evidente dal mutamento dei mezzi di comunicazione e dall’avvento delle pia?aforme digitali. 1. La tutela penale dei diri` della personalità

Tradizionalmente, il diri?o penale ha avuto un ruolo limitato nella tutela dei diri` della personalità , lasciando al diri?o civile il compito di risarcire i danni derivan 2 da offese alla reputazione o all’immagine. Tu;avia, nel codice penale del 1930 , la tutela dell’ onore veniva concepita in modo estremamente rigido:

  • prevaleva sempre il diri?o a non essere offesi^ rispe;o alla libertà di espressione;
  • anche dire una^ verità offensiva^ era considerato reato (“non posso dare del ladro al ladro, anche se è stato condannato”). Questa impostazione rispecchiava un contesto storico e culturale diverso, in cui la libertà di parola non era ancora garanQta cosQtuzionalmente. 2. Il mutamento introdo?o dalla CosQtuzione: l’arQcolo 21 Con l’entrata in vigore della CosQtuzione repubblicana , la prospeGva cambia radicalmente. L’ arQcolo 21 riconosce e tutela la libertà di pensiero e di informazione , sia come diri?o di informare , sia come diri?o dei ci?adini a essere informaQ. Da ciò deriva una nuova visione del ruolo dell’informazione: chi comunica non esercita solo un diri;o, ma svolge anche una funzione pubblica al servizio della colleGvità. Questa evoluzione pone il problema di conciliare la libertà di informazione con la tutela dell’onore individuale , sopra;u;o quando l’informazione con 2 ene elemen 2 potenzialmente offensivi. 3. La giurisprudenza e i criteri di liceità dell’informazione Per risolvere il confli;o tra diri;o di cronaca e tutela dell’onore, la giurisprudenza ha elaborato i no 2 criteri di liceità dell’avità giornalisQca** : **- verità**^ della no^2 zia (anche puta^2 va, cioè creduta vera con ragionevole diligenza); **- interesse pubblico**^ o^ **uQlità sociale**^ alla diffusione della no^2 zia; **- conQnenza espressiva** , ossia il rispe;o di un linguaggio sobrio e non gratuitamente offensivo. Se ques 2 tre requisi 2 sono rispe;a 2 , la pubblicazione non è punibile anche se incide sulla reputazione altrui. La **Corte europea dei diri dell’uomo (CEDU) ha ulteriormente rafforzato questa visione, riconoscendo il ruolo del giornalista come “cane da guardia della democrazia” e affermando che la libertà di stampa è una condizione essenziale per il funzionamento di uno Stato democra 2 co. 4. La pena detenQva e la libertà di espressione Un passaggio centrale della relazione riguarda il divieto di applicare pene detenQve per i reaQ di diffamazione commessi dai giornalisQ , salvo casi eccezionali (ad esempio, incitamento all’odio o is 2 gazione alla violenza). La Corte EDU e la Cassazione italiana hanno ribadito che la reclusione è una sanzione sproporzionata quando il comportamento illecito si inserisce nell’esercizio del diri;o di informare, anche se oltrepassa i limi 2 del lecito. In uno Stato democra 2 co non si può immaginare che chi esercita il diri;o/dovere di informare venga punito con la privazione della libertà personale. 5. L’estensione dei principi ai ci?adini comuni Il professore so;olinea come le nuove tecnologie abbiano democraQzzato l’accesso alla comunicazione pubblica. Oggi chiunque può diffondere opinioni o no 2 zie al grande pubblico tramite social network, blog o pia?aforme video. Pertanto, i principi elabora 2 per i giornalis 2 devono valere anche per il ci?adino comune :
  • chi comunica pubblicamente ha^ gli stessi doveri di verità, uQlità e conQnenza ;
  • ma, allo stesso tempo, deve poter godere della^ stessa protezione^ rispe;o alle sanzioni penali sproporzionate. Di conseguenza, secondo la Cassazione, il divieto di pena detenQva si estende anche ai privaQ ci?adini che, a;raverso i nuovi media, esercitano una forma di comunicazione pubblica. 6. Le difficoltà applicaQve: ingiuria e diffamazione nell’era digitale La parte più interessante e innova 2 va dell’intervento riguarda l’ applicazione delle categorie tradizionali di ingiuria e diffamazione ai nuovi mezzi di comunicazione. Nel codice penale del 1930:
  • si parlava di^ ingiuria^ quando l’offesa avveniva^ in presenza dell’offeso ;
  • di^ diffamazione^ quando l’offeso era^ assente^ e l’offesa veniva comunicata ad altri. Con l’avvento di email, chat, videochiamate, post, storie e dire?e social , questa dis 2 nzione diventa sempre più fragile:
  • un messaggio WhatsApp è ingiuria o diffamazione?
  • una^ dire?a su TikTok^ è un’offesa “in presenza” (virtuale) o “in assenza”?

- l’onore esterno , cioè la^ reputazione sociale , ossia la buona opinione che gli altri hanno di noi (tutelata dalla diffamazione); - l’onore interno , cioè il^ senQmento sogge`vo della propria dignità o autosQma^ (tutelato dall’ingiuria). Tu;avia, questa dis 2 nzione — già fragile all’epoca — risulta oggi del tu?o inadeguata nell’ecosistema digitale. Nelle comunicazioni online, infaG, la presenza o assenza dell’offeso è un conce;o ambiguo: una chat, una dire;a social o un commento pubblico possono oscillare tra i due rea 2 senza criteri cer 2. Inoltre, la previsione che l’offeso possa “difendersi” in presenza dell’offensore (logica dell’ingiuria) oggi è irrealisQca , poiché le pia;aforme non consentono un’interazione immediata o paritaria. In sostanza, il legislatore con 6 nua ad a 7 ribuire alla persona offesa un “dovere di autodifesa” che è privo di senso nel contesto digitale. 3. Il significato di “onore” e la sua evoluzione nella do?rina Nel tempo, la do;rina penalis 2 ca ha cercato di ridefinire il bene giuridico tutelato:

  • dapprima in chiave^ fa?uale^ (onore come reputazione effeGva presso gli altri);
  • poi in chiave^ normaQvo-morale , avvicinando l’onore alla^ dignità umana. Oggi, prevale la concezione secondo cui onore e dignità sono concecoincidenQ** : ogni persona, in quanto tale, ha diri;o a essere rispe;ata, indipendentemente dal suo status sociale o morale. Questa visione è più coerente con i **principi cosQtuzionali** sui diriG della personalità, ma finisce per **rendere irrilevante la verità del fa?o offensivo** , perché l’obieGvo diventa evitare qualsiasi forma di **umiliazione o degradazione della persona**. **4. Il ruolo della verità e il bilanciamento con la libertà di espressione** Nel sistema a;uale, la **verità** del fa;o a;ribuito non incide sulla **punibilità** della diffamazione, ma sopravvive come **criterio di liceità** dell’esercizio del diri;o di manifestare il pensiero. La **giurisprudenza** (ordinaria e cos 2 tuzionale) ha ricostruito il bilanciamento tra **onore** e **libertà di informazione** a;raverso tre parametri: **- verità**^ della no^2 zia; **- interesse pubblico**^ o^ **perQnenza** ; **- conQnenza espressiva**^ (linguaggio corre;o, non offensivo). La **verità** dunque _non è elemento del reato_ , ma diventa un **parametro esterno** di esclusione dell’an 2 giuridicità quando l’offesa è funzionale a un interesse colleGvo (cronaca, cri 2 ca, sa 2 ra). _La verità ritorna nell’ordinamento non come diri 7 o dell’offensore, ma come garanzia per il diri 7 o colleBvo a essere informa 6 corre 7 amente._ **5. La diffamazione “colposa” e le derive giurisprudenziali** Un punto cri 2 co evidenziato dalla professoressa riguarda la **creazione giurisprudenziale della diffamazione colposa** , che **non esiste nel codice penale**. Oggi, infaG, i giudici ritengono responsabile il giornalista che **non ha diligentemente verificato le proprie fonQ** , anche se non ha agito con dolo. Dopo la sentenza delle **Sezioni Unite “Esten” del 2014** , è diventato più difficile invocare il dolo eventuale, ma la responsabilità resta fondata sulla **mancata verifica della verità** — una costruzione fragile sul piano del principio di legalità. **6. Una norma “elasQca” usata per tutelare anche altri diri Proprio per la sua indeterminatezza , la faGspecie di diffamazione è stata progressivamente u 2 lizzata anche per proteggere altri diridella personalità** , come la **riservatezza** , il **diri?o all’oblio** o l’ **idenQtà personale**. I criteri di **verità, perQnenza e conQnenza** sono sta 2 così reinterpreta 2 in chiave più ampia: **- perQnenza**^ → riguarda oggi sopra;u;o la legiGmità di rendere pubblico un fa;o privato; **- conQnenza**^ → si collega al rispe;o della^ **dignità**^ e al divieto di umiliazione. Questa evoluzione, pur comprensibile, ha però accentuato i problemi di **determinatezza della faspecie penale , in contrasto con il principio di legalità. 7. Le nuove sfide: AI, deepfake e tutela penale della persona digitale La professoressa conclude richiamando le più recen 2 innovazioni norma 2 ve. L’introduzione dei rea 2 di: - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciQ^ ( revenge porn , art. 612-ter c.p.*);

- diffusione di contenuQ^ generaQ^ o manipolaQ^ con intelligenza arQficiale^ ( deepfake , art. 612-quater c.p.*), ha introdo;o nuove faspecie autonome** , fondate sul requisito della **falsità geneQca o atudinale del contenuto. Tu;avia, queste norme non si coordinano con la disciplina della diffamazione, creando sovrapposizioni e concorso di reaQ. 8. Conclusione e tesi finale Secondo la professoressa, la disciplina della diffamazione è oggi profondamente obsoleta , sia sul piano conce;uale sia su quello sistema 2 co. È necessario un intervento riformatore complessivo , non limitato alla diffamazione, ma esteso a tui reaQ che tutelano i diri della personalità (onore, reputazione, immagine, privacy, iden 2 tà digitale). TESI FINALE: Il reato di diffamazione, così come concepito nel Codice Rocco, è stru;uralmente inadeguato a regolare la comunicazione contemporanea. La dis 2 nzione tra ingiuria e diffamazione, la vaghezza del conce;o di onore e l’irrilevanza della verità sono retaggi di un diri;o penale novecentesco che non dialoga più con la realtà digitale. Serve una riforma organica e sistemaQca che:

  • ridefinisca in modo chiaro i beni giuridici tutela^2 (dignità, reputazione, verità, privacy);
  • coordini le nuove faGspecie penali con quelle tradizionali;
  • garan^2 sca^ certezza del diri?o e coerenza con i principi cosQtuzionali^ di libertà di espressione e tutela della persona.